Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (Atto del Governo n. 266) Disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
Riferimenti:
SCH.DEC 266/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 333
Data: 08/03/2016
Descrittori:
AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XI-Lavoro pubblico e privato


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali all'Agenzia

nazionale per le politiche attive del lavoro

 

(Schema di decreto legislativo n. 266)

 

 

 

 

 

N. 333 – 8 marzo 2016

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


Estremi del provvedimento

 

Atto n.:

 

266

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

 

Titolo breve:

 

Disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro

 

Riferimento normativo:

 

articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015,

n. 150

 

Relatrice per la Commissione di merito:

 

Incerti

Gruppo:

 

 

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla  

 

ai sensi

 

(termine per l’esame: 17 marzo 2016)

 

 

Alla Commissione Bilancio

 

ai sensi

 

(termine per l’esame: 17 marzo 2016)

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 2-3. - 3 -

Dotazione organica di ANPAL e trasferimento di risorse umane dal Ministero del lavoro.. - 3 -

ARTICOLO 4. - 7 -

Trasferimento di risorse umane dall’Istituto per lo Sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) - 7 -

ARTICOLO 5. - 8 -

Inquadramento previdenziale. - 8 -

ARTICOLI 6 e 7. - 9 -

Trasferimento di risorse finanziarie e strumentali - 9 -

ARTICOLO 8. - 10 -

Ricognizione delle funzioni trasferite. - 10 -

ARTICOLO 9. - 10 -

Operatività dell’ANPAL. - 10 -

ARTICOLO 10. - 11 -

Disposizioni transitorie in materia di organizzazione dell’ANPAL. - 11 -

 

 


PREMESSA

 

Il provvedimento – adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 9, del D. Lgs. 150/2015 - reca disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e dall'Istituto per lo Sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

L’articolo 4 del D. Lgs. 150/2015 ha previsto l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Il comma 9 del medesimo articolo dispone che, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con DPR si provveda all’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. I dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 2-3

Dotazione organica di ANPAL e trasferimento di risorse umane dal Ministero del lavoro

Normativa vigente. L’articolo 4, comma 4, del D. Lgs. 150/2015 prevede che la dotazione organica dell'ANPAL non sia superiore a 395 unità ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le qualifiche dirigenziali. Nell'ambito della predetta dotazione organica è prevista una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore generale, e sette posizioni dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del successivo comma 5. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'ANPAL si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.

Il comma 5 prevede altresì che, in relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro sia soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di cinque dirigenti di livello non generale siano trasferiti all'ANPAL. Sono altresì trasferiti all'ANPAL ulteriori due uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonché dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari.

 

Le norme, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4, del D. Lgs. 150/2015, definiscono la dotazione organica dell'ANPAL, disponendo che la stessa sia pari a 217 unità, di cui un’unità di livello dirigenziale generale, 7 unità di livello dirigenziale non generale, 109 unita dì personale non dirigenziale trasferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 100 unità del ruolo di cui all'articolo 4, comma 9 del decreto istitutivo del personale tecnico e di ricerca trasferito dall'ISFOL (articolo 2).

Nell’ambito del trasferimento di risorse umane dal Ministero del Lavoro all’ANPAL, si prevede il passaggio all’ANPAL di una posizione dirigenziale di livello generale. Sulla base di un apposito avviso pubblicato dal Ministero del lavoro, il personale non dirigenziale di ruolo del Ministero assegnato all'amministrazione centrale alla data di adozione del provvedimento in esame, può richiedere di essere trasferito all'ANPAL. Qualora il personale trasferito all’ANPAL su base volontaria sia inferiore alle complessive 116 unità, si procede al trasferimento di ulteriori unità, fino a concorrenza del predetto limite massimo.

