Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (DOC 184-BIS) Misure per la revisione della disciplina di interpelli e del contenzioso tributario | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 262 | ||
Data: | 15/09/2015 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
II-Giustizia
VI-Finanze |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario
(Schema di decreto legislativo n. 184-bis) |
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N. 262 – 15 settembre 2015
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La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. |
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
Atto n. |
184-bis |
Natura dell’atto: |
Schema di decreto legislativo |
Titolo breve: |
Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario |
Riferimento normativo: |
Articoli 1, 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 23 del 2014 |
Relatore per la Commissione: |
Laforgia |
Gruppo: |
PD |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Commissioni competenti: |
II, VI e V, per le conseguenze di carattere finanziario |
Lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della legge n. 23/2014 (cd. delega fiscale), reca misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.
La Commissione Bilancio ha già esaminato una prima formulazione del provvedimento (schema di decreto legislativo n. 184), sul quale ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 luglio 2015.
Il Governo ha ritenuto di conformarsi parzialmente ai pareri delle Commissioni competenti (Giustizia e Finanze) di Camera e Senato ed ha quindi predisposto il nuovo testo del provvedimento in esame (schema di decreto legislativo n. 184-bis), che in ottemperanza alla legge 23/2014 è stato trasmesso al Parlamento.
La legge 23/2014, infatti, prevede una procedura rafforzata in base alla quale il Governo, in caso di mancata conformità ai pareri delle Commissioni parlamentari, è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle competenti Commissioni per l’espressione dei pareri definitivi.
Il testo in esame è corredato di relazione tecnica.
Sono oggetto della presente Nota i profili finanziari relativi alle sole norme che risultano modificate rispetto al precedente schema di decreto legislativo n. 184.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI |
ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA |
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Titolo I (artt. da 1 a 8) Le modifiche interessano il numero di tipologie di interpello (ridotte da 5 a 4), gli adempimenti, le sanzioni nonché le modalità di richiesta da parte del contribuente e di risposta da parte dell’Amministrazione interessata. |
La relazione tecnica non considera la modifica.
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Titolo II (artt. da 9 a 11) Le modifiche intervengono sulla disciplina del contenzioso tributario e riguardano, tra l’altro, gli effetti della immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente e dell’ufficio. In particolare, rispetto al testo dello schema n. 184: - sono incluse nella disciplina anche le sentenze riferite a ricorsi relativi a procedure catastali (art.9, c. 1, lett. gg)); - viene anticipata dall’ 1/1/2017 all’ 1/6/2016 la decorrenza delle predette disposizioni (v. art. 12); Tra le ulteriori modifiche introdotte si segnala: - l’introduzione di una nuova lettera gg-bis) all’art.9, c.1, che prevede l’abrogazione dell’art. 69-bis del d.lgs. n. 546/1992. Tale articolo dispone l’obbligo di procedere all’aggiornamento dei dati catastali in relazione alle sentenze passate in giudicato, riferite all’art. 12, c.2 del medesimo decreto e con le quali è accolto parzialmente o totalmente il ricorso del contribuente; - rispetto al testo originario, la sostituzione dell’art. 52 (esecuzione provvisoria in appello) e l’introduzione dell’art. 62-bis (esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione) al d.lgs. n. 546/92 (prevista, rispettivamente, dalle lettere v) e aa) dell’art. 9, c.1) non ripropone il contenuto della disposizione presente nel testo originario (comma 7) in base al quale “la sospensione della esecutività della sentenza favorevole al contribuente consente la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado”. |
La relazione tecnica afferma, con riferimento alla estensione ai ricorsi avverso operazioni catastali, che: - sono interessati gli atti che attribuiscono la rendita e, conseguentemente, le imposte la cui determinazione dipende dal valore della rendita; - le sentenze in questione emesse nel 2014 e risultate sfavorevoli all’Amministrazione (e successivamente impugnate) sono state 4.000 con un valore medio pari a 50.000 euro (valore complessivo 200 mln di euro); - il 15% delle predette controversie è interessato da obbligazioni tributarie (la prima casa è esente da IMU e da IRPEF) e l’aliquota media è del 2,5%. Pertanto, gli effetti finanziari sono pari a 750.000 euro (200mln x 15% x 2,5%). La RT, richiamando le procedure adottate in sede di relazione tecnica riferita al testo originario, e considerando la decorrenza dall’1/6/2016, stima che l’impatto finanziario si avrà in relazione a 7 mesi nel 2016 (400.000 mila) e per intero nell’anno 2017. A decorrere dal 2018, non sono ascritti effetti in quanto si ritiene che i pagamenti per esecuzione immediata trovino compensazione in parte (75%) nel recupero dei rimborsi effettuati mentre per la restante parte (25%) si tratta dell’erogazione di rimborsi che, in base alla normativa vigente, sarebbero stati comunque erogati. Per quanto riguarda l’anticipazione della decorrenza, gli effetti relativi alle altre sentenze stimati nella RT originaria (86 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018) sono rimodulati ed ascritti per 50,2 mln nel 2016 (corrispondente a 7 mensilità) e a 86 milioni nel 2018. Complessivamente le modifiche comportano un onere nel 2016 pari a 50,6 mln (50,2+0,4) e un incremento degli oneri nel 2017 pari a 0,75 mln. Rispetto al testo originario sono stati quindi valutati oneri nel 2016 per effetto dell’anticipazione della decorrenza, e incrementati gli oneri nel 2017 per tenere conto dell’estensione dell’ambito applicativo; sono stati invece esclusi gli oneri, originariamente valutati in 86 mln, per il 2018.
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Titolo II (artt. da 9 a 11) Le modifiche riguardano: - l’anticipazione della decorrenza delle disposizioni di cui all’art. 9, c. 1, lett. gg) (v. supra); - la copertura degli oneri finanziari, rideterminati dalla RT a seguito delle modifiche di cui al punto precedente, in 50,6 mln nel 2016 e in 86,8 mln nel 2017. |
La relazione tecnica nulla aggiunge la contenuto delle disposizioni. |
In merito ai profili di quantificazione appaiono opportuni chiarimenti riguardo alla rideterminazione degli effetti finanziari relativi all’immediata esecutività delle sentenze. In particolare, per quanto riguarda il raffronto con gli oneri già stimati nella RT originaria – interessati dalla modifica in quanto la decorrenza è stata anticipata dal 1/1/2017 al 1/6/2016 – si segnala che la nuova modulazione degli effetti di cassa determina un onere complessivo pari a 136,2 mln (di cui 50,2 nel 2016 e 86 nel 2017) a fronte di un onere complessivo originariamente stimato pari a 172 mln (86 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018). In proposito si ricorda che la RT originaria affermava che, a decorrere dal 2019, la disposizione sarebbe risultata finanziariamente neutrale ipotizzando che, nell’arco di due anni, gli effetti negativi dovuti all’immediata esecutività dei pagamenti trovassero compensazione in parte (75%) mediante i rimborsi ottenuti a seguito della vittoria delle cause ed in parte (25%) nella quota che risulta già iscritta in base alla legislazione vigente in quanto riferita a quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto versare per le cause perse. La RT in esame modifica tale ipotesi prevedendo che gli effetti onerosi possano esaurirsi in un periodo più breve (1 anno e 7 mesi). In ordine a tale diverso criterio adottato appaiono opportuni chiarimenti.
Si osserva che, applicando il criterio temporale adottato nella precedente RT, la rimodulazione degli effetti finanziari in relazione alla diversa decorrenza prevista dal testo in esame avrebbe comportato oneri anche nel 2018, da calcolare, in linea con quanto previsto per il 2016, in proporzione a 5 mensilità al fine di mantenere costante l’ipotesi relativa all’esaurimento degli oneri in due anni considerata dal testo originario; in tal modo l’onere complessivo della disposizione sarebbe risultato invariato, ferma restando la diversa modulazione annua (172 mln di cui 50,2 nel 2016, 86 nel 2017 e 35,8 mln nel 2018).
Per quanto riguarda l’estensione alle sentenze di natura catastale si segnala che:
- la RT afferma che solamente il 15% delle sentenze si riflette sulla determinazione di obbligazioni tributarie, evidenziando che la prima casa è esclusa da IRPEF e da IMU. In proposito si fa presente che l’esenzione dall’IMU dell’abitazione principale (con la sola eccezione di talune tipologie di immobili) è stata introdotta con decorrenza 2012; inoltre, a decorrere dal 2014, tutti i fabbricati adibiti ad abitazione principale, indipendentemente dalla categoria catastale, rientrano nel regime tributario della TASI.
Alcune sentenze potrebbero pertanto riferirsi alla normativa previgente alla riforma del 2012, benché emesse successivamente, ovvero potrebbero riguardare l’applicazione della TASI.
Appare pertanto opportuna una conferma che l’85% delle sentenze sia effettivamente riferito a controversie che non determinano obbligazioni tributarie di alcuna natura;
- per quanto riguarda l’aliquota considerata dalla RT (2,5%) andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito alla prudenzialità dell’ipotesi adottata tenuto conto che, con particolare riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni principali, le aliquote IRPEF (e relative addizionali) e le aliquote delle imposte indirette sui trasferimenti (registro, ipotecarie e catastali) assumono valori più elevati rispetto al predetto valore medio utilizzato dalla RT;
- in merito alla modulazione degli oneri, ed in particolare alla mancata iscrizione degli effetti nel 2018, si rinvia a quanto indicato in precedenza con riferimento al confronto con la durata degli effetti considerata nella RT originaria.
Infine, riguardo alle lettere v) e aa) dell’art. 9, c.1 - che non ripropongono la disposizione (presente nel testo originario) che consentiva la riscossione di somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado - pur considerando che a tale previsione non risultavano espressamente ascritti effetti finanziari positivi, in merito alla mancata riproposizione della stessa appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la norma (art. 9, co 1, lettera gg)), come modificata alla luce dei pareri espressi dalle competenti Commissioni nel corso dell’esame parlamentare sullo schema di decreto originariamente trasmesso[1], comporta - rispetto al testo iniziale - una diversa quantificazione ed articolazione temporale degli oneri conseguente, da un lato, alla previsione della immediata esecutività non solo delle sentenze di condanna in favore del contribuente bensì anche di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, dall’altro, alla anticipazione al 1° giugno 2016 della entrata in vigore delle disposizioni in commento. Ciò premesso, la norma provvede alla copertura dei citati oneri, valutati in 50,6 milioni di euro per il 2016 e in 86,6 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo destinato all’attuazione della delega fiscale (cap. 3834 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge di delega n. 23 del 2014[2].
In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014, e prevede che sul predetto Fondo confluiscano le maggiori entrate prodotte dai decreti legislativi di attuazione della citata legge di delega per la copertura finanziaria dei successivi decreti attuativi che dovessero recare, come nel caso di specie, disposizioni onerose che non trovano diretta compensazione al proprio interno.
In proposito, si segnala che le maggiori entrate sinora confluite nel Fondo in parola sono pari a 154,4 milioni di euro per il 2015 e a 172,8 milioni di euro a decorrere dal 2016[3] e risultano pertanto idonee ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri recati dallo schema di decreto in esame, ciò anche tenendo presente gli oneri recati dagli ulteriori schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale già pubblicati o in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ovvero tuttora in corso di esame da parte delle Camere[4], alla cui copertura si provvede sempre a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
[1] Si ricorda peraltro che la Commissione bilancio della Camera nella seduta del 29 luglio 2015 aveva espresso sul testo del provvedimento parere favorevole.
[2] Gli estremi di tale capitolo si ricavano dal disegno di legge di assestamento del bilancio per l’anno finanziario 2015, approvato dal Senato (AS 2009) e in attesa di esame da parte della Camera, in base al quale sul predetto capitolo risultano iscritti a bilancio 154,4 milioni di euro per il 2015 e 172,8 milioni di euro dall’anno 2016.
[3] Tale somme costituiscono le risorse finanziarie recate dalle seguenti norme: articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi del quale quota parte delle maggiori entrate da esso derivanti, pari a 9,4 milioni di euro per il 2015 e a 26,8 milioni di euro a decorrere dal 2016, confluiscono nel Fondo per l’attuazione della delega fiscale istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze; articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante modifiche al regime di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, a tenore del quale le maggiori entrate derivanti dalle nuove accise sui tabacchi, per una quota parte valutata in 145 milioni di euro per il 2015 e in 146 milioni di euro a decorrere dal 2016, confluiscono anch’esse nel predetto Fondo; articolo 17 dello schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 161-bis), recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.
[4] Si tratta, in particolare, dei seguenti oneri: 99,3 milioni di euro per il 2016, 28 milioni di euro per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018 (articolo 17 dello schema di decreto legislativo [atto del Governo n. 161-bis] recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale); 9,34 milioni di euro per il 2016, 18 milioni di euro per il 2017 e 20,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 (articolo 6 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici); 40 milioni di euro a decorrere dal 2017 (articolo 32 dell’atto del Governo n. 183-bis, recante revisione del sistema sanzionatorio, in corso di esame da parte delle Camere).