Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (Atto del Governo n. 327) Attuazione della delega per la riforma della disciplina concernente le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Riferimenti:
SCH.DEC 327/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 439
Data: 19/10/2016
Descrittori:
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA   LEGGE DELEGA
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Attuazione della delega per la riforma della disciplina concernente le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

 

 

(Schema di decreto legislativo n. 327)

 

 

 

 

 

 

 

N. 439 – 19 ottobre 2016

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


Informazioni sul provvedimento

Atto n.

327

Natura dell’atto:

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Riferimento normativo:

Articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatore per la Commissione di merito

Taranto

Gruppo

PD

Commissione di merito

X Attività produttive

 

Il provvedimento reca la riforma della disciplina concernente le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in attuazione della delega legislativa conferita dall'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente una pluralità di deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 10 della legge n. 124/2015 prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. I principi e criteri direttivi riguardano:

·        la determinazione del diritto annuale a carico delle imprese;

·        la riduzione del numero delle circoscrizioni territoriali dalle attuali 105 a non più di 60. La riduzione è disposta mediante accorpamento di due o più camere di commercio con possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese. Nell'ambito della ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio mediante accorpamento, deve, inoltre, essere assicurata alle stesse la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'IVA;

·        la ridefinizione dei compiti e delle funzioni;

·        il riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese;

·        la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio;

·        la riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina nonché della disciplina dei compensi degli organi, ivi inclusa la definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi;

·        l'introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero.

La relazione tecnica riferita a tale articolo afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenendo conto della disciplina transitoria, volta a garantire, oltre al mantenimento dei livelli occupazionali, la prosecuzione dei progetti in corso.

Il provvedimento si compone di 6 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI

 

ELEMENTI FORNITI

DALLA RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1, comma 1, lettera a) modifica l'articolo 1 della legge n. 580/1993.

In particolare si stabilisce che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) operino nelle circoscrizioni territoriali definite a seguito del processo di accorpamento effettuato in attuazione dell'articolo 10 della legge n. 124/2015. Il numero delle CCIAA non potrà essere superiore a 60 e il processo di riforma dovrà garantire l'equilibrio economico finanziario delle nuove camere di commercio. Nell'ambito dei processi di accorpamento o di modifica delle circoscrizioni delle CCIAA, nonché delle operazioni di accorpamento delle aziende speciali, agli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni si applica l'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147: tale norma stabilisce che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino nella misura fissa di 200 euro ciascuna. L'accorpamento è deliberato dai consigli delle CCIAA interessate; in conseguenza di tale deliberazione il Ministro dello sviluppo economico, con decreto, nomina un commissario ad acta - a cui non spetta alcun compenso - scelto tra i segretari generali delle CCIAA accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di avviare e curare le procedure per la costituzione del nuovo ente.

La relazione tecnica afferma che la riduzione del numero delle CCIAA, con conseguente riduzione dei loro organi e riduzione e razionalizzazione delle spese di funzionamento per sedi e per il personale, è la principale misura di contenimento della spesa recata dall'intervento.
La relazione tecnica evidenzia che le norme assicurano la neutralità fiscale a tutti i processi di accorpamento e di modifica delle circoscrizioni territoriali nonché alle operazioni di accorpamento delle aziende speciali. Tale previsione, prosegue la relazione tecnica, è mutuata da una disposizione già in vigore per le fusioni di associazioni politiche e di categoria, e non comporta minori entrate in quanto riferita ad entrate solo potenziali, non previste in bilancio, e che peraltro non si sarebbero comunque realizzate in assenza del processo di accorpamento attivato dalla riforma.

L'articolo 1, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 2, della legge n. 580/1993 che tratta dei compiti e delle funzioni delle CCIAA. La nuova formulazione prevede una ridefinizione dei compiti attribuiti alle CCIAA. Per lo più sono specificati con maggior dettaglio compiti già assegnati in precedenza alle CCIAA quali, ad esempio, quelli di pubblicità legale e di settore - assolti mediante la tenuta del registro delle imprese - e quelli previsti a tutela del consumatore e della fede pubblica. Le nuove norme rafforzano le competenze delle CCIAA in materia di:

  • formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa;
  • valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti;
  • orientamento al lavoro, alle professioni anche mediante collaborazione con i soggetti pubblici e privati, in coordinamento con il Governo le regioni e l'Agenzia per l'occupazione (ANPAL). In tale contesto si stabilisce che le CCIAA provvedano alla tenuta del registro alternanza scuola-lavoro e collaborino per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. La tenuta e la gestione del predetto registro avvengono senza oneri a carico dei soggetti tenuti all’iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese.

Le CCIAA possono svolgere anche funzioni di assistenza e supporto alle imprese ma in regime di libero mercato e attività oggetto di convenzioni con le regioni e altri soggetti pubblici e privati, in particolare nell'ambito della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. È stabilito che le attività in convenzione possano essere coperte con il diritto annuale esclusivamente se cofinanziate. In generale, salvo specifiche eccezioni, è stabilito che le CCIAA non possano richiedere alle imprese oneri aggiuntivi al di fuori dei diritti di segreteria per tutte le attività svolte.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che la tenuta e la gestione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro avviene, per espressa previsione normativa, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese. La relazione tecnica precisa che tale disposizione non comporta minori entrate per l'erario, potendo ragionevolmente interpretarsi che tali iscrizioni siano già esenti dall'imposta di bollo per il richiamo contenuto nella norma vigente alle agevolazioni in materia previste per le PMI innovative, né problemi di mancata copertura finanziaria per le relative attività svolte da parte delle Camere, avendo le stesse in più occasioni espresso il loro interesse e la loro disponibilità a svolgere a titolo del tutto gratuito tale funzione utilizzando gli spazi di economia, razionalizzazione e sinergia connessi all'integrazione con le altre attività di iscrizione e tenuta dei registri camerali.

L'articolo 1, comma 1, lettera d) modifica l'articolo 4-bis, della legge n. 580/1993 e prevede che tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori  nelle CCIAA, nelle loro unioni regionali e nelle loro aziende speciali sono svolti a titolo gratuito. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono fissate le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi ed i limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi e dei dipendenti delle aziende speciali, delle unioni regionali.

È prevista l'istituzione di un Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale composto da cinque membri. Il comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi per la finanza pubblica. È espressamente previsto che ai componenti del Comitato non spetti alcun emolumento o rimborso spese. Tale comitato provvede alla valutazione e misurazione annuale delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale, dell'efficacia dei programmi e delle attività svolti.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed evidenzia che la competenza assegnata al Comitato indipendente di valutazione è svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e può essere svolta con il supporto delle strutture ministeriali nell'ambito delle risorse già oggi disponibili e nel contesto delle attività già svolte ai fini della relazione annuale sul sistema camerale, avvalendosi della collaborazione normalmente garantita da Unioncamere.

L'articolo 1, comma 1, lettera f) modifica l'articolo 6 della legge n. 580/1993 stabilendo che le unioni regionali delle CCIAA non siano più enti obbligatori. Si prevede, inoltre, che l'unione regionale possa essere costituita, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti, solo in regioni in cui sono presenti almeno tre CCIAA e nel solo caso in cui tutte aderiscano alla unione. Eventuali compiti operativi per la gestione dei servizi comuni già attributi alle Unioni regionali possono essere svolti comunque in forma associata ovvero possono essere attribuiti ad Aziende speciali nel contesto del riordino delle stesse. La costituzione ed il mantenimento di unioni è consentito sulla base di una relazione programmatica che dimostri l'economicità della struttura e gli effetti di risparmio rispetto ad altre possibili soluzioni.

La relazione tecnica evidenzia che la riduzione del numero delle unioni implica una conseguente riduzione della spesa. La riduzione è assicurata dalla previsione che subordina la costituzione dell'Unione regionale alla presenza, nel territorio regionale, di almeno tre CCIAA e all'adesione di tutte le CCIAA all'unione stessa.

Si prevede, altresì, una relazione programmatica che dimostri l'economicità della struttura e gli effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni di svolgimento delle relative attività.

In ogni caso lo svolgimento degli incarichi anche nelle Unioni avviene a titolo gratuito come previsto dalle norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera d) del testo in esame.

L'articolo 1, comma 1, lettere g) ed h) modifica, rispettivamente gli articoli 7 ed 8, della legge n. 580/1993. Le modifiche all'articolo 7, riguardante Unioncamere, prevedono che tale ente supporti il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio e curi un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza. Le disposizioni relative all'articolo 8, concernenti il registro delle imprese, stabiliscono, tra l'altro, che gli uffici delle CCIAA della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese siano retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle CCIAA operanti nell'ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso di specifici requisiti. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camera di commercio della circoscrizione territoriale. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camera di commercio di appartenenza. La normativa vigente prevede la nomina di un conservatore per ciascuna CCIAA.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni apportano modifiche ordinamentali prive di incidenza su aspetti di spesa. Con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 7 - che prevede che Unioncamere supporti il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio e curi di un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico - la relazione tecnica precisa che tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le attività previste verranno svolte nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 1, comma 1, lettera i) modifica l'articolo 10 della legge n. 580/1993 che tratta del Consiglio delle CCIAA, disponendo, fra l'altro, la riduzione del numero dei componenti.

La relazione tecnica evidenzia che l'insieme delle disposizioni recate dal provvedimento (riduzione del numero delle CCIAA e del numero dei consiglieri) comporta una riduzione del numero dei componenti dei Consigli, complessivamente, da circa 3.000 a circa 1.600 tenendo anche conto che nel caso delle camere di commercio accorpate il numero dei consiglieri è più che dimezzato.

L'articolo 1, comma 1, lettera n) modifica l'articolo 14 della legge n. 580/1993 che tratta della Giunta delle CCIAA, disponendo, fra l'altro, la riduzione del numero dei componenti.

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni comportano una riduzione del numero dei componenti da circa 1.000 a circa 300.

L'articolo 1, comma 1, lettera r) modifica l'articolo 18 della legge n. 580/1993 che tratta del finanziamento delle CCIAA. Le modifiche, fra l'altro, prevedono:

  • la eliminazione della esplicita previsione della possibilità di ricevere entrate e contributi ai sensi di leggi statali o regionali o contributi a carico dello Stato per l'espletamento delle funzioni delegate;
  • che tra le possibili entrate siano specificatamente individuate quelle derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati sulla base del costo effettivo del servizio reso;
  • che gli importi dei diritti di segreteria siano determinati sulla base dei costi standard e non più sui costi medi;
  • che il fabbisogno finanziario necessario al sistema camerale per l'espletamento dei servizi cui le medesime CCIAA sono tenute sia determinato tenendo conto dei costi standard mentre il fabbisogno relativo allo svolgimento delle funzioni promozionali sia valutato non tenendo conto dei costi storici, bensì dell'individuazione degli ambiti prioritari di intervento da parte del Ministero dello sviluppo economico in sede di valutazione annuale del fabbisogno;
  • che una quota parte del fondo perequativo - già oggi finanziato con una quota del diritto annuale posto a carico degli associati - sostenga la realizzazione dei programmi del sistema camerale riconoscendo quote di premialità alle camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza;
  • che non sia più possibile incrementare fino al 20 per cento la misura del diritto annuale per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza.

È stabilito, infine, che una quota del diritto annuale sia riservata ad un fondo di perequazione, sviluppo e premialità istituito presso Unioncamere.

La relazione tecnica afferma che si tratta di modifiche ordinamentali prive di effetti di spesa e finanziari e ribadisce il contenuto delle disposizioni.

 

L'articolo 1, comma 1, lettera t) modifica l'articolo 20 della legge n. 580/1993 che tratta del Segretario generale. Le norme definiscono la disciplina relativa all'attribuzione dell'incarico. Si stabilisce, altresì, che il trattamento economico del Segretario generale sia definito nell'ambito di fasce economiche e criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico in conformità alle disposizioni di cui al CCNL, applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.

La relazione tecnica afferma che la disciplina concernente la determinazione del compenso del Segretario generale è suscettibile di determinare risparmi di spesa per gli enti camerali che vanno ad aggiungersi a quelli derivanti dalla riduzione del numero complessivo dei segretari generali per effetto della riduzione del numero delle Camere.

L'articolo 3 detta le disposizioni transitorie che disciplinano il processo di accorpamento che dovrà portare le camere di commercio dalle attuali 105 al numero di 60 e dovrà consentire la razionalizzazione del patrimonio immobiliare, delle aziende speciali e la riduzione del personale.
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali al fine di ricondurre le camere di commercio entro il limite di 60. La proposta deve contenere anche:

  • un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonché delle unioni regionali con individuazione di criteri che comportino una sola sede per ciascuna nuova camera di commercio. Il piano individua altresì tempi e modi di dismissione o locazione a terzi delle parti di patrimonio immobiliare non più ritenuto essenziale alle finalità istituzionali;
  • un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali. Si prevede altresì il divieto di istituzione di nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali.

Entro i 60 giorni successivi il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e all'istituzione delle nuove camere di commercio e alle altre determinazioni conseguenti ai piani sopra richiamati.

Agli accorpamenti si applicano le disposizioni relative al commissario ad acta e alla neutralità fiscale descritte nella parte riferita all'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente testo.

La proposta deve, infine, contenere un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che riguardi il personale dipendente. Tale piano deve, fra l'altro, rideterminare le dotazioni organiche del personale, distribuire il personale tra le CCIAA di nuova istituzione, anche utilizzando le procedure di mobilità, determinare il numero delle unità di personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio.

Per le unità in soprannumero è previsto un meccanismo di mobilità con alcune pubbliche amministrazioni (amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici economici, con esclusione del comparto sicurezza, della scuola, degli AFAM e degli enti di ricerca) che devono effettuare una ricognizione dei posti destinati alla ricollocazione del personale in oggetto. La ricollocazione è effettuata a valere sul dieci per cento delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nelle amministrazioni di destinazione. Fino al completamento delle procedure di mobilità previste dalle norme in esame è fatto divieto a tutte le amministrazioni coinvolte di effettuare assunzioni.

Sono comunque applicabili al personale soprannumerario le norme concernenti il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché le altre recate dal medesimo decreto il materia di passaggio di dipendenti, disponibilità e mobilità.

La relazione tecnica afferma che gli effetti di riduzione di spesa sono riferibili innanzitutto alla riduzione del numero delle sedi, delle aziende speciali e delle unioni regionali, alla riduzione degli organi e dei loro componenti (in particolare per la riduzione dei collegi dei revisori che sono gli unici organi che, per la professionalità della funzione, mantengono il compenso anche nel nuovo assetto), alla riduzione del numero dei segretari generali, e, nel tempo, alla riduzione delle spese di personale e delle altre spese di funzionamento.

L'articolo 4 detta disposizioni finali e transitorie volte a consentire il passaggio dal precedente sistema all'applicazione dei nuovi criteri definiti dal decreto attuativo. In particolare, è dettata una disciplina transitoria che consente, secondo quanto specificato dal dettato normativo, di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria ed il mantenimento dei livelli occupazionali con l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, richiamato dai criteri della delega. A tal fine è disposta la riduzione del diritto annuale del 40 per cento nel 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017 rispetto a quello dovuto nel 2014. La riduzione è calcolata in termini di media ponderata.

Ai fini del riassorbimento del personale che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione si prevede che, fino al 31 dicembre 2020, sia vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale fatta eccezione per il suddetto personale eccedente. È stabilito, altresì, che i provvedimenti di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottate dalle camere di commercio debbano essere inviati al Ministero dello sviluppo economico che dovrà verificare la rispondenza dei medesimi anche ai criteri individuati dalla legge n. 580/1993 come modificata dal testo in esame. È previsto, infine, un potere sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico nel caso in cui il provvedimento di razionalizzazione non risulti adeguato. Si prevede, infine, l'obbligo per tutti gli enti, titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa, di comunicarne in via telematica le determinazioni conclusive alla CCIAA ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico d'impresa. I termini e le modalità operative di attuazione dell'obbligo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

La relazione tecnica chiarisce che la riduzione del diritto annuale dovuto dalle imprese è affidata al mancato adeguamento all'inflazione della misura di tale diritto (che infatti è fissato dalla norma in cifra fissa: il 50 per cento di quanto dovuto nel 2014) ed alla progressiva ed effettiva realizzazione dei risparmi di spesa derivanti dell'insieme delle misure di razionalizzazione ed efficientamento. La riduzione, prosegue la relazione tecnica, deve comunque risultare compatibile con il mantenimento dell' equilibrio economico finanziario del sistema e la salvaguardia dei livelli occupazionali nel breve e medio periodo.

L'articolo 6 stabilisce che dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dallo schema di decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma che l'equilibrio economico finanziario del sistema, e quindi una sostanziale invarianza di spesa, è garantito dalla progressiva ed effettiva realizzazione dei risparmi di spesa derivanti dell'insieme delle misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal decreto in esame (quindi razionalizzazione delle sedi, razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali e delle unioni regionali con conseguente riduzione e redistribuzione del personale) che andranno a compensare, a regime, la riduzione e razionalizzazione delle fonti di finanziamento e consentiranno una ulteriore eventuale riduzione degli oneri per le imprese.
Più in generale sono suscettibili di determinare risparmi le norme che prevedono:

  • la riduzione del numero delle camere di commercio e degli organismi ad esse collegate (Aziende speciali e Unioni regionali);
  • la ridefinizione delle funzioni assegnate alle CCIAA;
  • la razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Per effetto delle predette riorganizzazioni di compiti e strutture, è possibile prevedere un contenimento generale di costi che produrrà i suoi effetti sulla valutazione del fabbisogno complessivo del sistema camerale e quindi sull'onere che grava sulle imprese a titolo di diritto annuale.

La relazione tecnica informa che gli importi del diritto annuale non hanno visto variazioni da alcuni anni in relazione agli importi fissati (che variano fra 88 euro e 200 euro per le imprese individuali e per le società con fatturato inferiore a centomila euro), mentre appare in calo il gettito complessivo pari a circa 822 milioni nel 2014.

Le norme consentono, altresì, di computare nel complesso dei risparmi di spesa le eventuali misure di razionalizzazione degli assets patrimoniali.

Le tipologie di spese da considerare, nel medio-lungo periodo, ai fini della stima dei possibili risparmi derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo, sono quelle per gli organi istituzionali, le spese di funzionamento, le spese per gli emolumenti dei segretari generali e più in generale le spese per il personale. La spesa per il personale è destinata a ridursi sia per i processi di mobilità che verranno attuati a seguito della riorganizzazione che per il blocco del turnover vigente. Il personale camerale al 31.12.2015 è pari a 7.062 unità, cui si aggiungono 168 unità a tempo determinato. Per i risparmi derivanti dalla mobilità che verrà attuata tra amministrazioni sarà necessario, dopo la predisposizione del relativo piano di razionalizzazione, definire il numero complessivo del personale che risulterà eccedentario. In merito alle altre tipologie di spese sopra citate la relazione tecnica fornisce i seguenti dati tratti dall'analisi dei dati di bilancio risultanti al 31 dicembre 2014: a) spese per organi istituzionali: 17.659.010,04;b) spese di funzionamento: 147.088.160,46;c) spese per segretari generali: 13.500.000,00. In merito alle spese per organi istituzionali la stima del risparmio deve tener conto della prevista gratuità degli incarichi negli organi delle camere, ad eccezione degli incarichi nei collegi dei revisori e della necessità dì mantenere costi per rimborsi spese per tutti gli organi. Secondo la relazione tecnica si potrebbe, pertanto, stimare un risparmio di quasi l'ottanta per cento della somma indicata alla lettera a), pari a circa 12 milioni di euro. Le spese connesse ai segretari generali potranno subire una riduzione che è stimata tenendo conto che circa 70 di essi, attualmente in carica, sono comunque dirigenti di ruolo delle camere di commercio e che, ove non confermati nella funzione apicale, determinerebbero il mutamento, della relativa indennità di posizione. Il risparmio stimato, tenendo conto del costo medio per camera di commercio, risulterebbe pari a circa 5 milioni. Le spese di funzionamento, secondo la relazione tecnica, saranno meglio definite all'esito del piano di razionalizzazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto, preliminarmente, che le misure previste risultano finalizzate a ridurre progressivamente i costi di funzionamento delle CCIAA. Peraltro, al fine di valutare l’effettiva neutralità finanziaria del provvedimento, appare necessario acquisire, anche sulla base dell’esperienza applicativa della normativa transitoria di cui al DL 90/2014, elementi volti a suffragare la compensatività – anche dal punto di vista dell’allineamento temporale - fra gli effetti degli interventi disposti per diminuire i costi del sistema camerale, da un lato, e quelli derivanti dalla riduzione dei diritti camerali annuali (riduzione confermata e resa permanente dal provvedimento in esame) e dalle altre entrate, dall’altro. Ciò al fine di escludere riflessi negativi per la finanza pubblica, tenuto conto che le camere di commercio sono ricomprese nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti europei.