In particolare, si prevede il trasferimento all’ANPAL:

·        del personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo in servizio presso la direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/2015, ad eccezione di quello ispettivo ed amministrativo distaccato dagli uffici territoriali del MLPS, sino a 58 unità di personale non dirigenziale e fino a 5 dirigenti di livello non generale, nonché il personale comandato presso altre amministrazioni che, alla suindicata data, sia assegnato alla medesima direzione generale fino a 9 unità, per complessive 72 unità [articolo 3, comma 4, lettera a)];

·        di un contingente di personale non dirigenziale di ruolo: presso la direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, sino a 2 unità, che svolge le funzioni e le attività previste dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame; presso la direzione generale dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, sino a 5 unità, che svolge le funzioni e le attività previste dall’articolo 8, comma l, lettera c), del provvedimento in esame; presso la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio -UPD, sino a 35 unità, che svolge le funzioni e le attività strumentali e di supporto connesse alla gestione del personale, del bilancio e alla logistica per complessive 42 unità [articolo 3, comma 4, lettera b)];

·        di 2 posizioni di livello dirigenziale non generale [articolo 3, comma 4, lettera c)].

 

Con decreto del Ministro del lavoro, è trasferito il personale individuato dai competenti direttori generali, è definita la decorrenza del trasferimento ed è stabilita la data di soppressione della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione. In ogni caso, permane nei ruoli del Ministero del lavoro un contingente di personale in possesso delle professionalità necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 150/2015, istitutivo dell'ANPAL[1], pari ad un numero complessivo di 8 unità. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e l'immediata operatività dell’Agenzia, ciascun dirigente interessato mantiene l'incarico dirigenziale non generale in essere sino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali e, comunque, non oltre la data di relativa scadenza. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo mantiene il diritto alla fruizione degli istituti normativi e contrattuali riconosciuti o maturati alla data del trasferimento all'ANPAL (articolo 3).

 

La relazione tecnica, riporta le tabelle allegate allo schema di DPR in esame. In particolare, la Tabella seguente dettaglia la dotazione organica ANPAL come segue:

 

DOTAZIONE ORGANICA ANPAL

Personale amministrativo

 

Ruolo di cui all’articolo 4, comma 9, del D. Lgs. 150/2015

Dirigenti I fascia

1

Ricercatori e tecnologi

24

Dirigenti II fascia

7

Funzionari di amministrazione

5

Area III[2]

37

Collaboratori tecnici ER

40

Area II[3]

69

Collaboratori di amministrazione

18

Area I[4]

3

Operatori tecnici

12

 

 

Operatori di amministrazione

1

Totale

117

 

100

 

 

 

In relazione all’articolo 3, la Tabella seguente distingue il personale trasferito complessivamente dal Ministero del lavoro a seconda delle Aree:

 

Area III

37

Area II

69

Area I

3

Totale

109

 

Per quanto attiene all’articolo 3, comma 4, lettera a), la RT riporta la suddivisione del personale trasferito all’ANPAL:

Dirigenti II fascia

5

Area III

25

Area II

41

Area I

1

Totale

72

 

la RT riporta altresì  la suddivisione del personale trasferito all’ANPAL in base all’articolo 3, comma 4, lettera b):

Area III

12

Area II

28

Area I

2

Totale

42

 

La RT evidenzia la neutralità finanziaria delle disposizioni riferite al trasferimento del personale, che, in linea con quanto previsto dal decreto istitutivo, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT infine specifica che le disposizioni stabiliscono che il personale trasferito all'ANPAL mantiene il diritto alla fruizione degli istituti normativi riconosciuti o maturati alla data del trasferimento all’Agenzia. Secondo la RT tale previsione non incide sulla già evidenziata neutralità finanziaria del decreto attuativo, atteso che la norma serve a chiarire che al personale trasferito all'ANPAL spetta, sulla base del sistema di valutazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il salario accessorio (quota FUA)-che, in considerazione dell'articolato processo previsto dalla legge e dalla norme contrattuali, avviene a distanza anche di due anni, sino a tutto il periodo di permanenza presso il suddetto Ministero. In senso analogo la disposizione fa rifermento a eventuali progressioni di carriera già acquisite (e dunque senza oneri, in quanto già coperte sotto il profilo della spesa), presso il Ministero del lavoro anche con riserva sino, a titolo meramente esemplificativo, a definitive pronunce giurisprudenziali.

 

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame sono volte all’applicazione di quanto previsto nel D. Lgs. 150/2015 riguardo alla dotazione di risorse umane da destinare all’ANPAL, con particolare riferimento a quelle da trasferire dal Ministero del lavoro. In proposito, si rileva che la dotazione organica dell’Agenzia risulta di 217 unità, inferiore quindi al limite massimo di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo istitutivo (395 unità).

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale appare utile una conferma - che la dotazione prevista sia idonea ad assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Agenzia.

 

ARTICOLO 4

Trasferimento di risorse umane dall’Istituto per lo Sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)

Le norme definiscono le modalità di individuazione del personale da trasferire dall’ Istituto per lo Sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) all’ANPAL. (comma 1).

In particolare, si prevede che, sulla base di un avviso pubblicato dall'lSFOL entro dieci giorni dalla data adozione del DPCM, il personale non dirigenziale di ruolo dell'ISFOL possa presentare domanda per il trasferimento sino al numero massimo di 35 unità; tali unità sono individuate prioritariamente in base al criterio di maggiore aderenza alle funzioni e alle attività svolte in precedenza. Ferma restando tale procedura, si stabilisce altresì che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISFOL pubblichi un interpello riservato al proprio personale finalizzato alla copertura delle posizioni vacanti, entro il limite delle 100 unità complessive. Si precisa che, qualora all'esito delle sopra descritte procedure il personale trasferito sia inferiore al contingente massimo di 100 unità previsto nella dotazione organica, le rimanenti unità sono individuate sino a concorrenza del predetto limite, con decreto del direttore generale dell'ISFOL (commi 2-5).

Allo scopo di salvaguardare la continuità dell'attività di ricerca condotta dall’ISFOL, dalle procedure di trasferimento sono in ogni caso esclusi i dipendenti che hanno ricoperto, nell'anno 2015, incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca presso l'ISFOL (comma 6).

Il personale dell'ISFOL trasferito transita in apposito ruolo dell’ANPAL con applicazione del contratto collettivo ed integrativo relativo al comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione (comma 7).

L’articolo 4, comma 9, del D. Lgs. 150/2015, ultimo periodo, specifica che i dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza.

Per lo svolgimento di attività a valere sui programmi operativi cofinanziati da fondi europei, l'ANPAL, in accordo con l'ISFOL, bandisce appositi interpelli indirizzati al personale a tempo determinato dell'ISFOL, ai fini della eventuale cessione dei relativi contratti di lavoro (comma 8).

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare le norme, riporta la tabella che sintetizza la ripartizione delle 100 unità di personale ISFOL da trasferire all’ANPAL:

 

Ricercatori e tecnologi

24

Funzionari di amministrazione

5

Collaboratori tecnici E. R.

40

Collaboratori di amministrazione

18

Operatori tecnici

12

Operatori di amministrazione

1

Totale

100

 

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame definiscono le modalità di individuazione del personale ISFOL da trasferire all’istituenda ANPAL. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, attesa la natura delle disposizioni, applicative di norme già in vigore.

 

ARTICOLO 5

Inquadramento previdenziale

Normativa vigente. L’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del D. Lgs. 150/2015 prevede che ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL sia riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza.

 

Le norme prevedono che il personale trasferito all'ANPAL possa esercitare, entro 45 giorni dalla data di decorrenza del trasferimento, il diritto di opzione in ordine all'inquadramento previdenziale[5].

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa l’assenza di oneri per la finanza pubblica derivante dalle disposizioni in esame, che risultano applicative di una norma già contenuta all’articolo 4, comma 9, del D. Lgs. n. 150/2015.

 

ARTICOLI 6 e 7

Trasferimento di risorse finanziarie e strumentali

Le norme dispongono che, in fase di prima attuazione, con uno o più decreti interministeriali siano individuate le risorse relative alle spese di personale, incluse le componenti accessorie della retribuzione e alle spese di funzionamento, comprese quelle relative ad eventuali oneri per contratti di locazione passiva e utenze, del Ministero del lavoro da trasferire all'ANPAL in relazione al personale trasferito all'Agenzia (articolo 6, comma 1)

Con riferimento all'ISFOL, con uno o più decreti del Ministro dell'economia sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento all' ANPAL delle risorse

relative alle spese di personale, incluse le componenti accessorie della retribuzione, ivi compresi i fondi destinati a dare attuazione alla contrattazione integrativa di ente e quelli per le progressioni e maggiorazioni economiche e per la produttività, nonché quelli destinati alle spese di funzionamento dell'ISFOL, in proporzione al personale interessato dai processi di trasferimento (articolo 6, comma 3).

Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro, soppressa ai sensi dell' articolo 4, comma 5, del D. Lgs. 150/2015, avvenute nell'anno 2015, e conseguentemente alle quali l'ANPAL non può procedere a nuove assunzioni, concorrono alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia (articolo 6, comma 4).

Con decreto del Ministro del lavoro sono individuate le risorse strumentali in uso al Ministero del lavoro da trasferire all’ANPAL (articolo 7).

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Al riguardo, con riferimento all’articolo 6, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che l’entità delle risorse da trasferire sia idonea a consentire il funzionamento dell’Agenzia. Sul punto, appare utile acquisire una conferma dal Governo.

 

ARTICOLO 8

Ricognizione delle funzioni trasferite

Le norme forniscono un elenco delle funzioni trasferite dal Ministero del lavoro all’ANPAL, nonché di quelle che restano di competenza del medesimo Ministero nell’ambito della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione (commi 1-3).

Con riferimento alle funzioni trasferite all’ANPAL, si dispone che con decreto interministeriale siano individuati i capitoli di bilancio che, in tutto o in parte, sono trasferiti all’Agenzia (comma 4).

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

 

ARTICOLO 9

Operatività dell’ANPAL

Le norme prevedono che, in fase di prima attuazione, con accordo tra le amministrazioni interessate che definisce gli oneri a carico dell'ANPAL, possa essere stabilito che le attività strumentali connesse al funzionamento dell'Agenzia siano svolte dal Ministero del lavoro e dall'ISFOL, anche avvalendosi del personale trasferito all'Agenzia mediante appositi accordi o protocolli d'intesa. L’ANPAL può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche ed applicative in uso presso il Ministero del lavoro e l'ISFOL, i cui oneri a carico dell'Agenzia medesima sono definiti con gli accordi prima citati (comma 1).

Con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 8, l'ANPAL subentra nella gestione dei compiti e dei relativi rapporti attivi e passivi del Ministero del lavoro e dell'ISFOL dal momento della costituzione dei suoi organi, secondo le modalità individuate con apposita conferenza di servizi. L’ANPAL può stipulare appositi accordi o protocolli d'intesa con il Ministero del lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l' ISFOL, al fine di disciplinare le modalità di avvalimento del personale delle suddette amministrazioni da parte della stessa Agenzia. I relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, restano a carico delle amministrazioni di provenienza (commi 2 e 3).

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare con riferimento agli accordi o alle convenzioni da stipulare con oneri a carico dell’ANPAL (comma 1) ovvero con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza del relativo personale (comma 3), atteso che le disposizioni in esame configurano tali accordi come facoltativi e che gli eventuali oneri appaiono rientrare nell’ambito delle risorse già assegnate alle amministrazioni in questione. In proposito appare utile una conferma.

 

ARTICOLO 10

Disposizioni transitorie in materia di organizzazione dell’ANPAL

Le norme definiscono l'organizzazione transitoria dei sette Uffici dirigenziali non generali dell'ANPAL, in attesa dell'adozione del regolamento di organizzazione, individuando altresì in sede di prima applicazione le modalità procedurali per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali (commi 1 e 2).

Nelle more dell'avvio dell'operatività dell'ANPAL, gli oneri per le attività svolte a decorrere dalla data di istituzione dell'Agenzia sono anticipati dal Ministero del lavoro a valere sulle risorse destinate all'Agenzia stessa (comma 3).

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Al riguardo, andrebbero esclusi effetti di cassa connessi all’anticipazione delle spese in questione.

 



[1] L’articolo 3 del D. Lgs. 150/2015 dispone che al Ministero del lavoro compete, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei seguenti atti:

a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua;

b) definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente di mare, il collocamento dei disabili e l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;

c) indirizzo sul sistema della formazione professionale continua, ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali, nonché dai fondi bilaterali.

[2] L’area III comprende: Funzionario di area amministrativa e giuridico contenzioso; Funzionario area informatica; Funzionario area socio statistico economica.

[3] L’area II comprende: Assistente amministrativo gestionale; Operatore amministrativo gestionale.

[4] L’area I comprende: Ausiliario.

[5] Ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del D. Lgs. 150/2015. Tale disposizione prevede che Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL sia riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza.