Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DOC 10) - Modifiche al DPR 139/2010, in materia di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità
Riferimenti:
SCH.DEC 10/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 7
Data: 16/05/2013
Descrittori:
AUTORIZZAZIONI   DPR 2010 0139
TUTELA DEL PAESAGGIO     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

Modifiche al DPR 139/2010, in materia di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità

 

(Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 10)

 

 

 

 

 

N. 7 – 16 maggio 2013

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

Atto n.:

 

10

Natura dell’atto:

 

Schema di regolamento

Titolo breve:

 

Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità

Riferimento normativo:

 

articolo 44 del D.L. n. 5 del 2012

Relatore per la Commissione:

 

Prestigiacomo

 

Gruppo:

PdL

Relazione tecnica:

 

 

 

Assegnazione

 

 

Alla  

 

ai sensi

 

 

 

(termine per l’esame: 7 giugno 2013)

 

 

Alla Commissione Bilancio

ai sensi

 

 

(termine per l’esame: 23 maggio 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLI 1-6. 3

Modifiche al DPR 139/2010 (Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità) 3



PREMESSA

 

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica reca modifiche al regolamento di cui al DPR n. 139/2010 in materia di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.

Tali atti sono emanati ai sensi dell’articolo 146, comma 9, del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dell’ articolo 44 del DL 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo).

L’articolo 146, comma 9, del D. Lgs. 42/2004 ha previsto l’emanazione di un regolamento per la disciplina di procedure semplificate finalizzate al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità. La disciplina deve attenersi a criteri di snellimento e di concentrazione dei procedimenti.

Il DPR 139/2010 ha disposto l’assoggettamento a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, specificamente indicati in apposito elenco. Sono state quindi disciplinate le forme di presentazione della relativa istanza e la conseguente pronuncia da parte dell’amministrazione competente.

L’art. 44 del DL 5/2012 ha previsto l’emanazione di disposizioni modificative ed integrative del predetto regolamento, al fine di estendere l’applicazione delle procedure semplificate a fronte di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali[1].

Lo schema di decreto in esame, composto da 6 articoli ed un allegato (già previsto dal decreto oggetto delle modifiche), è corredato di relazione tecnico-finanziaria, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-6

Modifiche al DPR 139/2010 (Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità)

Le norme, modificando gli articoli 1, 2, 4 e 5, nonché l’allegato 1 del DPR n. 139/2010:

         prevedono che rientrino nel novero gli interventi di lieve entità - e siano quindi assoggettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica - oltre alle aree e agli immobili già individuati dalla disciplina in vigore, anche le istanze di rinnovo di autorizzazioni scadute da meno di centoventi giorni, riguardanti lavori non terminati o non eseguiti. Ciò a condizione che tali lavori rimangano conformi a quelli già autorizzati (articolo 1);

         recano precisazioni in ordine alle procedure e alla documentazione relative agli  interventi di lieve entità sui beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. a), b) e c) del Codice[2] e prevedono che alla presentazione della domanda si applichino le vigenti disposizioni in materia di trasmissione digitale della documentazione (articolo 2);

         snelliscono alcune procedure a cura dell’amministrazione competente nella fase di ricezione dell’istanza, in particolare limitando il riscontro della conformità urbanistica sulla base dell’asseverazione prodotta dall’istante (articolo 3);

         introducono il comma 2-bis all’articolo 5 del DPR 139/2010, in base al quale  l’amministrazione preposta alla gestione del vincolo conferisce specifica evidenza agli atti dei procedimenti relativi alle istanze di autorizzazione paesaggistica semplificata (articolo 4).

Come precisato dalla relazione illustrativa, tale previsione ha lo scopo di consentire alle soprintendenze di individuare tempestivamente e trattare celermente le predette pratiche soggette a termini procedimentali più brevi;

         recano modifiche tecniche all’allegato 1, che individua le categorie di interventi di lieve entità sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (articolo 5);

         stabiliscono che dall’attuazione del decreto in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle relative disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 6).

 

La relazione tecnica precisa che gli adempimenti procedurali connessi all’attuazione delle disposizioni innovative introdotte con il provvedimento in esame sono rimessi agli uffici ordinariamente preposti al procedimento autorizzatorio in materia paesaggistica. Conferma quindi che dall’attuazione dello schema di regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto dall’articolo 6 del testo in esame.

 

Al riguardo si rileva che dal provvedimento in esame non sembrano derivare effetti diretti di carattere finanziario. In ordine agli eventuali effetti indiretti, si osserva che l’impatto amministrativo e finanziario della nuova disciplina dovrebbe risultare neutrale a condizione che dalle semplificazioni introdotte non derivino aggravi nelle attività pubbliche di verifica e di controllo in materia urbanistica e paesaggistica, con riferimento sia agli adempimenti previsti dal testo sia alle attività che intervengono nelle fasi successive al rilascio delle autorizzazioni in esame. Sul punto andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 1 dell’articolo 6 andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, in particolare sarebbe opportuno sostituire le parole: “non derivano nuovi o maggiori oneri” con le seguenti: “non devono derivare nuovi o maggiori oneri”.

 

 

 



[1] La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto si tratta di norma non innovativa e diretta ad introdurre un’accelerazione per adempimenti già previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali (articolo 12 del D. Lgs. 42/2004), nella prospettiva di semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori in questione.

 

[2] Si tratta degli immobili aventi caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;  ville, giardini e parchi;  i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, i centri ed i nuclei storici.