Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (DOC 59) Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 49 | ||
Data: | 14/01/2014 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori
(Schema di decreto legislativo n. 59) |
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N. 49 – 14 gennaio 2014 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
Atto n.:
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59 |
Natura dell’atto:
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Schema di decreto legislativo |
Titolo breve:
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Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori
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Riferimento normativo:
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articolo 1, comma 1, della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013)
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Relatore per la Commissione di merito:
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Mariano
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Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Alla
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(termine per l’esame: 13 gennaio 2014) |
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Alla Commissione Bilancio |
ai sensi
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(termine per l’esame: 24 dicembre 2013)
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INDICE
Modifiche agli articoli da 45 a 67 del Codice del consumo
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo dispone l’attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
Tale direttiva è intervenuta sulla precedente disciplina comunitaria in materia, modificando due direttive e abrogando due ulteriori direttive[1].
Lo schema in esame è adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge 96/2013). In particolare, la direttiva 2011/83/UE è stata inclusa nell’allegato B della legge, che elenca le direttive i cui provvedimenti di attuazione devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per acquisire il parere dei competenti organi parlamentari[2].
Si ricorda che in base alla disciplina generale sulla materia (legge 234/2012) e alla legge di delegazione europea 2013, le amministrazioni direttamente competenti devono provvedere all'attuazione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive con le ordinarie strutture amministrative. Eventuali oneri non contemplati dalla legislazione vigente possono essere previsti nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione. Alla relativa copertura si provvede:
- con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni;
- in caso di insufficienza di tali fondi, a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.
Sempre in base alla legge 234/2012 (art. 30 cc. 4-5), gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le entrate derivanti da tali tariffe sono attribuite, mediante riassegnazione, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli.
Il testo presenta una clausola di invarianza (articolo 2, comma 5) ed è corredato di relazione tecnico-finanziaria, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
Si esaminano, di seguito, i profili finanziari relativi allo schema di decreto legislativo in esame.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Modifiche agli articoli da 45 a 67 del Codice del consumo
Le norme recano modifiche al Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005), disciplinando gli obblighi di informazione precontrattuale ai consumatori, da parte dei professionisti[3], nella stipula di contratti a distanza e di contratti fuori dei locali commerciali.
Fra le materie incluse nella disciplina di cui all’articolo 1, comma 1 (modifiche agli articoli da 45 a 67 del Codice del consumo), si segnalano i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità e teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui tali prodotti siano forniti su base contrattuale (art. 1, comma 1, cpv. art. 46 del Codice). Sono invece esclusi da tale disciplina i servizi sociali, l’assistenza sanitaria, il gioco d’azzardo, i servizi finanziari, i beni immobili, il trasporto di passeggeri e i contratti stipulati con l’intervento di pubblici ufficiali (art. 1, comma 1, cpv. art. 47 del Codice).
Riguardano, invece, la totalità delle pratiche commerciali le successive norme del provvedimento in esame, recate dall’articolo 1, commi 2-bis, 2-ter, 3 e 4.
Relativamente ai profili finanziari, si segnalano le seguenti modifiche apportate al Codice del consumo dal testo in esame:
• viene introdotto il divieto di imporre al consumatore il pagamento di un costo superiore alla tariffa base della linea telefonica utilizzata dal professionista (art. 1, comma 1, cpv. art. 64 del Codice);
• si stabilisce che eventuali pagamenti supplementari, non contemplati dall’obbligo contrattuale, siano sempre subordinati al consenso espresso del consumatore (art. 1, comma 1, cpv. art 65 del Codice);
• vengono estesi i poteri dell'Autorità della concorrenza e del mercato anche all'accertamento delle violazioni delle nuove disposizioni riferite agli obblighi informativi preliminari, ivi comprese quelle sul diritto di recesso; viene inoltre fatta salva la possibilità di risolvere stragiudizialmente eventuali controversie tra consumatore ed impresa presso gli appositi organi delle camere di commercio (art. 1, comma 1, cpv. art. 66 del Codice);
• si dispone che eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla disciplina in esame non vincolino il consumatore (art. 1, comma 1, cpv. art. 66-ter del Codice);
• il consumatore viene esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale, o in caso di prestazione non richiesta di servizi (art. 1, comma 1, cpv. art. 66-quinquies del Codice);
• l'articolo 27 del Codice del consumo viene integrato prevedendo che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato eserciti la competenza primaria, in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale, nei settori regolati contestualmente anche da altre Autorità di settore (articolo 1, comma 2-bis).
Il testo fa riferimento, in particolare, alle condotte dei professionisti che integrino pratiche commerciali scorrette, rispetto alle quali l'Autorità antitrust eserciterà i propri poteri acquisendo il parere delle altre Autorità di regolazione competenti. Si segnala che il presente comma 2-bis e il successivo comma 2-ter non incontrano i limiti di applicazione riguardanti le norme di cui al precedente comma 1 (v. sopra: art. 1, comma 1, cpv. artt. 46 e 47 del Codice), ma riguardano la totalità delle pratiche commerciali disciplinate dal Codice del consumo;
• viene abrogato l'articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del DL 95/2012 (articolo 1, comma 2-ter).
