Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (AG. 395) Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 525 | ||
Data: | 12/04/2017 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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Revisione dei ruoli delle Forze di Polizia
(Schema di decreto legislativo n. 395) |
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N. 525 – 12 aprile 2017 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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INDICE
ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato
Revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei Carabinieri
ARTICOLI da 33 a 36 (Capo III)
Revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza
Revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria
Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento
INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
Atto n. |
395 |
Natura dell’atto: |
Schema di decreto legislativo |
Titolo breve: |
Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia |
Riferimento normativo: |
articolo 8, commi 1, lettera a), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124 |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatori per le Commissioni di merito: |
Fiano, per la I Commissione; D’Arienzo, per la IV Commissione
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Gruppo: |
PD |
Commissioni competenti: |
I (Affari costituzionali), IV (Difesa) e V (Bilancio) |
Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 124/2015 – reca disposizioni in materia di revisione dei ruoli della Forze di Polizia.
L'articolo 8 della legge n. 124/2015 reca una delega legislativa in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. Tra i principi e i criteri direttivi di delega è prevista (comma 1, lettera a) la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; l’adozione di “modificazioni conseguenti” alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato – disposto con il D.lgs. 177/2016 – per gli ordinamenti del personale delle Forze di polizia[1] (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria) anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva al 28 agosto 2015[2], ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, ferme restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'art. 19 della legge n. 183/2010 - relativo al riconoscimento delle specificità delle stesse Forze di Polizia - e tenuto conto dei criteri di delega della legge n. 124/2015, in quanto compatibili; 3) l’utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della delega contenuta alla lettera a) (poi attuata con il D.lgs. n. 177/2016) tenuto anche conto di quanto previsto in relazione al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della Difesa con quello delle Forze di polizia previsto dall'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della legge di delega. Tale ultima disposizione reca una clausola di neutralità finanziaria riferita al complesso delle deleghe previste dal medesimo provvedimento[3], nonché il richiamo all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, volto ad assicurare la neutralità finanziaria delle deleghe legislative nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata alla fase dell’adozione dei relativi decreti legislativi.
Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica.
Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica riporta dati, riferiti agli effetti delle disposizioni del provvedimento in esame, raccolti in apposite tabelle ed esposti come risultati finali delle stime svolte. Tali dati sono quindi riepilogati, sempre in forma sintetica, in un prospetto finale: sul punto si rinvia alle considerazioni contenute nella parte conclusiva della presente Nota.
Considerato il gran numero di dati e tabelle contenuti nella relazione tecnica, nella presente Nota si dà conto della metodologia esposta nonché dei parametri utilizzati ai fini del calcolo, ove esplicitati dalla RT, e dei dati principali forniti, rinviando, per gli elementi di dettaglio, alle tabelle riportate nella stessa relazione.
Si evidenzia altresì che, di seguito, la descrizione delle norme e l’illustrazione dei contenuti della relazione tecnica sono disposte seguendo il suindicato ordine di ripartizione del provvedimento in Capi.
Il provvedimento si compone infatti di 49 articoli ed è suddiviso in cinque Capi riferiti alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato (Capo I), dell’Arma dei carabinieri (Capo II), del Corpo della guardia di finanza (Capo III) e del Corpo di polizia penitenziaria (Capo IV). Il Capo V reca disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento.
Le osservazioni relative ai profili di quantificazione e copertura sono invece riportare complessivamente, con riguardo all’intero provvedimento, nella parte conclusiva della Nota.
ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO
(euro)
Revisione ruoli Forze di polizia |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
472.504.405,00 |
636.974.172,00 |
623.006.300,00 |
610.542.118,00 |
611.315.107,00 |
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
607.362.855,00 |
608.128.792,00 |
611.630.569,00 |
615.496.631,00 |
619.35 7.068,00 |
Si evidenzia che il provvedimento dispone la copertura dei suddetti oneri, ai sensi dell’articolo 48, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 365, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), come ripartiti per effetto del DPCM 27 febbraio 2017, nonché mediante riduzione di ulteriori autorizzazioni di spesa (art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003 e art. 1, comma 973, della legge n. 208/2015).
La maggior parte dei mezzi di copertura è quindi fornita dall’articolo 1, comma 365, della legge di bilancio 2017, che ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, di un fondo con una dotazione[4] di 1.480 milioni di euro per il 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dal 2018, destinato: alla determinazione, per il 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri[5] per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (lettera a); al finanziamento, per il 2017 e a decorrere dal 2018, delle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti delle vacanze di organico (lettera b); alla definizione, dal 2017, dell’incremento delle risorse già previste a legislazione vigente, volte al riordino delle carriere del personale del comparto difesa sicurezza e soccorso pubblico - ai sensi, tra l’altro dell’art. 8, comma 1, lett. a) della legge n. 124/2015 - ovvero, per il solo 2017, alla proroga del contributo straordinario (c.d. “bonus 80 euro”) riconosciuto al personale non dirigente del medesimo comparto[6] (lettera c). L’art. 1, comma 1, lett. c), del DPCM[7] 27 febbraio 2017 ha previsto che la dotazione del fondo sia destinata, tra l’altro, per 760 milioni di euro per il 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dal 2018 alle seguenti finalità: 1) proroga del suddetto contributo straordinario, dal 1° gennaio 2017 fino all'attuazione della delega e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017; 2) copertura degli oneri connessi alla piena attuazione dei predetti provvedimenti di delega sulla revisione dei ruoli, in aggiunta alle risorse già previste a tal fine a legislazione vigente; 3) copertura, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009, degli oneri indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega sulla revisione dei ruoli di cui ai numeri 1) e 2).
Sulle medesime risorse di cui al comma 365, lett. c) della legge di bilancio 2017 gravano anche parte delle esigenze finanziarie derivanti dalle attività di riordino previste in due distinti schemi di decreto legislativo, attualmente all’esame parlamentare per il Corpo dei vigili del fuoco (A.G. 394) e per il personale delle Forze armate (A.G. 396).
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato
Le norme recano la revisione dei ruoli del personale delle Forze di Polizia (articoli 1-3), prevedendo una serie di interventi volti a conseguire un adeguamento dell’ordinamento del Corpo, per mezzo, tra l’altro, dell’elevazione del titolo di studio richiesto per l’accesso alle qualifiche iniziali, della rideterminazione della dotazione organica complessiva, nonché mediante la ridefinizione delle progressioni di carriera, con la previsione di strumenti di valorizzazione dei percorsi formativi e la modifica dei trattamenti economici connessi a vari livelli e funzioni di responsabilità.
Per la descrizione dettagliata delle disposizioni dello schema di decreto e della normativa su cui le stesse incidono, si rinvia alla documentazione prodotta dal Servizio Studi[8].
Viene previsto in particolare:
· il conferimento agli assistenti capo, ai sovrintendenti capo e ai sostituti commissari, con determinate anzianità di servizio e in possesso di specifici requisiti, di incarichi particolari con preminenza gerarchica, comportanti l’attribuzione della denominazione di “coordinatore” e conseguente maggiorazione parametrale [articolo 1, comma 1, lett. d), g), e o) n. 2)];
· la modifica della disciplina della promozione alla qualifica di assistente capo, con riduzione da cinque a quattro anni dell’anzianità minima di servizio necessaria per l’ammissione allo scrutinio del personale con qualifica di assistente (articolo 1, comma 1, lett. f);
· l’anticipazione di due anni (da sette a cinque) della promozione dei vice sovrintendenti a sovrintendenti e quella dei sovrintendenti a sovrintendenti capo [articolo 1, comma 1, lett. l) e m)];
· l’introduzione della nuova qualifica apicale di “sostituto commissario” nel ruolo degli ispettori e la previsione di una carriera con sviluppo direttivo per il predetto ruolo (articolo 1, comma 1, lett. n);
· la riduzione da sette a cinque anni dell’’anzianità minima di servizio per la partecipazione al concorso a vice ispettore riservato al personale in possesso dei prescritti requisiti (articolo 1, comma 1, lett. p);
· la previsione di corsi per la nomina a vice ispettori di durata non inferiore a due anni, preordinati anche all’acquisizione di specifica laurea triennale da individuarsi con decreto interministeriale (articolo 1, comma 1, lett. r);
· la previsione di uno scrutinio per merito comparativo per la promozione alla nuova qualifica apicale di “sostituto commissario” riservato agli ispettori superiori con otto anni di servizio effettivo nella qualifica, rispetto ai quindici anni previsti per l’accesso alla denominazione di “sostituto commissario” (articolo 1, comma 1, lett. u);
· la modifica di specifiche disposizioni dell’ordinamento[9] del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica che riproducono specularmente quelle del ruolo del personale che espleta funzioni di polizia con alcuni adattamenti correlati alla specificità del ruolo e delle funzioni previste (articolo 1, comma 2);
· la modifica dell’ordinamento[10] della banda musicale della Polizia di Stato, prevedendo, in particolare (lettera g), che agli orchestrali di primo livello con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, in ragione delle maggiori responsabilità che possono essere loro assegnate venga conferita una specifica denominazione con conseguente maggiorazione parametrale (articolo 1, comma 3);
· la modifica dell’ordinamento[11] dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, prevedendo in particolare (lettera b), analogamente a quanto stabilito per il personale dei ruoli che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, l’attribuzione, limitatamente alle funzioni esercitate, della qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria per gli appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari (articolo 1, comma 4);
· la modifica della disciplina[12] dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato con la ridenominazione dei medesimi in “carriera dei funzionari della Polizia di Stato che svolgono funzioni di Polizia” [articolo 1, comma 5, lettera da a) ad r)]. Tale disciplina viene estesa anche al corrispondente personale che espleta attività tecnico scientifica e tecnica [articolo 1, comma 5, lettere da s) a gg)] e al corrispondente personale dei ruoli professionali e sanitari [articolo 1, comma 5, lettera da hh) a bbb)].
In particolare, il comma 5 prevede una carriera unitaria dei funzionari di Polizia con sviluppo dirigenziale e la contestuale soppressione del ruolo direttivo speciale. L’accesso alla carriera unitaria dei funzionari avviene mediante concorso pubblico con laurea magistrale o specialistica – con previsione di una riserva di posti per gli interni in possesso del medesimo titolo – (c.d. “aliquota esterna”) e mediante concorso interno riservato al personale del ruolo degli ispettori con laurea triennale (c.d. “aliquota interna”). Viene, altresì, previsto il riallineamento di qualifiche e gradi con le Forze di Polizia ad ordinamento militare attraverso la riarticolazione della qualifica di vice questore aggiunto nelle due qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore (corrispondenti ai gradi di maggiore e di tenente colonnello). Vengono disposti altresì aumenti parametrali per le qualifiche di vice commissario, commissario e commissario capo (corrispondenti ai gradi di sottotenente, tenente e capitano) e l’introduzione di un nuovo trattamento economico dirigenziale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto.
Le disposizioni transitorie (articolo 2), relative alla fase di prima applicazione del decreto, tra l’altro, prevedono:
· la copertura delle vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, degli ispettori e nel ruolo dei funzionari attraverso concorsi da espletare con gradualità nell’arco di sei anni [comma 1, lett. a), b), c), d) e t)];
· il mantenimento della sede di servizio per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente al ruolo di sovrintendenti ed ispettori e per i sovrintendenti capo vincitori del concorso a vice ispettore (comma 1, lettera e);
· disposizioni attuative, per il personale in servizio al 1° gennaio 2017, relative alla progressione in carriera nelle varie qualifiche dei diversi ruoli [comma 1, dalla lett. f) alla lett. m) e dalla lett. pp) alla lett. uu)];
· misure compensative, sotto il profilo giuridico, per il personale che non beneficia delle riduzioni di permanenza nelle varie qualifiche dei diversi ruoli previste dal provvedimento [comma 1, lett. n) e vv)];
· disposizioni per il conferimento della denominazione di “coordinatore” [comma 1, dalla lett. o) alla lett. q), dalla lett. zz) alla lett. bbb) e alla lett. ddd)];
· disposizioni attuative e di collegamento per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore ed il relativo scrutinio, con riferimento alla determinazione dei posti disponibili al 31 dicembre 2014 e 2015 e la deroga al possesso al titolo di studio richiesto a regime [comma 1, lett. r) ed s)];
· disposizioni attuative per il transito dell’attuale personale del ruolo dei commissari nella nuova carriera dei funzionari con l’acquisizione delle nuove qualifiche [comma 1, dalla lett. v) alla lett. gg)];
· la disciplina del computo delle disponibilità dei posti nell’ambito della carriera dei funzionari di polizia e nel ruolo degli ispettori a seguito dell’istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento (comma 1, lettera ii);
· concorsi straordinari nei ruoli del personale tecnico-scientifico e tecnico con riferimento all’accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici [comma 1, lett. ll) ed mm)];
· l’istituzione di un ruolo direttivo tecnico ad esaurimento dei direttori tecnici in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici di cui all’art. 40 del D.lgs. n. 334/2000, nel testo vigente il giorno precedente all’entrata in vigore del presente decreto, con una dotazione organica complessiva di 80 unità (comma 1, lettera nn);
· disposizioni attuative di ricollocazione del personale dei ruoli tecnici, a seguito della variazione dell’articolazione dei settori nei vari ruoli del personale tecnico (comma 1, lettera eee);
· la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive dei ruoli di base del personale tecnico (comma 1, lett. fff);
· modalità attuative di transito del personale dei ruoli dei direttori e dirigenti tecnici e dei medici nella nuova carriera dei funzionari tecnici ed in quella dei medici con l’acquisizione delle nuove qualifiche [comma 1, lett. ggg), bbb), iii), ooo), ppp), qqq) ed rrr)];
· modalità di effettuazione di concorsi straordinari per l’accesso nel ruolo degli orchestrali della Banda della Polizia di Stato (comma 1, lettera zzz).
L’articolo 3 reca le disposizioni comuni per la Polizia di Stato. In particolare, ai fini della rideterminazione delle dotazioni organiche disciplinate dal provvedimento in esame, viene previsto il rinvio alle Tabelle (da 1 a 9), allegate allo stesso, che sostituiscono le corrispondenti Tabelle allegate ai DPR. nn. 335, 337 e 338 del 1982 e al DPR n. 240 del 1987 (comma 1). Viene autorizzata, inoltre, l’assunzione in sovrannumero rispetto alla dotazione organica nel ruolo di base degli agenti e assistenti, nell’ambito delle vacanze disponibili nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori. Le posizioni di sovrannumero sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo in quello di sovrintendenti ed ispettori (comma 2). Viene, altresì, prevista una disciplina transitoria, dal 2017 al 2021, per incrementare, con decreto interministeriale fino a 24.000 unità (da 21.562) la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla Tabella A, allegata al DPR n. 385/1982, attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, di cui alla Tabella A allegata al DPR. n. 337/1982, assicurando l’invarianza di spesa (comma 3). Vengono rinviati ad un decreto attuativo l’individuazione delle classi di laurea triennale per l’accesso alla carriera dei funzionari attraverso concorso interno e l’adeguamento dell’organizzazione delle articolazioni centrali e periferiche dell’amministrazione della pubblica sicurezza, in relazione alla rimodulazione delle funzioni e dei ruoli e delle carriere (comma 4). Viene, infine, prevista (commi da 9 a 11) la possibilità di istituire anche nella Polizia di Stato la Sezione paraolimpica dei gruppi sportivi Polizia di Stato-Fiamme oro, anche attraverso il contestuale adeguamento dell’iscrizione al ruolo d’onore, oggi previsto per i soli funzionari, ed esteso al restante personale.
La relazione tecnica evidenzia preliminarmente che gli interventi normativi in esame sono supportati dalla disponibilità di risorse finanziarie indistinte, da impiegare in relazione alle finalità di riordino, garantendo la sostanziale equiordinazione del trattamento giuridico ed economico del personale del comparto sicurezza-difesa.
Al riguardo la relazione tecnica riporta un quadro di sintesi delle “risorse complessivamente disponibili”.
(euro)
Risorse complessive disponibili su base annua (lordo amministrazione) |
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Riferimenti normativi |
2017 |
A decorrere dal 2018 |
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Articolo 3, comma 155, secondo periodo, legge n. 350/2003, |
Disposizione che prevede il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, richiamata espressamente dall’art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124/2015, e dall'art. 1, comma 5, della legge n. 244/2012. La disposizione autorizza, per le summenzionate finalità la spesa di 122 milioni di euro a decorrere dal 2006 |
238.000.000 (di cui 119 milioni quali residui riferiti al 2016) |
119.000.000 |
DPCM emanato in attuazione dell’art. 1, comma 365, della legge n. 232/2016. |
230 milioni di euro per il 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2018, quale incremento del finanziamento per la revisione di tutti i ruoli, previsto dal DPCM adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge n. 232/2016. Tali risorse sono incrementate rispettivamente di 100 milioni di euro e di 448,27 milioni di euro quale assorbimento delle risorse che si liberano a seguito della cessazione, dal 1° ottobre 2017, del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 208/2015 (c.d. “Bonus 80 euro”) |
330.000.000 (di cui 100 milioni in relazione alla cessazione dal 30 settembre 2017 del c.d. “Bonus 80 euro”) |
748.270.000
|
Articolo 19, comma 1, del D.lgs. n. 177/2016. (Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato) |
I risparmi di spesa derivanti dal provvedimento, pari a 58.375.240 euro per il 2017 e a 56.262.593 euro annui a decorrere dal 2018, nonché quelli da accertarsi a consuntivo, sono destinati per il 50 per cento all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003 |
33.172.620 |
28.131.296,50 |
Articolo 1, comma 5, della legge n. 244/2012 – Revisione dello strumento militare (delega attuata con D.lgs. n. 7 e 8 del 2014) |
Risparmi relativi alla revisione dello strumento militare |
72.500.000 |
72.500.000 |
Articolo 1, comma 973, della legge 208/2015 |
Risorse destinate dalla disposizione a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato |
973.892 |
1.576.400 |
Totale risorse disponibili |
|
674.646.512 |
969.477.696,50 |
La relazione tecnica riporta una tabella di sintesi della ripartizione delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di riordino suddivisi con riguardo alle Forze di Polizia, di cui al provvedimento in esame, e alle Forze armate, oggetto di un ulteriore intervento normativo delegato.
(euro)
RIPARTIZIONE DISPONIBILITA' FINANZIARIE |
|||
Anno |
Forze di Polizia |
Forze armate |
TOTALE |
2017 |
474.646.512,00 |
200.000.000,00 |
674.646.512,00 |
2018 |
619.323.249,50 |
350.154.447,00 |
969.477.696,50 |
2019 |
608.479.969,50 |
360.997.727,00 |
969.477.696,50 |
2020 |
588.483.969,50 |
380.993.727,00 |
969.477.696,50 |
2021 |
592.652.969,50 |
376.824.727,00 |
969.477.696,50 |
2022 |
587.059.969,50 |
382.417.727,00 |
969.477.696,50 |
2023 |
586.048.469,50 |
383.429.227,00 |
969.477.696,50 |
2024 |
588.440.369,50 |
381.037.327,00 |
969.477.696,50 |
2025 |
592.176.969,50 |
377.300.727,00 |
969.477.696,50 |
Dal 2026 |
595.818.369,50 |
373.659.327,00 |
969.477.696,50 |
La relazione tecnica riporta, altresì, due tabelle (Tabella 1 e Tabella 2), il cui contenuto è sintetizzato a seguire, che consentono di delineare un quadro complessivo degli oneri derivanti dal provvedimento in esame. Per la consultazione delle Tabelle 1 e 2, nonché delle altre Tabelle relative al provvedimento in esame, si rinvia al testo della relazione tecnica.
(euro)
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Totale oneri Forze polizia |
472.504.405,00 |
611.774.172,00 |
597.806.301,00 |
585.342.118,00 |
586.115.107,00 |
Disponibilità finanziarie |
474.646.512,00 |
619.323.249,50 |
608.479.969,50 |
593.604.969,50 |
592.652.969,50 |
Disponibilità residue |
2.142.107,00 |
7.549.077,50 |
10.673.668,50 |
8.262.852,50 |
6.537.863,50 |
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Totale oneri Forze di polizia |
582.162.855,00 |
582.928.792,00 |
586.430.569,00 |
590.296.632,00 |
594.157.067,00 |
Disponibilità finanziarie |
587.059.969,50 |
586.048.469,50 |
588.440.369,50 |
592.176.969,50 |
595.818.369,50 |
Disponibilità residue |
4.897.114,50 |
3.119.677,50 |
2.009.800,50 |
1.880.337,50 |
1.661.302,50 |
La quantificazione degli oneri prevista in entrambe le Tabelle 1 e 2, è stata effettuata con una proiezione decennale (dal 2017 al 2026), considerando la forza effettiva al 1° gennaio di ciascun anno di riferimento; lo sviluppo della forza effettiva per ciascun anno, tenendo conto delle progressioni in carriera e della copertura dei posti attraverso le previste procedure concorsuali, anche nella fase transitoria; gli oneri sono comprensivi di quelli a carico dell'Amministrazione. In base a quanto previsto dall’articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009, la relazione tecnica evidenzia che le risorse per far fronte agli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall’applicazione dei provvedimenti di riordino delle carriere del personale appartenente ai Corpi di polizia, alle Forze armate ed al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, complessivamente stimati in 45 milioni di euro annui, lordo amministrazione, a decorrere dal 2018, restano allocate, ai sensi di quanto previsto dal DPCM attuativo dell'articolo 1, comma 365, della legge n. 232/2015, sul capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta somma è stata quantificata tenendo conto che è possibile stimare nello 0,54% la percentuale di riferimento per i miglioramenti economici da riconoscere, ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, la cui spesa in termini di trattamento economico, sulla base dei dati del conto annuale 2015, ammonta a circa 8,3 miliardi di euro al lordo degli oneri riflessi. Nell’ambito degli oneri indotti sono stati conteggiati quelli derivanti dall’applicazione degli effetti del presente riordino al personale della carriera dirigenziale penitenziaria. La copertura degli oneri indiretti, con riferimento ai corpi di polizia, per un importo di 25.200.000, è stata prevista nell'ambito dell’articolo 48. Gli oneri indiretti relativi alle misure di riordino adottati con riguardo al Corpo dei vigli del fuoco (Cfr. A.G. 394) e del personale delle Forze armate (Cfr. A.G. 396) sono rispettivamente pari a 4,3 e a 15,3 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Con riguardo alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato (articoli da 1 a 3), la relazione tecnica afferma che i relativi riflessi di carattere finanziario riguardano, in particolare: la rideterminazione della dotazione organica; la semplificazione delle procedure per i concorsi interni per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche superiori e per gli altri sistemi di progressione in carriera; l’utilizzo sistematico degli strumenti informatici e telematici nelle procedure di selezione al fine di ridurre tempi e costi; l’attuazione del principio della “carriera aperta” attraverso l’incremento delle opportunità di progressione per il personale di tutti i ruoli; la valorizzazione delle funzioni svolte dalle qualifiche apicali, mediante conferimento di particolari compiti con connessa introduzione di una specifica “denominazione”, che conferisce preminenza gerarchica; la valorizzazione dei ruoli degli ispettori e della carriera dei funzionari, anche attraverso l’elevazione del titolo di studio richiesto, nonché delle relative funzioni e di quelle delle qualifiche apicali anche dei ruoli di base, con l’incremento del relativo parametro, con conseguente adeguamento di quelli del restante personale e con l’adeguamento del trattamento economico dirigenziale nell’ambito del principio di semplificazione e di valorizzazione del merito e della professionalità.
