Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (doc 146) Attuazione della direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 195 | ||||
Data: | 12/03/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica
delle quantificazioni
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Attuazione della direttiva
2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di
assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (Schema di decreto legislativo n. 146) |
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N. 195 – 12 marzo 2015
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La
verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame
della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione
tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La
verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V
Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi
è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi
parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i
presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e
informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. |
( 066760-2174 / 066760-9455 – *
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
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Atto n. 146
Titolo: Attuazione
della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività
di assicurazione e di riassicurazione
Natura dell’atto: |
Schema di decreto legislativo |
Riferimento
normativo: |
Articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 |
Relazione tecnica
(RT): |
presente |
Relatore per la Commissione: |
Sottanelli |
Gruppo: |
SCpI |
Commissioni competenti: |
VI ai sensi dell’art. 143,
co.4, del Reg. V ai sensi dell’art.
96-ter, co.2, del Reg. |
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in
attuazione della delega conferita dalla legge 154/2014 (legge di delegazione
europea – secondo semestre 2013). A tal fine vengono apportate modifiche e
integrazioni al decreto legislativo
209/2005 (Codice delle assicurazioni private - CAP).
Il provvedimento è
corredato di relazione tecnica.
Nella presente Nota
sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni che presentano
profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione
tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le
richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli
effetti finanziari.
VERIFICA DELLE
QUANTIFICAZIONI
DISPOSIZIONI
DEL DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI |
ELEMENTI
FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA |
Articolo 1, commi
1-10
vengono ridefiniti i principi generali e le finalità dell’attività
di controllo esercitata dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
sulle imprese di assicurazione. Si prevede, fra l’altro, che l’IVASS
partecipi all’attività dell’Autorità europea per le assicurazioni (AEAP) e assicuri lo scambio di informazioni con le altre
Autorità dell’Unione europea. |
La
relazione tecnica precisa
che la direttiva Solvibilità II (2009/138/CE) ha introdotto un nuovo regime
di vigilanza prudenziale, finalizzato alla massima tutela degli utenti del
servizio assicurativo. Tale regime richiede un rapido adeguamento di norme,
procedure e processi di vigilanza, con incidenza sulle risorse dedicate da
parte dell' Autorità di vigilanza. Vengono pertanto attribuiti nuovi compiti
all'IVASS, incluse nuove competenze in materia di supervisione nei confronti
di gruppi ed entità sistemiche, nonché di risoluzione e gestione delle crisi
(nuovi compiti attribuiti ex lege in materia di RC Auto, tutela del consumatore,
vigilanza su erogazioni del credito da parte delle imprese di assicurazione)[1].
Nello stesso tempo l’IVASS mantiene le sue competenze in materia di verifica
dei bilanci civilistico e consolidato, che seguono logiche diverse dai
principi di vigilanza sui requisiti di capitale secondo la direttiva Solvency
II. Il nuovo sistema di vigilanza sui gruppi – più strutturato e complesso
rispetto a quello vigente – richiederà più frequenti partecipazioni ai
collegi supervisori e una collaborazione più intensa tra le Autorità di
vigilanza dei paesi UE. Il nuovo regime richiederà altresì la revisione del sistema delle segnalazioni
di vigilanza e dei correlati adeguamenti all’infrastruttura tecnologica e ai
sistemi informativi. L’analisi
di impatto della regolamentazione afferma che il
nuovo assetto regolamentare comporterà vantaggi in termini di possibilità di
verifica e rnonitoraggio della solvibilità delle imprese. Richiederà
tuttavia, per l' Istituto di vigilanza, un maggiore investimento di risorse e
di strutture. Tale impegno sarà finanziato mediante il sistema di vigilanza,
