Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (Atto del Governo n. 265) Disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
Riferimenti:
SCH.DEC 265/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 339
Data: 15/03/2016
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione

del bilancio di cassa

 

 

(Schema di decreto legislativo n. 265)

 

 

 

 

 

N. 339 – 15 marzo 2016

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

265

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

 

Riferimento normativo:

 

articolo 1, commi 5 e 6, della legge 23 giugno 2014, n. 89

Relatore per la Commissione:

 

Boccia

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla Commissione Bilancio

 

ai sensi

 

(termine per l’esame: 15 aprile 2016)

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1 - 9. - 4 -

Gestione del bilancio dello Stato e potenziamento del bilancio di cassa.. - 4 -

 


PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42 della legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Si ricorda che in base al richiamato articolo 42 il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e al potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza. La norma ha quindi fissato i principi e i criteri direttivi per l’esercizio delle deleghe[1].

Si ricorda inoltre che l’articolo 1, comma 188, della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha autorizzato la spesa di 5 milioni per il 2015, di 22 milioni per il 2016, di 19 milioni per il 2017, di 19 milioni per il 2018 e di 4 milioni annui a decorrere dal 2019  “per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato”[2].

Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.


 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1 - 9

Gestione del bilancio dello Stato e potenziamento del bilancio di cassa

Normativa vigente: come ricordato in premessa, l’articolo 42 della legge 196/2009  ha  delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato. Successivamente l’articolo 1, comma 5, della legge 89/2014 ha rinnovato la delega, fissando, per il suo esercizio, il termine del 15 febbraio 2016 “nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della legge n. 196 del 2009”. Infine l’articolo 1, comma 188, della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha disposto talune autorizzazioni di spesa, finalizzate alla realizzazione, alla gestione e all'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per il completamento della riforma del bilancio dello Stato. L’articolo 8 dello schema di decreto legislativo in esame utilizza una quota di tali risorse per la copertura finanziaria del provvedimento (v. infra).

 

Le norme, in attuazione dell’articolo 42 della legge 196/2009 e dell’articolo 1, comma 5, della legge 89/2014, dispongono quanto segue:

-        viene integrato l’articolo 23 (Formazione del bilancio) della legge 196/2009, introducendo l’obbligo per i responsabili della gestione dei programmi, di formulare le previsioni di spesa, di competenza e di cassa, mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (“cronoprogramma”), che contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. Le modalità per la compilazione del piano finanziario (da stabilire con apposita circolare del Ministero dell'economia-RGS) dovranno garantirne la coerenza con quello da predisporre in sede di gestione. Il Piano finanziario dei pagamenti viene poi aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata (articolo 1).

La relazione illustrativa precisa che l’articolo 6, commi 10-12, del DL 95/2012  aveva già introdotto analogo obbligo in sede di gestione[3]. Infatti il dirigente responsabile è tenuto a predisporre un apposito piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di spesa. La norma in esame

istituzionalizza il cronoprogramma anche in sede di formulazione delle previsioni di spesa. Ciò rafforza l'attendibilità degli stanziamenti di cassa e anche la previsione dei residui presunti.

-        con riferimento alle leggi di spesa pluriennali in conto capitale, si prevede che con la legge di bilancio le quote di spesa relative a ciascun anno siano rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. Le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato, non impegnate alla chiusura dell'esercizio (con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti), possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (articolo 2).

Viene, inoltre, abrogato il comma 11 dell’articolo 30 della legge n. 196 del 2009, in base al quale possono essere prorogati di un anno - per i tre esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore della citata legge -  i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale. La relazione illustrativa afferma che la norma oggetto di abrogazione appare ormai superata essendo trascorsi più di tre esercizi dall’entrata in vigore della legge n. 196 del 2009;

-        vengono ridefiniti limiti e modalità di assunzione degli impegni di spesa, prevedendone l’imputazione agli esercizi finanziari in cui le obbligazioni saranno esigibili (articolo 3, cpv. art. 34, commi 1-6, della legge 196/2009).

La relazione illustrativa afferma che la disposizione disciplina una revisione della nozione di impegno anche allo scopo di ridurre il fenomeno di formazione dei residui.

In relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, il dirigente responsabile della gestione ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti, sulla base del quale ordina e paga le spese. Ciò al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale. Il predetto obbligo non si applica alle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale, nonché alle spese per il rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi (articolo 3, cpv. art. 34, commi 7-12, della legge 196/2009);

-        viene demandata ad un apposito regolamento ministeriale l’individuazione degli interventi da realizzare e delle modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato. Ciò anche con riguardo alla determinazione ed alle variazioni dei residui attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione. Si dispone che dall'attuazione della norma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 4);

-        viene modificato il sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile al fine di adeguarli alla nuova disciplina introdotta (articolo 5);

-        viene modificata la disciplina relativa alle fasi della spesa, con particolare riferimento all’impegno degli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale, nonché all’accertamento e alla conservazione dei residui passivi (articolo 6). Tali norme sono in parte riproduttive di disposizioni attualmente vigenti. Per un’illustrazione delle principali differenze rispetto a queste ultime si rinvia al dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato[4].

Nello specifico, si stabilisce che costituiscono economie di bilancio:

·        gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio (salvo che non sia diversamente previsto da altre disposizioni legislative) (cpv. art. 34-bis, comma 1, della legge 196/2009);

·        i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (salvo che l'amministrazione non dimostri la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito)[5] (cpv. art. 34-bis, comma 2, della legge 196/2009).

Si prevede inoltre che:

·        le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo del mantenimento in bilancio, alle predette somme può applicarsi il disposto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 30 (cfr. supra: reiscrizione di somme previste nel piano finanziario dei pagamenti)[6] (cpv. art. 34-bis, comma 3, della legge 196/2009);

·        i residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa si intendono perenti agli effetti amministrativi (si ricorda che in base alla vigente normativa[7] il predetto termine è di due anni). Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi (cpv. art. 34-bis, comma 4, della legge 196/2009);

·        le somme relative a contributi pluriennali iscritte nel conto dei residui non più dovute al creditore originario possono essere utilizzate a favore di altri soggetti, subordinatamente ad una verifica della compatibilità dell’operazione con il mantenimento dell’equilibrio del saldi di finanza pubblica (cpv. art. 34-bis, comma 5, della legge 196/2009) ;

·        nell'ambito del processo di definizione del rendiconto generale dello Stato, le amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge 196/2009 (cfr. supra: requisiti prescritti per gli impegni di spesa) (cpv. art. 34-ter, comma 4, della legge 196/2009);

·        in esito a tale riaccertamento, in apposito allegato al rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate (cpv. art. 34-ter, comma 5, della legge 196/2009).

-        in apposito allegato al rendiconto generale dello Stato sono fornite, a fini conoscitivi, indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Per tale finalità sono presentate, in apposite tabelle, informazioni sui pagamenti che sono affluiti su conti di tesoreria (con separata evidenza dei conti sui quali sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato), su quelli erogati direttamente al sistema economico e su quelli aventi destinazioni diverse (articolo 7);

-        viene disposta la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, pari a euro 7.180.000 per l’anno 2016, euro 6.770.000 per il 2017, euro 7.485.000 per il 2018 ed euro 1.500.000 a decorrere dal 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo l, comma 188, della legge n. 190 del 2014, in precedenza richiamato (articolo 8);

-        si stabilisce che le disposizioni dell’articolo 3 (che modifica l’articolo 34 della legge 196/2009 introducendo una nuova disciplina sull’assunzione degli impegni di spesa e sulla predisposizione del piano finanziario pluriennale dei pagamenti) acquisteranno efficacia dal 1° gennaio 2018, mentre a partire dal 1° ottobre 2016 sarà avviata una sperimentazione (della durata massima di un esercizio finanziario) relativa all’attuazione di tale nuova disciplina (articolo 9).

 

La relazione tecnica afferma che le innovazioni introdotte dal provvedimento nel campo della formazione, della gestione e della rendicontazione del bilancio dello Stato comportano la necessità di adeguamenti per molteplici sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. I principali strumenti che dovranno essere adeguati sono: i sistemi gestionali del bilancio e delle entrate; i sistemi per la gestione degli impegni e dei pagamenti e di tenuta delle scritture contabili; i sistemi di rendicontazione del bilancio e del conto del patrimonio dello Stato; i sistemi di gestione della tesoreria. Tutte le innovazioni sui sistemi sopra menzionati avranno ricadute sui cosiddetti sistemi conoscitivi (Data Warehouse della RGS), che archiviano e storicizzano i dati provenienti dai sistemi informativi gestionali. Essi dovranno essere conseguentemente adattati per recepire tutte le novità introdotte con la riforma.

Con riferimento ai singoli articoli, la RT indica separatamente i sistemi informativi da modificare e i relativi effetti finanziari.

In particolare:

-         Articolo 1 (Piano finanziario dei pagamenti-Cronoprogramma)

Tale intervento comporta l’adeguamento del sistema informativo con cui vengono predisposte ed elaborate le proposte per il bilancio di previsione, nonché dei connessi sistemi gestionali del bilancio e delle spese della Ragioneria generale dello Stato. Anche i sistemi conoscitivi dovranno essere conseguentemente adeguati. Considerando i tempi previsti di attuazione dell’intervento la spesa sarà maggiormente ripartita sul 2016 e una quota residuale sul 2017;

-         Articolo 2 (Leggi di spesa pluriennale)

Le modifiche previste introducono una maggiore flessibilità relativamente alla rimodulazione delle somme non impegnate a chiusura dell’esercizio sulle autorizzazioni di spesa pluriennale nell’ambito delle previsioni effettuate nel Piano finanziario dei pagamenti. E’ necessario quindi intervenire sui sistemi gestionali del bilancio e delle spese della Ragioneria generale dello Stato, nonché conseguentemente sui connessi sistemi conoscitivi. Gli interventi vedranno graduale attuazione nel corso del triennio e la spesa sarà pressoché equamente ripartita sui tre anni (2016-2018);

-         Articolo 3 (Impegno e pagamento) e Articolo 5 (Modifiche al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile)

Per l’attuazione di questa norma è necessario che le amministrazioni predispongano e aggiornino l’apposito Piano finanziario dei pagamenti pluriennale sulla base del quale ordinare e pagare le spese. Gli uffici di controllo dovranno avere a disposizione gli strumenti informatici per effettuare il monitoraggio sull’applicazione di quanto disposto dalla norma (articolo 5). E’ fatto obbligo alle amministrazioni di gestire tramite il sistema integrato delle scritture contabili i contratti e gli ordini di acquisto correlati agli impegni di spesa. I sistemi gestionali del bilancio, delle Spese, del Patrimonio e di tenuta delle scritture contabili della RGS, e tutti i connessi sistemi conoscitivi, dovranno recepire la nuova modalità di gestione e di controllo degli impegni. Gli interventi verranno progressivamente attuati e la spesa sarà ripartita sul triennio in funzione della sperimentazione prevista dall’articolo 9;

-         Articolo 4 (Disposizioni in materia di entrata)

La norma comporta la necessità di adeguare soprattutto il sistema informativo delle entrate con ripercussioni sul sistema informativo del bilancio, sulla rappresentazione dei dati di consuntivo e sui sistemi conoscitivi. Gli oneri incideranno maggiormente sul 2018 in considerazione delle modifiche da apportare al rendiconto e ai sistemi conoscitivi;

-         Articolo 6 (Modifica alla normativa sui residui passivi)

I sistemi gestionali del bilancio, delle spese, del patrimonio e di tenuta delle scritture contabili della RGS, e tutti i connessi sistemi conoscitivi, dovranno recepire la nuova modalità di gestione dei residui. Si prevede che la spesa sia ripartita sul triennio 2016-2018, con particolare impatto sul 2017;

-         Articolo 7 (Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato)

Si prevedono interventi che riguardano la gestione della tesoreria dello Stato e la correlazione con le poste di bilancio dandone apposita evidenza nel rendiconto generale dello Stato. Sono interessati principalmente i sistemi di gestione della tesoreria e i sistemi conoscitivi. La spesa è pressoché equamente ripartita nel biennio 2017-2018;

-         Articolo 8 (Copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 188, della legge 190/2014, con la quale sono state stanziate risorse finanziarie per il suddetto adeguamento. Ciò in considerazione delle riforme derivanti dall’esercizio delle deleghe previste dalla legge 196/2009, ivi inclusa quella oggetto del presente decreto legislativo, nonché dalle novità introdotte con la legge 243/2012.

Gli oneri per le diverse attività di adeguamento da realizzare sono pari, complessivamente, a poco più di 21,4 milioni di euro nel triennio 2016-2018, ripartiti come indicato nella sottostante tabella. Un ulteriore onere di 1,5 milioni di euro di parte corrente è previsto a decorrere dal 2019 per la gestione continuativa dei sistemi realizzati e/o adeguati. Gli oneri sono comprensivi dei costi per la necessaria formazione del personale.


 

Tipologia di risorse finanziarie

 

Attività

(Articolo)

 

2016

 

2017

 

2018

Totale oneri Triennio 2016-2018

 

A decorrere dal 2019

 

 

 

 

 

 

CONTO CAPITALE

Piano finanziario dei pagamenti- Cronoprogramma (art. 1)

2.400.000

825.000

 

3.225.000

 

Leggi di spesa pluriennale (art. 2)

370.000

380.000

300.000

1.050.000

 

Impegno e pagamento (art. 3) Controlli di regolarità amministrativa e contabili (art. 5)

 

 

2.050.000

 

 

1.500.000

 

 

2.830.000

 

 

6.380.000

 

Disposizioni in materia di entrata (art. 4)

 

500.000

 

900.000

 

2.100.000

 

3.500.000

 

Modifica della normativa sui residui passivi (art. 6)

 

360.000

 

1.440.000

 

450.000

 

2.250.000

 

Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato (art. 7)

 

 

 

225.000

 

 

375.000

 

 

600.000

 

TOTALE

5.680.000

5.270.000

6.055.000

17.005.000

 

 

 

PARTE CORRENTE

Gestione corrente di tutte le attività realizzate con le spese in conto capitale (tutti gli articoli)

 

 

1.500.000

 

 

1.500.000

 

 

1.430.000

 

 

4.430.000

 

 

1.500.000

TOTALE GENERALE

7.180.000

6.770.000

7.485.000

21.435.000

1.500.000

 

Al riguardo, si rileva che - in base agli elementi forniti dalla relazione tecnica – i costi derivanti dall’applicazione del provvedimento attengono essenzialmente all’adeguamento dei sistemi informativi e gestionali del Ministero dell’economia rispetto alle nuove modalità di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato. Su tale aspetto si prende atto dei dati esposti nella RT.

Si rileva che tali dati attengono alla ripartizione dell’onere complessivo fra gli articoli del provvedimento (v. tabella allegata alla RT) e all’indicazione dei sistemi informativi interessati. Si osserva che la RT non fornisce dati di maggior dettaglio in proposito.

Riguardo all’onere complessivo, che in base all’articolo 8 si configura come limite massimo di spesa, la RT quantifica la quota in conto capitale in misura diversa per ciascuno degli esercizi 2016-2018 (per un totale di circa 17 milioni nel medesimo triennio), mentre per la parte corrente è previsto un onere permanente di 1,5 milioni di euro all’anno. In merito a quest’ultimo importo si segnala l’utilità di indicazioni circa la tipologia delle spese da sostenere, tenuto conto che la RT si limita a qualificare l’onere come “gestione continuativa dei sistemi realizzati e/o adeguati” sulla base del provvedimento in esame[8].

Tali indicazioni potrebbero risultare utili anche per chiarire la differenza, sia pure marginale, fra gli oneri correnti dell’esercizio 2018 (1.430.000 euro all’anno) e gli oneri di analoga natura previsti per tutti gli altri esercizi (1.500.000 euro all’anno).

Si osserva inoltre che gli oneri indicati dal presente schema di decreto legislativo e dallo schema di decreto legislativo AG n. 264 esauriscono sostanzialmente (con l’eccezione dell’esercizio 2016)[9] le risorse stanziate con la legge 190/2014. Andrebbe quindi precisato se anche i fabbisogni di spesa indicati dalla medesima legge 190 siano da ritenersi esauriti una volta data attuazione alle norme in esame e alle norme sulla revisione della struttura del bilancio contenute nello schema di decreto legislativo AG n. 264[[10]]. In proposito si rinvia comunque a quanto osservato nella parte successiva, relativa alla copertura finanziaria.

Come ricordato in premessa, l’articolo 1, comma 188, della legge 190/2014  (norma che assicura la copertura finanziaria sia del presente schema di decreto legislativo sia dello schema di decreto legislativo AG n. 264, in materia di revisione della struttura del bilancio) ha stanziato 5 milioni per il 2015, 22 milioni per il 2016, 19 milioni per il 2017, 19 milioni per il 2018 e 4 milioni all’anno a decorrere dal 2019 per l’adeguamento della piattaforma informatica per la tenuta delle scritture contabili riferite al bilancio dello Stato.

Per quanto attiene alle singole norme introdotte con il provvedimento, non si formulano osservazioni con riferimento agli articoli 1 e 2, che sono finalizzati, come evidenziato dalla relazione illustrativa, ad avvicinare il momento della competenza (impegno) a quello della cassa (pagamento), attraverso la registrazione contabile dell’impegno nell’anno in cui l’obbligazione diviene esigibile (fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore).

Inoltre, l’istituzionalizzazione del cronoprogramma dei pagamenti, al quale dovrebbero adeguarsi in ciascun anno le dotazioni di competenza, dovrebbe determinare - come sottolineato dalla stessa relazione illustrativa – una riduzione dei residui passivi ed una più efficace previsione dei flussi di cassa, con positivi effetti sulla gestione del fabbisogno e del debito pubblico.

Riguardo all’articolo 4 (entrate; accertamento e riscossione; potenziamento del bilancio di cassa; residui attivi), con particolare riferimento alla compatibilità fra la clausola di invarianza recata dal testo[11] e l’indicazione di oneri nella relazione tecnica (oneri per l’adeguamento del sistema informativo delle entrate e per i conseguenti aggiornamenti di altre banche dati del MEF), si rinvia a quanto di seguito osservato nella parte relativa alla copertura finanziaria.

L’articolo, inoltre, nel rinviare ad un regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 400/1988, non esplicita i criteri per la disciplina delle procedure da esso indicate. In proposito, pur essendo la norma corredata da una clausola di non onerosità, sarebbero utili precisazioni circa le modalità per la determinazione, in sede di rendiconto generale, dei residui attivi nell’ottica dell’avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione.

Infine, appaiono opportune precisazioni sui profili applicativi dell’articolo 6 (accertamento e conservazione dei residui), per talune innovazioni apportate alla disciplina già in vigore. Si fa riferimento, tra l’altro:

·        al differimento a tre anni sia dei termini di conservazione dei residui relativi alle spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (cpv. art. 34-bis, comma 2, della legge 196/2009) sia dei termini per il pagamento dei residui di parte capitale (cpv. art. 34-bis, comma 4, della legge 196/2009);

·        alle disposizioni che consentono l’utilizzo di somme, relative a contributi pluriennali, non più dovute al creditore originario (cpv. art. 34-bis, comma 5, della legge 196/2009)[12];

·        alla possibilità che residui perenti già eliminati[13] siano reiscritti in bilancio, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate (cpv. art. 34-ter, commi 4 e 5, della legge 196/2009)[14].

In proposito andrebbe escluso che le norme possano determinare accelerazioni dei flussi di spesa rispetto a quanto già scontato nelle previsioni tendenziali.

Con specifico riferimento alla disciplina dei residui, si ricorda che talune rilevanti innovazioni sono state da ultimo introdotte dall’art. 10, comma 8, del DL 98/2011, che ha, tra l’altro, ridotto a due anni il termine di utilizzo dei residui di parte capitale, in precedenza fissato a tre anni dalla legge n. 244/2007, art. 3, comma 36. Alle disposizioni del DL 98 la relativa RT ha ascritto un effetto di risparmio per 500 mln annui ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, connesso ad una rideterminazione dei flussi di cassa del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala un’incongruenza tra il testo dell’articolo 4, il cui ultimo periodo afferma che dall’attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e la relazione tecnica, la quale ascrive all’articolo 4 oneri pari complessivamente a 3,5 milioni di euro per il triennio 2016-2018[15].

Si ritiene pertanto necessario che il Governo chiarisca se dalla disposizione in commento discendano o meno oneri, fermo restando che, in caso affermativo, si dovrà provvedere alla soppressione della clausola di neutralità finanziaria.

 

Riguardo all’articolo 8, si osserva che la norma dispone che alla copertura degli oneri derivanti dall’adeguamento degli attuali sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze, necessario ai fini dell’attuazione della riforma in esame, - pari a 7,18 milioni di euro per il 2016, 6,77 milioni di euro per il 2017, 7,785 milioni di euro per il 2018 e 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 – mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 188, della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).

In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa complessiva di 5 milioni di euro per il 2015, di 22 milioni di euro per il 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2019 allo scopo precipuo di consentire la realizzazione, la gestione e l’adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato.

Le suddette risorse risultano allocate su due distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il primo relativo ad oneri di parte corrente (cap. 2696, piano gestionale n. 6), il secondo concernente oneri di conto capitale (cap. 7460, piano gestionale n. 8). Al riguardo, si segnala che i predetti stanziamenti recano la capienza necessaria ad assicurare la copertura finanziaria tanto degli oneri derivanti dal provvedimento in esame quanto di quelli ascrivibili all’ulteriore schema di decreto legislativo per il completamento della riforma del bilancio dello Stato (Atto del Governo n. 264), attualmente all’esame del Parlamento[16].

Si precisa, inoltre, che la sopra menzionata autorizzazione di spesa è volta alla realizzazione, alla gestione e all’adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici in attuazione non solo delle disposizioni recate dal presente provvedimento e dall’ulteriore schema di decreto (atto del Governo n. 264), ma anche di quelle di cui all’articolo 50, comma 2, della legge n. 196 del 2009, recante delega per l’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, nonché all’articolo 15 della legge n. 243 del 2012, che rinvia ad una successiva legge dello Stato la definizione delle modalità applicative concernenti il contenuto della nuova legge di bilancio.

In tale quadro, poiché il presente provvedimento e il parallelo atto del Governo n. 264 esauriscono pressoché integralmente le risorse apprestate dalla predetta autorizzazione di spesa, appare opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse intenda farsi fronte ad eventuali ulteriori interventi disposti in attuazione delle due disposizioni in precedenza richiamate.

Infine si osserva che dal punto di vista formale appare opportuno riformulare la disposizione in esame in termini di riduzione di autorizzazione legislativa di spesa, sostituendo le parole: “a valere sulle risorse” con le seguenti: “mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa”. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 



[1] In sintesi, tali principi e criteri riguardano: la razionalizzazione della disciplina sull'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché sul regime contabile dei residui attivi e passivi; il potenziamento del ruolo del bilancio di cassa; il raccordo tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria; l’obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un piano finanziario in base del quale ordina e paga le spese in relazione ai tempi di assunzione delle obbligazioni; la revisione del sistema dei controlli preventivi; la graduale estensione dei predetti criteri a tutte le amministrazioni pubbliche; il raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

[2] Il comma 188 richiama espressamente le seguenti norme che richiedono l’adeguamento dei sistemi informatici:

-         articolo 40, comma 2, della legge 196/2009 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato);

-         articolo 42, comma 1, della medesima legge (Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e potenziamento della funzione del bilancio di cassa);

-         articolo 50, comma 2, della medesima legge (Riorganizzazione dei conti di tesoreria e loro raccordo con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato; razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica; adeguamento delle norme di contabilità in considerazione del potenziamento della funzione del bilancio di cassa);

-         articolo 1, commi 2, 5 e 8, della legge 89/2014 (Differimento dei termini per l’esercizio delle deleghe di cui ai precedenti punti);

-         articolo 15 della legge 243/2012 (Nuova legge di bilancio articolata in due sezioni recanti, rispettivamente: misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici; previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente).

[3] Si ricorda che l’articolo 6, comma 10, prevede che tale obbligo operi “nelle more del riordino della disciplina della gestione del bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013-2015”.

[4] “Documentazione per l’esame di atti del Governo” - Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello

Stato e per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa - atto del Governo 265.

[5] Secondo la relazione illustrativa, il differimento da due a tre anni del termine di conservazione dei residui relativi alle spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche deriva dalle peculiari procedure di liquidazione e di pagamento dei trasferimenti correnti di cui trattasi (normalmente tali procedure richiedono tempi tecnici che vanno oltre il biennio previsto dall’attuale normativa). La disposizione tende quindi ad evitare, per tale tipologia di spesa, la perenzione amministrativa e di conseguenza la complessa procedura della reiscrizione in bilancio con il rischio di allungamento dei tempi di pagamento e di oneri aggiuntivi connessi a eventuali contenziosi.

[6] Secondo la relazione illustrativa, la nuova disciplina consente alle amministrazioni di adeguare gli stanziamenti di competenza, che includono anche le somme residue eliminate, alle corrispondenti autorizzazioni di cassa in relazione ai pagamenti programmati, avvicinando il momento dell'effettiva assunzione dell'obbligazione di spesa e il pagamento della stessa.

[7] Articolo 36, comma 1, del regio decreto 2440/1923 (Contabilità generale dello Stato).

[8] Si ricorda inoltre che - con riferimento alla generalità degli oneri - la RT precisa che questi “sono comprensivi dei costi per la necessaria formazione del personale”.

[9] Per l’anno 2016 risultano ancora disponibili (una volta dedotte le risorse necessarie per dare applicazione al presente schema di decreto legislativo ed allo schema di decreto legislativo AG n. 264) 976.000 euro.

[10] Si ricorda inoltre che – in precedenza rispetto alla legge 190/2014 - l’articolo 43 della legge 196/2009 aveva autorizzato “per l'adeguamento dei sistemi informativi” (v. rubrica del medesimo articolo 43) la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Tale autorizzazione (limitata, come detto, al triennio 2010-2012) era espressamente finalizzata all’attuazione delle disposizioni contenute nel titolo VI della legge (titolo che reca la rubrica “Il Bilancio dello Stato”), che comprende - fra l’altro - tutte le norme relative alla revisione della struttura del bilancio dello Stato e del rendiconto, alla classificazione delle entrate e delle spese, al regime dei residui passivi, alle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente, alle garanzie statali, alle gestioni fuori bilancio, al conto del bilancio e del patrimonio, al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e al potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

[11] “Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

[12] Utilizzo consentito – come espressamente previsto dal testo – “previa verifica … della compatibilità dell’operazione con il mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica”.

[13] Ossia precedentemente eliminati in esito ad un riaccertamento delle relative partite debitorie.

[14] Il testo precisa che l’operazione è consentita “in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica”.

[15] In particolare, gli oneri ammontano a 500.000 euro per il 2016, 900.000 euro per il 2017 e 2,1 milioni di euro per il 2018.

[16] Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che comporta oneri per l’adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici pari a 13,844 milioni di euro per il 2016, 12,212 milioni di euro per il 2017, 11,444 milioni di euro per il 2018 e 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019.