Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (Doc 11) - Armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico per alcune categorie di lavoratori (Schema di decreto del Presidente della Repubblica)
Riferimenti:
SCH.DEC 11/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 10
Data: 21/05/2013
Descrittori:
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA' E LA VECCHIAIA   TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria  dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico per alcune categorie di lavoratori

 

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 11)

 

 

 

 

 

 

N. XXX – 21 maggio 2013

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

11

Natura dell’atto:

 

Schema di regolamento

Titolo breve:

 

Armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza, vigili del fuoco, e di categorie di personale iscritto presso l’INPS, l’ex ENPALS e l’ex INPDAP

Riferimento normativo:

 

articolo 24, comma 18, D.L. n. 201 del 2011

Relatore per la Commissione:

 

Galati

 

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

Assegnazione

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 7 giugno 2013)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 23 maggio 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

ARTICOLI 1 e 16. 4

Disposizioni di carattere generale. 4

ARTICOLI da 2 a 5. 6

Personale del comparto sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico.. 6

ARTICOLO 6. 11

Disposizioni riguardanti gli spedizionieri doganali 11

ARTICOLO 7. 12

Disposizioni riguardanti i lavoratori poligrafici 12

ARTICOLO 8. 14

Disposizioni per il personale viaggiante addetto ai servizi pubblici di trasporto.. 14

ARTICOLO 9. 15

Disposizioni riguardanti i lavoratori marittimi 15

ARTICOLO 10. 17

Disposizioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo – gruppo ballo.. 17

ARTICOLO 11. 18

Disposizioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo – gruppo attori 18

ARTICOLO 12. 19

Disposizioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo – gruppo canto.. 19

ARTICOLO 13. 19

Disposizioni riguardanti gli sportivi professionisti 19

ARTICOLO 14, commi 1 e 2. 20

Perdita del titolo abilitante allo svolgimento di specifica attività lavorativa.. 20

ARTICOLO 14, commi 3, 4 e 5. 21

Disposizioni riguardanti i controllori di volo.. 21

ARTICOLO 15. 22

Deroghe. 22

 


PREMESSA

 

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento per l’armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché delle seguenti categorie di personale: spedizionieri doganali, lavoratori di aziende in crisi-poligrafici, personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, lavoratori marittimi, lavoratori dello spettacolo, sportivi professionisti.

Il regolamento costituisce l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201/2011[1].

L’articolo 24 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il progressivo innalzamento dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non solo secondo una progressione indicata dalla norma medesima, ma anche attraverso l’aggancio al mutamento della speranza di vita.

Attraverso tale processo, l’età minima per l’accesso alla pensione di vecchiaia è fissato a 67 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il requisito contributivo minimo è fissato a venti anni.

La norma interviene anche eliminando la pensione di anzianità, che lascia il posto alla pensione anticipata. Essa si consegue, ad età inferiori a quelle fissate per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con un’anzianità contributiva minima di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata - per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni - una riduzione pari ad 1 punto percentuale fino a due anni e a 2 punti percentuali a partire dal terzo anno. Anche tale requisito contributivo è agganciato al mutamento della speranza di vita ed è, pertanto, suscettibile di ulteriori innalzamenti.

Il comma 18 dell’articolo 24 prevede l’adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi anche per i regimi e le gestioni caratterizzati da requisiti diversi rispetto a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO). Ai fini dell’adozione di tali misure occorrerà tenere comunque conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti. Si ricorda che al citato comma 18 non erano ascritti specifici effetti di risparmio.

Lo schema di DPR in esame, composto di 16 articoli e di due tabelle, è corredato di relazione tecnica, redatta dall’INPS e positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1 e 16

Disposizioni di carattere generale

La norma dispone:

­       l’applicazione della disciplina pensionistica previgente l’entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 per i lavoratori interessati dal presente provvedimento che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti da quel decreto entro il 31 dicembre 2012 (articolo 1, comma 2);

­       la disapplicazione delle disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestre mobili)[2] ai soggetti di cui al presente provvedimento che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, maturano i requisiti per il pensionamento previsti dal provvedimento medesimo (articolo 1, comma 3);

­       l’applicazione, a tutti i requisiti (anagrafici e di anzianità contributiva) previsti dal provvedimento in esame, della disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita[3] (articolo 1, comma 4);

­       l’efficacia del provvedimento in esame a decorrere dal 1° gennaio 2013 (articolo 16).

 

La relazione tecnica, pur considerando che alcuni articoli non comportano effetti finanziari di rilievo e che dall’applicazione dell’articolo 6, comma 2, dovrebbero derivare maggiori oneri[4], afferma che dal complesso delle misure previste nello schema di regolamento derivano effetti di risparmio cumulati pari a circa 1.184 milioni di euro nel decennio 2013-2022, come riportato nella tabella che segue:

 

importi in migliaia di euro

risparmi (+)             maggiori oneri (-)

 

art. 3-5

art. 6

art. 7

art. 8

art. 9

art. 11

art. 12

art. 14

 

Anni

Comparto sicurezza

Spedizionieri

Poligrafici

Trasporto pubblico

Marittimi

Attori

Canto

Perdita titolo abilitante

TOTALE

2013

-

-1.094

6.248

-

275

-

-

29

5.458

2014

2.400

-1.026

13.618

-

556

-

104

118

15.770

2015

14.900

-830

17.280

2.212

2.367

42

351

240

36.562

2016

31.700

-828

20.869

19.867

4.216

113

462

366

76.765

2017

56.600

-733

21.517

16.894

4.302

257

576

498

99.911

2018

73.000

-656

24.195

11.329

4.389

377

750

603

113.987

2019

109.200

-571

31.840

28.570

6.388

458

846

680

177.411

2020

121.500

-695

41.992

19.825

8.425

584

876

760

193.267

2021

153.600

-624

34.123

33.338

8.588

866

948

808

231.647

2022

158.900

-571

40.036

23.377

8.751

1.280

1.067

824

233.664

 

Al riguardo, nel rinviare alle successive schede per l’analisi degli effetti finanziari delle singole norme, si osserva, come già accennato in premessa, che alle misure di armonizzazione in esame (articolo 24, comma 18, del DL 201/2011) la relazione tecnica al medesimo decreto-legge 201 non ha attribuito specificamente effetti finanziari. La presente relazione tecnica, con riferimento allo schema di regolamento in esame, indica effetti di risparmio per il decennio 2013-2022.  

Quanto all’indicazione della relazione tecnica secondo la quale il provvedimento “evidenzia risparmi complessivi per circa 1.184 milioni di euro nel decennio 2013-2022”, si rileva che tale importo fa riferimento alla somma dei risparmi annuali, come indicati nella tabella sopra riportata. Pertanto, i risparmi annui da iscrivere nei tendenziali dovrebbero essere quelli indicati nella tabella medesima in relazione a ciascun esercizio finanziario, con un effetto a regime dal 2022 di circa 234 milioni di euro. In proposito andrebbe acquisita una conferma, e andrebbe altresì precisato come i medesimi effetti vadano iscritti in relazione ai diversi saldi di finanza pubblica.

In linea generale, si osserva che le quantificazioni contenute nella relazione tecnica, di seguito analiticamente riportate, sono frutto di operazioni non completamente esplicitate da detta RT, in quanto basate su dati riferiti alle singole posizioni dei soggetti interessati.

 

ARTICOLI da 2 a 5

Personale del comparto sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico

Le norme, in relazione al personale militare delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 2), dispongono:

­       pensione di vecchiaia (articolo 3): a decorrere dal 1° gennaio 2013, il diritto alla pensione di vecchiaia viene conseguito con un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni e, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 2, con i requisiti anagrafici indicati dalla Tabella A allegata al regolamento in esame; con riferimento ai sottoufficiali, graduati e militari di truppa[5], ai loro equiparati delle forze di polizia[6] nonché ai vigili del fuoco[7], il diritto alla pensione di vecchiaia viene conseguito con i requisiti anagrafici indicati dalla Tabella B allegata al regolamento[8];

­       pensioni anticipate (articolo 4): a decorrere dal 1° gennaio 2013, si ottiene l’accesso alla pensione, indipendentemente dai requisiti anagrafici, con un’anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi, comprensiva dell’adeguamento alla speranza di vita.

La norma prevede, inoltre, una riduzione percentuale della quota del trattamento calcolata con il sistema retributivo[9] pari a 1 punto per ogni anno di anticipo di accesso al pensionamento rispetto all’età di 58 anni, fino al 31 dicembre 2018, e rispetto all’età di 59 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tale percentuale è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo ulteriore rispetto a due anni di anticipazione.

La norma prevede un’ulteriore modalità di conseguimento del diritto alla pensione anticipata, caratterizzata da un progressivo innalzamento sia del requisito anagrafico sia di quello contributivo, nel periodo 2013-2020 e, a regime, dal 2021.

In particolare, il diritto alla pensione anticipata si consegue:

­         dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi (tenendo conto dell’adeguamento alla speranza di vita) ed un requisito contributivo non inferiore a 37 anni;

­         dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi (tenendo conto dell’adeguamento alla speranza di vita) ed un requisito contributivo non inferiore a 39 anni;

­         dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni (comprensivo degli incrementi per l’adeguamento alla speranza di vita) ed un requisito contributivo non inferiore a 40 anni;

­         a decorrere dal 1° gennaio 2021, si applicano al requisito anagrafico di 59 anni gli adeguamenti alla speranza di vita;

­       norme transitorie (articolo 5): l’applicazione della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del regolamento in esame, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento, al personale che abbia maturato i requisiti previsti da tale normativa entro il 31 dicembre 2012 (comma 1). La norma conferma il collocamento a riposo d’ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale previsto in relazione al grado o qualifica di appartenenza, nei confronti dei soggetti già in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso al pensionamento al raggiungimento di tale limite, fatto salvo il mantenimento in servizio fino alla prima decorrenza utile (comma 2). Infine, la norma prevede la possibilità di accedere al pensionamento ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165/1997[10] solo nell’ipotesi in cui la massima anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e a condizione che il prescritto requisito anagrafico sia stato raggiunto entro il 31 dicembre 2012, con l’applicazione del regime delle decorrenze.

