Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC. 4127-bis) Legge di bilancio 2017
Riferimenti:
AC N. 4127/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 453
Data: 22/11/2016
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4127-bis

 

Legge di bilancio 2017

 

 

 

 

 

 

 

N. 453 – 7 novembre 2016

 

 


INDICE

 

PREMESSA.. - 7 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 7 -

Articolo 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato) - 7 -

Articolo 2, commi 1 e 2 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili) - 9 -

Articolo 2, commi 3-6 (Proroga del credito d’imposta per le spese di ristrutturazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere e estensione anche alle strutture che svolgono attività agrituristica) - 24 -

Articolo 3 (Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti) - 26 -

Articolo 4 (Credito d'imposta per ricerca e sviluppo) - 29 -

Articolo 5 (Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata) - 34 -

Articolo 6 (IVA di gruppo) - 40 -

Articolo 7 (Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie) - 44 -

Articolo 8 (Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine) - 46 -

Articolo 9 (Riduzione canone RAI) - 47 -

Articolo 10 (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017) - 49 -

Articolo 11 (Abolizione IRPEF imprenditori agricoli e coltivatori diretti) - 50 -

Articolo 12 (Addizionale IRES e deducibilità interessi passivi) - 51 -

Articolo 13 (Sostegno agli investimenti delle PMI) - 53 -

Articolo 14 (Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative) - 57 -

Articolo 15 (Rifìnanziamento interventi per autoimprenditorialità e start-up innovative) - 61 -

Articolo 16 (Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate) - 62 -

Articolo 17 (Investimenti in start-up da parte dell’INAIL) - 65 -

Articolo 18 (Agevolazioni per investimenti a lungo termine) - 65 -

Articolo 19 (Fondazione Human Techonopole) - 71 -

Articolo 21 (Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) - 73 -

Articolo 22, comma 1 (Visto per investitori) - 75 -

Articolo 22, comma 2  (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero) - 76 -

Articolo 22, commi 3-4 (Regime speciale per lavoratori impatriati) - 77 -

Articolo 22, commi 5-12 (Regime speciale per talune categorie di nuovi residenti) - 79 -

Articolo 23, comma 1 (Detassazione dei premi di produttività) - 82 -

Articolo 23, comma 2 (Esclusione dalla base imponibile dei premi versati contro il rischio di non autosufficienza) - 84 -

Articolo 23, comma 3 (Norma di interpretazione autentica in materia di redditi esclusi dalla base imponibile) - 85 -

Articolo 24 (Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata) - 86 -

Articolo 25 (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica - APE) - 89 -

Articolo 26 (Quattordicesima ai titolari di trattamenti pensionistici) - 99 -

Articolo 27 (Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA) - 102 -

Articolo 28 (Abolizione penalizzazioni) - 104 -

Articolo 29 (Cumulo periodi assicurativi) - 106 -

Articolo 30 (Lavoratori precoci) - 111 -

Articolo 31 (Lavori usuranti) - 115 -

Articolo 32 (No tax area pensionati) - 118 -

Articolo 33 (Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico) - 120 -

Articolo 34 (Riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori prossimi al pensionamento) - 128 -

Articolo 35 (Sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà) - 129 -

Articolo 36 (Norme sulla contribuzione studentesca) - 133 -

Articolo 37 (Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio) - 139 -

Articolo 38 (Borse nazionali per il merito e la mobilità) - 140 -

Articolo 39 (Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato) - 144 -

Articolo 40 (Erogazioni liberali in favore degli istituti tecnici superiori) - 146 -

Articolo 41 (Finanziamento delle attività di ricerca e semplificazione) - 147 -

Articolo 42 (Esonero contributivo per l’alternanza scuola lavoro) - 150 -

Articolo 43 (Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza) - 152 -

Articolo 44 (Procedimento per l’attribuzione del finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza) - 153 -

Articolo 45 (Importo del finanziamento e modalità della sua utilizzazione) - 156 -

Articolo 46 (Esonero contributivo in agricoltura) - 159 -

Articolo 47 (Fondo sostegno natalità) - 160 -

Articolo 48 (Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore) - 161 -

Articolo 49 (Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido) - 164 -

Articolo 50 (Pari opportunità) - 167 -

Articolo 51 (Ricostruzione privata e pubblica) - 168 -

Articolo 52 (Fondo Contratti P.A.) - 170 -

Articolo 53 (Organico di fatto) - 174 -

Articolo 54 (Rifinanziamento “Operazione strade sicure”) - 176 -

Articolo 55 (Fondo volo) - 180 -

Articolo 56 (Scuole belle) - 183 -

Articolo 57 (G7) - 184 -

Articolo 58, commi 1-3 (Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità per il Fascicolo sanitario elettronico) - 185 -

Articolo 58, commi 4-8 (Misure per il miglioramento e riqualificazione dei servizi sanitari regionali) - 187 -

Articolo 58, comma 9 (Misure in materia di Piani di rientro degli enti del SSN) - 188 -

Articolo 58, commi 10 – 12 (Livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale) - 189 -

Articolo 59, commi 1 -3 (Governance farmaceutica) - 192 -

Articolo 59, commi 4 -10 (Fondi per i farmaci innovativi e farmaci oncologici innovativi) - 193 -

Articolo 59, comma 11 (Disposizioni sull’acquisto di farmaci biosimilari) - 196 -

Articolo 59, comma 12 (Quota a valere sul finanziamento SSN per acquisto vaccini) - 198 -

Articolo 59, comma 13 (Quota a valere sul finanziamento SSN per il personale) - 198 -

Articolo 60 (Misure di efficientamento della spesa per acquisti) - 199 -

Articolo 61, comma 1 (Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri) - 201 -

Articolo 61, commi da 2 a 4 (Dismissioni immobiliari e tariffe consolari - Ministero affari esteri) - 204 -

Articolo 61, comma 5 (Riduzione sgravi contributivi nel settore della pesca) - 207 -

Articolo 63 (Fondi a favore degli enti territoriali) - 208 -

Articolo 64 (Interventi concernenti gli enti locali) - 211 -

Articolo 65, commi da 1 a 22 (Disciplina del pareggio di bilancio degli enti territoriali) - 212 -

Articolo 65, commi da 23 a 32 (Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali) - 217 -

Articolo 65, commi da 33 a 39 (Assegnazione di spazi finanziari alle regioni e province autonome) - 218 -

Articolo 65, commi da 40 a 42 (Sanzioni per mancata attuazione di Intese regionali) - 220 -

Articolo 66, commi da 1 a 8 (Patto di stabilità con la Regione Siciliana) - 220 -

Articolo 66, commi da 9 a 10 (Somme destinate alla regione Valle d’Aosta) - 224 -

Articolo 66, commi da 11 a 12 (Disposizioni concernenti la regione Friuli Venezia-Giulia) - 225 -

Articolo 66, commi da 13 a 15 (Debiti della regione Piemonte ) - 226 -

Articolo 66, commi da 16 a 18 (Residui delle anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti) - 228 -

Articolo 66, commi da 19 a 20 (Concorso delle regioni e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica) - 229 -

Articolo 66, comma 21 (Procedura di riparto del contributo per il minor gettito IRAP) - 229 -

Articolo 66, commi da 22 a 24 (Regolazioni contabili) - 230 -

Articolo 66, comma 25 (Monitoraggio dei conti pubblici) - 231 -

Articolo 67, comma 1 lett. da a) a d ) (Misure antielusive riferite ai prodotti petroliferi) - 232 -

Articolo 67, comma 1 lett. e) e comma 2 (Depositi fiscali) - 233 -

Articolo 67, commi da 3 a 7 (Lotteria associata all’emissione di scontrini) - 235 -

Articolo 68 (Imposta sul reddito d’impresa e razionalizzazione dell’aiuto alla crescita economica) - 236 -

Articolo 69, commi 1 e 2 (Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni) - 247 -

Articolo 69, commi 3-11 (Rivalutazione dei beni d’impresa) - 250 -

Articolo 70 (Cessione agevolata di beni ai soci) - 254 -

Articolo 71 (Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta) - 262 -

Articolo 72 (Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz) - 264 -

Articolo 73 (Gara Superenalotto) - 269 -

Articolo 74, commi da 1 a 4 (Credito d’imposta Fondazioni bancarie) - 271 -

Articolo 74, comma 5 (Partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dalle Banche e dai Fondi di sviluppo) - 272 -

Articolo 74, comma 7 (Agenda digitale) - 273 -

Articolo 74, commi 9 e 10 (Fondo per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero) - 274 -

Articolo 74, comma 36 (Rifunzionalizzazione di immobili pubblici) - 275 -

Articolo 75 (Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata) - 276 -

Articolo 77 (Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile) - 278 -

Articolo 78, comma 1  (Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni disabili) - 280 -

Articolo 78, comma 2 (Detrazione di imposta per le spese per la frequenza delle scuole) - 280 -

Articolo 78, comma 3 (Comandi e distacchi del personale scolastico) - 282 -

Articolo 78, comma 4 (Scuole materne paritarie) - 283 -

Articolo 79 (Fondo per l’Africa) - 284 -

Articolo 80 (Fondo Corpi di Polizia e dei Vigili del Fuoco) - 285 -

Articolo 81, comma 1 (Rideterminazione FISPE) - 285 -

Articolo 81, comma 2 (Rideterminazione del Fondo esigenze indifferibili) - 286 -

Articolo 82 (Rifinanziamento bonus cultura diciottenni) - 287 -

Articolo 83 (Incremento limite annuo anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie) - 288 -

Articolo 84 (Immigrazione) - 289 -

Articolo 85 (Eliminazione aumenti accise ed IVA per l'anno 2017 – clausole di salvaguardia) - 290 -

Articolo 86 (Collaborazione volontaria) - 293 -


PREMESSA

Il disegno di legge in esame (A.C. 4127-bis) reca il “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2020”.

Il presente dossier riporta le schede contenenti la verifica delle quantificazioni, riferite alle singole disposizioni del disegno di legge, incluse nella Sezione I del disegno di legge.

Ai fini della predisposizione del dossier è stata utilizzata la seguente documentazione:

·       relazione tecnica, riferita sia alla sezione I che alla sezione II, del disegno di legge;

·       prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al disegno di legge;

·       relazione tecnica e prospetto riepilogativo allegati al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 193 del 2016 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, collegato alla manovra di finanza pubblica.

 

Per un’analisi degli effetti complessivi sui saldi della manovra di finanza pubblica 2017-2019, si rinvia al Dossier dei Servizi Bilancio di Camera e Senato n. 15 del novembre 2016 (Documentazione di finanza pubblica).

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

Articolo 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La norma rinvia all’allegato 1 al disegno di legge per l’indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, per gli anni 2017, 2018 e 2019.

In base a tale allegato, in termini di competenza, il livello massimo del SNF, che, a differenza dei precedenti anni, include le regolazioni contabili e debitorie pregresse è stabilito in 38.601 milioni di euro per il 2017, 27.249 milioni per il 2018 e 8.628 milioni per il 2019

Nell’allegato 1 viene altresì evidenziato che il valore del saldo è coerente con un livello di indebitamento netto pari a -2,3 per cento del PIL nel 2017.

Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è invece fissato in 293.097 milioni per il 2017, 254.485 milioni per il 2018 e 249.527 milioni per il 2019 e si intende al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

La relazione tecnica evidenzia che Il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, che include le voci relative alle regolazioni contabili e debitorie, comprensivo degli effetti della manovra disposta con il disegno di legge di bilancio nel suo complesso e degli effetti del decreto legge n. 193 del 2016, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", ammonta in termini di competenza a -38,6 miliardi di euro nel 2017, -27,2 miliardi di euro nel 2018 e -8,6 miliardi di euro nel 2019 (a fronte di un livello programmatico definito nei documenti di programmazione di -40,5 miliardi nel 2017, -28,1 miliardi nel 2018 e -9,7 miliardi di euro nel 2019), In termini di cassa, il corrispondente saldo di bilancio risulta pari a - 102,6 miliardi di euro nel 2017, -77,5 miliardi di euro nel 2018 e -57,2 miliardi di euro nel 2019 (a fronte di un livello programmatico definito nei documenti di programmazione di -103,9 miliardi nel 2017, -78,3 miliardi nel 2018 e -58,1 miliardi di euro nel 2019).

La relazione evidenzia altresì che il saldo cosi risultante, per l'esercizio 2017, è inferiore a quanto autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza e della Relazione al Parlamento 2016 in considerazione di un indebitamento netto programmatico 2017 di circa un decimo inferiore a quello considerato ai fini della definizione del limite massimo autorizzato dal Parlamento con le citate risoluzioni. Queste, infatti, in relazione alla necessità di affrontare con strumenti eccezionali la messa in sicurezza del territorio e il fenomeno migratorio, avevano autorizzato il Governo a conseguire un indebitamento netto programmatico fino a un limite massimo del 2,4 per cento del PIL nel 2017. Nello stesso esercizio, a fronte di questo livello del deficit, era stato fissato il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato in 40,5 miliardi di euro in termini di competenza e in 103,9 miliardi di euro per la cassa. L'indebitamento netto programmatico fissato dal Governo, risultante dopo l'applicazione del disegno di legge di bilancio e del citato decreto legge n. 193/2016, si colloca invece al 2,3 per cento del PIL.

I valori programmatici del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario di competenza e cassa sono pertanto rideterminati secondo quanto indicato nell'allegato l al disegno di legge in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che – come evidenziato dalla relazione tecnica - i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato indicati nell’allegato 1 al disegno di legge in esame risultano inferiori ai valori massimi indicati nella risoluzione parlamentare relativa alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. In merito alla coerenza dei valori massimi del saldo netto da finanziare indicati con il saldo programmatico di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, come risultante dagli effetti complessivi ascritti alla manovra 2017-2019, si rinvia alla specifica analisi contenuta nel Dossier Documentazione di finanza pubblica n.15, a commento delle informazioni riportate nella relazione tecnica riferito al disegno di legge in esame.

 

Articolo 2, commi 1 e 2
(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili)

Le norme dispongono la proroga della maggiore detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione edilizia e della detrazione per riqualificazione energetica. Le misure del beneficio, il limite massimo ammesso, l’arco temporale entro il quale le spese devono essere sostenute e il numero delle rate previste variano in funzione di ciascuna tipologia come illustrato di seguito (comma 1).

 

Spese di riqualificazione energetica

Intervenendo sugli articoli 14 e 15 del D.L. n. 63/2013 si dispone:

-        per gli interventi negli appartamenti, la proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 del termine entro il quale i medesimi beneficiano della detrazione in misura del 65% le spese per interventi di riqualificazione energetica, le spese per le schermature solari (fino a 60.000 euro), quelle per acquisto di generatori di calore alimentati a biomasse (per spese fino a 30.000 euro) e le spese antisismiche (comma 1, lettera a),n.1 e lettera b));

-        per le spese condominiali – ivi incluse quelle relative agli IACP - la proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale beneficiano della detrazione in misura del 65% le spese per interventi di riqualificazione energetica (comma 1, lettera a),n.2, cpv 2-quater e 2-septies). In luogo della detrazione spettante per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai fornitori (comma 1, lettera a), n.2, cpv 2-sexies);

-        l’incremento delle aliquote di cui al punto precedente al 70% o al 75% per spese condominiali che presentano specifici obiettivi di risparmio energetico; in tali ipotesi il tetto massimo di spesa è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Nelle tipologie di spese in esame il contribuente può optare per la cessione del credito in luogo della fruizione della detrazione IRPEF (comma 1, lettera a), n.3).

 

Spese di ristrutturazione edilizia

Intervenendo sull’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 si dispone:

-        la proroga al 31 dicembre 2017 del termine entro il quale le spese per interventi di ristrutturazione di cui all’art. 16-bis del TUIR beneficiano della maggiore aliquota di detrazione IRPEF pari a 50% e dell’incremento del tetto di spesa ammesso a 96.000 euro[1] (comma 1, lettera c),n.1). Rientrano nella proroga anche le spese per acquisto nel 2017 di elettrodomestici se relativo ad immobili oggetto di detrazione per interventi di ristrutturazione (comma 1, lettera c), n. 4);

-        la proroga al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale le spese di ristrutturazione relative all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR beneficiano dell’aliquota di detrazione del 50% fino al tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro. Tale misura è ripartita in 5 rate annuali (comma 1, lettera c), n. 2);

-        il beneficio per misure antisismiche di cui al punto precedente (50%) spetta anche per gli interventi effettuati nel periodo 2017-2021 su edifici ricadenti nella zona sismica 3 (comma 1, lettera c), n. 3, cpv. 1-ter);

-        la misura del beneficio per interventi antisismici è elevata al 70% e all’80% qualora a seguito dei predetti interventi si riduce, rispettivamente, di una classe o di due classi il rischio sismico dell’immobile (comma 1, lettera c), n. 3, cpv 1-quater);

-        se gli interventi antisismici sono eseguiti su parti comuni di edifici condominiali, la detrazione di cui al punto precedente è elevata, rispettivamente, al 75% e all’85% (il tetto massimo di spesa è determinando moltiplicando 96.000 euro per il numero di unità abitative). I contribuenti possono optare, in luogo della fruizione della detrazione IRPEF, per la cessione del credito ai fornitori, con esclusione degli istituti di credito ed intermediari finanziari (comma 1, lettera c), n. 3, cpv 1-quinquies);

-        a decorrere dal 2017 rientrano tra le spese sismiche di cui ai predetti cpv da 1-ter a 1-quinquies anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (comma 1, lettera c), n. 3, cpv 1-sexies).

I benefici introdotti non sono cumulabili con eventuali agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate tributarie

 

Detrazione ristrutturazione (proroga 2017 aliquota 50%) – minore IRPEF

(comma 1)

56,70

605,30

378,30

56,70

605,30

378,30

56,70

605,30

378,30

Detrazione ristrutturazione (proroga 2017 aliquota 50%) – effetto indotto IRPEF/IRES

(comma 1)

 

 

129,6

 

 

129,6

 

 

129,6

Detrazione ristrutturazione (proroga 2017 aliquota 50%) – effetto indotto IRAP

(comma 1)

 

 

 

 

 

19,9

 

 

19,9

Detraz. acquisto mobili durante ristrutturazione (proroga 2017 aliquota 50%)

Minore IRPEF

(comma 1)

12,8

136,0

85,0

12,8

136,0

85,0

12,8

136,0

85,0

Detraz. acquisto mobili durante ristrutturazione (proroga 2017 aliquota 50%)

Effetto indotto IRPEF/IRES

(comma 1)

 

 

13,6

 

 

13,6

 

 

13,6

Detraz. acquisto mobili durante ristrutturazione (proroga 2017 aliquota 50%)

Effetto indotto IRAP

(comma 1)

 

 

 

 

 

2,1

 

 

2,1

Detrazione riqualificazione (proroga 2017 aliquota 65%) – minore IRPEF

(comma 1)

30,4

323,9

202,50

30,4

323,9

202,50

30,4

323,9

202,50

Detrazione riqualificazione (proroga 2017 aliquota 65%) – effetto indotto IRPEF/IRES

(comma 1)

 

 

90,9

 

 

90,9

 

 

90,9

Detrazione riqualificazione (proroga 2017 aliquota 65%) – effetto indotto IRAP

(comma 1)

 

 

 

 

 

14

 

 

14

Detrazione riqualif. IACP (proroga 2017-2021 aliquota 65%) – minore IRPEF

(comma 1)

1,5

17,1

26,8

1,5

17,1

26,8

1,5

17,1

26,8

Detrazione riqualif. condomini (proroga 2017-2021 aliquota 65%) – minore IRPEF

(comma 1)

2,60

29,90

47,00

2,60

29,90

47,00

2,60

29,90

47,00

Detr. misure antisismiche (2017-2021 aliquote da 70% a 85%) – minore IRPEF

(comma 1)

34,3

400,4

629,1

34,3

400,4

629,1

34,3

400,4

629,1

Maggiori entrate tributarie

 

Detrazione ristrutturazione (proroga 2017 aliquota 50%) – effetto indotto IRPEF/IRES

(comma 1)

 

302,5

 

 

302,5

 

 

302,5

 

Detrazione ristrutturazione (proroga 2017 aliquota 50%) – effetto indotto IRAP

(comma 1)

 

 

 

 

46,5

 

 

46,5

 

Detrazione ristrutturazione (proroga 2017 aliquota 50%) – effetto indotto IVA

(comma 1)

66,5

 

 

66,5

 

 

66,5

 

 

Detraz. acquisto mobili durante ristrutturazione (proroga 2017 aliquota 50%)

Effetto indotto IRPEF/IRES

(comma 1)

 

31,7

 

 

31,7

 

 

31,7

 

Detraz. acquisto mobili durante ristrutturazione (proroga 2017 aliquota 50%)

Effetto indotto IRAP

(comma14)

 

 

 

 

4,9

 

 

4,9

 

Detraz. acquisto mobili durante ristrutturazione (proroga 2017 aliquota 50%)

Effetto indotto IVA

(comma 1)

30,7

 

 

30,7

 

 

30,7

 

 

Detrazione riqualificazione (proroga 2017 aliquota 65%) – effetto indotto IRPEF/IRES

(comma 1)

 

212

 

 

212

 

 

212

 

Detrazione riqualificazione (proroga 2017 aliquota 65%) – effetto indotto IRAP

(comma 1)

 

 

 

 

32,6

 

 

32,6

 

Detrazione riqualificazione (proroga 2017 aliquota 65%) – effetto indotto IVA

(comma 1)

46,6

 

 

46,6

 

 

46,6

 

 

Detrazione riqualif. IACP (proroga 2017-2021 aliquota 65%) – eff. indotto IRPEF/IRES

(comma 1)

 

7,8

4,4

 

7,8

4,4

 

7,8

4,4

Detrazione riqualif. IACP (proroga 2017-2021 aliquota 65%) – effetto indotto IRAP

(comma 1)

 

 

 

 

1,2

0,7

 

1,2

0,7

Detrazione riqualif. IACP (proroga 2017-2021 aliquota 65%) – effetto indotto IVA

(comma 1)

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Detrazione riqualif. condomini (proroga 2017-2021 aliquota 65%) – eff.indotto IRPEF/IRES

(comma 1)

 

15,5

8,9

 

15,5

8,9

 

15,5

8,9

Detrazione riqualif. condomini (proroga 2017-2021 aliquota 65%) – eff.indotto IRAP

(comma 1)

 

 

 

 

2,4

1,4

 

2,4

1,4

Detrazione riqualif. condomini (proroga 2017-2021 aliquota 65%) – eff.indotto IVA

(comma 1)

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

Detr. misure antisismiche (2017-2021 aliquote da 70% a 85%) –eff.indotto IRPEF/IRES

(comma 1)

 

82,2

47

 

82,2

47

 

82,2

47

Detr. misure antisismiche (2017-2021 aliquote da 70% a 85%) –eff.indotto IRAP

(comma 1)

 

 

 

 

12,6

7,2

 

12,6

7,2

Detr. misure antisismiche (2017-2021 aliquote da 70% a 85%) –eff.indotto IVA

(comma 1)

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

Minori spese correnti

 

Detrazione ristrutturazione (proroga 2017 aliquota 50%) – effetto indotto IRAP

(comma 1)

 

46,5

 

 

 

 

 

 

 

Detraz. acquisto mobili durante ristrutturazione (proroga 2016 aliquota 50%)

Effetto indotto IRAP

(comma 1)

 

4,9

 

 

 

 

 

 

 

Detrazione riqualificazione (proroga 2017 aliquota 65%) – effetto indotto IRAP

(comma 1)

 

32,6

 

 

 

 

 

 

 

Detrazione riqualif. IACP (proroga 2017-2021 aliquota 65%) – effetto indotto IRAP

(comma 1)

 

1,2

0,7

 

 

 

 

 

 

Detrazione riqualif. condomini (proroga 2017-2021 aliquota 65%) – eff.indotto IRAP

(comma 1)

 

2,4

1,4

 

 

 

 

 

 

Detr. misure antisismiche (2017-2021 aliquote da 70% a 85%) –eff.indotto IRAP

(comma 1)

 

12,6

7,2

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Detrazione ristrutturazione (proroga 2017 aliquota 50%) – effetto indotto IRAP

(comma 1)

 

 

19,9

 

 

 

 

 

 

Detraz. acquisto mobili durante ristrutturazione (proroga 2017 aliquota 50%)

Effetto indotto IRAP

(comma 1)

 

 

2,1

 

 

 

 

 

 

Detrazione riqualificazione (proroga 2017 aliquota 65%) – effetto indotto IRAP

(comma 1)

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

 

1.     Detrazione ristrutturazioni (proroga 2017 aliquota 50% tetto 96.000 euro)

La norma proroga l’incremento dal 36% al 50% della misura della detrazione IRPEF e da 48.000 a 96.000 del tetto per le spese sostenute nel 2016. La RT afferma che la stima è stata ottenuta applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nell’ultima proroga (legge di stabilità 2016).

Onere per detrazione IRPEF

La RT utilizzata i dati relativi al versamento delle ritenute operato da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza per le spese sostenute nel 2016 considerando i versamenti eseguiti fino alla data di redazione della RT in oggetto, la spesa 2017 annua viene stimata è pari a 19.500 mln). La RT ipotizza che circa il 15% corrisponda alla spesa determinata dall’effetto incentivante dell’agevolazione (2.925 mln). Pertanto, l’onere della detrazione IRPEF risulta pari, considerando la rateazione in 10 anni, a 378,3 mln (16.575 x 14% + 2.925 x 50%)/10.

Maggiori entrate per effetto indotto

La RT ritiene che la norma proposta, come evidenziato nelle precedenti RT, è suscettibile di determinare un effetto indotto stimato, applicando percentuali analoghe a quelle delle precedenti quantificazioni (25% dell’effetto incentivante), in circa 731,3 mln IVA compresa (imponibile pari 664,8 mln ed IVA al 10% pari a 66,5 mln). Applicando un’aliquota media di imposte dirette del 30% (di cui 26% per IRPEF/IRES e 4% per IRAP) si stima un maggior gettito di imposte dirette pari a 199,4 mln.

In termini di cassa, gli effetti sono indicati nella seguente tabella (i totali possono risentire degli arrotondamenti decimali).

 

(milioni di euro)

 

2017

2018

2019

da 2020

a 2027

2028

dal 2029

IRPEF

-56,7

-605,3

-378,3

-378,3

+283,7

0

IRPEF/IRES

0

+302,5

-129,6

0

0

0

IRAP

0

+46,5

-19,9

0

0

0

IVA

+66,5

0

0

0

0

0

TOTALE

+9,8

-256,3

-527,8

-378,3

+283,7

0

 

2. Detrazione acquisto mobili e grandi elettrodomestici per immobili in ristrutturazione (proroga 2017, aliquota 50%, tetto 10.000 euro)

 

Onere per detrazione IRPEF

La RT stima la medesima spesa complessiva considerata per la proroga precedente (1.700 mln).

Pertanto, l’onere per detrazione IRPEF, in termini di competenza risulta pari a: 1.700 mln x 50% = 850 milioni, da ripartire in 10 quote annuali (singola rata 85 milioni).

Maggiori entrate per effetto indotto

La RT ritiene, analogamente alla RT relativa alla legge di stabilità 2015, che la norma è suscettibile di determinare un effetto indotto stimato in misura pari al 10% della spesa complessiva. L’incremento degli investimenti nel settore (170 mln IVA compresa) determina un maggiore gettito di IVA pari a 30,7 mln (aliquota IVA 22%) e un incremento di IRPEF/IRES/IRAP indicato in 20,9 milioni, in termini di competenza.

Gli effetti di cassa sono riportati nel seguente prospetto.

 

(milioni di euro)

 

2017

2018

2019

da 2020

a 2027

2028

dal 2029

IRPEF

-12,8

-136,0

-85

-85

+63,8

0

IRPEF/IRES

0

+31,7

-13,6

0

0

0

IRAP

0

+4,9

-2,1

0

0

0

IVA

+30,7

0

0

0

0

0

TOTALE

+17,9

-99,4

-100,7

-85,0

+63,8

0

 

3. Detrazione spese riqualificazione energetica (proroga 2017, aliquota 65%, tetto variabile per tipologia di spesa)

 

Onere per detrazione IRPEF

La spesa considerata è stimata in 4.250 milioni di euro per l’anno 2017, ivi inclusa una spesa incentivante pari a 150 milioni.

Nell’anno precedente era stata considerata una spesa di 4.500 milioni, al netto di 150 mln di spesa IACP. La spesa relativa agli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica (IACP) sono considerati nel punto successivo.

La RT considera che metà della spesa (al netto degli effetti incentivanti) avrebbe comunque beneficiato della detrazione per spese di ristrutturazione (aliquota 36%), mentre la parte restante (compresa la quota di effetto incentivante) rappresenta una nuova spesa agevolabile

Complessivamente, l’onere per detrazione, in termini di competenza, risulta quindi pari a 2.024,5 mln [4.100/2x29%+(4.100/2+150)x65%] da ripartire in 10 quote costante, per cui l’onere annuo di competenza risulta pari a circa 202,5 mln.

Maggiori entrate per effetto indotto

La RT ritiene, analogamente alla RT relativa alla legge di stabilità 2016, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto (25% di 4.100/2) stimato in 512,5 mln di euro IVA compresa (di cui imponibile 465,9 mln ed IVA al 10% pari a 46,6 mln. Applicando un’aliquota media di imposte dirette del 30% (di cui 26% per IRPEF/IRES e 4% per IRAP) si stima un maggior gettito di imposte dirette pari a 139,8 mln.

In termini di cassa, gli effetti sono indicati nella seguente tabella (i totali possono risentire degli arrotondamenti decimali).

 

(milioni di euro)

 

2017

2018

2019

da 2020

a 2027

2028

dal 2029

IRPEF

-30,4

-323,9

-202,5

-202,5

+151,8

0

IRPEF/IRES

0

+212,0

-90,9

0

0

0

IRAP

0

+32,6

-14,0

0

0

0

IVA

+46,6

0

0

0

0

0

TOTALE

+16,2

-79,3

-307,4

-202,5

+151,8

0

 

 

 

4. Detrazione spese riqualificazione energetica degli IACP (proroga 2017-2021, aliquota 65%, tetto variabile per tipologia di spesa)

 

Onere per detrazione IRPEF

La spesa annua considerata, stimata in misura uguale a quella considerata nella relazione tecnica precedente (150 milioni), beneficia dell’aliquota di detrazione del 65%.

Complessivamente, l’onere per detrazione, in termini di competenza, risulta quindi pari a 97,5 mln (150x65%) da ripartire in 10 quote costante, per cui l’onere annuo di competenza risulta pari a circa 9,8 mln.

Tale ipotesi comporta un cumulo per ciascuno degli anni interessati dalla misura in esame (2017-2021)

Maggiori entrate per effetto indotto

La RT ritiene che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto (25% della spesa incrementale, stimata a sua volta in misura pari al 50% della spesa complessiva) stimato in 18,8 mln di euro IVA compresa (di cui imponibile 17,1 mln ed IVA al 10% pari a 1,7 mln. Applicando un’aliquota media di imposte dirette del 30% (di cui 26% per IRPEF/IRES e 4% per IRAP) si stima un maggior gettito di imposte dirette pari a 5,1 mln.

In termini di cassa, gli effetti sono indicati nella seguente tabella (i totali possono risentire degli arrotondamenti decimali).

(milioni di euro)

Anno

IRPEF

IRPEF/IRES

IRAP

IVA

Totale

2017

-1,5

0

0

1,7

0,2

2018

-17,1

7,8

1,2

1,7

-6,4

2019

-26,8

4,4

0,7

1,7

-20

2020

-36,6

4,4

0,7

1,7

-29,8

2021

-46,3

4,4

0,7

1,7

-39,5

2022

-54,6

4,4

0,7

0

-49,5

2023

-48,8

-3,3

0,5

0

-52,6

2024

-48,8

0

0

0

-48,8

2025

-48,8

0

0

0

-48,8

2026

-48,8

0

0

0

-48,8

2027

-48,8

0

0

0

-48,8

2028

-31,7

0

0

0

-31,7

2029

-21,9

0

0

0

-21,9

2030

-12,2

0

0

0

-12,2

2031

-2,4

0

0

0

-2,4

2032

7,3

0

0

0

7,3

Dal 2033

0

0

0

0

0

 

5. Detrazione spese condominiali riqualificazione energetica (proroga 2017-2021, aliquote 65%/70%75%, tetto 40.000 per numero appartamenti)

 

Onere per detrazione IRPEF

La spesa considerata è stimata in 300 milioni di euro annui, di cui 150 milioni è considerata come spesa incentivante.

La RT considera che la spesa al netto degli effetti incentivanti (150 ilioni) avrebbe comunque beneficiato della detrazione per spese di ristrutturazione (aliquota 36%), mentre la parte restante (150 milioni) rappresenta una nuova spesa agevolabile.

Trattandosi di tre diverse aliquote, la cui applicazione dipende dalla tipologia di intervento, la RT considera ai fini della quantificazione la misura più elevata (75%).

Complessivamente, l’onere annuo per detrazione, in termini di competenza, risulta quindi pari a 171 mln [150x39%+150x75%] da ripartire in 10 quote costante, per cui l’onere annuo di competenza risulta pari a circa 17,1 mln.

Maggiori entrate per effetto indotto

La RT ritiene, analogamente alla RT relativa alla legge di stabilità 2016, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto (25% di 150) stimato in 37,5 mln di euro IVA compresa (di cui imponibile 34,1 mln ed IVA al 10% pari a 3,4 mln). Applicando un’aliquota media di imposte dirette del 30% (di cui 26% per IRPEF/IRES e 4% per IRAP) si stima un maggior gettito di imposte dirette pari a 10,3 mln.

In termini di cassa, gli effetti sono indicati nella seguente tabella (i totali possono risentire degli arrotondamenti decimali).

 

(milioni di euro)

Anno

IRPEF

IRPEF/IRES

IRAP

IVA

Totale

2017

-2,6

0

0

3,4

0,8

2018

-29,9

15,5

2,4

3,4

-8,6

2019

-47

8,9

1,4

3,4

-33,3

2020

-64,1

8,9

1,4

3,4

-50,4

2021

-81,2

8,9

1,4

3,4

-67,5

2022

-95,8

8,9

1,4

0

-85,5

2023

-85,5

-6,6

1

0

-93,1

2024

-85,5

0

0

0

-85,5

2025

-85,5

0

0

0

-85,5

2026

-85,5

0

0

0

-85,5

2027

-85,5

0

0

0

-85,5

2028

-55,6

0

0

0

-55,6

2029

-38,5

0

0

0

-38,5

2030

-21,4

0

0

0

-21,4

2031

-4,3

0

0

0

-4,3

2032

12,8

0

0

0

12,8

Dal 2033

0

0

0

0

0

 

6. Detrazione spese per interventi antisismici (proroga 2017-2021, aliquote 70%75%/80%/85%, tetto 96.000, n. rate ridotto a 5)

 

Onere per detrazione IRPEF

La spesa considerata è stimata in complessivi 1.590 milioni di euro annui, di cui 690 per interventi su abitazioni principali e attività produttive, 600 milioni per interventi su abitazioni non principali e 300 milioni per interventi su parti comuni degli edifici. La metà della somma complessiva (1.590/2=795) è ipotizzata pari alla spesa incentivante.

La RT considera che la spesa al netto degli effetti incentivanti (795 milioni) avrebbe comunque beneficiato della detrazione per spese di ristrutturazione (aliquota 36%, ripartita in 10 rate), mentre la parte restante (795 milioni) rappresenta una nuova spesa agevolabile.

Trattandosi di quattro diverse aliquote, la cui applicazione dipende dalla tipologia di intervento, la RT considera ai fini della quantificazione la misura più elevata (85%).

Considerando le differenze di aliquote di detrazione e di rateizzazione si stima un minor gettito IRPEF, singola rata di competenza, pari a 228,8 milioni di euro annui.

Maggiori entrate per effetto indotto

La RT ritiene, analogamente alla RT relativa alla legge di stabilità 2016, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto (25% di 795) stimato in 198,8 mln di euro IVA compresa (di cui imponibile 180,7 mln ed IVA al 10% pari a 18,1 mln). Applicando un’aliquota media di imposte dirette del 30% (di cui 26% per IRPEF/IRES e 4% per IRAP) si stima un maggior gettito di imposte dirette pari a 54,2 mln.

In termini di cassa, gli effetti sono indicati nella seguente tabella (i totali possono risentire degli arrotondamenti decimali).

 

(milioni di euro)

Anni

IRPEF

IRPEF/IRES

IRAP

IVA

Totale

2017

-34,3

0

0

18,1

-16,2

2018

-400,4

82,2

12,6

18,1

-287,5

2019

-629,1

47

7,2

18,1

-556,8

2020

-857,9

47

7,2

18,1

-785,6

2021

-1.086,70

47

7,2

18,1

-1.014,40

2022

-1.281,20

47

7,2

0

-1.227,00

2023

-693,5

-35,2

-5,4

0

-734,1

2024

-436,1

0

0

0

-436,1

2025

-178,8

0

0

0

-178,7

2026

78,8

0

0

0

78,8

2027

331,9

0

0

0

331,9

2028

93

0

0

0

93

2029

64,4

0

0

0

64,4

2030

35,8

0

0

0

35,8

2031

7,2

0

0

0

7,2

2032

-17,2

0

0

0

-17,2

Dal 2033

0

0

0

0

0

 

Gli effetti complessivi della disposizione in esame, in termini di cassa, sono riportati nella seguente tabella.

(milioni di euro)

Anno

IRPEF

IRPEF/IRES

IRAP

IVA

Totale

2017

-138,3

0

0

167

28,7

2018

-1.512,60

651,7

100,2

23,2

-737,5

2019

-1.368,70

-173,8

-26,7

23,2

-1.546,00

2020

-1.624,40

60,3

9,3

23,2

-1.531,60

2021

-1.880,00

60,3

9,3

23,2

-1.787,20

2022

-2.097,40

60,3

9,3

0

-2.027,80

2023

-1.493,60

-45,1

-6,9

0

-1.545,60

2024

-1.236,20

0

0

0

-1.236,20

2025

-978,8

0

0

0

-978,8

2026

-721,3

0

0

0

-721,3

2027

-468,2

0

0

0

-468,2

2028

505

0

0

0

505

2029

4

0

0

0

4

2030

2,2

0

0

0

2,2

2031

0,5

0

0

0

0,5

2032

2,9

0

0

0

2,9

Dal 2033

0

0

0

0

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la metodologia per la quantificazione degli effetti finanziari risulta analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche. Si osserva tuttavia che le modifiche introdotte prevedono alcune novità, rispetto alle norme degli anni precedenti, in merito alle quali andrebbero acquisiti ulteriori elementi.

Si tratta, in particolare, della disposizione che consente di cedere ai fornitori il credito per detrazione. Tale disposizione appare suscettibile di recare effetti finanziari con riferimento ai contribuenti incapienti ai fini IRPEF che, a normativa vigente, in assenza della facoltà di cessione, non possono, in via generale, beneficiare della detrazione prevista. Sul punto appare opportuno l’avviso del Governo.

Nella proroga disposta dalla legge di stabilità 2016, la possibilità di cedere il credito era stata introdotta, con riferimento ad un casistica limitata, nel corso dell’esame parlamentare ed i relativi effetti erano quindi stati stimati come onere aggiuntivo. Da ciò si dovrebbe dedurre che la metodologia utilizzata dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge di stabilità 2016, nella versione iniziale (nel quale non era prevista la cessione del credito) – ora utilizzata ai fini della stima degli effetti delle disposizioni in esame - non considera gli effetti finanziari determinati dalla possibilità di cedere il credito.

Ai fini di una stima della platea di soggetti incapienti, in relazione ai quali andrebbe ora stimata una perdita di gettito per effetto della cessione del credito - consentita anche con riferimento ai lavori condominiali - andrebbe considerato che alcuni contribuenti potrebbero trovarsi a sostenere tale spesa in virtù di scelte condominiali o in forza di legge (ad es. adeguamento degli impianti di riscaldamento). Non rileva quindi, in tali ipotesi, la scelta razionale del contribuente che, anche sulla base di valutazioni in merito agli effetti fiscali, può scegliere di sostenere o meno le spese per interventi nel proprio appartamento.

Appaiono altresì necessarie indicazioni circa le eventuali implicazioni per il debito pubblico inerenti la cessione della detrazione tenuto conto che la disposizione, oltre a prevedere la facoltà di cessione al fornitore e ad “altri soggetti privati” non specificamente indicati, prevede espressamente la possibilità di una successiva cessione del credito. Andrebbe in particolare acquisita la valutazione del Governo in merito alle eventuali implicazioni di una cessione ad istituti finanziari.

Per quanto concerne le quantificazioni indicate dalla relazione tecnica in riferimento alle singole fattispecie, si evidenzia quanto segue.

Per la stima degli effetti riferiti alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica la relazione tecnica considera una spesa (4.250 mln, al netto di quella relativa agli IACP) inferiore a quella considerata nella precedente proroga (4.500 mln al netto della spesa relativa agli IACP), mentre per la stima riferita alla detrazione per interventi su immobili IACP, la relazione tecnica considera il medesimo ammontare dello scorso anno (150 milioni). In proposito, tenuto conto che l’ammontare di spesa è il parametro in base al quale vengono stimati gli effetti finanziari, appaiono opportuni chiarimenti riguardo alla scelta operata (riduzione o invarianza della spesa considerata), con particolare riferimento al profilo della prudenzialità.