La relazione tecnica reca, inoltre, le seguenti precisazioni. Con riguardo all’Articolo 1, comma 1, lettere d), g) ed o), n. 2, la relazione tecnica evidenzia che i riflessi finanziari sono circoscritti all’attribuzione di un nuovo parametro stipendiale, di cui alla Tabella AA, allegata allo schema di decreto e richiamata dall’art. 47, comma 1, del Capo V (disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento). Le relative quantificazioni degli oneri, unitamente a quelle speculari delle corrispondenti qualifiche del personale dei ruoli che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, di cui allo stesso articolo 1, comma 2, lettere d), n. 5), 1), n. 3) e r), n. 5, e al comma 3, lettera e), nonché delle disposizioni transitorie, di cui all’articolo 2, comma l, lettere zz), aaa), bbb) e ddd), sono contenute nella richiamata Tabella l, allegata alla presente relazione, concernente la quantificazione degli oneri del personale non dirigente delle Forze di polizia alla quale si rinvia. Le altre modifiche contenute nel comma 1 dell’articolo 1 che comportano riflessi finanziari, parimenti quantificate nella stessa Tabella 1, riguardano l’anticipazione di un anno per la promozione ad assistente capo, di due anni per la promozione a sovrintendente e a sovrintendente capo, e di sette anni a regime (e quattro anni nel 2017) per la promozione a sostituto commissario e qualifiche corrispondenti dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, di cui al comma 1, lettere f), l), m), p), al comma 2, lettere h), n), o) e dd), nonché all’articolo 2, comma 1, lettere da f), g), h) ed l) e da pp), qq), rr) e tt). La trasformazione in qualifica della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, di cui al comma 1, lettera n), al comma 2, lettera s), nonché della tabella 8, allegata al Capo I, per l’orchestrale di I livello, determina l’introduzione di un nuova indennità pensionabile, pari a 801,40 euro, i cui oneri sono quantificati nella richiamata Tabella 1. La previsione dell’accesso alla qualifica di ispettore superiore a ruolo aperto a seguito di scrutinio per merito comparativo cui accedono gli ispettori capo con almeno 9 anni di anzianità nella qualifica non comporta nuovi oneri poiché attualmente è previsto l’accesso alla qualifica, per metà dei posti disponibili, con scrutinio per merito comparativo, degli ispettori capo con 8 anni di anzianità e, per l’altra metà dei posti, con concorso interno senza alcuna anzianità nella qualifica. Il superamento del limite della dotazione organica è, pertanto, compensato da anzianità minori che consentono, a legislazione vigente, di accedere a tale qualifica, nonché del fatto che gli ispettori capo con almeno 10 anni di anzianità nella qualifica accedono già al trattamento economico di ispettore superiore. L’unico onere aggiuntivo è determinato dall’anticipazione dell’accesso al parametro di “ispettore superiore+8”, quantificato nella richiamata Tabella 1. Al comma 4 sono contenute delle circoscritte modifiche al DPR n. 338/1982, recante l’ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, che non determinano riflessi finanziari. Con riguardo al comma 5, la relazione tecnica ribadisce il contenuto dell’intervento normativo disposto e per le cui quantificazioni dei relativi oneri rinvia alle citate Tabella 1, per il personale con qualifica da vice commissario a commissario capo, e Tabella 2, per il personale con qualifica da vice questore aggiunto a dirigente generale. Con riguardo all’articolo 2, che contiene le disposizioni transitorie relative alla fase di prima applicazione del decreto, la relazione tecnica ne ribadisce il contenuto e, per la copertura dei relativi oneri, rinvia alla richiamata Tabella 1, nonché alle tabelle di dettaglio dove sono dimostrati gli oneri e le unità interessate e dove sono specificati i singoli interventi. Per gli oneri relativi al ripianamento delle vacanze delle dotazioni organiche a legislazione vigente (al 31 dicembre 2016), la relativa copertura è assicurata dagli stanziamenti già richiesti e previsti nelle tabella 8 del Ministero dell’interno allegata alla legge di bilancio per il triennio 2017-2019, relativo al capitolo 2501.
La relazione tecnica con riguardo all’articolo 3, comma 1 (rideterminazione delle dotazioni organiche attraverso le tabelle da 1 a 9 allegate allo schema di decreto), fornisce, di seguito, la determinazione della nuova dotazione complessiva al 28 agosto 2015, pari a 106.242, rispetto ad una forza effettiva di 101.980 e alla precedente dotazione di 117.291).
Dotazione organica attuale |
Dotazione organica “legge Madia”* |
Differenza dotazione organica |
Forza effettiva** |
Forza effettiva finanziata*** |
117.291 |
106.242 |
-11.049 |
99.931 |
101.980 |
(*) La dotazione comprende, in attuazione del principio di delega, la forza effettiva al 28 agosto 2015, i cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 al 27 agosto 2015 e le autorizzazioni alle assunzioni riferite al personale cessato dal servizio sino al 31 dicembre 2014; tale dotazione viene poi incrementata del 4% in relazione alle esigenze di funzionalità di cui al relativo principio di delega. A tale dotazione si aggiunge il contingente conseguente all’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato.
(**) La forza effettiva è determinata al 28 agosto 2015, considerando i frequentatori di corso e i vincitori dei concorsi in atto, ma escludendo le posizioni di disponibilità e fuori ruolo.
(***) La forza effettiva finanziata è data dalla somma della forza effettiva più le predette cessazioni ed assunzioni.
La relazione tecnica ribadisce, altresì, il contenuto dei commi 2, 3, 4 e da 9 a 11, precisando che questi non determinano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei Carabinieri
Le norme dispongono la revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei Carabinieri, prevedendo, tra l’altro:
· la modifica delle dotazioni organiche complessive dell’Arma dei Carabinieri con l’aumento delle consistenze organiche degli ufficiali e dei sovrintendenti e la diminuzione di quelle degli ispettori, degli appuntati e dei carabinieri [articolo 4, comma 1, lett. a)].
Si riportano le variazioni delle consistenze organiche riferite ai vari ruoli: ufficiali (spe) da 4.188 a 4.207 unità (n. 1); ispettori da 30.979 a 30.956 unità (n. 2); sovrintendenti da 21.182 a 21.701 unità (n. 3); appuntati e carabinieri da 65.464 di 58.877 unità (n. 4);
· la modifica delle dotazioni extra organiche dell’Arma relative alle esigenze di Ministeri specificamente indicati, nonché della Banca d’Italia [articolo 4, comma 1, da lett. b) a lett. f)].
In particolare, il contingente presso la Banca d’Italia viene ridotto di 1.000 unità;
· l’unificazione del ruolo normale e del ruolo speciale, la rimodulazione dei comparti del ruolo tecnico e la modifica delle dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello, con un aumento dei colonnelli da 465 a 470 unità, dei generali di brigata da 80 a 82 unità e dei generali di divisione da 22 a 24 unità [articolo 5, comma 1, lett. a) e c)];
· la ridefinizione della disciplina dell’accesso al ruolo normale ufficiali dell’Arma con reclutamento al grado di sottotenente (superamento del ciclo formativo dell’Accademia militare, concorso per titoli ed esami aperto ai luogotenenti e ai militari in servizio permanente dell’Arma in possesso di specifici requisiti) e la determinazione dei parametri di immissione nel ruoli ufficiali normale, tecnico e forestale (articolo 6);
· la ridefinizione della disciplina della formazione e l’addestramento degli ufficiali modificando la durata e le modalità di svolgimento dei corsi applicativi (articolo 7);
· la novella delle disposizioni del Codice dell’ordinamento militare concernenti lo status giuridico e l’impiego nei diversi ruoli degli ufficiali (normale, tecnico e forestale) (articolo 8);
· la modifica della disciplina dell’avanzamento nei ruoli degli ufficiali, introducendo l’avanzamento “a scelta” nei gradi di maggiore e tenente colonnello, prevista per “anzianità” a legislazione vigente (articolo 9, comma 1, lett. b);
· la sostituzione della Tabella 4, quadri da I a V, del Codice dell’ordinamento militare, con nuove tabelle allegate allo schema in esame, con la rimodulazione dei volumi di forza degli ufficiali per ciascun ruolo [articolo 9, comma 1, lett. da f) a l)];
· l’inquadramento del “maestro direttore” e del “maestro vice direttore” della banda musicale nel ruolo normale e non più nel soppresso ruolo speciale (articolo 10);
· la disciplina del reclutamento (articolo 11), della formazione e dell’addestramento (articolo 12) del ruolo ispettori dell’Arma, nonché delle mansioni di tale personale e conferendo connotazione direttiva alla carriera del ruolo marescialli (articolo 13);
· la disciplina dello stato giuridico (articolo 14) e dell’avanzamento del personale del ruolo degli ispettori (articolo 15), individuando il grado di luogotenente quale grado apicale in sostituzione di quello di maresciallo aiutante.
Viene, inoltre, prevista la possibilità per i luogotenenti di conseguire la nomina - a domanda - a sottotenente di complemento all'atto della cessazione dal servizio (articolo 14). Viene introdotto l'avanzamento “a scelta” (in luogo della "selezione per titoli") quale forma di avanzamento al grado di luogotenente (articolo 15, comma 1, lettera b), vengono disciplinati i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo (8 anni) e di maresciallo aiutante (8 anni) per la promozione al grado superiore (articolo 15, comma 1, lettera c) e viene prevista la possibilità per il luogotenente di essere promosso sottotenente del ruolo normale (articolo 15, al comma 1, lett. g);
· la novella del Codice dell’ordinamento volta a prevedere anche per il personale delle bande musicali la promozione al grado di luogotenente (articolo 16);
· la disciplina del reclutamento (articolo 17), della formazione e dell’addestramento (articolo 18) del ruolo sovrintendenti, prevedendo, tra l’altro, la riduzione della durata di permanenza in servizio, da sette anni a quattro anni ai fini dell’accesso al ruolo dei sovrintendenti da parte di appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio permanente (articolo 17, comma 1, n. 2);
· la disciplina dei compiti (articolo 19), dello stato giuridico (articolo 20) e dell’avanzamento del personale del ruolo sovrintendenti (articolo 21), individuando il grado di brigadiere capo “qualifica speciale”, nuova qualifica apicale del ruolo.
In particolare, vengono specificate le mansioni del brigadiere capo "qualifica speciale" al quale può essere attribuito, in linea con la struttura ordinativa dell'Arma, il comando di piccole unità (articolo 19, comma 1). A tale qualifica possono accedere i brigadieri capo con 8 anni di servizio (articolo 21, comma 1, lett. a). Viene esteso l'impiego biennale presso i Comandi stazione anche ai vice brigadieri promossi a conclusione del corso accessibile ai ruoli di base, analogamente a quanto disposto con riferimento ai marescialli al termine dei corsi di formazione (articolo 20). Vengono, inoltre, ridotti i periodi minimi di permanenza nei gradi di vice brigadiere e brigadiere (dagli attuali 7 anni a 5 anni (articolo 21, comma 1, lett. b);
· la disciplina della formazione e dell’addestramento (articolo 22) del ruolo appuntati e carabinieri, prevedendo, tra l’altro, per l’accesso ai concorsi di reclutamento, il possesso del diploma di istruzione secondaria in luogo dell’attuale diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione. Viene, inoltre, previsto che l’anzianità nel grado decorra per tutti i carabinieri dopo sei mesi di corso, a differenza della data di arruolamento prevista legislazione vigente;
· la disciplina dei compiti, disponendo che alla nuova qualifica di appuntato scelto con “qualifica speciale” possano essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità (art. 23, comma 1). In materia di avanzamento del personale del ruolo appuntati e carabinieri viene, altresì prevista la promozione a carabiniere scelto dopo 4 anni e sei mesi nel grado di carabiniere, anziché dopo 5 anni di servizio come previsto a legislazione vigente e la riduzione da 5 a 4 anni del periodo di permanenza nel grado di appuntato (articolo 24);
· il riallineamento e l’aggiornamento delle denominazioni dei gradi ai livelli di vertice dei reparti (Comandi provinciali retti da generale di brigata o da colonnello e Comandi di stazione retti da luogotenente, maresciallo aiutante e maresciallo capo) (articolo 25);
· l’attribuzione ai luogotenenti, nuova carica apicale del ruolo degli ispettori, della funzione di sostituti ufficiali di Pubblica sicurezza, attualmente attribuita al grado di maresciallo aiutante (articolo 26);
· la definizione di un regime transitorio in materia di reclutamento, con specifico riguardo all’alimentazione (fino al 2022) dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri [articolo 27, comma 1, lett. a), cpv. Art. 2196-ter];
· la previsione di interventi finalizzati a favorire, per un periodo transitorio (dal 2017 al 2021), misure straordinarie di progressione verticale, nonché a ridurre le carenze organiche nei ruoli ispettori e sovrintendenti [articolo 27, comma 1, cpv. Art. 2196-quinquies].
In particolare, viene previsto l'incremento della percentuale di accesso al ruolo ispettori per concorso interno; la riduzione, fino alla metà, della durata dei corsi; la deroga all'impiego biennale presso i Comandi stazione a favore dei sovrintendenti con almeno 8 anni di permanenza nel ruolo; la possibilità per il ruolo di base di partecipare al concorso per ispettori con il diploma di istruzione secondaria superiore in luogo della laurea triennale;
· la definizione di un regime transitorio in materia di formazione al fine di consentire al personale già appartenente al ruolo sovrintendenti alla data del l° gennaio 2017 di partecipare al concorso per l’accesso al ruolo ispettori anche senza il requisito dei 4 anni nel ruolo (articolo 28);
· la disciplina del regime transitorio in materia di ruoli e organici, con specifico riguardo agli ufficiali in servizio permanente rispetto ai quali viene prevista l’istituzione di ruolo speciale a esaurimento (articolo 29, comma 1, lett. b);
· la rimodulazione degli organici complessivi del ruolo ufficiali fino al 2032, incluse le dotazioni dirigenziali, sulla base dei volumi indicati nella tabella 4 (articolo 29, comma 1, lett. c);
· la possibilità agli ufficiali di transitare a domanda dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale (articolo 29, comma 1, lett. g).
In particolare, vengono disciplinate le modalità di rideterminazione dei gradi e delle relative anzianità degli ufficiali già transitati dal ruolo speciale a quello normale [articolo 29, comma 1, lett. g), cpv. Art. 2212-undecies], nonché di quelli del ruolo speciale alla luce del nuovo profilo previsto per il ruolo speciale ad esaurimento [articolo 29, comma 1, lett. g), cpv. Art. 2212-duodecies]. Viene, inoltre, istituito un ruolo straordinario a esaurimento ove vengono immessi 800 luogotenenti, che possono raggiungere il grado massimo di capitano [articolo 29, comma 1, lett. g), cpv. Art. 2212-terdecies-Art. 2212-quinquiedecies];
· l’attribuzione ai ruoli tecnici forestali delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, al fine di garantire la necessaria omogeneità tra tale personale, transitato nell’Arma a decorrere dal 1° gennaio 2017, e quello già di ruolo (articolo 29, lett. h);
· la disciplina del transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale (articolo 29, lett. i).
In particolare viene prevista la facoltà per gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, che possiedono la laurea magistrale al 30 ottobre 2017, di poter chiedere di transitare nel ruolo normale. Vengono individuate le modalità di prima iscrizione nel ruolo degli ufficiali transitati dal ruolo speciale a esaurimento, sulla base dei differenti gradi e delle diverse anzianità possedute e viene fissato un numero massimo per ciascuna aliquota di avanzamento in modo tale da non superare l'aliquota teorica del modello a regime pari ad 88 unità in valutazione a colonnello;
· la disciplina transitoria dell’avanzamento del personale dell’Arma (articolo 30), disciplina delle progressioni di carriera dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti dell’Arma (articolo 31), la disciplina del passaggio ai nuovi parametri stipendiali per il personale in ragione del regime transitorio (articolo 32).
La relazione tecnica, con riguardo agli articoli da 4 a 32, descrive le norme ed indica, in alcuni casi in modo analitico, in altri in forma sintetica, l’onere determinato dalla loro applicazione. I risultati delle stime sono riepilogati in apposite tabelle, cui si rinvia. Dall’esame della relazione tecnica emerge che la stima degli oneri connessa alle medesime disposizioni è determinata sulla base dell’applicazione delle norme concernenti lo sviluppo dei ruoli applicate alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche, con l’applicazione dei nuovi parametri stipendiali e dei criteri di avanzamento e promozione a grado superiore.
La relazione tecnica precisa che gli interventi recati dalle disposizioni, tra l’altro, concernono la rimodulazione della dotazione organica dei ruoli correlata all'assorbimento del personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato articoli 4 e 5); la graduale copertura delle vacanze in organico nei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti in relazione alla rideterminazione della dotazione organica complessiva prevista in attuazione della legge delega; la rivisitazione delle progressioni di carriera nei ruoli (articoli da 6 a 24); l'introduzione di qualifiche, correlate alla rimodulazione delle funzioni, per i gradi apicali dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e dei carabinieri, in possesso di una determinata anzianità nel grado (articoli da 11 24); l'istituzione del nuovo grado di luogotenente, con contestuale riduzione della permanenza nel grado di maresciallo aiutante (articolo da 11 a 16); l'unificazione degli attuali ruoli normale e speciale (ad esaurimento) in un unico ruolo, alimentato da concorso pubblico e da concorsi interni; la previsione di transiti nel ruolo normale in favore degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, aventi grado da sottotenente a tenente colonnello; anticipazione al grado di maggiore dell'accesso alla dirigenza; la definizione di un nuovo trattamento economico dirigenziale; l’armonizzazione e l'adeguamento del volume organico del ruolo tecnico (attuale ruolo tecnico logistico) e del ruolo forestale; l'introduzione di disposizioni transitorie (articoli da 27 a 32). Si evidenzia che la relazione tecnica nelle Tabelle da 2A a 2Z riporta un quadro analitico degli oneri, relativi al decennio 2017-2026, conseguenti all’incremento delle posizioni dirigenziali, agli avanzamenti alle rimodulazioni e agli sviluppi dei vari ruoli, con l'applicazione dei differenziali relativi al nuovo trattamento economico, determinati dalle norme del Capo in esame.
ARTICOLI da 33 a 36 (Capo III)
Revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza
Le norme dispongono la revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza prevedendo, tra l’altro, quanto segue:
· interventi in materia di consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri [articolo 33, comma 1, lettere a), h), p) e aa)]:
riduzione della consistenza organica del ruolo appuntati e finanzieri che passa da 26.807 unità (consistenza in vigore dal 1° settembre 1995) a 23.313 unità alla data del 1° gennaio 2017 [articolo 33, comma 1, lettera a)];
introduzione di una compiuta disciplina dello stato giuridico di appuntati, finanzieri e allievi, mediante l’introduzione degli articoli da 9-bis a 9-terdecies al decreto legislativo n. 199/1995. Rispetto alla normativa vigente sono disciplinati con maggiore dettaglio il collocamento in aspettativa e il congedo [articolo 33, comma 1, lettera h)];
riduzione delle dotazioni organiche del ruolo sovrintendenti, che passano da 15.000 (consistenza in vigore dal 1° settembre 1995) a 12.655 unità alla data del 1° gennaio 2017 [articolo 33, comma 1, lettera p)];
incremento della consistenza organica del ruolo ispettori, che pasa da 21.950 unità (di cui 11.500 marescialli aiutanti) a 23.602 unità a decorrere al 1° gennaio 2017. Viene inoltre eliminata la previsione che stabiliva che il numero di soggetti che potevano rivestire il grado di maresciallo aiutante fosse limitato a 11.500 unità;
· introduzione del nuovo grado gerarchico di luogotenente nel ruolo degli ispettori [articolo 33, comma 1, lettera z)];
· introduzione della “qualifica speciale” e delle “cariche speciali” [articolo 33, comma 1, lettere b), q) e bb)].
Si prevede, in particolare, che gli appuntati scelti, i brigadieri capo con otto anni di anzianità e i luogotenenti con quattro anni di anzianità conseguono la qualifica di “qualifica speciale” o la qualifica di “cariche speciali”. Tali soggetti sono impiegati in incarichi di maggiore responsabilità nell’ambito del ruolo di appartenenza;
· sostituzione delle tabelle allegate al decreto legislativo n. 199/1995 che definiscono i criteri per l’accesso ai vari gradi dei ruoli degli “appuntati e finanzieri” dei “sovrintendenti” e degli “ispettori” (articolo 33, comma 2). Per effetto della sostituzione sono ridotte le permanenze nei gradi di appuntato, vicebrigadiere, brigadiere e maresciallo aiutante. È eliminato il riferimento alla dotazione organica fissa per il grado di maresciallo aiutante ed è introdotto il grado di luogotenente;
· possibilità di collocare in sovrannumero 15 ufficiali nel limite di spesa di 531.000,00 euro [articolo 34, comma 1, lettera aa)]. Si tratta di personale da utilizzare presso le forze armate, altri corpi di polizia o da impiegare presso altre amministrazioni dello Stato;
· disciplina del servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza e degli ufficiali medici [articolo 34, comma 1, lettera rr)].
Viene specificato che il servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza provvede all’assistenza sanitaria del personale in servizio con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e all’assistenza del personale in congedo e dei rispettivi familiari con le risorse del fondo assistenza per i finanzieri;
· sostituzione delle tabelle allegate al decreto legislativo n. 69/2001 che definiscono le dotazioni organiche degli ufficiali (articolo 34, comma 2). Per effetto della sostituzione è incrementata di due unità la dotazione organica dei generali di divisione;
· avanzamento del maestro direttore e vicedirettore della banda musicale fino al grado rispettivamente di colonnello e maggiore in luogo dei gradi di tenente colonnello e capitano (articolo 35, comma 4);
· applicabilità al personale della Guardia di finanza di una norma recata dal codice dell’ordinamento militare[13], che prevede l’attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile nel caso di transito nei ruoli di altra amministrazione pubblica in una posizione per la quale lo stipendio in godimento è inferiore a quanto precedentemente percepito (articolo 35, comma 7);
· disposizioni transitorie volte a:
anticipare la promozione ad appuntato scelto, brigadiere e brigadiere capo del personale già in servizio (articolo 36, commi 1-9);
consentire, ad invarianza di spesa, il reclutamento di un maggior numero di ispettori mediante la rimodulazione delle consistenze organiche (articolo 36, comma 10);
consentire un maggior numero di promozioni al grado di luogotenente per gli anni dal 2025 al 2027 (articolo 36, comma 10);
attribuire il grado di luogotenente ai marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 (articolo 36, comma 11);
prevedere una aliquota straordinaria di valutazione per i marescialli aiutanti in servizio al 1° gennaio 2017 (articolo 36, commi 12 e 13);
prevedere la promozione dei marescialli capo non utilmente iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 (articolo 36, comma 14);
attribuire, in tempi più brevi, la “qualifica speciale” e le “cariche speciali” agli appuntati scelti, ai brigadieri capo e ai luogotenenti in servizio, ai quali tali qualifiche non sono attribuite in via immediata (articolo 36, commi 16-21);
bandire per gli anni 2018-2022 concorsi straordinari per 70 posti di sottotenente del ruolo normale riservato ai luogotenenti in servizio permanente. L’inquadramento avviene in sovrannumero, rendendo, però, indisponibili un numero corrispondente di vacanze organiche nel ruolo degli ispettori, fino alla cessazione dal servizio del personale selezionato (articolo 36, commi 29-32).
La relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, con riguardo agli articoli da 33 a 36, descrive le norme, ed indica, in alcuni casi, l’onere annuo massimo determinato dalla loro applicazione. I dati forniti riguardano i risultati delle stime e sono riportati in apposite tabelle, cui si rinvia. Dall’esame della relazione tecnica emerge che la misura dei singoli oneri è determinata sulla base dell’applicazione delle norme concernenti lo sviluppo dei ruoli applicate alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche.
Revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria
Le norme dispongono la revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
Le norme prevedono, fra l’altro:
· l’introduzione di nuovi parametri connessi alla valorizzazione, mediante l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”, delle qualifiche dei ruoli ordinari e tecnici:
a. degli assistenti capo [articolo 37, comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 3 e articolo 39, comma 1, lettera c), punto 2)];
b. dei sovrintendenti capo [articolo 37, comma 3, lettera a) e articolo 39, comma 1, lettera g), punto 3)];
c. di sostituti direttori [articolo 37, comma 4, lettera b), capoverso articolo 23, comma 4 e articolo 39, comma 1, lettera o), punto 3)];
· la riduzione dell’anzianità necessaria per l’accesso ad alcune promozioni, con conseguente anticipazione della progressione di carriera. La riduzione è disposta per l’accesso alle seguenti qualifiche dei ruoli ordinari e tecnici:
a. assistente capo [articolo 37, comma 2, lett. c) e articolo 39, comma 1, lettera e)];
b. sovrintendente [articolo 37, comma 3, lett. e) e articolo 39, comma 1, lettera l)];
c. sovrintendente capo [articolo 37, comma 3, lett. f) e articolo 39, comma 1, lettera m)];
· l’incremento della durata del periodo di formazione dei vice ispettori: per tale personale era prevista la frequenza di un corso della durata di 12 mesi mentre le nuove norme prevedono un corso di durata non inferiore a 2 anni a cui segue un tirocinio applicativo non previsto dalle norme vigenti. Conseguentemente il periodo durante il quale gli allievi viceispettori non possono essere impiegati in servizio di istituto si eleva da 8 mesi a due anni [articolo 37, comma 4, lett. c), numeri 1), 2) e 3)]. Parimenti è incrementata la durata del corso di formazione per gli allievi commissari reclutati con concorso pubblico (ma non per quelli reclutati con un concorso interno: per costoro il periodo di formazione passa da 12 a 24 mesi a cui segue un periodo di tirocinio di dodici mesi non previsto attualmente [articolo 40, comma 1, lett. e), capoverso articolo 9, commi 1 e 4)];
· che l’accesso alla qualifica di ispettore superiore dei ruoli ordinario e tecnico sia a ruolo aperto e non più disposta solo nel limite dei posti disponibili [articolo 37, comma 4, lett. g) e articolo 39, comma 1, lettera u)];
· la disciplina della nuova qualifica apicale di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico nei ruolo ispettori ordinari e tecnici e la conseguente soppressione delle norme che disciplinavano l’attribuzione della denominazione di sostituto commissario, che non aveva la natura di qualifica [articolo 37, comma 4, lett. h) ed i) e articolo 39, comma 1, lettera v)];
· la disciplina della nuova qualifica apicale di direttore tecnico coordinatore superiore nel ruolo dei direttori tecnici [articolo 39, comma 1, lettere aa) ed ee)];
· lo sviluppo dirigenziale della carriera dei funzionari [articolo 40, comma 1, lettera b)];
· l’anticipazione di un anno della promozione alla qualifica di commissario per coloro che hanno avuto accesso alla qualifica di vice commissario attraverso il concorso interno [articolo 40, comma 1, lettera g)];
· la frequenza di un corso di formazione dirigenziale con durata non superiore ai tre mesi per coloro che acquisiscono il diritto ad accedere alla qualifica di commissario coordinatore [articolo 40, comma 1, lettera i)];
· le modalità di promozione alla nuova qualifica di commissario coordinatore introdotta con le norme in esame [articolo 40, comma 1, lettera l)];
· l’adeguamento del vigente Regolamento concernente la banda musicale del corpo di polizia penitenziaria per tenere conto delle modifiche concernenti i nuovi gradi e le nuove qualifiche previste per il ruolo ordinario (articolo 41);
· il riallineamento dei ruoli direttivi ordinario e speciale. Si tratta di norme finalizzate ad equiparare la progressione di carriera ed il trattamento economico del personale del direttivo del corpo di polizia penitenziaria con il corrispondente personale dei ruoli della Polizia di Stato. Tali norme comportano il riconoscimento retroattivo della qualifica superiore al personale in possesso di determinate qualifiche ad una certa data[14] oppure la possibilità di accedere ad alcune qualifiche (articolo 42);
· la rideterminazione complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli tecnici e ordinari. In particolare, secondo quanto emerge dalla documentazione tecnica, è disposto un incremento della dotazione organica dei sovrintendenti (800 unità) e degli ispettori (535 unità) ed un decremento della dotazione organica degli agenti ed assistenti (1.687 unità). In relazione a tali variazioni si prevede la possibilità di assumere in soprannumero personale nei ruoli degli agenti a condizione che le assunzioni siano disposte nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica complessiva del Corpo di polizia penitenziaria. Si prevede, altresì, un regime transitorio per la copertura dei posti vacanti nei ruoli la cui dotazione è stata incrementata (articolo 44, commi da 1 a 13);
· l’istituzione di un ruolo speciale dei commissari ad esaurimento per compensare una particolare categoria di personale del ruolo degli ispettori che avrebbe subito una penalizzazione di carriera rispetto a colleghi con pari anzianità e grado assunti in altre forze di polizia (articolo 44, comma 14);
· un regime speciale per il conseguimento delle qualifiche superiori da applicare solo al personale già in servizio al 1° gennaio 2017, per il conseguimento della denominazione di “coordinatore” per coloro che maturano determinate anzianità della qualifica entro il 1° ottobre 2017 e per l’ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo per il personale in servizio (articolo 44, commi da 15 a 20);
· l’anticipazione della decorrenza giuridica della nomina a vice sovrintendente per coloro che hanno partecipato al concorso bandito l’11 febbraio 2000 (articolo 44, comma 21);
· la possibilità di conseguire promozioni in tempi più brevi al personale che ha acquisito alcune qualifiche secondo la previgente disciplina (articolo 44, comma 25).
La relazione tecnica al cui contenuto si rinvia, con riguardo agli articoli da 37 a 44, descrive le norme, ed indica, solo in alcuni casi in modo analitico, l’onere determinato dalla loro applicazione. I dati forniti riguardano i risultati delle stime e sono riportati in apposite tabelle, cui si rinvia. Dall’esame della relazione tecnica emerge che la misura dei singoli oneri è determinata sulla base dell’applicazione delle norme concernenti lo sviluppo dei ruoli applicate alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche.
Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento
Le norme dettano una pluralità di disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento, riguardanti il complesso dei Corpi di polizia.
Le norme, all’articolo 45, prevedono, fra l’altro:
· che a decorrere dal 1° ottobre 2017, sia rideterminata, come indicato in apposito allegato, la tabella dei parametri stipendiali per il personale non dirigente dei Corpi di polizia (comma 1);
· che a decorrere dal 30 settembre, non sia dovuto più il cosiddetto “bonus di 80 euro” previsto con norma speciale per il personale non dirigente del comparto sicurezza a cui, però, viene corrisposto, alla medesima data, un assegno una tantum, nella misura di 350 euro indicata in apposito allegato (comma 1);
· la rideterminazione dell’importo da corrispondere per gli straordinari effettuati dagli assistenti capo anziani, dai sovrintendenti capo anziani, dai sostituti commissario coordinatori e da coloro che rivestono denominazioni e qualifiche equivalenti a quelle elencate (comma 1);
· l’attribuzione, per l’ultimo trimestre del 2017, di un particolare parametro stipendiale per i vice questori aggiunti e gradi corrispondenti con anzianità inferiore ai 13 anni (comma 1);
· la defiscalizzazione del trattamento accessorio per il personale dei corpi di polizia con reddito inferiore ai 28.000 euro nell’ambito di un limite di spesa variabile e che parte da un massimo di 53,1 milioni di euro nel 2018 per ridursi a regime nel 2026 a 19 milioni di euro (comma 2);
· la corresponsione di un assegno una tantum erogato in favore del personale che non beneficerà di anticipazioni di carriera (comma 3);
· la disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del nuovo trattamento economico del personale dirigente, ridefinito anche in considerazione della abrogazione, ai sensi del successivo articolo 47, di norme che prevedono la cosiddetta “omogeneizzazione”[15], l’assegno di valorizzazione dirigenziale[16] e l’indennità perequativa[17] (comma 4);
· che siano fatti salvi i migliori trattamenti in godimento che sono corrisposti con assegno personale riassorbibile (commi 5 e 6);
· l’attribuzione ai funzionari e agli ufficiali in servizio al 1° ottobre 2018 di un assegno riordino temporaneo per sterilizzare gli effetti negativi della soppressione della norma sulla omogeneizzazione (commi 7 e 8);
· l’attribuzione di un assegno funzionale temporaneo ai commissari capo e capitani con più di 10 anni di anzianità (comma 9);
· la creazione di un fondo per il personale dirigente che riveste le qualifiche da vice questore aggiunto a vice questore nonché le qualifiche equivalenti (comma 11);
· il reinquadramento dei dirigenti tenendo conto degli anni di effettivo servizio prestato (comma 12);
· l’attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell’indennità mensile pensionabile per il personale che accede alla nuova qualifica di sostituto commissario ed equivalenti, nella misura di 801,40 euro (comma 13);
· l’inserimento di una clausola di salvaguardia finanziaria (comma 26);
· con riferimento al sistema previdenziale, che i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel presente decreto operano esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme in esame (comma 27).
L’articolo 48 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto in esame, pari a 472.504.405 euro per l'anno 2017, a 636.974.172 euro per l'anno 2018, a 623.006.300 euro per l'anno 2019, a 610.542.118 euro per l'anno 2020, a 611.315.107 euro per l'anno 2021, a 607.362.855 euro per l'anno 2022, a 608.128.792 euro per l'anno 2023, a 611.630.569 euro per l'anno 2024, a 615.496.631 euro per l'anno 2025 e a 619.35 7.068 euro a decorrere dall'anno 2026. A tali oneri si provvede:
· quanto a 88.687.620 euro per l'anno 2017 e a 87.631.296 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
· quanto a 63.485.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
· quanto a 319.357.893 euro per l'anno 2017, a 547.766.476 euro per l'anno 2018, a 533.798.604 euro per l'anno 2019, a 521.334.422 euro per l'anno 2020, a 522.107.411 euro per l'anno 2021, a 518.155.159 euro per l'anno 2022, a 518.921.096 euro per l'anno 2023, a 522.422.873 euro per l'anno 2024, a 526.288.935 euro per l'anno 2025 e a 530.149.372 euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
· quanto a 973.892 euro per l'anno 2017 e a 1.576.400 euro a decorrere dall'anno 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Le norme affermano che gli oneri indiretti inclusi negli importi sopra indicati, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 25.200.000, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, e a euro 440.885 per l'anno 2017, euro 208.558 per l'anno 2018, euro 441.587 per l'anno 2019, euro 282.224 per l'anno 2020, euro 136.064 per l'anno 2021, euro 706.809 per l'anno 2022, euro 150.324 per l'anno 2023, euro 669.579 per l'anno 2024, euro 110.488 per l'anno 2025, euro 625.850 a decorrere dall'anno 2026, tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziari a si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente. In altre parole la disposizione sopra descritta sconta, come onere recato dal provvedimento, l’effetto di trascinamento che gli incrementi retributivi concessi in applicazione delle norme in esame hanno su retribuzioni concesse in altri comparti del pubblico impiego: alcuni trattamenti retributivi sono infatti legati all’incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti come rilevato dall’ISTAT.
La relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, descrive sinteticamente le norme ed indica l’effetto finanziario complessivo ascritto alle stesse. La relazione tecnica richiama, per maggiori dettagli, alcune tabelle ad esse allegate che forniscono informazioni di maggior dettaglio sui singoli oneri quantificati. Anche in questo caso, dall’esame della documentazione emerge che la misura dei singoli oneri è determinata sulla base dell’applicazione delle norme concernenti lo sviluppo dei ruoli applicate alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche.
Al riguardo, si evidenzia che il provvedimento in esame reca la revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, in attuazione della delega per la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124/2015, ed interviene a completamento della riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia - conseguente alla loro riduzione da cinque a quattro mediante l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato - disposta con il D.lgs. n. 177/2016.
In proposito, si rammenta che la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 365) ha istituito un Fondo del pubblico impiego, nell’ambito della cui dotazione[18] (1.479,12 milioni di euro per il 2017 e 1.928,24 milioni a decorrere dal 2018) vengono individuate apposite finalità di spesa, tra le quali figura - appunto - l’attuazione delle previsioni della legge delega (nonché della legge n. 244/2012 sulla riforma dello strumento militare) sulla revisione dei ruoli e il riordino delle carriere del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La legge di bilancio 2017 prevede, inoltre, che tale attività di riordino sia disposta in alternativa al finanziamento della proroga per il 2017 del contributo straordinario (bonus 80 euro) previsto dalla legge di stabilità 2016 in favore del personale non dirigente appartenente al medesimo comparto. Il DPCM 27 febbraio 2017, al quale la legge di bilancio demanda la ripartizione delle risorse del Fondo, ha previsto, inoltre, che la dotazione di quest’ultimo sia destinata, tra l’altro, per 760 milioni di euro per il 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dal 2018 alle summenzionate finalità di revisione dei ruoli.
Come già evidenziato in premessa, il provvedimento in esame utilizza una quota di tali risorse, alle quali attingono anche altri due provvedimenti all’esame delle Camere: lo schema di decreto legislativo in materia di Forze armate (A.G. 396) e quello in materia di Vigili del fuoco (A.G. 394).
Con riguardo al riordino dei ruoli delle Forze di Polizia, il provvedimento in esame prevede un complesso ed articolato quadro di interventi, tra i quali quelli finanziariamente più rilevanti sono i seguenti:
· la rideterminazione delle dotazioni organiche - correlata in parte anche all'assorbimento del personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato - attraverso una rimodulazione che, sia pur con modalità e caratteristiche in parte diverse a seconda dei vari Corpi, si contraddistingue per la diminuzione degli organici riferibili ai ruoli gerarchicamente subordinati, con un aumento di quelli relativi alle qualifiche direttive e dirigenziali;
· l’attuazione del principio della “c.d. carriera aperta”, con l’incremento delle possibilità di progressione per il personale di tutti i ruoli mediante il rafforzamento dello strumento del concorso interno;
· la valorizzazione delle funzioni svolte dalle qualifiche apicali, mediante conferimento di particolari compiti, con connessa introduzione di specifiche “denominazioni”, conferimento di preminenza gerarchica e variazione del trattamento parametrale;
· la rivisitazione delle progressioni di carriera con la riduzione dei periodi di permanenza nel grado riferito a specifici ruoli e qualifiche e con l'introduzione di nuove qualifiche, correlate alla rimodulazione delle funzioni per i gradi apicali dei ruoli non dirigenziali;
· la ridefinizione della disciplina della dirigenza con una revisione del relativo trattamento economico e, con particolare riguardo ai Corpi di polizia ad ordinamento militare, l'anticipazione al grado di maggiore dell'accesso alla dirigenza, con contestuale soppressione dell’istituto della c.d. “omogeneizzazione stipendiale”;
· la semplificazione dei ruoli con assorbimento nei ruoli normali di ruoli speciali ad esaurimento con individuazione, nei riguardi del personale interessato, di una specifica disciplina transitoria.
Al complesso delle summenzionate misure, che caratterizzano, con modalità diverse, i vari Corpi di Polizia interessati dal provvedimento di riordino, nonché alle altre misure previste dal provvedimento in esame, riferite a singoli Corpi o a specifici istituti, sono associati (articolo 48, comma 1) oneri complessivamente pari a 472.504.405 euro per il 2017, a 636.974.172 euro per il 2018, a 623.006.300 euro per il 2019, a 610.542.118 euro per il 2020, a 611.315.107 euro per il 2021, a 607.362.855 euro per il 2022, a 608.128.792 euro per il 2023, a 611.630.569 euro per il 2024, a 615.496.631 euro per il 2025 e a 619.357.068 euro a decorrere dal 2026. Tali importi, al netto degli oneri indiretti che - ai sensi dell’art. 48, comma 2, e secondo le stime della RT - ammontano a 25,2 milioni di euro, corrispondono a quelli complessivamente quantificati dalla relazione tecnica, che li pone a raffronto con le disponibilità finanziarie utilizzabili a copertura dei medesimi.
In proposito si evidenzia che, in base alle informazioni fornite dalla relazione tecnica, la dimensione dei suddetti oneri è stata determinata applicando alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche i nuovi parametri stipendiali e criteri di avanzamento e promozione al grado superiore.
Come evidenziato in premessa, la RT contiene una serie di tabelle che espongono i risultati finali dei procedimenti di stima svolti riferiti a ciascun istituto. Non sono invece sempre esplicitati, in modo sistematico ed uniforme con riguardo ai diversi Corpi di polizia, le informazioni, di tipo statistico-amministrativo, ed i parametri sulla base dei quali tali oneri sono stati stimati. Non risultano inoltre sempre esposti i diversi passaggi dell’iter logico seguito nel procedimento di quantificazione. Pertanto, si prende atto del complesso degli oneri indicati, evidenziando che la struttura e le caratteristiche della RT non consentono una compiuta verifica delle stime in essa riportate.
Con specifico riferimento alle disposizioni sulla Guardia di finanza, si evidenzia, in particolare, che le tabelle riportate dalla RT espongono il totale degli oneri con riguardo a diverse categorie di personale, ma non indicano le componenti di spesa, riferibili alle specifiche innovazioni legislative introdotte. Inoltre, a differenza di quanto previsto per gli altri Corpi, è riportato l’onere a regime, ma non i prospetti che diano conto dell’evoluzione degli oneri medesimi nel decennio considerato. Sarebbe pertanto utile disporre di tali elementi ad integrazione dei dati forniti.
Si osserva altresì che la relazione tecnica fornisce un quadro di sintesi complessiva degli oneri, aggregando i dati esposti, sempre in forma tabellare, con riferimento alle varie partizioni del provvedimento. Peraltro la veste grafica di tale quadro riassuntivo, presentato in formato non elaborabile e di non agevole leggibilità, rende questo strumento non pienamente fruibile ai fini del procedimento di verifica delle quantificazioni. Sarebbe quindi utile disporre di una versione del prospetto in formato elaborabile o comunque di più agevole interpretazione.
Tanto premesso, si evidenziano altresì i seguenti aspetti:
· il provvedimento reca disposizioni che prevedono riduzioni dei tempi di permanenza nelle qualifiche con conseguente accelerazioni dei passaggi di carriera e l’eliminazione del criterio della scelta per il conseguimento di alcune promozioni. Andrebbe chiarito se, a regime, in ragione della consistenza organica dei singoli gradi, possa determinarsi un onere suscettibile di eccedere quello stimato con riferimento alla proiezione decennale contenuta nella RT. In proposito appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.
Si ricorda a tal riguardo che l’articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009 prevede, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, che la relazione tecnica contenga un quadro analitico di proiezioni finanziarie “almeno decennali” riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Finalità di tale previsione sembra quella di consentire una verifica dell’onere potenziale “a regime” delle disposizioni vertenti sulle predette materie, non escludendo peraltro – tenuto conto della formulazione letterale della disposizione - la possibilità di riferire tale valutazione ad un più ampio intervallo temporale;
· andrebbe chiarito se siano configurabili maggiori oneri in termini pensionistici e di trattamento di fine servizio e se tali eventuali oneri siano stati considerati dalla RT. In particolare, sarebbe utile chiarire se lo specifico regime vigente per il personale appartenente ai Corpi di polizia possa determinare, a parità di anni di servizio, esborsi maggiori, in termini di prestazioni pensionistiche e di trattamento di fine servizio, in funzione del più alto grado in ruolo conseguibile al raggiungimento dell’età di congedo. I predetti elementi non sembrano infatti emergere in modo specifico dalla relazione tecnica;
· occorrerebbe altresì acquisire una conferma che la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli di base sia tale da non determinare criticità sul piano operativo ed amministrativo, suscettibili di tradursi in effetti di carattere finanziario.
· per quanto attiene alla cessazione, a decorrere dal 30 settembre 2017, della corresponsione del contributo straordinario (c.d. “bonus 80 euro”) previsto in favore del personale non dirigente del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla destinazione dei risparmi derivanti dal venir meno del predetto contributo per l’ultimo trimestre del 2017.
Inoltre, appare opportuno acquisire elementi più puntuali riguardo agli “oneri indiretti” (di cui all’articolo 48, comma 2), esplicitando gli elementi alla base della stima del relativo importo, ivi compresa la scelta del parametro dello 0,54 per cento.
In proposito si osserva altresì che, in mancanza di un prospetto riepilogativo degli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica, non si dispone di una stima dei c.d. “effetti indotti”, ossia dell’incidenza sul gettito tributario e contributivo delle misure previste dal provvedimento in esame.
Sempre in tale quadro, pur considerando la specificità dell’ordinamento del personale in questione, andrebbe precisato se siano configurabili eventuali effetti su altri settori del pubblico impiego.
Anche a tal riguardo, si richiamano le disposizioni del citato art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009, in base al quale le relazioni tecniche vertenti in materia di pubblico impiego forniscono, oltre ai dati relativi al personale direttamente interessato, le eventuali correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.
Infine, si rileva l’opportunità di chiarimenti in merito a taluni elementi riportati dalla relazione tecnica.
In primo luogo, si osserva che la relazione tecnica, nell’individuare il complesso delle risorse disponibili per l’intero comparto sicurezza-difesa, indica come “risorse indistinte”, utilizzabili ai predetti fini, oltre alle fonti di copertura utilizzate dal provvedimento in esame (art. 48), i risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare (ai sensi dell’art. 1, comma 5, legge n. 244/2012) nonché quelli di cui all’art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 177/2016 (Razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato). Per quanto riguarda i risparmi di cui alla legge 244/2012, si tratta di risorse utilizzate dallo schema di decreto legislativo (AG 396) relativo alle Forze armate, anch’esso all’esame delle Camere. Per quanto attiene invece ai risparmi di cui all’art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 177/2016 – non espressamente utilizzati a copertura del provvedimento in esame - appare utile acquisire indicazioni circa il concorso effettivo di tali risorse alle esigenze finanziarie connesse alla revisione dei ruoli del comparto sicurezza-difesa. Si osserva in proposito che, per quanto riguarda il 2017, tali risparmi sono stati destinati dal citato art.19 nella misura del 50% dell’importo di euro 58.375.240 (ossia euro 29.187.620) alle finalità della revisione dei ruoli e delle carriere del personale dell’intero comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico. La RT riferita al provvedimento in esame, nell’elencare tali disponibilità, individua invece un importo di euro 33.172.620. Anche in ordine a tale indicazione appare opportuno acquisire un chiarimento.
Più in generale, si evidenzia l’opportunità di acquisire un quadro complessivo di raffronto tra le fonti di finanziamento previste dalla vigente legislazione e gli oneri specificamente imputati sia al provvedimento in esame sia agli schemi dei decreti legislativi 394 (Vigili del fuoco) e 396 (Forze armate). Ciò al fine di una più agevole verifica della corrispondenza tra oneri e mezzi di copertura, pur tenendo conto che - come rilevato in relazione allo schema n. 394 - per il Corpo dei vigili del fuoco il relativo schema di decreto rinvia a provvedimenti di rango secondario la definizione di una quota delle risorse da utilizzare a copertura di alcune delle misure di carattere oneroso.
Infine, poiché gli oneri recati dal provvedimento appaiono, dal punto di vista lessicale, qualificati come limiti di spesa, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all’effettiva possibilità di ricondurre tutte le spese in questione, caratterizzate per lo più da automatismi connessi ai trattamenti retributivi, entro specifici limiti massimi.
Si segnala altresì che gli importi relativi alle disponibilità finanziarie complessive per far fronte alle attività di riordino, con riguardo all’anno 2020, sono indicati in euro 588.483.969,50 dalla tabella di sintesi, mentre risultano pari a euro 593.604.969,50 sulla base delle Tabelle 1 e 2, che raffrontano le disponibilità medesime con gli oneri annui (comunque inferiori alle predette disponibilità).
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 45, comma 26, affida al Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2018, il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino delle carriere di cui al presente provvedimento, stabilendo altresì che, in caso di eventuale scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, alla copertura finanziaria di tale maggior onere si provveda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa relativi agli oneri inderogabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate. Al riguardo, appare preliminarmente necessario che il Governo chiarisca se gli oneri oggetto di monitoraggio coincidano integralmente con quelli nel complesso derivanti dal provvedimento, nel qual caso gli oneri indicati all’articolo 48, comma 1, alinea, dovrebbero essere qualificati come “valutati in” anziché come “pari a”, ovvero con quota parte degli stessi, nel qual caso andrebbe viceversa considerata l’opportunità di distinguere, al medesimo articolo 48, comma 1, alinea, le due categorie di oneri ed indicare le disposizioni sottostanti[19].
Tanto premesso, si rileva altresì che la disposizione in esame delinea una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, come da ultimo modificata dalla legge n. 163 del 2016[20]. Difatti, da un lato essa configura un meccanismo di compensazione degli oneri che sembrerebbe di carattere permanente, peraltro con l’indicazione di una specifica misura di compensazione quale la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate, laddove la vigente disciplina contabile rimette invece alla legge di bilancio la definizione delle misure correttive degli effetti finanziari per gli anni successivi all’esercizio in corso. Dall’altro, tale meccanismo non affida in prima istanza ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente oggetto di riduzione, bensì contempla l’immediata adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri senza peraltro prevedere la trasmissione del relativo schema alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, come invece espressamente stabilito dalla vigente disciplina contabile. Su tali aspetti appare pertanto necessario acquisire l’avviso del Governo.
L’articolo 48 prevede inoltre, al comma 1, che agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari a 472.504.405 euro per l’anno 2017, a 636.974.172 euro per l’anno 2018, a euro 623.006.300 euro per l’anno 2019, a 610.542.118 euro per l’anno 2020, a 611.315.107 euro per l’anno 2021, a 607.362.855 euro per l’anno 2022, a 608.128.792 euro per l’anno 2023, a 611.630.569 euro per l’anno 2024, a 615.469.631 euro per l’anno 2025 e a 619.357.068 euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede:
a) quanto a 88.687.620 euro per l'anno 2017 e a 87.631.296 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b) quanto a 63.485.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) quanto a 319.357.893 euro per l'anno 2017, a 547.766.476 euro per l'anno 2018, a 533.798.604 euro per l'anno 2019, a 521.334.422 euro per l'anno 2020, a 522.107.411 euro per l'anno 2021, a 518.155.159 euro per l'anno 2022, a 518.921.096 euro per l'anno 2023, a 522.422.873 euro per l'anno 2024, a 526.288.935 euro per l'anno 2025 e a 530.149.372 euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
d) quanto a 973.892 euro per l'anno 2017 e a 1.576.400 euro a decorrere dall'anno 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il successivo comma 2 stabilisce che gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 25.200.000, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, e a euro 440.885 per l'anno 2017, euro 208.558 per l'anno 2018, euro 441.587 per l'anno 2019, euro 282.224 per l'anno 2020, euro 136.064 per l'anno 2021, euro 706.809 per l'anno 2022, euro 150.324 per l'anno 2023, euro 669.579 per l'anno 2024, euro 110.488 per l'anno 2025, euro 625.850 a decorrere dall'anno 2026, tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.
Il comma 3, infine, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma l previa richiesta delle amministrazioni medesime.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che la relazione tecnica riferita al presente schema di decreto è da considerarsi “strettamente correlata” a quella concernente lo schema di decreto legislativo di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (AG. 396), entrambi attualmente all’esame del Parlamento. In tale contesto, la citata relazione tecnica reca l’indicazione, in una apposita tabella riepilogativa[21], delle risorse finanziarie complessivamente disponibili (lordo amministrazione), da ripartire per la copertura degli oneri oggetto di entrambi i citati schemi di decreto[22].
Tanto premesso, si fa presente che l’articolo in commento reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione dallo schema di decreto legislativo in esame, complessivamente pari a 472.504.405 euro per l’anno 2017, a 636.974.172 euro per l’anno 2018, a euro 623.006.300 euro per l’anno 2019, a 610.542.118 euro per l’anno 2020, a 611.315.107 euro per l’anno 2021, a 607.362.855 euro per l’anno 2022, a 608.128.792 euro per l’anno 2023, a 611.630.569 euro per l’anno 2024, a 615.469.631 euro per l’anno 2025 e a 619.357.068 euro a decorrere dall’anno 2026, comprensivi degli oneri indiretti indicati al comma 2 del medesimo articolo[23]. Ciò posto, si segnala che la copertura finanziaria dei predetti oneri viene assicurata attraverso le seguenti modalità:
a) quanto a 88.687.620 euro per l'anno 2017 e a 87.631.296 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350[24], e - quanto a 63.485.000 euro per il solo anno 2017 - mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative alla medesima autorizzazione di spesa (articolo 48, comma 1, lettere a) e b), del presente provvedimento).
Al riguardo, si ricorda che la citata tabella riepilogativa della relazione tecnica ascrive a tale autorizzazione di spesa risorse quantificate in 238 milioni di euro per l’anno 2017, di cui 119 milioni di euro quali residui riferiti all’anno 2016, e in 119 milioni di euro a decorrere dal 2018, cui occorre aggiungere i risparmi di spesa che l’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016, ha destinato - in misura non superiore al 50 per cento - all'incremento della predetta autorizzazione di spesa, ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia[25]. Sul punto, appare opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo circa l’effettiva consistenza dei citati risparmi di spesa, anche alla luce del fatto che l’importo evidenziato nella citata tabella riepilogativa in relazione a tale voce di copertura risulta essere, per l’anno 2017, leggermente superiore rispetto alla prescritta quota del 50 per cento dei risparmi derivanti dal decreto legislativo n. 177 del 2016. Appare, altresì, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse poste a copertura a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, anche con riferimento alle effettive disponibilità in conto residui di cui alla medesima autorizzazione di spesa;
b) quanto a 319.357.893 euro per l'anno 2017, a 547.766.476 euro per l'anno 2018, a 533.798.604 euro per l'anno 2019, a 521.334.422 euro per l'anno 2020, a 522.107.411 euro per l'anno 2021, a 518.155.159 euro per l'anno 2022, a 518.921.096 euro per l'anno 2023, a 522.422.873 euro per l'anno 2024, a 526.288.935 euro per l'anno 2025 e a 530.149.372 euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (articolo 48, comma 1, lettera c), del presente provvedimento). In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione legislativa ha istituito il Fondo da ripartire per il finanziamento del pubblico impiego (cap. 3054 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), con una dotazione iniziale di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018[26].
Si rammenta, altresì, che l’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017[27], con il quale si è provveduto alla ripartizione del predetto Fondo, ha destinato complessivamente 760 milioni di euro per l'anno 2017 e 875 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a diverse finalità, tra cui la copertura degli oneri connessi alla piena attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, in aggiunta alle risorse già previste a tal fine a legislazione vigente, nonché la copertura, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, degli oneri indiretti derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega dianzi richiamata[28].
Al riguardo, si fa presente che la citata tabella riepilogativa utilizza a copertura degli oneri del provvedimento quota parte delle risorse del citato decreto di ripartizione in misura pari a 330 milioni di euro per il 2017 - di cui 100 milioni in relazione alla cessazione dal 30 settembre 2017 del contributo straordinario di cui all’articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015 - e a 748,27 milioni di euro a decorrere dal 2018, di cui 448,27 milioni di euro quale “assorbimento delle risorse” per la cessazione del medesimo contributo straordinario. A tale ultimo proposito, si segnala che la locuzione “assorbimento delle risorse” sembrerebbe doversi interpretare come utilizzazione degli spazi finanziari che vengono a liberarsi in conseguenza della mancata corresponsione del medesimo contributo straordinario a far data dal 1° ottobre 2017[29], ai sensi di quanto previsto dall’articolo 45, comma 1, secondo periodo, dello schema di decreto legislativo in esame. Su tale punto, appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo. Appare, inoltre, necessario acquisire una rassicurazione da parte del Governo in merito alla congruità delle risorse poste a copertura a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, tenuto peraltro conto del fatto che a tali risorse attingono anche gli altri due schemi di decreto legislativo in materia di Vigili del fuoco (A.G. 394) e di Forze armate (A.G. 395), attualmente all’esame delle Camere.
Dal punto di vista formale, si segnala infine che il richiamo “alla corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”, non tiene conto della ripartizione delle risorse nel frattempo operata dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017. Alla luce di ciò, si ravvisa pertanto l’opportunità di riformulare la copertura di cui all’articolo 48, comma 1, lettera d), del presente schema di decreto, nel senso di imputare la stessa a valere sulle risorse di cui all’autorizzazione di spesa dianzi richiamata, così come ripartita ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Su tale punto, appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo;
c) quanto a 973.892 euro per l'anno 2017 e a 1.576.400 euro a decorrere dall'anno 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (articolo 48, comma 1, lettera d), del presente provvedimento). In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione legislativa ha autorizzato la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, preso atto che - come evidenziato nella relazione tecnica - gli oneri oggetto di copertura sono riconducibili all’ambito delle finalità di spesa sopra menzionate[30].
Per quanto concerne, invece, la copertura degli oneri indiretti di cui al comma 2 del presente articolo, si fa presente che ad essa si provvede nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, ed in particolare a valere sulle risorse trasferite, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto di ripartizione del Fondo per il finanziamento del pubblico impiego, al capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze[31].
Da un punto di vista formale, appare infine opportuno precisare all’articolo 48, comma 2, che gli oneri indiretti ammontano a 25,2 milioni di euro “a decorrere dal 2018”, posto che l’attuale formulazione del testo non reca al riguardo alcuna indicazione di carattere temporale. Sul punto appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.
[1] Di cui all'art. 16 della legge 121/1981.
[2] Data di entrata in vigore della legge di delega.
[3] Con l’eccezione della delega prevista dal medesimo articolo 8, comma 1, lett. a), relativa all’istituzione del numero unico europeo 112. Si evidenzia che viene escluso dall’applicazione della clausola di neutralità finanziaria anche il rifinanziamento del Fondo per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa, di cui all’art. 14, comma 5, lett. a), della legge delega.
[4] Si evidenzia che la dotazione del summenzionato fondo è stata ridotta per effetto dell'art. 19, comma 2, del DL n. 8/2017, ed è pari a 1.479,12 milioni di euro per il 2017 ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere dal 2018.
[5] Aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall’art. 1, comma 466, della legge n. 208/2015, pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018.
[6] Ai sensi dell’art. 1, comma 972, della legge n. 208/2015. La lettera c) prevede, inoltre, che siano stanziati ai medesimi fini una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (e derivanti dall’ottimizzazione e razionalizzazione si specifici settori di spesa) per un importo massimo di 5,3 milioni di euro, nonché di una quota parte del fondo istituito per il finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti (di cui all’articolo 1, comma 1328, della legge. 296/2006), per un importo, in prima applicazione, in misura almeno pari a 10 milioni di euro. Tali finanziamenti operano, nel contesto del fondo per il pubblico impiego di cui al comma 365 ai fini dell’ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
[7] A tale DPCM, l’art. 1, comma 365, demanda la ripartizione delle risorse del fondo, fra le varie finalità di spesa individuate.
[8] Dossier n. 460 del marzo 2017.
[9] Di cui al DPR. n. 337/1982.
[10] Di cui al DPR. n. 240/1987
[11] Di cui al DPR n. 338/1982.
[12] Di cui al D.lgs. n. 334/2000.
[13] Articolo 1780 del decreto legislativo n. 66/2010.
[14] Ad esempio il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 26 settembre 2005 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica 1° luglio 2013 ed economica 1° luglio 2015.
[15] Articolo 43, commi 22 e 23 e articolo 43-ter della legge 121/1981.
[16] Articolo 33, comma 2 della legge n. 289/2002.
[17] Articolo 19, comma 4 della legge n. 266/1999.
[18] Come ridefinita ai sensi dell'art. 19, comma 2, del DL n. 8/2017.
[19] In tale quadro, si osserva infatti che le spese connesse al riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia, stante la loro natura, sembrerebbero doversi configurare propriamente quali “oneri valutati”, laddove altre specifiche misure, quale ad esempio la defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore del personale delle Forze di polizia, di cui all’articolo 45, comma 2, appaiono rientrare, se non altro sulla base della loro formulazione letterale, nell’ambito degli “oneri autorizzati”.
[20] Si rammenta peraltro che, in occasione dell’esame del disegno di legge C. 4135, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, che prevedeva all’articolo 21, commi da 3 a 5, una clausola di salvaguardia di carattere derogatorio, la Commissione bilancio nella seduta del 7 marzo 2017 ha formulato una condizione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, volta a stabilire che, fermo rimanendo l’utilizzo prioritario delle risorse accantonate e rese indisponibili a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo 21, “nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate agli articoli (…) si applicano le procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall’articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni”.
[21] Si vedano le pagine 2 e 3 della medesima relazione tecnica.
[22] Tali risorse consistono in: a) 119 milioni di euro a decorrere dal 2016 relativi all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, che per l’anno 2017 ammontano a 238 milioni di euro in considerazione dei residui riferiti all’anno 2016; b) 230 milioni di euro per il 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2018, quale incremento del finanziamento per la revisione di tutti i ruoli previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rispettivamente incrementati di 100 milioni di euro e di 448,27 milioni di euro quale “assorbimento delle risorse” che si liberano a seguito della cessazione, dal 1° ottobre 2017, del contributo straordinario di cui all’articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; c) euro 33.172.620 per il 2017 ed euro 28.131.296,50 a decorrere dal 2018, corrispondenti al 50 per cento dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle Forze di polizia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2016; d) 72,5 milioni di euro a decorrere dal 2017, corrispondenti al 50 per cento dei risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare per le Forze armate, di cui all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244; e) euro 973.892 per l’anno 2017 ed euro 1.576.400 a decorrere dal 2018, relativi all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato.
[23] Tali oneri ammontano a euro 25.200.000, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, e a euro 440.885 per l'anno 2017, euro 208.558 per l'anno 2018, euro 441.587 per l'anno 2019, euro 282.224 per l'anno 2020, euro 136.064 per l'anno 2021, euro 706.809 per l'anno 2022, euro 150.324 per l'anno 2023, euro 669.579 per l'anno 2024, euro 110.488 per l'anno 2025, euro 625.850 a decorrere dall'anno 2026, tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziari a si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.
[24] In proposito, si rammenta che tale disposizione legislativa ha autorizzato la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
[25] Al riguardo, si rammenta che i suddetti risparmi sono stati cifrati dalla relazione tecnica allegata al citato decreto legislativo n. 177 del 2016 in euro 7.970.000 per il 2016, euro 59.081.367 per il 2017 ed euro 56.828.420 a decorrere dal 2018. Essi non comprendono tuttavia gli ulteriori risparmi di cui all’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2016, da accertarsi a consuntivo, ed ugualmente destinati - nella misura del 50 per cento - all'incremento della predetta autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, ai fini della revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
[26] Tale dotazione è stata rideterminata in 1.479,12 milioni di euro per il 2017 e 1.928,24 milioni a decorrere dal 2018 per effetto dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
[27] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2017.
[28] Tra le predette finalità rientra inoltre la proroga, dal 1° gennaio 2017 e fino all'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
[29] In tale quadro, si ricorda che l’articolo 1, comma 365, lettera c), della legge n. 232 del 2016, come poi attuato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, ha destinato quota parte delle risorse del Fondo da ripartire per il finanziamento del pubblico impiego all’incremento delle somme previste a legislazione vigente per garantire la piena attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate ovvero alla proroga, ma per il solo anno 2017, del contributo straordinario previsto dall’articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si segnala, altresì, che la relazione tecnica riferita al disegno di legge di stabilità per il 2016 ha ascritto alla corresponsione del citato contributo straordinario “una spesa valutabile, prudenzialmente, in 510,5 milioni di euro per l’anno 2016 sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto”.
[30] Nella relazione tecnica viene infatti specificato che all’onere conseguente al riallineamento dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, pari come detto ad euro 973.892 per l’anno 2017 e ad euro 1.576.400 a decorrere dal 2018, si provvede con lo “specifico stanziamento appositamente previsto” dall’articolo 1, comma 973, della legge n. 208 del 2015.
[31] Tale capitolo è denominato Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia e delle università. Sul punto si rammenta che la relazione tecnica prevede che le risorse per far fronte agli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall’applicazione dei provvedimenti di riordino delle carriere del personale di cui agli atti del Governo nn. 395 e 396, complessivamente stimati in 45 milioni di euro annui, lordo amministrazione, a decorrere dall’anno 2018, restano allocate sul capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.