Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati - A.C. 3 e abb. bis-B- Testo a fronte tra la normativa vigente, il testo approvato dalla Camera e quello modificato dal Senato | ||||
Riferimenti: | |||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 98 Progressivo: 2 | ||||
Data: | 17/02/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Disposizioni in
materia di elezione A.C. 3 e abb.-bis-B Testo a fronte tra la normativa
vigente, il testo approvato dalla Camera |
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n. 98/2 |
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17 febbraio 2015 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-3855/066760-9475– * st_istituzioni@camera.it |
Nella TABELLA n. 1 il testo vigente del Testo
unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (dPR 361/1957) è posto a confronto con quello risultante
dalle modifiche allo stesso apportate dal progetto di legge approvato dalla
Camera dei deputati il 12 marzo 2014 (S. 1385) (seconda colonna) e con quello
approvato dal Senato il 27 gennaio 2015 (C. 3-bis-B) (terza colonna). In particolare, nella seconda colonna sono
indicate in carattere grassetto le
modifiche apportate al dPR 361/1957 dal progetto di
legge approvato dalla Camera. Nella terza colonna sono evidenziate in carattere
grassetto le modifiche apportate
rispetto al dPR 361/1957 indicando, in carattere grassetto corsivo di colore blu, le
modifiche apportate dal testo approvato dal Senato rispetto a quello
approvato dalla Camera. Con il medesimo carattere grassetto corsivo di colore blu sono evidenziate, nelle prime due colonne,
le parti soppresse a seguito di modifiche disposte dal testo approvato dal
Senato. Con i medesimi criteri, la TABELLA n. 2 reca le
modifiche apportate dal progetto di legge (art. 2, commi 37 e 38) alla legge
459/2001 ed al dPR 104/2003; nella TABELLA n. 3
sono riportate le disposizioni del progetto di legge (art. 1, art. 2 co.
35-36, art. 4) che non modificano leggi vigenti. |
La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la
loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla
legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della
legge, a condizione che sia citata la fonte. |
File:
ac0246b.docx |
D.P.R. 361/1957 |
A.S. 1385 |
A.C. 3 e abb.–bis- B |
TITOLO I |
TITOLO I |
TITOLO I |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Art. 2, comma 1 |
1.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed
uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. |
1.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed
eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in
collegi plurinominali. |
1.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed
eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in
collegi plurinominali. |
2.
Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate
nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione
proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a
norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale
nazionale. |
2.
Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate
nella tabella “A” allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle
candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna
circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2,
l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di
liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio
centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con
l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo
turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un
numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale,
ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83. |
2.
Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate
nella tabella “A” allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle
candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna
circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2,
l'assegnazione dei seggi alle liste
nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale
nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione
di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora
una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del
totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi
dell'articolo 83. |
Articolo
2 |
Articolo
2 |
Articolo
2 |
|
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Art. 2, comma 2 |
1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è
circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del
presente testo unico. |
Identico |
Identico |
|
1-bis.
La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali
determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La
restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il
metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI
del presente testo unico. |
1-bis.
La circoscrizione Trentino-Alto
Adige/Südtirol è costituita in otto collegi uninominali
determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La
restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il
metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI
del presente testo unico. |
Articolo
3 |
Articolo
3 |
Articolo 3 |
|
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Art. 2, comma 3 |
L'assegnazione
del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata
al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo
censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto
del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da
emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. |
L'assegnazione
del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata
al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo
censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto
del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. |
L'assegnazione
del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata
al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo
censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto
del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. |
|
2.
Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna
circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali
sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione,
riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale
di statistica. |
2.
Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna
circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali
sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione,
riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale
di statistica. |
|
3.
Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione
ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi
plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e
non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad
esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità
territoriale. |
3.
Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai
sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi
plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e
non superiore a nove. |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
|
|
Art. 2,
comma 4 |
1.
Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero
esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica. |
Identico |
Identico |
2. Ogni
elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il
contrassegno di ciascuna lista.[1] |
2.
Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il
contrassegno di ciascuna lista e il cognome e il nome dei relativi
candidati. |
2.
Ogni elettore dispone di un voto per
la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il
contrassegno di ciascuna lista e il nominativo
del candidato capolista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza,
scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee
orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di
nullità della medesima preferenza, l’elettore deve scegliere un candidato di
sesso diverso rispetto al primo. |
TITOLO II |
TITOLO II |
TITOLO II |
Capo I |
Capo I |
Capo I |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
L'elettorato
attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la
ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di
riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre
1947, n. 1058, e successive modificazioni. |
Identico |
Identico |
Capo II |
Capo II |
Capo II |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Sono
eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo
anno di età entro il giorno delle elezioni. |
Identico |
Identico |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Non
sono eleggibili: |
Identico |
Identico |
a) ...[2]
|
||
b) i presidenti delle Giunte provinciali; |
Identica |
Identica |
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai
20.000 abitanti; |
Identica |
Identica |
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori
generali di pubblica sicurezza; |
Identica |
Identica |
e) i capi di Gabinetto dei Ministri; |
Identica |
Identica |
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione
autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana,
i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario
del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della
Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del
Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le
veci nelle predette cariche; |
Identica |
Identica |
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica
sicurezza; |
Identica |
Identica |
h) Abrogato |
||
Le
cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla
titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso
corrispondenti organi in Stati esteri. |
Identico |
Identico |
Le
cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni
prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. |
Identico |
Identico |
Per
cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto
inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a),
b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo
comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal
trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal
collocamento in aspettativa |
Identico |
Identico |
L'accettazione
della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui
alle predette lettere a), b) e c). |
Identico |
Identico |
Il
quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al
secondo comma del successivo art. 11. |
Identico |
Identico |
In
caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza
di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
Identico |
Identico |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
I
magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -
anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di
elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in
tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati
assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo
compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.
Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della
candidatura, non si trovino in aspettativa. |
Identico |
Identico |
I
magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono
esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella
circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni. |
Identico |
Identico |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
I
diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in
generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e
consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono
essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso
dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità.
Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego
da Governi esteri. |
Identico |
Identico |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Non
sono eleggibili inoltre: |
Identico |
Identico |
1)
coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di
imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di
somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di
notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici,
l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico
interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta; |
Identico |
Identico |
2)
i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al
profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o
con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano
concessi in forza di una legge generale dello Stato; |
Identico |
Identico |
3)
i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera
loro alle persone, società e imprese di cui ai nn.
1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra. |
Identico |
Identico |
Dalla
ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di
cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura. |
Identico |
Identico |
TITOLO III |
TITOLO III |
TITOLO III |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
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Art. 2,
comma 5 |
I
comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica,
su deliberazione del Consiglio dei Ministri. |
Identico |
Identico |
Lo
stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti
dell'art. 61 della Costituzione. |
Identico |
Identico |
Il
decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno
antecedente quello della votazione. |
Identico |
Identico |
I
Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del
decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi. |
Identico |
Identico |
|
Il
decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda
domenica successiva a quella di convocazione dei comizi. |
Il
decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda
domenica successiva a quella di convocazione dei comizi. |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
Presso
la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del
decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale,
composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo
Presidente. |
Identico |
Identico |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
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Art. 2,
comma 6 |
1. Presso la
Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito,
entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,
l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali
uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o
del Tribunale. |
1. Presso la
Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro
tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,
l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali
uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o
del Tribunale. |
1. Presso la
Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro
tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,
l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali
uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o
del Tribunale. |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
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Art. 2, comma 7 |
I
partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di
candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il
contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime
nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve
essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico
organizzato. |
I
partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di
candidati nei collegi plurinominali, debbono depositare presso il
Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler
distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali.
All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione
del partito o del gruppo politico organizzato. |
I
partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di
candidati nei collegi plurinominali, debbono depositare presso il
Ministero dell'interno il proprio
statuto di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il
contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei
singoli collegi plurinominali. All'atto del deposito del contrassegno
deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico
organizzato. |
I
partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare
le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. |
Identico |
Identico |
Non
è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli
presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture,
o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti. |
Identico |
Identico |
Ai
fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità,
congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione
grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici,
le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi
di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito
o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o
rappresentazione grafica. |
Identico |
Identico |
Non
è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo
scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici
interessati a farvi ricorso. |
Identico |
Identico |
Non
è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi
politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti
simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in
Parlamento possono trarre in errore l'elettore. |
Identico |
Identico |
Non
è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o
soggetti religiosi. |
Identico |
Identico |
Articolo 14-bis |
Articolo 14-bis |
Articolo 14-bis |
|
|
Art. 2, comma 8 |
1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare
il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente
presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche. |
Identico |
Soppresso |
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente
al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di
collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. |
Identico |
Soppresso |
3.
Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i
partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare
depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome
della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro
collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico
programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da
loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme
le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste
dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione. |
Identico |
1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui
all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a
governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e
cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica.
Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica
previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione. |
4.
Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui
all'articolo 15, primo comma. |
Identico |
2. Gli adempimenti
di cui al comma
1
sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma. |
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione,
gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse,
con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale
che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il
ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi. |
Identico |
Soppresso |
|
Articolo 14-ter |
Articolo 14-ter |
|
1. In caso di ballottaggio,
fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti
ulteriori apparentamenti delle liste o coalizioni di liste presentate al
primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al
ballottaggio medesimo. |
Soppresso |
Articolo 15 |
Articolo 15 |
Articolo 15 |
Il
deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non
prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente
quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio,
da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico
organizzato. |
Identico |
Identico |
Agli
effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane
aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. |
Identico |
Identico |
Il
contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare. |
Identico |
Identico |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
Il
Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine
stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante,
con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito. |
Identico |
Identico |
Qualora
i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme
alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il
depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. |
Identico |
Identico |
Sono
sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal
depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio
contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione
di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo
effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento
presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli
articoli precedenti. |
Identico |
Identico |
Le
opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore
dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai
depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli
atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore,
dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse. |
Identico |
Identico |
Articolo 17 |
Articolo 17 |
Articolo 17 |
|
|
Art. 2, comma 9 |
All'atto
del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o
gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna
circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito
o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale
circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La
designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero
dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le
designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione. |
Identico |
All'atto
del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o
gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna
circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito
o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio
centrale circoscrizionale delle liste di
candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione e dei
relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da
notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale
circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente
quello della votazione. |
Con
le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente
quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non
superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente
comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti
di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà
immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova
designazione si riferisce. |
Identico |
Identico |
Articolo 18 |
Articolo 18 |
Articolo 18 |
Abrogato |
||
Articolo
18-bis |
Articolo
18-bis |
Articolo
18-bis |
|
|
Art. 2 , comma 10 |
La
presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con
metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da
non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da
almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In
caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di
oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.
Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere
accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio
o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.
53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve
essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. |
1.
La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei
collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e
da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune,
iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di
scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre
centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le
sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere
accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un
notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della
firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. |
1.
La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei
collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e
da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune,
iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di
scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre
centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le
sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere
accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un
notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della
firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. |
2.
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti
in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in
corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna
sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che
abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici
di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione
delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a
quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la
presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal
segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di
cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare
a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti
comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione
delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio
o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta
per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che
abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la
Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. |
Identico |
2.
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti
in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in
corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la
presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal
segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di
cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a
comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione
dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la
dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve
essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna
sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici
rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un
seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il
Senato della Repubblica. |
3.
Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di
candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata
complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore
ai seggi assegnati alla circoscrizione. |
3. Ogni lista, all'atto della
presentazione, è composta da un elenco
di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La
lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero
di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei
seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di
inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna
lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al
50 per cento con arrotondamento all’unità superiore; nella successione
interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due
candidati consecutivi del medesimo sesso. |
3.
Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno
alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non
superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso
delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi
può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con
arrotondamento all’unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di
genere. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei
candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi
più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento
all’unità più prossima. |
|
3-bis.
Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due
candidati supplenti, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile. |
3-bis.
Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti,
due di sesso maschile e due di sesso femminile. |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
|
|
Art. 2, comma 11 |
1.
Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella
stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. A pena di
nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura
contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. |
1.
Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello
stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in
liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di otto collegi
plurinominali. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può
accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. |
1.
A pena di
nullità dell’elezione nessun
candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio
plurinominale e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo
contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di
dieci collegi plurinominali. A pena di nullità dell'elezione,
nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica. |
Articolo 20 |
Articolo 20 |
Articolo 20 |
|
|
Art. 2, comma 12 |
Le
liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione,
alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella
Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle
ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per
il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale
rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle
ore 20. |
Le
liste dei candidati nei collegi plurinominali devono essere
presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di
appello o del Tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8 del
35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a
tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o
del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle
ore 8 alle ore 20. |
Le
liste dei candidati nei collegi plurinominali devono essere
presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di
appello o del Tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8 del
35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a
tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o
del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle
ore 8 alle ore 20. |
Insieme
con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione
delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei
candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati
firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. |
Identico |
Identico |
Tale
dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei
Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne
attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. |
Identico |
Identico |
I
Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla
richiesta, rilasciare tali certificati. |
Identico |
Identico |
La
firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il
contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei
candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei
sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il
comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale
prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per
ogni sottoscrizione autenticata. |
Identico |
Identico |
Nessun
elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. |
Identico |
Identico |
Nella
dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere
specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero
dell'interno la lista intenda distinguersi. |
Identico |
Identico |
La
dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere,
infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti,
autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25. |
Identico |
Identico |
Articolo 21 |
Articolo 21 |
Articolo 21 |
|
|
Art. 2, comma 13 |
La
Cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l’identità
personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da
quelle designate ai sensi dell’art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale
di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al
presentatore. |
Identico |
Identico |
Nel
medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata
e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d’ordine
progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l’ordine
di presentazione. |
Identico |
Nel
medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di
candidati nei collegi plurinominali presentate e delle designazioni del contrassegno e dei
delegati, è annotato il numero d’ordine progressivo attribuito dalla
Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l’ordine di presentazione. |
Articolo
22 |
Articolo
22 |
Articolo
22 |
|
|
Art. 2, comma 14 |
L'Ufficio
centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati: |
Identico |
Identico |
1)
ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto
del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17; |
Identico |
Identico |
2)
ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il
Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16; |
Identico |
Identico |
3)
verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte
dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non
corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste
contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2
dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le
liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma
3 dell'articolo 18-bis; |
3)
verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte
dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non
corrispondono a queste condizioni; riduce
al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a
quello stabilito al comma 3 dell'art.
18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste
contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3
dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui
al terzo periodo del medesimo comma; |
3)
verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte
dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non
corrispondono a queste condizioni; riduce
al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a
quello stabilito al comma 3 dell'art.
18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste
contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3
dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui
al terzo e al
quarto periodo del medesimo comma; |
4)
cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta
accettazione; |
Identico |
Identico |
5)
cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non
compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali
non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente,
o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della
Repubblica; |
Identico |
Identico |
6)
cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella
circoscrizione; |
Identico |
Identico |
|
6-bis)
comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale
nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo
19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali,
che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente: |
6-bis)
comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale
nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo
19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali,
che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente: |
|
a) nel caso in cui
risultino comunque rispettate le disposizioni ci cui all'articolo 18-bis,
comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso
sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis,
comma 3-bis; |
a) nel caso in cui
risultino comunque rispettate le disposizioni ci cui all'articolo 18-bis,
comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso
sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis,
comma 3-bis; |
|
b) nel caso in cui,
procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le
disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti
rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti
nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma
3-bis; |
b) nel caso in cui
procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le
disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti
rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti
nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma
3-bis; |
|
6-ter)
a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al
presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis
e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale
modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi
plurinominali nel modo seguente: |
6-ter)
a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al
presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis
e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale
modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi
plurinominali nel modo seguente: |
|
a) nel caso in cui
risultino comunque rispettate le disposizioni ci cui all'articolo 18-bis,
comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso
sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis,
comma 3-bis; |
a) nel caso in cui
risultino comunque rispettate le disposizioni ci cui all'articolo 18-bis,
comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso
sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis,
comma 3-bis; |
|
b) nel caso in cui, procedendo
ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di
cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti
nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati
supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; |
b)
nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino
rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3,
inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso
sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis,
comma 3-bis; |
I
delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa
giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e
delle modificazioni da questo apportate alla lista. |
Identico |
Identico |
L'ufficio
centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle
ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate
ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in
merito. |
Identico |
Identico |
Articolo
23 |
Articolo
23 |
Articolo
23 |
Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai
delegati di lista. |
Identico |
Identico |
Contro
le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista
possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale
nazionale. |
Identico |
Identico |
Il
ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza,
nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. |
Identico |
Identico |
Il
predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere
speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie
deduzioni. |
Identico |
Identico |
Ove
il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente
della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale
nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente
articolo, altri consiglieri. |
Identico |
Identico |
L'Ufficio
centrale nazionale decide nei due giorni successivi. |
Identico |
Identico |
Le
decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai
ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali. |
Identico |
Identico |
Articolo
24 |
Articolo
24 |
Articolo
24 |
|
|
Art. 2, comma 15 |
L'ufficio
centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la
presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo,
non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale
nazionale, compie le seguenti operazioni: |
Identico |
Identico |
1)
Abrogato |
||
2)
stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di
lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e
alle liste non collegate e ai relativi
contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione,
l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni
di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo
l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; |
2)
stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di
lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni
e alle liste non
collegate e ai relativi contrassegni di
lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste
della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, con i
nominativi dei relativi candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo
18-bis, comma 3, sono riportati sulle schede di votazione e sui
manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; |
2)
stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di
lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni.
I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e, unitamente ai nominativi dei candidati nell’ordine
numerico di cui all’articolo 18-bis, comma 3, sui manifesti
secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; |
3)
comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate; |
Identico |
Identico |
4)
trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le
liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti
sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il
Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede
medesime e per l'adempimento di cui al numero 5); |
4)
trasmette immediatamente alla prefettura del comune capoluogo di
regione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere
riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato
presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa
delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5); |
4)
trasmette immediatamente alla prefettura del comune capoluogo di
regione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono
essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno
depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la
stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5); |
5)
provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla
stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste
nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione
per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il
quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto
devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione;
una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della
votazione. |
5)
provvede, per mezzo della prefettura del comune capoluogo di regione,
alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle
liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni inclusi nei
collegi plurinominali per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri
luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle
elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai
presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione
dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione. |
5)
provvede, per mezzo della prefettura del comune capoluogo di regione,
alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle
liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni inclusi nei
collegi plurinominali per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri
luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle
elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai
presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione
dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione. |
Articolo 25 |
Articolo 25 |
Articolo 25 |
Con
dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un
Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da
essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio
di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due
rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli
fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto
di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è
presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune
che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o
è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato
pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio
della votazione. |
Identico |
Identico |
Abrogato |
||
L'atto
di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale
è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla
Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale
ne rilascia ricevuta. |
Identico |
Identico |
Per
lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro
qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte
d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati.
Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano
delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il
notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della
ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste. |
Identico |
Identico |
Articolo 26 |
Articolo 26 |
Articolo 26 |
Il
rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le
operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o
in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni
elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. |
Identico |
Identico |
Il
presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare
allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che,
richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento
delle operazioni elettorali. |
Identico |
Identico |
Articolo
27 |
Articolo
27 |
Articolo
27 |
Abrogato |
- |
|
Articolo 28 |
Articolo 28 |
Articolo 28 |
Abrogato |
- |
|
Articolo 29 |
Articolo 29 |
Articolo 29 |
La
Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali
di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di
convocazione dei comizi. |
Identico |
Identico |
Articolo 30 |
Articolo 30 |
Articolo 30 |
|
|
Art. 2, comma 16 |
Nelle
ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a
far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione: |
Identico |
Identico |
1)
il plico sigillato contenente il bollo della sezione; |
Identico |
Identico |
2)
un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione
elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun
foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala
della votazione; |
Identico |
Identico |
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato
di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51; |
Identico |
Identico |
4)
tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della
circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le
altre devono essere affisse nella sala della votazione; |
Identico |
4)
tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale: una copia
rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere
affisse nella sala della votazione; |
5)
i verbali di nomina degli scrutatori; |
Identico |
Identico |
6)
le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25,
secondo comma; |
Identico |
Identico |
7)
i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla
Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede
contenute; |
Identico |
Identico |
8)
un'urna del tipo descritto nell'art. 32; |
Identico |
Identico |
9)
una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da
consegnare agli elettori; |
Identico |
Identico |
10)
un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto. |
Identico |
Identico |
Articolo 31 |
Articolo 31 |
Articolo 31 |
|
|
Art. 2, comma 17 |
1.
Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero
dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle
tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e
riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate
nella
circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo
24. |
1.
Le schede sono di carta consistente e sono predisposte e fornite a cura del Ministero dell'Interno secondo
quanto stabilito dall'articolo 24 e dal presente articolo. |
1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero
dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle
tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e, secondo le disposizioni
di cui all’articolo 24, riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le
liste regolarmente presentate inseriti al centro di
appositi rettangoli. |
2.
Sulle schede i contrassegni delle liste collegate
appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea
orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine
delle coalizioni e delle singole
liste non collegate, nonché l'ordine dei
contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti
con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni
devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. |
2.
Sulle schede i contrassegni delle liste collegate
appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea
orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine
delle coalizioni e delle singole
liste non collegate, nonché l'ordine dei
contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti
con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni
devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle
schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il
cognome e il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale. |
2.
Sulle schede l’ordine
delle liste è
stabilito con
sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere
riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle
schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il
cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono riportate
due linee orizzontali per l’espressione, rispettivamente, della prima e della
seconda preferenza. |
|
2-bis.
In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono
riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al
ballottaggio, nonché
l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti
con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale. |
2-bis.