Si rammenta in proposito che il DL n. 90/2014, all’articolo 28, aveva inizialmente previsto la riduzione dei diritti annuali delle CCIAA - rispetto all’importo dovuto per il 2014 - nel 35% per il 2015, nel 40% per il 2016 e nel 50% per il 2017; detta riduzione era disposta, secondo il comma 1, “nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. Successivamente, la legge n. 124/2015, nel conferire una delega per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle CCIAA, ha fissato, quale principio e criterio direttivo, la determinazione del diritto annuale camerale “tenuto conto delle disposizioni” di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 90/2014. Il provvedimento in esame (all’art. 1, co. 1, lett. r)) ribadisce e rende permanenti le misure di riduzione dei diritti camerali che il DL 90/2014 aveva fissato nelle more del riordino del sistema.

A tal proposito si rileva, quindi, l’esigenza di dati riferiti alla sostenibilità finanziaria delle funzioni  attribuite alle camere di commercio alla luce del complesso delle risorse che le stesse potranno utilizzare.

Come già evidenziato, le norme in esame sono dirette anche ad introdurre o rafforzare talune competenze delle CCIAA, tra cui si citano: la formazione e la gestione del fascicolo informatico di impresa; la valorizzazione del patrimonio culturale nonché lo sviluppo e la promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; l’orientamento al lavoro, alle professioni anche mediante collaborazione con i soggetti pubblici e privati, in coordinamento con il Governo le regioni e l'Agenzia per l'occupazione (ANPAL).

Riguardo alle entrate con cui far fronte alle predette funzioni, si segnala che, oltre alla riduzione dei diritti annuali, sembra venir meno la possibilità di incrementare i medesimi diritti in relazione delle effettive esigenze di autofinanziamento o di specifici progetti da realizzare, tenuto conto che, per espressa previsione normativa, le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione del fabbisogno, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi secondo le percentuali sopra indicate, che sono rapportate all’ammontare del contributi vigenti al 2014.

Appare discendere da tale principio quanto evidenziato dalla relazione tecnica, circa il mancato adeguamento all'inflazione della misura dei diritti annuali.

Si segnalano inoltre le disposizioni che prevedono la gratuità per le imprese di talune attività (cfr. infra) nonché il venir meno della possibilità di incrementare fino al 20 per cento la misura del diritto annuale per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione ed il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza.

Inoltre, le norme, oltre a stabilire limiti all'ammontare del contributo annuale, prevedono che gli importi dei diritti di segreteria nonché il fabbisogno necessario per l’espletamento dei servizi  debbano essere commisurati ai costi standard e non più ai costi medi. Mentre le poste in entrata appaiono, dunque, soggette ad una immediata riduzione, alcune delle voci di spesa potranno contrarsi solo subordinatamente allo svolgersi, nel corso del tempo, delle procedure di riallocazione del personale e di riorganizzazione amministrativa.

In proposito, andrebbe, tra l’altro, chiarito quale sia il numero delle unità di personale che risulteranno prevedibilmente soprannumerarie in esito alla procedura di riorganizzazione, nonché elementi volti a verificare se tali posizioni potranno essere completamente assorbite a valere sui posti resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 3 ovvero se le stesse resteranno a carico dei bilanci delle CCIAA fino al concludersi delle procedure di mobilità attivate ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.

In merito alla tenuta e alla gestione del registro per l’alternanza scuola-lavoro - in relazione al quale l’art. 1, comma 1, del provvedimento in esame evidenzia l’assenza di oneri per le imprese, ivi compresi i diritti di segreteria - andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alle modalità di copertura delle relative spese, tenuto conto che l’articolo 1, commi 41 e seguenti, della legge n. 107/2015 (“la buona scuola”) ha previsto l’istituzione del predetto registro senza oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, come evidenziato in premessa, la relazione tecnica riferita al disegno di legge (C. 3098), da cui ha avuto origine la legge n. 124 del 2015, asseriva la neutralità finanziaria della norma di delega relativa al riordino delle camere di commercio, anche tenendo conto della disciplina transitoria, prevista dai criteri di delega e volta a garantire, oltre al mantenimento dei livelli occupazionali, la prosecuzione dei progetti in corso per la promozione dell’attività economica all’estero; in proposito la relazione precisava che si trattava di assicurare “attività già avviate con risorse esistenti”.

A tal riguardo, andrebbe confermata l’idoneità delle norme in esame a garantire la prosecuzione di tali attività, già avviate con risorse esistenti.