Per quanto concerne la detrazione per interventi antisismici per il periodo 2017-2021, appare necessario che siano esplicitate le modalità di calcolo seguite ai fini della stima dell’onere annuo per detrazioni (228,8 mln).

Tale importo – che riguarda una annualità delle cinque ammesse al beneficio (dal 2017 al 2021) - dovrebbe essere determinato dalla differenza tra gli effetti a normativa vigente (che, in base alle ipotesi della RT, riguardano una spesa di 795 mln detraibile al 36% in 10 rate annuali) e quelli a normativa variata (che riguardano una spesa di 1.590 milioni detraibili all’85% in 5 rate annuali). Dalla mera applicazione della descritta procedura, sembra peraltro derivare un onere per detrazione di 241,7 milioni.

 

Articolo 2, commi 3-6
(Proroga del credito d’imposta per le spese di ristrutturazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere e estensione anche alle strutture che svolgono attività agrituristica)

Le norme prorogano ai periodi d’imposta 2017 e 2018 il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, già istituito dall’articolo 10 del decreto-legge n. 83/2014 e ne rideterminano la misura nel 65 per cento. L’agevolazione è inoltre estesa alle strutture che svolgono attività agrituristica ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili. Le modalità di attuazione della norma sono rinviate ad un aggiornamento del decreto attuativo già previsto dal decreto-legge n. 83/2014.

In proposito si ricorda che il citato articolo 10 del decreto-legge n. 83/2014 stabilisce la misura del credito d’imposta nel 30 per cento, ne fissa la ripartizione in tre quote annuali di pari importo e prevede che lo stesso sia riconosciuto nel rispetto dei limiti del de minimis (previsione quest’ultima che deve intendersi confermata in forza di quanto disposto dal comma 5 che appunto conferma, per quanto non diversamente disposto, la regolamentazione del credito d’imposta stabilita dal DL 83/2014).

Il credito d’imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si sono realizzati gli interventi, con un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020.

Con riferimento al credito d’imposta previsto dal decreto-legge n. 83/2014, viene rideterminato il limite massimo di spesa in misura pari a 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 16,7 milioni di euro per l’anno 2019.

L’articolo 10 del decreto-legge n. 83/2014 stabilisce invece un limite massimo di spesa nella misura di 20 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese in conto capitale

 

Art. 2, co. 3 (proroga e ampliamento credito d’imposta strutture alberghiere)

 

 

60

120

 

60

120

 

60

120

Minori spese in conto capitale

 

Art. 2, co. 6[2]

(revisione limite di spesa per credito d’imposta strutture alberghiere ex art. 10 DL 83/2014)

8,3

8,3

33,3

8,3

8,3

33,3

8,3

8,3

33,3

 

La relazione tecnica precisa quindi al riguardo che le disposizioni in commento producono i seguenti effetti complessivi netti:

 

(milioni di euro)

2017

2018

2019

2020

2021

+8,3

-51,7

-86,7

-60

0

 

La relazione indica, sulla base dei dati contenuti nei moduli F24 (utilizzati per usufruire del credito in compensazione), che circa 1500 contribuenti abbiano beneficiato nel periodo febbraio-settembre 2016 del credito d’imposta, per un importo di 18 milioni di euro; conseguentemente la relazione stima che l’importo per l’intero 2016 possa raggiungere circa 25 milioni di euro.

La relazione assume che tale importo di 25 milioni di euro corrisponda alla sommatoria del terzo del credito d’imposta riferibile alla seconda metà del 2014 e del terzo del credito d’imposta riferibile all’intero 2015 (come si è visto, il credito d’imposta ex art. 10 DL 83/2014 è fruibile in tre periodi d’imposta); pertanto l’importo annuo per competenza del credito di imposta dovrebbe corrispondere a 50 milioni di euro, mentre nel 2017 e nel 2018 si dovrebbe registrare una diminuzione della sua fruizione a 41,7 milioni di euro e nel 2019 a 16,7 milioni di euro.

Posto quindi pari a 50 milioni di euro l’importo annuo del credito ex art. 10 DL 83/2014 (che, come si è visto, è fissato al 30% delle spese sostenute), la relazione proietta tale dato sulla nuova misura del credito d’imposta prevista dalla disposizione in commento (65%), ottenendo un importo di 108 milioni di euro, che viene elevato a 120 milioni di euro in considerazione dell’estensione della misura alle aziende agrituristiche; ciò producendo l’impatto di maggiore spesa richiamato dal prospetto riepilogativo (l’effetto di maggiore spesa sarà nel 2018 di 60 milioni di euro perché il credito d’imposta deve essere fruito in due quote).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la RT indica in 1.500 i contribuenti che hanno beneficiato, nel periodo febbraio – settembre 2016, del credito d’imposta, per un importo di 18 milioni di euro; in conseguenza la relazione stima una perdita di gettito, per l’intero 2016, di 25 milioni di euro. In proposito, si rileva peraltro che la mera proiezione matematica dei dati febbraio-settembre sull’intero anno (12 mesi) produrrebbe un importo superiore (circa 28 milioni di euro). Al riguardo, andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

Si evidenzia altresì che non appaiono evidenti i motivi che hanno indotto ad assumere nel calcolo solo la metà del 2014 in quanto il decreto-legge n. 83/2014, anche se intervenuto effettivamente a metà anno (31 maggio), consente di usufruire del credito per le spese sostenute in tutto il 2014.

Non appaiono inoltre chiari i motivi per cui si stima una fruizione più bassa (e conseguentemente, si ridetermina il limite massimo di spesa del credito d’imposta, producendo l’effetto di risparmio sopra ricordato) già nel 2017 quando ancora il credito d’imposta potrà essere fruito anche per le spese sostenute nel 2014 (a differenza di quanto avverrà nel 2018).

Si osserva infine che recenti dati ISTAT (ottobre 2016) indicano in 22.238 le aziende agrituristiche presenti in Italia nel 2015; ciò a fronte della presenza, nel 2011 (dati ISTAT 2013), di 33.918 esercizi alberghieri (i dati ISTAT mostravano anche una tendenza alla diminuzione degli esercizi alberghieri). Alla luce di tali dati potrebbe risultare sottostimato l’impatto dell’estensione del credito d’imposta alle aziende agrituristiche.

Essendo comunque l’onere limitato allo stanziamento previsto, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le procedure da definire con apposito decreto ministeriale per l’ammissione al beneficio siano idonee a garantire il rispetto dei previsti limiti di spesa. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

Articolo 3
(Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti)

Normativa vigente. Il comma 91 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 ha introdotto, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, una maggiorazione del costo di acquisizione del 40 per cento.

 

La norma proroga la disposizione di cui al comma 91 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, prevedendo che la stessa si applichi anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del DPR n. 917 del 1986, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione (comma 1). Inoltre, per gli investimenti effettuati nello stesso periodo in beni materiali strumentali nuovi inclusi nell’elenco di cui all’Allegato A al ddl in esame, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento (comma 2). Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione e che effettuano, nello stesso periodo di cui al comma 1, investimenti in beni immateriali strumentali inclusi nell’elenco di cui all’allegato B, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40 per cento (comma 3).

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi precedenti (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate

 

Ammortamenti

 

1.131

1.923

 

1.131

1.923

 

1.131

1.923

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima degli effetti di gettito, è stato assunto come riferimento il totale degli investimenti in beni materiali strumentali rilevato in sede di relazione tecnica riferita alla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 91-94), ossia 80 miliardi di euro. Una parte di questi (circa 7 miliardi di euro) risultano attribuibili ad investimenti in mezzi di trasporto che rivestono strumentalità per l'attività di impresa, e si ottengono sottraendo dal totale degli investimenti in mezzi di trasporto (pari a 12 miliardi) all'incirca 5 miliardi attribuibili ad investimenti per l'acquisto, l'utilizzo in leasing di autovetture ed il noleggio a lungo termine delle stesse, che secondo quanto previsto cesseranno di godere delle previsioni di super ammortamento Si dispone che tali investimenti in veicoli e mezzi di trasporto utilizzati come beni strumentali possano usufruire del super ammortamento del 40% per il 2017, stimato mediamente in 5 anni. Per tener conto della possibilità di fare valere – ai fini dell’ammortamento - gli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2018, è stata utilizzata una stima del 20% degli investimenti annui (140%-100% X 7mld. = 560 milioni di euro di investimenti).

La RT afferma, inoltre, che dell’importo complessivo sopra indicato di 80 miliardi, circa 10 miliardi costituiscono l’ammontare di beni strumentali ad alta tecnologia, riconducibili a quelli elencati nell'allegato A, secondo i dati forniti al Dipartimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e basati su indicazioni di categoria. Su tali 10 miliardi di investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico, con un iper-ammortamento del 250% si ha un maggior valore fiscalmente ammortizzabile in 5 anni di (250%- 100%) X 10 mld. = 15 miliardi di euro; inoltre, per tenere conto della possibilità di fare valere – in competenza fiscale 2018 - gli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2018, è stata utilizzata una stima del 20% degli investimenti annui (2 miliardi di euro di investimenti, con un maggior valore ammortizzabile di (250%- 100%) X 2 mld. = 3 miliardi di euro).

La RT afferma che i restanti 58 miliardi, per il 2017, godranno della proroga del super ammortamento in via extracontabile (40% di 58 mld 23,2 mld di maggiori ammortamenti stimati in 7 anni); per tenere conto della possibilità di fare valere - di competenza fiscale 2018, gli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2018, è stata utilizzata una stima del 20% degli investimenti annui (4,64 miliardi di euro di investimenti).

Infine, per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, effettuati da soggetti che beneficiano dell' ammortamento previsto dalla norma per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico - recepite dal Dipartimento - si stima prudenzialmente che i beni rientranti in tale categoria di software ammonterebbero a circa 2 mld di euro, e che godrebbero di un ammortamento di durata triennale (40% di 2mld = 800 milioni di maggiori ammortamenti stimati in 3 anni). Per tenere conto della possibilità di fare valere, ai fini della competenza fiscale 2018, gli investimenti in tali beni consegnati entro il 30 giugno 2018, è stata utilizzata una stima del 20% degli investimenti annui (400 milioni di euro di investimenti, con un maggior valore ammortizzabile di (140%- 100%) X 400 mln. = 160 milioni di euro.

Nelle tabelle seguenti, la RT indica l'andamento di competenza e di cassa della perdita di gettito in milioni di euro, con un acconto del 75% ed una aliquota media netta II.DD. del17,45%, senza applicazione del metodo previsionale:

 

(milioni di euro)

Competenza

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ires/Irpef

-646

-1.376

-1.496

-1.449

-1.440

-1.129

-756

-405

-58

0

0

 

(milioni di euro)

Cassa

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ires/Irpef

0

-1.131

-1.923

-1.586

-1.414

-1.433

-896

-477

-141

202

43

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la stima degli effetti di minor gettito appare sostanzialmente corretta sulla base dei dati posti alla base della stessa. Si evidenzia tuttavia che ai fini della quantificazione è stato utilizzato il dato degli investimenti (80 miliardi) rilevato in sede di relazione tecnica alla legge di stabilità 2016, relativo all’ammontare registrato nel 2014. In proposito si evidenzia l’opportunità di acquisire dati aggiornati, ove disponibili, nonché valutazioni riguardo l’eventuale effetto di incentivazione conseguito con la norma della legge di stabilità 2016; ciò al fine di valutare la prudenzialità dell’utilizzo del predetto dato per la stima degli effetti delle disposizioni in esame.

 

Articolo 4
(Credito d'imposta per ricerca e sviluppo)

Normativa vigente. L’art. 3 del DL n. 145/2013 ha introdotto un credito d’imposta in favore degli investimenti in ricerca e sviluppo. La legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014, art. 1, co. 35 e 36) ha sostituito la predetta norma prevedendo, in sintesi, quanto segue:

-        l’introduzione di un credito d’imposta in favore delle imprese che, nel periodo 2015-2019[3], investono in attività di ricerca e sviluppo;

-        il beneficio è stato fissato in misura pari al 25% dell’eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media nel periodo 2012-2014. La norma individua l’elenco delle tipologie di spesa escluse, di quelle considerate investimento ai fini della disposizione in esame nonché di quelle per le quali il credito d’imposta spetta in misura doppia (c.d. “extra muros”);

-        il credito d’imposta spetta entro il limite massimo di 5 milioni per ciascun beneficiario e comunque per investimenti di importo non inferiore a 30 mila euro;

-        il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte dirette e dell’IRAP e non rileva ai fini della determinazione della quota di indeducibilità degli interessi passivi né del limite annuale di fruizione dei crediti d’imposta per ciascun contribuente;

-        sono previsti casi di decadenza nonché di recupero di quanto indebitamente fruito, per la cui disciplina si rinvia ad apposito decreto del MEF;

-        ai relativi oneri si provvede con le risorse stanziate per il credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (art. 24 del DL n. 83/2012) e con quelle del fondo per la concessione di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale (art. 1, commi 95-97, della legge di stabilità 2013);

-        il MEF dovrà effettuare il monitoraggio della fruizione del credito d’imposta ai fini di quanto previsto dall’art. 17, comma 13, della legge n. 196/2009.

 

La norma amplia il predetto credito d’imposta intervenendo sull’articolo 3 del DL n. 145 del 2013 e disponendo quanto segue:

-   il periodo nel quale possono essere sostenute le spese ammissibili al credito d’imposta è esteso dal 2019 al 2020[4];

-   per tutte quante le spese ammissibili la misura del beneficio è incrementata dal 25 al 50 per cento;

-   il limite massimo per ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro;

-   vengono ampliate le spese ammissibili per il personale.

Risultano infatti ammissibili anche le spese per il personale tecnico impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, mentre la normativa vigente richiede che tale personale sia altamente qualificato, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;

-   è esteso il campo d’applicazione soggettivo.

La norma, infatti, ammette al beneficio anche le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al DM 4 settembre 1996, pubblicato nella GU n. 220 del 19 settembre 1996. In proposito si ricorda che anche la circolare dell’Agenzia delle entrate 16/03/2016, n. 5/E precisa che “sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.”

Le predette innovazioni hanno effetto dal 2017.

Inoltre, è chiarito che il credito d’imposta è fruibile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi agevolabili sono stati sostenuti.

Sul punto si rammenta che anche il comma 3 dell’articolo 6 del DM 27 maggio 2015, attuativo della misura in esame, reca tale previsione (V. anche la circolare dell’Agenzia delle entrate 16/03/2016, n. 5/E). La RT che corredava la norma originaria, invece, aveva quantificato, più prudenzialmente, sotto il profilo dell’andamento di cassa, un utilizzo del 70% già nel corso dell’annualità di effettuazione delle spese.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese in conto capitale

 

Proroga e potenziamento credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (commi 1-2)

 

727,10

727,10

 

727,10

727,10

 

727,10

727,10

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

·       In merito all’intervento sul campo di applicazione soggettivo, la RT richiama la relazione tecnica originaria che corredava la legge di stabilità 2014.

Le stime richiamate in tale ultima relazione tecnica sono ottenute a partire dai dati delle rilevazioni sulla ricerca e lo sviluppo sperimentale in Italia, condotte annualmente dall'Istat. L'Istat chiarisce che, ai fini della costruzione della lista di partenza delle imprese partecipanti all'indagine annuale sulla R&S, viene utilizzato l'Archivio statistico delle imprese attive ASIA che contiene l'universo delle imprese attive, ossia unità che hanno svolto un'effettiva attività produttiva per almeno sei mesi nell'anno di riferimento nel territorio italiano. Conseguentemente, i 15 miliardi di spesa R&S stimati includono le spese effettuate da tutte le imprese stabilite in Italia.

Secondo la relazione tecnica, per i motivi in precedenza illustrati, le stime di costo della norma originaria incorporano l'ambito di applicazione prospettato dalla nuova disposizione. Pertanto, la relazione non ravvisa effetti a carico del bilancio dello Stato.

·       In merito alle altre previsioni della norma, concernenti varie estensioni del credito d’imposta, la relazione tecnica afferma che, al fine di quantificare l'effetto sul gettito fiscale derivante dalle modifiche proposte, si è proceduto ad una rivisitazione delle stime degli effetti finanziari secondo la metodologia già utilizzata in sede di relazione tecnica della legge di stabilità 2014 secondo i nuovi parametri, tenendo peraltro conto del fatto che le modifiche si configurano come una proroga del vigente regime, sia pure con parametri modificati. Inoltre, applicando una metodologia analoga a quella utilizzata in sede di relazione tecnica originaria, si è ipotizzato, in conseguenza della normativa agevolativa, che si determini, nei primi anni (2015, 2016, 2017), un effetto positivo di incremento degli investimenti, con un aumento degli stessi rispetto alla media di riferimento (20%, 25%, 30%). Tuttavia, si è ipotizzato che successivamente al 2017 il flusso degli investimenti vada a regime e si stabilizzi: l'eccedenza rispetto alla media di riferimento resta, pertanto, sostanzialmente uguale.

·       Da ultimo, per quanto riguarda l'andamento della cassa, la normativa prevede l'utilizzabilità in compensazione esterna mediante modello F24 del credito di imposta spettante a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi agevolabili sono stati sostenuti, quindi dal 2018 (per gli investimenti del 2017) fino al 2021.

In conclusione, secondo la RT, gli effetti finanziari netti di cassa recati dall'articolo in esame risultano i seguenti:

(milioni di euro)

2017

2018

2019

2020

2021

dal 2022

 

-727,1

-727,1

-727,1

-1.274,1

0

 

In merito ai profili di quantificazione si fa presente quanto segue.

Riguardo all’intervento sul campo di applicazione soggettivo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto chiarito dalla RT.

In merito alle altre previsioni della norma, concernenti ulteriori estensioni del credito d’imposta, la relazione tecnica, in sostanza, rinvia alla relazione tecnica che corredava la norma istitutiva dell’agevolazione tributaria in parola (commi 35 e 36 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015), affermando di aver applicato i nuovi parametri alla metodologia già allora utilizzata.

Sul punto appaiono necessari chiarimenti al fine di esplicitare i passaggi logici ed i dati che conducono alla quantificazione dell’onere e alla modulazione degli effetti netti di cassa, che indicano una maggiore spesa annua costante (727,1 milioni di euro) fino al 2020 con un picco (1.274,1 mln) nel 2021. Ciò in considerazione del fatto che il mero rinvio alla procedura insita nella precedente quantificazione non consente una puntuale verifica dei predetti effetti di cassa.

 Si evidenzia infatti che la RT del 2014 suddivideva la platea delle imprese beneficiarie in tre categorie in base al numero dei dipendenti per poi elaborare una stima per ciascuna categoria. Applicando su tali basi i nuovi parametri, e considerando per semplicità la sola annualità 2017:

a) quanto alle imprese con più di 500 dipendenti, la RT 2014 assume che esse siano 50 e che beneficino per intero dell’agevolazione proposta: ora, mantenendo ferma tale ipotesi per la quantificazione delle modifiche proposte dalla norma in esame, il credito d’imposta potenzialmente fruibile parrebbe stimabile in 1.000 milioni annui (ossia 50 imprese x 20 milioni ciascuna);

b) quanto alle imprese con meno di 250 dipendenti (per le quali le quantificazioni erano effettuate con un metodo diverso, partendo cioè non dal loro numero ma dal valore complessivo degli investimenti, la RT del 2014 attribuiva loro spese di investimento per 3.495 milioni di euro, che si potevano dedurre per differenza rispetto alle altre categorie. Ora, se si applica un incremento del 30% (come la RT assumeva per il 2017 e la presente RT conferma), le spese agevolabili risultano essere 1.048,5 milioni di euro (ossia 3.495 x 30%) e il credito d’imposta potenzialmente fruibile risulta pari a 524,25 milioni di euro (ossia il 50% di 1.048,5);

c) quanto alle imprese comprese fra 250 e 500 dipendenti, infine, si deve preliminarmente rammentare che la RT 2014 assumeva che esse fossero 100 e che beneficiassero per intero dell’agevolazione proposta: ora, applicando passaggi analoghi a quelli sub b), il credito d’imposta 2017 parrebbe potenzialmente pari a 231,75 milioni e costituirebbe un limite massimo: con ciò, sarebbe dunque da abbandonare l’ipotesi di fruizione integrale del beneficio, la quale condurrebbe, per assurdo, a un risultato di 2.000 milioni (100 imprese per 20 milioni ciascuna).

Il credito d’imposta potenziale per le tre categorie sarebbe dunque stimabile in 1.756 milioni (ossia 1.000 + 524,25 + 231,75); poiché la RT del 2014 attribuisce alla norma vigente un onere finanziario netto di 483,15 milioni di euro, il maggior onere potenzialmente ascrivibile alla norma in esame sembrerebbe quindi risultare di 1.273,43 milioni, calcolato come differenza fra 1.756 (a normativa variata) e 483,15 (a normativa vigente). Tale onere è sostanzialmente identico a quello indicato dalla RT con riferimento all’esercizio 2021.

Appare quindi necessario che vengano precisate le assunzioni e i passaggi logici seguiti nella quantificazione degli oneri ascritti ai singoli esercizi.

Andrebbe altresì precisato se l’esperienza applicativa riferita al precedente credito di imposta possa indurre ad un parziale aggiornamento dei dati sottostanti la quantificazione.

Tenuto conto inoltre dell’entità dell’onere che si determina nel 2021 (1.274,1 mln.), esercizio non compreso nel periodo di riferimento del disegno di legge di bilancio in esame e non considerato quindi nel relativo prospetto riepilogativo, andrebbe confermato che la proiezione, oltre il triennio, degli effetti del disegno di legge assicuri la compensazione degli effetti in questione.

Infine, si evidenzia che anche l’ampliamento del credito d’imposta in esame, come già per l’agevolazione originaria, resta stabilito al di fuori di un limite di spesa. Sul punto, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le procedure di monitoraggio previste siano idonee a garantire il rispetto del predetto limite. In proposito si ricorda che:

a) la legge n. 163/2016, di riforma del bilancio, novellando l’art. 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità, ha previsto un nuovo meccanismo – diverso da quello previgente delle “clausole di salvaguardia” – vòlto a prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri valutati rispetto alle previsioni;

b) la disposizione originaria, invariata[5], prevede comunque un meccanismo di monitoraggio degli oneri facendo rinvio all’articolo 17, comma 13, della legge di contabilità pubblica.

Si rammenta, che secondo tale disposizione, non modificata dalla riforma del 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

 

Articolo 5
(Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata)

La norma modifica, con decorrenza dal periodo d’imposta 2017 (comma 7), il regime fiscale previsto per le imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR.

Come indicato dalla relazione illustrativa, le norme introducono, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, la determinazione del reddito e del valore di produzione netta secondo il criterio della cassa, in sostituzione del criterio della competenza.

In particolare, intervenendo sul citato articolo 66 (comma 1), si dispone quanto segue:

-        ai fini della determinazione del reddito d’impresa rilevano i ricavi e proventi percepiti (in luogo di conseguiti) e le spese sostenute (in luogo delle spese documentate sostenute); in particolare, con riferimento ai costi viene sostituito il vigente riferimento alle “”spese documentate sostenute” con le “spese sostenute”;

-        concorrono alla determinazione del reddito, quali componenti positive, i beni, stimati applicando i criteri del “valore normale”, destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore;

-        non si applicano i commi 1 e 2 degli articoli 109 e 110 del TUIR concernenti i criteri per la determinazione dei componenti reddituali, ed i criteri per la valutazione dei beni e servizi in natura;

-        sono soppressi gli ultimi due periodi dell’art. 66, co. 3, del TUIR ai sensi dei quali i costi concernenti contratti a corrispettivi periodici (es. bollette energia elettrica), riferiti ad un periodo che interessa due annualità, sono deducibili se di ammontare inferiore a 1.000 euro, interamente nell’esercizio in cui si registra il documento probatorio.

La possibilità di optare per il regime ordinario ai fini della determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, prevista dal vigente comma 1 dell’art. 66, non viene riproposta.

Per la determinazione dell’imponibile, dal reddito determinato in base ai predetti criteri si deducono le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza (comma 2).

In caso di passaggio dal regime delle imprese minori al regime ordinario (o viceversa) i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla formazione del reddito in base ad uno dei due regimi non possono rilevare ai fini della determinazione del reddito in altro periodo d’imposta anche se con diverso regime contabile (comma 3).

La base imponibile ai fini IRAP è determinata applicando gli stessi criteri previsti ai fini IRPEF (commi 4 e 5).

Viene inoltre sostituito il vigente articolo 18 del DPR n. 600/1973 recante “Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori”. La nuova formulazione conferma i limiti attualmente previsti per poter applicare il regime delle imprese minori (ricavi non superiori a 400.000 euro per le imprese di prestazioni di servizi e ricavi non superiori a 700.000 euro per le imprese che hanno ad oggetto cessioni di beni); tuttavia, nella definizione di ricavi, si fa riferimento ai ricavi “percepiti” ed inoltre si include in tale definizione anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Sono quindi previste modifiche alle modalità di registrazione e conservazione della documentazione contabile. Vengono invece confermate le disposizioni contenute negli ulteriori commi, tra cui quella di cui al nuovo comma 8 concernente la possibilità di optare per il regime ordinario di tenuta delle scritture contabili. (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori entrate tributarie

IRPEF

(commi 1-7)

 

1.153,7

 

 

1.153,7

 

 

1.153,7

 

IRAP

(commi 1-7)

 

 

 

 

117,2

 

 

117,2

 

Add.le reg. IRPEF

(commi 1-7)

 

 

 

 

41,4

 

 

41,4

 

Add.le com.. IRPEF

(commi 1-7)

 

 

 

 

18,8

 

 

18,8

 

Minori entrate tributarie

IRPEF

(commi 1-7)

 

 

494,5

 

 

494,5

 

 

494,5

IRAP

(commi 1-7)

 

 

 

 

 

53,8

 

 

53,8

Add.le com.. IRPEF

(commi 1-7)

 

 

 

 

 

4,3

 

 

4,3

Minori spese correnti

 

IRAP

(commi 1-7)

 

117,2

 

 

 

 

 

 

 

Add.le reg. IRPEF

(commi 1-7)

 

41,4

 

 

 

 

 

 

 

Add.le com.. IRPEF

(commi 1-7)

 

18,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

IRAP

(commi 1-7)

 

 

53,8

 

 

 

 

 

 

Add.le com.. IRPEF

(commi 1-7)

 

 

4,3

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione introduce un regime “per cassa” per i contribuenti che adottano la contabilità semplificata e che la stima degli effetti finanziari, in via generale, è stata svolta tenendo conto delle modifiche introdotte negli ultimi anni e di quelle contenute nel provvedimento in esame.

1.Società di persone

Nella parte illustrativa contenuta nella RT (alla quale si rinvia per approfondimenti) sono indicati i criteri e le procedure adottate in riferimento alle società di persone. In linea generale, utilizzando i dati delle dichiarazioni UNICO2015 - società di persone, la RT afferma che la metodologia applicata ha consentito di determinare per ciascuna società il reddito d’impresa nel primo anno di applicazione in base al criterio di cassa in luogo del criterio di competenza. Per la determinazione degli effetti IRPEF, la RT ha attribuito la quota di reddito a ciascun socio e, in base alla dichiarazione di quest’ultimo, ha stimato le variazioni di gettito ai fini Irpef e relative addizionali. Per la determinazione degli effetti IRAP le variazioni di gettito sono invece stimate in base alle dichiarazioni della società.

La RT ritiene che, per gli esercizi successivi a quello di prima applicazione, il sistema vada a regime con conseguenti effetti di gettito tendenzialmente nulli.

Nella seconda parte, la RT fornisce i dati e le informazioni di seguito indicate.

1a.Ai fini IRPEF:

-        società potenzialmente interessate: oltre 439.000. Di queste, circa 386.000 dichiarano un utile per quasi 10,5 miliardi di euro e circa 52.000 dichiarano una perdita per quasi 0,77 miliardi di euro;

-        nell’ambito dei suddetti soggetti, la RT stima che circa 347.000 soggetti spostino una parte dei loro ricavi al periodo d’imposta successivo per circa 3,7 miliardi e circa 350.000 soggetti spostino costi al periodo d’imposta successivo per circa 4,19 miliardi;

-        conseguentemente, la RT ritiene che circa 154.000 società di persone subirebbero un aggravio di imposta IRPEF (netta + addizionali) per quasi 786 milioni di euro, mentre oltre 181 mila società di persone conseguirebbero un risparmio di imposta per circa 516 milioni di euro.

1b.Ai fini IRAP:

-        società potenzialmente interessate: oltre 439.000. Di queste, circa 298.000 dichiarano, a normativa vigente, una base imponibile pari a circa 8,7 miliardi cui corrisponde un ammontare IRAP di circa 346 milioni;

-        nell’ambito dei suddetti soggetti, la RT stima che, a normativa proposta, oltre 291.000 contribuenti dichiarino una base imponibile pari a circa 9,43 miliardi cui corrisponde un ammontare IRAP di circa 363 milioni;

-        conseguentemente, la RT ritiene che circa 144.000 società di persone subirebbero un aggravio di imposta IRAP per quasi 88 milioni mentre quasi 158.000 società conseguirebbero un risparmio d’imposta pari a quasi 71 milioni di euro.

2.Persone fisiche

Nella parte illustrativa contenuta nella RT (alla quale si rinvia per approfondimenti) sono indicati i criteri e le procedure adottate in riferimento alle imprese minori interessate dalle modifiche in esame e si afferma che le elaborazioni hanno ricalcato quelli già descritti per le società di persone. Sono peraltro considerati ed illustrati i criteri adottati per elaborare i dati disponibili, anche in considerazione degli interventi normativi introdotti nei recenti anni, quali il cd regime dei minimi.

Nella seconda parte, la RT fornisce i dati ed informazioni e le informazioni di seguito indicate.

2a.Ai fini IRPEF:

-        imprese minori individuali potenzialmente interessate: oltre 1.766.000. Di queste, circa 1.588.000 dichiarano un utile per quasi 30,9 miliardi di euro e circa 170.000 dichiarano una perdita per quasi 1,72 miliardi di euro;

-        nell’ambito dei suddetti soggetti, la RT stima che circa 1.269.000 soggetti spostino una parte dei loro ricavi al periodo d’imposta successivo per circa 8,78 miliardi e circa 1.471.000 soggetti spostino costi al periodo d’imposta successivo per circa 9,5 miliardi;

-        la RT afferma quindi che, escludendo i soggetti che si stima aderiranno al nuovo regime dei minimi, circa 408.000 imprese minori subiranno un aggravio IRPEF netta (comprese le addizionali) di circa 1.673 milioni di euro mentre quasi 472.000 imprese minori conseguirebbero un risparmio di imposta per circa 1.227 milioni di euro.

2b.Ai fini IRAP:

-        imprese minori individuali potenzialmente interessate: oltre 1.766.000;

-        nell’ambito dei suddetti soggetti – con esclusione di coloro che aderiranno al nuovo regime dei minimi - la RT afferma che a legislazione vigente circa 798.000 contribuenti dichiarano una base imponibile pari a circa 16,2 miliardi cui corrisponde un ammontare IRAP di circa 641 milioni;

-        applicando la normativa proposta, la RT stima che circa 682.000 contribuenti dichiarerebbero una base imponibile pari a 18 miliardi cui corrisponde un ammontare IRAP di 687 milioni:

-        conseguentemente, la RT ritiene che circa 390.000 imprese subirebbero un aggravio di imposta IRAP per quasi 174 milioni mentre circa 418.000 mila imprese conseguirebbero un risparmio d’imposta pari a quasi 128 milioni di euro.

Complessivamente la RT evidenzia che, nel primo esercizio di applicazione, la disposizione comporta un incremento del gettito di competenza di 778,5 milioni ai fini IRPEF e di 63,3 milioni ai fini IRAP. La stima degli effetti di cassa sono indicati nella tabella di seguito riportata.

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

IRAP

117,2

-53,8

0

IRPEF

1.153,7

-494,5

0

Add,le reg.le IRPEF

41,4

0

0

Add,le com.le IRPEF

18,8

-4,3

0

Totale

1.331,1

-552,6

0

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe preliminarmente confermato che la possibilità di opzione per il regime ordinario prevista dall’articolo 18, comma 8, del DPR n. 600/1973 – come sostituito dal comma 6 dell’articolo in esame – sia da riferirsi esclusivamente alle modalità di registrazione e tenuta della contabilità e non anche alle modalità di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette. Diversamente, infatti, la norma in esame apparirebbe suscettibile di determinare effetti onerosi in quanto, in presenza della possibilità di esercizio dell’opzione ai fini della determinazione del reddito, ciascun contribuente applicherebbe il regime fiscale più favorevole.

Si ricorda, in proposito, che in base ai dati della relazione tecnica, il nuovo regime comporta, nel 2017 (con effetti di cassa nel 2018), un aggravio dell’IRPEF e relative addizionali per circa 154.000 società di persone e circa 408.000 imprese individuali per un ammontare pari a quasi 1,5 miliardi nonché un aggravio di IRAP per circa 144.000 società e circa 418.000 imprese individuali per un ammontare pari a 262 milioni di euro.

A fronte delle suddette ipotesi di aggravio di imposizione, la RT evidenzia anche le imprese individuali e le società che, applicando il regime per cassa, fruirebbero di un risparmio d’imposta.

Si evidenzia altresì che il testo dell’art. 66 del TUIR, novellato dalla norma in esame, non ripropone invece la facoltà di opzione.

Andrebbero inoltre acquisiti chiarimenti in merito agli effetti complessivamente ascritti nel biennio 2018-2019. Qualora, infatti, il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa comporti esclusivamente una diversa imputazione delle medesime componenti reddituali, ad un maggior gettito ascritto ad un esercizio dovrebbe corrispondere – in linea generale – un minor gettito negli esercizi successivi. Occorre inoltre considerare la diversa modulazione in capo a ciascun contribuente degli effetti in questione, che potrebbe incidere sui predetti effetti complessivi per cassa.

Tanto premesso, appare opportuno che siano esplicitate le componenti che giustificano la differenza tra il maggior gettito nel 2018 (1.331 milioni) ed il minor gettito nel 2019 (552 milioni) ascritti alle disposizioni in esame ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Inoltre, si segnala che, nel riformulare il comma 1 dell’articolo 66 del TUIR, sono state sostituite le parole “spese documentate sostenute” con le parole “spese sostenute”. Rispetto a tale modifica, andrebbe chiarito se si intenda ammettere in deduzione anche componenti reddituali non documentate. Sul punto andrebbe acquisita la valutazione del Governo al fine di escludere la possibilità di effetti elusivi.

 

Articolo 6
(IVA di gruppo)

La norma, inserendo nel D.P.R. n. 633/1972 il Titolo V-bis (Gruppo IVA), articoli da 70-bis a 70-duodecies, istituisce e disciplina una nuova tipologia di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto denominata “Gruppo IVA” (comma 1) .

Sono individuati i requisiti necessari per poter far parte del “Gruppo IVA” tra i quali l’esistenza di un vincolo finanziario, un vincolo economico ed un vincolo organizzativo, come definiti dalle norme medesime.

Sono altresì previsti i criteri per la verifica dell’esistenza dei predetti vincoli ed è disciplina l’ipotesi di uscita dal gruppo per assenza del requisito dei vincoli ovvero la possibilità per un soggetto di entrare nel gruppo qualora intervenga la presenza dei vincoli. Sono previste anche specifiche clausole di esclusione, tra le quali si segnala l’impossibilità di partecipare ad un gruppo per le imprese con sedi o stabili organizzazioni all’estero (articoli 70-bis e 70-ter).

La costituzione del gruppo IVA avviene mediante esercizio di un’opzione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti in una dichiarazione inviata telematicamente da parte del rappresentante di gruppo insieme ai dati specificatamente richiesti. Qualora uno dei soggetti legato da vincoli non eserciti l’opzione (articolo 70-quater):

a)     è recuperato in capo al gruppo IVA l’effettivo vantaggio fiscale conseguito;

b)    il gruppo IVA cessa a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell’opzione.

La decorrenza degli effetti è fissata dal periodo d’imposta successivo a quello dell’invio della dichiarazione, qualora questa sia effettuata entro il 30 settembre, mentre è fissata dal secondo periodo d’imposta successivo se la dichiarazione è presentata tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.

L’opzione è vincolante per un triennio e si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo fino a quando non è esercitata la revoca.

In base al nuovo articolo 70-quinquies le operazioni:

- se effettuate tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizio ai fini IVA;

- se effettuate da un soggetto partecipante nei confronti di un soggetto non partecipante si considerano effettuate dal gruppo IVA;

- se effettuate da un soggetto non partecipante nei confronti del soggetto partecipante si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.

Gli eventuali crediti IVA di un soggetto partecipante che risultano dalla dichiarazione presentata in riferimento al periodo d’imposta precedente l’esercizio dell’opzione non sono trasferiti al gruppo IVA e possono essere chiesti a rimborso ovvero utilizzati in compensazione dal soggetto partecipante. La disposizione non si applica per la parte dell’eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell’imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno (articolo 70-sexies).

I nuovi articoli 70-septies e 70-octies recano disposizioni in materia di adempimenti e di responsabilità.

La revoca dell’opzione, esercitata dal rappresentante del gruppo e sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA, produce effetti nei confronti di tutti i partecipanti. La decorrenza della revoca è fissata al periodo d’imposta successivo se presentata entro il 30 settembre ovvero al secondo periodo d’imposta successivo se presentata nell’ultimo trimestre dell’anno (articolo 70-nonies).

L’esclusione di un partecipante dal gruppo IVA (per le ipotesi indicate specificatamente dalla norma) ha effetto per le operazioni effettuate e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire dalla medesima data di esclusione ovvero, nel caso di assoggettamento a procedure concorsuali a decorrere dalla data dell’inizio di tale procedura.

Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti e l’eventuale eccedenza detraibile non richiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante (articolo 70-decies).

Per le annualità di validità dell’opzione le attività di verifica e controllo da parte delle Amministrazioni sono rivolte al gruppo IVA (articolo 70-undecies).

Sono infine introdotte disposizioni speciali e di attuazione con le quali, tra l’altro, si prevede, con decorrenza 1° gennaio 2018 (articolo 70-duodecies):

-        che la disciplina relativa agli adempimenti contabili e agli obblighi di versamento periodico si applichino con riferimento alle operazioni del gruppo IVA;

-        che trovi applicazione la normativa del settore qualora al Gruppo IVA partecipino banche, assicurazioni o fondi pensioni;

-        l’introduzione di misure agevolative in materia di imposta di bollo e di registro in base alla tipologia di operazione (ad es. quelle tra società del gruppo). Si interviene sull’art. 40 del DPR n. 131/1986 al fine di estendere l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ed in caso d’uso alle operazioni di cu agli articoli da 7-bis a 7-septies del DPR n. 633/1972 e al fine di escludere l’applicazione dell’imposta proporzionale alle cessioni di contratti di leasing.

Lo stesso articolo stabilisce, con decorrenza 1° gennaio 2017, le modalità e la disciplina IVA in materia di versamenti e di utilizzo delle eccedenze detraibili.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate tributarie

 

IVA

(commi 1-8)

 

 

158,0

 

 

158,0

 

 

158,0

Maggiori entrate tributarie

 

Imposte dirette (*)

(commi 1-8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAP (*)

(commi 1-8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

IRAP (*)

(commi 1-8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Producono effetti dal 2020

 

La relazione tecnica afferma che, dal punto di vista finanziario, la norma ha un impatto solo con riferimento a quei gruppi costituiti da soggetti passivi che hanno un pro-rata di detraibilità inferiore al 100% (quali ad es. i gruppi bancari, assicurativi e sanitari).

La RT ricorda inoltre che l’art. 10, secondo comma, del DPR n. 633/1972, prevede che le società consortili o loro consorzi costituiti da soci con pro rata inferiore al 10% possano prestare servizi in esenzione nei confronti dei soci stessi. Pertanto, attualmente, le prestazioni di servizi verso soci con un’alta limitazione al diritto alla detrazione producono, in capo al soggetto prestatore, un pro-rata sui propri acquisti pari al rapporto tra le prestazioni esenti verso i soci e le prestazioni imponibili verso i terzi.

Con la legislazione proposta, afferma la RT, il pro-rata del Gruppo IVA è determinato in funzione di tutte le operazioni effettuate dai soggetti del Gruppo IVA verso terzi. Inoltre, a differenza della predetta disciplina sui consorzi nella quale solo i consorzi possono operare in esenzione nei confronti dei loro soci, nella norma in esame non si fa riferimento alla natura giuridica dei soggetti del Gruppo IVA. Pertanto, il Gruppo IVA può estendere la possibilità di effettuare prestazioni di servizi e cessioni di beni infragruppo fuori campo IVA anche a soggetti differenti dai consorzi, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Per la stima degli effetti finanziari, la RT utilizza i dati delle dichiarazioni IVA per l’anno 2012 abbinati con i soggetti già classificati in gruppi bancari (fonte Banca d’Italia) al fine di individuare i soggetti classificati come “società strumentale” (e quindi con servizi che normalmente sarebbero soggetti a IVA ma che, per effetto del citato art. 10 del DPR n. 633/1972, sono esenti). Da tale elaborazione la RT afferma che risultano servizi effettuati per circa 5,5 miliardi di euro e relativi acquisti pari a 3,1 miliardi di euro.