La norma oggetto di abrogazione reca la vigente disciplina sulle competenze di accertamento e di sanzione affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché in ordine al livello massimo delle sanzioni irrogabili per le pratiche commerciali scorrette. L’abrogazione sembrerebbe quindi finalizzata a coordinare con la legislazione vigente la nuova disciplina prevista dal precedente articolo 1, comma 2-bis;
• viene infine stabilito che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le competenti amministrazioni provvedono ai necessari adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (articolo 2, comma 5).
La relazione tecnica afferma che le norme disciplinano una materia (contratti negoziati fuori dai locali commerciali, contratti a distanza, regime sanzionatorio comune, disciplina del diritto di recesso) che non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dello Stato.
In particolare, i compiti sanzionatori di cui all'articolo 66 del Codice del consumo, come modificato dal provvedimento in esame, sono svolti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con le risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Inoltre il gettito delle sanzioni viene versato al bilancio dello Stato.
A maggiore garanzia dell'assenza di nuove o maggiori spese o minori entrate e, quindi, dell'invarianza finanziaria del provvedimento, è stata peraltro aggiunta un'espressa clausola in tal senso (articolo 2, comma 5, dello schema di decreto legislativo), con la precisazione che le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.
La relazione illustrativa precisa che la modifica di cui all’articolo 1, comma 2-bis (competenza primaria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in materia di tutela amministrativa e giurisdizionale, anche nei settori regolati contestualmente da altre Autorità di settore), ha l'obiettivo di superare la procedura di infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europea e relativa ai conflitti di competenza e alle lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati.
La questione da cui origina la procedura di infrazione viene risolta, con il testo in esame, riconoscendo l'intangibilità del potere di regolazione spettante alle singole Autorità di settore e, nel contempo, la generale competenza dell' Autorità garante della concorrenza e del mercato ad applicare il Codice del consumo. Le violazioni della regolazione che non comportano pratiche commerciali scorrette restano di competenza dell' Autorità di settore.
Anche l’abrogazione dell'articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del DL 95/2012 - prevista dall’articolo 1, comma 2-ter, dello schema in esame - ha la finalità superare contestazioni aperte in sede comunitaria, in quanto la norma di cui si prevede l’abrogazione è oggetto di procedura di infrazione. La sua abrogazione comporta comunque la necessità di riportare, nell'articolo 27 del Codice del Consumo, le modifiche dell'importo massimo delle sanzioni contenuto nella norma abrogata.
Al riguardo si osserva che, secondo la relazione tecnica, i compiti sanzionatori attribuiti dal provvedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato saranno svolti nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. In proposito la RT fa riferimento al solo articolo 66 del Codice del consumo, mentre non richiama i compiti di tutela amministrativa e giurisdizionale assegnati alla stessa Autorità in altra parte del testo[4] (peraltro con un ambito applicativo non limitato a taluni settori[5], ma esteso a tutte le pratiche commerciali). Andrebbero quindi meglio precisate le modalità di finanziamento sia delle nuove attività di controllo affidate all’Autorità sia degli ulteriori compiti di tutela amministrativa e giurisdizionale attribuiti alla medesima Autorità.
Non è chiaro, in particolare, se tali modalità di finanziamento siano da ricondurre alla disciplina generale sul recepimento delle direttive comunitarie (legge 234/2012), in base alla quale gli oneri relativi a prestazioni e controlli dovrebbero essere posti a carico dei soggetti interessati mediante apposite tariffe, mentre le relative entrate dovrebbero essere attribuite alle stesse amministrazioni che effettuano i controlli.
Non si formulano osservazioni in ordine ai nuovi obblighi informativi posti a carico delle imprese, nel presupposto che anche nel caso di soggetti totalmente o parzialmente pubblici detti adempimenti possano essere effettuati nell’ambito degli ordinari mezzi di finanziamento e senza effetti onerosi per la finanza pubblica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva l’opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all’articolo 2, comma 5, dal momento che essa non appare formulata in maniera pienamente conforme alla prassi vigente laddove prevede che dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto “non derivano”, anziché “non devono derivare”, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[1] Vengono modificate la direttiva 93/13/CEE (Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) e la direttiva 1999/44/CE (Vendita dei beni di consumo e garanzie)]. Vengono abrogate la direttiva 85/577/CEE (Tutela dei consumatori per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali) e la direttiva 97/7/CE (Protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza)
[2] La disciplina generale prevede, in particolare, che gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
[3] In base all’articolo 3 del D. Lgs. 206/2005, per “professionista” si intende la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.
[4] V. sopra: art. 1, comma 2-bis, cpv. art. 27 del Codice.
[5] V. sopra: art. 1, comma 1, cpv. artt. 46 e 47 del Codice.