Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (doc 146) Attuazione della direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)
Riferimenti:
SCH.DEC 146/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 195
Data: 12/03/2015
Descrittori:
AGENTI DI ASSICURAZIONE   ASSICURAZIONI
ASSICURAZIONI PRIVATE E MUTUE ASSICURATRICI   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: VI-Finanze


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Attuazione della direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

 

 

 

(Schema di decreto legislativo n. 146)

 

 

 

 

 

N. 195 – 12 marzo 2015

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

______________________________________________________________________________

 

Atto n.                                      146

Titolo:                                     Attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione

Natura dell’atto:

Schema di decreto legislativo

Riferimento normativo:

Articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatore per la Commissione:

Sottanelli

Gruppo:

SCpI

Commissioni competenti:

VI ai sensi dell’art. 143, co.4, del Reg.

V ai sensi dell’art. 96-ter, co.2, del Reg.

 

 

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega conferita dalla legge 154/2014 (legge di delegazione europea – secondo semestre 2013). A tal fine vengono apportate modifiche e integrazioni al decreto legislativo 209/2005 (Codice delle assicurazioni private - CAP).

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI

ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, commi 1-10 vengono ridefiniti i principi generali e le finalità dell’attività di controllo esercitata dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sulle imprese di assicurazione. Si prevede, fra l’altro, che l’IVASS partecipi all’attività dell’Autorità europea per  le assicurazioni (AEAP) e assicuri  lo scambio di informazioni con le altre Autorità dell’Unione europea. 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che la direttiva Solvibilità II (2009/138/CE) ha introdotto un nuovo regime di vigilanza prudenziale, finalizzato alla massima tutela degli utenti del servizio assicurativo. Tale regime richiede un rapido adeguamento di norme, procedure e processi di vigilanza, con incidenza sulle risorse dedicate da parte dell' Autorità di vigilanza. Vengono pertanto attribuiti nuovi compiti all'IVASS, incluse nuove competenze in materia di supervisione nei confronti di gruppi ed entità sistemiche, nonché di risoluzione e gestione delle crisi (nuovi compiti attribuiti ex lege in materia di RC Auto, tutela del consumatore, vigilanza su erogazioni del credito da parte delle imprese di assicurazione)[1]. Nello stesso tempo l’IVASS mantiene le sue competenze in materia di verifica dei bilanci civilistico e consolidato, che seguono logiche diverse dai principi di vigilanza sui requisiti di capitale secondo la direttiva Solvency II. Il nuovo sistema di vigilanza sui gruppi – più strutturato e complesso rispetto a quello vigente – richiederà più frequenti partecipazioni ai collegi supervisori e una collaborazione più intensa tra le Autorità di vigilanza dei paesi UE. Il nuovo regime richiederà altresì  la revisione del sistema delle segnalazioni di vigilanza e dei correlati adeguamenti all’infrastruttura tecnologica e ai sistemi informativi.

 

L’analisi di impatto della regolamentazione afferma che il nuovo assetto regolamentare comporterà vantaggi in termini di possibilità di verifica e rnonitoraggio della solvibilità delle imprese. Richiederà tuttavia, per l' Istituto di vigilanza, un maggiore investimento di risorse e di strutture. Tale impegno sarà finanziato mediante il sistema di vigilanza, attraverso il contributo (diretto e indiretto) a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

 

Articolo 1, commi 24-60 vengono disciplinati il sistema di governo societario delle imprese di assicurazione e i nuovi requisiti patrimoniali di solvibilità, da determinare utilizzando la formula standard o attraverso un modello interno. In tale ambito sono attribuiti all’IVASS compiti di controllo e di vigilanza prudenziale.

Articolo 1, commi 131-144  viene disciplinata la cooperazione dell’IVASS con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell’UE,  con particolare riferimento alla vigilanza sul gruppo. In particolare, il comma 139 (articolo 206-bis del CAP) prevede, al fine di agevolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, la costituzione di un Collegio formato dalle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo. L’istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza è disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall’Autorità di vigilanza sul gruppo[2] e dalle altre autorità interessate.

Articolo 1, commi 145-154  vengono introdotti nuovi strumenti di vigilanza sul gruppo da parte dell’IVASS, quali - tra l’altro - il controllo sul sistema di governo societario e la valutazione dei rischi e della solvibilità.

Articolo 1, commi 191-192  vengono incluse le imprese locali fra i soggetti vigilati tenuti a corrispondere il contributo di vigilanza all’IVASS. Inoltre, con una norma di coordinamento, viene stabilito che i periti assicurativi sono tenuti al pagamento alla CONSAP (e non più all’ISVAP, ente soppresso ai sensi del DL 95/2012) di un contributo annuale di vigilanza, nella misura massima di euro cento[3].

La relazione tecnica non considera le norme.

 

 

Articolo 2 reca una clausola di invarianza

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione.

 

 

Al riguardo non si formulano osservazioni in ordine agli effetti finanziari diretti derivanti dal provvedimento. Infatti l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)[4] non rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto consolidato della PA. Inoltre la quasi totalità delle entrate necessarie per far fronte alle spese di funzionamento dell’IVASS è costituita dai contributi a carico dei soggetti vigilati, che vengono stabiliti anno per anno tenendo conto dei fabbisogni dell'Istituto[5].

Riguardo ai possibili effetti finanziari di carattere indiretto, si osserva che le relazioni allegate al testo fanno riferimento ad un incremento dei compiti dell’Istituto, il quale potrà provvedere a valere sui contributi posti a carico delle imprese vigilate. Andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa gli eventuali effetti derivanti da un incremento di tali contributi, che potrebbe tradursi in maggiori costi deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile di dette imprese.

 



[1] La RT precisa i principali nuovi compiti richiesti alle autorità di vigilanza dalla direttiva Solvibilità II: svolgimento di attività di supervisione orientata ai rischi; controllo della corretta valutazione di attivi e passivi secondo i criteri di valutazione market consistent introdotti a fini di vigilanza prudenziale; riconciliazione di tali attivi e passivi con i corrispondenti valori di bilancio; esame delle relazioni di autovalutazione della situazione di rischio e solvibilità prospettica che le imprese saranno tenute a trasmettere all'Istituto; verifica ed eventuale autorizzazione all’utilizzo di parametri specifici dell'impresa in sostituzione di quelli previsti dalla formula standard definita dalla Commissione europea; approvazione dei modelli interni che le imprese potranno richiedere di utilizzare in sostituzione del requisito patrimoniale standard.

[2] Il nuovo articolo 207-sexies stabilisce i criteri per l’individuazione dell’Autorità di vigilanza sul gruppo.

[3] Tale contributo è già previsto dalla normativa vigente, nella medesima misura massima (articolo 337 del CAP), ma è riferito al soppresso ISVAP.

[4] L’IVASS, istituito dall’articolo 13 del DL 95/2012, è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. All‘ente - dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e operante sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile – sono state trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali del soppresso ISVAP.

[5] Le restanti entrate sono formate, principalmente, da interessi attivi sui depositi bancari e dai proventi derivanti dalla gestione patrimoniale.

Si ricorda che il Codice delle assicurazioni private (CAP) disciplina l'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte degli intermediari. Il DL 95/2012 – con il quale l’IVASS è stato istituito – ha stabilito il mantenimento in capo all’Istituto dei contributi di vigilanza annuali previsti dal CAP. Ai sensi di detta disciplina, l’Istituto propone annualmente, nell’ambito del proprio bilancio di previsione, un determinato ammontare di contributi di vigilanza, calcolato tenendo conto di specifici oneri amministrativi. Sulla base di tale fabbisogno indicato dall’ente, il MEF provvede a determinare con apposito decreto l’entità del contributo e le relative modalità di versamento. L’ultimo decreto adottato dal MEF per la determinazione dei contributi dovuti dagli intermediari all’IVASS riguarda l’anno 2014 (DM 6 agosto 2014).