Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale ' Schema di D.Lgs. n. 47 - Testo a fronte | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 42 | ||||
Data: | 16/12/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Attribuzione della
qualifica di beneficiario di protezione
internazionale Schema di D.Lgs.
n. 47 |
(art. 1 e 7, legge 6 agosto 2013, n. 96 |
Testo a
fronte |
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n. 42 |
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16 dicembre 2013 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-9475 / 066760-3855– * st_istituzioni@camera.it |
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La
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File:
ac0242.doc |
Nella tabella che segue sono messe a confronto le disposizioni vigenti del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, con quelle risultanti dalle novelle introdotte dallo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (Atto del Governo n. 47).
Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
D.Lgs. 19
novembre 2007, n. 251 |
Schema di D.Lgs. n. 47 |
Articolo 1 |
Identico |
Finalità |
Identico |
1. Il presente
decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non
appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di seguito denominati:
«stranieri», della qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria, nonché norme sul contenuto degli status riconosciuti. |
Il presente
decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non
appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di seguito denominati:
«stranieri», della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale nonché
norme sul contenuto dello status
riconosciuto. Art. 1,co. 1, lett. a |
Articolo 2 |
Identico |
Definizioni |
Identico |
1. Ai fini del
presente decreto s'intende per: |
Identico |
a) «protezione
internazionale»: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui
alle lettere f) e h); |
Identico |
|
a-bis) 'beneficiario di protezione internazionale’:
cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo
status di protezione sussidiaria come definito alle lettere f) e h); Art. 1, co.
1, lett.b |
b)
«Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo
status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con
legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31
gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95; |
Identico |
c) «Carta
delle Nazioni Unite»: Statuto delle Nazioni Unite, firmato a S. Francisco il
26 giugno 1945 e ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848; |
Identico |
d)
«Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; |
Identico |
e)
«rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si
trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a
causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese,
oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può
o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di
esclusione di cui all'articolo 10; |
Identico |
f) «status di
rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero
quale rifugiato; |
Identico |
g) «persona
ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non
possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui
confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese
di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale
aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe
un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente
decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi
della protezione di detto Paese; |
Identico |
h) «status di
protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di uno
straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria; |
Identico |
i) «domanda di
protezione internazionale»: una domanda di protezione presentata secondo le
procedure previste dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal relativo
regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, diretta ad
ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; |
i) “domanda di
protezione internazionale”: la domanda di protezione presentata secondo le
procedure previste dal decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, diretta ad
ottenere lo status del rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; Art. 1, co.
1, lett.b) |
|
i-bis) “richiedente”: lo straniero che ha presentato una
domandata di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata
adottata una decisione definitiva; Art. 1, co.
1, lett.b) |
l)
«familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già
costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario dello
status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in
connessione alla domanda di protezione internazionale: |
Identico |
a) il coniuge
del beneficiario dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria; |
Identico |
b) i figli minori
del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione
sussidiaria, a condizione che siano non sposati |
b) i figli minori
del beneficiario dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria, a condizione che siano non sposati. I figli
minori naturali, adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai
figli legittimi; Art. 1, co.
1, lett.b) |
|
b-bis) il genitore o altro adulto legalmente
responsabile, ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, del
minore beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione
sussidiaria; Art. 1, co.
1, lett.b) |
m) «minore non
accompagnato»: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova,
per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di
rappresentanza legale; |
Identico |
n) «Paese di
origine»: il Paese o i Paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un
apolide, il Paese in cui aveva precedentemente la
dimora abituale. |
Identico |
Articolo 3 |
Identico |
Esame dei fatti e delle circostanze. |
Identico |
1. Il
richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione
internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la
documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in
cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda. |
Identico |
2. Gli
elementi di cui al comma 1 che il richiedente è
tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in
possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche
dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità,
cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande
d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonchè i motivi della sua domanda di protezione
internazionale. |
Identico |
3. L'esame
della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e
prevede la valutazione: |
Identico |
a) di tutti i
fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione
della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le
disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione; |
Identico |
b) della
dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente,
che deve anche rendere noto se ha già subito o
rischia di subire persecuzioni o danni gravi; c) della
situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in
particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se,
in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino
come persecuzione o danno grave; |
Identico |
d)
dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato
il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o
principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una
domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività
espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel
Paese; |
Identico |
e)
dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o
raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base
di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe
far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi
cittadino. |
Identico |
4. Il fatto
che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce
dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza
del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di
subire danni gravi, salvo che si individuino
elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si
ripeteranno e purchè non sussistono gravi motivi
umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine. |
Identico |
5. Qualora
taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione
internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri
se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: |
Identico |
a) il
richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare
la domanda; |
Identico |
b) tutti gli
elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri
elementi significativi; |
Identico |
c) le
dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono
in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo
caso, di cui si dispone; |
Identico |
d) il
richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver
avuto un giustificato motivo per ritardarla; |
Identico |
e) dai
riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. |
e) dai
riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l’attendibilità del minore
si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale. Art. 1, co.
1, lett.c) |
(…) |
|
Articolo 6 |
Identico |
Soggetti
che offrono protezione. |
Identico |
1. Ai fini
dell'esame della domanda di protezione internazionale,
è valutata la possibilità di protezione da parte: |
Identico |
a) dello
Stato; |
Identico |
b) dei partiti
o organizzazioni, comprese le organizzazioni
internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo
territorio. |
b) dei partiti
o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano
lo Stato o una parte consistente del suo territorio a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire
protezione conformemente al comma 2. Art. 1, co.
1, lett.d) |
2. La
protezione di cui al comma 1 consiste nell'adozione
di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori
o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che
permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che
costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del
richiedente a tali misure. |
2. La
protezione di cui al comma 1 è effettiva e non temporanea e consiste nell'adozione di adeguate
misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni
gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta
di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che
costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del
richiedente a tali misure. Art. 1, co.
1, lett. d) |
3. Per
stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte
consistente del suo territorio e se fornisce protezione, ai sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti
negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione europea e, ove ritenuto
opportuno, delle valutazioni di altre competenti organizzazioni
internazionali e in particolare dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati. |
Identico |
(...) |
|
Articolo 8 |
Identico |
Motivi di
persecuzione |
Identico |
1. Al fine del
riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui
all'articolo 7 devono essere riconducibili ai
motivi, di seguito definiti: |
1. Al fine del
riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui
all'articolo 7 o
la mancanza di protezione contro tali atti devono essere riconducibili ai
motivi, di seguito definiti: Art. 1, co.
1, lett. e) |
a) «razza»: si
riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle,
alla discendenza o all'appartenenza ad un
determinato gruppo etnico; |
Identico |
b)
«religione»: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da,
riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in
comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonchè
le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o
da esso prescritte; |
Identico |
c)
«nazionalità»: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o
all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale,
etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua
affinità con la popolazione di un altro Stato; |
Identico |
d)
«particolare gruppo sociale»: è quello costituito da membri che condividono
una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede
che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non
dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede
un'identità distinta nel Paese di origine, perchè
vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della
situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere
individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale,
fermo restando che tale orientamento non includa
atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; |
d)
«particolare gruppo sociale»: è quello costituito da membri che condividono
una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede
che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non
dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede
un'identità distinta nel Paese di origine, perchè
vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della
situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere
individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale,
fermo restando che tale orientamento non includa
atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana. Ai fini della determinazione
dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle
caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene
debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere. Art. 1, co.
1, lett. e) |
e) «opinione
politica»: si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un
pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali
persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro
politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente
abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti. |
Identico |
2.
Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere
perseguitato, è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le
caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che
provocano gli atti di persecuzione, purchè una
siffatta caratteristica gli venga attribuita
dall'autore delle persecuzioni. |
Identico |
Articolo 9 |
Identico |
Cessazione |
Identico |
1. Uno
straniero cessa di essere rifugiato quando: |
Identico |
a) si sia
volontariamente avvalso di nuovo della protezione del
Paese di cui ha la cittadinanza; |
Identico |
b) avendo
perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata; |
Identico |
c) abbia
acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la
cittadinanza; |
Identico |
d) si sia
volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto
ritorno per timore di essere perseguitato; |
Identico |
e) non possa
più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perchè sono venute meno le circostanze che hanno
determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; |
Identico |
f) se trattasi
di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora
abituale, perchè sono venute meno le circostanze
che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato. |
Identico |
2. Per
l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1,
il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale
da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi
motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine. |
Identico |
|
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere e) e f)
del comma 1 non si applicano quando il rifugiato può
addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da
rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza
ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora
abituale. Art. 1, co.
1, lett. f) |
3. La
cessazione è dichiarata sulla base di una
valutazione individuale della situazione personale dello straniero. |
Identico |
Articolo 10 |
Identico |
Esclusione |
Identico |
1. Lo
straniero è escluso dallo status di rifugiato se rientra nel campo
d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione
di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di
un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per
qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata
definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate
dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, essi hanno pieno accesso alle
forme di protezione previste dal presente decreto. |
Identico |
2. Lo straniero
è altresì escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per
ritenere: |
Identico |
a) che abbia
commesso un crimine contro la pace, un crimine di
guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini; |
Identico |
b) che abbia
commesso al di fuori del territorio italiano, prima del rilascio del permesso
di soggiorno in qualità di rifugiato, un reato grave
ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati
con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali
reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena
prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro
anni o nel massimo a dieci anni; |
b) che abbia
commesso al di fuori del territorio italiano prima di esservi ammesso in qualità di
richiedente, un reato grave ovvero che abbia commesso atti
particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo
politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del
reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana
per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; Art. 1, co.
