Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (Atto del Governo n. 396) Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate
Riferimenti:
SCH.DEC 396/XVII     
Serie: Analisi degli effetti finanziari    Numero: 526
Data: 12/04/2017
Descrittori:
FORZE ARMATE   RUOLI
Organi della Camera: IV-Difesa


 

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

 

 

 

Revisione dei ruoli delle Forze armate

 

 

(Schema di decreto legislativo n. 396)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 526 – 12 aprile 2017

 

 


La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO.. - 4 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 5 -

ARTICOLI da 1 a 12. - 5 -

Revisione dei ruoli del personale delle Forze armate. - 5 -


PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 244/2012, in materia di revisione dello strumento militare nazionale – reca disposizioni in materia di revisione dei ruoli della Forze armate.

L’art. 1, comma 5, della legge n. 244/2012[1], oltre alla possibilità di adottare decreti correttivi o integrativi entro 2 anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega[2] previsti al comma 1 in materia di revisione dello strumento militare, prevede che una quota parte non superiore al 50% dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti da tale revisione, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 155, ultimo periodo, della legge n. 350/2003, debba essere impiegato per adottare ulteriori disposizioni integrative entro il 1° luglio 2017, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia nel rispetto, tra gli altri, dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), n. 1), della legge n. 124/2015. Si rammenta che l’art. 1, comma 2, della legge n. 244/2012, ha previsto che i risparmi di spesa derivanti dall’adozione dei decreti delegati potranno essere destinati alle esigenze della Difesa, ai sensi e secondo le modalità indicate all’art. 4, comma 1, della stessa legge[3], al netto degli effetti di risparmio prodotti dalle disposizioni del DL n. 95/2012 relative alle FF.AA. e al Ministero della difesa, che sono destinati, in virtù del medesimo decreto, al miglioramento dei saldi di bilancio[4].

L'articolo 8 della legge n. 124/2015 reca, a sua volta, una delega legislativa in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. Tra i principi e i criteri direttivi di delega si prevede [comma 1, lettera a), n. 1] la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera delle Forze di polizia, stabilendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia[5].

Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica, che reca numerose tabelle e prospetti riassuntivi. Nel rinviare, per l’indicazione di dettaglio di tali dati, al testo della RT, nella presente Nota sono state riportate le principali tavole di sintesi contenute nella relazione e le principali informazioni relative al procedimento di stima seguito.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

Revisione ruoli Forze armate

2017

2018

2019

2020

2021

194.703.132

365.280.752

374.820.813

390.853.654

388.384.874

2022

2023

2024

2025

2026

394.993.597

396.924.385

395.097.083

391.509.499

387.949.263

Si evidenzia che il provvedimento dispone la copertura dei suddetti oneri, ai sensi dell’articolo 12, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 365, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), come ripartiti per effetto del DPCM 27 febbraio 2017, nonché mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003 e mediante i risparmi di spesa di cui all’art. 11, comma 5, del provvedimento in esame relativi alla revisione dello strumento militare.

Si rammenta che l’’art. 1, comma 365, della legge di bilancio 2017, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, di un fondo con una dotazione[6] di 1.480 milioni di euro per il 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dal 2018, destinato, tra l’altro alla definizione, dal 2017, dell’incremento delle risorse già previste a legislazione vigente per il riordino delle carriere del personale del comparto difesa sicurezza e soccorso pubblico – anche ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124/2015 – o in alternativa, per il solo 2017, alla proroga del contributo straordinario (c.d. “bonus 80 euro”) riconosciuto al personale non dirigente del medesimo comparto[7] (lettera c). L’art. 1, comma 1, lett. c), del DPCM[8] 27 febbraio 2017, ha previsto che la dotazione del fondo sia destinata, tra l’altro, per 760 milioni di euro per il 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dal 2018 alla: 1) proroga, dal 1° gennaio 2017 e fino all'attuazione della delega sul riordino delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, del suddetto contributo straordinario; 2) copertura degli oneri connessi alla piena attuazione dei predetti provvedimenti di delega sulla revisione dei ruoli, in aggiunta alle risorse già previste a tal fine a legislazione vigente; 3) copertura, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009, degli oneri indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega sulla revisione dei ruoli di cui ai numeri 1) e 2).

Il medesimo fondo di cui alla legge di bilancio è utilizzato anche dagli schemi di decreti legislativi sul Corpo dei vigili del fuoco attualmente all’esame delle Camere[9] che, a tal fine, ha istituito uno specifico Fondo, con una dotazione di 56 milioni di euro per il 2017 e 86,030 milioni di euro a decorrere dal 2018, con corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 365, della legge n. 232/2016. Peraltro, come previsto nello schema di decreto relativo ai vigili del fuoco, il suddetto Fondo può essere alimentato ulteriormente, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 365, lettera c), della legge di bilancio 2017, per importi da determinarsi con apposito decreto interministeriale. Inoltre, le risorse stanziate dall’art. 1, co. 365, della legge di bilancio 2017 sono utilizzate anche per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di Polizia[10] (A.G. 395), i cui oneri, pari complessivamente a euro 472.504.405 per il 2017, a euro 636.974.172 per il 2018, a euro 623.006.300 per il 2019, a euro 610.542.118 per il 2020, a euro 611.315.107 per il 2021, a euro 607.362.855 per il 2022, a euro 608.128.792 per il 2023, a euro 611.630.569 per il 2024, a euro 615.496.631 per il 2025 e a euro 619.357.068 a decorrere dal 2026 trovano, per la quota prevalente, copertura nelle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2017.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLI da 1 a 12

Revisione dei ruoli del personale delle Forze armate

Le norme recano la revisione dei ruoli del personale delle Forze armate (articoli 1-12) e, in particolare, con riguardo al regime comune a più categorie di personale militare, prevedono (articolo 1):

·      l’individuazione delle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali, dei graduati e dei militari di truppa, specificando che le relative carriere hanno rispettivamente, sviluppo dirigenziale, direttivo, esecutivo e meramente esecutivo. Il grado di luogotenente, individuato come qualifica a legislazione vigente[11], viene configurato come grado apicale del ruolo sottufficiali [articolo 1, comma 1, lett. a)];

·      la possibilità di incrementare i volumi dei reclutamenti annuali dei militari di truppa in ferma prefissata, in presenza di specifiche esigenze funzionali, connesse alle emergenze operative derivanti da attività di soccorso e assistenza in Patria e all’estero, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria [articolo 1, comma 1, lett. d)];

·      la previsione, oltre alle categorie e alle specialità, anche di “qualificazioni” per i sottufficiali, graduati e militari di truppa appartenenti al Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare [articolo 1, comma 1, lett. e)];

·      l’estensione degli effetti della detrazione di anzianità, operata a qualsiasi titolo sul grado[12], anche sulla decorrenza della qualifica posseduta, prevedendo, altresì, il computo dei periodi di congedo straordinario[13] nell’anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera [articolo 1, comma 1, lett. f)];

·      la previsione, per tutto il personale militare collocato in ausiliaria, della permanenza in tale regime per un periodo di 5 anni [articolo 1, comma 1, lett. h)].

L’art. 992, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare (COM), nel testo vigente, prevede che il personale militare permanga in ausiliaria: a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni; b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni;

·      la possibilità per i luogotenenti di conseguire la promozione a sottotenente e gradi corrispondenti dei ruoli speciali degli ufficiali delle Forze armate e, nel ruolo normale, per il personale dell’Arma dei carabinieri in caso di cessazione dal servizio per infermità [articolo 1, comma 1, lett. i)].

La disposizione tiene conto del nuovo sviluppo di carriera previsto per i marescialli, il cui grado apicale è quello di luogotenente in luogo di quello di primo maresciallo. L’art. 1084 del COM, nel testo vigente, prevede che ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, possa essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali;

·      la previsione - senza effetti sul trattamento economico e previdenziale e con decorrenza dal 1° gennaio 2015 - della promozione al grado superiore del personale in servizio permanente che cessa dal servizio [articolo 1, comma 1, lett. l)].

Viene, in particolare, previsto che la disposizione si applichi al personale che cessa dal servizio in una delle seguenti ipotesi: raggiungimento del limite di età, collocamento a domanda in ausiliaria o riserva, infermità o decesso dipendenti da causa di servizio, rinuncia al transito per infermità nell’impiego civile, sempre che l’infermità dipenda da causa di servizio. La promozione non è ammessa per coloro che già rivestono il grado apicale del ruolo d'appartenenza ed è subordinata all'assenza di profili di demerito nell'ultimo quinquennio di servizio prestato.

Con riguardo alla categoria degli ufficiali viene novellata la disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento (articolo 2), prevedendo:

·      l’estensione dei poteri di spesa, previsti a legislazione vigente a partire dal grado di colonnello ed equiparati nell’esercizio di funzioni di comando/direzione di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, agli ufficiali superiori (maggiore, tenente colonnello e colonnello) che esercitano le medesime funzioni [articolo 2, comma 1, lett. a)];

·      la modifica delle modalità di accesso e alimentazione del ruolo speciale [articolo 2, comma 1, lett. d) ed e)].

In particolare viene prevista l’alimentazione del ruolo speciale anche con i frequentatori dei corsi normali d’accademia che, pur non avendo terminato il 2° e 3° anno, siano in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, agli iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che abbiano superato gli esami del 3° anno, al personale della categoria dei graduati, nonché, in misura non superiore al 30 % dei posti a concorso, ai sottufficiali nel grado di primo maresciallo e luogotenente in possesso almeno della laurea e dei requisiti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente;

·      la sostituzione dell’art. 801 del Codice dell’ordinamento militare (COM) allo scopo di ampliare il contingente massimo di ufficiali destinatario delle procedure di collocamento in soprannumero stabilito annualmente con decreto interministeriale, prevedendo comunque un limite massimo di 155 unità (+ 10 unità rispetto a quanto previsto a normativa vigente) e includendo gli ufficiali impiegati nelle sedi delle Rappresentanze diplomatiche all’estero in qualità di Addetti militari e l’ufficiale generale cui è stata conferita la carica di Consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri [articolo 2, comma 1, lett. n)];

·      l’introduzione dell’art. 1072-ter del COM in materia di ricostruzione della carriera per il personale militare che, avendo prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni, rientri nella Forza armata di appartenenza. In particolare è previsto un sistema di promozione (fino al grado di tenente colonnello e fino ai gradi di colonnello o generale di brigata) a seconda degli incarichi e della qualifica posseduta durante il servizio presso le altre amministrazioni [articolo 2, comma 1, lett. r)];

·      l’introduzione di nuove disposizioni in materia di avanzamento del maestro direttore della banda musicale. In particolare, viene stabilito il sistema di avanzamento al grado di tenente colonnello (e gradi corrispondenti) ad anzianità, per le tre Forze armate, a scelta, per l’Arma dei carabinieri. Viene introdotto un sistema unicamente a scelta per il grado di colonnello con valutazione al compimento di otto anziché cinque anni di permanenza nel grado [articolo 2, comma 1, lett. s)].

Il testo vigente dell’art. 1519 del COM, sostituito dalla norma in esame, prevede che l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo ad anzianità, fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti, e che la valutazione venga disposta al compimento di cinque anni di grado;

·      la modifica dell’art. 1520 del COM, fissando al grado di maggiore, anziché a quello di capitano, il livello apicale per il maestro vice direttore della banda musicale e prevedendo che quest’ultimo venga valutato dai superiori gerarchici al compimento di cinque anni di anzianità di grado, anziché due [articolo 2, comma 1, lett. t)].

L’articolo 3 reca disposizioni transitorie in merito al reclutamento, allo stato giuridico e all’avanzamento del personale militare appartenente al ruolo degli ufficiali. In particolare si prevede:

·      sino al 2022, la deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera e), per la partecipazione al concorso nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti, disponendo, ai fini della partecipazione a tale concorso, il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anziché del titolo di laurea [articolo 3, comma 1, lett. a)];

·      che, dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2019, le aliquote di valutazione per l’avanzamento al grado superiore siano determinate attraverso un sistema di compensazione, tale da consentire dal 2020 l’inserimento nelle aliquote degli ufficiali aventi la permanenza minima nei gradi previsti dalla nuova disciplina [articolo 3, comma 1, lett. b)];

·      la disciplina del regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina, stabilendo i periodi minimi di imbarco, le attribuzioni specifiche e i titoli necessari per l’avanzamento. Viene, altresì, demandata ad un decreto ministeriale la definizione del periodo di permanenza minima nel grado di Generale di divisione e gradi corrispondenti per la valutazione al grado superiore senza modificare il numero di promozioni previste dalla vigente legislazione. Le disposizioni transitorie previste con riguardo agli ufficiali del ruolo normale della Marina sono estese, in quanto compatibili, agli ufficiali dell’Esercito e dell’Aeronautica, ove sussistano analoghe condizioni [articolo 3, comma 1, lett. c) d) ed e)].

L’articolo 4 reca disposizioni concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei marescialli. In particolare si prevede:

·      l’introduzione di nuove denominazioni per i gradi del ruolo dei marescialli, istituendo il nuovo grado di “luogotenente” e le qualifiche di “primo luogotenente” per i marescialli e la “qualifica speciale” per i sergente maggiore capo [articolo 4, comma 1, lett. a)];

·      la novella dell’art. 682 del Codice, individuando le categorie di personale che possono accedere, tramite il concorso interno[14] al ruolo dei marescialli [articolo 4, comma 1, lett. b)];

·      la possibilità[15] per i sergenti vincitori di concorso per il ruolo marescialli di essere destinati, al termine del corso nella sede di servizio e di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell’Amministrazione o, laddove possibile, in altre sedi di preferenza espresse dall’interessato [articolo 4, comma 1, lett. c)];

·      la ridefinizione delle funzioni [articolo 4, comma 1, lett. d)], delle modalità di avanzamento [articolo 4, comma 1, lett. h), i) e m)], dell’articolazione della carriera [articolo 4, comma 1, lett. l)] e dei periodi di permanenza nel grado [articolo 4, comma 1, lett. n)] del personale del ruolo marescialli in relazione all’introduzione del nuovo grado apicale di luogotenente.

Tra l’altro viene eliminata la promozione a scelta per esami al grado di primo maresciallo, prevista nel testo vigente dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 1277 del COM modificato dall’articolo 4, comma 1, lett. m);

·      la novella dell’art. 1511 del COM in tema di progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali, in ragione del nuovo grado di “primo luogotenente” che viene riconosciuto anche con riferimento al ruolo dei musicisti [articolo 4, comma 1, lett. r) e s)].

L’articolo 5 reca disposizioni transitorie relative al reclutamento, allo stato giuridico e all’avanzamento del personale del ruolo dei marescialli. In particolare si prevede:

·      per il solo 2018, un concorso straordinario per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, riservato al solo personale militare appartenente ai ruoli dei sergenti e volontari in servizio permanente effettivo arruolati, ai sensi della legge n. 958/1986 e successivamente transitato in servizio permanente [articolo 5, comma 1, lett. a)].

La disposizione, tra i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, prevede, altresì, che questo sia riservato al summenzionato personale in servizio alla data del 31 dicembre 2016, anche in deroga ai vigenti limiti di età;

·      che i marescialli capo e gradi corrispondenti inseriti nell’aliquota di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, vengano inclusi in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 [articolo 5, comma 1, lett. b)].

La disposizione prevede, inoltre, che gli stessi vengano promossi al grado di primo maresciallo, per 1/3 con decorrenza 1° gennaio 2017, per 1/3 con decorrenza 1° aprile 2017 e per 1/3 con decorrenza 1° luglio 2017;

·      l’introduzione degli articoli 2251-bis, 2251-ter e 2251-quater del COM, allo scopo di disciplinare le modalità di avanzamento al grado di primo maresciallo; riconoscere dal 1° gennaio 2017 il grado di luogotenente ai primi marescialli già aventi la qualifica di luogotenente applicando gradualmente le nuove permanenze nel grado di primo maresciallo ai fini del conferimento del grado di luogotenente; rimodulare le permanenze nel grado di luogotenente ai fini del conferimento della qualifica di primo luogotenente [articolo 5, comma 1, lett. c)].

Il nuovo art. 2251-bis  prevede che, fino al conferimento delle promozioni relative al 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avvenga a scelta e per concorso per titoli di servizio ed esami. In particolare, l'avanzamento per concorso per titoli ed esami è riservato ai marescialli capo e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso viene limitata a non più di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito. Il nuovo art. 2251-ter  prevede, tra l’altro, che i marescialli già aventi la qualifica di luogotenente, con il riconoscimento del grado di luogotenente mantengano l'anzianità di servizio e l’anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica;

·      il conferimento della qualifica di luogotenente ai primi marescialli che alla data del 1° gennaio 2016 abbiano maturano quattordici anni di permanenza minima nel grado [articolo 5, comma 1, lett. d)].

Viene, inoltre, demandata ad un decreto dirigenziale la determinazione, alla data del 31 dicembre di ogni anno, delle aliquote dei primi marescialli da valutare per l’attribuzione della qualifica in parola.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti. La norma, in particolare, prevede:

·      la ridefinizione dei limiti percentuali dei posti da mettere a concorso per titoli riservato e il rinvio ad uno o più decreti ministeriali per la disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi [articolo 6, comma 1, lett. a)];

·      la possibilità per il personale del ruolo volontari vincitore di concorso per il ruolo sergenti di essere destinato, al termine del corso di formazione, nella sede di servizio di provenienza o, laddove possibile, in altre sedi di preferenza del medesimo personale [articolo 6, comma 1, lett. b)];

·      l’introduzione della nuova “qualifica speciale” per il livello apicale del ruolo dei sergenti prevedendo profili di correlata maggiore responsabilità e operatività [articolo 6, comma 1, lett. c) e d)];

·      la riduzione dei periodi di permanenza nel grado per l’avanzamento ai gradi di sergente maggiore capo e di sergente maggiore, rispettivamente da sette a quattro anni e da sette a cinque anni [articolo 6, comma 1, lett. e)].

L’articolo 7 reca disposizioni transitorie in merito al reclutamento, allo stato giuridico e all’avanzamento del personale militare appartenente al ruolo dei sergenti. La norma, in particolare, prevede:

·      che i concorsi banditi prima del l° gennaio 2017 per il reclutamento di personale in servizio permanente siano espletati e i vincitori conseguano la nomina secondo la normativa vigente prima della stessa data [articolo 7, comma 1, lett. a)];

·      l’applicazione graduale delle nuove permanenze nel grado di sergente maggiore, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore capo, tenuto conto dello sviluppo di carriera effettivo alla data del riordino [articolo 7, comma 1, lett. b), cpv. Art. 2254-bis];

·      l’inquadramento dei sergenti maggiori capi che hanno già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’anzianità necessaria per il conferimento della “qualifica speciale” e l’armonizzazione delle nuove permanenze nel grado di sergente maggiore capo ai fini del conferimento della qualifica medesima [articolo 7, comma 1, lett. b), cpv. Art. 2254-ter];

·      la previsione per il personale che già rivestiva il grado di sergente maggiore, di criteri di permanenza nel grado di sergente maggiore capo ai fini della corresponsione del parametro stipendiale previsto per i “sergenti maggiori capo +4” [articolo 7, comma 1, lett. b), cpv. Art. 2254-quater];

L’articolo 8, comma 1, contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del ruolo dei graduati e militari di truppa. In particolare si prevede:

·      l’attribuzione della nuova “qualifica speciale” per i caporalmaggiori capi scelti [articolo 8, comma 1, lett. a)];

·      il reclutamento di personale volontario in ferma prefissata quadriennale nelle componenti specialistiche, con la possibilità di bandire concorsi specifici [articolo 8, comma 1, lett. b)];

·      profili di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente con “qualifica speciale” [articolo 8, comma 1, lett. c)];

·      la riduzione dei periodi di permanenza per l’avanzamento al grado di caporalmaggiore capo scelto o grado corrispondente da cinque a quattro anni [articolo 8, comma 1, lett. f)].

L’articolo 9 reca disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente alla categoria dei graduati, prevedendo, in particolare:

·      la disciplina, per il 2017, degli avanzamenti dei caporalmaggiori capo al grado di caporalmaggiore capo scelto, tenuto conto della pregressa anzianità nel grado (articolo 9, comma 1, cpv. Art. 2255-bis).

In particolare si prevede che, per il 2017, le promozioni al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti siano conferite ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalle commissioni di avanzamento, con le decorrenze giuridiche e amministrative espressamente indicate dalla medesima disposizione in riferimento alle permanenze minime nel grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti ivi richieste;

·      la disciplina dell’attribuzione della qualifica speciale in favore dei caporalmaggiore capo scelto che, alla data del 31 dicembre 2016, abbiano già maturato una certa anzianità nel grado (articolo 9, comma 1, cpv. Art. 2255-ter).

In particolare si prevede che ai caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, che alla data del 31dicembre 2016 abbiano compiuto sette anni di permanenza nel grado è attribuita la qualifica speciale con decorrenza 1° ottobre 2017. Inoltre, ai caporalmaggiore capo scelto e gradi corrispondenti comunque in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e non rientranti nella summenzionata previsione la qualifica speciale è attribuita al compimento di sette anni di permanenza nel grado e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.

L’articolo 10 introduce disposizioni relative al trattamento economico e previdenziale del personale delle Forze armate appartenente a specifici ruoli. In particolare la norma prevede:

·      la determinazione, nella misura percentuale del 64% (in luogo del 60% previsto dalla vigente normativa) del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell’indennità integrativa speciale dei volontari in servizio permanente, della retribuzione base dei volontari in ferma per 1 anno (VFP 1) [articolo 10, comma 1, lett. a), n. 1];

·      la determinazione, nella misura percentuale del 74% (in luogo del 70% previsto dalla vigente normativa) del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell’indennità integrativa speciale dei volontari in servizio permanente, della retribuzione base dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) [articolo 10, comma 1, lett. a), n. 2];

·      la definizione degli importi annui lordi relativi agli stipendi e all’indennità integrativa speciale degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori [articolo 10, comma 1, lett. c), cpv. Art. 1810-bis e Art. 1810-ter].

In particolare si provvede a determinare i suddetti importi stipendiali in relazione al grado e all’anzianità posseduti, superando la dinamica dell’omogeneizzazione stipendiale. Ai sensi del nuovo art. 1810-bis  del COM, gli stipendi sono determinati nei seguenti importi annui lordi: a) generale e gradi corrispondenti, euro 53.906,05; b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 48.381,53; c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 39.587,41; d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 33.837,38; e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 26.100; g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con diciotto anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 26.100,00; i) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 23.290,00; l) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 19.040,00; m) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 33.837,38; n) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 23.290,00; o) maggiore e gradi corrispondenti, euro 17.050,00. Al maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante è, inoltre, attribuito un incremento del relativo importo stipendiale del 3% dopo tre anni di permanenza nel grado. Tale incremento è attribuito fino al raggiungimento del livello stipendiale successivo. Viene, infine precisato che le misure degli importi stipendiali, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Il nuovo articolo 1810-ter del COM determina l’indennità integrativa speciale nei seguenti valori annui lordi: a) generale e gradi corrispondenti, euro 12.412,36; b) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, euro 12.022,44; c) generale di divisione e gradi corrispondenti, euro 11.402,88; d) generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 10.997,76; e) colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76; f) colonnello e gradi corrispondenti, euro 10.439,64; g) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.997,76; h) tenente colonnello e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 10.439,64; i) tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 9.145.00; l) maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 10.997,76; m) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o qualifica di aspirante, euro 10.439,64; n) maggiore e gradi corrispondenti, euro 9.145,00. Le misure di indennità integrativa speciale hanno effetto sui relativi adeguamenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita e sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente;

·      la novella dell’art. 1811 del COM disciplinante l’accesso alla dirigenza estendendo ai maggiori e ai tenenti colonnelli le relative disposizioni (che vengono altresì modificate con riguardo agli anni di servizio) attualmente applicate ai colonnelli e agli ufficiali generali [articolo 10, comma 1, lett. d)].

In particolare, viene previsto che agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori (colonnello, tenente colonnello e maggiore) nel caso di promozione o maturazione dell'anzianità dalla nomina a ufficiale, lo stipendio nella nuova posizione venga determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni indicati dalla disposizione per ciascun grado;

·      l’introduzione del nuovo art. 1811-bis del COM, disciplinante il meccanismo di progressione economica per classi e scatti per tutto il personale militare del ruolo dirigenti [articolo 10, comma 1, lett. e)].

In particolare viene previsto che gli importi stipendiali iniziali annui lordi di ciascun livello di cui all'articolo 1810-bis, a esclusione del maggiore e gradi corrispondenti con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, progrediscono in otto classi biennali del 6% computate sul valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50% computati sul valore della ottava classe. Si prevede, inoltre, che agli ufficiali che rivestono i gradi di maggiore, di tenente colonnello, di colonnello, al compimento dei ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, venga attribuito lo stipendio indicato all'articolo 1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli anni di servizio computabili. L'inquadramento stipendiale e la relativa progressione economica sono determinate al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante;

·      la novella degli artt. 1813 e 1814 del COM, al fine, rispettivamente, di estendere l’applicazione degli scatti per l’invalidità di servizio[16] e degli scatti demografici[17] (attualmente riconosciuti a colonnelli e ufficiali generali) anche a maggiori e tenenti colonnelli inquadrati nei nuovi livelli dirigenziali [articolo 10, comma 1, lett. f) e g)];

·      la novella degli artt. 1815 e 1816, del COM, al fine di estendere, rispettivamente, gli incentivi riservati agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo e quelli previsti in favore degli addetti al controllo del traffico aereo (attualmente riconosciuti a colonnelli e ufficiali generali) al personale inquadrato nei nuovi livelli dirigenziali (a partire dal grado di maggiore) [articolo 10, comma 1, lett. h) e i)];

·      la determinazione degli importi dell’assegno pensionabile (ora limitato a colonnelli e ufficiali generali) per ufficiali generali e ufficiali superiori, prevedendo che le modalità e i criteri per l’attribuzione dell’indennità di posizione riservata ai generali, generali di corpo d’armata e di divisione vengano aggiornati con DPCM [articolo 10, comma 1, lett. l) e m)].

Il testo dell’art. 1817 del COM, sostituito dalla norma in riferimento [articolo 10, comma 1, lett. l)], limita la corresponsione dell’assegno pensionabile a colonnelli e generali. L’assegno viene determinato dalla norma in esame, per tredici mensilità, nei seguenti termini: generale, euro 345,94; generale di corpo d’armata, euro 345,94; generale di divisione, euro 293,93; generale di brigata, euro 259,26; colonnello con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26; colonnello, euro 211,36; tenente colonnello con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26; tenente colonnello con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante euro 211,36; tenente colonnello, euro 199,81; maggiore con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 259,26; maggiore con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, euro 211,36; maggiore, euro 199,81;

·      la soppressione dell’indennità perequativa, di cui all’art. 1820 del COM, e la sua sostituzione con la nuova indennità dirigenziale [articolo 10, comma 1, lett. n)].

Il nuovo testo dell’art. 1820 del COM prevede che ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli e ai maggiori, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, sia corrisposta, in relazione al grado rivestito, un’indennità dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilità: generale di brigata, euro 21.658,21; colonnello, euro 13.214,75; tenente colonnello, euro 3.004,84; maggiore, euro 2.872,69. Tali misure sono pensionabili e hanno effetto sulla indennità di buonuscita. Gli importi della soppressa indennità perequativa non sono riportati dal testo vigente dell’art. 1820 del COM;

·      la sostituzione dell’art. 1822 del COM con un nuovo testo al fine di definire le misure dell’indennità operativa di base (nel testo vigente prevista solo per i colonnelli e per gli ufficiali generali) da attribuire agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori [articolo 10, comma 1, lett. o)].

Il nuovo testo dell’art.1822 del COM prevede che l'indennità di impiego operativo di base, di cui alla tabella allegata alla legge n. 78/1983, venga corrisposta nella misura mensile lorda di: euro 685,65 per generale, generale di corpo d’armata, generale di divisione e gradi corrispondenti; euro 640,44 per generale di brigata e gradi corrispondenti; euro 640,44 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con ventitré anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica aspirante; euro 595,23 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di venticinque anni di servizio complessivamente prestato; euro 550,02 per colonnello, tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti con più di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica aspirante; euro 371,85 per tenente colonnello e gradi corrispondenti; euro 343,44 per maggiore e gradi corrispondenti.

Il testo vigente dell’art. 1822 del COM prevede che l'indennità di impiego operativo di base di cui alla legge n. 78/1983 sia corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti nella misura mensile lorda di euro 665,10 per generale di corpo d'armata e di divisione; euro 621,24 per generale di brigata; euro 577,39 per colonnello con 25 anni di servizio comunque prestato; euro 533,53 per colonnello. Ai predetti importi, aggiornati all'anno 2009, si applica l'adeguamento annuale disciplinato dall’art. 24, commi 1 e 2, della legge n. 448/1998;

·      la sostituzione dell’art. 1823 del COM al fine di riconoscere agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori (anziché ai soli colonnelli e agli ufficiali generali) l’applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di missioni e di trasferimento [articolo 10, comma 1, lett. p)].

La norma dispone che resta invariata l’applicabilità al summenzionato personale dell’l’art. 4, comma 98, della legge n. 183/2011 che prevede che il personale appartenente alle amministrazioni statali in occasione delle missioni all’interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, sia tenuto a fruire, per il vitto e l’alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili;

·      l’applicazione della disciplina sugli assegni per nucleo familiare - prevista dal vigente testo dell’art 1824, del COM, per i colonnelli e gli ufficiali generali - agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori [articolo 10, comma 1, lett. q)];

·      la conferma[18] per il personale dirigente (ora comprendente anche i gradi di maggiore e tenente colonnello) dell’orario di servizio articolato su 36 ore settimanali e della retribuzione per il lavoro straordinario eccedente l’orario di servizio [articolo 10, comma 1, lett. r)];

·      la novella dell’art. 1826 del COM che, nel testo vigente, disciplina “ulteriori istituti economici per il personale dirigente”, al fine di ricomprendere nel suo ambito di applicazione la più volte richiamata nuova articolazione di tale personale in ufficiali superiori e ufficiali generali [articolo 10, comma 1, lett. s)];

·      l’introduzione dell’art. 1826-bis del COM, disciplinante l’istituzione di un fondo finalizzato all’attribuzione di misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonché all’introduzione di eventuali integrazioni al trattamento economico accessorio legate alla produttività. In fase di prima applicazione, il fondo è alimentato con le risorse derivanti dalla riduzione del fondo di cui all’art. 3 della legge n. 86/2001, pari a 7 milioni di euro, e da quota parte dei risparmi derivanti dalle misure per la revisione dello strumento militare di cui all’art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge n. 244/2012, pari a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2018. Viene, altresì, demandata ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri per l’individuazione delle modalità applicative e delle misure dei summenzionati compensi. Le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato, nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione [articolo 10, comma 1, lett. t)].

L’art. 3 della legge n. 86/2001 disciplina specifici compensi per il personale delle Forze armate in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro. In particolare viene previsto che il personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non sia assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore. Tale previsione si applica, altresì, al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza utilizzato nelle medesime condizioni di impiego. Il summenzionato personale può essere impegnato nelle citate attività fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non più di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo. Al personale è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al D.lgs. n. 195/1995, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate. L'indennità non è cumulabile con le indennità di trasferimento e le indennità di missione all'estero;

·      la novella dell’art. 1870 del COM, in materia di calcolo dell’indennità di ausiliaria, al fine di sostituire il riferimento all’indennità perequativa con la previsione dell’indennità dirigenziale istituita dalla lettera n) del comma 1 dell’articolo in esame [articolo 10, comma 1, lett. u)];

·      l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell’art. 1802 del COM, disciplinante l’istituto dell’omogeneizzazione stipendiale [articolo 10, comma 1, lett. v)].

L’art. 1802, commi 1 e 2, del COM, nel testo vigente, prevede in via generale, che, al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, sia attribuito agli ufficiali delle FF.AA. che hanno prestato servizio per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica;

·      la modifica all’art. 3, comma 7, ultimo periodo, del D.lgs. n. 165/1997, in materia di ausiliaria, al fine di estendere al personale delle Forze armate l’applicazione dell’istituto del c.d. “moltiplicatore”, già previsto per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria (articolo 10, comma 2).

Si evidenzia che l’art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997 prevede che per il personale militare escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psicofisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge n. 335/1995, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato;

·      la modifica dell’art. 4, comma 3, del DL n. 681/1982, concernente l’adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, al fine di estendere l’applicabilità della disciplina prevista dall’articolo 1811 del COM in materia di inquadramento stipendiale del personale militare dirigente, a partire dalla promozione al grado di maggiore (articolo 10, comma 3);

·      l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 24 della legge n. 448/1998 al fine di estendere, a decorrere dal 1°gennaio 2018, ai maggiori e ai tenenti colonnelli gli adeguamenti economici già previsti per i colonnelli e i generali dal comma 4 della richiamata disposizione (articolo 10, comma 4);

·      la novella dell’art. 5 della legge n. 231/1990, recante disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare al fine di escludere l’applicazione del meccanismo dell’omogeneizzazione stipendiale con riferimento ai gradi di maggiore e tenente colonnello ora inquadrati nell’ambito del personale dirigente delle Forze armate (articolo 10, comma 5);

·      l’aumento, a decorrere dal 1° ottobre 2017, dei parametri stipendiali correlati all’anzianità nella qualifica o dei ruoli del personale militare, con l’esclusione degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori, in quanto destinatari del trattamento economico dirigenziale (articolo 10, comma 6, cpv. 1-bis).

La norma a tal fine sostituisce la tabella 2 di cui al D.lgs. n. 195/1995, che riporta i parametri stipendiali in riferimento, con un nuova tabella 2 che tiene, anche, conto dei nuovi gradi e delle nuove qualifiche introdotti dal provvedimento in esame (primo luogotenente e luogotenente, sergente maggiore capo “qualifica speciale” e caporalmaggiore scelto “qualifica speciale”) e dei nuovi periodi di permanenza previsti con riguardo a taluni gradi (sergente maggiore capo da 8 a 4 anni e caporalmaggiore capo scelto da 8 a 5 anni);

·      l’attribuzione ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, del parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente (139), in luogo di quello previsto a normativa vigente (133 o 135,5 a seconda dell’anzianità) (articolo 10, comma 6, cpv. 1-ter);

·      l’attribuzione, a decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai maggiori e ai tenenti colonnelli con un’anzianità dalla nomina a ufficiale inferiore a tredici anni del parametro stipendiale 154, in luogo di quello previsto (150) a normativa vigente (articolo 10, comma 6, cpv. 1-quater);

·      la determinazione[19], a decorrere dal 1°ottobre 2017, dell’ammontare mensile lordo dell’importo aggiuntivo pensionabile in corrispondenza dei nuovi gradi e qualifiche introdotti nei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente (articolo 10, comma 7);

·      l’individuazione dei compensi orari per lavoro straordinario previsti con riguardo ai nuovi gradi di caporalmaggiore capo scelto con cinque anni di anzianità di grado, sergente maggiore capo con quattro anni di anzianità di grado e primo luogotenente (articolo 10, comma 8);

·      la determinazione[20], dal 1° gennaio 2017, dell’importo dell’assegno funzionale annuo lordo per il nuovo grado di luogotenente in base agli anni di servizio (17, 27, 32) (articolo 10, comma 9);

·      la determinazione, dal 1° gennaio 2018, della misura annua lorda dell’assegno funzionale in favore dei capitani e gradi corrispondenti con più di dieci anni dalla nomina a ufficiale. Tale importo è cumulabile con quello previsto per il grado di capitano dalla tabella di cui all’art. 8, comma 3, del DPR n. 52/2009 (articolo 10, comma 10).

La norma richiamata reca gli importi dell’assegno funzionale spettanti con riguardo a specifici anni di servizio (17, 27, 32);

·      la determinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, della misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo di base, di cui all’art. 9, comma 3, del DPR n. 52/2009, per il grado di luogotenente in euro 343,44 (articolo 10, comma 11).

Si evidenzia che l’art. 9, comma 3 (tabella 1), del DPR n. 52/2009, richiamato dalla norma, con riguardo al corrispondente grado apicale previsto a normativa vigente (primo maresciallo con 29 anni di servizio) individua un importo identico a quello previsto dalla norma;

·      la determinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, della misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo aggiuntiva per il personale destinato presso stabilimenti militari di pena di base, di cui all’art. 9, comma 12, del DPR n. 52/2009 per il grado di luogotenente in euro 343,44 (articolo 10, comma 12).

Si evidenzia che l’art. 9, comma 12 (tabella 3), del DPR n. 52/2009, richiamato dalla norma, con riguardo al corrispondente grado apicale previsto a normativa vigente (primo maresciallo) individua un importo identico a quello previsto dalla norma;

·      la determinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell’importo giornaliero del compenso forfettario di guardia, di cui all’art. 13, comma 2, del DPR n. 52/2009 per il grado di luogotenente (ricompreso nella III fascia) in euro 46,00 (articolo 10, comma 13).

Si evidenzia che l’art. 13, comma 2 (tabella 4), del DPR n. 52/2009, richiamato dalla norma, con riguardo al corrispondente grado apicale previsto a normativa vigente (primo maresciallo, III Fascia) individua un importo identico a quello previsto dalla norma;

·      la determinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, degli importi giornalieri (72 euro da lunedì a venerdì e 143 euro per sabato e domenica) del compenso forfettario di impiego, di cui all’art. 9, comma 3, del DPR n. 171/2007, per il grado di luogotenente, ricompreso nella III fascia.

Si evidenzia che l’art. 9, comma 3 (tabella 2), del DPR n. 171/2007, richiamato dalla norma, con riguardo al corrispondente grado apicale previsto a normativa vigente (primo maresciallo, III Fascia) individua un importo di 72 euro con riguardo ai giorni da lunedì a venerdì e di euro 131 con riguardo al sabato e alla domenica;

·      la soppressione dell’assegno di valorizzazione dirigenziale di cui alla art. 33, della legge n. 289/2002 (articolo 10, comma 15);

·      la cessazione, a decorrere dal 30 settembre 2017, della corresponsione del contributo straordinario (c.d. “bonus 80 euro”) introdotto, in favore del personale non dirigente del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, dall'articolo 1, comma 972, della legge di stabilità 2016 e prorogato dal DPCM adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lett. c) della legge di bilancio 2017. Alla medesima data è corrisposto ai volontari in ferma prefissata, ai graduati, ai sergenti, ai marescialli nonché agli ufficiali con meno di tredici anni dalla nomina ad ufficiale di assegno lordo una tantum pari ad euro 350,00 (articolo 10, comma 16).

L’articolo 11 dello schema di decreto legislativo reca norme transitorie, di coordinamento e finali. In particolare la norma prevede:

·      la sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, delle tabelle 1 (Esercito), 2 (Marina) e 3 (Aeronautica) del COM, concernenti i criteri, le modalità e i requisiti per l’avanzamento degli ufficiali dei vari Corpi e ruoli delle Forze armate, con corrispondenti nuove tabelle (allegate al decreto) (articolo 11, comma 1).

Rispetto alle tabelle vigenti le nuove definiscono un complessivo aumento delle dotazioni organiche relative ai gradi di tenente colonnello e maggiore e gradi corrispondenti (con contestuale incremento degli anni di anzianità minima richiesti per le relative valutazioni a scelta e promozioni ad anzianità) a fronte di una contrazione degli organici relativi agli ufficiali inferiori (con contestuale riduzione degli anni di anzianità minima previsti per le relative valutazioni a scelta e promozioni ad anzianità);

·      la definizione della decorrenza (1° gennaio 2018) per l’entrata in vigore di talune modifiche apportate dal provvedimento in esame concernenti il trattamento economico del personale militare (articolo 11, comma 2).

Trattasi delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c), d) e), f), g), h), t), I), n), o), p), q), r), s), t), u) e z);

·      la definizione della decorrenza (1°gennaio 2017) delle modifiche apportate all’art. 1791 del COM, dall'articolo 10, comma 1, lettera a) (articolo 11, comma 3);

·      la definizione della decorrenza (1°gennaio 2018) delle modifiche apportate dal DL 681/1982, dall’articolo 10, commi 3 e 5 (articolo 11, comma 4 );

·      l’adeguamento, a decorrere dal 2017, degli organici del personale militare delle Forze armate, attraverso una riduzione complessiva pari a 1498 unità, con la ripartizione evidenziata nella Tabella 4 allegata al decreto e riportata a seguire. I risparmi, valutati in euro 145 milioni in termini di saldo netto da finanziare, determinati dalla riduzione delle consistenze sono destinati nel limite del 50 per cento, alla copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. l, comma 5, della legge n. 244/2012, per il rimanente 50 per cento sono iscritti sullo stato di previsione del Ministero della difesa per un importo corrispondente alla valutazione in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro della difesa (articolo 11, comma 5);

Tabella 4

Categorie

Organici anno 2016 art. 2207 COM

Variazione consistenze 2016

Consistenze massime ex art 2207 COM

Ufficiali

20.416

-221

20.195

Primi marescialli

32.128

-1.195

30.933

Marescialli

17.267

-1.640

15.627

Sergenti

17.951

513

18.464

Vol. in SPE

53.713

-407

53.306

VFP 4

12.905

-1.123

11.782

VFP 1

15.350

2.575

17.925

Totale

169.730

-1.498

168.232

·      l’introduzione dell’art. 2262-bis del COM (disposizioni transitorie sull’omogeneizzazione) al fine di riconoscere un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi incrementi economici derivanti dal provvedimento in esame nei confronti del personale militare che per effetto del medesimo provvedimento si trovi a percepire un trattamento economico fisso e continuativo inferiore rispetto a quello precedente in godimento. La disposizione riconosce agli ufficiali che alla data del 1° gennaio 2018 non abbiano maturato un’anzianità pari a 13 anni dalla nomina a ufficiale un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 a decorrere dal compimento del tredicesimo anno dalla nomina a ufficiale fino alla promozione al grado di maggiore. Per gli ufficiali in servizio che alla data del 1° gennaio 2018 non abbiano maturato 15 anni dalla nomina ad ufficiale viene, altresì, riconosciuto un assegno di 180,00 euro mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno dalla nomina a ufficiale fino alla promozione del grado di maggiore. Gli assegni hanno effetto sulla tredicesima, sul trattamento ordinario di quiescenza, sulla buonuscita, sull'assegno alimentare e sull’equo indennizzo sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto (articolo 11, comma 6);

·      la definizione dei periodi da computare ai fini del servizio complessivo da utilizzare per il primo inquadramento stipendiale a seguito dell’entrata in vigore del provvedimento in esame di riordino. A tale fine sono considerati validi tutti i periodi di servizio effettivo complessivamente prestato anteriormente al 1° gennaio 2018 a cui vanno aggiunti i servizi computabili ai sensi della normativa vigente e ridotti i periodi di detrazione di anzianità di cui all’articolo 858 del COM, nonché i periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente (articolo 11, comma 7);

·      il riconoscimento al personale militare in servizio alla data del 31 dicembre 2016, che consegue entro il 1° gennaio 2017 il grado di caporalmaggiore capo scelto e gradi corrispondenti, di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti e di primo maresciallo con qualifica di luogotenente, di un assegno lordo una tantum da corrispondere entro il 31 dicembre 2017, in ragione della diversa anzianità nella qualifica e grado (articolo 11, comma 8).

In particolare vengono attribuiti i seguenti importi: per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianità nel grado, euro 800; per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno dodici anni di anzianità nel grado, euro 1000; per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianità nel grado, euro 1.200; per primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica, euro 1.300; per primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno otto anni di anzianità nella qualifica, euro 1.500;

·      la modifica all’art. 1 del D.lgs. n. 195/1995 al fine di adeguare la disposizione relativa alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate alla nuova definizione del personale militare dirigente (articolo 11, comma 9);

·      la previsione che l’indennità perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuino a essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell’incarico connesso alla qualifica o grado superiori (articolo 11, comma 10);

·      l’attribuzione al Ministero dell’economia di una funzione di monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal provvedimento di riordino. In caso di scostamento dell’andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede con DPCM, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall’art. 21, comma 5, lett. a), della legge n 196/2009, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate (articolo 11, comma 11);

·      la novella di diverse norme del COM al fine di sostituire l’espressione ufficiali “subalterni” con la diversa dicitura “sottotenenti e tenenti” (articolo 11, comma 12);

·      la previsione, con riferimento al sistema previdenziale, che i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto, operano esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso (articolo 12, comma 13).

L’articolo 12 reca la copertura finanziaria del provvedimento. La disposizione prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione dal presente decreto, pari a euro 194.703.132 per il 2017, a euro 365.280.752 per il 2018, a euro 374.820.813 per il 2019, a euro 390.853.654 per il 2020, a euro 388.384.874 per il 2021, a euro 394.993.597 per il 2022, a euro 396.924.385 per il 2023, a euro 395.097.083 per il 2024, a euro 391.509.499 per il 2025 e a euro 387.949.263 a decorrere dal 2026, si provvede:

·      quanto a euro 59.500.000 a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003 (comma 1, lett. a);

·      quanto a euro 59.500.000 per il 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003 (comma 1, lett. b);

·      quanto a euro 3.203.132 per il 2017, a euro 233.280.752 per il 2018, a euro 242.820.813 per il 2019, a euro 258.853.654 per il 2020, a euro 256.384.874 per il 2021, a euro 262.993.597 per il 2022, a euro 264.924.385 per il 2023, a euro 263.097.083 per il 2024, a euro 259.509.499 per il 2025 e a euro 255.949.263 a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 365, della legge 2016, n. 232/2016 (comma 1, lett. c);

·      quanto a euro 72.500.000 a decorrere dal 201 7, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’applicazione dell’art. 11, comma 5 (comma 1, lett. d).

Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell’art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009, ammontano a euro 15.300.000 a decorrere dal 2018 (comma 2).

 

La relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, descrive le norme ed indica, in modo analitico, l’onere derivante dalla loro applicazione, evidenziando, altresì, negli specifici annessi e tabelle di riepilogo appositamente richiamati, i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione di tali oneri. Inoltre tali prospetti danno conto dello sviluppo temporale degli oneri stessi nel decennio considerato.

Dall’esame della relazione tecnica emerge che la stima degli oneri connessi alle medesime disposizioni è determinata sulla base dell’applicazione delle norme concernenti lo sviluppo dei ruoli e delle dotazioni organiche effettive dei gradi e qualifiche, con l’applicazione dei nuovi parametri stipendiali e dei criteri di avanzamento e promozione al grado superiore.

La relazione tecnica precisa che riflessi di carattere finanziario derivanti dal provvedimento in esame riguardano, per gli ufficiali: l’istituzione di una carriera unitaria e a sviluppo dirigenziale; la modifica della permanenza nei gradi (più lunga per i gradi inferiori); un nuovo trattamento economico in particolare dal grado di maggiore a generale correlato alle piene funzioni dirigenziali conferite a partire dall’ingresso nella categoria degli ufficiali superiori e, conseguentemente, il superamento dell’attuale trattamento economico della c.d. “omogeneizzazione”.

Con riguardo alla categoria dei sottufficiali e dei graduati, il provvedimento: istituisce il grado di luogotenente, in luogo dell’attuale qualifica; introduce un nuovo sistema di avanzamento “a scelta, per terzi”, per il grado di primo maresciallo e la riduzione delle permanenze nei gradi di caporalmaggiore capo (- 1 anno), sergente (- 2 anni) e sergente maggiore (- 3 anni). Anche in questo caso le funzioni ed i compiti che il provvedimento correla a ciascun grado comportano una revisione dei relativi parametri stipendiali. Il testo, inoltre, specifica lo sviluppo direttivo della carriera del ruolo marescialli, quello esecutivo del ruolo sergenti e quello meramente esecutivo del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente. Sono inoltre previste disposizioni di raccordo e coordinamento - anche per la gestione del transitorio - in materia di reclutamento, stato e avanzamento e vengono ridefiniti alcuni requisiti di accesso per la progressione interna delle carriere, in particolare tra un ruolo e quello superiore.

La relazione tecnica rammenta, inoltre, che l’intervento di cui allo schema di decreto in esame è correlato e contestuale a quello previsto in attuazione alla speculare delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia (di cui all’A.G. 395). La contestualità degli interventi normativi in riferimento è supportata dalla disponibilità di risorse finanziarie indistinte, da impiegare in relazione alle finalità di riordino, garantendo la sostanziale equiordinazione del trattamento giuridico ed economico del personale del comparto sicurezza-difesa.

Al riguardo la relazione tecnica riporta un quadro di sintesi delle “risorse complessivamente disponibili” per il predetto comparto.

(euro)

Risorse complessive disponibili su base annua (lordo amministrazione)

Riferimenti normativi

2017

A decorrere dal 2018

Articolo 3, comma 155, secondo periodo, legge n. 350/2003,

Disposizione che prevede il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, richiamata espressamente dall’art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124/2015, e dall'art. 1, comma 5, della legge n. 244/2012. La disposizione autorizza, per le summenzionate finalità la spesa di 122 milioni di euro a decorrere dal 2006

238.000.000

(di cui 119 milioni quali residui riferiti al 2016)

119.000.000

DPCM emanato in attuazione dell’art. 1, comma 365, della legge n. 232/2016.

230 milioni di euro per il 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2018, quale incremento del finanziamento per la revisione di tutti i ruoli, previsto dal DPCM adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge n. 232/2016. Tali risorse sono incrementate rispettivamente di 100 milioni di euro e di 448,27 milioni di euro quale assorbimento delle risorse che si liberano a seguito della cessazione, dal 1° ottobre 2017, del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 208/2015 (c.d. “Bonus 80 euro”)

330.000.000

(di cui 100 milioni in relazione alla cessazione dal 30 settembre 2017 del c.d. “Bonus 80 euro”)

748.270.000

 

Articolo 19, comma 1, del D.lgs. n. 177/2016.

(Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato)

I risparmi di spesa derivanti dal provvedimento, pari a 58.375.240 euro per il 2017 e a 56.262.593 euro annui a decorrere dal 2018, nonché quelli da accertarsi a consuntivo, sono destinati per il 50 per cento all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003

33.172.620

28.131.296,50

Articolo 1, comma 5, della legge n. 244/2012 – Revisione dello strumento militare (delega attuata con D.lgs. n. 7 e 8 del 2014)

Risparmi relativi alla revisione dello strumento militare

72.500.000

72.500.000

Articolo 1, comma 973, della legge 208/2015

Risorse destinate dalla disposizione a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato

973.892

1.576.400

Totale risorse disponibili

 

674.646.512

969.477.696,50

 

La relazione tecnica riporta una tabella di sintesi della ripartizione delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di riordino suddivisi con riguardo alle Forze armate, di cui al provvedimento in esame, e alle Forze di Polizia, oggetto di un ulteriore intervento normativo delegato.

(euro)

RIPARTIZIONE DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Anno

Forze di Polizia

Forze armate

TOTALE

2017

474.646.512,00

200.000.000,00

674.646.512,00

2018

619.323.249,50

350.154.447,00

969.477.696,50

2019

608.479.969,50

360.997.727,00

969.477.696,50

2020

588.483.969,50

380.993.727,00

969.477.696,50

2021

592.652.969,50

376.824.727,00

969.477.696,50

2022

587.059.969,50

382.417.727,00

969.477.696,50

2023

586.048.469,50

383.429.227,00

969.477.696,50

2024

588.440.369,50

381.037.327,00

969.477.696,50

2025

592.176.969,50

377.300.727,00

969.477.696,50

Dal 2026

595.818.369,50

373.659.327,00

969.477.696,50

 

La relazione tecnica riporta (Tabella 4, Tabella 5 e Tabella 6) un quadro di riepilogo degli oneri derivanti dal provvedimento in esame. Per la consultazione delle ulteriori Tabelle richiamate dalle Tabelle in riferimento, si rinvia al testo della relazione tecnica.

Tabella 4. Riepilogo oneri Annesso 1.

(euro)

ANNESSO 1

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Tab. 2 -Ausiliaria 5 anni

110.635

134.921

113.333

107.037

127.725

106.137

135.820

116.931

102.540

128.624

Tab. 4 -Incremento soprannumeri CC

1.268.096

1.268.096

1.268.096

1.268.096

1.268.096

1.268.096

1.268.096

1.268.096

1.268.096

1.268.096

Tab. 7 -Direttore e vice delle Bande

49.807

99.612

99.612

99.612

99.612

99.612

99.612

99.612

99.612

99.612

Tab. 12 -Promozioni 1° Maresciallo

2.427.980

4.588.134

3.898.386

2.894.648

2.589.271

3.000.332

3.439.601

3.449.781

3.847.093

1.927.157

Tab. 16 -Promozioni Luogotenente

2.919.352

4.874.326

7.732.819

9.454.656

10.030.475

10.389.074

10.823.512

10.208.370

9.567.948

8.700.007

Tab. 28 -Transito M.lli ex 958/95

0

7.915.691

11.003.168

15.691.345

11.391.345

11.391.345

11.391.345

11.391.345

11.391.345

11.391.345

Tab. 32 -Avanzamento a SM

2.318.274

2.073.170

1.434.311

1.223.250

1.353.745

1.609.061

1.634.026

1.634.026

1.634.026

1.634.026

Tab. 36 -Avanzamento a SMC

5.790.286

5.956.720

5.837.545

6.238.221

5.652.617

5.841.654

5.913.571

5.800.559

4.896.469

3.558.827

Tab. 40 -Avanzamento a CMCS

8.479.368

9.330.980

6.322.241

10.876.416

7.688.278

7.474.294

6.791.276

6.017.477

4.426.650

3.203.269

Tab. 42 -Incremento Parametri

55.665.839

227.909.166

233.959.080

238.197.341

244.964.376

253.301.873

256.852.332

258.135.575

259.870.191

261.906.564

Tab. 44 -Incremento paga VFP1 AL 64%

7.448.619

9.216.382

9.429.083

9.785.282

9.250.984

9.378.198

9.378.198

8.869.343

9.123.770

9.123.770

Tab. 46 -Incremento paga VFP4 AL 74%

15.174.451

13.554.891

13.158.456

12.883.206

13.058.877

13.113.364

13.589.650

14.808.077

14.573.222

14.573.222

Tab. 48 -Imp. Agg. Pens LGT

535.235

2.796.134

3.367.747

3.673.045

3.777.806

3.827.218

3.730.639

3.505.877

3.226.729

2.886.296

Tab. 49 -Una Tantum apicali

13.289.772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 50 -Una tantum

78.259.825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 51 -Incremento stanziamento straord.

965.592

965.592

965.592

965.592

965.592

965.592

965.592

965.592

965.592

965.592

 

194.703.132

290.683.815

298.589.469

313.357.747

312.218.799

321.765.850

326.013.270

326.270.661

324.993.284

321.366.407

 

Tabella 5. Riepilogo oneri. Annesso 2

(euro)

ANNESSO 2

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Importi stipendiali

-

9.332.622

10.875.109

10.499.655

8.487.319

7.569.177

7.344.335

6.782.195

5.409.537

5.149.102

Ind. Integrativa Speciale

-

2.707.281

2.366.963

3.248.462

5.144.055

5.419.728

6.277.887

6.993.874

6.737.875

7.171.080

Indennità di impiego operativo

-

3.058.240

3.296.059

3.983.636

4.131.766

3.919.070

3.599.422

4.036.672

4.361.906

4.688.210

Assegno Pensionabile

-

-70.975

72.337

71.019

-77.923

-175.199

-265.213

-340.397

-314.535

-369.323

Indennità dirigenziale

-

19.054.177

20.248.453

21.976.119

22.719.095

22.663.476

22.347.057

22.145.230

21.112.584

20.734.939

Ass. Funz. Cap.+10

4.108.848

4.108.848

4.108.848

4.108.848

4.108.848

4.108.848

4.108.848

4.108.848

4.108.848

Fondo misure altern. Straord

9.800.000

9.800.000

9.800.000

9.800.000

9.800.000

9.800.000

9.800.000

9.800.000

9.800.000

Transitorio inquadr. Stipend.

-

11.306.744

10.163.575

8.508.168

6.552.915

4.622.647

2.398.779

0

0

0

0

59.296.937

60.931.344

62.195.907

60.866.075

57.927.747

55.611.115

53.526.422

51.216.215

51.282.856

Tabella 6. Riepilogo oneri complessivi

(euro)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

ANNESSO 1

194.703.132

290.683.815

298.589.469

313.357.747

312.218.799

321.765.850

326.013.270

326.270.661

324.993.284

321.366.407

ANNESSO 2

0

59.296.937

60.931.344

62.195.907

60.866.075

57.927.747

55.611.115

53.526.422

51.216.215

51.282.856

Totale Oneri Riordino

194.703.132

349.980.752

359.520.813

375.553.654

373.084.874

379.693.597

381.624.385

379.797.083

376.209.499

372.649.263

Oneri Indiretti (art.17 c.7 L.196/2009)

15.300.000

15.300.000

15.300.000

15.300.000

15.300.000

15.300.000

15.300.000

15.300.000

15.300.000

Totale Oneri Complessivi

194.703.132

365.280.752

374.820.813

390.853.654

388.384.874

394.993.597

396.924.385

395.097.083

391.509.499

387.949.263

 

In base a quanto previsto dall’articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009, la relazione tecnica evidenzia che le risorse per far fronte agli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall’applicazione dei provvedimenti di riordino delle carriere del personale appartenente ai Corpi di polizia, alle Forze armate ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, complessivamente stimati in 45 milioni di euro annui, lordo amministrazione, a decorrere dal 2018, restano allocate, ai sensi di quanto previsto dal DPCM attuativo dell'articolo 1, comma 365, della legge n. 232/2015, sul capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta somma è stata quantificata tenendo conto che è possibile stimare nello 0,54% la percentuale di riferimento per i miglioramenti economici da riconoscere, ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, la cui spesa in termini di trattamento economico, sulla base dei dati del conto annuale 2015, ammonta a circa 8,3 miliardi di euro al lordo degli oneri riflessi.

Si evidenzia che l’importo degli oneri indiretti, con riferimento ai Corpi di polizia, è stato quantificato dalla RT relativa all’A.G. 395 in 25,2 milioni di euro. Gli oneri indiretti relativi alle misure di riordino adottati con riguardo al Corpo dei vigli del fuoco (A.G. 394) sono stati quantificati dalla relativa RT in 4,3 milioni di euro a decorrere dal 2018. La norma di copertura finanziaria (articolo 12, comma 2), con riguardo agli oneri indiretti relativi al provvedimento in esame individua un importo pari a 15,3 milioni di euro a decorrere dal 2018.

 

Con riferimento a specifiche disposizioni del provvedimento, la relazione tecnica, tra l’altro, afferma quanto segue.

 

Art. 1, comma 1, lett. a) - Sviluppo direttivo della carriera riferita alla categoria sottufficiali

Il personale del ruolo marescialli è assimilato per formazione accademica, esperienza professionale, preparazione specialistica, livello di responsabilità e mansioni, al personale civile inquadrato nella “III Area” funzionale prevista per i dipendenti pubblici così come disciplinato dal CCNL relativo al personale del comparto ministeri.

 

Art. 1, comma 1, lett. d) - Incremento dei volumi dei reclutamenti annuali dei militari di truppa in ferma prefissata

La norma, in linea con quanto già contemplato dalla legge n.125/2015, (legge di conversione in legge del DL n. 78/2015) per gli omologhi ruoli iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, conferisce alle Forze armate la disponibilità di un adeguato bacino di graduati e militari di truppa, al quale attingere a fronte di straordinarie necessità (non ultimo il soccorso alle popolazioni civili in caso di calamità e catastrofi naturali). La disposizione è senza oneri in quanto gli eventuali incrementi dovranno essere autorizzati con la legge di bilancio che ne garantirà la copertura finanziaria.

 

Art. 1, comma 1, lett. f) - Computo dei periodi di congedo straordinario nell’anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera

Viene precisato che il computo dei periodi di congedo straordinario nell’anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera è volto a dare un armonico equilibrio tra i principi ispiratori del sistema di avanzamento del personale militare e quelli della tutela della genitorialità, evitando che quest’ultimo determini disparità di trattamento e sperequazioni del personale militare rispetto alle altre categorie del pubblico impiego. Difatti, l’automatico scomputo dei periodi di congedo straordinario in esame dal periodo di servizio nel grado rivestito determina ingiustificate esclusioni dalle procedure di avanzamento per il personale militare – soprattutto femminile – costretto ad usufruire dei permessi per la cura dei propri familiari e, di conseguenza, ritardi nelle promozioni. Tali effetti distorsivi sono dovuti alla rigidità delle disposizioni sull’avanzamento del personale militare che, a differenza di quelle dei dipendenti della pubblica amministrazione, prevedono rigorosamente i periodi di permanenza nel grado ai fini della promozione al grado superiore.

 

Art. 1, comma 1, lett. h)Modifica del periodo di permanenza in ausiliaria

Viene precisato che la novella è volta a assicurare parità di trattamento al personale militare dei vari ruoli, evitando sperequazioni con alcune categorie di ufficiali che presentano limiti di età differenti rispetto ad altre e, di conseguenza, a legislazione vigente permangono nella posizione di ausiliaria un anno in meno (4 invece di 5). Peraltro, a fronte di un benefico effetto in termini di parità di trattamento, la disposizione è diretta ad incidere su un numero molto esiguo di ufficiali con costi assolutamente trascurabili.

La quantificazione del relativo onere è illustrata al punto 1.a. dell’Annesso 1, Tabella 2, della RT al cui contenuto si rinvia.

Si evidenzia che gli importi totali riferiti alla Tabella 2, sono riportati nella Tabella 4 di riepilogo degli oneri dell’Annesso 1 (Cfr. supra).

 

Art. 1, comma 1, lett. l) - Promozione al grado superiore del personale in servizio permanente che cessa dal servizio

La promozione, essendo di carattere onorifico, non ha effetti sui trattamenti economici di richiamo e sul trattamento economico di quiescenza, pertanto è senza oneri. L’istituto si applica a partire dal personale cessato dal servizio dalla data del 1° gennaio 2015 per evitare il contenzioso con coloro che sono cessati dopo l’abrogazione dell’articolo 1076 del COM (disposto con la legge di stabilità 2015) e prima dell’entrata in vigore del decreto in esame.

 

Articolo 2 - Disposizioni concernenti la categoria degli ufficiali

Le disposizioni di cui al presente articolo non generano oneri ad eccezione delle modifiche intervenute con la lettera n) (collocamento ufficiali in soprannumero agli organici fino al limite massimo di 155 unità) la cui quantificazione e la relativa copertura è riportata al punto 2.a. dell'Annesso l, Tabella 4, e con le lettere s) e t) (avanzamento al grado di maestro direttore e vicedirettore di banda musicale) la cui quantificazione e la relativa copertura è riportata al punto 2.b. dell’Annesso 1, Tabella 7 al cui contenuto si rinvia.

Si evidenzia che gli importi totali riferiti alla Tabella 4, e alla Tabella 7 sono riportati nella Tabella 4 di riepilogo degli oneri dell’Annesso 1. (Cfr. supra)

 

Articolo 3 - Disposizioni transitorie in materia di ufficiali

          Le disposizioni non determinano oneri.

 

Articoli 4 e 5 - Disposizioni a regime e transitorie in materia di marescialli

La quantificazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con gli articoli in riferimento in materia di marescialli, è riportata ai punti 3.a, .3.b. e 3.c dell’Annesso 1, Tabelle 12, 16 e 28.

Gli importi totali riferiti alle Tabelle 12, 16 e 28 sono riportati nella Tabella 4 di riepilogo degli oneri dell’Annesso 1. (Cfr. supra).

 

Articoli 6 e 7 - Disposizioni a regime e transitorie in materia di sergenti

La quantificazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con gli articoli in riferimento in materia di sergenti, è riportata ai punti 4.a e 4.b. dell’Annesso 1, Tabelle 32, 36.

Gli importi totali riferiti alle Tabelle 32 e 36 sono riportati nella Tabella 4 di riepilogo degli oneri dell’Annesso 1 (Cfr. supra).

 

Articoli 8 e 10 - Disposizioni a regime e transitorie in materia di graduati e truppa

La quantificazione degli oneri connessi con le modifiche intervenute con gli articoli in riferimento in materia di graduati e truppa è riportata al punto 5.a dell’Annesso 1, Tabella 40.

Gli importi totali riferiti alla Tabella 40 sono riportati nella Tabella 4 di riepilogo degli oneri dell’Annesso 1 (Cfr. supra).

 

Con riguardo all’articolo 10 (trattamento economico e previdenziale), viene precisato che scopo della disposizione è quello di adeguare il sistema parametrale in seguito alla nuove progressioni di carriera con particolare riferimento al grado di luogotenente, alla qualifica di primo luogotenente e alle qualifiche speciali per i gradi di sergente maggiore capo e caporal maggiore capo scelto.

In particolare la disposizione in esame rivede il sistema parametrale inserendo un parametro stipendiale per il primo luogotenente, per il sergente maggiore capo qualifica speciale, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale. Viene, altresì, prevista la maturazione del parametro stipendiale correlato all’anzianità nel grado di sergente maggiore capo dopo 4 anni di effettivo servizio nel grado (precedentemente 8 anni) e la maturazione del parametro correlato all’anzianità nel grado di caporal maggiore capo scelto qualifica dopo 5 anni di effettivo servizio nel grado (precedentemente 8 anni). Infine è stata disposta la revisione complessiva dei parametri attribuiti ad ogni grado/qualifica.

Nella Tabella 41, alla quale si rinvia, sono riportati i nuovi parametri e, per ogni grado/qualifica economica, l’incremento unitario a favore dell’amministrato e l’onere aggiuntivo a carico dell’amministrazione derivante dall’incremento parametrale, tenendo conto delle permanenze per gli avanzamenti fissati anche nel periodo transitorio per l’attribuzione dei gradi, delle qualifiche e dei parametri stipendiali correlati alla permanenza nel grado. Nella stessa tabella sono riportati gli effetti che l’incremento parametrale ha sugli emolumenti corrisposti al personale volontario in ferma prefissata, la cui paga è calcolata in misura percentuale rispetto a quella prevista per il primo caporal maggiore. Nella Tabella 42 sono riportati gli oneri complessivi connessi all’incremento dei parametri per grado/posizione economica.

In particolare la relazione tecnica precisa quanto segue.

 

Art. 10, comma 1, lett. a)Ridefinizione parametri stipendiali per VFP1 e VFP4

Con riguardo alla rideterminazione della percentuale dal 60 al 64% del valore parametrale giornaliero relativo ai VFPl e dal 70 al 74% per i VFP4, viene precisato che gli oneri sono riportati ai punti 7.b. e 7.c. dell'Annesso l, Tabelle 44 e 46.

La relazione illustrativa, con riguardo alla norma in riferimento, afferma che questa mira a rendere strutturale per il personale interessato il c.d. bonus 80 euro.

Gli importi totali riferiti alle Tabelle 42, 44 e 46 sono riportati nella Tabella 4 di riepilogo degli oneri dell’Annesso 1 (Cfr. supra).

 

Art. 10, comma 1, lett. c)Ridefinizione importi annui lordi relativi agli stipendi e all’indennità integrativa speciale degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori

          Gli oneri derivanti dalla disposizione sono riportati nell’Annesso 2, punti 2.e. e 2.f.

I dati relativi all’Annesso 2 sono sintetizzati nella summenzionata Tabella 5. Per i dettagli si rinvia al testo della RT.

 

Art. 10, comma 1, lett. d) ed e) Accesso alla dirigenza estendendo ai maggiori e ai tenenti colonnelli il meccanismo di progressione economica per classi e scatti per tutto il personale militare del ruolo dirigenti

Gli oneri derivanti dalle disposizioni sono riportati nell’Annesso 2, punti 2.g. e 2.h

 

Art. 10, comma 1, lett. l) e o) Determinazione degli importi dell’assegno pensionabile e dell’indennità operativa di base per ufficiali generali e ufficiali superiori

Gli oneri derivanti dalle disposizioni sono riportati nell’Annesso 2, punti 2.m. e 2.p.

 

Art. 10, comma 2Applicazione al personale delle Forze armate dell’istituto del c.d. “moltiplicatore”, già previsto per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria.

          Viene evidenziato che la disposizione estende, in materia di trattamento pensionistico, alle Forze armate l’applicabilità dell'istituto del “moltiplicatore”, già prevista per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria. Lo scopo della norma è, pertanto, quello di introdurre per il personale delle F.A., come già avviene per i Carabinieri, una norma che consenta una rivalutazione del montante contributivo. La modifica è volta ad armonizzare il sistema previdenziale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, garantendo trattamenti omogenei a tutto il personale che opera nel medesimo Comparto. In particolare, secondo la relazione tecnica, l'attribuzione dell'incremento del montante individuale contributivo assume, per il personale militare, carattere compensativo della ulteriore riduzione dell'indennità di ausiliaria, risolvendo una condizione di iniqua disparità tra le due categorie di personale che, invero, per un mero principio di equità ed uguaglianza, non trova congrua giustificazione. Trattandosi di norma alternativa al trattamento di ausiliaria, la stessa non presenta oneri aggiuntivi.

 

Art. 10, comma 6 Parametri stipendiali correlati all’anzianità nella qualifica o dei ruoli del personale militare

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono riportati nell’Annesso 1, punto 6.a.

 

Art. 10, comma 7 Importo aggiuntivo pensionabile

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono riportati nell’Annesso 1, punto 6.d.

 

Art. 10, comma 8 Misure per compenso straordinario per caporal maggiore scelto, sergente maggiore capo e primo luogotenente.

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono riportati nell’Annesso 1, punto 6.g.

 

Art. 10, comma 15 Soppressione dell’assegno di valorizzazione dirigenziale

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono riportati nell’Annesso 2, punto 2.y.

 

Articolo 10, comma 16 - Soppressione “bonus 80 euro” e sua sostituzione con corresponsione di assegno una tantum

Il contributo straordinario sarà attribuito a tutto il personale militare in servizio destinatario del trattamento economico di cui legge 208/2015 alla data di cessazione dello stesso. Nell’Annesso 1, Tabella 50, è riportata la determinazione dell’onere complessivo (euro 78.259.825) che concorre alla composizione degli oneri complessivi recati dal provvedimento, come sintetizzati nelle Tabelle 4 e 6.

Con riguardo all’articolo 11, comma 1, la relazione tecnica afferma che questo sostituisce le tabelle 1, 2 e 3 del COM relative ai posti in organico, alle modalità e ai requisiti per l’avanzamento degli ufficiali dei vari Corpi e ruoli rispettivamente dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare con nuove tabelle allegate al presente decreto. Gli effetti economici delle differenti permanenze nel grado ai fini dell’avanzamento sono state tenute in considerazione per tutti gli sviluppi degli oneri specificati negli Annessi l e 2.

Con riferimento all’articolo 11, comma 5, la relazione tecnica afferma che questo prevede, a decorrere dal 2017, un adeguamento degli organici del personale militare delle Forze armate, attraverso una riduzione complessiva pari a 1.498 unità. Per effetto di tale provvedimento le consistenze medie del personale militare nel 2017 dovranno essere complessivamente inferiori di 1.498 unità rispetto al livello fissato per il 2016, con decrementi nelle categorie di: ufficiali, primi marescialli, marescialli, graduati e volontari in ferma quadriennale; incrementi nelle categorie di sergenti e volontari in ferma annuale.

Il saldo delle variazioni moltiplicato per i costi medi unitari delle categorie genera un minor onere di circa 145 milioni delle risorse presenti in bilancio sulla base degli stanziamenti per il 2017. Tale adeguamento consentirà di avere, pertanto, un risparmio, il cui ammontare è:

·      destinato, nel limite del 50% come integrazione/copertura finanziaria per il provvedimento del riordino dei ruoli di cui trattasi, così come era già stabilito dall’articolo l della legge n. 244/2012;

·      iscritto, per il rimanente 50%, su appositi fondi da ripartire con decreto interministeriale come previsto dall’articolo 13, comma 2, del D.lgs. n. 91/2016 (Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8) e saranno destinati al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative, in aderenza alle previsioni della legge n. 244/2012.

La quantificazione dei risparmi è riportata nell’Annesso 3.

 

Art. 11, comma 8 Riconoscimento di un assegno ad personam, riassorbibile

Gli oneri derivanti dalle disposizioni sono riportati nell’Annesso 1 punto 6.e.

 

Al riguardo, si evidenzia che il provvedimento in esame reca la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze armate, in attuazione della delega per la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124/2015.

In proposito, si rammenta che la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 365) ha istituito un Fondo del pubblico impiego, nell’ambito della cui dotazione[21] (1.479,12 milioni di euro per il 2017 e 1.928,24 milioni a decorrere dal 2018) vengono individuate apposite finalità di spesa, tra le quali figura - appunto - l’attuazione delle previsioni della legge delega sulla revisione dei ruoli e il riordino delle carriere del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La legge di bilancio 2017 prevede, inoltre, che tale attività di riordino sia disposta, in alternativa al finanziamento della proroga per il 2017 del contributo straordinario (bonus 80 euro) previsto dalla legge di stabilità 2016 in favore del personale non dirigente appartenente al medesimo comparto. Il DPCM 27 febbraio 2017, al quale la legge di bilancio demanda la ripartizione delle risorse del Fondo, ha previsto, inoltre, che la sua dotazione sia destinata, tra l’altro, per 760 milioni di euro per il 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dal 2018 alle summenzionate finalità di revisione dei ruoli.

Come evidenziato in premessa, il provvedimento in esame utilizza, tra l’altro, una quota di tali risorse, alle quali attingono anche altri due provvedimenti all’esame delle Camere: lo schema di decreto legislativo sulle Forze di polizia (A.G. 395) e quello sul Corpo dei vigili del fuoco (A.G. 394).

Con riguardo al riordino dei ruoli delle Forze armate, il provvedimento in esame prevede un complesso e articolato quadro di interventi, tra i quali quelli finanziariamente più qualificanti appaiono i seguenti:

·       l’istituzione di una carriera unitaria e a sviluppo dirigenziale a partire dalla categoria degli ufficiali superiori (dal grado di maggiore) con definizione di un nuovo trattamento economico ed il superamento dell’istituto della c.d. “omogeneizzazione”;

·       l’incremento delle dotazioni organiche con riguardo ai gradi interessati dai processi di c.d. “dirigenzializzazione” (maggiore e tenente colonnello e gradi corrispondenti) e il contestuale aumento della permanenza nei gradi;

·       l’istituzione del grado di luogotenente, in luogo dell’attuale qualifica, quale nuovo grado apicale del ruolo marescialli;

·       l’introduzione di nuove qualifiche apicali, mediante conferimento di particolari compiti e variazione del trattamento parametrale;

·       l’introduzione di un nuovo sistema di avanzamento “a scelta, per terzi”, per il grado di primo maresciallo e la riduzione delle permanenze nei gradi di caporalmaggiore capo sergente e sergente maggiore con revisione dei relativi parametri stipendiali;

·       l’espressa configurazione dello sviluppo direttivo per la carriera del ruolo marescialli, esecutivo per il ruolo sergenti e meramente esecutivo del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

Al complesso delle summenzionate misure, e alle altre misure disciplinate dal provvedimento in esame, sono associati (articolo 12, comma 1) oneri complessivamente pari a euro 194.703.132 per il 2017, a euro 365.280.752 per il 2018, a euro 374.820.813 per il 2019, a euro 390.853.654 per il 2020, a euro 388.384.874 per il 2021, a euro 394.993.597 per il 2022, a euro 396.924.385 per il 2023, a euro 395.097.083 per il 2024, a euro 391.509.499 per il 2025 e a euro 387.949.263 a decorrere dal 2026. Tali importi, al netto degli “oneri indiretti” che - ai sensi dell’art. 12, comma 2, e secondo quanto indicato dalla RT - ammontano a 15,3 milioni di euro, corrispondono a quelli complessivamente quantificati dalla relazione tecnica e riportati sinteticamente nella Tabella 6.

In proposito si evidenzia che, in base ai dati e agli elementi forniti dalla relazione tecnica, l’entità degli oneri è stata determinata sulla base delle innovazioni prodotte dai summenzionati interventi concernenti lo sviluppo dei ruoli, applicando alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche i nuovi parametri stipendiali e i criteri di avanzamento e promozione al grado superiore.

Come evidenziato in premessa, la RT indica in modo per lo più puntuale ed analitico i dati risultanti dai procedimenti di stima e le sottostanti informazioni, di tipo statistico-amministrativo, nonché l’iter logico seguito dalla stessa relazione tecnica.

Tanto premesso, si evidenziano peraltro i seguenti aspetti, sui quali andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione:

·       viene prevista (articolo 1, comma 1, lettera d) la possibilità di incrementare i volumi dei reclutamenti annuali dei militari di truppa in ferma prefissata, in presenza di straordinarie esigenze funzionali, senza precisare le relative fonti di finanziamento.

In proposito, la RT afferma che la disposizione è adottata in linea con quanto già previsto dal DL n. 78/2015, per gli omologhi ruoli iniziali delle Forze di polizia e per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e che dalla stessa non derivano oneri in quanto gli eventuali incrementi saranno autorizzati con la legge di bilancio, che ne garantirà la copertura finanziaria. Si osserva peraltro che il DL 78/2015 - a differenza della norma in esame - all’art. 16-ter, ha previsto assunzioni straordinarie nei ruoli iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a valere sulle facoltà assunzionali vigenti, appositamente rimodulate con riferimento ai vari esercizi interessati.

Pur prendendo atto della valenza sostanzialmente programmatica delle disposizioni in esame, si osserva che le stesse prefigurano un onere potenziale, senza definire le relative modalità di copertura. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo;

·       la possibilità di computare i periodi di congedo straordinario nell’anzianità giuridica ai fini della progressione di carriera (articolo 1, comma 1, lett. f) appare suscettibile di determinare un’accelerazione di tale progressione e un presumibile aumento nel ricorso a tale istituto, rispetto a quanto previsto a normativa vigente. Andrebbero pertanto valutati i relativi effetti finanziari, che non appaiono esplicitati dalla RT. Inoltre andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa la possibilità di un eventuale maggiore ricorso all’istituto del congedo straordinario, con conseguenti possibili riflessi, benché di carattere indiretto, sulla funzionalità delle strutture interessate;

·       l’estensione a maggiori e tenenti colonnelli dell’applicazione degli scatti per l’invalidità di servizio e degli scatti demografici [articolo 10, comma 1, lett. f) e g)] nonché degli incentivi riservati agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo e quelli previsti in favore degli addetti al controllo del traffico aereo [articolo 10, comma 1, lett. h) e i)], attualmente riconosciuti a colonnelli e ufficiali generali, appaiono in linea teorica suscettibili di determinare effetti finanziari. Andrebbero quindi forniti ulteriori elementi atti a confermare quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria di dette disposizioni;

·       l’applicazione (articolo 10, comma 2) al personale delle Forze armate, in materia di trattamento pensionistico, dell’istituto del c.d. “moltiplicatore”, già previsto per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, in base a quanto evidenziato dalla RT, sembra volta a riconoscere al personale delle Forze armate un meccanismo in grado di determinare una rivalutazione del montante contributivo. La relazione tecnica non imputa oneri aggiuntivi a tale meccanismo, in quanto alternativo al trattamento di ausiliaria. Non sono peraltro forniti gli elementi necessari a suffragare tale ipotesi di neutralità finanziaria, con particolare riguardo alla compensatività degli effetti connessi all’applicazione alternativa dei due istituti;

·       per quanto attiene alla cessazione, a decorrere dal 30 settembre 2017, della corresponsione del contributo straordinario (c.d. “bonus 80 euro”) previsto in favore del personale non dirigente del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla destinazione dei risparmi derivanti dal venir meno del predetto contributo per l’ultimo trimestre del 2017;

·       l’articolo 11, comma 5, prevede, a decorrere dal 2017, un adeguamento degli organici del personale militare, con una riduzione complessiva pari a 1.498 unità, alla quale viene associato un risparmio di 145 milioni di euro a decorrere dal 2017; di tale risparmio 72,5 milioni sono utilizzati per finalità di copertura del provvedimento in esame (articolo 12, comma 1, lett. d), mentre i restanti 72, 5 milioni sono ripartiti con decreto interministeriale per le esigenze del Ministero della difesa.

Si rileva in proposito che i risparmi in questione, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, appaiono riconducibili alla legge n. 244/2012 (legge delega per la revisione dello strumento militare), che all’art. 1, comma 5, ha previsto la destinazione di una quota parte non superiore al 50% dei risparmi di parte corrente di natura permanente derivanti dalla revisione a misure volte ad assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia. Inoltre l’art. 1, comma 2, della legge n. 244/2012 ha previsto che i risparmi di spesa derivanti dall’adozione dei decreti delegati potessero essere destinati alle esigenze della Difesa, al netto degli effetti di risparmio prodotti dalle disposizioni del DL n. 95/2012 relative alle FF.AA. e al Ministero della difesa, da destinare invece al miglioramento dei saldi di bilancio.

Alla luce delle norme richiamate, appare opportuno un chiarimento riguardo alle modalità di determinazione della quota di risparmio utilizzata dal provvedimento in esame e della parte scontata a miglioramento dei saldi finanza pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 244/2012.

Tali chiarimenti appaiono opportuni anche alla luce dell’istituzione (art. 10, comma 1, lett. t) di un fondo finalizzato all’attribuzione di misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonché all’introduzione di eventuali integrazioni al trattamento economico accessorio legate alla produttività che, in fase di prima applicazione, viene alimentato tra l’altro, da quota parte dei risparmi, pari a euro 9,8 milioni a decorrere dal 2018, derivanti dalle misure per la revisione dello strumento militare di cui all’art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge n. 244/2012.

Andrebbe altresì chiarito se, a regime, in ragione della consistenza organica dei singoli gradi, possa determinarsi un onere suscettibile di eccedere quello stimato con riferimento alla proiezione decennale contenuta nella RT.

Si ricorda a tal riguardo che l’articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009 prevede, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, che la relazione tecnica contenga un quadro analitico di proiezioni finanziarie “almeno decennali” riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Finalità di tale previsione sembra quella di consentire una verifica dell’onere potenziale “a regime” delle disposizioni vertenti sulle predette materie, non escludendo peraltro – sulla base del tenore letterale della disposizione - la possibilità di riferire tale valutazione ad un più ampio intervallo temporale;

Inoltre, appare opportuno acquisire elementi più puntuali riguardo agli “oneri indiretti” (di cui all’articolo 48, comma 2), esplicitando gli elementi alla base della stima del relativo importo, ivi compresa la scelta del parametro dello 0,54 per cento.

In proposito si osserva altresì che, in mancanza di un prospetto riepilogativo degli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica, non si dispone di una stima dei c.d. “effetti indotti”, ossia dell’incidenza sul gettito tributario e contributivo delle misure previste dal provvedimento in esame.

Sempre in tale quadro, pur considerando la specificità dell’ordinamento del personale in questione, andrebbe precisato se siano configurabili eventuali effetti su altri settori del pubblico impiego.

Anche a tal riguardo, si richiamano le disposizioni del citato art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009, in base al quale le relazioni tecniche vertenti in materia di pubblico impiego forniscono, oltre ai dati relativi al personale direttamente interessato, le eventuali correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

Come già rilevato in relazione allo schema di decreto sulle Forze di polizia (AG 395), la relazione tecnica riferita a quest’ultimo provvedimento e quella riguardante lo schema in esame, nell’individuare il complesso delle risorse disponibili per l’intero comparto sicurezza-difesa, indicano come “risorse indistinte”, impiegabili a tali fini, oltre alle fonti di copertura utilizzate dal provvedimento in esame (art. 12) e dal citato schema n. 395 (art. 48), anche i risparmi di cui all’art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 177/2016 (Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato), peraltro non espressamente utilizzati dai due provvedimenti. Appare quindi utile acquisire indicazioni di maggior dettaglio circa il concorso effettivo delle predette risorse alle esigenze finanziarie connesse alla revisione dei ruoli del comparto sicurezza-difesa. Si osserva in proposito che, per quanto riguarda il 2017, tali risparmi sono stati destinati dal citato art.19 nella misura del 50% dell’importo di euro 58.375.240 (ossia euro 29.187.620) alle finalità della revisione dei ruoli e delle carriere del personale dell’intero comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico. La RT riferita al provvedimento in esame, nell’elencare tali disponibilità, individua invece un importo di euro 33.172.620. Anche in ordine a tale indicazione appare opportuno acquisire un chiarimento.

Più in generale, come rilevato anche per lo schema di decreto legislativo 395, si evidenzia l’opportunità di acquisire un quadro complessivo di raffronto tra le fonti di finanziamento previste dalla vigente legislazione e gli oneri specificamente imputati sia al provvedimento in esame sia agli schemi dei decreti legislativi 394 (Vigili del fuoco) e 395 (Forze di polizia). Ciò al fine di una più agevole verifica della corrispondenza tra oneri e mezzi di copertura, pur tenendo conto che - come rilevato in relazione allo schema n. 394 - per il Corpo dei vigili del fuoco il relativo schema di decreto rinvia a provvedimenti di rango secondario la definizione di una quota delle risorse da utilizzare a copertura di alcune delle misure di carattere oneroso.

Infine, poiché gli oneri recati dal provvedimento appaiono, dal punto di vista lessicale, qualificati come limiti di spesa, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all’effettiva possibilità di ricondurre tutte le spese in questione, caratterizzate per lo più da automatismi connessi ai trattamenti retributivi, entro specifici limiti massimi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la disposizione di cui all’art. 10, comma 1, lettera t), attraverso l’inserimento dell’articolo 1826-bis al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, istituisce un apposito Fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario nonché per introdurre eventuali modifiche o integrazioni al trattamento economico accessorio legato alla produttività. La norma prevede altresì che, in fase di prima applicazione, il Fondo medesimo sia alimentato con le risorse derivanti dalla riduzione del Fondo di cui all’articolo 3 della legge n. 86 del 2001 in misura pari a 7 milioni di euro nonché, in misura pari a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2018, con quota parte dei risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare in attuazione della delega conferita ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge n. 244 del 2012[22].

Al riguardo, si rileva che l’articolo 3 della citata legge n. 86 del 2001 ha stabilito specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro senza tuttavia prevedere l’istituzione di un apposito Fondo né una specifica autorizzazione di spesa. Su tale aspetto, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche in merito alla estensione temporale del ricorso alle predette risorse, stante il silenzio della disposizione al riguardo. Per quanto concerne invece l’impiego, in misura pari a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2018, di una quota parte dei risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare, si rinvia alle osservazioni che saranno in seguito svolte con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento operata ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera d).

 

Riguardo all’articolo 11, comma 1, si evidenzia che la norma affida al Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2018, il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere di cui al presente provvedimento, stabilendo altresì che, in caso di eventuale scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, alla copertura finanziaria di tale maggior onere si provveda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa relativi agli oneri inderogabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate. Al riguardo, appare preliminarmente necessario che il Governo chiarisca se gli oneri oggetto di monitoraggio coincidano integralmente con quelli nel complesso derivanti dal provvedimento, nel qual caso gli oneri indicati all’articolo 12, comma 1, alinea, dovrebbero essere qualificati come “valutati in” anziché come “pari a”, ovvero con quota parte degli stessi, nel qual caso andrebbe viceversa considerata l’opportunità di distinguere, al medesimo articolo 12, comma 1, alinea, le due categorie di oneri ed indicare le disposizioni sottostanti. Tanto premesso, si rileva altresì che la disposizione in esame delinea una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, come da ultimo modificata dalla legge n. 163 del 2016[23]. Difatti, da un lato, essa configura un meccanismo di compensazione degli oneri che sembrerebbe di carattere permanente, per altro con l’indicazione di una specifica misura di compensazione quale quella della riduzione delle facoltà assunzionali, laddove la vigente disciplina contabile rimette invece alla legge di bilancio la definizione delle misure correttive degli effetti finanziari per gli anni successivi all’esercizio in corso. Dall’altro, tale meccanismo non affida in prima istanza ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente oggetto di riduzione, bensì contempla l’immediata adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri senza peraltro prevedere la trasmissione del relativo schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, come invece espressamente stabilito dalla vigente disciplina contabile. Su tali aspetti appare pertanto necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

Per quanto riguarda l’articolo 12, si osserva che la norma prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, pari a euro 194.703.132 per l'anno 2017, a euro 365.280.752 per l'anno 2018, a euro 374.820.813 per l'anno 2019, a euro 390.853.654 per l'anno 2020, a euro 388.384.874 per l'anno 2021, a euro 394.993.597 per l'anno 2022, a euro 396.924.385 per l'anno 2023, a euro 395.097.083 per l'anno 2024, a euro 391.509.499 per l'anno 2025 e a euro 387.949.263 a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a euro 59.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) quanto a euro 59.500.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto a euro 3.203.132 per l'anno 2017, a euro 233.280.752 per l'anno 2018, a euro 242.820.813 per l'anno 2019, a euro 258.853.654 per l'anno 2020, a euro 256.384.874 per l'anno 2021, a euro 262.993.597 per l'anno 2022, a euro 264.924.385 per l'anno 2023, a euro 263.097.083 per l'anno 2024, a euro 259.:509.499 per l'anno 2025 e a euro 255.949.263 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 1° dicembre 2016, n. 232;

d) quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall' anno 2017, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 5.

Il comma 2 precisa che gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 15.300.000 a decorrere dall' anno 2018.

Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la relazione tecnica riferita al presente schema di decreto è da considerarsi “strettamente correlata” a quella concernente lo schema di decreto legislativo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (AG. 395), entrambi attualmente all’esame del Parlamento. In tale contesto, la citata relazione tecnica reca l’indicazione, in una apposita tabella riepilogativa[24], delle risorse finanziarie complessivamente disponibili (lordo amministrazione), da ripartire per la copertura degli oneri oggetto di entrambi i citati schemi di decreto[25]

Tanto premesso, si fa presente che l’articolo in commento reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, complessivamente pari a euro 194.703.132 per l'anno 2017, euro 365.280.752 per l'anno 2018, euro 374.820.813 per l'anno 2019, euro 390.853.654 per l'anno 2020, euro 388.384.874 per l'anno 2021, euro 394.993.597 per l'anno 2022, euro 396.924.385 per l'anno 2023, euro 395.097.083 per l'anno 2024, euro 391.509.499 per l'anno 2025 ed euro 387.949.263 a decorrere dall'anno 2026, comprensivi degli oneri indiretti indicati al comma 2 del medesimo articolo[26]. Ciò posto, si segnala che la copertura finanziaria dei predetti oneri viene assicurata attraverso le seguenti modalità:

a) quanto a 59,5 milioni di euro a decorrere dal 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350[27], e - quanto a 59,5 milioni di euro per il solo anno 2017 - mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative alla medesima autorizzazione di spesa (articolo 12, comma 1, lettere a) e b), del presente provvedimento).

Al riguardo, si ricorda che la citata tabella riepilogativa della relazione tecnica ascrive a tale autorizzazione di spesa risorse quantificate in 238 milioni di euro per l’anno 2017, di cui 119 milioni di euro quali residui riferiti all’anno 2016, e in 119 milioni di euro a decorrere dal 2018, cui occorre aggiungere i risparmi di spesa che l’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, ha destinato - in misura non superiore al 50 per cento - all'incremento della predetta autorizzazione di spesa, ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia[28]. Sul punto, appare opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo circa l’effettiva consistenza dei citati risparmi di spesa, anche alla luce del fatto che l’importo evidenziato nella menzionata tabella riepilogativa in relazione a tale voce di copertura risulta essere, per l’anno 2017, leggermente superiore rispetto alla prescritta quota del 50 per cento dei risparmi derivanti dal decreto legislativo n. 177 del 2016. Appare, altresì, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse poste a copertura a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, anche con riferimento alle effettive disponibilità in conto residui di cui alla medesima autorizzazione di spesa;

b) quanto a euro 3.203.132 per l'anno 2017, euro 233.280.752 per l'anno 2018, euro 242.820.813 per l'anno 2019, euro 258.853.654 per l'anno 2020, euro 256.384.874 per l'anno 2021, euro 262.993.597 per l'anno 2022, euro 264.924.385 per l'anno 2023, euro 263.097.083 per l'anno 2024, euro 259.:509.499 per l'anno 2025 ed euro 255.949.263 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (articolo 12, comma 1, lettera c), del presente provvedimento). In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione legislativa ha istituito il Fondo da ripartire per il finanziamento del pubblico impiego (cap. 3054 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), con una dotazione iniziale di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018[29].

Si rammenta, altresì, che l’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017[30], con il quale si è provveduto alla ripartizione del predetto Fondo, ha destinato complessivamente 760 milioni di euro per l'anno 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a diverse finalità, tra cui la copertura degli oneri connessi alla piena attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, in aggiunta alle risorse già previste a tal fine a legislazione vigente, nonché la copertura, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, degli oneri indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega dianzi richiamata[31]. Al riguardo, si fa presente che la citata tabella riepilogativa utilizza a copertura degli oneri del provvedimento quota parte delle risorse del citato decreto di ripartizione in misura pari a 330 milioni di euro per il 2017 - di cui 100 milioni in relazione alla cessazione dal 30 settembre 2017 del contributo straordinario di cui all’articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015 - e a 748,27 milioni di euro a decorrere dal 2018, di cui 448,27 milioni di euro quale “assorbimento delle risorse” per la cessazione del medesimo contributo straordinario. A tale ultimo riguardo, si segnala che la locuzione “assorbimento delle risorse” sembrerebbe doversi interpretare come utilizzazione degli spazi finanziari che vengono a liberarsi in conseguenza della mancata corresponsione del medesimo contributo straordinario a far data dal 1° ottobre 2017[32], ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 16, primo periodo, dello schema di decreto legislativo in esame. Su tale punto, appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo. Appare, inoltre, necessario acquisire una rassicurazione da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse poste a copertura a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, tenuto peraltro conto del fatto che a tali risorse attingono anche gli altri due schemi di decreto legislativo in materia di Vigili del fuoco (A.G. 394) e di Forze di polizia (A.G. 395), attualmente all’esame delle Camere;

c) quanto a euro 72.500.000 a decorrere dall' anno 2017, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 5 (articolo 12, comma 1, lettera d), del presente provvedimento). In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione prevede, a decorrere dal 2017, la riduzione in misura non inferiore a 1.498 unità delle consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, con risparmi, valutati in 145 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, da destinare, nel limite del 50 per cento, alla copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle Forze armate di cui al presente decreto, in aderenza all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Al riguardo, si prende atto dei dati riportati nella relazione tecnica a sostegno della quantificazione dei risparmi complessivi derivanti dalla riduzione delle consistenze medie del suddetto personale militare.

Per quanto concerne, invece, la copertura degli oneri indiretti di cui al comma 2 del presente articolo, che ammontano a 15,3 milioni di euro a decorrere dal 2018, si fa presente che ad essa si provvede nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, ed in particolare a valere sulle risorse trasferite, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto di ripartizione del Fondo per il finanziamento del pubblico impiego, al capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze[33].



[1] Come modificato dall'art. 7, comma 4-bis, del DL n. 185/2015.

[2] Alla delega in riferimento è stata data attuazione con i D.lgs. n. 7 e 8 del 2014, recanti, rispettivamente, la revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa.

[3] L’art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 244/2012 prevede che la sezione II del Documento di economia e finanza (DEF), riporta, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti nell’attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero delle risorse e sulle previsioni di reindirizzo delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo. Si evidenzia peraltro che l’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 91/2016 prevede che nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto interministeriale vengano accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure discendenti dalla legge 244/2012. In sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio successivo all'anno di accertamento, detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, sono iscritti nel bilancio della Difesa su appositi fondi da ripartire con decreto interministeriale.

[4] Il DL n. 95/2012 reca disposizioni (articolo 7, commi da 12 a 15) finalizzate alla riduzione delle spese delle Amministrazioni centrali dello Stato, a decorrere dal 2013, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Con riguardo al Ministero della difesa sono previsti risparmi sui saldi pari a 269,5 milioni a decorrere dal 2015.

[5] Con riferimento a tale delega, in corso di esercizio (A.G. 395) si rinvia ai contenuti della relativa Nota di verifica delle quantificazioni.

[6] Si evidenzia che la dotazione del summenzionato fondo è stata ridotta per effetto dell'art. 19, comma 2, del DL n. 8/2017, ed è pari a 1.479,12 milioni di euro per il 2017 ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere dal 2018.

[7] Ai sensi dell’art. 1, comma 972, della legge n. 208/2015. La lettera c) prevede, inoltre, che siano stanziati ai medesimi fini una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (e derivanti dall’ottimizzazione e razionalizzazione si specifici settori di spesa) per un importo massimo di 5,3 milioni di euro, nonché di una quota parte del fondo istituito per il finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti (di cui all’articolo 1, comma 1328, della legge. 296/2006), per un importo, in prima applicazione, in misura almeno pari a 10 milioni di euro. Tali finanziamenti operano, nel contesto del fondo per il pubblico impiego di cui al comma 365 ai fini dell’ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[8] A tale DPCM l’art. 1, comma 365, demanda la ripartizione delle risorse del fondo fra le varie finalità di spesa individuate.

[9] Cfr.: V Commissione - Resoconto 28 marzo 2017 Con riferimento all’A.G. 394, si rinvia al contenuto della Nota di verifica delle quantificazioni n.510 del marzo 2017.

[10] Con riferimento all’A.G. 395, si rinvia al contenuto della relativa Nota di verifica delle quantificazioni.

[11] Ai sensi dell’art. 629, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare.

[12] Ai sensi dell’art. 858, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare.

[13] Di cui all'art. 42, comma 5 del D.lgs. n 165/2001.

[14] Di cui all’art. 679, comma 1, lett. b), del COM.

[15] Modificando l’art. 760, comma 1-bis, del COM.

[16] Di cui all’art. 1801, del COM

[17] Di cui all’art. 22 del RD n. 1542/1937.

[18] Ai sensi dei quanto previsto dall’art. 1825 del COM.

[19] A tal fine viene novellato l’art. 4, comma 1, del DPR n. 185/2010 che indica i suddetti importi aggiuntivi pensionabili con riguardo ai gradi e alle qualifiche previsti dalla vigente normativa.

[20] A tal fine viene novellato l’art. 8, comma 2, del DPR n. 52/2009 che indica i suddetti importi dell’assegno pensionabile con riguardo ai gradi e alle qualifiche previsti dalla vigente normativa.

[21] Come ridefinita ai sensi dell'art. 19, comma 2, del DL n. 8/2017.

[22] La disposizione prevede inoltre che le disponibilità del Fondo possano essere integrate anche con eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.

[23] Si rammenta peraltro che, in occasione dell’esame del disegno di legge C. 4135, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, che prevedeva all’articolo 21, commi da 3 a 5, una clausola di salvaguardia di carattere derogatorio, la Commissione bilancio nella seduta del 7 marzo 2017 ha formulato una condizione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, volta a stabilire che, fermo rimanendo l’utilizzo prioritario delle risorse accantonate e rese indisponibili a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo 21,  “nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate agli articoli (…) si applicano le procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall’articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni”.  

[24] Si vedano le pagine 2 e 3 della medesima relazione tecnica.

[25] Tali risorse consistono in: a) 119 milioni di euro a decorrere dal 2016 relativi all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, che per l’anno 2017 ammontano a 238 milioni di euro in considerazione dei residui riferiti all’anno 2016; b) 230 milioni di euro per il 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2018, quale incremento del finanziamento per la revisione di tutti i ruoli previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rispettivamente incrementati di 100 milioni di euro e di 448,27 milioni di euro quale “assorbimento delle risorse” che si liberano a seguito della cessazione, dal 1° ottobre 2017, del contributo straordinario di cui all’articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; c) euro 33.172.620 per il 2017 ed euro 28.131.296,50 a decorrere dal 2018, corrispondenti al 50 per cento dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle Forze di polizia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016; d) 72,5 milioni di euro a decorrere dal 2017, corrispondenti al 50 per cento dei risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare per le Forze armate, di cui all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244; e) euro 973.892 per l’anno 2017 ed euro 1.576.400 a decorrere dal 2018, relativi all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato.

[26] Tali oneri ammontano a 15,3 milioni di euro a decorrere dal 2018.

[27] In proposito, si rammenta che tale disposizione legislativa ha autorizzato la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

[28] Al riguardo, si rammenta che i suddetti risparmi sono stati quantificati dalla relazione tecnica allegata al citato decreto legislativo in euro 7.970.000 per il 2016, euro 59.081.367 per il 2017 ed euro 56.828.420 a decorrere dal 2018. Essi non comprendono tuttavia gli ulteriori risparmi di cui all’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2016, da accertarsi a consuntivo, ed ugualmente destinati - nella misura del 50 per cento - all'incremento della predetta autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della citata legge n. 350 del 2003, ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

[29] Tale dotazione è stata rideterminata in 1.479,12 milioni di euro per il 2017 e 1.928,24 milioni a decorrere dal 2018 per effetto dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

[30] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2017.

[31] Tra le predette finalità rientra inoltre la proroga, dal 1° gennaio 2017 e fino all'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[32] In tale quadro, si ricorda che l’articolo 1, comma 365, lettera c), della legge n. 232 del 2016, ha destinato quota parte delle risorse del Fondo da ripartire per il finanziamento del pubblico impiego all’incremento delle somme previste a legislazione vigente per garantire la piena attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate ovvero alla proroga, ma per il solo anno 2017, del contributo straordinario previsto dall’articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si segnala, altresì, che la relazione tecnica riferita al disegno di legge di stabilità per il 2016 ha ascritto alla concessione del citato contributo straordinario “una spesa valutabile, prudenzialmente, in 510,5 milioni di euro per l’anno 2016 sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto”. 

[33] Tale capitolo è denominato Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia e delle università. Sul punto si rammenta che la relazione tecnica prevede infatti che le risorse per far fronte agli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall’applicazione dei provvedimenti di riordino delle carriere del personale di cui agli atti del Governo nn. 395 e 396, complessivamente stimati in 45 milioni di euro annui, lordo amministrazione, a decorrere dall’anno 2018, restano allocate sul capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.