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti risparmi lordi recati dalle disposizioni in esame:

 

Effetti sommati delle successive Tabelle 1, 2 e 3

 

(migliaia di euro)

anno

minore spesa per rate di pensione

2013

-

2014

2.400

2015

14.900

2016

31.700

2017

56.600

2018

73.000

2019

109.200

2020

121.500

2021

153.600

2022

158.900

 

Le quantificazioni sono condotte sui seguenti parametri e sulle seguenti ipotesi:

­       parametri macroeconomici contenuti nel DEF 2012 e nella lettera della Conferenza dei servizi Ministero del lavoro e Ministero dell’economia del 21 luglio 2011;

­       caratteristiche dei pensionamenti del comparto considerato, desunte dagli archivi amministrativi dell’INPS – ex INPDAP, aggiornati al luglio 2012;

­       ipotesi che il 20 per cento delle future generazioni di pensionati del comparto prosegua l’attività lavorativa, a prescindere dall’elevazione dei requisiti pensionistici, non producendo, pertanto, effetti di risparmio;

­       applicazione della finestra mobile e dell’adeguamento alla speranza di vita secondo la normativa vigente, nonché della salvaguardia dei diritti acquisiti al 31 dicembre 2012, come previsto dallo schema di regolamento esame.

In particolare, gli effetti delle singole disposizioni sono i seguenti:

1.      Elevazione dei requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 3)

La relazione tecnica espone il processo di adeguamento dei requisiti sia per il personale dei comparti di cui all’articolo 2[11] (Tabella A), sia per i sottoufficiali, i graduati e i militari di truppa (Tabella B):

Tabella A

requisiti attuali (fino al 31.12.2012)

requisiti dal 1°.1.2013 al 31.12.2015 (*)

requisiti dal 1°.1.2016 al 31.12.2017 (**)

requisiti dal 1°.1.2018 (***)

60

61 e 3 mesi

61 e 8 mesi

63

61

62 e 3 mesi

62 e 8 mesi

64

62

63 e 3 mesi

63 e 8 mesi

64

63

64 e 3 mesi

64 e 8 mesi

65

65

66 e 3 mesi

66 e 3 mesi

66 e 7 mesi

(*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015

(**) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018

(***) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018, da adeguare successivamente, come previsto dall’articolo 1 dello schema di regolamento in esame

 

Tabella B

requisiti attuali (fino al 31.12.2012)

requisiti dal 1°.1.2013 al 31.12.2015 (*)

requisiti dal 1°.1.2016 al 31.12.2017 (**)

requisiti dal 1°.1.2018 (***)

60

61 e 3 mesi

61 e 8 mesi

62

(*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015

(**) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018

(***) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018, da adeguare successivamente, come previsto dall’articolo 1 dello schema di regolamento in esame

 

La relazione tecnica precisa che i requisiti previsti per il periodo 2013-2015 coincidono con quelli previgenti, tenendo conto della finestra mobile di 12 mesi e dell’adeguamento alla speranza di vita decorrente dal 2013.

La stima degli effetti di risparmio si basa sui seguenti valori:

­         platea iniziale di soggetti interessati: 2.400 unità

­         flusso annuo di pensioni liquidate: 400 unità

­         importo medio di pensione (2012): 45.000 euro annui lordi

Sulla base di tali premesse, i risparmi sono quantificati come segue:

 

Tabella 1

 

anni

minor numero di pensioni vigenti

minore spesa per rate di pensione

(migliaia di euro)

importi medi annui

(in euro)

2013

-

-

-

2014

-

-

-

2015

-

-

-

2016

400

8.100

48.800

2017

400

8.300

49.800

2018

400

10.200

50.800

2019

800

31.100

51.800

2020

800

31.700

52.800

2021

800

33.300

53.900

2022

800

33.000

55.000

 

2.      Modifica dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata (articolo 4, comma 1)

L’accesso alla pensione anticipata, ad età anagrafiche inferiori a quelle di vecchiaia, avviene con almeno 42 anni e tre mesi di anzianità contributiva. È prevista l’applicazione di una riduzione sulla quota di pensione retributiva, in presenza di un’età anagrafica inferiore a 58 anni fino al 31/12/2018 e di 59 anni dal 1/1/2019.

La stima si basa sull’ipotesi che nel decennio considerato tutti i soggetti interessati subiscano la riduzione dell’1 per cento per ogni anno di anticipo in relazione all’età (o del 2 per cento per anticipi superiori a due anni). I parametri utilizzati sono i seguenti:

­         platea iniziale: 2.400 soggetti interessati

­         importo medio di pensione (2012): 38.500 euro lordi annui

Sulla base di tali premesse, i risparmi sono quantificati come segue:

 

Tabella 2

 

anni

numero di pensioni anticipate vigenti soggette a riduzione

minore spesa per rate di pensione

(migliaia di euro)

importi medi annui

(in euro)

2013

-

-

-

2014

-

-

-

2015

720

300

40.600

2016

2.160

1.200

41.400

2017

4.320

2.700

42.200

2018

6.720

4.700

43.000

2019

9.120

7.000

43.900

2020

11.520

9.200

44.800

2021

13.920

11.600

45.700

2022

16.320

14.100

46.600

 

3.      Ulteriore modalità di accesso alla pensione anticipata (articolo 4, comma 2)

L’accesso alla pensione anticipata ad anzianità contributive inferiori ai 42 anni e tre mesi è collegato ad età anagrafiche minime crescenti progressivamente, come previsto dalla norma. Nella stima degli effetti si è tenuto conto del fatto che, nel periodo 2013-2018, il previgente requisito anagrafico, comprensivo della finestra mobile, coincide con quello previsto dalla normativa proposta. Pertanto, per tali anni, l’effetto della disposizione riguarda solo l’incremento del requisito di anzianità contributiva. I parametri utilizzati sono i seguenti:

­         platea iniziale: 1.200 soggetti interessati

­         importo medio di pensione (2012): circa 38.900 euro lordi annui

Sulla base di tali premesse, i risparmi sono quantificati come segue:

 

Tabella 3

 

anni

minor numero di pensioni vigenti

minore spesa per rate di pensione

(migliaia di euro)

importi medi annui

(in euro)

2013

-

-

-

2014

120

2.400

39.800

2015

360

14.600

40.600

2016

540

22.400

41.400

2017

1.260

45.600

42.200

2018

1.620

58.100

43.000

2019

1.980

71.100

43.900

2020

2.280

80.600

44.800

2021

2.400

109.700

45.700

2022

2.400

111.800

46.600

 

All’articolo 5 (norme transitorie e finali) la relazione tecnica non annette rilevanti effetti finanziari.

 

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica sembrerebbe evidenziare solo i risparmi per la mancata corresponsione delle rate di pensione (a seguito del ritardato accesso al pensionamento), mentre non sembrerebbero conteggiate le maggiori spese corrispondenti al maggiore importo di pensione maturato proprio grazie al ritardato accesso al pensionamento. Pertanto, appare necessario chiarire se i risparmi quantificati siano al netto oppure al lordo di tali maggiori spese.

 

ARTICOLO 6

Disposizioni riguardanti gli spedizionieri doganali

Normativa vigente: la legge n. 230/1997 ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e l’iscrizione all’INPS di coloro che esercitano tale attività. Per gli spedizionieri che alla medesima data risultavano iscritti al soppresso fondo, è conservata la quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative già acquisite. Tale quota è erogata dall'INPS, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianità acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

La norma dispone:

­       l’erogazione da parte dell’INPS delle quote di pensione degli spedizionieri doganali già iscritti al soppresso Fondo al compimento del sessantaseiesimo anno di età. Tale requisito viene conseguentemente elevato di un anno (comma 1);

­       l’estensione agli iscritti al soppresso Fondo degli spedizionieri doganali della disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo n. 42/2006 (comma 2).

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione di cui al comma 1 (liquidazione della quota pensionistica al compimento del sessantaseiesimo anno di età) non comporta risparmi significativi per gli anni 2013-2022, dal momento che per i soggetti in esame già trovavano applicazione la disciplina delle decorrenze e quella relativa all’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita.

Invece, l’estensione della disciplina della totalizzazione al soppresso Fondo degli spedizionieri doganali (comma 2) comporta i seguenti maggiori oneri:

 

anni

maggior numero di pensioni vigenti

maggiore spesa per rate di pensione

(migliaia di euro)

importi medi annui

(in euro)

2013

45

1.094

24.500

2014

41

1.026

25.000

2015

33

830

25.500

2016

32

828

26.000

2017

28

733

26.500

2018

24

657

27.000

2019

21

573

27.500

2020

25

697

28.100

2021

22

624

28.700

2022

20

571

29.300

La relazione tecnica precisa che le valutazioni sono state effettuate attraverso un modello di simulazione individuale, prevedendo una propensione alla totalizzazione del 30 per cento per coloro (circa 400 soggetti su 800 ex spedizionieri doganali) che avrebbero interesse a totalizzare in quanto anticiperebbero la decorrenza della pensione. Gli effetti finanziari, per il periodo 2013-2022, evidenziano un maggior onere per il complesso delle gestioni coinvolte nella totalizzazione.

Nel calcolo di tali oneri, tuttavia, si deve tenere conto che per le prestazioni totalizzate trovano applicazione sia la disciplina delle decorrenze sia quella dell’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita[12].

 

Al riguardo, dal momento che il comma 2 modifica il decreto legislativo n. 42/2006 in materia di totalizzazione, la norma sembrerebbe consentire la riliquidazione di pensioni già in essere. Pertanto appare necessario acquisire chiarimenti anche in merito alla corresponsione degli arretrati nei primi anni, oltre che delle spese relative alll’anticipo dei trattamenti, a coloro che, grazie alla norma in esame, conseguono un anticipo nell’accesso al pensionamento.

 

ARTICOLO 7

Disposizioni riguardanti i lavoratori poligrafici

Normativa vigente: l’articolo 37 della legge n. 416/1981 prevede, tra l’altro, la possibilità per i lavoratori poligrafici dipendenti di aziende dell’editoria posti in cassa integrazione guadagni straordinaria di optare per l’accesso alla pensione anticipata di anzianità.Tale opzione va esercitata entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta. In particolare, è stabilito che tali lavoratori, che possono far valere 1.664 contributi settimanali (o 384 mensili), hanno diritto di accedere al trattamento di pensione sulla base dell’anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a tre anni, con un massimo di 35 anni.

La norma, modificando l’articolo 37 della legge n. 416/1981, dispone l’innalzamento progressivo dei requisiti contributivi effettivi necessari per l’accesso al pensionamento anticipato (35 anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, 36 anni a decorrere dal 1° gennaio 2015 e 37 a decorrere dal 1° gennaio 2018) e la contestuale soppressione dell’abbuono di tre anni di contributi previsto dall’articolo 37 medesimo.

 

La relazione tecnica quantifica la minore spesa pensionistica come segue:

 

anni

minor numero di pensioni vigenti

minore spesa per rate di pensione

(migliaia di euro)

importi medi annui

(in euro)

2013

490

6.248

25.500

2014

565

13.618

25.900

2015

750

17.280

26.400

2016

814

20.869

26.900

2017

778

21.517

27.400

2018

983

24.195

27.900

2019

1.096

31.840

28.400

2020

1.444

41.992

28.900

2021

1.179

34.123

29.500

2022

1.285

40.036

30.000

 

La stima si basa sul dato di circa 700 soggetti che, per ciascun anno, accedono al trattamento anticipato di pensione.

Tale numero, rilevato dagli archivi INPS, è ricostruito sulla base dei dati storici della collettività e della sua distribuzione di anzianità al pensionamento. Tale distribuzione per anzianità non si modifica nel corso dell’intervallo della stima. Inoltre, come chiarito nel messaggio INPS n. 7155/2012, per i lavoratori in esame, con l’attuale normativa, il trattamento anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, non applicandosi, quindi, il regime delle decorrenze. Poiché sono possibili nuovi ingressi in cassa integrazione nel corso del 2013 di lavoratori poligrafici, anche con anzianità prossima ai 35 anni, tenendo conto dell’assenza del regime delle decorrenze, è ipotizzabile un minor onere per il 2013[13].

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire la stima del maggiore onere per cassa integrazione che si determinerà per la più prolungata permanenza nel trattamento dei soggetti che, in assenza della disposizione in esame, avrebbero avuto accesso al pensionamento anticipato[14].

 

ARTICOLO 8

Disposizioni per il personale viaggiante addetto ai servizi pubblici di trasporto

Normativa vigente: l’articolo 3 della legge n. 414/1996 prevede, tra l’altro, per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi l’accesso al pensionamento di vecchiaia al compimento di 60 anni di età per gli uomini e 55 per le donne.

La norma, modificando l’articolo 3 della legge n. 414/1996, dispone, per il personale viaggiante addetto ai servizi pubblici di trasporto, la maturazione del diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello vigente nel regime generale obbligatorio.

 

La relazione tecnica quantifica la minore spesa pensionistica come segue:

 

anni

minor numero di pensioni vigenti

minore spesa per rate di pensione

(migliaia di euro)

importi medi annui

(in euro)

2013

-

-

0

2014

-

-

0

2015

140

2.212

25.100

2016

993

19.867

25.700

2017

610

16.894

23.800

2018

624

11.329

21.000

2019

1.460

28.570

22.900

2020

877

19.825

20.200

2021

1.580

33.338

22.600

2022

1.114

23.377

19.300

 

La relazione tecnica non reca alcun dato a supporto della quantificazione. Precisa che l’INPS, con messaggio n. 11010/2012, ha specificato che l’accesso al pensionamento di vecchiaia con requisiti ridotti è subordinato al presupposto che le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante siano svolte stabilmente alla data del compimento dell’età pensionabile, senza soluzione di continuità tra la cessazione del rapporto di lavoro e la prestazione pensionistica. In mancanza di tale presupposto (prosecuzione volontaria, mobilità ecc.), i requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia sono gli stessi dell’assicurazione generale obbligatoria.

 

Al riguardo appare necessario acquisire i dati e i parametri necessari alla verifica della congruità dei risparmi quantificati dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 9

Disposizioni riguardanti i lavoratori marittimi

Normativa vigente: la legge n. 413/1984 ha disposto la soppressione della Cassa nazionale della previdenza marinara e la contestuale iscrizione presso l’INPS di tutti i lavoratori marittimi che esercitano la navigazione a scopo professionale. L’articolo 31 della medesima legge dispone che i lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, purché facciano valere 1.040 settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione, di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

Per quanto riguarda i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, sulla base di quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 503/1992, i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, e i marittimi abilitati al pilotaggio accedono alla pensione di vecchiaia al compimento di 60 anni, se uomini, e a 55 anni, se donne[15].

 

La norma, modificando la legge n. 413/1984, dispone:

­       per i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, e per i marittimi abilitati al pilotaggio, il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello vigente nel regime generale obbligatorio[16] (comma 1);

­       il progressivo innalzamento del requisito dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione anticipata (56 anni fino al 31 dicembre 2014; 57 fino al 31 dicembre 2017; 58 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018), rimanendo confermato il requisito di almeno 20 anni di anzianità contributiva, di cui 10 anni di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo[17] (comma 2).


 

La relazione tecnica quantifica le seguenti riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni in esame:

(migliaia di euro)

anno

comma 1

comma 2

totale

2013

275

 

275

2014

556

 

556

2015

567

1.800

2.367

2016

578

3.638

4.216

2017

589

3.713

4.302

2018

601

3.788

4.389

2019

613

5.775

6.388

2020

625

7.800

8.425

2021

638

7.950

8.588

2022

651

8.100

8.751

 

In particolare, il progressivo innalzamento del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia per i piloti del pilotaggio marittimo (comma 1), reca i seguenti risparmi:

 

anni

minor numero di pensioni vigenti

minore spesa per rate di pensione

(migliaia di euro)

importi medi annui

(in euro)

2013

10

275

55.000

2014

10

556

56.100

2015

10

567

57.200

2016

10

578

58.300

2017

10

589

59.500

2018

10

601

60.700

2019

10

613

61.900

2020

10

625

63.100

2021

10

638

64.400

2022

10

651

65.700

 

La relazione tecnica precisa che le valutazioni sono state effettuate sulla base di informazioni ricavate dagli archivi INPS. In particolare, sono state analizzate le aziende con personale di qualifica di pilota marittimo, definendo una platea di circa 450 soggetti attivi. La relazione tecnica, inoltre, ipotizza che con la previgente normativa si sarebbero liquidati circa 10 trattamenti l’anno che, a seguito della disposizione in esame, subiranno un ritardo nella liquidazione di circa un anno. Infine, per le valutazioni si è fatto riferimento ad un importo medio di pensione annua lorda di circa 54.000 euro, riferibili al 2012.


Per quanto riguarda il progressivo innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione anticipata (comma 2), la relazione tecnica fornisce la quantificazione dei seguenti risparmi:

 

anni

minor numero di pensioni vigenti

minore spesa per rate di pensione

(migliaia di euro)

importi medi annui

(in euro)

2013

 

 

 

2014

 

 

 

2015

150

1.800

24.000

2016

150

3.638

24.500

2017

150

3.713

25.000

2018

150

3.788

25.500

2019

150

5.775

26.000

2020

150

7.800

26.500

2021

150

7.950

27.000

2022

150

8.100

27.500

 

Anche in questo caso, le valutazioni si basano sui dati ricavati dagli archivi INPS. In particolare, sono state analizzate le liquidazioni di pensioni della categoria PM degli ultimi anni, giungendo a definire una platea di circa 150 nuove pensioni all’anno che subiranno ritardi nella liquidazione per effetto della disposizione in esame. Infine, la relazione tecnica precisa che si è fatto riferimento ad un importo medio di pensione annua lorda di circa 22.500 euro, riferibile al 2012.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire ulteriori informazioni circa i parametri posti alla base della quantificazione, con particolare riferimento allo slittamento medio dell’accesso al pensionamento in caso di pensione anticipata (comma 2).

 

ARTICOLO 10

Disposizioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo – gruppo ballo

La norma, modificando l’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 64/2010[18], dispone l’innalzamento da 45 a 46 anni dell’età pensionabile per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e dei ballerini.

 

La relazione tecnica precisa che l’applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento non comporta effetti finanziari significativi.

La relazione illustrativa, precisa che la disposizione assorbe, di fatto, il prolungamento di un anno dell’attività stabilito in precedenza dalla cosiddetta finestra mobile.

 

Nulla da osservare, dal momento che, come anche precisato dalla relazione illustrativa, la disposizione non comporta, di fatto, mutamenti nelle modalità di accesso al pensionamento per la categoria di lavoratori in esame.

Si segnala, comunque, che anche al requisito di età anagrafica dei ballerini e tersicorei si applica, ai sensi dell’articolo 1 dello schema di regolamento in esame, l’adeguamento alla speranza di vita.

 

ARTICOLO 11

Disposizioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo – gruppo attori

La norma, sostituendo la Tabella C allegata all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 182/1997, prevede l’elevazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione per i lavoratori del gruppo attori[19] che, alla data del 31.12.1995, risultavano già iscritti all’ENPALS[20].

In particolare, la Tabella C attualmente vigente fissa l’età pensionabile per i lavoratori in esame in 63 anni per gli uomini e 58 per le donne. La Tabella prevista dallo schema di regolamento in esame, invece, prevede la seguente progressione:

 

Decorrenza della pensione

età anagrafica donne

età anagrafica uomini

dal 1°.1. 2013

60 anni

64 anni

dal 1°.1. 2015

61 anni

64 anni

dal 1°.1. 2017

62 anni

64 anni

dal 1°.1. 2019

63 anni

64 anni

dal 1°.1. 2021

64 anni

64 anni

 

 

La relazione tecnica quantifica la minore spesa pensionistica come segue:

 

anni

minor numero di pensioni vigenti

minore spesa per rate di pensione

(migliaia di euro)

importi medi annui

(in euro)

2013

-

-

-

2014

-

-

-

2015

5

42

15.590

2016

9

113

15.890

2017

23

257

16.200

2018

23

377

16.530

2019

31

458

16.860

2020

36

584

17.200

2021

62

866

17.540

2022

81

1.280

17.890

 

Al riguardo, appare necessario acquisire i dati posti alla base della quantificazione.

 

ARTICOLO 12

Disposizioni riguardanti i lavoratori dello spettacolo – gruppo canto

La norma, modificando l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 182/1997, dispone, con riferimento ai lavoratori iscritti all’ENPALS alla data del 31.12.1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, l’innalzamento dell’età pensionabile (prevista all’età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini) secondo la seguente progressione:

 

Decorrenza della pensione

età anagrafica donne

età anagrafica uomini

fino al 31.12.2014

57 anni

61 anni

dal 1°.1. 2015

58 anni

61 anni

dal 1°.1. 2017

59 anni

61 anni

dal 1°.1. 2019

60 anni

61 anni

dal 1°.1. 2021

61 anni

61 anni

 

 

La relazione tecnica quantifica la minore spesa pensionistica come segue:

 

anni

minor numero di pensioni vigenti

minore spesa per rate di pensione

(migliaia di euro)

importi medi annui

(in euro)

2013

-

-

-

2014

14

104

14.280

2015

34

351

14.550

2016

28

462

14.830

2017

48

576

15.120

2018

49

750

15.430

2019

58

846

15.740

2020

51

876

16.050

2021

65

948

16.370

2022

63

1.067

16.700

 

Al riguardo, appare opportuno acquisire gli ulteriori elementi utilizzati per la quantificazione.

 

ARTICOLO 13

Disposizioni riguardanti gli sportivi professionisti

La norma, modificando l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 166/1997, dispone l’aumento dell’età pensionabile per gli iscritti all’ENPALS alla data del 31.12.1995, attualmente fissato in 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne, secondo la seguente progressione:

 

Decorrenza della pensione

età anagrafica donne

età anagrafica uomini

fino al 31.12.2014

49 anni

53 anni

dal 1°.1. 2015

50 anni

53 anni

dal 1°.1. 2017

51 anni

53 anni

dal 1°.1. 2019

52 anni

53 anni

dal 1°.1. 2021

53 anni

53 anni

 

La relazione tecnica precisa che l’applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento non comporta effetti finanziari significativi.

 

Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica non fornisce alcun dato a supporto dell’affermata irrilevanza degli effetti finanziari ascrivibili alle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 14, commi 1 e 2

Perdita del titolo abilitante allo svolgimento di specifica attività lavorativa

La norma dispone:

­       l’applicazione dei requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, a coloro per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti non ne prevedano l’elevazione. Qualora tali limiti possano essere elevati (al superamento del giudizio di idoneità), la deroga in esame si applica solo nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante (comma 1);

­       l’applicazione dei requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011 al personale di volo per il quale venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età (comma 2).

 

La relazione tecnica precisa che il comma 1, che si riferisce al Fondo trasporti, comporta un minore risparmio, già considerato e dedotto algebricamente all’interno della valutazione degli effetti finanziari recati dal precedente articolo 8[21].

Il comma 2 (riguardante gli iscritti al Fondo volo), invece, non dà luogo a effetti finanziari rilevanti, in quanto, in genere, i piloti con 60 o più anni possono condurre velivoli commerciali con altro pilota in possesso di titolo abilitante.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 14, commi 3, 4 e 5

Disposizioni riguardanti i controllori di volo

La norma, con riferimento ai profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, nonché di esperto di assistenza al volo e meteo, dipendente dell’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), dispone:

­       l’applicazione dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2012 (comma 3);

­       a decorrere dal 1° gennaio 2013, per coloro che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l’aumento dell’anzianità contributiva per l’accesso alla pensione con età inferiori a 60 anni, dai 35 anni attuali (unitamente a 57 anni di anzianità anagrafica) a 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese a decorrere dal 2014 (comma 4, primo e secondo periodo);

­       la penalizzazione del trattamento per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 60 anni.

In particolare, la norma prevede l’applicazione sulla quota retributiva di trattamento maturata prima del 1° gennaio 2012 di una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 60 anni; tale percentuale è elevata a due punti per ogni anno di ulteriore anticipo rispetto a due anni (comma 4, terzo e quarto periodo). Infine, il successivo comma 5 prevede l’abrogazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 149/1997 che reca le disposizioni vigenti in materia di pensione anticipata.


La relazione tecnica quantifica la minore spesa pensionistica come segue:

 

anni

minor numero di pensioni vigenti

minore spesa per rate di pensione

(migliaia di euro)

importi medi annui

(in euro)

2013

1

29

58.000

2014

3

118

59.200

2015

5

240

60.400

2016

7

366

61.500

2017

9

498

62.700

2018

10

603

64.000

2019

11

680

65.400

2020

12

760

66.700

2021

12

808

68.000

2022

12

824

69.400

 

La relazione tecnica precisa che la valutazione è stata effettuata partendo da informazioni ricavate dagli archivi della gestione ex-INPDAP. In particolare, analizzando la serie storica del numero di pensionamenti del personale operativo, si è giunti a definire una platea di poche unità cui potrebbe essere applicata la norma. Per le valutazioni, infine, si è fatto riferimento ad un importo medio di pensione annua lorda di circa 57.800 euro, riferibile al 2012.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 15

Deroghe

La norma prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi ai soggetti di cui al presente regolamento, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente a tale data, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

­       siano collocati in mobilità, sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 15 settembre 2012, anche se alla medesima data non risultino ancora cessati dall’attività lavorativa, e maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;

­       siano collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 15 settembre 2012 e, alla medesima data, siano cessati dall’attività lavorativa;

­       siano autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 15 settembre 2015;

­       risultino, alla data del 15 settembre 2015, in congedo per assistere i figli con disabilità grave;

­       abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 15 settembre 2013, in ragione di accordi individuali, maturando, secondo la previgente normativa pensionistica, la decorrenza del trattamento entro il 15 settembre 2015;

­       siano lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento[22], in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 15 settembre 2012.

 

La relazione tecnica quantifica la maggiore spesa pensionistica come segue:

 

anni

maggior numero di pensioni vigenti

maggiore spesa per rate di pensione

(migliaia di euro)

importi medi annui

(in euro)

2013

295

6.310

25.500

2014

292

7.745

25.900

2015

289

7.859

26.400

2016

286

7.601

26.800

2017

283

7.344

27.300

2018

281

16.132

27.800

2019

923

34.222

28.300

2020

737

29.246

25.500

2021

644

17.137

28.800

2022

-

-

-

 

La relazione tecnica precisa che i soggetti rientrati nelle deroghei, ai sensi della disposizione in esame, non sono stati considerati nelle platee che hanno determinato le valutazioni relative agli articoli precedenti. Tale impostazione ha reso la determinazione dei risparmi non influenzata dai soggetti derogati, il cui onere è stato valutato complessivamente e a parte. Infine, la relazione tecnica sottolinea che nelle valutazioni non si è tenuto conto di alcun limite temporale per le decorrenze dei derogati.

 

Al riguardo, appaiono opportuni chiarimenti in merito ai dati sottostanti le quantificazioni, con particolare riferimento alle motivazioni che sottendono il significativo incremento delle pensioni vigenti nel 2019.

 



[1] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011. Si segnala che il termine per l’armonizzazione previsto da tale disposizione (31 ottobre 2012) risulta scaduto.

[2] Articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

[3] Articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010.

[4] Cfr. infra.

[5] Articolo 627, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo n. 66/2010.

[6] Articolo 632 del decreto legislativo n. 66/2010.

[7] Articolo 1 del decreto legislativo n. 217/2005.

[8] Cfr. infra la relazione tecnica.

[9] Si tratta, pertanto, di anzianità maturate prima del 1° gennaio 2012, in quanto, a decorrere da tale data, il decreto-legge n. 201/2011 ha disposto l’estensione del sistema contributivo pro rata a tutti gli iscritti all’AGO.

[10] Tale norma prevede che, in considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue anche al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, senza le riduzioni percentuali previste dalla legge n. 335/1995 , ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al medesimo decreto legislativo n. 165/1997.

[11] Come spiegato dalla relazione illustrativa, ogni singolo ordinamento prevede età anagrafiche massime variabili in funzione della qualifica o grado. Quando il militare ha raggiunto tale età anagrafica massima, l’amministrazione o ente datore di lavoro lo colloca a riposo qualora questi abbia già maturato i requisiti per il diritto a pensione e il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico; in caso contrario, il rapporto di servizio prosegue fino al raggiungimento della prima decorrenza utile in corrispondenza dei nuovi requisiti previsti dallo schema di regolamento in esame.

[12] Ciò pertanto comporterebbe un anticipo piuttosto limitato all’accesso al trattamento pensionistico.

[13] Sembrerebbe quindi che, secondo la relazione tecnica, prevedendosi per il 2013 un ulteriore accesso al trattamento di CIGS e, dopo almeno due mesi, un travaso di parte dei soggetti con i requisiti richiesti in pensionamento anticipato, immediatamente in quanto non sono previste finestre, il risparmio ascritto alla disposizione in esame potrebbe essere anche maggiore di quello stimato.

[14] Tale informazione, che non ha rilevanza ai fini della copertura (la CIGS è finanziata dalla contribuzione), appare interessante ai fini della contabilità nazionale e del bilancio INPS.

[15] Cfr. la Circolare dell’INPS n. 35/2012.

[16] Pertanto, essendo previsto per l’AGO l’innalzamento graduale dell’età pensionabile (fino a 67 anni nel 2021) e l’adeguamento alla speranza di vita, anche l’età pensionabile per i lavoratori marittimi subirà un graduale innalzamento fino a 62 anni (nonché l’adeguamento alla speranza di vita).

[17] Articolo 31 della legge n. 413/1984.

[18] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100/2010.

[19] In particolare, l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 182/1997 elenca le seguenti categorie di lavoratori: a) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey; b) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; c) direttori d'orchestra e sostituti; d) figuranti e indossatori.

[20] Si tratta, pertanto, dei lavoratori cui si applica il sistema misto (retributivo, per le anzianità maturate prima del 31.12.1995 e contributivo per le anzianità maturate successivamente a tale data). L’adeguamento dell’età pensionabile in esame è già previsto dalla normativa vigente per gli iscritti all’ENPALS a decorrere dal 1° gennaio 1996.

[21] Cfr. supra.

[22] Articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416/1981.