Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 58) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi
Riferimenti:
SCH.DEC 58/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 66
Data: 05/02/2014
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   ENERGIA NUCLEARE
RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO   SOSTANZE RADIOATTIVE
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

 

 

 

(Schema di decreto legislativo n. 58)

 

 

 

 

 

N. 66 – 5 febbraio 2014

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

58

Natura dell’atto:

 

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

 

Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, relativa alla gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi

 

Riferimento normativo:

 

articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96

Relatori per le Commissioni di merito:

 

VIII: Mariastella Bianchi

X: Abrignani

 

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

 

Alla  

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 13 gennaio 2014)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 24 dicembre 2014)

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-8. 3

Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e norme in materia di combustibile nucleare esaurito e rifiuti radioattivi 3

 



PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo reca il recepimento della direttiva 2011/70/Euratom, che definisce il quadro normativo comunitario ai fini della gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. La medesima direttiva istituisce l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo l della legge n. 96/2013 (legge di delegazione europea 2013).

Tale norma delega il Governo ad adottare i decreti legislativi attuativi delle direttive indicate in appositi allegati (la direttiva 2011/70/Euratom figura nell’elenco B) e precisa alcuni principi e criteri direttivi di carattere generale per l’esercizio delle deleghe. Il comma 4 prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti – non riguardanti l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali - possano essere previste nei decreti legislativi entro i limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura si  provvede, in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni e, nel caso in cui i predetti oneri non possano essere coperti con le risorse già disponibili a normativa vigente, attingendo al Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-8

Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e norme in materia di combustibile nucleare esaurito e rifiuti radioattivi

 

Normativa vigente: l’art. 21, commi 13-21, del DL 201/2011, ha disposto la soppressione di una serie di enti ed organismi (indicati dall’Allegato A, cui fa rinvio la medesima disposizione), tra i quali l’Agenzia per la sicurezza nucleare, le cui funzioni, in via transitoria e fino all’adozione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall’UE, sono state attribuite (comma 20-bis) all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Alla soppressione dell’ente sono stati ascritti sui saldi di finanza pubblica effetti di minor spesa corrente pari a 1,2 milioni di euro nel 2012.

Si evidenzia che l’Agenzia per la sicurezza nucleare era stata istituita, senza divenire mai operativa, dall’art. 29, della legge 99/2009. in base a tale disposizione, l’Agenzia era composta dalle strutture del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA e dalle risorse dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) preposte allo svolgimento delle attività del’Agenzia. L’Agenzia avrebbe dovuto svolgere - senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente - funzioni e compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, controllo ed autorizzazione in materia di rifiuti radioattivi (commi 1-3). Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Agenzia poteva avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per l’ambiente (comma 6). Per l’esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell’Agenzia, gli esercenti interessati erano tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l’effettuazione dei servizi (comma 7). L’Agenzia era composta dal Presidente e da 4 membri (comma 8). Erano individuati quali organi dell’Agenzia il Presidente ed il collegio dei revisori dei conti. Era stata prevista, inoltre, la nomina di un direttore generale con funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura (comma 10). I compensi dei componenti dell’Agenzia e dei suoi organi sarebbero stati determinati con apposito DPCM, che avrebbe anche individuato la sede dell’Agenzia. I relativi oneri erano coperti con le risorse dell’ISPRA e dell’ENEA (comma 11). Per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, l'Agenzia si sarebbe avvalsa dei propri ispettori (comma 16-bis) e avrebbe assicurato, attraverso idonei strumenti di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale (comma 16-ter). Era, altresì, demandata ad una serie di decreti l’individuazione delle risorse di personale dell’organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA, e dell’ENEA da trasferire all’Agenzia nel limite di 50 unità per ciascuno dei summenzionati enti. Il personale avrebbe conservato il trattamento giuridico ed economico in godimento all’atto del trasferimento. Con decreto interministeriale sarebbero state trasferite all’Agenzia le risorse finanziarie, in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura dei relativi oneri, assicurando in ogni caso l’invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle rispettive autorizzazioni di spesa. Con lo stesso decreto sarebbero state apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti (comma 17).

Le norme, in attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, prevedono, tra l’altro, l’estensione dell’ambito applicativo della disciplina autorizzatoria e di quella afferente alla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, anche agli impianti di gestione del combustibile esaurito a dei rifiuti radioattivi (articoli 1-4). Viene, inoltre, demandata ad un decreto interministeriale l’adozione della classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali previsti in materia (articolo 5), nonché ad un DPCM la definizione ed il periodico aggiornamento del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (articolo 7).

Viene disposta l’istituzione dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), quale autorità di regolamentazione competente in materia (articolo 6).

L'ISIN espleta, tra l’altro, le funzioni istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività di impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive. Fornisce supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente e assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione Europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi (articolo 6, comma 2).

Sono organi dell’Ispettorato il direttore e la consulta composta da tre esperti (articolo 6, commi da 3 a 6). Il trattamento economico del direttore e dei componenti della consulta è determinato con decreto interministeriale ed i relativi oneri retributivi  sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei successivi commi 15 e 17 (articolo 6, comma 7). L’Ispettorato è dotato di risorse di personale nel limite massimo di 60 unità, costituite dall’organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA, da altro personale ISPRA e da personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente dall’ISPRA è collocato in posizione di comando[1] e conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l’ente di provenienza (articolo 6, comma 8). Per lo svolgimento dei propri compiti, previa stipula di convenzioni, l’ISIN può avvalersi dell’ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell’ambiente (articolo 6, comma 13). L’organizzazione e il funzionamento dell’Ispettorato sono demandate ad un regolamento che il direttore dell’ispettorato trasmette ai ministri dell’ambiente e dello sviluppo economico affinché possano formulare le proprie osservazioni (articolo 6, comma 14). I mezzi finanziari dell’ISIN sono costituiti dalle risorse disponibili a legislazione vigente, già destinate all’avvio delle attività della soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare[2], dalle risorse attualmente assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA, e dalle risorse derivanti dai diritti che l’ISIN stesso è autorizzato ad applicare agli esercenti sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l’effettuazione di servizi in loro favore (articolo 6, commi 15 e 17).

L’articolo 1, comma 1, lett. c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2011[3] prevedeva la ripartizione di euro 2.410.000 per garantire l’avvio delle attività dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, con specifico riguardo all’attività del personale dell’ENEA e di sue società partecipate, che avrebbe dovuto essere trasferito - nel limite di 50 unità - all’Agenzia stessa.

L’ISIN assicura, attraverso idonei strumenti di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze del proprio personale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione (articolo 6, comma 18). Per l’esercizio delle proprie funzioni ispettive, l’ISIN si avvale di propri ispettori [4] (articolo 6, comma 19). Alla istituzione dell’ISIN si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 6, comma 20).

 

La relazione tecnica afferma che dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT precisa che il decreto in esame mira ad uniformare la normativa nazionale agli standard di gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi stabiliti a livello comunitario. L’attuazione della delega è diretta ad adeguare la legislazione vigente nel settore della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, in conformità al diritto europeo, con l’obiettivo di promuovere il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e delle disposizioni normative nazionali che la disciplinano, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti nonché di evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni. In particolare la RT evidenzia che la delega viene attuata intervenendo sull’impianto normativo vigente disciplinato dalla legge n. 1860/1962, concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare, dal D. Lgs. 230/1995, recante attuazione di direttive in materia di radiazioni ionizzanti e di sicurezza degli impianti nucleari, e dal D. Lgs. 31/2010, recante la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché la previsione di benefici economici.

La RT evidenzia in particolare che, con riguardo a competenze, organizzazione e attività di organismi pubblici, il presente decreto innova la disciplina vigente nei seguenti termini:

·        viene identificata l’Autorità di regolamentazione competente, che assume il nome di Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Si rammenta che l’art. 21, commi 13-21, del DL n. 201/2011, ha disposto, tra l’altro, la soppressione della Agenzia per la sicurezza nucleare. La RT allegata al menzionato decreto, con riferimento a tale soppressione, evidenziava che ciò avrebbe comportato il venir meno degli oneri già quantificati dalla norma istitutiva (art. 29, della legge n. 99/2009[5]) con riferimento al periodo transitorio per il primo anno di operatività in 1.205.000 euro. La RT precisava, inoltre, che l’Agenzia alla data del dicembre 2011 non era stata ancora istituita e che la sua soppressione avrebbe, in ogni, caso comportato il venir meno degli oneri già quantificati e scontati in via transitoria per il solo 2012. La RT rammentava, inoltre, che per gli anni successivi, posto che il finanziamento sarebbe stato a carico delle imprese operanti sul mercato di riferimento, non avrebbero potuto essere ascritti ulteriori effetti di risparmio alla disposta soppressione;

·        vengono disposti la definizione, la valutazione e l’aggiornamento del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi previsto dall’articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom (ivi compresa la notifica dello stesso alla Commissione europea, prevista dall’articolo 13 della citata direttiva),  nonché la garanzia di trasparenza delle informazioni e partecipazione ai processi decisionali a favore della popolazione, prevista dall’articolo 10 della medesima direttiva, a carico del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente, sentita l’Autorità di regolamentazione.

Per quanto riguarda le strutture preposte allo svolgimento delle attività di competenza ministeriali inerenti all’attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, la RT fa riferimento a:

·        la Direzione generale per l’energia nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica[6] del Dipartimento per l’energia del Ministero dello sviluppo economico, che già si occupa di tali adempimenti ai sensi del DM 7 maggio 2009;

·        la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche[7] del Ministero dell’ambiente, che si occupa di tali adempimenti ai sensi del DM 177/2010;

·        il Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che già si occupa di tali adempimenti.

Ai fini della previsione di invarianza finanziaria, la RT precisa che il contingente di personale attualmente in servizio presso le citate Direzioni generali non subirà variazioni relativamente alla sua consistenza ai fini dell’attuazione del presente provvedimento, in quanto le competenze risultano invariate e i compiti, già previsti dalla normativa nazionale esistente ed assegnati alle medesime, rimangono inalterati.

All’istituzione dell'ISIN si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalle norme vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla determinazione del trattamento economico spettante al direttore ed ai componenti della consulta, si provvede con decreto interministeriale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23-ter del DL 201/2011 (limite ai trattamenti economici nelle pubbliche amministrazioni).

L’ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell’Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità. Le risorse sono costituite:

-              dall’organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA, da altro personale ISPRA in misura tale da consentire alle strutture di provenienza di poter continuare ad operare ed assolvere ai compiti previsti a legislazione vigente;

-              da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all’ISIN in posizione di comando e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l’amministrazione o l’ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto dall’art. 70, comma 12, del D. Lgs. 165/2001 (ossia, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale).

I mezzi finanziari dell’ISIN sono costituiti dalle risorse attualmente assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA, o alla struttura corrispondente dell’Istituto specificamente individuata nel suo statuto, e dalle risorse derivanti dai diritti che l’ISIN stesso è autorizzato ad applicare e introitare.

L’articolo 6, comma 17, dello schema di decreto in esame dispone - infatti - che per l’esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell’ISIN gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l’effettuazione dei servizi. L’ISIN stabilisce il diritto applicabile ispirandosi a principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e dandone pubblicazione sul proprio sito web.

Anche gli oneri per il trattamento economico del direttore e dei componenti della consulta sono coperti con le risorse disponibili a legislazione vigente e dai corrispettivi obbligatoriamente dovuti dagli esercenti per le attività svolte dall’ISIN, ai sensi dell’articolo 6, commi 15 e 17, dello schema di decreto in esame.

Per l’esercizio delle proprie funzioni ispettive, l’ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi dell'articolo l0, commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 230/1995 (accertamenti e sopralluoghi per accertare le condizioni di sicurezza e la protezione dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente). I costi sostenuti per l’attività ispettiva dell’ISIN non prevedono ulteriori oneri. La RT precisa che, nel periodo transitorio intercorrente fino all’operatività dell’ISIN, l’attività ispettiva verrà svolta da parte degli ispettori del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli oneri a carico dei titolari delle autorizzazioni, l’articolo 3, comma 9, dello schema di decreto in esame estende il campo di applicazione del vigente Capo VII-bis del D. Lgs. 230/1995 (Autorizzazioni, competenze e informazioni in materia di sicurezza degli impianti nucleari) agli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, ferma restando la previsione di invarianza degli oneri contenuta nell’articolo 58-bis del medesimo D. Lgs. 230/1995 (Titolari delle autorizzazioni) che, al comma 3, prevede che il titolare dell’autorizzazione debba prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lett. a) (verifica periodica e miglioramento della sicurezza degli impianti) e lett. b) (adozione di sistemi di gestione e prevenzione di incidenti) del medesimo articolo.

Per quanto sopra evidenziato, la RT precisa che le risorse strumentali e finanziarie rimarranno invariate in quanto, ai fini dell’attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, saranno utilizzate quelle già disponibili e ordinariamente dedicate alle funzioni in esame.

 

Al riguardo, si rileva che il quadro complessivo delle competenze e dei poteri attribuiti dalle norme in esame al nuovo Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), nonché l’assetto organizzativo e funzionale del medesimo Ispettorato sembrano riprodurre in gran parte quelli dell’Agenzia per la sicurezza nucleare (ASN) che, limitatamente al settore della sicurezza degli impianti nucleari, venne istituita dalla legge 99/2009 per essere poi soppressa - senza mai divenire operativa - in virtù del DL 201/2011.

Riguardo alle differenze tra l’Agenzia e l’Ispettorato, si segnalano, tra l’altro:

-         il diverso numero dei componenti delle due strutture collegiali (presidente, 4 componenti e collegio dei revisori, per l’Agenzia; direttore e consulta di 3 membri, per l’Ispettorato);

-         la possibilità di nomina di un direttore generale con funzioni amministrative per l’Agenzia, non prevista dal provvedimento in esame per l’Ispettorato;

-         il rinvio dell’approvazione dello statuto dell’Agenzia ad un DPCM, a fronte di una sostanziale autoregolamentazione dei profili organizzativi dell’Ispettorato;

-         l’alimentazione del fabbisogno di personale dell’Agenzia nel limite di 100 unità (50 dall’ISPRA e 50 dall’ENEA), a fronte del limite di 60 unità di personale per l’Ispettorato.

L’Ispettorato consta di 4 componenti (direttore e 3 membri della consulta), il cui trattamento economico viene demandato ad un decreto interministeriale[8] con copertura a valere su[9]:

·         le risorse disponibili a legislazione vigente già destinate all’avvio delle attività dell’ASN;

·         le risorse assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA, al quale l’ISIN succede nello svolgimento delle funzioni in materia di sicurezza nucleare;

·         le risorse derivanti dai diritti che l’ISIN è autorizzato ad applicare agli esercenti sulla base dei costi sostenuti per l’effettuazione di servizi in loro favore.

Riguardo al funzionamento dell’ISIN, è previsto[10] che si provveda nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che la necessaria dotazione di personale sia reperita – con un meccanismo simile a quello disciplinato dall’art. 29 della legge 99/2009 per l’ASN – mediante l’utilizzo (nel limite massimo di 60 unità) di personale ISPRA e di personale in posizione di comando proveniente da altri enti di ricerca e pubbliche amministrazioni[11].

Ciò premesso, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi rispetto a quelli già indicati nella relazione tecnica, al fine di verificare l’effettiva disponibilità a legislazione vigente  delle risorse finanziarie e strumentali a cui la RT fa riferimento.

In particolare, infatti, andrebbe chiarito:

·         quale sia l’entità delle risorse di cui al DM 15 febbraio 2011[[12]]. Infatti tale decreto  prevedeva la ripartizione di 2,4 milioni di euro per garantire l’avvio delle attività dell’ASN, mentre il DL 201/2011, che ha successivamente disposto la soppressione dell’ASN, ha scontato a tale riguardo[13] - presumibilmente in considerazione della data di entrata in vigore del provvedimento - effetti di risparmio pari ad euro 1,2 milioni nel 2012, che devono quindi intendersi non più disponibili a legislazione vigente;

·         quali risorse, fra quelle indicate dalla RT e dal testo, dovrebbero essere finalizzate alla fase di avvio e quali allo svolgimento delle attività previste a regime;

·         per le spese di avvio, quale soggetto amministrativo – e a valere su quali risorse - dovrebbe farsi carico delle incombenze logistico-organizzative (sede dell’ISIN e relative dotazioni strumentali);

·         per la fase a regime (emolumenti del direttore e dei membri della consulta; svolgimento delle attività ispettive di cui si prevede un ampliamento rispetto a quanto stabilito a legislazione vigente), se la specifica fonte di finanziamento prevista risulti idonea a fornire una copertura ad oneri che non appaiono comprimibili;

·         sempre per la fase a regime, quali attività dovrebbero essere finanziate tramite i “diritti” versati dagli esercenti per i servizi resi dall’ISIN. In particolare, non appare chiaro se tali entrate abbiano carattere tariffario (nel qual caso andrebbe valutata, a fronte di oneri permanenti, l’idoneità di tale meccanismo in termini sia quantitativi sia di corretto allineamento temporale fra oneri e mezzi di copertura).

Con riguardo, inoltre, alla copertura del fabbisogno di personale ISIN con unità provenienti dall’ISPRA (con particolare riferimento a quello in servizio presso il Dipartimento nucleare), non appare chiaro se a fronte dell’istituzione dell’Ispettorato si provvederà ad una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche e delle autorizzazioni di spesa relative all’organismo chiamato a cedere personale.

L’Ispettorato dovrebbe infatti essere chiamato a svolgere - come precisato dalla RT - funzioni che il Dipartimento nucleare dell’Ispra già in parte svolge.

Riguardo, infine, all’impiego, presso l’Ispettorato, di personale in posizione di comando proveniente da amministrazioni ed enti di ricerca diversi dall’ISPRA, andrebbero valutate le possibili conseguenze finanziarie connesse sia ad un eventuale riconoscimento al personale di trattamenti economici accessori sia all’impatto sugli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni di provenienza.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che, conformemente a quanto indicato nella relazione tecnica, la clausola di neutralità finanziaria, che l’articolo 6, comma 20, limita alla sola istituzione dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), andrebbe più correttamente riferita all’attuazione del complesso delle disposizioni recate dal provvedimento.

A tal fine, appare pertanto opportuno procedere, previa soppressione del comma 20 dell’articolo 6 dello schema di decreto, all’inserimento di un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 8 del seguente tenore: “Art. 8-bis (Clausola di invarianza). All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Sul punto, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

 

 

 



[1] Con l’applicazione dell’articolo 70, comma 12, del D.lgs. n. 165/2001che, tra l’altro, prevede che in tutti i casi nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l’utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale.

[2] Ai sensi dell’articolo l comma l, lett. c) del DM 15 febbraio 2011 del Ministro dello Sviluppo economico cui fa rinvio l’articolo 29, comma 17 della legge n. 99/2009.

[3]Criteri e modalità di ripartizione e destinazione delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui all'art. 1, comma 847, della legge n. 296/2006.

[4] Gli ispettori operano ai sensi dell’articolo 10,commi 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 230/1995.

[5] Come integrata, a tal fine, dall’articolo 4, comma 5, del DL n. 40/2010.

[6] Divisione IV^ - Normativa e ricerca nel settore nucleare e Divisione V^ - Gestione di materiali e rifiuti nucleari.

[7] Divisione VI^ -  Gestione integrata del ciclo dei rifiuti e raccordo con gli organismi di supporto.

[8] Articolo 6, comma 7.

[9] Articolo 6, commi 15 e 17.

[10] Articolo 6, comma 20.

[11] Articolo 6, comma 8.

[12] Richiamato dall’articolo 6, comma 15.

[13] Articolo 21, commi 13-21, del DL 201/2011.