Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno |
Riferimenti: | AC N.4601/XVII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: 570 |
Data: | 11/09/2017 |
Parte I – Schede di lettura
Servizio Studi - Dossier n. 513/2
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Servizio Studi - Progetti di legge n. 597/2
Dipartimento Bilancio
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Parte II – Profili di carattere finanziario
Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 570
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I N D I C E
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1 (Misura a favore dei giovani imprenditori «Resto al Sud»)
Articolo 1, comma 8-ter (Imprenditori agricoli)
Articolo 3, comma 17-ter (Terreni gravati da uso civico)
Articolo 3-bis (Cluster Tecnologici Nazionali)
Articoli 4 e 5 (Istituzione di zone economiche speciali - ZES)
Articolo 6 (Valorizzazione dei Patti per lo sviluppo)
Articolo 6-bis (Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti)
Articolo 7 (Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo - CIS)
Articolo 8, comma 1-bis (Amministrazione straordinaria ILVA)
Articolo 9 (Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti)
Articolo 9-ter (Utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali)
Articolo 9-sexies (Norma di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi)
Articolo 10 (Ulteriori misure in favore dell’occupazione nel Mezzogiorno)
Articolo 10-bis (Progetti speciali di prevenzione danni nella regione Sardegna)
Articolo 10-ter (Sviluppo di unità produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno)
Articolo 11-ter (Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici)
Articolo 11-quater (Edilizia giudiziaria nelle regioni del mezzogiorno)
Articolo 12 (Costo standard per studente)
Articolo 12-bis (Ulteriori disposizioni per le università)
Articolo 13 (Risanamento ambientale ILVA)
Articolo 13-ter (Trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto)
Articolo 14 (Proroga termini in materia di deducibilità degli ammortamenti)
Articolo 15 (Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno)
Articolo 15-ter (Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni demografiche)
Articolo 15-quinquies (Contributo alle province e città metropolitane)
Articolo 15-sexies (Intese regionali finalizzate alla realizzazione di investimenti)
Articolo 15-septies (Contenzioso connesso al programma di risanamento di Reggio Calabria)
Articolo 15-octies (Disposizioni relative alle istituzioni scolastiche)
Articolo 16 (Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale)
Articolo 16-quater (Risorse per il sistema dei trasporti)
Articolo 16-octies (Modifica all’articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014)
Articolo 16-novies (Celebrazioni per Antonio Gramsci)
Articolo 16-decies (Ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso)
Il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”, approvato dal Senato (S 2860) e trasmesso alla Camera.
Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli oneri.
Nel corso dell’esame presso il Senato, è stata posta la questione di fiducia sull’approvazione di un maxiemendamento, a sua volta corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
Nel presente dossier, pertanto, le informazioni relative alla relazione tecnica vanno intese come riferite, rispettivamente:
- alla relazione tecnica che correda il testo iniziale del disegno di legge, quanto alle parti non modificate dal Senato;
- alla relazione tecnica che correda il maxiemendamento, quanto alle parti modificate o introdotte dal Senato.
Analogamente, le informazioni relative al prospetto riepilogativo degli oneri vanno intese come riferite, rispettivamente:
- al prospetto che correda il testo iniziale del disegno di legge, quanto alle parti non modificate dal Senato;
- al prospetto che correda il maxiemendamento, quanto alle parti modificate o introdotte dal Senato.
Con riferimento agli effetti complessivi sui saldi, i predetti prospetti riepilogativi evidenziano effetti sostanzialmente compensativi tra risorse (maggiori entrate e risparmi di spesa) e impieghi (riduzioni di entrate e maggiori spese).
Con riguardo alle sole modifiche approvate dal Senato, il prospetto allegato al maxiemendamento evidenzia un esiguo effetto di miglioramento del saldo di indebitamento netto (per circa 0,5 milioni nel 2019 e 0,1 milioni nel 2020).
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
Per la completa descrizione della normativa su cui incidono le disposizioni del provvedimento, si rinvia alla parte I del presente dossier, contenente le schede di lettura.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1
(Misura a favore dei giovani imprenditori «Resto al Sud»)
Le norme dispongono che - al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori - con delibera CIPE sia attivata una misura denominata: «Resto al Sud» (comma 1).
La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35, residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o che vi trasferiscano la residenza entro 60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria o (con disposizioni introdotte al Senato) entro 120 giorni se residenti all'estero, che non risultino già, nell’ultimo triennio, titolari di attività di impresa in esercizio o beneficiari di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità (comma 2).
I soggetti possono presentare istanza di accesso alla misura attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia), che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell’1 per cento delle risorse destinate alla misura (comma 3).
Con disposizioni modificate durante l’esame al Senato, si prevede che le pubbliche amministrazioni, le Università nonché le associazioni e gli enti del Terzo settore possano fornire, a titolo gratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale, ai soggetti richiedenti la misura. Le pubbliche amministrazioni prestano i servizi nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).
Le istanze possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse, dai soggetti che siano già costituiti al momento della presentazione delle medesime istanze o si costituiscano, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del positivo esito dell’istruttoria o (con disposizioni introdotte al Senato) entro 120 giorni se residenti all'estero, nelle forme giuridiche di impresa individuale o società, incluse le società cooperative (comma 6).
Ciascun richiedente, ai sensi del comma 7, riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50 mila euro[1]. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l’importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50 mila euro per ciascun socio, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti della normativa UE sulla disciplina degli aiuti de minimis.
I finanziamenti sono così articolati:
a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al successivo comma 14. Il prestito è rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al successivo comma 9 (comma 8).
Con disposizioni introdotte al Senato, si prevede che, qualora i beneficiari siano società cooperative - come previsto dal comma 7 – gli stessi possono beneficiare, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del de minimis, delle agevolazioni previste dall’articolo 17[2] della L. 49/1985 (provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) (comma 8-bis).
Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:
a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;
b) di una garanzia, nella misura stabilita con decreto, per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto ministeriale è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), alla quale è trasferita quota parte delle risorse di cui al successivo comma 16. Il decreto definisce altresì i criteri e le modalità di accesso a detta sezione (comma 9).
Con disposizioni modificate al Senato, si prevede che siano finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici (comma 10).
Il Senato ha inoltre introdotto disposizioni che prevedono che, al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso, il beneficiario, a pena di decadenza, non debba risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto (comma 12-bis).
L’erogazione dei finanziamenti è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini previsti dal comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell’investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell’attività di impresa. In caso di società, le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte (comma 13).
Le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché i casi e le modalità per l’escussione della garanzia, sono definite con decreto ministeriale[3]. Le condizioni tipo dei mutui sono definite da apposita convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) (comma 14).
Con il predetto decreto sono inoltre individuati i criteri di dettaglio per l’ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme (comma 15).
Con disposizione introdotta al Senato si prevede che ciascuna regione, nell'ambito delle proprie risorse disponibili, sulla base di una graduatoria regionale, possa finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali approvati, ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili (comma 15-bis).
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 141, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017)[4], per l’attuazione dell’articolo in esame saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione–programmazione 2014-2020[5], per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione[6], da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l’anno 2017; 280 milioni di euro per l’anno 2018; 462 milioni di euro per l’anno 2019; 308,5 milioni di euro per l’anno 2020; 92 milioni di euro per l’anno 2021; 22,5 milioni di euro per l’anno 2022; 18 milioni di euro per l’anno 2023; 14 milioni di euro per l’anno 2024; 17 milioni di euro per l’anno 2025. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1 (comma 16).
Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione–programmazione 2014-2020, le risorse per l’attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto, al contributo in conto interessi e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia. Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera a), ed al comma 9, lettera a), sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura (comma 17).
Con disposizioni introdotte al Senato, si prevede che sul sito internet di Invitalia siano pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, aggiornati periodicamente, con cadenza minima annuale (comma 17-bis).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono finalizzate a promuovere nuove iniziative imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno, coinvolgendo giovani che rientrino nella fascia di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che non abbiano un contratto di lavoro subordinato e che non abbiano fruito già di incentivi pubblici rivolti all'autoimprenditorialità nel triennio antecedente la domanda di finanziamento. Le norme prevedono di creare nell'arco di 4 anni 100.000 nuovi imprenditori, attivando soggetti disoccupati o NEET, che potranno attivare ulteriori posizioni lavorative nelle imprese da essi create.
L'assegnazione delle risorse prevista dal comma 16 assicurerà preliminarmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della L. 232/2016, la copertura dei fabbisogni annuali necessari a soddisfare i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, individuati con il DPCM 6 dicembre 2016 e non risultati finanziati, il cui onere è stato già definito con la delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e posto a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, necessari ad integrare quelle del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017.
La RT riporta poi l'articolazione temporale delle risorse destinate a finanziare la norma, come definita dal comma 16:
Anno |
Risorse FSC 2014-2020 (euro) |
Fondo per lo sviluppo e la coesione |
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2017 |
36.000.000 |
2018 |
280.000.000 |
2019 |
462.000.000 |
2020 |
308.000.000 |
2021 |
92.000.000 |
2022 |
22.500.000 |
2023 |
18.000.000 |
2024 |
14.000.000 |
2025 |
17.000.000 |
La RT quantifica gli effetti economico-finanziari dell'intervento nei seguenti termini.
Si fa presente che l’importo massimo del finanziamento considerato dalla RT riferita al testo originario è di 40.000 euro: tale importo è stato incrementato a 50.000 euro durante l’esame al Senato.
Considerando:
- un impiego medio di risorse per soggetto finanziato pari a 27.000 euro;
- il 35% del finanziamento a fondo perduto (quindi pari a 9.450 euro);
- una garanzia sul 65% del finanziamento complessivo, ovvero sul finanziamento bancario (17.550 euro);
- la costituzione di una sezione specializzata del Fondo di garanzia presso Mediocredito Centrale in ragione del 10% del credito bancario erogato (comma 9). Pertanto il finanziamento in percentuale del totale del finanziamento necessario ai fini della garanzia è: [65% x 10% =] 6,5%;
- un costo del capitale riconosciuto al sistema bancario pari all'1,5%;
- ipotizzando che il finanziamento (sia per il “fondo perduto” sia per la parte finanziata con il mutuo) venga erogato al 50% in ognuno dei primi due anni dalla sua approvazione e sulla base di un rimborso negli ultimi 6 anni a rate annuali costanti, l'utilizzo di risorse pubbliche in conto interessi in percentuale sul totale del finanziamento sarà:
R= 1,5% x 4,5 x 65% = 4,39%.
Si ha quindi un utilizzo totale di risorse pubbliche in percentuale del finanziamento totale risultante da:
35% (a fondo perduto) + 6,5% (fondo di garanzia) + 4,39% (in conto interessi) = 45,89%.
Ne consegue che l'effetto leva è pari a 2,18. La misura finanziata per 1,25 miliardi di euro attiverebbe quindi 2,7 miliardi di euro circa. Tornando all'ipotesi iniziale che il finanziamento medio per inoccupato/imprenditore sia pari a 27.000 euro, ciò implica il finanziamento di 100.000 nuovi imprenditori.
La RT riporta altresì nella tabella di seguito riprodotta una simulazione di massima per la scansione temporale dei fabbisogni relativi alle tre voci del finanziamento della misura, oltre che in aggregato. Le risorse ai fini del fondo perduto sono ripartite egualmente nell'anno di approvazione della pratica e nell'anno successivo. Nella prima riga si legge una stima del numero di soggetti beneficiari per anno e totale, corrispondente a quanto sopra riportato (100.000). Nella parte in basso della Tabella i presumibili effetti in termini di finanziamenti aggregati attivati dalla misura, anche attraverso credito bancario, anno per anno ed in totale (2,7 miliardi).
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Totale |
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Impatto finanziario |
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Numero finanziamenti |
5.500 |
38.800 |
41.400 |
14.400 |
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100.100 |
Fondo perduto |
€ 25.987.500 |
€ 209.317.500 |
€ 378.945.000 |
€ 263.655.000 |
€ 68.040.000 |
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€ 945.945.000 |
Garanzia |
€ 9.652.500 |
€ 68.094.000 |
€ 72.657.000 |
€ 25.272.000 |
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€ 175.675.500 |
Conto interessi |
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€ 723.938 |
€ 6.554.925 |
€ 16.988.181 |
€ 23.225.758 |
€ 22.267.659 |
€ 18.201.079 |
€ 13.821.099 |
€16.951.754 |
€ 118.734.392 |
Totali |
€ 35.640.000 |
€ 278.135.438 |
€ 458.156.925 |
€ 305.915.181 |
€ 91.265.884 |
€ 22.267.659 |
€ 18.201.079 |
€ 13.821.099 |
€16.951.754 |
€ 1.240.354.832 |
Costo conv Invitalia |
€ 285.120 |
€ 2.225.084 |
€ 3.665.255 |
€ 2.447.321 |
€ 730.126 |
€ 178.141 |
€ 145.609 |
€ 110.569 |
€ 135.614 |
€ 9.922.839 |
Onere totale |
€ 35.925.120 |
€ 280.360.521 |
€ 461.822.180 |
€ 308.362.502 |
€ 91.995.884 |
€ 22.445.801 |
€ 18.346.687 |
€ 13.931.668 |
€ 17.087.368 |
€ 1.250.277.731 |
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Impatto investimenti |
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Finanziamento bancario |
€ 48.262.500 |
€ 388.732.500 |
€ 703.755.000 |
€ 489.645.000 |
€ 126.360.000 |
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€ 1.756.755.000 |
Fondo perduto |
€ 25.987.500 |
€ 209.317.500 |
€ 378.945.000 |
€ 263.655.000 |
€ 68.040.000 |
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€ 945.945.000 |
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Totale |
€ 74.250.000 |
€ 598.050.000 |
€ 1.082.700.000 |
€ 753.300.000 |
€ 194.400.000 |
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€ 2.702.700.000 |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Totale |
La RT riferita alle modifiche apportate dal Senato afferma quanto segue:
· con riferimento al comma 7, che ha incrementato l’importo massimo erogabile per singolo beneficiario da 40.000 a 50.000 euro, rimanendo invariato il limite massimo di spesa previsto dal comma 16, non si rinvengono effetti negativi per i saldi di finanza pubblica, potendosi al massimo verificare un trascurabile effetto di diminuzione sul numero dei beneficiari finali della disposizione;
· per quanto attiene al comma 8-bis, lo stesso è finalizzato ad ampliare la possibilità di intervento delle finanziarie costituite ai sensi della legge n. 49/1981 (cd. Legge Marcora) anche alla fattispecie prevista dal decreto-legge. Le finanziarie partecipate dal MISE, CFI e Soficoop, operano utilizzando il proprio patrimonio per azioni di sostegno alle cooperative in particolare per effettuare partecipazioni temporanee nel capitale di rischio delle realtà imprenditoriali. Il loro intervento non configura alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, operando le stesse con il proprio patrimonio attuale. Con la modifica si prevede che qualora il beneficiario investa il contributo ricevuto a fondo perduto nella costituzione di una società cooperativa, si renda possibile anche l'intervento delle “finanziarie Marcora” ad ulteriore supporto della patrimonializzazione della cooperativa. La modalità di intervento delle finanziarie ex lege Marcora resta quella disciplinata dalla legge istitutiva che prevede la sottoscrizione di capitale sociale (nel limite massimo costituito dal capitale versato dai soci persone fisiche) per un periodo imitato di tempo (massimo 10 anni). In sintesi, il comma 8-bis consente di operare un ulteriore rafforzamento patrimoniale delle imprese costituite beneficiando del contributo a fondo perduto istituito dal decreto, attraverso l'intervento, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, di uno strumento già operativo;
· per quanto attiene al comma 15-bis, che consente a ciascuna regione del Mezzogiorno di finanziare eventuali progetti imprenditoriali approvati ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili, si tratta di risorse proprie delle regioni, discrezionalmente messe a disposizione. In proposito, non si rilevano profili di onerosità;
· in relazione al comma 17-bis, che prevede la periodica pubblicazione da parte del soggetto attuatore degli elenchi dei beneficiari, tale attività è correlata al database tenuto dal medesimo soggetto attuatore e pertanto non si rinvengono profili di onerosità.
In riferimento alle altre modifiche apportate dal Senato, la RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l’erogazione di incentivi in favore di giovani imprenditori, residenti nelle regioni del Mezzogiorno, articolati, in base al comma 9, in una quota del 35 per cento, come contributo a fondo perduto, e nella restante quota del 65 per cento, sotto forma di prestito erogato da istituti di credito. Il prestito è rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce di un contributo in conto interessi e della garanzia di cui al successivo comma 9 da parte dello Stato. In ragione di ciò, le norme destinano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, al finanziamento delle misure in esame secondo una scansione temporale riportata al comma 16.
Ciò premesso, si evidenzia che il comma 6 specifica che le istanze di finanziamento possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse. Pertanto, gli importi indicati al comma 16 appaiono – pur in assenza di disposizioni che prevedano specifiche attività di monitoraggio – configurati come limiti di spesa.
Tali limiti sono definiti sulla base delle stime riportate nella relazione tecnica, basate su specifiche ipotesi relative al numero e all’importo medio dei finanziamenti erogabili. Gli oneri conseguenti a tale scansione appaiono congrui in base ai parametri assunti alla base della quantificazione.
Peraltro, come già accennato, l’effettiva riconducibilità degli interventi nell’ambito dei predetti limiti di spesa appare condizionata all’efficacia delle procedure, non specificamente disciplinate dalle norme, volte a modulare la concessione delle agevolazioni in ragione delle risorse disponibili. In proposito appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.
Ciò rilevato, appaiono comunque necessari elementi conoscitivi relativamente ai seguenti profili.
Si evidenzia in primo luogo che per la copertura delle misure agevolative sono utilizzate le risorse del Fondo sviluppo e coesione, caratterizzate in linea generale da una specifica dinamica di spesa per cassa, che determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, non allineati temporalmente rispetto a quelli scontati in termini di saldo netto da finanziare. Ciò comporta che le previsioni tendenziali riferite al predetto Fondo scontino, in genere, nei primi anni di applicazione valori della spesa per cassa inferiori a quelli previsti per il saldo del bilancio dello Stato.
Le agevolazioni disposte dall’articolo in esame – costituite da contributi in conto interessi e da contributi a fondo perduto – appaiono invece caratterizzate da una più accelerata dinamica di cassa, con erogazioni che dovrebbero coincidere con gli impegni assunti in termini di competenza. Andrebbero quindi acquisiti chiarimenti in merito agli effetti sui saldi delle disposizioni in esame, non evidenziati nel prospetto riepilogativo.
Si segnalano altresì i seguenti profili, sui quali appare utile acquisire l’avviso del Governo:
· con riferimento agli oneri in conto interessi, in base al comma 8 il rimborso del prestito avviene entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento. Pertanto, in assenza di un esplicito limite temporale per la presentazione della domanda, è ipotizzabile che una parte degli oneri in conto interessi possa manifestarsi anche oltre l’esercizio 2025, che è l’ultimo considerato nella tabella riportata nella RT, comportando una possibile diversa articolazione temporale degli oneri, sia pure a parità di importo complessivo;
· con riferimento agli oneri relativi alla Convenzione stipulata con Invitalia, la Tabella prevede l’applicazione di una percentuale pari allo 0,8%, inferiore quindi al limite massimo dell’1% indicato al comma 3. In proposito, andrebbe confermata la prudenzialità di tale assunzione;
· infine, si rileva che la relazione tecnica, nella stima dell'utilizzo di risorse pubbliche in conto interessi, introduce un parametro di calcolo (4,5), non esplicitandone le determinanti.
In merito al comma 8-bis, che dispone per le società cooperative il beneficio, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis, delle agevolazioni previste dall’articolo 17 della L. 49/1985, non si formulano osservazioni in considerazione del fatto che la modifica opera nei limiti delle risorse disponibili.
Articolo 1, comma 8-ter
(Imprenditori agricoli)
Normativa vigente L’articolo 1 del D. Lgs. n. 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) reca la definizione di imprenditore agricolo. Il comma 1, sostituendo l’art. 2135 del codice civile, stabilisce che è imprenditore agricolo chi esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (primo comma dell’art. 2135 c.c.). Per attività connesse si intendono quelle esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (terzo comma dell’art. 2135 c.c.). Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 228/2001 sono considerati imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
La norma interviene sul comma 2 dell’articolo 1 del D. Lgs. n. 228/2001, sostituendo il riferimento alle attività di cui all’articolo 2135 c.c. con il riferimento alle attività di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile. In sostanza, il requisito richiesto ai fini della qualificazione di imprenditore agricolo per le cooperative e i loro consorzi – ossia l’utilizzo prevalente di beni dei soci ovvero la prevalente fornitura ai soci del beni prodotti – viene riferito esclusivamente alle attività connesse indicate nel terzo comma dell’art. 2135 cod. civ.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che il comma 8-ter è diretto a chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo l, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001, specificando il riferimento al comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile, inerente le attività per lo svolgimento delle quali le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi devono utilizzare prevalentemente prodotti dei soci al fine di essere qualificati come imprenditori agricoli. La RT afferma che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica, trattandosi di una modifica a un riferimento civilistico, volta ad evitare possibili dubbi interpretativi e a garantire la corretta applicazione della stessa, anche prevenendo eventuali contenziosi.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le modifiche introdotte appaiono suscettibili di determinare un ampliamento della platea di soggetti che possono essere qualificati come “imprenditore agricolo”. Poiché a tale qualifica l’ordinamento vigente attribuisce, tra l’altro, agevolazioni di natura tributaria e contributiva, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalle disposizioni.
Articolo 2
(Interventi per l’imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno)
Normativa previgente. L’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 185/2000 prevede che alle imprese agricole possano essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile.
Le norme, al fine di estendere la misura “Resto al Sud” alle imprese agricole, modificano l’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 185/2000, prevedendo che nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, possa essere concesso alle imprese agricole, in alternativa ai mutui agevolati, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. Per tali agevolazioni sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro nel 2017 ed a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 (commi 1 e 2).
Viene altresì modificato l’articolo 2 della L. 410/1999, in materia di consorzi agrari. In particolare, viene introdotto il comma 2-bis, prevedendo che i consorzi possano svolgere le proprie attività[7] (contributi all'innovazione e al miglioramento della produzione agricola, predisposizione e gestione di servizi, operazioni di credito-agrario di esercizio in natura, anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, partecipazione a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promozione della loro costituzione) anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Con modifiche apportate durante l’esame al Senato, si specifica che le attività che le predette società esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari, che ne detengono la partecipazione, sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono volte a incentivare l'investimento, favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno, in misura analoga alla misura “Resto Al Sud”, tenendo tuttavia conto delle specificità del settore agricolo. Ai fini di una valutazione della congruità dello stanziamento, la RT considera che:
- una misura media del finanziamento stesso basata su dati storici si colloca a 200.000 euro;
- il costo per il settore pubblico si attesta a circa il 40% dell'investimento (ottenuto come somma del 35% di fondo perduto e del 5% circa di contributo in conto interessi, calcolato per analogia con la misura “Resto Al Sud”, di cui al precedente articolo 1);
- la leva dei fondi pubblici è quindi 2,5.
Con il finanziamento addizionale di 50 milioni di euro, ne risulterà che l'investimento attivato dalla misura sarà pari a 125 milioni di euro; il numero di iniziative imprenditoriali finanziabili è di 625.
La RT conclude escludendo che dal comma 3 derivino oneri per la finanza pubblica. In particolare, con riferimento alle modifiche apportate dal Senato al comma 3, afferma che le stesse sono volte a chiarire che le attività delle società di capitali, in cui i consorzi dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità propriamente mutualistiche dei consorzi stessi. La norma risulta ordinamentale e non presenta quindi effetti di carattere finanziario.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che le imprese agricole del Mezzogiorno possano optare, in alternativa ai mutui agevolati, per agevolazioni consistenti in un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché in mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile. Per tali misure sono stanziate risorse pari a 5 milioni di euro nel 2017 ed a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. Pur considerando che le disposizioni in esame sono configurate come limiti di spesa, si rileva che né le norme in esame né quelle novellate (D. Lgs. 185/2000) prevedono espressamente meccanismi applicativi e di monitoraggio volti ad assicurare l’osservanza dei limiti medesimi. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
In merito all’utilizzo del Fondo, si ribadisce quanto già osservato con riguardo all’articolo 1, riguardo alla necessità di acquisire chiarimenti circa la compatibilità dello sviluppo per cassa della spesa per le agevolazioni in esame, rispetto a quella scontata con riferimento alle risorse del Fondo. Ciò in considerazione della dinamica di spesa più diluita nel tempo, in genere scontata ai fini dei tendenziali con riguardo alle risorse del Fondo e al fine di escludere effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
Articolo 2-bis
(Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del coleottero Xilosandrus compactus)
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole, un fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200 mila euro, per fronteggiare i danni causati dal coleottero Xilosandrus compactus, nonché i danni causati dal batterio della Xylella Fastidiosa e quelli derivanti dalla diffusione della Botrytis Cinerea. Con decreto del Ministero delle politiche agricole sono stabilite le modalità e i criteri per l’assegnazione delle risorse.
Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari a 200 mila euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
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Fondo per la ricerca |
0,2 |
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0,2 |
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0,2 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione FISPE |
0,2 |
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0,2 |
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0,2 |
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La relazione tecnica afferma che l’onere, per il solo anno 2017, è limitato all’importo del contributo concesso.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che ai sensi del comma 3, agli oneri derivanti dall’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per la ricerca al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero Xylosandrus compactus, pari a 200 mila euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che il Fondo rechi le necessarie disponibilità e che l’utilizzo di dette risorse da parte della disposizione in esame non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Articolo 3
(Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati)
La norma istituisce una procedura sperimentale per la valorizzazione di terreni abbandonati e di beni immobiliari in stato di abbandono, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) (comma 1).
Sono definiti terreni abbandonati o incolti i terreni agricoli abbandonati da 10 anni, i terreni oggetto di rimboschimento artificiale non qualificabili come “bosco” e le aree edificate abbandonate da almeno 15 anni (comma 2).
I Comuni provvedono ad una ricognizione complessiva dei beni di cui sono titolari, entro i limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3) e pubblicano sul proprio sito istituzionale i beni oggetto della ricognizione (comma 4).
Inoltre, i comuni trasmettono alle regioni l’elenco dei beni censiti ed assegnati anche ai fini dell’inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all’articolo 16 della legge n. 154/2016 (comma 16)[8].
I beni individuati possono essere dati in concessione dai Comuni, a titolo oneroso e per un periodo non superiore a 9 anni, rinnovabile una sola volta, ai soggetti che ne facciano richiesta, previa presentazione di un adeguato progetto di valorizzazione ed utilizzo del bene stesso ed a seguito di una valutazione imparziale del progetto. Con disposizione introdotta dal Senato, è previsto, per talune categorie di terreni, che siano ammessi a valutazione anche i progetti che prevedono i cambi di destinazione d’uso o consumo di suolo non edificato, purché siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici (comma 5).
Il provvedimento di formale assegnazione interviene entro e non il termine di approvazione della graduatoria, il che comporta la consegna dell’immobile al beneficiario, che assume l’obbligo di eseguirvi le attività inerenti al progetto presentato, nonché la detenzione del bene con facoltà di godere e trasformare materialmente il bene medesimo in conformità al progetto (comma 6).
Nel caso di beni immobili privati, i soggetti in possesso di specifici requisiti possono manifestare al Comune l'interesse ad utilizzare i beni oggetto della disposizione in esame, presentando un progetto di valorizzazione dei beni da utilizzare, indicandone i dati catastali e di proprietà mediante certificato redatto da un notaio (comma 7). Se valutato positivamente, il progetto di valorizzazione del bene viene pubblicato dal Comune e poi comunicato all'avente diritto, allegando la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto che intende utilizzare il bene (comma 8). Con la manifestazione da parte dell’avente diritto del proprio consenso al contratto d'affitto, il Comune autorizza l'inizio dell'attività; in mancanza del consenso dell’avente diritto si determina la nullità del progetto e del contratto d’affitto (comma 9).
Si dispone l’assoluto divieto per il beneficiario di cedere a terzi il terreno e i diritti conseguiti, nonché di costituirvi diritti a favore di terzi, di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi dell’azienda organizzata per l’esecuzione delle attività in oggetto; gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli (comma 10).
Con la realizzazione delle condizioni per l’assegnazione del bene, è possibile costituire società agricole, società artigiane o imprese familiari (comma 11). Si prevede la trascrizione del contratto di affitto nei registri immobiliari ai sensi dell’articolo 2645-quater del codice civile (comma 12).
Nel caso in cui l’assegnazione o il progetto abbiano ad oggetto l’esecuzione sui beni di attività terziarie di carattere non profit o artigianali o turistico-ricettive, il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti; nelle more dell’approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attività di trasformazione iniziate (comma 13).
Il canone d'uso dei beni, determinato dal Comune stesso sulla base dì apposita perizia tecnica di stima del bene (i cui costi sono a carico del beneficiario del bene), viene trasferito al Comune o, nel caso di beni di proprietà privata, viene versato all'avente diritto (comma 14).
Si prevede l’attribuzione all’assegnatario di un diritto di prelazione sul bene oggetto del progetto di valorizzazione al termine del periodo contrattuale, disciplinandone il relativo esercizio. Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto (comma 15).
Si prevede che i proponenti dei progetti sopra descritti per lo svolgimento di attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possano usufruire della misura incentivante denominata «Resto al Sud» di cui all’articolo l e per le attività agricole delle misure incentivanti di cui all’articolo 2 (comma 17).
Nel corso dell’esame presso il Senato, è stata introdotta un’ulteriore disposizione (comma 17-bis) che modifica l’articolo 15 del D.L. n. 8/2017, prevedendo che possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 102/2004[9] anche le imprese agricole che hanno subìto danni per effetto dell’eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.
Inoltre, si prevede che nel caso in cui le agevolazioni richieste ai sensi del citato comma 4 dell’articolo 15 del D.L. n. 8/2017 eccedano le risorse stanziate dal comma 6 del medesimo articolo (si tratta di un incremento del Fondo di solidarietà nazionale[10] nella misura di quindici milioni di euro per l’anno 2017), si provveda mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica, afferma che sono a carico del beneficiario del bene sia il costo della perizia tecnica (al momento dell'assegnazione) che tutti gli oneri relativi all'assegnazione, trascrizione, registrazione e stipula di atti notarili.
Inoltre, la RT afferma che l'applicazione della norma non comporta, nel suo complesso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito alle modifiche introdotte dal Senato, la relazione fa presente quanto segue.
Sul comma 2, lettera c), la modifica introdotta non comporta effetti finanziari, in quanto si limita a prevedere che possano essere qualificati come abbandonati, ai fini della successiva assegnazione, anche le aree edificate e gli immobili nei quali non risultino operanti aziende da almeno quindici anni.
La modifica relativa al comma 3 amplia i termini entro i quali i comuni svolgono la ricognizione dei beni abbandonati o incolti di cui sono titolari e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La sostituzione del comma 4, con cui si introduce un termine per la pubblicazione da parte dei Comuni nel proprio sito istituzionale dell'elenco dei beni oggetto di ricognizione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sulla modifica del comma 5, in cui si ammettono a valutazione anche i progetti che prevedano cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purché conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici, trattasi di norma di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La modifica del comma 7, lettera d), prevede la necessaria conformità urbanistica dei beni che possono essere assegnati ai richiedenti, escludendo gli immobili abusivi dalla procedura sperimentale per la valorizzazione dei beni immobili non utilizzati nelle regioni del Mezzogiorno. Dalla norma non deriva alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione di carattere procedurale.
In ordine alla modifica relativa al comma 9, si rafforza la procedura di contradditorio tra il soggetto proponente il progetto e il proprietario o avente diritto sul fondo incolto, prevedendo la nullità del progetto in caso di mancata presentazione del consenso di quest'ultimo. Dalla norma non deriva alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione di carattere procedurale.
La modifica del comma 13 riguarda la realizzazione del progetto di valorizzazione del bene in disuso anche per fini turistico-ricettivi, prevedendo che il comune adotti le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività in capo al comune rientrano tra quelle di competenza dello stesso ente.
La modifica del comma 16 prevede un termine di 90 giorni entro il quale i comuni svolgono la ricognizione dei beni abbandonati o incolti di cui sono titolari, ai fini della trasmissione da parte dei comuni alle regioni dell'elenco dei beni censiti ed assegnati. Dalla norma non deriva alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione di carattere procedurale.
Sul comma 17-bis, la modifica estende le agevolazioni in favore dell'attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, anche alle imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccità prolungata della stagione primaverile ed estiva del 2017. Al riguardo si ricorda che l'articolo 15 del D.L. n. 8/2017 ha stanziato 15 milioni di euro per l'anno 2017 inizialmente per le imprese agricole colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Con modifiche successive, le medesime risorse sono state finalizzate anche alle regioni del Mezzogiorno che hanno subito danni per avversità atmosferiche di gennaio 2017 e alle regioni che sono state colpite dalle nevicate eccezionali di aprile 2017.
L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si inserisce nell'impianto dell'articolo 15, commi 4, 5 e 6, del D.L. n. 8/2017, impianto che prevede, in coerenza con l'impossibilità di predeterminare con esattezza il numero dei potenziali beneficiari, il finanziamento degli interventi "ad esaurimento" nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102/2004 e delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo stesso. A questo proposito, la RT fa presente che non sono ancora disponibili i dati relativi ai danni subiti dalle imprese agricole a causa delle gelate. Infatti, con riguardo alla stima dei danni provocati dalle gelate invernali e primaverili, attualmente le Regioni stanno completando le operazioni di delimitazione o stanno trasmettendo le proposte, visto che il termine per assumere le delibere regionali con le richieste di declaratoria è scaduto il 9 luglio 2017 (per le nevicate di gennaio 2017), mentre scadrà il 30 agosto 2017 per le gelate di aprile.
Per quanto riguarda la ripartizione delle disponibilità dei 15 milioni di euro recati dal D.L. n. 8/2017, sarà possibile procedere all'assegnazione alle Regioni sulla base dei danni riconosciuti a seguito di istruttoria delle richieste che verranno presentate. In ogni caso, la norma non prevede un aumento del costo a carico dello Stato, in quanto una volta completato il processo di quantificazione dei danni relativi a tutte le calamità previste, si procederà al riparto proporzionale dei 15 milioni disponibili assegnando la percentuale spettante ad ogni singola Regione.
In merito ai profili di quantificazione, atteso che la norma pone in capo ai comuni una serie di nuovi adempimenti (quali, ad esempio, la ricognizione complessiva dei beni immobili di cui sono titolari i comuni e l’aggiornamento annuale, la pubblicazione dei bandi e la valutazione dei progetti, anche di quelli presentati per i beni privati), pur prendendo atto dell’apposita clausola di invarianza finanziaria, sarebbe utile acquisire dati ed elementi idonei a suffragare la predetta ipotesi di invarianza.
Andrebbe inoltre chiarito se sia configurabile l’ipotesi di oneri per attività di natura tecnica, non imputabili al soggetto proponente in caso di mancata conclusione della procedura di assegnazione.
Quanto agli oneri relativi all'assegnazione, trascrizione, registrazione e stipula di atti notarili, la RT precisa che questi sono a carico del beneficiario del bene, mentre tale previsione non è esplicitata nel testo della norma. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Riguardo all’estensione delle misure di cui all’articolo 15 del D.L. n. 8/2017 anche alle imprese agricole colpite dalla siccità del 2017, pur rilevando che le stesse sono configurate nei limiti di un tetto massimo di spesa complessiva e che la norma prevede, in caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto alle domande, una ripartizione proporzionale degli interventi, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all’effettiva realizzabilità di tale rimodulazione degli importi. Ciò in considerazione del fatto che gli interventi sono a carico di uno stanziamento previsto da una norma già in vigore, in applicazione della quale potrebbero già essere in corso le procedure per l’erogazione dei benefici.
Articolo 3, comma 17-ter
(Terreni gravati da uso civico)
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, prevede che gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico, adottati in assenza del rispetto delle disposizioni in materia di alienazione di cui alla legge n. 1766 del 1927, sono da considerarsi validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento dell'interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale approvati in attuazione del Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al D.P.R. n. 1523 del 1967 sostituito con il D.P.R 6 marzo n. 218 del 1978. Gli stessi terreni sono sottratti, dal regime dei terreni ad uso civico con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o attuazione della legge n. 853 del 1971. Restano ferme le disposizioni vigenti che prevedono il pagamento di canoni o altre prestazioni pecuniarie.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica avendo carattere interpretativo, disciplinando fattispecie pregresse e non rivelandosi profili di carattere fiscale connessi al particolare trattamento dei beni gravati da usi civici.
Con la Nota del 26 luglio 2017, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel trasmettere la relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato, ha rilevato che la sottrazione retroattiva dei terreni interessati dal regime ad uso civico di cui all'ultimo periodo è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica in termini sia di minori entrate che di rimborsi in relazione a canoni ed altre prestazioni pecuniarie (di carattere extra-tributario) che potrebbero gravare sui terreni interessati.
La medesima Nota ha, pertanto, subordinato la positiva bollinatura del provvedimento a specifiche modifiche del testo della disposizione in esame. Dette modifiche sono confluite nel testo approvato dal Senato.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto delle modifiche introdotte a seguito dei rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato.
Articolo 3-bis
(Cluster Tecnologici Nazionali)
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prevedono la presentazione da parte dei Cluster Tecnologici Nazionali (CTN)[11] di un’istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro (comma 1).
La disposizione in esame definisce i Cluster come le strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche come strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconducibili ai Poli di innovazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014.
Ogni CTN elabora un Piano di azione triennale nel quale descrive le attività che programma di svolgere per il raggiungimento delle finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli aspetti organizzativi, le risorse necessarie nonché il contesto territoriale degli interventi (comma 2).
All'interno del Piano è inserita una apposita sezione che esplicita le azioni per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle aree del Mezzogiorno, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, finalizzate al loro pieno coinvolgimento nella concreta attuazione del Piano.
Il Piano è redatto sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al Mezzogiorno, il Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
I CTN presentano il Piano di azione al MIUR, con la sezione del Piano riferita al Mezzogiorno oggetto di specifica valutazione e approvazione. Inoltre, i CTN presentano al Ministero l'aggiornamento annuale del Piano unitamente alle relazioni annuali sull'attività svolta e alla rendicontazione amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Ai fini della valutazione dei piani di azione, della relazione annuale sull’attività e per una maggiore efficacia della valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca la norma, modificando l’articolo 5, comma 2 del D.L. n. 212/2002, aumenta dall’1 al 5 per cento l’importo massimo complessivo di spesa per i compensi dei soggetti incaricati di attività di selezione e valutazione di programmi di ricerca, a valere su fondi che finanziano i relativi progetti o programmi di ricerca (comma 3).
All’esito della approvazione della sezione del piano di azione riferita al Mezzogiorno, a favore di ciascun CTN può essere disposta una assegnazione annuale di risorse, nel massimo di un dodicesimo per ciascun Cluster, con il decreto del MIUR adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
Tale fondo – sulla base dell'articolo 1, comma 870, della legge n. 296/2006 – è stato istituito, al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all’articolo 5 del D.lgs. n. 297/1999, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge n. 388/2000, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002.
A tali finalità viene destinata una quota annuale non superiore al 5 per cento delle disponibilità complessive del predetto Fondo, inclusi gli oneri per le attività di valutazione. A tale assegnazione di risorse non accedono i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno, mentre eventuali somme residue potranno essere assegnate ai CTN, in relazione agli esiti della approvazione della relazione annuale sulla attività svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un dodicesimo (comma 4).
Per l'anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto è assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire l'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché per la presentazione del Piano di azione. Al relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sul FIRST (comma 5).
Infine, si dispone la clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche. Inoltre, i contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (comma 7).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame introduce una speciale disciplina per le aggregazioni di ricerca denominate Cluster Tecnologici Nazionali costituitisi ai sensi degli avvisi n. 257/Ric del 30 maggio 2012 e n. 1610/Ric del 3 agosto 2016 emanati dal MIUR, che ne disegna la forma giuridica e ne prevede il finanziamento. Con riferimento particolare alle Regioni del Mezzogiorno, la RT afferma che la norma individua i Cluster anche come strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio e sottolinea espressamente che i Cluster costituiscono uno strumento facilitatore per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, favorendo così anche l'attuazione celere, immediata e tempestiva degli interventi previsti nel Programma Nazionale della Ricerca (PNR 2015/2020), approvato dal CIPE con la delibera n. 2 del l maggio 2016.
Le previsioni si ispirano al modello dei "Poli di innovazione" di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
Detti "Poli di innovazione", cui i CTN sono riconducibili, in base alla normativa europea sono "strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo".
In particolare, la RT afferma che la disposizione sul riconoscimento (comma 1) appare utile per le seguenti ragioni:
§ riconoscimento dei CTN come interlocutori del Ministero sul tema della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico nelle specifiche aree di afferenza;
§ rafforzamento e maggiore trasparenza della governance e dell'organizzazione dei Cluster;
§ maggiore efficacia e standardizzazione dell'azione dei CTN grazie ad un sistema di monitoraggio e valutazione delle attività;
§ maggiore efficacia nella definizione delle finalità di innovazione e dei Piani di azione per perseguirle;
§ previsione di risorse per lo svolgimento delle attività dei CTN, che garantisca a questi la possibilità di svolgere attività più strutturate, nonché di sviluppare una programmazione più articolata e organizzare le attività in funzione degli obiettivi.
La norma, intervenendo sull'organizzazione e la struttura dei CTN, oltre a colmare un vuoto normativo e a disciplinare adeguatamente alcuni aspetti importanti della materia, intende individuare i CTN come strutture di supporto e di efficienza per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché quali strumento di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale.
Inoltre, la RT descrive il contenuto del comma 2, mentre sul comma 3 in cui si prevede la presentazione del Piano di azione dai CTN al Ministero per la valutazione, anche avvalendosi di esperti, e per la successiva approvazione fa presente che gli eventuali oneri derivanti dall’avvalimento di esperti sono a carico delle disponibilità del fondo destinate ai Piani di azione e ai relativi aggiornamenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nell’evidenziare la complessità della predetta valutazione, la RT rileva come venga a tal fine aumentato fino al 5 per cento dei fondi destinati ai medesimi programmi e progetti il limite complessivo per le spese delle attività di valutazione di cui al comma 2 dell'articolo 5 del D.L. n. 212/2002. L'innalzamento del limite di spesa va ricompreso all'interno della precipua esigenza di assicurare una più adeguata ed efficace attività di valutazione attraverso un incremento del numero di esperti valutatori.
La disposizione concerne i "Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca" che fa riferimento ampio alle "procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca" senza alcuna limitazione alle tipologie di ricerca, quali quella di base, applicata e industriale.
Per quanto riguarda il comma 4, la RT descrive il contenuto della norma, affermando che il finanziamento di ogni singolo CTN non dovrà superare un dodicesimo dell'intera quota, salvo che, in seguito alla fase di approvazione, persistano somme residue della quota annuale non superiore al cinque per cento. In tal caso sarà possibile assegnare ad uno o più Cluster tali somme, in relazione alla valutazione dell'attività svolta, così come emerge dall'approvazione della specifica relazione annuale sull'attività.
Sul comma 5 la RT, dopo aver descritto la norma, precisa che trattasi di un contributo forfettario calcolato in modo lineare e, rispetto alla stima delle attività iniziali e di avviamento del CTN, ritenuto congruo e adeguato a dare un primo sostegno e impulso all'iniziativa. In estrema sintesi tale contributo può ritenersi, nei fatti, una sorta di stanziamento/fondo iniziale per sostenere e stimolare la rinnovata attività dei Cluster.
La copertura della disposizione viene posta a carico dello stanziamento a legislazione vigente del fondo (articolo l, comma 870, della legge n. 296/2006, nel limite di 3 milioni di euro, da destinare nella misura massima di un dodicesimo per ciascuno dei 12 CTN costituiti ai sensi degli avvisi emanati dal MIUR, per la cui finalizzazione la RT ricorda l’emanazione del decreto di riparto del FIRST (D.M. 208 del 5 aprile 2017, articolo 4 specificamente rubricato "Cluster tecnologici nazionali") ai sensi dell'articolo l, comma 872, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'esercizio finanziario 2017. La RT precisa, altresì, che la quota è comprensiva dei costi relativi alle attività di monitoraggio e valutazione e non costituisce la percentuale complessiva (5%) da destinare all'intera attività valutativa.
Infine, la RT ribadisce il contenuto del comma, mentre il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria ai sensi della l'attuazione della norma non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che il comma 7 reca una clausola complessiva di invarianza riferita alle disposizioni contenute nell’articolo in esame, mentre, al comma 5, è disposto uno specifico stanziamento, con oneri a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
Tanto premesso, per quanto attiene allo stanziamento previsto per il 2017, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione atteso che il medesimo si configura come limite massimo di spesa. Andrebbe peraltro confermata la disponibilità, a valere sul Fondo FIRST, delle risorse in questione senza pregiudicare impegni già assunti o interventi programmati a carico del medesimo Fondo.
Quanto infine all’utilizzo, ai sensi del comma 3, di esperti per le attività di valutazione dei programmi e dei progetti ed all’incremento dall’1 al 5 per cento della spesa complessiva per compensi da corrispondere per le medesime finalità a valere sui fondi che finanziano i relativi progetti o programmi di ricerca, andrebbe acquisita una valutazione del Governo al fine di escludere riflessi finanziari negativi sulla disponibilità di risorse per la realizzazione dei programmi medesimi.
Articolo 3-ter
(Integrazione salariale straordinaria per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa)
Normativa vigente. L’articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015 dispone che, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, possa essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa
Le norme - introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015, prevedendo che il limite massino di 12 mesi sia considerato per ciascun anno di riferimento.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che l'attuale formulazione del comma 11-bis limita le autorizzazioni dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria a soli 12 mesi, a prescindere dall'anno finanziario. La modifica consente il prolungamento della CIGS fino a 24 mesi. La RT afferma che l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria vengono comunque concessi nel rispetto dei limiti finanziari già previsti a legislazione vigente, pari a 216 milioni di euro per il 2016 e a 117 milioni di euro per l'anno 2017.
La RT conferma altresì che gli stanziamenti previsti per le due annualità 2016 e 2017 per la concessone del trattamento CIGS per le imprese operanti nelle Aree di crisi complessa, pari rispettivamente a 226 milioni di euro e a 117 milioni di euro, gravanti sul Fondo sociale per l’occupazione, sono sufficienti a coprire la norma in esame. In particolare, la RT conferma che gli stanziamenti di cui trattasi, sono capienti anche tenuto conto della misura introdotta dall'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50/2017.
L’articolo 53-ter del DL 50/2017 dispone che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015, come ripartite tra le regioni, possano essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT precisa che le disposizioni in esame consentono, al sussistere dei relativi presupposti, il prolungamento della CIGS fino a 24 mesi. In proposito, fermo restando che la norma opera nell’ambito di limiti di spesa predeterminati e che la RT afferma la sussistenza delle risorse necessarie, appare utile una conferma dal Governo che dall’estensione delle disposizioni (cui sono ascritti effetti per gli esercizi 2016 e 2017) non derivino oneri anche a carico dell’esercizio 2018.
Articoli 4 e 5
(Istituzione di zone economiche speciali - ZES)
Normativa vigente. I commi da 98 a 108 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 hanno introdotto, dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019, un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). La misura dell’agevolazione, nella versione originaria della norma, è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese. Il credito d'imposta, inoltre, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese. Dalle citate disposizioni derivavano oneri valutati in 617 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. Successivamente l’articolo 7-quater del DL n. 243 del 2016 ha modificato la disciplina prevista per la concessione del suddetto credito d’imposta prevedendo, fra l’altro: l’estensione dell’ambito applicativo, includendo nuove zone della Sardegna, l’incremento delle aliquote del beneficio nonché i limiti massimi per progetto d’investimento (per le piccole imprese da 1,5 a 3 milioni e per le medie imprese da 5 a 10 milioni). In relazione a dette modifiche, la RT stimava effetti onerosi aggiuntivi in misura pari a 451 milioni nel 2017, 541 milioni nel 2018 e 601 milioni nel 2019.
Le norme disciplinano le modalità per l’istituzione di una Zona economica speciale (ZES). In particolare, si precisa che per ZES si intende una zona geograficamente delimitata, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti. Le modalità per l’istituzione di una ZES, la sua durata, i relativi criteri che ne disciplinano l’accesso e le condizioni speciali sono definite con DPCM, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea. Ciascuna ZES è istituita con DPCM. La regione formula la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell’area identificata. Il soggetto per l’amministrazione dell’area ZES, di seguito soggetto per l’amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell’Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell’Autorità portuale per l’esercizio delle funzioni amministrative gestionali. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) procedure semplificate recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con DPCM;
b) accesso alle infrastrutture esistenti, e a quelle previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES, alle condizioni definite dal soggetto per l’amministrazione, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione.
Inoltre, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208/2015, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti.
Il riconoscimento delle predette agevolazioni è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni: le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell’area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni agevolative valutati in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013.
L’Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull’andamento delle attività e sull’efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto per l’amministrazione, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale.
Ciascuna regione può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche previste. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche sopra descritte.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese in conto capitale |
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|||||||||||
Credito d’imposta per investimenti nelle ZES (articolo 5, comma 5) |
|
25 |
31,3 |
150,2 |
|
25 |
31,3 |
150,2 |
|
25 |
31,3 |
150,2 |
Minori spese in conto capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione del Fondo sviluppo e coesione (articolo 5, comma 5) |
|
25 |
31,3 |
150,2 |
|
25 |
31,3 |
150,2 |
|
25 |
31,3 |
150,2 |
La relazione tecnica precisa che, in ordine ai benefici fiscali riconosciuti alle ZES, viene modificata la normativa del credito d’imposta per investimenti nelle aree del Sud, potenziandone gli effetti attraverso l'innalzamento del limite di investimento a 50 milioni di euro e l’estensione della validità della norma solo per tali zone anche per il 2020.
La RT ricorda che in sede di stima delle modifiche all'art. 1, comma 98, della legge n. 208/2015 che hanno previsto l'aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante l'acquisto di beni strumentali nuovi, portandole dal 10% al 25% per le grandi imprese, dal 20% al 35% per le medie imprese e dal 20% al 45% per le piccole imprese, erano stati stimati i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Credito d’imposta |
-451 |
-541 |
-601 |
0 |
La RT rammenta che la proposta eleva il limite dei progetti di investimento a 50 milioni di euro per ogni tipologia di impresa ed afferma di poter ritenere, prudenzialmente, che la modifica possa produrre un maggior credito di imposta ad opera delle grandi imprese. La RT afferma, quindi, che, sulla base delle prime indicazioni circa le aree ZES, si stimano investimenti nelle prime aree di istituzione in misura pari a 4 investimenti di 40 milioni di euro nel 2018, 5 investimenti di 40 milioni di euro nel 2019 e 3 investimenti di pari importo nel 2020, oltre agli investimenti nei limiti ordinari del credito di imposta. Applicando il credito di imposta all'eccedenza dell'investimento rispetto al limite ordinario di 15 milioni di euro, previsto dalla normativa vigente, si stima un credito di imposta per 25 milioni di euro nel 2018 [(40 - 15) X 4 X 25%] e di 31,25 milioni di euro nel 2019 [(40 - 15) X 5 X 25%]. Tenuto conto che nel 2020 la normativa originaria non risulta più vigente, la RT afferma che, limitatamente alle aree ZES, si avrebbe un credito di imposta di 30 milioni di euro (40 X 3 X 25%) conseguente ai 3 investimenti di 40 milioni di euro oltre al credito sugli investimenti ordinari entro i 15 milioni di euro. Al fine di valutare il credito di imposta sugli investimenti ordinari entro i 15 milioni di euro, date le prime indicazioni che considerano una percentuale di territorio interessato dalle ZES del 15%, è stata prudenzialmente considerata una stima del 20% del credito ordinario originariamente stimato per il 2019 individuando un credito per circa 120,2 milioni di euro (601 X 20%).
La RT complessivamente evidenzia i seguenti effetti ascrivibili alla disposizione in esame.
(milioni di euro)
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Credito d’imposta |
0 |
-25 |
-31,25 |
-150,2 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione amplia, nell’ambito delle zone economiche speciali da essa istituite, le agevolazioni già previste dai commi 98 e seguenti dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016, relative alla concessione di un credito d’imposta per investimenti nelle aree del Sud. In proposito si rileva che, ai fini della quantificazione, la RT ipotizza un totale di 12 investimenti di 40 milioni nei tre anni considerati (2018, 2019 e 2020). Sul punto appare utile acquisire i dati e gli elementi informativi posti alla base di tale ipotesi, tenuto conto che, in base a quanto espressamente previsto dalla diposizione, le ZES saranno istituite con DPCM a conclusione del procedimento delineato dalla norma. Si rileva, inoltre che, ai fini della quantificazione, non si tiene conto dei possibili investimenti effettuabili dalle piccole e medie imprese. Anche su tale aspetto andrebbero forniti maggiori elementi informativi, tenuto conto che la disposizione comunque consente un innalzamento generale del limite di investimento agevolabile ed il riconoscimento dell’agevolazione anche per l’anno 2020, annualità esclusa dalla normativa vigente, presentando, pertanto, elementi di profittabilità anche per le suddette imprese
Infine con riferimento all’utilizzo a copertura degli oneri recati dalla disposizione del Fondo sviluppo e coesione, andrebbe garantito che l’utilizzo delle suddette risorse sia compatibile con l’onere stimato anche con riferimento agli effetti di cassa. Si richiamano in proposito le considerazioni già svolte con riferimento all’articolo 1, riguardo all’andamento delle spese scontate con riferimento alle risorse del Fondo, che dovrebbe essere caratterizzata da una dinamica per cassa più diluita nel tempo rispetto a quella di competenza.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala con riferimento al comma 5 che agli oneri derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 5, valutati in 25 milioni di euro per il 2018, in 31,25 milioni di euro per il 2019 e in 150,2 milioni di euro per il 2020, il comma 5 dello stesso articolo provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013 (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), con imputazione alla quota delle risorse di detto Fondo destinate a sostenere interventi nelle regioni meno sviluppate e in transizione.
Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi che l’utilizzo delle risorse del Fondo non comprometta interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.
Articolo 6
(Valorizzazione dei Patti per lo sviluppo)
Le norme prevedono che siano rimborsate le spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione, attestante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarità delle spese. Il pagamento avviene, per il 50 per cento del costo dell’intervento realizzato, risultante nella richiesta di pagamento, all'atto del ricevimento della stessa e, per il restante 50 per cento, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza dell'importo richiesto con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nella Banca dati unitaria degli interventi della politica regionale (comma 1).
Si stabilisce, inoltre, che per ogni intervento previsto dai Patti per lo sviluppo il Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del singolo patto individui un’amministrazione che deve indire la Conferenza di servizi decisoria per l'acquisizione dei pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica evidenzia che il comma 1 reca norme procedurali finalizzate a semplificare ed accelerare il rimborso delle amministrazioni per le spese sostenute per la realizzazione di interventi previsti nell’ambito dei Patti per lo sviluppo e finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare comunque utile acquisire una conferma, che l’accelerazione dei rimborsi prefigurata dalla relazione tecnica sia compatibile con le ipotesi sottostanti le attuali previsioni di finanza pubblica concernenti le uscite per cassa.
Articolo 6-bis
(Disposizioni per agevolare le intese regionali a favore degli investimenti)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, prevedono che, nel triennio 2017-2019, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio[12] è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili. Lo svincolo di destinazione è possibile a condizione che non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero che non abbia ad oggetto somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti nel rispetto del saldo del vincolo del cosiddetto pareggio di bilancio[13].
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica evidenzia che non sono previste deroghe alla disciplina concernente il cosiddetto pareggio di bilancio.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare stante l’espressa previsione che le risorse svincolate e riassegnate sono utilizzabili nell’ambito dei vincoli di bilancio previsti per le regioni medesime.
Articolo 7
(Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo - CIS)
Le norme prevedono che il Presidente del Consiglio dei ministri[14] individui gli interventi di notevole complessità per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate (comma 1).
Secondo le norme, gli interventi di notevole complessità “hanno natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee”.
Nel corso dell’esame presso il Senato è stata introdotta un’ulteriore previsione la quale stabilisce che per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata ''Capitale europea della cultura 2019'', su richiesta del comune di Matera, si procede alla sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, ad una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della contabilità speciale di cui è titolare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel comma in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1-bis)
La relazione tecnica afferma che l'applicazione del comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto reca unicamente disposizioni di carattere ordinamentale.
Inoltre essa afferma che le norme recate dal comma 1-bis non comportano nuove o maggiori spese. Tali norme si limitano a prevedere le modalità di programmazione e gestione di parte delle risorse finanziarie (quelle che si riterranno necessarie per finanziare gli interventi inseriti nel CIS) che già oggi sono state stanziate e rientrano nella disponibilità del comune di Matera. Si tratta di 129.488.698,56 euro di risorse pubbliche, riepilogate nella tabella che segue, a cui si affiancano le risorse di privati per un importo complessivo di circa 14.000.000 di euro.
Fonte di finanziamento |
Importo complessivo |
FSC 2007-2013 |
23.400.000,00 |
Piano per le città |
9.678.987,00 |
Legge n. 208/2015, comma 345 |
20.000.000,00 |
Legge n. 208/2015, comma 346 |
2.000.000,00 |
Legge n. 208/2015, comma 347 |
17.000.000,00 |
Patto per la Basilicata |
7.118.301,62 |
Bando periferie 2016 |
13.120.000,00 |
FERS 2014-2020 ITI Città di Matera |
37.171.409,94 |
|
129.488.698,56 |
Per la gestione delle misure viene istituita una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore, la cui istituzione è compatibile con il divieto di cui all'articolo 44-ter della legge n. 196/2009 in quanto la nuova contabilità è alimentata da risorse di provenienza mista, ossia non unicamente dello Stato, ed è pertanto relativa a programmi comuni tra più amministrazioni. Come previsto espressamente dalla disposizione, il rendiconto della contabilità sarà reso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 8, commi 1, commi 1-ter e 1-quater
(Disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di armonizzazione di sistemi contabili)
La norma, prevede che, nel caso in cui siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti da società sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del DL n. 347/2003, le società cessionarie di tali complessi aziendali siano ammesse alla medesima amministrazione straordinaria, anche su istanza del commissario straordinario della società cedente, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti alle lett. a) e b) dell'art. 1, comma 1, del suddetto decreto, fermi gli altri presupposti previsti dalle norme vigenti (comma 1).
L’art. 1, comma 1, lett. a) e b), del DL n. 347/2003 (misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza) prevede che le disposizioni del medesimo decreto si applichino alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento, in stato di insolvenza, che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 27, comma 2, lett b), del D.lgs. n. 270/1999, ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'art. 27, comma 2, lett. a), del medesimo decreto, purché abbiano, singolarmente o come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti: a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno; b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.
Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, sono state, inoltre, approvate le seguenti ulteriori disposizioni che prevedono:
· che non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica[15], in qualunque forma prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacità e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera, nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria (comma 1-ter).
· l’esclusione dei Corpi volontari dei vigili del fuoco e le relative unioni dal novero degli enti strumentali controllati o partecipati da regioni o enti locali - come definiti dall’art. 11-ter, del D.lgs. n. 118/2011 - cui si applicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo, in materia di armonizzazione di sistemi contabili e schemi di bilancio (comma 1-quater).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che il comma 1 introduce un'ipotesi di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1, comma 1, del DL n. 347/2003 (500 addetti e debiti non inferiori a 300 milioni di euro), ferma restando la sussistenza dello stato di insolvenza. La norma non determina alcun effetto finanziario a carico del bilancio dello Stato.
La relazione tecnica con riguardo ai commi 1-ter e 1-quater afferma che queste disposizioni possiedono carattere ordinamentale e non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica con riguardo al comma 1-ter, precisa, inoltre, che il mercato della capacità italiano, approvato dal Ministero dello sviluppo economico con decreto 30 giugno 2014, è un mercato finalizzato ad assicurare l'adeguatezza del sistema, ovvero la copertura della domanda nazionale e i margini di riserva. La capacità dei soggetti pronti a renderla disponibile al sistema in un orizzonte temporale pluriennale viene contrattualizzata con procedure concorrenziali organizzate dal Gestore della rete di trasmissione elettrica, e al soggetto selezionato è garantito un ricavo certo per la disponibilità dell'impianto.
La nuova disciplina del mercato della capacità è in via di adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico, previo buon esito della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi delle Linee Guida europee sugli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia. La disciplina prevede che le procedure concorsuali siano finalizzate alla negoziazione di contratti standard di approvvigionamento di capacità; l'oggetto di ciascun contratto standard è l'impegno a rendere disponibile la capacità sui mercati dell'energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento. In esito a ciascuna procedura concorsuale viene definita la capacità impegnata di ciascun soggetto selezionato ed il premio. La relazione tecnica evidenzia che la sottoscrizione del contratto di capacità prevede i seguenti diritti ed obblighi per il soggetto selezionato: diritto a ricevere il premio definito in esito a ciascuna procedura concorsuale; obbligo di rendere disponibile la capacità impegnata sui mercati dell'energia e sul mercato dei servizi di dispacciamento; obbligo di restituire al gestore della rete e quindi al sistema l'eventuale differenza positiva tra il prezzo definito in esito ai mercati ed un prezzo strike identificato nel contratto. In considerazione dei suddetti obblighi la Delibera ARG/elt 9811, stabilisce che il gestore della rete elettrica organizzi e gestisca un sistema di garanzie a copertura degli impegni assunti dai partecipanti al mercato della capacità a cui ciascun partecipante è tenuto ad aderire, pena l'esclusione dal medesimo mercato. Tale sistema di garanzie prevede, tra l'altro, la costituzione di un fondo di garanzia su apposito c/c bancario intestato a Terna alimentato dai contributi dei soggetti che intendono partecipare al Mercato, nella forma di deposito cauzionale. Ai sensi della disciplina del mercato della capacità (elaborata da Terna e che il ministero approverà in esito alla notifica alla Commissione Europea), il soggetto che intende partecipare ad una fase del mercato della capacità è tenuto a contribuire con un deposito cauzionale fruttifero. Il tasso d’interesse da applicare al fondo è pari al tasso riconosciuto dall'istituto bancario di riferimento per la gestione del fondo stesso; il versamento di tale contributo deve essere effettuato prima dello svolgimento di ciascuna procedura concorsuale, ossia con una frequenza almeno annuale, e con un anticipo rispetto al periodo a cui si riferisce. In aggiunta, è previsto un meccanismo di marginazione in base al quale i soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali devono prestare una garanzia nella forma di fideiussione bancaria o deposito; tale garanzia è finalizzata ad assicurare la copertura dell'esposizione finanziaria di ciascun assegnatario durante il periodo di consegna. L'assegnatario, oltre a quanto detto, è tenuto a prestare una garanzia, nella forma di deposito cauzionale infruttifero, o di fideiussione a prima richiesta. L'utilizzo di depositi in contante nell'ambito del sistema di garanzia è necessario per rendere il sistema adeguato ai tempi di svolgimento del mercato. In caso d’inadempimento, infatti, l'utilizzo del deposito del soggetto inadempiente non necessita di tempi lunghi quali quelli necessari per escutere una fideiussione. La norma proposta, salvaguardando i contributi versati al sistema di garanzia da parte dei partecipanti, assicura al sistema un'adeguata e tempestiva copertura in caso d’inadempimento tutelando anche i consumatori finali.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.
Articolo 8, comma 1-bis
(Amministrazione straordinaria ILVA)
Normativa vigente Il DL n. 347 del 2003 disciplina la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare, l’art. 3, comma 1-ter dispone la prededucibilità dei crediti anteriori all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, vantati da PMI individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni inerenti il risanamento ambientale, la sicurezza e la continuità degli impianti produttivi essenziali. La RT riferita alla predetta disposizione afferma che, in base alle regole ordinarie in materia, il soddisfacimento dei crediti è a valere sulle risorse dell’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria, con conseguente insussistenza di oneri a carico della finanza pubblica.
La norma, introdotta dal Senato, dispone che il comma 1-ter dell’art. 3 del DL n. 347/2003 si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto n. 267/1942, rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione introduce una norma interpretativa secondo cui anche i crediti delle imprese di autotrasporto di imprese che svolgono attività funzionali agli impianti ILVA rientrano tra i crediti prededucibili di cui all’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo. La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se l’interpretazione autentica recata dalla norma in esame, che esplica effetti retroattivi, comporti una subordinazione, nella ripartizione dell’attivo, dei crediti vantati dallo Stato con conseguenti effetti per il bilancio dello Stato.
Articolo 9
(Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti)
La norma modifica l'allegato D alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006 stabilendo che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ai rifiuti il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/995/UE recante il nuovo elenco europeo dei rifiuti e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e nel Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, riguardante la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico».
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica presentata al testo originario del decreto-legge afferma la norma presenta carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni atteso il carattere ordinamentale della norma.
Articolo 9-ter
(Utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, dettano disposizioni al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti alla chiusura delle contabilità speciali aperte per fronteggiare stati di emergenza[16].
A tale scopo si prevede che le Regioni siano tenute a conseguire un valore positivo del saldo di bilancio[17] di importo pari alla differenza tra le risorse accertate nel 2017, per le risorse riversaste alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di Protezione civile[18] e i correlati impegni dell'esercizio 2017.
Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto meramente attuativa della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 90/2016, la quale prevede che le risorse riversate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992 "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali". Ciò in quanto, come indicato nella relazione tecnica riferita all'articolo 7, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 90/2016, le spese che saranno effettuate dalle Regioni per il completamento degli interventi risultano già considerate nei tendenziali di finanza pubblica, in relazione agli interventi che si prevedeva di realizzare nell'ambito della gestione delle emergenze.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare attesi i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
Articolo 9-quater
(Promozione della concorrenza e della lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)
Le norme - introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 48 del DL 50/2017 in materia di promozione della concorrenza e di lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale.
In particolare, le disposizioni:
· modificano il comma 7, lettera e), prevedendo che, in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, al personale si applichi, oltre al contratto collettivo nazionale di settore, anche il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime di cui alla normativa comunitaria (comma 1);
· modificano il comma 12, prevedendo che i gestori dei servizi di trasporto pubblico possano affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori solo previa verifica della possibilità di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il personale dipendente dichiarato non idoneo (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 9-quinquies
(Personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione)
Normativa vigente. L’articolo 27, comma 12-quinquies, del DL 50/2017 ha abrogato, a far data dal primo rinnovo del contratto di lavoro del settore del trasporto locale (e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto-legge), il R.D. n. 148/1931 e la L. n.1054/1960, aventi ad oggetto il trattamento giuridico ed economico del personale rispettivamente di ferrovie, tranvie e servizi di navigazione, di portieri e addetti alla pulizia di immobili urbani degli IACP o di cooperative edilizie a contributi statali e del personale degli autoservizi extraurbani. Alla norma non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
La norma abroga il comma 12-quinquies dell’art. 27 del DL 50/2017, che ha abrogato il RD 148/1931 e la L. 1054/1960, aventi ad oggetto il trattamento giuridico ed economico del personale rispettivamente di ferrovie, tranvie e servizi di navigazione, di portieri e addetti alla pulizia di immobili urbani degli IACP o di cooperative edilizie a contributi statali e del personale degli autoservizi extraurbani.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame intende evitare che le condizioni di lavoro degli autoferrotranvieri possano differire in misura significativa da regione a regione o essere oggetto di modifiche peggiorative in sede di contrattazione con i rappresentanti delle aziende. La norma di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che alla disposizione oggetto di abrogazione non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Non vi sono pertanto osservazioni da formulare.
Articolo 9-sexies
(Norma di contrasto del fenomeno degli incendi boschivi)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, integrano, il testo della legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge-quadro in materia di incendi boschivi). Le modifiche riguardano l’articolo 10, che tratta dei divieti e delle prescrizioni riguardanti le zone percorse da incendi, e stabiliscono, fra l’altro, che i contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone percorse da fuoco stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La medesima disposizione si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma la natura ordinamentale delle stesse.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 10
(Ulteriori misure in favore dell’occupazione nel Mezzogiorno)
Le norme dispongono che, allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) realizzi, in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua,[19] programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale.
A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2017 e 25 milioni di euro per l’anno 2018 a favore dell’ANPAL.
Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2017 e 25 milioni di euro per l’anno 2018, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione;
b) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2017 e 25 milioni di euro per l’anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all’attualizzazione di contributi.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
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Trasferimento ad ANPAL per favorire la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi delle regioni del Mezzogiorno (comma 1) |
15,0 |
25,0 |
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15,0 |
25,0 |
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15,0 |
25,0 |
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Maggiori entrate extratributarie |
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Versamento in entrata delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l’occupazione [comma 1 a)] |
15,0 |
25,0 |
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Minori spese in conto capitale |
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Riduzione Fondo contributi pluriennali [comma 1 b)] |
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15,0 |
25,0 |
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15,0 |
25,0 |
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La relazione tecnica afferma che il Fondo sociale per occupazione e formazione dispone della capienza necessaria a sostenere il previsto onere. Il Fondo attualmente ha una disponibilità pari a 379.522.474,45 euro, così composta:
· 35,7 milioni disponibili per l'anno 2017;
· 28,5 milioni come risorse disaccantonate ex articolo 43, comma 4-quater, del D. Lgs. 148/2015[20], per il 2016;
· 315,3 milioni come risorse disponibili a seguito di disimpegni effettuati e concordati con INPS e INPGI in relazione agli anni pregressi.
(euro)
Dettaglio risorse residue disponibili |
Risorse residue disponibili a marzo 2017 |
35.745.830,04 |
Disaccantonamento risorse ex art. 43 comma 4-quater del D.Lgs. 148/2015 relative all'annualità 2016 (60% degli oneri indicati al comma 4-ter - Accantonamento prudenziale per maggiori oneri NASPI stagionali) |
28.500.000,00 |
|
Totale risorse disponibili a seguito di disimpegni effettuati nell'esercizio 2017 su partite debitorie in favore di INPS ed INPGI, relative ad esercizi finanziari pregressi, concordati con gli enti previdenziali |
315.276.644,41 |
|
Totale risorse disponibili al 4 maggio per l'esercizio finanziario 2017 |
379.522.474,45 |
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri indicati dalla norma si configurano come limiti massimi di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che al comma 1 la disciplina prevede che agli oneri derivanti dalla realizzazione, da parte dell’ANPAL, di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale, allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:
- quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione;
- quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che per l’anno 2017 sembra recare le necessarie disponibilità.
Al riguardo, con riferimento ad entrambe le modalità di copertura sopra richiamate, appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che i citati Fondi rechino le necessarie disponibilità e che l’utilizzo delle predette risorse non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti a valere sulle risorse dei Fondi medesimi.
Articolo 10, commi 1-bis e 1-ter
(Ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori della pesca marittima)
Normativa vigente: l’art. 1, comma 346, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) prevede che, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima[21], nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Il comma 347 demanda ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità relative al pagamento della summenzionata indennità.
La norma, approvata dal Senato, integra il comma 346, della legge di bilancio 2017, prevedendo che, per il 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro, a ciascuno dei lavoratori della pesca marittima venga riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva di cui al comma 346, pari a 30 euro, nel periodo di sospensione di attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d’anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all’art. 1, comma 199, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) (comma 1-bis). Viene demandata[22] ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità relative al pagamento della summenzionata indennità (comma 1-ter).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
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Ammortizzatori sociali lavoratori pesca marittima |
7,0 |
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|
7,0 |
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7,0 |
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Minori spese correnti |
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Fondo esigenze indifferibili |
7,0 |
|
|
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7,0 |
|
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7,0 |
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La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che il maggior onere (7 milioni di euro per il 2017) appare configurato come limite massimo di spesa, andrebbero forniti dati ed elementi di quantificazione volti a consentire una verifica della congruità di siffatte risorse rispetto ai fabbisogni di spesa ipotizzabili. Tali elementi risultano necessari anche per poter valutare l’effettiva sostenibilità del limite di spesa previsto a fronte del riconoscimento, operato dalla norma, di posizioni che non appaiono modulabili in ragione delle risorse disponibili, ma sembrano invece configurabili come diritti soggettivi. Andrebbe, inoltre, confermata la disponibilità delle risorse poste a copertura del suddetto onere – risorse del Fondo per le esigenze indifferibili che vengono corrispondentemente ridotte per il 2017 - anche alla luce dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati sul medesimo esercizio.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che al comma 1-bis la disposizione estende anche alle ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l’erogazione, per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, di un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, per un periodo complessivamente non superiore a quaranta giorni in corso d’anno, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (cap. 3073 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l’utilizzo delle risorse del suddetto Fondo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, il quale risulterebbe destinato alle finalità indicate all’elenco n. 1 allegato alla citata legge n. 190 del 2014.
Articolo 10-bis
(Progetti speciali di prevenzione danni nella regione Sardegna)
Normativa vigente: l’art. 9, comma 28, del DL 78/2010, prevede, tra l’altro, che, a decorrere dal 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nel 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Con specifico riguardo agli enti locali in sperimentazione contabile , per il 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009.
L’art. 8, comma 10-bis, del DL n. 66/2014 prevede che i cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi - di cui alla vigente normativa in materia di lavoro e difesa dell'ambiente della regione autonoma della Sardegna - che costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e di politiche regionali, hanno carattere temporaneo; pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del DL n.78/2010. Tale disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica e opera nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal Bilancio Regionale.
La norma, introdotta dal Senato, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2019 delle disposizioni contenute nell’articolo 8, comma 10-bis, del DL n. 66 del 2014.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica evidenzia che la norma esclude - fino al 31 dicembre 2019 - dai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del DL 78/2010, le assunzioni nella regione Sardegna finalizzate alla prevenzione degli incendi, al dissesto idrogeologico, al contrasto delle discariche abusive; all'occupazione nei c.d. cantieri verdi.
La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la disposizione oggetto di proroga (decreto legge n. 66 del 2014) prevede che dalla stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei predetti cantieri dal bilancio regionale.
In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la norma oggetto di proroga (art. 8, comma 10-bis, del DL n. 66/2014) stabilisce, tra l’altro, che le disposizioni “hanno carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo triennio, non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78” e che la stessa normativa “non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse assegnate” per la realizzazione dei predetti contratti dal bilancio regionale. La disapplicazione dei limiti previsti dal DL 78/2010 appare quindi collegata alla transitorietà (efficacia triennale) della medesima disposizione. Poiché la norma in esame comporta un’estensione oltre il triennio inizialmente stabilito, appare necessario acquisire l’avviso del Governo al fine di escludere effetti finanziari. Ciò anche con riguardo all’eventuale verificarsi delle condizioni per una stabilizzazione delle assunzioni ai sensi della normativa, anche europea, vigente in materia.
Inoltre, poiché la norma in esame non interviene direttamente sul comma originario, andrebbe esplicitata, con riferimento alla proroga in esame, l’assenza di oneri a carico della finanza pubblica e la necessità di provvedere con le risorse assegnate nel bilancio della regione Sardegna.
Articolo 10-ter
(Sviluppo di unità produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, sono finalizzate a consentire il raggiungimento dell'economica gestione delle unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa (AID) di Fontana Liri, Messina, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua. A tale scopo sono apportate modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che reca il Codice dell’ordinamento militare.
Le modifiche riguardano principalmente l'articolo 2190 che tratta delle Unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa (AID). In particolare, è soppresso il secondo periodo del comma 1. Detto periodo prevede che qualora il processo di risanamento delle unità produttive gestite dall’Agenzia non risulti conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi [comma 1, lettera b), punto 1)].
Conseguentemente a detta soppressione, è introdotto nel citato articolo 2190 il comma 1-bis. Tale norma prevede che allo scopo di conseguire il processo di risanamento del sistema costituito dalle unità produttive citate, l'Agenzia predisponga, entro il 31 dicembre 2017, un piano industriale triennale, approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie gestionali nell'ambito della propria attività anche attraverso il conseguimento della complessiva capacità di operare dell'Agenzia medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del predetto triennio, il Ministero della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, opera una verifica della sostenibilità del sistema industriale dell'Agenzia ed in sede di approvazione del nuovo piano industriale triennale individua le unità produttive i cui risultati compromettano la stabilità del sistema ed il conseguimento dell'economica gestione dell'Agenzia e per le quali il Ministero della Difesa procede alla liquidazione coatta amministrativa [comma 1, lettera b), punto 2)].
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica fa preliminarmente presente che a decorrere dal 2015 vige il divieto di corrispondere all’AID contributi a carico del bilancio della Difesa. Tutte le spese dipendenti dalla gestione delle unità produttive sono, rileva la relazione tecnica, a carico dell’Agenzia, nei limiti delle disponibilità delle proprie risorse. Inoltre la relazione tecnica fa presente che il personale che svolge la propria attività presso gli stabilimenti a rischio di liquidazione risulta inquadrato nei ruoli del Ministero della difesa e, pertanto, costituisce un onere che non cesserebbe in caso di liquidazione o mobilità.
La relazione tecnica afferma, altresì, che l’intervento proposto potrebbe evitare il verificarsi della circostanza che stabilimenti che operano da diverso tempo con continuità, secondo criteri di economica gestione, si vengano a trovare, per cause impreviste e imprevedibili, in una temporanea situazione economica non positiva che ne determinerebbe la messa in liquidazione, indipendentemente dalla concreta potenzialità industriali possedute, che garantirebbero la piena ripresa all’esito della risoluzione delle cause determinanti la momentanea flessione di produttività.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme sono finalizzate ad evitare la messa in liquidazione di strutture pubbliche che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione, prevedendo un piano di misure di risanamento riferite all’Agenzia industrie difesa (AID) nel suo complesso piuttosto che a singole unità. Nel prendere atto, quindi, degli elementi forniti dalla relazione tecnica a sostegno della neutralità finanziaria delle norme, andrebbe chiarito in quale misura gli eventuali squilibri gestionali delle strutture pubbliche in parola siano suscettibili di incidere, anche in via indiretta, sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 11
(Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno)
Le norme demandano ad un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'individuazione delle aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno (comma 1).
Entro trenta giorni dall'adozione del suddetto decreto, il MIUR indice una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità (comma 2).
È consentita la partecipazione a tale procedura delle reti di istituzioni scolastiche presenti nelle aree individuate con il decreto sopra indicato che abbiano attivato, per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato (comma 3).
La procedura selettiva sopra descritta è finanziata nell'ambito delle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione (comma 4).
Nel corso dell’esame presso il Senato sono state inserite le seguenti disposizioni:
§ il monitoraggio da parte del MIUR dell'efficacia e della validità dei progetti e delle relative finalità di cui al comma 2, nonché la valutazione ex-post della qualità dei risultati conseguiti; tale attività avviene senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili (comma 3-bis);
§ l’assegnazione agli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo[23] di un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino dei predetti istituti e al fine di consentire il funzionamento degli stessi fino all’entrata in carica dei nuovi organi direttivi (comma 4-bis). La relativa copertura è disposta mediante corrispondente riduzione del Fondo “La Buona Scuola” (comma 4-ter).
Il contributo è finalizzato alla realizzazione di specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
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Contributo istituti atipici per interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno a favore di bambini sordi (comma 4-bis) |
0,5 |
0,5 |
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0,5 |
0,5 |
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0,5 |
0,5 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione Fondo “la Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica” di cui all’art. 1 comma 202 legge n. 107/2015 (comma 4-ter) |
0,5 |
0,5 |
|
|
0,5 |
0,5 |
|
|
0,5 |
0,5 |
|
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La relazione tecnica ribadisce che la norma trova la sua copertura finanziaria al comma 4, in base al quale la procedura di cui al comma 2 è finanziata nell'ambito delle risorse Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014-2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014)9952 del 17 dicembre 2014. Tale Programma operativo ha, nell'ambito delle sue finalità, anche la previsione e il finanziamento di azioni per il contrasto della povertà educativa.
I progetti che saranno selezionati all'esito di una procedura pubblica promossa dal MIUR riceveranno finanziamenti dal Ministero a valere sulle risorse del citato PON "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento".
Ogni rete di scuole potrà ricevere un finanziamento per un progetto biennale. Ogni modulo didattico, secondo ì costi standard definiti con la Commissione europea, può essere di 30/60/100 ore. I moduli didattici da 30 ore corrispondono a un costo di circa 6.500 euro.
Ipotizzando un finanziamento di 200.000 euro, il MIUR potrà finanziare circa 30 moduli didattici da 30 ore ciascuno, che equivalgono a 900 ore in più in 2 anni in cui le scuole possono restare aperte in orario extrascolastico per realizzare progetti contro la povertà educativa. Ciò significa che in un anno le scuole della rete potrebbero avere a disposizione circa 18 ore in più a settimana (33 sono le settimane scolastiche) per la realizzazione del progetto. In alternativa, le scuole, nell'ambito della propria autonomia, potranno utilizzare tali ore aggiuntive di formazione nei periodi di chiusura e pertanto anche nei mesi estivi, contribuendo così in modo netto ad una maggiore e più ampia funzione educativa della scuola aperta al territorio.
La relazione tecnica in merito alle modifiche intervenute al Senato afferma inoltre quanto segue:
§ sul comma 3-bis, la modifica introdotta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le azioni di monitoraggio quantitativo, finanziario e qualitativo sono connaturate all'utilizzo di tutte le risorse pubbliche e, quindi, vengono effettuate con le risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Inoltre, considerato che le azioni sulla povertà educativa vengono attuate con le risorse messe a disposizione dal PON "Per la Scuola" 2014-2020, come è noto nell'ambito dei fondi strutturali le verifiche e i monitoraggi vengono effettuati con le strutture già esistenti deputate ai controlli di primo e di secondo livello, nonché ai controlli dell'Autorità di Audit;
§ sui commi 4-bis e 4-ter, con i quali si assegna un contributo di importo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 agli Istituti atipici, che svolgono l'attività didattica per i bambini sordi, per consentirne il funzionamento sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi, la RT afferma che all'onere finanziario si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto della disponibilità delle risorse di cui al comma 4, per il finanziamento degli interventi educativi urgenti di cui al comma 1, a valere sulle risorse del citato PON "Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento".
Andrebbe peraltro confermato che la procedura selettiva possa essere svolta dai competenti uffici ministeriali nell’ambito delle risorse esistenti.
Quanto alle modifiche introdotte dal Senato, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione essendo l’onere di cui al comma 4-bis limitato all’entità dello stanziamento disposto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che al comma 4-ter si provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’assegnazione di un contributo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, agli istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, da destinare alla realizzazione di specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno e alla promozione di un corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (cap. 1285), che in base al vigente bilancio statale, presenta uno stanziamento pari rispettivamente a circa 370 milioni di euro per il 2017 e a circa 460 milioni di euro per il 2018.
Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare tuttavia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l’utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Articolo 11-bis
(Misure per garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2017-2018 nelle aree colpite da eventi sismici)
Normativa vigente. L’articolo 18-bis del decreto legge n. 189/2016 reca misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017. In particolare, si stabilisce che per l'anno scolastico 2016/2017 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2. Tale facoltà è concessa con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici degli anni 2016 e 2017, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati. Inoltre i medesimi dirigenti possono:
a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico 2016/2017, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
b) assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti da norme vigenti.
Per l'adozione delle misure sopra descritte è stata autorizzata una spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15 milioni nell'anno 2017, che si configurano quindi quali limiti massimi di spesa. E’ previsto, altresì, il monitoraggio delle spese per il personale docente e ATA, anche al fine di disporre i necessari interventi nel caso in cui si fossero verificati scostamenti rispetto al fabbisogno previsto. È infine disposta la copertura dell’onere.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, integrano l’articolo 18-bis del decreto legge n. 189/2016, sopra descritto, al fine di stabilire che le misure ivi previste, per garantire il regolare svolgimento delle lezioni scolastiche nelle aree colpite da terremoto nel 2016 e 2017, trovino applicazione anche nel corso dell’anno scolastico 2017/2018. Viene conseguentemente modificata la norma di copertura presente nel testo dell’articolo 18-bis del decreto legge n. 189/2016, riducendo la spesa autorizzata nel 2017 da 15 a 10 milioni e prevedendo una nuova spesa di 5 milioni per il 2018 che trova copertura mediante riduzione del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche (articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006).
Il prospetto riepilogativo assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
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Misure per svolgimento anno scolastico 2017-2018 |
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5 |
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5 |
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5 |
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Minore riduzione Fondo Buona scuola |
5 |
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5 |
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5 |
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Minori spese correnti |
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Misure per svolgimento anno scolastico 2017-2018 |
5 |
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5 |
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5 |
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Riduzione Fondo di funzionamento istituzioni scolastiche |
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5 |
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5 |
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5 |
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La relazione tecnica chiarisce che le norme sono finalizzate a consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2017/2018 nelle zone terremotate, mediante la proroga delle misure di emergenza varate nel 2016. Alla copertura degli oneri, pari ad euro 5 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 601, della legge n. 296/2006.
La relazione chiarisce che nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 i direttori degli Uffici scolastici regionali per l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria hanno adottato i seguenti provvedimenti di incremento dell'organico, trasmessi al MEF con nota n. 16031 del 26 maggio 2017 in attuazione dell'articolo 18-bis, comma 3:
· Abruzzo - ddg n. 8013 del 21 dicembre 2016 - 12 docenti, 2 educativi, 20 ATA;
· Abruzzo - ddg n. 1274 del 3 marzo 2017 - 1,72 docenti;
· Lazio - ddg n. 521 del 27 dicembre 2016 - 32 docenti (7,5 infanzia/primaria, 10,5 primo grado, 14 secondo grado), 15 ATA (4 assistenti, 11 collaboratori scolastici);
· Lazio - ddg n. 32 del 30 gennaio 2017 - 4 docenti (l infanzia/primaria, l primo grado, 2 secondo grado), l ATA (1 collaboratore scolastico)
· Marche - ddg n. 1610 del 5 dicembre 2016 - 15,55 docenti (8 infanzia/primaria, 2 educatori, 2,55 primo grado, 3 secondo grado), 30 ATA (2 assistenti, 28 collaboratori scolastici). Col medesimo provvedimento sono anche stati istituiti n. l posto nella primaria e n. 2 posti di assistente tecnico, mai coperti e poi revocati col successivo ddg n. 14 del gennaio 2017;
· Marche - ddg n. 14 del 16 gennaio 2017 - 0,42 docenti (0,42 infanzia/primaria), l educatore, 11 ATA (3 assistenti, 8 collaboratori scolastici);
· Marche - ddg n. 57 del 31 gennaio 2017 - 3 ATA (3 assistenti);
· Umbria - ddg n. 886 del 19 dicembre 2016 - 6 ATA (l assistente, 5 collaboratori scolastici);
· Umbria - ddg n. 75 del 2 febbraio 2017 - 2 ATA (2 collaboratori scolastici).
I posti sopra elencati assommano a 65,69 docenti, 3 educatori e 88 ATA e comportano una spesa aggiuntiva di personale pari a 374.196,71 euro mensili, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato, dell'IRAP e della porzione di tredicesima. Nei mesi da gennaio a giugno 2017 si è quindi verificata una maggiore spesa di personale non superiore a 2.245.180,22 euro. Di fatto, la spesa è stata inferiore tenuto conto che alcuni posti sono stati attivati a 2017 inoltrato.
La spesa effettivamente sostenuta è quindi inferiore a quella autorizzata col citato DM n. 903 del 21 novembre 2016, a sua volta pari come detto alla metà della somma autorizzata dalla legge.
La RT ritiene quindi verosimile che gli incrementi dei posti verificatisi nell'anno scolastico 2016/17 siano confermabili per l'anno scolastico 2017/18 e, comunque, questi ultimi sono attivati nei limiti delle risorse disponibili, a legislazione vigente, per gli anni 2017 e 2018.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.
Si rileva, tuttavia che gli effetti scontati sui saldi di indebitamento e fabbisogno non tengono conto dei cosiddetti effetti indotti che dovrebbero corrispondere a circa 2,6 milioni di euro, considerato che la relazione tecnica afferma che le spese da sostenere sono di personale. In proposito appare utile un chiarimento.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la disposizione provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla estensione all’anno scolastico 2017/2018 delle misure urgenti già previste dall’articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, che reca stanziamenti assai cospicui allocati su una pluralità di capitoli di spesa[24].
Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l’utilizzo delle risorse ivi previste non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sugli stanziamenti di bilancio del citato Fondo[25].
Articolo 11-ter
(Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici)
Normativa vigente. Il comma 165 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati - ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge n. 289/2002 - con le delibere del CIPE n. 102/04 del 20 dicembre 2004 e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, come rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, consente agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del termine. Le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il 30 aprile 2016, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, modifica il comma 165 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015 prevedendo che la riassegnazione al CIPE delle somme relative ad interventi non avviati (nonché delle risorse oggetto di revoca) alle medesime finalità di edilizia scolastica riguardi sia le somme già disponibili sia quelle che si rendano disponibili e che gli interventi da finanziare siano compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto di definanziamento (viene pertanto sostituito il previgente riferimento alla programmazione nazionale triennale 2015-2017).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa che la proposta mira a mantenere le somme definanziate, relativamente alle leggi 289/2002 e ss.mm. e delibere CIPE n. 6/2012 e 32/2010, nell'ambito degli stessi territori regionali che le hanno generate, investendo le Regioni stesse della responsabilità della programmazione. La RT afferma che, a norma della legge n. 23/1996, artt. 4 e 7, tutte le programmazioni regionali e, quindi, anche quelle delle regioni oggetto del definanziamento di cui si dispone ai sensi e per gli effetti della norma in esame, compongono per intero e senza alcuna variazione di forma e/o di sostanza la c.d. Programmazione Nazionale, che altro non è che una "reductio ad unum" delle 20 programmazioni regionali. Nulla pertanto viene sottratto nella sostanza alla Programmazione Nazionale triennale. La relazione rappresenta, inoltre, che, rispetto alla distribuzione territoriale delle risorse di cui alle delibere CIPE n. 6/2012 e 32/2010, oltre il 60% delle stesse e 1'80% dei relativi interventi ricade nelle regioni dell'area del Mezzogiorno.
La RT afferma, inoltre, che la proposta mira a risolvere un'incongruenza determinata dall'attuale formulazione della norma in quanto le risorse di cui al comma 165 della legge 13 luglio 2015, n. 107 di cui si chiede l'abolizione, non possono oggettivamente essere accertate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca poiché esse sono nella disponibilità ed erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi di riutilizzo di economie MIT che andrebbero reimpiegate per le stesse finalità di cui alla legge n. 107/2015. Infatti sono mantenute inalterate le inderogabili prerogative programmatorie stabilite dalla legge in capo alle Regioni nonché la destinazione vincolata all'edilizia scolastica scongiurando così il periodo di sottrazione di risorse agli interventi previsti, tra gli altri, dall'art. 20-bis del DL 8/2017.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento in particolare all’assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica derivanti dal riutilizzo di economie di cui si prevede il reimpiego per le stesse finalità di cui alla legge n. 107/2015, e nel presupposto, che il reimpiego sia coerente con le previsioni di spesa, già scontate a legislazione vigente. In proposito appare necessaria una conferma.
Articolo 11-quater
(Edilizia giudiziaria nelle regioni del mezzogiorno)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, autorizzano la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare ad interventi urgenti connessi alla progettazione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia (comma 1).
Agli oneri derivanti dalle norme in esame si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (comma 2).
Il prospetto riepilogativo assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Edilizia giudiziaria |
20 |
30 |
40 |
40 |
4 |
25 |
25 |
40 |
4 |
25 |
25 |
40 |
Minori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Tabella B – Ministero giustizia |
20 |
30 |
40 |
40 |
4 |
25 |
25 |
40 |
4 |
25 |
25 |
40 |
La relazione tecnica chiarisce che l’articolo è finalizzato a garantire la piena funzionalità del sistema giudiziario del Mezzogiorno, fortemente impegnato a fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata e del terrorismo anche di matrice islamica, attraverso il finanziamento di interventi urgenti connessi alla messa in sicurezza degli uffici giudiziari delle regioni del Mezzogiorno, in applicazione del D.lgs. n. 81/2008, nonché il finanziamento di specifici progetti di ristrutturazione in fase già avanzata degli uffici giudiziari delle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. A tal proposito si autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare dal momento che l’onere è configurato quale tetto di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la disposizione provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla introduzione di una specifica autorizzazione di spesa, pari a 20 milioni di euro per il 2017, 30 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, destinata alla realizzazione di interventi urgenti in materia di edilizia giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero della giustizia, che reca le necessarie disponibilità.
Articolo 12
(Costo standard per studente)
La norma riformula i criteri per l'individuazione della nozione di costo standard per studente da adottarsi con riferimento agli Atenei ai fini della distribuzione annuale del Fondo ordinario per il finanziamento del sistema universitario, iscritto in bilancio nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica.
In particolare, al comma 1 si precisa che per la nozione di costo standard per studente delle università statali s’intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. La norma ribadisce, espressamente, che il costo standard per studente costituisce il parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo[26].
Il comma 2 indica i criteri e relativi indici di costo ai fini della determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di ateneo.
In particolare, si fa riferimento ai seguenti criteri:
a) costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento;
b) costo della docenza a contratto: tale criterio è riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e 60 ore per i ricercatori;
c) costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unità di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a) e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo;
d) costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: stimati sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresì conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosità degli iscritti.
Con una norma introdotta al Senato, si prevede che, a decorrere dal 2018, la dotazione standard di docenza si determini in modo che rimanga costante quando il numero di studenti è compreso tra le numerosità minime e massime per ogni classe di corso di studio stabilite con il decreto di determinazione del modello di calcolo del costo standard per studente di cui al successivo comma 6 (comma 2-bis).
Al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali di ogni università, si prevede che al costo standard di ateneo si aggiunga un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale, di norma a livello regionale, ove ha sede l'ateneo (comma 3).
Al fine di assicurare la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali, sono poi confermate le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo standard per studente, sono state attribuite in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3 per l'ammontare già indicato nel decreto interministeriale n. 893/2014 relativo alla determinazione del costo standard unitario di formazione per studenti in corso (comma 4).
Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente è fissata con il decreto del MIUR relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro un intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione. Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell'anno 2016 (comma 5).
Con decreto del MIUR e acquisti i pareri della Conferenza dei rettori delle università italiane e dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca[27] viene rideterminato il modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2 e integrati di un ulteriore importo di natura perequativa (in aggiunta a quello di cui al comma 3) che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti, parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento (comma 6).
Il decreto di rideterminazione del modello di calcolo sopra descritto ha validità triennale e si applica a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento (comma 7). A tal fine, il costo standard per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studio da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso (comma 8).
Durante l’esame al Senato sono state inoltre introdotte disposizioni che concedono all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per l'anno 2017 un contributo straordinario di 4 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000 annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento e relativi agli insegnamenti di cui agli articoli 1 e 2 del R.D. n. 1076/1939. Al relativo onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015 e quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge n. 163/1985 (comma 8-bis).
L'articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015 prevede l’iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l’anno 2015, a 533.000 euro per l’anno 2016, a 104.043.000 euro per l’anno 2017, a 69.903.000 euro per l’anno 2018, a 47.053.000 euro per l’anno 2019, a 43.490.000 euro per l’anno 2020, a 48.080.000 euro per l’anno 2021, a 56.663.000 euro per l’anno 2022 e a 45.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
L’articolo 2 della legge n. 163/1985 prevede che il Fondo unico per lo spettacolo sia ripartito annualmente tra i diversi settori in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante. La residua quota del Fondo è destinata per gli oneri relativi alle attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo e dell’Osservatorio dello spettacolo.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Contributo straordinario all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a titolo di rimborso per stipendi dei docenti dei corsi di perfezionamento (comma 8-bis) |
4,0 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
|
0,25 |
0,25 |
0,25 |
|
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Fondo “la Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica” di cui all’art. 1 comma 202 legge n. 107/2015 (comma 8-bis) |
4,0 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
|
0,25 |
0,25 |
0,25 |
|
0,25 |
0,25 |
0,25 |
La relazione tecnica riferita al testo originario del decreto in esame evidenzia preliminarmente che il costo standard per studente nel sistema universitario rappresenta un parametro di riparto rispetto ad un ammontare dato di risorse (FFO) e, conseguentemente, l'intervento normativo non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
I diversi commi individuano semplicemente:
§ gli indici di riferimento attraverso i quali definire il costo standard;
§ la percentuale del FFO da ripartire in base al costo standard;
§ le caratteristiche che devono possedere gli studenti per essere valorizzati in base al costo standard e quindi le modalità attraverso le quali ripartire una quota del FFO.
Per meglio descrivere il funzionamento del costo standard la RT utilizza un esempio teorico che si riferisce a un sistema universitario che nel suo complesso sia rappresentato da 3 atenei (con un ragionamento analogo se applicato a una numerosità n di atenei).
In tal senso si suppone che:
Ateneo A: un solo corso di Laurea in Medicina e chirurgia (Area medico-sanitaria), collocato al NORD in un ambito territoriale dove si registra un reddito superiore alla media e una rete dei trasporti sufficientemente collegata all'ateneo;
Ateneo B: un solo corso in ingegneria industriale (area scientifico-tecnologica); collocato al SUD in un ambito territoriale dove si registra un reddito inferiore alla media e una rete dei trasporti scarsamente collegata all'ateneo;
Ateneo C: un solo corso in lettere (area umanistico sociale); collocato al CENTRO in un ambito territoriale dove si registra un reddito in media con il reddito nazionale e una rete dei trasporti sufficientemente collegata all'ateneo.
Ateneo |
Corsi |
Studenti Area medica |
Studenti area scientifico-tecnologica |
Studenti area umanistico-sociale |
TOTALE STUDENTI |
A |
LM- 41 (medicina) |
300 |
0 |
0 |
300 |
B |
L-9 (ingegneria industriale) |
0 |
380 |
0 |
380 |
C |
L-10 (lettere) |
0 |
0 |
900 |
900 |
Le tre aree corrispondono a quelle utilizzate per l'accreditamento dei corsi di studio secondo quanto previsto dal DM n. 987/2016, adottato in attuazione del D.lgs. n. 19/2012.
Ai fini della determinazione dell'indice di costo di cui al comma 2, lettera a), per tali aree la docenza necessaria in rapporto alle numerosità dì riferimento degli studenti sono le seguenti:
AREA |
Classe |
Durata in anni del corso |
N. docenti necessari |
N. riferimento iscritti primo anno |
N. riferimento studenti in corso |
|
B |
c |
d |
e=bxd |
|
Medica |
LM 41 |
6 |
18 |
50 |
300 |
Scientifico |
L-9 |
3 |
9 |
75 |
225 |
Umanistico |
L-10 |
3 |
9 |
100 |
300 |
Supponendo che la docenza necessaria sia egualmente ripartita tra le 3 qualifiche di professore di prima fascia, professore di seconda fascia e ricercatore, sulla base del costo caratteristico di prima fascia di ciascun ateneo è possibile calcolare il costo della docenza necessaria per ciascun ateneo, dal momento che il costo dì un professore di seconda fascia è pari al 70% di quello di prima fascia e il costo di un ricercatore è pari al 50% di quello del professore di prima fascia.
Ateneo |
n. docenti std |
n. I fascia |
n. II fascia |
n. ricercatori |
Costo carat. |
Costo docenza |
ateneo |
|
e=(c/e)Xa |
F |
g |
H |
i |
l=ex(f+0,7xg+0,5xh) |
|
A |
18 |
6 |
6 |
6 |
115.000 |
1.491.600 |
4.972 |
B |
15 |
5 |
5 |
5 |
113.000 |
1.281.867 |
3.373 |
C |
27 |
9 |
9 |
9 |
118.000 |
2.336.400 |
2.596 |
Per l'indice di costo di cui al comma 2, lett. b), l'ammontare della didattica a contratto e integrativa è pari al 30% del monte ore di didattica standard della docenza strutturata (120 ore per i professori di prima e seconda fascia e 60 ore per ricercatori). Supponendo che il costo di un'ora di docenza sia pari a 132,7 euro, il costo standard della docenza a contratto per i 3 atenei in esame è determinato nel seguente modo:
ateneo |
Ore didattica a contratto |
Costo ore didattica a contratto |
Costo std docenza a contratto per studente |
|
n=fx120+gx120+hx60 |
0=nx132,7* |
P=0/a |
A |
540 |
71.280 |
238 |
B |
456 |
60.192 |
158 |
C |
810 |
106.920 |
119 |
*costo orario comprensivo degli oneri a carico ente
Con riferimento all'indice di costo di cui al comma 2, lett c), si ipotizza un costo medio del personale tecnico amministrativo di un ateneo pari al 37,5% del costo caratteristico della docenza di un ateneo. Pertanto se per ogni unità di docenza standard si prevede un'unità di personale tecnico amministrativo, il costo medio per studente di tale voce di costo sarebbe pari a quanto risultante dalla seguente tabella:
Ateneo |
n. docenti std |
Costo caratt. I fascia |
Dotazione std TA |
Costo per unità di TA |
Costo std TA per studente |
|
e |
i |
q=i |
r=37,5% x i x q |
s=r/a |
A |
18 |
113.000 |
18 |
762.750 |
2.543 |
B |
15 |
115.000 |
15 |
655.500 |
1.725 |
C |
15 |
118.000 |
27 |
1.194.750 |
1.328 |
A questi costi possono essere aggiunti per specifici corsi dì studio (corsi di studio a distanza, corsi i restauro, corsi dì scienze della formazione primaria, corsi dì lingue) i costi relativi a figure specialistiche di personale, la cui incidenza percentuale sui costi totali è generalmente inferiore al 3% per ogni ateneo.
Per quanto riguarda l'indice di costo di cui al comma 2, lett d), l'analisi econometrica dei bilanci degli atenei determina in generale una significativa correlazione tra le voci relative ai costi di funzionamento e gestione e l'area disciplinare dell'offerta formativa degli atenei, in relazione ai costi delle strutture laboratoriali e delle attrezzature per l'area medica e per l'area scientifica. In media, tale voce di costo incide per circa un terzo delle voci dì costo di cui alle lettere precedenti, che possiamo utilizzare nell'esempio per semplicità espositiva.
Occorre tuttavia precisare che i costi standard relativi a tale voce di costo saranno il risultato di un'analisi econometrica aggiornata sui bilanci degli atenei, dove sarà altresì verificata in particolare l'incidenza dei costi fissi di struttura, indipendenti dalle dimensioni del corso.
In definitiva, il costo standard per studente con riferimento alle voci di costo indicate dal comma 2, lett. a), b), c), d), con riferimento all'esempio semplificato dei 3 atenei soprindicati, si compone come segue:
Ateneo |
Costo std. docenza |
Costo std. docenza a contratto |
Costo std. TA |
Costo std. Funzionamento |
Costo std. Totale per studente |
Studenti |
|
A |
B |
C |
D=33,3% x (A+B+C) |
E=A+B+C+D |
|
A |
4.972 |
238 |
2.543 |
2.558 |
10.310 |
300 |
B |
3.373 |
158 |
1.725 |
1.735 |
6.991 |
380 |
C |
2.596 |
119 |
1.328 |
1.334 |
5.376 |
900 |
Media nazionale (ponderata per numero di studenti) |
6.700 |
In relazione a quanto previsto dal comma 3, al costo standard per studente in corso si aggiunge un importo di natura perequativa in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale ove ha sede l'ateneo, parametrata rispetto al costo medio nazionale risultante dalla somma degli indici di costo di cui al comma 2, fino ad un massimo del 10%. In base a tale criterio, al costo standard si aggiungerà un valore compreso tra 0 e € 670 (ovvero 10% di 6.700 €), che crescerà in misura inversamente proporzionale al reddito familiare medio dell'area territoriale ove è ubicato l'ateneo.
Consideriamo a questo punto che l'ateneo A sia ubicato in un'area del Nord ma che non sia la più ricca del Paese; l'ateneo B sia ubicato in un'area del Sud e che sia la più povera del Paese, mentre l’ateneo C sia ubicato in un'area del Centro con un reddito in linea con la media del Paese. La componente perequativa correlata alla capacità contributiva si potrà ad esempio aggiungere al costo standard nel seguente modo.
Ateneo |
Area |
Costo std. per studente |
%componente perequativa “capacità contributiva” rispetto al costo std medio nazionale |
Importo componente perequativa “capacità contributiva” |
Costo std. corretto per componente perequativa “capacità contributiva” |
|
E |
F |
G=F x 6.700 |
H=E+G |
|
A |
NORD |
10.310 |
2% |
134 |
10.444 |
B |
SUD |
6.991 |
10% |
670 |
7.661 |
C |
CENTRO |
5.376 |
5% |
335 |
5.711 |
A decorrere dal 2018 il comma 6 prevede che si possa aggiungere un ulteriore importo di natura perequativa di pari entità connesso che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti.
Come anticipato, supponiamo che il grado di accessibilità alle sedi universitarie del Nord e del Centro sia sufficiente (non ottimo), mentre sia scarso per la sede universitaria ubicata al sud. La componente perequativa correlata alla accessibilità della sede universitaria si potrà ad esempio aggiungere al costo standard nel seguente modo:
Ateneo |
Area |
Costo std. per studente |
%componente perequativa “accessibilità” rispetto al costo std medio nazionale |
Importo componente perequativa “accessibilità” |
Costo std. corretto per componente perequativa “accessibilità” |
|
E |
I |
L=I x 6.700 |
M=E+L |
|
A |
NORD |
10.310 |
3% |
201 |
10.511 |
B |
SUD |
6.991 |
7% |
469 |
7.460 |
C |
CENTRO |
5.376 |
3% |
201 |
5.577 |
In sintesi a decorrere dal 2018 il costo standard per studente da prendere in considerazione per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario sarà dato dalla somma degli indici di costo di cui al comma 2 cui si potranno aggiungere le due componenti perequative collegate alla capacità contributiva degli studenti e all'accessibilità della sede universitaria.
Ateneo |
Area |
Costo std. per studente |
Importo componente perequativa “capacità contributiva” |
Importo componente perequativa “accessibilità” |
Costo std. corretto per le componenti perequative |
|
E |
F |
I |
M=E+F+I |
|
A |
NORD |
10.310 |
134 |
201 |
10.645 |
B |
SUD |
6.991 |
670 |
469 |
8.130 |
C |
CENTRO |
5.376 |
335 |
201 |
5.912 |
Ai fini della ripartizione del FFO sarà utilizzato il peso percentuale di ciascun ateneo calcolato come prodotto del costo standard per studente, corretto per la componente perequativa, moltiplicato per il numero degli studenti in corso attivi cosi come definiti al comma 8. Rispetto all'esempio formulato, la ripartizione del FFO tra gli atenei A, B e C, avverrà sulla base delle percentuali di seguito indicate.
Ateneo |
Area |
Costo standard corretto per componenti perequative |
Studenti |
Costo std totale studenti |
Peso % da utilizzare per riparto FFO |
|
N |
A |
O=N x a |
P=O/(TOT O) |
|
A |
NORD |
10.645 |
280 |
2.980.600 |
28,1% |
B |
SUD |
8.130 |
340 |
2.764.200 |
26,1% |
C |
CENTRO |
5.912 |
820 |
4.847.840 |
45,8% |
TOTALE |
11.604.194 |
100% |
Supponiamo ora che l'FFO complessivo di sistema (quota senza vincolo di destinazione) sia pari a € 300.000.000 e che di tale somma il 22% (ovvero € 66.000.000) sia attribuito in funzione del costo standard per studente, avremo il seguente riparto.
Ateneo |
% costo std |
FFO in base a costo standard |
A |
28,1% |
18.571.348 |
B |
26,1% |
17.223.015 |
C |
45,8% |
30.205.637 |
TOTALE |
100% |
66.000.000 |
La relazione tecnica in merito alle modifiche intervenute al Senato afferma quanto segue:
La modifica introdotta al comma 2-bis non presenta profili di carattere finanziario in quanto la dotazione della docenza rimane nell'ambito della numerosità scontata nei tendenziali di spesa.
Le modifiche introdotte comma 3 specificano che, al fine dell'attribuzione di un importo perequativo da aggiungere al costo standard, si deve tenere conto dei contesti economici e territoriali nei quali l'istituzione interessata opera. La norma non ha effetti finanziari in quanto la misura dell'importo perequativo rimane in ogni caso nel limite massimo del 1O per cento. Le ulteriori modifiche prevedono l'aggiunta (entro un limite massimo del l0% del costo medio standard nazionale e quindi potenzialmente anche pari allo 0%) di una componente perequativa al costo standard di ateneo che tenga conto della diversa capacità contributiva degli studenti tra atenei collocati in contesti territoriali diversi. Tale componente sarà pertanto pari allo 0% per quegli atenei collocati in contesti economico territoriali più ricchi e potrà arrivare al l 0% per gli atenei collocati in contesti con minore capacità contributiva. Infine, si chiarisce che, nella quantificazione della componente perequativa da aggiungere al costo standard di ateneo, con riferimento alla capacità contributiva degli studenti, si prende a riferimento di norma il reddito medio familiare della Regione in cui ha sede l'ateneo. Questo rende possibile, in alcuni contesti differenziati a livello regionale, di considerare anche un valore del reddito medio familiare diverso da quello regionale, ad esempio provinciale. L'assenza di oneri a carico dello Stato deriva dal fatto che tale componente perequativa rileva ai soli fini di essere aggiunta al costo standard per determinare un parametro da utilizzare per il riparto di una somma data di risorse (ovvero quota parte dell'FFO).
Sul comma 6 la RT nulla aggiunge al contenuto della norma.
In merito alla modifica relativa al comma 8 la RT rileva che la norma è priva di effetti finanziari, riguardando un criterio di attribuzione del costo standard per ateneo nell'ambito di un predeterminato fondo da ripartire.
Il comma 8-bis prevede un contributo straordinario di 4 milioni di euro nell'anno 2017 e uno ordinario di 250.000 euro annui a decorrere dal 2018, in favore dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, entrambi finalizzati ai versamenti alle entrate dello Stato a titolo di rimborso per gli stipendi dei docenti dei corsi di perfezionamento, impiegati presso l'Accademia dal 1998 ad oggi e per il futuro. Si tratta di docenti del Conservatorio nazionale di Santa Cecilia, dunque dipendenti dello Stato, comandati presso l'Accademia. L'onere relativo all'anno 2017, pari a 4 milioni di euro, è coperto mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo l, comma 202, della legge n. l 07 del 2015. Si tratta di un fondo capiente, sul quale non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'onere relativo agli anni 2018 e seguenti, corrispondente a sei docenti e pari a 250.000 euro annui, è coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo unico per lo spettacolo.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono sulle modalità di ripartizione di una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università, senza incidere sull’ammontare complessivo del relativo stanziamento.
Non si formulano pertanto osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione degli effetti complessivi sui saldi della normativa in esame.
Sarebbe tuttavia utile acquisire elementi di valutazione riguardo alla possibile incidenza dell’adozione del parametro del costo standard, come disciplinato dalle disposizioni in esame, rispetto alle esigenze finanziarie ed ai fabbisogni minimi di funzionamento dei singoli atenei. Ciò con particolare riferimento alla spesa di carattere obbligatorio e alle specifiche esigenze degli atenei per i quali sia già in corso un piano di rientro.
Tali effetti andrebbero considerati soprattutto in relazione agli equilibri finanziari di breve periodo, tenuto conto dei tempi necessari per un eventuale intervento strutturale sui costi ed i fabbisogni.
Per quanto attiene alle modifiche introdotte dal Senato, non si formulano osservazioni alla luce delle considerazioni riportate nella RT.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8-bis provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione in favore dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia di un contributo straordinario di 4 milioni di euro per l’anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015[28], per la quale si rinvia, in ordine ai profili di copertura finanziaria, alle considerazioni in precedenza formulate in riferimento all’articolo 11, comma 4-ter.
La disposizione in commento prevede altresì che la concessione alla medesima Accademia di un contributo ordinario di 250 mila euro annui a decorrere dal 2018, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2 della legge n. 163 del 1985, concernente il Fondo unico per lo spettacolo. Al riguardo, si segnala che il Fondo medesimo, allocato su una pluralità di capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo[29], sembra presentare le necessarie disponibilità. In tale quadro, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare utile acquisire una conferma da parte del Governo, che l’utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo e che la copertura dei menzionati oneri sia da intendersi imputata esclusivamente alle risorse di parte corrente del citato Fondo, posto che essi afferiscono al pagamento di emolumenti a favore dei docenti dei corsi di perfezionamento.
Articolo 12-bis
(Ulteriori disposizioni per le università)
Normativa vigente L’articolo 5 del D.lgs. n. 142/2011 detta norme per il coordinamento con il sistema universitario nazionale dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige con riferimento all'Università degli studi di Trento. In particolare, al comma 2 si prevede che i docenti e i ricercatori dell'Università partecipino, in condizioni di parità, con i docenti e i ricercatori degli altri Atenei italiani alle procedure concorsuali bandite da enti/organi statali ed europei per l'assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca. Alle medesime condizioni di parità con gli altri Atenei italiani, l'Università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti.
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, prevede che, ai fini dell'assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca (ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 142/2011 sopra descritto), rientrino tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate, già ricomprese nella quota relativa alla legge n. 590/1982 (Istituzione di nuove università):
§ la quota base,
§ la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO),
§ il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario;
§ il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche;
§ il fondo per le borse di studio universitarie post lauream.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione ha portata interpretativa dell'art. 5 del D.lgs. 142/2011 sopra descritto. In particolare, la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT attribuisce alla norma portata interpretativa. Peraltro la stessa non è formulata come norma di interpretazione autentica. Alla luce delle considerazioni della RT, andrebbe acquisita conferma che la stessa non determini effetti retroattivi, suscettibili di conseguenze di carattere finanziario.
Articolo 13
(Risanamento ambientale ILVA)
Normativa vigente L’art. 1, co. 6-bis, del DL n. 191/2015 autorizza i commissari del Gruppo ILVA a contrarre finanziamenti statali per un ammontare fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017 (per un importo massimo complessivo 800 milioni). I predetti importi sono rimborsati nell'anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo specificatamente stabilita. L’art. 1, co. 6-undecies dispone la prioritaria destinazione alla restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis delle somme confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali[30]. L’eventuale parte eccedente è versata sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, per essere destinata al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e Statte.
L’art. 3, co. 1[31], del DL n. 1/2015 consente all’organo commissariale di ILVA SpA – nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di cui al DL n. 347/2003 - di utilizzare le somme sequestrate per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria. Il credito derivante dalla predetta sottoscrizione è prededucibile, ma subordinato alla soddisfazione, nell’ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria e dei creditori privilegiati ai sensi dell’art. 2751-bis n. 1) del cod. civ. Le somme rinvenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio destinato a specifiche finalità, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all’art. 1, c. 6-bis del DL n. 191/2015.
La legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 607, 609 e 610, legge n. 232/2016) dispone, tra l’altro, che i finanziamenti statali (di cui al DL n. 191/2015) concessi e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni che ILVA è autorizzata ad emettere ai sensi del DL 1/2015 (comma 609). Inoltre, nel confermare che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle citate obbligazioni sono versate in un apposito patrimonio destinato all’attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria dell’impresa in amministrazione straordinaria, stabilisce che la suddetta destinazione di risorse avviene previa restituzione dei finanziamenti statali per la parte eventualmente erogata (comma 610).
L’articolo 1, comma 2, del DL n. 243/2016 prevede che le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015 (si tratta di complessivi 800 milioni), anche con le modalità di cui al comma 6-undecies del medesimo articolo 1:
a) sono mantenute, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2015, per essere destinate al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 8.5, del decreto-legge n. 191 del 2015. I commissari straordinari, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale;
b) sono versate, nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.
Il successivo comma 4 del medesimo articolo 1 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal comma 2 mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 20081, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.
Le norme dispongono, in attuazione dell’art. 1, co. 6-undecies, del DL n. 191/2015, che nel caso in cui la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni emesse dall’amministrazione straordinaria dell'Ilva[32], il finanziamento statale di cui all’articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 191/2015 è estinto mediante impiego delle risorse finanziarie rivenienti dalla sottoscrizione delle predette obbligazioni.
La disposizione prevede, altresì, che il credito nei confronti dell’amministrazione straordinaria derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni sia estinto, fino a concorrenza dell’ammontare delle spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato costituito dall’amministrazione straordinaria dell’Ilva ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015, per l’attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, ivi compresi gli interventi già autorizzati, a valere sui finanziamenti statali di cui all’articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 191 del 2015 (comma 1).
Nel corso dell’esame presso il Senato:
- è stato modificato l’art. 1, co. 6-undecies, del DL n. 191/2015, al fine di prevedere che le somme eccedenti ivi indicate (rispetto alla restituzione del prestito statale), destinate alla contabilità speciale di cui all’art. 3, co. 2, del DL n. 1/2015 siano versate mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse da Ilva SpA in amministrazione straordinaria di cui all’art. 3, co. 1, del DL 1/2015. Inoltre si dispone che i crediti derivanti dalla sottoscrizione di obbligazione siano estinti con le modalità dal comma 1 dell’articolo in esame (comma 1-bis);
- è stato disposto che l’art. 3, co. 1, del DL 1/2015 si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all’attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di Ilva in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell’ambito dell’offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte, alle ulteriori finalità previste dal medesimo art. 3, co. 1, DL 1/2015 (comma 1-ter).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 1 non determina oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato, in quanto la destinazione delle somme oggetto di sequestro alla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in amministrazione straordinaria, per la realizzazione degli interventi ambientali, è già prevista a legislazione vigente. La norma, secondo la RT, chiarisce che in presenza del provvedimento definitivo di confisca, il credito dello Stato derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni si estingue attraverso la realizzazione delle opere di ambientalizzazione.
La RT afferma inoltre che i commi 1-bis e 1-ter non determinano effetti negati per la finanza pubblica. In particolare, la RT evidenzia che il comma 1-bis è volto a specificare le modalità operative attraverso cui, a seguito dell’integrale restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis, le residue risorse potranno essere destinate alle ulteriori finalità previste dalla norma. In particolare, prosegue la RT, la norma prevede che la destinazione delle somme oggetto di confisca alla realizzazione di interventi ambientali deve avvenire attraverso lo strumento della sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva Spa in A.S. e chiarisce che i predetti interventi possono riguardare tutti i siti produttivi facenti capo ad ILVA. Il comma 1-ter, prosegue la RT, si limita a fornire un chiarimento interpretativo sulla destinazione delle risorse.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se, per effetto delle disposizioni debba considerarsi modificata la modulazione, in termini quantitativi e temporali, delle restituzioni previste a legislazione vigente in relazione ai finanziamenti erogati dallo Stato (ai sensi all’articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge n. 191 del 2015). Ciò al fine di valutare gli eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica.
Quanto alla disposizione che prevede che il credito dello Stato nei confronti dell’amministrazione straordinaria derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni sia estinto, fino a concorrenza dell’ammontare delle spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato alla realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, andrebbe chiarito se la stessa comporti rinuncia ad entrate derivanti, anche in termini di interessi, dalla sottoscrizione delle obbligazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015.
Ciò anche in relazione a quanto indicato dalla RT, secondo la quale il credito dello Stato derivante dalla sottrazione delle obbligazioni si estingue attraverso la realizzazione delle opere di ambientalizzazione.
A tal riguardo, sarebbe utile acquisire altresì l’avviso del Governo riguardo alla possibilità che tale meccanismo incida sulla configurazione delle operazioni in questione come operazioni finanziarie.
Articolo 13-bis
(Disposizioni in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - Comprensorio di Bagnoli-Caroglio)
Normativa vigente: l’art. 33 del DL 133/2014 disciplina procedure di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale, prevedendo, con particolare riguardo al comprensorio di Bagnoli-Caroglio (NA) (comma 12) che al Soggetto attuatore del relativo programma, venga trasferita con oneri a carico del medesimo la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa è riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprietà. Tale importo è versato alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a quindici anni emessi su mercati regolamentati dal Soggetto attuatore, anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del summenzionato programma.
La norma, approvata dal Senato, modifica l’art 33, comma 12, del DL n. 133/2014, disponendo che, nell’ambito del procedimento di bonifica ambientale e rigenerazione urbana relativo al comprensorio di Bagnoli-Caroglio (NA), disciplinato dalla medesima disposizione, il corrispettivo per il trasferimento delle aree e degli immobili interessati sia versato dal Soggetto attuatore alla curatela fallimentare[33], facendo salvi, comunque, gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario straordinario del Governo, del soggetto attuatore, della curatela fallimentare o di terzi interessati - da proporre, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 54 del DPR n. 327/2001 (opposizione alla stima dell’indennità nei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità) - entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del provvedimento in esame, ovvero, se successiva, alla data della conoscenza della predetta rilevazione.
Per l’acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all’attuazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana[34], il soggetto attuatore è autorizzato a emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa che con la disposizione in esame s’intende conferire certezza ai termini di versamento alla curatela fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. in liquidazione, in stato di fallimento, dell'importo del valore determinato dall’Agenzia del demanio della proprietà degli immobili e delle aree del sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Caroglio, la cui proprietà è trasferita ex lege al soggetto attuatore, disciplinando anche le forme, le modalità e i termini di eventuali contestazioni in sede giurisdizionale della stima effettuata dalla predetta Agenzia. Contestualmente, viene previsto che il Soggetto attuatore possa acquisire la necessaria provvista finanziaria per il versamento dell’importo determinato dall'Agenzia del Demanio mediante l'emissione, su mercati regolamentati, di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, non condizionando il versamento dell’importo del valore della proprietà dei predetti immobili e aree alla curatela fallimentare alla predetta emissione. La proposta emendativa, prosegue la relazione tecnica, mira a superare le eccezioni d’incostituzionalità, sollevate nel corso di un giudizio innanzi al Consiglio di Stato, in merito, in particolare, al comma 12 dell’art. 33 del DL n. 133/2014, ove si prevede che il Soggetto attuatore corrisponda alla procedura fallimentare di Bagnoli Futura S.p.A. il corrispettivo per il trasferimento delle aree e degli immobili, operata ope legis, mediante il versamento di strumenti finanziari emessi dal Soggetto Attuatore stesso. Tale modalità di pagamento è oggetto di vaglio di costituzionalità in quanto le modalità di indennizzo prospettate non darebbero certezza del ristoro, in violazione, in primis, dell'articolo 42 della Costituzione.
La modifica proposta al comma 12 del predetto art. 33 del DL n. 133/2014 differenzia il ristoro diretto alla Curatela fallimentare dallo strumento con cui questo viene effettuato, cioè gli strumenti finanziari; ciò implica il superamento dei profili di incostituzionalità sollevati nel corso del giudizio innanzi al Consiglio di Stato. La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
Articolo 13-ter
(Trattamento pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto)
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 117, della L. 190/2014 ha disposto l’estensione, in deroga alla vigente normativa sui requisiti (anagrafici e contributivi) necessari per la maturazione del diritto alle prestazioni pensionistiche e senza la corresponsione dei ratei arretrati, ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell’anno 2015, i benefici per il pensionamento anticipato per i lavoratori esposti all’amianto anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da un piano di bonifica, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta. Il beneficio consiste nella rivalutazione per il coefficiente di l,5 delle settimane di contribuzione relative a periodi di provata esposizione all'amianto ed è utile ai fini sia del diritto alla prestazione pensionistica che del relativo importo. La relazione tecnica ha stimato la maggiore spesa pensionistica a carattere pluriennale in 4,2 milioni di euro per il 2015 e in 5 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2018.
L’articolo 1, comma 274, della L. 208/2015 ha modificato l’articolo 1, comma 117, della L. 190/2014, prorogando tale disciplina anche per gli anni 2016-2018. Inoltre, il successivo comma 275 ne ha esteso l’applicazione anche ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016. All’articolo 1, commi 274 e 275, della L. 208/2015 la relazione tecnica ascriveva i seguenti effetti:
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiore spesa pensionistica (cc. 274-275) |
2,5 |
7 |
10,5 |
12 |
8,7 |
4 |
0,5 |
Infine, l’articolo 1, comma 276, della L. 208/2015 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2018, dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione.
Le norme modificano l’articolo 1, comma 117, della L. 190/2014 estendendo i benefici pensionistici per i lavoratori ammalati con patologia asbesto-correlata, in particolare consentendo di conseguire il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico ivi indicato anche nel corso degli anni 2019 e 2020 (comma 1).
Viene altresì modificato l’articolo 1, comma 276, della L. 208/2015, estendendo la dotazione del Fondo, pari a 2 milioni di euro annui, anche per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, finalizzando le risorse del suddetto Fondo all’accompagnamento alla quiescenza, entro l’anno 2020, dei lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della L. 190/2014 che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione (comma 2).
Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della L. 190/2014 (che ha istituito il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili), e, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 (che ha istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione), della medesima L. 190/2014 (comma 3).
Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della L. 196/2009 (comma 4).
Il prospetto riepilogativo assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Riconoscimento benefici previdenziali lavoratori esposti all’amianto ai trattamenti pensionistici periodo 2019-2020 (comma 1) |
|
|
0,5 |
1,6 |
|
|
0,5 |
1,6 |
|
|
0,5 |
1,6 |
Fondo accompagnamento quiescenza lavoratori esposti amianto (comma 2) |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
2,0 |
2,0 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Fondo esigenze indifferibili ex art. 1, comma 199, L. 190/2014. |
|
|
2,5 |
|
|
|
2,5 |
|
|
|
2,5 |
|
Riduzione Fondo esigenze indifferibili ex art. 1, comma 200, L. 190/2014. |
|
|
|
3,6 |
|
|
|
3,6 |
|
|
|
3,6 |
La relazione tecnica precisa preliminarmente che il beneficio pensionistico in esame consiste nella rivalutazione per il coefficiente di l,5 delle settimane di contribuzione relative a periodi di provata esposizione all'amianto ed è utile ai fini sia del diritto alla prestazione pensionistica che del relativo importo.
La RT afferma altresì che, sulla base del numero delle pensioni decorrenti nel 2015 che hanno goduto dei benefici e tenendo conto delle domande ancora giacenti, si è ipotizzato, in via cautelativa, l’insorgenza di 40 nuove pensioni all'anno con decorrenza 2019-2020. L'importo medio di pensione utilizzato è di circa 26.000 euro annui e l'anticipo medio è di circa 3,5 anni. L'onere che ne deriva è duplice e consiste:
· nell'intero importo della pensione per il periodo di anticipo nel conseguimento del diritto;
· nella maggiore quota di pensione dovuta alla maggiore anzianità assicurativa acquisita.
Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dal Documento di Economia e Finanza 2017 e dal quadro macroeconomico e demografico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnicoattuariali delle gestioni INPS.
Ciò premesso, la relazione tecnica espone la stima della quantificazione degli oneri secondo la tavola di seguito riportata:
2018 |
Beneficiari vigenti |
Maggiori oneri (milioni di euro) |
2019 |
0 |
0 |
2020 |
40 |
0,5 |
2021 |
80 |
1,6 |
2022 |
79 |
2,1 |
2023 |
78 |
1,8 |
2024 |
77 |
1,1 |
2025 |
76 |
0,4 |
2026 |
75 |
0,2 |
2027 |
73 |
0,2 |
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la novella relativa all’articolo 1, comma 117, della L. 190/2014 estende l’applicazione delle agevolazioni previdenziali in favore dei soggetti malati di mesotelioma e asbesto ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell’anno 2019 e 2020. Da tali previsioni discendono maggiori oneri pensionistici quantificati nella relazione tecnica. In proposito, si osserva che la RT non esplicita tutti i parametri utilizzati per la stima degli oneri. Nel rilevare che in base ai parametri espressamente indicati (40 nuove pensioni all'anno, importo medio di circa 26.000 annui e l'anticipo medio di circa 3,5 anni) la quantificazione appare sostanzialmente congrua, sarebbe comunque utile acquisire gli ulteriori elementi demografico-attuariali su cui si basa la quantificazione e a cui la relazione tecnica accenna.
Inoltre, la RT non specifica se la platea comprenda anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS e che non abbiano maturato la decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2017 e 2018. Ciò in quanto l’articolo 1, comma 275, della L. 208/2015 – non modificato dalle norme in esame – sembra prevedere tale possibilità solo relativamente agli anni 2015 e 2016.
In merito ai profili di copertura finanziaria si fa presente che la disposizione provvede, al comma 3, alla copertura degli oneri derivanti, da un lato, dalla estensione temporale di taluni benefici previdenziali nei confronti dei lavoratori di imprese che impiegano amianto, dall’altro, dal rifinanziamento, per gli anni 2019 e 2020, del Fondo finalizzato all’accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori medesimi, di cui all’articolo 1, comma 276, della legge n. 208 del 2015[35]. Alla copertura dei predetti oneri si provvede, con riferimento all’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il Fondo per le esigenze indifferibili (cap. 3073) e, con riferimento alle annualità successive, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 190 del 2014, recante il Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (cap. 3076), entrambi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
A tale riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare tuttavia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l’utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse dei Fondi dianzi richiamati, con particolare riferimento a quello allocato sul capitolo di spesa 3073 che, pur presentando una dotazione di bilancio pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, risulterebbe destinato, ai sensi della norma istitutiva, alle finalità indicate all’elenco n. 1 allegato alla menzionata legge n. 190 del 2014[36].
Il comma 4 dell’articolo contiene, infine, il richiamo espresso alle procedure per la compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009.
Articolo 14
(Proroga termini in materia di deducibilità degli ammortamenti)
Normativa vigente I commi 8 e 9, dell’art. 1, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) recano una disciplina transitoria relativa, rispettivamente, al superammortamento e all’iperammortamento. Tali istituti consentono alle imprese che investono in beni materiali strumentali di dedurre ai fini fiscali quote di ammortamento calcolate su un costo di acquisto maggiorato del 40% (superammortamento) ovvero del 150% se l’investimento è in beni “tecnologici” (iperammortamento). Il beneficio spetta per gli acquisti effettuati nel 2017 ovvero per quelli effettuati entro il 30 giugno 2018 purché si versi entro il 2017 un acconto non inferiore al 20% dell’acquisto stesso. Il successivo comma 10 stabilisce che ai soggetti che beneficiano dell’preammortamento è riconosciuta anche una maggiorazione del 40% sugli investimenti in beni immateriali strumentali acquistati nel 2017 ovvero entro il termine indicato nel comma 8 (30 giugno 2016) purché sia versato un acconto del 20% nel 2017. La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari ipotizzando, tra l’altro, un ammontare di investimenti “tecnologici” pari a 10 miliardi di euro ed un ammontare di investimenti in beni immateriali da parte dei soggetti che beneficiano dell’iperammortamento pari a 2 miliardi di euro. Complessivamente gli oneri, riferiti all’iperammortamento e al superammortamento, stimati dalla relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2017, sono indicati, in termini di cassa, nella seguente tabella.
milioni di euro
Cassa |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Ires/Irpef |
0 |
-1.131 |
-1.923 |
-1.586 |
-1.414 |
-1.433 |
-896 |
-477 |
-141 |
202 |
43 |
La norma, modificata dal Senato, interviene sul comma 9 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, al fine di estendere agli acquisti in beni tecnologici effettuati entro il 30 settembre 2018, (in luogo del 30 giugno 2018) il beneficio dell’iperammortamento. Rimane confermato il requisito in base al quale il beneficio si applica a condizione che sia versato, nel 2017, un acconto non inferiore al 20 per cento del costo di acquisto (comma 1).
Il testo iniziale del decreto legge prevede l’estensione del beneficio agli acquisti effettuati entro il 31 luglio 2018. Nel corso dell’esame presso il Senato, il termine del 31 luglio 2018 è stato posticipato al 30 settembre 2018.
E’ inoltre previsto un incremento del Fondo per interventi strutturali (FISPE)[37] pari a 4 milioni per l’anno 2024 e a 18 milioni per l’anno 2025 (comma 2) ed è disposta la copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo in esame (comma 3).
Il prospetto riepilogativo originario - riferito alla formulazione originaria della disposizione e quindi alla proroga di un mese del termine entro il quale effettuare gli acquisti in beni tecnologici (dal 30 giugno al 31 luglio 2018), ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Minori entrate |
|
|||||||||||
Allungamento termini consegna beni iperammortamento (comma 1) |
|
|
15,0 |
24,0 |
|
|
15,0 |
24,0 |
|
|
15,0 |
24,0 |
Minori spese |
|
|||||||||||
Riduzione Tab. A MEF (comma 3, lett. a) |
|
|
4,8 |
4,8 |
|
|
4,8 |
4,8 |
|
|
4,8 |
4,8 |
Riduzione Tab. A MISE (comma 3, lett. a) |
|
|
1,2 |
1,2 |
|
|
1,2 |
1,2 |
|
|
1,2 |
1,2 |
Riduzione FISPE (comma 3, lett. b) |
|
|
8,0 |
18,0 |
|
|
8,0 |
18,0 |
|
|
8,0 |
18,0 |
Riduzione F.do riaccertamento residui MISE (comma 3, lett. c) |
|
|
1,0 |
|
|
|
1,0 |
|
|
|
1,0 |
|
Il prospetto riepilogativo riferito alle modifiche introdotte dal Senato (proroga dal 31 luglio al 30 settembre 2018) ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Minori entrate |
|
|||||||||||
Allungamento termini consegna beni iperammortamento (comma 1) |
|
|
30,0 |
48,0 |
|
|
30,0 |
48,0 |
|
|
30,0 |
48,0 |
Minori spese |
|
|||||||||||
Riduzione FISPE (comma 3, lett.b) |
|
|
30,0 |
48,0 |
|
|
30,0 |
48,0 |
|
|
30,0 |
48,0 |
La relazione tecnica afferma che la proroga determina, per ciascun mese di differimento, un ulteriore incremento di circa il 3% della quota di investimenti rispetto alla percentuale di incremento che era stata indicata nella RT riferita alla legge di bilancio 2017 e pari al 20% (nei soli confronti di quei beni strumentali ricadenti nell'agevolazione dell'iperammortamento, ovvero beni materiali strumentali ad alto contenuto tecnologico di cui all'allegato A annesso alla legge n.232/2016).
L'andamento di competenza e di cassa della perdita di gettito in milioni di euro conseguente alla proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018 è indicato dalla RT nella tabella di seguito riportata.
milioni di euro
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Competenza |
|||||||||||
Ires/Irpef |
0 |
-9 |
-17 |
-17 |
-17 |
-17 |
-9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cassa |
|||||||||||
Ires/Irpef |
0 |
0 |
-15 |
-24 |
-17 |
-17 |
-17 |
-2 |
6 |
0 |
0 |
L'andamento di cassa della perdita di gettito in milioni di euro conseguente alla proroga dal 31 luglio 2018 al 30 settembre 2018 è indicato dalla RT nella tabella di seguito riportata.
milioni di euro
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Cassa |
|||||||||||
Ires/Irpef |
0 |
0 |
-30 |
-48 |
-34 |
-34 |
-34 |
-4 |
12 |
0 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica utilizza la medesima metodologia applicata per la stima degli effetti finanziari recati dalla norma sulla quale si interviene (art. 1, co. 8 e 9 della legge di bilancio 2017).
La RT riferita alla legge di bilancio 2017 ha ipotizzato investimenti in beni strumentali tecnologici pari, per l’anno 2017, a 10 miliardi di euro e, per il periodo gennaio-giugno 2018, un ammontare di investimenti (per i quali è versato un acconto nel 2017 non inferiore al 20%) pari al 20% del valore 2017.
In merito alle ipotesi adottate, andrebbe verificata la prudenzialità della scelta di stimare, per il 2018, un incremento degli investimenti proporzionale all’ampliamento dell’intervallo temporale di riferimento (20% riferito ai primi 6 mesi del 2018 nella stima effettuata in sede di LB2017 e, proporzionalmente, 3,3% per ciascun ulteriore mese di differimento del termine nella stima attuale). Ciò in quanto i soggetti interessati, al fine di massimizzare il beneficio fiscale, potrebbero modificare la pianificazione degli investimenti previsti per il 2018, anticipando, in data non posteriore al 30 settembre 2018, gli acquisti che, in assenza della modifica in esame, sarebbero stati effettuati nell’ultimo trimestre 2018.
Si fa presente che la formulazione della disposizione, non comporta l’ampliamento del beneficio agli acquisti in beni immateriali sostenuti dai soggetti che investono in beni tecnologici disciplinato dal comma 10 della legge di bilancio 2017. Infatti, il predetto comma fa riferimento al termine indicato nel comma 8 (30 giugno 2018), non modificato dalla disposizione in esame, la quale interviene esclusivamente sul comma 9.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti:
- da un lato, dalla proroga al 30 settembre 2018 del termine entro cui effettuare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico ammissibili al beneficio della maggiorazione della deduzione di ammortamenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016, valutati in 45 milioni di euro per il 2019, in 72 milioni di euro per il 2020, in 51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 6 milioni di euro per il 2024;
- dall’altro, dal rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura pari a 4 milioni di euro per il 2024 e a 18 milioni di euro per il 2025.
Ciò premesso, si osserva che alla copertura degli oneri sopra elencati, si provvede mediante le seguenti modalità:
- quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 mediante corrispondente riduzione, secondo la ripartizione e l’andamento temporale ivi indicati, degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico, che recano le necessarie disponibilità (comma 3, lettera a);
- quanto a 38 milioni di euro per il 2019, a 66 milioni di euro per il 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per il 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 3, lettera b). In proposito, si richiede una conferma da parte del Governo in merito alla effettiva sussistenza delle risorse ivi previste nonché una rassicurazione in ordine alla adeguatezza delle residue disponibilità a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati a valere sulle risorse di cui al predetto Fondo;
- quanto a 1 milione di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (cap. 1751) in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 66 del 2014, che alla luce del vigente bilancio statale, presenta per il 2019 uno stanziamento pari a 1 milione di euro (comma 3, lettera c). Al riguardo, giacché il predetto utilizzo determinerebbe il completo assorbimento delle risorse allocate sul predetto capitolo di spesa per il 2019, appare utile un chiarimento del Governo in merito al fatto che l’utilizzo delle medesime non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse di cui al predetto Fondo;
- quanto, infine, a 18 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo (comma 3, lettera d).
Articolo 15
(Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno)
Le norme prevedono che gli enti locali delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna possano richiedere alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo un supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa (comma 1).
Tale attività di supporto si esercita nel rispetto delle competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).
Si dispone che la misura in esame si applica per un triennio (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che l'intervento recato dalla norma deve configurarsi come eventuale, posto che il supporto tecnico amministrativo viene fornito solo se richiesto dall'ente locale. Il provvedimento riveste, secondo la relazione tecnica, evidente carattere ordinamentale, inserendosi nell'alveo delle attività di supporto alle amministrazioni locali di prassi fornite dalle Prefetture-UTG.
Secondo la relazione tecnica, costituisce tradizione consolidata delle Prefetture fornire ausilio nello svolgimento di singole, specifiche, attività rientranti nella competenza degli enti locali, mettendo a disposizione del territorio di riferimento il bagaglio di esperienze e professionalità di cui dispone l'Amministrazione dell'Interno nel suo complesso.
Si tratta, dunque, di un sostegno occasionale di tipo informale e che perciò non necessita per il suo svolgimento di alcuna integrazione in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie. La disposizione, secondo la relazione tecnica, intende solo formalizzare tale attività di supporto a tutela di amministrazioni locali particolarmente esposte a condizioni ambientali che potrebbero negativamente incidere sulla quantità e sulla qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.
Alla stregua di tali considerazioni, oltreché per il fatto che trattasi di interventi intimamente connessi ad attività istituzionali in atto o svolte, è ribadito che gli interventi di sostegno in esame possono essere assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la previsione con apposita norma del sostegno tecnico amministrativo che, secondo la RT, per prassi è fornito da parte delle prefetture, potrebbe rendere le richieste di intervento di carattere sistematico e la loro esecuzione di carattere obbligatorio, sulla base delle richieste degli enti locali. Su tali aspetti è necessario acquisire l'avviso del Governo, al fine di escludere effetti per il bilancio dello Stato.
Articolo 15-ter
(Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni demografiche)
Normativa vigente: l’art. 8 del D.lgs. n. 322/1989 impone a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11, confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale (comma 1). Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto (comma 3).
La norma, introdotta dal Senato, prevede che in relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale[38], per i comuni con popolazione non superiore ai tremila abitanti, le sanzioni di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 322/1989, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che questa non comporta effetti sulla finanza pubblica, considerato anche che non è prevista restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma, nel disporre la sospensione, fino al 30 novembre 2017, delle sanzioni irrogate ai comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, relativamente alle inadempienze nella trasmissione all’ISTAT dei dati relativi alle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016, esclude espressamente la restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di sanzione.
Articolo 15-quater
(Disapplicazioni di sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità)
Legislazione vigente. L’articolo 1, comma 462-ter della legge n. 232/2016 stabilisce che la sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183[39], non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014. La citata sanzione si sostanzia nella rideterminazione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 - ossia quelli spettanti ai membri degli organi di direzione politica degli enti locali - con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, integrano l’articolo 1, comma 462-ter della legge n. 232/2016 sopra descritto, stabilendo che la sanzione in questione non sia applicata anche con riferimento ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, e del 26 e 30 ottobre 2016[40] e del 18 gennaio 2017.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica chiarisce che la disposizione non determina oneri per la finanza pubblica in quanto l'eventuale restituzione delle somme versate al bilancio dell'ente a titolo di sanzione deve avvenire nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9 della legge n. 243/2012.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 15-quinquies
(Contributo alle province e città metropolitane)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, prevedono che in considerazione dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 12 luglio 2017, il contributo di 12 milioni di euro previsto in favore delle città metropolitane dal comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sia attribuito per l'anno 2017 alla città metropolitana di Milano (comma 1).
Si prevede, altresì, che alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali[41], sia attribuito un contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle città metropolitane. Le risorse sono ripartite secondo criteri e importi da definire[42] con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017 (comma 2).
Alla copertura degli oneri previsti dal comma 2 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
· quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate e non più dovute, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208[43]. Le suddette somme restano acquisite all'erario [comma 3, lett. a)];
· quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [comma 3, lett. b)].
Il prospetto riepilogativo assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
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Contributo alle province |
72 |
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72 |
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72 |
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Contributo alle città metropolitane |
28 |
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28 |
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28 |
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Maggiori entrate extratributarie |
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Versamento all’entrata somme Bonus 18 anni |
90 |
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Minori spese correnti |
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Minori spese per versamento all’entrata somme Bonus 18 anni |
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90 |
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90 |
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Fondo esigenze indifferibili |
10 |
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10 |
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10 |
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La relazione tecnica dà conto delle cause che consentono il riversamento all’entrata di 90 milioni di euro riferibili al cosiddetto Bonus 18 anni. A tal fine essa evidenzia che i beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nel 2016 e che si sono accreditati per poter usufruire del bonus ammontano a 351.523 per un controvalore pari a 175,7 milioni di euro oltre alle spese di gestione. Considerando che l'autorizzazione di spesa era pari a 290 milioni, di cui 50 milioni già pagati nel 2016, i residui accertati al 1° gennaio 2017 sono stati pari a 239,5 milioni di euro. Di questi 239,5 milioni, in relazione all'effettivo andamento della spesa nei tendenziali del DEF, sono stati scontati per l'anno 2017 ulteriori pagamenti in conto residui per 216 milioni. Pertanto tenuto conto che risultano da pagare ancora circa 130 milioni [125,7 sulla base dei dati sopra esposti[44]], le risorse che è possibile utilizzare a copertura dell'emendamento ammontano a (circa ndr) 90 milioni di euro. Dette somme saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e resteranno acquisite all’erario.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerato che il comma 1 disciplina il riparto di un contributo già previsto, e che l’onere derivante dal comma 2 è limitato allo stanziamento disposto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che al comma 3 la copertura degli oneri derivanti dall’attribuzione di un contributo alle province e alle città metropolitane, nell’importo complessivo di 100 milioni di euro[45] per l’anno 2017, è effettuata:
· quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate e non più dovute, per l’anno 2016, per l'assegnazione ai cittadini, che hanno compiuto diciotto anni nel 2016, di una carta elettronica da utilizzare per spese in ambito culturale[46];
· quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l’utilizzo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, il quale risulterebbe destinato alle finalità indicate all’elenco n. 1 allegato alla citata legge n. 190 del 2014.
Articolo 15-sexies
(Intese regionali finalizzate alla realizzazione di investimenti)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, stabiliscono che, nell'anno 2017, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio[47], nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine comunicano, entro il termine perentorio del 30 settembre, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del cosiddetto pareggio di bilancio di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione è finalizzata, in via straordinaria, a consentire di avviare un secondo iter per la conclusione delle intese regionali, mediante la cessione di spazi finanziari da parte delle regioni. La norma non comporta oneri in quanto si dichiara espressamente che è fatto salvo l’obiettivo di pareggio per il complesso degli enti territoriali interessati.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 15-septies
(Contenzioso connesso al programma di risanamento di Reggio Calabria)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, stabiliscono che è a carico dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, la gestione dei relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi contenziosi, a valere sulle risorse del Fondo[48] assegnate al programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia degli interventi.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede che i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria provvedono alla gestione dei relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi contenziosi, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo l, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, assegnate al programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia degli interventi. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge n. 166/1989 è stata rifinanziata dall'articolo 2, comma l, della legge n. 295/1998, dall'articolo 144, comma l, della legge n. 388/2000 e dall'articolo 4, comma 176 della legge n. 350/2003.
La relazione tecnica precisa che sul capitolo 7374 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disponibili risorse pari a 10.121.910 euro per l'anno 2017, a 11.191.210 euro per l'anno 2018 e a 7.957.910 euro per l'anno 2019. La norma, pertanto, secondo la relazione tecnica, non comporta oneri aggiuntivi.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che, ai fini della verifica dei profili finanziari della norma, andrebbero preliminarmente acquisiti chiarimenti in merito alla effettiva portata applicativa della stessa.
In particolare, premessa la necessità di dati informativi in merito alla natura e alla potenziale onerosità delle procedure di contenzioso pendenti, andrebbe chiarito se l’effetto della norma sia quello di porre a carico del fondo oneri per contenziosi che risulterebbero altrimenti a carico di soggetti estranei alla pubblica amministrazione ed eventualmente se ciò possa incidere sulle specifiche finalità del Fondo medesimo, soprattutto in relazione ad impegni già assunti o ad interventi programmati.
Articolo 15-octies
(Disposizioni relative alle istituzioni scolastiche)
Normativa vigente. L’art. 18-bis del DL 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), al comma 1 ha previsto che, per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possano derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti di risorse stanziate dal successivo comma 2 (5 milioni nell'anno 2016 e 15 milioni nell'anno 2017). Inoltre è disposto che i medesimi dirigenti possano, tra l’atro, (lett. a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale, da attivare sino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, interviene sulle misure per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017 nell’ambito degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016[49] con una norma interpretativa (comma 1). In particolare, si precisa che con l’espressione “necessità aggiuntive”, di cui all’art. 18-bis, comma 1, lett. a), sopra descritto si intendono sia le attività derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche sia quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi regionali integrativi previsti nella norma (comma 1).
Inoltre, viene modificato l'articolo 64 del D.L. n. 50/2017.
L’articolo 64 richiamato, al comma 1, prevede che, al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico 2016/2017, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip, l’acquisizione dei servizi di pulizia, decoro e funzionalità immobili sedi istituzioni scolastiche prosegua, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, fino al 31 agosto 2017.
Con la modifica introdotta dalla norma in esame, si consente l’applicazione delle predette disposizioni relative alla prosecuzione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi scolastiche anche per le necessità relative al “regolare avvio delle attività didattiche nell’anno scolastico 2017-2018”. Conseguentemente il termine per l’applicazione della medesima disciplina, già fissato al 31 agosto 2017, viene prorogato sino alla data di effettiva attivazione del contratto quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017 [comma 2, lettera a)].
Sono inoltre apportate modifiche ai commi 3 e 4 dell’art. 64 del DL 50/2017, volti a disciplinare, nell’ambito di specifici limiti di spesa, l’affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, nelle more dell’espletamento delle procedure di affidamento di cui al comma 1 del medesimo articolo, da completarsi entro l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019.
In particolare, il comma 4 del citato art. 64 stabilisce che l'acquisizione o la prosecuzione dei servizi previsti sino alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi siano ancora vigenti, avvenga nei limiti di spesa previsti dal già citato articolo 58, comma 5, D.L. 69/2013, incrementati dell'importo di euro 64 mln per il 2017.
Le disposizioni in esame prevedono che le procedure di affidamento di cui al comma 3 siano volte a garantire lo svolgimento (anziché l’avvio) dell’anno scolastico 2017-2018. Inoltre al comma 4 si introduce una disposizione che limita la portata delle disposizioni ivi contenute “alle regioni ove si sia verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1”.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della disposizione di interpretazione autentica contenuta al comma 1, afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto opera nell'ambito delle risorse già iscritte a bilancio. In particolare, si fa riferimento a quanto esposto nella relazione tecnica riferita all'articolo aggiuntivo 11-bis.
Sul successivo comma 2 la RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, operando nell'ambito delle risorse già assegnate a tale scopo al MIUR.
In merito ai profili di quantificazione, quanto alla norma di interpretazione autentica di cui al comma 1, si prende atto di quanto evidenziato dalla RT, secondo la quale la norma opera nell’ambito di risorse già iscritte a bilancio. Peraltro andrebbe confermato che gli effetti della disposizione, di carattere retroattivo, siano effettivamente riconducibili nell’ambito delle predette risorse già stanziate.
Quanto al comma 2, la RT fa presente che, anche in questo caso, le norme non comportano oneri perché operano nell’ambito delle risorse già assegnate per tali scopi al MIUR. In proposito si evidenzia peraltro che i limiti di spesa indicati dal DL 50/2017 erano commisurati a specifici ambiti temporali. Andrebbe quindi confermata, per quanto attiene alla modifica apportata al comma 1 del citato art. 64, la congruità dei limiti di spesa richiamati al comma 2 del medesimo articolo anche a seguito dell’estensione al 31 dicembre 2017 del termine di applicazione delle disposizioni. Per quanto attiene ai commi 3 e 4 del medesimo art. 64 del DL 50/2017, la RT allegata allo stesso decreto legge precisava che lo stanziamento aggiuntivo di 64 milioni per il 2017 era volto ad assicurare l’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2017-2018, riferendosi ai mesi da settembre a dicembre 2017. La modifica riportata nell’articolo in esame estende la finalità delle disposizioni alla garanzia dello “svolgimento” del predetto anno scolastico. Andrebbe quindi chiarito se tale esigenza sia compatibile con il predetto limite di spesa, fissato per il periodo settembre-dicembre 2017.
Articolo 16
(Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale)
La norma, modificata durante l’esame al Senato[50], prevede che, al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei comuni di Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, possono essere istituiti[51] uno o più commissari straordinari del Governo[52] per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3. Ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti (comma 1).
Ferme restando le competenze del Ministero dell'interno, i commissari straordinari adottano un piano d’interventi per il risanamento delle aree interessate e ne coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori. Per la realizzazione di tali interventi, il commissario si raccorda anche con le iniziative promosse dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità[53], nonché dalle sezioni territoriali della medesima rete. Viene demandato ad un DPCM l’individuazione, nell'ambito delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, delle dotazioni di mezzi e personale a supporto dei commissari straordinari (comma 2).
L'attuazione dei commi 1 e 2 è effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee (comma 3).
Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2018, quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale[54]. A tal fine, la dotazione del fondo per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale[55] è incrementata di 150 milioni di euro per il 2018. Viene demandato ad un decreto interministeriale[56] la definizione delle modalità di ripartizione delle summenzionate risorse tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, definisce[57] il contributo spettante a ciascun comune, entro il 30 novembre 2017.
Ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (comma 4).
Viene, infine disposto che, negli anni 2018 e 2019, i comuni di cui al comma 4 possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 - in materia di ricorso a prestazioni lavorative a tempo determinato - esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti alla spesa di cui al presente comma non concorrono all'ammontare delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le procedure, di cui all'art. 20, del D.lgs. n. 75/2017, finalizzate alla stabilizzazione del personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni (comma 5).
L'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine di superare il precariato, di ridurre il ricorso ai contratti a termine e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possano nel triennio 2018-2020, con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, stabilizzare il personale precario non dirigente in possesso di specifici requisiti individuati dalla disposizione. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni possono bandire, ferma restando l’indicazione della copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al suddetto personale in possesso dei requisiti individuati dalla disposizione.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme di cui al comma 4 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
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Fondo accoglienza richiedenti protezione internazionale |
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150,00 |
|
|
|
150,00 |
|
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|
150,00 |
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Minori spese correnti |
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|||||||||||
Fondo esigenze indifferibili, |
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150,00 |
|
|
|
150,00 |
|
|
|
150,00 |
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La relazione tecnica afferma che l’articolo in esame riguarda l'individuazione di un’autorità che promuova l'organizzazione ottimale dei servizi già offerti nei territori cui si riferisce la norma, per favorire le necessarie sinergie tra i vari livelli di governo coinvolti e potenziare in tal modo gli effetti degli interventi che mirano al risanamento di aree degradate e all'integrazione delle persone che sono presenti in quelle aree.
Con riferimento ai commi 1 e 2 la relazione tecnica evidenzia che si riconoscono ai Commissari straordinari del Governo poteri di programmazione e coordinamento delle attività già rientranti nei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, che realizzeranno gli interventi di rispettiva competenza nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come indicato al comma 3. Inoltre, la disposizione specifica che ai Commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti.
Con riguardo ai commi 4 e 5 la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni, precisando che all’applicazione del comma 5 si provvede a valere sulle risorse disponibili nei bilanci dei comuni interessati e comunque nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi del pareggio di bilancio, e che l'incremento di spesa, non essendo permanente, non determina un irrigidimento del bilancio dei comuni e, pertanto, la disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica.
La relazione tecnica, con riguardo alle modifiche apportate al Senato al comma 4, afferma che queste non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che i commi da 1 a 3 prevedono la costituzione di una o più gestioni commissariali nelle aree dei comuni di Manfredonia (Foggia), San Ferdinando (Reggio Calabria) e Castel Volturno (Caserta) interessate da “massiva presenza” di cittadini stranieri, con finalità di risanamento territoriale e di assistenza socio sanitaria, prevedendo che alle relative attività si faccia fronte a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Al riguardo, considerato anche che l’intervento commissariale non appare definito nella durata e che l’individuazione effettiva delle dotazioni di mezzi e personale a supporto delle attività commissariali viene demandato ad un successivo DPCM (in merito al quale non sembra essere prevista una fase di verifica parlamentare), andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi informativi al fine di valutare la sostenibilità finanziaria degli interventi in questione a valere sulle risorse disponibili nell’ambito dei bilanci delle amministrazioni competenti.
Con riguardo al comma 4, pur considerato che la disposizione reca un’autorizzazione di spesa, e che pertanto il relativo onere appare configurato come limite massimo, andrebbero comunque forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione tali da consentire una verifica, sia pur di massima, della congruità delle risorse previste (150 milioni di euro per il 2018) rispetto ai fabbisogni di spesa ipotizzabili.
Nulla da osservare in merito al comma 5, nel presupposto che la possibilità di derogare da parte dei comuni ai limiti previsti a legislazione vigente per il ricorso a prestazioni lavorative a tempo determinato, operi nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, non essendo prevista alcuna deroga in proposito. Andrebbe inoltre escluso che il previsto incremento del 10 per cento della spesa per assunzioni temporanee determini i presupposti per una stabilizzazione del personale in questione tenuto conto della normativa, anche europea, vigente in proposito.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che al comma 4 la disposizione provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’incremento - in misura pari a 150 milioni di euro per il 2018 - del Fondo da destinare ai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, istituito dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016 con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
In proposito, appare opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito alla effettiva sussistenza delle risorse ivi previste per l’anno 2018 nonché una rassicurazione in ordine alla adeguatezza delle residue disponibilità a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati, per il medesimo anno, a valere sulle risorse di cui al predetto Fondo.
Articolo 16-bis
(Contributo per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25)
La norma autorizza il contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A (comma 1).
L’intervento è finalizzato allo sviluppo dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio e per consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017.
Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013 (comma 2).
Nella norma richiamata si stabilisce in 54.810 mln la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020. Tali risorse, destinate esclusivamente ad interventi di sviluppo, sono iscritte in bilancio nella misura dell’80% del predetto importo, secondo la seguente articolazione annuale: 50 mln per il 2014, 500 mln per il 2015, 1.000 mln per il 2016, mentre per gli esercizi successivi la quota viene determinata nell’ambito della tabella E della legge annuale di stabilità .
Infine, si prevede che il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché il contributo di cui al presente articolo sono riportati nell'aggiornamento del piano economico finanziario della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non espone effetti sui saldi di finanza pubblica dal momento che gli stessi si manifesteranno a partire dal 2021.
La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che, al fine di consentire l’immediato avvio dei lavori urgenti di messa in sicurezza, la società Strada dei Parchi può disporre delle anticipazioni finanziarie fissate dall’articolo 52-quinquies D.L. n. 50/2017 nella misura di 111,7 milioni di euro, mentre il fabbisogno finanziario residuo potrà essere acquisito anticipatamente attraverso provvista bancaria.
La norma qui richiamata, in considerazione dell'urgenza di mettere in sicurezza antisismica le Autostrade A24 e A25, sospende, previa presentazione di un piano economico finanziario, l'obbligo del Concessionario del versamento delle rate del corrispettivo della concessione relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprensivo degli interessi di dilazione. Tale importo è destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25. Il Concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo di concessione per complessivi euro 111.720.000 in tre rate a scadenza 31 marzo degli anni 2029, 2030 e 2031, ciascuna dell’importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale.
La spesa complessiva degli interventi in questione è pari a circa 250 milioni di euro. La disposizione in esame, prevedendo l’erogazione di un contributo in conto capitale che esclude il recupero delle somme mediante tariffa, non produce effetti sull’utenza. Il connesso Piano finanziario darà evidenza dell’andamento della spesa. L’erogazione del contributo pubblico è prevista per stati di avanzamento lavori.
Gli interventi contemplati dalla proposta normativa, anticipano quelli inseriti nella proposta di Piano Economico Finanziario complessivo che regola il periodo dal 2018 al 2030. Si tratta quindi di misure urgenti, da eseguire entro il 2017 atte a prevenire eventuali rischi all’utenza in caso di eventuali eventi sismici che dovessero manifestarsi, nonché di interventi di ripristino del corpo autostradale non più procrastinabili a seguito degli eventi sismici che si sono già realizzati. Tutti gli interventi sono quindi connessi ad esigenze di sicurezza derivanti ai fenomeni sismici pregressi e a prevenire danni futuri.
La rete, interessata dal provvedimento si estende per complessivi 281,4 km Sull’intera rete insistono n. 175 viadotti per un’estensione di 53 km di autostrada, corrispondenti a 116 km di carreggiata.
Tratte in gestione |
Km in esercizio |
A24 Roma-Teramo |
159,3 |
A24 Diramazione GRA-Tangenziale Est di Roma |
7,2 |
A25 Torano-Pescara |
114,9 |
TOTALE |
281,4 |
Il piano d’interventi interessato dal provvedimento si articola in un insieme di misure urgenti atte a:
§ garantire la sicurezza della circolazione in caso di eventuali successivi eventi sismici;
§ ripristinare le opere d’arte colpite dalle precedenti scosse sismiche;
§ ripristinare altre strutture del corpo autostradale danneggiate.
Gli interventi previsti rientrano nelle seguenti tipologie:
A. Interventi antiscalinamento impalcati;
B. Messa in sicurezza definitiva viadotti:
1. Viadotto S. Onofrio;
2. Viadotto Pooli;
3. Svincolo Tornimparte;
4. Viadotto Svincolo Bussi.
C. Movimenti franosi
1. Frana Arsoli;
2. Frana Roviano.
D. Adeguamento sismico edifici strategici
E. Attraversamenti fluviali
F. Adeguamento pile ammalorate.
Gli interventi al punto A) ammontano complessivamente a 165 milioni di euro mentre i restanti interventi prevedono una spesa complessiva di 85 milioni di euro. Relativamente ai tempi d’esecuzione gli interventi di cui al punto A) e quelli di cui al punto b4) sono immediatamente cantierabili essendo già stata sviluppata la progettazione esecutiva. Per i restanti interventi si prevedono tempi ristretti per lo sviluppo della progettazione esecutiva che potrà essere ultimata nei prossimi mesi, compatibilmente con il carattere d’urgenza degli interventi.
La stima definitiva degli interventi è basata sul computo estimativo annesso alle progettazioni esecutive, applicando prezzari ANAS di riferimento. Per i restanti interventi si è fatto riferimento a costi parametrici desunti dai quadri economici delle progettazioni esecutive approvate.
Il progetto di messa in sicurezza urgente degli impalcati, così detto di antiscalinamento (punto A) consiste nel realizzare un sistema di appoggi sostitutivi a quelli esistenti, che possono entrare in esercizio nel caso di danneggiamento degli appoggi esistenti. I recenti eventi sismici, infatti, a partire da quello dell’Aquila del 2009, hanno messo in evidenza che gli appoggi esistenti a rullo o a pendono sono stati espulsi o danneggiati dai sismi.
Infine, la RT afferma che le misure contemplate dalla presente norma risultano compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l’onere è limitato all’entità del contributo disposto dalla norma. Andrebbe peraltro acquisita conferma dell’effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) programmazione 2014-2020, senza incidere sugli interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che al comma 2 la copertura degli oneri derivanti dall’attribuzione di un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2015 in favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. per interventi sulla tratta autostradale A24 e A25, autorizzato dal comma 1 dell’articolo 16-bis in commento, è effettuata mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013 (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).
Articolo 16-ter
(Sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle citta metropolitane)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, autorizzano la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) (comma 1).
Si stabilisce, inoltre, che per la realizzazione del sistema di cui al comma 1 il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l’utilizzo dei fondi (comma 2).
L’articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.
Agli oneri recati dalle norme, pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 3).
Il prospetto riepilogativo assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Rete immateriale degli interporti |
0,5 |
2 |
1,5 |
|
0,5 |
2 |
1,5 |
|
0,5 |
2 |
1,5 |
|
Minori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Tabella B – Ministero economia |
0,5 |
2 |
1,5 |
|
0,5 |
2 |
1,5 |
|
0,5 |
2 |
1,5 |
|
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la disposizione provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244[58], da destinare alla realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane - pari a 0,5 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni di euro per il 2019 – mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al triennio 2017-2019, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità.
Articolo 16-quater
(Risorse per il sistema dei trasporti)
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 69, della L. 147/2013 ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016 per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria.
L’articolo 3 del DL 133/2014 ha altresì incrementato il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per molteplici progetti, tra cui, ai sensi del comma 2, lettera c), lavori di ammodernamento e adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – dispongono che le risorse, di cui all'articolo 1, comma 69, della L.147/2013, e quelle assegnate all'ANAS per l'adeguamento di alcuni tratti della Salerno – Reggio Calabria ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del DL 133/2014, che a seguito dell'attività di project review risultino non più necessarie al completamento dei progetti sono destinate dall’ANAS ad interventi di miglioramento della rete stradale calabrese inserite nel contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS s.p.a. e connessa con l'itinerario Salerno – Reggio Calabria.
La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una rifinalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente, non utilizzate in seguito all'attività di project review svolta sulla Salerno-Reggio Calabria. Si tratta di complessivi 735 milioni di euro, di cui 316 autorizzati dall'art. l, c. 69, della legge n. 147/2013 (al netto delle riduzioni applicate allo stanziamento originario, di complessivi 340 milioni, in attuazione di successive disposizioni legislative di riduzione della spesa) e 419 milioni assegnati con decreto interministeriale ai sensi del richiamato articolo 3, comma 2, lett. c), del DL 133/2014.
L'attività di project review ha consentito infatti di individuare soluzioni progettuali alternative agli interventi di ammodernamento e adeguamento già previsti, con una sensibile riduzione di tempi e costi di realizzazione. In sostanza, il precedente programma di ammodernamento dell'autostrada prevedeva l'integrale demolizione dell'esistente e la ricostruzione in altra sede, conservando solo limitati tratti della vecchia infrastruttura; al fine di contenere i costi di realizzazione, senza tuttavia compromettere la funzionalità dell'opera, si è ritenuto preferibile procedere all'ammodernamento dell'esistente, senza escludere rifacimenti, comunque limitati. Si rende quindi necessaria una modifica normativa che consenta di utilizzare per il miglioramento della rete stradale calabrese inserita nel contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS s.p.a. e connessa con l'itinerario Salerno- Reggio Calabria risorse non più necessarie per gli originari progetti di completamento della medesima autostrada.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire conferma che le disposizioni in esame, le quali destinano risorse - già stanziate per l’autostrada Salerno – Reggio Calabria e non utilizzate – al miglioramento della rete stradale calabrese, siano compatibili con le dinamiche di spesa già scontate ai fini delle previsioni tendenziali, anche con riferimento agli andamenti di cassa.
Articolo 16-quinquies
(Tavolo per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali)
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, prevedono che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[59] sia istituito un tavolo di lavoro finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), nonché un rappresentante di ciascun operatore privato che opera in almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni.
È stabilito che ai componenti del tavolo di lavoro non siano corrisposti compensi di alcun tipo, gettoni e rimborsi spese.
Si prevede, altresì, che dall’istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica evidenzia che i lavori del tavolo saranno svolti con le risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente e che, in base alla norma, non sono previsti compensi, rimborsi o gettoni di alcun tipo per i partecipanti.
Ciò stante, la relazione tecnica non ravvisa effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione nel prendere atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, appare opportuno che sia chiarito se la formulazione volta ad escludere compensi per i componenti del tavolo di lavoro (leggermente divergente da quella impiegata in casi analoghi e con la quale si esclude anche la corresponsione di emolumenti comunque denominati) sia idonea a garantire l’invarianza finanziaria della norma.
Articolo 16-sexies
(Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l’efficacia delle attività di protezione civile)
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, modifica alcuna disposizioni relative alle misure emergenziali nella aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
In particolare:
- viene prorogata al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, poi esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017. Si stabilisce, inoltre, che lo stato di emergenza possa essere prorogato, con deliberazione del Consiglio dei ministri, per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attività di assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza, assicurando le necessarie attività senza soluzione di continuità, nonché per far fronte all'anticipazione disposta ai sensi del comma 13 dell'articolo 28 del DL n. 189 del 2016, come sostituito dalla norma in esame (vedi infra), viene incrementata l’autorizzazione all’anticipazione del Fondo di solidarietà di cui al comma 1 dell’articolo 20-ter del DL n. 8 del 2017 (già prevista in misura pari a 500 milioni) di ulteriori 200 milioni (comma 2);
- viene modificato il comma 13 dell’articolo 28 del DL n. 189 del 2016 prevedendo che allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, delle attività relative al trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici di cui al comma 4 del medesimo articolo 28, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata d'intesa con il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, è assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002 (comma 3);
- al fine di garantire l'omogeneità operativa delle attività funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attività di rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea nonché di assicurare il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell'articolo 42 del DL n. 189 del 2016, in relazione agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, è prorogata fino al 28 febbraio 2019 l'autorizzazione relativa all’assunzione di personale prevista dal comma 4 dell'articolo 50-bis del medesimo DL n. 189 del 2016. Ai relativi oneri, quantificati in euro 1.100.000 per l'anno 2018 e in euro 190.000 per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del DL n. 189 del 2016 (comma 4).
In proposito si ricorda che il comma 4 dell’articolo 50-bis del DL n, 189 del 2016, al fine di far fronte all'eccezionalità dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici, ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unità di personale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, per lo svolgimento delle attività connesse alla situazione di emergenza nel limite complessivo massimo di spesa di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017;
- si prevede, inoltre, l’esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall’imposta di registro o di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. Le predette esenzioni sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che a far data dal 24 agosto 2016 si siano trovate in una delle seguenti condizioni: a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del DL n. 189 del 2016; b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili; c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati nei citati allegati 1, 2 e 2-bis, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. Le esenzioni non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte (comma 6, lett. b), capoversi da 7-bis a 7-quater). Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai punti precedenti ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della disposizione in commento. Con riguardo alle somme rimborsate non sono dovuti interessi (comma 6, lett. b) capoverso 7-quinquies). Agli oneri derivanti dalle esenzioni in esame, valutati in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2017, e agli oneri derivanti dai rimborsi delle somme già versate, pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e a euro 150.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (comma 7).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Estensione fino al 28 febbraio 2019 della continuità operativa delle unità di personale assunte dalla Protezione civile (comma 4) |
|
1,1 |
0,2 |
|
|
1,1 |
0,2 |
|
|
1,1 |
0,2 |
|
Maggiori entrate tributarie/contributive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estensione fino al 28 febbraio 2019 della continuità operativa delle unità di personale assunte dalla Protezione civile (comma 4) |
|
|
|
|
|
0,5 |
0,1 |
|
|
0,5 |
0,1 |
|
Minori spese in conto capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione Fondo per la ricostruzione nelle aree terremotate di cui all’articolo 4, comma 1 del DL n. 189/2016 (comma 4) |
|
1,1 |
0,2 |
|
|
1,1 |
0,2 |
|
|
1,1 |
0,2 |
|
Minori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esenzione imposta di successione, imposte e tasse ipotecarie e catastali, imposta di registro o di bollo relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti (comma 6, lett. b) capoversi da 7-bis a 7-quater) |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rimborso somme già versate a titolo di imposta di successione, imposte e tasse ipotecarie e catastali, imposta di registro o di bollo relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti (comma 6, lett. b) capoverso 7-quinquies) |
0,1 |
0,2 |
|
|
0,1 |
0,2 |
|
|
0,1 |
0,2 |
|
|
Minori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione Tabella A MEF (comma 7) |
0,2 |
0,2 |
0,05 |
0,05 |
0,2 |
0,2 |
0,05 |
0,05 |
0,2 |
0,2 |
0,05 |
0,05 |
La relazione tecnica precisa che la disposizione recata al comma 2, concernente la proroga dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi nel centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, si rende necessaria in considerazione dell'approssimarsi della scadenza dello stato di emergenza. La scadenza viene individuata nel 28 febbraio 2018 in ragione dell'esigenza di evitare di collocarla troppo a ridosso dell'avvio del nuovo esercizio. Conseguentemente, la proposta normativa in esame dispone, allo scopo di fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle suddette attività nel prolungamento della fase di prima emergenza senza soluzione di continuità, l'elevazione di 200 milioni di euro del tetto massimo di anticipazione in previsione dell'acquisizione del contributo del Fondo europeo preposto (FSUE). La RT afferma che trattandosi di anticipazione, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento al comma 3, la RT precisa che la disposizione riguarda le modalità di finanziamento dell'attività di raccolta, di trasporto e di smaltimento di rifiuti come disciplinata dall'articolo 28 del DL n. 189 del 2016. In particolare, ferma restando la previsione secondo cui agli oneri derivanti da tali attività si provvede nel limite delle risorse assegnate al Commissario, si prevede che, allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, di detta attività, con Ordinanza del Capo della Protezione Civile, adottata d'intesa con il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, venga assegnata, in favore della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, a titolo di anticipazione, la somma di euro l00 milioni a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea.
Con riferimento al comma 4, la RT precisa che la disposizione muove dalla considerazione che il Dipartimento della Protezione Civile, in attuazione delle disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189/2016 ha provveduto dal mese di febbraio 2017, all'assunzione delle previste 20 unità, con contratto a tempo determinato della durata di un anno nella categoria A fascia retributiva F1 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa preventiva individuazione dei profili tecnici ed amministrativi necessari (n. 3 geologi, n. 6 ingegneri, n. 3 architetti, n. l ingegnere informatico, n. l funzionario specialista di comunicazione, n. 6 funzionari amministrativo-contabili).
In particolare, la norma proposta è volta ad assicurare la funzionalità e la continuità operativa del Dipartimento autorizzando lo stesso a potersi avvalere delle citate individuate professionalità fino al 28 febbraio 2019. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, alla copertura dell'onere recato dalla norma proposta, confermato nella misura massima di euro l,1 milioni secondo il costo medio annuo di euro 55.000,00 - calcolato sulla retribuzione di una unità di Area A, fascia retributiva F1 - si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma l, del DL n. 189 del 2016. La RT aggiunge che gli oneri sono quantificati in euro 1.100.000,00 per l'anno 2018 e euro 190.000,00 per l'anno 2019, e in tal senso è stato acquisito il favorevole orientamento del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016.
Con riferimento, infine, ai commi 6 e 7 la RT stima che la proposta in esame possa comportare effetti finanziari trascurabili, in considerazione del fatto che l'esenzione in questione riguarda importi assolutamente limitati tenuto conto sia delle fattispecie interessate (immobili distrutti o inagibili a seguito del sisma), sia dell'ammontare dei relativi tributi, alla luce delle agevolazioni già previste a legislazione vigente (in particolare, le franchigie previste ai fini dell'imposta di successione).
In un'ottica prudenziale, si stima che la disposizione possa generare effetti negativi pari a 100.000 euro nel 2017 e 150.000 euro nel 2018 - in termini di spesa per restituzione delle imposte già versate - e valutati in 50.000 euro a decorrere dal 2017, in termini di minori entrate. Pertanto, l'onere complessivo si cifra in 150.000 euro nel 2017, 200.000 euro nel 2018 e 50.000 euro a decorrere dal 2019.
Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 2 e all’ulteriore incremento di 200 milioni dell’autorizzazione all’anticipazione del Fondo di solidarietà, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che l’utilizzo delle risorse in questione sia già scontato ai fini delle previsioni tendenziali di spesa, formulate in base alla vigente legislazione. In proposito appare necessaria una conferma. Con riferimento al comma 4, in merito alla proroga fino al 28 febbraio 2019 dell’autorizzazione relativa all’assunzione di personale da parte della Protezione civile, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce dei dati e dagli elementi forniti dalla relazione tecnica. Con riferimento, invece, all’utilizzo di risorse di parte capitale, a copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalla suddetta proroga andrebbe acquisto l’avviso del Governo in merito ai possibili effetti di dequalificazione della spesa.
Infine, con riferimento ai commi 6 e 7 e alle esenzioni ivi disposte, la RT assume che gli effetti derivanti dalle stesse siano di ammontare complessivamente trascurabile; in merito, sarebbe opportuno acquisiti dati ed elementi di fonte amministrativa, ove disponibili, al fine di verificare tale assunzione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la disposizione provvede, al comma 4, alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga fino al 28 febbraio 2019 dell’autorizzazione di cui all’articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016[60], quantificati in 1,1 milioni di euro per il 2018 e in 190 mila euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 189. In proposito, si fa presente che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7436) il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per il 2016, successivamente incrementata in misura pari a 63 milioni di euro per il 2017 e a 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare utile acquisire una conferma da parte del Governo, che l’utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle disponibilità di cui al predetto Fondo.
Il successivo comma 7 dell’articolo in rassegna provvede invece alla copertura degli oneri derivanti dall’esenzione degli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016[61] dall’imposta di successione, da imposte e tasse ipotecarie e catastali, nonché dall’imposta di registro o di bollo, in presenza dei requisiti previsti al comma 6, lettera b), capoversi da 7-bis a 7-quater, del medesimo articolo, nonché di quelli derivanti dal rimborso delle somme eventualmente già versate a titolo delle predette imposte, secondo quanto previsto dal successivo capoverso 7-quinquies[62]. Alla copertura dei complessivi oneri così determinati, il comma in parola provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità.
Articolo 16-septies
(Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i Comuni colpiti da eventi sismici)
Normativa vigente. L’articolo 43-bis del decreto legge n. 50/2017 reca disposizioni volte a favorire investimenti connessi alla ricostruzione da parte degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
A tale scopo il comma 1 assegna agli enti locali interessati spazi finanziari nell’ambito dei patti nazionali previsti dall’articolo 10 della legge n. 243 /2012, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti, attraverso utilizzo dei risultati di amministrazione e il ricorso al debito.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, apportano modifiche all’articolo 43-bis del decreto legge n. 50/2017 sopra descritto. Le modifiche intervengono sulle finalità delle disposizioni, testualmente volte a “favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione”, precisando che i medesimi investimenti possono anche essere connessi “al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione”.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta a chiarire dubbi interpretativi sulle tipologie di investimenti che possono essere effettuati dagli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, specificando che l'ambito di intervento include anche il miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché il recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione.
La disposizione essendo esclusivamente finalizzata a chiarire la portata della norma non comporta oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 16-octies
(Modifica all’articolo 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014)
Normativa vigente L’art. 1, co. 665, della legge n. 190/2014 reca disposizioni in favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. In particolare, è previsto, in presenza di specifici requisiti, il rimborso di una quota di tributi versati dai contribuenti interessati (primi due periodi). Ai fini del rimborso, la norma autorizza una spesa nel limite di 30 milioni per ciascuno degli anni compresi nel periodo 2015-2017 (terzo periodo). Si rinvia ad un DM la definizione dei criteri di assegnazione dei fondi (quarto periodo). Inoltre, il comma 665 reca disposizioni in favore della regione Molise relative al sisma dell’ottobre e novembre 2002. Tali disposizioni sono applicate nel limite di spesa fissato in 5 milioni di euro per l’anno 2015 (quinto e sesto periodo).
La norma, introdotta dal Senato, modifica il comma 665 sopra illustrato, al fine di includere tra i soggetti che hanno diritto al rimborso – ferma restando la presenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma sulla quale si interviene – i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, con riferimento alle ritenute subite. Viene precisato che tale ampliamento opera nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del medesimo comma 665 (lettera a)).
Sono individuate le modalità per l’applicazione delle procedure di rimborso, con particolare riferimento ai soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per gli anni 1990-1991 e 1992. Per coloro che, invece, hanno presentato la dichiarazione dei redditi, il calcolo del rimborso spettante è effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate sula base delle ritenute subite indicate nella dichiarazione stessa. In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse di cui al successivo periodo, i rimborsi sono eseguiti applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. Al raggiungimento della somma stanziata non si procede all’esecuzione di ulteriori rimborsi. Si rinvia, quindi, ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 30 settembre 2017, per la definizione delle modalità e delle procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa entro le somme autorizzate dal comma 665 in esame (lettera b)).
Viene soppresso il quarto periodo del citato comma 665 che rinvia ad un decreto del MEF la definizione dei criteri per l’assegnazione dei rimborsi (lettera c)).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica evidenzia che la norma estende ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la procedura di rimborso disciplinata dalla legge n. 190/2014, operando sempre nei limiti di spesa autorizzata ai sensi della predetta legge.
La RT afferma che la modifica non comporta ulteriori effetti finanziari, non risultando modificato lo stanziamento di spesa previsto pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e specificando inoltre che al raggiungimento della somma stanziata non si procederà all’esecuzione di ulteriori rimborsi.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che la disposizione sulla quale si interviene prevede un limite di spesa, appaiono necessari chiarimenti al fine di verificare la possibilità di applicare le modifiche introdotte nel rispetto del citato limite.
Si fa presente che la disposizione sulla quale si interviene prevede un limite di spesa pari a 30 milioni di euro annui nel periodo 2015- 2017.
In merito ai profili procedurali, la norma, da un lato, estende l’ambito dei beneficiari e, dall’altro lato, riconosce ai soggetti che hanno presentato l’istanza – qualora l’ammontare dei rimborsi richiesti ecceda le complessive risorse disponibili – un rimborso pari al 50 per cento stabilendo che “al raggiungimento della somma stanziata non si procede all’esecuzione di ulteriori rimborsi”. Si rileva in proposito che, la suddetta procedura sembrerebbe diretta a garantire il rispetto del limite di spesa con riferimento ai soggetti che presentino l’istanza di rimborso (la norma indica esplicitamente “in relazione alle istanze di rimborso presentate”). Andrebbero peraltro chiariti i profili finanziari con riferimento ai soggetti che – avendo presentato la dichiarazione dei redditi – non presenteranno istanza in quanto, ai sensi del comma 1, lett. b) dell’articolo in esame, riceveranno il rimborso direttamente dall’Agenzia delle entrate sulla base delle ritenute indicate nella dichiarazioni stesse.
Si rileva, in proposito, che le ritenute indicate nella dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti (e assimilati) potrebbero non corrispondere all’ammontare delle ritenute versate dal sostituto d’imposta. Tale circostanza – che potrebbe essere determinata sia da sospensioni di versamenti previste con norme sia da inadempimenti da parte dei sostituti – non sembra considerata dalla RT.
Articolo 16-novies
(Celebrazioni per Antonio Gramsci)
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, autorizza la spesa di 350.000 euro per l'anno 2017 per consentire lo svolgimento, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua scomparsa.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 350.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili ed urgenti).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
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Contributo per la celebrazione della figura di Antonio Gramsci (comma 1) |
0,4 |
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0,4 |
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0,4 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui art. 1 , comma 200 L. n.190/2014 (comma 1) |
0,4 |
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0,4 |
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0,4 |
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La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la disposizione in commento provvede alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dalla scomparsa di Antonio Gramsci, pari a 350 mila euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, si rinvia alle considerazioni già formulate in precedenza con riferimento a disposizioni del presente provvedimento recanti analoga copertura.
Articolo 16-decies
(Ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso)
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, prevede che, a decorrere dall'anno 2018, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, siano incluse nella ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso previste per l'Italia tutte le tonnare fisse elencate nell'allegato C al decreto del MIPAAF 17 aprile 2015 che presentino la relativa richiesta.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica nel ribadire il contenuto della norma afferma che essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ai sensi della vigente normativa europea (regolamenti del Consiglio UE), il numero massimo di impianti di tonnara fissa autorizzabili, per l'Italia, nell'ambito di ciascuna campagna di pesca, è pari a sei unità. A seguito della rilevante riduzione (oltre il 40%) del TAC[63] definita in sede ICCAT[64] nel corso del biennio 2009-2010, fino alla corrente campagna di pesca, pur in presenza della ripresa del TAC internazionale adottata per il triennio 2015-2017, la consistenza del contingente nazionale di cattura e della conseguente quota parte spettante al settore in questione non ha, tuttavia, consentito l'effettivo impiego di tutte le suddette posizioni come fissate m sede unionale. Gli impianti inseriti nell'Allegato C al D.M. 17 aprile 2015 risultano, infatti, a tutt'oggi, suddivisi in due categorie (pesca professionale ed eventuale attività turistiche), secondo una procedura amministrativa definita a decorrere dall'annualità 2011 e, fino all'attualità, avallate dalle competenti Istituzioni Unionali.
Gli incrementi del TAC internazionale fissati, in seno all'ICCAT, con il Piano triennale 2015-2017 adottato con la Raccomandazione 14-04, saranno verosimilmente confermati anche a partire dalla prossima annualità 2018. In effetti, gli scenari che potrebbero risultare dal Comitato Scientifico dell'ICCAT, sono, al momento, orientati verso un possibile incremento del contingente internazionale di cattura. Naturalmente, tale scenario, si rifletterebbe in un significativo aumento del TAC riconosciuto all'Unione europea, quale Parte Contraente ICCAT, e, di conseguenza, in un incremento del contingente Italiano, a decorre dal 2018.
Per quanto precede, tenuto conto di quanto, peraltro stabilito all'articolo 8 del vigente Reg. (UE) n. 2016/1627 (in combinato disposto all'articolo 17 del Reg. (UE) n. 1380/2013), in un'ottica di considerare e valutare una più completa assegnazione nazionale delle possibilità di pesca del tonno rosso, e in particolare per gli impianti di tonnara fissa, la RT afferma che viene introdotta la normativa in oggetto - recante una configurazione nazionale del sistema tonnara fissa - affinché vengano adeguatamente valorizzate diverse e più numerose realtà sul territorio nazionale.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, stante il tenore ordinamentale della norma.
[1] Con disposizioni introdotte dal Senato tale importo massimo è stato incrementato da 40 mila a 50 mila euro.
[2] L’articolo 17 istituisce, presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
[3] Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
[4] L’articolo 1, comma 141, della L. 232/2016 dispone che, al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della L. 208/2015, a integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del medesimo articolo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) siano destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.
[5] Di cui all’articolo 1, comma 6, della L. 147/2013, e successive modificazioni.
[6] Ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b) della L. 196/2009.
[7] Di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della L. 410/1999.
[8] La Banca delle terre agricole è istituita presso l'ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente: essa ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti.
[9] Si tratta delle seguenti misure per favorire la ripresa dell’attività produttiva delle imprese agricole, anche in forma cooperativa, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato; prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato
[10] Di cui all'articolo 15 del medesimo D.lgs. n. 102/2004.
[11] entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
[12] Nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge n. 243/2012.
[13] Di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
[14] Oppure il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
[15] Di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 379/2003.
[16] Ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
[17] Così come definito ai sensi previsto dell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
[18] Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.
[19] Di cui all’articolo 118 della L. 388/200.
[20] L’articolo 43, comma 4-quater, del D. Lgs. 148/2015 dispone il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal comma 4-bis, in materia di Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI). Per far fronte a eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, è stato accantonato e reso indisponibile sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione nonché, ai fini degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati al comma 4-ter fino all'esito dei monitoraggi.
[21] Compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958.
[22] Modificando il comma 347 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017.
[23] Si tratta degli Istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del D.lgs. n. 297/1994.
[24] Si tratta, in particolare, dei capitoli nn. 1194, 1995, 1996, 1204 e 2394.
[25] La norma in commento, in sostanza, comporta una rimodulazione delle risorse complessivamente stanziate dall’articolo 18-bis del decreto-legge n.189 del 2016 al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017 nei territori colpiti dagli eventi sismici, che vengono ora riarticolate in 5 milioni di euro per il 2016, 10 milioni di euro per il 2017 e 5 milioni di euro per il 2018, in luogo dei 5 milioni di euro per il 2016 e dei 15 milioni di euro per il 2017 in precedenza previsti dalla citata disposizione oggetto di modifica.
[26] In tal senso, la norma fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge n. 240/2010 contenente la delega al Governo, in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, finalizzata alla riforma del sistema universitario. In particolare, la lettera f) sopra riportata indica, tra i vari principi e criteri direttivi di delega, l’introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università, cui collegare l'attribuzione all’ateneo di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 180/2008, nonché l’individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR.
[27] Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
[28] Tale disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.
[29] Si tratta, in particolare, dei capitoli nn. 6621, 6622, 6623, 6624, 8570, 8573 e 8721 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
[30] Si tratta dei procedimenti penali nei confronti del titolare dell'impresa, dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori che prima del commissariamento di cui al decreto-legge n. 61/2013, abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata.
[31] Come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 610, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).
[32] Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2015.
[33] Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
[34] Di cui all’art. 33, comma 8, del DL n. 133/2014.
[35] Tali oneri sono, rispettivamente, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
[36] Tali finalità prevedono in particolare, per l’anno 2018 e seguenti, interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili.
[37] Di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282/2004.
[38] Di cui al D.lgs. n. 322/1989.
[39] Per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31,
[40] Di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 229/2016. Si tratta del terremoto che ha interessato alcuni Comuni del Lazio, degli Abruzzi, delle Marche e dell’Umbria.
[41] Di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
[42] Su proposta di ANCI e UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
[43] La norma tratta del bonus di 500 euro assegnato ai giovani che compivano 18 anni nel 2016.
[44] Ossia 175,7 – 50 milioni di euro.
[45] Il contributo è attributo per 72 milioni di euro alle province e per i restanti 28 milioni di euro a favore delle città metropolitane.
[46] Si ricorda che l’articolo 1, comma 980, della legge n. 208 del 2015, ha autorizzato a tal fine una spesa di 290 milioni di euro per l’anno 2016, allocata sul capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, le domande presentate dagli aventi diritto ammontano a 351.523, per un controvalore pari a 175,7 milioni di euro, al quale vanno aggiunte le relative spese di gestione, e pertanto risulterebbe possibile utilizzare per la copertura dell’onere un importo di 90 milioni di euro
[47] Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21
[48] Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166.
[49] L'articolo 18-bis, comma 1, lettera a), del D.L. n. 189/2016.
[50] Le modifiche sono riferite esclusivamente al comma 4.
[51] Con DPCM su proposta del Ministro dell'interno
[52] Nominati tra i prefetti, anche in quiescenza.
[53] Di cui all'art. 6 del DL n. 91/2014.
[54] Il testo originario del comma 4, modificato al Senato fa riferimento agli oneri che sostengono i comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all’accoglienza e all’integrazione dei migranti.
[55] Di cui all'art. 12, comma 2, del DL n. 193/2016.
[56] Da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame..
[57] Il testo originario del comma 4, modificato al Senato prevede che l’attività di monitoraggio venga svolta con cadenza trimestrale e che la stessa sia finalizzata alla “comunicazione” del contributo spettante a ciascun comune.
[58] Si tratta del contributo per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale.
[59] Di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre 2017.
[60] Tale disposizione ha previsto che, al fine di far fronte all'eccezionalità dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unità di personale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, per lo svolgimento delle attività connesse alla situazione di emergenza, prevedendo un onere massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017.
[61] Tali oneri sono valutati in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2017.
[62] Tali oneri sono pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e a euro 150.000 per l'anno 2018.
[63] acronimo inglese di "Total allowable catch", ovvero massimo pescato consentito.
[64] International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas.