Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Istituzione della Commissione di inchiesta antimafia - A.C. 482 e 887 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 4 | ||||
Data: | 20/05/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Istituzione della
Commissione di inchiesta sulla mafia A.C. 482 e A.C. 887 |
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n. 4 |
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20 Maggio 2013 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni ( 066760-3855 / 066760-9475 – * st_istituzioni@camera.it |
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La
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citata la fonte. |
File:
ac0142.doc |
INDICE
Elementi per
l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative
costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi
costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Compiti
§ Poteri
§ Audizioni, segreto di Stato e regolamento
interno
Testo
a fronte tra la legge 132/2008 e le proposte di legge A.C. 482 e A.C. 887
Documentazione
§ Relazione
della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle
altre associazioni criminali, anche straniere, in materia di formazione delle
liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali. Doc. XXIII, n. 1, 18 febbraio 2010
Numero del progetto di legge |
A.C. 482 |
A.C. 887 |
Titolo |
Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle
altre associazioni criminali, anche straniere |
Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso o
similare |
Iniziativa |
Garavini ed
altri |
Migliore ed
altri |
Iter al Senato |
No |
No |
Numero
di articoli |
8 |
8 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
22 marzo 2013 |
7 maggio 2013 |
assegnazione |
8 maggio 2013 |
14 maggio 2013 |
Commissione
competente |
I (Affari
costituzionali) |
I (Affari
costituzionali) |
Sede |
Referente |
Referente |
Pareri
previsti |
II e V |
II e V |
Le proposte di legge A.C. 482, Garavini ed altri e A.C. 887, Migliore ed altri, istituiscono una Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari per la XVII legislatura.
I progetti di legge, di iniziativa parlamentare, sono corredati della sola relazione illustrativa.
La Costituzione prevede che “ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse” (art. 82). L’inchiesta può quindi essere anche deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo. Si è però andato affermando, sin dalla III legislatura (1958-1963), l’uso di deliberare le inchieste con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori.
La materia, attenendo all’esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall’art. 117, co. 2°, lett. f), della Costituzione all’esclusiva competenza legislativa statale.
Con riguardo all’articolo 2, comma 1, nel corso dell’esame delle proposte di legge di istituzione della commissione di inchiesta nelle precedente legislature, si è dibattuto in ordine ai limiti entro i quali una legge ordinaria possa introdurre parametri o criteri ai quali i Presidenti delle Camere debbano attenersi nella nomina di componenti di organi parlamentari costituzionalmente previsti, quali le Commissioni d’inchiesta.
I progetti di legge prevedono che la Commissione parlamentare adotti un regolamento interno per disciplinare la propria attività (articolo 7).
A partire dal 1962, sono state istituite con legge nove Commissioni parlamentari “antimafia”. La più recente legge adottata in materia (L. 132/2008) ha esaurito la sua efficacia con la fine della XVI legislatura.
Entrambe le proposte di legge, all’articolo 5, prevedono la non opponibilità del segreto di Stato alla richiesta di atti in possesso dei servizi di informazione attinenti alle materie d’indagine della Commissione. Si ricorda che l’esclusione dai fatti di mafia dal segreto di Stato è già prevista dalla legge 124/2007, art. 39, comma 11.
I due progetti di legge in esame (A.C. 482, Garavini ed altri e A.C. 887, Migliore ed altri) prevedono l’istituzione, per la durata della XVII legislatura, di una Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.
Essi riproducono, nell’impianto generale e in gran parte della formulazione testuale, il testo della legge istitutiva della c.d. Commissione antimafia approvata nella XVI legislatura (L. 132/2008), con le seguenti, più rilevanti, differenze:
§ entrambe le proposte di legge non richiamano, tra i compiti della commissione, quello di indagare sulle manifestazioni del fenomeno mafioso che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso (art. 1, comma 1, lett. f);
§ entrambe le proposte di legge riducono, in diversa misura, il numero dei componenti della Commissione (art. 2);
§ entrambe le proposte di legge stabiliscono una disposizione, non prevista dalla legge del 2008, per il caso di sopravvenienza di condizioni indicate in sede di autoregolamentazione (art. 2);
§ entrambe le proposte di legge escludono l’opponibilità del segreto di Stato alle eventuali richieste di accesso da parte della Commissione dei documenti dei servizi di informazione e sicurezza (art. 5, comma 4 ).
Come più avanti si vedrà, per altro verso, entrambe le proposte di legge contengono una limitazione dei poteri della Commissione già stabilita dalla ultime due leggi istitutive, ma non presente in quelle delle legislature anteriori.
Le leggi istitutive e l’attività delle precedenti commissioni antimafia in: http://notes9.senato.it/web/senato.nsf/Nome%20commissione%20Inchiesta?OpenView&Start=1&Count=1000&Expand=12.9#12.9.
L’articolo 1 delle due proposte reca l’istituzione della Commissione e la definizione dei suoi compiti e poteri.
Per quanto riguarda la denominazione della Commissione, la proposta di legge A.C. 482 mantiene quella adottata nella precedente legislatura, quando per la prima volta è stato operato un mutamento nella denominazione, che rimanda alla volontà di allargare l’attività d’inchiesta parlamentare alle associazioni criminali anche straniere operanti sul territorio nazionale. Volontà ribadita nel comma 3, dell’art. 1, che estende il raggio di azione conoscitiva della Commissione alle mafie straniere e alla criminalità transnazionale. Tale disposizione è riprodotta anche nella proposta di legge A.C. 887 (sempre all’art. 1, comma 3) che però, al comma 1, reca la denominazione adottata nelle legislature precedenti quella scorsa, che non fa riferimento alla criminalità straniera.
I compiti della Commissione, indicati nel comma 1 dell’articolo 1, identici nelle due proposte, riproducono praticamente in modo testuale quelli della legge 132/2008 e cioè:
§ verificare l’attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata e la mafia e, in particolare, quelle riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza e quelle relative al regime carcerario previsto per le persone imputate o condannate per delitti di mafia, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l’efficacia;
§ accertare
la congruità della legislazione
vigente, anche riguardante il riciclaggio, formulando le proposte di carattere
legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e
incisiva le iniziative contro la mafia;
§ accertare e valutare le tendenze e i mutamenti in atto nell’ambito della criminalità di tipo mafioso anche con riferimento a processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali in attività illecite rivolte contro la proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, avendo particolare riguardo – in tale ultimo campo – al ruolo della criminalità nella promozione e nello sfruttamento dei flussi migratori illegali;
§ indagare sul rapporto tra mafia e politica anche riguardo alla sua articolazione territoriale;
§ accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti di tipo mafioso;
§ esaminare l’impatto negativo derivante al sistema produttivo dalle attività delle associazioni mafiose, con particolare riferimento all’alterazione della libera concorrenza, dell’accesso ai sistemi bancario e finanziario, della trasparenza della gestione delle risorse pubbliche destinate allo sviluppo imprenditoriale;
§ verificare l’adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;
§ verificare l’adeguatezza delle strutture preposte al contrasto e alla prevenzione della criminalità e al controllo del territorio;
§ svolgere un monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione da parte della criminalità di tipo mafioso negli enti locali e proporre misure per prevenire e contrastare tali tentativi, anche alla luce di una verifica dell’efficacia delle disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali e di rimozione degli amministratori di tali enti;
§ riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
Come sopra accennato, va rilevato che, rispetto alla legge 132/2008, non compare tra i compiti della Commissione quello di indagare sui delitti e stragi di carattere politico mafioso (lett. f).
Con riferimento ai poteri della Commissione, le proposte di legge introducono una limitazione rispetto a quelli astrattamente riconosciuti alle Commissioni di inchiesta dall’articolo 82 Cost., in base al quale esse procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
Analogamente a quanto previsto dalla L. 132/2008 e dalla L. 277/2006, e diversamente da quanto previsto dalle leggi istitutive delle Commissioni “antimafia” approvate nelle precedenti legislature, l’articolo 1, co. 2, secondo periodo, precisa che la Commissione non può adottare provvedimenti con riguardo alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione, né limitazioni della libertà personale, ad eccezione dell’accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.
La norma richiamata prevede che il giudice possa ordinare l’accompagnamento coattivo del testimone, del perito, della persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, se omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti. Il giudice può, inoltre, condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
La limitazione dei poteri della Commissione di inchiesta, introdotta la prima volta con la L. 277/2006 (e confermata dalla L. 132/2008), ha origine da una proposta avanzata dai relatori (Sesa Amici e D’Alia) nel corso dell’esame in sede referente alla Camera del progetto di legge di istituzione della Commissione “antimafia” nella XV legislatura ( A.C. 40 ed abb.). In quella sede i due relatori hanno sottolineato la necessità di predisporre adeguate cautele in ordine alla possibilità per la Commissione di disporre provvedimenti limitativi dei diritti costituzionalmente garantiti, in particolare le intercettazioni, al fine di tutelare i soggetti interessati, in quanto all'interno della Commissione non è attivabile quella garanzia che invece può ravvisarsi all'interno dell'autorità giudiziaria quando assume analoghi provvedimenti, che sono disposti dal giudice su richiesta del pubblico ministero (13 giugno 2006).
Detta innovazione è stata oggetto di numerose modifiche e affinamenti nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento.
Inizialmente, infatti, il progetto di legge approvato in prima lettura dalla Camera recava – all’articolo 4 – una procedura aggravata per l’adozione, da parte della Commissione d’inchiesta, di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite. In particolare, si richiedeva che l’adozione, da parte della Commissione, delle “deliberazioni aventi a oggetto i provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti” avvenisse “a maggioranza dei due terzi dei componenti, con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
Il Senato, esaminando il progetto di legge approvato dalla Camera in prima lettura, aveva introdotto all’articolo 1, comma 2, il divieto per l’istituenda Commissione “antimafia” di “adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione”. Il Senato aveva contestualmente soppresso il successivo articolo 4.
Il testo deliberato dalla Camera in seconda lettura riformulava il comma 2 dell’articolo 1 prevedendo che “la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale, o aventi ad oggetto intercettazioni delle comunicazioni”.
Il testo approvato definitivamente è il frutto di una ulteriore modifica introdotta dal Senato, che, individua il divieto con una formula più ampia di quella delle “intercettazioni delle comunicazioni”, che riprende quella usata dall’art. 15 della Costituzione (per cui, ad es. il divieto potrebbe estendersi al sequestro di documenti classificabili come corrispondenza).
Il comma 3, come già accennato, prevede che i compiti sopra individuati sono estesi anche alle altre associazioni criminali, comunque denominate, alle mafie straniere, alle organizzazioni di natura transnazionale ai sensi dell’art. 3 della L. 146/2006 e a tutte le organizzazioni criminali di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso) codice penale.
La L. 146/2006, di Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale – adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 – intende promuovere la cooperazione tra gli Stati per prevenire e combattere in maniera efficace il crimine organizzato transnazionale. In particolare, l’art. 3 definisce quale reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
L’articolo 2, comma 1, di entrambi i testi, per quanto riguarda la composizione della Commissione, contiene poche modifiche rispetto alla legge istitutiva della Commissione antimafia approvata nella XVI legislatura: il numero dei componenti, fissato dalla legge 132/2008 in 25 deputati e 25 senatori, viene ridotto a 20 e 20, dalla pdl A.C. 482, e a 15 e 15, dalla pdl A.C. 887.
Relativamente ai criteri di nomina dei componenti, il primo periodo del comma 1 dell’art. 2 ribadisce, come nella citata legge132/2008, che essi vengono scelti dai Presidenti delle Camere, a differenza nella legge 277/2006 che stabiliva che fossero nominati. La scelta viene effettuata, tenendo conto, in proporzione, del numero dei componenti i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
Tuttavia, il secondo periodo dello stesso comma 1, nel prescrivere criteri per l’individuazione dei componenti della Commissione, si riferisce alla nomina dei componenti stessi. Analogo riferimento è presente nel comma 3.
La modifica della formulazione del testo, operata già dalla legge 132/2008, sembra indicare la volontà di assegnare un ruolo maggiormente incisivo ai Presidenti delle Camere in relazione ai criteri di nomina successivamente indicati, ovvero:
§ specificità dei compiti assegnati alla Commissione;
Tale precisazione era contenuta anche nella L. 277/2006 e nel corso dell’esame parlamentare aveva provocato un ampio e vivace confronto. La disposizione origina da una proposta contenuta nella pdl A.C. 688 (on. Angela Napoli), che intendeva impedire la nomina a componenti della Commissione dei parlamentari nei confronti dei quali fosse aperto un procedimento giudiziario per reati di stampo malavitoso o contro la pubblica amministrazione. Tuttavia, durante l’esame in sede referente presso la I Commissione della Camera, erano state evidenziate forti perplessità sia sotto il profilo del merito che relativamente alla compatibilità costituzionale della proposta.
Alla luce di tali considerazioni, e nonostante l’ampia condivisione dell’obiettivo perseguito, era stato pertanto ritenuto opportuno, nel prosieguo dell’esame in sede referente, prevedere che la nomina dei componenti della Commissione da parte dei Presidenti delle Camere dovesse tenere conto solo della specificità dei compiti assegnati alla Commissione d’inchiesta medesima.
Ciononostante, la Commissione Giustizia della Camera, nel parere sul testo unificato elaborato in sede referente, rilevava come tale previsione configurasse ancora “una sorta di status di componente della Commissione d’inchiesta, che non trova alcun fondamento nella Costituzione, considerato che ogni parlamentare in quanto tale, è legittimato ad esserne componente”, e manifestava altresì, la propria perplessità sulla previsione per legge ordinaria di parametri a cui i Presidenti delle Camere dovessero attenersi nella nomina di componenti di organi costituzionali quali le Commissioni d’inchiesta.
Come evidenziato dai relatori, la I Commissione, tenuto conto della rilevanza della questione, non aderiva alla richiesta soppressiva contenuta in tale parere, preferendo rinviare un ulteriore approfondimento della materia alla fase di discussione dell’Assemblea, ove, le proposte emendative sul punto, sia in senso soppressivo che in senso di maggiore e più puntuale definizione, sono state respinte.
Il Senato, esaminando il progetto di legge approvato dalla Camera in prima lettura, ha in seguito accolto la formulazione proposta nel testo unificato circa i criteri di nomina dei componenti.
§ rispetto delle indicazioni contenute nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione antimafia nella XVI legislatura (doc. XXIII, n. 1), relativa ai criteri cui attenersi per la designazione dei candidati alle elezioni regionali amministrative (il testo della relazione è riprodotto nel presente dossier nella sezione Documentazione).
Si tratta di un documento analogo a quello adottato nella XV legislatura (3 aprile 2007) relativo ai criteri cui attenersi per la designazione dei candidati alle elezioni regionali e amministrative, rivolto alle formazioni politiche e alle liste civiche, che vi aderiscono volontariamente e che, al momento dell’adesione, si impegnano a non presentare o appoggiare candidati nei cui confronti, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata ne´ annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, per una serie di delitti. Vi è inoltre l’impegno contestuale a rendere pubbliche le motivazioni della scelta di non rispettare le indicazioni da questo stesso contenute.
Le proposte di legge in esame introducono una nuova disposizione in materia, non presente nelle leggi precedenti di istituzione delle Commissioni “Antimafia” che disciplina il caso in cui una delle condizioni sopra indicate sopravvenga dopo la costituzione della Commissione: in tal caso l’interessato deve informarne immediatamente il Presidente della Camere di appartenenza.
E’ previsto il rinnovo biennale della composizione della Commissione, i
cui membri possono essere confermati.
Le modalità di costituzione e di formazione dell’Ufficio di
presidenza, composto dal presidente, due vicepresidenti e due segretari sono le
stesse previste nella passata legislatura con una sola differenza: per l’elezione del Presidente della
Commissione, si prevede la non
computabilità delle schede bianche con
il conseguente effetto di abbattimento, in pari misura del quorum.
Il Presidente è eletto da parte della Commissione a scrutinio segreto ed è eletto il candidato che ottiene il voto della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; qualora nessun candidato raggiunga tale risultato, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati; nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il candidato più anziano di età. E’ previsto inoltre il voto limitato per l’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari: ciascun componente della Commissione esprime un solo voto, e vengono eletti i due candidati che riportano il maggior numero di voti. Nel caso in cui si verifichi la parità dei voti, si applicano le disposizioni previste per l’elezione del presidente.
L’articolo 3 dà la facoltà alla Commissione di organizzare i propri lavori con la costituzione di uno o più comitati.
L’articolo 4 disciplina le audizioni a testimonianza in maniera analoga con quanto stabilito nella XVI legislatura, mantenendo comunque ferme le competenze dell’autorità giudiziaria.
Si prevede, in particolare l’applicazione degli artt. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale, nonché l’applicazione dell’art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale.
L’art 366 c.p. punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516 al perito, interprete, o custode di cose sottoposte a sequestro che ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio e, in generale ai testimoni e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.
L’art. 372 c.p. punisce la falsa testimonianza con la reclusione da due a sei anni.
L’art 203 c.p.p. prevede che il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi di informazione a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.
Resta ferma la
vigente disciplina in tema di segreto professionale e bancario ed è sempre
opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del
mandato.
L’articolo 5, per quanto riguarda la richiesta di atti e documenti, riproduce testualmente quanto previsto dalla legge 132/2008, con la significativa introduzione della non opponibilità del segreto di Stato alla richiesta di atti in possesso dei servizi di informazione attinenti alle materie d’indagine della Commissione.
Si ricorda che la disciplina del
segreto di stato è contenuta principalmente negli articoli da 39 a 42 della
legge di riforma dei servizi di informazione (legge 124 del 2007).
Nella definizione pratica delle
modalità di ricorso del segreto di Stato si suole distinguere tra l’apposizione
e l’opposizione del segreto di Stato.
L’apposizione del segreto consiste nell’atto di individuazione in
concreto dei documenti, dei fatti, delle notizie od altro che, se conosciuti,
possono compromettere la sicurezza dello Stato e quindi devono rimanere
segreti. La responsabilità e la competenza per l’apposizione del segreto di
Stato spetta al Presidente del Consiglio, il quale, con proprio regolamento,
stabilisce i criteri per l’individuazione degli atti suscettibili di essere
oggetto di segreto di Stato.
L’atto di opposizione è il provvedimento, spettante in ultima istanza al
Presidente del Consiglio, che attesta nei confronti dell’autorità giudiziaria
l’apposizione del segreto di Stato su un documento. Nel caso di opposizione del
segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del
Consiglio, ai fini dell’eventuale conferma. La conferma da parte del Presidente
del Consiglio, impedisce al giudice di acquisire ed utilizzare gli elementi di
conoscenza e di prova coperti dal segreto, ma non preclude all’autorità
giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti,
documenti e cose coperte dal segreto. Il Presidente del Consiglio deve
comunicare ogni caso di conferma del segreto di Stato al Copasir, che, se
ritiene infondato il ricorso al segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere.
L’autorità giudiziaria di fronte al
provvedimento di conferma dell’opposizione del segreto di Stato può sollevare
conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato dinnanzi la Corte
costituzionale. L’eventuale risoluzione del conflitto in favore dell’autorità
giudiziaria preclude l’opposizione del segreto nel corso del procedimento per
il medesimo oggetto. Viceversa, qualora il conflitto sia risolto nel senso
della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né
acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui
quali è stato opposto il segreto di Stato.
La legge 133/2012 ha introdotto alcune modifiche significative alla
disciplina dei servizi di informazione per la sicurezza, principalmente
indirizzate al rafforzamento dei poteri di controllo del Copasir; tra queste si
ricorda l’introduzione dell’obbligo di fornire al Copasir, in caso di conferma
dell'opposizione del segreto di Stato, non solo le ragioni essenziali ma anche
l'intero quadro informativo in possesso del Governo.
La non opponibilità del segreto di
Stato non è prevista nella legge istitutiva della scorsa legislatura, tuttavia
in passato si rintracciano alcuni precedenti in materia: la quinta Commissione
antimafia istituita nella XII legislatura dalla L. 430/1994, riproduce
integralmente la precedente L. 306/1992, con la sola, rilevante eccezione
contenuta nell’art. 3, co. 2, secondo periodo, in forza della quale i fatti di
mafia sono qualificati come eversivi dell’ordine costituzionale, al fine di
escludere a tale riguardo, in forza del quadro normativo allora vigente, la
possibilità di opporre il segreto di Stato.
Anche nella XV legislatura, la legge
istitutiva della Commissione (L. 277/2006, art. 3, comma 2) prevedeva che in
nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione potesse essere
opposto il segreto di Stato.
Tuttavia, occorre rilevare che le
due leggi istitutive sopra citate sono state adottate in vigenza della legge
801/1977, che escludeva dal segreto di Stato solamente i fatti eversivi
dell’ordine costituzionale (art. 12, 2° comma). Con la riforma ad opera della
citata legge 124/2007, art. 39, comma 11, è espressamente escluso che possano
essere oggetto di segreto di Stato anche i fatti di terrorismo, quelli
costituenti i reati di strage previsti dagli artt. 285 e 422 c.p. e i reati di
mafia di cui agli artt. 416-bis (Associazione di tipo mafioso) e 416-ter (Scambio
elettorale politico-mafioso) c.p.
Alla luce del regime
stabilito dall’art. 39, comma 11, della legge 124/2007 andrebbe pertanto
valutata l’effettiva portata normativa del comma 4 dell’art. 5.
Viene previsto come di consueto il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (art. 326 c.p.), per i componenti la Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d’ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza; analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti e documenti (articolo 6).
Inoltre, si demanda ad un regolamento interno l’organizzazione delle attività il funzionamento della Commissione (articolo 7, comma 1).
L’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 7, comma 5, è pari, in entrambe le proposte a 300.000 euro per ciascun anno.
La legge 132/2008 (promulgata in agosto) prevedeva per il primo anno una autorizzazione di spesa di 150.000 euro per il primo anno e di 300.000 per gli anni successivi.
La fissazione di un “tetto” alle spese della Commissione bicamerale è una innovazione per l’Antimafia, introdotta la prima volta con la legge 277/2006. Anche in questo caso come per la limitazione dei poteri si tratta di una modifica originata da una proposta dei relatori in sede referente alla Camera e fondata sulla considerazione dell'eccessivo volume “delle spese affrontate dalle Commissioni d'inchiesta negli ultimi tempi, che rendono perciò necessaria l'adozione di opportune misure atte a frenarne i costi per la finanza pubblica”.
Già nel corso della XV legislatura disposizioni analoghe erano già state adottate per altre commissioni di inchiesta.
Testo a fronte tra la legge 132/2008 e le proposte di legge A.C. 482 e A.C. 887
La tabella che segue pone a confronto il testo delle proposte di legge A.C. 482 e 887 con il testo della L. 132/2008, che ha istituito la Commissione di inchiesta sulla mafia per la XVI legislatura.
Le differenze sono evidenziate in carattere neretto.
Legge 4 agosto 2008, n.
132 |
A.C. 482 |
A.C. 887 |
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere |
[Identico] |
Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso o similare |
Art. 1 |
[Identico] |
Art. 1 |
1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali,
anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con i seguenti
compiti: |
1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,
una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle
altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel
territorio nazionale, con i seguenti compiti: |
1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione,
una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, con i
seguenti compiti: |
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con
riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali; |
[Identica] |
[Identica] |
b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio
2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23
aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia
e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative
e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia; |
[Identica] |
[Identica] |
c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23
dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario
di cui all'articolo 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone
imputate o condannate per delitti di tipo mafioso; |
[Identica] |
[Identica] |
d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente
azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e
amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva
l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le
intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali,
l'assistenza e la cooperazione giudiziaria anche al fine di costruire uno
spazio giuridico antimafia a livello di Unione europea e promuovere accordi
in sede internazionale; |
d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente
azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e
amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva
l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le
intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali,
l'assistenza e la cooperazione giudiziaria anche al fine di costruire uno
spazio giuridico antimafia a livello dell’Unione
europea e promuovere accordi in sede internazionale; |
d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente
azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e
amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva
l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le
intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali,
l'assistenza e la cooperazione giudiziaria anche al fine di costruire uno
spazio giuridico antimafia a livello dell’Unione
europea e promuovere accordi in sede internazionale; |
e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e
delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni,
comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti
stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento
e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché
ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni
criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite
contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà
intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla
promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, nonché
approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche,
sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle
organizzazioni criminali; |
[Identica] |
[Identica] |
f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua
articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare
riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le
assemblee elettive, |
f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, anche con riguardo alla sua articolazione nel territorio e alle sue infiltrazioni negli organi
amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi
dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive; |
f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, anche con riguardo alla sua articolazione nel territorio e alle sue infiltrazioni negli organi
amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi
dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive; |
g) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle
opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei
patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti
dalle attività delle organizzazioni criminali; |
[Identica] |
[Identica] |
h) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale,
delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo,
con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà della
iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso
al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica
comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo |
h) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale,
delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo,
con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà dell'iniziativa privata, di libera
concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e
finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, statale e regionale finalizzata allo
sviluppo, alla crescita e al
sistema delle imprese; |
h) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale,
delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo,
con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà dell'iniziativa privata, di libera
concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e
finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, statale e regionale finalizzata allo
sviluppo, alla crescita e al
sistema delle imprese; |
i) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione
e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del
riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino
il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare
attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, nonché
l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative,
formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute
necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e
alla cooperazione giudiziaria; |
i) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione
e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del
riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino
il provento delle attività della
criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle
intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, nonché l'adeguatezza delle
strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte
di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in
riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione
giudiziaria; |
i) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione
e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del
riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino
il provento delle attività della
criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle
intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, nonché l'adeguatezza delle
strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte
di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento
alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria; |
l) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul
loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci; |
[Identica] |
[Identica] |
m) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione
e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio
anche consultando le associazioni |
m) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione
e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio, anche consultando le associazioni di carattere nazionale o locale che
più significativamente operano nel contrasto delle attività delle
organizzazioni criminali di tipo mafioso; |
m) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione
e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio, anche consultando le associazioni di carattere nazionale o locale che
più significativamente operano nel contrasto delle attività delle
organizzazioni criminali di tipo mafioso; |
n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di
infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire
e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni
vigenti in materia, con riguardo |
n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di
infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire
e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni
vigenti in materia, anche con
riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e
provinciali e la rimozione degli amministratori locali; |
n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di
infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire
e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni
vigenti in materia, anche con
riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e
provinciali e la rimozione degli amministratori locali; |
o) riferire al |
o) riferire alle Camere al
termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e
comunque annualmente. |
o) riferire alle Camere al
termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e
comunque annualmente. |
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non
può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà
personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del
codice di procedura penale. |
[Identico] |
[Identico] |
3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento
alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere,
o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo
2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le
caratteristiche di cui all'articolo 416-bis
del codice penale, o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema
sociale, economico ed istituzionale. |
[Identico] |
[Identico] |
|
|
|
Art. 2 |
[Identico] |
[Identico] |
1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque
deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei
componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti
assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla
Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una
delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata,
con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277. |
1. La Commissione è composta da venti
senatori e venti deputati, scelti
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono
nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla
Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della
Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni
indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione
approvata nella seduta del 18 febbraio
2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della
criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132. Qualora una
delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione
sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti
della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della
Camera di appartenenza, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. |
1. La Commissione è composta da quindici
senatori e quindici deputati,
scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal
Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti
i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante
per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti
sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati
alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza
della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle
condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione
approvata nella seduta del 18 febbraio
2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della
criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132. Qualora una
delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione
sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti
della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della
Camera di appartenenza, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. |
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua
costituzione e i componenti possono essere confermati. |
[Identico] |
[Identico] |
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della
Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti,
convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. |
[Identico] |
[Identico] |
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a
scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza
assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza
si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore
numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in
ballottaggio il più anziano di età. |
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a
scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza
assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza
si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore
numero di voti. E’ eletto il candidato
che ottiene il maggior numero di voti, non computando le schede bianche.
In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più
anziano di età. |
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a
scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza
assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza
si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore
numero di voti. E’ eletto il candidato
che ottiene il maggior numero di voti, non computando le schede bianche.
In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più
anziano di età. |
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due
segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un
solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4. |
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due
segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un
solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo. |
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due
segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un
solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo. |
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le
elezioni suppletive. |
6. Le disposizioni dei
commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive. |
6. Le disposizioni dei
commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive. |
|
|
|
Art. 3 |
[Identico] |
[Identico] |
1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più
comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui
all'articolo 7. |
1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più
comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui
all'articolo 7, comma 1. |
1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più
comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui
all'articolo 7, comma 1. |
|
|
|
Art. 4 |
[Identico] |
[Identico] |
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a
testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli
366 e 372 del codice penale. |
1. Ferme restando le
competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza
davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e
372 del codice penale. |
1. Ferme restando le
competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza
davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e
372 del codice penale. |
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme
vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della
Commissione, può essere opposto il segreto di ufficio. |
[Identico] |
[Identico] |
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale
nell'ambito del mandato. |
[Identico] |
[Identico] |
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. |
[Identico] |
[Identico] |
|
|
|
Art. 5 |
[Identico] |
[Identico] |
1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito
dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o
altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini
e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di
atti e documenti anche di propria iniziativa. |
[Identico] |
[Identico] |
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza
fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1
siano coperti da segreto. |
[Identico] |
[Identico] |
3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici
della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi,
prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della
presente legge. |
[Identico] |
[Identico] |
|
4. In nessun caso è
opponibile il segreto di Stato rispetto alla richiesta di accesso agli atti
in possesso dei servizi di informazione per la sicurezza dello Stato pertinenti
alle materie d'indagine della Commissione. |
4. In nessun caso è
opponibile il segreto di Stato rispetto alla richiesta di accesso agli atti
in possesso dei servizi di informazione per la sicurezza dello Stato
pertinenti alle materie d'indagine della Commissione. |
4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la
trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo
per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può
essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria
provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può
essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini
preliminari. |
5. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la
trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato
solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia solo per sei mesi e può essere
rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede
senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere
rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. |
5. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la
trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato
solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia solo per sei mesi e può essere
rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede
senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere
rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. |
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo
di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di
inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla
presente legge. |
6. [Identico]. |
6. [Identico]. |
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere
divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o
inchieste in corso. |
7. [Identico] |
7. [Identico] |
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|
Art. 6 |
[Identico] |
[Identico] |
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di
qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra
persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti
di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di
servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6. |
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di
qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra
persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti
di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di
servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 7. |
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di
qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra
persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti
di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di
servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i
documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 7. |
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del
segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. |
[Identico] |
[Identico] |
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano
a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione,
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la
divulgazione. |
[Identico] |
[Identico] |
|
|
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Art. 7 |
[Identico] |
[Identico] |
1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati
istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento
interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di
inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni
regolamentari. |
[Identico] |
[Identico] |
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi
in seduta segreta. |
[Identico] |
[Identico] |
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia
giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti
interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e
con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. |
[Identico] |
[Identico] |
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti
delle Camere, di intesa tra loro. |
[Identico] |
[Identico] |
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel
limite massimo di 150.000 euro |
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel
limite massimo di 300.000 euro per ciascun anno e sono poste per
metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a
carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione
adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento
delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al
30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della
Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. |
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel
limite massimo di 300.000 euro per ciascun anno e sono poste per
metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a
carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione
adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento
delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al
30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della
Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. |
6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e
prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni
precedenti. |
[Identico] |
[Identico] |
|
|
|
Art. 8 |
[Identico] |
[Identico] |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
[Identico] |
[Identico] |