1, lett. g) |
c) che si sia
reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni
Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2
della Carta delle Nazioni Unite. |
Identico |
3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti
concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso previsti. |
Identico |
(...) |
|
Articolo 15 |
Identico |
Cessazione |
Identico |
1. La
cessazione dello status di protezione sussidiaria è dichiarata su base
individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono
venute meno o sono mutate in misura tale che la
protezione non è più necessaria. |
Identico |
2. Per
produrre gli effetti di cui al comma 1, è necessario
che le mutate circostanze abbiano natura così significativa e non temporanea
che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia più
esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non
devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese
di origine. |
Identico |
|
2-bis. La
disposizione di cui al comma 1 non si applica quando
il titolare di protezione sussidiaria può addurre motivi imperativi derivanti
da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione
del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del
Paese nel quale aveva la dimora abituale. Art. 1, co.
1, lett. h) |
Articolo 16 |
Identico |
Esclusione |
Identico |
1. Lo status
di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per
ritenere che lo straniero: |
Identico |
a) abbia
commesso un crimine contro la pace, un crimine di
guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini; |
Identico |
b) abbia
commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato grave. La gravità
del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo
a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista
dalla legge italiana per il reato; |
b) abbia
commesso, al di fuori del territorio
nazionale, prima di esservi ammesso in qualità di
richiedente un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo
conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a
dieci anni, prevista dalla legge italiana per il
reato; Art. 1, co.
1, lett. i) |
c) si sia reso
colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite,
quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2
della Carta delle Nazioni Unite; |
Identico |
d) costituisca
un pericolo per la sicurezza dello Stato |
Art. 1, co. 1, lett. i) |
|
d-bis) costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblica, essendo stato condannato con
sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale. Art. 1, co.
1, lett. i) |
2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti
concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati. |
Identico |
(...) |
|
Articolo 19 |
Identico |
Disposizioni
generali |
Identico |
1. Le
disposizioni del presente decreto non pregiudicano i
diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra. |
Identico |
2.
Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene
conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione
delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne
in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,
fisica o sessuale. |
2.
Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene
conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione
delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne
in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, i minori non accompagnati, le vittime
della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici, le
persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale Art. 1, co.
1, lett. l) |
|
2-bis.
Nell’attuazione delle disposizioni del presente decreto è preso in
considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore. Art. 1, co.
1, lett. l) |
Articolo 20 |
Identico |
Protezione
dall’espulsione |
Identico |
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il rifugiato o lo straniero ammesso alla
protezione sussidiaria è espulso quando: |
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed
in conformità degli obblighi internazionali ratificati dall’Italia, il
rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria è espulso
quando: Art. 1, co.
1, lett. m) |
a) sussistono
motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato; |
Identico |
b) rappresenta
un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato
con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista
la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel
massimo a dieci anni. |
Identico |
(…) |
|
Articolo 22 |
Identico |
Mantenimento
del nucleo familiare |
Identico |
1. È tutelata
l'unità del nucleo familiare dei beneficiari dello
status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria. |
Identico |
2. I familiari
che non hanno individualmente diritto allo status di protezione
internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti
al familiare titolare dello status. |
Identico |
3. Ai
familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul
territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi
familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
3. Ai
familiari del titolare dello status di protezione internazionale presenti sul territorio nazionale che
individualmente non hanno diritto a tale status è
rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi
dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Art. 1, co.
1, lett. n) |
4. Lo
straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento
familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Si
applica l'articolo 29-bis, comma 2, del medesimo
decreto legislativo n. 286 del 1998. |
4. Lo
straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento
familiare ai sensi e alle condizioni previste dall’articolo 29-bis del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Art. 1, co.
1, lett. n) |
5. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
ai familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o dalla
protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16. |
Identico |
Articolo 23 |
Identico |
Permesso di
soggiorno |
Identico |
1. Il permesso
di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha
validità quinquennale ed è rinnovabile. |
Identico |
2. Ai titolari
dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno
per protezione sussidiaria con validità triennale rinnovabile previa verifica
della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento
della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso
al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone
i requisiti. |
2. Ai titolari
dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno
per protezione sussidiaria con validità quinquennale
rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno
consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di
soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per
motivi di lavoro, sussistendone i requisiti. Art. 1, co.
1, lett. o) |
(...) |
|
Articolo 25 |
Identico |
Accesso
all’occupazione |
Identico |
1. I titolari
dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto
per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo,
per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e
per il tirocinio sul luogo di lavoro. |
1. I titolari
dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto
per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo,
per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per
il tirocinio sul luogo di lavoro e per
i servizi resi dai centri per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. Art. 1, co.
1, lett. p) |
2. È
consentito al titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione
sussidiaria l'accesso al pubblico impiego, con le modalità
e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea. |
Identico |
Articolo 26 |
Identico |
Accesso
all’istruzione |
Identico |
1. I minori
titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo
le modalità previste per il cittadino italiano. |
Identico |
2. I
maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione
sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di
istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei
limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti. |
Identico |
3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di
diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani. |
Identico |
|
3-bis. Per
il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei
certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status
di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni
competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e
accreditamento che consentono il riconoscimento dei
titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello
Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non
poter acquisire detta certificazione. Art. 1, co.
1, lett. q) |
Articolo 27 |
Identico |
Assistenza
sanitaria sociale |
Identico |
1. I titolari
dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al
cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. |
Identico |
|
1-bis. Il Ministero della salute adotta linee guida
per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello
status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito
torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o
sessuale. Art. 1, co.
1, lett. r) |
Articolo 28 |
Identico |
Minori non
accompagnati |
Identico |
1. Quando è
accertata la presenza sul territorio nazionale di minori non accompagnati
richiedenti la protezione internazionale si applicano gli articoli 343, e
seguenti, del codice civile. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti
conseguenti, il minore che abbia espresso la volontà di richiedere la
protezione internazionale può anche beneficiare dei servizi erogati dall'ente
locale nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e
i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge
n. 416 del 30 dicembre 1989. |
Identico |
2. Ferma la
possibilità di beneficiare degli specifici programmi di accoglienza,
riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il
minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale è affidato
dalla competente autorità giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente
soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato sul territorio nazionale;
ove non sia possibile, si provvede ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. I
provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nell'interesse
prevalente del minore, avendo comunque cura di non separare il medesimo dai
fratelli, eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitarne al
minimo gli spostamenti sul territorio stesso. |
Identico |
3. Le
iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato,
titolare dello status di protezione internazionale, sono assunte nell'ambito
delle convenzioni di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, da stipulare anche con organismi o
associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale. I relativi
programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in modo da tutelare la
sicurezza del titolare della protezione internazionale e dei suoi familiari. |
3. Le
iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato,
titolare dello status di protezione internazionale, sono assunte, quanto prima, a seguito del
riconoscimento della protezione ove non avviate in precedenza,
nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, da stipulare anche con
organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale. I
relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con
l'obbligo della assoluta riservatezza in modo da
tutelare la sicurezza del titolare della protezione internazionale e dei suoi
familiari. Art. 1, co. 1, lett. s) |
Articolo 29 |
Identico |
Libera
circolazione, integrazione e alloggio |
Identico |
1. Fatto salvo
quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, i titolari dello status di rifugiato e di protezione
sussidiaria possono circolare liberamente sul territorio nazionale. |
Identico |
2. Oltre
quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 140, nell'attuazione delle misure previste all'articolo 42 del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si tiene anche conto delle
esigenze relative all'integrazione dei titolari della protezione
internazionale ed in particolare dei rifugiati. |
2. Nell'attuazione delle misure e dei servizi di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, all'articolo 5 del decreto-legislativo 30 maggio 2005, n. 140 ed
all'articolo 42 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si tiene
conto anche delle esigenze di integrazione dei beneficiari di protezione
internazionale, promuovendo, nei
limiti delle risorse disponibili, ogni iniziativa adeguata a superare la
condizione di svantaggio determinata dalla perdita della protezione del Paese
di origine e a rimuovere gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena
integrazione. Art. 1, co.
1, lett. t) |
|
3. Ai fini della programmazione degli interventi e
delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione
internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il
Ministero dell'interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o
titolari di protezione internazionale secondo gli indirizzi sanciti d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone, altresì, ogni due
anni, salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale che
individua le linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei
beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo ali
'inserimento socio-lavorativo, all'accesso all' assistenza sanitaria e
sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione nonché al
contrasto delle discriminazionì. Il predetto Tavolo
composto da rappresentanti del Ministero
dell'interno, nonché dell'Ufficio del Ministro per l'integrazione, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione
delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), in sede di programmazione delle misure di cui alla presente
disposizione, ed è integrato con un rappresentante del Ministro delegato alle
pari opportunità, un rappresentante dell' Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante, della Commissione nazionale
per il diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con
rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati. Art. 1, co.
1, lett. t) |
|
3-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. La partecipazione alle sedute del Tavolo non comporta la
corresponsione di gettoni di presenza, compensi o indennità. Art. 1, co.
1, lett. t) |
3. L'accesso
all'alloggio è consentito ai titolari dello status di rifugiato e di
protezione sussidiaria secondo quanto disposto dall'articolo 40, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998. |
3-ter.
L'accesso all'alloggio è consentito ai titolari dello status di rifugiato e
di protezione sussidiaria, in
condizioni di parità con i cittadini italiani, in conformità a quanto
previsto per gli stranieri di cui all'articolo 40,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Art. 1, co.
1, lett. t) |