Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (Doc. 123) Riordino della disciplina della difesa d'ufficio ai sensi dell'articolo 16 della legge 247/2012
Riferimenti:
SCH.DEC 123/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 169
Data: 17/12/2014
Descrittori:
DIFESA DI UFFICIO   L 2012 0247
Organi della Camera: II-Giustizia

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

 

Riordino della disciplina della difesa d'ufficio ai sensi dell'articolo 16 della legge 247/2012

 

(Schema di decreto legislativo n. 123)

 

 

 

 

 

N. 169 – 17 dicembre 2014

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

Atto n.:

 

123

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Riordino della disciplina della difesa d’ufficio ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Riferimento normativo:

 

articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Relatore per la Commissione di merito:

 

Ermini

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 15 gennaio 2015)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 19 dicembre 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-5. 3

Riordino della disciplina della difesa d’ufficio. 3

 



 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo dispone il riordino della disciplina della difesa d’ufficio ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Si ricorda che all’articolo 16 della legge 247/2012 non sono stati ascritti effetti finanziari.

Il testo in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-5

Riordino della disciplina della difesa d’ufficio

Le norme integrano le vigenti disposizioni[1] che disciplinano i requisiti e le condizioni richieste agli avvocati che intendono essere iscritti negli elenchi e nelle tabelle dei difensori d’ufficio gestiti a cura del Consiglio nazionale forense (articoli 1 e 2).

Sono inoltre dettate le conseguenti modifiche agli articoli 97 e 102 del Codice di procedura penale, che trattano della nomina del difensore d’ufficio e del suo eventuale sostituto (articoli 3 e 4).

Il provvedimento reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria (articolo 5).

 

La relazione tecnica afferma che le norme, in coerenza con i principi direttivi recati dalla legge di delega, dispongono il riordino della disciplina della difesa d’ufficio con riguardo agli aspetti di carattere strettamente amministrativo ed ai profili di carattere processuale, finalizzati a garantire l'efficienza della difesa. La relazione sottolinea il carattere eminentemente tecnico delle disposizioni in esame, da cui non derivano effetti onerosi a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo non si formulano osservazioni, preso atto del carattere ordinamentale della disciplina sottolineato anche dalla relazione tecnica.



[1] Articolo 29 del decreto legislativo n. 271/1989 che reca le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale.