Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili |
Riferimenti: | AC N.4741/XVII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: 611 |
Data: | 21/11/2017 |
Parte I – Schede di lettura
Servizio Studi - Dossier n. 555/2
Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - @SR_Studi
Servizio Studi - Progetti di legge n. 635/2
Dipartimento Finanze
Tel. 06 6760-2233 - * - st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Parte II – Profili di carattere finanziario
Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 611
Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 * bs_segreteria@camera.it
Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione
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D17148b cop e retro.docx
INDICE
EFFETTI SUI SALDI QUANTIFICATI DAI PROSPETTI RIEPILOGATIVI
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1, comma 11 (Disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia)
Articolo 1-bis (Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione)
Art. 1-ter (Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)
Articolo 2-bis, comma 1 (Attività di progettazione nei territori colpiti dal sisma del 2016)
Articolo 2-bis, comma 3 (Ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016)
Articolo 2-bis, commi 9 e 10 (Ricostruzione pubblica nei territori colpiti dal sisma del 2016)
Articolo 2-bis, comma 24 (Sospensione temporanea del pagamento delle utenze)
Art. 2-bis, comma 25 (Rateizzazione pagamenti per utenze)
Art. 2-bis, comma 26 (Proroga contratti a tempo determinato)
Art. 2-bis, comma 28 (Requisiti per l’accesso ai contributi)
Art. 2-bis, commi 31-32 (Ripristino di immobili ad uso scolastico e riorganizzazione di uffici)
Art. 2-bis, comma 33 (Anagrafe antimafia degli esecutori)
Art. 2-bis, comma 35, 36 e 37 (Proroga contratti tempo determinato)
Art. 2-bis, comma 38 (Proroga contratti a tempo determinato)
Articolo 3 (Estensione dello Split payment a tutte le società controllate)
Articolo 4 (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo)
Articolo 5 (Sterilizzazione incremento aliquote iva per l’anno 2018)
Art. 5-ter (Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore)
Art. 5-quinquies (Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)
Articolo 5-octies (Norma interpretativa dell'articolo 12 del DL n. 79/1997)
Articolo 6, comma 1 (Modifiche alla legge quadro sulle missioni internazionali – legge n. 145/2016)
Articolo 6, comma 1-bis (Contratti relativi alle missioni internazionali)
Articolo 6, comma 2 (Disposizioni in materia contabile)
Articolo 6, comma 4-bis (Convenzioni e contratti Capitanerie di porto)
Articolo 6, comma 5 (Incremento fondo missioni internazionali)
Articolo 6, comma 5-bis (Modalità di ripartizione del contributo unificato di giustizia)
Articolo 6-bis (Autorizzazione di spesa in favore del Ministero dell’interno)
Articolo 7, commi 1 e 2 (Disposizioni in materia di personale delle forze di polizia)
Articolo 7, comma 3 (Modalità attuative di assunzioni nelle Forze di Polizia)
Articolo 7, comma 10-quinquies (Iscrizioni di personale militare ai fondi di previdenza)
Articolo 7, comma 10-sexies (Lavoro straordinario personale Forze di polizia)
Articolo 8-bis (Regime speciale per lavoratori rimpatriati)
Articolo 9 (Fondo di garanzia PMI)
Articolo 9-bis (Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)
Articolo 10 (Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell’Unione europea)
Articolo 11 (Fondo per la crescita sostenibile)
Articolo 11, commi 2-bis e 2-ter (Misura a favore dei giovani imprenditori «Resto al Sud»)
Articolo 12 (Procedura di cessione Alitalia)
Articolo 12-ter (Società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi)
Articolo 13 (Norme in materia di trasparenza societaria)
Articolo 13-bis (Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
Articolo 15 (Incremento contratto di programma RFI)
Articolo 15, commi da 1-bis a 1-quater (Ulteriori misure in materia di trasporti)
Articolo 15, commi 1-quinquies e 1-sexies (Sistema di trasporto su gomma e ferro)
Articolo 15, comma 1-septies (Sostegno trasporto ferroviario merci)
Articolo 15-quinquies (Devoluzione di opere non amovibili)
Articolo 16 (Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana)
Art. 17-ter (Disposizioni in materia di cinque per mille)
Articolo 17-quater, comma 1 (Sostegno alla progettazione degli enti locali)
Articolo 18-quinquies (Debiti sanitari della regione Sardegna)
Articolo 19-ter (Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato)
Articolo 19-quater (Banca dati nazionale degli operatori economici)
Articolo 19-septies (Disposizioni per garantire l'autonomia del Garante del contribuente)
Art. 19-octies (Disposizioni in materia di riscossione)
Articolo 19-decies (Estensione del regime di sostegno alla cogenerazione)
Art. 19-duodecies (Modifica alla tabella A allegata alla legge 93 del 1994)
Articolo 19-quaterdecies (Equo compenso e clausole vessatorie nelle prestazioni legali)
Articolo 20, comma 1 (Proroga della concessione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea)
Articolo 20, comma 2 (Fondo per la riduzione della pressione fiscale)
Articolo 20, comma 3 (Istituzione di un Fondo)
Articolo 20, comma 4 (Esclusione dell’obbligo per la CSEA di versare somme in tesoreria)
Articolo 20, comma 5 (Copertura finanziaria)
Articolo 20, comma 6 (Compensazione di minori entrate da voluntary disclosure)
Articolo 20, comma 7 (Conguagli per investimenti ambientali)
Articolo 20, commi da 8-bis a 8-quater (Detrazione IRPEF studenti fuori sede)
Il disegno di legge in esame, già approvato, con modifiche dal Senato (S 2942), reca la conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli oneri.
Nel corso dell’esame presso il Senato è stato presentato il maxiemendamento 1.900, a sua volta corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
Pertanto nel presente dossier, salvo ove diversamente indicato, le informazioni relative alla relazione tecnica vanno intese come riferite, rispettivamente:
- alla relazione tecnica che correda il testo iniziale del disegno di legge, quanto alle parti non modificate dal Senato;
- alla relazione tecnica che correda il maxiemendamento, quanto alle parti modificate o introdotte dal Senato.
Analogamente, le informazioni relative al prospetto riepilogativo degli oneri vanno intese come riferite, rispettivamente:
- al prospetto che correda il testo iniziale del disegno di legge, quanto alle parti non modificate dal Senato;
- al prospetto che correda il maxiemendamento, quanto alle parti modificate o introdotte dal Senato.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
Per la completa descrizione della normativa su cui incidono le disposizioni del provvedimento, si rinvia alla parte I del presente dossier, contenente le schede di lettura.
EFFETTI SUI SALDI QUANTIFICATI DAI PROSPETTI RIEPILOGATIVI
Il prospetto riepilogativo allegato al testo iniziale del provvedimento e quello riferito al maxiemendamento (emendamento 1.900) presentato al Senato, attribuiscono complessivamente al testo in esame effetti positivi sui saldi di finanza pubblica nella misura di seguito indicata.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Testo iniziale (S.2942) |
115,16 |
7,70 |
4,62 |
0,35 |
9,98 |
329,70 |
6,11 |
1,83 |
9,98 |
9,70 |
94,99 |
90,72 |
Maxiemendamento (1.900) |
0,00 |
0,01 |
2,32 |
2,19 |
0,00 |
1,38 |
4,13 |
4,52 |
0,00 |
1,38 |
4,13 |
4,52 |
TOTALE |
115,16 |
7,71 |
6,94 |
2,54 |
9,98 |
331,08 |
10,24 |
6,35 |
9,98 |
11,08 |
99,12 |
95,24 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1, commi 1-10-sexies e commi da 11-bis a 11-quater
(Estensione della definizione agevolata dei carichi)
Normativa vigente. L’articolo 6 del Dl n. 193 del 2016 ha introdotto una procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti al ruolo. In particolare, nella versione originaria del decreto, si prevedeva la possibilità per i debitori, con riferimento ai carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, provvedendo al pagamento integrale (anche dilazionato entro il limite massimo di quattro rate): delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; dell’aggio a favore dell’agente della riscossione e del rimborso delle spese per le procedure esecutive. Il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica ascriveva alla disposizione effetti di maggiore entrata in misura pari a 2.000 milioni nel 2017, 400 milioni nel 2018 e 300 milioni nel 2019.
Nel corso dell’esame parlamentare, la procedura è stata modificata, prevedendo, in particolare:
- l’estensione ai carichi consegnati al 31/12/2016;
- una diversa rateizzazione, prevedendo il pagamento dell’importo da corrispondere per l’adesione agevolata nella misura del 70% nel 2017 e del 30% nel 2018 (nella versione originaria erano dovuti i 5/6 dell’importo nel 2017 e 1/6 nel 2018).
In applicazione di tali modifiche la relazione tecnica ha quantificato ulteriori effetti di maggior gettito, rispetto a quelli scontati originariamente, in misura pari a 300 milioni nel 2017 e 1.100 milioni nel 2018.
Si evidenzia, inoltre, che il comma 8 del citato articolo 6 prevede che la facoltà di definizione sia estesa ai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
Le norme, modificate nel corso dell’esame al Senato, intervengono sulla disciplina della definizione agevolata dei carichi iscritti al ruolo, prevedendo:
- il differimento al 7 dicembre 2017 del pagamento delle rate in scadenza a luglio e settembre 2017 e la possibilità di pagare entro luglio 2018 la rata in scadenza ad aprile 2018 (comma 1);
- il differimento dal mese di novembre 2017 al mese di novembre 2018 della scadenza del pagamento delle rate per le Università che abbiano aderito alla definizione agevolata. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro nel 2018, si provvede a valere sul Fondo per le cattedre universitarie di cui al comma 207 dell’articolo 1 della legge n, 208 del 2015 (comma 3);
- la “riapertura” per la presentazione della richiesta di definizione agevolata per tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati ricompresi in dichiarazioni di adesione presentate in occasione della definizione agevolata di cui all’articolo 6 del DL n. 193/2016 e accolte (comma 4, lett. a), punto 1));
- la riammissione alla definizione agevolata dei carichi compresi in piani di dilazione, in essere al 24 ottobre 2016 e non ammessi alla definizione medesima nel 2016, a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (comma 4, lett. a), punto 2)).
In proposito si rileva che tale disposizione era già prevista nel testo originario del decreto legge in esame. La disposizione, già contenuta nel comma 2, durante l’esame presso il Senato è stata inserita, con modifiche relative al piano di rateizzazione, al comma 4, con soppressione del predetto comma 2;
- l’estensione della procedura di definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (comma 4, lett. b)).
In particolare, si prevede che il contribuente che desideri accedere alla procedura di cui al comma 4 manifesti la propria volontà, entro il 15 maggio 2018, all’agente della riscossione rendendo apposita dichiarazione. Sulle somme dovute per la definizione si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi dilatori. Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di uguale importo da pagare nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019;
- viene modificato il comma 684 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, prevedendo che le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate - Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna, partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021 (comma 10-quinquies).
In proposito si ricorda che all’analoga disposizione di cui al citato comma 684, riferita alle comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, non venivano ascritti effetti finanziari;
- viene estesa la possibilità di introdurre la definizione agevolata, con l’esclusione delle sanzioni, alle entrate regionali e degli enti locali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione. Alla prevista definizione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6-ter del DL n. 193 del 2016 (comma 11-quater).
In proposito si ricorda che l’articolo 6-ter del DL n. 193 del 2016 ha introdotto una disposizione analoga con riferimento alle entrate regionali e degli enti locali notificate tra il 2000 e il 2016. La RT riferita a detta disposizione non ascriveva alla norma effetti, ipotizzando, comunque, che la stessa potesse determinare un recupero di risorse da parte degli enti locali.
Si prevede, inoltre l’incremento del Fondo esigenze indifferibili[1] di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno 2019 e del Fondo per interventi strutturali di politica economica[2] di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 11-bis).
Si prevede altresì che agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10 sexies e 11 bis, si provveda, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi da 4 a 10-sexies del presente articolo, e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero" (comma 11-ter).
Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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(milioni di euro) |
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori entrate tributarie |
|
|||||||||||
Comma 2 Riammissione rottamazione cartelle per soggetti esclusi – quota erariale (*) |
|
328 |
|
|
|
328 |
|
|
|
328 |
|
|
Commi 4-10 Estensione della definizione agevolata ai ruoli consegnati al 30/09/2017 –quota erariale |
|
385 |
103 |
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|
385 |
103 |
|
|
385 |
103 |
|
Comma 3 Variazione Fondo per le cattedre universitarie |
|
|
|
|
|
4,03 |
|
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|
4,03 |
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|
Maggiori entrate contributive |
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|||||||||||
Comma 2 Riammissione rottamazione cartelle per soggetti esclusi – quota enti di previdenza |
|
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|
|
124 |
|
|
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124 |
|
|
Commi 4-10 Estensione della definizione agevolata ai ruoli consegnati al 30/09/2017 –quota enti di previdenza |
|
|
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|
99 |
28 |
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|
99 |
28 |
|
Minori entrate tributarie |
|
|||||||||||
Comma 3 Variazione Fondo per le cattedre universitarie |
|
|
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|
4,03 |
|
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|
4,03 |
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|
Commi 4-10 Estensione della definizione agevolata ai ruoli consegnati al 30/09/2017 –quota erariale |
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|
|
12 |
|
|
|
12 |
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|
|
12 |
Minori entrate contributive |
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|||||||||||
Commi 4-10 Estensione della definizione agevolata ai ruoli consegnati al 30/09/2017 –quota enti di previdenza |
|
|
|
|
|
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|
6 |
|
|
|
6 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Comma 2 Riammissione rottamazione cartelle per soggetti esclusi – quota enti di previdenza |
|
124 |
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|
|
|
|
Comma 3 Definizione agevolata carichi contributi Università |
|
8,3 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
Comma 3 Variazione Fondo per le cattedre universitarie |
8,3 |
|
|
|
8,3 |
|
|
|
8,3 |
|
|
|
Commi 4-10 Estensione della definizione agevolata ai ruoli consegnati al 30/09/2017 –quota enti di previdenza |
|
99 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Comma 3 Definizione agevolata carichi contributi Università |
8,3 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 3 Variazione Fondo per le cattedre universitarie |
|
8,3 |
|
|
|
8,3 |
|
|
|
8,3 |
|
|
Commi 4-10 Estensione della definizione agevolata ai ruoli consegnati al 30/09/2017 –quota enti di previdenza |
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|
|
6 |
|
|
|
|
|
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(*) Il comma 2 è stato soppresso dal Senato. I relativi effetti risultano ora riportati – con una diversa modulazione - in corrispondenza del comma 4 (cfr. infra).
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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|
|
(milioni di euro) |
|||||||||
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori entrate tributarie |
|
|||||||||||
Commi 4-10-sexies Riammissione carichi fiscali rateizzati al 24/10/2016 non ammessi alla definizione agevolata 2016 – quota erariale (**) |
|
182,9 |
45,6 |
|
|
182,9 |
45,6 |
|
|
182,9 |
45,6 |
|
Commi 4-10-sexies riapertura della definizione agevolata per i carichi non oggetto di precedente dichiarazione – quota erariale |
|
53,6 |
2,7 |
|
|
53,6 |
2,7 |
|
|
53,6 |
2,7 |
|
Maggiori entrate extratributarie |
|
|||||||||||
Commi 4-10-sexies Riammissione carichi fiscali rateizzati al 24/10/2016 non ammessi alla definizione agevolata 2016 – quota erariale |
|
79,7 |
19,8 |
|
|
79,7 |
19,8 |
|
|
79,7 |
19,8 |
|
Commi 4-10-sexies riapertura della definizione agevolata per i carichi non oggetto di precedente dichiarazione – quota erariale |
|
20,9 |
1,3 |
|
|
20,9 |
1,3 |
|
|
20,9 |
1,3 |
|
Maggiori entrate contributive |
|
|||||||||||
Commi 4-10-sexies Riammissione carichi fiscali rateizzati al 24/10/2016 non ammessi alla definizione agevolata 2016 – quota enti di previdenza |
|
|
|
|
|
99 |
25 |
|
|
99 |
25 |
|
Commi 4-10-sexies riapertura della definizione agevolata per i carichi non oggetto di precedente dichiarazione –quota enti di previdenza |
|
|
|
|
|
28,9 |
1,6 |
|
|
28,9 |
1,6 |
|
Minori entrate tributarie |
|
|||||||||||
Soppressione dell’articolo 1, comma 2 del DL n. 148 del 2017 – quota erariale (***) |
|
228,5 |
|
|
|
228,5 |
|
|
|
228,5 |
|
|
Commi 4-10-sexies riapertura della definizione agevolata per i carichi non oggetto di precedente dichiarazione –quota erariale |
|
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|
12,4 |
|
|
|
12,4 |
|
|
|
12,4 |
Minori entrate extratributarie |
|
|||||||||||
Soppressione dell’articolo 1, comma 2 del DL n. 148 del 2017 – quota erariale (***) |
|
99,5 |
|
|
|
99,5 |
|
|
|
99,5 |
|
|
Commi 4-10-sexies riapertura della definizione agevolata per i carichi non oggetto di precedente dichiarazione –quota erariale |
|
|
|
5,6 |
|
|
|
5,6 |
|
|
|
5,6 |
Minori entrate contributive |
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|||||||||||
Soppressione dell’articolo 1, comma 2 del DL n. 148 del 2017 –quota enti di previdenza |
|
|
|
|
|
124 |
|
|
|
124 |
|
|
Commi 4-10-sexies riapertura della definizione agevolata per i carichi non oggetto di precedente dichiarazione –quota enti di previdenza |
|
|
|
|
|
|
|
7,1 |
|
|
|
7,1 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Soppressione dell’articolo 1, comma 2 del DL n. 148 del 2017 –quota enti di previdenza |
|
124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commi 4-10-sexies riapertura della definizione agevolata per i carichi non oggetto di precedente dichiarazione –quota enti di previdenza |
|
|
|
7,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 11-bis Incremento fondo esigenze indifferibili |
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13 |
96 |
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13 |
96 |
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13 |
96 |
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Comma 11-bis Incremento fondo ISPE |
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25,1 |
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25,1 |
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25,1 |
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Minori spese correnti |
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Commi 4-10-sexies Riammissione carichi fiscali rateizzati al 24/10/2016 non ammessi alla definizione agevolata 2016 – quota enti di previdenza |
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99 |
25 |
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Commi 4-10-sexies riapertura definizione per i carichi non oggetto di precedente dichiarazione –quota enti di previdenza |
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28,9 |
1,6 |
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Comma 11-ter riduzione tabella A-MEF |
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25,1 |
25,1 |
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25,1 |
25,1 |
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25,1 |
25,1 |
(**) Maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione degli effetti già attribuiti alle disposizioni del comma 2, soppresso dal Senato. Tali disposizioni sono ora riportate, con modifiche, al comma 4.
(***) Minori entrate derivanti dalla soppressione del comma 2 (suddivise tra entrate tributarie ed extratributarie).
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato, con riferimento al comma 1, afferma che il differimento al 7 dicembre 2017 del termine di pagamento delle rate in scadenza a luglio e settembre 2017 non determina effetti per la finanza pubblica, atteso che le relative somme sono comunque acquisite entro l’esercizio finanzio 2017.
Con riferimento al comma 3, non oggetto di modifica da parte del Senato, la relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la norma comporta maggiori oneri pari al mancato versamento in entrata per 8,3 milioni relativo alla rata del mese di novembre 2017 che viene coperta mediante una riduzione delle somme iscritte per il corrente anno 2017 sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015 che presenta le necessarie disponibilità. Conseguentemente le maggiori entrate relative al versamento della corrispondente rata che sarà versata entro il mese di novembre 2018 saranno iscritte sul medesimo fondo per l’esercizio 2018.
Con riferimento ai commi da 4 a 10-sexies, la RT, riferita al maxiemendamento, afferma quanto segue:
- Riammissione carichi fiscali 2000-2016 rateizzati al 24/10/2016 non ammessi alla definizione agevolata 2016
La RT riferita al maxiemendamento conferma i valori complessivamente stimati nella relazione tecnica riferita al testo originario del decreto in esame, affermando che per determinare il possibile gettito aggiuntivo si è proceduto all’individuazione dei soggetti che hanno presentato richieste di definizione agevolata per carichi poi esclusi ai sensi del comma 8 dell’articolo 6 del DL n. 193/2016. Le risultanze, con dati aggiornati a settembre 2017, evidenziano 53.365 soggetti rientranti in tale fattispecie per un controvalore del debito oggetto di richiesta di definizione agevolata pari a 2.014,1 milioni. La RT afferma che l’importo medio da corrispondere (carico residuo al netto di sanzioni e interessi di mora) registrato sulla platea di contribuenti che hanno presentato richiesta di definizione agevolata è pari al 70% del debito oggetto di richiesta; pertanto, il gettito teorico massimo (nell’ipotesi che tutti i 53.365 soggetti aderiscano e corrispondano l’importo dovuto) è pari a 1.409,9.
Per una stima effettiva del gettito, la RT individua, all’interno della predetta platea di circa 53 mila contribuenti, quelli per i quali è stata accolta la richiesta per altri carichi rientranti nell’ambito applicativo dell’articolo 6 del DL n, 193/2016 (43.339 su 53.365). Per questi contribuenti è stato poi verificato, attraverso un’analisi aggregata per la relativa fascia di debito da pagare per la definizione agevolata, il tasso effettivo di pagamento della prima e unica rata del 31/07/2017. Ciò nel presupposto che i contribuenti che non hanno corrisposto la quota parte per la quale la richiesta di definizione agevolata è risultata accoglibile non avranno la solvibilità per pagare, seppur in via agevolata, i carichi al momento esclusi ai sensi del predetto comma 8.
Fascia di debito da pagare di altri carichi non esclusi ai sensi del comma 8 |
Numero soggetti con esclusione comma 8 |
Gettito teorico massimo |
% di effettivo adempimento prima/unica rata di altri carichi non oggetto di esclusione ai sensi del comma 8 |
Gettito stimato |
Nessun altro carico ammesso alla definizione agevolata |
10.026 |
129,7 |
ND |
36,8 |
Fino a 1.000 |
11.049 |
78,4 |
85,5% |
67,1 |
1.000-10.000 |
17.837 |
187,6 |
73,2% |
137,3 |
10.000-50.000 |
9.764 |
221,2 |
59,5% |
131,5 |
50.000-100.000 |
2.077 |
121,1 |
41,6% |
50,4 |
100.000-1.000.000 |
2.428 |
454,5 |
22,9% |
104,0 |
Oltre 1 MLN |
184 |
217,4 |
11,5% |
25,0 |
Totale |
53.365 |
1409,9 |
28,4% |
552,1 |
La RT afferma altresì che, in considerazione del fatto che la norma (nella sua versione originaria) prevede la concentrazione dei pagamenti nel solo anno 2018, sia per ottemperare al riallineamento delle rate non pagate della rateazione in essere alla data di entrata in vigore della definizione agevolata, che per le rate previste dalla definizione agevolata, l’importo determinato è stato complessivamente abbattuto del 6% sulla base della stima dei possibili casi di abbandono della procedura di rottamazione da parte dei contribuenti.
Gettito stimato: 552 milioni
Percentuale di abbattimento prudenziale: 6%
Gettito atteso: 518 milioni
La RT riferita al maxiemendamento afferma, quindi, che la sola differenza rispetto a quanto presente nella relazione tecnica riferita al testo originario è rappresentata dalla differente ripartizione temporale dell'incasso atteso, in quanto le modifiche introdotte prevedono il pagamento dell'80% nel 2018 e del 20% nel 2019. Pertanto gli impatti sul gettito atteso sono riassunti nella seguente tabella:
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Anno 2018 |
Anno 2019 |
Anno 2020 |
||||||
|
Ordinaria |
Def. Ag. |
Tot. |
Ordinaria |
Def. Ag. |
Tot. |
Ordinaria |
Def. Ag. |
Tot. |
Riammissione carichi rateizzati al 24/10/2016, non ammessi alla Definizione Agevolata 2016 |
0 |
414,4 |
414,4 |
0 |
103,6 |
103,6 |
0 |
0 |
0 |
In proposito si rileva che la RT riferita al testo originario applicava al gettito stimato rispettivamente la percentuale di riscossione rilevata su quote erariali nell’ambito degli incassi da definizione agevolata (pari al 63,3%) e la percentuale di riscossione rilevata su quote affidate da enti previdenziali (INPS e INAIL) nell’ambito degli incassi da definizione agevolata (pari al 23,9%) stimando un maggior gettito definitivo, iscritto nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, pari rispettivamente a circa 328 milioni di gettito erariale e a 124 milioni di gettito verso gli enti previdenziali. Tali percentuali, anche se non espressamente affermato dalla relazione tecnica, appaiono applicate anche ai fini della stima in esame, tenuto conto che l’effetto ascritto nel prospetto riepilogativo è pari a 262 milioni di euro per la quota erariale (= 414,4*63,3%) e a 99 milioni di euro per la quota previdenziale (= 414,4*23,9%).
- Riapertura della possibilità di adesione alla misura agevolata per i carichi 200-2016 non oggetto di precedente dichiarazione
La RT afferma che il processo di stima sconta l'impossibilità di valutare un nuovo tasso di adesione complessivo. Pertanto, prudenzialmente, l'analisi è focalizzata sulle richieste di adesione alla definizione agevolata DL 193/2016 pervenute tardivamente rispetto alla scadenza del 21 aprile 2017, in quanto rappresentano un elemento informativo che conferma la manifestazione di interesse del contribuente a definire in via agevolata i propri debiti affidati nel periodo 2000-2016. Poiché nei giorni successivi al 21 aprile 2017, termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione, sono pervenute a mezzo PEC (la RT afferma che il canale PEC è l'unico che è rimasto "formalmente" aperto nei giorni successivi al 21 aprile 2016 per consentire lo smaltimento del picco di richieste pervenute alla scadenza, consentendo quindi la tracciatura delle richieste tardive) circa 8.500 dichiarazioni di adesione e che attraverso il canale PEC sono pervenute il 35% delle richieste di adesione complessivamente gestite, si stima in circa 25.000 il numero delle possibili richieste di adesione alla nuova misura agevolativa. Considerando che l'importo medio da corrispondere registrato in occasione della definizione agevolata prevista dal DL 193/2016 è risultato pari a 10.326 euro e che circa 1'80,84% dei contribuenti stanno corrispondendo l'importo dovuto (entrambi i dati sono calcolati al netto dei piani di definizione agevolata con importi da corrispondere maggiori di 1 milione di euro in quanto si presuppone che difficilmente i contribuenti con importi rilevanti, interessati dalla definizione agevolata, non abbiano utilizzato la precedente possibilità) l'importo complessivamente atteso sulla riscossione da definizione agevolata per tali nuove richieste si attesta in circa 209 milioni di euro (ossia 25.000 x 10.326 euro x 0,8084 = 208,7 milioni di euro) di cui circa 167 milioni di euro nell'anno 2018 e 42 milioni di euro nell'anno 2019.
La RT afferma inoltre che, per valutare la correlata flessione della riscossione ordinaria, sui carichi che si stima saranno oggetto della nuova possibilità di definizione agevolata, è stata applicata la metodologia delle curve di riscossione. Si tratta della stima della previsione temporale di incasso dei medesimi carichi, che, sulla base dei tassi storici di riscossione ordinaria, in assenza di adesione alla misura agevolativa, si sarebbe concretizzata in un periodo temporale molto più ampio seppur maggiorata delle quote riferite alle sanzioni (circa 8/10 anni). L’impatto netto, per il triennio 2018-2020, è pertanto stimato nella tabella che segue:
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Anno 2018 |
Anno 2019 |
Anno 2020 |
||||||
|
Ordinaria |
Def. Ag. |
Tot. |
Ordinaria |
Def. Ag. |
Tot. |
Ordinaria |
Def. Ag. |
Tot. |
Carichi 200-2016 non oggetto di dichiarazioni Definizione Agevolata 2016 |
-47,7 |
167,0 |
119,2 |
-34,4 |
41,7 |
7,3 |
-28,8 |
0 |
-28,8 |
Analogamente al punto precedente, anche in tal caso, ai fini dell’iscrizione nei saldi di finanza pubblica, vengono applicate le percentuali di riscossione rilevata su quote erariali nell’ambito degli incassi da definizione agevolata (pari al 63,3%) e di riscossione rilevata su quote affidate da enti previdenziali (INPS e INAIL) nell’ambito degli incassi da definizione agevolata (pari al 23,9%).
- Estensione misura agevolativa ai ruoli consegnati dal 1/1/2017 al 30/09/2017
La RT afferma che per valutare gli effetti sul gettito derivanti dall'estensione della definizione agevolata ai carichi affidati nell'anno 2017 (fino al 30 settembre 2017) la RT riferita al testo originario ha basato la stima sul dato esperienziale della misura agevolativa introdotta dal DL 193/2016.
In particolare la RT riferita al testo originario afferma che sulla base del forecast dei carichi affidati nel 2017 (73.400 milioni circa) e degli indici di adesione e pagamento della prima rata, registrati nel 2017per i ruoli dell’anno precedente (2016) è stata simulata l’adesione alla misura agevolativa che potrebbe registrarsi nel 2018 sui carichi 2017.
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Anno 2018 |
Anno 2019 |
Anno 2020 |
||||||
|
Ordinaria |
Def. Ag. |
Tot. |
Ordinaria |
Def. Ag. |
Tot. |
Ordinaria |
Def. Ag. |
Tot. |
Scenario attuale |
1.854 |
0 |
1.854 |
1.072 |
0 |
1.072 |
773 |
0 |
773 |
Ipotesi estensione def. ag. a ruoli fino al 30/09/2017 (80% nel 2018 e 20% nel 2019) |
1.133 |
1.074 |
2.207 |
810 |
269 |
1.078 |
639 |
0 |
639 |
Differenza |
-721 |
1.074 |
353 |
-262 |
269 |
6 |
-133 |
0 |
-133 |
La RT afferma quindi che rispetto alle previsioni della riscossione ordinaria già stimate nel periodo 2018-2020 per i carichi 2017, si registrerà una flessione in quanto parte di questi carichi saranno sospesi e definiti in via agevolata. In merito a tale ultimo aspetto la RT rileva però che i dati a consuntivo relativi alla riscossione ordinaria mostrano incassi ordinari superiori rispetto alle previsioni evidenziate nella relazione tecnica annessa al citato DL193/2016; quindi valuta che la flessione della riscossione ordinaria, stimata per il periodo 2018-2020 con i medesimi criteri della predetta relazione tecnica, possa essere inferiore rispetto a quella indicata a suo tempo. Nella tabella sottostante si dà conto delle riscossioni stimate secondo la suddetta modifica.
|
Anno 2018 |
Anno 2019 |
Anno 2020 |
||||||
|
Ordinaria |
Def. Ag. |
Tot. |
Ordinaria |
Def. Ag. |
Tot. |
Ordinaria |
Def. Ag. |
Tot. |
Scenario attuale |
1.854 |
0 |
1.854 |
1.072 |
0 |
1.072 |
773 |
0 |
773 |
Ipotesi estensione def. ag. a ruoli fino al 30/09/2017 (80% nel 2018 e 20% nel 2019) |
1.332 |
1.074 |
2.406 |
952 |
269 |
1.221 |
752 |
0 |
752 |
Differenza |
-522 |
1.074 |
553 |
-120 |
269 |
149 |
-21 |
0 |
-21 |
La RT afferma che la flessione della riscossione ordinaria sui ruoli 2017, per il periodo 2018-2020 risulta bilanciata dall’incasso atteso dalla estensione della misura agevolativa sui ruoli consegnati a tutto il 30 settembre 2017, evidenziando un maggior gettito atteso pari a 553 mln di euro per il 2018, a 149 mln di euro per il 2019 ed un saldo netto negativo nel 2020 pari a 21 mln di euro. Ai citati valori la RT applica il peso dei ruoli erariali rilevato sulle riscossioni da definizione agevolata, così come già indicato, pari al 63,3%, ed il peso dei ruoli erariali sulle riscossioni ordinarie, pari al 56,7%, ottenendo un maggior gettito atteso per la quota parte erariale pari a 385 milioni per il 2018 e 103 milioni per il 2019, mentre per il 2020 stima un minor gettito erariale pari a 12 milioni. Analogamente, per i ruoli previdenziali (INPS ed INAIL), applicando la suddetta aliquota del 23,9%, che rappresenta il peso dei ruoli rilevato sulle riscossioni da rottamazione, e l’aliquota del 30,2%, che rappresenta il peso dei ruoli previdenziali sulle riscossioni ordinarie. Si ottiene così un maggior gettito pari a 99 milioni per il 2018, pari a 28 milioni per il 2019 ed un minor gettito di 6 milioni per il 2020.
La RT riferita al maxiemendamento fornisce ulteriori informazioni in merito alla stima della disposizione in esame. In particolare, la RT afferma che il tasso di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del DL n. 193/2016, effettivamente registrato nel corso del 2017 dopo la scadenza della prima/unica rata che il predetto DL fissava nel mese di luglio 2017, è stato, inoltre, indagato con specifico riferimento ai soli carichi affidati nell'ultimo anno (ovvero nel 2016) rappresentando questo un dato sicuramente più significativo per la valutazione di quanto si prevede possa accadere nel 2018 con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione nell'anno 2017. Il rapporto tra carico residuo affidato e l'importo che si stima di riscuotere in via agevolata - quest'ultimo quindi al netto dell'abbattimento della sanzione iscritta a ruolo previsto dalla misura agevolativa - è pari a circa il 2,627% (tale valore risulta significativamente più elevato del tasso di adesione medio indicato nella relazione originaria annessa al DL 193/2016, che mediava i tassi dal 2000 al 2016 e che presentava un andamento crescente per i ruoli più recenti). Nello specifico, il criterio di calcolo per la stima del maggior gettito derivante dall'adesione alla misura agevolativa del DL 148/2017, pari a 1.074 mln di euro per l'anno 2018 ed a 269 mln di euro per l'anno 2019, tiene conto esclusivamente del carico affidato dagli enti all’Agente della riscossione dal 1 ° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Ciò premesso, l'ammontare stimato dei carichi che risulteranno affidati nell'intero anno 2017 - ovvero 73.421 mln di euro, importo determinato sulla base dei dati consuntivati al 31 agosto ed in linea con il dato storico - rappresenta, pertanto, la base di partenza in quanto, nell'analisi svolta, è stato considerato l'importo dei carichi per la sola quota parte di affidamento fino al 30 settembre 2017. In particolare, partendo dal dato dei carichi affidati nei primi 8 mesi dell'anno 2017, consuntivato al 31 agosto 2017 in 48.948 mln di euro, è stato determinato il valore dei carichi affidati fino al 30/09/2017, pari a circa 55.066 mln di euro. Tale ultimo valore è stato inoltre attualizzato, per considerare i possibili effetti dei provvedimenti di sgravio emessi dagli enti creditori e le riscossioni ordinarie che andranno a diminuire, prima della presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata, l'importo dei carichi affidati. Il valore residuo dei carichi affidati nel periodo 01/01/2017 - 30/09/2017 che risulterà alla data della presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata (indicativamente è stata presa a riferimento la data del 31/12/2017) è stato così stimato nella misura di 51.124 mln di euro e su tale ultimo importo sono state calcolate le stime di gettito (ossia 51.124 mln x 2,627% = 1.343 di cui 1074 nel 2018 e 269 nel 2019).
Infine, con riferimento al comma 11-quater (definizione agevolata per gli enti territoriali), la RT afferma che non si rilevano oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni estendono i termini e l’ambito applicativo della procedura di definizione agevolata di cui all’articolo 6 del DL n. 193 del 2016. Le modifiche introdotte dal Senato prevedono ulteriori estensioni rispetto al testo originario. Tali variazioni comportano una diversa modulazione degli effetti di gettito, rispetto a quelli stimati in relazione al testo originario, nonché un incremento complessivo di circa 100 milioni nel triennio (+15,6 nel 2018; +110,9 nel 2019; -28,8 nel 2020).
Con particolare riferimento al differimento al 7 dicembre 2017 del termine per il pagamento delle rate in scadenza a luglio e a settembre 2017, tenuto conto della prossimità del nuovo termine indicato con la fine dell’anno, andrebbe acquisita una conferma in merito all’effettiva possibilità di riscuotere l’intero gettito previsto entro l’anno 2017.
Riguardo all’estensione della misura agevolativa ai ruoli consegnati nel 2017, si prende atto degli ulteriori elementi informativi forniti dalla relazione tecnica riferita al maxiemendamento e non si formulano osservazioni.
Con riferimento alla riammissione dei carichi fiscali 2000-2016, rateizzati al 24/10/2016 e non ammessi alla definizione agevolata 2016 (comma 4, lett. a), punto 2), si rileva che la relazione tecnica, in difformità ai criteri utilizzati per le altre fattispecie analoghe, non sottrae alla previsione di gettito gli incassi connessi alla previsione di riscossione ordinaria, attesi prima dell’intervento in esame. Andrebbe acquisito un chiarimento in merito a tale impostazione, tenuto conto che la procedura di definizione riguarda somme già dovute sulla base di precedenti piani di rateazioni approvati e che, quindi, dovrebbero risultare incluse nelle riscossioni attese prima dell’intervento.
Infine, in merito al differimento dal mese di novembre 2017 al mese di novembre 2018 della scadenza del pagamento delle rate per le Università che abbiano aderito alla definizione agevolata, si osserva che l’onere appare formulato come limite massimo; andrebbero peraltro forniti i dati e gli elementi posti alla base della stima delle minori entrate al fine di valutare la prudenzialità della quantificazione effettuata.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 1, comma 3, prevede innanzitutto che all’onere, pari a 8,3 milioni di euro per l’anno 2017, conseguente al differimento, da novembre 2017 a novembre 2018, in favore delle Università, del termine per il pagamento delle rate della definizione agevolata, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta, di cui all’articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015. La disposizione in esame prevede altresì che le maggiori entrate per il 2018, derivanti dal citato differimento, siano destinate per il medesimo anno e per un ammontare pari al predetto onere al rifinanziamento del Fondo in esame. In proposito, nel segnalare che il predetto Fondo (capitolo 1695 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) nella legge di bilancio 2017 reca stanziamenti in termini di competenza e di cassa pari a 75 milioni di euro per l’anno 2017, si rileva la necessità che il Governo confermi che l’utilizzo delle citate risorse non comprometta interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
Si segnala altresì che il comma 11-ter dell’articolo 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti, da un lato, dai commi da 4 a 10-sexies in materia di definizione agevolata, dall’altro, dal comma 11-bis del medesimo articolo 1, recante incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, attraverso le seguenti modalità:
- in misura pari a 13 milioni di euro per l’anno 2018 e 96 milioni di euro per l’anno 2019, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall’applicazione dei citati commi da 4 a 10-sexies;
- in misura pari a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze che, sebbene privo di un’apposita voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2018-2020, come risultante dal disegno di legge di bilancio per l’anno 2018 attualmente all’esame del Parlamento. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Articolo 1, comma 11
(Disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia)
Normativa previgente l’articolo 1, comma 9-bis, del DL 193/2016 ha previsto che con decreto siano individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza per i dipendenti delle esattorie (cosiddetto “Fondo esattoriali”).
Le norme modificano l’articolo 1, comma 9-bis, del DL 193/2016, specificando che l’utilizzazione delle risorse del “Fondo esattoriali” sia finalizzata all’armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell’assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge n. 335/1995.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Armonizzazione disciplina previdenziale Fondo previdenza esattoriale |
|
0,03 |
|
|
|
0,03 |
|
|
|
0,03 |
|
|
Minori spese correnti |
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|||||||||||
Armonizzazione disciplina previdenziale Fondo previdenza esattoriale |
|
|
0,09 |
0,01 |
|
|
0,09 |
0,01 |
|
|
0,09 |
0,01 |
La relazione tecnica ricorda che il Fondo di cui alla legge n. 377 del 1958 (Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) ha, oltre alla finalità di erogare un trattamento pensionistico integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria, quella di prevedere la liquidazione delle prestazioni di capitale dovute come il Trattamento di Fine Rapporto.
La RT precisa altresì quanto segue.
Sistema di finanziamento
La Gestione del trattamento integrativo è ordinata in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. Per la copertura del trattamento integrativo debbono essere versati, in aggiunta alla normale contribuzione prevista dalle disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria, il 5,50% della retribuzione imponibile di cui i 3/5, pari al 3,3%, a carico dei datori di lavoro e i 2/5, pari al 2,2%, a carico dei lavoratori;
Prestazioni erogate
Il Fondo attualmente eroga pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti, mentre non eroga pensioni anticipate. Il Fondo prevede tra le prestazioni, sotto determinate condizioni, la restituzione del contributo all'iscritto cessato dal servizio senza che sia stato maturato il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia. In tal caso è consentito richiedere la restituzione del contributo nella misura del 75% dei contributi versati.
Proposta di modifica normativa
La base giuridica per valutare la portata della disposizione in esame è il testo concordato tra le aziende e le associazioni sindacali, ratificato il 24/11/2011.
La RT prosegue affermando che gli elementi qualificanti della proposta sono i seguenti:
· l'erogazione di una prestazione pensionistica a carico del Fondo esattoriali, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
· il diritto alla prestazione nel Fondo si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni dell'AGO;
· la prestazione è calcolata secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla L. 335/1995, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione in rendita vigente al momento del pensionamento e relativo all'età dell'assicurato.
Ipotesi di lavoro
La RT afferma che sulla base dei dati 2016 estratti dagli archivi dell'Istituto e relativi alla collettività degli assicurati, ipotizzando un andamento costante della popolazione assicurata, si è proceduto a una simulazione della spesa pensionistica, sia a normativa vigente che a normativa variata, determinando il differenziale in termini di maggior numero di pensioni e di flussi finanziari tra i due assetti normativi. I risultati delle elaborazioni sono riportati nella tabella seguente nell'ipotesi che la nuova disciplina trovi concreta applicazione dal 1° gennaio 2018.
Effetti finanziari derivanti dalla riforma della normativa del Fondo esattoriali[3]
(migliaia di euro)
Anno |
Per corresponsione rate di pensione non previste a legislazione vigente (maggiori oneri per la finanza pubblica) |
Per mancata restituzione contributi prevista a legislazione vigente (minori oneri per la finanza pubblica) |
Effetti complessivi |
2018 |
-34 |
0 |
-34 |
2019 |
-78 |
163 |
85 |
2020 |
-170 |
183 |
13 |
2021 |
-305 |
630 |
325 |
2022 |
-730 |
707 |
-23 |
2023 |
-1.516 |
2.243 |
727 |
2024 |
2.175 |
3.657 |
1.482 |
2025 |
-3.258 |
3.494 |
236 |
2026 |
-4.947 |
3.247 |
-1.700 |
2027 |
-6.510 |
3.962 |
-2.548 |
Gli anzidetti effetti finanziari risentono dei seguenti fattori:
- l'onere della normativa vigente deriva dalle rate di pensioni (integrative) di vecchiaia e dalla restituzione dei contributi a coloro che si liquidano con la pensione anticipata nell'AGO e che vengono pagati in unica soluzione;
- l'onere della normativa variata deriva dalle rate di pensione (aggiuntive) derivanti dalle pensioni di vecchiaia e anticipate; queste ultime non previste dalla normativa vigente.
La relazione tecnica sottolinea in particolare che gli effetti complessivi dopo l'iniziale andamento irregolare avranno una crescita costante fino a raggiungere circa 30 milioni di euro nel 2035.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono l’utilizzo delle risorse del “Fondo esattoriali” per l’armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella prevista per l’assicurazione generale obbligatoria. Da tale armonizzazione discendono maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, in quanto, in virtù della disposizione in esame, è prevista la corresponsione di pensioni integrative anche in caso di pensione anticipata e non solo nell’ipotesi di pensione di vecchiaia; peraltro, a tali maggiori oneri si contrappongono minori esborsi del Fondo per la mancata restituzione, attualmente dovuta, dei contributi in favore di coloro che accedono alla pensione anticipata.
In base alla normativa vigente l’iscritto al “Fondo esattoriali” che cessa dal servizio senza aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia richiesto dal Fondo (15 anni), se non si avvale della facoltà di prosecuzione volontaria, può chiedere il rimborso del 75% dei contributi integrativi versati (senza maggiorazione di interessi e detratte le imposte).
I predetti effetti sono entrambi considerati dalla RT ai fini della stima dell’impatto complessivo delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica.
Ciò premesso, si prende atto della quantificazione operata dalla RT pur rilevando che la stessa non esplicita tutti gli elementi ad essa sottostanti, necessari per una verifica della stima fornita. Ciò con particolare riguardo alle platee coinvolte e all’importo medio annuale dell’onere pensionistico erogato e delle restituzioni effettuate. Andrebbero inoltre acquisiti dati ed elementi volti a verificare l’andamento degli effetti finanziari nel decennio 2018-2027, che risultano in disavanzo crescente nelle annualità 2026 e 2027, mentre prevedono negli anni successivi – come affermato dalla RT – “una crescita costante fino a raggiungere circa 30 milioni di euro nel 2035”.
In proposito, tenuto conto che la copertura della norma è assicurata nell’ambito degli effetti complessivamente ascritti al provvedimento nel prospetto riepilogativo, andrebbero acquisiti chiarimenti riguardo alla compensazione degli oneri previsti anche negli ultimi esercizi considerati dalla RT (2026 e 2027), non riportati nel prospetto riepilogativo. Tale chiarimento appare necessario tenuto conto che si tratta di importi sensibilmente più elevati rispetto a quelli riferiti agli anni 2017-2020, esercizi ricompresi invece nel predetto prospetto.
Articolo 1-bis
(Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione)
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016 ha stabilito che a decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.
Le norme modificano l’articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, sopra descritto, che elenca le finalità di spesa a cui possono essere destinati i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia[4]. Le modifiche prevedono che tali introiti possano finanziare anche “le spese di progettazione per opere pubbliche”.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica si limita ad affermare che la norma non comporta effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, considerato che i proventi dei titoli abitativi edilizi debbono essere destinati prevalentemente a spese in conto capitale, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito ai possibili effetti di dequalificazione della spesa, connessi alla finalizzazione delle risorse prevista dalla norma.
Art. 1-ter
(Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)
La norma interviene sulla disciplina degli adempimenti a carico delle imprese con particolare riferimento alle comunicazioni IVA trimestrali[5] e alla trasmissione telematica delle fatture all’Agenzia delle entrate[6].
Più in dettaglio, si dispone quanto segue.
Relativamente alle comunicazioni IVA effettuate per il primo semestre 2017, viene esclusa l’applicazione di sanzioni per errata trasmissione dei dati qualora i dati esatti siano inviati entro il 28 febbraio 2018 (comma 1).
Si interviene sulla disciplina relativa alle comunicazioni IVA trimestrali di cui all’art. 21 del decreto legge n. 78/2010 al fine di introdurre, in favore dei contribuenti, la possibilità di trasmettere i dati con cadenza semestrale e di fornire minori informazioni. Inoltre, sono previste semplificazioni anche in relazione alle modalità di trasmissione delle fatture di importo inferiore a 300 euro, che possono essere annotate in apposito documento riepilogativo (comma 2).
Viene previsto l’esonero dalla presentazione delle comunicazioni da parte di (commi 3 e 4):
- soggetti della pubblica amministrazione di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001;
- i produttori agricoli con volume d’affari al di sotto dei 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli[7].
Si provvede, infine, a modificare le sanzioni applicabili per errata od omessa comunicazione (comma 6).
Si rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per l’individuazione delle modalità applicative (comma 5).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma quanto segue.
Comma 1
La RT evidenzia che in riferimento all’art. 4, co. 1, del DL n. 193/2016 – che ha introdotto l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010 – non sono stati quantificati effetti di maggior gettito riferiti alle disposizioni sanzionatorie concernenti la violazione dei predetti obblighi. Ciò premesso, la relazione afferma che la previsione di mancata applicazione di sanzioni per errata trasmissione di dati se gli stessi sono correttamente trasmessi entro il 28 febbraio 2018 non produce effetti negativi di gettito. Ciò anche in ragione della circostanza che si ritiene non ridursi in misura apprezzabile l’effetto deterrente ascrivibile all’obbligo di trasmissione dei dati del primo semestre 2017 entro il 16 ottobre 2017.
Comma 2
La RT afferma che la disposizione non ha effetti sul gettito atteso in quanto si tratta di fatture per operazioni di modesto importo e che comunque sono poste a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria, seppure in forma semplificata.
Comma 3
La RT afferma che la mancata acquisizione di dati relativi a fatture emesse dalla PPAA nei confronti di privati non influenza le attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Comma 4
La RT afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia quanto segue.
Riguardo al profilo sanzionatorio di cui al comma 1, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla mancata iscrizione dei relativi effetti finanziari. Per quanto concerne, invece, il profilo della deterrenza, la relazione tecnica afferma che gli effetti sono di entità non apprezzabile. In proposito, considerando che la modifica opera nell’ambito di una più vasta disciplina finalizzata a contrastare l’evasione fiscale, cui sono stati complessivamente ascritti effetti di maggiore entrata, andrebbe valutata la prudenzialità dell’indicazione di assenza di oneri.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 21 del decreto legge n. 78/2010 è stato interamente sostituito dall’art. 4 del DL n. 193/2016. La precedente formulazione riguardava il c.d. “spesometro” e conteneva misure di contrasto all’evasione fiscale. La sostituzione operata dal DL n. 193/2016 ha potenziato le misure introducendo, tra l’altro, l’obbligo delle comunicazioni trimestrali IVA. La relazione tecnica affermava, tra l’altro, che le disposizioni avrebbero indotto i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale, riducendo il fenomeno degli omessi versamenti, dell’evasione senza consenso e delle frodi. Secondo la relazione, inoltre, gli effetti di anticipazione dei controlli automatizzati e dell’incasso delle somme tenderanno ad esaurirsi, dal 2019, a causa del riallineamento dei tempi di controllo. Sono invece considerate strutturali le maggiori entrate calcolate come incremento del tasso di recupero degli omessi versamenti previsto in aumento dal 15,4% al 17% con conseguente gettito di 0,13 mld annui.
Articolo 2, commi da 1 a 7 e comma 8
(Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)
La norma dispone:
a) in relazione alle alluvioni del 9 settembre 2017 nella provincia di Livorno, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari con scadenza compresa tra il 9 settembre 2017 e 30 settembre 2018 (commi 1-5).
La sospensione riguarda le persone fisiche e gli altri soggetti aventi, alla data del 9 settembre 2017, residenza, sede operativa o sede legale nelle zone interessate. In ogni caso non si procede al rimborso di quanto versato (commi 1 e 2). Sono escluse dalla sospensione le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. Tali ultimi soggetti non sono tuttavia punibili (ai sensi dell’art. 6, co. 5, del d.lgs. n. 472/1997) se, per causa di forza maggiore, non possono effettuare la ritenuta ed il versamento (comma 3). La sospensione opera:
- fino al 30 settembre 2018 (versamento entro il 16 ottobre 2018) per i contribuenti con immobili danneggiati che inviano apposita dichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante l’inagibilità dell’immobile[8] (comma 3-bis);
- fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame (versamento entro il 19 dicembre 2017) per i contribuenti che non hanno i requisiti indicati nel comma 3-bis (comma 4, secondo periodo[9]).
In conseguenza delle modifiche introdotte dal Senato (periodo di sospensione ridotto, rispetto al testo originario, per i soggetti che non possiedono i requisiti del comma 3-bis), viene previsto l’incremento del Fondo ISPE per 25 milioni nel 2017 (comma 4-bis) e la copertura degli oneri recati dai commi 3-bis e 4 pari complessivamente a 25 milioni di euro. In particolare, è prevista la riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF per 10 milioni e la riduzione del Fondo ISPE per 15 milioni (comma 4-ter).
b) in relazione ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (isola di Ischia), è prorogata dal 19 dicembre 2017 al 30 settembre 2018 la sospensione dei versamenti ed adempimenti, ai quali si provvederà entro il 16 ottobre 2018 in un’unica soluzione. Non si procede al rimborso di quanto versato (comma 5-bis).
La sospensione fino al 19 dicembre 2017 è disposta con decreto del 20 ottobre 2017 del Ministero economia e finanze ed è riferita ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. Rientrano nella sospensione anche i termini relativi alle cartelle, le notifiche e gli avvisi per accertamenti fiscali mentre sono escluse le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. Ai fini della sospensione, i contribuenti devono presentare apposita dichiarazione attestante l’inagibilità dell’immobile.
Non concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte dirette i redditi degli immobili situati nelle zone interessate dal sisma, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2017; la disposizione opera fino alla definitiva ricostruzione e comunque fino al 2018.
I medesimi immobili sono esenti da IMU e TASI dalla prima rata successiva al 21 agosto 2017 fino alla ricostruzione dell’immobile e, comunque, fino al 2018. Con apposito decreto sono stabilite le modalità per il riconoscimento del rimborso ai comuni anche nella forma di anticipazione (comma 5-ter);
c) per compensare il minor gettito dei comuni interessati dalla sospensione di cui al comma 1 (provincia di Livorno) e al comma 5-bis (isola di Ischia), viene istituito un fondo con dotazione di 5,8 milioni per l’anno 2017 da ripartire, con apposito decreto, tra gli enti interessati. Nel 2018, alla ripresa dei versamenti, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate in relazione al minor gettito 2017 (comma 6).
Il comma 6 è stato sostituito dal Senato[10]. La formulazione originaria prevede una dotazione del fondo pari a 8,1 milioni per l’anno 2017 per la compensazione del minor gettito riferito ai comuni del solo comma 1. La riduzione della dotazione del fondo è conseguente alla riduzione del periodo di sospensione per taluni soggetti introdotta durante l’esame al Senato;
Agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 2,55 mln per l’anno 2017, 0,11 mln per il 2018 e a 6.000 euro per il 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo ISPE (comma 6-bis);
d) ulteriori misure relative agli eventi sismici del 21 agosto 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno riguardano:
· per interventi di ricostruzione, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni per il 2020. La copertura finanziaria è a valere sul fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del MEF (commi 6-ter. 6-quater, e 6-quinquies);
· per la ripresa delle attività produttive danneggiate delle PMI, è concesso, nei limiti di spesa di complessivi di 10 milioni per gli anni 2018 e 2019, un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito determinata dalla sospensione dell’attività, sulla base di specifici criteri (da comma 6-sexies a6-decies). Ai relativi oneri si provvede quanto a 5 milioni per il 2018 a valere sul fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del MEF e quanto a 5 milioni per l’anno 2019 a valere sul fondo ISPE (comma 6-undecies);
e) in relazione ai soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 nelle regioni Lazio, Umbria e Marche, la proroga dei termini di versamento e rateizzazione dei contributi e premi INAIL già sospesi (comma 7).
Nel confermare che oggetto di sospensione sono i contributi e premi con scadenza entro il 30 settembre 2017, si modifica il termine (dal 30 ottobre 2017 al 31 maggio 2018) e le modalità di rateazione (il numero massimo di rate è elevato da 18 a 24);
f) la riduzione di 100 milioni per l’anno 2018 del Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi istituito dall’articolo 1, co. 430, della legge n. 208/2015 (comma 8).
Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori entrate tributarie |
||||||||||||
Sospensione versamenti eventi 9 sett. 2017 (co.1-5) (*): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-IRPEF |
|
9,70 |
|
|
|
9,70 |
|
|
|
9,70 |
|
|
-IRES |
|
11,50 |
|
|
|
11,50 |
|
|
|
11,50 |
|
|
-IVA |
|
20,40 |
|
|
|
20,40 |
|
|
|
20,40 |
|
|
-IRAP |
|
|
|
|
|
3,10 |
|
|
|
3,10 |
|
|
-Add.reg.IRPEF |
|
|
|
|
|
0,40 |
|
|
|
0,40 |
|
|
-Add.com.IRPEF |
|
|
|
|
|
0,20 |
|
|
|
0,20 |
|
|
-IMU quota Stato |
|
1,60 |
|
|
|
1,60 |
|
|
|
1,60 |
|
|
-IMU/TASI quota Comune |
|
|
|
|
|
8,10 |
|
|
|
8,10 |
|
|
Maggiori entrate contributive |
||||||||||||
Proroga sospensione contributi per sisma 2016 (c.7) |
|
|
|
|
|
|
170,40 |
85,20 |
|
|
170,40 |
85,20 |
Maggiori entrate extratributarie |
||||||||||||
Versamento entrata quota IMU Comuni (c.6) |
|
8,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori entrate tributarie |
||||||||||||
Sospensione versamenti eventi 9 sett. 2017 (co.1-5):- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-IRPEF (c.1-5) |
9,70 |
|
|
|
9,70 |
|
|
|
9,70 |
|
|
|
-IRES (c.1-5) |
11,50 |
|
|
|
11,50 |
|
|
|
11,50 |
|
|
|
-IVA (c.1-5) |
20,40 |
|
|
|
20,40 |
|
|
|
20,40 |
|
|
|
-IRAP (c.1-5) |
|
|
|
|
3,10 |
|
|
|
3,10 |
|
|
|
-Add.reg.IRPEF (c.1-5) |
|
|
|
|
0,40 |
|
|
|
0,40 |
|
|
|
-Add.com.IRPEF (c.1-5) |
|
|
|
|
0,20 |
|
|
|
0,20 |
|
|
|
-IMU quota Stato (c.1-5) |
1,60 |
|
|
|
1,60 |
|
|
|
1,60 |
|
|
|
-IMU/TASI quota Comune (c.1-5) |
|
|
|
|
8,10 |
|
|
|
8,10 |
|
|
|
Minori entrate contributive |
||||||||||||
Proroga sospensione contributi per sisma 2016 (c.7) |
|
|
|
|
85,20 |
170,40 |
|
|
85,20 |
170,40 |
|
|
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Sospensione versamenti eventi 9 sett. 2017 (co.1-5):- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-IRAP (c.1-5) |
3,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Add.reg.IRPEF (c.1-5) |
0,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Add.com.IRPEF (c.1-5) |
0,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Istituzione Fondo compensazione a Comuni per eventi metereologici (co.6) |
8,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proroga sospensione contributi per sisma 2016 (co.7) |
85,20 |
170,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
||||||||||||
Sospensione versamenti eventi 9 sett. 2017 (co.1-5):- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-IRAP (c.1-5) |
|
3,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Add.reg.IRPEF (c.1-5) |
|
0,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Add.com.IRPEF (c.1-5) |
|
0,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proroga sospensione contributi per sisma 2016 (c.7) |
|
|
170,40 |
85,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione fondo per esigenze derivanti dal differimento riscossione (c.8) |
|
100,00 |
|
|
|
100,00 |
|
|
|
100,00 |
|
|
(*) Gli effetti ascritti ai commi 1-5 devono intendersi non comprensivi delle rettifiche apportate, a seguito dell’esame presso il Senato, al comma 3-bis (cfr. infra).
Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte dal Senato ascrive alle stesse modifiche i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
In proposito, si segnala che gli effetti indicati con riferimento al comma 3-bis rappresentano una posta rettificativa degli effetti ascritti ai commi 1-5 dal prospetto originario. Tale rettifica è determinata dalla parziale riduzione del periodo di sospensione introdotta dal Senato.
|
|
|
(milioni di euro) |
|||||||||
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori entrate tributarie |
||||||||||||
Modifica sospensione termini (c.3bis) (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IRPEF |
4,7 |
|
|
|
4,7 |
|
|
|
4,7 |
|
|
|
IRES |
5,5 |
|
|
|
5,5 |
|
|
|
5,5 |
|
|
|
IVA |
9,4 |
|
|
|
9,4 |
|
|
|
9,4 |
|
|
|
IRAP |
|
|
|
|
1,5 |
|
|
|
1,5 |
|
|
|
Add.reg.le |
|
|
|
|
0,2 |
|
|
|
0,2 |
|
|
|
Add.le comunale |
|
|
|
|
0,1 |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
IMU/TASI quota Stato |
0,8 |
|
|
|
0,8 |
|
|
|
0,8 |
|
|
|
IMU/TASI quota Comuni |
|
|
|
|
2,8 |
|
|
|
2,8 |
|
|
|
Sospensione termini Ischia (c.5bis) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IRPEF |
|
0,5 |
|
|
|
0,5 |
|
|
|
0,5 |
|
|
IRES |
|
0,1 |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
0,1 |
|
|
IVA |
|
0,4 |
|
|
|
0,4 |
|
|
|
0,4 |
|
|
IRAP |
|
|
|
|
|
0,1 |
|
|
|
0,1 |
|
|
IMU/TASI quota Stato |
|
0,1 |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
0,1 |
|
|
IMU/TASI quota Comuni |
|
|
|
|
|
0,5 |
|
|
|
0,5 |
|
|
Minori entrate tributarie |
||||||||||||
Modifica sospensione termini (c.3bis): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IRPEF |
|
4,7 |
|
|
|
4,7 |
|
|
|
4,7 |
|
|
IRES |
|
5,5 |
|
|
|
5,5 |
|
|
|
5,5 |
|
|
IVA |
|
9,4 |
|
|
|
9,4 |
|
|
|
9,4 |
|
|
IRAP |
|
|
|
|
|
1,5 |
|
|
|
1,5 |
|
|
Add.reg.le |
|
|
|
|
|
0,2 |
|
|
|
0,2 |
|
|
Add.le comunale |
|
|
|
|
|
0,1 |
|
|
|
0,1 |
|
|
IMU/TASI quota Stato |
|
0,8 |
|
|
|
0,8 |
|
|
|
0,8 |
|
|
IMU/TASI quota Comuni |
|
|
|
|
|
2,8 |
|
|
|
2,8 |
|
|
Sospensione termini Ischia (c.5bis) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IRPEF |
0,5 |
|
|
|
0,5 |
|
|
|
0,5 |
|
|
|
IRES |
0,1 |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
IVA |
0,4 |
|
|
|
0,4 |
|
|
|
0,4 |
|
|
|
IRAP |
|
|
|
|
0,1 |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
IMU/TASI quota Stato |
0,1 |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
0,1 |
|
|
|
IMU/TASI quota Comuni |
|
|
|
|
0,5 |
|
|
|
0,5 |
|
|
|
Esenzione redditi fabbricati Ischia (c.5ter): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IRPEF |
|
0,1 |
0,1 |
0,0 |
|
0,1 |
0,1 |
0,0 |
|
0,1 |
0,1 |
0,0 |
Add.le regionale |
|
|
|
|
|
0,004 |
0,004 |
|
|
0,004 |
0,004 |
|
Add.le comunale |
|
|
|
|
|
0,002 |
0,002 |
0,001 |
|
0,002 |
0,002 |
0,001 |
IMU/TASI quota Stato |
0,1 |
0,3 |
|
|
0,1 |
0,3 |
|
|
0,1 |
0,3 |
|
|
IMU/TASI quota Comuni |
|
|
|
|
0,7 |
1,4 |
|
|
0,7 |
1,4 |
|
|
Minori entrate extratributarie |
||||||||||||
Minore versamento entrata bilancio stato (c.6) |
|
2,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Modifica sospensione termini (c.3bis): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IRAP |
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Add.le reg.le |
|
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Add.le comunale |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Incremento FISPE (c.4bis) |
25,0 |
|
|
|
25,0 |
|
|
|
25,0 |
|
|
|
Sospensione termini Ischia - IRAP (c.5bis) |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esenzione redditi fabbricati Ischia (c.5ter): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Add.le regionale |
|
0,004 |
0,004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Add.le comunale |
|
0,002 |
0,002 |
0,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IMU/TASI quota Comuni |
0,7 |
1,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiore spesa in conto capitale |
||||||||||||
Ricostruzione Ischia (c.6ter) |
|
|
20,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
Contributi imprese Ischia (c.6sexies) |
|
10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
Minori spese correnti |
||||||||||||
Modifica sospensione termini (c.3bis): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IRAP |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Add.le reg.le |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Add.le com.le |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sospensione termini Ischia - IRAP (c.5bis) |
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione Tab.A MEF (c.4ter) |
|
10,0 |
|
|
|
10,0 |
|
|
|
10,0 |
|
|
Riduzione FISPE (c.4ter) |
|
15,0 |
|
|
|
15,0 |
|
|
|
15,0 |
|
|
F.do per la compensazione ai comuni (c.6) |
2,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione fdo esigenze indifferibili (c6bis) |
2,6 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
2,6 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
2,6 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
Riduzione fondo ISPE (c.6undecies) |
|
5,0 |
5,0 |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
Minore spesa in conto capitale |
||||||||||||
Riduzione Tabella B MEF (c6quater) |
|
|
20,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
Riduzione Tabella B MEF(c.6undecies) |
|
5,0 |
5,0 |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
(*) Gli effetti ascritti al comma 3-bis devono intendersi parzialmente compensativi di quelli imputati ai commi 1-5 dal prospetto originario.
La relazione tecnica afferma quanto segue.
Commi 1, 2, 3 e 5 (Provincia di Livorno)
In merito alle entrate tributarie, la RT afferma:
- per l’anno 2017, la sospensione comporta un differimento al 2018 della riscossione delle entrate tributarie. Sulla base dei versamenti tributari nei comuni interessati e dell’andamento del gettito rispetto all’analogo periodo nel 2016, la RT stima un ammontare sospeso (tributi locali inclusi) per il periodo 9 settembre 2017-31 dicembre 2014 di circa 55 milioni di euro, di cui 8,1 milioni relativi a tributi comunali.
La RT precisa che, per il comune di Livorno, la stima considera la limitazione ai contribuenti che dichiarino l’inagibilità (testo del comma 4 originario, successivamente modificato dal Senato). In assenza di dati puntuali, la RT afferma che la valutazione è stata effettuata in misura forfetaria in linea con analoghi provvedimenti di sospensione e comunque in misura sufficientemente prudenziale;
- per l’anno 2018, la sospensione riguarda il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2018. La RT ritiene che, adottando una procedura analoga a quella utilizzata per la stima 2017, l’ammontare del gettito sospeso sia di circa 94 milioni di euro. Tuttavia, poiché l’importo riferito al 2018 sarà acquisito entro il medesimo anno, la RT ritiene che per la seconda parte del periodo di sospensione (2018) non si rilevano effetti in termini di minori entrate.
Nella seguente tabella si riporta quanto affermato dalla relazione tecnica in relazione ai commi da 1 a 5.
Commi 1-5 – entrate tributarie (milioni di euro) |
2017 |
2018 |
Sospensione periodo 9 settembre 2017-31 dicembre 2017 |
-55 |
+55 |
- di cui enti locali |
-8,1 |
+8,1 |
Sospensione periodo 1 gennaio 2018-30 settembre 2018: - gettito tributario stimato in 94 milioni. |
Non si ascrivono effetti in quanto le entrate si realizzeranno nel 2018 |
Commi 3-bis e 4 (Provincia di Livorno, modifica periodo di sospensione)
La RT evidenzia che, in base alle modifiche introdotte dal Senato al comma 4, tutti i contribuenti con immobili danneggiati sono tenuti a presentare apposita comunicazione. Per tali soggetti la sospensione rimane confermata al 30 settembre 2018. Ai sensi del comma 3-bis, introdotto dal Senato, per tutti gli altri contribuenti i termini di sospensione sono ridotti ed il versamento delle relative somme è fissato al 19 dicembre 2017. Pertanto, rispetto alla stima indicata nella RT originaria, la perdita di gettito nel 2017 (ed il conseguente recupero nel 2018) sono di ammontare ridotto.
La RT afferma che, in base ad una nuova complessiva stima, gli effetti relativi al differimento della riscossione dal 2017 al 2018 ammontano a 30 milioni di euro, di cui 5,3 per tributi locali. Rispetto alla RT originaria (minori entrate nel 2017 pari a 55 milioni, di cui 8,1 per tributi locali) si ha un recupero di gettito pari a 25 milioni (55-30).
Per la rettifica riferita alla quota attribuita ai Comuni si rinvia al comma 6.
Commi 5-bis e 5-ter (Ischia)
La RT afferma che sulla base dell’andamento del gettito tributario relativo ai tre comuni dell’isola di Ischia interessati, e tenuto conto delle informazioni fornite dal Dipartimento della Protezione civile circa la dimensione dei casi di inagibilità finora riscontrati, stima un ammontare sospeso (relativo ai tributi del comma 5-bis) per il periodo dal 21 agosto 2017 al 31 dicembre 2017 di circa 1,7 milioni di euro, di cui 0,5 relativi a tributi comunali. Tale ammontare viene recuperato nel 2018.
La RT afferma che la valutazione tiene conto della limitazione dell’agevolazione ai contribuenti che dichiarino l’inagibilità dell’abitazione, dello studio professionale o dell’azienda.
Con riferimento al periodo 1°gennaio-30 settembre 2018, la RT indica un ammontare stimato in 2,9 milioni di euro. Tale importo, tuttavia, sarà acquisito entro il medesimo anno 2018 e, pertanto, la RT non rileva effetti in termini di minori entrate.
Con riferimento alle esenzioni dalle imposte dirette riferite agli immobili distrutti o inagibili (comma 5-ter) la RT fornisce le seguenti stime, per gli anni 2017 e 2018, di entità non rilevante.
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Esenzione Imposte dirette |
(importi in euro) |
|||
IRPEF |
-88.000 |
-50.300 |
+37.700 |
0 |
Addizionale regionale |
-4.100 |
-4.100 |
0 |
0 |
Addizionale comunale |
-2.000 |
-1.600 |
500 |
0 |
Totale |
-94.100 |
-55.900 |
+38.200 |
0 |
Con riferimento alle esenzioni ai fini IMU/TASI, la RT, sulla base delle informazioni del Dipartimento della protezione civile, stima una perdita di gettito complessiva pari a 0,85 milioni di euro per il 2017 e 1,71 milioni per il 2018. La quota parte spettante allo Stato è indicata, rispettivamente, in 0,14 e 0,28 milioni.
La RT riporta quindi la seguente tabella relativa al complesso degli effetti finanziari recati dalle modifiche di cui ai commi 5-bis e 5-ter (Ischia).
(milioni di euro)
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Misure sisma Ischia |
|
|
|
|
Sospensione versamenti |
-1,7 |
-1,7 |
|
|
Esenzione IIDD |
|
-0,1 |
-0,06 |
+0,04 |
Esenzione IMU TASI |
-0,85 |
-1,71 |
85,2 |
|
Totale |
-2,55 |
-0,11 |
-0,06 |
+0,04 |
Comma 6 (disposizioni finanziarie Provincia di Livorno e Ischia)
Si segnala che il comma 6 è stato sostituito nel corso dell’esame al Senato.
La RT originaria afferma che gli effetti finanziari negativi per l’anno 2017 a carico dei comuni, connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti relativi all’IMU/TASI comporta un minor gettito indicato in 8,1 milioni di euro (periodo 9 settembre 2017 – 31 dicembre 2017). A tal fine viene istituito un apposito fondo con dotazione di 8,1 milioni nel 2017 da ripartire fra i comuni con apposito decreto ministeriale.
La RT originaria afferma inoltre che nel 2018, alla ripresa dei versamenti (dal 1° ottobre 2018) l’Agenzia delle entrate-Struttura di gestione recupera a carico dei comuni interessati, per il successivo riversamento all’entrata del bilancio dello Stato, una quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascuno di essi nel 2017.
La RT riferita al testo modificato dal Senato afferma che la sostituzione del comma 6 è finalizzata a ridurre da 8,1 a 5,8 milioni la dotazione del fondo per la compensazione ai comuni del minor gettito per l’anno 2017. Tale riduzione tiene conto sia dei minori effetti sui tributi locali (da 8,1 a 5,3 milioni) sia dell’estensione del riparto del fondo ai comuni indicati nel comma 5-bis (per un importo di 0,5 milioni di euro).
La RT riporta quindi la seguente tabella riepilogativa.
(milioni di euro)
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Modifiche all’articolo 2 |
|
|
|
|
Modifiche ai commi 1 e 2 (Livorno) |
+25 |
-25 |
|
|
Interventi Ischia |
-2,55 |
-0,11 |
-0,06 |
+0,04 |
Totale |
+22,45 |
-25,11 |
-0,06 |
+0,04 |
Commi da 6-bis a 6-undecies
La RT ribadisce il contenuto delle norme.
Comma 7 (eventi sismici dal 24 agosto 2016 Marche, Umbria, Lazio
La RT ricorda che la disposizione stabilisce che il pagamento dei contributi e dei premi sospesi per effetto degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 possa essere effettuato in massimo 24 rate a decorrere da maggio 2018 in luogo di un massimo di 18 mesi a decorrere dal ottobre 2017.
La RT ipotizza che la totalità dei soggetti interessati scelga la rateizzazione nel numero massimo di rate e riporta la seguente tabella relativa alla stima degli effetti finanziari.
Oneri (+) / risparmi (-) in milioni di euro
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
+85,2 |
+170,4 |
-170,4 |
-85,2 |
Comma 8
La RT ribadisce il contenuto della disposizione.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia quanto segue.
Riguardo alla sospensione dei termini di versamento (commi da 1 a 5-ter), la RT stima oneri per l’anno 2017; non sono peraltro fornite informazioni relative alla base dati e ai criteri di stima utilizzati.
Sulla base di quanto indicato dalla RT, peraltro, non sembrerebbero considerati alcuni tributi quali, a titolo esemplificativo, l’imposta comunale sulla pubblicità, la TOSAP e la COSAP. Inoltre, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal Senato, si segnala che, in relazione ad alcuni versamenti sospesi, è previsto il recupero delle somme entro il 19 dicembre 2017 (in luogo del 16 ottobre 2018). In proposito, andrebbe verificata la prudenzialità dei criteri adottati dalla relazione tecnica che ipotizza l’intero versamento entro l’anno 2017.
Con riferimento alla sospensione nel 2018, la RT non ascrive effetti finanziari in quanto il differimento dei versamenti opera in un arco temporale infrannuale. In proposito, si evidenzia la necessità di chiarimenti circa eventuali effetti di cassa, considerando che la riscossione dei versamenti con scadenza da gennaio a settembre avverrà ad ottobre 2018.
In riferimento a quanto disposto dal comma 7 (rimodulazione della rateazione), si rileva che la relazione tecnica non fornisce elementi di verifica della quantificazione e si limita ad indicare gli effetti finanziari stimati.
In base ad una possibile ricostruzione, dalla RT potrebbe desumersi che le ipotesi già scontate ai fini delle previsioni di bilancio assumono il pagamento di n. 18 rate pari a 28,4 milioni ciascuna con scadenza dal ottobre 2017 a marzo 2019 per un valore complessivo di 511,2 milioni di euro. Le modifiche introdotte sembrerebbero prevedere un versamento in 24 rate da 21,30 milioni, ciascuna con scadenza da maggio 2018 ad aprile 2020, per un ammontare complessivo invariato rispetto alla disciplina previgente (511,20 milioni).
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Ante DL (rata 28,4) |
|
|
|
|
-n.3 rate 2017 |
85,2 |
|
|
|
-n.12 rate 2018 |
|
340,8 |
|
|
-n.3 rate 2019 |
|
|
85,2 |
|
TOTALE ANTE DL (a) |
85,2 |
340,8 |
85,2 |
0 |
|
|
|
|
|
Decreto legge |
|
|
|
|
-n.8 rate nel 2018 |
|
170,4 |
|
|
-n.12 rate nel 2019 |
|
|
255,6 |
|
-n.4 rate nel 2020 |
|
|
|
85,2 |
TOTALE Decreto legge (b) |
0 |
170,4 |
255,6 |
85,2 |
DIFFERENZA (b-a) |
-85,2 |
-170,4 |
+170,4 |
+85,2 |
Premessa la necessità di una conferma riguardo alla predetta ricostruzione, andrebbero comunque forniti chiarimenti in merito ai possibili effetti per interessi derivanti dal differimento della riscossione delle rate.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 4-ter dell’articolo 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3-bis e 4 dello stesso articolo 2, in materia di sospensione di termini per l’adempimento di oneri tributari in territori colpiti da calamità naturali, pari a complessivi 25 milioni di euro per l’anno 2018, mediante:
- riduzione per 10 milioni di euro delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, che, sebbene privo di un’apposita voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2018-2020, come risultante dal disegno di legge di bilancio per l’anno 2018 attualmente all’esame del Parlamento. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare;
- riduzione per 15 milioni di euro della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). In proposito non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che il citato fondo rechi le necessarie disponibilità e che l’utilizzo di dette risorse da parte della disposizione in esame non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti a valere sugli stanziamenti del medesimo fondo.
Si fa presente inoltre che il comma 6-bis prevede che la disposizione provvede alla copertura delle misure in favore dei territori dell’isola di Ischia colpiti dal sisma dell’agosto 2017, di cui ai commi 5-bis e 5-ter del medesimo articolo 2, pari a 2.550.000 euro per l'anno 2017, a 110.000 euro per l’anno 2018 e a 60.000 euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). In proposito non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessarie una conferma da parte del Governo, che il citato fondo rechi le necessarie disponibilità e che l’utilizzo delle predette risorse non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti a valere sugli stanziamenti del medesimo fondo.
Si segnala altresì che il comma 6-quater provvede alla copertura della spesa, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2019 e a 10 milioni di euro per l’anno 2020, autorizzata ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, per interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze che, sebbene privo di un’apposita voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2018-2020, come risultante dal disegno di legge di bilancio per l’anno 2018 attualmente all’esame del Parlamento. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Si evidenzia altresì che il comma 6-undecies provvede alla copertura degli oneri, pari a 10 milioni di euro complessivi per gli anni 2018 e 2019, derivanti dai commi da 6-sexies a 6-novies del medesimo articolo, per la concessione di un contributo in conto capitale alle imprese ubicate nei territori dell’isola di Ischia colpiti dal sisma dell’agosto 2017, secondo le seguenti modalità:
- la riduzione per 5 milioni di euro per l’anno 2018 delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze che, sebbene privo di un’apposita voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2018-2020, come risultante dal disegno di legge di bilancio per l’anno 2018 attualmente all’esame del Parlamento. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare;
- la riduzione per 5 milioni di euro per l’anno 2019 della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).
In proposito, appare necessario che il Governo, da un lato, confermi che la ripartizione annuale dell’onere sia quella indicata nella clausola di copertura finanziaria e, dall’altro, assicuri che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per l’anno 2019 rechi le occorrenti disponibilità e non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
Infine, il comma 8 dell’articolo 2 riduce di 100 milioni di euro per l’anno 2018 il Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui all’articolo 1, comma 430, della legge n. 208 del 2015 (capitolo 2146 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), il quale è alimentato attraverso le entrate derivanti dal pagamento dei tributi già oggetto di sospensione. In proposito, appare necessario che il Governo assicuri che il Fondo in esame rechi le occorrenti disponibilità per l’anno 2018.
Articolo 2-bis, comma 1
(Attività di progettazione nei territori colpiti dal sisma del 2016)
Le norme modificano l’articolo 2 del decreto legge n. 189/2016 che disciplina le funzioni del Commissario straordinario nominato per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. Le modifiche interessano il comma 2-bis che, fra l’altro, prevede che l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi “sotto la soglia di rilevanza comunitaria”[11] avvenga mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale previsto da altre norme del medesimo decreto. Le modifiche stabiliscono che agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione sopra descritti e degli incarichi di progettazione previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provveda con le risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare nel presupposto che le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario consentano il perseguimento di tale ulteriore finalità di spesa. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.
Articolo 2-bis, comma 3
(Ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016)
Le norme modificano l’articolo 5 del decreto-legge n. 189/2016 che disciplina la ricostruzione privata. In particolare il vigente comma 2 stabilisce che, con provvedimenti del Commissario straordinario, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti per far fronte a tipologie di intervento e di danno specificatamente elencati.
Le modifiche inseriscono nel testo dell’articolo il comma 2-bis, il quale stabilisce che con provvedimento del Commissario straordinario sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi specificati nel citato comma 2 purché legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legge n. 189/2016. Si stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis si provvede, nel limite di euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e chiarisce che la stima degli oneri, trattandosi di interventi già realizzati, è stata compiuta sulla base delle verifiche effettuate dagli Uffici speciali in ordine agli interventi rimborsabili.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario consentano il perseguimento di tale ulteriore finalità di spesa. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.
Articolo 2-bis, comma 4
(Interventi di immediata esecuzione nei territori colpiti dal sisma del 2016)
Le norme modificano l’articolo 8 del decreto legge n. 189/2016 che disciplina gli interventi di immediata esecuzione da realizzare nei territori colpiti dal sisma del 2016.
Le modifiche ampliano il periodo temporale durante il quale gli interventi in oggetto possono essere avviati.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che gli interventi di immediata esecuzione sono attuati nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge n. 189/2016. Tale ultima norma prevede, a sua volta, al comma 7, che i finanziamenti siano concessi nel rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.
Articolo 2-bis, comma 8
(Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici nei territori colpiti dal sisma del 2016)
Normativa previgente. L’articolo 13 del decreto legge 189/2016 detta la disciplina riguardante gli interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici. In particolare, il comma 1 stabilisce che, nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili, situati in Abruzzo, per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dal sisma del 2016 sono definite secondo le modalità e le condizioni fissate da provvedimenti adottati dal Commissario straordinario.
Il comma 2 stabilisce che, nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili già colpiti dal sisma del 2009 per i quali non siano ancora stati concessi contributi, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati dal Commissario straordinario.
Le norme riformulano l'articolo 13 del decreto legge n. 189/2016 che tratta degli interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici.
In particolare, si stabilisce che per gli interventi non ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sugli immobili:
· ubicati in Abruzzo,
· già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009,
· ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge n. 39/2009
il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici del 2016 è chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui alla suindicata normativa del 2009 (capoverso articolo 13, comma 1).
Negli altri casi:
· se il nuovo danno è di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile nel 2009, il contributo ulteriore è chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge n. 39/2009 (capoverso articolo 13, comma 2, primo periodo);
· se il nuovo danno è di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel decreto legge n. 189/2016 (comma 8, capoverso articolo 13, comma 2, secondo periodo).
L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189/2016, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni, per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto legge n. 189/2016 (si tratta della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica si limita, per lo più, a ribadire il contenuto delle disposizioni, chiarendo che la finalità della norma è quella di concentrare presso un'unica sede, per quanto possibile, le procedure di contributo per la ricostruzione degli edifici.
In merito ai profili di quantificazione si prende atto che agli oneri derivanti dalle disposizioni si provvede entro limiti massimi di spesa e che si utilizzano le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare nel presupposto che tali risorse consentano il perseguimento di tale ulteriore finalità di spesa. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.
Articolo 2-bis, commi 9 e 10
(Ricostruzione pubblica nei territori colpiti dal sisma del 2016)
Le norme modificano l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016 relativo alla ricostruzione pubblica. Si rammenta che il finanziamento di tale ricostruzione, ai sensi del comma 1, avviene nei limiti delle risorse stanziate allo scopo.
Le modifiche escludono gli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, se paritari, dal novero degli edifici destinatari di contributi per la riparazione o ricostruzione nonché gli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che non siano utilizzati per le esigenze di culto (a legislazione vigente tale vincolo non sussiste [comma 9, lettere a) e c)].
Si stabilisce che nell’ambito del piano delle opere pubbliche attuativo degli interventi di ricostruzione possano essere inclusi, diversamente da quanto previsto in precedenza, interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza degli eventi sismici, che sono ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici [comma 9, lettera d)].
Si introduce il nuovo comma 3-septies il quale stabilisce che al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4 del decreto legge ossia di quelle del assegnate al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario [comma 9, lettera f)].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le norme, in quanto finalizzate ad individuare le differenti tipologie di interventi di ricostruzione pubblica e le modalità di attuazione degli stessi, hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi considerato che gli interventi di ricostruzione pubblica sono disposti nei limiti delle risorse stanziate allo scopo.
Articolo 2-bis, commi 13, 14 e 15
(Centrale unica di committenza nei territori colpiti dal sisma del 2016)
Normativa previgente. L'articolo 18 del decreto legge n. 189/2016, prevede che i soggetti attuatori (regioni, Ministero dei beni e delle attività culturali e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio e Diocesi), per la realizzazione degli interventi pubblici di ricostruzione e ripristino relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgano di una centrale unica di committenza. Tale centrale di committenza è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. I rapporti tra il Commissario straordinario per la ricostruzione e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione.
A tali norme non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme modificano l’articolo 18 del decreto legge n. 189/2016 che attualmente prevede un’unica centrale di committenza.
In base alle norme in esame la centrale unica di committenza è individuata:
· per le regioni colpite dal sisma, nei soggetti aggregatori regionali;
· per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per l’Agenzia del demanio nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
Si prevede che, qualora i soggetti attuatori degli interventi siano le Diocesi, queste provvedano in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario.
Resta fermo che tanto le regioni quanto le Diocesi possano avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
Si stabilisce, infine, che i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale ultima norma, determinati sulla base di appositi criteri di remuneratività, si fa fronte con le risorse presenti nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (comma 13).
Viene altresì sostituito l’articolo 32, comma 2, del DL 189/2016, in materia di controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario, al fine di coordinare tale articolo con l’incremento delle centrali uniche di committenza. Si ribadisce, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche. Detta piattaforma opererà anche in connessione con la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della L. 196/2009, e con gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione. Agli eventuali oneri si provvede con le risorse della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (commi 14 e 15)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario consentano di provvedere alle ulteriori finalità introdotte dalle norme in esame. Sul punto è necessaria una conferma da parte del Governo.
Articolo 2-bis, comma 17
(Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali nei territori colpiti dal sisma del 2016)
Le norme apportano numerose modifiche all'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che tratta della struttura del Commissario straordinario e reca misure per il personale impiegato in attività emergenziali.
Una prima modifica specifica che al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore, mentre a legislazione vigente tale trattamento vi è commisurato [lettera a)].
Sono riformulati i commi 3-bis e 3-ter senza alterare la misura degli emolumenti corrisposti a carte categorie di personale ma specificando più chiaramente che il trattamento economico di detto personale, proveniente da altre amministrazioni e assegnato alla struttura del Commissario straordinario, resta a carico delle amministrazioni di provenienza che sono però rimborsate dei maggiori emolumenti che la struttura commissariale attribuisce rispetto allo stipendio goduto in precedenza [lettere b) e c)].
È modificato il comma 7, lettera b), il quale prevede che al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni, direttamente impegnato nelle attività di riparazione, ricostruzione e assistenza post sisma, può essere attribuito, nel limite delle risorse disponibili, un incremento fino al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018 e fino al 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le modifiche sostituiscono le parole “fino al” che precedono le due percentuali con la parola “del” fissando, così, la misura del possibile aumento in cifra fissa [lettera e)].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che le stesse sono finalizzate a semplificare il procedimento di quantificazione degli incrementi retributivi concedibili predeterminando, sia pure in termini percentuali, l'entità delle maggiori somme da corrispondere al personale dipendente.
La relazione tecnica precisa che la disposizione non crea sovrapposizioni con l'applicazione a detto personale del trattamento economico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Trattasi, infatti, di emolumenti aggiuntivi, la cui erogazione è meramente eventuale (come confermato dall'espressione "può essere attribuito") ed è destinata a remunerare un'attività lavorativa specifica (non coincidente con quella "ordinaria" o svolta al di fuori del "normale orario di lavoro"), come confermato dalla differente graduazione dell'incremento retributivo in proporzione al tempo trascorso dagli eventi sismici, dal riferimento allo svolgimento diretto da parte del personale dirigenziale o titolare di posizioni organizzative di una delle attività previste dall'articolo 1 del decreto legge n. 189/2016 ed ai giorni di impiego effettivo, nonché, per tutto il personale, dalla rilevanza attribuita ai risultati conseguiti nella realizzazione di specifici programmi legati all’emergenza o alla ricostruzione.
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, afferendo a trattamenti economici aggiuntivi già previsti dalle vigenti disposizioni ed integralmente finanziati con le risorse di cui al comma 8 dell’articolo 50 del medesimo decreto legge n. 189/2016.
In merito ai profili di quantificazione si rileva, preliminarmente, che l’articolo 50 del decreto legge n. 189/2016 stabilisce, al comma 8, che il pagamento del personale della struttura del Commissario straordinario è disposto nell’ambito di limiti di spesa espressamente definiti. Tanto premesso andrebbero acquisiti elementi di valutazione idonei a verificare se le modifiche apportate possano considerarsi compatibili con i limiti di spesa già indicati.
Articolo 2-bis, comma 20
(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni nei territori colpiti dal sisma del 2016)
Normativa vigente. L'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, reca disposizioni concernenti il personale dei Comuni nei territori colpiti dal sisma del 2016. Tale articolo prevede, fra l’altro, che:
· i Comuni possano assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale vigenti, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
· nell’espletamento delle procedure per l’assunzione del sopradescritto personale, i Comuni possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non successiva al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili;
· le assegnazioni delle risorse finanziarie necessarie per detti contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario.
Le norme modificano l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che reca disposizioni concernenti il personale dei Comuni che gli enti stessi possono impegnare negli interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016. Le modifiche prevedono che i contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa che i Comuni possono sottoscrivere ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 50-bis sono rinnovabili fino al 31 dicembre 2018 mentre la norma vigente esclude la possibilità di rinnovo e limita al 31 dicembre 2017 la loro efficacia.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che le stesse non determinano oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che il rinnovo dei contratti in essere è configurato come una facoltà e non come obbligo e tenuto conto che le assunzioni dei Comuni devono avvenire nell’ambito del limite di spesa indicato al comma 1 del citato articolo 50-bis del decreto legge n. 189/2016. Tuttavia andrebbe confermato che il predetto rinnovo sia compatibile con le disposizioni che prevedono limiti temporali massimi per la durata dei contratti a tempo determinato. Ciò al fine di evitare effetti economici connessi all’eventuale obbligo di stabilizzazione del personale interessato.
Articolo 2-bis, commi 21 e 22
(Sospensione delle rate dei mutui nei territori colpiti dal sisma del 2016)
Le norme intervengono sull’articolo 14, comma 6, del decreto legge n. 244/2016, prorogando dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di sospensione delle rate di mutui e finanziamenti erogati da banche, intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. che dovevano essere pagate da soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016. Inoltre per le sole attività economiche e per i soggetti privati, limitatamente ai mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzata in una "zona rossa" istituita con apposita ordinanza sindacale, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della disposizione in esame, il termine della sospensione è differito al 31 dicembre 2020 (comma 21).
Un’ ulteriore modifica prevede che i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possano optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione Bancaria Italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 244/2016 (comma 22).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che, in analogia con quanto indicato nella relazione tecnica del decreto legge n. 189/2016, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla RT riguardo alla mancanza di oneri per la finanza pubblica.
Andrebbero peraltro acquisiti elementi volti a verificare i possibili effetti indiretti, in termini di minori entrate fiscali, connessi alla mancata corresponsione delle rate e dei relativi interessi e ai conseguenti riflessi sulla redditività degli istituti interessati.
Articolo 2-bis, comma 24
(Sospensione temporanea del pagamento delle utenze)
Le norme stabiliscono che la sospensione temporanea del pagamento delle fatture per acqua, luce e gas prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, è differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
In base alle norme vigenti il termine di sospensione scade nel corso del 2017, in date differenti a seconda della data in cui il singolo Comune, nel cui ambito territoriale l’immobile si trovava, era stato colpito dagli eventi sismici del 2016.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se possano determinarsi effetti apprezzabili di minor gettito, in particolare in termini di IVA ed accise, per il 2017 (e conseguenti effetti di maggior gettito per il 2018) connessi alla sospensione temporanea dei pagamenti.
Art. 2-bis, comma 25
(Rateizzazione pagamenti per utenze)
Normativa vigente L’art. 48, comma 2, del DL 189/2016 ha disposto che, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero. L'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei predetti Comuni, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. La RT allegata al provvedimento precisava che la disposizione dell’art. 48, comma 2, non determinava effetti finanziari in quanto le sospensioni e agevolazioni tariffarie sarebbero state disciplinate dalle autorità di settore che con propri provvedimenti individuando le necessarie compensazioni.
La norma dispone che le autorità di regolazione di cui 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ed introducono anche agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nel Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto - legge n. 189 del 2016, individuando le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.
La relazione tecnica evidenzia che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'onere delle agevolazioni viene coperto dagli enti erogatori attraverso specifiche componenti tariffarie e ricorrendo, per quanto possibile, a strumenti di tipo perequativo.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a verificare l’effettiva possibilità per le Autorità interessate di dare attuazione alle agevolazioni previste dalle disposizioni rinvenendo la relativa copertura nell’ambito di rimodulazioni complessive delle tariffe. Ciò anche in considerazione del termine minimo di 36 mesi previsto per la rateizzazione.
Tali chiarimenti appaiono opportuni anche ai fini della valutazione degli eventuali riflessi in termini di IVA ed accise.
Art. 2-bis, comma 26
(Proroga contratti a tempo determinato)
La norma (comma 26) apporta modifiche all’art. 11, comma 2, del DL 8/2017 che ha previsto la sospensione, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS (articoli 29 e 30 del D.L. n. 78 del 2010), nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali. Il predetto termine del 30 novembre è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2017 dall’art. 43 del DL 50/2017.
La norma in esame prevede un’ulteriore proroga al 1° giugno 2018.
Si ricorda che al comma 2 dell’art. 11 del DL 8/2017 e alla successiva proroga disposta dal DL 50/2017 non erano stati ascritti effetti ai fini dei saldi, presumibilmente in considerazione del carattere infrannuale della sospensione.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione, con riferimento ai Comuni colpiti dal sisma del 2016, è inteso a modificare il termine dal quale riprendono a decorrere i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali. In particolare l'emendamento propone di far decorrere i suddetti termini dal " 1° giugno 2018", piuttosto che dalla fine del periodo di sospensione così come disposto dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Alla disposizione non si ascrivono effetti in considerazione del fatto che la stessa non impatta negativamente in termini finanziari per l'anno corrente, visto che l'effettivo incasso delle cartelle di pagamento interessate dalla misura si sarebbe realizzato anche a legislazione vigente nel 2018.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbero quantificati gli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che i termini per la notifica delle cartelle e la riscossione delle somme sono prorogati all’esercizio 2018 laddove la norma originaria prevedeva soltanto una sospensione di carattere infrannuale.
In merito a quanto osservato dalla RT - che asserisce la neutralità delle previsioni in considerazione del fatto che l'effettivo incasso delle cartelle di pagamento interessate dalla misura si sarebbe realizzato, anche a legislazione vigente, nel 2018 - si fa presente che la proroga della sospensione riguarda non soltanto la notifica delle cartelle, ma anche i termini di versamento e che, comunque, le norme già intervenute non hanno previsto una specifica copertura per il 2017.
Art. 2-bis, comma 28
(Requisiti per l’accesso ai contributi)
La norma interviene sui requisiti per l’accesso ai contributi previsti dall’art. 6 del DL 189/2016. In particolare, il requisito consistente nella titolarità di “diritti reali di garanzia” viene sostituito da quello della titolarità di “diritti reali di godimento”.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica evidenzia che la norma provvede a una più coerente individuazione della platea dei soggetti legittimati alle richieste di contributi per la ricostruzione, specificando che sono legittimati a tale richiesta tutti i soggetti titolari di diritti reali di godimento sugli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, in luogo dei titolari di diritti reali di garanzia come previsto nel tessuto originario del DL n. 189 del 2016. La disposizione, secondo quanto riferito dalla RT, ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi oneri per le finanze pubbliche, né si ravvisano rischi di contenziosi dal momento che, sulla base delle informazioni rese dagli Uffici speciali per la ricostruzione, ad oggi non risultano pervenute domande di contributo da parte di soggetti titolari di diritti reali di garanzia
sugli immobili interessati.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione è suscettibile di incidere sull’ambito applicativo dell’art. 6 del DL 189, relativo alla concessione di contributi. Pur tenendo conto del fatto che gli stessi sono erogati a valere su risorse già stanziate da provvedimenti in vigore, tenuto conto della natura delle provvidenze in questione, connesse a danni subiti in conseguenza di eventi calamitosi, andrebbe verificato se, per effetto della disposizione medesima, possano determinarsi esigenze finanziarie aggiuntive con conseguente necessità di rifinanziare gli interventi in questione.
Articolo 2-bis, comma 29
(Indennità di funzione e permessi degli amministratori dei comuni rientranti nei territori colpiti dal sisma del 2016)
Le norme modificano l’articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando dall’11 aprile 2018 all’11 aprile 2019 il periodo durante il quale ai sindaci e agli assessori di alcuni comuni colpiti dal sisma 2016, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, può essere corrisposta l’indennità di funzione propria della classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti.
Il testo del citato comma 2-bis dell’articolo 44 è, altresì, integrato per prevedere che nei comuni colpiti dal sisma 2016, con popolazione superiore a 30.000 abitanti, sia elevato il numero delle ore di permesso e di licenza che possono essere fruiti dai componenti degli organi esecutivi degli enti locali e dai vertici degli organi elettivi.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto non viene meno l'obiettivo stabilito ai fini del pareggio di bilancio. Gli enti interessati, pertanto, dovranno compensare l'eventuale aggravio di onere a carico dei propri bilanci con una corrispondente riduzione di altra voce di spesa o un incremento di una voce di entrata, al fine di conseguire il predetto obiettivo.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 2-bis, comma 30
(Assorbimento di posizioni soprannumerarie nei Comuni dei territori colpiti dal sisma del 2016)
Le norme modificano l'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che, al comma 5, ha autorizzato il comune dell'Aquila e i comuni del cratere interessato dal sisma del 2009 ad assumere a tempo indeterminato 200 unità di personale. Il medesimo comma 5 prevede che dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti. Le modifiche stabiliscono che l’assorbimento debba, invece, essere disposto a partire dal 2023.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, considerato che non viene modificato l'obiettivo di saldo di bilancio fissato per i Comuni interessati.
Art. 2-bis, commi 31-32
(Ripristino di immobili ad uso scolastico e riorganizzazione di uffici)
Le norme disciplinano le procedure per l’affidamento di lavori finalizzati al ripristino della funzionalità di immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (comma 31, cpv. comma 9-bis). Per la realizzazione degli interventi soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna o di uno degli Enti Iscritti nell'Elenco del Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, istituito presso l'ANAC (comma 31, cpv. comma 9-ter).
Si dispone altresì che ai predetti interventi si applichino le disposizioni dell’art. 30 del DL 90/2014 (comma 31, cpv. comma 9-quater).
Il citato art. 30 attribuisce all’ANAC compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una apposita Unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Il Presidente dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unità, in aggiunta ai compiti attribuiti all'ANAC in conseguenza della soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, effettua apposite verifiche e dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. All’attuazione di tali compiti si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sono infine dettate disposizioni finalizzate alla soppressione e la riorganizzazione di strutture deputate ad attività di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2012. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018 presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino alla scadenza dei contratti in essere (comma 32).
Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.
La relazione tecnica evidenzia che la norma del comma 31 non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo modifiche procedurali in ordine all'applicazione dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 circa il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario, entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
Il comma 32 modifica l'assetto organizzativo delle strutture deputate alla ricostruzione del sisma 2009. La disposizione, secondo la RT, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene al comma 31, si prende atto di quanto indicato dalla RT in merito all’applicazione delle procedure di cui al comma 31 nei limiti della soglia di rilevanza europea. Andrebbero altresì acquisiti elementi volti a confermare la possibilità di dare applicazione alle disposizioni di cui al cpv. 9-ter, in materia di avvalimento di uffici pubblici, nel quadro delle risorse già assegnate alle strutture interessate. Analoghi elementi di valutazione appaiono necessari con riguardo alla possibilità per l’ANAC e l’apposita unità di cui all’art. 30 del DL 90/2014 di svolgere i compiti ispettivi e di verifica previsti dal cpv. 9-quater nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In merito al comma 32, si evidenzia che la RT non fornisce elementi volti a verificare l’impatto organizzativo e finanziario del trasferimento di competenze, e delle relative risorse, dai soppressi uffici alle strutture ancora in funzione. In proposito appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di verificare l’invarianza degli effetti delle disposizioni, peraltro non corredate di apposita clausola di neutralità finanziaria.
Art. 2-bis, comma 33
(Anagrafe antimafia degli esecutori)
Le norme disciplinano l’istituzione di una sezione speciale dell’Anagrafe antimafia degli esecutori, al cui tenuta, con i relativi adempimenti, è affidata alla struttura di missione istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno ai sensi dell’art. 30 del DL 189/2016.
L’art. 30 citato, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici ha istituito, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di qualunque valore o importo. Ai relativi oneri finanziari si provvede per 1 milione di euro a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 dello stesso DL 189/2016.
Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della Struttura, costituito nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla tenuta della prevista sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, affidata alla Struttura di missione, che già cura la gestione della medesima Anagrafe, ai sensi del citato articolo 30, provvederà la stessa Struttura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT non reca indicazioni riguardo alla possibilità per la Struttura di missione e per le relative strutture di supporto di dare attuazione agli adempimenti previsti nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. In proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.
Art. 2-bis, comma 35, 36 e 37
(Proroga contratti tempo determinato)
Normativa vigente: L’articolo 67-ter, comma 3, del DL 83/2012 (legge n. 134/2012) ha previsto le modalità di costituzione ed organizzazione degli Uffici speciali per la ricostruzione relativi agli eventi sismici in Abruzzo definendo le modalità di determinazione della struttura, della durata, dei rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, degli specifici requisiti e delle modalità di selezione dei titolari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. È stata prevista inoltre la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo è attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
Il predetto termine di un triennio è stato prorogato di un ulteriore triennio dall’art. 1, comma 434, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015).
La norma (comma 35) proroga fino 31 dicembre 2020 la possibilità di impiegare 25 unità di personale a tempo determinato in ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione a seguito del sisma in Abruzzo, competenti, rispettivamente, per la città dell'Aquila e uno per gli altri comuni del cratere.
Ai sensi del successivo comma 36 i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei predetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Infine, in base al comma 37, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014. N. 190.
Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.
La relazione tecnica precisa che con i commi 35, 36 e 37, la quantificazione degli oneri introdotta in norma "nel suo limite massimo", pari a 2.320.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è coerente con il fabbisogno effettivo già documentato dalle amministrazioni interessate per gli anni 2017 e 2018 relativo al personale assunto e in servizio fino al 31 dicembre 2018. La copertura è individuata nell'ambito della quota assegnata annualmente dal CIPE ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sugli stanziamenti pluriennali di cui alla legge 23 dicembre 2013 n. 190 (ex tabella E). Tale legge reca il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa disposto dall'art. 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013 convertito nella legge 24 giugno 2013 n. 71, fino al 2020.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla RT, secondo la quale il limite di spesa annuo individuato è coerente con il fabbisogno verificato per gli esercizi 2017 e 2018. Andrebbero peraltro acquisiti chiarimenti in merito all’esclusione dell’applicazione di sanzioni - ivi compresa quella della trasformazione del contratto a tempo indeterminato - per le proroghe dei contratti, “eseguite in deroga alla legge”. In particolare, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito all’idoneità della disposizione ad escludere conseguenze finanziarie, ivi comprese quelle connesse all’eventuale stabilizzazione del personale in questione, atteso che tali effetti sono in parte riconducibili anche a norme di derivazione europea.
In merito alla copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui alla Tabella E della legge finanziaria 2014, andrebbe confermata l’effettiva disponibilità delle risorse in questione senza pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime disponibilità.
Art. 2-bis, comma 38
(Proroga contratti a tempo determinato)
La norma, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale del territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, autorizza, per gli anni 2019 e 2020, i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009 e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Gli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni sono quantificati, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all’attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e dì euro 1.152.209 per I comuni del cratere per ciascuna annualità. A tali oneri si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.
La relazione tecnica evidenzia che la quantificazione degli oneri individuata nella norma nel suo limite massimo", pari a 1.700.000 euro per il comune dell'Aquila e 1.152.209 euro per i comuni del cratere per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è in relazione al personale assunto a tempo determinato in base alla normativa emergenziale vigente e in servizio fino al 31 dicembre 2018. La copertura è individuata nell'ambito della quota assegnata annualmente dal CIPE ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sugli stanziamenti pluriennali di cui alla legge 23 dicembre 2013 n. 190 (ex tabella E). Tale legge reca il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa disposto dall'art. 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013 convertito nella legge 24 giugno 2013 n. 71, fino al 2020.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che la facoltà di proroga e di rinnovo dei contratti è prevista nell’ambito di limiti massimi di spesa e che detti limiti sono quantificati, per espressa previsione normativa, sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all’attività della ricostruzione. Non si hanno quindi osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto che le procedure previste siano idonee a garantire il rispetto dei predetti limiti.
Quanto all’esclusione di sanzioni, ivi compresa la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, per le proroghe dei contratti disposte “in deroga alla legge”, si richiamano le considerazioni già svolte (cfr. commi da 35 a 37) in merito alla necessità di acquisire l’avviso del Governo circa l’idoneità delle della formulazione indicata ad escludere possibili effetti finanziari, ivi compresi quelli derivanti da un’eventuale stabilizzazione del personale, tenuto conto che tali effetti sono connessi a disposizioni almeno in parte di derivazione europea.
Per quanto attiene infine all’utilizzo a fini di copertura delle risorse già stanziate dalla legge di stabilità 2015, andrebbe confermata la disponibilità delle relative risorse senza pregiudicare impegni eventualmente già assunti e gli interventi già programmati a valere sulle medesime disponibilità.
Art. 2- bis, commi 43 e 44
(Proroga dello stato di emergenza per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)
Normativa vigente Il Dl 210/2015 art. 11, comma 2-bis, ha, da ultimo, prorogato di due anni (dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018) il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei territori di alcune province. La relazione tecnica riferita al provvedimento non considerava la norma di proroga.
Le norme prevedono (comma 44) proroga al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.
Il comma 43 dispone peraltro che, a far data dal 20 gennaio 2019, il perimetro del comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale sia ridotto ai seguenti comuni : Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panare, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, I Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, possono inoltre procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro del Comuni Interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.
Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.
La relazione tecnica, in merito al comma 43, osserva che esso prevede la riduzione del perimetro dei comuni colpiti dal sisma del 2012 a partire da gennaio 2019. Trattandosi di disposizione ordinamentale, secondo la relazione non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica.
Il comma 44 prevede la proroga dello stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 sino al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle attività di ricostruzione ancora in essere. Secondo la RT la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che alle relative spese e attività si dovrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità di far fronte all’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza con le risorse disponibili sulle apposite contabilità speciali. Ciò con riferimento a tutti i possibili oneri connessi ad attività amministrative, di gestione o manutenzione e tenendo conto altresì della rimodulazione del perimetro delle aree interessate ai sensi del comma 43, secondo la tempistica ivi prevista.
Articolo 2-ter
(Contributi per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017)
Le norme prevedono un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per l’anno 2018, da erogare alla Regione Sardegna a titolo di concorso all’attività di indennizzo per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017 (comma 1).
Le norme finalizzano l’intervento a ripristinare il potenziale produttivo e a valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti.
Agli oneri recati dal comma 1 si provvede:
§ quanto a 5 milioni per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili[12];
§ quanto a 5 milioni per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze;
§ quanto a 15 milioni per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[13].
Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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Maggiori spese correnti |
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||||||||||||
Contributi alla Regione Sardegna (comma 1) |
10 |
15 |
|
|
10 |
15 |
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10 |
15 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione Fondo per le esigenze indifferibili, |
5 |
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5 |
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5 |
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Tabella A -MEF |
5 |
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5 |
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5 |
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Riduzione FISPE |
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15 |
|
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|
15 |
|
|
|
15 |
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La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’entità dei contributi previsti.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione di un contributo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2017 e a 15 milioni di euro per l’anno 2018 alle aziende agropastorali della regione Sardegna, secondo le seguenti modalità:
- quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze);
- quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze che, sebbene privo di un’apposita voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità;
- quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).
In proposito non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica e il Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili in corso di gestione rechino le necessarie disponibilità e che l’utilizzo delle predette risorse non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti a valere sugli stanziamenti dei medesimi fondi.
Articolo 3
(Estensione dello Split payment a tutte le società controllate)
La norma estende il regime IVA dello “split payment” alle operazioni effettuate nei confronti di (comma 1)[14]:
a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona (lettera 0a));
b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 % (lettera 0b));
c) società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica o società assoggettata al meccanismo in parola e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società già assoggettata allo split payment (lettera c)[15]).
Le disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° gennaio 2018 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori entrate tributarie |
||||||||||||
IVA (al lordo rimborsi e compensazioni) |
|
57,7 |
57,7 |
57,7 |
|
57,7 |
57,7 |
57,7 |
|
57,7 |
57,7 |
57,7 |
Minori entrate tributarie |
||||||||||||
Rimborsi e compensazioni |
|
|
|
|
|
11,50 |
11,50 |
11,50 |
|
11,50 |
11,50 |
11,50 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Rimborsi e compensazioni |
|
11,50 |
11,50 |
11,50 |
|
|
|
|
|
|
|
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La relazione tecnica afferma che, per la quantificazione, i fornitori interessati sono stati individuati utilizzando la banca dati dello “Spesometro” 2014 e sono stati poi ripartiti per settore di attività economica. Complessivamente, evidenzia la RT, sono stati individuati 45.341 fornitori delle società controllate che versano un valore complessivo di IVA pari a circa 906 milioni di euro.
La RT, inoltre, considera che le società cui si estende il regime dello split payment (lettere 0a) e 0b) del comma 1-bis) abbiano un grado di “fedeltà fiscale” maggiore dei loro fornitori nell’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta. In particolare, la RT riporta il risultato delle elaborazioni effettuate, affermando che il grado di fedeltà delle società inserite nell’ambito applicativo è pari a 9,83% e quello dei loro fornitori risulta pari a 14,93% (ad un indice più basso corrisponde una maggiore compliance fiscale).
La RT riporta quindi la seguente tabella.
(migliaia di euro)
|
Fornitori |
Acquirenti |
Numero |
45.341 |
617 |
Ammontare IVA |
867.162 |
905.879 |
Tasso di infedeltà |
14,93% |
9,83% |
|
|
|
Differenza tra i tassi di infedeltà |
5,10% |
|
Incremento gettito IVA netta (905.879x5,10%) |
46.200 |
La RT indica infine nei seguenti termini gli effetti finanziari del recupero di IVA al netto di rimborsi e compensazioni.
(milioni di euro)
|
2018 |
2019 |
2020 |
A) IVA lorda |
57,7 |
57,7 |
57,7 |
B) Rimborsi e compensazioni |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
Recupero IVA netta (A-B) |
46,2 |
46,2 |
46,2 |
In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la relazione tecnica illustra la procedura utilizzata per la determinazione della maggiore IVA netta, mentre non evidenzia le metodologie ed i dati utilizzati per l’individuazione dell’ammontare dell’IVA lorda e del volume dei rimborsi e delle compensazioni. In proposito appaiono necessari chiarimenti, tenuto conto che, rispetto ad un analogo intervento disposto con il decreto legge n. 50/2017, il valore di rimborsi e compensazioni, rapportato all’IVA lorda, presenta una incidenza proporzionalmente inferiore.
In particolare, sulla base dei dati indicati dalla relazione tecnica il valore dei rimborsi e compensazioni rappresenta il 20% dell’IVA lorda (57,7 x 20%). Nella relazione tecnica riferita al decreto legge n. 50/2017 l’ammontare IVA lorda, su base annua, risultava pari a 5.319 mln con un valore dei rimborsi e compensazioni è pari a 3.764 mln (pari al 71 per cento circa).
Si segnala inoltre che la relazione tecnica non sembrerebbe tenere conto della scadenza della deroga comunitaria, fissata al 30 giugno 2020, che dovrebbe comportare, per l’anno 2020, una imputazione di effetti rapportata ad un solo semestre.
In proposito si evidenzia che l’ambito di applicazione della disciplina è stato recentemente ampliato dall’art. 1 del decreto legge n. 50/2017 con decorrenza 1° luglio 2017. La relazione tecnica riferita al citato decreto legge n. 50 riportava la seguente tabella relativa agli effetti finanziari.
(milioni di euro)
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
IVA lorda |
1.548 |
5.319 |
5.319 |
2.660 |
Rimborsi |
274 |
2.533 |
2.533 |
1.541 |
Compensazioni |
228 |
1.231 |
1.231 |
615 |
Recupero IVA netta |
1.046 |
1.555 |
1.555 |
504 |
La relazione tecnica, inoltre, affermava che i predetti effetti scontavano la scadenza della proroga della deroga concessa dalla Commissione europea al 30 giugno 2020.
Va infine considerato che la stima è effettuata utilizzando i dati dello “Spesometro 2014”, mentre dovrebbero risultare disponibili dati più recenti. In proposito appare utile un chiarimento.
Articolo 4
(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo)
Normativa previgente. L’articolo 57-bis del DL n. 50 del 2017 riconosce alle imprese e ai lavoratori autonomi, a partire dal 2018, un credito di imposta in relazione ad investimenti in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica e su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Il comma 3 del citato articolo 57-bis prevedeva che agli oneri derivanti dalla concessione degli incentivi si sarebbe provveduto mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge n. 198 del 2016. Si prevedeva altresì che il credito d’imposta fosse concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, stabilito annualmente con DPCM. Il medesimo decreto avrebbe stabilito annualmente il criterio di ripartizione dell’onere complessivo delle incentivazioni concesse a carico delle quote del fondo spettanti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Si prevedeva, inoltre, che le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta fossero iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per essere trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» per la regolazione contabile delle compensazioni.
Le norme modificano il citato comma 3 dell’articolo 57-bis del DL n. 50 del 2017, prevedendo che per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo 57-bis sia autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce limite di spesa. Agli oneri, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -- fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Si prevede altresì, ai fini della prima applicazione della norma, che una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016 (comma 1).
Viene, inoltre, esteso sia l’ambito dei soggetti per i quali è ammessa la concessione del credito d’imposta (oltre che le imprese e i lavoratori autonomi, gli enti non commerciali) sia l’ambito oggettivo, prevedendo che l’investimento per il quale è ammessa l’agevolazione possa essere anche sui quotidiani o periodici on-line.
Infine la norma modifica il comma 6 dell’articolo 9 del DL n. 91 del 2013 relativo alle esenzioni dall'imposta di bollo previste per le istanze presentate presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi di specifici provvedimenti.
In particolare, dall’elenco previsto, viene eliminato il riferimento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante "Riforma delle attività cinematografiche" e i commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche ed inserito il riferimento alla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo” (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo |
|
62,5 |
|
|
|
62,5 |
|
|
|
62,5 |
|
|
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione |
|
62,5 |
|
|
|
62,5 |
|
|
|
62,5 |
|
|
La relazione tecnica illustra il contenuto della disposizione di cui al comma 1 e precisa che il credito d’imposta in esame è concesso nel limite complessivo di 62,5 milioni di euro e che alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016.
Con riferimento all’estensione dell’agevolazione agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, includendo, inoltre, tra i mezzi di comunicazione la stampa quotidiana e periodica on-line, la RT afferma che la disposizione non determina effetti di gettito, trattandosi di interventi su un'agevolazione in ordine alla quale è previsto un limite di spesa. La norma pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto il riconoscimento del suddetto contributo rientra nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del successivo comma 3, articolo 57-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2017.
Con riferimento al comma 2 la RT chiarisce che la disposizione conferma l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate al Ministero, ai sensi della normativa sul cinema e sull'audiovisivo e che essa non comporta effetti sul gettito in quanto mero adeguamento formale della normativa pregressa in considerazione dell'entrata in vigore della legge n. 220 del 2016. Conseguentemente, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento al comma 1, tenuto conto che la misura opera nel limite massimo di spesa e che la disposizione si limita a definire l’onere dell’incentivo che, nella versione originaria dell’articolo 57-bis del DL n. 50/2017, era stato demandato ad un DPCM.
Nulla da osservare anche con riferimento al comma 2, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1, lettera a), novellando l’articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, stabilisce in 62,5 milioni di euro per l’anno 2018 l’entità delle risorse da destinare al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici, radio e televisioni locali. La disposizione in commento, nel confermare che la relativa copertura è effettuata mediante riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all’articolo 1 della legge n. 198 del 2016, precisa che tale riduzione debba essere imputata per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico[16].
In proposito non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che l’utilizzo delle predette risorse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul citato fondo.
Articolo 5
(Sterilizzazione incremento aliquote iva per l’anno 2018)
La norma interviene sull’articolo 1, comma 718, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), al fine di introdurre una parziale sterilizzazione degli incrementi IVA e accise (clausola di salvaguardia) come risulta dalla seguente tabella.
|
2018 |
2019 |
2020 |
1) Aliquota IVA ridotta |
|
|
|
- aliquota ante DL |
11,5% |
12,0% |
13,0% |
- aliquota DL |
11,14% |
12,0% |
13,0% |
Minor gettito IVA |
840 mln |
0 |
0 |
2) Aliquota accise prodotti petroliferi |
|
|
|
- maggiore gettito ante DL |
0 |
350 mln |
350 mln |
- maggior gettito DL |
0 |
10 mln |
350 mln |
Minor gettito accise |
0 |
340 mln |
0 |
Si segnala che l’articolo 2 del disegno di legge di bilancio 2018 (A.S. 2960) prevede una ulteriore parziale sterilizzazione degli incrementi delle aliquote IVA e accise. Il combinato disposto delle modifiche determina la totale neutralizzazione, per l’anno 2018, degli incrementi delle aliquote IVA ridotta e ordinaria[17], e l’esclusione per l’anno 2019, dell’incremento delle aliquote di accisa sui prodotti petroliferi[18].
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Minori entrate tributarie |
||||||||||||
IVA e accise prodotti petroliferi |
|
840 |
340 |
|
|
840 |
340 |
|
|
840 |
340 |
|
La relazione tecnica ricorda, in via prioritaria, gli effetti finanziari attesi in base alla disciplina previgente e riporta la seguente tabella.
(milioni di euro)
Legislazione ante decreto legge |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,5% - nel 2019 incremento dall'11,5% al 12% - dal 2020 incremento dal 12% al 13% |
3.478,50 |
4.638,00 |
6.957,00 |
6.957,00 |
Aliquota IVA ordinaria: - nel 2018 incremento dal 22% al 25% - nel 2019 incremento dal 25% al 25,4% - nel 2020 riduzione dal 25,4% al 24,9% - dal 2021 è pari al 25% |
12.264,00 |
13.899,00 |
11.855,00 |
12.263,80 |
Accise |
0,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
La RT, sulla base dei dati sopra indicati, indica quindi i seguenti effetti finanziari, ascrivibili alla norma in esame.
(milioni di euro)
Variazioni con decreto legge |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,14% - nel 2019 incremento dall'11,14% al 12% |
-840,0 |
0 |
0 |
0 |
Accise |
0,00 |
-340,00 |
0 |
0 |
TOTALE |
-840,00 |
-340,00 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la metodologia di stima applicata dalla relazione tecnica è in linea con quelle utilizzate in relazione a precedenti analoghi interventi. Pertanto, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, rispetto al quale appare opportuna una conferma, che gli effetti di maggior gettito scontati ai fini dei tendenziali corrispondano ai valori utilizzati per la stima.
Art. 5-ter
(Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore)
Normativa vigente: Il d.lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) prevede, tra l’altro, modifiche alla disciplina fiscale delle erogazioni in favore degli enti iscritti nell’apposito Registro unico nazionale del terzo settore. In particolare, l’art. 99, co. 3 prevede che, dal 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del predetto D. Lgs. 117), non risultino più deducibili dal reddito le liberalità erogate in favore delle ONLUS[19] e delle associazioni di promozione sociale (APS)[20]. Tale modifica ha efficacia fino all’abrogazione, prevista dall’art. 102, co. 2, lett. h) del d.lgs. n. 117/2017[21], dell’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 35/2005. Peraltro, ai sensi del successivo art. 104 del medesimo decreto legislativo, le disposizioni del Titolo X del decreto legislativo (che includono le predette modifiche di cui all’art. 99, co. 3) “si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro”. Al momento tale registro non risulta operativo.
La norma, intervenendo sull’articolo 99, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017, stabilisce che l’esclusione della deducibilità delle erogazioni liberali in favore delle ONLUS operi con decorrenza 2018 (in luogo del 3 agosto 2017). Non viene invece modificato il citato art. 104 dello stesso decreto legislativo.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti in quanto in riferimento al provvedimento originario (sul quale si interviene) non sono stati ascritti effetti positivi per i mesi da agosto a dicembre 2017 ed è stata considerata la decorrenza dall’anno di imposta 2018.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sulla base di quanto si evince dalla relazione tecnica.
Si fa tuttavia presente che una norma analoga è presente nel successivo articolo 5-sexies.
Articolo 5-quater
(Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso)
Normativa vigente. L’articolo 83, comma 5, del d.lgs. n. 117 del 2017 prevede la concessione di una detrazione del 19 per cento sui contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso.
La norma modifica il citato comma 5, stabilendo che la detrazione in esame sia riconosciuta per importi non superiori a 1.300 euro.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma corregge un mero errore materiale di redazione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. In particolare, la modifica è finalizzata a far sì che la detrazione del 19 per cento dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso, che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sia riconosciuta per importi non superiori a 1.300 euro, al pari di quanto previsto dalla previgente disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), del DPR n. 917 del 1986, abrogato dal decreto legislativo n. 117 del 2017. Pertanto, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che, in base all’articolo 104 del d.lgs. n. 117 del 2017, la disposizione di cui all’articolo 83 del medesimo decreto legislativo è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2018.
Art. 5-quinquies
(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)
La norma introduce, per i periodi d’imposta 2017 e 2018, la possibilità di detrarre, ai fini IRPEF, il 19 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali (comma 1).
In particolare, si fa riferimento agli alimenti inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.
La copertura degli oneri finanziari, pari a 20 milioni per il 2018 e a 11,4 milioni per il 2019, è a valere, rispettivamente, sul fondo ISPE e sul fondo di cui all’art. 1, co. 200, della legge n. 190/2014. Inoltre, le maggiori entrate previste per l’anno 2020, pari a 8,6 milioni di euro, sono destinate ad incrementare il fondo ISPE (commi 2 e 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Minori entrate tributarie |
||||||||||||
-detrazione IRPEF (co.1) |
|
20,0 |
11,4 |
|
|
20,0 |
11,4 |
|
|
20,0 |
11,4 |
|
Maggiori entrate tributarie |
||||||||||||
-detrazione IRPEF (co.1) |
|
|
|
8,6 |
|
|
|
8,6 |
|
|
|
8,6 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Fondo ISPE (co. 3) |
|
|
|
8,6 |
|
|
|
8,6 |
|
|
|
8,6 |
Minori spese correnti |
||||||||||||
Fondo ISPE (co.2) |
|
20,0 |
|
|
|
20,0 |
|
|
|
20,0 |
|
|
Fondo art.1c.200 L190/2014 |
|
|
11,4 |
|
|
|
11,4 |
|
|
|
11,4 |
|
La relazione tecnica afferma che la disposizione determina, in termini di competenza, un onere annuo pari a 11,4 milioni di euro.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non indica i dati ed i criteri utilizzati per la stima degli effetti finanziari. Andrebbero pertanto acquisite le informazioni necessarie per effettuare la verifica della quantificazione operata dalla relazione tecnica.
Sulla base di quanto indicato, è possibile risalire alla spesa annua considerata dalla relazione tecnica che dovrebbe risultare pari a 60 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 provvede alla copertura delle minori entrate derivanti dal riconoscimento, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, della detraibilità ai fini IRPEF delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2018 e mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) nella misura di 11,4 milioni di euro per l’anno 2019. In proposito non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che i citati fondi rechino le necessarie disponibilità e che l’utilizzo delle predette risorse non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti a valere sui fondi medesimi.
Art. 5-sexies
(Interpretazione autentica dell’articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117)
Normativa vigente: Il d.lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) prevede, tra l’altro, modifiche alla disciplina fiscale delle erogazioni in favore degli enti iscritti nell’apposito Registro unico nazionale del terzo settore. In particolare, l’art. 99, co. 3, modifica, con decorrenza 3 agosto 2017, l’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 35/2005. Per effetto della modifica non risultano più deducibili dal reddito le liberalità erogate in favore delle ONLUS[22] e delle associazioni di promozione sociale (APS)[23]. Tale modifica ha efficacia fino all’abrogazione, prevista dall’art. 102, co. 2, lett. h) del d.lgs. n. 117/2017[24], del citato articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 35/2005. In proposito si fa presente che ai sensi dell’art. 104 del d.lgs. n. 117/2017, le modifiche introdotte dall’art. 99, co. 3 (esclusione della deducibilità delle erogazioni liberali alle ONLUS) “si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro”. Al momento tale registro non risulta operativo.
La norma reca disposizioni di carattere interpretativo che sembrerebbero finalizzate a prevedere l’applicazione della deducibilità delle erogazioni liberali alle ONLUS e alle APS di cui all’art. 14, co. 1, del DL n. 35/2005 fino al 31 dicembre 2017.
Testualmente, si dispone che la decorrenza prevista dall’articolo 104, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 117/2017 si intende riferita anche alla decorrenza delle disposizioni, introdotte dal decreto legislativo n. 117/2017, che modificano la disciplina fiscale.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione attiene al differimento dell’abrogazione delle disposizioni agevolative in materia di erogazioni liberali agli Enti del terzo settore dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 117/2017 (3 agosto 2017) al 31 dicembre 2017.
La RT afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti in quanto in riferimento al provvedimento originario (sul quale si interviene) non sono stati ascritti effetti positivi per i mesi da agosto a dicembre 2017 ed è stata considerata la decorrenza dall’anno di imposta 2018.
In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la norma, avendo carattere interpretativo, assume anche portata retroattiva. In ordine a tale formulazione andrebbero acquisiti chiarimenti, tenuto conto che la norma originaria, oggetto di interpretazione, non dovrebbe aver prodotto ancora i suoi effetti.
Si fa presente inoltre che una norma analoga a quella in esame – ma non formulata come norma interpretativa - è riportata nel precedente articolo 5-ter.
Art. 5-septies
(Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero)
La norma introduce una disciplina per la regolarizzazione di attività detenute all’estero non dichiarate. Possono accedere alla regolarizzazione i soggetti fiscalmente residenti in Italia, ovvero loro eredi (comma 1):
- in precedenza residenti all’estero, iscritti all’AIRE;
- che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi.
La regolarizzazione è ammessa per:
o attività depositate, somme detenute su conti e libretti di risparmio all’estero, ivi compresi i redditi prodotti dalle stesse. Tali valori devono essere detenuti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (comma 1);
o somme e attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuto nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa (comma 2).
Ai fini della regolarizzazione, è previsto il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi (comma 1). Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione, ovvero può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento dell’unica soluzione ovvero della terza rata (comma 3).
L’istanza di regolarizzazione deve essere trasmessa entro il 31 luglio 2018 (comma 3).
Limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione, i termini per le notifiche di accertamento, avvisi e applicazione di sanzioni che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono fissati al 30 giugno 2020 (comma 4).
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014 e al decreto legge n. 153/2015 e comunque non si dà luogo al rimborso delle somme già versate (comma 6).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione determina effetti positivi sul gettito, prudenzialmente non stimati, in quanto consente l’emersione delle attività depositate e dalle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all’estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, da parte di lavoratori espatriati che sono rientrati successivamente in Italia o ex lavoratori frontalieri attraverso una procedura molto semplificata. La norma prevede il pagamento di un importo calcolato con un’aliquota del 3% sul valore delle attività e sulla giacenza.
La RT afferma che l’importo pagato si intende sostitutivo delle imposte sui redditi, dell’IVAFE, dell’IVIE e delle sanzioni per le violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla mancata iscrizione di effetti di maggior gettito.
Tuttavia, andrebbe chiarito se l’introduzione della regolarizzazione in esame possa eventualmente incidere su entrate, già scontate ai fini dei saldi, ascritte a norme in vigore in materia di accertamento e contrasto all’evasione fiscale.
Tale chiarimento appare necessario anche in considerazione del fatto che non sembrerebbero escluse dall’ambito applicativo le attività e le somme rispetto alle quali risultino già avviate procedure di accertamento o riscossione. Si ricorda che tali entrate risultano invece escluse dalla vigente collaborazione volontaria (voluntary disclosure).
Si rileva, inoltre, che la disposizione non evidenzia quali siano le imposte che si intendono regolarizzate con il pagamento del 3 per cento previsto dal comma 1. In proposito si segnala che la relazione tecnica indica, quali imposte regolarizzate, le imposte sui redditi, l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all’estero), l’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e delle sanzioni per le violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 5-octies
(Norma interpretativa dell'articolo 12 del DL n. 79/1997)
Normativa previgente: l’art. 12, comma 2, del DL n. 79/1997, come sostituito dall'art. 3, comma 165, della legge n. 350/2003, prevede che le somme, destinate, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 12, al potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, affluiscono in appositi fondi destinati al personale della medesima Amministrazione in servizio presso specifici Uffici indicati dal citato comma che hanno conseguito obiettivi di produttività, definiti anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all’attività svolta dagli stessi.
La norma, introdotta al Senato, prevede che il comma 2 dell'articolo 12 del DL n. 79/1997, si interpreti nel senso che le somme destinate, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, al personale dell’Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso specifici Uffici indicati dal citato comma, che hanno conseguito gli obiettivi di produttività, affluiscono su appositi fondi destinati al medesimo personale per finalità di incentivazione produttiva, per essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Viene precisato, inoltre, che la norma chiarisce in via interpretativa che le risorse individuate con decreto del Ministro dell'economia affluiscono ai fondi dell'incentivazione del personale per essere assegnate secondo le modalità individuate in sede di contrattazione integrativa.
In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, andrebbero acquisiti elementi in merito alla sua portata applicativa e ai conseguenti effetti, considerata la natura interpretativa e la correlata efficacia retroattiva della stessa. In particolare, andrebbe escluso che, per effetto della stessa, debba darsi luogo alla corresponsione o al mancato recupero di somme da parte delle amministrazioni interessate.
Articolo 6, comma 1
(Modifiche alla legge quadro sulle missioni internazionali – legge n. 145/2016)
Le norme apportano modifiche e integrazioni agli articoli da 2 a 4 della legge n. 145/2016, concernente la disciplina della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace [lettere da a) a c)].
In particolare, all’articolo 2 (Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali) è inserito il comma 2-bis, in cui si stabilisce che le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere siano corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009 [lettera a), n. 1]. Viene modificato, inoltre, il comma 4, prevedendo che fino all'emanazione dei decreti per il finanziamento delle missioni, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione alle risorse iscritte sul fondo di cui all’articolo 4 - non più con riferimento al fabbisogno finanziario previsto nel testo previgente - e che, a tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali – a fronte delle autorizzazioni mensili previste nel testo previgente – da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 3 [lettera a), n. 2]. Dopo il comma 4, è aggiunto il comma 4-bis in cui si prevede che fino all'emanazione dei decreti di ripartizione delle risorse del fondo missioni internazionali di cui al comma 3, per assicurare l’avvio delle medesime, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l’anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche [lettera a), n. 3].
Con riferimento all’articolo 3 (Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate) della legge, in particolare, al comma 1, primo periodo, viene introdotto il concerto anche del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alle relazioni annuali sulla partecipazione alle missioni internazionali che il Governo trasmette al Parlamento, ivi incluse la proroga delle stesse. Inoltre, viene previsto che queste siano corredate da relazione tecnica positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine alle spese di partecipazione alle missioni, coerentemente con l’articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009. [lettera b), nn. 1) e 2].
Vengono apportate, inoltre, modifiche all’articolo 4 (Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali) prevedendo, in particolare, al comma 4, che sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per la prosecuzione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali, a fronte del termine mensile previsto nel testo previgente della disposizione, determinate in proporzione alle risorse iscritte sul fondo missioni internazionali. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 3 [lettera c), n. 1]. Dopo il comma 4 è inserito il comma 4-bis, in cui si stabilisce che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all’articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l’anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione tecnica di cui all’articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo [lettera c), n. 2].
Nel corso dell’esame presso il Senato è stata introdotta, al comma 1, la lettera c-bis), che estende al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle missioni internazionali di pace, anche se ubicati in territorio nazionale, la disciplina del compenso forfetario di impiego (CFI) prevista dall’art. 6, comma 1, primo periodo, della legge n. 145/2016 per il personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali.
La disciplina richiamata prevede che, nel caso in cui non sia prevista la corresponsione dell'indennità di missione ai sensi dell'articolo 5, sia corrisposto il compenso forfetario di impiego (CFI) ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, al limite annuo massimo di 120 giorni stabilito dall'articolo 9, comma 3, del DPR n. 171/2007 e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 231/1990.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle disposizioni, che modificano taluni articoli della legge n. 145/2016, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, ed afferma che a tali modifiche non vengono ascritti effetti finanziari.
In particolare, la relazione tecnica precisa quanto segue.
La modifica dell’art. 2, comma 4 [lettera a), n. 2] prevede che l'anticipazione di tesoreria venga erogata in relazione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4 e non sulla base del fabbisogno finanziario che, tipicamente, è molto più elevato e che l'anticipazione sia concessa su base trimestrale e non più mensile. Con riferimento al comma 1, lett. a), n. 3 la relazione tecnica rileva che la disposizione introdotta è stata sempre contenuta in tutti i decreti legge concernenti la partecipazione alle missioni internazionali.
Infine, sull'articolo 4, commi 4 e 4-bis della legge n. 145/2016 la relazione tecnica precisa che con le disposizioni in riferimento vengono replicate le modifiche di cui all'articolo 2, in ordine all'anticipazione che può essere richiesta dalle amministrazioni interessate nelle more dell'emanazione del DPCM di ripartizione del fondo missioni internazionali [comma 1, lett. c), nn. 1 e 2].
La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riferimento alla norma di cui alla lettera c-bis) afferma che questa è finalizzata ad estendere al personale militare, impiegato in territorio nazionale in funzioni di comando e controllo di una missione internazionale, la deroga (già prevista per il personale della medesima missione impiegato a bordo) al limite annuo massimo di 120 giorni stabilito dall'articolo 9, comma 3, del DPR n. 171/2007, ai fini della corresponsione del Compenso Forfettario d'Impiego (cd. CFI). La relazione tecnica precisa che l’ambito applicativo della previsione normativa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 145/2016, afferisce esclusivamente ai casi in cui al personale impiegato nelle missioni interazionali non sia corrisposta l'indennità di missione prevista dall'articolo 5, della stessa legge.
Viene, inoltre, evidenziato che la corresponsione di tale ultimo emolumento, a parità di ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario di servizio, esclude e sostituisce la corresponsione al personale interessato del maggior compenso che altrimenti sarebbe dovuto per "lavoro straordinario". La disposizione integra l'articolo 6 della legge n. 145/2016, concernente la disciplina del compenso forfettario d'impiego (CFI) per il personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, il quale, al pari di tutte le altre disposizione recate dal Capo II della medesima legge, già trova copertura finanziaria nelle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della stessa legge n. 145/2016, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione modifica la disciplina contabile generale prevista in materia di missioni internazionali di pace dalla legge n. 145/2016. In particolare, viene stabilito che l'anticipazione di tesoreria, già riconosciuta in favore delle Amministrazioni interessate dalle missioni, venga disposta, a valere sulle risorse iscritte nell’apposito fondo di cui all'articolo 4 della medesima legge, con cadenza "trimestrale" (anziché sulla base del fabbisogno finanziario e con cadenza "mensile", secondo quanto previsto nel testo previgente dell’articolo 2, comma 4, della legge n. 145/2016 [lettera a), n. 2]).
Inoltre, con l’introduzione del comma 4-bis all’articolo 2 della legge n. 145/2016, viene previsto che fino all'emanazione dei decreti di ripartizione delle risorse del fondo missioni, al fine di assicurare l'avvio delle operazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze possa disporre un'anticipazione pari al 75 per cento degli oneri quantificati dalle relazioni tecniche annesse ai medesimi decreti [lettera a), n. 3]. Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che l'anticipazione di tesoreria erogata sulla base del fabbisogno finanziario, prevista dal testo previgente dell’articolo 2, comma 4, appare tipicamente più elevata rispetto a quella prevista dalla norma in esame.
Inoltre la RT fa presente che la disposizione in esame è stata sempre contenuta in tutti i decreti legge concernenti la partecipazione alle missioni internazionali.
Pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo per poter escludere effetti di accelerazione della spesa in termini di fabbisogno di cassa, rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente, tenuto conto che la norma in esame prevede l’anticipazione su base trimestrale anziché mensile.
La norma introdotta al Senato estende al personale militare, impiegato in territorio nazionale in funzioni di comando e controllo di una missione internazionale, la deroga, prevista per il personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, al limite annuo massimo di 120 giorni ai fini della corresponsione del CFI e ai limiti orari individuali previsti per il lavoro straordinario. In proposito appare opportuno acquisire conferma che l’applicazione di tale disciplina anche al personale non direttamente impiegato nelle missioni, sia comunque disposta nell’ambito e nei limiti delle dotazioni del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della stessa legge n. 145/2016, come stabilite annualmente dalla legge di bilancio.
Articolo 6, comma 1-bis
(Contratti relativi alle missioni internazionali)
Normativa vigente: l'articolo 538-bis, comma l, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) prevede che, al fine di garantire, senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, mentre resta fermo che può procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, modifica l'articolo 538-bis, comma l, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), al fine di estendere l’applicazione della speciale disciplina relativa alle procedure di affidamento dei contratti di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali anche ai contratti relativi all'approvvigionamento di carbo-lubrificanti, alla manutenzione di mezzi, sistemi d’arma e apparati di telecomunicazione finanziati nello stesso modo.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che si tratta di una norma di carattere procedurale che autorizza il Ministero della difesa ad avviare, nel corso dell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento di tali contratti fino alla fase di stipula compreso. L'intervento non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, ai sensi della vigente disciplina, per procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese resta comunque necessario attendere il perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivamenti dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale della disposizione introdotta.
Articolo 6, comma 2
(Disposizioni in materia contabile)
La norma novella l’articolo 9 (Sperimentazione ed entrata in vigore) del D.lgs. n. 93/2016, concernente il riordino della disciplina per la gestione del bilancio ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa[25]. In particolare vengono apportate le seguenti modificazioni:
· al comma 2, si prevede che le disposizioni dell'articolo 34, della legge n. 196/2009, recante la disciplina di impegni e pagamenti, acquistino efficacia dal 1° gennaio 2019, anziché dal 1° gennaio 2018 (lettera a);
· al comma 4, si estende a 24 mesi la sperimentazione inizialmente prevista per 12 mesi, a partire dal 1° ottobre 2016 per l’attuazione delle nuove definizioni di impegno e pagamento previste dall'articolo 34 della legge n. 196/2009 (lettera b).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che alle modifiche normative apportate non sono ascritti effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale della disposizione in esame.
Articolo 6, commi 3 e 4
(Revisione dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di Polizia - Disposizioni in materia contabile)
Normativa previgente: l’articolo 12, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 94/2017, prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo decreto, si provveda, quanto a euro 59.500.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003. L’articolo 48, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 95/2017, prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione del medesimo decreto si provveda, quanto a euro 63.485.000 per il 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003.
Le norme prevedono l’integrazione delle norme di copertura finanziaria dei decreti legislativi di revisione dei ruoli delle Forze armate [articolo 12, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 94/2017] e delle Forze di polizia [articolo 48, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 95/2017], che prevedono che ai fini della copertura di parte dei rispettivi oneri si provveda mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003. La norma in esame prevede che ciò debba avvenire previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato di tali risorse (commi 3 e 4).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che entrambe le norme si rendono necessarie al fine di provvedere all'attuazione, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle variazioni contabili che garantiscono la copertura ai decreti legislativi n. 94 e 95/2017.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere procedurale della disposizione.
Articolo 6, comma 4-bis
(Convenzioni e contratti Capitanerie di porto)
La norma, introdotta al Senato, al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Viene demandata ad un decreto interministeriale la disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 6, comma 5
(Incremento fondo missioni internazionali)
La norma, al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l’ultimo trimestre del 2017, incrementa di 140 milioni di euro per il 2017, il fondo di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 145/2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 20.
Si rammenta che, ai fini del finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, l’articolo 4 della legge n. 145/2016 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo[26] la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio[27] ovvero da appositi provvedimenti legislativi (comma 1). Viene demandata ad uno o più DPCM la ripartizione delle risorse del fondo tra le missioni internazionali indicate nella relazione oggetto di deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 3).
Con la legge di bilancio per il 2017 al Fondo per il finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali e delle politiche di cooperazione allo sviluppo è stata assegnata una dotazione di 997,2 milioni di euro per l’anno 2017.
Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017 sono state individuate le missioni internazionali da effettuare nel 2017 per un importo complessivo pari a 1.427.745.294 euro. Le missioni sono state autorizzate dalla Camera dei deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e dal Senato della Repubblica (Doc. XXIV n. 71) nel marzo 2017, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 145/2016 (legge quadro sulle missioni internazionali).
Si rammenta, altresì, che la V Commissione della Camera dei deputati, in data 26 settembre 2017, ha espresso parere favorevole[28] sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 439, recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, adottato in attuazione dell’art. 4, comma 3, della legge n. 145/2016. Il provvedimento ha previsto il riparto, fino al 30 settembre 2017, di un importo pari ad euro 996.721.451. In tale sede il rappresentante del Governo ha affermato che il provvedimento in riferimento procede alla ripartizione del citato Fondo, al fine di consentire il finanziamento della maggior parte delle missioni internazionali fino al 30 settembre 2017 e che si dovrà procedere, con apposito provvedimento legislativo, al rifinanziamento del Fondo stesso per consentire la prosecuzione delle predette missioni fino alla fine dell'anno.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
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Missioni internazionali Personale |
95,02 |
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95,02 |
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95,02 |
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Maggiori entrate tributarie e contributive |
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Missioni internazionali Personale (Effetti riflessi) |
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46,08 |
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46,08 |
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Maggiori spese correnti |
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Missioni internazionali Funzionamento |
44,98 |
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44,98 |
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44,98 |
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La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che la norma si rende necessaria per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del corrente anno, tenuto conto che con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145/2016, avrebbero provveduto al finanziamento dei fabbisogni di spesa delle missioni solo fino al 30 settembre 2017. In proposito, la relazione tecnica segnala che il fabbisogno finanziario delle missioni per l'intero esercizio 2017, come da delibera del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017, è pari ad euro 1.428 milioni. Le risorse disponibili sul fondo di cui al citato articolo 4, comma 1, della legge n. 145/2016, sono ad oggi pari ad euro 997 milioni, a cui vanno aggiunte quelle disponibili nello stato di previsione del Ministero della Difesa pari ad euro 291 milioni derivanti dalle riassegnazioni ONU e dalle somme iscritte sul Fondo Consumi intermedi anche a seguito della legge concernente: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017". Pertanto, la relazione afferma che l'ulteriore fabbisogno da coprire per l'ultimo trimestre del corrente anno è pari a 140 milioni di euro (1.428 -997-291) di cui 45 milioni di euro per spese di funzionamento e 95 milioni per spese di personale.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità del disposto rifinanziamento del Fondo missioni internazionali.
Articolo 6, comma 5-bis
(Modalità di ripartizione del contributo unificato di giustizia)
Normativa vigente. L’art. 37, comma 11-bis, del DL n. 98/2011 demanda ad un decreto interministeriale la ripartizione in quote delle risorse derivanti dal contributo unificato di giustizia, destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di riduzione delle pendenze giudiziarie di cui al comma 12 e nella misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari (primo periodo). La riassegnazione ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri della giustizia e dell’economia e delle finanze dei proventi del maggior gettito derivanti dall’introduzione del contributo unificato per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa (secondo periodo).
La norma, introdotta dal Senato, interviene sui criteri di ripartizione e conseguente destinazione delle risorse derivanti dal contributo unificato, per la parte riguardante la giustizia amministrativa, come disciplinati dai commi 11-bis, 12 e 13, dell’articolo 37, del DL n. 98/2011.
In particolare, vengono modificati il primo e il secondo periodo del comma 11-bis nei seguenti termini:
· le risorse derivanti dal contributo unificato di giustizia vengono destinate - al netto della quota di un terzo che continua ad essere finalizzata all'assunzione di personale di magistratura amministrativa - nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della giustizia amministrativa, e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della giustizia amministrativa (lettera a));
· la riassegnazione ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri della giustizia e dell’economia e delle finanze dei proventi del maggior gettito derivanti dall’introduzione del contributo unificato, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa, viene effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa e di quello amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei TAR[29] (lettera b)).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la modifica non comporta oneri aggiuntivi, limitandosi ad introdurre una mera articolazione interna del gettito già determinato dalla disposizione modificata.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la norma, come confermato dalla relazione tecnica, si limita a modificare i criteri di ripartizione del gettito derivante dal contributo unificato di giustizia.
Articolo 6-bis
(Autorizzazione di spesa in favore del Ministero dell’interno)
La norma autorizza, in favore del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per il 2017, da destinare:
· quanto a 3,5 milioni di euro per il 2017, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti (comma 1, lett. a);
· quanto a 1 milione di euro per il 2017, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti (comma 1, lett. b).
Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Potenziamento sistemi informativi Polizia (comma 1, lett. a) |
3,5 |
|
|
|
3,5 |
|
|
|
3,5 |
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|
Potenziamento sistemi informativi Vigili del fuoco (comma 1, lett. b) |
1,0 |
|
|
|
1,0 |
|
|
|
1,0 |
|
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|
Minori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Riduzione Tabella-B interno (comma 2) |
4,5 |
|
|
|
4,5 |
|
|
|
4,5 |
|
|
|
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo il maggior onere limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa, pari a 4,5 milioni di euro per il 2017, in favore del Ministero dell’interno, di cui 3,5 milioni di euro da destinare alla Polizia di Stato e un milione di euro da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il potenziamento dei sistemi informativi a fini di contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell’interno che, sebbene privo di un’apposita voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità. In proposito non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.
Articolo 7, commi 1 e 2
(Disposizioni in materia di personale delle forze di polizia)
Normativa previgente: l'articolo 12 del D.lgs. n. 177/2016, nel testo previgente al decreto legge in esame, prevedeva la destinazione alla revisione dei ruoli delle forze di polizia - nella misura del 50% - delle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non esercitate, ai sensi del comma 7, lett. a), nonché i risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale del Corpo forestale transitato altrove, ai sensi del comma 7, lett. b).
Le norme novellano il comma 10 dell’articolo 12 del D.lgs. n. 177/2016 e destinano le risorse finanziarie corrispondenti ai risparmi di spesa dovuti al minor trattamento economico spettante al personale del Corpo forestale transitato altrove, ai sensi del comma 7, lett. b), all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia (comma 1).
Il comma 2 destina le risorse corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non impiegate ai sensi del comma 7, lett. a) - alle seguenti finalità:
· revisione dei ruoli delle forze di polizia[30] per 30.120.313 euro per il 2017, per 15.089.182 euro per il 2018 e per 15.004.387 euro a decorrere dal 2019 (comma 2, lett. a));
· autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1° dicembre 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, un contingente di 137 unità per l'Arma dei carabinieri, 123 unità per la Polizia di Stato e 48 unità per la Polizia penitenziaria nonché, a decorrere dal 1° novembre 2017, di 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza e, a decorrere dal 1° febbraio 2018, di 22 allievi finanzieri per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo complessivo di 543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l'anno 2018 e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019 (comma 2, lett. b));
· autorizzazione ad assumere, anticipatamente, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1º dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, un contingente di 169 unità di allievi agenti nella Polizia di Stato, 54 unità di allievi nell'Arma dei Carabinieri e 57 unità di allievi nella Polizia penitenziaria, per un onere complessivo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018 (comma 2, lett. c)).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
Si evidenzia, peraltro che, in calce al medesimo prospetto, viene riportato, per memoria, un quadro degli effetti finanziari derivanti dalle norme in esame che, assumendo complessivamente portata compensativa, non incidono sui saldi e non sono riportati nell’apposito prospetto riepilogativo.
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|
|
(milioni di euro) |
|||||||||
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Utilizzo facoltà assunzionali Corpo forestale dello Stato |
|
|
|
|
31,01 |
31,01 |
31,01 |
31,01 |
31,01 |
31,01 |
31,01 |
31,01 |
Minori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Utilizzo facoltà assunzionali Corpo forestale dello Stato - effetti riflessi |
|
|
|
|
15,04 |
15,04 |
15,04 |
15,04 |
15,04 |
15,04 |
15,04 |
15,04 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Revisione dei ruoli corpi di polizia di cui all'art.3 comma 155, secondo periodo, L. n. 350 del 2003 (comma 2, lett. a) |
|
|
|
|
30,12 |
15,09 |
15,00 |
15,00 |
30,12 |
15,09 |
15,00 |
15,00 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Revisione dei ruoli corpi di polizia di cui all'art.3 comma 155, secondo periodo, L. n. 350 del 2004 - effetti riflessi (comma 2, lett. a) |
|
|
|
|
14,61 |
7,32 |
7,28 |
7,28 |
14,61 |
7,32 |
7,28 |
7,28 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Assunzioni nell'Arma dei Carabinieri e nei Corpi di Polizia (comma 2, lett. b) |
|
|
|
|
0,54 |
11,33 |
16,01 |
16,01 |
0,54 |
11,33 |
16,01 |
16,01 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Assunzioni nell'Arma dei Carabinieri e nei Corpi di Polizia- effetti riflessi (comma 2, lett.b) |
|
|
|
|
0,26 |
5,5 |
7,76 |
7,76 |
0,26 |
5,5 |
7,76 |
7,76 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Assunzioni straordinarie Arma dei Carabinieri e Polizia Penitenziaria tramite anticipo facoltà assunzionali 2018 (comma 2, lett.c) |
|
|
|
|
0,35 |
4,59 |
|
|
0,35 |
4,59 |
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Assunzioni straordinarie Arma dei Carabinieri e Polizia Penitenziaria tramite anticipo facoltà assunzionali 2019- Effetti riflessi (comma 2, lett.c) |
|
|
|
|
0,17 |
2,22 |
|
|
0,17 |
2,22 |
|
|
La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni sono volte a modificare l'articolo 12, comma 10, del D.lgs. n. 177/2016, al fine di destinare le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, e non impiegate per compensare il mancato transito di unità del personale del Corpo forestale, alle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art 12, comma 7, lett. a), a completare il piano di assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia.
La relazione tecnica, con riferimento al comma 2, segnala che le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, previste a legislazione vigente e non esercitate, sono quantificate in complessivi euro 50.139.905 (come risultanti dalla ricognizione evidenziata nella Tabella 1, allegata al testo della relazione tecnica alla quale si rinvia).
La relazione tecnica precisa che tale quantificazione è stata effettuata tenuto conto:
· delle facoltà di assunzione relative agli anni 2015, 2016 e 2017, corrispondenti alle cessazioni del personale del Corpo forestale dello Stato riferite, rispettivamente, agli anni 2014, 2015 e 2016 (cfr. dettaglio indicato nella Sezione A della Tabella 1);
· delle facoltà assunzionali residue del Corpo forestale dello Stato, autorizzate secondo la legislazione vigente e non esercitate (cfr. dettaglio indicato nella Sezione B della Tabella 1);
· dell'ammontare delle risorse finanziarie corrispondenti a quanto previsto nella nota alla Tabella A, di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, del D.lgs. n. 177/2016, da detrarre rispetto alle risorse derivanti dalle lettere a) e b) (cfr. Sezione C della Tabella 1).
I mancati transiti di personale, rispetto al numero complessivo di unità spettanti alle singole amministrazioni, in base a quanto indicato nella Tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 12 del D.lgs. n. 177/2016, ammontano a 460 unità per un costo a regime di euro 19.128.951 (secondo quanto riportato nella Tabella 2, allegata al testo della relazione tecnica alla quale si rinvia).
Si ricorda che il D.lgs. n. 177/2016, ha previsto che le dotazioni organiche delle amministrazioni destinatarie siano incrementate delle unità indicate nella allegata Tabella A così ripartite: 126 unità alla Polizia di Stato, 41 unità alla Guardia di finanza, 390 unità al Corpo dei vigili del fuoco, 7.177 unità all’Arma dei Carabinieri e 47 unità al Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte di una consistenza effettiva del Corpo forestale pari a 7.781 unità rispetto alla dotazione organica di 9.360. Qualora, successivamente ai provvedimenti definitivi di assegnazione, il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore a quanto rappresentato nella Tabella A, si può ricorrere esclusivamente: alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, al netto di quelle indicate in nota alla Tabella A di cui al comma 1 (comma 7, lett. a); ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale che ha optato per la privatizzazione del rapporto di lavoro e il transito in altra amministrazione statale accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 7, lett. b).
Conseguentemente, le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo, non impiegate per le finalità di cui all’art. 12, comma 7, lett. a), del D.lgs n. 177/2016, sono pari ad euro 31.010.954 (50.139.905-19.128.951) e risultano finalizzate come di seguito specificato:
comma 2, lett. a), riordino forze di polizia: 30.120.313 euro per l'anno 2017, 15.089.182 euro per il 2018 e 15.004.387 euro a decorrere dal 2019;
comma 2, lett. b), autorizzazione ad assumere in aggiunta alle facoltà assunzionali a legislazione vigente: 543.996 euro per il 2017, 11.334.180 euro per l'anno 2018 e 16.006.567 euro a decorrere dal 2019 (per i dettagli della quantificazione si rinvia alla relativa tabella riportata dalla relazione tecnica);
comma 2, lett. c), autorizzazione ad assumere anticipatamente sulle facoltà assunzionali del 2018, per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018 (per gli elementi di dettaglio si rinvia alla tabella riportata nel testo della relazione tecnica). Viene evidenziato che la norma specifica che tali assunzioni sono disposte in deroga all'articolo 66, comma 10, del DL n. 112/2008, che prevede che le stesse avvengano, tra l'altro, previa dimostrazione delle cessazioni avvenute.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme (comma 1) confermano la destinazione alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia dei risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni, specificamente riferibili, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. b), del D.lgs. n. 177/2016 al minor trattamento economico spettante al personale del Corpo forestale transitato altrove.
Il comma 2 destina inoltre le risorse corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non impiegate, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a), del D.lgs. n. 177/2016, alla medesima finalità di riordino delle forze di polizia (comma 2, lett. a)) nonché: all'incremento delle facoltà assunzionali per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza (comma 2, lett. b)) e all'assunzione straordinaria per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria (comma 2, lett. c)).
Sul punto, non si hanno osservazioni da formulare, considerati i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica con riguardo all’importo effettivo dei risparmi connessi alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non impiegate, pari ad euro 31.010.954, e ai volumi organici delle forze di polizia da assumere a valere su tali risorse.
Articolo 7, comma 3
(Modalità attuative di assunzioni nelle Forze di Polizia)
La norma demanda a provvedimenti dei Ministeri dell’interno, dell’economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità attuative dei reclutamenti aggiuntivi di cui al precedente comma 2, lettere b) e c) dell’articolo in esame, anche attraverso l’ampliamento dei posti dei concorsi già banditi e ancora in atto o conclusi nel 2017. Viene, inoltre, previsto che per la Polizia di Stato e il Corpo di polizia penitenziaria, le modalità attuative possano comprendere, anche in deroga all’art. 2199 del D.lgs. n. 66/2010, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del medesimo articolo, approvate nel 2017. Con i medesimi provvedimenti possono essere altresì definite le modalità attuative per le assunzioni nelle rispettive forze di polizia.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, considerata la portata ordinamentale della disposizione.
Articolo 7, comma 4
(Assunzione a tempo indeterminato di personale operaio presso il Comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri)
La norma, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, nonché di presidio del territorio, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, autorizza l'Arma dei carabinieri ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2018, nei limiti di una spesa di 3.066.000 euro annui, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nel 2017 le attività di cui alla legge n. 124/1985. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2018, ai sensi dell'articolo 20.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Assunzione definitiva di personale operaio Comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare |
|
3,07 |
3,07 |
3,07 |
|
3,07 |
3,07 |
3,07 |
|
3,07 |
3,07 |
3,07 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Assunzione definitiva di personale operaio Comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare - effetti riflessi |
|
|
|
|
|
1,49 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
1,49 |
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, evidenzia che la disposizione autorizza l'Arma dei carabinieri, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, nonché il presidio del territorio ad assumere, in via eccezionale, a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della legge n. 124/1985 (Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura) il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nel 2017 le attività di cui alla medesima legge n. 124/1985, fermo restando il limite di spesa di 3.066.000 euro annui.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che l’onere permanente recato dalla disposizione - pari a 3.066.000 euro annui a decorrere dal 2018 per l’assunzione nell’Arma dei carabinieri di un numero non definito dalla norma di unità di personale operaio impiegato a tempo determinato nel corso del 2017 presso il Ministro delle risorse agricole - viene configurato come limite massimo di spesa, andrebbero forniti gli elementi sottostanti la quantificazione del predetto limite. In particolare andrebbero forniti i dati relativi alla platea dei potenziali beneficiari della disposizione, al tipo di inquadramento previsto e al trattamento economico annuo spettante; ciò al fine di verificare la congruità delle risorse poste a copertura del relativo onere.
Articolo 7, comma 4-bis
(Arma dei carabinieri - assunzione di personale operaio e alloggi di servizio)
La norma autorizza l'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, da parte dell'Arma dei carabinieri nel numero di 45 unità per il 2018, 30 unità per il 2019 e 30 unità per il 2020. A tal fine viene autorizzata la spesa di 1,4 milioni per il 2018, 2,3 milioni per il 2019 e 3,2 milioni a decorrere dal 2020. Ai predetti oneri si provvede, quanto a 1,4 milioni di euro per il 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017-2019, dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’Economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2017-2019 (lettera a)).
Viene, inoltre, integrato l’art. 13 del D.lgs. n. 177/2016 (disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale). In particolare viene inserito il comma 1-bis, che prevede che gli alloggi di servizio connessi all'incarico - ove esistenti nelle strutture in uso dell'Arma dei carabinieri per lo svolgimento delle funzioni un tempo svolte dal Corpo forestale - siano attribuiti al personale dell'Arma impiegato in quelle strutture per le medesime esigenze. Qualora disponibili, tali alloggi possono essere concessi temporaneamente al personale operaio addetto alle medesime strutture, assunto a tempo indeterminato per la gestione e protezione del patrimonio naturalistico, ai sensi della legge n. 124/1985 (lettera b)).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Assunzione personale operaio Arma dei carabinieri (lettera a) |
|
1,4 |
2,3 |
3,2 |
|
1,4 |
2,3 |
3,2 |
|
1,4 |
2,3 |
3,2 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Assunzione personale operaio Arma dei carabinieri- Effetti riflessi (lettera a) |
|
|
|
|
|
0,7 |
1,1 |
1,6 |
|
0,7 |
1,1 |
1,6 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Tabella A-MEF (lettera a) |
|
1,4 |
2,3 |
3,2 |
|
1,4 |
2,3 |
3,2 |
|
1,4 |
2,3 |
3,2 |
La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede l'assunzione di operai a tempo indeterminato, secondo i principi della legge 124/1985, nel numero di 45 unità per il 2018, 30 unità per il 2019 e 30 unità per il 2020. Gli oneri relativi a tale assunzioni sono quantificati in 1,4 milioni di euro per il 2018, 2,3 milioni di euro per il 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2020.
Gli oneri per le unità indicate in norma per ciascun anno sono stati calcolati tenuto conto della massima classe stipendiale attualmente in godimento al personale operaio a tempo indeterminato (IV livello) riportata a seguire
(euro)
Livelli |
Totale lordo per 14 mensilità |
I |
24.407,55 |
II |
26.522,07 |
II bis |
27.480,25 |
III |
28.437,91 |
IV |
30.358,03 |
Gli importi sono comprensivi di contributi e IRAP.
Al fine di effettuare una stima prudenziale dei costi e considerare l'onere massimo correlato alle citate assunzioni, si è fatto riferimento al costo annuale di un operaio a tempo indeterminato con stipendio di IV livello, pari a euro 30.358,03, al lordo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali.
La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che la legge n. 124/1985 fissa il contingente massimo di personale operaio a tempo indeterminato nel numero di 500 unità. Pertanto, dovendo tale personale essere ricondotto entro tale limite, al verificarsi delle cessazioni le stesse costituirebbero risparmio di spesa.
La relazione tecnica non considera la norma di cui alla lettera b).
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni riguardo alla norma di cui alla lettera a), alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica ai fini della stima dell’onere.
Quanto alla norma di cui alla lettera b), non considerata dalla relazione tecnica, che prevede l’attribuzione di alloggi di servizio a personale dell’Arma dei carabinieri non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che la predetta attribuzione avvenga alle medesime condizioni già previste per il personale del Corpo forestale dello Stato, senza quindi determinare nuovi oneri.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che agli oneri derivanti dall’assunzione di personale operaio presso l’Arma dei carabinieri, pari a 1,4 milioni di euro per l’anno 2018 e a 2,3 milioni di euro per l’anno 2019 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 1,4 milioni di euro per il 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2019, delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2017-2019, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze che, sebbene privo di un’apposita voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2018-2020, come risultante dal disegno di legge di bilancio per l’anno 2018 attualmente all’esame del Parlamento. In proposito, non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.
Articolo 7, commi 5 e 6
(Pernottamento in caserma a titolo gratuito personale Polizia penitenziaria - minore versamento all'entrata oneri legati all'utilizzo degli alloggi)
La norma modifica l'articolo 18, comma 4, della legge n. 395/1990, che disciplina la facoltà di pernottamento in caserma del personale della polizia penitenziaria, prevedendo però che detta facoltà sia d'ora innanzi prevista a titolo gratuito (comma 5).
Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 5, valutati in euro 144.000 per il 2017 e in euro 346.000 a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Minori entrate extra-tributarie |
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Pernottamento in caserma a titolo gratuito personale Polizia penitenziaria- minore versamento all'entrata oneri legati all'utilizzo degli alloggi (comma 5) |
0,14 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,14 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,14 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
Minori spese correnti |
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Riduzione TAB A - Ministero della giustizia (comma 6) |
0,14 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,14 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,14 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
La relazione tecnica afferma che la norma è finalizzata a modificare l'articolo 18, comma 4, della legge 395/1990 concernente l'Ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria, prevedendo la gratuità del pernottamento del personale del Corpo, compatibilmente con la disponibilità di locali, nelle caserme o negli alloggi di servizio, individuati dall'articolo 12, commi 1 e 3, del DPR n. 314/2006. La relazione precisa che le informazioni assunte presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria attualmente sono gestiti circa 800 alloggi destinati al personale del Corpo di Polizia penitenziaria, al netto di quelli utilizzati per particolari esigenze di servizio e destinati ad accogliere il personale in missione addetto alla traduzione dei detenuti sull'intero territorio nazionale. Viene, inoltre, evidenziato che talune tipologie di alloggi, quali le camere di pernottamento delle caserme agenti, contigue rispetto agli istituti penitenziari, essendo strutture rispondenti a finalità di prevalente interesse istituzionale, in quanto strumentali a favorire la permanenza del personale presso gli istituti medesimi, possono essere già utilizzate a titolo gratuito. Per le altre tipologie di alloggi, comunque ad uso temporaneo è previsto un canone giornaliero di utilizzo, commisurato al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi, stabilito con provvedimento del Direttore generale dei beni e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati. I canoni per l'occupazione, commisurati al costo dei servizi connessi con il normale utilizzo degli alloggi, sono riversati al Capitolo 3530 dell'entrata dello Stato, Capo XI - "Entrate eventuali e diverse del Ministero della Giustizia" Art. 3 - "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari". Per quanto premesso, sulla base di un numero di alloggi presumibilmente disponibili, pari a circa n. 800 unità, al netto delle unità abitative strettamente riservate alle attività operative e per ragioni di sicurezza, e un canone mensile medio di 36 euro (compreso della quota degli oneri accessori) il minor gettito per l'Erario può essere quantificato come segue
Unità abitative |
Canone mensile medio forfettario |
Mesi |
Minore gettito annuo |
800 |
36 euro |
12 |
345.600,00 |
La relazione tecnica conclude riferendo che, considerata la presumibile entrata in vigore delle disposizioni, l'onere derivante dalle minori entrate per lo Stato, è quantificato in euro 144.000 per il 2017 (in via prudenziale tenuto conto dei canoni non ancora corrisposti e da corrispondere per il periodo agosto/dicembre 2017) e in euro 346.000 a decorrere dall'anno 2018.
Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 6 prevede agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti alla previsione della facoltà di pernottamento in caserma a titolo gratuito per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, valutate in euro 144 mila per l’anno 2017 e in euro 346 mila a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2017-2019, di competenza del Ministero della giustizia che, sebbene privo di un’apposita voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2018-2020, come risultante dal disegno di legge di bilancio per l’anno 2018 attualmente all’esame del Parlamento. In proposito, non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.
Articolo 7, commi da 7 a 10
(Disposizioni in materia di collocamento in congedo di personale di vertice militare)
Normativa vigente: l’articolo 1094, comma 3, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare – COM) prevede che gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Segretario generale del Ministero della Difesa, durino in carica non meno di due anni.
La norma modifica l’articolo 1094, comma 3, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare – COM) viene modificata la durata minima degli incarichi di vertice militare portandola da “non meno di due anni” a tre anni, senza possibilità di proroga o rinnovo. È stabilito che al termine del mandato, qualora il personale di cui al primo periodo non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con il riconoscimento in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante del trattamento pensionistico e dell’indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio (comma 7).
Nei casi in cui dall’attuazione delle summenzionate disposizioni trovi applicazione il riconoscimento dei benefici previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado, il Ministero della difesa comunica l’ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla copertura finanziaria degli stessi mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'efficienza dello strumento militare di cui all’articolo 616 del COM (comma 8),
L’art. 6161, del Codice dell’ordinamento militare ha istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali (comma 1). Il fondo, altresì, alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali (comma 2).
Viene novellato, inoltre, l’articolo 4, quarto comma, della legge n. 189/1959, modificando la durata del mandato del Comandante generale della Guardia di finanza. Questo viene portato da due a tre anni ed è qualificato come improrogabile e non rinnovabile a fronte della possibilità del suo rinnovo prevista dal previgente testo della disposizione. Viene confermata la richiamabilità in servizio del Comandante generale, fino al termine del mandato qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età (comma 9).
L’articolo 4, quarto comma, primo e secondo periodo della legge n. 189/1959, nel testo previgente, prevede che il mandato del Comandante generale della Guardia di finanza ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile, con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma, per un periodo di due anni e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età. Il Comandante generale, qualora nel corso del primo biennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del medesimo biennio e il mandato non è rinnovabile.
Il comma 10 stabilisce che in fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, se di durata inferiore a tre anni comprese le proroghe, sono estesi fino alla durata di tre anni complessivi. Restano fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a tre anni comprese le proroghe (comma 10).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto dei commi 7 e 8, e con riferimento ai commi 9 e 10, afferma che questi non determinano oneri.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma di cui al comma 8 prevede il riconoscimento al personale militare con incarichi di vertice che, al termine del relativo mandato, non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado, della possibilità di collocazione, a domanda, in congedo con il trattamento previdenziale e tutti gli altri benefici spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età. Si evidenzia che tale fattispecie appare suscettibile di determinare oneri per i quali andrebbe acquisita la relativa quantificazione. Sul punto, la relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della disposizione, non fornisce dati o elementi di valutazione, limitandosi ad affermare che gli eventuali oneri derivanti dalla stessa troveranno compensazione a valere delle risorse iscritte nel fondo per l'efficienza dello strumento militare. A tale ultimo riguardo appare, inoltre, opportuno chiarire se la destinazione delle risorse in questione alla copertura dei predetti oneri sia suscettibile di incidere sulla realizzazione di altri interventi previsti a carico del suddetto fondo.
Articolo 7, comma 10-bis – comma 10-quater
(Assunzione di personale già in servizio presso organismi NATO)
La norma prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani[31] che abbiano prestato, come personale civile, servizio continuativo per almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (16 ottobre 2017), alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica o di quelli di singoli Stati che ne fanno parte e siano stati licenziati a seguito di soppressione o riorganizzazione delle basi militari adottati entro la medesima data. Le modalità di assunzione - nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi[32] - sono stabilite con assegnazione prioritaria presso gli uffici delle amministrazioni collocate nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244/2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni a decorrere dal 2018. Le assunzioni di cui al comma in esame possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo (comma 10-bis).
Vengono, inoltre, apportate modifiche di coordinamento all’art. 1, comma 482, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che, in termini analoghi alla norma in esame, ha disposto assunzioni nelle PP.AA. di personale a tempo determinato, in servizio alla data del 31 dicembre 2012 presso basi militari NATO in Italia, incrementando la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) di 1 milione di euro a decorrere dal 2014 (comma 10-ter).
Si rammenta che la disposizione da ultimo citata ha istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 7,25 milioni a decorrere dal 2008, finalizzato all’assunzione nelle PP.AA. del menzionato personale in servizio alla data del 31 dicembre 2006 presso basi militari NATO in Italia.
Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l’efficienza dello strumento militare di cui all'articolo 616 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) (comma 10-quater).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
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Assunzione nella PA di cittadini già dipendenti di organismi militari della Comunità atlantica (comma 1) |
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2,0 |
2,0 |
2,0 |
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2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Minori spese correnti |
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Riduzione del fondo per l’efficienza dello strumento militare (comma 2) |
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2,0 |
2,0 |
2,0 |
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2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
2,0 |
2,0 |
2,0 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che sotto il profilo finanziario, secondo i dati del Ministero della difesa, la disposizione potrebbe realizzare l'assunzione dei lavoratori delle ex basi Nato, legati con un rapporto di lavoro di tipo privatistico, riepilogato nella scheda sottostante:
BASI MILITARI |
Possibili licenziamenti (unità) |
DECIMOMANNU (Paese: Germania) |
58 |
CAMP DARBY (Paese: U.S.A.) |
15 |
AVIANO (Paese: U.S.A.) |
22 |
VICENZA (Paese: U.S.A.) |
12 |
TOTALE |
107 |
Sempre secondo i dati del Ministero della difesa, la quantificazione degli oneri per 107 lavoratori che rischiano il licenziamento a seguito del riassetto strutturale dell'Aeronautica e dell’Esercito USA in Europa e del termine del progetto AWTI presso la base di Decimomannu - ove si considerasse la qualifica riconducibile alla II area funzionale - l A fascia economica, del Comparto Ministeri - dovrebbe essere pari a:
euro 36.144,49 X 107 = euro 3.867.460,43.
Da questo valore va comunque detratto l'importo ancora disponibile su fondi già stanziati per l'esercizio 2018, pari a euro 951.114, per un totale finale di euro 2.916.346,43.
Si tratta tuttavia – prosegue la relazione tecnica – di un calcolo potenziale effettuato per eccesso, ipotizzando che tutti i 107 lavoratori chiedano l'inquadramento nella II area funzionale, quando nella realtà molti di tali lavoratori vengono inquadrati nella I area funzionale.
Inoltre, occorre considerare che i dati relativi alle istanze di assunzione già pervenute al Dipartimento della funzione pubblica sono largamente inferiori alla suddetta stima potenziale massima e, precisamente, sono i seguenti:
Basi militari |
Possibili licenziamenti (unità) |
DECIMOMANNU (Paese: Germania) |
6 |
CAMP DARBY (Paese: U.S.A.) |
14 |
NAPOLI |
4 |
L'incremento di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2018, previsto dall'intervento normativo si aggiunge alle risorse pari a 951.114, per l'esercizio 2018 e a 988.383,00 euro a decorrere dal 2019, come disponibilità finanziaria del fondo.
Su queste basi, le risorse complessive risulterebbero pari a 2.951.114 per il 2018 e 2.988.383 euro a decorrere dal 2019 ed appaiono sufficienti a consentire l'inquadramento e la ricollocazione del personale richiedente presso le varie amministrazioni pubbliche.
La copertura dei maggiori oneri è prevista a carico del fondo per le esigenze di mantenimento della difesa di cui all'art. 616 del COM che presenta sufficienti disponibilità a decorrere dall'anno 2018.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni di soggetti in possesso di determinati requisiti (aver prestato servizio civile presso organismi NATO in Italia per almeno un anno alla data del 16 ottobre 2017 ed essere cessati dal servizio medesimo). A tal fine, viene integrato con 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 la dotazione di un fondo finalizzato ad analoghe assunzioni, riferite a soggetti che abbiano maturato i summenzionati requisiti alla data del 31 dicembre 2012.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la norma trovi applicazione secondo le ipotesi assunte dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dell’onere. Si osserva inoltre che la norma riconduce espressamente le assunzioni entro i limiti delle disponibilità dell’apposito fondo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10-quater provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’incremento - in misura pari a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 - del Fondo per le assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, di cui all’articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa (capitolo 1185 dello Stato di previsione del Ministero della difesa), di cui all’articolo 616 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Si segnala che la relazione tecnica riferita all’emendamento 1.900 del Governo precisa che tale Fondo presenta sufficienti disponibilità a decorrere dall’anno 2018. In proposito non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.
Articolo 7, comma 10-quinquies
(Iscrizioni di personale militare ai fondi di previdenza)
Normativa vigente: il comma 1 dell’articolo 1913 del D.lgs. n. 66/2010 (COM) stabilisce che gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri siano iscritti d'ufficio a specifici fondi previdenziali integrativi (sette in tutto) indicati dalla norma e differenziati per ruolo e Forza armata. I fondi sono tra loro indipendenti e a gestione separata e sono amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate. In base al comma 2 del medesimo articolo 1913, sono iscritti d'ufficio al fondo di previdenza degli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri anche l'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani militari in servizio permanente.
La norma, introdotta al Senato, prevede che, a far data dall’entrata in vigore[33] del D.lgs. n. 95/2017, il personale iscritto ai fondi previdenziali integrativi di cui all'articolo 1913 del D.lgs. n. 66/2010 (COM) che transita tra ruoli venga iscritto al nuovo fondo di previdenza (corrispondente al nuovo ruolo), con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. Per effetto del passaggio da un fondo all'altro, l'intero importo dei contributi versati viene trasferito al fondo di destinazione. Ai fini previdenziali, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuto calcolando il numero di anni complessivi di servizio prestati nei diversi ruoli
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché:
· opera esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie e dell'autonomia patrimoniale dei rispettivi differenti fondi della Cassa di previdenza delle Forze armate;
· è finalizzato ad armonizzare e allineare le diverse disposizioni in materia, contenute nel Codice dell'ordinamento militare, prevedendo che quanto già statuito per i sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente (art. 1919, comma 3, del COM) sia esteso ai restanti ruoli del personale militare e delle altre Forze armate;
· non introduce nuove prestazioni bensì mira a consentire la corresponsione delle spettanze economiche già previste per il personale all'atto del congedo, statuendo il mero ricongiungimento dei versamenti effettuati nel momento del transito da un ruolo all'altro ed evitando l'indebito arricchimento della Cassa di previdenza delle Forze armate che conseguirebbe alla mancata corresponsione di quanto versato dagli interessati;
· i singoli fondi non sono in alcun modo alimentati dal bilancio dello Stato e, nonostante la Cassa sia sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa, sono sostenuti esclusivamente con i prelievi, operati ai militari dei vari ruoli, obbligatori per legge (non costituendo la Cassa di previdenza delle Forze armate una forma di previdenza integrativa a carattere volontario) e con gli utili che ciascun fondo è in grado di produrre dagli investimenti del proprio patrimonio. Pertanto, l'intervento normativo proposto mira esclusivamente a tutelare la stessa Cassa di previdenza delle Forze Armate da ulteriore contenzioso, sicuramente sfavorevole.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente cha la disposizione prevede che il personale iscritto ai fondi previdenziali integrativi delle Forze armate che transiti in altro ruolo, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 95/2017, venga iscritto al fondo corrispondente al nuovo ruolo, con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. A riguardo, pur considerato quanto affermato dalla relazione tecnica - che riferisce che i fondi in parola operano esclusivamente nei limiti delle proprie risorse finanziarie e patrimoniali e che non sono in alcun modo alimentati dal bilancio dello Stato - andrebbero acquisti elementi volti a confermare che i bilanci dei vari fondi, a fronte dei passaggi di ruolo in riferimento, siano in grado di restare in equilibrio finanziario tenuto conto dei flussi di risorse in entrata (contribuzione effettiva degli iscritti) e quelli in uscita (erogazioni di prestazioni ricalcolate in funzione del nuovo ruolo ricoperto).
Articolo 7, comma 10-sexies
(Lavoro straordinario personale Forze di polizia)
Normativa vigente l’art. 1, comma 1, lett. b), del DPCM del 27 febbraio 2017, dispone la ripartizione della dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge n. 232/2016, che, come ridotta per effetto dell'art. 19, comma 2, del DL n. 8/2017, è pari a 1.479,12 milioni di euro per il 2017 ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere dal 2018.
La norma, introdotta al Senato, prevede che le risorse di cui all’articolo 1, comma l, lettera b), del DPCM 7 febbraio 2017, non utilizzate per le finalità ivi previste, già destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego ai sensi del predetto articolo l, comma l, lettera b), sono destinate ad incrementare le risorse per il pagamento del compenso per lavoro straordinario con riferimento alle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco, anche in occasione degli eventi G7 svoltisi durante il 2017.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, evidenzia che la norma prevede che le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo l, comma 365, della legge di bilancio 2017 per assunzioni di personale a tempo indeterminato, ripartite con del DPCM 7 febbraio 2017 e non utilizzate per le finalità previste, già destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego ai sensi dell’art. l, comma l, lett. b), del predetto DPCM, sono destinate ad incrementare le risorse per il pagamento del compenso per lavoro straordinario con riferimento alle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco, anche in occasione degli eventi G7 svoltisi durante il 2017.
La relazione tecnica afferma che, trattandosi di una diversa finalizzazione di risorse, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La stessa RT ha condizionato la verifica positiva della norma all’introduzione di alcune modifiche che risultano recepite nel testo trasmesso dal Senato.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, la norma si limita a definire una diversa finalizzazione di risorse disponibili a legislazione vigente.
Articolo 7-bis
(Riduzione della dotazione organica della banda musicale del corpo di polizia penitenziaria)
La norma demanda ad un regolamento di delegificazione[34] la riduzione della dotazione organica degli orchestrali della banda musicale del corpo di polizia penitenziaria, fissandola in un numero non superiore a 55 posti. Con il medesimo regolamento si provvede, inoltre alla rivisitazione delle tabelle allegate al DPR n. 276/2006, concernenti l’organizzazione strumentale della banda, le qualifiche e le progressioni di carriera dei componenti della medesima (comma 1).
La tabella C del DPR n. 276/2006, riporta un numero complessivo di 103 unità (strumenti) di organico della banda.
La disposizione di cui al comma l non comporta riduzione dell'organico del Corpo di Polizia penitenziaria e, per effetto della stessa, sono conseguentemente rideterminate le piante organiche del personale del Corpo di Polizia penitenziaria assegnati agli istituti penitenziari (comma 2). Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le funzioni, il regime di progressione in carriera, il trattamento economico e stato giuridico in conformità a quanto previsto dal DPR n. 276/2006 (comma 3). Gli orchestrali ritenuti non più idonei per la parte di appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni disposte a norma del DPR n. 276/2006 sono immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma si rende necessaria al fine di rideterminare la dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria alla luce delle effettive esigenze di rappresentanza per eventi istituzionali e altre manifestazioni di rilevanza nazionale ed internazionale, sulla base delle effettive presenze, pari a 55 unità a fronte di un organico complessivo di 103 unità. Si prevede altresì che gli orchestrali ritenuti non più idonei siano immediatamente destinati, mantenendo la qualifica rivestita, agli ordinari compiti istituzionali, anche in posizione di sovrannumero.
La disposizione in esame non determina disfunzioni di carattere organizzativo nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma demanda ad un regolamento governativo la riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, fissandola in un numero non superiore a 55 posti, a fronte di un organico vigente di 103 unità. Viene conseguentemente rideterminata, con il medesimo regolamento, la dotazione organica complessiva del Corpo.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che il volume organico complessivo, al termine del processo, risulti complessivamente in equilibrio e che l’eventuale assegnazione sovrannumeraria degli orchestrali inidonei ad ordinari compiti istituzionali (comma 4) sia configurata come riassorbibile alla luce delle successive cessazioni dal servizio. Sul punto andrebbe acquisita una conferma.
Articolo 8
(Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione)
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 214, della L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) ha previsto che la disciplina in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze delle pensioni, previgente rispetto alla riforma delle pensioni cosiddetta Fornero, continui ad applicarsi a specifiche categorie di lavoratori.
Il successivo comma 218 ha altresì disposto che detti benefìci siano riconosciuti nel limite di 30.700 soggetti e nel limite massimo di 137 milioni di euro per l'anno 2017, di 305 milioni di euro per l'anno 2018, di 368 milioni di euro per l'anno 2019, di 333 milioni di euro per l'anno 2020, di 261 milioni di euro per l'anno 2021, di 171 milioni di euro per l'anno 2022, di 72 milioni di euro per l'anno 2023, di 21 milioni di euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012, gli importi sono stati modificati con una rideterminazione pari a 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.933,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.575,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di euro per l'anno 2019, 721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 milioni di euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro per l'anno 2022, 81,9 milioni di euro per l'anno 2023, 21 milioni di euro per l'anno 2024, 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, cui ha corrisposto la rideterminazione del limite numerico massimo in 167.795 soggetti.
Le norme prevedono, al comma 1, che, a seguito dell’attività di monitoraggio e verifica, i benefici di cui all’articolo 1, comma 214, della L. 232/2016 siano riconosciuti nel limite di 16.294 soggetti (con una diminuzione di 14.406 soggetti) e nel limite massimo di:
112,2 milioni di euro per l'anno 2017 (-24,8 milioni);
167,4 milioni di euro per l'anno 2018 (-137,6 milioni);
179,3 milioni di euro per l'anno 2019 (-188,7 milioni);
152,1 milioni di euro per l'anno 2020 (-139,8 milioni);
121,2 milioni di euro per l'anno 2021 (-139,8);
86,3 milioni di euro per l'anno 2022 (-84,7 milioni);
53,7 milioni di euro per l'anno 2023 (-18,3 milioni);
27,8 milioni di euro per l'anno 2024 (+6,8 milioni);
7,2 milioni di euro per l’anno 2025 (-1,8 milioni);
3,1 milioni di euro per l’anno 2026 (+0,1 milioni);
1,5 milioni di euro per l’anno 2027 (+1,5 milioni);
0,8 milioni di euro per l’anno 2028 (+0,8 milioni).
0,2 milioni di euro per l’anno 2029 (+0,2 milioni);
0,1 milioni di euro per l’anno 2030 (+0,1 milioni)
Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2017, 137,6 milioni di euro per l’anno 2018, 188,7 milioni di euro per l’anno 2019, 180,9 milioni di euro per l’anno 2020, 139,8 milioni di euro per l’anno 2021, 84,7 milioni di euro per l’anno 2022, 18,3 milioni di euro per l’anno 2023, 1,8 milioni di euro per l’anno 2025 (comma 2).
Agli oneri si provvede, per 24,8 milioni di euro per l’anno 2017, 137,6 milioni di euro per l’anno 2018, 188,7 milioni di euro per l’anno 2019, 180,9 milioni di euro per l’anno 2020, 139,8 milioni di euro per l’anno 2021, 84,7 milioni di euro per l’anno 2022, 18,3 milioni di euro per l’anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l’anno 2025, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, e per 175,2 milioni di euro per l’anno 2017, 6,8 milioni di euro per l’anno 2024, 0,1 milioni di euro per l’anno 2026, 1,5 milioni di euro per l’anno 2027, 0,8 milioni di euro per l’anno 2028, 0,2 milioni di euro per l’anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l’anno 2030, ai sensi dell’articolo 20 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Rifinanziamento Fondo sociale occupazione (comma 2) |
200,00 |
137,60 |
188,70 |
180,90 |
200,00 |
137,60 |
188,70 |
180,90 |
200,00 |
137,60 |
188,70 |
180,90 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Utilizzo economie derivanti da misure salvaguardati riforma pensioni (comma 3) |
24,80 |
137,60 |
188,70 |
180,90 |
24,80 |
137,60 |
188,70 |
180,90 |
24,80 |
137,60 |
188,70 |
180,90 |
Rideterminazione oneri ottava salvaguardia (comma 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
La relazione tecnica afferma che le disposizioni, a seguito delle attività di monitoraggio espletate, aggiornano i limiti numerici e di spesa di cui al comma 218 della L. 232/2016 e dà conseguentemente attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della medesima legge. I riflessi finanziari della disposizione sono indicati nelle seguenti tabelle:
In conclusione, la RT afferma che gli oneri discendenti dal monitoraggio di cui al comma 1 (in relazione alle annualità per le quali è previsto un incremento, sia pur limitato, dei trattamenti previdenziali per l'ultimo provvedimento di salvaguardia rispetto alle previsioni) e di cui al comma 2 (in relazione all'incremento della dotazione del Fondo sociale per l'occupazione), sono complessivamente pari a:
(milioni di euro)
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
200 |
137,6 |
188,7 |
180,9 |
139,8 |
84,7 |
18,3 |
6,8 |
1,8 |
0,1 |
1,5 |
0,8 |
0,2 |
0,1 |
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei dati relativi alle economie registrate rispetto alle stime riferite all'ultima misura di salvaguardia contenuta nella legge di bilancio 2017. Non si formulano quindi osservazioni atteso che il rispetto del duplice meccanismo di monitoraggio ivi previsto (relativamente ai limiti imposti alla platea dei beneficiari e alla spesa annuale) appare costituire costituisce un idoneo presidio a garanzia dei saldi di finanza pubblica.
Articolo 8-bis
(Regime speciale per lavoratori rimpatriati)
Normativa vigente. L’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 reca un regime speciale per i lavoratori rimpatriati. In particolare, si prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare (70 per cento fino al periodo d’imposta 2016), al ricorrere di determinate condizioni.
Il comma 4 dell’articolo 16 prevede che i lavoratori rientrati in Italia col beneficio della parziale detassazione IRPEF (disposta della legge 30 dicembre 2010, n. 238), ove trasferiti entro il 31 dicembre 2015, applichino per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo il regime disposto dalla legge n. 238/2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa. Si ricorda che l’agevolazione consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa; tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell’ottanta e del settanta per cento). In alternativa, essi possono optare per il regime previsto dall’illustrato articolo 16 del d.lgs. n. 147/2015.
In proposito, si evidenzia che la RT allegata all’articolo 16 del d.lgs. 147/2015 affermava, in considerazione della tendenza annuale di rientri numericamente esigua, che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione agevolata dei redditi dei soggetti che decidono per il rientro in Italia in conseguenza della norma appaiono più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale. Pertanto, la relazione tecnica affermava la neutralità finanziaria della citata disposizione.
La RT allegata al comma 259 dell’articolo 1 della legge 208 del 2015 che ha introdotto la disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16 affermava che, sia in sede di relazione tecnica riguardante la disposizione di cui alla legge n. 238/2010, sia in occasione della valutazione dell’agevolazione contenuta nel decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale (d.lgs. 147/2015), non sono stati ascritti effetti sul gettito fiscale, data l’esiguità delle fattispecie interessate. Sotto l’aspetto strettamente finanziario, pertanto, secondo la RT la norma non comporta effetti rispetto a quelli già scontati in bilancio, riguardando, tra l’altro, soggetti che stanno già usufruendo dell’agevolazione.
La norma prevede che, in deroga alle disposizioni di cui al citato comma 4 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, l’opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo 2016 restano applicabili le disposizioni in materia di detassazione dei redditi di cui alla legge n. 238 del 2010. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l’anno 2016.
Si prevede altresì che le disposizioni sul rimpatrio di docenti, ricercatori e lavoratori si applichino nei limiti e alle condizioni delle norme UE in tema di aiuti di Stato cd. “de minimis”.
Agli oneri derivanti dall’articolo in esame pari a 13,4 milioni di euro per l’anno 2018 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Minori entrate |
|
|||||||||||
Agevolazione fiscale rimpatriati |
|
12,7 |
12,7 |
12,7 |
|
12,7 |
12,7 |
12,7 |
|
12,7 |
12,7 |
12,7 |
Agevolazione fiscale rimpatriati – addizionale regionale |
|
|
|
|
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Agevolazione fiscale rimpatriati – addizionale comunale |
|
|
|
|
|
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Agevolazione fiscale rimpatriati – addizionale regionale |
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Agevolazione fiscale rimpatriati – addizionale comunale |
|
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Fondo ISPE |
|
13,4 |
13,4 |
13,4 |
|
13,4 |
13,4 |
13,4 |
|
13,4 |
13,4 |
13,4 |
La relazione tecnica afferma che sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016 risultano nel complesso 5.869 soggetti che hanno fruito delle agevolazioni di cui alla L. n. 238 del 2010. Poiché ad oggi non risultano disponibili i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017, si ipotizza che una quota pari al 10% abbia optato per l'applicazione del regime dei rimpatriati di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015, per un numero di soggetti quindi pari a 587. Considerando il reddito medio pro-capite che risulta pari a 120 mila euro ed ipotizzando una suddivisione equa tra i due generi, si stima, considerando un differenziale medio di quota di imposizione pari al 45% (70%-25%) un ammontare esente pari a 31,7 milioni di euro (587X0,12*45%). Applicando un'aliquota marginale media pari al 40%, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):
|
2017 |
2018 |
2019 |
IREPF |
0 |
-12,7 |
0 |
Addizionale regionale |
0 |
-0,5 |
0 |
Addizionale comunale |
0 |
-0,2 |
0 |
Totale |
0 |
-13,4 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della quantificazione riportata nella RT e dei dati e delle ipotesi posti alla base della stessa. Andrebbe peraltro chiarito in base a quale ipotesi si preveda l’integrale restituzione nel 2018 delle somme per le maggiori imposte pagate nel 2016, tenuto conto che tale circostanza non si evince espressamente dal tenore delle disposizioni.
La norma infatti si limita a demandare le modalità di restituzione ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Si evidenzia altresì che il prospetto riepilogativo ascrive gli effetti della disposizione a ciascun anno del triennio 2018-2020 mentre la relazione tecnica e la norma limitano tale onere al 2018. In proposito appare necessario un chiarimento.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che agli oneri derivanti dalla previsione di agevolazioni fiscali per i lavoratori rimpatriati, pari a 13,4 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che il citato Fondo rechi le necessarie disponibilità e che l’utilizzo delle predette risorse non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti a valere sul fondo medesimo.
Articolo 9
(Fondo di garanzia PMI)
La norma, modificata nel corso dell’esame al Senato, incrementa la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20 (comma 1).
Viene, inoltre, inserito il comma 2-ter nell'articolo 148 della legge n. 388 del 2000, prevedendo che, per il 2017, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato
incassate nell'ultimo bimestre 2016, siano riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al citato Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
In proposito si ricorda che l’articolo 148 della legge n. 388 del 2000 prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Le medesime entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro del tesoro ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria per essere destinate alle iniziative sopra indicate, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Si prevede, inoltre, che la dotazione del Fondo di garanzia PMI possa essere incrementata anche mediante l’intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A..
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Incremento del Fondo di garanzia PMI |
300 |
200 |
|
|
|
|
|
|
300 |
200 |
|
|
La relazione tecnica illustra il contenuto della disposizione.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'imputazione di effetti al solo indebitamento netto (oltre che al SNF) appare conforme al trattamento contabile in presenza di garanzie standardizzate secondo i criteri SEC2010, e l’imputazione per l’intero ammontare riveste carattere prudenziale.
Andrebbe comunque acquisito l’avviso del Governo in merito alla prudenzialità della mancata previsione di effetti in termini di fabbisogno, sia pur rapportati ad una quota dello stanziamento previsto, da individuare sulla base del rischio di escussione delle garanzie.
Articolo 9-bis
(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)
La norma modifica la disciplina sui confidi prevedendo che gli stessi possano essere costituiti anche da professionisti non organizzati in ordini o collegi.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione stabilisce che possono partecipare al capitale dei confidi ed usufruire della relativa garanzia anche i professionisti non organizzati in ordini e collegi e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione appare estendere la disciplina dei confidi a soggetti non ammessi alla stessa a legislazione vigente. In proposito, andrebbe verificato se tale estensione possa determinare i presupposti per un ampliamento dei soggetti beneficiari di agevolazioni previste a legislazione vigente, con eventuali riflessi per la finanza pubblica.
Articolo 10
(Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell’Unione europea)
Normativa vigente. L’articolo 20-ter del decreto-legge n. 8/2017 ha disposto che, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze - su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarietà europeo - disponga le occorrenti anticipazioni di risorse, fino a 700 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
Il medesimo articolo dispone inoltre che al reintegro delle anticipazioni effettuate si provveda a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.
Le norme modificano l'articolo 20-ter del decreto-legge n. 8/2017 incrementando l’autorizzazione all’anticipazione del Fondo di solidarietà europeo (già prevista in misura pari a 700 milioni) di ulteriori 300 milioni, sempre a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987.
Si ricorda che si tratta ai sensi della legge n. 183 del 1987 di un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato tramite un apposito conto infruttifero
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto l'anticipazione è erogata nei limiti delle disponibilità del Fondo di rotazione, già scontate nei saldi di finanza pubblica
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che l’ulteriore incremento di 300 milioni dell’autorizzazione all’anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 sia compatibile con gli effetti scontati ai fini delle previsioni tendenziali di spesa, formulate in base alla legislazione vigente, e non abbia effetto su altre spese e iniziative già programmate a valere sulle medesime disponibilità. In proposito appare opportuna una conferma.
Inoltre, pur tenuto conto che il Fondo costituisce una gestione fuori bilancio (operante su conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato) nel quale sono versate le somme annualmente determinate con la legge di bilancio, andrebbe escluso, anche considerata la prossimità della fine dell’esercizio finanziario 2017, che possano prodursi eventuali effetti di cassa nell’ipotesi in cui anticipazioni effettuate in un esercizio siano reintegrate in esercizi successivi.
Articolo 11
(Fondo per la crescita sostenibile)
Le norme prevedono che il Fondo per la crescita sostenibile[35], istituito nello stato di previsione del MISE, possa finanziare anche interventi in favore di grandi imprese in stato di insolvenza e con almeno 500 lavoratori. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico[36] sono stabiliti, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti in favore di tali imprese. L'erogazione può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo per la crescita sostenibile (comma 1).
Conseguentemente si incrementa di 300 milioni di euro per il 2018 la dotazione del citato Fondo per la crescita sostenibile (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
|
|
300 |
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
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La relazione tecnica afferma che le operazioni sopra previste hanno natura finanziaria e dunque le norme in esame comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e non di indebitamento netto.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma è espressamente finalizzata al finanziamento di grandi imprese che si trovano in difficoltà finanziarie e che la relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo ascrivono effetti sul solo saldo netto da finanziare e sul fabbisogno, in quanto le operazioni hanno natura finanziaria ai fini del SEC 2010 e dunque non rilevano ai fini dell’indebitamento netto (deficit).
Tanto premesso, andrebbero esplicitati gli elementi che consentono di confermare la sussistenza dei requisiti prescritti dal sistema contabile europeo per l’attribuzione della predetta qualificazione ai finanziamenti prefigurati dal decreto in esame.
Si rammenta che secondo il SEC 2010 il diritto di un creditore di ricevere uno o più pagamenti da un debitore, ossia un prestito (voce AF.4), è qualificato come credito finanziario (paragrafo 5.03), e la sua creazione costituisce una “operazione finanziaria” (par. 5.01). Le operazioni finanziarie non influiscono sull’indebitamento netto (cfr. par. 8.100). Le operazioni finanziarie vanno distinte da altre voci, quali gli “altri trasferimenti in conto capitale” (voce D.99), che – invece – sono rilevanti sull’indebitamento netto. Gli “altri trasferimenti in conto capitale” hanno ad oggetto, in sintesi, la redistribuzione della ricchezza tra i diversi settori o sotto-settori dell’economia (parr. 4.164 e 4.165) e sono considerati (in base al segno positivo o negativo) entrate o spese della p. a., come tali – quindi – incidenti sull’indebitamento netto.
Appare dunque necessario acquisire l’avviso del Governo per poter escludere che il finanziamento in questione possa essere configurato, al sussistere di specifiche ipotesi, come un’operazione incidente anche ai fini dell’indebitamento netto.
Articolo 11, commi 2-bis e 2-ter
(Misura a favore dei giovani imprenditori «Resto al Sud»)
Normativa vigente. L’articolo 1 del DL 91/2017 ha previsto, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno, una misura rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35, residenti nelle suddette regioni, sotto forma di un finanziamento fino ad un massimo di 50 mila euro. I finanziamenti sono così articolati: 35 per cento come contributo a fondo perduto e 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite da una specifica convenzione. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse destinate alla misura.
All’attuazione della misura sono destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l’anno 2017; 280 milioni di euro per l’anno 2018; 462 milioni di euro per l’anno 2019; 308,5 milioni di euro per l’anno 2020; 92 milioni di euro per l’anno 2021; 22,5 milioni di euro per l’anno 2022; 18 milioni di euro per l’anno 2023; 14 milioni di euro per l’anno 2024; 17 milioni di euro per l’anno 2025.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prevedono che sia rimosso il limite dell’1 per cento delle risorse stanziate, previsto a copertura degli oneri derivanti dalla convenzione con il soggetto gestore, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia (comma 2-bis).
Si prevede altresì che, in sede di prima applicazione e per gli anni 2017-2018, il limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 1 del DL 91/2017, si intenda soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del medesimo DL 91 (comma 2-ter).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, in relazione al comma 2-bis, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli oneri derivanti dalla convenzione rimangono a carico degli stanziamenti di bilancio già allocati, nei commi 16 e 17 dell'articolo l del DL 91/2017.
In relazione al comma 2-ter, la RT afferma che la norma non presenta profili di onerosità per i saldi di finanza pubblica in quanto non vengono in alcun modo modificati gli stanziamenti destinati per ciascuna annualità al finanziamento della misura "Resto al Sud" nell'ambito delle risorse individuate dal DL 91/2017.
In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che le disposizioni di cui all’articolo 1 del DL 91/2017 prevedono l’erogazione di finanziamenti nell’ambito di determinati limiti di spesa, si osserva che le disposizioni in esame sono suscettibili di modificare l’onere derivante dalla stipula della convenzione con l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, nonché la platea dei soggetti potenzialmente richiedenti le agevolazioni contenute nell’articolo 1 del DL 91/2017. Andrebbero quindi acquisiti elementi volti a confermare la possibilità, sulla base delle procedure esistenti, di garantire il rispetto dei suddetti limiti complessivi di spesa.
Si evidenzia che i limiti di spesa sono definiti sulla base di specifiche ipotesi relative al numero e all’importo medio dei finanziamenti erogabili.
Articolo 12
(Procedura di cessione Alitalia)
Normativa previgente: l’articolo 50, comma 1, del decreto legge n. 50/2017 ha disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro della durata di sei mesi in favore della società Alitalia S.p.A. da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle more dell’esecuzione di un programma che consenta il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, come previsto dalla normativa vigente (articoli 27 e 54 del decreto legislativo n. 270/1999). Il finanziamento è concesso con l’applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di 1.000 punti base ed è restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede le procedure conseguenti all’invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria devono essere espletate entro il termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento.
Si rammenta che l’invito è stato pubblicato dai Commissari straordinari in data 17 maggio 2017.
Le norme dispongono la proroga al 30 aprile 2018 del termine per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia — Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento (comma 1).
Inoltre, con riferimento al finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 50/2017, le norme, allo scopo di garantire l’adempimento delle obbligazioni di trasporto assunte dall’amministrazione straordinaria, prevedono:
- l’incremento di 300 milioni di euro del predetto finanziamento, da erogare nell’anno 2018. Il predetto importo può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria ed è restituito entro il termine dell'esercizio;
- la proroga fino 30 settembre 2018 della durata del finanziamento per la quota erogata nel 2017.
L'organo commissariale provvede al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette società e per il perseguimento delle finalità di cui al programma dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto n. 267 del 1942[37] (comma 2).
Si dispone inoltre che, al fine di assicurare il diritto alla mobilità e gli obiettivi di continuità territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della gara (comma 2-bis).
Le norme prevedono che, a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali, l'organo commissariale possa esercitare la facoltà di sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria[38] (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Incremento finanziamento a titolo oneroso 2018 |
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300 |
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Minori entrate extratributarie |
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Proroga durata finanziamento, di cui all'art. 50 co. 1 D.L. n. 50/2017 |
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|
600 |
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Maggiori entrate extratributarie |
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|||||||||||
Proroga durata finanziamento, di cui all'art. 50 co. 1 D.L. n. 50/2017 |
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|
|
|
|
600 |
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La relazione tecnica afferma che la durata del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 50/2017 è prorogata per ulteriori sei mesi decorrenti dalla data di concessione (e quindi fino al 5 maggio 2018).
Tale proroga determina, nel 2017, il venir meno del rimborso del finanziamento erogato in tale anno (il cui importo è pari a 600 milioni) e il posticipo all'anno successivo, comportando un peggioramento del fabbisogno del 2017 e un miglioramento del medesimo saldo nel 2018, per un corrispondente importo. L'incremento dell'importo del finanziamento, pari a 300 milioni nel 2018, non comporta invece effetti sul fabbisogno, in quanto il finanziamento è restituito nel medesimo anno.
Non si registrano, precisa la RT, effetti finanziari sull'indebitamento netto, rimanendo ferma la previsione del rimborso della somma erogata e quindi la natura finanziaria dell'operazione.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’incremento dell’importo del finanziamento determina oneri per 300 milioni di euro per l’anno 2018 i cui effetti si producono, come affermato dalla relazione tecnica, solo sul saldo netto da finanziare, in quanto si prevede che il finanziamento a titolo oneroso sia rimborsato entro il medesimo esercizio di erogazione. Inoltre, la relazione tecnica afferma che la mancanza di effetti finanziari sull’indebitamento netto è riconducibile alla specifica configurazione dell’operazione in esame come operazione di carattere finanziario. In proposito, nel rilevare la coerenza del trattamento contabile degli effetti della norma in esame rispetto alle previsioni del DL 50/2017, non si formulano osservazioni nel presupposto che permangano le condizioni per la qualificazione del prestito ponte quale operazione finanziaria.
La RT, inoltre, non ascrive effetti sul saldo di fabbisogno all’incremento del prestito ponte per Alitalia. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, a condizione che la restituzione del prestito avvenga effettivamente entro l’esercizio in corso; ciò in quanto tale saldo registra, oltre agli effetti netti delle operazioni di carattere economico, anche le variazioni delle attività (o partite) finanziarie: poiché la disposizione prevede la scadenza del finanziamento nel corso del 2018, le partite finanziarie in entrata e in uscita dovrebbero compensarsi nel medesimo esercizio finanziario.
Con riferimento, infine, alla proroga al 30 settembre 2018 del termine per il rimborso del prestito già erogato nel corso del 2017, si evidenzia che il prospetto riepilogativo registra correttamente l'effetto in termini di fabbisogno sul 2017 (in termini di minori entrate extratributarie) e sul 2018 (in termini di maggiori entrate extratributarie), in quanto la restituzione del prestito era stata prevista dal decreto legge n. 50/2017 nel corso dell'esercizio finanziario in cui è stata effettuata l'erogazione (2017). Anche in merito a tale profilo non si hanno osservazioni da formulare.
Sarebbero peraltro utili indicazioni in merito alla mancata imputazione di effetti in termini di maggiori entrate sul saldo netto da finanziare per effetto dei rimborsi delle somme previsti per il 2018 (per un totale di 900 milioni), pur rilevando la prudenzialità di tale mancata iscrizione.
Articolo 12-bis
(Attività connesse al controllo del traffico aereo e a garantire l'efficienza e la sicurezza in volo)
Normativa vigente. L’articolo 10 del DPR 157/2013 ha disposto:
· che ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, si applichino, al ricorrere di specifiche condizioni, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011;
· che ai lavoratori appartenenti ai profili professionali dell’ENAV (controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, nonché di esperto di assistenza al volo e meteo, di cui all'articolo 5 della L. 7 agosto 1990, n. 248) si continuino ad applicare i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2013 (comma 3);
· che ai lavoratori appartenenti ai profili professionali dell’ENAV, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, la possibilità di accedere alla pensione nei regimi misto e contributivo con età inferiori ai 60 anni esclusivamente se risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne. (comma 4).
Alle disposizioni in esame la RT ha ascritto risparmi in ragione di 118.000 euro nel 2014, 240.000 euro nel 2015, 366.000 euro nel 2016, 498.000 euro nel 2017, 603.000 euro nel 2018, 680.000 euro nel 2019, 760.000 euro nel 2020, 808.000 euro nel 2021 e 824.000 euro nel 2022.
Le norme recano modifiche all’articolo 10 del DPR 157/2013, sopprimendo i commi 3 e 4 sopra riportati. Si prevede quindi:
· per i lavoratori appartenenti ai profili professionali dell’ENAV, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, si applichino, al ricorrere di specifiche condizioni, l’applicazione dei requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011.
Si ricorda che dal 1° gennaio 1996 i nuovi assunti dei profili professionali ENAV sono stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) con conseguente assoggettamento a requisiti pensionistici più elevati rispetto ai soggetti già assicurati alla predetta data che, invece, sono rimasti iscritti alla Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CPTS), per i quali l'articolo 96 del DPR 279/1983 dispone il collocamento a riposo al raggiungimento di sessanta anni di età;
· l’abrogazione degli specifici requisiti di anzianità contributiva (42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne) necessari ad accedere alla pensione con età inferiore a 60 anni.
Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa dì 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l’anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l’anno 2023, 1.450.000 per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025. Alla relativa copertura, pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Attività connesse al controllo del traffico aereo e a garantire l'efficienza e la sicurezza in volo |
|
0,1 |
0,2 |
0,3 |
|
0,1 |
0,2 |
0,3 |
|
0,1 |
0,2 |
0,3 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Tabella A - MEF |
|
0,1 |
2,5 |
2,5 |
|
0,1 |
2,5 |
2,5 |
|
0,1 |
2,5 |
2,5 |
La relazione tecnica afferma che la proposta normativa prevede l'estensione dei requisiti previsti per il personale operativo ENAV iscritto alla gestione dipendenti pubblici anche al personale con analoghe funzioni iscritto all'INPS, consentendo un anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti valevoli per la generalità dei lavoratori dipendenti.
L'INPS, sulla base dei dati concernenti i soggetti interessati forniti dall'ENAV integrati con quelli prelevati dai propri archivi gestionali, ha calcolato gli effetti di natura finanziaria che vanno da 121.000 euro nel 2018, ad oltre 2 milioni di euro nel 2025 come da tabella allegata.
Con riguardo alla copertura finanziaria del suddetto onere di spesa si provvede mediante le risorse devolute da ENAV s.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea svolti a favore del traffico aereo civile non di sua spettanza.
Anno |
Maggior numero di pensioni vigenti a fine anno |
Oneri al lordo degli effetti fiscali |
2018 |
2 |
121 |
2019 |
4 |
196 |
2020 |
6 |
316 |
2021 |
11 |
627 |
2022 |
17 |
973 |
2023 |
20 |
1.300 |
2024 |
24 |
1.450 |
2025 |
47 |
2.510 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame sembrano estendere i requisiti previsti per il personale operativo ENAV, iscritto alla gestione dipendenti pubblici, anche al personale con analoghe funzioni iscritto all'INPS. Tale estensione comporterebbe l’estensione della platea cui si applicano requisiti più favorevoli per il pensionamento, con conseguenti oneri per la finanza pubblica.
Ciò premesso, si prende atto della quantificazione operata dalla RT.
Con riferimento alla copertura, si fa presente che la disposizione ed il prospetto riepilogativo prevedono l’utilizzo dei Fondi speciali di parte corrente, mentre la RT fa riferimento alle risorse devolute da ENAV s.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea svolti a favore del traffico aereo civile non di sua spettanza. Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che agli oneri derivanti dall’estensione dei requisiti previsti per il personale operativo ENAV iscritto alla gestione dipendenti pubblici anche al personale con analoghe funzioni iscritto all’INPS, ai fini del pensionamento anticipato dei predetti lavoratori, pari a 121 mila euro per l'anno 2018 e - secondo una progressione crescente degli oneri medesimi di anno in anno - a 2,51 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 121 mila euro per l’anno 2018 e a 2,51 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2017-2019, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, sebbene privo di un’apposita voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2018-2020, come risultante dal disegno di legge di bilancio per l’anno 2018 attualmente all’esame del Parlamento. In proposito, non si hanno, pertanto osservazioni da formulare.
Articolo 12-ter
(Società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi)
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 91, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha previsto che, a titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero per gli aeromobili, introitati dalla medesima società di gestione a titolo di occupazione ed uso dei beni demaniali del sedime aeroportuale, destinati a legislazione vigente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alla gestione delle infrastrutture aeroportuali, vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di sostegno e rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte dalle suddette operazioni.
A tali disposizioni non sono stati associati effetti finanziari.
Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 1, comma 91, della L. 147/2013, prevedendo che, a titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero per gli aeromobili, introitati dalla medesima società di gestione e quantificati dal Ministero delle infrastrutture in euro 4.815.995,10 euro, rimangano nella disponibilità della società di gestione.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la modifica all'articolo l, comma 91, della legge n. 147/2013 mira a consentire ad Airgest di "compensare" il debito verso l'erario, dovuto al mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato per euro 4.815.995,10 dei diritti di cui all'articolo l, della L. 324/1976, con il credito maturato nei confronti dell'erario, relativo al mancato ristoro, disposto dall'articolo 4-bis del DL 107/2011, dei danni subiti per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU. In proposito, la RT precisa che dei 10.150.831,79 euro di danni asseverati da ENAC, solo 3.500.000 euro sono stati ristorati alla società.
La RT afferma altresì che nel bilancio dello Stato non risultano ascritti effetti finanziari relativi alle disposizioni richiamate, e che, trattandosi di una compensazione, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame fanno sì che le somme incassate per i diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi restino nella disponibilità della società stessa, anziché essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di sostegno e rilancio dei settori dell'economia locale. Ciò a compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU.
Preso atto di quanto affermato nella RT in merito alla parziale compensazione del credito maturato nei confronti dell’erario dalla società di gestione (in base a quanto affermato dalla RT, residuerebbero ancora 1.834.836,69 euro, da restituire ad Airgest), si rileva che le disposizioni in esame precludono comunque l’afflusso all’entrata dello Stato degli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti. In proposito, andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di verificare i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Inoltre, poiché le somme in questione, in base alla vigente normativa, sono destinate ad interventi per il sostegno e il rilancio dei settori dell'economia locale interessati, andrebbe escluso che, a valere sulle stesse risorse, siano stati programmati interventi di spesa, al fine di escludere effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.
Articolo 13
(Norme in materia di trasparenza societaria)
La norma modifica ed integra gli articoli 120 e 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). In particolare, si prevede che in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale - fermo restando quanto già previsto dall'articolo 106, comma 1-bis del medesimo T.U. in tema di offerta pubblica di acquisto totalitaria - il soggetto che effettua le comunicazioni previste dal medesimo articolo 120 debba fornire anche la dichiarazione degli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi.
In tal senso, è previsto poi che nella dichiarazione debbano essere indicati, sotto la responsabilità del dichiarante: a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; b) se agisce solo o in concerto; c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.
Si stabilisce, inoltre, che la CONSOB, con proprio regolamento, provveda all'elaborazione di disposizioni circa il contenuto della suddetta dichiarazione.
Vengono, inoltre, aggiornati i riferimenti normativi prevedendo che non possa essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni o la dichiarazione previste. Sono altresì previste sanzioni amministrative nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previsti.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si limita ad estendere l'ambito delle informazioni che l'acquirente di una partecipazione qualificata in una società quotata è tenuto a comunicare in aggiunta a quelle dovute in base al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). In tale quadro nessun nuovo onere viene previsto a carico della finanza pubblica e le verifiche conseguenziali ai nuovi precetti rientrano a pieno nell'ambito delle attività di competenza della CONSOB che svolge già ora sulla base dell'art 120 TUF e che potrà assolvere con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 13-bis
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
Normativa vigente. L’articolo 55, comma 13, della L. n. 449/1997 ha autorizzato la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero [Autobrennero Spa], a decorrere dal 1° gennaio 1998, ad accantonare una quota dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona [cosiddetto “fondo ferroviario dell’Autostrada del Brennero]. Tale accantonamento nonché il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta.
La norma ha altresì previsto, al terzo e quarto periodo del comma, che l'utilizzo del fondo avvenga in base a un piano di investimento[39] e che, nel frattempo, le disponibilità medesime siano investite in titoli di Stato.
In data 14 gennaio 2016, presso il MIT sono stati firmati i protocolli di intesa per il passaggio delle concessioni di due tratte autostradali (A22 e Autovie) a società pubbliche[40].
Nella risposta all’interrogazione 5/08466, riferita specificamente all’A22, svolta il 21 aprile 2016, il Governo ha chiarito, fra l’altro, quanto segue: “Con riferimento alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa del 14 gennaio 2016 il MIT ha eseguito nel corso del tempo una valutazione sulle possibili modalità di gestione del rapporto concessorio. Nell'ambito dei contatti tra Governo Italiano e Commissione Europea nel primo semestre 2015, è stata riscontrata la possibilità di applicare il modello operativo [della concessione]. Il protocollo definisce l'individuazione e l'adozione delle misure da attuarsi, con i necessari strumenti normativi e amministrativi, per l'affidamento da parte del MIT della concessione autostradale attualmente assentita ad Autostrada del Brennero a società interamente partecipate da Amministrazioni pubbliche territoriali e locali aderenti all'accordo. A conclusione della procedura potrà essere stipulato con la Società concessionaria un atto convenzionale disciplinante gli obblighi del Concessionario, i poteri del Concedente, la durata della concessione, gli investimenti da realizzare, la disciplina dei casi di recesso, revoca e risoluzione del rapporto contrattuale, il sistema sanzionatorio per inadempimenti del concessionario, il rischio traffico a carico del concessionario, il piano tariffario in linea con l'inflazione. Nel suddetto protocollo non sono elencate le opere da realizzare che, come appena detto, dovranno essere successivamente definite e regolate con un atto convenzionale; né con la sottoscrizione del Protocollo è stata autorizzata alcuna proroga alla concessione delle tratte autostradali interessate.”
Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[41], dispongono quanto segue:
- per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016[42] fra il MIT il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:
a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nel seguito: MIT);
b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale, sono stipulate dal MIT con le regioni [Trentino-AltoAdige/Südtirol nonché Friuli-Venezia Giulia e Veneto] e gli enti locali che hanno sottoscritto i citati protocolli di intesa, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;
c) le predette convenzioni devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti (comma 1);
- la Autobrennero SpA versa[43] all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale nel “Fondo ferroviario” dell’Autostrada del Brennero[44], che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote annuali da accantonare[45], sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità ora descritte entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse così versate sono utilizzate (per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e la realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona) nell'ambito del contratto di programma parte investimenti tra il MIT e RFI Spa (comma 2);
- il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante assicura, all'entrata del bilancio dello Stato, un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione. Nella determinazione del valore di concessione vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura (comma 3);
- gli atti convenzionali di concessione tra il MIT e i concessionari autostradali sono stipulati secondo le modalità previste dalla normativa vigente e i medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti (comma 4);
- all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi (comma 5). Tali norme disciplinano l’utilizzo del “fondo ferroviario” sulla base di un piano di investimenti e risultano superate da quanto previsto dal comma 2 (assegnazione delle risorse a RFI per le medesime finalità).
Nel corso dell’esame presso il Senato, non sono stati richiesti o forniti chiarimenti in merito all’emendamento introduttivo della norma in esame.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica informa che le concessioni sono già scadute, ribadisce il contenuto delle disposizioni ed afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma è, in sintesi, finalizzata a conferire determinate concessioni autostradali a società concessionarie interamente pubbliche nonché a trasferire il “Fondo ferroviario dell’Autobrennero”, attualmente accantonato presso la concessionaria, al bilancio dello Stato, in vista del suo utilizzo (per le medesime finalità previste a legislazione vigente) nell’ambito del contratto di programma – parte investimenti – fra MIT e RFI. Si dispone infine che il concessionario subentrante dell’A22 versi allo Stato 70 milioni di euro annui fino a concorrenza del valore di concessione.
Stante la natura interamente pubblica delle concessionarie subentranti, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all’eventuale inserimento delle stesse nell’elenco delle pp. aa. ai fini del conto consolidato. In tale ipotesi, andrebbe infatti verificato se possano determinarsi effetti sul debito e/o sui saldi di finanza pubblica in conseguenza dell’accollo delle passività delle attuali concessionarie (non inserite attualmente nel predetto elenco) e del valore di subentro delle concessioni (ai sensi del comma 1, lettera c)) oppure per effetto di investimenti ed oneri per le infrastrutture.
Per quanto riguarda la partecipazione alle concessionarie delle regioni e degli enti territoriali, non si formulano osservazioni per i profili finanziari considerato che a tali enti restano applicabili i vincoli del “pareggio di bilancio” e, dunque, nel presupposto che gli stessi assumano e abbiano assunto obbligazioni nei limiti delle proprie disponibilità.
Per quanto attiene infine al versamento allo Stato del cd. “Fondo ferroviario dell’Autobrennero”, in vista del suo utilizzo nel contratto di programma RFI – parte investimenti, non si formulano osservazioni considerato che la norma stessa limita la nuova spesa agli accantonamenti annuali e, in fase di prima applicazione, alle disponibilità già accantonate (comma 2). In merito al regime di sospensione d’imposta, si fa presente che lo stesso è già previsto a legislazione vigente (art. 55, comma 13, L. 449/1997).
Articolo 14
(Revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE)
Le norme modificano l’articolo 1 del decreto-legge n. 21/2012 il quale detta la disciplina dei poteri speciali attribuiti al Consiglio dei ministri sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Le modifiche inaspriscono l’apparato sanzionatorio previsto in caso di mancato rispetto degli obblighi di notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione ad operazioni di acquisizione di partecipazioni in società operanti nei settori della difesa e sicurezza nazionale [comma 1, lett. a)].
Sono modificate, altresì, le norme dell’articolo 2 che trattano dei poteri speciali inerenti agli attivi[46] strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Le modifiche estendono l’ambito di applicabilità della norma ai “settori ad alta intensità tecnologica”[47] ed estendono, altresì, gli obblighi di notifica già previsti per qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da o nei confronti di una società che detiene uno o più degli attivi individuati nonché i poteri di blocco delle operazioni attribuito al Governo [comma 1, lett. b)].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le norme non comportano oneri per il bilancio dello Stato in quanto si provvederà agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 15
(Incremento contratto di programma RFI)
Le norme autorizzano la spesa di 420 milioni di euro per l’anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017 – 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Rifinanziamento Fondo sociale occupazione (comma 2) |
420,00 |
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420,00 |
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|
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420,00 |
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La relazione tecnica precisa che lo stanziamento è destinato a far fronte ad esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto l’onere è limitato allo stanziamento previsto.
Articolo 15, commi da 1-bis a 1-quater
(Ulteriori misure in materia di trasporti)
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, recano modifiche all’articolo 1 della L. 238/1993, in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a., con particolare riferimento alla trasmissione degli eventuali aggiornamenti (comma 1-bis).
Viene integralmente sostituito l’articolo 1, comma 7, del D. Lgs. 112/2015, prevedendo che il Ministero dell'infrastruttura e dei trasporti definisca la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario e che, in sede di prima applicazione, tale strategia sia definita dal Documento di economia e finanza (comma 1-ter).
Infine, si dispone che i contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale siano stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione (comma 1-quater).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni, di carattere procedurale, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
Articolo 15, commi 1-quinquies e 1-sexies
(Sistema di trasporto su gomma e ferro)
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prevedono che, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, sia attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla situazione finanziaria della Società GTT S.p.A (comma 1-quinquies).
Ai relativi oneri, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura, sono portati in prededuzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020 (comma 1-sexies).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in quanto l’onere di cui alla disposizione in esame è limitato allo stanziamento previsto. In merito alle risorse utilizzate a fini di copertura appare opportuna una conferma che l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 non pregiudichi lo svolgimento di misure e interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1-sexies provvede alla copertura dell’onere pari a 35 milioni di euro per l’anno 2017 e a 5 milioni di euro per l’anno 2018, derivante dall’attribuzione alla regione Piemonte di un contributo straordinario volto a garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. La norma dispone altresì che, in considerazione della localizzazione territoriale della misura, i predetti importi sono portati in prededuzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse del citato periodo di programmazione. In proposito, appare necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo del predetto Fondo (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già previsti a valere sulla quota spettante alla regione Piemonte nell’ambito del predetto ciclo di programmazione.
Articolo 15, comma 1-septies
(Sostegno trasporto ferroviario merci)
La norma, al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci[48] autorizza la spesa di 4,5 milioni di euro per il 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva speciale” della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all’articolo 1,comma 294, della legge L. 190/2014 |
4,5 |
|
|
|
4,5 |
|
|
|
4,5 |
|
|
|
Minori spese correnti |
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Riduzione Tabella-A |
4,5 |
|
|
|
4,5 |
|
|
|
4,5 |
|
|
|
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e reca precisazioni in ordine alle finalità della stessa.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere recato dalla disposizione risulta limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la norma autorizza la spesa di 4,5 milioni di euro per l’anno 2017 al fine di garantire l’attuazione della misura di sostegno al trasporto ferroviario di merci prevista dall’articolo 1, comma 294, della legge n. 190 del 2014, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2017-2019, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Articolo 15-ter
(Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima)
Le norme recano modifiche all’articolo 2 del D. Lgs. 162/2007. In particolare, viene introdotto il comma 4-bis, prevedendo che, entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individui le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto (comma 1).
L'ANSF è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unità complessive di personale nel biennio 2018-2019, di cui 11 funzionari e 9 collaboratori. Agli oneri derivanti dall’articolo in esame, pari a 966.971 euro a decorrere dell'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (commi 2, 3 e 5).
A decorrere dall'anno 2018, la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime provvede a effettuare le investigazioni anche sugli incidenti relativi a: reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si verificano sui sistemi dì trasporto ad impianti fissi; incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali; incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi (comma 4).
Viene altresì introdotto il comma 1-bis nell’articolo 18 della L. 122/2016, prevedendo che le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento della sanzione da applicare (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
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Assunzioni Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
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1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
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|||||||||||
Assunzioni Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – Effetti riflessi |
|
|
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|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Minori spese correnti |
|
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Riduzione Fondo di riserva e speciale di parte corrente – MIT |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame autorizzano l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione, mediante concorso pubblico, di complessive n. 20 unità di personale, nel biennio 2018-2019. In particolare, 11 unità saranno inquadrate nella categoria C-C1 e 9 unità nella categoria B-B1.
Gli oneri derivanti dall'attuazione dei suddetti commi sono dettagliatamente esposti nella tabella seguente:
Qualifica |
Assunzioni |
|
Stipendio (13 mesi) |
IVC |
Indenn. profess. e art. 28 CCNL ENAC |
Indenn. ente art. 13 CCNL ENAC |
Indenn. accessoria media pro capite |
Totale pro capite |
Totale |
Posizione economica C1 |
11 |
Funzionari |
24.520,81 |
183,91 |
4.405,92 |
2.459,52 |
5.251,99 |
36.822,15 |
405.043,65 |
Posizione economica B1 |
9 |
Collaboratori |
21.293,17 |
159,70 |
3.826,08 |
2.106,36 |
5.251,99 |
32.637,30 |
293.735,70 |
Totale |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
698.779,35 |
O.R. 38,38% |
|
|
|
|
|
|
|
|
268.191,51 |
Totale compl. Lordo |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
966.970,86 |
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla stima degli oneri derivanti dall’assunzione da parte dell’ANSF di 20 unità di personale, non vi sono osservazioni da formulare alla luce dei dati forniti nella relazione tecnica. Si osserva altresì che l’onere appare configurato come limite di spesa, pur essendo commisurato all’assunzione di unità di personale in numero predefinito dalle norme. In ordine alla congruità di tale previsione appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Con riferimento all’ampliamento dei compiti spettanti alla Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, appare necessario acquisire dati ed elementi volti a confermare che a tale estensione possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che da essa discendano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la disposizione in commento provvede all’onere derivante dall’assunzione a tempo indeterminato di complessive 20 unità di personale presso l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, in deroga alla normativa vigente - quantificato in 966.971 euro a decorrere dall’anno 2018 - mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2017-2019, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2018-2020, come risultante dal disegno di legge di bilancio per l’anno 2018 attualmente all’esame del Parlamento. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Articolo 15-quater
(Emergenza infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po)
Le norme autorizzano una spesa fino a 35 milioni di euro per il 2017 per la realizzazione di interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po.
A tal fine, si prevede che le risorse siano trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Viene corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa relativa al fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140[49], della legge n. 232/2016, relativamente alla quota assegnata, con il D.P.C.M. 21 luglio 2017, allo stato di previsione del MIT, al capitolo 7002, relativo agli interventi dell'Anas sulle strade riclassificate statali.
La norma prevede inoltre che le somme non utilizzate per i suddetti interventi di messa in sicurezza siano versate all'entrata del bilancio dello stato e riassegnate sui capitoli di provenienza.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Maggiori spese in conto capitale |
|
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Messa in sicurezza delle infrastrutture stradali (comma 1) |
35 |
|
|
|
3 |
17 |
15 |
|
3 |
17 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese in conto capitale |
|
|
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Riduzione quota del MIT, capitolo 7002 - interventi ANAS - strade riclassificate statali (ripartizione Fondo per il rilancio investimenti e sviluppo del paese - articolo 1, comma 140, L. n. 232/2016 (comma 1) |
35 |
|
|
|
3 |
17 |
15 |
|
3 |
17 |
15 |
|
|
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi riguardo ai criteri utilizzati ai fini della definizione degli effetti di cassa riferiti agli interventi infrastrutturali previsti e alle corrispondenti risorse utilizzate a copertura.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo autorizza la spesa fino a 35 milioni di euro per l’anno 2017 da destinare alla realizzazione degli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po. La norma dispone altresì che alla copertura del predetto onere si provveda mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, che ha istituito il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, relativamente alla quota affluita al capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, per gli interventi dell’ANAS s.p.a. sulle strade riclassificate statali. La norma prevede, infine, che le somme eventualmente non utilizzate per le finalità di cui alla presente disposizione siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui capitoli di provenienza.
In proposito, si osserva che sul piano gestionale n. 34 del predetto capitolo 7002, destinato ai predetti interventi dell’ANAS, in base ad una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 17 novembre 2017, risultano effettivamente disponibili per l’anno 2017, in termini di competenza e di cassa, 35 milioni di euro. In tale quadro, appare pertanto necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
Articolo 15-quinquies
(Devoluzione di opere non amovibili)
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, sostituiscono integralmente l’articolo 703, quinto comma, del Codice della navigazione.
La novella prevede, tra l’altro, che gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale, realizzati dal gestore uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a natura tariffaria, restino di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 16
(Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana)
Le norme, modificate e integrate in prima lettura al Senato, al fine di garantire l’effettiva messa in liquidazione dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, apportano alcune modifiche al D.lgs. n. 178/2012 (recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa - C.R.I.). Le novelle riguardano i trasferimenti dei beni dalla vecchia alla nuova Associazione e la procedura di liquidazione della vecchia Associazione, nonché interventi di correzione e coordinamento formale del testo[50] del medesimo decreto legislativo.
Si rammenta che il D.lgs. n. 178/2012 ha disposto la riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, prevedendo la soppressione dell'Associazione di diritto pubblico e la contestuale costituzione di una nuova Associazione di diritto privato. Il trasferimento delle relative funzioni è stato disposto a decorrere dal 1° gennaio 2014. Da tale data, la precedente Associazione ha assunto, fino alla propria liquidazione, la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana", mantenendo la qualificazione di ente di diritto pubblico non economico, finalizzato a concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.
Le norme, tra l’altro, prevedono che:
· il riparto[51] di risorse finanziarie tra la vecchia e la nuova Associazione della Croce rossa, operi permanentemente e non solo per il 2016 come previsto nella disposizione soppressa (comma 1, lett. a));
· il suddetto[52] Ente strumentale individui, con propri provvedimenti, i beni mobili ed immobili[53] da trasferire in proprietà alla nuova Associazione. I provvedimenti di trasferimento[54] in oggetto sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento [comma 1, lett. b), n.1];
· i residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili[55] [comma 1, lett. b), n. 1-bis];
· a far data dal 1° gennaio 2018, l’Ente è posto in liquidazione[56]. Gli organi deputati alla liquidazione[57] sono, rispettivamente, l’amministratore dell’Ente[58], quale commissario liquidatore, e il collegio dei revisori dei conti[59], quale comitato di sorveglianza. Il Commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria[60], del personale individuato con provvedimento del Presidente dell’Ente nell’ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1º gennaio 2018, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore. Resta fermo, all’atto dell’effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale [comma 1, lett. d), n. 1)].
Si evidenzia che l’art. 8, comma 2, quinto periodo, del D.lgs. n. 178/2012, non modificato dal provvedimento in esame, prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2018 il personale impiegato nella gestione liquidatoria venga trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero.
Nel corso dell’esame al Senato sono state, inoltre, introdotte le seguenti norme che prevedono che:
· al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del D.lgs. n. 178/2012 ed appartenente all'area professionale e medica, il medesimo personale possa accedere in mobilità a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di II fascia di cui al CCNL 2002/2005-Area VI, nonché nell'ambito della dirigenza medica e della professione infermieristica dell'Istituto superiore di sanità-Centro Nazionale Trapianti (CNT) e Centro Nazionale sangue (CNS), e delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca (comma 1-bis);
· il suddetto personale dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), che abbia svolto compiti e funzioni nell'ambito della sanità pubblica possa essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se è in possesso di specializzazione in disciplina diversa da quella ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento (comma 1-ter).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento riferisce che il testo vigente del D.lgs. n. 178/2012 in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa italiana, necessita di integrazioni dirette a disciplinarne la fase liquidatoria e a colmare lacune procedimentali e che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Nel dettaglio, la relazione tecnica evidenzia che:
· le modifiche e le integrazioni all'articolo 4 (comma 1, lett. b)) e all'articolo 8, comma 2, primo e secondo periodo [comma 2, lett. d), n. 1) e 2)] disciplinano in modo organico la messa in liquidazione dell'Ente e il trasferimento del patrimonio dall'Ente all'Associazione, superando sovrapposizioni normative e mancato coordinamento delle vigenti norme la cui permanenza comporterebbe la necessità di un rinvio della soppressione e messa in liquidazione dell'Ente. In particolare è necessario provvedere, oltre alla ricollocazione del personale ancora rimasto in capo all'Ente, coordinare ed omogeneizzare le due diverse procedure liquidatone "speciali" (ante 2011 e post 2018). La liquidazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto di riordino, è sottoposta alla disciplina della legge n. 1404/1956, mentre è ancora in atto una liquidazione ex articolo 4 del D.lgs. n. 178/2012. Tali diverse procedure determinerebbero un diverso trattamento dei creditori che con il presente intervento si supera. Con specifico riferimento alla durata degli organi della liquidazione amministrativa, si è introdotto lo stesso termine previsto all'articolo 15, comma 1, del D.lgs. n 98/2011. Si prevede, inoltre, che il commissario liquidatore si avvalga, fino alla conclusione delle attività connesse alla gestione liquidatoria, di un numero di unità di personale da individuare nell'ambito del contingente già nominato dal Presidente nazionale della CRI quale propedeutico alla gestione liquidatoria e con le medesime modalità di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 8 del D.lgs. n. 178/2012. Per tale personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il trasferimento che dovrebbe avvenire il 1° gennaio 2018, anche in sovrannumero presso le altre pubbliche amministrazioni, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario liquidatore. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il passaggio del personale presso le altre PP.AA. avverrà con contestuale trasferimento delle risorse ed, inoltre, qualora lo stesso venga effettuato in soprannumero, si prevede il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Infine, la prevista esenzione dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni dall'Ente CRI all'Associazione si configura quale rinuncia a maggior gettito, considerato che il trasferimento dei suddetti beni scaturisce dallo stesso provvedimento che ne prevede l'esenzione;
· le modifiche all'articolo 2, comma 5 (comma 1, lett. a)), e all'articolo 6, comma 4 (comma 1, lett. c)), correggono errori di scrittura delle norme.
La relazione tecnica relativa all’emendamento introduttivo dei commi 1-bis e 1-ter afferma che tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla loro attuazione, trattandosi di mobilità volontaria, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento alla norma di cui al comma 1, lett. b), n.1-bis), la relazione tecnica afferma che la modifica risulta necessaria a seguito di specifico parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato che, approfondita la questione dei crediti e debiti (residui attivi e passivi) aventi quale controparte i Comitati territoriali CRI ante 2013, suggerisce, al riguardo, “un chiarimento normativo”, pure prospettato dal Ministero della salute. La successione delle nuove associazioni di diritto privato ai precedenti comitati locali e provinciali, prevista dall'art. l-bis, comma 2, D.lgs. n. 178/2012, sarebbe limitata ai rapporti esterni con soggetti terzi rispetto all’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI). Pertanto, i rapporti tra strutture territoriali e Comitato centrale non configurerebbero alcuna posizione di debito-credito tra gli stessi, attesa l'unicità della personalità giuridica della CRI, anche in conformità con le convenzioni di Ginevra.
La cancellazione dei predetti residui – sia quelli ante 2011 che quelli relativi al periodo l° gennaio 2012 – 31 dicembre 2013 – non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in previsione del fatto che l’attivo finale delle procedure liquidatorie sotto richiamate risulterebbe essere inferiore al passivo. Infatti, quelli ante 2011, qualora non estinti, sarebbero soggetti alla procedura concorsuale (gestione separata) ex art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 178/2012, alla quale si applicano, per espressa previsione normativa, le norme sulla procedura coatta amministrativa, con conseguente esdebitazione dell’eventuale quota di disavanzo che si potrebbe determinare a chiusura della procedura medesima. Analoga considerazione può farsi anche per i residui relativi al periodo l° gennaio 2012-31 dicembre 2013 tenuto conto che l'Ente in parola, ai sensi all'art. 8, comma 2, del citato D. lgs. n. 178/2012, a partire dal 1° gennaio 2018 sarà posto in liquidazione, la quale anch'essa, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16 del DL n.148/2017, seguirà le regole della liquidazione coatta amministrativa.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma di cui al comma 1, lett. b), n.1-bis, prevede l’estinzione e la cancellazione contabile dei residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali della CRI, relativi ai rapporti tra Comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi intervenuta in attuazione del D.lgs. n. 178/2012. Al riguardo, si prende atto che secondo il testo normativo e la relazione tecnica, i residui fanno riferimento a rapporti tra le strutture territoriali e il Comitato centrale della CRI, riconducibili, prima della riforma, ad un unico soggetto.
Andrebbe peraltro acquisito un chiarimento in merito a quanto affermato dalla stessa relazione, in base alla quale la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in previsione del fatto che l’attivo finale delle procedure liquidatorie sotto richiamate risulterebbe inferiore al passivo.
Con riguardo alla norma di cui al comma 1, lettera d), che prevede che il commissario liquidatore continui ad avvalersi, fino alla conclusione della gestione liquidatoria, di personale che, in virtù dell’art. 8, comma 2, quarto periodo, del D.lgs. n. 178/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dovrebbe essere assegnato anche in sovrannumero ad altra amministrazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che, in base a quanto previsto dalla vigente normativa, il passaggio di tale personale presso altre amministrazioni avverrà con contestuale trasferimento delle relative risorse. Inoltre, sempre in base alla normativa già in vigore, il trasferimento in sovrannumero comporterà, per tutta la durata dello stesso, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi, con riguardo al medesimo profilo professionale.
Nulla da osservare, infine, in merito alla procedura di ricollocazione presso altre amministrazioni del personale dipendente dell'area professionale e medica proveniente dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) e risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi del D.lgs. n. 178/2012, (comma 1-bis), considerato che, secondo quanto previsto dalla norma, tale ricollocazione avverrà nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente presso le amministrazioni riceventi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come affermato dalla relazione tecnica.
Articolo 17
(Disposizioni urgenti ni materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Caroglio e del Comune di Matera)
Le norme prevedono disposizioni di finanziamento degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana. In particolare, vengono assegnati:
§ 27 milioni di euro per l'anno 2017 al Soggetto attuatore degli interventi nell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33 del D.L. n. 133/2014 (comma 1);
§ 3 milioni di euro per l'anno 2017 al Comune di Matera per gli interventi urgenti previsti nella città designata Capitale europea della cultura 2019[61] (comma 2).
Ai relativi oneri si provvede per 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di C02 di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 30/2013, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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Maggiori spese in conto capitale |
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Finanziamento interventi a Bagnoli-Coroglio (comma 1) |
27 |
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27 |
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27 |
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Finanziamento interventi a Matera (comma 2) |
3 |
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3 |
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3 |
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Minori spese in conto capitale |
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Utilizzo quota parte proventi aste emissioni CO2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario (comma 3) |
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30 |
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30 |
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Maggiori entrate extratributarie |
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Utilizzo quota parte proventi aste emissioni CO2 versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario (comma 3) |
30 |
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La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che le disposizioni utilizzano una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di C02 di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 30/2013.
Al riguardo, si prende atto che gli oneri sono limitati alla prevista autorizzazione di spesa. Non si formulano quindi osservazioni nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma, che l’utilizzo di parte delle quote delle aste di CO2 non incida su programmi di spesa già previsti, a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse.
Si fa presente, in proposito che talune destinazioni delle risorse in questione hanno carattere obbligatorio ai sensi della normativa europea. Per tali ragioni, l’articolo 20, comma 7 (alla cui scheda si rinvia), assicura i necessari conguagli per assicurare il rispetto della pertinente disciplina europea.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3, provvede alla copertura degli oneri complessivamente derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo - riconducibili all’assegnazione di un importo pari a 27 milioni di euro per l’anno 2017 al Soggetto attuatore degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Caroglio (comma 1), nonché, al trasferimento di 3 milioni di euro per il medesimo anno 2017 in favore del comune di Matera per finalità di analogo tenore (comma 2) -, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, destinati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vengono versati all’entrata del bilancio dello Stato, e che restano definitivamente acquisiti all’erario[62]. In proposito, appare necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo di quota parte dei citati proventi, dei quali si prevede la definitiva acquisizione all’erario, non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità già previste a legislazione vigente a valere sui proventi stessi.
Art. 17-ter
(Disposizioni in materia di cinque per mille)
Normativa vigente: L’art. 1, co. 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha previsto l’applicazione in via permanente la disciplina prevista dall’art. 2, co. da 4-novies a 4-undecies, del decreto legge n. 40/2010, concernente la facoltà per i contribuenti di destinare una quota della propria IRPEF (5 per mille) in favore di una delle finalità indicate dal citato comma 4-novies. A tal fine la norma prevede una autorizzazione di spesa pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2015. Le somme eventualmente non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
La norma, inserendo il comma 1-bis all’art. 16 della legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette), stabilisce che, a decorrere dal 2018, una quota pari al cinque per mille dell’IRPEF può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la norma prevede una eventuale entrata aggiuntiva per gli enti parco, quantificabile nell'ammontare solo a consuntivo. Trattandosi di una ulteriore finalizzazione nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente sul pertinente capitolo 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'inclusione degli enti gestori delle aree protette tra i soggetti beneficiari del riparto della quota del 5 per mille IRPEF non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione in esame, non richiamando la disciplina vigente, sembrerebbe introdurre una nuova modalità di destinazione del cinque per mille IRPEF. La RT afferma, invece, che la disposizione introduce un’ulteriore finalità tra quelle già riconducibili, in base alla vigente normativa, ad una specifica autorizzazione di spesa. Tanto premesso, appare necessario acquisire l’avviso del Governo al fine di escludere che la norma debba intendersi non ricompresa nella precedente autorizzazione di spesa e necessiti, quindi, di un apposito stanziamento.
Articolo 17-quater, comma 1
(Sostegno alla progettazione degli enti locali)
Normativa vigente. L’articolo 41-bis, comma 1, del DL 50/2017 ha previsto l’assegnazione ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1, di contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2017, di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e di 20 milioni di euro per l’anno 2019.
Il successivo comma 11 ha previsto altresì che, ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provveda mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, sostituiscono integralmente l’articolo 41-bis, comma 1, del DL 50/2017. In particolare, si prevede che per gli anni 2018 e 2019 i contributi siano assegnati anche ai comuni delle zone a rischio sismico 2 (unitamente a quelle a rischio sismico 1) per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019, con conseguente incremento di 10 milioni di euro per ciascuno dei due esercizi dell’autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente. Conseguentemente, viene, tra l’altro, modificato il comma 11 del medesimo articolo 41-bis, relativo alla copertura degli oneri a valere sul Fondo per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici, di cui all'articolo 41, comma 2 del DL 50/2017, in ragione di ulteriori 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 [comma 1, lettere a) e i)].
Viene altresì introdotto l’articolo 41-bis, comma 3-bis, del DL 50/2017, prevedendo differenti ordini di priorità, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo [comma 1, lettere e)].
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Contributi ai comuni colpiti dal sisma per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva |
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10,0 |
10,0 |
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10,0 |
10,0 |
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10,0 |
10,0 |
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Minori spese in conto capitale |
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Riduzione del Fondo per l'accelerazione delle attività di ricostruzione |
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10,0 |
10,0 |
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10,0 |
10,0 |
|
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10,0 |
10,0 |
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La relazione tecnica, in relazione all’incremento dei contributi di cui al comma 1, lettera a), nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In relazione alla lettera e), la RT afferma altresì che la disposizione non comporta oneri in quanto finalizzata inserire una ulteriore priorità di ripartizione delle risorse già disponibili.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma dal Governo – che il Fondo per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici, di cui all'articolo 41, comma 2 del DL 50/2017, disponga delle risorse necessarie a consentire l’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui alle norme in esame, senza pregiudicare lo svolgimento di misure e interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la disposizione, apportando talune modificazioni all’articolo 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, prevede al comma 1, lettera a), un incremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 dei contributi complessivamente assegnabili ai comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico. La disposizione in esame stabilisce altresì, al comma 1, lettera i), che alla copertura del predetto onere si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici (cap. 8007 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze)[63]. Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che il Fondo in esame presenti a legislazione vigente le occorrenti risorse e che l’utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Per quanto attiene, infine, al Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, istituito ai sensi dell’articolo 202, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, a carico del quale il comma 4 del presente articolo pone gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare con la Cassa depositi e prestiti, si prende atto di quanto asserito dalla relazione tecnica all’emendamento 1.900 del Governo, secondo cui il Fondo medesimo reca le necessarie disponibilità[64].
Articolo 17-quater, commi 4 e 5
(Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari)
Le norme prevedono che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), con oneri posti a carico del medesimo Fondo (comma 4).
Si prevede altresì che, al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Città metropolitane e con i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari possano essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione (comma 5).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma, in riferimento al comma 4, che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri poiché i costi della convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Cassa depositi e prestiti sono posti a carico del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari che presenta adeguata disponibilità finanziaria.
Per quanto attiene al comma 5, la RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri in quanto si prevede esclusivamente la possibilità di destinare le risorse assegnate a valere sul Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari anche per la predisposizione degli strumenti di programmazione necessari per un’efficace individuazione degli interventi prioritari per lo sviluppo del paese.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 17-quinquies
(Disposizioni in materia di enti locali – demanio marittimo Comune di San Salvo)
Normativa vigente. L’articolo 6, comma 2-bis, del DL 80/2004, prevede che la fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (Campobasso) sia delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali al 30 maggio 2004[65]. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata all’Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si rammenta che alla disposizione in esame non sono stati ascritti effetti finanziari.
Le norme intervengono sull’articolo 6, comma 2-bis, del DL 80/2004, prevedendo che anche la fascia demaniale marittima compresa nel territorio del Comune di San Salvo (Chieti) sia delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali al 30 maggio 2004, secondo la medesima procedura già prevista dalla norma novellata.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma ha l’effetto di delimitare, con efficacia retroattiva, la linea di demarcazione del demanio marittimo insistente nel Comune di San Salvo (Chieti), in analogia a quanto già disposto – nel 2004 – relativamente al Comune di Campomarino (Campobasso), e ciò prendendo a base le risultanze catastali al 30 maggio 2004.
Pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ai fini della verifica degli effetti finanziari della norma appare necessario conoscere se per effetto della norma – con particolare riferimento alla sua efficacia retroattiva – siano attesi effetti finanziari in termini di rinuncia ad entrate erariali, tributarie o extratributarie, già scontate ai fini dei tendenziali in relazione alle fasce territoriali che potrebbero essere oggetto di sdemanializzazione.
In proposito, considerata l’analogia fra la norma in esame e quella novellata, sarebbe utile acquisire elementi relativi ai risultati della concreta attuazione del decreto-legge del 2004 relativamente al Comune di Campomarino, al fine di verificare se la previsione di invarianza finanziaria si sia effettivamente realizzata.
Articolo 18
(Finanziamento di specifici obiettivi connessi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)
La norma dispone, per l’anno 2017, l'accantonamento della somma di 32,5 milioni di euro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017.
La predetta somma è così ripartita:
- 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità ed innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;
- 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio;
- 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza e di attività di ricerca scientifica per i deficit cognitivi e neurologici.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a destinare a specifiche finalità risorse accantonate, previa sottoscrizione in sede di Conferenza Stato-regioni di Intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017.
In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire una conferma che la specifica destinazione di una quota delle risorse complessive del SSN, pari a 32,5 milioni di euro, disposta dalle norme in esame, non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente e finanziati a valere sulle medesime risorse.
Articolo 18, comma 2-bis
(Interpretazione autentica dell’articolo 15-undecies del decreto legislativo n. 502/1992)
Normativa vigente: l’articolo 15-undecies del decreto legislativo n. 502/1992 prevede che l'Ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833[66], nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato applichino al loro personale le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e verso le strutture pubbliche.
L’articolo 25 del DPR 761/1979 prevede che i servizi ed i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca, negli istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l’assistenza ospedaliera che abbiano ottenuto l'equiparazione agli enti ospedalieri (prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130), nell'ospedale «Galliera» di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali.
La norma dispone che l’articolo 15-undecies del decreto legislativo n. 502/1992 si interpreta nel senso che i servizi prestati ed i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del SSN anche per quel che concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti da e verso le strutture pubbliche del SSN o da queste verso gli enti e gli istituti stessi.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa che la disposizione ha lo scopo di chiarire, con una norma di interpretazione autentica, l'effettiva portata dell'art. 15-undecies, del decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dal decreto legislativo n. 229 del 1999, al fine di assicurare un'uniforme interpretazione della stessa ed evitare un cospicuo contenzioso che porterebbe gli enti del SSN a dover sostenere ingenti oneri finanziari.
Secondo la RT la predetta norma muove dal presupposto della natura pubblicistica dell'assistenza erogata dai predetti enti e dal loro inserimento nel circuito del SSN e Regionale a seguito dell'avvenuto adeguamento alle disposizioni dettate dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni previste per il reclutamento del personale. In tal senso il Ministero della salute, con un orientamento consolidato, ha in più occasioni chiarito che, per effetto delle citate disposizioni, il personale di ruolo dei cd. Ospedali classificati (di cui all'articolo 4, comma 12 del dlgs. N. 502 del 1992 e s.m.) ed il personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, laddove ricorrano i presupposti previsti dal legislatore, è legittimato a partecipare alle procedure di mobilità verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, facendo valere per gli effetti di legge il servizio ivi prestato. Sulla base dell'articolo 15-undecies, e del citato orientamento del Ministero, le aziende del SSN nel tempo hanno spesso reclutato nei propri ruoli, nell'ambito delle procedure di mobilità, personale proveniente dai predetti Enti che aveva superato, presso gli stessi, una procedura concorsuale. Tuttavia, anche per effetto di talune pronunce giurisprudenziali, sta emergendo un contrasto interpretativo sulle disposizioni in parola, con un conseguente orientamento difforme da parte delle aziende nella gestione delle procedure di mobilità che vendono coinvolto il personale dipendente dagli enti di cui trattasi. Ciò premesso, secondo al RT, la norma in esame opera un intervento chiarificatore al fine di scongiurare gli ingenti oneri finanziari cui andrebbero incontro le aziende sanitarie per effetto del cospicuo contenzioso derivante dalla difforme applicazione del citato articolo 15-undecies.
La RT afferma quindi che, trattandosi di norma meramente interpretativa, essa ha solo rilievo ordinamentale, senza avere alcun impatto sulla finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, alla luce delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica non si hanno osservazioni da formulare sulle finalità interpretative della norma in esame. Tuttavia appare necessario acquisire un chiarimento circa i possibili effetti finanziari derivanti dalla stessa, anche in ragione della sua portata retroattiva. In particolare, andrebbe chiarito se possano determinarsi effetti di maggiore spesa connessi alla ricostruzione delle carriere del personale interessato.
Articolo 18-bis
(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal SSN)
Normativa vigente: l’articolo 1, comma 40, della legge n. 662/1996 definisce gli sconti dovuti dalle farmacie al SSN sulla vendita dei farmaci di fascia A e B, prevedendo l’applicazione di una percentuale di sconto ridotta in favore delle farmacie rurali sussidiate e delle farmacie urbane e rurali non sussidiate, il cui fatturato non risulti superiore a determinati limiti. Il citato regime agevolato riguarda quindi:
- le farmacie rurali sussidiate (che godono di indennità di residenza) con un fatturato annuo al netto dell’IVA non superiore ad euro 387.342,67 (750 milioni di lire);
- le farmacie urbane o rurali non sussidiate con un fatturato annuo al netto dell’IVA non superiore ad euro 258.228,45 (500 milioni di lire).
La norma incrementa i limiti di fatturato per la individuazione delle farmacie rurali e delle farmacie urbane che riconoscono percentuali di sconto ridotte al SSN sulla vendita dei medicinali di fascia A e B. In particolare, il regime agevolato con l’intervento in esame, riguarda:
le farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo al netto dell’IVA non superiore ad euro 450.000;
le farmacie con un fatturato annuo al netto dell’IVA non superiore ad euro 300.000.
Si prevede inoltre che agli oneri derivanti dalla norma in esame pari a 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[67].
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
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Remunerazione farmacie rurali |
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9,2 |
9,2 |
9,2 |
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9,2 |
9,2 |
9,2 |
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9,2 |
9,2 |
9,2 |
Minori spese correnti |
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Riduzione Fondo ISPE |
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9,2 |
9,2 |
9,2 |
|
9,2 |
9,2 |
9,2 |
|
9,2 |
9,2 |
9,2 |
La relazione tecnica afferma che l’onere recato dalla norma in esame è pari a 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018. A tal fine il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato dello stesso importo a decorrere dall’anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Si riporta di seguito una tabella della RT nella quale è riepilogato l’impatto finanziario della norma in esame.
La RT precisa che ai fini dell’elaborazione sono stati utilizzati i dati e le informazioni del Data Base di Promofarma, la società di Federfarma che cura la raccolta dei dati sulla base degli obblighi previsti a livello Convenzionale (comma 2, art. 8 del D.P.R. 371/1998) ed anche in relazione alla normativa recata dall'art. 50 della legge 326/2003. Alla raccolta dei dati per il successivo inoltro alle diverse strutture della parte pubblica collaborano il 96% delle farmacie esistenti (17.050 farmacie private e pubbliche collaboranti). I dati relativi alla tipologia delle farmacie (Urbana, Rurale, Rurale sussidiata) debbono essere invece acquisiti dal data base di Federfarma.
(importi in euro)
Fonte: relazione tecnica A.S. 2942
La RT illustra, nel dettaglio, i dati contenuti nella tabella:
- colonna n.1 - è riportato il numero delle farmacie che usufruiscono attualmente degli sconti agevolati ed il numero delle nuove farmacie che si aggiungerebbero in forza delle modifiche dei limiti di fatturato.
- colonna n.2 - per ciascun gruppo di farmacie è indicato il fatturato complessivo 2015, al netto dell'IVA;
- colonna n.3 - a fianco di ciascun gruppo è indicato il valore assoluto dello sconto che hanno praticato al SSN nel 2015;
- colonna n.4 - è stato riportato lo sconto aggiuntivo del 2,25% che viene ulteriormente corrisposto dalle farmacie a sconto ordinario;
- colonna n. 5 - sconto complessivo corrisposto attualmente dalle farmacie. Le nuove farmacie che intervengono ad usufruire dei nuovi intervalli di fatturato provengono, infatti, dal novero delle farmacie che "pagano" gli sconti ordinari per fasce di prezzo, a suo tempo maggiorati dalla legge 122/2010 che ha comportato un aumento dei diversi sconti dell'l,82%, successivamente aumentato al 2,25%. Con il passaggio alle aliquote di sconto agevolate conseguente alla norma in esame, tali farmacie sarebbero escluse dal pagamento di tale quota aggiuntiva, con la conseguenza che il SSN vedrebbe aumentato conseguentemente e proporzionalmente l'onere complessivo conseguente;
- colonna n. 6 - sono indicati i nuovi sconti definiti con i nuovi parametri di fatturato;
- colonna n. 7 – è evidenziato il maggior onere che deriverebbe al SSN calcolato come differenza tra i due importi.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa i limiti di fatturato entro i quali sono ricomprese le farmacie rurali sussidiate e le altre farmacie che applicano percentuali di sconto ridotte in favore del SSN sull’acquisto dei farmaci di fascia A e B. Tale previsione comporta una ampliamento della platea delle farmacie che accedono al regime agevolato, determinando un onere a carico del SSN che la norma quantifica in 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.
Si rileva in proposito che la RT non esplicita tutti gli elementi necessari per procedere ad una verifica della quantificazione dell’onere riportata dalla stessa relazione.
Si segnala tuttavia che nella tabella riepilogativa degli oneri esposta dalla spessa relazione per il gruppo 2 delle farmacie è stato considerato un limite inferiore di fatturato pari ad euro 258.338,45 anziché euro 258.228,45 (corrispondente a 500 milioni di lire) come previsto dalla normativa vigente. Andrebbe quindi acquisita una conferma che tale difformità non incida sul calcolo dell’onere complessivo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3, provvede alla copertura dell’onere derivante dell’incremento, in misura pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dal 2018, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato - volto a compensare l’estensione del regime di sconto riconosciuto alle farmacie per i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale -, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale appare necessario che il Governo assicuri che il citato Fondo rechi le necessarie disponibilità e che l’utilizzo delle predette risorse non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo.
Articolo 18-ter
(Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali)
Normativa vigente: i commi 1-4 dell’articolo 3-bis del D.L. n. 73/2017 prevedono una serie di adempimenti a carico dei dirigenti scolastici e delle ASL in materia di obblighi vaccinali. In particolare si prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, che:
• i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie siano tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico successivo di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati (comma 1);
• le aziende le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali (comma 2);
• i dirigenti scolastici, entro i successivi 10 giorni dall’acquisizione degli elenchi di cui al comma precedente, invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori ovvero i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni (comma 3);
• i dirigenti scolastici entro il 20 luglio trasmettono la documentazione pervenuta ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito alla azienda sanitaria locale che provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame (comma 4)[68].
Le norme anticipano la semplificazione amministrativa sopra descritta, prevista a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, rendendola applicabile già a decorrere dall'anno scolastico-calendario annuale 2018/2019 nelle sole regioni dove sono state già istituite anagrafi vaccinali (comma 1).
Il meccanismo indicato al comma precedente potrà essere applicato nelle medesime regioni già a decorrere dall’anno scolastico e dal calendario annuale 2017/2018, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro e non oltre il 10 marzo 2018 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma non determina maggiori oneri e non innova da un punto di vista finanziario le disposizioni contenute nel decreto-legge n.73/2017, ma è diretta ad alleggerire i carichi gestionali delle istituzioni scolastiche, educative e formative.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 18-quater
(Produzione e trasformazione di cannabis a uso medico)
Le norme stabiliscono che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (S.C.F.M.) - autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis - provveda alla coltivazione della cannabis e alla sua trasformazione in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici. Inoltre, il Ministero della salute, con proprio decreto, può autorizzare uno o più enti o imprese alla coltivazione e alla trasformazione di ulteriori quote di cannabis per uso medico (comma 1).
Si prevede, altresì, che l'Organismo statale per la cannabis[69] autorizzi l'importazione di quote di cannabis da conferire allo S.C.F.M. di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie (comma 2).
Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis, oltre quelle coltivate dallo S.C.F.M., possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione di ulteriori quote di cannabis (comma 3).
È stabilito che, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina[70], la Commissione nazionale per la formazione continua disponga che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore (comma 4).
Tale attività avviene ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 38/2010: si rammenta che ai sensi del successivo comma 5, all’attuazione di tale norma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si consente allo Stabilimento di Firenze di sviluppare nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile (comma 5).
Tale attività è prevista al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti.
È, infine, previsto che le preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore[71] nonché per gli altri impieghi previsti dall’Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015[72], siano a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del D.L. n. 23/1998[73] (comma 6).
Infine, si autorizza la spesa di 1.600.000 euro per l’anno 2017 per le finalità di cui al comma l e di 700.000 euro per le finalità di cui al comma 2 (comma 7).
Ai relativi oneri, pari a complessivi 2.300.000,00 euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della salute per l'anno 2017.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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Maggiori spese correnti |
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||||||||||||
Stabilimento chimico farmaceutico militare (comma 1) |
1,6 |
|
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1,6 |
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1,6 |
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Importazione di quote di cannabis (comma 2) |
0,7 |
|
|
|
0,7 |
|
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|
0,7 |
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Minori spese correnti |
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Tabella A – Min. Salute (comma 3) |
2,3 |
|
|
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2,3 |
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2,3 |
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La relazione tecnica afferma che allo stato, le attività di produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze avvengono sulla base delle risorse assicurate dal Ministero della Difesa, oltre che grazie allo speciale contributo del Ministero della salute, finalizzato all'ulteriore sviluppo delle attività dell'Ente.
Le stime previsionali relative all'uso - e dunque al corrispondente approvvigionamento di cannabis - impongono, tuttavia, la necessità di nuovi investimenti al fine di implementare sia la produzione diretta da parte dello Stabilimento che l'ulteriore reperimento della sostanza attraverso il meccanismo dell’importazione.
Sotto il profilo della produzione diretta da parte dello Stabilimento, la RT fa presente come il comma 7 individua, quale fonte di finanziamento, la somma di euro 1.600.000, da riferirsi, dunque, alle sole attività indicate dal comma l. Tale somma deve ritenersi congrua, in quanto la sua determinazione è supportata dai seguenti elementi informativi, fomiti dal Ministero della Difesa.
La relazione evidenzia altresì che la produzione di cannabis presso lo Stabilimento Farmaceutico Militare è iniziata, su scala industriale, già dal marzo 2016 e l'investimento iniziale di l milione di euro, finanziato dall'Agenzia Industrie Difesa, ha permesso di:
avviare la coltivazione sperimentale di una varietà di cannabis ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla coltivazione ed alla fabbricazione di materie prime farmaceutiche a base di cannabis;
allestire tre serre per la coltivazione di piante in quantità tale da poter raggiungere, entro i primi mesi del 2018, la produzione annuale di 100 kg di infiorescenze essiccate di cannabis;
sperimentare coltivazioni su scala industriale basati su sistemi di illuminazione a basso consumo;
mettere a punto i processi di coltivazione di due varietà di cannabis.
A seguito dell'aumento delle richieste di prodotto, grazie ai finanziamenti garantiti dal Ministero della salute per l'ampliamento delle serre (pari ad euro 300.000), sarà possibile, nell'arco del 2018, aumentare la produttività di entrambe le varietà di cannabis fino a 130-150 kg/anno.
Tuttavia, se dovessero essere confermate le stime dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, basate sull'aumento delle prescrizioni e dei relativi consumi, potrebbe essere necessaria- per il 2018 -una produzione di circa 300 kg, quantitativo che si andrebbe a sommare al prodotto importato dall'estero. A tal fine, per potenziare la capacità produttiva dello S.C.F.M. necessaria a soddisfare tale esigenza (circa 30 Kg al mese di infiorescenze di cannabis) è stimato un ulteriore investimento di 1.300.000 euro, cui si devono aggiungere circa 300.000 euro per la realizzazione di una nuova cabina elettrica, necessaria per l'alimentazione degli impianti di illuminazione e climatizzazione delle serre, con tempistiche stimate per la progettazione, la realizzazione e l'avvio delle nuove coltivazioni di circa 12 mesi. La RT fa presente, peraltro, che qualora si dovesse ipotizzare la ricerca e l’acquisto della cannabis sul libero mercato, tali oneri risulterebbero verosimilmente assai superiori.
Sotto il secondo profilo della possibile autorizzazione all'importazione il comma 7 individua la somma di 700.000 euro, finalizzata ad evitare, fin da subito, l'attuale carenza di cannabis, nelle more dell'implementazione degli interventi previsti e finanziati con il predetto comma l. In particolare, l'organismo statale per la cannabis, presso il Ministero della salute, per sopperire alla predetta momentanea carenza, ha già stimato la necessità di reperire, nel minor tempo possibile, circa 100 kg di cannabis.
La somma di 700.000 euro deve ritenersi congrua, in quanto in base alla convenzione sottoscritta il 25 novembre 2016 tra il Ministero della salute e l'Istituto chimico farmaceutico di Firenze è stato determinato in 6,88 al grammo l'importo che consente al predetto Istituto la copertura dei costi per la produzione e distribuzione della cannabis. Attraverso il predetto stanziamento di 700 mila euro si consentirebbe, secondo la relazione tecnica, l'importazione di un massimo di 100 kg di cannabis, per il suo successivo conferimento all'Istituto chimico farmaceutico di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie. La relazione tecnica afferma che l’importo di 700.000 euro è stato ottenuto moltiplicando il quantitativo necessario, 100 kg, per il costo al grammo di 6,88 euro indicato nella citata convenzione.
Per quanto concerne, inoltre, l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario disposto dalla Commissione nazionale per la formazione continua, di cui al comma 4, la RT afferma che tali attività saranno svolte, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse già assegnate alla formazione continua del personale sanitario.
Infine, sulla erogabilità dei farmaci in oggetto a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle risorse disponibile per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui al comma 6, la RT afferma che la disposizione è finanziariamente neutrale in quanto le nuove preparazioni andranno a sostituire la prescrizione di altri farmaci attualmente utilizzati sia per le patologie di cui al D.M. 9 novembre 2015, sia per le terapie del dolore.
In merito ai profili di quantificazione, si prende preliminarmente atto che la spesa è prevista entro limiti massimi, riferiti al 2017. Si prende altresì atto di quanto indicato dalla RT circa la congruità della spesa medesima.
Peraltro, con riferimento alle attività di produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, occorre acquisire elementi idonei a confermare l’effettiva possibilità per tale soggetto di far fronte ai medesimi obblighi nel quadro delle risorse esistenti a legislazione vigente, tenendo altresì conto dei presumibili livelli di domanda e, quindi, del possibile incremento di attività rispetto a quella già svolta.
Appare altresì necessario acquisire elementi volti a confermare la possibilità di realizzare i programmi di investimento entro l’esercizio in corso, visto che lo stanziamento è limitato al 2017 e anche gli effetti sui saldi di cassa si esauriscono in tale esercizio.
Con riguardo allo stanziamento di 700.000 euro, finalizzato all'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie, la RT evidenzia che tale stanziamento è stato definito applicando al quantitativo di 100 kg il prezzo stabilito dalla convenzione sottoscritta del 2016 tra il Ministero della salute e lo Stabilimento medesimo. Poiché, in base alla norma, il predetto quantitativo dovrebbe essere importato, andrebbero acquisiti elementi in merito alla coerenza dei costi di importazione rispetto ai prezzi stabiliti dalla citata convenzione.
Per quanto concerne lo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie (comma 5), occorre acquisire l’avviso del Governo circa l’effettiva sostenibilità di tale previsione per lo Stabilimento di Firenze, indicando le risorse disponibili per tali ulteriori attività.
Infine, riguardo alla prescrivibilità delle preparazioni magistrali a base di cannabis a carico del SSN (al comma 6), pur evidenziando che la norma prevede il rispetto del limite del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato, andrebbe verificata la sostenibilità di tali disposizioni nel quadro delle predette risorse senza pregiudicare l’erogazione di altre prestazioni a carico del SSN.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 7 provvede all’onere derivante dalla implementazione delle attività connesse alla produzione e trasformazione di cannabis per uso medico da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, nonché dalla autorizzazione all’eventuale importazione di ulteriori quote di cannabis da conferire al predetto Stabilimento, pari complessivamente a 2,3 milioni di euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2017-2019, di competenza del Ministero della salute che, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Articolo 18-quinquies
(Debiti sanitari della regione Sardegna)
Le norme prevedono che la regione Sardegna possa fare richiesta di utilizzo delle risorse generate da economie, riprogrammazioni di sanzioni e riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 1/2011 dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della regione medesima. L’utilizzo è finalizzato alla copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016.
A fronte di tale richiesta il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa autorizzazione.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti negativi sui saldi in quanto si tratta di risorse già previste a legislazione vigente il cui utilizzo per le finalità indicate dalla norma dovrà essere autorizzato con delibera del CIPE, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe preliminarmente chiarita la portata normativa della “riprogrammazione di sanzioni”, dalla quale sono attese risorse da impiegare per ridurre il debito sanitario della Regione Sardegna.
Inoltre, si osserva che il Fondo per lo sviluppo e la coesione reca risorse di conto capitale e che l’utilizzo di economie, conseguite a valere su tali risorse, per il pagamento di debiti commerciali sembra configurare una ipotesi di dequalificazione della spesa. Anche su tale aspetto è opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 19
(Liberalizzazione in materia di diritti d’autore)
Le norme apportano alcune modifiche alla legge n. 633/1941 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
In particolare, viene estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d’autore, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che in precedenza operava in regime di esclusiva [comma 1, lettera a)].
Inoltre, si consente agli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione [comma 1, lettera b)].
Tale attività viene comunque subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica fa presente che la disposizione recepisce quanto chiesto dalla Direzione generale UE Reti di comunicazione e contenuti delle tecnologie (DG CNET), che aveva segnalato al Governo italiano l'opportunità di riconsiderare il regime di monopolio della SIAE in materia di collecting del diritto d'autore.
Di conseguenza, anche al fine di evitare possibili procedure di infrazione, secondo la RT, la norma, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/26/UE, estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (ossia gli enti senza fine di lucro e a base associativa), stabiliti in Italia, operanti sul territorio dell'UE, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE.
La RT conclude affermando che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare riguardo al comma 1, considerata la natura sostanzialmente ordinamentale della norma.
Non si formulano inoltre osservazioni in merito al comma 2, tenuto conto che l’art. 40 del d.lgs. n. 35/2017 già prevede la vigilanza dell’AGCOM sugli organismi di gestione collettiva.
Articolo 19-ter
(Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato)
Normativa vigente: l’articolo 5, comma 9 (primo e secondo periodo), del decreto-legge n. 95/2012 ha disposto il divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Consob, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa.
Si ricorda che la relazione tecnica, riferita al citato articolo 5 comma 9, ha precisato la norma risulta neutrale dal punto di vista finanziario, trattandosi di disposizione di razionalizzazione.
La norma dispone che il divieto stabilito dall’articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto legge n. 95/2012 non si applica agli enti di previdenza di diritto privato[74], i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma in esame non determina oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, la RT spiega che la norma riguarda il regime delle cariche di governo, incarichi di studio e consulenza e incarichi dirigenziali o direttivi in enti privatizzati e pertanto non gravano sulla finanza pubblica. La norma, precisa la RT, non ne aumenta il numero e non incide sul regime delle cariche o sui compensi, ma interviene solo sulla regolamentazione del caso in cui tali cariche vengano ricoperte da pensionati.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 19-quater
(Banca dati nazionale degli operatori economici)
Le norme, al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici che intendono partecipare alle procedure disciplinate dal Codice degli appalti[75] autorizza la spesa di euro 100.000 per il 2017 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2018.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il Ministero delle infrastrutture è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte dell’autorizzazione di spesa sopra prevista.
L’articolo 81, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC) e l'Agenzia per l’Italia digitale (AGID), siano indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni in esame, pari a euro 100.000 per il 2017 e a euro 1.500.000 decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e del trasporti.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Banca dati nazionale degli operatori economici |
0,1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
0,1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
0,1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Tabella A -MIT |
0,1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
0,1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
0,1 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.
Una precedente RT - riferita all’articolo aggiuntivo 19.0.45 (testo 2), che ha introdotto l’emendamento nel corso dell’esame presso la competente Commissione del Senato - afferma che gli oneri per la costituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici sono stati individuati sui fondi PON Governance, ed attivati con uno specifico accordo tra l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) e il Ministero delle infrastrutture e del trasporti, stipulato nel giugno 2017. La spesa prevista per il 2017 per lo start up della banca dati è stimata in 100.000 euro. Secondo la stessa relazione, restano da finanziare i costi di conduzione e gestione della Banca dati (BONOE), presuntivamente stimati in circa 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018:
• 500.000 euro per manutenzioni evolutive e correttive;
• 1.000.000 euro per licenze hardware e software e gestione del Contact Center per il supporto alle stazioni appaltanti.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame autorizzano una spesa in ragione di 500.000 euro per il 2017 e di 1,5 milioni a decorrere dal 2018. Tale spesa è volta ad assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici, nonché a consentire la stipula di una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che tali oneri risultano limitati all’autorizzazione di spesa prevista.
Come evidenziato, la relazione tecnica riferita alle modifiche apportate dal Senato non fornisce ulteriori indicazioni. Tuttavia una precedente RT allegata all’articolo aggiuntivo 19.0.45 affermava che gli oneri per la conduzione e gestione della Banca dati degli operatori economici potevano presuntivamente essere stimati in circa 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018.
Per quanto attiene agli oneri derivanti dalla stipula della convenzione tra il MIT e l'Autorità nazionale anticorruzione, appare necessario acquisire dati di stima del relativo onere e della sua proiezione temporale, atteso che, in base alle disposizioni e agli elementi desumibili dalla relazione allegata all’articolo aggiuntivo 19.0.45, l’importo disponibile per la convenzione medesima sembrerebbe limitato all’esercizio 2017 in ragione di 100.000 euro.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo autorizza la spesa di 100 mila euro per l’anno 2017 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l’implementazione delle nuove funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici, di cui all’articolo 81, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo onere mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2017-2019, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2018-2020, come risultante dal disegno di legge di bilancio per l’anno 2018 attualmente all’esame del Parlamento. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Articolo 19-quinquies
(Adeguamento disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche)
La norma modifica la disciplina sulla circolazione e vendita delle sigarette elettroniche prevedendo:
- che la vendita di prodotti contenenti nicotina sia effettuata esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge n. 1293 del 1957 (comma 1);
- il divieto della vendita a distanza (eliminando la specificazione “transfrontaliera”) di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato (comma 2);
- la possibilità di inibizione dell’accesso ai siti web che offrono prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, anche se non in difetto di autorizzazione per la commercializzazione di cui al DM 29/12/2014 (comma 2).
A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in esame, viene incrementato il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 9,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori entrate tributarie |
|
|||||||||||
Adeguamento disciplina sigarette elettroniche |
|
7,8 |
7,8 |
7,8 |
|
7,8 |
7,8 |
7,8 |
|
7,8 |
7,8 |
7,8 |
Adeguamento disciplina sigarette elettroniche - IVA |
|
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
1,7 |
1,7 |
1,7 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Incremento Fondo ISPE |
|
9,5 |
9,5 |
9,5 |
|
9,5 |
9,5 |
9,5 |
|
9,5 |
9,5 |
9,5 |
La relazione tecnica chiarisce che il d.lgs. n. 188/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, ha stabilito un’imposta di consumo che, alla luce del provvedimento ADM del 31.1.2017, è pari a euro 0,393 (+ IVA) al millilitro per i liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina. La relazione tecnica al d.lgs. n.188/2014 prevedeva un gettito pari a 115 milioni di euro (85 milioni imposta di consumo + 30 milioni IV A) su base annua, a partire dal 2015. Per la mancanza di controlli amministrativi frontalieri, per i prezzi più bassi praticati negli altri Paesi e a causa di un lungo contenzioso, tuttora in atto, nonché, soprattutto, di comportamenti elusivi ed evasivi, lo Stato incasserà nel 2017 un importo pari a circa 4 milioni di euro.
Per quanto riguarda il contenzioso, si evidenzia che la norma attualmente in vigore è stata rinviata alla Corte costituzionale (come accaduto per la precedente imposta su e-cig e device, poi dichiarata parzialmente incostituzionale), in quanto prevede la tassazione sia sui liquidi contenenti nicotina sia sui liquidi non contenenti nicotina. Alcune aziende, basandosi sul rinvio del TAR alla Consulta, hanno applicato l'imposta di consumo esclusivamente alla quantità di nicotina presente nel liquido e non all'intera quantità di liquido contenente nicotina (c.d. "light tax") di fatto pagando 1/10 dell'imposta dovuta. A causa della mancanza di controlli amministrativi frontalieri, molti consumatori optano per l'approvvigionamento via web su siti di aziende estere. Tali aziende, spedendo a mezzo dei "classici" corrieri quantità modeste di liquidi (al massimo 10 flaconi) evitano i controlli fiscali alla dogana e, di fatto, evadono l'imposta. Inoltre, trattandosi di prodotti che possono essere ceduti (oltre che in tabaccheria) in esercizi commerciali non censiti dall'Amministrazione, in quanto non è necessaria alcuna autorizzazione, una parte delle vendite non viene regolarmente registrata e dichiarata. La RT segnala, peraltro, il fenomeno dell'immissione sul mercato di contenitori ad altissima concentrazione di nicotina i quali consentono poi al negoziante (illegalmente) o al privato (legalmente) di diluire il prodotto, ottenendo un quantitativo per il consumo molto più alto.
La RT afferma, quindi, che la vendita di prodotti liquidi da inalazione esclusivamente in un canale autorizzato dall'Amministrazione e, quindi, tracciato e controllabile, porterebbe ad una ragionevole riduzione del mercato illegale, con maggiori introiti a titolo di imposta di consumo, considerando che non sarebbe più consentita la vendita online. Secondo i dati in possesso dell'ADM, l'imposta relativa ai liquidi contenenti nicotina, dichiarati dagli operatori, equivale a circa 75 milioni di euro per l'anno 2016 (ultimo anno chiuso). Per effetto del contenzioso, è stato sinora incassato solo circa il 5% di tale ammontare. Stimando un giro d'affari in totale evasione d'imposta pari al 50% del giro d'affari dichiarato, si avrebbe un'imposta aggiuntiva pari al 50% di 75 milioni di euro, cioè 37 milioni (oltre IVA). La RT afferma che può ragionevolmente e prudentemente stimarsi che, ove il commercio avvenisse esclusivamente in un canale autorizzato e, quindi maggiormente controllabile, potrebbe essere recuperato a tassazione almeno il 21% dell'importo che oggi si stima evaso, pari a circa 7,8 milioni di euro (37 x 21%). A tale ammontare dovrebbe essere aggiunta l'IVA, pari a circa 1,7 milioni. La RT afferma che, quindi, alla disposizione in esame può essere attribuito un maggior gettito stimato per l'anno 2018 e seguenti pari a 9,5 milioni di euro.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. A conferma della prudenzialità del procedimento seguito, sarebbe utile un chiarimento in merito alle ragioni sulla cui base è stata individuata nel 21% la percentuale di recupero a tassazione, applicata per stimare il maggior gettito atteso.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3 provvede alla copertura dell’onere derivante dall’incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura pari a 9,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in materia di adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche, che la relazione tecnica all’emendamento 1.900 del Governo stima per l’appunto in un importo corrispondente all’onere oggetto di copertura.
Articolo 19-septies
(Disposizioni per garantire l'autonomia del Garante del contribuente)
Normativa vigente: l’art. 1, comma 404, della legge n. 147/2013, prevede che il compenso previsto per il Garante del contribuente non può essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013. Il comma 405 demanda ad un decreto ministeriale la rideterminazione, nei limiti di cui al comma 404, del compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1° gennaio 2014.
La norma, introdotta al Senato, sopprime i commi 404 e 405 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che hanno fissato il compenso del Garante del contribuente in misura non superiore al 50 per cento di quello spettante allo stesso alla data del 31 dicembre 2013 (comma 1, lett. a)). Viene, inoltre, previsto che per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788,87. Al Garante del contribuente che risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo compete il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza il Garante (comma 1, lett. b)).
Agli oneri derivanti dal comma l, valutati in 474.000 euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Agli oneri valutati di cui al comma 2 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196/2009 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Compensi e rimborsi ai garanti dei contribuenti (comma 1) |
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Compensi e rimborsi ai garanti dei contribuenti - effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
|
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione del fondo speciale di parte corrente-MEF (comma 2) |
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
La relazione tecnica afferma che la disposizione modifica il compenso dei 21 Garanti dei contribuenti che viene fissato in 2.788,87 euro mensili (lordi), ripristinando l'importo previsto prima della riduzione disposta dall’art. 1, commi 404 e 405, della legge n. 147/2013 - che vengono conseguentemente soppressi dalla disposizione - che aveva ridotto del 50 per cento il compenso spettante alla data del 31 dicembre 2013 - determinando un maggior onere pari ad euro 474.000 a decorrere dall'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’onere permanente recato dalla disposizione, relativo al raddoppio del compenso dovuto ai Garanti dei contribuenti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nonché al riconoscimento dei rimborsi spese nei casi indicati, viene valutato in euro 474.000 a decorrere dal 2018.
La RT non esplicita i dati sottostanti la quantificazione.
Nel rilevare che gli oneri in esame sono “valutati”, pur prendendo atto del rinvio (comma 3) alle procedure di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) per la compensazione degli oneri che dovessero eccedere le previsioni di spesa, sarebbe opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la suddetta quantificazione.
Peraltro il predetto importo è ricostruibile ove si assuma che ai 21 garanti sia riconosciuta la retribuzione lorda in esame per 13 mensilità in luogo della sua metà (21 x 13 x 2788,87:2 = 380.680,80) e che la restante parte sia ascrivibile ai rimborsi spese attesi (che, in tal caso, risulterebbero di circa 93.000 euro annui nel loro complesso).
In ordine alla predetta ricostruzione, appare comunque necessaria una conferma.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2, provvede all’onere derivante dall’abrogazione dell’articolo 1, commi 404 e 405, della legge n. 147 del 2013, in materia di riduzione dei compensi da corrispondere al Garante del contribuente, valutato in 474 mila euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2017-2019, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze che, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2018-2020, come risultante dal disegno di legge di bilancio per l’anno 2018 attualmente all’esame del Parlamento. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Si fa altresì presente che il successivo comma 3, trattandosi di oneri valutati, prevede l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, in materia di compensazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Al riguardo, si potrebbe valutare l’opportunità di sopprimere il richiamo alle modalità di compensazione dei maggiori oneri, di cui ai commi da 12 a 12-quater della legge n. 196 del 2009, giacché le citate disposizioni devono intendersi automaticamente applicabili in caso di andamento degli oneri che risulti superiore rispetto alle previsioni di spesa.
Art. 19-octies
(Disposizioni in materia di riscossione)
La norma reca disposizioni varie in materia di adempimenti dei contribuenti ed attività di accertamento e riscossione. In particolare:
- viene attribuita al MEF (in luogo dell’agenzia delle entrate) la vigilanza sull’operato dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (comma 1).
Si interviene sull’articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto legge n. 193/2016. Il richiamato articolo 1 disciplina la soppressione delle società del gruppo Equitalia e l’istituzione dell’ente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”;
- interviene sull’articolo 26 del DPR n. 602/73, in materia di notificazione della cartella di pagamento che, ai sensi del comma 1, può essere notificata dagli ufficiali della riscossione, da altri soggetti abilitati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La modifica è diretta a precisare che, quando ai fini della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, entro 30 giorni, dai soggetti sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta (comma 2);
- interviene sull’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996 per estendere all’Agenzia delle entrate-Riscossione la disposizione che consente alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di completare le procedure per l’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e lodi arbitrali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro 120 giorni dalla notificazione. Fino a tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto (comma 3);
- consente al direttore dell’agenzia delle entrate di prorogare, con proprio provvedimento, i termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi. La proroga deve garantire un termine congruo, non superiore a 60 giorni, per l’effettuazione degli adempimenti medesimi (commi 4 e 5);
- considera regolari dispone che i registri obbligatori IVA (degli acquisti e delle fatture emesse) tenuti con sistemi elettronici anche se in difetto di trascrizione su supporti cartacei. La regolarità è riconosciuta se, in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza (comma 6).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma quanto segue.
I commi 1 e 2 recano disposizioni di carattere esclusivamente ordinamentali, inidonee a determinare effetti sulla finanza pubblica.
In riferimento al comma 3, la RT evidenzia che l'estensione al nuovo ente pubblico economico Agenzia delle entrate-riscossione del termine dilatorio imposto, dall'articolo 14 del DL n. 669 del 1996, a favore delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici (in base al quale l'esecuzione non può essere iniziata se non dopo il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo), comporterà, per lo stesso ente, un risparmio dei costi.
La RT chiarisce che si tratta dei costi sopportati ogni anno a causa di precetti e pignoramenti, che conseguono all'impossibilità di effettuare il pagamento delle spese di soccombenza nell'immediatezza della notifica della sentenza munita di formula esecutiva. Infatti, la possibilità di beneficiare del predetto termine di 120 giorni, senza che le controparti possano avviare iniziative esecutive, consentirà di non corrispondere alle stesse le maggiorazioni dovute a titolo di precetto e pignoramento, che determinano un aggravio mediamente quantificabile, rispettivamente, in 150,00 e 300,00 euro per ciascuna sentenza di condanna.
Pertanto, la RT afferma che la disposizione determina per Agenzia delle entrate-riscossione un risparmio annuo a regime che, prudenzialmente, non viene quantificato.
Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 attribuiscono al Direttore dell'Agenzia delle Entrate il potere di adottare provvedimenti di proroga degli obblighi dichiarativi e comunicativi nei casi di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e prevedono un termine congruo per il loro adempimento; le disposizioni, in virtù del loro contenuto e della loro finalità sono inidonee a produrre effetti sulla finanza pubblica.
Il comma 6, disciplinando le modalità di corretta tenuta dei libri IVA di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633 del 1972 con sistemi elettronici, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si segnala quanto segue.
In riferimento ai commi 1 e 2, che prevedono una diversa distribuzione di funzioni, andrebbe confermata la possibilità per i soggetti interessati di svolgere le funzioni medesime senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Per quanto riguarda il comma 6, andrebbe verificato se le modifiche introdotte – qualificando come regolari i registri IVA elettronici anche se non stampati (e quindi, di fatto, suscettibili di modifiche) – siano suscettibili di determinare una riduzione dell’efficacia delle numerose norme già introdotte nell’ordinamento, finalizzate al contrasto all’evasione fiscale, cui sono stati ascritti rilevanti effetti finanziari. In proposito appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 19-decies
(Estensione del regime di sostegno alla cogenerazione)
Normativa vigente. L'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, prevede forme di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento nonché alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento (per cogenerazione si intende la generazione simultanea, in un unico processo, di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica). In particolare, il sostegno consiste nell’applicabilità – all’energia prodotta mediante cogenerazione – di una serie di previsioni normative ivi elencate[76] che attribuiscono forme di priorità nella trasmissione e nel dispacciamento, obblighi di utilizzo ai fini della salvaguardia degli approvvigionamenti per i clienti vincolati, precedenza nell’immissione nella rete di trasmissione nazionale, specifici obblighi a carico delle imprese distributrici di gas naturale e di energia elettrica.
A nessuna delle misure richiamate sono ascritti effetti onerosi per la finanza pubblica, e – coerentemente – all’articolo 6, citato, si applica la clausola di invarianza degli oneri riferita all’intero d. lgs. n. 20/2007 (art. 15).
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato,[77] dispongono che il regime di sostegno di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sia applicabile anche agli interventi elencati.
Si tratta, in dettaglio, degli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dall'articolo 39-bis della legge 11 novembre 2014, n. 164, e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto.
Il Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalità di accesso al regime di sostegno.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica rileva che le misure di sostegno, ove di carattere finanziario, sono a carico delle componenti della tariffa elettrica e afferma che, pertanto, non si riscontrano effetti negativi per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma in esame estende l’applicabilità di misure alle quali non sono ascritti effetti onerosi per la finanza pubblica e tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
Articolo 19-undecies
(Candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali - EMA)
La norma prevede un contributo in favore della Regione Lombardia, pari a 1 milione di euro per il 2017, per favorire la candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali – EMA, finalizzato alla realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento dell’Agenzia.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della salute.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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Maggiori spese correnti |
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Candidatura di Milano come sede EMA (comma 1) |
1 |
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1 |
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1 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione Tabella A – Salute (comma 1) |
1 |
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1 |
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1 |
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La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’entità del contributo previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo assegna alla regione Lombardia un contributo pari a un milione di euro per l’anno 2017 nel quadro delle attività volte a promuovere la candidatura della città di Milano quale sede dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2017-2019, di competenza del Ministero della salute che, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca comunque le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2018-2020, come risultante dal disegno di legge di bilancio per l’anno 2018 attualmente all’esame del Parlamento. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Art. 19-duodecies
(Modifica alla tabella A allegata alla legge 93 del 1994)
La norma integra l’elenco allegato alla legge n. 93 del 1994, associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato relativo alle introducendovi anche l’'Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC).
Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.
La relazione tecnica evidenzia che l’aggiornamento dell’elenco, che risale a 23 anni fa, è necessario per consentire all’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, che svolge le medesime finalità delle altre associazioni. combattentistiche giuridicamente riconosciute, di non essere discriminata. L'integrazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, gli importi dei contributi dello Stato sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, e il relativo riparto è effettuato annualmente da ciascun Ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, a favore, tra le altre, delle associazioni combattentistiche riconosciute e vigilate dal Ministero della difesa di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che i contributi siano assegnati entro i limiti di spesa già previsti a legislazione vigente e che l’integrazione dell’elenco delle associazioni combattentistiche beneficiarie di contribuzione pubblica, con l’aggiunta dell’Associazione nazionale partigiani cristiani, non determini la necessità di incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati a tale finalità. In proposito appare utile una conferma.
Articolo 19-quaterdecies
(Equo compenso e clausole vessatorie nelle prestazioni legali)
La norma introduce l’art. 13-bis nella legge n. 247/2012, recante disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali (comma 1).
Il testo della norma in esame riproduce, in termini sostanzialmente identici, con l’eccezione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il contenuto normativo di un provvedimento (AC 4631 e abb.) il cui esame in sede referente presso la II Commissione della camera dei deputati si è concluso in data 25 ottobre 2017.
Le disposizioni introdotte sono finalizzate a tutelare l’equità del compenso degli avvocati iscritti all’albo quando concludono convenzioni che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività[78] di assistenza, rappresentanza e difesa in ambito giurisdizionale - nonché di assistenza legale in ambito stragiudiziale e di consulenza legale - in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese[79] (PMI). Le disposizioni si applicano quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle summenzionate imprese (comma 1, cpv. Art. 13-bis, comma 1). L’equo compenso viene definito quale corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012 (comma 1, cpv. Art. 13-bis, comma 2). Vengono considerate vessatorie le clausole contenute nella convenzione che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato[80] (comma 1, cpv. Art. 13-bis, comma 4). L’apposizione di clausole vessatorie determina la nullità parziale della convenzione (comma 1, cpv. Art. 13-bis, comma 8). Il giudice, accertata la non equità del compenso e rilevata la vessatorietà di una clausola della convenzione, ne dichiara la nullità e interviene sulla determinazione del compenso secondo i criteri previsti dal summenzionato regolamento, ossia secondo i parametri individuati per la quantificazione del corrispettivo dovuto nelle ipotesi di mancata determinazione del compenso in forma scritta o in ogni caso di mancata determinazione consensuale (comma 1, cpv. Art. 13-bis, comma 10). Per quanto non previsto dal provvedimento in esame, alle convenzioni si applicano le disposizioni del codice civile (comma 1, cpv. Art. 13-bis, comma 11).
Le disposizioni in esame si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all’articolo 1 della legge n. 81/2017[81] (comma 2).
La pubblica amministrazione garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della norma in esame (comma 3).
Dall’attuazione della disposizione introdotta non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica con riguardo al comma 1 individua le finalità delle norme precisando che queste sono volte a riequilibrare le relazioni contrattuali tra professionisti legali e clienti «forti», quali banche, assicurazioni, imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, eliminando gli effetti negativi di alcune clausole vessatorie esistenti nelle convenzioni stipulate, le quali possono comportare la corresponsione di un compenso non equo al professionista interessato.
Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma l, relative alla determinazione dell'equo compenso a favore degli avvocati si estendano, in quanto compatibili, anche alle attività rese dai professionisti di cui all'articolo l della legge n. 81/2017. I parametri ai quali il giudice deve far riferimento, nel caso di liquidazione giurisdizionale del compenso, di un professionista individuato dalla citata normativa, sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del DL n. 1/2012, n. 1.
Il comma 3 stabilisce che la pubblica amministrazione - nella fattispecie il Ministero vigilante l'ordine o il collegio cui appartiene ciascun professionista - deve garantire, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese da questi ultimi in esecuzione di incarichi agli stessi conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni introdotte, che appaiono finalizzate a disciplinare prevalentemente fattispecie riconducibili nell’ambito dell’autonomia negoziale di soggetti privati. Con specifico riguardo al comma 1, cpv. Art. 13-bis, comma 10, che prevede che il giudice, accertata la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola della convenzione, nel dichiararne la nullità provveda a determinare il compenso dell’avvocato, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che siffatti adempimenti, di natura istituzionale, non comportino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e che gli stessi possano essere espletati nell’ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione e conferma.
Nulla da osservare altresì in merito al comma 2, che estende l’applicazione delle disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie previste dal comma 1 in favore degli avvocati, alle altre figure professionali di cui all'articolo l della legge n. 81/2017.
Nulla da osservare infine in merito al comma 3 che assume portata ordinamentale.
Articolo 19-quinquiesdecies
(Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica)
La norma reca disposizioni volte a regolare la cadenza del rinnovo e della fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica, che deve avvenire su base mensile o di multipli del mese, nonché a demandare all'AGCOM la verifica del rispetto di tale obbligo e l'eventuale irrogazione di sanzioni (comma 1).
Vengono raddoppiate le sanzioni amministrative pecuniarie che il codice delle comunicazioni elettroniche commina a carico dei soggetti che non ottemperino agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del medesimo codice, dal Ministero dello sviluppo economico o dall'AGCOM (comma 2).
Si stabilisce, inoltre, che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico assicurino informazioni chiare e trasparenti riguardo alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi, secondo le caratteristiche tecniche definite dall’AGCOM (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma in esame, relativa alla cadenza mensile o per suoi multipli della fatturazione dei servizi di pubblica utilità, si limita ad imporre, normativamente, un parametro temporale minimo finalizzato a tutelare i consumatori, riducendo l'asimmetria contrattuale con le imprese, tipica dei contratti per adesione. Il parametro mensile introdotto, oltre ad essere stato a lungo utilizzato anche in Italia da tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche, è adottato in tutti i Paesi europei ed è, tra l'altro, coerente con la rateizzazione dei pagamenti e la fatturazione dei costi dei servizi di rete all'ingrosso.
Viene anche modificato il codice delle comunicazioni elettroniche per imporre maggiori obblighi di informazione e trasparenza alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico La norma, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi od ulteriori oneri a carico della finanza pubblica
Le attività di vigilanza e sanzionatorie affidate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rientrano nelle sue competenze istituzionali e sono realizzabili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 20, comma 1
(Proroga della concessione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea)
Normativa vigente. L’art. 6 della L. n. 62/1990 ha autorizzato il Ministro delle finanze ad istituire, con proprio decreto, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea (commercialmente note come “gratta e vinci”). Il regolamento attuativo (DM n. 183/2011) individua tali lotterie come quelle in cui “i partecipanti possono immediatamente conoscere la vincita attraverso l'acquisto di un biglietto sul quale è stato in precedenza impresso, e celato ad ogni forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita”, e prevede che alla loro organizzazione e gestione provveda l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (di seguito: AAMS), che può anche avvalersi di un concessionario.
Successivamente, il DL 78/2009, all’articolo 21, ha previsto – fra l’altro – quanto segue:
- qualora le attività di raccolta del gioco siano attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei princìpi e delle regole UE e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie (comma 1);
- la selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito a criteri fra i quali si segnala il rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari (comma 3);
- le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione (comma 4).
In sintesi, secondo il capitolato d’oneri posto a base della gara di concessione e lo schema di convenzione[82] fra concedente e aggiudicatario, la concessione (attualmente operante) ha ad oggetto le attività e le funzioni per l’esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza. Al concessionario compete, fra l’altro, provvedere al pagamento dei biglietti vincenti ed effettuare la riscossione della quota di utili erariali relativa ai biglietti venduti ed il connesso versamento ad AAMS, mentre l’indizione delle singole lotterie resta riservata ad AAMS. Al concessionario è attribuito un aggio pari all’11,90 percento della raccolta, comprensivo del compenso dell’8 percento dovuto ai punti di vendita, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009. La concessione, rinnovabile per non più di una volta, ha durata di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni: la prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione, da parte di AAMS, dell’andamento della gestione nel primo periodo. AAMS ha facoltà, alla scadenza novennale, di prorogare unilateralmente la durata della concessione fino ad ulteriori sei mesi, agli stessi patti e alle medesime condizioni, qualora ciò si renda necessario per garantire la continuità del servizio nelle more dell’espletamento della nuova gara.
L’aggiudicatario conclude un contratto con i punti di vendita fisici che prevede, fra l’altro, l’eventuale subentro di AAMS o di altro concessionario al termine della concessione: infatti, alla scadenza della concessione il concessionario devolve, senza alcun onere a carico di AAMS e a sua richiesta, tutti i beni che costituiscono la rete distributiva fisica.
Si rammenta, in particolare, che nella predetta documentazione di gara è stato previsto un meccanismo volto a dare attuazione alle previsioni di gettito formulate dal DL 78/2010. Infatti, al fine di assicurare comunque (ai sensi dell’articolo 21 del DL n. 78 del 2009, sopra descritto), entrate complessivamente non inferiori a 800 milioni (dei quali 500 nel 2009 e 300 nel 2010), indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari, ciascun aggiudicatario avrebbe dovuto versare una somma una tantum di 200 milioni più il rialzo offerto in fase di gara, e i partecipanti alla gara si dovevano impegnare a corrispondere, nell’ipotesi in cui le offerte presentate dagli aggiudicatari non fossero risultate sufficienti, l’ulteriore somma utile al raggiungimento dei predetti importi.
Peraltro, alla gara indetta dall’AAMS ha poi partecipato un solo concorrente.
Le norme dispongono che, in applicazione dell’articolo 21, commi 3 e 4, del DL n. 78/2009, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli autorizzi la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017 e 750 milioni di euro per l’anno 2018.
L’articolo 4, paragrafo 1, dello schema di convenzione per il rapporto concessorio prevede che la concessione, rinnovabile per non più di una volta, abbia durata di nove anni, a decorrere dal 1° giugno 2010, ovvero dalla prima data utile per la stipula. Si rammenta che con la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 l’AAMS ha affidato a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza, a far data dal 1° ottobre 2010. Conseguentemente, il primo termine novennale scade il 30 settembre 2019, e, per effetto del rinnovo, il termine ultimo di durata della concessione sarà il 30 settembre 2028.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori entrate extratributarie |
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|||||||||||
Art. 20, comma 1 – Proroga concessione giochi |
50,00 |
750,00 |
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50,00 |
750,00 |
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|
|
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88,89 |
88,89 |
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma e a rammentare che le entrate attese (complessivamente pari a euro 800 milioni, di cui 50 milioni per il 2017 e 750 milioni per il 2018) sono in misura equivalente alla base d'asta già fissata nel 2009[83].
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma consente di rinnovare la concessione attualmente in essere per le lotterie istantanee per ulteriori nove anni dopo la prima scadenza, dietro un versamento da parte dell’attuale aggiudicatario, e che la relazione tecnica non fornisce elementi conoscitivi ulteriori rispetto al dettato normativo.
Pur tenuto conto che la possibilità di rinnovo novennale è stata prevista sia dalla norma istitutiva della concessione (DL 78/2010, art. 21, comma 4) sia dal capitolato d’oneri posto a base della gara (articolo 4), appare comunque necessaria una conferma che il medesimo rinnovo senza lo svolgimento di una procedura selettiva dell’aggiudicatario non possa dar luogo a procedure di infrazione, con conseguenti possibili oneri a carico dello Stato italiano.
Inoltre, nella documentazione di gara pubblicamente disponibile, il rinnovo novennale della concessione non sembra subordinato al versamento di una nuova “una tantum”. Andrebbero pertanto esplicitati gli elementi in base ai quali si assume che il versamento in questione possa essere computato quale entrata certa per il bilancio dello Stato.
Correlativamente, andrebbe altresì chiarito se i proventi in esame siano da considerare una nuova entrata non precedentemente scontata ai fini dei tendenziali oppure, come anticipazione di un’entrata che – nell’ipotesi in cui il rinnovo della procedura di affidamento della concessione fosse espletato secondo le procedure delineate dal DL 78/2009 – sarebbe comunque assicurata grazie alle “una tantum” versate dagli aggiudicatari.
Tale chiarimento risulta necessario anche per poter comprendere gli effetti sui tre saldi di finanza pubblica, quale risulta dal prospetto riepilogativo degli oneri. In questo ambito, andrebbe altresì chiarito come sia stato calcolato l’impatto sull’indebitamento netto.
Alla norma sono infatti ascritti effetti diversi sull’indebitamento netto, rispetto ai saldi di bilancio e di fabbisogno, sia nell’ammontare sia nel profilo temporale: andrebbero esplicitate le ragioni sottostanti tali differenze.
Articolo 20, comma 2
(Fondo per la riduzione della pressione fiscale)
La norma dispone l’incremento di 130 milioni per l’anno 2020 del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Minori entrate tributarie |
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Incremento Fondo per la riduzione della pressione fiscale |
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130 |
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130 |
Maggiori spese correnti |
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Incremento Fondo per la riduzione della pressione fiscale |
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130 |
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Si segnala che, il Fondo per la riduzione della pressione fiscale è stato istituito dal comma 431 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). In base al testo vigente, al fondo sono destinati, fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica, i risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica e le maggiori entrate di carattere permanente derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale determinate in sede di Nota di aggiornamento al DEF. Il disegno di legge di bilancio 2018, attualmente all’esame presso il Senato, prevede, all’articolo 93, modifiche alla disposizione in esame con particolare riferimento alla valutazione delle maggiori entrate da destinare al fondo.
Articolo 20, comma 3
(Istituzione di un Fondo)
Le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l’anno 2018.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
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Art. 20, co. 3 - Istituzione Fondo in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno |
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600,00 |
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600,00 |
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La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Si fa presente che l’art. 68, comma 25, del disegno di legge di bilancio 2018, attualmente all’esame del Senato (S. 2960) prevede riduzioni del Fondo per i medesimi importi, al fine di consentire l’utilizzo delle relative risorse per gli interventi previsti dal medesimo disegno di legge.
Articolo 20, comma 4
(Esclusione dell’obbligo per la CSEA di versare somme in tesoreria)
Normativa vigente. Il DL n. 8/2017 ha previsto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
In particolare l’articolo 11, concernente adempimenti e versamenti tributari, ha previsto che, per il pagamento dei tributi sospesi[84], i soggetti interessati possano chiedere agli istituti di credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini e secondo le procedure previste dai commi 3 e 4.
Conseguentemente, il comma 11 ha quantificato gli oneri derivanti dai commi 3 e 4, in termini di fabbisogno, per effetto della concessione della garanzia statale, in misura pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 e ha provveduto alla loro copertura mediante versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale, remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario:
- dal Gestore dei Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018;
- dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni di euro per il 2017 e a 80 milioni di euro per il 2018.
Le norme intervengono sull’articolo 11, comma 11, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, sopprimendo l’obbligo, già previsto a carico della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di versare - nell’anno 2018 - 80 milioni di euro, attualmente gestiti presso il sistema bancario, su un conto corrente fruttifero aperto presso la tesoreria centrale.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Minori entrate |
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Art. 20, co. 4 - Modifica all'art 11, co 11 DL 8/2017- mancato versamento su conti correnti fruttiferi tesoreria delle somme gestite presso il sistema bancario dalla CSEA |
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80,00 |
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che la stessa, sopprimendo l'obbligo per la Cassa per i servizi energetici e ambientali di versare 80 milioni di euro per il 2018 sul conto corrente fruttifero appositamente aperto presso la tesoreria centrale, determina un corrispondente onere in termini di fabbisogno.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, nell’intervenire sull’articolo 11, comma 11, del DL n. 8/2017, sopprime un obbligo di versamento in tesoreria centrale. Tale versamento – nel contesto dell’articolo 11 citato – era stato previsto per concorrere alla copertura di oneri derivanti, in termini di fabbisogno, dalla concessione di una garanzia statale per finanziamenti bancari in favore di contribuenti colpiti da eventi sismici.
La RT non esplicita le ragioni della soppressione del predetto obbligo di versamento per la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Si rileva che le disposizioni dalle quali deriva il predetto onere (commi 3 e 4 del citato art. 11) non sono state oggetto di correlativi interventi modificativi rispetto al testo iniziale. Si rammenta, in proposito, che il decreto attuativo della misura di garanzia statale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2017 (D.M 3/8/2017).
La RT fa presente che il venir meno del predetto obbligo determina un onere in termini di fabbisogno, che viene quindi iscritto nel prospetto riepilogativo. Poiché il predetto onere riguardava la concessione della suindicata garanzia, andrebbe acquisita conferma della disponibilità di risorse per tale finalità.
Non si hanno osservazioni in merito alla neutralità dell’operazione sull’indebitamento netto in quanto – come chiarito in sede di esame della norma novellata – si tratta di un’operazione finanziaria, irrilevante su tale saldo ai sensi del SEC 2010.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 4 sopprime per la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) l'obbligo - previsto dal decreto-legge n. 8 del 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 - di versare 80 milioni di euro per l’anno 2018 su un apposito conto presso la tesoreria centrale, per finalità di compensazione di alcune misure di carattere finanziario assistite da garanzia statale. In proposito non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.
Articolo 20, comma 5
(Copertura finanziaria)
La norma quantifica gli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 dello stesso articolo 20 e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e l) (rectius, lettera i)) del comma 5 in esame in 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017, 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, 354,566 milioni di euro per l'anno 2019, 162,566 milioni di euro per l'anno 2020, 3,066 milioni di euro per l'anno 2021, 3,089 milioni di euro per l'anno 2022, 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, 9,866 milioni di euro per l'anno 2024, 3,066 milioni di euro per l'anno 2025, 4,866 milioni di euro per l'anno 2026, 7,14 milioni di euro per l'anno 2027, 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, 3,266 milioni di euro per l'anno 2029, 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Detti oneri aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.487,873 milioni di euro per l'anno 2017.
Agli stessi si provvede mediante riduzione dei fondi e delle autorizzazioni di spesa specificamente indicati dalle lettere da a) a i) (per la cui illustrazione si veda oltre).
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva l’articolo 20, comma 5, prevede che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi in esso indicati[85] si provveda secondo le seguenti modalità:
- quanto a 1.092,879 milioni di euro per l’anno 2017, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto (lettera a));
- quanto a 37,677 milioni di euro per l’anno 2017, mediante riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 160, lettere a), b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (lettera b));
- quanto a quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, destinati al Ministero dello sviluppo economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario (lettera c));
- quanto a 80 milioni di euro per l’anno 2017, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 settembre 2017 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – ossia delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato - che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che per il predetto importo sono acquisite definitivamente all'erario (lettera d));
- quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a 142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l'anno 2019, a 233,289 milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103 milioni di euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l'anno 2024, a 90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto (lettera e));
- quanto a 334 milioni di euro per l’anno 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7400 – denominato Finanziamenti statali a favore del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie - dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015[86] (lettera f));
- quanto a 200 milioni di euro nell’anno 2018 mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto competenza sul predetto capitolo 7400 che, in base ad una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato in data 17 novembre 2017, risultano per l’esercizio 2017 allo stato integralmente disponibili (lettera g));
- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (lettera h));.
- quanto a 250 milioni di euro per il 2017 in termini di fabbisogno, mediante versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) sul conto corrente di tesoreria istituito, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2016, per la copertura degli oneri di cassa derivanti dalla disciplina di restituzione del prestito al gruppo ILVA Spa, da detenere sul predetto conto sino al termine dell’esercizio (lettera i)).
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo, che le risorse attinte per finalità di copertura a stanziamenti di bilancio a legislazione vigente rechino le necessarie disponibilità e che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti.
Articolo 20, comma 6
(Compensazione di minori entrate da voluntary disclosure)
Normativa previgente L’art. 1, co. 634, della legge n. 232/2016, in relazione alle entrate previste dalla disciplina sulla collaborazione volontaria (voluntary disclosure) afferma che, qualora dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate risulti che il gettito non consenta la realizzazione integrale delle entrate previste, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Il comma 635 stabilisce che nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure predette, il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora riscontri che dalla mancata integrale compensazione delle minori entrate di cui al medesimo comma 634 derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge di contabilità ad assumere, entro il 30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
La norma, intervenendo sull'art. 1, comma 634, della legge 232/2016, dispone che alla compensazione della eventuale differenza tra il gettito atteso per il 2017 dalla procedura di collaborazione volontaria e gli incassi effettivi si provveda anche mediante le eventuali maggiori entrate, rispetto a quanto previsto per il 2017, derivanti dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016[87] nonché rivenienti dalla definizione agevolata delle controverse tributarie[88].
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
Si evidenzia, peraltro che, in calce al medesimo prospetto, viene riportato, per memoria, un quadro degli effetti finanziari derivanti dalle norme in esame che assumono complessivamente portata compensativa e, essendo riferiti ad effetti prodotti da normative già in vigore, non sono riportati nel prospetto riepilogativo degli effetti ascritti al provvedimento in esame.
Per memoria (milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori entrate tributarie |
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Rottamazione cartelle esattoriali 2000-2016 |
701,00 |
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701,00 |
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701,00 |
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Liti pendenti |
400,00 |
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400,00 |
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400,00 |
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Minori entrate tributarie |
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Voluntary disclosure |
1.070,00 |
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1.070,00 |
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1.070,00 |
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La relazione tecnica ricorda che la disposizione stabilisce che alla compensazione dell'eventuale differenza tra il gettito atteso per il 2017 dalla procedura di collaborazione volontaria, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e gli introiti effettivamente realizzati si provveda, oltre che mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, anche a mezzo dell'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
La RT afferma quindi che il gettito atteso nel 2017 dalla procedura di collaborazione volontaria è stato valutato nell'importo di 1.600 milioni di euro. Sulla base degli attuali livelli di riscossione, le prevedibili entrate per il 2017 si attesterebbero nel valore di circa 530 milioni. Pertanto, il minor gettito da compensare è pari a circa 1.070 milioni.
Per quanto concerne il gettito relativo alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, la RT riporta i seguenti dati.
Definizione agevolata (art. 6 DL 193/2016)
Nella relazione tecnica riferita al DL n. 193/2016 erano state previste entrate per l’anno 2017 pari a 5.073 milioni, riferiti a ruoli di pertinenza erariale, INPS e INAIL.
La RT afferma che, alla data del 12 ottobre 2017, le riscossioni registrate a titolo di Definizione Agevolata ex art. 6 DL 193/2016 risultano pari a circa 4.800 milioni di euro.
Tenendo in considerazione le riscossioni consuntivate in occasione della prima scadenza del 31 luglio 2017 (distintamente tra incassi per rata unica, incassi su prima rata e incassi in acconto di rate successive) e le stime dei pagamenti sulle rate successive (che sta trovando conferma nell'andamento registrato in occasione della seconda rata di settembre 2017), la RT stima il gettito atteso nel 2017 in misura pari a 6.263 milioni di euro.
Considerando, di tale maggior gettito, esclusivamente i dati previsionali afferenti ad Erario, INPS e INAIL, per l'anno 2017, si avrebbero maggiori introiti, per i soggetti suindicati, valutabili in 700 milioni.
Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 11 DL 50/2016)
La RT afferma che dai dati risultanti dalle deleghe di pagamento Mod. F24, aggiornati alla data del 13 ottobre 2017, risultano incassati per la prima o unica rata poco più di 500 milioni in base ai codici tributo istituiti per la definizione agevolata delle controversie tributarie. Di tale somma, 460 mln circa sono di competenza erariale.
Dai dati risultanti dalle domande di definizione, con la seconda rata – che scade il 30 novembre 2017 – la RT prevede di incassare ulteriori 280 milioni, di cui circa 260 milioni relativi allo Stato. Emerge, pertanto, che nel 2017 si prevede di realizzare, per quanto concerne lo Stato, circa 720 milioni nel 2017, a fronte di una previsione della citata relazione tecnica di 320 milioni, quindi con un maggior gettito di circa 400 milioni.
Nel complesso, la RT indica quindi maggiori introiti 2017 derivanti dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie che ammontano a circa 1.100 milioni (700 milioni + 400 milioni) e consentono, senza la necessità di operare riduzioni degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, di compensare il minor gettito realizzato rispetto alle previsioni, nel 2017, per la procedura di collaborazione volontaria.
In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la disposizione prevede una compensazione tra scostamenti, di segno opposto, tra gettito stimato e gettito realizzato, riferiti a discipline diverse già in vigore.
Si dispone infatti che all’ ”eventuale differenza tra il gettito atteso per il 2017 dalla procedura di collaborazione volontaria e gli incassi effettivi” si provveda anche mediante le “eventuali maggiori entrate”, rispetto a quanto previsto per il 2017, derivanti dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016[89] nonché rivenienti dalla definizione agevolata delle controverse tributarie[90].
In particolare, con riferimento alla collaborazione volontaria, il monitoraggio evidenzia uno scostamento negativo, indicato in misura pari a 1.070 milioni, mentre, con riguardo alle definizioni agevolate, la relazione tecnica stima uno scostamento positivo in misura pari a 1.100 milioni.
Si osserva peraltro che lo scostamento negativo sembrerebbe supportato dalle risultanze dell’apposita attività di monitoraggio dei risultati effettivamente conseguiti, mentre lo scostamento positivo sembrerebbe derivare da un aggiornamento di stime di gettito da verificare sulla base delle rate ancora da versare. Tanto premesso, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che il meccanismo compensativo prefigurato, che pare affiancarsi alle misure già previste dal comma 634 dell’art.1 della legge 232/2016, sia egualmente idoneo ad escludere conseguenze negative sui saldi di finanza pubblica rispetto al precedente meccanismo di salvaguardia, sostanzialmente rimesso alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa.
Si segnala inoltre che, sotto il profilo metodologico, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica, le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 6, attraverso una modifica dell’articolo 1, comma 634, della legge n. 232 del 2016, introduce una modalità ulteriore ed alternativa per la compensazione dell’eventuale minor gettito atteso per l’anno 2017 dalla riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, di cui all’articolo 7, del decreto-legge n. 193 del 2016, stimato dal comma 633 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in 1,6 miliardi di euro per l’anno 2017. In particolare, la norma in esame prevede che alla predetta compensazione possa provvedersi - anziché esclusivamente mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa - attraverso l’utilizzo dell’eventuale maggior gettito, rispetto a quelle previsto per l’esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall’anno 2000 all’anno 2016, di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, nonché di quello derivante dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017. In proposito, si prende atto di quanto asserito dalla relazione tecnica riferita al testo originario del presente decreto-legge, secondo cui i maggiori introiti per l’anno 2017 derivanti dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall’anno 2000 all’anno 2016 nonché dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, stimati complessivamente in circa 1.100 milioni di euro, consentono, senza la necessità di operare riduzioni degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, di compensare il minor gettito derivante, rispetto alla previsioni, dalla collaborazione volontaria, dalla medesima relazione tecnica stimato in circa 1.070 milioni di euro. In proposito non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.
Articolo 20, comma 7
(Conguagli per investimenti ambientali)
Normativa vigente. L’articolo 19 del D.lgs. 30/2013 (Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra) disciplina la messa all'asta delle quantità di quote di emissione determinate con decisione della Commissione europea. In particolare, la norma prevede che i proventi delle aste siano versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato, per essere poi trasferiti su un apposito conto presso la Tesoreria dello Stato, successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione derivante da obblighi europei. Alla ripartizione delle risorse si provvede con decreti del Ministero dell'ambiente. Il 50 per cento dei proventi è riassegnato ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico ed è destinato al rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" che a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti" non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito per il periodo 2008-2012. Il restante 50 per cento dei medesimi proventi viene destinato ad una serie di attività volte principalmente a contrastare i cambiamenti climatici (riduzione delle emissioni, sviluppo di energie rinnovabili, riforestazione nei Paesi in via di sviluppo, silvicoltura nella Comunità, finanziamento della ricerca nel campo dell'efficienza energetica, etc.).
La norma prevede che i decreti di cui all’articolo 19, comma 3, del D.lgs. n. 30/2013 dispongano negli esercizi successivi gli opportuni conguagli al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva n. 2009/29/CE.
Tali decreti fanno riferimento alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013, utilizzate nei termini seguenti:
§ quanto a 30 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 18 (relativo al finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza), a valere sulla quota destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
§ quanto a 30 milioni, ai sensi del comma 5, lettera c), dell’articolo 20 in esame, a valere sulla quota destinata al Ministero dello sviluppo economico per il rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti", versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'Erario.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che l’intervento sulle quote di ripartizione dei proventi delle aste relativi agli anni successivi sia idoneo ad assicurare l’osservanza del vincolo di destinazione derivante da obblighi europei (direttiva 2009/29/CE).
Articolo 20, commi da 8-bis a 8-quater
(Detrazione IRPEF studenti fuori sede)
Normativa vigente. L’art. 15, co. 1, lettera i-sexies, del TUIR prevede, tra l’altro, la detrazione IRPEF 19% dei canoni di locazioni per studenti che studiano in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque appartenente ad una provincia diversa.
La norma amplia, in via temporanea per gli anni 2017 e 2018, l’ambito di applicazione della detrazione IRPEF per studenti fuori sede mediante (comma 8-bis):
- la riduzione da 100 a 50 chilometri della distanza tra comune di residenza e comune in cui ha sede l’università, per gli studenti che risiedono in zone montane o disagiate;
- la soppressione dell’ulteriore requisito indicato dalla norma vigente in base al quale i due comuni (residenza e università) devono appartenere a due diverse province.
I commi 8-ter e 8-quater recano norme di copertura finanziaria degli oneri per gli anni 2018 e 2019 e il finanziamento del fondo ISPE per l’anno 2020.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Minori entrate tributarie |
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-detrazione IRPEF |
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13,7 |
7,8 |
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13,7 |
7,8 |
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13,7 |
7,8 |
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Maggiori entrate tributarie |
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-detrazione IRPEF |
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5,9 |
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5,9 |
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5,9 |
Maggiori spese correnti |
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Fondo ISPE |
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5,9 |
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5,9 |
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5,9 |
Minori spese correnti |
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Fondo ISPE |
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13,7 |
7,8 |
|
|
13,7 |
7,8 |
|
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13,7 |
7,8 |
|
La relazione tecnica afferma che dai dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016 risulta un ammontare di spese detraibili in oggetto pari a 409,2 milioni di euro. Sulla base di dati ISTAT risulta che la quota di popolazione italiana che risiede nei comuni di montagna è di poco superiore al 12%. In assenza di dati disponibili, ai fini della stima si ipotizza una analoga ripartizione tra gli studenti fuori sede e, ai fini prudenziali, che una quota rilevante di questi risieda ad una distanza compresa tra i 50 ed i 100 chilometri dall'università. Si ipotizza quindi, considerando anche i casi di residenza nella stessa provincia, un incremento pari al 10% della spesa detraibile ed una conseguente perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a 7 ,8 milioni di euro.
Riporta quindi la tabella relativa agli effetti di cassa da cui risulta un minor gettito per gli anni 2018 e 2019 pari, rispettivamente, a 13,7 e 7,8 milioni e ad un effetto di maggiori entrate per l’anno 2020 pari a 5,9 milioni.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare sulla base dei dati e delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 8-ter provvede alla copertura delle minori entrate derivanti dall’estensione per gli anni d’imposta 2017 e 2018 - recata dal precedente comma 8-bis del presente articolo - dell’ambito di applicazione della detraibilità delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede - pari a 13,7 milioni di euro per il 2018 e a 7,8 milioni di euro per il 2019 -, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo, che il citato Fondo rechi le necessarie disponibilità e che l’utilizzo delle predette risorse non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti a valere sul medesimo Fondo.
Il successivo comma 8-quater reca inoltre il rifinanziamento, in misura pari a 5,9 milioni di euro per l’anno 2020, del medesimo Fondo per interventi strutturali di politica economica, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal predetto comma 8-bis del medesimo articolo 20, che la relazione tecnica all’emendamento 1.900 del Governo stima per l’appunto in un importo corrispondente a 5,9 milioni di euro nell’anno 2020.
[1] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014
[2] Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
[3] Il segno meno indica effetti peggiorativi per la finanza pubblica.
[4] Di cui al D.P.R. n. 380/2001.
[5] Di cui all’articolo 21 del D.L. n. 78/2010.
[6] Di cui all’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015.
[7] Di cui all’articolo 34, comma 6, del DPR n. 633/1972.
[8] Comma 3-bis introdotto con emendamento 2.4 (testo 3) dal Senato. L’emendamento sopprime anche il comma 5, ai sensi del quale la certificazione dell’inagibilità doveva essere presentata dai contribuenti del comune di Livorno.
[9] Il secondo periodo del comma 4 è introdotto con emendamento 2.4 (testo 3) dal Senato.
[10] Emendamento 2.4 (testo 3).
[11] Di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
[12] Di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.
[13] Di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004.
[14] Si sostituisce il comma 1-bis dell’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972.
[15] La lettera c), già presente nel comma 1-bis che si sostituisce, viene riformulata per recepire, anche a livello di società controllate, l’ampliamento dell’ambito soggettivo previsto dalle lettere 0a e 0b.
[16] Si rammenta che le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sono stanziate sul capitolo 2196 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e che il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza. Si segnala inoltre che nella legge di bilancio 2017 il Fondo in esame reca stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, pari a 196,4 milioni di euro per l’anno 2018.
[17] Rimangono quindi confermate le aliquote vigenti nel 2017 sia per l’IVA ridotta (10%) che per l’IVA ordinaria (22%).
[18] Da tale incremento, sulla base di quanto disposto dall’articolo in esame, sarebbero dovute derivare maggiori entrate pari a 10 milioni per l’anno 2019.
[19] Di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del d.lgs. n. 460/1997.
[20] Iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 383/2000.
[21] Le abrogazioni previste dal richiamato articolo 102, comma 2, lettera h), del d.lgs. n. 117/2017 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’acquisizione dell’autorizzazione europea e comunque non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore istituito dal medesimo d.lgs. n. 117/2017.
[22] Di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del d.lgs. n. 460/1997.
[23] Iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 383/2000.
[24] Le abrogazioni previste dal richiamato articolo 102, comma 2, lettera h), del d.lgs. n. 117/2017 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’acquisizione dell’autorizzazione europea e comunque non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore istituito dal medesimo d.lgs. n. 117/2017.
[25] Adottato in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge n. 196/2009.
[26] Il fondo in riferimento sostituisce l’analogo fondo destinato al finanziamento delle missioni internazionali previsto dall’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006.
[27] L’articolo 4 fa riferimento alla legge “di stabilità”.
[28] Cfr. Resoconto V Commissione n. 880, giovedì 21 settembre 2017.
[29] Di cui all’art. 9, del DL n. 168/2016.
[30] Mediante incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 155, secondo periodo della legge n. 350/2003.
[31] Di cui alla legge n. 98/1971 che ha disposto l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato di cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi.
[32] Da effettuare con le modalità previste dal DPCM 15 gennaio 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma l01, della legge n. 244/2007.
[33] Dal 7 luglio 2017
[34] Da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
[35] Previsto dall'articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012.
[36] Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
[37] Secondo il quale se l'attivo è insufficiente a soddisfare i crediti prededucibili, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.
[38] Facoltà prevista dall’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 270/1999, recante la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
[39] Presentato dalla Autobrennero e da approvare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012 e previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano.
[40] Secondo il comunicato stampa del MIT, ente concedente, i protocolli “definiscono i termini per il passaggio della concessione delle tratte autostradali attualmente affidate ad Autobrennero Spa e ad Autovie Spa a due società interamente pubbliche. Per la tratta 'A22', 314 km di autostrada, hanno firmato le 16 amministrazioni pubbliche socie dell'attuale gestione. Parte dell’introito dello Stato che deriverà dalla concessione verrà utilizzato per il completamento del corridoio ferroviario attraversante il Brennero. Per Autovie, 210 km di autostrade che comprendono anche parte della A4, hanno firmato le due Regioni socie che raccoglieranno in seguito le adesioni delle altre amministrazioni locali.” (cfr. http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=4245).
[41] Em. 13.0.7 (testo 4), Zeller e altri.
[42] I protocolli sono stati conclusi, rispettivamente, tra il MIT e la Regione Trentino-AltoAdige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il MIT e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, e sono tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi.
[43] Entro 30 giorni dalla data di affidamento di cui al comma 4,
[44] Fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
[45] ai sensi dell’articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, sopra descritto.
[46] Ossia le reti, gli impianti, i beni e i rapporti.
[47] Tra cui le infrastrutture critiche e sensibili, che includono quelle per l’immagazzinamento dei dati, la robotica, i semiconduttori e così via.
[48] Di cui all'articolo l, comma 294, della legge n. 190/2014.
[49] La legge n. 232/2016, al comma 140, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più D.P.C.M. in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Nei decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi.
[50] Con la modifica dell’art. 6, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo (comma 1, lett. c).
[51] In particolare viene soppresso l’art. 2, comma 5, del decreto legislativo.
[52] Viene introdotto il comma 1-bis all’articolo 4 del decreto legislativo.
[53] Tali beni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. lgs. n. 178/2012, e della novella di cui al comma 1, lettera d), n. 1), sono costituiti da quelli provenienti da negozi giuridici modali, dai beni mobili acquisiti con contributi pubblici e, in generale, dai beni necessari ai fini statutari e allo svolgimento delle funzioni istituzionali e di interesse pubblico dell’Associazione (questi ultimi beni devono essere trasferiti entro il 31 dicembre 2017); la novella di cui al comma 1, lettera d), n. 2), conferma che anche gli altri beni, mobili ed immobili, rimasti di proprietà dell'Ente alla fine della liquidazione sono trasferiti alla nuova Associazione, la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi (nella norma fino ad ora vigente, il trasferimento di questi beni opera dal 1° gennaio 2018, anziché dalla fine della liquidazione).
[54] I provvedimenti, inoltre, hanno effetto traslativo della proprietà - fermi restando i limiti di opponibilità verso terzi ai sensi dell’art. 2644 del codice civile -, costituiscono titolo per la trascrizione nonché titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all’Associazione e per l’assunzione in consistenza da parte di quest’ultima.
[55] La disposizione è stata introdotta nel corso dell’esame al Senato.
[56] Ai sensi del titolo V del RD n. 267/1942, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma.
[57] Ai sensi dell’articolo 198 del RD n. 267/1942.
[58] Organo individuato con il rinvio all’articolo 2, comma 3, lettera c), del D.lgs. n. 178/2012.
[59] Organo individuato con il rinvio all’articolo 2, comma 3, lettera b), del D.lgs. n. 178/2012.
[60] La norma prevede, inoltre che i suddetti organi, nominati dal Ministro della salute, restano in carica per 3 anni e possono essere prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni. La gestione separata, prevista dall’art. 4, comma 2, del decreto legislativo si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell’Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma.
[61] Nel quadro di quanto previsto all'articolo 7, comma 1-bis, del D.L. n. 91/2017.
[62] Si rammenta, in proposito, che ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2013, i proventi delle aste sono versati al Gestore dei servizi elettrici (GSE), che successivamente li trasferisce, comprensivi degli interessi maturati, su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati.
[63] Si rammenta che il disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, attualmente all’esame delle Camere, in relazione al predetto Fondo reca stanziamenti pari rispettivamente a 665 milioni di euro per l’anno 2018 e a 632,5 milioni di euro per l’anno 2019.
[64] Si fa presente che in base al disegno di legge di bilancio 2018-2020 il Fondo in parola, allocato sul capitolo 7008 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reca stanziamenti pari a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità.
[65] Data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 80/2004.
[66] Gli enti di ricerca, gli istituti ed enti ecclesiastici che esercitano l’assistenza ospedaliera, gli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Pomaretto e Torre Pellice e l'ospedale israelitico di Roma.
[67] Di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004.
[68] Al successivo comma 5 si prevede che la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, comporta la decadenza dall'iscrizione, mentre per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami: tale previsione è stata esclusa dalla norma in esame per evitare di dar luogo ad un impatto di tale misura solo presso alcune regioni (ossia quelle dove sono state istituite anagrafi vaccinali, ambito di applicazione della norma in esame).
[69] DM. Salute 9 novembre 2015.
[70] Di cui all'articolo 16-bis del D.lgs. n. 502/1992.
[71] Ai sensi della legge n. 38/2010, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore e che già regolamenta, al sussistere dei relativi presupposti, l’uso medico di cannabis.
[72] L’allegato specifica quali siano i possibili impieghi della cannabis ad uso medico: oltre alla terapia del dolore, si indicano, ad esempio: l'effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali; l'effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali ecc.
[73] Secondo tale norma, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di princìpi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea.
[74] Di cui al decreto legislativo n. 509/1994 (enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie trasformati in persone giuridiche private) e al decreto legislativo n. 103/1996 (enti previdenziali costituiti per i professionisti iscritti agli albi ma privi di una cassa previdenziale di categoria).
[75] Di cui all'articolo 81, comma l, del D. Lgs. 50/2016.
[76] Sono le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 nonché i provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
[77] Em. 19.0.119, Tomaselli.
[78] La disposizione rinvia alle attività definite dall’articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della legge n. 247/2012.
[79] Come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.
[80] L’articolo 2, comma 2, individua specifici criteri che qualificano come vessatorie le clausole.
[81] Professionisti parti di rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.
[82] La documentazione è reperibile al sito:
[83] Nel corso dell’esame presso il Senato[83], il rappresentante del Governo ha segnalato che l'orientamento del Governo medesimo è quello dell'indizione di una procedura competitiva, cosicché nella legge di bilancio potrà essere previsto che i proventi della gara sostituiscano, dal punto di vista finanziario, quelli dell'eventuale proroga (Seduta della 5^ Commissione Bilancio del 31 ottobre 2017).
[84] Di cui all’articolo 48 del DL n. 189/2016, nonché per i tributi dovuti dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017
[85] Tali oneri risultano pari, in termini di saldo netto da finanziare, a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566 milioni di euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, elevati a 1.487,873 milioni di euro per l’anno 2017 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
[86] Secondo quanto risulta dal Rendiconto generale dello Stato relativo all’esercizio finanziario 2016, sul predetto capitolo figurano risorse pari a 334 milioni di euro in conto residui
[87] Di cui all'art. 6 del D.L. 193/2016.
[88] Di cui all'art.11 del D.L. 50/2016.
[89] Di cui all'art. 6 del D.L. 193/2016.
[90] Di cui all'art.11 del D.L. 50/2016.