Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (Atto del Governo n. 268) Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 331 | ||
Data: | 03/03/2016 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni
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(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 268) |
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N. 331 – 3 marzo 2016 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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Atto n.:
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268 |
Natura dell’atto:
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica |
Titolo breve:
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Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni
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Riferimento normativo:
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articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
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Relatore per la Commissione di merito:
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Ferrari |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Alla I Commissione
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ai sensi |
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(termine per l’esame: 18 marzo 2016)
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Alla Commissione Bilancio
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ai sensi |
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(termine per l’esame: 3 marzo 2016)
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INDICE
PREMESSA
Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni. Il provvedimento è adottato in attuazione dell’art. 19, commi 9, 10 e 11 del DL n. 90/2014.
L’art. 19 del DL n. 90/2014 prevede, al comma 9, che, al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance[1] sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il successivo comma 10 stabilisce che con regolamento di delegificazione[2] il Governo provvede a riordinare le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
· revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della performance, organizzativa e individuale;
· progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;
· raccordo con il sistema dei controlli interni;
· valutazione indipendente dei sistemi e risultati;
· revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.
Il comma 11, infine, stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance.
Il successivo comma 16 stabilisce, infine, che dall'applicazione dell’articolo 19 nel suo complesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si rammenta che la relazione tecnica, riferita all’articolo 19, non scontava effetti di minore spesa sui saldi di finanza pubblica pur rilevando che le norme erano suscettibili di determinare risparmi che sarebbero stati quantificati a decorrere dal 2015.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le disposizioni dello schema di regolamento considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Le norme stabiliscono che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento) promuove e coordina le attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche in conformità ad una pluralità di specifici criteri quali, ad esempio, l'uso di indicatori nei processi di misurazione e valutazione o la comparabilità dei sistemi di misurazione (articolo 2).
Sono definite le funzioni assegnate al Dipartimento nell’ambito del processo di valutazione della performance (articolo 3, commi 1-3).
In particolare è stabilito che il Dipartimento assicura le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche attraverso:
· il raccordo con la Ragioneria Generale dello Stato, al fine di assicurare, fra l’altro, il monitoraggio dei risultati attesi da ciascuna amministrazione [articolo 3, comma 1, lett. a];
· l'individuazione delle caratteristiche e dei contenuti del Piano della performance[3] [articolo 3, comma 1, lett. b];
· il sostegno all'attuazione e al miglioramento delle attività di misurazione e valutazione della performance [articolo 3, comma 1, lett. d];
· la predisposizione di una relazione periodica sul ciclo della performance delle amministrazioni centrali [articolo 3, comma 1, lett. h].
Con riferimento agli organismi indipendenti di valutazione[4] il Dipartimento:
· indirizza l'esercizio delle relative funzioni di valutazione [articolo 3, comma 3, lett. a];
· tiene e aggiorna un Elenco nazionale dei componenti [articolo 3, comma 3, lett. b];
· ne verifica l'operato anche promuovendo la valutazione fra pari [articolo 3, comma 3, lett. c];
· promuove la loro razionalizzazione al fine di contenerne il numero ed accrescerne la funzionalità [articolo 3, comma 3, lett. d];
· elabora criteri e parametri per definire gli importi massimi dei compensi dei componenti, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, entro i limiti delle risorse complessive destinate ai compensi dei predetti componenti dall'insieme delle amministrazioni [articolo 3, comma 3, lett. e];
· promuove, anche in collaborazione con la Scuola nazionale di amministrazione attività di aggiornamento e formazione dei componenti gli organismi nell'ambito degli stanziamenti previsti li legislazione vigente [articolo 3, comma 3, lett. g].
Il Dipartimento identifica strumenti e modalità di raccordo tra l'esercizio delle proprie funzioni in tema di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni e le attività delle esistenti agenzie di valutazione (articolo 3, comma 4).
Si prevede l’istituzione presso il Dipartimento della Commissione tecnica per la performance (Commissione tecnica), organo consultivo del Dipartimento costituito da cinque componenti scelti tra professori o docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche ed esperti. I componenti durano in carica per un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti non residenti sono poste a carico del pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento (articolo 4).
Per lo svolgimento delle funzioni descritte e per il supporto delle attività della Commissione tecnica, il Dipartimento si avvale del contingente di personale previsto dall’articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 90/2014, in posizione di fuori ruolo o comando, ferma restando la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le norme in esame stabiliscono che il contingente è composto da un massimo di venticinque unità di personale, delle quali cinque con qualifica dirigenziale non generale e venti unità con qualifica non dirigenziale. Al personale dirigenziale non generale, proveniente da ministeri e, in misura non superiore a due unità da altre amministrazioni, sono conferiti incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165/2001. Il personale non dirigenziale proviene dai ministeri e, in misura non superiore a sette, da altre amministrazioni pubbliche. A tale personale è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il corrispondente personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 5, commi 1 e 2). Il Dipartimento può avvalersi anche di personale assunto con contratto a tempo determinato e di esperti nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per i progetti assegnati (articolo 5, comma 3).
All’attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 2, e alle altre spese di funzionamento, pari ad euro 750.000 per l'anno 2015 e 1.510.000 di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo, per un ammontare corrispondente, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n.15 (articolo 5, comma 4).
E’ stabilito che la valutazione indipendente della performance è assicurata in ogni amministrazione pubblica dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009[5]. L'Organismo indipendente supporta l'amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione della performance organizzativa ed individuale. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti[6]. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento (articolo 6).
Il Dipartimento promuove la costituzione di una Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche al fine di valorizzare le esperienze di valutazione esterna delle pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento sviluppa, altresì, le funzionalità del Portale della Performance già Portale della Trasparenza (articolo 7).
La relazione tecnica ribadisce che il regolamento in esame prevede che il Dipartimento, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, si avvalga di 25 unità di personale ed afferma che tale numero è ritenuto congruo in ragione delle funzioni trasferite oggetto del presente regolamento.
La relazione tecnica rammenta che l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, disponeva che la struttura operativa della Commissione, incaricata in precedenza delle attività connesse con la valutazione della performance, fosse costituita da un contingente di personale entro il limite massimo di 30 unità, mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, oltre ad esperti nel numero massimo di 10.
Nell’ambito di tale contingente, che deve fornire il supporto alla Commissione tecnica di cui all'art. 4, si prevede la presenza di figure dirigenziali in ragione della necessità di disporre di professionalità di alta qualificazione. La relazione tecnica evidenzia che il contingente individuato non determina l'istituzione di nuovi uffici dirigenziali e neppure un incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si evidenzia inoltre che, dal momento che il personale è collocato in posizione di comando presso il Dipartimento, i posti da tale personale ricoperti nella amministrazione di provenienza risultano indisponibili, assicurando l’invarianza del numero complessivo di posti di dotazione organica delle amministrazioni coinvolte. Per le figure dirigenziali non è prevista la preposizione a strutture di livello dirigenziale del Dipartimento, bensì l'attribuzione di incarichi di studio ex art 19, comma 10, del decreto legislativo 165/2001.
Al fine di assicurare il rispetto della clausola d'invarianza finanziaria, di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto legge n. 90/2014, agli oneri recati dall’articolo 5 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15, riguardante il finanziamento delle spese di funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), poi Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
La relazione tecnica afferma anche che il trattamento economico accessorio del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsto per il personale che compone il suddetto contingente è del tutto coerente con la disciplina in materia di gestione delle risorse umane, di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, che impone alle amministrazioni pubbliche di erogare trattamenti economici accessori che corrispondono alle prestazioni effettivamente rese. Ne consegue che il controllo sull'effettività delle prestazioni rese per la attribuzione dei correlati trattamenti economici accessori compete esclusivamente all'amministrazione ove il personale presta servizio. L'onere del personale del comparto Ministeri (sia dirigenziale che non dirigenziale) a carico della PCM riguarda solo il trattamento economico accessorio, in coerenza con la previsione dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303/1999 secondo cui il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando presso la Presidenza mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l’indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse.
Tanto premesso l’onere complessivo a regime, pari a 1,5 milioni di euro, è quantificato come di seguito riportato.
Tipologia di spesa |
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Unità |
Onere |
Spese di personale |
Dirigenti Ministeri |
3 |
140.000 |
Dirigenti altre amministrazioni |
2 |
250.000 |
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Personale III area Ministeri |
13 |
330.000 |
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Personale III area altre amministrazioni |
7 |
490.000 |
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Totale spese di personale |
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1.210.000 |
Spese di funzionamento |
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302.500 |
Totale complessivo |
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1.512.500 |
La relazione tecnica afferma, inoltre, che la possibilità di avvalersi di personale con contratto a tempo determinato per altri eventuali progetti è collegata alle effettive disponibilità finanziarie esistenti.
Infine lo sviluppo di nuove funzionalità del Portale della performance, previsto dall’articolo 7, avverrà a valere sulle risorse oggetto di accordi tra Anac e Dipartimento ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.
Al riguardo, in merito alle stime riportate nella relazione tecnica, si evidenzia che quest’ultima fornisce una indicazione complessiva delle spese di funzionamento (302.500 euro) senza individuare le componenti che concorrono a determinare tale importo.
Non è inoltre evidente con quali risorse verrà disposto lo sviluppo delle funzionalità del Portale della performance, previsto dall’articolo 7, comma 2. La relazione tecnica prevede che lo stesso avverrà a valere sulle risorse oggetto di accordi tra Anac e Dipartimento ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90: andrebbe chiarito se sussistano già disponibilità utilizzabili a tal fine ovvero se la disponibilità di tali risorse sia condizionata da futuri eventi gestionali.
Infine, con riferimento all’onere complessivo – pari a 750.000 euro per il 2015 e a circa 1,5 mln di euro annui[7] a decorrere dal 2016 – andrebbe verificato l’aggiornamento dello sviluppo temporale dell’onere alla luce dei tempi presumibili di entrata in vigore del provvedimento. Sul punto si rinvia altresì a quanto di seguito evidenziato per i profili di copertura finanziaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 5, comma 4, prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni concernenti la dotazione di personale della quale potrà avvalersi il Dipartimento della funzione pubblica, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dalle ulteriori spese di funzionamento - pari complessivamente ad euro 750.000 per l'anno 2015 e ad euro 1.510.000 a decorrere dall'anno 2016 - si provvede mediante utilizzo, per un ammontare corrispondente, delle risorse di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Come indicato nella relazione tecnica, si segnala che tale ultima disposizione ha approntato, tra l’altro, le risorse occorrenti per le spese di funzionamento della allora istituenda Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), poi divenuta Autorità nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), indi Autorità nazionale anticorruzione, le cui funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance sono state trasferite al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.
Al riguardo, si fa presente che la legge di bilancio per il 2016 ha appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il capitolo 2123 (denominato “Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il funzionamento dell’Unità per la valutazione della performance”), sul quale risulta iscritto uno stanziamento di euro 1.512.500 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 1.488.437 euro per l’anno 2018. A tale proposito, appare preliminarmente opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla congruità del citato stanziamento con particolare riferimento all’annualità 2018, posto che allo stato esso risulterebbe insufficiente rispetto ad oneri che a regime sono quantificati dal provvedimento, come in precedenza ricordato, nella misura di euro 1.510.000. Al riguardo, andrebbe peraltro acquisito un chiarimento dal Governo in ordine alla puntuale quantificazione degli oneri autorizzati a decorrere dal 2016, dal momento che l’importo indicato dalla norma risulta pari ad euro 1.510.000 laddove la relazione tecnica fa riferimento, per l’assolvimento delle finalità in esame, a risorse determinate in una misura pari ad euro 1.512.500.
Con riferimento, invece, all’onere di 750 mila euro autorizzato per l’anno 2015, si evidenzia, da un lato, che tale spesa fa comunque riferimento ad un esercizio finanziario oramai concluso, dall’altro, che essa non sembra potersi direttamente ascrivere al provvedimento in esame, posto che lo stesso è volto al riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance già attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e che i relativi effetti finanziari dovrebbero quindi dispiegarsi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Alla luce di tali considerazioni, potrebbe pertanto essere valutata l’opportunità di rimodulare il profilo temporale degli oneri e della corrispondente copertura finanziaria, prevedendone la decorrenza a partire dall’anno 2016 ed ipotizzando un ammontare più limitato in relazione al medesimo anno. Su tale aspetto appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.
[1] Di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
[2] Da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
[3] Previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009.
[4] Si tratta di organismi, previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, dei quali deve dotarsi ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Detti organismi hanno preso il posto dei servizi di controllo interno, comunque denominati.
[5] Tale articolo prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. L'Organismo si sostituisce ai servizi di controllo interno previsti dalla normativa previgente. Il comma 11 del medesimo articolo 14 prevede che agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi in esame si provvede nei limiti delle risorse destinate ai servizi di controllo interno.
[6] Tale previsione riproduce il contenuto del vigente articolo 14, comma 7, primo periodo del decreto legislativo n. 150/2009.
[7] Gli importi indicati dalle norme (1.510.000) e dalla relazione tecnica (1.512.500) non sono perfettamente coincidenti.