attraverso il contributo (diretto e indiretto) a carico delle imprese di
assicurazione e riassicurazione. |
Articolo 1, commi
24-60
vengono disciplinati il sistema di governo societario
delle imprese di assicurazione e i nuovi requisiti patrimoniali di
solvibilità, da determinare utilizzando la formula standard o attraverso un
modello interno. In tale ambito sono attribuiti all’IVASS compiti di
controllo e di vigilanza prudenziale. |
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Articolo 1, commi
131-144 viene disciplinata
la cooperazione dell’IVASS con le Autorità di vigilanza degli altri Stati
membri dell’UE, con particolare
riferimento alla vigilanza sul gruppo. In particolare, il comma 139 (articolo
206-bis del CAP) prevede, al fine
di agevolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, la
costituzione di un Collegio formato dalle autorità di vigilanza sulle imprese
del gruppo. L’istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorità di
vigilanza è disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall’Autorità
di vigilanza sul gruppo[2]
e dalle altre autorità interessate. |
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Articolo 1, commi
145-154 vengono introdotti nuovi strumenti di vigilanza sul
gruppo da parte dell’IVASS, quali - tra l’altro - il controllo sul sistema di
governo societario e la valutazione dei rischi e della solvibilità. |
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Articolo 1, commi
191-192 vengono incluse le
imprese locali fra i soggetti vigilati tenuti a corrispondere il contributo
di vigilanza all’IVASS. Inoltre, con una norma di coordinamento, viene
stabilito che i periti assicurativi sono tenuti al pagamento alla CONSAP (e
non più all’ISVAP, ente soppresso ai sensi del DL 95/2012) di un contributo
annuale di vigilanza, nella misura massima di euro cento[3].
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La
relazione tecnica non
considera le norme. |
Articolo 2
reca una clausola di invarianza |
La
relazione tecnica ribadisce
il contenuto della disposizione. |
Al riguardo non si formulano osservazioni in ordine agli effetti finanziari diretti derivanti dal provvedimento. Infatti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)[4] non rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto consolidato della PA. Inoltre la quasi totalità delle entrate necessarie per far fronte alle spese di funzionamento dell’IVASS è costituita dai contributi a carico dei soggetti vigilati, che vengono stabiliti anno per anno tenendo conto dei fabbisogni dell'Istituto[5].
Riguardo ai possibili effetti finanziari di carattere indiretto, si osserva che le relazioni allegate al testo fanno riferimento ad un incremento dei compiti dell’Istituto, il quale potrà provvedere a valere sui contributi posti a carico delle imprese vigilate. Andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa gli eventuali effetti derivanti da un incremento di tali contributi, che potrebbe tradursi in maggiori costi deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile di dette imprese.
[1]
[2] Il nuovo articolo 207-sexies stabilisce i criteri per l’individuazione dell’Autorità di vigilanza sul gruppo.
[3] Tale contributo è già previsto dalla normativa vigente, nella medesima misura massima (articolo 337 del CAP), ma è riferito al soppresso ISVAP.
[4] L’IVASS, istituito dall’articolo 13 del DL 95/2012, è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. All‘ente - dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e operante sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile – sono state trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali del soppresso ISVAP.
[5] Le restanti entrate sono formate, principalmente, da interessi attivi sui depositi bancari e dai proventi derivanti dalla gestione patrimoniale.
Si ricorda che il Codice delle assicurazioni private (CAP) disciplina l'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte degli intermediari. Il DL 95/2012 – con il quale l’IVASS è stato istituito – ha stabilito il mantenimento in capo all’Istituto dei contributi di vigilanza annuali previsti dal CAP. Ai sensi di detta disciplina, l’Istituto propone annualmente, nell’ambito del proprio bilancio di previsione, un determinato ammontare di contributi di vigilanza, calcolato tenendo conto di specifici oneri amministrativi. Sulla base di tale fabbisogno indicato dall’ente, il MEF provvede a determinare con apposito decreto l’entità del contributo e le relative modalità di versamento. L’ultimo decreto adottato dal MEF per la determinazione dei contributi dovuti dagli intermediari all’IVASS riguarda l’anno 2014 (DM 6 agosto 2014).