Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia A.C. 4685 Nota di verifica n° 598 |
Indice |
Finalità|Oneri quantificati dal provvedimento|Verifica delle quantificazioni| |
Finalità
Il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo tra Italia e Francia relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 654, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha autorizzato, per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Fréjus, la spesa complessiva di euro 29.026.383 per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2018,di cui 21.026.383 a valere sull'esercizio 2016, 5,4 milioni di euro per il 2017 e 2,6 per l'anno 2018. Tale autorizzazione ha ricompreso la copertura dell'ultimo periodo della fase sperimentale del servizio di autostrada ferroviaria (1° gennaio 2013-30 giugno 2013), già autorizzato dalla Commissione europea, e del successivo periodo transitorio (1° luglio 2013-30 giugno 2018). Il prospetto riepilogativo imputava tali oneri su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.
Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 è stato, altresì, autorizzato un contributo di 10 milioni di euro finalizzato alla compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dallo svolgimento dei servizi ferroviari di Autostrada ferroviaria alpina, effettuati attraverso il valico fra Italia e Francia, in particolare attraverso il Fréjus.
La relazione tecnica riferita alla legge di stabilità 2016, tra l'altro, segnalava che l'approvazione della norma era propedeutica alla successiva individuazione di nuove fonti di finanziamento per il periodo di concessione decennale da aggiudicare mediante gara internazionale e che l'autorizzazione in oggetto era indispensabile per il lancio della medesima procedura di consultazione pubblica.
Il provvedimento, finalizzato ad attuare un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.
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Oneri quantificati dal provvedimento
(euro)
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Verifica delle quantificazioni
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la ratifica in esame è volta a proseguire il servizio di autostrada ferroviaria alpina mediante l'affidamento di un contratto, che potrà assumere la forma di una concessione di servizio pubblico tra i Governi e il gestore. Il disegno di legge di ratifica (articolo 3, comma 1) prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge medesima – non ripartiti nelle rispettive annualità e non quantificati esplicitamente – si faccia fronte mediante utilizzo delle risorse già stanziate, per le medesime finalità, dall'articolo 1, comma 654, della L. 208/2015. In proposito, appare necessario acquisire l'avviso del Governo atteso che l'articolo 17, comma 1, della L. 196/2009 (legge di contabilità pubblica) prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la relativa spesa, provvedendo alla corrispondente copertura finanziaria. Comunque, ai fini di una valutazione in merito alla congruità degli stanziamenti disposti a valere sul medesimo articolo 1, comma 654, della L. 208/2015, andrebbe chiarito quali siano gli oneri derivanti dall'attuazione del servizio di autostrada ferroviaria effettivamente a carico dello Stato - indicando la relativa proiezione temporale - e quali siano quelli di competenza del gestore, anche in base alla tipologia di contratto che verrà individuato.
Infatti, in linea teorica, qualora venisse messo a gara un contratto di concessione, il riparto degli obblighi e degli oneri tra il soggetto concedente e il soggetto concessionario risulterebbe differente rispetto a quello intercorrente nell'ipotesi di un contratto di appalto tra stazione appaltante e appaltatore.
Con riferimento alla possibilità che il Gruppo di lavoro si avvalga, in base a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo, della collaborazione da parte delle amministrazioni di ciascuno dei due Paesi nonché di qualunque organismo o esperto, la relazione tecnica afferma che tali figure verranno scelte tra quelle il cui apporto non determini nuovi oneri per la finanza pubblica. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti circa le modalità con le quali sarà assicurato il ricorso a tali forme di collaborazione escludendo effetti onerosi per la finanza pubblica. Nulla da osservare infine riguardo al tribunale arbitrale tenuto conto che, per espressa previsione dell'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, agli eventuali oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce che agli oneri derivanti dal disegno di legge in esame si provvede mediante utilizzo delle risorse già stanziate, per le medesime finalità, dall'articolo 1, comma 654, della legge n. 208 del 2015. Al riguardo si ricorda che il primo periodo del citato comma 654 ha autorizzato una spesa complessiva di circa 29 milioni di euro per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Fréjus per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2018, prevedendo in particolare che l'onere per l'anno 2017 sia di 5,4 milioni di euro e quello per l'anno 2018 di 2,6 milioni di euro. Inoltre il quarto periodo dello stesso comma 654 ha autorizzato un ulteriore contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 finalizzato alla compensazione, totale o parziale, degli oneri derivanti dallo svolgimento dei servizi ferroviari di Autostrada ferroviaria alpina, effettuati attraverso il valico fra Italia e Francia, in particolare attraverso il Fréjus.[1] Tale ultimo contributo, come si legge nella relazione tecnica, è stato rimodulato dalla seconda sezione della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), con distribuzione del complessivo importo in dieci anni (dal 2018 al 2027), anziché in cinque, e conseguente riduzione del contributo annuo da 10 a 5 milioni di euro. Gli importi come sopra autorizzati sono allocati sul capitolo 7290, denominato "Spese per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale reca, nella legge di bilancio per il triennio 2017-2019, uno stanziamento di 5,4 milioni di euro per il 2017, di 12,6 milioni di euro per il 2018 e 10 milioni di euro per il 2019, mentre, nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020 (S. 2960), reca uno stanziamento di 6,56 milioni di euro per il 2018[2] e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il comma 3 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attività dei gruppi di lavoro, di cui all'articolo 6 dell'Accordo oggetto di ratifica, quantificati in 7.740 euro annui a decorrere dall'anno 2017, imputandoli all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2017-2019 che reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario previsto dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020, nonché una specifica voce programmatica. Inoltre, per quanto riguarda il comma 2, che reca l'esplicita previsione per cui agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 (Risoluzione delle vertenze – Consultazione tra i Governi) e 7 (Ricorsi collegati alla procedura di attribuzione del contratto) dell'Accordo, si farà comunque fronte tramite apposito provvedimento legislativo, non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di oneri meramente eventuali. Sul piano meramente formale si osserva, in primo luogo, che la disposizione contenuta al comma 1 dell'articolo 3, al di là del suo tenore letterale, dovrebbe essere intesa nel senso che le risorse di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 208 del 2015, saranno destinate all'attuazione della presente legge, anziché alla "copertura degli oneri derivati dalla presente legge", giacché i soli oneri non incorporati nella legislazione vigente e che derivano dall'attuazione dell'Accordo dovrebbero essere quelli di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo 3, relativi alla partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro, istituto dall'articolo 6 dell'Accordo. Viceversa, si sarebbe dovuto invece specificare l'ammontare dell'onere oggetto di copertura, come prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009. In secondo luogo, si rileva che l'onere di cui al citato comma 3 dell'articolo 3, al di là del tenore letterale della disposizione in esso contenuta, come risulta dalla natura dell'onere stesso quale evidenziata dalla relazione tecnica, rappresenta una mera previsione di spesa e non un limite massimo di spesa.
[1] Tali contributi sono concessi alle imprese aggiudicatarie dei servizi di Autostrada ferroviaria alpina e sono erogati a consuntivo, una volta all'anno.
[2] Tenendo conto del definanziamento di 1,04 milioni di euro disposto dalla seconda sezione del citato disegno di legge.
[1] - Spese di soggiorno: euro 150 x 3 persone x 2 notti x 3 missioni = euro 2.700;
- Vitto: euro 70 al giorno x 3 persone x 3 giorni x 3 missioni = euro 1.890;
- Volo: biglietto aereo A/R Roma-Parigi: euro 350 x 3 persone x 3 missioni = euro 3.150.
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