Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (DOC 205) Modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 283 | ||||
Data: | 28/10/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Modalità di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali
(Schema di decreto ministeriale n. 205) |
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N. 283 – 28 ottobre 2015 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. |
( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
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Atto n. |
205 |
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Natura dell’atto: |
Schema di decreto ministeriale |
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Titolo breve: |
Disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense |
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Riferimento normativo: |
art. 1, comma 3, e 46, comma 6 della legge n. 247/2012 |
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Relatore per la Commissione: |
Tancredi |
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Gruppi: |
AP |
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Relazione tecnica (RT): |
presente |
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Commissioni competenti: |
II Commissione |
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Lo schema di decreto ministeriale in esame reca la disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.
Il provvedimento è corredato di una relazione tecnica redatta dal Ministero della Giustizia, priva di bollinatura della Ragioneria generale dello Stato.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto ministeriale che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI |
ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA |
Articoli 1 e 2: riguardano l’oggetto del regolamento e fissano termini e modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all’esame. |
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
Articolo 3: individua i criteri per la formulazione dei temi per le prove scritte e la loro consegna che deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche. |
La relazione tecnica afferma che la nuova procedura consente evidenti risparmi per il venir meno delle spese di trasferta del personale della polizia penitenziaria che attualmente provvede alla consegna dei temi e che la RT quantifica in circa euro 25.000, oltre al recupero del personale distolto, dalla vigente procedura, dai propri compiti istituzionali. |
Articolo 4: regola le modalità di svolgimento delle prove scritte. In particolare, il comma 1 prevede che i locali degli esami siano sottoposti, a cura del Ministero dello sviluppo economico, al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi. Il comma 21 disciplina le modalità di raggruppamento delle sedi di Corte d’appello ove ha luogo la correzione degli elaborati, prevedendo specifiche modalità di accorpamento nei casi di squilibrio nel numero dei candidati tra le diverse sedi. Il comma 22 disciplina le modalità di trasferimento delle buste contenenti gli elaborati alla Corte d’appello presso la quale è istituita la commissione sorteggiata per la correzione. |
La relazione tecnica, con riferimento al monitoraggio dello spettro radioelettrico di cui al comma 1, fa presente che il MISE ha provveduto a quantificare in euro 3.606 per ogni locale, per i tre giorni di svolgimento delle prove scritte, la spesa per le relative operazioni di bonifica. Il MISE ha stimato un numero di candidati pari a circa 32.000 - ipotizzando una defezione di circa il 10% dei 36.000 che hanno presentato la domanda di partecipazione - ed un numero di locali pari a circa 55. L’onere, definito come prudenziale dalla RT, ammonterebbe a circa euro 190.000. Con riferimento al comma 21, la RT afferma che la disposizione che prevede l’accorpamento delle corti di appello per la correzione degli elaborati consente di superare l’antieconomico sistema vigente che prevede, qualora sia stata sorteggiata nell’abbinamento una Corte di appello con diverso numero di candidati, di procedere alla nomina successiva di ulteriori commissioni sino alla copertura della differenza di candidati. La nuova disposizione comporterebbe effetti di risparmio, in relazione alle spese per i commissari in esubero, attualmente sostenuti dall’amministrazione. In merito agli adempimenti previsti per il trasferimento degli elaborati, la RT ricorda che gli stessi, già previsti nel vigente regolamento, saranno espletati nell’ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al Ministero della giustizia e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Articolo 5: disciplina le modalità di correzione delle prove scritte, disponendo anche in merito alla trasmissione delle buste contenenti gli elaborati, sia nella fase di correzione degli scritti in distretti diversi da quelli in cui la commissione è costituita (comma 2), sia all’esito delle operazioni di correzione per la trasmissione dei verbali al Presidente della Corte d’appello (comma 9). |
La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 2 - che consente - alla commissione di disporre che una o più sedute per la correzione degli elaborati scritti si svolgano presso i locali di un ufficio giudiziario diverso dalla corte di appello purché ricompreso nel distretto di quest’ultima - determina un contenimento delle spese di trasferta attualmente sostenute dall’amministrazione con evidente recupero di efficienza delle risorse utilizzate. Con riferimento al comma 9, la RT afferma che il trasferimento degli elaborati, da effettuarsi attraverso personale incaricato della polizia penitenziaria, potrà essere espletato nell’ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie. |
Articolo 6: disciplina le modalità di svolgimento delle prove orali ed i relativi adempimenti da parte delle amministrazioni coinvolte. In particolare è previsto che la comunicazione ai candidati ammessi avvenga mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet del Ministero della giustizia e, ove possibile, anche a mezzo posta elettronica ordinaria (comma 1). In caso di impedimento per il candidato a sostenere la prova orale nel giorno previsto per motivi di salute, il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare (comma 2). E’ prevista la creazione – da parte della direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del ministero della giustizia - di una base dati per l’estrazione con modalità informatiche delle domande da rivolgere al candidato che sostiene la prova orale (comma 4). |
La relazione tecnica, con riferimento alla pubblicazione sul sito internet del Ministero del calendario delle prove orali, prevede un risparmio di circa 83.000 euro, ipotizzando 16.000 candidati ammessi alle prove orali (corrispondente al 50% dei presenti alle prove scritte) per 5,20 euro quale costo della raccomandata, prevista dal sistema attuale, oltre al recupero di risorse del personale incaricato di svolgere il relativo servizio. Con riferimento al comma 2, la RT stima un onere per visite fiscali di circa 51.200 euro, basato sull’ipotesi che il 10% dei 16.000 candidati dichiari un impedimento per motivi di salute e su un costo unitario di euro 32 per visita (tariffario regionale per visita fiscale). La RT afferma che le spese potranno essere fronteggiate con gli ordinari stanziamenti di bilancio anche in ragione dei risparmi di spesa derivanti dalle norme precedenti. Anche con riferimento ai costi per la gestione del data base, la RT afferma che la relativa spesa possa essere fronteggiata con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Articolo 7: prevede l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, di una commissione permanente formata, per i primi quattro anni dall’entrata in vigore del regolamento, dal direttore del centro elaborazione dati della Corte di Cassazione o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, da un avvocato individuato dal Consiglio nazionale forense e da un professore universitario nominato dal Consiglio universitario nazionale. La commissione fornisce il supporto necessario per la predisposizione della base dati di cui all’art. 6, comma 4. Successivamente alla scadenza del quadriennio la commissione è presieduta dal direttore generale della giustizia civile del ministero della giustizia ovvero da un magistrato da lui delegato. La partecipazione alla commissione non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese. |
La relazione tecnica afferma che sia l’inserimento delle domande nella banca dati che la partecipazione alla commissione permanente, in relazione alla quale non si prevede di corrispondere alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese, saranno assicurati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Articoli 8 e 9: prevedono misure transitorie per lo svolgimento della prova orale nonché disposizioni in merito al rilascio del certificato per l’iscrizione all’Albo degli avvocati. |
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
Articolo 10: disciplina le modalità di corresponsione dei compensi - già previsti a norma del DM 15.10.1999 - ai membri delle commissioni, ai segretari effettivi e supplenti e al personale di vigilanza, rapportando proporzionalmente la misura dei singoli compensi in funzione dell’effettivo servizio prestato. |
La relazione tecnica ricorda preliminarmente che il DM 15.10.99 non prevede la proporzionalità del compenso fisso da erogare ai componenti effettivi e supplenti, e non contiene previsioni relative ai componenti supplenti, mentre la norma in esame dispone che il compenso fisso venga liquidato in misura proporzionale al numero medio dei candidati esaminati dai componenti e segretari, sia effettivi che supplenti. La RT fa presente che attualmente viene erogato il compenso fisso a tutti i componenti sia effettivi che supplenti in egual misura, prescindendo dal numero degli elaborati corretti e dei candidati esaminati. La RT specifica che il compenso fisso viene diminuito della metà quando gli elaborati corretti siano meno dell’80% della media dei candidati esaminati rispetto al numero dei commissari mentre, qualora si sia provveduto ad esaminare il 120% della media predetta, viene corrisposto un compenso aggiuntivo da prelevare sugli importi non erogati ai componenti meno presenti delle commissioni. La RT sostiene che l’applicazione delle disposizioni lascia invariata la spesa complessiva (pari a circa 1.450.000 euro ipotizzando la presenza agli scritti di 32.000 candidati) che sarà ampiamente fronteggiata con le risorse finanziarie assegnate al Ministero della giustizia che armmonterebbero complessivamente a euro 3.063.336. Le nuove disposizioni garantirebbero inoltre una forma di premialità per il maggior impegno di commissari e segretari. |
L’articolo 11: dispone che all’attuazione del decreto si provveda mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
La relazione tecnica conferma la possibilità di svolgere gli adempimenti previsti nel regolamento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT afferma infatti che già a legislazione vigente il Ministero della giustizia sostiene le spese connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato per avvocato. La RT ricorda che le risorse finanziarie sono tratte dal capitolo 1250 che, per l’anno 2015, reca uno stanziamento iniziale di euro 1.263.366, somma alla quale potrà essere aggiunto l’introito derivante dall’applicazione dell’art. 46, comma 13-bis, della legge n. 247/2012 che prevede il pagamento a cura di ciascun candidato di una quota di euro 50 quale contributo alle spese di esame da corrispondere al momento della domanda. La RT stima un numero annuo di 36.000 candidati (numero medio dei presenti ad una sessione di esame); tale dato, che verrà considerato anche per la proiezione dei costi medi da sostenere in attuazione del nuovo regolamento, determinerà, secondo la RT, un gettito di euro 1.800.000, da sommare allo stanziamento iniziale di bilancio, per un importo complessivo annuo di euro 3.063.366. |
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto segnalato dalla RT circa l’effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte agli adempimenti previsti dalla disciplina recata dal presente regolamento utilizzando le risorse già assegnate a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come prescritto dall’art. 11 del provvedimento.
Si prende altresì atto di quanto indicato dalla RT circa l’idoneità delle risorse derivanti dallo stanziamento iniziale del capitolo 1250 del Ministero della giustizia e dal gettito atteso dal pagamento del contributo alle spese di esame, da corrispondersi al momento della domanda, a far fronte alle spese connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato. Andrebbe peraltro acquisita una conferma che i parametri utilizzati dalla RT ai fini delle stime (numero di candidati, percentuale di presenze effettive alle prove, percentuale di assenze per malattia) siano basati su evidenze statistiche riferite allo svolgimento delle precedenti prove.
Per quanto attiene alla spesa per la corresponsione di compensi ai membri delle Commissioni d’esame, che in base alla RT risulterà invariata e pari a circa 1.450.000 euro, andrebbe acquisita conferma che i nuovi criteri siano effettivamente idonei ai suffragare tale ipotesi di invarianza, precisando inoltre se il predetto importo di 1.450.000 euro costituisca il dato relativo alla spesa complessiva attualmente sostenuta per i compensi, ovvero una stima basata su un’ipotesi di partecipazione alla prova di 32.000 candidati.