Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 277) Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8
Riferimenti:
SCH.DEC 277/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 277
Data: 12/04/2016
Descrittori:
DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI   FORZE ARMATE
PERSONALE CIVILE DELLE FORZE ARMATE   PERSONALE MILITARE
Organi della Camera: IV-Difesa


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Revisione dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione

 

(Schema di decreto legislativo n. 277)

 

 

 

 

 

N. 362 – 12 aprile 2016

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

277

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8

 

Riferimento normativo:

 

articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244

Relatore per la Commissione di merito:

 

Garofani

Gruppo:

 

 

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

 

Alla  

 

ai sensi

 

(termine per l’esame: 26 aprile 2016)

 

 

Alla Commissione bilancio

 

ai sensi

 

(termine per l’esame: 26 aprile 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

INDICE

 

 

 

ARTICOLO 1. - 5 -

Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 7/2014. - 5 -

ARTICOLI 2-14. - 9 -

Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 8/2014. - 9 -

 

 

 


PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2014, concernenti, rispettivamente, disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione.

I due decreti legislativi sono stati adottati in attuazione della legge n. 244/2012, recante delega per la revisione dello strumento militare nazionale.

Il provvedimento è adottato ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 244/2012, che consente al Governo di adottare - entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei richiamati decreti legislativi[1] - disposizioni integrative e correttive delle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Con riferimento al D.lgs. n. 7/2014, si rammenta che questo è stato adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lett. a), b) e d) della legge n. 244/2012. Tali norme individuano, tra i principi e i criteri direttivi, la razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche delle Forze armate anche mediante soppressioni e accorpamenti, con ubicazione nel minor numero possibile di sedi, in modo da conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto. L’articolo 1, comma 2, della legge n. 244/2012 ha previsto, altresì, che i risparmi di spesa derivanti dall’adozione dei decreti delegati (D.lgs. nn. 7 e 8 del 2014) potranno essere destinati[2] alle esigenze della Difesa, al netto degli effetti di risparmio prodotti dalle disposizioni del DL 95/2012 relative alle FF.AA. e al Ministero della difesa, che sono destinati, in virtù del medesimo decreto, al miglioramento dei saldi bilancio[3]. Si evidenzia che alle norme di legge e al decreto legislativo n. 7 del 2014, non sono stati ascritti effetti finanziari. A tale riguardo, la RT relativa al D.lgs. n. 7/2014, sintetizza in una tabella[4] gli effetti economici, non scontati preventivamente, connessi al programma di revisione strutturale fornendo il quadro delle minori esigenze di spesa per ciascun anno dal 2014 al 2025, evidenziando un effetto cumulativo complessivo di minor spesa al 2025 di 15.722.272 euro e precisando, comunque, che le disponibilità così ricavate saranno destinate a contribuire al riequilibrio dei principali settori di spesa della “funzione Difesa” secondo le seguenti proporzioni: 50% personale, 25% esercizio, 25% investimento. Tali minori oneri vengono definiti dalla RT come di carattere programmatico e meramente previsionale, tenuto conto che gli effetti finanziari reali al termine del processo di riordino potranno essere rilevati soltanto a consuntivo.

In merito al D.lgs. n. 8/2014, si rammenta, altresì, che questo è stato adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lett. c) ed e) e dell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 244/2012. Tali disposizioni, tra i principi e i criteri direttivi, prevedono: modalità anche negoziali di erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalle FF.AA. in favore di altri soggetti, con recupero al bilancio del Ministero della difesa delle connesse risorse finanziarie [articolo 2, comma 1, lett. c)]; verifica dei programmi d’armamento basata sulla rimodulazione degli impegni [articolo 2, comma 1, lett. e)]; revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa (articolo 3, commi 1 e 2). Anche in tal caso, alle norme richiamate non sono stati ascritti effetti finanziari. A tale riguardo, la RT relativa al D.lgs. n. 8/2014 evidenziava gli effetti economici non scontati ai fini dei saldi, attesi dalle misure di riduzione delle dotazioni organiche del personale della Difesa e dalle altre misure finalizzate all’ottimizzazione della funzionalità del dicastero, precisando che le minori esigenze finanziarie derivanti dalla revisione dello strumento militare, al netto di quelle derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate e al Ministero della difesa di cui al DL n. 95/2012, andranno considerate, anche in tal caso, in relazione all’obiettivo del riequilibrio generale del bilancio della “funzione difesa” nei termini proporzionali ritenuti ottimali già evidenziati.

Si evidenzia, infine, che ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 244/2012, in relazione, tra l’altro, ai processi di riassetto e riduzione degli organici, di cui ai D.lgs. nn. 7 e 8/2014, dispone che la sezione II del Documento di economia e finanza (DEF) riporti, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero delle risorse realizzato e sulle previsioni di reindirizzo delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo. Il medesimo articolo prevede altresì che la legge di stabilità, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei dati afferenti il recupero di risorse riportati nel DEF, provveda alla regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente in termini di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i vari settori di spesa del Ministero della difesa. Le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative. Si prevede infine (art. 4, comma 1, lett. d) che nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare.

 

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, alla quale si rinvia per l’illustrazione degli elementi di dettaglio[5].

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 7/2014

Normativa vigente: il D.lgs. n. 7/2014, fra l'altro, ha introdotto nel Codice dell'ordinamento militare gli articoli da 2188-bis a 2188-quinquies che prevedono un programma sessennale di revisione in senso riduttivo degli assetti organizzativi e strutturali delle Forze armate (Comandi, enti e reparti delle Aree, operativa, logistica territoriale e della formazione delle Forze armate, esclusa l’Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto), volto a conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% così come previsto, tra i principi e i criteri direttivi, dall'art. 2, comma 1, lett. b), della legge di delega n. 244/2012.

La norma reca, tra l’altro, la novella degli articoli 2188-bis e 2188-quater del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), concernenti il programma di rimodulazione in riduzione degli assetti organizzativi, rispettivamente dell’Esercito italiano e dell’Aeronautica militare, mediante la soppressione e la riconfigurazione di comandi ed enti operativi o di supporto [comma 1, lett. p) e q)].

Vengono, altresì, modificati gli artt. 306 e 307, del Codice dell’ordinamento militare, disciplinanti la dismissione, rispettivamente, di alloggi di servizio e di altri beni immobili del Ministero della difesa. In particolare viene disposta la trasformazione da annuale in biennale del termine previsto[6] per l’adozione del decreto di gestione del patrimonio alloggiativo della Difesa, nonché la conferma del diritto di prelazione per l’acquisto dell’alloggio da parte del conduttore, escludendo, altresì, dal diritto di prelazione il conduttore proprietario di altra abitazione ubicata nella medesima provincia (comma 1, lett. n);

Viene, inoltre, confermato il diritto di prelazione[7] ai concessionari a titolo gratuito di beni immobili militari, nell’ambito della procedura di alienazione del bene oggetto di concessione prevista alla scadenza[8] della medesima. La novella prevede, altresì, che nel riconoscimento di tale diritto di prelazione si tenga conto degli investimenti effettuati dal concessionario durante il periodo di concessione [comma 1, lett. n), n. 1.2)].

 

La relazione tecnica afferma che lo schema di decreto legislativo in esame è diretto, nel suo complesso, ad apportare integrazioni e correzioni ai decreti legislativi n. 7 e 8 del 2014, prevalentemente attraverso la modifica di alcuni articoli del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare - COM).

Con riguardo alle disposizioni integrative e correttive in materia di revisione dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate, di cui al D.lgs. n. 7/2014 (Articolo l), la relazione tecnica afferma che le modifiche recate con il presente provvedimento si connotano per il carattere della “marginalità”; ciò, in quanto con il provvedimento in esame non sono incisi, e dunque sono rimasti pienamente validi nella propria connotazione originaria, i seguenti profili:

a)      le premesse concettuali della rimodulazione strutturale e ordinativa delle Forze armate;

b)     l’attuazione dei principi di cui all’art. 2, comma l, lett. b) della legge di delega;

c)      l’approccio metodologico;

d)     lo strumento attuativo del programma di riduzioni;

e)      la filosofia di razionalizzazione, riorganizzazione e revisione strutturale e infrastrutturale dello strumento militare.

Sul punto, la relazione tecnica fa integrale rinvio alla RT di accompagnamento al D.lgs. n. 7/2014[9].

La relazione tecnica evidenza, altresì, che la summenzionata marginalità è comprovata, tra l’altro, dal fatto che:

·        con riferimento alla Marina militare sono stati integralmente confermati gli interventi in riduzione previsti dall’articolo 2188-ter, del COM che pertanto non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal provvedimento in esame;

·        con riguardo all’Aeronautica militare il provvedimento in esame si è limitato, invece a prorogare di un anno [dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016], la soppressione del 50° Stormo con sede a Piacenza e ad aggiungere, fra le riconfigurazioni [di cui all’articolo 2188-quater), comma l, lett. b)] quella del Poligono di Salto di Quirra.

Gli interventi correttivi al programma di riduzione recati dal provvedimento in esame riguardano, dunque, principalmente l’Esercito e sono volti ad introdurre effetti di ulteriore razionalizzazione soprattutto attraverso una più intensa applicazione del principio riorganizzatorio dell’accorpamento delle funzioni[10]. Viene, altresì, precisato che le modifiche apportate al programma originario non sono in grado d’incidere negativamente sulla percentuale minima di riduzione, imposta dal citato art. 2, comma. 1, lett. b) della legge di delega e che anzi, tenuto presente l’incremento meramente numerico delle soppressioni e delle riconfigurazioni, la percentuale di riduzione, semmai, è da valutarsi, in rialzo, ancorché di poco.

La relazione tecnica riporta[11] in una tabella (Tabella A) l’intero programma delle riorganizzazioni strutturali (soppressioni e riconfigurazioni) dello strumento militare, nei termini in cui questo risulta modificato ovvero integrato dal presente provvedimento.

La relazione tecnica riporta, altresì, una tabella che evidenzia la percentuale di riduzione degli assetti (31,75 %), conseguita per effetto del programma di rimodulazione realizzato con lo schema di decreto in esame e mostra come tale riduzione percentuale - in linea con quella prevista ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) della legge di delega – sia superiore a quella ascritta (31,52 %) dalla relazione tecnica di accompagnamento al decreto legislativo n. 7/2014 agli interventi di riassetto disposti dal medesimo decreto[12].

La relazione tecnica precisa che con riferimento ai Comandi/Enti non soggetti a riordino, rispetto al decreto legislativo n. 7, il numero complessivo delle strutture ordinative non interessate dal riordino, sia in termini di soppressione che di riconfigurazione, è sceso da 382 a 380 in virtù del fatto il presente provvedimento, determina l'inclusione fra gli enti comandi soggetti a riordino ai sensi dell’art. 2188·bis, del COM anche il Centro studi e ricerche sanità e veterinaria dell'Esercito e il poligono di tiro interforze di Salto di Quirra assegnato alla gestione dell'Aeronautica non inclusi nel programma originario.

Con riguardo ai Comandi/Enti soppressi, il numero complessivo delle soppressioni s'incrementa di un'unità in ragione della prevista soppressione del Centro studi e ricerche sanita e veterinaria dell’Esercito.

In merito ai Comandi/Enti riorganizzati, il numero complessivo delle riorganizzazioni s'incrementa di una sola unità in ragione di quella aggiuntiva prevista in seno al poligono interforze di Salto di Quirra. Le ulteriori riconfigurazioni e accorpamenti, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, non determinano effetti trattandosi di provvedimenti di riconfigurazione riferiti ad enti, comandi e strutture ordinative già riconfiguratati ai sensi del decreto legislativo n. 7 e dunque già considerati nella determinazione della percentuale di riduzione originariamente conseguita.

La relazione tecnica afferma che la marginale rimodulazione del programma, nei termini percentuali sopra evidenziati, non comporta riflessi rilevabili sulle stime, effettuate in termini programmatici, delle minori esigenze di spesa preventivate e rappresentate dalla Tabella D della relazione tecnica di accompagnamento al D.lgs. n. 7/2014 (euro 15.722.272 complessivi per il periodo 2014-2025) che dunque, in questa sede, vengono integralmente confermate.

La relazione tecnica afferma che la metodologia seguita per la citata quantificazione programmatica, riferita non solo all’esito dell’intero programma di revisione strutturale, ma anche a ciascun anno in cui questo si articola - ferma restando, in ogni caso, la necessità delle previste verifiche a consuntivo - si basa sull’utilizzo, quale parametro di calcolo, del costo medio di gestione delle strutture parametrato per unità di personale; parametro, quest’ultimo, individuato in ragione di risultanze oggettive fissate al 31 dicembre 2012, e cioè dei costi totali di gestione delle Forze Armate, con esposizione delle spese per voci di costo e dello sviluppo programmatico delle dotazioni annue medie del personale.

Alla luce di quanto sopra riepilogato, anche con riferimento ai parametri e alla metodologia di calcolo delle stime delle minori esigenze di spesa, la relazione tecnica rileva che le marginali modifiche allo stesso programma non sono in grado di incidere né sul decalage degli organici di personale e cioè sullo sviluppo programmatico delle dotazioni annue medie del personale, né sugli altri parametri di calcolo. Conseguentemente vengono confermate le suddette stime programmatiche. La relazione tecnica afferma, inoltre, che gli eventuali scostamenti dalle citate stime, attualmente non rilevati, laddove invece risulteranno in concreto esistenti, anche in parte minima, potranno essere quantificati e accertati in occasione delle necessarie fasi di verifica, parziali e a consuntivo, d’intesa con la Ragioneria generale dello Stato, così come previsto dall’art. 4 della legge n. 244/2012.

La relazione tecnica evidenzia che risulta altresì accertata l’invarianza di spesa anche con riferimento al reimpiego del personale civile, derivante dall’applicazione delle misure di cui all’art. 21 della legge n. 836/1973, relativamente alla corresponsione della sola indennità di prima sistemazione, cosi come modificate dall’art. 4, comma 44, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

Si rammenta che la richiamata disposizione della legge di stabilità 2012, ha soppresso tutte le indennità e i compensi connessi al trasferimento d’autorità per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni. In particolare è stata soppressa: l’indennità di trasferta per il tempo impiegato per il viaggio; il rimborso delle spese sostenute per il viaggio; il rimborso per le spese per il trasporto di mobili e masserizie. In relazione alla specificità dei comparti è stato escluso dall’applicazione della norma il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Infatti, relativamente agli ulteriori provvedimenti di riconfigurazione dell’Esercito e dell’Aeronautica introdotti con il presente provvedimento correttivo, la relazione tecnica sottolinea che questi non comportano alcun caso di trasferimento d’autorità ad altra sede permanente di servizio distante oltre i 30 km da quella precedente, trattandosi di provvedimenti di riconfigurazione “per accorpamento di strutture” spesso insistenti addirittura nel medesimo sedime.

 

Al riguardo, si osserva che l’articolo 1 del provvedimento in esame è volto a modificare ed integrare le disposizioni del D.lgs. n. 7/2014 che, in attuazione delle norme di delega contenute nella legge 244/2012, hanno ridefinito in senso riduttivo l’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate nell’ambito di un programma sessennale volto a conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%. Pertanto alla disposizione in esame, al pari di quanto previsto per il decreto legislativo n. 7/2014, non sono ascritti effetti scontati ai fini dei saldi, di finanza pubblica, in quanto, i relativi risparmi[13] sono programmaticamente destinati alle esigenze della Difesa. Dette disponibilità, secondo quanto stabilito dalla legge delega n. 244/2012, dovrebbero costituire risorse aggiuntive rispetto ai risparmi scontati (269,5 oneri annui dal 2016) con riferimento al DL. n. 95/2012. Premessa l’opportunità di una conferma circa il carattere effettivamente addizionale delle risorse di cui all’articolo in esame rispetto ai predetti risparmi, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLI 2-14

Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 8/2014

Normativa vigente: l'articolo 2, comma 3, del DL 95/2012, ha demandato ad un DPCM la riduzione (entro il 1° gennaio 2016) della dotazione organica delle Forze armate (in precedenza fissata dall’art. 798, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare in 190.000 unità). La riduzione deve avvenire in misura non inferiore al 10 per cento, con contestuale ripartizione dei volumi organici. In attuazione di tale norma il DPCM 11 gennaio 2013 ha fissato la dotazione organica a 170.000 unità.

L’art. 3, comma 1, lett. a) e b), della legge 244/2012 ha previsto, con riguardo al personale militare: a) la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a 150.000 unità, da conseguire entro il 2024; b) la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dirigente (per le medesime armi, escluso il Corpo delle capitanerie di porto) a 310 unità di ufficiali generali e ammiragli e a 1.566 unità di colonnelli e capitani di vascello, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente. L’art. 3, comma 2, della legge 244/2012 ha previsto, con riguardo al personale civile, la riduzione entro il 2024 delle dotazioni organiche complessive a 20.000 unità. L’articolo 4, comma 1, della medesima legge ha previsto che le risorse recuperate a seguito dell’attuazione del processo di revisione dello strumento militare vengano destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative. Il D. lgs. n. 8/2014, ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 244/2014, provvedendo alla modifica del Codice dell’ordinamento militare e alla riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa nei termini sopra evidenziati. La relazione tecnica relativa al D.lgs. n. 8/2014 dà conto dei risparmi attesi dal processo riordino con specifico riferimento ai singoli interventi disposti[14].

Le norme recano disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché di funzionalità della medesima amministrazione. In particolare si dispone:

·        l’unificazione dei Corpi del genio navale e delle armi navali della Marina militare nel nuovo Corpo del genio della Marina militare, suddiviso in tre specialità (genio navale, armi navali e infrastrutture) (articoli 2 e 3).

Nello specifico, l’articolo 2 disciplina il processo di unificazione in riferimento prevedendo il transito e il trasferimento degli ufficiali in servizio nei vari corpi del genio navale e delle armi navali nei ruoli dell’istituendo Corpo del Genio della Marina; l’articolo 3 reca, altresì, taluni interventi di natura transitoria. I transiti e i trasferimenti avvengono mantenendo l’anzianità di grado e la posizione di stato. Le dotazioni organiche degli ufficiali del Corpo del genio della Marina, vengono determinate con DPCM ai sensi dell’art. 2209-ter del COM[15]. Viene, altresì, previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 il numero delle promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale dell’istituendo Corpo, nelle varie specialità, è pari alla somma delle promozioni nei vari gradi dei preesistenti Corpi del genio navale e delle armi navali ed è suddiviso nelle varie specialità del nuovo Corpo.

·        la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e formazione del personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri (articolo 4).

In particolare, la norma interviene sulle discipline relative al collocamento in congedo per inidoneità militare e/o professionale, ai periodi minimi di frequenza dei corsi istituzionali, agli obblighi di ferma, al calcolo delle aliquote di ufficiali dell’Arma dei carabinieri da collocare in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), al transito di ufficiali dell’Aeronautica in congedo in altri ruoli, ai rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, alla gestione dei sottoufficiali appartenenti alle bande musicali delle Forze armate non più idonei;

·        la revisione della disciplina dell’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei Carabinieri con le relative disposizioni transitorie (articoli 5 e 6).

L’articolo 5, in particolare prevede la soppressione dell’articolo 1067, comma 4, del COM al fine di eliminare la possibile coesistenza, prevista a legislazione vigente, di un quadro di avanzamento a scelta e di anzianità per lo stesso grado (lettera a). Viene, altresì, modificato l’articolo 1084 del COM[16] estendendo la possibilità di accedere alla promozione al grado superiore per cessazione dal servizio al personale militare deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, superando la limitazione che a normativa vigente circoscrive l’accesso a tale beneficio ai i militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri (lettera b). Viene modificato l'articolo 1090 del COM, con l’introduzione della verifica della sussistenza dei requisiti generali di avanzamento, ai fini della promozione successiva, anche per gli ufficiali promossi a seguito di ricorso (lettera c). La disposizione sopprime, inoltre, il comma 5 dell'articolo 1099 del COM che consente promozioni annuali extra-organico per i tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione (SPAD) (lettera d). Viene, altresì, modificata una nota contenuta nei dei Quadri IV e V delle Tabelle 1, 2 e 3 allegate al COM, al fine di consentire il collocamento in posizione sovrannumeraria dei maggiori generali dei vertici dei corpi logistici delle Forze armate, quando siano destinati ad incarichi di direttore generale/centrale (lettera e). Viene aggiunta, altresì, una nota ai Quadri IV e V delle Tabelle 1 e 3 allegate al COM, al fine di rivedere la ripartizione tra i ruoli delle dotazioni organiche dell’alta dirigenza per le esigenze di impiego dell’Esercito e dell’Aeronautica, nelle posizioni organiche dei maggiori generali (e gradi corrispondenti) dei Corpi di sanità e di commissariato (lettera f). E’ prevista, quindi, la sostituzione dei Quadri II e VII della Tabella 3 allegata al COM rispettivamente riguardanti il ruolo normale e il ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica, allo scopo di modificare l'assetto organico dei due ruoli con lo spostamento di 16 ufficiali dal ruolo speciale al ruolo normale, con un aumento di due colonnelli nelle dotazioni organiche del ruolo normale e una corrispondente riduzione nel ruolo speciale (lettera g). Viene integrato, inoltre, il Quadro VIII della Tabella 3 allegata al COM in materia di servizio utile per l’avanzamento al grado superiore dei capitani del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico (lettera h). Viene, infine modificato il Quadro II della Tabella 4 allegata al COM, riducendo da 10 a 9 anni l'anzianità minima di grado richiesta ai fini dell'avanzamento a maggiore per i capitani del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri (lettera i). Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 6, prevedono che con decreto del Ministro della difesa, per il 2017 e il 2018, possa essere ridotto il numero di promozioni a scelta al grado di colonnello nel limite del 30 per cento (lettera a). Viene anticipata di un anno la rimodulazione dell’iter formativo degli ufficiali dell’attuale 3^ classe dell’Accademia navale di Livorno (lettera b) e viene prevista la non applicabilità del requisito della laurea specialistica per l'avanzamento al grado superiore dei capitani del ruolo naviganti normale e del ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare aventi anzianità di grado 2010 (lettera c). La disposizione detta, infine, un regime transitorio per la promozione dei tenenti colonnelli SPAD (lettera d).

·        la revisione della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico, della formazione e dell’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri con le relative disposizioni transitorie (articoli 7 e 8);

·        la revisione della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento dei graduati e militari di truppa dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei Carabinieri con le relative disposizioni transitorie (articoli 9 e 10);

Tra le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, viene prevista la modifica dell’art. 1798 del COM, al fine di inserirvi una previsione in materia di paghe giornaliere dovute agli allievi delle scuole e accademie militari, che vengono fissate, con il rinvio all’art. 1791, comma 2, del COM, al 70% dello stipendio parametrale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente, a fronte di quanto previsto a normativa vigente che non indica alcun parametro percentuale (lettera e). Il comma 1 dell’articolo 10, in particolare, modifica l'articolo 2209-septies del COM al fine di prevedere che nel periodo transitorio per il conseguimento dei nuovi volumi organici (nel 2024), il personale militare non dirigente in eccedenza, possa essere collocato in aspettativa per riduzione quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica (ARQ):

- d'autorità a 3 anni dal limite di età (anziché a 2 anni, come previsto a legislazione vigente) e potrà fruire della possibilità, riconosciuta a legislazione vigente ai soli dirigenti, di essere collocato in ARQ; 

- a domanda a non più di 5 anni dal limite di età, prescindendo dai requisiti pensionistici (attualmente tale possibilità è riservata al personale in possesso di detti requisiti) (lettera a).

Viene, inoltre, modificato l'articolo 2209-octies del COM anticipando dal 2020 al 2017 la possibilità di finanziare il fondo per l'efficienza del servizio istituzionale destinato al personale militare non dirigente con i risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare, incrementando la misura minima dal 2% al 4% e la misura massima dal 5% al 10% delle risorse derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare (lettera b).

Viene, inoltre, modificato l'articolo 2229 del COM concernente disposizioni transitorie per il collocamento del personale militare nella posizione di ausiliaria prevedendo che le posizioni non impiegate per una categoria al fini del collocamento anticipato in ausiliaria a domanda possano essere destinate all'altra categoria, nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Viene, inoltre, prorogata fino al 2024, la possibilità di transito in ausiliaria a domanda di personale con almeno 40 anni di servizio effettivo (lettera c). Viene, quindi, conseguentemente modificato anche l'articolo 2230 del COM, disponendo un incremento totale dei contingenti di ufficiali e di marescialli da collocare in ausiliaria a domanda a cinque anni dai limiti di età, per gli anni dal 2016 al 2024, pari a 377 unità per gli ufficiali e 1.337 unità per i sottufficiali (lettera d).

Vengono, inoltre, dettate disposizioni in materia di formazione del personale civile del Ministero della difesa (articolo 11) in materia di sanità militare e misure di assistenza (articolo 12) e in tema di razionalizzazione delle procedure di nomina dei vertici militari (articolo 14).

L’articolo 11, tra l’altro prevede la modifica dell’articolo 2259-ter, comma 7, del COM (lettera c) al fine di anticipare dal 2020 al 2017 la possibilità di finanziare i fondi per la retribuzione della produttività del personale civile non dirigente con i risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare, incrementando la misura minima dal 2% al 4% e la misura massima dal 5% al 10% delle risorse derivanti dalla progressiva riduzione del personale stesso. L’articolo 12, comma 1, alla lettera a) introduce l’articolo 206-bis nel COM prevedendo in modo espresso l’obbligo per il personale militare alla profilassi vaccinale in relazione ai profili di impiego sul territorio nazionale e all’estero.

 

 

La relazione tecnica, con riguardo alle disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 8/2014 (Articoli da l a 14), evidenzia quanto segue.

 

1        Unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare (Artt. 2 e 3).

L’articolo 2, comma l, contiene una serie di interventi normativi, di cui alle lettere da a) ad o), diretti, in un’ottica di razionalizzazione e revisione dei profili di carriera degli ufficiali e in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), della legge n. 244/2012, a disciplinare l’unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare nell’istituendo Corpo del genio della Marina, dal l° gennaio 2017. L’intervento è volto ad omologare la configurazione generale degli organici della Marina militare a quella di Esercito e Aeronautica, che dispongono di un solo “corpo ingegneri”. Tale unificazione comporta, tra ruoli nomali e speciali, un risparmio di 251 ufficiali rispetto alla sommatoria di quelli che componevano i preesistenti Corpi del genio navale e delle Armi navali; le unità recuperate vengono pertanto contestualmente trasferite, sul piano numerico, nel Corpo di stato maggiore della Marina, ferma restando l’invarianza complessiva delle dotazioni organiche degli ufficiali della medesima Forza armata, fissata a regime in 4000 unità, ad esclusione del Corpo delle capitanerie di porto, dall’articolo 798-bis del Codice.

Lo sviluppo dei nuovi organici dell’istituendo Corpo del genio della Marina e del Corpo di Stato maggiore della Marina, illustrato nell’Allegato l alla relazione tecnica (al quale si rinvia per approfondimenti) non determina pertanto nuovi o maggiori oneri.

L’articolo 3, comma l, reca invece alcuni interventi normativi di natura transitoria, di cui alle lett. a) e b), volti a conseguire l’obiettivo dell’unificazione in parola e anch’essi privi di nuovi o maggiori oneri.

 

2        Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e formazione del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri (Art. 4).

I provvedimenti recati dall’articolo 4, comma l, lettere da a) a z), sono sostanzialmente privi di effetti finanziari e riguardano procedure di reclutamento, devoluzione di posti ad altre categorie di riservatari, collocamenti in congedo di frequentatori dei corsi formativi iniziali per inidoneità militare e/o professionale, periodi minimi di frequenza dei corsi istituzionali, obblighi di ferma, calcolo delle aliquote di ufficiali dell’Arma dei carabinieri da collocare in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), anzianità da attribuire agli ufficiali dei ruoli normali al termine dei corsi formativi iniziali, transito degli ufficiali dell’Aeronautica in congedo ad altri ruoli, rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, gestione dei sottufficiali appartenenti alle bande musicali delle Forze armate non più tecnicamente idonei

 

3        Revisione della disciplina in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri (Art. 5).

L’articolo 5, comma l, reca disposizioni integrative e correttive in materia di avanzamento degli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri. In particolare, l’intervento di cui alla di cui alla lettera b), prevede una modifica dell’articolo 1084 del Codice che si rende necessaria per definire compiutamente il personale destinatario della medesima norma a seguito dell’abrogazione dell’articolo 1076 del Codice stesso, prevista dall’articolo l, comma 258, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), senza peraltro alterare i risparmi di spesa associati a quest’ultima modifica normativa.

Si rammenta che il comma 258 della legge n. 190/2014, ha abrogato le disposizioni del COM che disciplinano il c.d. meccanismo di promozione alla vigilia della cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni.

Le norme abrogate sono: l’art. 1076 COM (Promozione in particolari situazioni degli ufficiali); l’art. 1077 COM (Promozione o conferimento di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e dei graduati); l’art. 1082 COM (Promozioni all’atto del collocamento in congedo per ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età); l’art. 1083 COM (Benefici connessi alle summenzionate promozioni). Alle disposte abrogazioni sono ascritti sui saldi finanza pubblica effetti lordi di minore spesa corrente pari 2,2 milioni di euro nel 2016 e a 2,6 milioni di euro a decorrere dal 2017.

La relazione tecnica afferma che sono, inoltre, complessivamente privi di nuovi o maggiori oneri:

·        l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 1067 (lettera a);

·        l’intervento correttivo volto a contenere l’insorgere di contenzioso in sede di avanzamento (lettera c);

·        l’abrogazione della norma che consentiva promozioni annuali extra-organico per i tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione (SPAD), ossia il comma 5 dell’articolo 1099 (lettera d). La relazione tecnica, a tale riguardo, precisa che tale intervento appare idoneo a produrre risparmi di spesa, come illustrato nell’Allegato 3 e sintetizzato a seguire.

 

 

 

(milioni di euro)

Risparmi complessivi (TFS+retribuzioni) per riduzione promozioni da Ten. Col. a Col. SPAD (*)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dal 2023 al 2013

7,927

10,777

10,326

11,748

12,653

12,730

14,085

14,508

Nella tabella (frutto di un’elaborazione su dati contenuti nella RT) sono evidenziati, in modo sintetico, gli importi (in milioni di euro) forniti dall’Allegato 3. Si evidenzia che, a decorrere dal 2013 e fino al 2030, i risparmi derivanti dalla misura in riferimento sono pari a circa 14, 508 milioni di euro annui;

 

·        l’integrazione, recata dalla lettera e), di una “nota” già presente nei Quadri, allegati al COM, relativi ad alcuni ruoli delle Forze armate. Tale nota prevede che, in caso di affidamento al generale di grado più elevato (maggior generale o grado corrispondente previsto) di un incarico di Direttore generale/centrale, sia effettuata una promozione aggiuntiva al medesimo grado. A tale disposizione sono associati oneri - comprensivi di quelli riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP - pari ad euro 40.660 l’anno, calcolabili considerando un valore pari alla differenza di trattamento economico tra i gradi di Brig. Gen. e Magg. Gen. Nel concreto, si tratterebbe di una promozione in occasione della nomina del nuovo Direttore generale di Bilandife nell’anno corrente, considerando la nuova promozione a far data dal 10 luglio c.a., con un onere di euro 20.330 (pari a euro 40.660/2). A partire dal 2017 l’onere complessivo può essere stimato in euro 40.660, derivante dalla presenza continuativa di un Ufficiale Generale in incarico di livello dirigenziale generale. La relazione tecnica afferma che tale onere viene compensato dai risparmi complessivi derivanti dalla riduzione dello SPAD (lettera d);

La relazione tecnica precisa che si considera, quindi, il collocamento in posizione sovrannumeraria dei maggiori generali dei vertici dei corpi logistici delle Forze armate, quando questi sono destinati ad incarichi di Direttore generale/centrale (allo stato attuale uno, corrispondente a quello di Direttore di Ufficio centrale). L’integrazione, in particolare, è volta a precisare che in questo caso per il titolare del citato incarico non può scattare il meccanismo di collocamento in ARQ. Tale correttivo è indispensabile perché, nell’ipotesi di assunzione dei citati incarichi di livello dirigenziale generale, è prevista nei corpi in parola la promozione a maggior generale di un altro ufficiale. Ciò, prima dell’abrogazione per i corpi stessi del grado di tenente generale, disposta dalla legge di stabilità per il 2015, non dava luogo ad alcuna particolare conseguenza, mentre adesso potrebbe comportare una consistenza massima, a regime, di due maggiori generali a fronte di una sola posizione organica, con l’effetto di determinare in maniera automatica il collocamento in aspettativa per riduzione quadri (ARQ), al 31 dicembre successivo, di quello anagraficamente più anziano (peraltro verosimilmente proprio quello appena destinato all'assunzione di uno dei citati incarichi di livello dirigenziale generale). Da ciò l’esigenza di considerarne uno in posizione sovrannumeraria. A causa dell’abrogazione dell’art. 1095, infatti, ove non venisse introdotta la nota in questione, si verrebbe a creare un loop pressoché costante di nomina a Direttore generale/centrale- nuova promozione- ARQ;

·        l’intervento di cui alla lettera f) aggiunge una nota ai Quadri IV e V delle Tabelle l e 3 allegate al COM, al fine di rivedere la ripartizione tra i ruoli delle dotazioni organiche dell’alta dirigenza in modo da soddisfare le esigenze di impiego dell’Esercito e dell’Aeronautica, nelle posizioni organiche dei maggiori generali (e gradi corrispondenti) dei Corpi di sanità e di commissariato. Tale previsione, ispirata a similare nota già in vigore per il ruolo normale dell’Arma dei trasporti e materiali dell’Esercito e per il ruolo normale delle Armi dell’Aeronautica, in occasione dell’apertura del quadro di avanzamento prevede che con determinazione del Ministro possa essere devoluta 1 unità ai volumi organici del grado dei corpi interessati, decurtando contestualmente - ad invarianza di spesa - la medesima unità dai volumi organici rispettivamente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell’esercito e del ruolo naviganti normale dell’Aeronautica, fermo restando che tale posizione viene riportata in aumento a questi ultimi ruoli il 30 dicembre dell’anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento;

·        la sostituzione dei Quadri II e VII della Tabella 3 allegata al Codice (lettera g), che comporta una perequazione di dotazioni organiche tra due ruoli degli ufficiali dell’Aeronautica militare, con invarianza del dato complessivo;

·        la modifica al Quadro VIII della Tabella 3 allegata al COM (lettera h) volta a modificare il periodo minimo di qualificato servizio richiesto per l’avanzamento al grado superiore dei capitani del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico.

Non comporta oneri finanziari l’intervento di cui alla lettera i), che prevede la riduzione strutturale di un anno nella permanenza da capitano per l’avanzamento a maggiore degli ufficiali del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri. In effetti i destinatari della disposizione hanno già maturato almeno 15 anni dalla nomina ad ufficiale (già percepiscono la cosiddetta "omogeneizzazione stipendiale"), per cui non ci sono variazioni nel trattamento economico.

 

4        Disposizioni transitorie per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare (Art. 6).

L’articolo in esame reca disposizioni transitorie, prive di nuovi o maggiori oneri, volte a:

·        consentire di prevedere con decreto del Ministro della difesa, per il 2017 e il 2018, una riduzione del numero di promozioni a scelta al grado di colonnello nel limite del 30 per cento (lettera a).

La relazione tecnica precisa che la misura è idonea a conseguire risparmi di spesa e che l’esigenza è sentita alla luce della recente disposizione della legge di stabilità 2015 che ha abrogato la norma che consentiva lo scomputo del personale dirigente all’estero ai fini della determinazione del numero di soggetti da collocare in ARQ;

·        anticipare di un anno la rimodulazione dell’iter formativo degli ufficiali dell’attuale 3^ classe dell’Accademia navale di Livorno (lettera b);

·        precisare la non applicabilità del requisito della laurea specialistica per l’avanzamento al grado superiore dei capitani del ruolo naviganti normale e del ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare aventi anzianità di grado 2010 (lettera c);

·        ridurre progressivamente le promozioni aggiuntive riservate ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio permanente a disposizione (SPAD), abrogate a regime dal precedente articolo 5, lettera d) (lettera d). La relazione tecnica precisa che la misura è idonea a conseguire risparmi di spesa.

 

5        Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri (Art. 7).

La relazione tecnica afferma che sono prive di nuovi o maggiori oneri le previsioni del comma l, lettera a), finalizzate a introdurre,

- per il reclutamento delle professioni sanitarie, una prova di selezione su argomenti indicati dal Ministero dell’istruzione, ai fini della successiva ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso;

- per il reclutamento con concorso interno riservato al personale tratto dai ruoli dei volontari e dei sergenti, il requisito di aver prestato servizio nei due anni precedenti riportando una qualifica pari almeno a “superiore alla media” (invece che almeno “nella media”);

- la possibilità di bandire concorsi per reperire dall’esterno soggetti di età non superiore ai 32 anni già in possesso dei titolo di laurea.

La relazione tecnica evidenzia che sono senza oneri anche le previsioni di cui alla lettera b), in materia di iter formativo dei sottufficiali, come pure l’insieme delle norme recate dalle lettere c) e d), trattandosi di disposizioni volte a dare evidenza pubblica sui portali istituzionali delle Forze armate dei quadri d’avanzamento a scelta e anzianità di sottufficiali e di graduati.

La modifica normativa di cui alla lettera e) si rende necessaria per definire le modalità di transito al ruolo superiore nel caso di promozioni straordinarie per la figura apicale del ruolo dei marescialli. Tale disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri. Infine, le disposizioni di cui alle lettere j), g) e h), riferite all’equipollenza per l’avanzamento degli incarichi dei sottufficiali della Marina militare, non determinano nuovi o maggiori oneri in quanto finalizzate a limitare i requisiti per l’idoneità.

 

6        Disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, formazione e avanzamento dci sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare (Art. 8)

La relazione tecnica afferma che le due disposizioni dettate dall’articolo 8 riguardano provvedimenti integrativi e correttivi volti a disciplinare, nel periodo transitorio, il reclutamento, lo stato giuridico, la formazione e l’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.

La prima, relativa alla modifica dell’art. 2197 del Codice, è volta a equiparare le percentuali attualmente riservate in regime transitorio a sergenti e graduati per l’accesso al ruolo marescialli al fine di conseguire una maggiore gradualità nei percorsi di carriera (lettera a). La seconda introduce l’articolo 2197-bis per estendere anche ai fini del reclutamento dì sergenti e graduati il meccanismo di flessibilità che, sempre in regime transitorio, attualmente consente per i marescialli di programmare le immissioni annuali tenendo conto delle vacanze organiche complessive esistenti nei ruoli di marescialli, sergenti e graduati (lettera b). Entrambe le novelle non determinano alcun onere aggiuntivo rispetto al quadro normativo vigente.

 

7        Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei graduati e dci militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare (Art. 9).

Per quanto attiene all’articolo 9, comma l, la relazione tecnica evidenzia che le modifiche intervenute:

·        estendono alla categoria dei graduati la possibilità di conseguire l’abilitazione al controllo dello spazio aereo di I grado, ora riservata soltanto a ufficiali e sottufficiali (lettera b). La disposizione non comporta nuovi o maggiori in considerazione che non vengono modificati i contingenti massimi previsti a legislazione vigente di personale impiegabile in tale mansione;

·        precisano che, per i volontari della Marina militare, i reparti operativi presso i quali possono essere espletati i periodi equipollenti all’imbarco ai fini dell’avanzamento da parte di incursori, fucilieri, palombari e specialisti di volo sono definiti dall’ordinamento di Forza armata (lettera c);

·        rendono equipollenti all’imbarco, ai fini dell’avanzamento dei volontari della Marina militare, soltanto gli incarichi effettivamente connessi con la categoria/specialità/specializzazione di appartenenza espletati presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e la frequenza di corsi di istruzione per il conseguimento dell’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo (lettera d).

Con riguardo alle norme in riferimento la relazione tecnica precisa che si tratta di disposizioni prive di oneri.

Secondo la relazione tecnica, senza oneri è anche l’intervento sull’articolo 1798 del Codice (lettera e) che reinserisce nell’ordinamento norme previgenti al riassetto operato dal Codice ed erroneamente non riportate, ma tuttora applicate, in materia di parametrazione delle paghe giornaliere dovute agli allievi delle scuole e accademie militari.

 

8        Disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (Art. 10).

La relazione tecnica, in merito alla modifica dell’articolo 2209-septies del COM (lettera a) - in base alla quale, nel periodo transitorio per il conseguimento dei nuovi volumi organici, il personale militare non dirigente in eccedenza, se in possesso dei requisiti pensionistici, sarà collocato in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) d’autorità a 3 anni dal limite di età (anziché a 2 anni, come oggi previsto) e potrà fruire della possibilità, al momento riconosciuta ai soli dirigenti, di essere collocato in ARQ a domanda a non più di 5 anni dal limite di età, prescindendo dai requisiti pensionistici (attualmente tale possibilità è riservata al personale in possesso di detti requisiti) – afferma che si intende limitare le disparità esistenti, in termini di opzioni, tra il personale dirigente e non dirigente e facilitare il raggiungimento dei nuovi ridotti volumi organici previsti dalla legge n. 244/2012, determinando quindi risparmi di spesa.

Il collocamento in ARQ rientra infatti tra le misure di gestione delle eccedenze correlate al piano di programmazione triennale scorrevole, da adottare annualmente con DPCM ai sensi dell’articolo 2209-quater del COM, ai fini del progressivo conseguimento delle dotazioni organiche complessive di cui all’articolo 798, comma 1, del COM, a decorrere dall’anno 2016 e sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 244/2012.

La modifica dell’articolo 2209-octies del Codice (lettera b) anticipa al 2017 (2020 a legislazione vigente) la possibilità di finanziare il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali destinato al personale militare non dirigente con i risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare, incrementando la misura minima dal 2% al 4% e la misura massima dal 5% al l0% delle risorse derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare. La relazione tecnica afferma che, per tali eventuali oneri la copertura potrà essere assicurata destinando all’esigenza quota parte delle disponibilità annualmente accertate con le modalità definite dall’articolo 4, comma l, della legge n. 244/2012, con particolare riferimento alle economie conseguenti alle riduzioni delle consistenze effettive del personale stesso.

La modifica dell’articolo 2229 del Codice (lettera c) contiene disposizioni transitorie per il collocamento del personale militare in ausiliaria, necessarie per conseguire la riduzione delle dotazioni organiche entro i termini temporali previsti, rinforzando uno strumento che già consente (a legislazione vigente fino al 2020) a ufficiali e marescialli di essere collocati in ausiliaria a domanda a cinque anni dal limite di età, entro un contingente massimo annuale definito separatamente per ciascuna categoria dal successivo articolo 2230. L’intervento è volto, per un verso, a consentire che le posizioni non impiegate per una categoria, al fini del collocamento anticipato in ausiliaria a domanda, possano essere destinate all’altra categoria, nei limiti della prevista autorizzazione di spesa, e, per altro verso, a prorogare la vigenza del peculiare strumento normativo fino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 244/2012 (cioè fino al termine del periodo transitorio fissato per il conseguimento dei nuovi, ridotti volumi organici delle Forze armate).

Viene, pertanto, conseguentemente modificato anche l’articolo 2230 del COM (lettera d) disponendo un incremento totale dei contingenti di ufficiali e di marescialli da collocare in ausiliaria a domanda a cinque anni dai limiti di età, per gli anni dal 2016 al 2024, pari a 377 unità per gli ufficiali e 1.337 unità per i sottufficiali. Per quanto riguarda l’onerosità della proposta la relazione tecnica afferma che:

·        l’anticipato collocamento in ausiliaria del personale non ne comporta il ricambio per effetto del processo di progressiva riduzione degli organici militari da 170.000 unità a 150.000 unità;

·        la spesa che deve essere sostenuta per effetto del collocamento anticipato in ausiliaria è completamente compensata dall’onere che l’Amministrazione avrebbe sostenuto nel caso in cui il personale fosse rimasto in servizio. Ciò in considerazione della significativa differenza fra il trattamento previsto per il personale in servizio e quello in quiescenza.

A tale riguardo nell’Allegato 2, la relazione tecnica dà conto del numero dei potenziali destinatari della disposizione [1.714 militari (377 ufficiali e 1.337 sottufficiali)] e dei riflessi finanziari della medesima. Per quanto riguarda la categoria degli Ufficiali, i potenziali destinatari della norma possono rivestire il grado di Maggiore (per gli appartenenti ai ruoli tecnico-amministrativi o specialistici di cui all’art. 53 della legge n. 212/1983), di Tenente Colonnello (per i ruoli normali, speciali e ad esaurimento), di Colonnello (per i ruoli normali e speciali) e di Generale (solo per i ruoli normali). Per ragioni anagrafiche e di profilo di carriera, in relazione alla distribuzione nei vari ruoli, il maggior numero di destinatari riveste il grado di Tenente Colonnello e Colonnello. Per analoghe considerazioni, nella categoria dei Marescialli i potenziali destinatari rivestono i gradi di 1° Maresciallo e l° Mar. Luogotenente, con una netta preponderanza di questi ultimi. Quanto alla differenza di trattamento previsto per il personale in servizio e quello previsto per il personale in quiescenza, la differenza è evidenziata per i gradi maggiormente interessati dalla disposizione [Colonnello (+25) e l° Mar. luogotenente] dalla Tabella 2 che si riporta a seguire

(euro)

Trattamento economico per personale in servizio

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Colonnello

128.771

131.346

133.973

136.652

139.385

142.173

145.017

147.917

150.875

1° Mar. luogotenente

59.925

61.124

62.346

63.593

64.865

66.162

67.486

68.835

70.212

Trattamento annuo in ausiliaria

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Colonnello

87.407

87.407

87.407

87.407

89.155

90.938

92.757

94.612

96.505

1° Mar. luogotenente

39.900

40.698

41.512

42.343

43.189

44.053

44.934

45.833

46.750

 

Alla luce di quanto sopra esposto l’unico gravame di cui si deve tener conto è rappresentato dal trattamento di fine servizio (TFS) che, per effetto del collocamento anticipato in ausiliaria verrebbe erogato prima. Nel caso di specie si tratta di una partita finanziaria - limitatamente al periodo di applicazione della disposizione in argomento (2016 - 2024) - in quanto l’erogazione di detto trattamento sarebbe avvenuta con circa 3 anni di ritardo da parte dell’ente previdenziale (INPS). Peraltro, la relazione tecnica evidenzia che il TFS erogato anteriormente per effetto del collocamento anticipato in ausiliaria è di entità inferiore rispetto a quello che sarebbe stato erogato al collocamento in quiescenza per limiti di età, in quanto calcolato su un numero di anni utili minore (ad es. 40 anni anziché 43 anni). Ciò comporta una minore spesa in termini di TFS a carico dell’ente previdenziale competente (INPS) che, in relazione al contingente numerico proposto per il collocamento anticipato in ausiliaria, viene complessivamente stimata in 12,8 milioni di euro circa.

Nella seguente Tabella 3 la relazione tecnica evidenzia l’impegno finanziario annuale corrispondente all’anticipazione del TFS, fino al 2025, tenuto conto delle compensazioni realizzate nel tempo per effetto della maturazione dei termini per il normale collocamento in congedo del personale al raggiungimento del limite d’età ordinamentale.

(euro)

Esigenze di cassa per erogazione anticipata TFS a seguito collocamento anticipato in ausiliaria (effetti lordi)

Anno

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Tot. Ufficiali e Sottufficiali.

0

5.250.000

7.603.610

10.042.414

7.689.260

10.770.526

12.047.431

12.296.711

12.152.778

12.363.135

(effetti netti)

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Tot. Ufficiali e Sottufficiali

0

3.937.500

5.702.708

7.531.811

5.766.945

8.077.895

9.035.573

9.222.533

9.114.584

9.525.101

Le partite finanziarie annuali connesse con l’esigenza di corrispondere il TFS in anticipo rispetto ai normali termini previsti per il collocamento in congedo del personale militare (limite età ordinamentale) trovano copertura finanziaria nell’ambito dello Stato di Previsione della Difesa. Per l’Ente erogatore del TFS (INPS), nel lungo periodo, il collocamento anticipato in ausiliaria non solo non determina alcun maggiore onere ma, come sopra accennato, addirittura genera risparmi.

Le economie conseguenti alla progressiva riduzione, fino alla definitiva cancellazione, delle promozioni in SPAD, che rappresentano una delle voci di risparmio di cui all’art. 5, comma 1, lett. d) (Allegato 3) del provvedimento in esame, garantiranno la copertura finanziaria fino al 2025. Dopo tale data, avendo queste ultime economie natura strutturale, saranno indirizzate al bilanciamento delle voci di spesa della Difesa, in linea con le previsioni della legge n. 244/2012.

 

9        Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa (articolo 11)

La relazione tecnica evidenzia che la norma reca disposizioni riguardanti la formazione del personale civile della Difesa. In particolare la modifica dell’articolo 36 del COM (lettera a) si rende necessaria per precisare che presso gli uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all’estero le mansioni di archivista possono essere affidate a personale sia militare che civile.

L’inserimento nel Codice dell’articolo 1529-bis (lettera b) definisce, in senso generale, gli obiettivi dell’attività di formazione svolta a favore del personale civile della Difesa e, in tale quadro, prevede che con decreto del Ministro siano fissati criteri e modalità di selezione per l’accesso, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, anche di tale personale al corso superiore di stato maggiore interforze, di cui all’articolo 751, che riveste particolare importanza per gli ufficiali delle Forze armate.

La modifica dell’articolo 2259-ter, comma 7, del COM (lettera c) anticipa dal 2020 al 2017 la possibilità di finanziare i fondi per la retribuzione della produttività destinati al personale civile non dirigente con i risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare, incrementando la misura minima dal 2% al 4% e la misura massima dal 5% al l0% delle risorse derivanti dalla progressiva riduzione del personale stesso. Per tali eventuali oneri la copertura potrà essere assicurata destinando all’esigenza quota parte delle disponibilità annualmente accertate con le modalità definite dall’art. 4, comma 1, della legge n. 244/2012, con particolare riferimento alle economie conseguenti alle riduzioni delle consistenze effettive del personale civile.

La modifica dell’articolo 2259-quater del COM (lettera d) reca disposizioni sui piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile nel periodo transitorio per il conseguimento dei nuovi volumi organici previsti dalla legge n. 244/2012. L’intervento è volto innanzitutto ad adeguare i commi 2, 3 e 5 del richiamato articolo alla recente razionalizzazione delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, a seguito della quale è soppresso il Centro di formazione della Difesa, con passaggio delle relative funzioni alla Scuola nazionale dell’amministrazione. In tale quadro si è ravvisata la necessità di individuare una struttura interna alla Difesa capace di soddisfare l’esigenza formativa in campo tecnico del personale civile dipendente, che può identificarsi nel Polo di formazione unico già previsto dall’articolo 1013, comma 5-bis, del COM, deputato a fornire formazione e qualificazione del personale militare transitato nei ruoli civili e del personale civile, nonché enti di formazione della Difesa già operanti. L’iniziativa è quindi tesa ad ottimizzare l’allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative del personale appartenente alle componenti civile e militare della Difesa attagliandole alle finalità dei precipui ruoli di appartenenza. Inoltre, con la modifica al comma 5, è stata prevista l’esclusione, dai corsi militari per i quali va assicurata una riserva di posti pari ad almeno il 20 per cento al personale civile, di quelli di base per l’immissione nei ruoli militari e di quelli di peculiare connotazione tecnico-operativa. Tutto ciò non comporta oneri, in quanto non si prevede l’istituzione di “nuovi” corsi/iter formativi, ma si individuano possibili diverse strutture per lo svolgimento degli stessi, ipotizzando organismi già destinati a dette attività.

Infine la modifica dell’articolo 2259-sexies del COM (lettera e) prevede che, nel decreto del Ministro della difesa che definisce le dotazioni organiche di personale militare e civile di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, e, ove necessario, ridetermina il grado dell’ufficiale preposto alla direzione dell’ente, nei casi di perdurante vacanza di una o più cariche apicali si possa rideterminare anche il personale, con i relativi requisiti di grado o qualifica, idoneo ad ricoprire le cariche stesse in seno all’ente. La natura stessa della novella non determina alcun onere aggiuntivo rispetto al quadro normativo vigente.

 

10    Revisione della disciplina comune in materia di sanità militare, misure di assistenza e diritti inerenti al lavoro civile (Art. 12).

La novella che inserisce nel COM dell’articolo 206-bis (lettera a) prevede in modo espresso l’assoggettamento del personale militare alla profilassi vaccinale in relazione ai profili di impiego sul territorio nazionale e all’estero. Premesso che il costo unitario medio, considerati i tipi diversi di vaccini in uso per le varie patologie infettive, è circa 20 euro, la variante proposta circa l’obbligatorietà in patria e all’estero delle vaccinazioni non comporta costi aggiuntivi poiché i protocolli vigenti già prevedono, all’arruolamento e prima delle missioni all’estero, l’esecuzione per tutto il personale militare di determinate vaccinazioni a seconda dell’area geografica.

La modifica dell’articolo 1836 del COM fa sì, invece, che le modalità di gestione del “fondo casa”, istituito per facilitare la concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale militare e civile del Ministero della difesa per l’acquisto o la costruzione della prima casa, siano contenute non già in un decreto interministeriale, secondo quanto attualmente previsto, ma nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al DPR n. 90/2010. Si tratta pertanto di una disposizione, volta a migliorare la chiarezza e la completezza del quadro normativo, che non genera nuovi oneri.

 

11    Razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari (Art. 14)

La relazione tecnica afferma che la novella contiene disposizioni di semplificazione che non generano nuovi oneri.

 

La relazione, con riguardo agli interventi che necessitano di copertura finanziaria in quanto comportano oneri (promozione aggiuntiva al grado di maggior generale) ovvero richiedono una anticipazione di partite finanziarie (collocamento anticipato in ausiliaria), evidenzia nelle sottostanti tabelle come la copertura finanziaria sia realizzata attraverso il ricorso ai risparmi determinati dalle mancate promozioni dei Colonnelli SPAD.

Viene quindi evidenziato il saldo dei risparmi, derivanti dal complesso delle predette misure, in due tabelle che – secondo la RT – ne indicano gli effetti in termini lordi e netti.

 

(euro)

Effetti totali (lordi)

Anno

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Risparmi SPAD (1).

7.926738

10.777.369

10.325.647

11.747.786

12.653.463

12.730.020

14.084.599

14.508.003

14.508.003

14.508.003

Esigenze per TFS (2)

0

5.250.000

7.603.610

10.042.414

7.689.260

10.770.526

12.047.431

12.296.711

12.152.778

12.363.135

Oneri per Magg. Gen. (3)

20.330

40.660

40.660

40.660

40.660

40.660

40.660

40.660

40.660

40.660

Saldo

7.906.408

5.486.709

2.681.377

1.664.712

4.923.543

1.918.834

1.996.508

2.170.632

2.314.565

2.131.208

(1)   Risparmi derivanti dalla progressiva eliminazione delle promozioni del personale in SPAD; art. 4, comma 1,lett. c) - Tabella di cui all’Allegato 3 (effetto lordo);

(2)   Esigenze di cassa per erogazione anticipata TFS a seguito del collocamento anticipato in ausiliaria; art. 10, comma 1, lett. c) e d) – Tabella 3 (effetto lordo);

(3)   Oneri per collocamento sovrannumerario di 1 Magg. Gen. con incarico di Dirigente generale/centrale; art. 5, comma 1, lett. e).

 

 

 

(euro)

Effetti totali (netti)

Anno

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Risparmi SPAD (1).

5.373.099

6.912.392

6.581.831

7.572.398

8.110.040

8.140.564

9.050.729

9.278.782

9.278.782

9.278.782

Esigenze per TFS (2)

0

3.937.500

5.702.708

7.531.811

5.766.945

8.077.895

9.035.573

9.222.533

9.114.584

9.252.101

Oneri per Magg. Gen. (3)

10.470

20.940

20.940

20.940

20.940

20.940

20.940

20.940

20.940

20.940

Saldo

5.362.629

2.953.952

858.183

19.647

2.322.155

41.730

4.216

35.309

143.259

5.741

(1)   Risparmi derivanti dalla progressiva eliminazione delle promozioni del personale in SPAD; art. 4, comma 1,lett. c) - Tabella di cui all’Allegato 3 (effetto netto)

(2)   Esigenze di cassa per erogazione anticipata TFS a seguito del collocamento anticipato in ausiliaria; art. 10, comma 1, lett. c) e d) – Tabella 3 (effetto netto);

(3)   Oneri per collocamento sovrannumerario di 1 Magg. Gen. con incarico di Dirigente generale/centrale; art. 5, comma 1, lett. e).

 

Al riguardo, si rammenta in via preliminare che gli articoli da 2 a 14 del provvedimento in esame sono finalizzati a modificare e ad integrare le disposizioni del D.lgs. n. 8/2014 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 244/2012, hanno disposto la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa e hanno introdotto nel Codice dell’ordinamento militare (COM) misure per la funzionalità della medesima amministrazione. Tali disposizioni determinano, in base alla RT, effetti netti di risparmio che, al pari di quelli di cui al D.lgs n. 8/2014, non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Ciò in quanto, sulla base  dell’articolo 4, comma 1, della legge 244/2012, i risparmi medesimi, accertati secondo le procedure indicate dal medesimo articolo, sono programmaticamente destinati alle esigenze della Difesa. Ciò premesso, appaiono opportuni chiarimenti in merito alle modifiche apportate agli artt. 2209-octies (art. 10, comma 1, lett. b) e 2259-ter, comma 7, del COM (articolo 11, comma 1, lett. c). Dette modifiche anticipano dal 2020 al 2017 la possibilità di finanziare, rispettivamente, il fondo per l'efficienza del servizio istituzionale destinato al personale militare non dirigente e i fondi per la retribuzione della produttività del personale civile non dirigente con i risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare. Sul punto la relazione tecnica afferma che per gli eventuali oneri derivanti da tali previsioni la copertura potrà essere assicurata utilizzando quota parte delle disponibilità annualmente accertate (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 244/2012) con particolare riferimento a quelle derivanti dalle riduzioni effettive del personale militare civile. In proposito appare opportuno acquisire elementi circa la prevedibile entità di detti oneri nonché una valutazione del Governo in merito alla compatibilità sotto il profilo finanziario della copertura di tali possibili oneri nell’ambito della complessiva procedura di accertamento e riutilizzo dei risparmi indicata dal citato art. 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012.

Con riguardo ad altre misure previste dagli articoli in esame, alle quali la relazione tecnica non attribuisce effetti onerosi, appare opportuno che vengano forniti ulteriori elementi di valutazione al fine di verificarne la neutralità finanziaria. Nello specifico si fa riferimento alle seguenti misure:

•        alla modifica dell’articolo 1084 del COM (articolo 5, comma 1, lett. b), che estende al personale militare deceduto o divenuto permanentemente inabile per cause di servizio la possibilità di accedere alla “promozione alla vigilia” al grado superiore per cessazione dal servizio; viene in tal modo superata la limitazione che a normativa vigente circoscrive l’accesso a tale beneficio ai militari appartenenti a specifici ruoli, derogando al comma 258 della legge n. 190/2014, al quale sono peraltro ascritti effetti permanenti di risparmio ai fini dei saldi;

•        alla riduzione da 10 a 9 anni dell'anzianità minima di grado richiesta ai fini dell'avanzamento a maggiore per i capitani del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri (articolo 5, comma 1, lettera i), in relazione alle eventuali accelerazioni nelle progressioni di carriera che potrebbero determinare un accesso anticipato al godimento dei benefici economici connessi al grado;

•        alla modifica dell’art. 1798 del COM (articolo 9, comma 1, lett. e), che riconosce agli allievi delle scuole e accademie militari una paga giornaliera pari al 70% dello stipendio parametrale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente, considerato che la vigente normativa non indica, al riguardo, alcun parametro percentuale.

Infine, si rileva che, in base a quanto evidenziato dalla relazione tecnica, le disposizioni che prevedono la promozione aggiuntiva al grado di maggior generale - con conseguente creazione di una posizione soprannumeraria (art. 5, comma 1, lett. e) – nonché il collocamento anticipato in ausiliaria - con conseguente erogazione anticipata del TFS [art. 10, comma 1, lett. c) e d)] - determinano effetti onerosi, che troverebbero peraltro adeguata compensazione finanziaria attraverso il ricorso ai risparmi determinabili per effetto della soppressione (art. 5, comma 1, lett. d) della norma del Codice dell’ordinamento militare[17] che consente promozioni annuali extra-organico al grado di Colonnello per i Tenenti Colonnelli in servizio permanente a disposizione (SPAD). In proposito, si prende atto che la RT, nel quantificare gli oneri imputabili a tali interventi, evidenzia che la misura dei medesimi, in termini annui, è comunque inferiore ai risparmi conseguibili dalle mancate promozioni dei colonnelli SPAD. Andrebbe peraltro acquisito l’avviso del Governo in merito alla prudenzialità dell’utilizzo in via previsionale, a copertura dei predetti oneri, di risorse provenienti dai risparmi in questione, anche al di fuori della procedura di accertamento dei risparmi medesimi prevista anche dall’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge delega n. 244/2012.

Inoltre, con riguardo alla quantificazione degli effetti netti sia dei risparmi per le mancate promozioni dei colonnelli SPAD sia degli oneri per erogazioni anticipate del TFS, andrebbero acquisiti chiarimenti circa le aliquote tributarie e contributive applicate ai corrispondenti effetti lordi.



[1] 26 febbraio 2014.

[2] Ai sensi dell’art. 4, della medesima legge.

[3] Il DL 95/2012 reca disposizioni (articolo 7, commi da 12 a 15) finalizzate alla riduzione delle spese delle Amministrazioni centrali dello Stato ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Con riguardo al Ministero della difesa erano ascritti dalla RT risparmi, ai fini di saldi di finanza pubblica, pari a 269,5 milioni a decorrere dal 2015.

[4] Per i dettagli si rinvia alla tabella D, della relazione tecnica relativa allo schema di decreto legislativo n. 32.

[5] V. relazione tecnica allegata all’atto del Governo n. 277.

[6] Ai sensi dell’art. 306, comma 2, del COM.

[7] Di cui all’art. 307, comma 3-bis, del COM.

[8] La durata della concessione prevista dal comma 307, comma 3-bis, del COM è decennale e non è rinnovabile.

[9] Visualizzabile al seguente link: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/719481.pdf.

[10] La relazione tecnica rinvia alla relazione illustrativa, per l’esposizione dei termini e della portata del programma di riduzione degli assetti strutturali delle Forze amate, così come rimodulato dal presente provvedimento.

[11] Con evidenza della disaggregazione per Forza armata e della tipologia di provvedimento da adottare ai fini del riassetto (decreto ministeriale, ovvero determinazione ordinativa dei Capi di stato maggiore).

[12] Per eventuali approfondimenti si rinvia alla relazione tecnica allegata al testo del provvedimento in esame (AG. n. 277)

[13] Come previsto dalla legge delega n. 244/2012.

[14] Sul punto Cfr.: nota di verifica delle quantificazioni (Servizio bilancio dello Stato-Servizio Commissioni) n. 35 – 17 ottobre 2013, relativa allo schema di decreto legislativo n. 33.

[15] L’art. 2209-ter del COM disciplina la riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica a 150.000 unità complessive.

[16] Si evidenzia che l’art. 1084 del COM che disciplina una specifica ipotesi di “promozione alla vigilia” non è stato interessato dalle abrogazioni disposte dal comma 258, della legge di stabilità 2015, che ha previsto la generale Abrogazione dell’istituto delle promozione alla vigilia della cessazione dal servizio per il personale delle FF.AA. Sul punto Cfr.: quanto evidenziato nella relazione tecnica.

[17] Comma 5 dell’articolo 1099 del COM