In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti
in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al
ballottaggio. L'ordine delle
liste ammesse al ballottaggio è stabilito con sorteggio da effettuare presso
l'Ufficio centrale nazionale. |
Articolo 32 |
Articolo 32 |
Articolo 32 |
I
bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva
conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo
unico, sono forniti dal Ministero dell'interno. |
Identico |
Identico |
Le
urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le
caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro
dell'interno. |
Identico |
Identico |
Il
Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le
caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui
alla tabella D allegata al presente testo unico. |
Identico |
Identico |
Articolo 33 |
Articolo 33 |
Articolo 33 |
Entro
quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,
il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario
comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di
tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni. |
Identico |
Identico |
Trascorso
inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può
ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire,
anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma
precedente. |
Identico |
Identico |
La
Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede
di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre
il terzo giorno antecedente quello dell'elezione. |
Identico |
Identico |
Articolo 34 |
Articolo 34 |
Articolo 34 |
In
ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un
presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente,
assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario. |
Identico. |
Identico |
Articolo
35 |
Articolo
35 |
Articolo
35 |
La nomina dei presidenti di seggio deve essere
effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio
entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i
magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che
esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo,
tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale
delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e
quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei
all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo
38. |
Identico |
Identico |
L'enumerazione
di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di
precedenza per la designazione. |
Identico |
Identico |
Presso
la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le
norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello
dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio
elettorale. |
Identico |
Identico |
Entro
il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della
Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati
alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando
tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni. |
Identico |
Identico |
In
caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non
consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo
delegato. |
Identico |
Identico |
Delle
designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri
e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici;
agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali
giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai
messi comunali. |
Identico |
Identico |
Articolo 36 |
Articolo 36 |
Articolo 36 |
Abrogato |
- |
|
Articolo 37 |
Articolo 37 |
Articolo 37 |
Abrogato |
- |
|
Articolo 38 |
Articolo 38 |
Articolo 38 |
Sono
esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di
scrutatore e di segretario: |
Identico |
Identico |
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano
superato il settantesimo anno di età; |
Identica |
Identica |
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle
poste e telecomunicazioni e dei trasporti; |
Identica |
Identica |
c) Abrogato |
||
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i
medici condotti; |
Identica |
Identica |
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni,
addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali
comunali; |
Identica |
Identica |
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la
votazione. |
Identica |
Identica |
Articolo 39 |
Articolo 39 |
Articolo 39 |
Abrogato |
||
Articolo 40 |
Articolo 40 |
Articolo 40 |
L'ufficio
di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone
designate. |
Identico |
Identico |
Lo
scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e
ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. |
Identico |
Identico |
Tutti
i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati,
per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro
funzioni. |
Identico |
Identico |
Articolo 41 |
Articolo 41 |
Articolo 41 |
Alle
ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce
l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando
ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei
candidati. |
Identico |
Identico |
Se
tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la
designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano
e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e
non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista
alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38. |
Identico |
Identico |
TITOLO IV |
TITOLO IV |
TITOLO IV |
Articolo 42 |
Articolo 42 |
Articolo 42 |
|
|
Art. 3
comma 1, lett. a) |
La
sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la
possibilità di assicurare un accesso separato alle donne. |
La sala delle elezioni deve avere una sola porta
d'ingresso aperta al pubblico. |
La sala delle elezioni deve avere una sola porta
d'ingresso aperta al pubblico. |
La
sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con
un'apertura centrale per il passaggio. |
Identico |
Identico |
Il
primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è
riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato
all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo
strettamente necessario. |
Identico |
Identico |
Il
tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di
lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna
deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti. |
Identico |
Identico |
Ogni
sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di
cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in
maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la
segretezza del voto. |
Identico |
Identico |
Le
porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una
distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere
chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori. |
Identico |
Identico |
L'estratto
delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei
candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle
operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti. |
Identico |
Identico |
Articolo 43 |
Articolo 43 |
Articolo 43 |
Salvo
le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare
nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato
d'iscrizione alla sezione rispettiva. |
Identico |
Identico |
È
assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere. |
Identico |
Identico |
Articolo 44 |
Articolo 44 |
Articolo 44 |
Il
presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può
disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare
espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle
operazioni elettorali o commettano reato. |
Identico |
Identico |
La
Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle
elezioni. |
Identico |
Identico |
Però,
in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli
ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del
presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle
elezioni e farsi assistere dalla Forza. |
Identico |
Identico |
Hanno
pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente
proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione. |
Identico |
Identico |
Il
presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre
scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella
sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali. |
Identico |
Identico |
Le
autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle
richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero
accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli
assembramenti anche nelle strade adiacenti. |
Identico |
Identico |
Quando
abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento
delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con
ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano
dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. |
Identico |
Identico |
Può
disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella
votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita,
siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano
riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori
presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale. |
Identico. |
Identico |
Articolo 45 |
Articolo 45 |
Articolo 45 |
Appena
accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota
sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30,
n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le
quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. |
Identico |
Identico |
Il
presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un
numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella
sezione. |
Identico |
Identico |
Lo
scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed
appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa. |
Identico |
Identico |
Il
presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il
plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale
fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente
imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda. |
Identico |
Identico |
Durante
le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla
sala. |
Identico |
Identico |
Nel
processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun
scrutatore. |
Identico |
Identico |
Il
presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale
responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui
al n. 7 dell'art. 30. |
Identico |
Identico |
Successivamente,
il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno
seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le
schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica. |
Identico |
Identico |
Articolo 46 |
Articolo 46 |
Articolo 46 |
1.
Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della
votazione il presidente riprende le operazioni elettorali. |
Identico |
Identico |
2.
Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi
nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50,
ultimo comma. |
Identico |
Identico |
3.
Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione. |
Identico |
Identico |
Articolo 47 |
Articolo 47 |
Articolo 47 |
Ha
diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione,
salve le eccezioni previste agli artt. 48, 49, 50 e 51. |
Identico |
Identico |
Ha,
inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore
della circoscrizione. |
Identico |
Identico |
Articolo
48 |
Articolo
48 |
Articolo
48 |
|
|
Art. 2, comma 18 |
Il presidente, gli scrutatori e il
segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale,
nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti
come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione.
I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano
le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione. I candidati possono
votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono
proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella
sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti
come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio
nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di
ordine pubblico. Essi sono ammessi al
voto, previa esibizione del certificato elettorale. |
Il presidente, gli scrutatori e il
segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale,
nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano
iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa
presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la
quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una
qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il
loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in
qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti
della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione
della tessera elettorale. |
Il presidente, gli scrutatori e il
segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale,
nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano
iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa
presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la
quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una
qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il
loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in
qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti
della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione
della tessera elettorale. |
Gli
elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in
calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale. |
Identico |
Identico |
Articolo 49 |
Articolo 49 |
Articolo 49 |
I
militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati
militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si
trovano per causa di servizio. |
Identico |
Identico |
Essi
possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli
elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione
del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta. |
Identico |
Identico |
È
vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. |
Identico |
Identico |
La
loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente. |
Identico |
Identico |
Articolo 50 |
Articolo 50 |
Articolo 50 |
I
naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel
Comune ove si trovano. |
Identico |
Identico |
Essi
possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso,
in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa
esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti: |
Identico |
Identico |
a)
certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto
attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di
recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente
a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità
certificante; |
Identico |
Identico |
b)
certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante
l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il
giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha
rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di
votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco. |
Identico |
Identico |
I
predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella
stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente. |
Identico |
Identico |
I
Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base
delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli
elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare
nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai
presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti
di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste
di sezione. |
Identico |
Identico |
Articolo 51 |
Articolo 51 |
Articolo 51 |
I
degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di
ricovero. |
Identico |
Identico |
A
tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno
antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste
elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di
esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente
indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo
numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal
certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore
sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore
nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del
direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso. |
Identico |
Identico |
Il
Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede: |
Identico |
Identico |
a)
ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni:
gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente
di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio,
provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale; |
Identico |
Identico |
b)
a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma,
un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera
a). |
Identico |
Identico |
Articolo 52 |
Articolo 52 |
Articolo 52 |
Negli
ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione
elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500. |
Identico |
Identico |
Gli
elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti
nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del
seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede
di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di
assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda. |
Identico |
Identico |
Nel
caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che
votano soltanto per una delle due elezioni. |
Identico |
Identico |
Articolo 53 |
Articolo 53 |
Articolo 53 |
|
|
Art. 2,
comma 19 |
Negli
ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene
raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della
sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con
l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del
segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati
designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata
la libertà e la segretezza del voto. |
Identico |
Negli
ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene
raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione
elettorale
nel cui
collegio plurinominale è
posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio,
designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti
di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente
cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto. |
Dei
nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui
all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da
allegare a quella della sezione. |
Identico |
Identico |
Le
schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due
plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato
contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed
immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del
loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita
lista. |
Identico |
Identico |
Articolo 54 |
Articolo 54 |
Articolo 54 |
Abrogato |
Abrogato |
|
Articolo
55 |
Articolo
55 |
Articolo
55 |
Gli elettori non possono farsi
rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto. |
Identico |
Identico |
I
ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro
impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto
di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore,
che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o
l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica. |
Identico |
Identico |
Nessun
elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente
del seggio, nel quale ha assolto tale compito. |
Identico |
Identico |
I
presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato
elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione
predetta. |
Identico |
Identico |
L'accompagnatore
consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio
accerta, con apposita interpellazione, se
l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il
nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione,
indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome
dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il
nome e cognome dell'accompagnatore. |
Identico |
Identico |
Il
certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale. |
Identico |
Identico |
L'annotazione
del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su
richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura
del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un
corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed
in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni. |
Identico |
Identico |
Articolo 56 |
Articolo 56 |
Articolo 56 |
1.
I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti
dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici
designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non
possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati. |
Identico |
Identico |
2.
Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce
all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i
certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente,
nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche. |
Identico |
Identico |
Articolo
57 |
Articolo
57 |
Articolo
57 |
Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono
ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta
d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica
Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita
colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione
elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento. |
Identico |
Identico |
Ai
fini della identificazione degli elettori sono validi anche: |
Identico |
Identico |
a) le carte di identità e gli altri documenti di
identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti
stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la
precisa identificazione del votante; |
Identico |
Identico |
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione
nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e
convalidate da un Comando militare; |
Identico |
Identico |
c)
le tessere di riconoscimento
rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia. |
Identico |
Identico |
In
mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio
che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la
propria firma nella colonna di identificazione. |
Identico |
Identico |
Se
nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua
responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro
elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il
presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le
pene stabilite dall'art. 104. |
Identico |
Identico |
L'elettore
che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di
identificazione. |
Identico |
Identico |
In
caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma
dell'art. 66. |
Identico |
Identico |
Articolo 58 |
Articolo 58 |
Articolo 58 |
|
|
Art. 2,
comma 20 Art. 3,
comma 1, lett. b) |
Riconosciuta
l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o
scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme
alla matita copiativa. |
Identico |
Identico |
L'elettore,
senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la
matita, sulla scheda un solo
segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista
prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi
piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di
queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da
ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei
voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere. |
L'elettore,
senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la
matita, sulla scheda un solo
segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della
lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi
piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste
operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni
esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di
preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere. |
L’elettore,
senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la
matita, sulla scheda, un
segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista
prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di
preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei
candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri
segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee
in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà
preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in
ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha
facoltà di esprimere. |
Compiuta
l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la
matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia
chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne
verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero
scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca
l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna. |
Identico |
Identico |
Uno
dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la
propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista
sopraindicata. |
Identico |
Identico |
Le
schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma
dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano
presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal
presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il
quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda,
non l'abbiano riconsegnata. |
Identico |
Identico |
Articolo 59 |
Articolo 59 |
Articolo 59 |
Una
scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista[3]. |
Identico |
Identico |
|
Articolo 59-bis |
Articolo 59-bis |
|
|
Art. 2,
comma 21 |
|
1.
Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche
sul nominativo di un candidato della medesima lista, il voto è comunque
attribuito alla lista. |
1.
Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul
contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista
stessa. |
|
2.
Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una lista,
senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato
per la lista che ha presentato il candidato prescelto. |
2.
Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno,
senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si
intende che abbia votato per la lista stessa. |
|
3.
Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più
candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo. |
3. Se l'elettore esprime uno o due
voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista
medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa. |
|
4.
Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo
di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più
candidati di un'altra lista, il voto è nullo. |
4.
Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo
di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra
lista o di
altre liste, il voto è
nullo. |
|
|
5. Se l'elettore traccia un segno sul
contrassegno di una lista e sul nominativo di candidato capolista di altra
lista, il voto è nullo. |
|
|
6. Ogni altro modo di
espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all’articolo 58,
secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in
cui sia manifesta l’intenzione di annullare la scheda o di rendere
riconoscibile il voto. |
Articolo 60 |
Articolo 60 |
Articolo 60 |
Abrogato |
||
Articolo
60-bis |
Articolo
60-bis |
Articolo
60-bis |
Abrogato |
||
Articolo 61 |
Articolo 61 |
Articolo 61 |
Abrogato |
||
Articolo 62 |
Articolo 62 |
Articolo 62 |
Se
l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare
la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. |
Identico |
Identico |
Articolo 63 |
Articolo 63 |
Articolo 63 |
Se
un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli
stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al
presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un
plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata»,
aggiungendo la sua firma. |
Identico |
Identico |
Il
presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda
consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle
schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata,
nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista
indicata nel primo comma dell'art. 58, è annotata la consegna della nuova
scheda. |
Identico |
Identico |
Articolo 64 |
Articolo 64 |
Articolo 64 |
1.Le
operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni
elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del
seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. |
Identico |
Identico |
2.
Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e,
dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a
chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della
sezione, scioglie l'adunanza. |
Identico |
Identico |
3.
Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il
presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno
possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte
le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso,
siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni
apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le
porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. |
Identico |
Identico |
4.
Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della
sala alla quale nessuno può avvicinarsi. |
Identico |
Identico |
5.
È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno
della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. |
Identico |
Identico |
Articolo 64-bis |
Articolo 64-bis |
Articolo 64-bis |
1.
Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e
constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della
sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che
prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei
locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. |
Identico |
Identico |
Articolo 65 |
Articolo 65 |
|
Abrogato |
Abrogato |
|
Articolo 66 |
Articolo 66 |
Articolo 66 |
Il
presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria,
facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i
reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni
della sezione. |
Identico |
Identico |
Tre
membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente,
devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali. |
Identico |
Identico |
TITOLO V |
TITOLO V |
TITOLO V |
Articolo 67 |
Articolo 67 |
Articolo 67 |
|
|
Art. 3,
comma 1, lett. c) e d) |
Dopo
che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis,
il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari
per lo scrutinio: |
Identico |
Identico |
1)
dichiara chiusa la votazione; |
Identico |
Identico |
2)
accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla
Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e
53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati
elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due
scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico
sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il
presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei
candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso
al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta; |
2)
accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata
dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49,
50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati
elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due
scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico
sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il
presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei
candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o
trasmesso, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione
distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta; |
2)
accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata
dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49,
50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali.
Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché
dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso
bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due
scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo
vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso, per
il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale
competente, che ne rilascia ricevuta; |
3)
estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati
come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano
restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il
bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori
iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco
consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati
elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi
al Pretore del mandamento. |
3)
estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati
come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano
restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il
bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori
iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco
consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati
elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o
trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione
distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta. |
3)
estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati
come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano
restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il
bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori
iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco
consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati
elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o
trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata
del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta. |
Queste
operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro
risultato si fa menzione nel processo verbale. |
Identico |
Identico |
Articolo
68 |
Articolo
68 |
Articolo
68 |
|
|
Art. 2, comma 22 |
1.
Abrogato |
||
2.
Abrogato |
||
3.
Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle
operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante
sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al
presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è
stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il
quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista. |
Identico |
3.
Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle
operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante
sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al
presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è
stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è
attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro
scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di
ciascuna lista e dei voti di preferenza. |
3-bis.
Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone
le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla
quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non
contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene
subito impresso il timbro della sezione. |
Identico |
3-bis.
Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un
terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella
cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate.
Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della
scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. |
4.
È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta
non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto. |
Identico |
Identico |
5.
Abrogato |
||
6.
Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. |
Identico |
Identico |
7.
Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli
elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la
corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale
col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle
schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e
delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e
dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. |
Identico |
Identico |
8.
Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del
compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel
verbale. |
Identico |
Identico |
Articolo 69 |
Articolo 69 |
Articolo 69 |
La
validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta
possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui
all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli,
il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte
prevalente del segno stesso. |
Identico |
Identico |
Articolo 70 |
Articolo 70 |
Articolo 70 |
Salve
le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti
contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in
modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio
voto. |
Identico |
Identico |
Sono,
altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte
dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45
e 46. |
Identico |
Identico |
Articolo
71 |
Articolo
71 |
Articolo
71 |
|
|
Art. 2, comma 23 |
Il
presidente, udito il parere degli scrutatori: |
Identico |
Identico |
1)
pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il
disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli
incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei
voti; |
Identico |
Identico |
2)
decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per
qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del
numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello
dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore
esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2)
dell'art. 76. |
Identico |
2)
decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per
qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del
numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed
assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente
non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio
centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76. |
I
voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda
dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti. |
Identico |
I
voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei
motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti. |
Le
schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per
qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non
assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere
immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori. |
Identico |
Identico |
Articolo
72 |
Articolo
72 |
Articolo
72 |
Alla fine delle operazioni di scrutinio, il
presidente del seggio procede alla formazione: |
Identico |
Identico |
a)
del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi
effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle
proteste; |
Identico |
Identico |
b)
del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli; |
Identico |
Identico |
c)
del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza
appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore; |
Identico |
Identico |
d)
del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia
delle tabelle di scrutinio. |
Identico |
Identico |
Abrogato |
||
I
predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col
bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle
del presidente e di almeno due scrutatori. |
Identico |
Identico |
I
plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia
delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale
circoscrizionale. |
Identico |
Identico |
Il
plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della
Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze
inerenti alla verifica dei poteri. |
Identico |
Identico |
Articolo
73 |
Articolo
73 |
Articolo
73 |
Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente,
quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della
votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del
giorno seguente. |
Identico |
Identico |
Se
per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette
operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedì
successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo
i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna
contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue,
quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate
nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni
elettorali. |
Identico |
Identico |
Alla
cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della
circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello
dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le
firme del presidente e di almeno due scrutatori. |
Identico |
Identico |
La
cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse,
vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui
circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne
diviene personalmente responsabile. |
Identico |
Identico |
In
caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma
dell'art. 75. |
Identico |
Identico |
Articolo 74 |
Articolo 74 |
Articolo 74 |
Il
verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal
segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto,
seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle
liste presenti. |
Identico |
Identico |
Nel
verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente
testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle
proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti
provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle
firme e dei sigilli. |
Identico |
Identico |
Il
verbale è atto pubblico. |
Identico |
|
Articolo 75 |
Articolo 75 |
Articolo 75 |
Il
presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel
verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della
votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura,
tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che
dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da
almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è
poi sciolta immediatamente. |
Identico |
Identico |
Il
presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano
immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del
verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma
dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede
la sezione. |
Identico |
Identico |
La
Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria
della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei
plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta,
dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73. |
Identico |
Identico |
L'altro
esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella
Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della
circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. |
Identico |
Identico |
Il
plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo
alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene
subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore,
il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il
sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna. |
Identico |
Identico |
Le
persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi
secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito
di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate
disposizioni. |
Identico |
Identico |
Abrogato |
|
|
Abrogato |
|
|
Abrogato |
|
|
Qualora
non si sia adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente
articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale può far
sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino. |
Identico |
Identico |
Le
spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti
sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato. |
Identico |
Identico |
Articolo 76 |
Articolo 76 |
Articolo 76 |
L'Ufficio
centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro
quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere,
alle operazioni seguenti: |
Identico |
Identico |
1)
fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità
dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli
artt. 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75; |
Identico |
Identico |
2)
procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati
e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate
a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini
della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto
del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria
del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo
renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a
richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai
fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri
magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle
operazioni. |
Identico |
Identico |
Ultimato
il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà
chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate,
in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio
medesimo verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto
dell'art. 81. |
Identico |
Identico |
Un
estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla
Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. |
Identico |
Identico |
Articolo 77 |
Articolo 77 |
Articolo 77 |
|
|
Art. 2,
comma 24 |
1.
L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui
all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più
esperti scelti dal presidente: |
Identico |
Identico |
1)
determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è
data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali della circoscrizione; |
Identico |
1) determina la cifra elettorale di
collegio di ciascuna lista. Tale
cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti
dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del
collegio plurinominale; |
|
|
2) determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre
elettorali di collegio della lista stessa; |
|
|
3) determina il totale dei voti validi
della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste; |
|
|
4) determina la cifra elettorale individuale
di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla
somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come
secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio; |
|
|
5) per ciascun collegio plurinominale,
determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle
rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine
di presentazione nella lista; |
2)
comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui
all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della
circoscrizione. |
Identico |
6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del
verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui
al numero 2), nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1,
numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione di
cui al numero 3). |
Articolo 78 |
Articolo 78 |
Articolo 78 |
Abrogato |
- |
|
Articolo 79 |
Articolo 79 |
Articolo 79 |
L'Ufficio
centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque
incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio
definitivo degli organi di verifica dei poteri. |
Identico |
Identico |
Ad
eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei
voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio
centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla
valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle
sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro
oggetto che non sia di sua competenza. |
Identico |
Identico |
Non
può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale
l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle
liste della circoscrizione. |
Identico |
Identico |
Nessun
elettore può entrare armato. |
Identico |
Identico |
L'aula
dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il
compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato
agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale
circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati. |
Identico |
Identico |
Il
presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per
ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte
chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art.
26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle
liste dei candidati. |
Identico |
Identico |
Articolo
80 |
Articolo
80 |
Articolo
80 |
Abrogato |
- |
|
Articolo 81 |
Articolo 81 |
Articolo 81 |
Di
tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere
in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere
firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri
magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti. |
Identico |
Identico |
Abrogato |
|
|
Abrogato |
|
|
Uno
degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali
delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere
inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della
Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta. |
Identico |
Identico |
Abrogato |
||
Il
secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di
appello o del Tribunale. |
Identico |
Identico |
Articolo 82 |
Articolo 82 |
Articolo 82 |
Il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito
copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura
della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale
circoscrizionale. |
Identico |
Identico |
Articolo 83 |
Articolo 83 |
Articolo 83 |
|
|
Art. 2,
comma 25 |
1.
L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli
Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga
opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: |
Identico |
Identico |
1)
determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data
dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole
circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; |
Identico |
Identico |
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna
coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che
compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle
liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non
collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi; |
2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione
di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle
liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un
quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore,
solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5); |
Soppresso |
|
2-bis) individua la coalizione di liste o la lista non
collegata che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale; |
2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale; |
3)
individua quindi: |
3)
individua quindi: |
|
a) le coalizioni di
liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei
voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia
conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi
ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche
riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese
in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella circoscrizione; |
a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari
ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano
almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il
4,5 per cento dei voti validi
espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche
riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di
tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei
voti validi espressi nella regione
medesima; |
|
b) le singole liste non collegate
che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti
validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative
di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una
delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una
particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito
almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché le liste
delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a)
ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti
validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese
in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei
voti validi espressi nella circoscrizione; |
b) le singole
liste non collegate che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti
validi espressi, le singole
liste non collegate rappresentative
di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una
regione ad autonomia speciale, il
cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per
cento dei voti validi espressi nella regione medesima, nonché le liste
delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a)
ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti
validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale,
il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche,
che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
regione medesima; |
3)
individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti
validi espressi, le liste rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia
speciale, il cui statuto preveda
una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per
cento dei voti validi espressi nella regione medesima; |
4)
tra le
coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla
cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale
delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione
di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei
seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero
dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di
liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni
hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima
si procede a sorteggio; |
4)
procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di
liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al
numero 3), lettera
b), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna
di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di
ciascuna coalizione di liste o singola
lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo
così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non
tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la
cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di
liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del
quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna coalizione di liste o singola
lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o singole
liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in
caso di parità di resti, a quelle che hanno
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima
si procede a sorteggio; |
4)
procede al riparto dei seggi tra le
liste di cui al numero 3), in base alla cifra elettorale nazionale di
ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali
nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da
attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero
dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime
divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle
che hanno conseguito la maggiore
cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio; |
6) individua quindi,
nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3),
lettera a), le liste che
abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi
espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute,
presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il
cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano
nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi; |
5) individua quindi
nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3),
lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5
per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di
minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione
ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali
minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei
voti validi espressi nella regione medesima; |
Soppresso |
|
6)
verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o singola
lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del
numero 2-bis corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti
validi espressi; |
5) verifica se la cifra elettorale nazionale della
lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del
numero 2,
corrisponda ad almeno il 40 per cento
del totale dei voti validi espressi; |
5) [verifica poi se la coalizione di liste o la
singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia
conseguito almeno 340 seggi[4];] |
7) verifica quindi se la
coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale
corrispondente ad almeno il 37 per cento dei voti validi espressi
abbia conseguito almeno 340 seggi ovvero abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di
618, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale
dei voti validamente espressi, aumentata di 15 punti percentuali; |
6) verifica quindi
se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi; |
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia
dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto
dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al
numero 6). A
tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre
elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per
il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente
così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così
ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in
caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A
ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già
determinati ai sensi del numero 4); |
8) qualora la verifica di cui al numero 7)
abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al
riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
di cui al numero 5). Per ciascuna
coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle
liste ammesse al riparto di cui al numero 5) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero
4). Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente
così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste
ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti,
alle liste che hanno
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima
si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già
determinati ai sensi del numero 4); |
7) qualora
la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l’attribuzione dei seggi ai sensi del numero
4); |
8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede
quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati
alle varie
coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A
tale fine, per
ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente
elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai
seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione
medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero
3), lettera
b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il
quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da
attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica
ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La
parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero
dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di
liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le
parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di
parità, alle coalizioni
di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente
l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni
a ciascuna coalizione di liste o
singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero
4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il
maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da
parte di più coalizioni
o singole liste, da quella che abbia
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre
coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di
seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti
di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano
ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti
non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella
medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano
le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta
parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia
possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del
completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi
ancora da cedere, alla coalizione
di liste o lista singola eccedentaria vengono
sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le
minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente
attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori
parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate; |
9) procede poi alla distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni
di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per
ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali delle liste
che la compongono e che abbiano i
requisiti di cui al numero 2) per il quoziente elettorale nazionale di
cui al numero 4), ottenendo
così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste
della coalizione medesima. Analogamente,
per ciascuna lista di cui al
numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale
circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai
seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli
indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e
divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti
rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna
coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni
di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei
quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di
quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente
l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni
a ciascuna coalizione di liste o singola
lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle
seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di
liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi
eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che
abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le
altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine
decrescente di seggi eccedenti: sottrae
i seggi eccedenti alla coalizione di
liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali
essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione,
secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non hanno ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente,
assegna i seggi a tali coalizioni di
liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione
due o più coalizioni
di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei
quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione
di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale
del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la
maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile
attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto
non vi siano coalizioni
di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di
quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente
dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio
eccedentario ed attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista
deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non
sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del
completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi
ancora da cedere, alla coalizione di
liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali
del quoziente di attribuzione e alla coalizione di
liste o singola lista deficitaria sono
conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle
quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione
non utilizzate; |
8) procede
poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle
liste di cui al numero 3). A
tale fine, per ciascuna lista
di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il
quoziente elettorale nazionale, ottenendo
così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista
medesima. Moltiplica quindi ciascuno
degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e
divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera
dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi
da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano
maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore
cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a
sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati
in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi
determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti
operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi
eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da
quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo
poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i
seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro
ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella
medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei
quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte
decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con
la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia
possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in
quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non
utilizzate, l’Ufficio prosegue, per la stessa
lista eccedentaria, nell’ordine dei decimali crescenti, ad individuare
un’altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre
il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria, nella
medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare
riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle
operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla
lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni
nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione, e alla lista
deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre
circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali
del quoziente di attribuzione non utilizzate. |
9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio
procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi
spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il
quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il
totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero
6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai
sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente
circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il
numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora
da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente
delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono
attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a
parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio
accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a
ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi
del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni,
iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in
caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre
liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti
alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le
parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali
inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti,
abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente,
assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più
liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è
attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non
utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla
medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni
precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali
li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e
alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre
circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente
di attribuzione non utilizzate. |
10)
procede quindi all'attribuzione
nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna
coalizione. A tale fine,
determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste
dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di
cui al numero 5) per il
numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del
numero 9). Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide quindi la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale
quoziente circoscrizionale. La
parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna lista. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo
la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti;
in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a
sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista
corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo,
procede ai sensi del numero 9),
ottavo periodo e seguenti. |
Soppresso |
2. [Qualora la coalizione di liste o la singola
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del
comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene
ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale
consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta
coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre
elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista
per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza][5]. |
2.
Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo
e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale non abbia già conseguito una percentuale di seggi sul totale di
618, pari almeno alla percentuale, arrotondata alla prima cifra decimale,
della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente
espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa
viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per
raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano
sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Il numero di seggi aggiuntivi è calcolato
con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima.
In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla
suddetta coalizione
di liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la
cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il numero
dei seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di
maggioranza. |
2.
Qualora la verifica di cui al
comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista
che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene
ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere
il
totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In
tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale
della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente
elettorale nazionale di maggioranza. |
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente
i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui
al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre
elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione
di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così
ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le
quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. |
3. L'Ufficio
procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale
dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la
maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui
al comma 1, numero 3). A questo
fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale
numero, ottenendo il
quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide
poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di
liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da
assegnare a ciascuna coalizione di
liste o singola lista.
I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o singole
liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle
che abbiano conseguito la maggiore
cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. |
3. L'Ufficio
procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero
pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con
la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra
le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale
delle loro cifre elettorali nazionali per
tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non
tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di
ciascuna lista per tale quoziente. La
parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero
di seggi da assegnare a ciascuna lista.
I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in
caso di parità di resti, a quelle che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest'ultima si procede a sorteggio. |
4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al
riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto.
A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo,
quarto, quinto, sesto e settimo. |
4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al
riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto.
A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 8), periodi secondo, terzo,
quarto, quinto e sesto. |
Soppresso |
5.
Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati
alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio
procede infine ai sensi
del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale
nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la
coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre
coalizioni di liste o singole liste. |
5.
Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati
alle liste ammesse al riparto ai sensi
dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del
comma 1, numeri 9) e 10). A
tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente
elettorale nazionale di maggioranza di
cui al comma 2 per la coalizione di
liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di
voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma
3 per le altre coalizioni di liste o singole
liste. |
4. Ai fini
della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle
liste ammesse al riparto ai sensi dei
commi 2 e
3 l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero
8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale
nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale
nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste. |
|
6.
Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo,
si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che
abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e
che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla coalizione di
liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 321 seggi. L'Ufficio
procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di
liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del
comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi dei
commi 4 e 5. |
5. Qualora la
verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un
turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due
maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma
1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al
turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi.
L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le
altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio
procede quindi all' assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. |
|
7.
I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono
calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste
ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per
l'individuazione della coalizione di liste o della lista singola
che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale ovvero delle coalizioni
di liste o delle liste singole ammesse all'eventuale ballottaggio; ai
fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 1, numero 6) e al comma 2.
Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante
parte del territorio nazionale. |
6. I voti
espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/ Vallée d’Aoste sono
calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste
ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per
l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale
nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del
conseguimento della
percentuale di cui al comma 1,
numero 5).
Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante
parte del territorio nazionale. |
6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare
ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a
ciascuna lista. |
8. L'Ufficio centrale
nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il
numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. |
7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai
singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a
ciascuna lista. |
7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale
viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso
alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia
ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte
di cassazione. |
9. Identico |
8. Identico |
|
Articolo 83-bis |
Articolo 83-bis |
|
1.
L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale
nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 8, procede alla
attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle
liste: |
1.
L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale
nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede alla attribuzione nei
singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste |
|
1)
qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio
di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale
circoscrizionale della lista o delle liste di maggioranza e il quoziente
elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, di seguito denominate "gruppo di
liste". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il
totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per
il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e
trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non
abbia proceduto alla attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente
elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale
delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi
nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la
parte frazionaria del risultato; |
1)
qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio
di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale
circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale
circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei
quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di
maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei
seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte
frazionaria del risultato. |
|
2)
nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per
ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria
o, in caso di
coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della
coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di
maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice
relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alle liste della
coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi
nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per
il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1),
ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al
gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici
suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto
per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di
attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel
collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da
attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le
parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di
parità, alle coalizioni
di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio; |
2)
nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per
ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria
per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero
1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio
plurinominale alla
lista maggioritaria.
Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione,
divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente
elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così
l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di
minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero
dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti
gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti
rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di
maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di
maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le
parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di
parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio; |
|
3)
successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i
collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi
complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso
negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei
collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali
dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e li assegna,
nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare
riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni
precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste
eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono
stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e
al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei
collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di
attribuzione non utilizzate; |
3)
successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i
collegi alla
lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente
determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di
maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi
eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati
ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro
ordine crescente e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al
gruppo di liste
di minoranza deficitario; |
|
4)
l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi
spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il
quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle
cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il
numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare
tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista
del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così
ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo
la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti;
in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a
sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati
in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa
attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso
negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti; |
4) l'Ufficio procede quindi
all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo
il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il
gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di
ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del
quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati
alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei
quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la
maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si
procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi
ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In
caso negativo, determina
la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi,
la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore
parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel
collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti
di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero
di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la
maggiore parte decimale del quoziente
che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla
lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte
decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in
successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi
eccedentari alle liste deficitarie; |
|
5)
qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza
attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale
procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando
singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale
determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede
all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo
la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste. |
5) qualora l'Ufficio centrale
nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di
maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei
seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, con le medesime
modalità stabilite al numero 4)
per l’attribuzione
dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza. |
|
2.
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto,
in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla
Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta;
un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione. |
2.
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto,
in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla
Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta;
un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di
cassazione. |
Articolo 84 |
Articolo 84 |
Articolo 84 |
|
|
Art. 2, comma 26 |
1.
Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte
dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83,
comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto,
i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione. |
1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis,
l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali
ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo
l'ordine numerico di presentazione. |
1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis,
l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali
ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato
capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da
ciascun candidato, in ordine decrescente. |
2.
Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una
circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa
spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna
i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la
maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un
ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora
seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre
circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente
già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. |
2.
Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi
possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in
cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non
utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di
detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le
sono attribuiti negli altri collegi
plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la
maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo
l'ordine decrescente. |
2.
Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi
possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in
cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non
utilizzata, a partire dal
candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze
ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta
operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono
attribuiti negli altri collegi
plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la
maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, a partire dal candidato capolista e
successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun
candidato, in ordine decrescente. |
3.
Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi
da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti,
nell'àmbito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima
coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente
non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. |
3.
Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora
seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa
apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la
circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente
non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio
centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale
provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. |
3.
Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora
seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa
apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la
circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente
non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio
centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale
provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. |
|
4. Qualora, al termine delle
operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare
alla lista, questi sono attribuiti, nell’àmbito
del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della
medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte
decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine
decrescente. Qualora al termine di
detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti,
in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista
facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la
maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo
l'ordine decrescente. |
Soppresso |
4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi
2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede
mediante sorteggio. |
5. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in caso di parità della parte
decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. |
4. Nell'effettuare
le operazioni di cui ai commi 2 e
3, in caso di parità della
parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. |
5.
L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate
ai sensi dei
commi 2 e 3 agli Uffici
elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni. |
Soppresso |
Soppresso |
6.
Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale
invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla
Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture
- uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico. |
Identico |
5. Identico |
Articolo 85 |
Articolo 85 |
Articolo 85 |
|
|
Art. 2, comma 27 |
1.
Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza
della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima
proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede
al sorteggio. |
1.
Il deputato eletto in più collegi plurinominali deve dichiarare alla
Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data
dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga.
Mancando l'opzione, si procede al sorteggio. |
1.
Il deputato eletto in più collegi plurinominali deve dichiarare alla
Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data
dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga.
Mancando l'opzione, si procede al sorteggio. |
Articolo 86 |
Articolo 86 |
Articolo 86 |
|
|
Art. 2, comma 28 |
1.
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è
attribuito, nell'àmbito della medesima circoscrizione, al candidato che nella
lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di
lista. |
Identico |
1.
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è
attribuito, nell’ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior
numero di preferenze. |
2.
Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede
con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4. |
Identico |
Identico |
3.
Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta
si procede ad elezioni suppletive. |
Identico |
3.
Nel caso in cui rimanga vacante un seggio dei
collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol si
procede ad elezioni suppletive. 3-bis.
Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito nella circoscrizione
Trentino-Alto Adige/ Südtirol con metodo proporzionale, il seggio è attribuito, nell'ambito della medesima
circoscrizione, al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente
l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista. |
4.
Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo
21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del
Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.
533, in quanto applicabili. |
Identico |
Identico |
Articolo 87 |
Articolo 87 |
Articolo 87 |
Alla
Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri
componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le
proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle
singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o
posteriormente. |
Identico |
Identico |
I
voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto. |
Identico |
Identico |
Le
proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio
centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati
entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio
centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta. |
Identico |
Identico |
Nessuna
elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla
proclamazione. |
Identico |
Identico |
Articolo 88 |
Articolo 88 |
Articolo 88 |
I
dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i
dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla
vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati
d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. |
Identico |
Identico |
Qualora
il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di
famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità
parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i
parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva
di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e
l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico
dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento
in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte
dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia. |
Identico |
Identico |
Il
dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per
tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per
anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale,
gli aumenti periodici di stipendio. |
Identico |
Identico |
Nei
confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire
promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è
adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato
parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento
anche in soprannumero. |
Identico |
Identico |
Il
periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a
tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero
ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri
familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di
assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente
prestato servizio. |
Identico |
Identico |
Le
disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e
ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli
interessati. |
Identico |
Identico |
I
magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di
cui godevano. |
Identico |
Identico |
Articolo 89 |
Identico |
Articolo 89 |
È
riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le
dimissioni dei propri membri. |
Identico |
Identico |
Articolo 90 |
Articolo 90 |
Articolo 90 |
Qualora
un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un
delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la
Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto. |
Identico |
Identico |
Articolo 91 |
Articolo 91 |
Articolo 91 |
Non
è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma
dell'art. 69 della Costituzione. |
Identico |
Identico |
|
|
Art. 2,
comma 29 |
TITOLO
VI |
TITOLO
VI |
TITOLO
VI |
Articolo 92 |
Articolo 92 |
Articolo 92 |
|
|
Art. 2, comma 30 |
L'elezione
uninominale nel Collegio «Valle d'Aosta», agli effetti dell'art. 22 del
decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni
dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni
seguenti: |
Identico |
Identico |
1)
alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato; |
1) Identico |
1) Identico |
|
1-bis)
I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio
centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista e
della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate
quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato
come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione
della lista o coalizione
di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, nonché nella
determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che
consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi. Dei voti
espressi nel collegio della Valle d'Aosta non si tiene conto ai fini
dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito
nel collegio della Valle d'Aosta è computato nel numero dei seggi ottenuti
dalla lista o
dalla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal
medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni
presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale. |
1-bis) i voti espressi nel collegio
della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste sono computati
dall’Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato
come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione
della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Dei voti
espressi nel collegio della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste non
si tiene conto ai fini dell’attribuzione dei seggi nelle altre
circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste è
computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio
uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando tale
lista è collegata al candidato proclamato eletto; |
2)
la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in
atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In
caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di
oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è
ridotto della metà; |
2) Identico |
2) Identico |
|
2-bis)
le liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate, presentano candidati, ad
esse collegati, nel collegio uninominale. La dichiarazione di collegamento
deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui
all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il
candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di
collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e
il suo cognome sulla scheda elettorale; |
2-bis) le liste di cui all'articolo 14,
presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. Alla
presentazione delle candidature nel collegio uninominale della Valle d’Aosta/Vallée d'Aoste si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del
medesimo articolo; |
3)
la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del
trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a
quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato,
presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta; |
3) Identico |
3) Identico |
4)
la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno,
secondo il modello stabilito dalla legge. |
4)
Identico |
4) la votazione ha luogo con scheda stampata a
cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dall’articolo 93-ter, comma 1. |
L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita
copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo
che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale. |
L'elettore
esprime un unico voto tracciando un segno sul contrassegno della singola
lista collegata al candidato nel collegio uninominale. Tale voto si intende
espresso anche per il candidato. Se l'elettore traccia un unico segno sul
nominativo del candidato, il voto si intende espresso anche per la lista
collegata. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato
collegato ad una coalizione di liste, il voto è valido in favore del
candidato, ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui è collegato. |
L'elettore
esprime un
voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista prescelta.
Il
voto espresso
in favore della lista o di una delle liste cui è collegato il candidato nel
collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio
uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del
candidato nel
collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della
lista cui
questi è collegato quando il candidato è collegato ad una sola lista.
Il voto
espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio
uninominale collegato a più liste è voto valido in favore del candidato
medesimo ma
non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato. |
|
Articolo 93 |
Articolo 93 |
|
|
Art. 2, comma 31 |
Il
Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre
magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale. |
Identico |
Il
Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre
magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale. |
|
(aggiunto come ultimo comma) L'ufficio
centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti
operazioni: |
L'ufficio
centrale circoscrizionale
procede, con l’assistenza del cancelliere, alle seguenti
operazioni: |
|
a) effettua lo
spoglio delle schede inviate dalle sezioni; |
a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni; |
|
b) somma i voti
ottenuti da ciascuna lista singola o da ciascuna coalizione di liste e,
correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come
risultano dai verbali; |
b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e, correlativamente, i voti di
ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali; |
|
c) determina la
cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è
data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, singola o coalizzata
cui il candidato è collegato ovvero dai voti validi ad esso attribuiti.
Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione di
liste. L'ufficio centrale elettorale comunica all'ufficio centrale
nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato
eletto, con indicazione delle liste alle quali è collegato, il totale dei
voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale
dei voti validi nel collegio. La scheda per il ballottaggio è la medesima con
la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. Si applicano le
disposizioni degli articoli 93-ter e 93-quater in quanto compatibili. |
c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio
uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla
lista o
dalle liste cui questi è collegato e dei voti attribuiti
al candidato ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma
dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali
della circoscrizione. L’Ufficio centrale circoscrizionale comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale,
il nominativo del candidato eletto, con indicazione della lista o delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi
conseguiti da ciascuna lista di cui all’articolo 14 e il totale dei voti
validi nel collegio
nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all’art. 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto
periodo. La scheda per il ballottaggio è la medesima con
la quale la votazione si svolge sull’intero territorio nazionale. |
È
proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi. |
Identico |
È
proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti
validi, anche
se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1,
numero 3). |
In
caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età. |
Identico |
Identico |
|
Articolo 93-bis |
Articolo 93-bis |
|
|
Art. 2, comma 32 |
|
1.
L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della
circoscrizione Trentino-Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni dei
precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e
integrazioni di cui agli articoli del presente titolo. I candidati
concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i
seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti per due terzi a
candidati presenti nella lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale
o, altrimenti, presenti nella lista della coalizione circoscrizionale di
liste collegate, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis, alla coalizione
di liste o alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale, o
ancora, alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il
maggior numero di voti al ballottaggio. I seggi restanti sono ripartiti con metodo proporzionale
fra le altre coalizioni di liste o singole liste della circoscrizione.
I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati
dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione
di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione
del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei
seggi, e alla determinazione della coalizione di liste o singola lista che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale
non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione
Trentino-Alto Adige nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione
dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione
Trentino-Alto Adige sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista,
ovvero
coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal
medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni
presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale. |
1.
L’elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della
circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei
precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e
integrazioni di cui al presente titolo. I candidati concorrenti nei
collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare
con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all’articolo 93-quater, commi 4, 5,
6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol
sono computati dall’Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla
determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla
ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale nazionale. L’Ufficio centrale nazionale non tiene
conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto
Adige/Südtirol
nelle operazioni di calcolo effettuate per l’attribuzione dei seggi nelle
altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto
Adige/Südtirol
sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel
collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella
lista ovvero quando
tale lista è collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato
eletto. |
|
2.
Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi
spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali. |
2.
Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi
spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non assegnati nei
collegi uninominali. |
|
3.
La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per
singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma
2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi
aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di
collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del
rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito
della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante
la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nell'ipotesi di
collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di
collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo
nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino
di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali le
stesse dichiarano congiuntamente quali sono il contrassegno, ovvero i
contrassegni, tra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14, che
contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista, ovvero
le liste circoscrizionali a quello collegate. Nessun candidato può accettare
la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista
circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio
uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la
candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un
collegio uninominale. |
3.
La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per
singoli candidati i quali si collegano a una o più liste di cui all'articolo 1, comma 2,
presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi
aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di
collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del
rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito
della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega,
attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella scheda
elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal
contrassegno presentato ai sensi dell’articolo 14 dalla lista cui egli è
collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome ed il
cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle
liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica,
nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che
accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora
più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più
collegi uninominali, le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale
accompagnano il nome ed il cognome del candidato. Nessun candidato può accettare la candidatura in più
di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La
candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più
di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista
circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale. |
|
4.
Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome,
il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale
viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati
presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo,
nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di
cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio
uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste
presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. È nulla la
candidatura di un candidato contraddistinto da contrassegni di liste
collegate a coalizioni differenti ai sensi dell'articolo 14-bis. Per le donne
candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il
cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei
collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due
delegati effettivi e di due supplenti. |
4.
Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome,
il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale
viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati
presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo,
nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di
cui all'articolo 93-ter, comma 2.
Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno
di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale. Per le donne
candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il
cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei
collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due
delegati effettivi e di due supplenti. |
|
5.
La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi
uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o,
in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni
elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati
che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere
autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53, e successive modificazioni. |
5.
La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi
uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o,
in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni
elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati
che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere
autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53, e successive modificazioni. |
|
6.
La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata
da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14
della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini
residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un
ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere
accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato
non ha accettato candidature in altri collegi né in altra circoscrizione. |
6.
La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata
da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14
della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini
residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un
ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere
accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato
non ha accettato candidature in altri collegi né in altra circoscrizione. |
|
7.
I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste
circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione
proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi
uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano
il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo
politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno ovvero i
contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna
lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio
uninominale. Qualora
i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il
collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo
83, comma 1, numeri 3) e 5), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo
articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e
con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis. La dichiarazione di
presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione
dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e
da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni
compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di
candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di
cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle
sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. |
7.
I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste
circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione
proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali.
All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il
contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico
organizzato che la presenta, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni
delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può
essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale.
La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono
alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta
da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste
elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve
comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore
al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera
dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il
numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. |
|
8.
La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi
uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria
della Corte d'appello di Trento. |
8.
La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi
uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria
della Corte d'appello di Trento. |
|
Articolo 93-ter |
Articolo 93-ter |
|
1.
Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un
riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla
destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio
uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi
riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra
secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora
più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato
nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte
sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo
l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del medesimo riquadro, in
posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del
candidato a queste collegato. |
1.
Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un
riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla
destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio
uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi
riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra
secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora
più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo
candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti
nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in
basso secondo l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del medesimo
riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e
il nome del candidato a queste collegato. |
|
2.
L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della
lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista
ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio
uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio
uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel
collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui
questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola lista
circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del
candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è
voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna
delle liste cui questi è collegato. |
2.
L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno
della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della
lista ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio
uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio
uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel
collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui
questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola lista
circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del
candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è
voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna
delle liste cui questi è collegato. |
|
3.
La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge
sull'intero territorio nazionale. |
3.
La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si
svolge sull'intero territorio nazionale. |
|
Articolo
93-quater |
Articolo 93-quater |
|
1.
L'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle
seguenti operazioni: |
1.
L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del
cancelliere, alle seguenti operazioni: |
|
a) effettua lo
spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni; |
a) effettua lo
spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni; |
|
b) somma i voti
ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai
verbali; |
b) somma i voti
ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai
verbali; |
|
c) determina la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla
somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter,
comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai
sensi dell'articolo 93-bis; |
c) determina la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla
somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter,
comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai
sensi dell'articolo 93-bis; |
|
d) determina la
cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale.
Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero
dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti
ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non
sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate; |
d) determina la cifra
individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale
cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle
liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai
sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia
stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate; |
|
e) determina la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è
data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro
collegate ai sensi dell'articolo 14-bis. |
Soppressa |
|
2.
Il presidente dell'Ufficio centrale elettorale, in conformità ai risultati
accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale individuale. In caso di parità di voti, è
proclamato eletto il candidato più anziano di età. |
2.
Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il
candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale anche se non
collegato ad una lista ammessa ai sensi dell’articolo 83, comma 1, numero 3).
In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di
età. |
|
3.
Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3),
l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a
mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista
circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per
ciascuna coalizione
di liste o singola lista cui sono collegati, il numero dei
candidati nel collegio uninominale, proclamati eletti ai sensi del comma 2. |
3.
Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio
centrale circoscrizionale
comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la
cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti
validi nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati, il
numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del
comma 2. |
|
4.
L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta
dall'Ufficio centrale elettorale in conformità con le determinazioni assunte
dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero
8), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio. |
4.
L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio
centrale circoscrizionale in conformità
con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello
svolgimento del ballottaggio. |
|
5.
Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale
elettorale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con
la quale essa concorre alla assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal
totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c),
detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del
comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a
quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti,
aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti
validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti
superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il
candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione
avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti
da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. |
5.
Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina per ciascuna delle
liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre alla
assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad
essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per
ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2 un
candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello
conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti,
aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti
validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti
superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il
candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione
avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti
da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. |
|
6.
Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai
sensi dell'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane
comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle coalizioni di
liste e alle singole liste. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste
e singola lista divide le rispettive cifre elettorali come determinate ai
sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre... sino alla concorrenza
del numero dei deputati da eleggere e sceglie fra i quozienti così ottenuti,
i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una
graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza
ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è
attribuito alla coalizione di liste, ovvero alla singola lista che ha
ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una coalizione di liste o singola lista
spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono
distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. Con le medesime
modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi
eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste. L'Ufficio
centrale elettorale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi
attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine
in cui essi si succedono. |
6.
Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai
sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), l'Ufficio centrale circoscrizionale,
ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire
alle liste di
cui all’articolo 83, comma 1, numero 3). A tal fine, per ciascuna di tali liste,
divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5,
successivamente per uno, due, tre... sino alla concorrenza del numero dei
deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in
numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti
compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito
alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista
spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono
distribuiti secondo l’ordine della graduatoria di quoziente. L’Ufficio centrale
circoscrizionale
proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i
candidati della lista medesima secondo l’ordine in cui essi si succedono. |
|
7.
Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai
sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), ovvero a seguito dell'esito del
ballottaggio, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane comunicazione,
assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2 alla coalizione di
liste o singola lista che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno
di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre coalizioni di liste e liste
ammesse. Procede quindi a ripartire i seggi assegnati con le modalità di cui
al comma 6. |
7.
Qualora l’Ufficio centrale nazionale determini l’attribuzione dei seggi ai
sensi dell’articolo 83, comma 2, ovvero a seguito dell’esito del
ballottaggio, l’Ufficio elettorale circoscrizionale, ricevutane
comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all’articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il
maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle
altre liste ammesse. Procede quindi a
ripartire con le modalità di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste
ammesse. L’Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletti, in
corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista
medesima secondo l’ordine in cui essi si succedono. I seggi assegnati alla
lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati
nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale. |
TITOLO
VII |
TITOLO
VII |
TITOLO VII |
Articolo
94 |
Articolo
94 |
Articolo
94 |
Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie,
nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la
preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli
scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini,
ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori
pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e
con la multa da lire 10.000 a lire 50.000. |
Identico |
Identico |
Articolo 95 |
Articolo 95 |
Articolo 95 |
Chiunque,
in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici,
eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella
settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua
elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri
donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni
e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000. |
Identico |
Identico |
Articolo 96 |
Articolo 96 |
Articolo 96 |
Chiunque,
per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di
presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre,
promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette,
concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o,
per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando
l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di
indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o
di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o
servizi elettorali. |
Identico |
Identico |
La
stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una
dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto
elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di
candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto
denaro o altra utilità. |
Identico |
Identico |
Articolo 97 |
Articolo 97 |
Articolo 97 |
Chiunque
usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere
l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a
votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad
astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o
dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false,
con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire
la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una
dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di
determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una
dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto
elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e
con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000. |
Identico |
Identico |
Articolo 98 |
Articolo 98 |
Articolo 98 |
Il
pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un
servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque
investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle
proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli
elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a
vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate
liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire
4.000.000. |
Identico |
Identico |
Articolo 99 |
Articolo 99 |
Articolo 99 |
Chiunque
con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale,
sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000. |
Identico |
Identico |
Se
l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione
da due a cinque anni. |
Identico |
Identico |
Articolo 100 |
Articolo 100 |
Articolo 100 |
Chiunque,
con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle
adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in
qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire
4.000.000. |
Identico |
Identico |
Chiunque
forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente
testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti
veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti
medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa
pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o
sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto
è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della
reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. |
Identico |
Identico |
Chiunque
commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro
secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle
sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente,
in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena
dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro. |
Identico |
Identico |
Articolo 101 |
Articolo 101 |
Articolo 101 |
Nei
casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi
usata violenza o minaccia, se siasi esercitata
pressione, se siansi cagionati disordini, mediante
uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto
anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone,
associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in
ogni caso, non inferiore a tre anni. |
Identico |
Identico |
Se
la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante
uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci
persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici
anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva l'applicazione, quando vi sia
concorso di reati, delle relative norme del Codice penale. |
Identico |
Identico |
Articolo 102 |
Articolo 102 |
Articolo 102 |
Chiunque,
senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella
sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con
l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000. |
Identico |
Identico |
Chiunque,
nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od
in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal
presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda fino a lire 400.000. |
Identico |
Identico |
Articolo 103 |
Articolo 103 |
Articolo 103 |
Chi,
essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si
presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione
fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000. |
Identico |
Identico |
Chi,
incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime
per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con
la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000. |
Identico |
Identico |
Chi,
assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale,
e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di
Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la
multa da lire 500.000 a lire 2.500.000. |
Identico |
Identico |
Chi,
nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come
designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista
o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da
uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000. |
Identico |
Identico |
Articolo 104 |
Articolo 104 |
Articolo 104 |
Chiunque
concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione
di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito
di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo
abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il
reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i
colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
lire 4.000.000. |
Identico |
Identico |
Chiunque,
appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla
legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona
la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla
proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a
sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. |
Identico |
Identico |
Chiunque,
appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni
dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi. |
Identico |
Identico |
Chiunque,
appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta
dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi,
schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il
trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni
e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni. |
Identico |
Identico |
Il
segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo
verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. |
Identico |
Identico |
I
rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare
compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a
cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. |
Identico |
Identico |
Chiunque
al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa
indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione
da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000. |
Identico |
Identico |
Chiunque,
al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di
certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa sino a lire 4.000.000. |
Identico |
Identico |
Articolo 105 |
Articolo 105 |
Articolo 105 |
Il
Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è
punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia
doloso, la pena è diminuita della metà. |
Identico |
Identico |
Articolo 106 |
Articolo 106 |
Articolo 106 |
L'elettore
che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una
lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000
euro. |
Identico |
Identico |
Articolo 107 |
Articolo 107 |
Articolo 107 |
I
comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e
gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati
che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la
reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000. |
Identico |
Identico |
Articolo 108 |
Articolo 108 |
Articolo 108 |
Salve
le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che,
essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza
giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto
dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire
1.000.000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che,
senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le
operazioni elettorali. |
Identico |
Identico |
Articolo 109 |
Articolo 109 |
Articolo 109 |
L'elettore
che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43
od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è
punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata. |
Identico |
Identico |
Articolo 110 |
Articolo 110 |
Articolo 110 |
L'elettore
che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000. |
Identico |
Identico |
Abrogato |
Abrogato |
Identico |
Articolo 111 |
Articolo 111 |
Articolo 111 |
Il
presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare
entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un
anno. |
Identico |
Identico |
Articolo 112 |
Articolo 112 |
Articolo 112 |
Per
i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i
rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107,
108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo. |
Identico |
Identico |
Articolo
113 |
Articolo
113 |
Articolo
113 |
Le condanne per reati elettorali, ove venga dal
Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione
dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici. |
Identico |
Identico |
Se
la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di
eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non
superiore a dieci. |
Identico |
Identico |
Il
Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di
condanna. |
Identico |
Identico |
Resta
sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e
in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico. |
Identico |
Identico |
Articolo 114 |
Articolo 114 |
Articolo 114 |
L'autorità
giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera
dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la
Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare
sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti. |
Identico |
Identico |
TITOLO VIII |
TITOLO VIII |
TITOLO VIII |
Articolo 115 |
Articolo 115 |
Articolo 115 |
Abrogato |
Abrogato |
Abrogato |
Articolo
116 |
Articolo
116 |
|
In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata
la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello
Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale
dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle
Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni. |
Identico |
Identico |
Articolo
117 |
Articolo
117 |
|
Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano
per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla
stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa. |
Identico |
Identico |
Articolo 118 |
Articolo 118 |
|
Al
personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si
trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il
rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle
disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal
Ministro per il tesoro con proprio decreto. |
Identico |
Identico |
Articolo 119 |
Articolo 119 |
|
1.
In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della
Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici
elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi
uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di
referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori
del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo
corrispondente alla durata delle relative operazioni. |
Identico |
Identico |
2.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono
considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. |
Identico |
Identico |
Articolo 120 |
Articolo 120 |
|
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le
occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico. |
Identico |
Identico |
TITOLO IX |
TITOLO IX |
TITOLO IX |
Articolo 121 |
Articolo 121 |
|
Le
nuove norme relative alle incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi
dei Sindaci e dei magistrati, nonché quella relativa alla aspettativa nei
riguardi dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli artt. 7, 8
e 88, non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad esercitare
la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute
successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico. |
Identico |
Identico |
Tabella 2
Legge 27 dicembre 2001, n. 459 |
A.C.
3 e abb.–bis- B |
omissis |
|
Articolo 4 |
Articolo 4 |
|
Art. 2, comma 37 |
1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può
esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3,
dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare
operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della
legislatura. |
Identico |
2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum
popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il
decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni. |
Identico |
3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al
Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il
diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno
trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il
Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno
esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in
Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio
del voto in Italia. |
Identico |
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni
impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con
apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione
per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è
valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che
deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva
consultazione. |
Identico |
5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura. |
Identico |
|
Articolo 4-bis |
|
1.
Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione
valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per
motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno
tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione
elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai
sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono
votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo. |
|
2.
L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta
dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve
pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi
alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.
La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica
consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il
plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di
cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione
eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1. |
|
3.
Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette
immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e
l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui
al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno
antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il
Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione
agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori
in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza
nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge. |
|
4.
Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente
articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui
all'articolo 1, comma 2. |
|
5.
Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia
temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono
definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa
tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative
di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei
plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano
l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche
nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis. |
|
6.
Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari
consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9,
lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite
d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministero dell'interno. |
omissis |
|
Articolo 12 |
Articolo 12 |
1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni. |
Identico |
2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5. |
Identico |
3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6. |
3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le
votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più
affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di
analoga affidabilità, agli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente
legge il plico contenente il certificato
elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata
recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene,
altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del
voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui
all'articolo 6. |
4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. |
Identico |
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo. |
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni
dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio
domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo
dell'ufficio consolare; questi può rilasciare, previa annotazione su apposito
registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una
seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le
modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo. |
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento. |
Identico |
7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. |
7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo,
all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute
non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita
per le votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per
corrispondenza ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica,
per via aerea e con valigia diplomatica. |
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri. |
Identico |
Articolo 13 |
Articolo
13 |
1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. |
1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è
costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente
legge, con il compito di
provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli
elettori. Ciascun seggio elettorale è
competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di
cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede
ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero. |
2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. |
Identico |
3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario. |
Identico |
Articolo 14 |
Articolo
14 |
1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale. |
Identico |
2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata. |
2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori,
l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del
seggio copia autentica degli elenchi di
cui all’articolo 12, comma 7, dei
cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella
ripartizione assegnata. |
3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario: |
Identico |
a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero; |
Identico |
b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera; |
Identico |
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni: |
Identico |
1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto; |
Identico |
2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2; |
Identico |
3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata; |
Identico |
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto; |
Identico |
d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine: |
Identico |
1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio; |
Identico |
2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario; |
Identico |
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione. |
Identico |
4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale. |
Identico |
5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo. |
Identico |
omissis |
|
Articolo 19 |
Articolo
19 |
1. Le rappresentanze diplomatiche italiane
concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove
risiedono cittadini italiani per garantire: a) che l'esercizio del voto per
corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di
segretezza; b) che nessun pregiudizio possa derivare per
il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri
cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le
attività previste dalla presente legge. |
Soppresso |
2. Il Ministro degli affari esteri informa
il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle
intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con
la controparte, all'atto della firma. |
|
3. Le disposizioni della presente legge
riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani
residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le
intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le
disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia. |
|
4. Le disposizioni relative all'esercizio
del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1,
comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce,
anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine,
il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei
ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di
tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio
del diritto di voto in Italia. |
|
Articolo 20 |
Articolo
20 |
1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241. |
Identico |
|
1-bis. Fatto salvo
quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4-bis, non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con
cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei
quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente
che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di
eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa
derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e
degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a
tutte le attività previste dalla presente legge. |
2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, nonché negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio. |
2. Gli elettori residenti negli Stati di cui
al comma 1-bis, hanno diritto
al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine
l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della
circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di
residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del
certificato elettorale e del biglietto di viaggio. |
|
|
|
Art. 2, comma 38 |
D.P.R.
2 aprile 2003, n. 104 |
D.P.R.
2 aprile 2003, n. 104 |
Articolo
1 |
Articolo
1 |
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: |
Identico |
a) «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459; |
Identico |
b) «elettore», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge; |
Identico |
c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge; |
Identico |
d) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge; |
Identico |
e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge; |
Identico |
f) «ufficio consolare», l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati generali di prima categoria e i consolati di prima categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470; |
Identico |
g) «intese in forma semplificata», le intese
in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge; |
Soppresso |
h) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge; |
Identico |
i) «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. |
Identico |
omissis |
|
Articolo
9 |
Articolo
9 |
1. Le rappresentanze diplomatiche italiane
considerano concluse le intese con i Governi degli Stati che garantiscono che
l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani ivi residenti
si svolga secondo le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge.
|
Soppresso |
2. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4, della legge, le rappresentanze diplomatiche
italiane possono concludere le intese con i Governi degli Stati presso i
quali il capo missione è accreditato, pur non avendovi la residenza permanente,
se i sistemi postali degli Stati interessati al transito della corrispondenza
garantiscono l'esercizio del diritto di voto e il suo svolgimento in
condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza. |
|
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della
legge, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la
scadenza naturale della legislatura, il Ministro degli affari esteri comunica
al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al
Ministro dell'interno l'elenco degli Stati con i cui Governi non sono state
concluse le intese in forma semplificata. In caso di scioglimento anticipato
delle Camere o di indizione di referendum popolare, il Ministro degli affari
esteri comunica tale elenco al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne
informa le Camere, e al Ministro dell'interno entro il decimo giorno
successivo alla indizione delle votazioni. |
|
4. Il Ministro degli affari esteri comunica
al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro
dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, delle situazioni di cui
all'articolo 19, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla
indizione delle votazioni. |
|
5. Nei casi di cui all'articolo 19, commi 3
e 4 della legge, l'ufficio consolare informa, salvo i casi di accertata
impossibilità o di forza maggiore, l'elettore che, non essendo applicabili le
disposizioni di legge sul voto per corrispondenza, può esercitare il diritto
di voto in Italia. |
|
Tabella 3
A.S. 1385 |
A.C. 3 e abb.–bis-
B |
|
Articolo
1 |
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(Elezione della Camera dei deputati) |
|
1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni,
stabilisce: |
|
a) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni
elettorali suddivise nell’insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i
collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le
quali sono previste disposizioni particolari; b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine
alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per
cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno può essere candidato in più collegi,
neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci
collegi; c) l’elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati
di sesso diverso tra quelli che non sono capolista; d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei
quozienti interi e dei più alti resti; e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono,
su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo quanto
stabilito ai sensi della lettera a); f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su
base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a
quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior
numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di
apparentamento tra i due turni di votazione; g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che
spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capolista nei
collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
preferenze; h) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo
da emanare entro il termine e secondo i princìpi e i criteri direttivi
stabiliti dalla presente legge; i) la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni della
presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016. |
|
|
Articolo 1 |
Articolo 2 commi 35-36 |
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35. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per
le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016. |
24.
Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo,
dell’articolo 18-bis del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,
si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo
parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014. |
36.
Identico |
|
|
Articolo 3 |
Articolo 4 |
(Delega al Governo per la
determinazione dei collegi plurinominali) |
(Delega al Governo per la determinazione
dei collegi plurinominali) |
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei
collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla
Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, che è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge, sulla
base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la
determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna
circoscrizione di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita
dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: |
|
a) salvo quanto stabilito per le
circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aosta e
Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi
dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,
come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio
nazionale per l’elezione della Camera dei deputati sono costituiti 100
collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico
collegio plurinominale; |
|
b) i collegi plurinominali sono costituiti
in ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti
interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi ad essa
assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell’articolo 56 della
Costituzione. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media
della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il venti per
cento in eccesso o in difetto; |
a)
sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1,
comma 3, della presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di
norma all'estensione territoriale di una provincia, come delimitata alla data
di entrata in vigore della presente legge, o è determinato per accorpamento
di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione
estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei
collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536,
per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni
compresi in altra provincia; |
Vedi lett.
d) |
b)
sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di
norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche
storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio,
salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I
collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso
dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro
interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve
essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei
collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.
536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano
presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi,
anche in deroga ai princìpi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve
tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero
possibile di collegi; |
c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale
di ciascun collegio e, di norma, la
sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali,
nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui
il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non
possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le
loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In
quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi
formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali
stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione
della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze
linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai
princìpi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tenere conto
dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di
collegi; |
|
d) sulla base di
quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, ciascun
collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di
una provincia, come delimitata alla data di entrata in vigore della presente
legge, o è determinato per accorpamento di province diverse, purché
contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono
definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali
stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione
della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in
altra provincia; |
|
e) qualora non sia altrimenti possibile
rispettare il criterio della continuità territoriale di cui alla lettera c), il
territorio del collegio può essere determinato anche in deroga al principio
dell’accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 e, in subordine, al criterio direttivo
di cui alla lettera d) riferito
all’estensione territoriale della provincia; |
c)
nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono determinati, in base ai
princìpi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge 4 agosto
1993, n. 277, otto collegi uninominali assicurando che il territorio di
nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale; |
f) nella
circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati, in base ai
princìpi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge 4 agosto
1993, n. 277, otto collegi uninominali assicurando che il territorio di
nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale; |
d)
nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è
costituito tenendo conto della presenza delle minoranze linguistiche, ai
sensi della legge 23 febbraio 2001, n. 38; |
g) nella
circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è
costituito in modo da favorire l’accesso alla
rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena,
ai sensi dell’articolo 26
della legge 23 febbraio 2001, n. 38. |
e) il numero dei collegi plurinominali per l'elezione della
Camera dei deputati non può essere superiore a 120. |
Soppresso |
2.
Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al
comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente
dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in
materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza
oneri aggiuntivi. |
Identico |
3.
Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere
entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni
permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello
schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il
Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al
Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. |
3.
Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere
entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del
parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro venticinque giorni
dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere
parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto,
deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. |
4.
Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non sia espresso entro i
termini assegnati. |
Identico |
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2013-13 gennaio 2014, n. 1 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui non consente all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.
[2] La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera a) (Sent. 344/1993).
[3] La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui non consente all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2013-13 gennaio 2014, n. 1, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente numero.
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2013-13 gennaio 2014, n. 1, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.