La RT ipotizza che l’estensione della norma possa incrementare il volume d’affari complessivo dei soggetti interni al Gruppo IVA di circa un 30% proprio in considerazione del fatto che nuovi soggetti possano entrare a far parte del nuovo soggetto fiscale e del fatto che sono stati considerati come campione rappresentativo solo i soggetti bancari

In base a tali ipotesi la RT quantifica in 363 milioni l’ammontare dell’IVA corrispondente alle cessioni che passano dall’attuale regime di imponibilità ad un regime di fuori campo IVA (5.500x30%x22%). Inoltre si quantifica, quantifica in 205 mln l’ammontare dell’IVA sui relativi acquisti che diviene conseguentemente indetraibile (3.100x30%x22%). Per differenza, si ottiene una perdita di gettito IVA pari a 158 mln (363-205).

Poiché l’IVA indetraibile è deducibile ai fini delle II.DD. e dell’IRAP, la RT quantifica il conseguente recupero in termini di imposte dirette, così indicato considerando gli effetti di cassa.

(milioni di euro)

 

2017

2018

2019

2020

Dal 2021

IVA

 

 

-158

-158

-158

II.DD.

 

 

 

79

45

IRAP

 

 

 

15

8

Totale

0

0

-158

-64

-105

 

In riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 70-undecies che si introduce, la RT precisa che:

- le attività di controllo saranno attuate con le risorse già disponibili e pertanto non determinano effetti finanziari;

- le agevolazioni in materia di imposta di bollo e imposta di registro per operazioni infragruppo, non determinano effetti finanziari in quanto trattasi di operazioni che, in assenza del Gruppo IVA, non avrebbero prodotto effetti;

- i commi 4 e 5 del citato articolo 70-undecies non producono effetti in quanto recano semplificazioni della disciplina IVA.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la relazione tecnica sembra considerare i seguenti aspetti delle disposizioni, suscettibili di determinare effetti finanziari:

a)    modifica del pro-rata di detraibilità IVA. Tale percentuale viene infatti stimata, in conformità a quanto disposto dalla norma, con riferimento al complesso delle operazioni (imponibili ed esenti) effettuate dal gruppo e viene applicata nella stessa misura da tutti i soggetti partecipanti al gruppo stesso;

b)    cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti appartenenti al Gruppo IVA che, ai sensi dell’art. 70-quinquies (di cui si prevede l’introduzione) non rilevano ai fini IVA. Pertanto, in relazione alle operazioni infragruppo (acquisto di beni o prestazioni di servizi) che si esauriscono all’interno del gruppo stesso, la disposizione determina una riduzione di gettito d’imposta.

Tanto premesso, la RT sembra riferire al punto sub b) (operazioni infragruppo) la stima delle cessioni attualmente imponibili che diverrebbero “fuori campo IVA”, mentre la stima della maggiore detraibilità dell’IVA sugli acquisti sembra riferita ad un incremento del pro-rata di detraibilità calcolato sulle complessive operazioni del Gruppo IVA.

Premessa la necessità di una conferma di tale interpretazione, andrebbero forniti chiarimenti in merito all’applicazione della medesima percentuale (30%) sia al volume d’affari complessivo dei soggetti interni sia all’IVA sui relativi acquisti. Ciò in considerazione del fatto che l’incremento del pro-rata di detraibilità sembra invece determinare effetti in relazione al complesso degli acquisti effettuati dal Gruppo IVA.

Andrebbero inoltre acquisiti elementi volti a verificare la prudenzialità della percentuale del 30% di incremento che viene applicata al settore bancario al fine di ricomprendere nella stima anche altri settori, tra cui la relazione indica quello assicurativo e quello sanitario. Andrebbero quindi precisate le ragioni che inducono a ritenere sufficiente la predetta percentuale di incremento.

In merito alle agevolazioni di natura tributaria e fiscale si prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica in merito all’irrilevanza degli effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto trattasi di gettito che, in assenza della disciplina in esame, non si sarebbe verificato e che, pertanto, non risulta scontato sui tendenziali.

Infine, considerata la complessità dei controlli sulle operazioni in questione andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa l’eventualità di comportamenti elusivi con conseguente perdita di gettito.

 

Articolo 7
(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie)

Normativa vigente. L’art. 16 del DL n. 18/2016 interviene sulla disciplina generale relativa all’imposta di registro, ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari, introducendo una disposizione agevolativa da applicare, in via transitoria, agli atti stipulati tra il 16 febbraio 2016 e il 31 dicembre 2016. In particolare, si stabilisce che se i trasferimenti sono determinati da procedure di espropriazione o da procedure fallimentari si applica, in luogo dell’imposta proporzionale, l’imposta in misura fissa pari a 200 euro per ciascun tributo. L’agevolazione si applica a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni, per gli atti emessi in favore di soggetti che svolgono attività d’impresa ovvero in favore di altri soggetti in possesso dei requisiti previsti per l’agevolazione “prima casa”.[6]

Qualora nel biennio non si realizzi il trasferimento, le imposte sono dovute in misura ordinaria incrementata di una sanzione del 30% e degli interessi di mora. All’intervento sono stati ascritti oneri valutati in 220 milioni di euro per l’anno 2016.

 

La norma interviene sulla predetta agevolazione, estendendone l’ambito di operatività. In particolare, essa amplia da due a cinque anni il termine entro il quale occorre rivendere gli immobili acquistati all’asta al fine di beneficiare del regime di favore (lettere a) e b)) ed estende la sua applicabilità – oltre il termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2016 – anche agli atti stipulati fino al 30 giugno 2017.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate tributarie

 

Misura agevolativa per il versamento dell’imposta di registro ed ipocatastale per i trasferimenti immobiliari di vendite giudiziarie (Art. 7, co. 1)

82,5

 

 

82,5

 

 

82,5

 

 

 

La relazione tecnica evidenzia preliminarmente che nella relazione tecnica che corredava la disposizione originaria era stata stimata una perdita di gettito di circa 220 milioni di euro per il 2016, nell’ipotesi che tutti i soggetti interessati alla fruizione dell’agevolazione in parola avessero rispettato la condizione di rivendere gli immobili acquistati all’asta entro il biennio successivo. Tuttavia, dai dati forniti dalle associazioni di categoria notarile, si evince che hanno effettivamente usufruito dell’agevolazione in esame circa i 2/3 dei potenziali beneficiari. La RT ritiene, dunque, sufficientemente prudenziale e realistico utilizzare, ai fini della stima, il dato ex post fornito dalle predette associazioni. Tuttavia, tenuto conto che la disposizione in esame prevede, tra l’altro, l’ampliamento del limite temporale previsto per fruire dell’agevolazione, si stima che la platea dei possibili beneficiari sia pari ai 3/4 del totale.

Pertanto, la relazione ritiene che la proroga della disposizione in esame per i primi sei mesi del 2017 determini una perdita di gettito di circa 82,5 milioni dì euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.

 

Articolo 8
(Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine)

Normativa vigente L’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR disciplina la parziale indeducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi dei veicoli aziendali. Tra le varie misure, si dispone che, per le autovetture e per gli autocaravan, non sia deducibile l’ammontare del costo di acquisto eccedente l’importo di 18.075,99 e del costo di noleggio che eccede l’importo di 3.615,20 euro. L’ultimo periodo della richiamata lettera b) stabilisce che il limite di 18.075,99 euro è elevato a 25.822,84 euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

 

La norma aumenta la quota di costo deducibile (da 3.615,20 a 5.164,57 euro), ai fini dell’imposta sui redditi, relativa al noleggio degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate tributarie

 

Deducibilità canoni noleggio auto agenti e rappresentanti - IRPEF

 

4,60

3,35

 

4,60

3,35

 

4,60

3,35

Deducibilità canoni noleggio auto agenti e rappresentanti - IRAP

 

 

 

 

0,18

0,13

 

0,18

0,13

Maggiori spese correnti

 

Deducibilità canoni noleggio auto agenti e rappresentanti - IRAP

 

0,18

0,13

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è suscettibile di produrre effetti negativi di gettito ai fini IRPEF ed IRAP.

Per la stima degli effetti di gettito la RT ha utilizzato il modello previsionale di microsimulazione dei costi dei veicoli aziendali Mo.Ve., la cui base dati è costituita da tutte le dichiarazioni dei reddito UNIC020l5 delle società di capitali, società dì persone, persone fisiche, enti non commerciali ed IRAP (nel complesso circa 5,6 milioni di soggetti), abbinate con l'archivio PRA degli autoveicoli e motoveicoli veicoli esistenti al 31 dicembre 2014 (circa 40 milioni). In sintesi la RT illustra la procedura di stima nei seguenti termini:

• in capo ad ogni veicolo aziendale utilizzato mediante noleggio a lungo termine da parte degli intermediari ed agenti dì commercio (circolante) è stata ricalcolata la maggiore deducibilità annua fiscale del canone relativo sulla base del nuovo limite e delle caratteristiche del veicolo stesso, proiettata lungo un orizzonte temporale di 4 esercizi;

• tale maggiore deducibilità fiscale è stata riattribuita al soggetto cui compete;

• in capo ad ogni agente o rappresentante di commercio (individuati mediante codice attività) sono state calcolate le specifiche variazioni di imposta IRPEF ed IRAP conseguenti, attraverso l'utilizzo delle funzionalità del modello reddito di impresa.

Assumendo che la norma entri subito a regime e si applichi quindi anche ai veicoli circolanti (non solo ai nuovi) la RT riporta i seguenti effetti di cassa.

(milioni di euro)

 

2017

2018

2019

2020

2021

IRPEF

0

-4,6

-3,35

-3,30

-3,35

IRAP

0

-0,18

-0,13

-0,13

-0,13

Totale

0

-4,8

-3,5

-3,4

-3,5

 

In merito ai profili di quantificazione, si fa presente che la relazione tecnica quantifica gli effetti utilizzando un modello di microsimulazione e senza esplicitare, quindi, i dati ed i parametri sottostanti la stima. In mancanza di tali elementi non risulta possibile procedere ad una verifica degli effetti finanziari indicati.

In relazione a quanto illustrato, tuttavia, si rileva che non sembrano considerati gli effetti di minor gettito in termini di addizionali regionali e comunali all’IRPEF. Sul punto appare opportuno l’avviso del Governo.

 

Articolo 9
(Riduzione canone RAI)

Normativa vigente: il comma 152 della legge 208/2015 ha fissato per l'anno 2016 in euro 100,00 (rispetto ad euro 113,50 dovuti per il 2015) la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, l’articolo 1, comma 292, della legge 190/2014 ha disposto la riduzione del 5%, a decorrere dall’anno 2015, delle somme rivenienti dal canone di abbonamento, dovute dallo Stato alla RAI. La relazione tecnica relativa alla legge di stabilità 2015, con riguardo alla norma in esame, evidenzia che la riduzione disposta dalla norma, applicata dall’anno 2015, determina per il triennio 2015-2017, rispettivamente su uno stanziamento di entrata di 1.736.000.000 euro per l’anno 2015, di euro 1.750.000.000 per l’anno 2016 ed euro 1.769.000.000 per il 2017, un risparmio di euro 86.800.000 per l’anno 2015, euro 87.500.000 per l’anno 2016 ed euro 88.450.000 a decorrere dall’anno 2017.

Si rammenta, altresì, che la legge 198/2016, ha istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e ha previsto che nello stesso confluisca, tra l’altro, una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione[7].

 

La norma riduce per l’anno 2017 il canone di abbonamento alla televisione per uso privato all’importo di 90 euro.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione in esame.

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, ricorda che la relazione tecnica riferita alla norma contenuta nella legge di Stabilità 2016[8] non aveva quantificato alcuna variazione del gettito rispetto a quello scontato nelle previsioni di bilancio, limitandosi ad affermare che le nuove modalità di versamento del canone sarebbero state foriere di maggiori entrate dovute all'ampliamento della platea dei contribuenti. In tal senso, le maggiori entrate, prudenzialmente non quantificate, erano state in ogni caso ritenute di entità tale da garantire almeno il gettito scontato in termini di canone, IVA e tasse di concessioni governative.

La RT precisa come dalle prime informazioni ottenute da operatori tramite i quali avviene il versamento del canone RAI, risulta che la modalità di riscossione dello stesso, prevista dal suddetto articolo, ha effettivamente determinato un aumento della platea dei contribuenti che versano il canone di abbonamento.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto delle indicazioni della RT relative all’aumento della platea dei contribuenti a seguito delle nuove modalità di riscossione del canone RAI introdotte nell’ultima legge di stabilità, andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi di valutazione al fine di escludere eventuali decrementi di tale gettito per effetto della norma in esame. Tali chiarimenti appaiono opportuni anche in considerazione del fatto che la RAI risulta ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato[9] ai fini della determinazione del saldo di indebitamento netto.

 

Articolo 10
(Proroga del blocco aumenti aliquote 2017)

Normativa vigente L’art. 1, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) dispone la sospensione per il 2016, degli incrementi di aliquote di tributi e addizionali disposte dai comuni e dalle regioni (comma 26). In materia di TASI, peraltro, è prevista per i comuni la possibilità di maggiorare l’aliquota, fino allo 0,8 per mille, come previsto dall’art. 1, co. 677, della legge di stabilità 2014, applicando la stessa aliquota del 2015[10]. A tali disposizioni la legge di stabilità 2016 non ha scritto effetti ai fini dei saldi.

 

La norma proroga al 2017 il blocco delle aliquote relative a tributi regionali e comunali (lettera a)).

Viene tuttavia confermata la possibilità, per i comuni, di applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille all’aliquota TASI[11], per gli immobili non esenti (tra cui le abitazioni principali di lusso) (lettera b)).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma ed evidenzia che, rispetto all’attuale andamento del gettito, non si stimano effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che alle analoghe disposizioni della legge di stabilità 2016 non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi.

 

Articolo 11
(Abolizione IRPEF imprenditori agricoli e coltivatori diretti)

La norma dispone, per gli anni 2017, 2018 e 2019, la non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali[12] iscritti nella previdenza agricola.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate

 

IRPEF

 

215,1

122,9

 

215,1

122,9

 

215,1

122,9

Addizionale regionale

 

 

 

 

8,4

8,4

 

8,4

8,4

Addizionale comunale

 

 

 

 

4,2

3,2

 

4,2

3,2

Maggiori spese correnti

 

Addizionale regionale

 

8,4

8,4

 

 

 

 

 

 

Addizionale comunale

 

4,2

3,2

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati dichiarativi relativi all'anno d'imposta 2014 e del modello di microsimulazione Irpef, si stima un ammontare di minor base imponibile relativo ai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, pari rispettivamente a 301,4 e 258,6 milioni di euro e una variazione di gettito Irpef di circa -122,9 milioni di euro e di -8,4 e -3,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando l'entrata in vigore per il triennio 2017-2019, la RT stima i seguenti effetti in termini finanziari:

 

(milioni di euro)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

IRPEF

0

-215,1

-122,9

-122,9

92,2

0

Addizionale regionale

0

-8,4

-8,4

-8,4

0

0

Addizionale comunale

0

-4,2

-3,2

-3,2

1

0

Totale

0

-227,7

-134,5

-134,5

93,2

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la stima degli effetti di minor gettito è stata effettuata sulla base di un modello di microsimulazione IRPEF. Tenendo conto che non sono esplicitati i parametri ed i dati utilizzati ai fini della stima, non risulta possibile verificare la quantificazione dei predetti effetti.

 

Articolo 12
(Addizionale IRES e deducibilità interessi passivi)

Normativa vigente. I commi da 65 a 69 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 hanno disposto, con decorrenza 2017 (comma 69):

-        l’introduzione di un’addizionale IRES del 3,5% da applicare ai redditi degli enti creditizi e finanziari (compresa la Banca d’Italia), anche nelle ipotesi di opzione per la tassazione di gruppo o per la trasparenza fiscale (commi 65 e 66);

-        la piena deducibilità degli intessi passivi sostenuti dalle banche e istituti finanziari (la limitazione al 96% degli interessi deducibili rimane confermata per le assicurazioni) sia ai fini IRES che ai fini IRAP (commi 67 e 68).

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascriveva alle predette disposizioni un effetto di maggiore entrata (relativo all’addizionale IRES) pari a 1032,5 milioni e un effetto di minore entrata (relativo alla totale deducibilità degli interessi passivi) pari a 796,2 milioni ai fini IRES e 223,7 milioni ai fini IRAP.

La norma esclude le società di gestione dei fondi comuni di investimento dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 65 a 69 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016. Pertanto, rispetto alla legislazione vigente, a decorrere dal 2017 le predette società: saranno escluse dall’addizionale di 3,5 punti percentuali; saranno soggette ad una parziale indeducibilità degli interessi passivi.

La relazione illustrativa chiarisce che l’applicazione dell’addizionale agli enti creditizi ha evitato la svalutazione delle attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio, che, in base ai principi contabili, avrebbe dovuto effettuarsi per effetto della riduzione dell’IRES dal 27,5% al 24% operata con la stessa legge di stabilità 2016, con effetti positivi ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza computato in base alle regole di Basilea 3. La relazione afferma che, tuttavia, per le società di gestione dei fondi comuni d’investimento tale addizionale non produce alcun effetto positivo, in quanto, non costituendo i “crediti verso la clientela” una voce rilevante nel bilancio di tali società, le stesse non hanno quella massa di DTA che hanno giustificato l’introduzione dell’addizionale. Al contrario, l’addizionale IRES pone le società di gestione dei fondi comuni d’investimento in una posizione di forte svantaggio competitivo, non solo rispetto agli altri settori produttivi, ivi compreso quello assicurativo, ma anche rispetto alle banche e agli altri intermediari finanziari che potranno beneficiare dell’integrale deducibilità degli interessi passivi; diversamente, così come evidenzia la relazione illustrativa, tale ultima misura ha effetti poco rilevanti per le società in esame tenuto conto che gli interessi passivi assumono per esse un valore marginale rispetto ai costi e ai ricavi tipici rappresentati da commissioni attive e passive connesse alla gestione di patrimoni e alla prestazione di servizi connessi e strumentali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate tributarie

 

Addizionale IRES

 

66,7

38,1

 

66,7

38,1

 

66,7

38,1

Maggiori entrate tributarie

 

Parziale indeducibilità interessi passivi - IRES

 

47,3

27,0

 

47,3

27,0

 

47,3

27,0

Parziale indeducibilità interessi passivi - IRAP

 

 

 

 

12,0

6,5

 

12,0

6,5

Minori spese correnti

 

Parziale indeducibilità interessi passivi - IRAP

 

12,0

6,5

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che, in via generale, la disposizione determina due effetti di gettito di segno contrario: mancato recupero di gettito per l’esclusione dall’addizionale IRES, mancata perdita di gettito conseguente al mantenimento della indeducibilità speciale disposta dal comma 5-bis dell'articolo 96 TUIR da parte di soggetti finanziari non bancari.

La RT afferma che, seguendo la metodologia già utilizzata in sede di relazione tecnica alla Stabilità 2016, ai fini della stima degli effetti di gettito è stato fatto ricorso:

•     ai dati del modello di micro simulazione IRES;

•     ai dati del modello di micro simulazione IRAP (che contiene anche il dato relativo agli interessi passivi indeducibili);

•     ai dati provvisori ricavati del modello UNIC02015;

•     ai dati dei versamenti F24 della addizionale ex decreto legge 133 del 2013 per attività economica (codice tributo 2025 - Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - articolo 2, comma 2, decreto legge 30 novembre 2013, n. 133);

•     ad informazioni specifiche di fonte ASSOGESTIONI per una individuazione più precisa delle micro attività interessate (soggetti finanziari non bancari).

La RT afferma che al termine del percorso si è ottenuto:

•     un effetto negativo della proposta normativa (minore addizionale IRES del 3,5%) di circa 38,1 milioni di euro;

•     un effetto positivo (mancata riduzione del gettito IRES ed IRAP) attribuibile al mantenimento della quota di interessi passivi indeducibili per gli intermediari finanziari. In particolare, a fronte di circa 140 milioni di euro di interessi passivi indeducibili (dati dichiarativi), si è ottenuta una mancata perdita IRES di circa 27 milioni di euro. Ai fini IRAP, con un’aliquota IRAP media netta del 4,65%, la mancata perdita di gettito è di circa 6,5 milioni di euro (140 X 4,65%).

La RT evidenzia il seguente andamento di gettito di cassa, in milioni di euro, tenuto conto dell'acconto:

 

(milioni di euro)

Cassa

2017

2018

2019

2020

Addizionale IRES

0

-66,7

-38,1

-38,1

IRES

0

+47,3

+27

+27

IRAP

0

+12

+6,5

+6,5

Totale

0

-7,4

-4,6

-4,6

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la stima degli effetti finanziari è effettuata sulla base di un modello di microsimulazione. Pur rilevando che la quantificazione in esame appare sostanzialmente coerente con quella effettuata nella RT alla legge di stabilità 2016, non sono disponibili i parametri e gli elementi ad essa sottostanti, necessari ad una verifica delle stime.

In proposito si rammenta che la relazione tecnica alla legge di stabilità 2016 stimava:

-      l’addizionale IRES (3,5%) in circa 590 milioni annui, di cui circa 440 milioni attribuibili alle banche;

-      il minor gettito IRES/IRAP determinato dalla piena deducibilità (rispetto al 96%) degli interessi passivi. In proposito, a fronte di circa 2,6 miliardi di interessi passivi indeducibili (dai dati dichiarativi) la perdita di gettito veniva determinata applicando un’aliquota media IRES del 17,5% (2.600x17,5%=455 mln di IRES) e un’aliquota media IRAP del 4,65% (2.600x4,65%=120,9 mln).

Inoltre, in via prudenziale, la RT affermava di non aver stimato gli effetti positivi di IRES dovuti alla minore IRAP dedotta.

 

Articolo 13
(Sostegno agli investimenti delle PMI)

Normativa vigente: l’art. 2, del DL n. 69/2013 (c.d. Nuova Sabatini) prevede la possibilità per le micro, piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per investimenti in macchinari, impianti, e attrezzature (comma 1). Tali finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016 (comma 2), dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, a valere su un plafond di provvista, costituito, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio trimestrale sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (comma 8, primo periodo). I finanziamenti sono accordati per una durata massima di 5 anni e per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria (comma 3). Alle imprese in riferimento il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti (comma 4). Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di detti contributi, la norma ha autorizzato la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per il 2020 e di 6 milioni di euro per il 2021 (comma 8, secondo periodo). Si evidenzia che l’art. 1, comma 243, della legge n. 190/2014, ha disposto l’incremento dall'importo massimo dei finanziamenti erogabili da 2,5 a 5 miliardi di euro e, per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi, ha autorizzato la spesa di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per il 2019, di 31,3 milioni di euro per il 2020 e di 9,9 milioni di euro per il 2021.

 

La norma proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole medie imprese (PMI) fissato al 31 dicembre 2016 dall’art. 2, comma 2, del DL n. 69/2013 (comma 1). Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione alle imprese - ai sensi dell’art. 2, comma, 4, del DL n. 69/2013 - di contributi rapportati agli interessi praticati sui finanziamenti erogati in loro favore, è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per il 2017, di 84 milioni di euro per il 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per il 2022 e di 28 milioni di euro per il 2023 (comma 2). Una quota pari al 20 per cento di tali risorse è riservata alla concessione dei contributi previsti a copertura degli interessi sui finanziamenti disposti per investimenti in tecnologie[13], che, a tal fine, vengono erogati con una maggiorazione pari al 30 per cento della misura massima del contributo erogabile alla singola impresa - la cui individuazione è demandata[14] a normativa vigente a un decreto interministeriale - fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato. Le risorse che, alla data del 30 giugno 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nella disponibilità della misura (commi 3 e 5).

L'importo massimo dei finanziamenti può essere incrementato, in funzione delle richieste, a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell’art. 8, del DL n. 69/2013 e, comunque, fino ad un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro, rispetto ai 5 previsti a legislazione vigente (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributo alle PMI per l'acquisto di beni strumentali (cd. Nuova Sabatini)

(comma 2)

28,00

84,00

112,00

28,00

84,00

112,00

28,00

84,00

112,00

 

La relazione tecnica afferma che la misura prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, al tasso di interesse del 2,75%.

La relazione tecnica precisa che lo stato di attuazione della misura, a luglio 2016, registra un ammontare complessivo di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di circa 4 miliardi di euro, per un totale di oltre 12.000 domande di agevolazione presentate da circa 8.700 imprese, operanti in netta prevalenza nel settore manifatturiero, il 73% delle quali risulta essere di micro e piccola dimensione. Con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 2 settembre 2016, a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili (pari a 383,86 milioni di euro), è stata disposta la chiusura dello sportello a partire dal 3 settembre del medesimo anno. Viene, altresì, precisato che la disposizione è finalizzata a ripristinare l'operatività di uno dei principali strumenti agevolativi nazionali, la cui rilevanza per il sistema delle piccole e medie imprese nazionali è confermata dal notevole interesse mostrato sia da parte dei potenziali beneficiari che da parte degli operatori bancari.

La disposizione prevede una proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, ed uno stanziamento di 560 milioni di euro, sull’intero periodo 2017-2023, calcolato su un'ipotesi di contributo mensile di circa 23,3 milioni di euro, in linea con i flussi registrati in relazione alle delibere di finanziamento trasmesse da parte della banche e intermediari finanziari ed all'effetto leva derivante dall'introduzione delle nuove modalità operative che hanno consentito di ottimizzare e semplificare i flussi procedurali alla base dello strumento (commi 1 e 2). Al fine di favorire la realizzazione di investimenti aventi carattere innovativo, con particolare riferimento a quelli ascrivibili al c.d. “manufacturing 4.0”, e dare attuazione alla strategia per l'innovazione “Manifattura Italia”, la disposizione prevede di destinare una riserva pari al 20% (112 milioni di euro) dello stanziamento previsto, all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie compresi quelli in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) (comma 4).

Con riferimento a tali tipologie di investimento la relazione tecnica riferisce che il contributo è concesso con una maggiorazione del 30% del tasso (2,75%) previsto dalla misura, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato (comma 5). A fronte di tale stanziamento, la relazione tecnica stima un volume corrispondente di finanziamenti pari a 6,92 miliardi di euro, di cui 1,11 miliardi di euro corrispondenti alla riserva del 20% destinata agli investimenti aventi carattere spiccatamente innovativo (comma 3), e i restanti 5,81 miliardi di euro riferibili alla quota ordinaria sulla Nuova Sabatini ter.

Lo stanziamento complessivo di 560 milioni di euro, in linea con il meccanismo di impegno pluriennale della misura, risulta articolato come di seguito indicato: a) 28 milioni di euro per l'anno 2017, b) 84 milioni di euro per l'armo 2018, c) 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, d) 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'armo 2023. Si prevede infine, da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A, di incrementare l'attuale plafond di provvista, stabilito nel limite di 5 miliardi di euro, fino ad un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro, importo indicato in via prudenziale in quanto corrispondente a quello che risulterebbe necessario ove i finanziamenti fossero concessi esclusivamente a valere sul medesimo plafond (comma 6).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’incremento dell’autorizzazione di spesa (finalizzata alla copertura degli oneri per interessi derivanti dalla concessione dei finanziamenti CDP alle PMI) connesso all’incremento del plafond costituito presso CDP, appare coerente con gli importi originariamente individuati dall’articolo 2, del DL n. 69/2013, e rideterminati dall’art. 1, comma 243, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

In proposito si rammenta che la relazione tecnica relativa al DL n. 69/2013, con riferimento all’articolo 2 affermava che il riconoscimento del contributo previsto, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti concessi dalla banca, determinava un fabbisogno finanziario definitivo sulla base delle seguenti ipotesi:

·       erogazione, da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, della provvista “di scopo” in più tranche, in funzione del tiraggio delle risorse da parte delle banche aderenti all’iniziativa;

·       restituzione alle banche, da parte delle PMI beneficiarie, dei finanziamenti ottenuti, in 5 anni, secondo un piano di ammortamento con rate semestrali;

·       importo massimo del contributo, pari alla somma degli interessi calcolati sui finanziamenti, applicando un tasso convenzionale stimato nella misura del 2,7% annuo;

·       rischio di insolvenza gravante in capo agli istituti bancari finanziatori;

·       l'autorizzazione di spesa recata dalla disposizione rappresenta un tetto di spesa annuale che non potrà essere superato. Ciò in quanto il raccordo tra tale tetto di spesa e l'ammontare massimo dei finanziamenti concedibili avviene attraverso il costante monitoraggio effettuato da Cassa depositi e prestiti, da ciò deriva l’impossibilità di concedere nuovi finanziamenti nel caso in cui da tale monitoraggio risulti l'esaurimento dell'autorizzazione di spesa.

 

Articolo 14
(Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative)

Normativa vigente L’art. 29 del DL n. 179/2012 ha introdotto, in via transitoria per il periodo 2012-2016, agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che investono somme in start up innovative.

L’art. 4 del DL n. 3/2015, nel disciplinare la nuova figura delle “piccole e medie imprese innovative”, ha previsto l’applicazione a regime in favore delle PMI innovative delle agevolazioni già previste in favore delle start up innovative dal sopra richiamato articolo 29 del DL n. 179/2012.

 

La norma interviene sulla disciplina fiscale in favore dei soggetti che investono somme in start-up innovative (di cui all’articolo 29 del decreto legge n. 179/2012) nonché in favore dei soggetti che investono somme nelle PMI innovative (introdotte e disciplinate dall’articolo 4 del decreto legge n. 3 del 2015) ai quali si applica le agevolazioni indicate nel decreto n. 179.

In particolare, intervenendo sull’art. 29 del DL n. 179/2012, si prevede (comma 1):

-        la trasformazione da beneficio transitorio (periodo 2012-2016) a beneficio a regime delle agevolazioni previste in favore delle start up innovative;

-        l’incremento della misura del beneficio al 30%.

Attualmente la norma prevede:

·       una detrazione IRPEF pari al aliquota 19% delle somme investite in start up. Tale aliquota è elevata al 25% per investimenti in start up a vocazione sociale o in start up ad alto valore tecnologico;

·       una deduzione ai fini IRES pari al 20% delle somme investite. Tale aliquota è elevata al 27% per investimenti in start up a vocazione sociale o in start up ad alto valore tecnologico;

-        il limite massimo dell’importo su cui applicare la detrazione IRPEF è elevato da 500.000 a un milione;

-        la durata del periodo in cui deve essere mantenuto l’investimento per aver diritto al beneficio sia ai fini IRPEF che IRES è elevata da due a tre anni.

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione della Commissione europea (comma 2).

Come già ricordato, le modifiche introdotte al sopra indicato articolo 29 determinano effetti anche in relazione all’articolo 4 del decreto legge n. 3/2015, il quale stabilisce che alle PMI innovative si applica la disciplina prevista nel richiamato articolo.

Inoltre, modificando l’articolo 4 del DL n. 3/2015, si estende l’ambito applicativo della disciplina sulle PMI innovative. In particolare, viene escluso l’attuale requisito richiesto (operatività inferiore a sette anni delle PMI) ai fini dell’applicazione automatica delle agevolazioni di cui all’art. 29 del DL n. 179/2012 (comma 3).

Tali agevolazioni, infatti, in caso di PMI innovative sul mercato da più di sette anni, si applicano solo in presenza di ulteriori requisiti indicati nel comma 9-bis dell’art. 4 del quale, peraltro, si prevede la soppressione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate tributarie

 

Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nel capitale di startup e PMI innovative- IRES

(commi 1-3)

 

4,70

4,90

 

4,70

4,90

 

4,70

4,90

Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nel capitale di startup e PMI innovative- IRPEF

(commi 1-3)

 

28,60

30,60

 

28,60

30,60

 

28,60

30,60

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

 

Intervento sulle start up di cui all’art. 29 del DL n. 179/2012

La RT ricorda che l'aliquota del beneficio in detrazione (per le persone fisiche) e in deduzione d'imposta (per le persone giuridiche) è uniformata al 30%, indipendentemente dalla tipologia di start-up beneficiarie. È altresì innalzato il tetto massimo di spesa a l milione di euro.

La normativa vigente prevede, fino all'anno d'imposta 2016, per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in startup a vocazione sociale, la detraibilità ai fini Irpef rispettivamente del 19% e del 25% e la deducibilità ai fini IRES rispettivamente del 20% e del 27%, con un limite di spesa massima di 500 mila euro.

Sulla base dei dati del modello UNIC0/2015 persone fisiche, relativi all'anno di imposta 2014 risulta che l'ammontare di investimenti in start-up innovative e a vocazione sociale è stato di circa 33 milioni di euro.

Ipotizzando un incremento di spesa del 10% ed applicando la nuova aliquota del 30% la relazione tecnica stima, a decorrere dal 2017, una variazione Irpef di competenza annua di circa -10,9 milioni di euro [33mln x (1+10%) x 30%].

Per quanto concerne l'imposta sulle società, sulla base dei dati del modello UNICO/2015 società di persone, relativi all'anno di imposta 2014 risulta che l'ammontare di investimenti in start-up è stato circa 22,2 milioni di euro. Ipotizzando un incremento di spesa del 10%, applicando l'aliquota del 30% e l'aliquota IRES del 24% (aliquota vigente dal 20l7), si stima una variazione IRES di competenza annua di circa -1,8 milioni di euro

[22,2 x (1+10%) x 30% x 24%].

 

Intervento sule PMI innovative di cui all’art. 4 del DL n. 3/2015

Con riferimento alle PMI, considerando che attualmente esse ammontano a circa 250 unità e utilizzando la stima del numero potenziale di PMI innovative pari a circa 7.000 nell'arco di un quinquennio - adeguandola all'applicazione della nuova aliquota di detraibilità (per le persone fisiche) e deducibilità (per le società) del 30% - la relazione tecnica stima la seguente variazione di gettito in competenza annua.

(milioni di euro)

 

2017

2018

2019

2020

Dal 2021

IRES

-0,9

-2,2

-3,5

-4,8

-6,2

IRPEF

-5,4

-13,6

-21,7

-29,9

-38,0

 

La relazione tecnica stima, complessivamente, una variazione di gettito Irpef e di Ires totale di competenza annua, sintetizzata nella tabella a seguire.

(milioni di euro)

Competenza

2017

2018

2019

2020

Dal 2021

IRES

-2,7

-4,0

-5,3

-6,6

-8,0

IRPEF

-16,3

-24,5

-32,6

-40,8

-48,9

TOTALE

-18,9

-28,5

-37,9

-47,4

-56,9

 

La relazione tecnica riporta, nella tabella a seguire, l'andamento finanziario, considerando l'entrata in vigore della norma a decorre dal 2017.

 

(milioni di euro)

Cassa

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dal 2023

IRES

0

-4,7

-4,9

-6,3

-7,6

-8,9

-8,0

IRPEF

0

-28,6

-30,6

-38,7

-46,9

-55,0

-48,9

TOTALE

0

-33,3

-35,5

-45,0

-54,5

-63,9

-56,9

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la relazione tecnica fornisce i dati ed i parametri per la quantificazione degli effetti determinati dalla modifica relativa alle start up innovative, mentre non esplicita tutte le informazioni necessarie per la verifica della quantificazione relativa alle PMI innovative. Sarebbe quindi necessario acquisire tali informazioni ai fini della una verifica della quantificazione.

Nell’ambito di tali chiarimenti andrebbe precisato come incide sulla quantificazione l’incremento del limite di investimento agevolabile (da 500 mila a 1 mln di euro). Si precisa in proposito che, ai fini della stima, la RT utilizza l’ammontare degli investimenti indicati nelle dichiarazioni 2014, incrementandolo del 10%: non si evince dalla relazione quali fattori siano considerati per la determinazione di tale maggiorazione (aumento del limite di investimento agevolabile, ampliamento della platea, aggiornamento dati su investimenti).

In proposito, andrebbero forniti chiarimenti anche inconsiderazione dell’inclusione nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione delle PMI operative da più di 7 anni, non ammesse al beneficio a normativa vigente.

Articolo 15
(Rifìnanziamento interventi per autoimprenditorialità e start-up innovative)

La norma autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2017 e di 60 milioni di euro per il 2018 per il finanziamento delle iniziative di autoimprenditorialità[15] (comma 1).

Il comma 1, dispone che tali risorse siano iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero[16], intestato a Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e dedicato al Titolo I, Capo 01, del D.lgs. n. 185/2000.

Viene, altresì, incrementata di 50 milioni per il 2017 e di 50 milioni di euro per il 2018, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile[17] per l'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative[18] (comma 2).

Il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni possono destinare, nel 2017, alle misure di cui ai commi l e 2, risorse a valere sul programma operativo nazionale (PON) imprese e competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, fino a complessivi 120 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma l e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 2 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese in conto capitale

 

Rifinanziamento interventi per l'autoimprenditorialità (comma 1)

70,00

60,00

 

70,00

60,00

 

70,00

60,00

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Rifinanziamento interventi per le start-up innovative (comma 2)

50,00

50,00

 

50,00

50,00

 

50,00

50,00

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e con riguardo al comma 1 precisa che tale disposizione dispone, inoltre, una revisione del sistema di gestione delle risorse dedicate alle misure del D.lgs. n. 185/2000 tale da tenere distinte le disponibilità relative al Titolo I, Capo 01 (autoimprenditorialità) di competenza del Ministero dello sviluppo economico, prevedendo l'istituzione di un apposito conto corrente, da quelle relative al del Titolo II (autoimpiego), di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato dai rientri dei mutui agevolati concessi ai sensi di entrambi i titoli.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono limitati all’entità delle disposte autorizzazioni di spesa. In merito al rinvio, peraltro eventuale, alle risorse dei PON e della connessa programmazione 2014 – 2020, andrebbe confermato che l’utilizzo delle stesse non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 16
(Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate)

La norma dispone che per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che prevede una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria, e di partecipazione agli utili non inferiore al 20 per cento, è ammessa la possibilità di cedere le perdite fiscali[19] con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta[20], a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare. La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali.

Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della società cedente[21]. Inoltre, le perdite di un periodo d'imposta sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta e, per la differenza, nei successivi periodi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che le suddette perdite si riferiscano ad una nuova attività produttiva ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del DPR n. 917 del 1986.

La società cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto (determinato, in ogni caso, mediante applicazione all'ammontare delle perdite acquisite dell'aliquota dell’IRES relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente) entro 30 giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo di imposta. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le società di cui al comma l in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate

 

Cessione perdite-effetti IRES

 

39,0

61,4

 

39,0

61,4

 

39,0

61,4

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima, è stato ipotizzato quanto segue:

• le imprese controllate per oltre il 50% da imprese quotate non sono state considerate in quanto rientranti almeno in potenza nel regime del consolidato fiscale;

• all'impresa quotata partecipante viene trasferita la perdita e non il reddito. Le perdite trasferite sono quelle pregresse illimitatamente utilizzabili in quanto relative ai primi tre esercizi di imposta.

Dai dati ORBIS Bureau Van Dijk sono state estratte tutte le imprese italiane partecipate (dal 20 al 50% escluso) da imprese italiane quotate, incrociando tale selezione con i dati provvisori Unico 2015 Società di capitali, anno di imposta 2014 e sono state rilevate le perdite (di esercizio o pregresse) delle imprese interessate. In capo ad ogni "consolidante" quotata sono stati sommati i dati relativi ai suoi redditi/perdite e le perdite apportate dalle partecipate considerate. Al termine delle elaborazioni il trasferimento delle perdite pregresse relative ai primi tre esercizi (articolo 84 del TUIR), indipendentemente dalla caratteristica di "nuova impresa", ha prodotto un minore reddito imponibile netto a regime per circa 277 milioni di euro relativi a 61 imprese quotate che, ad una aliquota IRES del 24%, produce una perdita di gettito di circa 67 milioni di euro, a regime.

La RT afferma che, ipotizzando una distribuzione lineare delle perdite, l'effetto a regime sarebbe raggiunto in tre esercizi nella misura di un terzo l'anno.

La RT espone quindi i seguenti effetti finanziari di cassa, in termini di minor gettito IRES, ipotizzando la decorrenza dal 2017, l'andamento a regime in tre esercizi delle perdite e un acconto del 75%:

 

(milioni di euro)

 

2017

2018

2019

2020

dal 2021

IRES

0

-39,0

-61,4

-83,8

-67,0

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione è effettuata utilizzando il dato delle perdite pregresse relative ai primi tre esercizi, rilevate sulla base di una specifica elaborazione. Applicando a tale valore l’aliquota IRES del 24% e ipotizzando una distribuzione lineare delle perdite, viene determinato l'effetto a regime che sarebbe raggiunto in tre esercizi nella misura di un terzo l'anno. In proposito si rileva che, sulla base di tale procedura, non sembra considerato l’effetto di minor gettito relativo allo stock di perdite che presumibilmente verrà dedotto in gran parte nei primi esercizi con l’applicazione dell’aliquota dell’IRES relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente (si ricorda che l’aliquota IRES è stata ridotta dal 27,5 per cento al 24 per cento a decorrere dal 2017 in sede di legge di stabilità 2016). In proposito appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.

 

Articolo 17
(Investimenti in start-up da parte dell’INAIL)

La norma dispone che l’INAIL possa sottoscrivere quote di fondi di investimento di tipo chiuso[22] dedicati all’attivazione di start-up innovative ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero dell’economia.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica non ascrive effetti per la finanza pubblica alla norma poiché gli oneri derivanti dall’attività di costituzione di start-up ovvero dalla partecipazione a fondi comuni di investimento di tipo chiuso per l’attivazione di start-up troveranno capienza nelle risorse umane, finanziarie e strumentali già nelle disponibilità dell’INAIL a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che la norma prevede la mera facoltà, e non l’obbligo, per l’INAIL, nei limiti delle disponibilità economiche, finanziarie e strumentali, di attivare gli investimenti sopra richiamati.

 

Articolo 18
(Agevolazioni per investimenti a lungo termine)

Normativa vigente L’art. 1, co. 91-94, della legge n. 190/2014 ha introdotto un credito d’imposta in favore degli enti previdenziali obbligatori e delle forme di previdenza complementare. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa fissato in 80 milioni annui a decorrere dal 2015.

 

La norma introduce agevolazioni fiscali in relazione a specifici “investimenti qualificati”, individuati dalla norma, di durata non inferiore a cinque anni (commi da 1 a 9).

È prevista altresì l’applicazione dell’imposta in misura fissa in 200 euro - determinata in luogo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, alle operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione (comma 10).

Enti di previdenza obbligatoria e forme di previdenza complementari (commi da 1 a 9)

Gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare[23] che destinano somme, per un ammontare non superiore al 5% dell’attivo patrimoniale, agli “investimenti qualificati” – specificatamente individuati – beneficiano della esenzione ai fini delle imposte dirette sui rendimenti realizzati da tali investimenti (commi 1, 2, 3, 5 e 7).

È quindi disposta la disapplicazione delle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente sui dividendi in uscita per investimenti effettuati sui fondi esteri (comma 8).

L’esenzione è subordinata ad una durata dell’investimento non inferiore a 5 anni.

In caso di cessione entro il predetto periodo:

-per gli enti di previdenza obbligatoria, ai redditi realizzati dalla cessione e a quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento si applica il regime di tassazione ordinaria senza applicazione di sanzioni.;

- per le forme di previdenza complementare, ai redditi realizzati dalla cessione e a quelli che, in virtù dell’esenzione, non hanno concorso alla formazione della base imponibile delle prestazioni pensionistiche erogate, si applica il regime d’imposta sostitutivo di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 252/2005 senza applicazione di sanzioni.

In caso di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite entro 90 giorni al fine di continuare a beneficiare del regime di esenzione (commi 3 e 7).

Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti dai predetti investimenti incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (comma 7).

Sono abrogate le norme che attribuiscono, a decorrere dal 2015, un credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare che effettuano specifiche tipologie di investimenti. Il beneficio fiscale è introdotto nel limite di spesa di 80 milioni annui a decorrere dal 2016 (comma 9).

 

Piani di risparmio a lungo termine (commi da 11 a 25)

Non sono soggetti ad imposizione i rendimenti e le plusvalenze da cessione realizzate da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, in relazione ad investimenti mediante piani di risparmio a lungo termine. Non rientrano nell’ambito di applicazione gli investimenti in partecipazioni qualificate, come definite al comma 11 (comma 11).

Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni; in caso contrario, i rendimenti percepiti e i redditi realizzati dalla cessione sono assoggettati a tassazione ordinaria, incrementata degli interessi, senza applicazione di sanzioni (comma 17).

Il beneficio spetta entro un ammontare complessivo massimo (150.000 euro), costituito da investimenti annui massimi non superiori a 30.000 euro annui (comma 12).

Sono altresì stabilite le modalità per l’effettuazione del piano, le tipologie di investimento nonché l’obbligo di investire in specifiche tipologie di strumenti finanziari entro i limiti individuate dalle norme . È espressamente esclusa la possibilità di investire in Stati diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (commi da 12 a 16).

È altresì prevista l’ipotesi della decadenza per sopravvenuta assenza dei requisiti necessari. In tal caso sono dovute le imposte non versate, maggiorate degli interessi e senza applicazione di sanzioni (comma 18).

È prevista la disciplina per il recupero delle ritenute eventualmente applicate ai redditi esenti (comma 19).

Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione o rimborso degli strumenti finanziari inseriti nel piano di risparmio sono deducibili dalle plusvalenze, proventi o differenziali positivi realizzati da successive operazioni poste in essere nell’ambito del piano di risparmio medesimo sottoposte a tassazione nell’esercizio di realizzo e nei 4 periodi d’imposta successivi. Alla chiusura del piano di risparmio, gli eventuali componenti negativi possono essere dedotti dai componenti positivi realizzati nell’ambito di altro rapporto cui è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 461/1997 ovvero dedotte dalle plusvalenze ai sensi dell’art. 68, comma 5, del TUIR (comma 19).

È quindi prevista l’applicazione del criterio FIFO e il criterio del costo medio ponderato ai fini della individuazione dei componenti positivi e negativi da trasferire ad altri rapporti (comma 21).

Ai fini della determinazione del periodo minimo di detenzione di 5 anni, non rileva l’eventuale trasferimento del piano tra soggetti investitori e/o imprese di assicurazione (comma 22).

Ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine (comma 23).

L’intermediario o l’assicurazione tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti (comma 24).

Sono esenti da imposta di successione e donazione i trasferimenti a causa morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano (comma 25).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate tributarie

 

Agevolazioni investimento fondi e casse

(commi 1-8)

9,80

79,40

93,10

9,80

79,40

93,10

9,80

79,40

93,10

Agevolazioni investimenti lungo termine (PIR)

(commi 11-25)

9,40

24,50

44,60

9,40

24,50

44,60

9,40

24,50

44,60

Minori spese in conto capitale

 

Soppressione credito imposta a favore enti previdenziali

(comma 9)

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

 

La relazione tecnica effettua la quantificazione come di seguito riportato.

 

Fondi pensione e casse di previdenza (commi 1-7)

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati dai fondi pensione, la RT fornisce le seguenti informazioni:

-        Patrimonio complessivo: 140.000 milioni (fonte COVIP);

-        Quota investita: 5% (quota massima prevista dalla norma);

-        Tasso di rendimento ipotizzato: 4%;

-        Aliquota di tassazione: 20%.

In base a tali ipotesi la perdita di gettito stimata dalla RT, in termini di competenza e di cassa, risulta pari a 56 milioni annui (140.000 x 5% x 4% x 20%).

In riferimento agli investimenti delle Casse di previdenza, la RT utilizza i seguenti dati:

-        patrimonio complessivo: 78.800 milioni (fonte COVIP);

-        quota investita: 5% (quota massima prevista dalla norma);

-        tasso di rendimento ipotizzato: 4%;

-        aliquota di tassazione: 26%.

In base a tali ipotesi la perdita di gettito stimata dalla RT, in termini di competenza, risulta pari a 41 milioni annui (78.800 x 5% x 4% x 26%).

Per la determinazione degli effetti di cassa, la RT ipotizzando un turn over per il possesso dei titoli finanziari di circa 1/3 su base annua, afferma che la perdita di gettito risulta pari a 9,8 milioni nel 2017, a 23,4 milioni nel 2018 e a 37,1 milioni nel 2019 e a 41 milioni a decorrere dal 2020.

 

Abolizione della ritenuta sui dividendi in uscita (comma 8)

La RT afferma che l’abolizione della ritenuta sui dividendi in uscita per investimenti effettuati da fondi esteri (comma 8) si configura come “rinuncia a maggior gettito, data la pressochè attuale assenza di tali investimenti” e, pertanto alla stessa non sono attribuiti effetti finanziari.

Abolizione del credito d’imposta (comma 9)

La RT afferma che l’abolizione del credito d’imposta comporta un effetto positivo per il bilancio dello Stato di 80 milioni annui dal 2017. Imposta di registro su atti tra fondi pensione (comma 10)

La RT afferma che l’applicazione dell’imposta in misura fissa pari a 200 euro per le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione non determina effetti finanziari “in considerazione della pressochè assenza di tali operazioni a legislazione vigente”.

 

Piani di risparmio a lungo termine (commi 11-25)

La RT afferma che, in base ai dati di fonte Istat, la somma delle ritenute operate nel 2014 è pari a 13.800 mln.

Ipotizzando che tra gli investimenti, quelli in titoli di Stato siano il 20% e ricordando che nel 2014, ai rendimenti sui titoli di Stato si applicava l’aliquota del 12,5% mentre ai rendimenti degli altri investimenti si applicava la ritenuta in misura pari al 20% nel primo semestre e al 26% ne secondo semestre, la RT calcola l’aliquota media ponderata pari al 20,9%.

Si ottiene quindi il valore della base imponibile cui è applicata l’aliquota media pari, complessivamente, a 66 miliardi.

Poiché gli investimenti delle famiglie risultano pari (fonte: conti finanziari) a 2.696 miliardi nel 2014 la RT stima un rendimento effettivo pari al 2,2%.

Per poter quindi calcolare gli effetti della disposizione, la RT ipotizza un numero di adesioni iniziali pari a 120.000 soggetti che incrementa, fino al 2021, di 60.000 nuovi investitori l’anno.

Si ipotizza, inoltre, un investimento medio pro-capite di 15.000 euro annui, corrispondente alla metà dell’ammontare massimo ammesso.

Ipotizza, infine, che tutti gli investimenti siano diversi da quelli in titoli di Stato e che, pertanto, a normativa vigente sarebbero tassati ad aliquota 26%.

La RT precisa che la norma, pur entrando in vigore dal 2016, produrrà i suoi effetti dal 2017 “avendo considerato i tempi di approvazione dei regolamenti da parte della Consob e della Banca d’Italia.

Sulla base dei predetti dati e delle predette ipotesi, riporta quindi la seguente tabella.

 

Competenza

2017

2018

2019

2020

Dal 2021

N. soggetti investitori annui

120.000

180.000

240.000

300.000

360.000

Conferimento medio (euro)

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Ammontare conferimenti (mln)

1.800

2.700

3.600

4.500

5.400

Conferimenti cumulati (mln)

1.800

4.500

8.100

12.600

18.000

Rendimento medio (mln)

39,6

99

178,2

277,2

396

Minore ritenuta (mln)

10,3

25,7

46,3

72,1

103,0

 

Per la stima degli effetti di cassa, la RT considera lo slittamento dell’incasso all’anno successivo pari a 1/12.

 

Cassa

2017

2018

2019

2020

Dal 2021

Minore ritenuta (mln)

9,4

24,5

44,6

69,9

100,4

 

In merito alla esenzione dall’imposta di successione dei rendimenti riferiti agli investimento del piano la RT afferma che, trattandosi di fattispecie piuttosto limitate e considerando che il gettito dell’imposta è di modesta entità, la disposizione non comporta, nella sostanza, effetti di gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva quanto segue.

Riguardo alla stima degli effetti finanziari relativi agli investimenti delle Casse di previdenza, andrebbe verificata la prudenzialità del criterio adottato che considera un turn over degli investimenti in ragione di 1/3 per anno. In proposito, tenuto conto che l’esenzione sui rendimenti potrebbe determinare un effetto incentivo per tale tipologia di investimenti, potrebbe considerarsi l’ipotesi di un più rapido turn over, con conseguenti maggiori effetti finanziari sin dai primi anni di applicazione. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

Rispetto alla tipologia di investimenti in esame si segnala che, ai fini della valutazione degli effetti di cassa, sembrerebbero considerati – oltre agli effetti del turn over - anche i tempi dei versamenti, con conseguente slittamento di una quota di competenza nell’anno successivo. Tale effetto non risulta peraltro indicato dalla RT.

Con riferimento alla quantificazione relativa ai piani di risparmio a lungo termine, si ribadiscono le considerazioni in merito alla prudenzialità dei criteri adottati, con particolare riferimento all’ammontare medio degli investimenti. Infatti, in considerazione di un probabile effetto incentivo, già richiamato, potrebbe essere considerata l’ipotesi di un valore dell’investimento procapite prossimo al tetto massimo ammesso (3.000 euro). Ciò anche in considerazione del fatto che in presenza di importanti investimenti, i componenti del nucleo familiare potrebbero ripartire tra di loro il totale degli investimenti al fine di massimizzare il beneficio fiscale.

Per quanto concerne l’abrogazione del credito d’imposta, si segnala che, poiché la vigente disciplina stabilisce che il beneficio fiscale può essere utilizzato nel periodo d’imposta successivo a quello dell’investimento, lo stanziamento per il 2017 appare riferito agli investimenti effettuati nel 2016. Considerando che la RT utilizza interamente lo stanziamento per il 2017 (80 milioni), appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito agli effetti finanziari relativi alla fruizione del credito d’imposta per interventi effettuati nel 2016 in base alla normativa oggetto di abrogazione.

 

Articolo 19
(Fondazione Human Techonopole)

La norma istituisce la Fondazione per la creazione di una infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca "Human Technopole"[24].

Il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca sono membri fondatori e hanno vigilanza sulla Fondazione.

Il Comitato di coordinamento predispone lo schema di statuto della Fondazione (approvato con D.P.C.M.). Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico Human Technopole (comma 3). Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori, ulteriori apporti dello Stato e risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati.

Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente con il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali affidati (comma 4).

Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi (comma 5):

·       di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione su sua richiesta da enti e dalle altre amministrazioni pubbliche[25];

·       della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto Human Technopole il comma 6 autorizza la spesa di:

§  10 milioni di euro nel 2017,

§  114,3 milioni di euro per il 2018,

§  136,5 milioni di euro per il 2019,

§  112,1 milioni di euro per il 2020,

§  122,1 milioni di euro per il 2021,

§  133,6 milioni di euro per il 2022,

§  140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023.

Il contributo viene erogato sullo base dello stato di avanzamento del progetto Human Technopole.

Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale (comma 7).

Infine, con D.P.C.M. sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto Italiano di Tecnologia in ordine al progetto Human Technopole ed il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del D.L. 185/2015 (comma 8).

La norma richiamata prevede che, nell'ambito delle iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a., è attribuito all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a.. L’Istituto elabora un progetto esecutivo approvato con D.P.C.M.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondazione per Human Technopole (comma 6)

10,00

114,30

136,50

 

50,00

100,00

 

50,00

100,00

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, afferma come alla Fondazione partecipino, oltre al MEF e al MIUR in qualità di membri fondatori, anche altri Enti pubblici e privati, che contribuiscono finanziariamente al patrimonio della Fondazione e alla realizzazione del Progetto Human Technopole.

Infine, la RT sottolinea come, l’esenzione fiscale di tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione e conferimento di beni a favore della Fondazione (comma 7), configuri, dal punto di vista degli effetti finanziari, una rinuncia a maggior gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, con particolare riferimento alla disposizione del comma 5, si rileva che la norma prevede che la Fondazione per lo svolgimento dei propri compiti possa “avvalersi” di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione su sua richiesta dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009. Tanto premesso, si osserva che, non essendo posto alcun limite alle facoltà di avvalimento assegnate alla Fondazione stessa, andrebbero verificati i possibili aggravi organizzativi ed i relativi effetti finanziari in caso di utilizzo estensivo di tale facoltà. Appare pertanto opportuno acquisire ulteriori informazioni da parte del Governo circa l’effettiva portata applicativa della disposizione.

Non si hanno osservazioni ad formulare in merito agli effetti scontati ai fini del saldo netto da finanziare, che coincidono con l’entità del contributo disposto. Si segnala peraltro che non sono forniti gli elementi utilizzati ai fini della determinazione del medesimo. Andrebbero inoltre esplicitati gli elementi sottostanti la determinazione dell’impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Articolo 21
(Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)

La norma istituisce un fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in una serie di settori di spesa.

Si tratta dei settori dei trasporti e viabilità, infrastrutture, ricerca, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, edilizia pubblica, compresa quella scolastica, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria e prevenzione rischio sismico.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di:

·       1.900 milioni di euro, per l'anno 2017,

·       3.150 milioni per l'anno 2018,

·       3.500 milioni per l'anno 2019

·       3000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più D.P.C.M. in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la BEI[26], con la Banca centrale europea, con la Cassa Depositi e Prestiti SpA e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Gli interventi sopra descritti sono monitorati ai sensi del D.lgs. 229/2011[27].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese capitale

 

Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti e dello sviluppo del Paese (comma 1)

1.900,00

3.150,00

3.500,00

629,00

1.968,00

3.500,00

629,00

1.968,00

3.500,00

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento previsto.

 

Articolo 22, comma 1
(Visto per investitori)

La norma introduce l’art. 26-bis nell’ambito del D.lgs. n. 286/1998. La nuova disposizione prevede una disciplina in materia d’immigrazione, finalizzata a facilitare l'ingresso in Italia di stranieri per lo svolgimento di attività di investimento. In particolare l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi viene consentito, al di fuori delle quote[28] massime di stranieri da ammettere annualmente nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, agli stranieri che intendono effettuare le seguenti attività:

·       un investimento in titoli di Stato italiani per almeno 2 milioni di euro o un investimento nel capitale di un’impresa italiana per almeno l milione di euro, con obbligo di mantenere gli investimenti per un periodo non inferiore a 2 anni [comma 1, cpv. comma 1, lett. a e b)];

·       una donazione filantropica significativa in un settore di interesse per l’economia italiana - quale cultura, recupero di beni culturali e paesaggistici, gestione dell’immigrazione, istruzione, ricerca scientifica - per un importo non inferiore a l milione di euro [comma 1, cpv. comma 1, lett. c)].

Viene, altresì, richiesta la dimostrazione di disporre di risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai summenzionati fondi e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia [comma 1, cpv. comma 1, lett. c), n. 3].

Vengono, quindi, definiti i passaggi procedurali finalizzati al rilascio del visto, demandando ad un decreto interministeriale l’individuazione dell’autorità amministrativa competente in materia (comma 1, cpv. commi 2 e 3). Al titolare del “visto per investitori” è rilasciato un permesso di soggiorno biennale revocabile anche prima della scadenza quando venga accertato che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione prevista entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia (comma 1, cpv. comma 4). Il permesso di soggiorno “per investitori” è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva della documentazione comprovante che la somma di cui al comma l è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita nei summenzionati strumenti finanziari (comma 1, cpv. comma 4). È consentito[29] l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari ai fini del ricongiungimento. Ai familiari è rilasciato un visto per motivi familiari[30].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che questa non comporta maggiori oneri per le rappresentanze diplomatiche o consolari che dovranno rilasciare il visto d'ingresso per gli investitori, trattandosi di un numero presumibilmente limitato di visti. La relazione tecnica evidenzia che non sono necessari adeguamenti di strutture né di dotazioni strumentali, ma solo una modifica minima al sistema informatico per il rilascio dei visti per aggiungere la nuova tipologia di visto. A tale modifica si potrà far fronte nel limite delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Anche il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno avverrà con le risorse finanziarie disponibili e legislazione vigente. La relazione tecnica evidenzia, infine, che la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che, come affermato nella relazione tecnica, gli organi preposti all’applicazione della disciplina sul “visto per investitori” possano operare in condizioni di neutralità finanziaria e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 22, comma 2
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)

Normativa vigente: l’art. 44, commi 1-3, del DL n. 78/2010, prevede che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del decreto in riferimento ed entro i sette anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato (comma 1). Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive (comma 2). Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia (comma 3). A tale norma non sono ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

La norma rende permanente la previsione agevolativa volta a favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero che il comma 1, dell’art. 44 del DL n. 768/2010, nel testo vigente, limita nella durata ad un periodo di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione ed evidenzia che nella relazione tecnica di accompagnamento al DL n. 78/2010, la misura in riferimento veniva considerata finanziariamente neutra non comportando nella sostanza effetti finanziari; ciò in considerazione sia della limitata numerosità dei potenziali beneficiari sia del fatto che l’eventuale perdita di gettito, riconducibile ai soggetti che sarebbero comunque rientrati in Italia anche in assenza della norma agevolativa in esame, sarebbe stata compensata dal gettito riconducibile ai redditi dei lavoratori rientrati in seguito all'introduzione dell'incentivo stesso.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, che richiama le considerazioni svolte dalla RT allegata all’originaria previsione agevolativa a sostegno della neutralità finanziaria della stessa.

Sarebbe peraltro utile acquisire, ai fini della verifica della neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, anche i dati riferiti all’esperienza applicativa della precedente agevolazione.

 

Articolo 22, commi 3-4
(Regime speciale per lavoratori impatriati)

Normativa vigente. I commi 1 e 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 dispongono che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni (comma 1):

a)     i lavoratori devono non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;

b)     l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

c)     l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;

d)     i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 3.

Tale criterio di determinazione del reddito si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1[31], della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2).

 

La norma modifica, a decorrere dal 2017, i commi 1 e 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, estendendo la disciplina ivi prevista ai lavoratori autonomi e riducendo al cinquanta per cento (in luogo del settanta per cento) la concorrenza alla formazione del reddito complessivo del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia dai suddetti lavoratori.

Si prevede, inoltre, che il criterio di determinazione del reddito di cui al comma l dell’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 si applica anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, ed in possesso di specifici requisiti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, dal punto di vista strettamente finanziario, la misura non comporta effetti in considerazione sia della limitata numerosità dei potenziali beneficiari sia del fatto che l'eventuale perdita di gettito, riconducibile ai soggetti che sarebbero comunque rientrati in Italia anche in assenza della norma agevolativa in esame, sarebbe compensata dal nuovo gettito riconducibile ai lavoratori rientrati in seguito all'introduzione dell'incentivo stesso.

La RT allegata all’articolo 16 del D. Lgs. 147/2015 affermava, in considerazione della tendenza annuale di rientri numericamente esigua, che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione agevolata dei redditi dei soggetti che decidono per il rientro in Italia in conseguenza della norma appaiono più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale. Pertanto, la relazione tecnica affermava la neutralità finanziaria della citata disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica.

 

Articolo 22, commi 5-12
(Regime speciale per talune categorie di nuovi residenti)

La norma introduce un regime speciale per i soggetti persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia. In particolare, mediante l’introduzione dell’articolo 24-bis al DPR n. 917 del 1986, si prevede che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero[32], a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, per un periodo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. Per effetto dell'esercizio dell'opzione è dovuta un'imposta sostitutiva dell’IRPEF calcolata in via forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro centomila per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessuna altra imposta o contributo.

L'opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

L'opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

Le persone fisiche possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, la stessa può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all’articolo 433 del codici civile, purché soddisfino le medesime condizioni previste. In tal caso l’importo dell’imposta sostitutiva è ridotto a euro venticinquemila per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari.

Si prevede, inoltre, che i soggetti che esercitano l'opzione, per i periodi d'imposta di validità della stessa, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del DL n. 167 del 1990 e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18 (imposte sul valore degli immobili situati all’estero e sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato), del DL n. 201 del 2011.

Gli effetti dell'opzione non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 44 del DL n. 78 del 2010 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147[33].

Si prevede, altresì che, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-bis del TUIR. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione e per il versamento dell'imposta sostitutiva sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, pur ritenendo che dalla disposizione potrebbero derivare effetti positivi per il bilancio dello Stato, afferma che alla stessa, prudenzialmente, non si ascrivono effetti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame introducono un regime opzionale mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva per i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia. Non si formulano quindi osservazioni tenuto conto che la norma, come indicato dalla relazione tecnica, è suscettibile di determinare effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non quantificati e non scontati sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 23, comma 1
(Detassazione dei premi di produttività)

Le norme, modificando la legge di stabilità per il 2016, dispongono:

a)     l’innalzamento da 2.000 a 3.000 euro (4.000 euro nel caso di aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori) del limite di importo complessivo dei premi di risultato la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività soggetta all’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento (lettere a ed e);

b)    l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle somme e ai valori fruiti dal lavoratore corrispondenti a beni o a servizi da lui goduti, sulla base di una sua scelta, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di produttività, per i quali rimangono fermi i criteri di determinazione forfetaria dei valori da assoggettare a tassazione, ad eccezione dei contributi alle forme pensionistiche complementari, dei contributi di assistenza sanitaria, del valore delle azioni ricevute in sostituzione dei premi di produttività, che non concorrono alla base imponibile né sono soggetti all’imposta sostitutiva (lettere b e c);

c)     l’ampliamento della platea dei beneficiari delle disposizioni, mediante l’innalzamento da 50.000 a 80.000 euro del limite di reddito di lavoro dipendente individuato quale parametro di riferimento (lettera d);

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate tributarie

 

Detassazione premi produttività - IRPEF

 

209,10

355,00

355,00

209,10

355,00

355,00

209,10

355,00

355,00

Detassazione premi produttività – addizionale regionale

 

 

 

 

19,80

19,80

 

19,80

19,80

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detassazione premi produttività – addizionale regionale

 

19,80

19,80

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detassazione premi produttività – addizionale comunale

 

 

 

 

14,90

7,50

 

14,90

7,50

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detassazione premi produttività – addizionale comunale

 

14,90

7,50

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la quantificazione degli effetti relativi all’aumento del limite di importo complessivo dei premi di produttività soggetta all’imposta sostitutiva pari al 10 per cento è stata basata su elaborazioni di simulazione sui dati delle dichiarazioni dei redditi 2015, relative all’anno di imposta 2015. Applicando alle somme erogate un coefficiente di incremento stimato relativamente all’incremento della platea dei beneficiari e dell’ammontare di reddito agevolabile, è stata stimata una somma annua di erogazioni di 4.378 milioni di euro, cui è stata applicata la differenza tra l’aliquota marginale media per i redditi di lavoro dipendente in oggetto, pari al 30 per cento, e l’aliquota del 10 per cento prevista dalla norma in esame. Considerando la perdita di gettito fiscale dovuta all’attuale regime di agevolazione, la relazione tecnica stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa 355 milioni di euro e di gettito di addizionale regionale e comunale di circa 19,8 e 7,5 milioni di euro.

Considerando la decorrenza della disposizione dal 2017, la relazione tecnica quantifica il seguente andamento del gettito di cassa (milioni di euro):

 

Effetti in termini di Conto della PA

2017

2018

Dal 2019

IRPEF

-209,1

-355,0

-355,0

Addizionale regionale

 

-19,8

-19,8

Addizionale comunale

 

-14,9

-7,5

Totale

-209,1

-389,7

-382,3

 

La relazione tecnica, inoltre, non ascrive effetti tributari diretti alla norma che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle somme e ai servizi goduti dal lavoratore per scelta, al posto dell’erogazione dei premi di produttività. La RT afferma invece, dall’esclusione dalla base imponibile e dall’assoggettamento all’imposta sostitutiva dei contributi alla previdenza complementare e all’assistenza sanitaria si possono produrre effetti finanziari nella misura in cui i soggetti che si trovano vicini ai limiti di reddito previsti decidono di indirizzare i premi ai fondi previdenziali e sanitari che. In considerazione della contenuta numerosità di tali soggetti, la RT non stima sostanziali effetti sul gettito. Anche con riferimento alle azioni corrisposte in luogo dei premi di produttività, la relazione tecnica, in considerazione del contenuto ricorso a tale fattispecie, stima l’assenza di sostanziali effetti di gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non reca tutti gli elementi necessari alla verifica della stima della riduzione del gettito fiscale. Non sono inoltre forniti elementi volti a verificare l’entità degli effetti di gettito, ritenuti non sostanziali dalla RT, derivanti dall’applicazione dell’imposta sostitutiva alle somme e ai servizi goduti dal lavoratore in luogo dei premi di produttività. In proposito appare necessario acquisire i relativi dati ed elementi di valutazione dal Governo.

 

Articolo 23, comma 2
(Esclusione dalla base imponibile dei premi versati contro il rischio di non autosufficienza)

Le norme, modificando il testo unico delle imposte sui redditi, dispongono l’esclusione dalla base imponibile del lavoratore dipendente dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza o i rischio di gravi patologie.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate tributarie

 

Esenzione premi - IRPEF

1,8

2

2

1,8

2

2

1,8

2

2

Esenzione premi – addizionale regionale

 

 

 

 

0,3

0,3

 

0,3

0,3

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esenzione premi – addizionale regionale

 

0,3

0,3

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esenzione premi – addizionale comunale

 

 

 

 

0,1

0,1

 

0,1

0,1

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esenzione premi – addizionale comunale

 

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, partendo dalla considerazione che la normativa vigente prevede la detraibilità, nei limiti di 1.291,14 euro, dei premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, afferma che l’ammontare di tali premi è stato pari a circa 18,3 milioni di euro, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015. Pertanto, ipotizzando che tale intero ammontare sia riconducibile ai premi versati dal datore di lavoro in sostituzione di altre somme corrisposte e applicando un’aliquota marginale media del 30 per cento, la relazione tecnica stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa 2 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale, rispettivamente, di 0,3 e di 0,1 milioni di euro, come risulta dalla tabella che segue.

 

Effetti in termini di Conto della PA

2017

2018

Dal 2019

IRPEF

-1,8

-2,0

-2,0

Addizionale regionale

0,0

-0,3

-0,3

Addizionale comunale

0,0

-0,1

-0,1

Totale

-1,8

-2,4

-2,4

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce delle ipotesi prudenziali formulate dalla RT.

 

Articolo 23, comma 3
(Norma di interpretazione autentica in materia di redditi esclusi dalla base imponibile)

Normativa vigente. L’articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi dispone l’esclusione dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari.

 

Le norme prevedono che le disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi si interpretano nel senso che le stesse si applichino anche alle opere e ai servizi riconosciuti dal datore di lavoro, pubblico e privato, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale, di accordo interconfederale e di contratto collettivo territoriale.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, avente carattere interpretativo, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero verificati i possibili effetti finanziari derivanti dal carattere interpretativo, e quindi dalla portata retroattiva, delle disposizioni in esame. Inoltre appare opportuno un chiarimento sugli effetti sui saldi di indebitamento e fabbisogno, al fine di escludere una riduzione di gettito riferibile alle addizionali comunale e regionale.

 

Articolo 24
(Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 79, della L. 247/2007 ha disposto, con riferimento agli iscritti alla gestione separata INPS che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, che l’aliquota contributiva pensionistica sia stabilita in misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l’anno 2009, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Inoltre, l’articolo 1, comma 744, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha ridefinito detta aliquota al 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, al 28 per cento per l'anno 2016 e al 29 per cento per l'anno 2017. Da ultimo, l’articolo 1, comma 203, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha confermato per il 2016 l’aliquota in oggetto al 27 per cento.

 

Le norme dispongono che, a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva sia stabilita al 25 per cento.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate contributive

 

Riduzione aliquota contributiva lavoratori autonomi

 

 

 

 

108,0

292,0

370,0

108,0

292,0

370,0

Maggiori spese correnti

 

Riduzione aliquota contributiva lavoratori autonomi

 

108,0

292,0

370,0

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Riduzione aliquota contributiva lavoratori autonomi – effetti fiscali

 

 

72,0

77,0

 

72,0

77,0

 

72,0

77,0

 

La relazione tecnica afferma che la riduzione è di 4 punti percentuali per l'anno 2017 e di 8 punti percentuali a decorrere dall'anno 2018 (e di 2 punti percentuali dal livello dell'anno 2016 e precedenti).

Sulla base di elementi amministrativi di fonte INPS la valutazione è stata effettuata considerando una stima di 277.000 iscritti per il 2017 con un reddito medio annuo pari a 16.300 euro. Nella valutazione delle minori entrate si è tenuto conto delle modalità di versamento dei contributi e dell'effetto fiscale indotto.

 

Normativa vigente

Anno

Minori entrate contributive

Lordo effetti fiscali

Minori entrate contributive

Netto effetti fiscali

29%

2017

108

108

33%

2018

292

220

33%

2019

370

293

33%

2020

377

294

33%

2021

384

300

33%

2022

392

305

33%

2023

400

312

33%

2024

408

319

33%

2025

416

325

33%

2026

425

332

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la relazione tecnica, in base ai parametri forniti, prevede un monte retributivo complessivo pari a circa 4,5 miliardi, leggermente superiore rispetto a quello rilevato in occasione di analoghi interventi.

Ciò premesso, appare necessario acquisire chiarimenti circa il minor gettito quantificato per l’anno 2018 (292 milioni lordi) rispetto agli anni successivi (circa 370 milioni), atteso che, a decorrere dal 2018, l’aliquota contributiva prevista a legislazione vigente è pari al 33%, uguale per tutti gli esercizi successivi. Andrebbero quindi esplicitate le ipotesi sottostanti la stima di una perdita di gettito più contenuta nel 2018. Tali chiarimenti appaiono utili anche con riferimento al 2017, in quanto la mera rideterminazione del gettito in ragione di un’aliquota inferiore (29%) sembrerebbe dar luogo ad una diversa determinazione della perdita di gettito.

Si osserva altresì che la RT ed il prospetto riepilogativo evidenziano gli effetti fiscali positivi derivanti dalle disposizioni in esame. Poiché l’aliquota utilizzata per la relativa quantificazione è pari a circa il 22%, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la determinazione della stessa appare comunque ispirata a criteri prudenziali.

 

Articolo 25
(Anticipo finanziario a garanzia pensionistica - APE)

Le norme dispongono che, a decorrere dal l° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, sia istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). Si tratta di un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia[34]. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza (comma 1).

L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata INPS, che, al momento della richiesta di APE:

·        hanno un'età anagrafica minima di 63 anni;

·        maturano il diritto ad una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni;

·        la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria.

Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto (comma 2).

Il soggetto richiedente presenta all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) domanda di certificazione del diritto all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile (comma 3).

La domanda di APE e di pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso. La facoltà di estinzione anticipata dell'APE è regolata dal DPCM, di cui al successivo comma 10. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipularsi, a seguito dell'entrata in vigore del DPCM, di cui al successivo comma 10, tra il Ministro dell'economia e il Ministro del lavoro e, rispettivamente, l'ABI e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie. L'attività svolta dall'INPS ai sensi del presente articolo non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermediazione assicurativa (comma 4).

La durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite dal DPCM, di cui al successivo comma 10. Il prestito costituisce credito ai consumatori, se di importo non superiore a 75.000 euro (comma 5).

Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto di finanziamento. L'INPS trattiene, a partire dalla prima pensione mensile, l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata. Gli effetti della trattenuta non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi (commi 6 e 13).

I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possono, con il consenso del richiedente, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in unica soluzione al momento della richiesta dell'APE un contributo non inferiore, per ciascun anno, o sua frazione, di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato dall'articolo 7 del D. Lgs. 184/1997, in materia di contributi volontari (comma 7).

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le disponibilità del Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50[35], costituito presso l’INPS, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell'anno 2017. Per le finalità del presente comma, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato. Tale fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al Fondo che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. La garanzia del Fondo copre 1'80 per cento del finanziamento e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato. Tale finanziamento e le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto (comma 8).

All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al precedente comma 4 (comma 9)

Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da l a 9 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con DPCM (comma 10).

La gestione del Fondo di garanzia è affidata all'INPS, sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e il Ministro del lavoro (comma 11).

Le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta. All’APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del DPR 60l/1973, in materia di agevolazioni per il settore del credito (comma 12).

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata INPS, che si trovano in specifiche condizioni[36], al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio ed il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. La concessione dell'indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità, è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta ai titolari di un trattamento pensionistico diretto. L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non soggetto a rivalutazione. Detta indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento dell’Assegno di disoccupazione (ASDI)[37], nonché con l'indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale[38]. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui (commi da 14 a 18).

Per i lavoratori del settore pubblico, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 14, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio iniziano a decorrere al compimento dell'età prevista ai sensi della riforma delle pensioni cosiddetta Fornero e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato (comma 19).

Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 19 sono disciplinati con DPCM, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia (comma 20)

Il beneficio dell'indennità ai sensi dei commi da 14 a 20 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, 609 milioni di euro per l'anno 2018, 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, 462 milioni di euro per l'anno 2020, 280 milioni di euro per l'anno 2021, 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie (comma 21).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo di garanzia per l'accesso all'APE (anticipo finanziario a garanzia pensionistica)

(comma 8)

70,0

 

 

 

 

 

70,0

 

 

Maggiori entrate extratributarie

 

Riduzione Fondo ex art. l, comma 32 della L. 190/2014

(comma 8)

70,0

 

 

 

 

 

70,0

 

 

Minori entrate tributarie

 

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)-credito di imposta (comma 12)

 

2,0

8,0

 

2,0

8,0

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)-credito di imposta (comma 12)

 

 

 

 

 

 

 

2,0

8,0

APE sociale – Indennità di accompagnamento al pensionamento

(comma 21)

300,0

609,0

647,0

300,0

609,0

647,0

300,0

609,0

647,0

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente che la stessa è basata sul presupposto della qualificazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica quale prestito, ai sensi del comma l, in considerazione del fatto che gli effetti finanziari associati alla misura e la compatibilità della stessa con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sono valutati in coerenza con la predetta qualificazione.

In relazione ai commi da 1 a 8, la RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Con riferimento agli aspetti di natura fiscale, riguardo al comma 12 la RT ricorda che la norma dispone che le somme, erogate in quote mensili, non concorrano a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo, pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Il credito d'imposta dà luogo a rimborso in caso di incapienza e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Tale credito d'imposta è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Relativamente alla stima dei relativi effetti finanziari è stata effettuata un'elaborazione puntuale, mediante modello di microsimulazione, per individuare la platea dei soggetti potenzialmente interessati alla misura e il costo finanziario.

Stante il più favorevole trattamento di accompagnamento alla pensione di vecchiaia assicurato ad alcune categorie di soggetti considerati maggiormente bisognosi di sostegno sociale attraverso la c.d "Ape Sociale" (commi 14-21), si ipotizza che optino per l'APE un quarto dei soggetti non disagiati aventi i necessari requisiti e i quattro quinti dei soli disagiati tra venti e trenta anni di contribuzione, che non potranno beneficiare del citato trattamento sociale agevolato.

Al riguardo, dal punto di vista strettamente finanziario, e con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 12 della norma in esame, sono indicati di seguito i seguenti effetti in termini di minor gettito lRPEF:

 

(milioni di euro)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

-2

-8

-17

-33

-54

-57

 

La RT segnala che, a causa dell’adesione sperimentale per i soli anni 2017 e 2018 e di un periodo massimo di fruibilità dell’APE di tre anni e sette mesi, l'onere stimato per il 2023 è da considerarsi un massimo, destinato a restare dapprima costante e poi a scendere dal 2038 fino ad azzeramento, in seguito alla conclusione delle restituzioni con rate ventennali.

Per quanto riguarda l’articolo 14, la RT afferma che la disposizione è volta a chiarire che gli effetti della trattenuta di cui all'ultimo periodo del comma 6 non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.

Con riferimento ai commi da 14 a 23 (APE sociale), la RT specifica che le disposizioni non introducono un diritto soggettivo, ma condizionano il beneficio ad un limite di spesa programmato, ponendo a salvaguardia dello stesso uno specifico meccanismo di salvaguardia (posticipo della decorrenza del trattamento per rispettare il limite di spesa medesimo).

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di maggiore spesa pensionistica (è prevista una disposizione diretta ad evitare maggiori oneri per anticipo dell'erogazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici), corrispondenti ai limiti di spesa annuali programmati a garanzia dei quali opera il meccanismo di salvaguardia e sintetizzabili nei seguenti termini:

 

(milioni di euro)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

-300

-609

-647

-462

-280

-83

-8

 

L'accesso all'indennità è concesso a tutti gli assicurati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono io possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104 e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono io possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti che svolgono una o più delle professioni previste dalla disposizione in esame da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Le valutazioni sono state effettuate determinando i contingenti di uscita (63 anni di età con anzianità contributiva 30 o 36) nel periodo interessato e applicando le percentuali e/o le modalità descritte di seguito:

Lavoratori di cui al punto a)

Dipendenti privati

Sulla base dei pensionamenti di vecchiaia decorrenti nell'armo 2015 e dell'analisi delle situazioni contributive antecedenti il pensionamento, è stato stimato che la percentuale dei soggetti in stato di disoccupazione, che hanno almeno 30 anni di contributi, è pari a circa il 4,5%. ·

Lavoratori di cui al punto b)

Dipendenti privati

Dall'incrocio tra gli archivi gestionali delle prestazioni di congedo straordinario (L. 104/92) e quelli delle pensioni di vecchiaia decorrenti nel 2015, con almeno 30 anni di contributi, è stato rilevato che la percentuale di tali lavoratori è pari a circa all'1,5%.

Dipendenti pubblici

La stima per tali lavoratori è stata ricavata sulla base dei dati delle deroghe alla legge n.214/2011, riferite alla L. 104/92, sulle uscite dell'anno 2015.

Lavoratori di cui al punto c)

Dipendenti privati e pubblici

Per determinare la percentuale di coloro che potrebbero usufruire della norma per riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, sono state incrociate le pensioni decorrenti 2015 con i verbali delle invalidità civili; il valore ottenuto è pari al 4,3% per i lavoratori privati e il 4% per quelli pubblici.

Lavoratori di cui al punto d)

Dipendenti privati

Sulla base delle informazioni sulle comunicazioni obbligatorie gestite dal Ministero del Lavoro, congiuntamente con quelle delle pensioni di vecchiaia decorrenti nel 2015, i lavoratori che svolgono una o più delle professioni indicate dalla disposizione in esame, da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso (da specificarsi ulteriormente con DPCM) il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni rappresentano circa il 10%.

Dipendenti pubblici

La quantificazione della platea degli interessati è stata effettuata sulla base di una stima delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, aggiornate all'anno 2015, applicando, alle leve di pensionamento per vecchiaia, la composizione percentuale per qualifica desunta dai dati del Conto Annuale 2014 dei dipendenti pubblici.

Ai fini della previsione della maggiore spesa sono state adottate le seguenti ulteriori ipotesi:

·       l'importo massimo dell'indennità mensile riconosciuta è pari a 1.500 euro lordi;

·       per i dipendenti privati la propensione ali 'utilizzo della prestazione è stata ipotizzata al 90%;

·       per i dipendenti pubblici la propensione di utilizzo per le categorie interessate è stata ipotizzata pari al 90% della platea.

 

Stima degli oneri derivanti dalla misura sperimentale di indennità economica di accompagnamento per il pensionamento di vecchiaia

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoratori del settore privato e lavoratori pubblici

Anno

Stima del numero di prestazioni in pagamento alla fine dell’anno

(migliaia di unità)

Maggiori oneri (limite di spesa)

(milioni di euro)

2017

34,3

300

2018

43,1

609

2019

36,7

647

2020

23,3

462

2021

13,7

280

2022

2,9

83

2023

-

8

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono due differenti istituti, volti ad accompagnare i soggetti interessati al perfezionamento dei requisiti pensionistici definiti ai sensi della normativa pensionistica.

In relazione all’istituzione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), si evidenzia che la RT non individua in modo puntuale la platea dei soggetti interessati ed il periodo medio di durata del prestito considerato ai fini della stima. Tali elementi appaiono necessari ai fini della verifica degli effetti finanziari con riferimento sia all’onere connesso al credito di imposta (di cui non è prevista la concessione entro limiti massimi di spesa annui) e alle altre disposizioni a carattere fiscale di cui al comma 12, sia alla perdita di gettito contributivo derivante dall’uscita lavorativa dei soggetti aderenti all’APE. Infatti, ad eccezione dell’articolo 7, che prevede per i datori di lavoro, gli enti bilaterali e i fondi di solidarietà la facoltà di incrementare il montante contributivo in favore dei lavoratori, non sembra espressamente prevista dalle disposizioni in esame la continuità della contribuzione per le persone che escono dal mondo del lavoro. Andrebbe quindi acquisita la valutazione del Governo circa l’eventualità che, nel caso in cui tali soggetti non siano interamente sostituiti con nuovi ingressi nel mondo del lavoro, si determini un minor gettito contributivo in favore degli enti previdenziali.

L’articolo 8 prevede l’istituzione di un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Contestualmente, le disponibilità del Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50 dipendenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell'anno 2017. Con specifico riferimento agli importi iscritti nel prospetto riepilogativo, si evidenzia che la previsione di un onere in termini di indebitamento netto sembra configurare la garanzia in questione come di natura “standardizzata” ai fini dei criteri di contabilità europea.

Si ricorda in proposito che il Sec2010, al paragrafo 20.254, evidenzia infatti che le garanzie standardizzate coprono rischi di credito simili per un gran numero di casi e che, per esse, è possibile stimare quanti dei prestiti quanti risulteranno inadempienti. Coerentemente, il paragrafo 5.197 indica che nelle garanzie standard i garanti sono in grado di stimare la perdita media sulla base delle statistiche disponibili. Le garanzie standardizzate sono considerate ai fini dell’indebitamento netto

Per quanto attiene agli effetti di cassa, si rileva che – in analogia a quanto previsto per precedenti analoghe fattispecie – non sono imputati oneri ai fini del saldo di fabbisogno in relazione all’articolo 8. In proposito, appaiono opportuni chiarimenti riguardo alla prudenzialità di tale mancata imputazione: a tal fine, andrebbe precisato anche se il profilo di rischio sia analogo a quello eventualmente già scontato con riferimento al Fondo di garanzia da cui provengono le risorse in questione[39]. Sempre con riguardo a tale modalità di copertura, appare inoltre opportuno acquisire conferma che non siano pregiudicati interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

Riguardo al comma 12, si rileva che le disposizioni prevedono l’esclusione delle somme erogate in quote mensili dalla formazione del reddito ai fini IRPEF. Per quanto attiene al settore privato, tale esclusione, potrebbe non essere neutrale nel caso in cui i lavoratori dipendenti che accedono all’APE (soggetti a IRPEF sui redditi da lavoro), non siano sostituiti con nuovi ingressi.

Si fa presente inoltre che, l’esenzione IRPEF delle quote mensili riscosse fino alla data del pensionamento – per un periodo che va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni e 7 mesi – determina una riduzione dell’aliquota media effettiva IRPEF riferita al biennio precedente la predetta data di pensionamento. Tenuto conto che tale aliquota viene utilizzata per la tassazione del TFR, potrebbe definirsi una riduzione del relativo gettito. Andrebbero quindi verificati i relativi effetti fiscali.

In merito al credito d’imposta, infine, l’esclusione di effetti finanziari per l’esercizio 2017, incorporata nella stima, appare confermata qualora si escluda la possibilità di fruizione del beneficio APE già dal 1° maggio 2017 entro il limite minimo di sei mesi nel corso dell’anno. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

In generale, si osserva, con riferimento al prestito pensionistico, che le disposizioni in esame prevedono adempimenti aggiuntivi in capo all’INPS. Appare pertanto necessario acquisire dati ed elementi volti a confermare che l’Istituto sia in grado di adempiere a tali compiti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione all’istituzione dell’indennità di cui all’articolo 14 (cosiddetta APE sociale), si rileva in primo luogo che il beneficio è erogato nell’ambito di limiti massimi di spesa e che la relazione tecnica esclude il sorgere di diritti soggettivi, vincolando pertanto la loro applicazione al rispetto delle risorse finanziarie allo scopo approntate.

Tanto premesso, si rileva che la quantificazione appare congrua rispetto ai parametri assunti nella RT.

 

Articolo 26
(Quattordicesima ai titolari di trattamenti pensionistici)

Normativa vigente. L’articolo 5, commi 1-4, del decreto legge n. 81/2007[40] ha previsto, a decorrere dall’anno 2007, la corresponsione, in favore dei soggetti di età pari o superiore a 64 anni, titolari di uno o più trattamenti pensionistici, di una somma aggiuntiva (c.d. “quattordicesima”) determinata ai sensi della seguente Tabella A, in funzione dell’anzianità contributiva e della gestione pensionistica che liquida il trattamento principale:

(euro)

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

Anno 2007

Dal 2008

Anni di contribuzione

Anni di contribuzione

 

 

Fino a 15

Fino a 18

262

336

Da 16 a 25

Da 19 a 28

327

420

Oltre i 25

Oltre i 28

392

504

 

Tale somma aggiuntiva, corrisposta dall’INPS in sede di erogazione della mensilità di luglio, spetta a condizione che il soggetto non possegga un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso, superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La corresponsione della somma aggiuntiva è dovuta, fino a concorrenza del limite, nei confronti di soggetti per i quali l’importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici sia superiore a 1,5 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della somma aggiuntiva.

La medesima norma ha inoltre previsto l’esclusione dalla base imponibile di tale somma aggiuntiva, anche con riferimento alla corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Il relativo onere è stato valutato in 1.156 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.

 

Le norme apportano modifiche al decreto legge n. 81/2007 disponendo l’incremento di circa il 30 per cento della somma aggiuntiva spettante ai pensionati di età superiore a 64 anni che posseggono un reddito complessivo individuale non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È inoltre ampliata la platea dei beneficiari della prestazione includendovi anche i soggetti con un reddito compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine viene sostituita la tabella A allegata al citato decreto legge con la seguente:

 

Allegato n. 1 – Tabella A

(euro)

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

Anno 2007

Dal 2008 al 2016

Dal 2017

Anni di contribuzione

Anni di contribuzione

 

 

 

Fino a 1,5 volte il trattamento minimo

 

 

 

Fino a 15

Fino a 18

262

336

437

Da 16 a 25

Da 19 a 28

327

420

546

Oltre i 25

Oltre i 28

392

504

655

Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo

 

 

 

Fino a 15

Fino a 18

 

 

336

Da 16 a 25

Da 19 a 28

 

 

420

Oltre i 25

Oltre i 28

 

 

504

 

Le norme, in aggiunta alla clausola di salvaguardia per i soggetti appartenenti alla prima fascia reddituale (fino a 1,5 volte il trattamento minimo) già prevista a legislazione vigente, inseriscono una apposita clausola per i soggetti appartenenti alla seconda fascia. Si prevede in particolare che nei confronti dei soggetti per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo sia attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Quattordicesima ai pensionati

(comma 1)

800

800

800

800

800

800

800

800

800

 

La relazione tecnica quantifica maggiori oneri pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

La RT afferma che, ai fini della stima, sono stati utilizzati i seguenti dati e ipotesi:

­   il numero dei beneficiari degli importi di somma aggiuntiva a normativa vigente risulta pari, a luglio 2016, a circa 2.125.000 soggetti per un importo medio di circa 400 euro (cfr. tabella sotto riportata):

 

Beneficiari della somma aggiuntiva a luglio 2016 e vigenti all’1.07.20161escluse Ex Enpals e Ex INPDAP2

(beneficio previsto dall'articolo 5, del decreto legge 2luglio 2007, n.SI. c.d."quattordicesima")

 

Classi d'importo della quattordicesima

Numero

Importo complessivo quattordicesima

(migliaia di euro)

Importo medio mensile della quattordicesima

(euro)

Inferiore a 336

82.289

15.006,2

183,09

336

632.425

212.494,7

336,00

Da 336,01 a 419,99

20.234

7.614,8

376,34

420

1.009.498

423.989,1

420,00

Da 420,01 a 503,99

8.815

4.075,7

462,36

504

356.717

179.785,4

504,00

TOTALE

2.109.978

843.025,9

399,54

 

1 Dati RT: Elaborazione su archivi aggiornati al 16.08.2016. Sono state escluse circa 20 mila pensioni beneficiarie della 14-esirna ma eliminate nel primo semestre 2016.

2 I beneficiari Ex Enpals e Ex INPDAP sono circa 14.000 per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro.

 

­   la distribuzione dei redditi pensionistici al 3l/12/2015 dei pensionati con età pari o maggiore di 64 anni, in relazione alla cui elaborazione la RT stima nuovi beneficiari pari a circa 1.250.000 soggetti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la stima della maggiore spesa connessa alla norma in esame appare sostanzialmente corretta sulla base dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 27
(Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA)

Le norme dispongono che, a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia necessari alla richiesta dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), in possesso della relativa certificazione INPS e a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possano essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, tale rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), decorre dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consiste nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto (comma 1).

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15 (comma 2).

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, dapprima a quelli maturati dal l° gennaio 200l al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal l° gennaio 2007 (comma 3).

Le disposizioni si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate (comma 4).

Per i lavoratori del settore pubblico, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni di cui alla cosiddetta “Riforma Fornero” e, secondo la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori entrate fiscali

 

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

(commi 1-5)

30,10

13,70

 

30,10

13,70

 

30,10

13,70

 

Minori entrate fiscali

 

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

(commi 1-5)

 

 

52,00

 

 

52,00

 

 

52,00

 

La relazione tecnica afferma che, dal punto di vista finanziario, la RITA determina un anticipo di tassazione dal momento del conseguimento del requisito di accesso al trattamento pensionistico in cui sarebbe stata erogata la prestazione pensionistica integrativa, al momento in cui, in relazione alla misura in esame, viene erogata la rendita integrativa anticipata.

Ai fini della stima dei correlati effetti finanziari, si ipotizza che, della platea potenziale dei fondi negoziali, aperti, preesistenti e dei piani individuali pensionistici (PIP), aderisca una percentuale del 30%, del 10% e del 5% rispettivamente per coloro che devono attendere uno, due o tre anni per il conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio.

Sulla base di dati COVIP, per quanto riguarda i suddetti fondi, non considerando i fondi preesistenti, si stima quindi un ammontare totale di prestazioni anticipate pari a 295,2 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2018-2020 e pari a 264,1 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2019-2021. Per quanto riguarda i fondi preesistenti si stima un ammontare totale di prestazioni anticipate pari a 158,2 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2018-2020 e pari a 143,8 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2019-2021.

I soggetti dei fondi negoziali, aperti e i PIP fruirebbero di un'aliquota media di imposizione del 15% sia a normativa vigente sia nella normativa proposta, mentre i soggetti dei fondi preesistenti fruirebbero di un'aliquota media di imposizione del 12% in base alla normativa proposta, a fronte di un'aliquota media del 25% a normativa vigente. Applicando tali aliquote ai predetti ammontare, ripartiti per i singoli anni di spettanza, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ritenuta

30,1

13,7

-52,0

-23,6

-7,4

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la quantificazione degli oneri appare sostanzialmente congrua rispetto ai parametri ed ai dati della relazione tecnica. Appare peraltro opportuno acquisire chiarimenti circa la modulazione temporale degli effetti di gettito indicati e la relativa imputazione ai singoli esercizi.

 

Articolo 28
(Abolizione penalizzazioni)

Normativa vigente. L’articolo 24, comma 10, del DL 201/2011 prevede, tra l’altro, che sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, sia applicata una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. Tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

L’articolo 1, comma 113, della legge 190/2014 ha successivamente escluso dalla riduzione percentuale i soggetti che avevano maturato il prescritto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Infine, l’articolo 1, comma 299, della L. 208/2015 ha esteso l’applicazione dell’articolo 1, comma 113, della legge 190/2014 (e quindi esentano dalle penalizzazioni) i trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, solo per i ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016.

 

Le norme, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2018, prevedono che le disposizioni in materia di penalizzazioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovino applicazione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Abolizione penalizzazioni pensioni anticipate

 

34,00

84,00

 

34,00

84,00

 

34,00

84,00

Maggiori entrate fiscali

 

Abolizione penalizzazioni pensioni anticipate – effetti fiscali

 

11,00

27,00

 

11,00

27,00

 

11,00

27,00

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle Contabilità separate, ai Fondi speciali e alle Gestioni speciali lavoratori autonomi, che le valutazioni sono state effettuate sulla base dei contingenti di uscita per pensionamenti previsti a normativa vigente negli anni di valutazione 2018-2027. Il regime delle decorrenze è quello previsto del DL 201/2011.

Il numero delle pensioni interessate dalla norma è pari a circa il 40% delle pensioni anticipate liquidate nel settore privato e a circa il 50% per i lavoratori autonomi (nel complesso circa 70.000 nel 2018). La percentuale media di penalizzazione è pari al 2,7% nel primo anno di valutazione (circa 700 euro annui).

Con riferimento alla Gestione dipendenti pubblici, la stima è stata effettuata sulla base delle informazioni disponibili negli archivi amministrativi dell'Istituto da cui si evince che oltre il 60% dei pensionati di cui trattasi anticipa tra 1 e 2 armi rispetto all'età di 62. La platea iniziale dei pensionati è stata stimata pari a circa 22.000 unità, con un abbattimento medio di pensione, al lordo degli effetti fiscali, pari a circa 630 annui.

Ai fini della valutazione si è tenuto conto che, a normativa vigente, l'effetto della penalizzazione in esame sui nuovi trattamenti liquidati è decrescente negli anni successivi per la minore incidenza della quota retributiva. I risultati delle elaborazioni riportati nella tabella seguente rappresentano l'onere per il periodo 2017-2026 derivante dall'applicazione della norma in esame, per il computo del quale si è tenuto conto dell'applicazione generale della disposizione al complessivo sistema pensionistico.

 

 

Maggiore spesa

al lordo degli effetti fiscali

Maggiore spesa

al netto degli effetti fiscali

2017

0

0

2018

34

23

2019

84

57

2020

135

91

2021

174

118

2022

204

138

2023

228

155

2024

252

172

2025

270

183

2026

286

195

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la stima, in base ai dati forniti dalla RT, appare congrua con riferimento ai primi anni considerati. Non sono peraltro forniti i parametri e le ipotesi utilizzati per quantificare l’effetto decrescente della quota retributiva negli anni successivi. In proposito appare necessario acquisire i dati sottostanti le relative stime.

 

Articolo 29
(Cumulo periodi assicurativi)

Normativa vigente. Il decreto legislativo n. 42/2006 prevede la possibilità per gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima (comprese le Casse dei liberi professionisti e la Gestione separata INPS) di sommare i periodi assicurativi non coincidenti al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e indiretta (c.d. totalizzazione).

In particolare, con riferimento alla pensione di vecchiaia e anticipata, si ha diritto alla prestazione pensionistica in presenza dei seguenti requisiti:

•      la pensione di vecchiaia al compimento dei 65 anni e 7 mesi, senza differenza tra uomini e donne;

•      la pensione anticipata con 40 anni e 7 mesi di contribuzione.

I requisiti sono incrementati secondo gli adeguamenti della speranza di vita e la decorrenza dei trattamenti è fissato dopo 18 mesi (21 per la pensione anticipata) dalla maturazione del requisito.

L'importo della pensione è determinato sulla base della disciplina prevista in caso di "opzione" per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti.

L’articolo 1, commi 239-246 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) ha introdotto un'ulteriore possibilità di unificare la contribuzione versata in più gestioni assicurative (c.d. cumulo). In particolare, è prevista la facoltà per gli iscritti a più gestioni pensionistiche (lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata) o a forme sostitutive o esclusive dell’AGO[41] con esclusione delle Casse libero-professionali, non ancora titolari di trattamento pensionistico, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

·       di vecchiaia;

·       di inabilità;

·       ai superstiti di assicurato deceduto prima di avere acquisito il diritto a pensione.

È prevista la determinazione dell’entità del trattamento da parte delle gestioni interessate pro-quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento[42], fermo restando che, per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione corrispondente è calcolata secondo il sistema contributivo[43].

Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può essere richiesto a condizione che i lavoratori non abbiano maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo (articolo 1, comma 239, della legge di stabilità 2013).

 

Le norme, modificando l’articolo 1, comma 239, della legge di stabilità per il 2013 dispongono:

­   la soppressione del requisito della mancata maturazione del diritto autonomo per l'accesso alla pensione di vecchiaia (comma 1, lettera a));

­   la possibilità di utilizzare il cumulo anche in caso di pensione anticipata, al raggiungimento dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel 2016) adeguati agli incrementi della speranza di vita (comma 1, lettera b)).

Con riferimento ai lavoratori delle amministrazioni pubbliche e al personale degli enti pubblici di ricerca che si avvalgono del cumulo, le norme prevedono che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio[44] inizino a decorrere dal compimento dell’età prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia prevista dalla normativa vigente[45] (comma 2).

Viene inoltre introdotta una disciplina transitoria volta a consentire la facoltà di recesso dalla domanda di ricongiunzione per i soggetti che possono accedere al trattamento pensionistico a seguito del cumulo, per effetto delle modifiche recate dal comma 1 dell’articolo in esame. In particolare, possono esercitare tale diritto i lavoratori che hanno presentato domanda di ricongiunzione e che non hanno ancora perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. In tale caso, l’esercizio del recesso dà diritto alla restituzione di quanto già versato (comma 3).

Per i lavoratori che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione anteriormente all’entrata in vigore delle norme in esame, è prevista la possibilità di rinunciare alla predetta totalizzazione nel caso in cui il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso. Anche per tali soggetti la facoltà di rinuncia è prevista qualora gli stessi possano accedere al trattamento pensionistico a seguito del cumulo, per effetto delle modifiche recate dal comma 1 dell’articolo in esame (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Cumulo periodi assicurativi – prestazioni pensionistiche

(commi 1-4)

87

132

164

87

132

164

87

132

164

Cumulo periodi assicurativi – minori entrate ricongiunzioni

(commi 1-4)

15

30

30

 

 

 

 

 

 

Minori entrate contributive

 

Cumulo periodi assicurativi – minori entrate ricongiunzioni

(commi 1-4)

 

 

 

15

30

30

15

30

30

Maggiori entrate tributarie

 

Cumulo periodi assicurativi – effetti fiscali

(commi 1-4)

4

12

17

4

12

17

4

12

17

 

La relazione tecnica afferma che la quantificazione è stata effettuata sulla base delle informazioni presenti negli archivi amministrativi dell'INPS (Casellario centrale delle posizioni attive), contenti le posizioni contributive di tutti i lavoratori e di tutti gli enti previdenziali.

Si è proceduto quindi a stimare il numero dei soggetti, con requisito autonomo in almeno una gestione, che nei prossimi dieci anni si troveranno ad accedere al pensionamento potendo ricorrere all'istituto della totalizzazione, distinguendo la categoria di pensione oltre che sulla base del requisito anagrafico e contributivo anche valutando il vantaggio di un posticipo della prestazione in ragione di un importo più elevato. Dalla platea così selezionata sono stati esclusi coloro che hanno contribuzioni presso le casse professionali (circa il 20% dei soggetti) oltre ai soggetti che in ogni caso accederebbero alla pensione attraverso una ricongiunzione onerosa (circa 10% dei soggetti). In tal modo il numero complessivo dei soggetti interessati è stimato in circa 100.000 unità nei successivi dieci anni.

Dalle distribuzioni delle posizioni per età ed anzianità contributiva la RT stima i contingenti di pensionati nel periodo 2017-2026, calcolando l'onere in via differenziale tra il calcolo in pro-quota del cumulo e quello previsto dalla totalizzazione nonché l'onere per anticipo nel caso del pensionamento anticipato.

Nel quadro cosi delineato la RT evidenzia i seguenti gruppi di soggetti, ciascuno caratterizzato da una situazione differente:

l. soggetti che non maturano, entro l'anno in cui raggiungono il requisito di età per la vecchiaia, il requisito contributivo per la pensione anticipata. Per tali soggetti l'onere è stato valutato come differenziale tra la pensione di vecchiaia in cumulo e la pensione di vecchiaia in totalizzazione;

2. soggetti che maturano, prima dell'anno in cui raggiungono il requisito di età per la vecchiaia, il requisito contributivo per la pensione anticipata. Per tali soggetti l'onere è stato valutato come differenziale tra la pensione anticipata in cumulo e la pensione anticipata in totalizzazione nonché come effetto di anticipo rispetto alla maturazione del requisito di età per la vecchiaia nei casi in cui questo si verifichi;

3. soggetti che maturano, entro l'anno in cui raggiungono il requisito di età per la vecchiaia e il requisito contributivo per la pensione anticipata, ma rinunciano a totalizzare a causa della forte decurtazione della prestazione. Per tali soggetti l'onere è stato valutato come differenziale tra la pensione anticipata in cumulo e la pensione di vecchiaia in totalizzazione.

Si riporta di seguito la tabella relativa alla stima del numero di pensioni interessate da pensionamento di vecchiaia o anticipato contenuta nella RT:

 

(migliaia di unità)

Anno

Pensionamento di vecchiaia

Pensionamento anticipato

Totale pensioni interessate

2017

3,4

4,4

7,8

2018

8,2

7,2

15,4

2019

13,4

9,6

23,0

2020

17,1

12,6

29,7

2021

24,0

16,0

40,0

2022

29,8

19,6

49,4

2023

36,3

23,2

59,5

2024

45,3

27,1

72,4

2025

54,9

31,4

86,3

2026

66,1

34,3

100,4

 

La quantificazione si basa sui valori inziali degli importi medi annui delle prestazioni in totalizzazione ed il rispettivo valore della prestazione differenziale in cumulo, riepilogati nella tabella seguente:

 

Tipologia di prestazione

Maschi

Femmine

Totalizzazione vecchiaia

20.500

14.350

Cumulo vecchiaia

22.960

16.070

Totalizzazione anticipata

26.000

19.000

Cumulo anticipata

31.200

22.800

 

La RT precisa che, ai fini della spesa per trattamenti di fine servizio e di fine rapporto nell'ambito del pubblico impiego, per effetto di specifica previsione normativa, non sono previsti maggiori oneri.

 

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa degli effetti finanziari recati dalla norma in esame, quantificati dalla RT sulla base delle ipotesi, dei dati e della metodologia precedentemente descritti:

 

(milioni di euro)

Anno

Maggiore spesa pensionistica

Revisione versamenti per ricongiunzione e oneri connessi

Effetto fiscale indotto

Effetti complessivi

2017

-87

-15

4

-98

2018

-132

-30

12

-150

2019

-164

-30

17

-177

2020

-186

-30

20

-196

2021

-266

-30

31

-265

2022

-325

-30

37

-318

2023

-400

-15

39

-376

2024

-469

-10

48

-431

2025

-533

-5

59

-479

2026

-562

0

65

-497

 

Gli effetti finanziari tengono conto anche delle misure transitorie in materia di soggetti che avendo in corso la domanda di ricongiunzione optino per il recesso della medesima secondo quanto previsto dalla disposizione in esame.

La RT precisa che l'effetto fiscale indotto è stato valutato sulla base di criteri di prudenzialità.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT non esplicita tutti i dati e gli elementi sottostanti le stime fornite, necessari per una puntuale verifica della quantificazione degli effetti finanziari delle norme in esame; si fa riferimento, ad esempio, alla distribuzione della platea dei soggetti interessati nell’ambito dei tre macro-gruppi individuati dalla stessa RT e alla distinzione della medesima platea tra maschi e femmine. Infatti, nella relazione tecnica sono riportate le tabelle relative ai risultati finali delle elaborazioni eseguite sulle basi dati contenute negli archivi amministrativi dell'INPS (Casellario centrale delle posizioni attive).

Inoltre, con particolare riferimento all’esercizio del diritto di recesso dalla domanda di ricongiunzione la RT non fornisce gli elementi di quantificazione dell’onere per minori entrate contributive, i cui dati sono riportati sinteticamente nel quadro riepilogativo degli oneri come “revisione profili versamenti per ricongiunzioni e oneri connessi”.

In proposito appare quindi necessario acquisire ulteriori informazioni. Tali elementi appaiono necessari anche al fine di verificare gli oneri che si realizzano oltre il triennio, tenuto conto che gli incrementi di spesa pensionistica più rilevanti si determinano negli esercizi successivi al 2019, non compresi nel prospetto riepilogativo degli effetti del disegno di legge di bilancio. In merito alla complessiva sostenibilità di tale incremento di spesa, tenuto conto della proiezione temporale dei mezzi di copertura inclusi nella manovra, andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

 

Articolo 30
(Lavoratori precoci)

Normativa vigente. L’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’accesso alla pensione anticipata, indipendentemente dai requisiti anagrafici, a quei lavoratori (la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO[46] e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata) che maturano determinati requisiti contributivi adeguati alla speranza di vita. Per l’anno 2016 il requisito contributivo risulta pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

l’articolo 1, commi 12 e 13 della legge n. 335/1995 ha previsto, per i medesimi lavoratori, differenti modalità di calcolo della pensione sulla base del requisito contributivo valutato alla data del 31 dicembre 1995. In particolare, per i lavoratori che a quella data:

- non possono far valere un'anzianità contributiva superiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma della quota di pensione corrispondente:

a) alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

- possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

 

Le norme prevedono, a decorrere dal l° maggio 2017, una riduzione del requisito contributivo a 41 anni ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori di cui all'articolo l, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995, che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovino in una delle seguenti condizioni (comma 1):

a)     stato di disoccupazione involontaria, con integrale riscossione della relativa prestazione spettante da almeno tre mesi;

b)    assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, del coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992;

c)     ridotta capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d)    siano lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato A che svolgano, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero siano lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti[47].

Le norme prevedono inoltre che al requisito contributivo ridotto si applichino gli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla normativa vigente[48] a partire dal 1° gennaio 2019 (comma 2).

Con riferimento alle indennità di fine servizio è previsto che per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni[49] nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono al pensionamento anticipato introdotto dalla norma in esame, le indennità di fine servizio[50], siano corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo la normativa vigente in materia (comma 3).

Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei limiti di spesa annuali sopra indicati sono disciplinate con DPCM, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 4).

Il beneficio dell'anticipo del pensionamento è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, 550 milioni di euro per l'anno 2018, 570 milioni di euro per l'anno anno 2019, 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Le norme introducono inoltre una specifica clausola, in base alla quale qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emergano scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie sopra definite, la decorrenza dei trattamenti è differita. Tale differimento dovrà essere commisurato a criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie (comma 5).

Le norme prevedono la non cumulabilità del trattamento pensionistico con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva prevista dalla normativa vigente e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento anticipato. Inoltre il beneficio in esame non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma l, ferma restando il riconoscimento della contribuzione figurativa per i sordomuti e gli invalidi civili con invalidità superiore al 74 per cento[51] (commi 6 e 7).

 

Tabella A

A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

B. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

C. Conciatori di pelli e di pellicce

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion

F. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

H. Professori di scuola pre-primaria

I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

J. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

K. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Pensionamento anticipato lavoratori precoci

(comma 5)

360

550

570

360

550

570

360

550

570

 

La relazione tecnica afferma che le norme in esame determinano i seguenti oneri connessi ad un maggiore spesa pensionistica:

 

(milioni di euro)

Effetti in termini di Conto della PA

2017

2018

2019

2020

Maggiore spesa pensionistica

360

550

570

590

 

Complessivamente la RT stima, considerando sia il settore privato sia il settore pubblico, il seguente maggiore numero di pensioni a fine anno:

 

Anno

Maggior numero di pensioni

(al fine anno)

2017

20.000

2018

22.000

2019

24.000

2020

26.000

 

La RT espone i dati e le ipotesi adottate ai fini della determinazione del limite di spesa sopra indicato, distintamente per i lavoratori del settore privato e del settore pubblico.

Lavoratori del settore privato

La RT precisa che le valutazioni sono state effettuate sulla base dei contingenti di uscita per pensionamento previsti a normativa vigente negli anni di valutazione 2017-2026.

Sulla base dei pensionamenti anticipati registrati nel corso dell'anno 2015 la RT stima la percentuale dei soggetti con almeno 12 mesi di contribuzione prima del raggiungimento del diciannovesimo anno di età, che risulta pari al 70%.

Per le singole platee interessate dalla norma la RT ha formulato le ipotesi di seguito riportate

Lavoratori di cui al punto a)

Per i lavoratori precoci in stato di disoccupazione è stata effettuata una rilevazione sui percettori di indennità di disoccupazione e mobilità che terminano il periodo di sostegno al reddito nel corso dell'anno 2017, in modo da stimare il numero dei soggetti con un'anzianità utile per utilizzare la norma nel primo armo di applicazione. Il valore ottenuto, incrementato anche del numero di soggetti che terminano il periodo di sostegno entro l'anno 2016 e che non siano già stati salvaguardati da precedenti provvedimenti normativi, è pari a 7.000 unità. Per gli anni successivi tale valore è stato percentualizzato rapportandolo al numero di soggetti che si trovano nelle condizioni di poter anticipare il trattamento pensionistico con il requisito di 41 anni di anzianità contributiva. Tale percentuale risulta essere pari a circa il 3%.

Lavoratori di cui al punto b)

Per i soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%, è stata ricavata la percentuale incrociando le pensioni anticipate decorrenti 2015 con i verbali delle invalidità civili; il valore ottenuto è pari al 2%.

Lavoratori di cui al punto c)

Per i soggetti che godono del congedo straordinario previsto dalla legge n. 104/1992 è stata ricavata la percentuale incrociando le pensioni anticipate decorrenti 2015 con gli archivi gestionali delle prestazioni di congedo straordinario; il valore ottenuto è pari a circa l'l%.

Lavoratori di cui al punto d)

La RT precisa che dalle informazioni sulle comunicazioni obbligatorie gestite dal Ministero del lavoro congiuntamente ai dati sulle pensioni anticipate decorrenti 2015, è emerso che i lavoratori che svolgono le professioni di cui all'allegato A della disposizione in esame da almeno 6 anni rappresentano il 5,9% degli uomini e il 2,8% delle donne.

Per i lavoratori impiegati in attività usuranti è stata adottata un'ipotesi coerente con i ricorsi sperimentati in presenza di altri canali di accesso al pensionamento agevolativi.

Inoltre, per tener conto delle numerosità effettive, la RT ha tenuto conto dell'incidenza dei lavoratori precoci sulle pensioni anticipate con decorrenza 2015.

Lavoratori del settore pubblico

La RT afferma che la quantificazione della platea degli interessati è stata effettuata sulla base di una stima sulle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici aggiornate all'anno 2015.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’onere è individuato quale limite massimo di spesa. Inoltre la norma configura una procedura, posta a presidio del predetto limite di spesa, che prevede un differimento della decorrenza del trattamento in caso di mancata capienza delle risorse stanziate. La RT evidenzia in proposito che la norma non configura quindi diritti soggettivi.

Tanto premesso si rileva che non sono peraltro esplicitati i dati e gli elementi sottostanti la definizione del predetto limite, relativo alla maggiore spesa pensionistica connessa al beneficio in esame. In proposito appare quindi utile acquisire ulteriori informazioni.

 

Articolo 31
(Lavori usuranti)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 67/2011, in materia di lavori usuranti, prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato sia esercitabile qualora i lavoratori abbiano svolto una o più delle attività lavorative specificamente previste per un periodo di tempo pari:

a)     ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

b)     ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

 

Le norme dispongono quanto segue:

·       la soppressione dell’articolo 24, comma 17-bis, del DL 201/2011, al fine di rimuovere, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, le cosiddette “finestre” relative alla decorrenza del trattamento pensionistico[52] [comma 1, lettera a)];

·       la modifica dei requisiti necessari per il diritto al trattamento pensionistico relativi ai lavori usuranti, di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 67/2011. In particolare, in base alle modifiche apportate, il soggetto interessato può accedere a detto trattamento qualora abbia svolto negli ultimi dieci anni mansioni usuranti per almeno sette anni oppure abbia svolto le predette mansioni per almeno metà della vita lavorativa complessiva [comma 1, lettera b)];

·       la disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita, di cui all'articolo 12 del DL 78/2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 per i lavoratori adibiti ai lavori usuranti [comma 1, lettera c)].

Il Fondo per i lavori usuranti [di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della L. 247/2007], è incrementato di 84,5 milioni di euro per l'anno 2017, 86,3 milioni di euro per l'anno 2018, 124,5 milioni di euro per l'anno 2019, 126,6 milioni di euro per l'anno 2020, 123,8 milioni di euro per l'anno 2021, 144,4 milioni di euro per l'anno 2022, 145,2 milioni di euro per l'anno 2023, 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, 155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 67/2011 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Agevolazioni nell'accesso al pensionamento per lavori usuranti - Oneri pensionistici (comma 2)

84,50

86,30

92,30

84,50

86,30

92,30

84,50

86,30

92,30

Agevolazioni nell'accesso al pensionamento per lavori usuranti – Effetto su TFS

 

 

32,20

 

 

32,20

 

 

32,20

 

La relazione tecnica afferma che, per determinare i futuri beneficiari dall'anno 2017 al 2026, si è proceduto come segue. Sulla base delle informazioni desunte dall'analisi delle caratteristiche dei percettori di benefici previdenziali relativi ai lavoratori con attività usurante, che hanno raggiunto i requisiti a partire dal 2011, è stata costruita una distribuzione di tali soggetti secondo le seguenti variabili di classificazione: gestione, età alla decorrenza, sesso, anzianità contributiva e importo medio di pensione. Sulla base dell'analisi della distribuzione sono state adottate le seguenti ipotesi:

·       importo medio di pensione al 2017 di circa 27.500 euro;

·       incidenza di coloro che appartengono alla Gestione dei dipendenti pubblici del 20%.

Tale distribuzione ha costituito la base per la creazione delle future generazioni di lavoratori ammessi al beneficio e da sottoporre ai nuovi requisiti di accesso e al nuovo regime delle decorrenze.

Per quanto riguarda la modifica del requisito oggettivo di attività usurante è stato ipotizzato che nell'arco di 10 anni si avrà un aumento della collettività dei beneficiari di circa il 15% che corrisponde ad ulteriori 5.500 soggetti. L'ipotesi è stata formulata sulla base dell'analisi delle posizioni assicurative dei soggetti che hanno fino ad oggi beneficiato della normativa in esame, dalla quale è emerso che la gran parte di tali lavoratori hanno un elevato grado di permanenza nella qualifica e nel settore di attività posseduto nel momento del raggiungimento del requisito (oltre metà della vita lavorativa nello stesso settore).

Nella tavola che segue è riportata le quantificazione del maggiore/minore numero di pensioni (a fine anno) e degli oneri derivanti dalla disposizione in esame (con conseguente incremento del relativo Fondo di cui all'articolo l, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247).

 

 

 

Maggior numero di pensioni

Oneri pensionistici

(milioni di euro)

Effetto su TFS

(milioni di euro)

Onere complessivo

(milioni di euro)

2017

3.220

84,5

0

84,5

2018

3.250

86,3

0

86,3

2019

3.590

92,3

32,2

124,5

2020

4.510

112,7

13,9

126,6

2021

4.790

123,1

0,7

123,8

2022

5.360

135,6

8,8

144,4

2023

5.570

140,3

4,9

145,2

2024

5.940

147,7

4,1

151,8

2025

6.300

153,6

1,8

155,4

2026

6.990

169,3

1,2

170,5

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della quantificazione fornita dalla RT e del numero di nuove pensioni previste a seguito delle modifiche legislative introdotte. Appare peraltro utile acquisire ulteriori elementi riguardo alle modalità di distribuzione dell’onere pensionistico nell’ambito delle diverse annualità. Infatti, con riferimento al 2017, si osserva che l’onere per pensioni sembra ipotizzare un pressoché totale ingresso dei soggetti all’inizio dell’anno, atteso che detto onere corrisponde quasi integralmente al prodotto tra l’importo medio pensionistico riportato nella relazione tecnica (euro 27.500 annui) e il numero delle nuove pensioni.

 

Articolo 32
(No tax area pensionati)

La norma, intervenendo sull’articolo 13 del TUIR, aumenta la detrazione IRPEF in favore dei titolari di reddito da pensione con età inferiore a 75 anni. In particolare, per tali soggetti la misura della detrazione per redditi da pensione viene equiparata a quella prevista a legislazione vigente in favore dei titolare di pensione con età non inferiore a 75 anni. La nuova modulazione del beneficio consente di elevare da 7.750 euro a 8.000 euro la c.d. no tax area per il reddito in esame; sono proporzionalmente incrementate le detrazioni spettanti per redditi da pensione compresi tra 8.000 e 55.000 euro ed è confermata l’assenza di detrazione per i redditi di pensione pari o superiori a 55.000 euro annui.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate tributarie

 

IRPEF

212,70

232,10

232,10

212,70

232,10

232,10

212,70

232,10

232,10

Add.le regionale IRPEF

 

 

 

 

10,20

10,20

 

10,20

10,20

Add.le comunale IRPEF

 

 

 

 

5,00

3,90

 

5,00

3,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Add.le regionale IRPEF

 

10,20

10,20

 

 

 

 

 

 

Add.le comunale IRPEF

 

5,00

3,90

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica riporta nelle seguenti tabelle i dettagli della modifica normativa proposta.

 

Normativa vigente

 

Scaglioni (euro)

Importo della detrazione

Fino a 7.750

1.783

Da 7.750 a 15.000

1.255+(1.783+1.255=x[1-(rdt-7.750)/(15.000-7.750)]

Da 15.000 a 55.000

1.255x[1-(1-(rdt-15.000)/(55.000-15.000)]

Oltre 55.000

0

 

Normativa proposta

 

Scaglioni (euro)

Importo della detrazione

Fino a 8.000

1.880

Da 8.000 a 15.000

1.297+(1.880+1.297=x[1-(rdt-8.000)/(15.000-8.000)]

Da 15.000 a 55.000

1.297x[1-(1-(rdt-15.000)/(55.000-15.000)]

Oltre 55.000

0

 

La RT afferma che l’analisi degli effetti è stata condotta mediante un modello di microsimulazione Irpef basato sulle dichiarazioni presentate nel 2015. I valori sono estrapolati all’anno di riferimento.

In base alle elaborazioni, si stima una variazione in termini di competenza, pari a 232,1 milioni di euro per IRPEF, nonché 10,2 milioni e 3,9 milioni per le addizionali regionali e comunali all’IRPEF.

 

In merito ai profili di quantificazione, si fa presente che la quantificazione è operata mediante un modello di microsimulazione.

In mancanza dei dati e delle ipotesi sottostanti la stima indicata, non risulta possibile procedere ad una verifica della stessa. In proposito appare utile acquisire i relativi elementi dal Governo.

 

Articolo 33
(Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

Normativa vigente. Il primo periodo dell’articolo 1, comma 235, della L. 228/2012, ha previsto, al fine di finanziare interventi in favore di lavoratori salvaguardati dai requisiti pensionistici della riforma delle pensioni, l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un apposito Fondo. Il successivo quarto periodo ha previsto altresì che, qualora in sede di monitoraggio vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente, pari complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.421 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, tali economie siano destinate ad alimentare il Fondo suddetto.

 

Le norme dispongono quanto segue.

Comma 1. A seguito dell'attività di monitoraggio in relazione alle misure in materia di salvaguardia dai requisiti pensionistici della riforma delle pensioni, per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi degli oneri (come indicati dall'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della L. 228/2012) sono rideterminati come segue:

­   243,4 milioni di euro per l'anno 2013;

­   908,9 milioni di euro per l'anno 2014;

­   1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015;

­   2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016;

­   1.796,2 milioni di euro per l'anno 2017;

­   1.270,6 milioni di euro per l'anno 2018;

­   734,8 milioni dì euro per l'anno 2019;

­   388,1 milioni di euro per l'anno 2020;

­   194,8 milioni di euro per l'anno 2021;

­   103,5 milioni di euro per l'anno 2022;

­   9,9 milioni di euro per l'anno 2023.

A tali importi corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 137.095 soggetti .

L’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di:

­     641,85 milioni di euro per l’anno 2017;

­     405,70 milioni di euro per l’anno 2018,

­     106,54 milioni di euro per l’anno 2019;

­     76,97 milioni di euro per l’anno 2020,

­     50,22 milioni di euro per l’anno 2021,

­     10,48 milioni di euro per l’anno 2022;

­     2,0 milioni di euro per l’anno 2023.

 

Comma 3. La disciplina in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze delle pensioni, previgente rispetto alla riforma delle pensioni, continua ad applicarsi:

a)   nel limite di 8.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 36 mesi dalla fine dello stesso periodo.

In merito a detti lavoratori, il comma 5 dispone che siano riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

b)   nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), della L. 147/2013[53], che perfezionano i requisiti entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011;

c)   nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere f), della L. 147/2013[54], che perfezionano i requisiti entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011

d)   nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della L. 147/2013[55], che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del DL 201/2011, entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201;

e)   nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del DL 201/2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, che perfezionino i requisiti entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 201;

f)    nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011.

Comma 7, primo periodo. I predetti benefici sono riconosciuti nel limite di 27.700 soggetti e nel limite massimo di:

­   134 milioni di euro per l'anno 2017;

­   295 milioni di euro per l'anno 2018;

­   346 milioni di euro per l'anno 2019;

­   303 milioni di euro per l'anno 2020;

­   230 milioni di euro per l'anno 2021;

­   143 milioni di euro per l'anno 2022;

­   54 milioni di euro per l'anno 2023;

­   11 milioni di euro per l'anno 2024;

­   3 milioni di euro per l’anno 2025.

Comma 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande e pubblica nel proprio sito internet i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici di cui alle norme in oggetto.

Comma 7, secondo periodo. All'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012, gli importi degli oneri pensionistici indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 1, sono corrispondentemente incrementati degli importi derivanti dalle salvaguardie in esame, per una rideterminazione complessiva pari a:

­     243,4 milioni di euro per l’anno 2013;

­     908,9 milioni di euro per l’anno 2014;

­     1.618,5 milioni di euro per l’anno 2015;

­     2.000,4 milioni di euro per l’anno 2016;

­     1.930,2 milioni di euro per l'anno 2017;

­     1.565,6 milioni di euro per l'anno 2018,

­     1.080,8 milioni di euro per l'anno 2019;

­     691,1 milioni di euro per l'anno 2020;

­     424,8 milioni di euro per l'anno 2021;

­     246,5 milioni di euro per l'anno 2022;

­     63,9 milioni di euro per l'anno 2023;

­     11,0 milioni di euro per l’anno 2024;

­     3,0 milioni di euro per l’anno 2025.

A tali importi, corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 164.795 soggetti.

      Comma 8. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 3 a 7, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012, come rifinanziata anche ai sensi del comma 1, è ridotta di:

­     134 milioni di euro per l'anno 2017;

­     295 milioni di euro per l'anno 2018;

­     106,54 milioni di euro per l'anno 2019;

­     76,97 milioni di euro per l'anno 2020;

­     50,22 milioni di euro per l'anno 2021;

­     57,10 milioni di euro per l'anno 2022;

­     54 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 9: Per il concorso alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure in materia pensionistica previste dal provvedimento in esame, le risorse residue dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012, come conseguenti dai commi da 1 a 7 del presente articolo sono acquisite al bilancio dello Stato. Conseguentemente, all’articolo 1, comma 235, della L. 228/2012 sono soppressi i primi tre periodi e gli ultimi due periodi. Qualora dall’attività di monitoraggio dovessero venire accertate, anche in via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa di cui al comma 7, primo periodo, le stesse confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori spese correnti

 

Economie derivanti dalla rideterminazione oneri salvaguardati dalla riforma pensionistica (comma 1)

641,85

405,70

106,54

641,85

405,70

106,54

641,85

405,70

106,54

Riduzione Fondo “esodati”, di cui all'articolo 1, comma 235 legge n.228/2012

(comma 8)

134,00

295,00

106,54

134,00

295,00

106,54

134,00

295,00

106,54

Acquisizione al bilancio economie Fondo “esodati”, di cui all’art. 1, comma 235 legge n.228/2012

(comma 9)

509,55

111,98

0,36

509,55

111,98

0,36

509,55

111,98

0,36

Maggiore spese correnti

 

Rifinanziamento del Fondo “esodati”, di cui all'articolo 1, comma 235 legge n.228/2012

(comma 1)

641,85

405,70

106,54

641,85

405,70

106,54

641,85

405,70

106,54

Oneri ottava salvaguardia

(comma 7)

134,00

295,00

346,00

134,00

295,00

346,00

134,00

295,00

346,00

 

La relazione tecnica ricorda che, per finalizzare le risorse programmate alla tutela dei lavoratori in esame (articolo l, comma 235, primo periodo della L. 228/2012), è stata istituita una specifica autorizzazione di spesa (cfr. anche articolo 4, comma 2, della legge n. 147/2014) che può essere incrementata a seguito dell'accertamento, con riferimento alle sole tipologie di salvaguardia progressivamente concluse, da parte della conferenza dei servizi di eventuali economie aventi carattere pluriennale ai fini dell’eventuale riprogrammazione degli oneri prospettici.

Nel corso del mese di settembre 2016 sono stati effettuati i lavori e le analisi propedeutiche alla conclusione della conferenza dei servizi, tuttavia attesa la sovrapposizione dei tempi con la predisposizione del disegno di legge in esame e in considerazione dell'intenzione di includere per via normativa ulteriori lavoratori nella salvaguardia, le risultanze della predetta attività sono inglobati nel presente disegno di legge.

In sede di legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) e nella relativa conferenza dei servizi completatasi a novembre 2015 si è dato conto della chiusura della prima, terza, quarta e quinta salvaguardia. Nella presente sede, sulla base delle attività di rilevazione amministrativa esaminate nel mese di settembre 2016 è stato possibile verificare l'effettivo ricorso ai benefici previsti:

a) dalla c.d. sesta salvaguardia;

b) per i titolari di congedi o permessi ex lege n. 104/92, aggiunti in termini di limite numerico ai sensi della legge n. 208/2015;

c) della c.d. settima salvaguardia;

d) della quota rimanente della c.d. seconda salvaguardia, anche per effetto dell'intervento normativa di cui al comma 2.

Conseguentemente, con il comma 1 della disposizione in esame vengono ridefiniti i limiti numerici e i relativi limiti di spesa derivanti dalle attuali sette salvaguardie.

L'utilizzo delle economie accertate dal 2017, che affluiscono nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012, non può che essere riferito alle annualità per le quali le stesse sono certificate e nella dimensione determinata per ogni singolo anno. Le economie accertate per l'anno 2016 sono utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2016, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2016, prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

La RT precisa che con i commi da 3 a 7 è disciplinato il nuovo intervento di salvaguardia, per un numero complessivo di 27.700 lavoratori. Tra l’altro, per le diverse tipologie di lavoratori, la RT riporta i seguenti importi pensionistici medi annui:

·       lavoratori di cui alla lettera a), nel limite di 8.000 soggetti, la stima dell’importo medio annuo pensionistico è di circa 26.000 euro;

·       lavoratori di cui alla lettera b) e c), nel limite di 10.400 soggetti, la stima dell’importo medio annuo pensionistico è di circa 11.000 euro;

·       lavoratori di cui alla lettera d), nel limite di 7.800 soggetti, la stima dell’importo medio annuo pensionistico è di circa 22.000 euro;

·       lavoratori di cui alla lettera e), nel limite di 700 soggetti, la stima dell’importo medio annuo pensionistico è di circa 28.500 euro;

·       lavoratori di cui alla lettera f), nel limite di 800 soggetti, la stima dell’importo medio annuo pensionistico è di circa 12.500 euro

Sulla base dei sopra esposti parametri sono stati determinati i limiti di spesa di cui al comma 7 relativi alla ottava salvaguardia e conseguentemente i limiti numerici complessivi e i limiti di spesa programmati relativi al complesso delle otto salvaguardie, come di seguito riportato:

 

 

In sintesi, la RT sintetizza gli effetti finanziari derivanti dall'articolo in esame come segue:


 

(milioni di euro)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

A.Incremento aut. di spesa ex L. 228/2012 ai sensi del comma 1

641,85

405,70

106,54

76,97

50,22

10,48

2,00

0

0

0

B.Risorse presenti su aut. di spesa a seguito di riversamento economie di cui al comma 1

643,55

406,98

106,91

76,98

50,24

57,11

76,59

0

0

0

C.Oneri VIII salvaguardia

134,00

295,00

346,00

303,00

230,00

143,00

54,00

11,00

3,00

0

D.Riduzione aut. di spesa ex L. 228/2012 ai sensi del comma 8

134,00

295,00

106,54

76,97

50,22

57,10

54,00

0

0

0

E.Risorse aut. di spesa ex L. 228/2012 soppressa a parziale copertura oneri ai sensi del comma 9

509,55

111,98

0,36

0,01

0,02

0,01

22,59

0

0

0

F.Effetti complessivi a seguito dell’articolo in esame (C+D+E)

509,55

111,98

-239,09

-226,02

-179,76

-85,89

22,59

-11,00

-3,00

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, ai sensi del comma 7, i benefici pensionistici sono riconosciuti nel limite numerico di 27.700 soggetti e nell’ambito di specifici limiti di spesa annuali. La relazione tecnica riporta nel dettaglio la modulazione annua degli oneri, suddivisi per categoria, e fornisce l’importo medio delle prestazioni pensionistiche.

Si rileva che l’importo pensionistico medio annuo (euro 12.500) riferito alla categoria di cui al comma 3, lettera f) (lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, che perfezionano i requisiti pensionistici entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011) risulta inferiore a quello stimato dalla RT per la medesima categoria nell’ambito della precedente salvaguardia, di cui alla L. 208/2015 (euro 18.000).

Riguardo alla determinazione del predetto importo medio, appare quindi utile acquisire elementi di valutazione.

Per quanto attiene al complesso degli effetti finanziari delle misure in materia di salvaguardie pensionistiche, si rileva che la RT riporta anche (cfr. precedente tabella) i dati relativi alla situazione del Fondo a seguito delle misure derivanti dall’articolo in esame, che sembrano indicare situazioni di disallineamento tra spese e corrispondenti risorse per alcuni esercizi. In proposito appare necessario acquisire chiarimenti.

 

Articolo 34
(Riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori prossimi al pensionamento)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 284, della legge di stabilità 2015, autorizza il limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, al fine di consentire ai lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in possesso dei requisiti contributivi minimi richiesti, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Per la copertura di tali oneri, la norma dispone il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota corrispondente delle entrate derivanti dall'aumento contributivo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, disposto dall’articolo 25 della legge n. 845 del 1978.

 

La norma dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 284, della legge n. 208 del 2015 di 100 milioni di euro per il 2017 e di 50 milioni di euro nel 2018, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori entrate contributive

 

Riduzione autorizzazione di spesa

 

 

 

100

50

 

100

50

 

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione autorizzazione di spesa

100

50

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, specificando che la riduzione dell’autorizzazione di spesa è coerente con gli elementi di monitoraggio disponibili sulla misura in esame e garantisce elementi di prudenzialità, quantifica gli effetti positivi sulla finanza pubblica in termini di SNF, per una minore spesa di 100 milioni di euro nel 2017 e 50 milioni di euro nel 2018, e in termini di indebitamento netto per maggiori entrate contributive per il medesimo ammontare.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 35
(Sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà)

Le norme dispongono quanto segue:

·       modificano l’articolo 12 del DL 59/2016, estendendo fino al 2019 la possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni; tale possibilità è estesa anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Dall'attuazione delle norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1);

·       sino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, il contributo straordinario a carico del datore di lavoro[56], è ridotto, a domanda e nei limiti e alle condizioni descritte di seguito. Per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017 la riduzione dell’importo è pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della NASPI[57], e della relativa contribuzione figurativa[58]; per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019 la percentuale dello sgravio sulla somma predetta (NASPI e contribuzione figurativa) è pari al 50 per cento. Il limite massimo complessivo delle agevolazioni nel triennio 2017-2019 è fissato in 25.000 unità[59]. L’importo dello sgravio è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi della disciplina di NASPI[60], e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario. All'integrazione del finanziamento degli assegni straordinari, provvede la Gestione degli interventi assistenziali e a sostegno delle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS. Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018, 139 milioni di euro per l'anno 2019, 87 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali e del limite numerico complessivo. Fermo restando il limite numerico, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio. Alle attività previste l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (commi 2 e 3);

·       per il triennio 2017-2019, i Fondi di solidarietà di cui al comma l provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dall'azienda datrice di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle predette finalità. Dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate contributive

 

Concorso dello Stato agli oneri del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione del personale del credito (comma 3)

 

 

 

174,0

224,0

139,0

174,0

224,0

139,0

Maggiori spese correnti

 

Concorso dello Stato agli oneri del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione del personale del credito (comma 3)

174,0

224,0

139,0

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 1, che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto anche dal testo della medesima.

Per quanto attiene al comma 2, la RT fornisce i seguenti elementi giustificativi per la determinazione del limite di spesa previsto:

·       avvio ipotizzato: 1° gennaio 2017;

·       termine previsto: 31 dicembre 2019;

·       ipotesi esuberi: totale 25.000 lavoratori (limite massimo numerico nel triennio previsto dalla disposizione), di cui 12.000 nel 2017, concentrati nella prima parte dell'anno, 7.000 nel 2018, uniformemente distribuiti nell'arco dell'anno 6.000 nel 2019, uniformemente distribuiti nell'arco dell'anno;

·       previsione di compartecipazione da parte della fiscalità generale al costo degli esodi attraverso la riduzione dell'esborso a carico dei datori di lavoro per un importo pari all'85% della prestazione e della contribuzione figurativa della NASpI cui ciascun lavoratore coinvolto potrebbe in via teorica avere accesso, per un periodo pari al minimo tra durata della NASpI e durata dell'assegno straordinario per chi accede agli assegni straordinari nel 2017 e pari al 50% per chi accede negli anni 2018 e 2019. All'importo si applicano tetti alla prestazione, alla contribuzione figurativa e décalage NASpI.

Ipotesi per calcolo importo equivalente a prestazione e contribuzione figurativa NASpI:

·       reddito che dà luogo a prestazione pari al massimale (prestazione iniziale: 1.300 euro/mese) e a contribuzione figurativa limitata al massimale (33% di 1.820 euro/mese);

·       durata dell'intervento a carico della fiscalità generale: ipotesi di 24 mesi per ciascun lavoratore coinvolto (in realtà la durata effettiva è specifica per ogni singolo lavoratore in ragione di quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 22/2015 e può essere inferiore e in ogni caso non può essere superiore alla durata dell'assegno straordinario).

 

(milioni di euro)

Effetti per la finanza pubblica

2017

2018

2019

2020

2021

Totale

 

174

224

139

87

24

648

 

Relativamente al comma 3, la disposizione prevede il versamento di apposita provvista finanziaria da parte del datore di lavoro ai Fondi di solidarietà con destinazione specifica alle finalità della disposizione.

La RT evidenzia altresì che, ai fini della valutazione dell'impatto finanziario della norma, è da tener presente che:

·       per i lavoratori che hanno o avrebbero in ogni caso di propria iniziativa esercitato il diritto di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi la norma non ha effetti sulla finanza pubblica;

·       per i lavoratori che non avrebbero esercitato il diritto di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi, con la norma in esame il datore di lavoro si farebbe carico degli oneri connessi. In questo secondo caso, è da rilevare che si avrebbero nel breve periodo maggiori entrate che comunque andrebbero a compensare i costi differiti relativi all'eventuale anticipo e una maggiore misura della prestazione. Inoltre, anche allo stato attuale, il datore di lavoro potrebbe avere interesse comunque a finanziare direttamente al lavoratore il costo del riscatto o della ricongiunzione.

Pertanto, l'effetto della norma sulla finanza pubblica è da considerarsi, secondo la RT, di fatto trascurabile.

 

In merito ai profili di quantificazione, relativamente al comma 2, si rileva che gli oneri previsti dalla norma si configurano come limiti di spesa. Appare peraltro utile acquisire chiarimenti, al fine di verificare se la quantificazione incorpori, e in quale misura, gli effetti fiscali della disposizione. La decontribuzione prevista appare suscettibile infatti di determinare effetti fiscali di recupero del gettito, non evidenziati né dalla RT né dal prospetto riepilogativo.

Con riferimento al comma 3, si prende atto di quanto affermato dalla RT relativamente alla sostanziale invarianza finanziaria della norma per quanto riguarda le maggiori entrate previste, a fronte dell’eventuale anticipo e della maggiore misura delle prestazioni pensionistiche. Appare peraltro necessario acquisire un chiarimento in merito all’eventuale deducibilità della provvista finanziaria ai Fondi di solidarietà versata da parte dei datori di lavoro, in ristoro del versamento – effettuato da detti Fondi - della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento del diritto alla pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Per effetto della deducibilità infatti si produrrebbero effetti di riduzione del gettito che non sembrano considerati.

 

Articolo 36
(Norme sulla contribuzione studentesca)

La norma prevede che gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscano alla copertura dei costi dei relativi servizi mediante un contributo onnicomprensivo annuale[61] - stabilito da ciascuna università statale con regolamento[62] - da versare all'università alla quale sono iscritti.

Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, di esonero per borse di studio o disabilità, di graduazione dei contributi[63], nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio[64].

Sono comunque ricompresi, all'interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive (comma 1). Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati[65], sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio (comma 2). Ogni università statale approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca nel rispetto, tra l’altro, delle disposizioni contenute nella norma in esame. In sede di prima applicazione, i regolamenti sono approvati entro il 31 marzo 2017 ed entrano in vigore a decorrere dall’anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione dei regolamenti entro la data indicata, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 (comma 3).

In particolare sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

·       appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE[66] sia inferiore o eguale a 13.000 euro (comma 4, lett. a);

·       sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o eguale alla durata normale del corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, aumentata di uno (comma 4, lett. b);

·       nel caso d’iscrizione al secondo anno accademico hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari e nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi (comma 4, lett. c).

La contribuzione per coloro che soddisfano i medesimi requisiti di merito di cui alle lettere b) e c) del comma 4, ma possiedono un ISEE superiore a 13.000 euro e inferiore a 25.000 euro, non può superare l'8% della quota di ISEE eccedente i 13.000 euro (comma 5). Per coloro che hanno un ISEE superiore a 13.000 euro e inferiore a 25.000 euro ma siano iscritti oltre il primo anno fuori corso, l’importo della contribuzione è determinato ai sensi dei commi 4 e 5 ed è incrementato fino a un massimo del 50% con un valore minimo di 200 euro (comma 6).

Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, eventuali ulteriori casi di esonero del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale (comma 7). Oltre al summenzionato contributo onnicomprensivo annuale, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali (comma 8). Nel caso di studenti aventi la nazionalità di Stati non appartenenti all'UE, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università, anche in deroga ai criteri individuati nei precedenti commi 2, 4, 5 e 6 (comma 9).

Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali[67] è incrementato per il 2017 di 40 milioni di euro e, a decorrere dal 2018, di 85 milioni di euro. Tale somma è ripartita tra le università statali a decorrere dal 2017, con riferimento all'anno accademico 2016/17 e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, ai sensi del comma 4, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso (comma 11). Le disposizioni in esame non si applicano alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'Università degli studi di Trento (comma 12). Le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro la data del 31 marzo 2017, adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni del presente articolo. In caso di mancato adeguamento entro la predetta data, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Il Ministero dell'istruzione, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra queste istituzioni, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale (comma 13).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate tributarie

 

Agevolazioni tasse universitarie per studenti appartenenti a nucleo familiare a basso reddito (comma 11)

 

 

 

40,00

85,00

85,00

40,00

85,00

85,00

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (comma 11)

40,00

85,00

85,00

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che questa prevede un intervento di revisione e sostituzione dell'attuale normativa (DPR n. 306/1997) in tema di tasse e contributi per gli studenti delle università statali con un intervento di strutturale revisione entro parametri per i redditi bassi degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico.

Con particolare riguardo al comma 5, la relazione tecnica precisa che l’importo del contributo universitario per i soggetti che soddisfano i requisiti indicati dal comma si attesterà entro un importo massimo comunque inferiore ai 1.000 euro annui.

La relazione tecnica riporta un esempio in virtù del quale a fronte di un ISEE pari ad euro 25.000, si prevede un contributo onnicomprensivo pari ad euro 960 = (25.000 - 13.000) x 0,08. A tale importo si aggiungerà poi l’imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio.

La relazione evidenzia altresì che le università restano libere di determinare gli importi delle tasse con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e a coloro che hanno un ISEE superiore a euro 25.000. Questo aspetto viene sottolineato dalla relazione tecnica al fine di valutare la compatibilità finanziaria della norma che, infatti, prevede di fare fronte alle esenzioni ed alle riduzioni del contributo onnicomprensivo annuale, derivanti dalla disciplina in esame, attraverso un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per l’anno 2017 di 40 milioni di euro e, a decorrere dal 2018, di 85 milioni di euro, tenuto conto che la norma si applica all’anno accademico 2017/2018 (comma 11).

La relazione tecnica riporta una tabella relativa al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico (dati riferiti al 2015)


 

TABELLA – Stanziamento complessivo su FFO: 40 milioni di euro nel 2017, 85 milioni di euro l’anno dal 2018

 

Situazione 2015- studenti iscritti alle Lauree e alle Lauree magistrali a ciclo unico

Ipotesi a regime

 

ISEE

 

ISEE medio

 

N'

studenti

N' studenti paganti

 

Contributo medio

 

Tot contributi

 

%studenti idonei

Contribut

 

Individuai

e

 

Totale contributi

o

o

29.413

17.893

€100

€1.789.300

100

€0

€0

0-1000

500

15.043

9.151

€133

€1.217.083

100

€0

€0

1000-2000

1500

12.779

7.774

€167

€1.298.258

100

€0

EO

2000-3000

2500

16.055

9.767

€200

€1.953.400

100

€0

€0

3000-4000

3500

18.874

11.482

€220

€2.526.040

100

€0

€0

4000-5000

4500

20.502

12.472

€240

€2.993.280

100

€0

€0

5000-6000

5500

24.386

14.835

€260

€3.857.100

100

€0

€0

6000-7000

6500

26.946

16.392

€280

€4.589.760

100

€0

€0

7000-8000

7500

26.547

16.150

€300

€4.845.000

100

€0

€0

8000-9000

8500

28.184

17.145

€325

€5.572.125

100

€0

€0

9000-10000

9500

30.264

18.411

€350

€6.443.850

100

€0

€0

10000-11000

10500

32.703

19.895

€375

€7.460.625

100

€0

€0

11000-12000

11500

31.495

19.159

€400

€7.663.600

100

€0

€0

12000-13000

12500

29.092

17.698

€425

€7.521.650

100

€0

€0

13000-14000

'

13500

29.268

17.805

€450

€8.012.250

100

€40

€712.200

14000-15000

14500

28.654

17.432

€475

€8.280.200

100

€120

€2.091.840

15000-16000

15500

28.654

17.431

€500

€8.715.500

100

€200

€3.486.200

16000-17000

16500

27.715

27.715

€520

€14.411.800

100

€280

€7.760.200

17000-18000

17500

28.226

28.226

€540

€15.242,040

100

€360

€10.161.360

18000-19000

18500

28.030

28.030

€560

€15.696.800

100

€440

€12.333.200

19000-20000

19500

23.127

23.127

€580

€13.413.660

100

€520

€12.026.040

20000-21000

20500

23.408

23.408

€600

€14.044.800

100

€600

€14.044.800

21000-22000

21500

21.718

21.718

€625

€13.573.750

100

€680

€14.768.240

22000-23000

22500

22.030

22.030

€650

€14.319.500

100

€760

€16.742.800

23000-24000

23500

22.188

22.188

€675

€14.976.900

100

€840

€18.637.920

24000-25000

24500

21.490

21.490

€700

€15.043.000

100

€920

€19.770.800

 

 

646.791

478.824

 

€215.461.271

 

 

€132.535,600

 

 

Per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

La tabella evidenzia un numero di circa 478.000 studenti con ISEE inferiore a 25.000 euro che non sono esonerati dalla contribuzione studentesca ai sensi della normativa sul diritto allo studio e che quindi pagano le tasse e la contribuzione studentesca secondo criteri autonomamente definiti dagli atenei. Ipotizzando che tale numero di studenti nell'anno accademico 2017/2018 soddisfi tutti i requisiti di merito richiesti dall'applicazione della presente norma e che gli atenei utilizzino tutti i margini previsti dalla norma in oggetto, il minore gettito da parte degli atenei viene stimato in euro 82.925.671, (215.461.271-132.535.600) che, prudenzialmente, si attesta su euro 85.000.000 a regime. Conseguentemente tale importo va aggiunto al FFO da attribuire annualmente agli atenei e ripartito tra gli stessi per compensare il minor gettito a decorrere dal 2018. Tale importo si riduce a poco meno della metà (euro 40.000.000) nel 2017 in quanto si tratta di un intervento che avrà effetto solo sulla prima rata delle tasse universitarie che hanno un peso di poco inferiore al 50% della retta complessiva annuale.

La somma stanziata a ristoro del FFO delle università verrà ripartita tra le università statali in base a un criterio di tipo parametrico basato in generale sulla perdita di gettito che hanno gli atenei in relazione al numero di esonerati dalla contribuzione, sia quelli esonerati ai sensi dell'articolo 9, del D.lgs. n. 68/2012 sia quelli esonerati ai sensi della presente norma. Al fine di tenere conto delle differenze nelle perdita di gettito per studente esonerato, correlate al diverso livello di contribuzione dei corsi dell’area medica e dell'area scientifico-tecnologica rispetto a quelli dell'area umanistica in relazione ai differenti costi della formazione, il numero dei predetti studenti esonerati viene ponderato con il costo standard per studente in corso di ciascun ateneo, cosi come determinato ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 49/2012.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede una disciplina in tema di tasse e contributi universitari volta ad introdurre nuovi parametri per l’individuazione delle soglie di esonero e delle varie classi di contribuzione in funzione dell’indicatore ISEE. Tale nuova disciplina, come evidenziato nella relazione tecnica, appare suscettibile di determinare maggiori oneri pari a 40 milioni di euro per il 2017 e a 85 milioni di euro a decorrere dal 2018, ai quali si fa fronte con un corrispondente incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali. Sul punto non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 37
(Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio)

La norma incrementa di 50 milioni di euro, a decorrere dal 2017, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, iscritto nello stato di previsione del MIUR (comma 1).

L’intervento è finalizzato al sostegno dell'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti.

Tali risorse sono direttamente attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio (comma 5).

A tal fine, ogni regione, entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, istituisce un unico ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio, facendo comunque salvi i modelli di sperimentazione previsti all'articolo 12 del D.lgs. 68/2012[68] (comma 2).

Viene demandata[69] ad un decreto interministeriale la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali ai fini dell'assegnazione alle regioni delle relative quote del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese corrente

 

Studio (comma 1)

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, fa presente come mediante il "Fondo integrativo borse di studio" sia possibile fare una stima del numero delle borse di studio. In tal senso, partendo da un valore medio della borsa di studio di euro 3.289,33, la relazione tecnica stima un incremento di 15.201 borse e precisa che:

·       rispetto al numero di borse di studio già coperte dal fondo senza l’incremento della norma in esame, il numero di borse sarebbe di 139.370; con l'ulteriore stanziamento di 50 milioni di euro, il numero di borse salirebbe a 154.571, con un aumento percentuale pari al 10,9%;

·       rispetto al totale dei giovani che potrebbero usufruirne, l'entità di tutti gli studenti idonei è pari a 188.612; pertanto, il numero degli idonei non beneficiari in rapporto a tutti gli studenti idonei si ridurrebbe dagli attuali 49.242 (26,11%) a 34.041 (18,05%).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere recato dalla disposizione è configurato come limite massimo di spesa. Si prende, altresì, atto degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 38
(Borse nazionali per il merito e la mobilità)

La norma prevede che a decorrere del 1° gennaio 2017, la "Fondazione per il Merito"[70] assume la nuova denominazione di "Fondazione Articolo 34" (comma 1).

Si interviene sull’art. 9 del D.lgs. n. 70/2011 prevedendo, tra l’altro, l’attribuzione alla Fondazione della funzione di disciplinare i criteri e le metodologie per l'assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità (comma 2).

La Fondazione bandisce, entro il 30 aprile di ogni anno, almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi per favorirne l’accesso agli studi universitari o nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (comma 3).

Al bando sono ammessi a partecipare gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado con indicatore ISEE inferiore o eguale a 20.000 euro, le medie dei voti ottenuti in tutte le materie negli ultimi anni eguali o superiori a 8/10 e punteggi riportati nelle prove INVALSI, relative alle materie di italiano e matematica, ricadenti nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza (comma 4). Sono ammessi a partecipare al bando, per un massimo di due per ciascuna istituzione scolastica, anche gli studenti che pur non soddisfacendo la condizione delle medie eguali o superiori a 8/10 siano motivatamente qualificati come eccezionalmente meritevoli, dal dirigente scolastico (comma 6). I candidati ammessi a partecipare al bando vengono poi inclusi in un'unica graduatoria nazionale di merito con punteggio loro assegnato calcolato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando e fondati sui valori sopra indicati (comma 7). Le borse di studio sono assegnate entro il 31 agosto di ogni anno e corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate (comma 8). La prima rata è versata allo studente al momento della comunicazione dell'avvenuta immatricolazione mentre la seconda rata è versata entro il 31 marzo dell'anno successivo (comma 9). Negli anni accademici successivi al primo, le borse sono confermate per tutta la durata normale del relativo corso di laurea e versate in due rate semestrali annuali (entro il 30 settembre e il 31 marzo dell'anno successivo), a condizione che lo studente borsista, al 10 agosto di ogni anno accademico, abbia conseguito i necessari crediti formativi degli anni accademici precedenti e di quelli in corso (comma 10).

Gli studenti borsisti sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio[71], nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle università statali, o delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo (comma 11).

Le borse di studio disciplinate dalla norma in esame sono incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio all'estero, nonché con l'ammissione alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo studente borsista può comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi enti (comma 12).

Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni previste dall'art. 4 della legge 476/1984 (comma 13) che prevedono l’esonero dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche delle borse di studio e degli assegni di studio corrisposti dallo Stato (comma 13).

Infine, si attribuiscono alla Fondazione Articolo 34:

·       per il finanziamento delle borse di studio indicate all’articolo in esame, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 (comma 14);

·       per il finanziamento dell'organizzazione e delle attività ordinarie della Fondazione, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018 (comma 15).

Nelle more del raggiungimento della piena operatività della Fondazione, e della nomina degli organi di amministrazione, e per l’attuazione tempestiva delle finalità dell’articolo in esame, con D.P.C.M. viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia incaricata di attivare tutte le procedure per l'emanazione del bando per l'assegnazione e il versamento delle borse di studio agli studenti vincitori. Lo stesso provvedimento definisce il funzionamento della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione, e alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni (comma 16).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese corrente

 

Attribuzione di risorse alla "Fondazione Articolo 34" per il merito per il finanziamento delle borse di studio (comma 14)

6,00

13,00

20,00

6,00

13,00

20,00

6,00

13,00

20,00

Maggiori spese capitali

 

Finanziamento organizzazione e attività ordinarie Fondazione "Articolo 34" (comma 15)

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

 

La relazione tecnica afferma che la norma, dal punto di vista finanziario, rileva con riguardo alle risorse necessarie per assicurare il funzionamento tecnico-amministrativo e organizzativo della Fondazione e l'erogazione di almeno 400 borse di studio del valore di euro 15.000 annui agli studenti in possesso di particolari requisiti di reddito e merito. Alla Fondazione è specificamente attribuita la definizione dei criteri e delle metodologie per l'assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità nonché l'attività diretta alla individuazione dei soggetti destinatari di tali borse.

La relazione tecnica afferma, altresì, che la compatibilità finanziaria delle risorse previste dalla norma si desume dai dati riportati nella tabella di seguito esposta dove si distingue l'onere relativo alle 400 borse di studio nazionali e quello relativo al funzionamento della Fondazione.

In particolare, si stima il costo di ogni ciclo di 400 borse nazionali del valore di 15.000 euro annui, di cui 320 destinate a studenti iscritti a corsi di laurea triennale, 60 a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni e 20 a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni, ipotizzando che il 95% degli studenti mantengano i requisiti richiesti per confermare la borsa.

A tal fine, la RT afferma che la somma di 6 milioni di euro per il 2017, 13 milioni di euro per il 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2019 risulta del tutto adeguata.

In relazione alla potenziale perdita di gettito, la RT segnala che restano confermate le norme in materia di imposta di bollo, mentre per l'imposta regionale sul diritto allo studio, non risultano perdite di gettito poiché la platea dei destinatari della borsa di studio, tenuto conto dei requisiti, a legislazione vigente già risultava esentata dal pagamento delle tasse universitarie e delle relative imposte regionali.

Alle summenzionate risorse si aggiungono 2 milioni di euro nel 2017 e l milione di euro annui a decorrere dal 2018 per il funzionamento della Fondazione ovvero per il finanziamento della infrastruttura tecnico-amministrativa e organizzativa.

La relazione tecnica evidenzia, infine, che eventuali risparmi di gestione della Fondazione o derivanti dalla revoca delle borse restano nella disponibilità della stessa per essere destinate a copertura di altre borse di studio; in tale ipotesi è assicurata la sostenibilità finanziaria delle attività della Fondazione.

 

Stanziamento complessivo di 8 milioni di euro nel 2017, 14 milioni nel 2018 e 21 milioni l’anno dal 2019

 

 

n. borse assegnate

n. borse revocate (5% anno)

n. borse da pagare (95%)

Importo individuale

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Stanziamento borse

 

 

 

 

€ 6.000.000

€ 13.000.000

€ 20.000.000

€ 20.000.000

€ 20.000.000

€ 20.000.000

Stanziamento Fondazione

 

 

 

 

€ 2.000.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

Totale stanziamento

 

 

 

 

€ 8.000.000

€ 14.000.000

€ 21.000.000

€ 21.000.000

€ 21.000.000

€ 21.000.000

1 anno di studio

400

0

400

€ 15.000

€ 6.000.000

€ 6.000.000

€ 6.000.000

€ 6.000.000

€ 6.000.000

€ 6.000.000

2 anno di studio

 

20

380

€ 15.000

 

€ 5.700.000

€ 5.700.000

€ 5.700.000

€ 5.700.000

€ 5.700.000

3 anno di studio

19

361

€ 15.000

 

 

€ 5.415.000

€ 5.415.000

€ 5.415.000

€ 5.415.000

4 anno di studio

4

69

€ 15.000

 

€ 1.035.000

€ 1.035.000

€ 1.035.000

5 anno di studio

4

65

€ 15.000

€ 975.000

€ 975.000

6 anno di studio

 

1

15

€ 15.000

 

 

 

 

 

€ 225.000

Costo Borse

 

 

 

 

€ 6.000.000

€ 11.700.000

€ 17.115.000

€ 18.150.000

€ 19.125.000

€ 19.350.000

Costo fondazione

 

 

 

 

€ 2.000.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

Totale costi

 

 

 

 

€ 8.000.000

€ 12.700.000

€ 18.115.000

€ 19.150.000

€ 20.125.000

€ 20.350.000

DIFFERENZA ANNUA

 

 

 

 

 

€ 1.300.000

€ 2.885.000

€ 1.850.000

€ 875.000

€ 650.000

RESIDUO ANNO PREC.

 

 

 

 

 

 

€ 1.300.000

€ 4.185.000

€ 6.035.000

€ 6.910.000

DIFFERENZA

 

 

 

 

 

€ 1.300.000

€ 4.185.000

€ 6.035.000

€ 6.910.000

€ 7.560.000

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma attribuisce risorse alla Fondazione per il merito e la mobilità, finalizzate al finanziamento delle borse di studio nonché al finanziamento dell'organizzazione e delle attività ordinarie della medesima Fondazione. Sul punto non si hanno osservazioni da formulare, essendo siffatti oneri limitati all’entità delle disposte contribuzioni.

Con specifico riguardo alla disposizione (comma 13) che prevede l’esonero delle summenzionate borse di studio dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche, non si hanno osservazioni da formulare tenuto anche conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale i destinatari della borsa di studio, in virtù dei requisiti previsti dalla norma ai fini della sua attribuzione, già risulterebbero a legislazione vigente esentati dal pagamento delle tasse universitarie e dalle relative imposte regionali.

Nulla da osservare, infine, in merito all’istituzione (comma 16) presso la Presidenza del Consiglio di una cabina di regia incaricata di attivare, nelle more della piena operatività della Fondazione, la gestione della borsa di studio; ciò nel presupposto che la stessa, come previsto dalla norma, possa effettivamente operare nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la medesima Presidenza del Consiglio.

 

Articolo 39
(Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato)

La norma reca disposizioni in materia di orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato. In particolare, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica organizzano specifici corsi di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgersi, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l'attività scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado, ovvero tra il conseguimento del diploma e l'immatricolazione (comma 1).

L’intervento in riferimento viene disposto in attuazione dell'articolo 6, comma l, lett. a) della legge n. 341/1990 che già prevede lo svolgimento di corsi di orientamento degli studenti.

Le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio disciplinano, inoltre, con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi e al tutorato[72] (comma 2).

A tal fine, le università organizzano, anche mediante collaborazioni studentesche a tempo parziale, specifiche attività di tutorato, riservate a studenti iscritti al primo e secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali (comma 3).

Al fine di fare fronte alle spese derivanti dal complesso di queste attività, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali[73] è incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2017 (comma 4).

Tale importo è ripartito annualmente tra le Università tenendo conto delle attività da loro organizzate per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.lgs. 21/2008, e dell’ articolo in esame, nonché dei risultati raggiunti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato (comma 4)

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, con riferimento specifico alle attività dei specifici corsi di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, degli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado (comma 1), precisa che nessun onere finanziario sarà posto in carico alle scuole trattandosi di una attività che sarà svolta direttamente dagli atenei (eventualmente in collaborazione con le scuole).

Gli oneri finanziari, coperti con l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (comma 4), saranno posti a carico delle università. In tal senso, la RT cita l'organizzazione degli eventi di orientamento all'interno degli atenei, le visite delle scuole nelle università e, più in generale, qualsiasi attività ritenuta utile per gli studenti delle scuole superiori al fine di agevolare la scelta consapevole del corso di studi universitario cui iscriversi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 40
(Erogazioni liberali in favore degli istituti tecnici superiori)

La norma estende la detraibilità ai fini IRPEF (in misura pari al 19 per cento) e la deducibilità ai fini IRES delle erogazioni liberali effettuate in favore degli istituti tecnici superiori di cui agli articoli 15, comma l, lettera i-octies) e 100, comma 2, lettera o-bis) del DPR n. 917 del 1986.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate

 

IRPEF

 

0,93

0,53

 

0,93

0,53

 

0,93

0,53

IRES

 

0,04

0,02

 

0,04

0,02

 

0,04

0,02

 

La relazione tecnica ipotizza che le erogazioni verso gli istituti tecnici superiori siano circa il 10% delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dichiarate nell'anno d'imposta 2014, per un ammontare pari a 2,8 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 19%, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua pari a -0,53 milioni di euro. Con riferimento all’IRES, la RT stima un ammontare di erogazioni liberali pari a 0,1 milioni di euro. Applicando l'aliquota IRES del 24% (aliquota vigente dal 2017), si stima una variazione Ires di competenza annua di circa -0,02 milioni di euro.

La RT indica, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, ipotizzando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2017.

 

(milioni di euro)

 

2017

2018

dal 2019

IRPEF

0

-0,93

-0,53

IRES

0

-0,04

-0,02

Totale

0

-0,97

-0,55

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa.

 

Articolo 41
(Finanziamento delle attività di ricerca e semplificazione)

La norma istituisce all’interno del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali[74] una apposita sezione denominata "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca", con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, con la finalità di incentivare l'attività base di ricerca dei docenti delle università statali.

Il Fondo è destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia, in servizio a tempo pieno, nelle università statali (commi 1 e 2).

Il comma 3 esclude dal finanziamento in esame i ricercatori che sono in regime di impegno a tempo definito, quelli collocati in aspettativa o che sono risultati vincitori delle procedure relative al Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta[75] nonché quelli che usufruiscono di finanziamenti pubblici, nazionali, europei ed internazionali, comunque denominati[76].

L'importo annuale del finanziamento individuale è pari a 3.000 euro (comma 4). Viene, altresì, disciplinato il procedimento finalizzato alla concessione del finanziamento (commi da 5 a 8).

Vengono introdotte misure di semplificazione nell’organizzazione e nell’attività delle università statali, prevedendo, tra l’altro, che gli atti e i contratti relativi al conferimento a esperti di particolare e comprovata specializzazione di incarichi individuali[77] sono sottratti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti[78], in ragione della peculiarità delle attività di tali istituzioni, che richiedono l’utilizzo di diverse professionalità a seconda del progetto di ricerca (comma 9, lett. a).

Viene, altresì, novellato l’articolo 6, commi 12, 13 e 21 del D.L. 78/2010, al fine di consentire alle università di effettuare spese per missioni, anche all'estero, nonché spese per attività esclusivamente di formazione senza osservare il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. A fronte di tale nuova disciplina si prevede a fini compensativi la riduzione per 12 milioni del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (comma 9, lett. b).

Si interviene, altresì, sulle facoltà assunzionali delle università con riferimento al personale a tempo indeterminato e ai ricercatori a tempo determinato portando il limite della spesa media annua del personale cessato dal servizio nell'anno precedente[79] dal 30 al 50 per cento (comma 9, lett. c).

Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'Istruzione al finanziamento delle attività di ricerca non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente articolo sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio (comma 10).

Viene, infine, incrementata la dotazione finanziaria del Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca [80] di 25 milioni di euro a decorrere dal 2018, da destinare al sostegno specifico delle "Attività di ricerca a valenza internazionale" (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca (comma 1)

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo per il finanziamento ordinario delle università (comma 10)

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

Minori entrate extratributarie

 

Riduzione Fondo per il finanziamento ordinario delle università (comma 10)

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento del Fondo Ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca

(comma 12)

0,00

25,00

25,00

0,00

25,00

25,00

0,00

25,00

25,00

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa, in particolare, che il finanziamento è destinato alle attività di ricerca di base dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio a tempo pieno presso le università statali, per un importo individuale pari a 3.000 euro annui a soggetto. La platea di ricercatori e professori di seconda fascia ammissibili al finanziamento è quella individuata dall’ANVUR attraverso la predisposizione di una lista in cui includere il 60% dei ricercatori in servizio presso ciascuna area disciplinare CUN e il 20% dei professori di seconda fascia, in base ad un indicatore di produzione scientifica predisposto dalla stessa Agenzia riferito agli ultimi 5 anni. Ogni ricercatore e professore di seconda fascia incluso nella suddetta lista potrà procedere a inoltrare domanda attraverso il sito dell' ANVUR e ottenere il finanziamento annuale.

La compatibilità finanziaria della norma è dimostrata nella seguente tabella, con riferimento alla platea dei possibili beneficiari del finanziamento in esame e ammonta a circa 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

 

 

In servizio 2016 (MIUR)

Selezionati

 

 

Fascia

Totale

Tempo definito/

aspettativa

Tempo pieno

%

N.

Importo individuale

Totale

Associati

19.107

836

18.271

20%

3.654

€ 3.000

€ 10.962.600

Ricercatori

16.014

849

15.165

60%

9.099

€ 3.000

€ 27.297.000

Ricercatori TD A

2.636

227

2.409

60%

1.445

€ 3.000

€ 4.336.200

Ricercatori TD B

991

0

991

60%

595

€ 3.000

€ 1.783.800

Totale stanziamento

€ 44.379.600

 

Con riguardo al successivo comma 9, la RT rileva che:

·       per le modifiche di cui alla lettera a), la norma non comporta maggiori oneri a carico dello Stato;

·       per la disposizione della lettera b), al fine di assicurare che non si realizzino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è stata prevista l'applicazione di apposita riduzione di 12 milioni di euro dal Fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 537/1993, corrispondente al versamento effettuato annualmente delle singole Istituzioni Universitarie per le somme dovute ai sensi dell'articolo 6, commi 12 e 13 del decreto-legge n. 78/2010. A tale riguardo, la RT riporta una tabella con il dettaglio, ripartito per Regione e ateneo, dell'importo da portare in riduzione sul Fondo di Finanziamento ordinario il cui totale di risparmio è indicato euro 10.678.305,10 (per le spese per missioni di 6.4503.485,18 e per le spese per la formazione di 4.727.218.92);

Si fa presente che la relazione tecnica fornisce in una tabella un quadro dettagliato in cui viene indicato l’importo da portare in riduzione sul FFO con riferimento agli atenei e alle pertinenti regioni. Per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica.

·       per la lettera c), si afferma che la norma non comporta maggiori oneri a carico dello Stato perché mantiene invariato il limite nazionale al turn over (pari all'80% nel 2017) in quanto introduce semplicemente una diversa redistribuzione interna delle facoltà assunzionali nazionali tra gli atenei secondo una logica di maggiore equilibrio, ferma restando una attenta ponderazione degli equilibri di bilancio di ogni università.

 

Con riguardo al comma 10, la RT afferma che non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, evidenziando il positivo impatto socio-economico derivante dalla norma in oggetto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto delle indicazioni della relazione tecnica. Andrebbero peraltro acquisite ulteriori indicazioni in merito alla voce di riduzione delle entrate extratributarie per 12 mesi, riportata dal prospetto riepilogativo, con effetti sui tre saldi.

 

Articolo 42
(Esonero contributivo per l’alternanza scuola lavoro)

Le norme dispongono il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite di un importo di esonero di 3.250 euro su base annua. L’esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, spetta ai datori di lavoro che assumano, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. La norma prevede, inoltre, che l’INPS, con le risorse disponibili a legislazione vigente, provveda al monitoraggio del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di spesa previsto dalla disposizione, pari a 7,4 milioni di euro per il 2017, 40,8 milioni di euro per il 2018, 86,9 milioni di euro per il 2019, 84 milioni di euro per il 2020, 50,7 milioni di euro per il 2021 e 4,3 milioni di euro per il 2022.

La norma, infine, modificando la legge n. 296 del 2006, prevede la possibilità per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di condurre i controlli di I livello sulle spese sostenute dagli Istituti scolastici a valere sui Fondi europei avvalendosi di propri revisori dei conti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate contributive

 

Esonero contributivo

 

 

 

7,4

40,8

86,9

7,4

40,8

86,9

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esonero contributivo

7,4

40,8

86,9

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esonero contributivo – effetti fiscali

 

7,8

14,9

 

7,8

14,9

 

7,8

14,9

 

La relazione tecnica, in primo luogo, dà conto delle ipotesi e dei parametri sulla base dei quali si è giunti ad individuare la platea dei potenziali beneficiari della disposizione. In particolare, sono state esaminate le risultanze degli archivi amministrativi relativamente ai lavoratori assunti nel corso del 2015, al fine di individuare le distribuzioni delle retribuzioni e i relativi contributivi medi annui. Sulla base delle limitazioni poste dalla norma e degli elementi disponibili, posto che i percorsi di alternanza sono ancora obbligatori solo a decorrere dal 2018, la stima dei diplomati per il 2017 è valutata con gli elementi disponibili, quella per gli anni successivi si basa sul numero degli iscritti all’ultima classe nell’anno scolastico 2015/2016. I laureati, invece, sono stati stimati con i dati sulla partecipazione ai tirocini extra curricolari. La relazione tecnica precisa che nella definizione delle platee si è tenuto conto anche dei giovani che provengono dai percorsi di apprendistato per il conseguimento del titolo di studio. Pertanto, tenendo conto anche dell’effetto attrattivo, la relazione tecnica stima un contingente di circa 9.900 soggetti per il 2017 e di circa 18.900 soggetti per il 2018.

La quantificazione tiene conto anche del diverso intervallo di tempo entro il quale può avvenire l’assunzione, ovvero tutto l’anno per i laureati e il secondo semestre per i diplomati. Inoltre, si è anche assunta l’ipotesi, sulla base delle risultanze degli archivi amministrativi, che due terzi delle assunzioni siano effettuate a tempo indeterminato ed un terzo con il contratto di apprendistato. Prudenzialmente, l’aliquota media utilizzata è pari al 24 per cento, per tenere conto delle assunzioni in apprendistato da parte delle aziende fino a nove dipendenti, che godono di aliquote ridotte.

Con riferimento al limite massimo di esonero (3.250 euro), sulla base della distribuzione annua delle assunzioni a tempo indeterminato e di quelle con contratto di apprendistato, si è ipotizzato che il 24 per cento della platea dei soggetti sia al di sotto del limite, con un esonero medio pari a circa 2.500 euro annui, mentre il restante 76 per cento usufruisce dello sgravio nella misura massima.

Infine, in via prudenziale, non sono stati considerati gli effetti della disposizione sulle agevolazioni contributive già previste dalla normativa vigente.

La tabella che segue, che tiene conto delle scadenze dei pagamenti dei contributi, riporta l’ammontare delle minori entrate contributive in termini di cassa, che costituiscono, in ogni caso, il limite massimo entro il quale è riconosciuto il beneficio.

 

Effetti in termini di Conto della PA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Minori entrate contributive lorde

7,4

40,8

86,9

84,0

50,7

4,3

Minori entrate contributive nette

7,4

33,0

72,0

67,0

39,0

2,0

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che il beneficio è concesso entro un limite massimo di spesa.

 

Articolo 43
(Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza)

La norma istituisce nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali[81] una apposita sezione denominata "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza", con uno stanziamento di 271 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018 (comma 1).

La disposizione è finalizzata all’incentivazione delle attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca, e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica nonché alla ricerca di “Industria 4.0”.

Il Fondo in esame è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali individuati e selezionati con il procedimento disciplinato al successivo articolo 44.

Inoltre, la quota parte delle risorse del Fondo non utilizzata per le finalità indicate agli articoli 44 e 45 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università (comma 3).

Infine, per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale ai fini dell’applicazione degli articoli 44 e 45 il riferimento ai dipartimenti si intende sostituito con il riferimento alle classi (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza (comma 1)

 

271,00

271,00

 

271,00

271,00

 

271,00

271,00

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizioni in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento previsto.

 

Articolo 44
(Procedimento per l’attribuzione del finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza)

La norma prevede la nomina[82], entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza ai sensi dell’art. 43 (alla cui scheda si rinvia), di una Commissione di sette membri deputata allo svolgimento delle attività di valutazione delle domande del medesimo finanziamento (comma 1).

Entro il termine sopra indicato, il Ministero dell’istruzione richiede all’ANVUR[83] - all'esito dell'ultima valutazione della qualità della ricerca (VQR) - il calcolo di un apposito Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale (ISPD) con l'attribuzione ad ognuno dei dipartimenti delle università statali del relativo ISPD (comma 2). La graduatoria dei dipartimenti delle università statali viene pubblicata dal MIUR nel proprio sito Internet istituzionale (comma 3).

Vengono, quindi disciplinati i profili procedurali relativi alla presentazione e alla valutazione delle domande di finanziamento (commi da 4 a 11).

In particolare viene previsto che nel periodo tra il 1° maggio e il 31 luglio del quinto anno di erogazione del finanziamento previsto all’articolo 43, le università statali di appartenenza dei dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria pubblicata sul sito del MIUR possono presentare domanda diretta ad ottenere il finanziamento (comma 4). Il numero massimo di domande ammissibili per i dipartimenti appartenenti alla stessa università statale è pari a 15, con apposita selezione da parte delle università statali che abbiano più dipartimenti (comma 5). I singoli dipartimenti presentano le domande con riferimento a una soltanto delle 14 aree disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale e con un progetto di sviluppo quinquennale afferente a una serie di fattori (dagli obiettivi di carattere scientifico alla premialità, fino all’investimento in infrastrutture di ricerca) con preminenza per le aree disciplinari che abbiano ottenuto migliori risultati sulla VQR (comma 6). Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza è pari a 180. Il numero dei dipartimenti per ciascuna delle aree disciplinari del CUN è compreso tra 5 e 20, mentre la suddivisione è stabilita, tra l’altro, nel limite delle risorse economiche di cui all’art. 43 (comma 7). La valutazione delle domande per la selezione dei dipartimenti ai fini del finanziamento è affidata alla Commissione di cui al comma 1, secondo due fasi (commi 8-10): nella prima fase, la commissione valuta le domande di ciascuna università statale in relazione al dipartimento con la migliore collocazione nelle prime 350 posizioni della graduatoria; in caso di esito positivo della valutazione, il dipartimento consegue il finanziamento nei limiti massimi delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 aree disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale; nella seconda fase, la commissione valuta le rimanenti domande assegnando ad ognuna di esse un punteggio da l a 100 (70 punti in base all’ISPD del singolo dipartimento e 30 punti per il progetto dipartimentale di sviluppo) e la graduatoria risultante suddivide i dipartimenti in base alla relativa area disciplinare di appartenenza ed assegna il finanziamento. Vengono, inoltre, fissati i termini per la pubblicazione sul sito dell'ANVUR dell'elenco dei dipartimenti assegnatari del finanziamento (31 dicembre del quinto anno di erogazione del finanziamento) e del trasferimento del finanziamento del MIUR ai singoli dipartimenti assegnatari (31 marzo di ciascun anno) (comma 11).

Le università possono prevedere[84], inoltre, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi, ovvero di finanziamenti sia pubblici che privati (comma 12). La fase selettiva della valutazione delle domande è svolta con cadenza quinquennale. Le attività di supporto alla Commissione da parte della competente Direzione generale del Ministero sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ed eventuali rimborsi di spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del MIUR (comma 13). Vengono, infine, indicati taluni termini per il periodo 2018-2022, relativi alle fasi procedurali disciplinate dalla disposizione in esame (comma 14).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione in esame.

 

La relazione tecnica, si limita a ribadire il contenuto della disposizione in esame e, con riferimento al comma 7 - in base al quale la suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati, in relazione a ciascuna delle 14 aree disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale, è stabilita nel limite delle risorse economiche di cui all'articolo 43 - afferma che tale prescrizione garantisce che, laddove il decreto del Ministero dell'istruzione, di cui al comma l, prescrivesse ulteriori criteri di ripartizione, come quelli relativi agli obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana[85] o ulteriori criteri di arrotondamento, questi non possano in ogni caso comportare incrementi nella dotazione complessiva del Fondo. Con riferimento agli adempimenti previsti in capo all’ANVUR, la relazione tecnica precisa che l’Agenzia provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, la norma non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma disciplina i profili procedurali concernenti l’attribuzione del finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza, di cui all’ art. 43, a valere sulle risorse del Fondo ivi previsto. A tal fine viene disposta la nomina (comma 1) di una Commissione per lo svolgimento delle attività di valutazione delle domande di finanziamento. Ai sette componenti della Commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ed eventuali rimborsi di spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie del MIUR disponibili a legislazione vigente (comma 13). Sul punto andrebbero forniti dati ed elementi volti consentire una valutazione di tali eventuali oneri, nonché informazioni in merito all’effettiva disponibilità delle predette risorse; ciò al fine di escludere effetti finanziari negativi. Con riferimento agli adempimenti previsti in capo all’ANVUR (comma 2) e alle attività di supporto della summenzionata Commissione da parte della competente Direzione generale del Ministero (comma 13), sarebbe utile acquisire una conferma che gli stessi possano essere attuati in condizioni di neutralità finanziaria, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 45
(Importo del finanziamento e modalità della sua utilizzazione)

La norma individua l’importo del finanziamento annuale spettante ai dipartimenti universitari di eccellenza ai sensi degli articoli 43 e 44 del testo in esame, alle cui schede si rinvia, e le modalità della sua utilizzazione. L'importo annuale base del finanziamento erogato ai dipartimenti assegnatari è di 1.350.000 euro.

Le modalità dell’attribuzione del finanziamento sono disciplinate (comma 2) nei termini seguenti, in ragione della divisione dei dipartimenti per quintili calcolati secondo organico su base nazionale:

·       l’importo viene ridotto del 20 per cento per il primo quintile e del 10 per cento per il secondo quintile;

·       l’importo è mantenuto invariato per il terzo quintile;

·       l’importo viene aumentato del 10 per cento per il quarto quintile e del 20 per cento per il quinto quintile.

Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari dal n. l al n. 9 del CUN (dei 14 previsti), l’importo del finanziamento è aumentato di 250.000 euro, utilizzabili esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca (comma 3).

Il finanziamento quinquennale è assoggettato ai seguenti termini di utilizzazione:

·       non più del 70 per cento può essere impiegato per le chiamate dei professori, per il reclutamento di ricercatori e per il reclutamento del personale amministrativo;

·       all’interno del limite del 70 per cento, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per le chiamate di professori esterni all'università cui appartiene il dipartimento e un altro 25 per cento deve essere impiegato per il reclutamento di ricercatori nonché per le chiamate dirette di professori, anche in deroga ai limiti massimi stabiliti a legislazione vigente.

L’erogazione del finanziamento è interrotta in caso di mutamento di denominazione del dipartimento ed in conseguenza della sua cessazione (comma 5).

Al termine del quinquennio di erogazione del finanziamento, l'università è tenuta a presentare alla commissione valutatrice, una relazione per ogni dipartimento contenente il rendiconto sull'utilizzazione delle risorse economiche derivanti dal finanziamento. La commissione, dopo avere riscontrato la corrispondenza tra l'utilizzazione di tali risorse economiche ed il progetto dipartimentale presentato nella domanda diretta ad ottenere il finanziamento, e dopo avere verificato il rispetto delle modalità di utilizzazione, esprime motivato giudizio. In caso di giudizio negativo, l’università non potrà presentare domande dirette per il finanziamento per il quinquennio successivo (comma 6).

Infine, si attribuisce all’ANVUR[86] la competenza allo svolgimento, con cadenza quinquennale, della valutazione della qualità della ricerca (VQR), delle università e degli enti di ricerca, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in cui si individuano le linee guida e le risorse economiche.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione in esame.

 

La relazione tecnica afferma che l'importo del finanziamento quinquennale - fissato in un ammontare complessivo di 271 milioni di euro a valere sul Fondo di finanziamento ordinario, ai sensi dell’articolo 43, e in un valore base di 1.350.000 euro per dipartimento - viene destinato a 180 dipartimenti delle università statali che rispondano a determinati requisiti di qualità della ricerca e capacità progettuale. Inoltre, è previsto che per i dipartimenti delle aree del Consiglio universitario nazionale (CUN) da l a 9 (aree scientifico-tecnologiche e medica) il finanziamento sia incrementato di euro 250.000.

La relazione tecnica ipotizza che il finanziamento complessivo sia ripartito come riportato nella tabella che segue.

 

Il numero dei dipartimenti finanziati, per ciascuna area CUN, è proporzionale al numero dei dipartimenti esistenti in quell'area (dato MIUR 2016), con un minimo di 5 ed un massimo di 20 per area, come prescritto dal comma 7 dell'articolo 44.

Il numero dei finanziamenti concessi è stato arrotondato in eccesso per alcune delle aree con minor numero di finanziamenti. Nell'ultima colonna si riporta la somma dei finanziamenti, per aree e totale.

La disposizione del comma 2 - sulla diversificazione del finanziamento tra i vari dipartimenti – secondo la relazione tecnica non comporta aumenti di spesa, in quanto il numero dei dipartimeni che riceverà una maggiorazione del 10% (o del 20%) dell'importo base è identico al numero di dipartimenti che riceverà una decurtazione della stessa entità.

La RT ribadisce il contenuto delle norme recate dal comma 4 che specificano le modalità di utilizzo del finanziamento. La RT evidenzia che detto comma fa anche riferimento all'articolo 18, comma 3[87], della legge n. 240/10 come principio che dovrà essere tenuto in considerazione dagli atenei per calcolare il numero di docenti da poter reclutare con il finanziamento attribuito. In sostanza, il finanziamento deve comunque assicurare la copertura del costo quindicennale del posto e quindi il totale attribuito nei 5 anni dovrà essere diviso per il costo stipendiale dei 15 anni della figura che si vuole reclutare [professori e ricercatori tipo b) della legge n. 240/10].

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 46
(Esonero contributivo in agricoltura)

La norma, in relazione alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni, dispone, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il riconoscimento, per un periodo massimo di trentasei mesi, dell’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo IVS. Per i successivi dodici mesi, l’esonero è riconosciuto nel limite del 66 per cento e, per un ulteriore periodo di dodici mesi, nel limite del 50 per cento. L’INPS provvede, con le risorse disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni e delle minori entrate contributive. La norma prevede, infine, che l’esonero è riconosciuto nel limite massimo delle norme europee sul de minimis.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate contributive

 

Esonero contributivo in agricoltura

 

 

 

4,30

16,20

18,10

4,30

16,20

18,10

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esonero contributivo in agricoltura

4,30

16,20

18,10

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esonero contributivo in agricoltura – Effetti fiscali

 

0,70

2,30

 

0,70

2,30

 

0,70

2,30

 

La relazione tecnica, dopo avere indicato preliminarmente il quadro delle aliquote vigenti nel settore agricolo, esplicita le ipotesi alla base della delimitazione della platea dei potenziali beneficiari, attraverso l’utilizzo delle informazioni rilevate dalla DCSIT sulle nuove iscrizioni di lavoratori agricoli autonomi con età inferiore a 40 anni nel periodo 2013-2015, distinte per categoria, zona tariffaria, fascia di reddito agrario e classe di età. Al numero dei nuovi iscritti del 2015 si è applicato un incremento di circa il 40 per cento, per tenere conto dell’effetto di attrazione della norma, arrivando all’individuazione di un contingente ipotetico per il 2017 di 6.000 nuovi iscritti di età inferiore a 40 anni, di cui 4.600 nella categoria Coltivatori diretti (CD) e 1.400 nella categoria Imprenditori (IAP). Tale contingente è stato ripartito temporalmente ipotizzando una frequenza di iscrizione lievemente superiore nella seconda metà dell’anno.

Il reddito medio convenzionale è stato sviluppato a partire dal valore fissato per il 2016[88], mentre, in considerazione della giovane età dei beneficiari e per motivi cautelativi, non è stato considerato il tasso di mortalità, Infine, gli effetti fiscali conseguenti all’esonero in esame sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

La tabella che segue riporta gli effetti della disposizioni in termini di cassa, tenendo conto che il pagamento dei contributi agricoli avviene con importi predefiniti e suddivisi in quattro rate (16 luglio, 16 settembre, 16 novembre, 16 gennaio dell’anno successivo)

 

Effetti in termini di Conto della PA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Minori entrate contributive lorde

4,3

16,2

18,1

15,3

11,7

5,6

0,9

0,0

Minori entrate contributive nette

4,3

15,5

15,8

13,5

10,5

4,8

0,8

0,2

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT non reca i dati e gli elementi sottostanti le quantificazioni riportate, limitandosi ad illustrare la metodologia, seguita per la stima delle minori entrate. In proposito appare necessario acquisire i predetti elementi ai fini di una verifica delle quantificazioni.

 

Articolo 47
(Fondo sostegno natalità)

La norma istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo rotativo denominato “Fondo di sostegno alla natalità” con una dotazione pari a 14 milioni di euro per l’anno 2017, 24 milioni di euro per l’anno 2018, 23 milioni di euro per l’anno 2019, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Il Fondo è volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. I criteri e le modalità concernenti il rilascio e l’operatività delle garanzie, nonché l’organizzazione e il funzionamento del Fondo, sono stabiliti con decreto del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Fondo sostegno natalità

(comma 2)

14

24

23

 

 

 

14

24

23

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma, specificando che dalla disposizione conseguono corrispondenti maggiori oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l’onere risulta limitato allo stanziamento previsto, con specifico riferimento agli importi iscritti nel prospetto riepilogativo occorre acquisire la valutazione del Governo in merito alla mancata imputazione di effetti ai fini del fabbisogno, ciò in considerazione del fatto che i relativi oneri, benché eventuali perché connessi al rischio di escussione, in caso di necessità andrebbero compensati anche in termini di cassa. A tal fine sarebbero altresì utili elementi riguardo alle ipotesi formulate circa la giacenza media di cassa del Fondo tenuto conto della sua natura di fondo rotativo.

 

Articolo 48
(Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore)

Normativa vigente. L’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 92/2012 ha disposto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, che il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, abbia l'obbligo di astenersi dal lavoro per la durata di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per i due giorni goduti in sostituzione della madre, è riconosciuta al padre un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione. Per il giorno concesso in aggiunta all'obbligo di astensione della madre, è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il relativo onere è stato valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

L’articolo 1, comma 205, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto la proroga, in via sperimentale, anche per l’anno 2016 delle norme sul congedo obbligatorio e quello facoltativo per il padre lavoratore dipendente, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 92/2012. Tale norma ha disposto l’incremento del congedo obbligatorio da uno a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Il relativo onere è stato valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016.

 

Le norme dispongono quanto segue:

­   il riconoscimento di un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF[89] ed è corrisposto in unica soluzione dell’INPS[90];

­   la proroga, per l’anno 2017, del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 92/2012.

Come già disposto per il 2016, la durata del congedo obbligatorio è aumentata da uno a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione[91].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Premio alla nascita o all’adozione

(comma 1)

392

392

392

392

392

392

392

392

392

Proroga congedo obbligatorio e facoltativo padre lavoratore - prestazioni

(comma 2)

15

 

 

15

 

 

15

 

 

Proroga congedo obbligatorio e facoltativo padre lavoratore – contribuzione figurativa

(comma 2)

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo sociale occupazione e formazione

(comma 2)

20

 

 

15

 

 

15

 

 

 

La relazione tecnica con riferimento al premio alla nascita (comma 1) afferma che la valutazione del maggiore onere è effettuata con riferimento ad una platea di 490.000 soggetti l'anno. Considerando il costo unitario pari a 800 euro la RT quantifica un onere annuo pari a 392 milioni di euro.

In merito alla proroga per l'anno 2017 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore (comma 2), la RT ai fini della stima dell’onere considera i dati dei bilanci consuntivi 2013, 2014 e 2015 relativi all’istituto in esame, che riportano i seguenti oneri:

­   2013: 6,2 milioni di euro (di cui 1,5 mln di euro per contribuzione figurativa e 4,7 mln di euro per prestazioni, di cui 3,9 mln di euro per prestazioni da congedo obbligatorio), primo anno di applicazione;

­   2014: 11,7 milioni di euro (di cui 2,9 per contribuzione figurativa e 8,8 per prestazioni, di cui 7,2 per prestazioni da congedo obbligatorio);

­   2015: 12,8 milioni di euro (di cui 3,2 per contribuzione figurativa e 9,6 mln di euro per prestazioni, di cui 7,8 per prestazioni da congedo obbligatorio).

In sintesi, limitatamente al congedo obbligatorio oggetto di proroga, il consuntivo 2015 ha registrato un onere di 10,4 milioni di euro (di cui 7,8 per prestazioni e 2,6 per contribuzione figurativa).

Sulla base dei dati sopra riportati, la RT stima un onere complessivo pari a 20 mln di euro per l'anno 2017 connesso al raddoppio del limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio, di cui:

-        oneri per prestazioni: 15 milioni di euro;

-        oneri per contribuzioni figurativa: 5 milioni di euro.

 

Con riferimento alla norma di copertura, in base alla quale ai sopra indicati oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, la RT afferma che detto fondo presenta le necessarie disponibilità

Pertanto, secondo la RT, dalla disposizione in esame non derivano effetti finanziari negativi né in termini di SNF né in termini di indebitamento netto.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 49
(Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido)

Normativa vigente. L’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012 ha previsto la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale[92], la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro. Tale beneficio è stato concesso in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 ottobre 2014 ha previsto (articolo 2) che il beneficio consista in un contributo, pari a un importo di 600 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata. Il contributo per il servizio di baby-sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro[93], mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 600 euro mensili (dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio).

L’articolo 7 del citato DM dispone che i benefici sono riconosciuti nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne[94].

L’articolo 1, comma 282, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha prorogato per l’anno 2016 e nel limite di 20 milioni di euro, la fruizione dei benefici di sostegno alla genitorialità relativi al voucher baby-sitting e asili nido previsti dall’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012.

Il successivo comma 283 della medesima legge, ha esteso, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici la possibilità di accedere ai medesimi benefici di sostegno alla genitorialità relativi al voucher baby-sitting e asili nido.

 

Le norme dispongono quanto segue:

­  a decorrere dal 2017 è attribuito un buono di 1.000 euro su base annua per il pagamento di rette relative agli asili nido per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016. Il buono, parametrato a undici mensilità, è corrisposto al genitore richiedente dall’INPS.

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l’anno 2017, 250 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni per l’anno 2019 e 330 milioni a decorrere dal 2020.

Le norme recano inoltre un’apposita clausola a presidio del rispetto del limite di spesa indicato, in base alla quale L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in esame. Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, I'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma.

Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione dall’imposta delle spese sostenute per gli asili nido ai fini IRPEF[95] e non è fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo in esame (comma 1);

­   Per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è disposta la proroga dei benefici di sostegno alla genitorialità relativi al voucher baby-sitting e asili nido previsti dall’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012. Tale beneficio è riconosciuto, nel limite massimo di 40 milioni di euro annui, per le lavoratrici dipendenti e, nel limite di 10 milioni di euro annui alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici (commi 2 e 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Buoni asili nido

(comma 1)

144

250

300

144

250

300

144

250

300

Rifinanziamento voucher baby-sitting e asili nido lavoratrici dipendenti

(comma 2)

40

40

 

40

40

 

40

40

 

Rifinanziamento voucher baby-sitting e asili nido lavoratrici autonome

(comma 3)

10

10

 

10

10

 

10

10

 

Maggiori entrate tributarie

 

Non cumulabilità detrazioni asili nido

(comma 1)

 

16,20

25,40

 

16,20

25,40

 

16,20

25,40

 

La relazione tecnica con riferimento al buono nido (comma 1) precisa che il voucher di 1.000 euro può essere percepito, a decorrere dal 2017, per un massimo di un triennio e riguarda i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni nati dal 2016.

La RT afferma che il beneficio è riconosciuto nell'ambito dei seguenti limiti di spesa: 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Secondo la RT il predetto limite di spesa risulta giustificabile sulla base dei seguenti dati ed ipotesi:

·       stima soggetti 2016, circa 460.000;

·       stima soggetti dal 2017 circa 490.000;

·       percentuale platea interessata, circa 23%;

·       importo annuo pari a 1.000 euro su 11 mensilità;

·       mesi di utilizzo per i nati nell'anno in corso: 4 mensilità in media.

 

In merito alla incompatibilità del beneficio in esame con la detrazione irpef delle spese per asili nido, la RT ricorda che la legislazione vigente prevede una detrazione IRPEF pari al 19% delle spese per asili nido (bambini fino a tre anni) con il limite massimo di spesa di 632 euro (detrazione massima 120 euro: 632 x 19%). La relazione precisa che dalle ultime dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche risulta un ammontare complessivo di detrazioni fruite nell'anno pari a 34,6 milioni di euro, relativo a circa 318,5 mila contribuenti (detrazione media pari a 108 euro per contribuente).

Secondo la RT l'istituzione del beneficio in esame, più conveniente rispetto alla detrazione vigente, comporterà per i soggetti beneficiari la rinuncia alla fruizione della citata detrazione, con conseguenti effetti di recupero di gettito. Al fine di stimare tali effetti, la RT considera i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2015, dai quali risulta un ammontare di spese sostenute dai genitori per le rette relative alla frequenza di asili nido pari a 182,1 milioni di euro, cui corrisponde una detrazione d'imposta pari a 34,6 milioni di euro (182,1 x 19%).

Nell'ipotesi prudenziale che i fondi stanziati non siano sufficienti rispetto alle richieste annuali (anche in considerazione di un aumento dei soggetti che potrebbero decidere di iscrivere i loro figli all'asilo nido, indotti dal consistente aiuto finanziario rappresentato dal buono), ai fini della stima la RT considera un recupero IRPEF a regime, per il venir meno della detrazione, corrispondente all'80% dell'ammontare complessivo della stessa.

Considerando che il buono in esame si applicherà a decorrere dal 2017 per i bambini nati dal 1° gennaio 2016, la RT stima i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

Effetti in termini di Conto della PA

2017

2018

2019

2020

Dal 2021

 

Maggiori entrate tributarie (IRPEF)

0

16,2

25,4

34,6

27,7

 

Con riferimento al rifinanziamento voucher baby-sitting per lavoratrici dipendenti e autonome (commi 2 e 3) la RT si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la stima degli effetti finanziari delle norme in esame appare sostanzialmente corretta, sulla base dei dati e delle ipotesi fornite dalla relazione tecnica

 

Articolo 50
(Pari opportunità)

La norma dispone che al finanziamento delle iniziative per l’attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione potranno concorrere ulteriori risorse per l’anno 2017, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, oltre a quelle già stanziate nella sezione II del bilancio destinate alle predette iniziative.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che le risorse in esame non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica in quanto le relative spese sono già previste nei programmi UE a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur tenuto conto del carattere eventuale del finanziamento, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla possibilità di destinare le risorse, già previste per i programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, agli interventi in esame senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 51
(Ricostruzione privata e pubblica)

Normativa vigente: il DL 189/2016, all’articolo 5, disciplina le tipologie di intervento per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e individua le procedure con le quali saranno erogati contributi sotto forma di finanziamento agevolato, cui corrisponde l’attribuzione al beneficiario di un credito d’imposta; all’articolo 14 del medesimo decreto-legge sono stabilite le modalità di concessione di contributi per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici.

 

Le norme recano interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. In particolare, si dispone quanto segue:

- viene autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall’anno 2018 all’anno 2047, per la concessione del credito d’imposta maturato in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all’articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

- viene autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2017, di 300 milioni di euro per l’anno 2018, di 350 milioni di euro per l’anno 2019 e di 150 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessioni di contributi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

- le Regioni colpite, in coerenza con la programmazione del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori interessati all’evento sismico del 24 agosto 2016, possono destinare - nell’ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previsti - ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall’Unione Europea all’Italia ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[96].

In proposito si ricorda che l’articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che nel 2016, la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per il 2017 a norma degli artiocli 4 e 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, riesamina gli stanziamenti complessivi a titolo dell’obietivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione di ciascun Stato membro per il periodo 2017-2020, applicando determinati parametri. Gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. L’effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo che negativo, non può superare 4.000.000.000 EUR. La Commissione, a seguito dell’adeguamento tecnico, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire una ripartizione annua rivista delle risorse globali per ogni singolo Stato membro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta maturato in relazione all’accesso dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, di cui all’articolo 5 decreto-legge n. 189/2016

(comma 1)

100

200

200

400

500

600

400

500

600

Concessione di contributi per la ricostruzione pubblica, di cui all’articolo 14 decreto-legge n. 189/2016

(comma 1)

200

300

350

200

300

350

200

300

350

 

La relazione tecnica, con riferimento alle risorse destinate alla ricostruzione privata, afferma che l’onere in termini di indebitamento netto e di fabbisogno segue un profilo temporale diverso rispetto a quello dell’autorizzazione di spesa in quanto l’onere del rimborso dei finanziamenti è posto a carico dello Stato, in conseguenza della maturazione di un credito di imposta pari all’intera rata, comprensiva della quota capitale e della quota interessi.

Con riferimento ai contributi finalizzati alla ricostruzione pubblica, la RT specifica che l’onere in termini di indebitamento netto coincide con l’importo dell’autorizzazione di spesa in quanto la stessa è stata commisurata alla previsione dell’effettivo utilizzo delle relative risorse.

Riguardo alla possibilità, per le regioni colpite dal sisma, di destinare ulteriori risorse, per un importo pari a 300 milioni, nell’ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previsti, incluso il cofinanziamento nazionale, anche a valere su quelle destinate dall’Unione Europea all’Italia ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la RT specifica che tali risorse non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica in quanto le relative spese sono già previste nelle stime di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla concessione del credito d’imposta maturato in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, si evidenzia che la RT, pur illustrando i criteri adottati per la stima, non fornisce i dati ed i parametri necessari alla ricostruzione del procedimento di quantificazione svolto in merito agli effetti sul fabbisogno e indebitamento netto. Tale esigenza si pone anche con riguardo agli effetti della norma sui predetti saldi per gli anni successivi al triennio 2017-2019, considerato nel prospetto riepilogativo.

Con riferimento alla concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione pubblica, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto e alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT in merito agli effetti sul fabbisogno e indebitamento netto.

Quanto alle ulteriori risorse che le Regioni colpite possono destinare per il conseguimento delle finalità previste dai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014-2020, pur essendo il ricorso alle stesse configurato come eventuale, andrebbe acquisito un chiarimento in merito all’ammontare delle risorse aggiuntive destinate dall’Unione Europea all’Italia ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’effettiva disponibilità delle medesime risorse tenuto conto delle finalità di spesa cui le stesse siano rivolte a legislazione vigente. Si osserva, infine, che la norma in esame, nello stabilire il limite massimo di 300 milioni di euro, non precisa l’ambito temporale entro il quale le Regioni possono disporre l’utilizzo di tali ulteriori risorse.

 

Articolo 52
(Fondo Contratti P.A.)

La norma prevede che per il pubblico impiego siano complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 1.920 milioni di euro per il 2017 e 2.630 milioni di euro a decorrere dal 2018 (comma 1).

La norma, nello specifico, prevede l’istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per il 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dal 2018, destinato alle seguenti finalità:

·       determinazione, per il 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall’art. 1, comma 466, della legge n. 208/2015, pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva[97] relativa al triennio 2016-2018 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (comma 2, lett. a).

L’art. 1, comma 466, della legge n. 208/2015 prevede a carico del bilancio dello Stato, per il triennio 2016-2018, oneri per rinnovi contrattuali del personale delle P.A. per un importo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016. Di questi, 74 milioni di euro sono destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e 7 milioni di euro al restante personale statale in regime di diritto pubblico[98];

·       definizione, per il 2017 e a decorrere dal 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’ambito delle amministrazioni dello Stato[99], in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti delle vacanze di organico[100] (comma 2, lett. b);

·       definizione, dal 2017, dell’incremento delle risorse previste a legislazione vigente per il riordino delle carriere del personale del comparto difesa sicurezza e soccorso pubblico - ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), punti 1 e 4, della legge n. 124/2015 e dell’art. 1, comma 5, della legge n. 244/2012 - ovvero, per il solo 2017, la proroga del contributo straordinario riconosciuto al personale non dirigente del medesimo comparto ai sensi dell’art. 1, comma 972, della legge n. 208/2015 (comma 2, lett. c).

L’art. 8, comma 1, lett. a), n. 1-4), della legge n. 124/2015, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato di cui al medesimo articolo 8, prevede, tra l'altro, il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare mediante la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed il suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia. Conseguentemente a tale riordino vengono altresì previste modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, il transito del personale nella relativa Forza di polizia; 3) l'utilizzo[101] di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario[102].

L’art. 1, comma 5, della legge n. 244/2012, prevede che una quota parte non superiore al 50 per cento, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente - destinati a legislazione vigente all’efficientemente dello strumento militare, al netto di quelli finalizzati al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato ai sensi del DL n. 95/2012 – derivanti dal processo di revisione dello strumento militare nazionale[103], venga utilizzata per assicurare la sostanziale equiordinazione dei comparti sicurezza e difesa.

L'art. 1, comma 972, della legge n. 208/2015, ha disposto un contributo straordinario per il 2016, pari a 960 euro su base annua in favore del personale dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle FF.AA., non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. Ai fini dell’attuazione della norma è stata autorizzata la spesa di 510,5 milioni per il 2016. Tale autorizzazione di spesa è stata, altresì, ridotta dall’art. 4, comma 11, del DL n. 67/2016, di un importo di euro 23.857.204, al fine di provvedere alla copertura del corrispondente onere previsto dalla stessa disposizione per la proroga dell’impiego di personale militare per le esigenze di sicurezza del Giubileo straordinario della Misericordia.

Per il concorso alle finalità di cui al comma l, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione è iscritto un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per il 2017 e di 400 milioni a decorrere dal 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell’autonomia scolastica di cui all’art. l, comma 201, della legge n. 107/2015 (comma 3).

L’art. l, comma 201, della legge n. 107/2015, incrementa, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali nel limite di euro 544,18 milioni nel 2015, 1.828,13 milioni nel 2016, 1.839,22 milioni nel 2017, 1.878,56 milioni nel 2018, 1.915,91 milioni nel 2019, 1.971,34 milioni nel 2020, 2.012,32 milioni nel 2021, 2.053,60 milioni nel 2022, 2.095,20 milioni nel 2023, 2.134,04 milioni nel 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere del 2025.

Viene demandato ad un DPCM l’aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, adottati[104] con DPCM 18 aprile 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 (comma 4).

Vengono infine disposti adeguamenti testuali all’art. 1, comma 466, della legge n. 208/2015, al fine di tenere conto di quanto previsto dal comma 1, lett. a) (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Fondo contratti PA

(comma 2).

1.480

1.930

1.930

1.480

1.930

1.930

1.480

1.930

1.930

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Fondo contratti PA - Effetti fiscali

(comma 2)

 

 

 

482,58

700,83

700,83

482,58

700,83

700,83

Maggiori spese correnti

 

Fondo rafforzamento autonomia scolastica – incremento organico dell’autonomia

(comma 3)

140

400

400

140

400

400

140

400

400

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Fondo rafforzamento autonomia scolastica – incremento organico dell’autonomia – Effetti fiscali

(comma 3)

 

 

 

67,90

194

194

67,90

194

194

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 2 prevede l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per il 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dal 2018, finalizzato, al finanziamento di una serie di interventi quali gli aggiornamenti contrattuali del pubblico impiego per il triennio 2016/2018 (lett. a), assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’ambito delle amministrazioni dello Stato a decorrere dal 2018 (lett. b), nonché l’incremento dal 2017 delle risorse da destinare al riordino delle carriere del personale del comparto difesa sicurezza e soccorso pubblico e la conferma per il 2017 del c.d. “Bonus 80 euro” per il personale non dirigenziale del medesimo comparto.

Al riguardo, pur considerato che il maggior onere risulta configurato come limite massimo di spesa, appare opportuno acquisire i dati relativi alla determinazione dei predetti importi e alla loro ripartizione tra le finalità individuate dalla disposizione. Tali chiarimenti appaiono opportuni anche al fine di valutare gli effetti imputati sui diversi saldi di finanza pubblica.

Con riguardo alla norma di cui al comma 3, che istituisce un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per il 2017 e di 400 milioni a decorrere dal 2018 da destinare all'incremento dell'organico dell’autonomia scolastica, pur considerato che, anche in tal caso, gli oneri sono limitati all’entità dei disposti stanziamenti, si evidenzia l’opportunità di acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione. Sul punto, nel rinviare al successivo articolo 53, che fornisce taluni criteri utilizzati ai fini della determinazione dell’organico dell’autonomia, si evidenzia che la relazione tecnica riferita a quest’ultimo articolo non fornisce tutti gli elementi necessari per al verifica dei predetti importi.

 

Articolo 53
(Organico di fatto)

Normativa vigente. L’art. 1, comma 69, della legge n. 107/2015, prevede che, allo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall’organico dell’autonomia, come definite dalla medesima legge, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di inderogabili necessità, è costituito annualmente con decreto interministeriale, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, indicate nel summenzionato decreto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 64, comma 6, del DL n. 112/2008, che associa alle misure di organizzazione scolastica previste dal medesimo articolo 64, economie lorde di spesa, non inferiori a 3.188 milioni di euro a decorrere dal 2012.

 

La norma prevede che l’incremento della dotazione dell’organico dell'autonomia di cui all'articolo 52, comma 3, avvenga in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall’accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. Detta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all’articolo l, comma 69, della legge n. 107/2015 (comma 1).

Resta fermo quanto previsto rispettivamente dal DPR n. 81/2009 (regolamento sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale) e dal DPR n. 19/2016 (regolamento sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall’art. 64 del DL n. 112/2008) (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica evidenzia che il Fondo di cui al comma 3 dell’art. 52 incrementa la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo l, comma 201 della legge n. 107/2015. Tale incremento avverrà, nei limiti delle disponibilità del Fondo, e in forza della norma in esame, in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. Detta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'art. l, comma 69, della medesima legge. Viene, altresì, precisato che al riparto del Fondo di cui all’art. 53, comma 2, da destinare all'incremento dell'organico dell’autonomia scolastica si provvederà con decreto interministeriale che, tenuto conto della spesa annuale di personale, delle progressioni economiche di carriera, nonché degli arretrati e delle ricostruzioni di carriera in favore del medesimo personale immesso in ruolo, individuerà il numero di posti di organico di fatto che confluiranno nell'organico dell'autonomia e la distribuzione dei neo assunti tra ciascun grado di istruzione.

 

In merito ai profili di quantificazione, nel rilevare che la disposizione appare funzionale alla determinazione dell’incremento della dotazione dell’organico dell'autonomia di cui all'articolo 52, comma 3, si evidenzia che non sono forniti gli elementi per individuare l’entità di tale organico, cui è associato, dal citato art. 52, comma 3, un limite di spesa di 140 milioni di euro nel 2017 e 400 milioni a decorrere dal 2018. In proposito appare opportuno acquisire i relativi elementi di valutazione.

 

Articolo 54
(Rifinanziamento “Operazione strade sicure”)

Le norme, al fine di garantire la prosecuzione del piano di impiego[105] delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia (c.d. “Operazione strade sicure”) e nel controllo del territorio in Campania[106] (c.d. “Operazione terra dei fuochi”), viene prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza ai siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2017, l’impiego di 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 7-bis del DL n. 92/2008.

L’art. 24, comma 74, del DL n. 78/2009, ha autorizzato la proroga, a decorrere dal 4 agosto 2009, dell’impiego di contingenti militari nel controllo del territorio (Operazione “Strade Sicure”), già previsto dall’art. 7-bis del DL n. 92/2008[107]. L’”Operazione strade sicure”, in virtù dell’art. 24, comma 75, del DL n. 78/2009, prevede la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.

Il Piano d’impiego in riferimento, per effetto dell’art. 1, comma 472, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) è stato prorogato, con riguardo a 4.800 unità militari, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. A tal fine la norma ha autorizzato per il 2016 la spesa di euro 83.000.000, con specifica destinazione di euro 81.100.000 per il personale militare di cui al comma 74 e di euro 1.900.000 per il personale delle Forze di polizia impiegate nella medesima operazione, ai sensi del comma 75.

L’art. 4, comma 11, del DL n. 67/2016 (proroga missioni internazionali) ha altresì, prorogato dal 1° luglio al 31 dicembre 2016 l’impiego del contingente di 1.500 unità di personale militare per le esigenze di sicurezza del Giubileo straordinario della Misericordia e di altre specifiche aree del territorio nazionale[108], è ha incrementato di 750 unità fino al 31 dicembre 2016, il contingente di personale militare già autorizzato dal summenzionato comma 472, della legge di stabilità 2016. A tale fine la norma ha autorizzato, per il 2016, la spesa di euro 23.857.204 con specifica destinazione di euro 23.280.180 per il personale militare di cui all’articolo 24, comma 74, del DL n. 78/2009 e di euro 577.024 per il personale delle Forze di polizia di cui al comma 75 del medesimo articolo 24.

Ai fini dell’attuazione della disposizione in esame, viene autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per il 2017, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale militare di cui all’art. 24, comma 74 del DL n.78/2009 e di euro 2.463.203 per il personale di polizia di cui all’art. 24, comma 75 del medesimo decreto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Personale militare difesa

(comma 1)

87,13

 

 

87,13

 

 

87,13

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Effetti riflessi - Personale militare difesa

(comma 1)

 

 

 

42,26

 

 

42,26

 

 

Maggiori spese correnti

 

Funzionamento difesa

(comma 1)

33,41

 

 

33,41

 

 

33,41

 

 

Maggiori spese correnti

 

Personale Polizia di Stato

(comma 1)

2,46

 

 

2,46

 

 

2,46

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Effetti fiscali -Personale Polizia di Stato

(comma 1)

 

 

 

1,9

 

 

1,9

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga della disposizione in esame.

In merito alla spesa per la proroga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, del Piano di impiego delle Forze armate nelle attività di controllo del territorio (Operazione strade sicure) e nel controllo del territorio in Campania (Operazione terra dei fuochi) la relazione tecnica afferma che si prevede l’impego di 7.050 unità di personale militare, di cui 5.050 unità fuori della sede di servizio e 2.000 unità nella sede di servizio per un onere pari ad euro 120.536.797. Si prevede, inoltre, con riguardo al personale delle Forze di polizia che opererà congiuntamente con il personale delle Forze armate, la specifica destinazione di euro 2.463.203. L’onere complessivo corrispondente alla spesa autorizzata è pari ad euro 123.000.000.

Ai fini della quantificazione dell’onere, con specifico riguardo alla componente militare del piano d’impiego, la relazione tecnica precisa quanto segue.

Per le spese di personale si è tenuto conto di:

·       indennità onnicomprensiva/ordine pubblico. Per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPS del 24,20% ed 1RAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

·       compenso per lavoro straordinario. Per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza. È stato quindi utilizzato un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPS -24,20% – ed IRAP – 8,5%).

Per le spese di funzionamento sono stati contabilizzati oneri per:

·       viveri. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena. Nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero pro capite di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;

·       alloggio. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero pro capite di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;

·       servizi generali. Per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua etc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio dell'incremento pro capite giornaliero e stato ricondotto a euro 2,10;

·       equipaggiamento/vestiario. Per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di euro 1,45 per soddisfare le esigenze dì acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti etc.;

·       impiego automezzi. In considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari ai loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora); in tali oneri sono incluse te spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, etc.;

·       una tantum (indennità di marcia/missione/ per ricognizioni e trasferimenti). Per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio (5.050 unita) è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfetariamente un costo di euro 494.000 circa, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di euro 61.750 circa. Viene previsto, inoltre, l’acquisto di dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi per un onere complessivo di circa 100.000 euro e l’acquisto di materiali ed attrezzature varie e pedaggi autostradali per un onere complessivo di 50.000 euro.

La relazione tecnica è integrata dai due prospetti relativi al calcolo degli oneri complessivi, nei quali viene distinta la componente riferibile al personale da quella di funzionamento, separatamente per il contingente dei militari di cui è previsto l'impiego in sede stanziale (n. 2.000 unità) e per il personale di cui è previsto l'impiego fuori sede stanziale (n. 5.050 unità). In quest'ultima componente viene ricompresa anche la quota di oneri una tantum di circa 643.967 euro (per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica).

Il totale degli oneri riferibili alle spese per il personale militare è pari ad euro 86.633.206 (18.202.550 euro per i militari in sede e 68.430.656 euro per i militari fuori sede), quello delle spese di funzionamento ed una tantum è, altresì, pari ad euro 33.903.591. Il totale degli oneri, relativi alla componente militare del piano d’impiego, coincidente con l’importo autorizzato dalla norma in esame, è pari ad euro 120.536.797.

Per quanto riguarda i costi del personale delle Forze di Polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza, la relazione tecnica precisa che è stato previsto l’impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 fuori sede, per un onere complessivamente pari ad euro 2.463.203, concernente il pagamento dell’indennità onnicomprensiva ove non sia riconosciuta l’indennità di ordine pubblico. L’onere è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che il maggior onere complessivo risulta limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa e che i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica appaiono sostanzialmente in linea con quelli relativi a precedenti analoghe fattispecie (Operazioni “Strade sicure” e “Terre dei fuochi”).

Sarebbe peraltro utile acquisire ulteriori elementi relativi alle unità di militari da impiegare specificamente in ciascuna operazione, tenuto conto che la relazione tecnica in esame, a differenza delle precedenti riferite ad analoghe fattispecie, fornisce elementi di quantificazione con riguardo al personale complessivamente impiegato nelle due operazioni.

 

Articolo 55
(Fondo volo)

Normativa vigente. L’articolo 1-ter del decreto-legge n. 249/2004 ha istituito, presso l'INPS, un Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo, alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro del settore pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi convengono tra di loro per garantire la piena operatività del fondo. L’articolo 6-quater del D.L. n. 7/2005 ha in seguito aumentato l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri, destinando le relative risorse, fino al 31 dicembre 2015, al Fondo speciale. I commi 47 e 48 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012 (cd. Legge Fornero) hanno previsto (in relazione al superamento del Fondo speciale e alla sua trasformazione in Fondo di solidarietà, prevista dal 2014, ai sensi dell’articolo 3, commi 4-21 della stessa Legge 92/12) che le maggiori risorse destinate al Fondo speciale ai sensi del citato articolo 6-quater del D.L. n. 7/2005 fossero riversate, a partire dal 1°gennaio 2016, all’INPS.

L’articolo 13, commi 21-23, del decreto legge n. 145/2013 è intervenuto per mantenere, nel suo assetto attuale, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione del settore del trasporto aereo, evitando la sua trasformazione in fondo di solidarietà (altrimenti prevista dal 2014, ai sensi dell’articolo 3, commi 4-21, della legge n.92/2012). A tal fine, con l’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio del Fondo fino al 2018:

-veniva prolungata di tre anni l’operatività delle norme (articolo 2, commi 47 e 48 della legge n.92/2012) che prevedono la devoluzione al Fondo medesimo delle maggiori entrate derivanti dall’incremento dell’addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili (comma 21);

-veniva soppressa la disposizione (art. 3, comma 46, lettera c) che prevedeva la soppressione del citato Fondo speciale (comma 22);

-veniva previsto l’ulteriore aumento, da operarsi con decreto ministeriale, dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’articolo 2, comma 11, della legge n. 350/2003. L’aumento è determinato in misura sufficiente a compensare gli oneri derivanti dal comma 21, pari a 184 milioni di euro annui e il relativo gettito è destinato all’INPS (comma 23).

Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 ottobre 2015 ha stabilito l’incremento della misura delle addizionali comunali sui diritti di imbarco da destinare all'INPS come segue: 2,5 euro per l’anno 2016, 2,42 per l’anno 2017 e 2,34 per l’anno 2018.

L’articolo 13-ter del decreto legge n. 113/2016 (Misure finanziarie urgenti per gli enti locali e il territorio) ha previsto la sospensione del predetto incremento dal 1° settembre al 31 dicembre 2016. Il relativo onere è stato valutato in 60 milioni di euro per l'anno 2016.

 

Le norme, al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, sopprimono, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge n. 145/2013[109] per gli anni 2017 e 2018.

Al ristoro delle minori entrate per l'INPS provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate contributive

 

Soppressione incremento addizionale comunale diritti di imbarco

(comma 1)

 

 

 

184

184

 

184

184

 

Maggiori spese correnti

 

Soppressione incremento addizionale comunale diritti di imbarco

(comma 1)

184

184

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base dei volumi di traffico attuali, l'eliminazione, a decorrere dal l° gennaio 2017 fino a tutto il dicembre 2018, dell'ultimo incremento della misura dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco (stabilito dal D.M. 29 ottobre 2016 n 357 emanato ai sensi del decreto legge n. 145/2013), comporta un onere pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire gli elementi alla base della quantificazione del minor gettito stimato, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in relazione alla soppressione dell’incremento dell’addizionale prevista per i medesimi anni.

In particolare, la predetta stima appare coerente con la quantificazione del minor gettito relativo alla sospensione dell’incremento dell’addizionale comunale operata dall’articolo 13-ter del decreto legge n. 113/2016. Peraltro, la RT riferita al citato articolo, che sospendeva l’applicazione dell’incremento della predetta addizionale (pari a 2,50 euro per passeggero) per il periodo settembre – dicembre 2016 quantificava in 60 milioni di euro l’onere per l’anno 2016 (circa 1/3 del gettito atteso, ossia 184 mln di euro /3 = 61 mln di euro). La quantificazione del mancato gettito si basava, come esposto nella citata RT, su un volume di passeggeri per il periodo settembre-dicembre 2016 di circa 24 milioni di soggetti. Qualora fosse confermato il numero dei passeggeri sopra indicato si avrebbe una perdita di gettito maggiore, rispetto a quella stimata dalla RT, in considerazione del maggior importo degli incrementi delle addizionali previsti per gli anni 2017 e 2018 (rispetto al 2016) soppresse con la norma in esame [110].

Alla luce di quanto esposto, andrebbero forniti dati ed elementi alla base della quantificazione del minor gettito derivante dalla norma in esame con particolare riferimento al numero di passeggeri del traffico aereo.

 

Articolo 56
(Scuole belle)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 42/2016 autorizza la spesa di 64 milioni di euro per l’anno 2016 per la prosecuzione, dal 1° aprile 2016 al 30 novembre 2016, degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative, di cui all’art. 2, commi 2-bis e 2-bis.1, del D.L. n. 58/2014.

L’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 58/2014, prevede, tra l’altro, che al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017, nelle regioni ove non è ancora attiva - ovvero sia stata sospesa - la convenzione quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, le istituzioni scolastiche ed educative provvedano all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014.

 

La norma autorizza la spesa di 128 milioni di euro nell'anno 2017 per incrementare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici: le somme sono destinate alla prosecuzione, fino al 31 agosto 2017, di tali interventi (comma 1).

Viene altresì prorogato al 31 agosto 2017 il termine entro il quale le istituzioni scolastiche possono acquistare servizi di pulizia e altri servizi ausiliari dalle imprese che li assicuravano al 31 marzo 2014 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Proroga del finanziamento del piano di ripristino del decoro e delle funzionalità degli edifici scolastici (comma 1)

128,00

 

 

128,00

 

 

128,00

 

 

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, afferma come essa sia finalizzata a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici per la prosecuzione dei interventi sino alla conclusione dell'anno scolastico 2016/2017 (31 agosto 2017), autorizzando un incremento di spesa pari a euro 128 milioni per l'anno 2017, da riferire ai mesi da gennaio ad agosto 2017, rispetto alla spesa autorizzata con il D.L. 42/2016.

In particolare, per la stima dell'onere mensile pari a 16 milioni di euro, la RT afferma come si sia preso in considerazione il maggior fabbisogno finanziario annuale necessario al mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, pari ad euro 192,8 milioni di euro quantificato nella relazione tecnica del citato D.L. 42/2016. Tale maggior fabbisogno è stato determinato a partire dal costo complessivo sia dei servizi di pulizia che del progetto Scuole Belle (circa 485 milioni di euro che rappresenta il costo di 12.846 full time equivalent (FTE) coinvolti nelle attività di pulizia e di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche rivalutato del 26,5% per i costi di gestione e per gli utili d'impresa delle aziende) al tetto delle risorse già previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla RT, anche mediante rinvio a relazioni tecniche che corredavano precedenti provvedimenti.

 

Articolo 57
(G7)

La norma, per l’attuazione degli interventi concernenti l’organizzazione e lo svolgimento del G7, inclusi gli adeguamenti di natura infrastrutturale e le esigenze di sicurezza, dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine viene autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2017.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Interventi relativi all’organizzazione e allo svolgimento del G7

(comma 1)

45

 

 

45

 

 

45

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Articolo 58, commi 1-3
(Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità per il Fascicolo sanitario elettronico)

Normativa vigente. L’articolo 12 del decreto legge 179/2012 ha istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), inteso come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. Il FSE è istituito dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con le finalità elencate al comma 2 dell’art. 12. Le successive modifiche introdotte con il decreto legge 69/2013 hanno fissato il termine per l’attivazione del FSE presso le regioni e le province autonome al 30 giugno 2015.

Con un comunicato del 2 agosto 2016, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) ha reso noto che si è concluso positivamente il processo di integrazione dei servizi di interoperabilità messi a disposizione delle regioni sull’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE con il servizio di identificazione degli assistiti attraverso il sistema Tessera Sanitaria.

 

Le norme, modificando l’articolo 12 del decreto legge n. 179/2012, dispongono, tra l’altro, che l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) diviene responsabile, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze, con le regioni e le province autonome, della progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE, la cui realizzazione è curata dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria. Dovranno pertanto essere garantiti:

­   l’interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali[111];

­   l’identificazione dell’assistito, attraverso l’allineamento con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) istituita nell’ambito del Sistema Tessera Sanitaria;

­   per le regioni e le province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità per il FSE, l’interconnessione dei soggetti (che prendono in cura l'assistito nell'ambito dei Servizi sanitari regionali e dei servizi socio-sanitari regionali) finalizzata alla trasmissione telematica dei dati oggetto di trattamento

Per l’attuazione della progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE (articolo 15-ter del decreto legge n. 179/2012, come modificato dalla noma in esame) è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Le norme inoltre dispongono la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 15-quinquies, del decreto legge 179/2012 relativa al rilascio, entro il 31 dicembre 2015, dell’infrastruttura per l’interoperabilità del FSE. L’autorizzazione di spesa, pari a 10 milioni di euro, è ridotta di 5 milioni di euro per il 2017, di 4,92 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese in conto capitale

 

Progettazione infrastruttura per interoperabilità FSE

(comma 2)

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

Minori spese correnti

 

Progetto FSE

(comma 3)

5,00

4,92

5,00

5,00

4,92

5,00

5,00

4,92

5,00

 

La relazione tecnica afferma che le norme sono dirette a superare le criticità per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) regionale, prevedendo l'utilizzo dell'infrastruttura e dei dati delle prestazioni già esistenti nel Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modifiche alla gestione del consenso dell'assistito in fase di alimentazione del FSE.

Ciò, tramite la messa a disposizione dell'infrastruttura e delle banche dati già disponibili del Sistema TS, evitando duplicazioni di spese per la realizzazione a livello regionale delle medesime infrastrutture. In particolare, con l'introduzione, nell'ambito dell'articolo 12 del decreto legge n. 179/2012, del comma 15- septies , si prevede che il Sistema Tessera Sanitaria renda disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter dello stesso articolo 12, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera Sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, certificati di malattia telematici, prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa.

Inoltre si prevede un'accelerazione del conseguimento degli obiettivi di un potenziamento in termini qualitativi della disponibilità delle informazioni ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie (ad es. pronto soccorso: disponibilità dell'intera storia clinica del paziente nonché delle relative informazioni anagrafiche) in modo tempestivo e completo. Ciò, ovviamente, comporta anche un efficientamento dell'impiego delle risorse evitando esami ripetuti e perseguendo l'appropriatezza nelle cure. In tali termini, attraverso l'FSE potranno essere conseguiti risparmi, non puntualmente quantificabili, derivanti dalla minore erogazione di prestazioni non necessarie, in relazione alle informazioni contenute nel fascicolo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 58, commi 4-8
(Misure per il miglioramento e riqualificazione dei servizi sanitari regionali)

Normativa vigente. L’articolo 2, comma 68, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) ha previsto (per il triennio 2010-2012) l’erogazione alle regioni, in via anticipata, del finanziamento ordinario del SSN per una quota fissata al 97% della parte indistinta del fondo sanitario stabilita dalle intese annuali sancite in Conferenza Stato-regioni. Per le regioni che risultano adempienti nell’ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 98 per cento; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica.

La lettera c) del citato comma 68 stabilisce un accantonamento delle indicate anticipazioni pari al 3 e al 2 per cento delle somme da erogare in via anticipata. L’effettiva erogazione dei predetti accantonamenti è condizionata alla verifica positiva degli adempimenti cui le regioni sono chiamate per il concorso alla riduzione della spesa sanitaria. In particolare, l’erogazione è consentita all’esito positivo della verifica che dimostri che la regione abbia attuato le misure correttive richiamate dai commi 71-74 (misure di riduzione del personale sanitario) e dai commi 92-97 (accordi sui Piani di rientro) del medesimo articolo 2 della legge finanziaria 2010.

Le disposizioni contenute al comma 68 sono state rese permanenti, a decorrere dal 2013, dall’art. 15, comma 24, del DL. 95/2012, cd. decreto spending review (L. 135/2012).

 

Le norme dispongono, a livello sperimentale per il solo anno 2017, l’incremento dello 0,1% della “quota premiale” già prevista all’art. 2, co. 68, lett. c), della finanziaria 2010 (L. 191/2009).

L’erogazione dell’ulteriore quota premiale, prevista dalla norma in esame, è subordinata alla verifica positiva da parte del Comitato LEA[112] degli obiettivi contenuti nel programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale (SSR) elaborati dalle regioni. I citati programmi di durata annuale devono individuare aree prioritarie d’intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di valutazione.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione si pone l'obiettivo di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e dì sviluppo del Servizio sanitario nazionale (SSN), elevando, in via sperimentale per l’anno 2017, la quota premiate di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge n. 191/2009, dello 0,1 per cento, rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La RT inoltre ricorda che l'erogazione di tale ulteriore quota è subordinata al raggiungimento degli obiettivi contenuti in un programma annuale di miglioramento e riqualificazione dì determinate aree del servizio sanitario regionale, definito anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ordine all'erogazione dei LEA.

Secondo la RT tale riqualificazione, che avrà carattere strutturale, potrà consentire alle regioni sia una più efficiente allocazione delle risorse sia, in prospettiva, una riduzione dei costi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la relazione tecnica riferita all’articolo 58, comma 10, afferma che della norma in esame occorre tener conto, insieme ad altre disposizioni, ai fini del conseguimento dei risparmi in termini di minore spesa sanitaria previsti dal predetto articolo art. 58, co 10, alla cui scheda si rinvia.

 

Articolo 58, comma 9
(Misure in materia di Piani di rientro degli enti del SSN)

Le norme al fine di migliorare la performance e di perseguire l'efficienza dei fattori produttivi e dell'allocazione delle risorse delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, introducono un criterio più stringente di selezione degli enti chiamati a predisporre il Piano di efficientamento, prevedendo un diverso valore soglia di scostamento pari al 5% dei ricavi o a 5 milioni in valore assoluto rispetto allo scostamento del 10 per cento o di 10 milioni in valore assoluto previsto dalla vigente normativa[113].

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica stima che per effetto della norma in esame gli Enti che saranno chiamato ad adottare un Piano dì rientro saranno il 20 per cento in più rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, con effetti certi di razionalizzazione della spesa, non puntualmente quantificabili.

Inoltre, le nuove soglie definite determineranno una ricaduta sul numero degli ospedali a gestione diretta delle aziende sanitarie del SSN da sottoporre ad interventi di efficientamento dall’anno 2017 che comporteranno anch'essi effetti certi dì razionalizzazione dei fattori produttivi sul versante della spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la relazione tecnica riferita all’articolo 58, comma 10, afferma che della norma in esame occorre tener conto, insieme ad altre disposizioni, ai fini del conseguimento dei risparmi in termini di minore spesa sanitaria, previsti dal predetto articolo art. 58, co 10, alla cui scheda si rinvia.

 

Articolo 58, commi 10 – 12
(Livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)

Le norme rideterminano, rispetto a quanto convenuto con l’Intesa 11 febbraio 2016, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene fissato in 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018.

Si ricorda che nell’Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni l’11 febbraio 2016 gli importi indicati erano 113.063 milioni di euro per il 2017 e 114.998 milioni di euro per il 2018. Con la citata intesa, attuativa dell’articolo 1, comma 680, è stato stabilito che, nell'ambito della complessiva manovra di finanza pubblica a carico delle regioni previsto dal citato comma 680 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), pari a 3.980 milioni di euro per l'armo 2017 e 5.480 milioni di euro per ciascuno degli armi 2018 e 2019, il contributo del settore sanitario fosse pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Per l’anno 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento mediante la sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, l’applicazione di quanto precedentemente stabilito avviene nel rispetto dell’Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo e i tre enti territoriali (comma 10).

Si ricorda che i commi da 406 a 413 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) recepiscono l'accordo siglato il 15 ottobre 2014 (c.d Patto di Garanzia), con il quale sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme modificano l’ordinamento finanziario dei tre enti, secondo le procedure concordate previste dall’articolo 104 dello statuto (D.P.R. n. 670/1972). Per quanto qui interessa, con l’accordo in questione è stato definito, tra l’altro, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica dei tre enti, sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto per gli anni dal 2014 al 2022.

Decorso il termine del 31 gennaio 2017, all’esito degli Accordi sottoscritti con riferimento al contributo previsto dall’Intesa dell’11 febbraio 2016, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto, attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dall’Intesa del febbraio 2016 al fine di conseguire l’obiettivo di finanza pubblica per il settore sanitario (comma 12).

Le norme inoltre vincolano, a decorrere dal 2017, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 1.000 milioni di euro, a specifiche finalità di cui ai commi 4, 5, 12 e 13 dell’articolo 59 del provvedimento in esame: Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi; Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV); Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Ssn (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori spese correnti

 

Rideterminazione Finanziamento SSN

(comma 10)

1.056,21

1.890,46

3.666,04

1.056,21

1.890,46

3.666,04

1.056,21

1.890,46

3.666,04

Rideterminazione Finanziamento SSN – contributo regioni a statuto speciale

 (comma 12)

 

 

 

6,79

107,54

321,96

6,79

107,54

321,96

Maggiori entrate extratributarie

 

Rideterminazione Finanziamento SSN – contributo regioni a statuto speciale

(comma 12)

6,79

107,54

321,96

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che le norme determinano effetti positivi in termini di minori spese correnti riassunti nella tabella che segue: segnalando che per il 2019, non essendo determinato normativamente il livello del finanziamento, in termini di manovra è stato scontato il valore differenziale tra l'importo previsto nel bilancio dello Stato ed il livello di finanziamento determinato dalla norma in esame.

 

(milioni di euro)

Effetti in termini di Conto della PA

2017

2018

2019

Minori spese correnti

63

998

2.988

 

La RT segnala che per il 2019, non essendo determinato normativamente il livello del finanziamento, in termini di manovra è stato scontato il valore differenziale tra l'importo previsto nel bilancio dello Stato ed il livello di finanziamento determinato dalla norma in esame.

Tali effetti possono essere conseguiti sul versante della spesa, anche tenuto conto delle norme di efficientamento del Servizio sanitario nazionale previste ai commi da l a 9 del presente articolo, dal comma 11 dell'articolo 59 e dai commi da 8 a 11 dell'articolo 60 del provvedimento in esame.

In ogni caso, dato il vincolo dell'equilibrio nel settore sanitario, il pieno conseguimento dell'effetto scontato in termini di indebitamento netto sarebbe comunque assicurato tramite l'attivazione della leva fiscale autonoma delle regioni o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente, in caso di emersione di disavanzi regionali.

La RT ricorda che una quota pari a 1.000 milioni di euro annui del livello di finanziamento del SSN è destinata a specifiche finalità indicate dall’articolo 59 del provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono una rideterminazione del concorso dello Stato al finanziamento del SSN per gli anni 2017-2019. Tali misure di risparmio, per un totale di 63 milioni di euro per l’anno 2017, 998 per il 2018 e 2.988 milioni per il 2019 (per la riduzione del concorso dello Stato al finanziamento del SSN), sono ripartite come segue tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale:

 

(milioni di euro)

 

2017

2018

2019

Riduzione finanziamento SSN

63,00

998,00

2.988,00

 di cui Regioni a statuto ordinario

56,21

890,46

2.666,04

   Regioni a statuto speciale

6,79

107,54

321,96

Fonte: Relazione tecnica DL 193/2016

 

I predetti importi non considerano un’ulteriore quota di riduzione iscritta nel prospetto riepilogativo in relazione alla norma in esame e compensata da un conseguente incremento di spesa dovuto all’istituzione di due fondi (art. 59, co 4 e 5) per un totale di 1.000 mln annui nel triennio.

La relazione tecnica ricorda altresì che la riduzione sconta misure di efficientamento (art. 58, commi da 1 a 9, art. 59, comma 11 nonché art. 60, commi da 8 a 11), i cui effetti non sono scontati nel prospetto riepilogativo.

In proposito, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che il complesso delle misure adottate, in termini di minore e maggiore spesa e di efficientamento complessivo, sia idoneo a garantire la sostenibilità delle prestazioni richieste alle regioni nel quadro delle SSN. Ciò tenendo conto anche dei meccanismi già esistenti a legislazione vigente, e richiamati dalla RT, per il riequilibrio dei disavanzi sanitari.

 

Articolo 59, commi 1 -3
(Governance farmaceutica)

Le norme, fermo restando il tetto complessivo della spesa farmaceutica previsto a legislazione vigente, pari a 14,85 per cento, rimodulano, a decorrere dal 2017, i tetti di spesa nelle seguenti misure:

-             6,89 per cento per la farmaceutica ospedaliera (al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto) che assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”;

-             7,96 per cento per la farmaceutica territoriale, che assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica convenzionata”.

In proposito si ricorda che a legislazione vigente il tetto della spesa farmaceutica nazionale è fissato al 14,85 per cento: l'11,35 per cento della farmaceutica territoriale e il 3,5 per cento della farmaceutica ospedaliera.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ricorda che i tetti di spesa vigenti sono definiti come segue:

-             tetto per la spesa farmaceutica territoriale (spesa convenzionata + distribuzione diretta e per conto di classe A), pari all'11,35%;

-             tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera e per la distribuzione diretta dei farmaci di classe H, pari al 3,5%.

Con la presente norma, precisa le RT, i tetti di spesa sono modificati nei seguenti termini:

-             7,96% per la sola spesa farmaceutica convenzionata;

-             6,89% per spesa farmaceutica per acquisti diretti (ospedaliera + distribuzione diretta dei farmaci di classe H + distribuzione diretta e per conto di classe A).

Tale intervento si rende necessario, precisa la RT, al fine di una maggiore trasparenza dei dati, assicurando un unico tetto di spesa per l'intero costo sostenuto dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di medicinali con AIC (Autorizzazione all’immissione in commercio), indipendentemente dal loro utilizzo nel canale della distribuzione diretta o per conto e nell'ambito ospedaliero o ambulatoriale. In tal modo, si garantisce una maggiore tracciabilità di detti dati, utile anche al fine di ridurre i contenziosi con le aziende farmaceutiche in materia di pay-back, che nell'ultimo periodo hanno registrato un notevole aumento. In sostanza, la norma in esame, fermo restando il complessivo onere a carico del Servizio sanitario nazionale, risponde, secondo la RT, alle esigenze di un più efficace monitoraggio dei consumi e di tracciabilità dei medicinali nell'ambito della distribuzione finale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.

 

Articolo 59, commi 4 -10
(Fondi per i farmaci innovativi e farmaci oncologici innovativi)

Le norme istituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2017, due fondi nello stato di previsione del Ministero della salute ciascuno con una propria dotazione annua di 500 milioni di euro mediante utilizzo delle quote vincolate del finanziamento del SSN di cui all’articolo 58, comma 11: il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi.

In particolare, con riferimento al Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi le norme prevedono che il fondo sia finanziato:

-           mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 58, comma 11, per: 325 milioni di euro per il 2017, 223 milioni di euro per il 2018, 164 milioni di euro a decorrere dal 2019.

-           mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale per: 175 milioni di euro per il 2017; 277 milioni di euro per il 2018; 336 milioni di euro a decorrere dal 2019. Le risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 662/1996, fanno parte delle risorse destinate dallo Stato al finanziamento del SSN.

In proposito si ricorda che l’articolo 58, comma 11, del provvedimento in esame vincola 1.000 milioni delle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard (Fondo sanitario nazionale) alla dotazione finanziaria di quattro Fondi, fra i quali anche quelli in esame.

 

Le norme dispongono che le somme dei citati Fondi per l’acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi, sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto di tali medicinali, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute (comma 9).

Si prevede inoltre che la spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (spesa farmaceutica ospedaliera) per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei suddetti Fondi (comma 10).

I criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi sono stabiliti con determina del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da adottarsi entro il 31 marzo 2017 (comma 6).

Le norme stabiliscono inoltre che il requisito di innovatività permanga per un periodo massimo di 36 mesi (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Fondo per i farmaci innovativi

(comma 4)

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Fondo per i farmaci oncologici innovativi

(comma 5)

500

500

500

500

500

500

500

500

500

 

La relazione tecnica afferma che le norme prevedono, a decorrere dal l° gennaio 2017, nell'ambito del livello del finanziamento del SSN, di cui all'articolo 58, commi da 10 a 12, la costituzione di un Fondo di 500 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi nonché dì un Fondo di pari importo per il concorso alle regioni del rimborso dei farmaci oncologici innovativi

Poiché i Fondi hanno carattere strutturale, si prevede che i criteri che definiscono l'innovatività siano stabiliti con determina del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da adottarsi entro il 31 marzo 2017. Ciò per introdurre meccanismi di ingresso ed uscita dei farmaci dai Fondi, al fine di non indurre una spesa superiore all'importo del Fondo. In ogni caso il requisito di innovatività non può permanere per un periodo superiore ai 3 6 mesi.

Sul piano strettamente finanziario la RT afferma che le risorse finanziarie, pari a 1.000 milioni di euro per i due Fondi, non incidono sui tetti farmaceutica territoriale e ospedaliera e sui meccanismi di pay-back. Ciò anche in relazione alle misure più generali di efficientamento del settore sanitario previste dall'articolo 58, dall'articolo 60, commi da 8 a 11, e da quelle in materia di farmaceutica di cui al comma 11 del presente articolo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento disposto.

Dal punto di vista del trattamento contabile si osserva che la dotazione del Fondo per i farmaci innovativi, in base al dettato normativo, risulta in parte (325 mln per il 2017, 223 mln per il 2018 e 164 a decorrere dal 2019) finanziata a valere sulla rideterminazione delle risorse per il concorso complessivo al SSN (art. 58 co 10 e 11) e, in parte (175 mln per il 2017, 277 mln per il 2018 e 336 mln a decorrere dal 2019,) a valere sulle risorse destinate agli specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. In relazione all’istituzione del Fondo il prospetto riepilogativo sconta 500 mln annui. Tale iscrizione sembrerebbe indicare che l’utilizzo della quota riferita al predetto Piano sanitario non costituisca una mera finalizzazione nell’ambito di risorse già iscritte a legislazione vigente - come indicato per i commi 12 e 13 dell’art. 59 (cfr. infra), i cui effetti non sono scontati nel prospetto riepilogativo - ma una nuova spesa ovvero un reintegro rispetto alle riduzioni di cui all’articolo 58, comma 10. In proposito appaiono opportuni chiarimenti.

 

Articolo 59, comma 11
(Disposizioni sull’acquisto di farmaci biosimilari[114])

Le norme aggiungendo il comma 11-quater all’art. 15 del DL. 95/2012 (L. 135/2012), prevedono che:

-           l’esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo se accertata dalla European Medicine Agency (EMA) – agenzia UE responsabile della valutazione scientifica dei medicinali sviluppati dalle case farmaceutiche; pertanto, non è consentita la sostituibilità automatica tra biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari;

-           nelle procedure pubbliche di acquisto non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche

La norma, più in dettaglio, prevede l’applicazione di disposizioni specifiche, finalizzate alla razionalizzazione della spesa per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano già presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari:

-           l’utilizzo di accordi quadro nelle procedure pubbliche di acquisto, nelle quali la base d’asta dell’accordo quadro dovrà essere il prezzo massimo di cessione al SSN del farmaco biologico di riferimento (lettera a));

-           i pazienti devono essere trattati, con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo quadro classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di garantire un’effettiva razionalizzazione della spesa, associata ad un’ampia disponibilità delle terapie (lettera b))

-           in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, nel rispetto di quanto prescritto dalle precedenti lettere a) e b), l’ente appaltante, entro 30 giorni dal momento dell’immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento (lettera c));

-           valgono le procedure previste dal codice degli appalti, per l’ente appaltante, nel momento in cui deve erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati (lettera d));

-           viene prevista una salvaguardia per il Servizio sanitario nazionale dagli eventuali oneri economici aggiuntivi, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni in esame, e pertanto gli stessi non potranno essere posti a carico del SSN, se le procedure sopra descritte non dovessero essere rispettate (lettera e)).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che con l'introduzione della misura in esame si intende armonizzare la disciplina delle procedure pubbliche di acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto vincolando le centrali di acquisto a porre in confronto concorrenziale diretto i farmaci biosimilari con il medicinale biologico di riferimento, escludendo la suddivisione del fabbisogno in quote predeterminate. In sintesi, si introduce una soluzione equilibrata che promuove la concorrenza nei procedimenti di acquisto, preservando al contempo la libertà dello specialista prescrittore.

Il sistema dell'accordo quadro, quale forma di aggiudicazione multipla, in conformità a quanto previsto dal Codice degli appalti prevede l’identificazione di più operatori economici cui affidare un singolo appalto a seguito di una procedura pubblica di gara in cui è predefinito il fabbisogno complessivo e i criteri di attribuzione.

Tale modalità di aggiudicazione applicata alle procedure dì gara per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto, per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, presenta numerosi vantaggi, tra i quali la RT segnala:

-           l 'impiego dei farmaci a più basso costo, con effetti di risparmio;

-           il confronto competitivo tra tutti gli operatori, in quanto tutti i produttori sul mercato possono contribuire a ridurre la spesa complessiva;

-           l'assicurazione della continuità terapeutica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica, le norme appaiono finalizzate a migliorare l’efficienza della spesa farmaceutica, con finalità di risparmio, peraltro non scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In proposito si ricorda che la relazione tecnica riferita all’articolo 58, comma 10, afferma che la norma in esame persegue obiettivi di efficientamento di cui occorre tener conto – in base alla medesima relazione - ai fini dell’conseguimento dell’obiettivo di risparmio in termini di minore spesa sanitaria di cui all’art. 58 commi 10 e 11, alla cui scheda si rinvia.

 

Articolo 59, comma 12
(Quota a valere sul finanziamento SSN per acquisto vaccini)

Le norme dispongono che, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del Finanziamento del Servizio sanitario nazionale sia prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 127 milioni di euro per l'anno 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto vaccini ricompresi nel Nuovo piano nazionale vaccini (NPNV).

Le somme sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 31 gennaio 2017.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la disposizione, come confermato dalla RT, si limita a introdurre una nuova finalizzazione nell’ambito del finanziamento del SSN.

 

Articolo 59, comma 13
(Quota a valere sul finanziamento SSN per il personale)

Normativa vigente. Il comma 541 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) prevede una serie di adempimenti a carico delle Regioni e province autonome che sono tenute, ove non abbiano ancora adempiuto alle prescrizioni del D.M. n. 70 del 2015, ad adottare i provvedimenti generali di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati e a carico del servizio sanitario regionale. Tali provvedimenti devono essere corredati di un piano inerente il fabbisogno di personale tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di orario di lavoro, e devono essere trasmessi, entro il 29 febbraio 2016, al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per l’erogazione dei LEA di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2015, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del D.M. n. 70 del 2015, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 2 luglio 2015, che ne compiono una valutazione entro il successivo 31 marzo. Qualora sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità si applicano i successivi commi 543 e 544 che disciplinano procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico ed infermieristico, professionale e tecnico-amministrativo e l’attivazione di nuovi contratti di lavoro flessibile.

 

Le norme dispongono che, nel rispetto di quanto previsto dal sopra richiamato comma 541 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sia prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per l’anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale SSN, da espletare ai sensi del richiamato comma 543, primo e secondo periodo, dell’art. 1 della legge di stabilità 2016. Le somme sono ripartite a favore delle regioni in sede di Conferenza Stato-regioni entro il 31 gennaio 2017.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la disposizione si limita a introdurre una nuova finalizzazione nell’ambito del finanziamento del SSN.

 

Articolo 60
(Misure di efficientamento della spesa per acquisti)

Le norme prevedono che il Ministero dell'economia e delle finanze avvii, tramite Consip, un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (commi 1 e 2).

Si prevede, inoltre, che il medesimo Ministero avvii una sperimentazione al fine di procedere come acquirente unico per le merceologie dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il Ministero dell'economia e delle finanze e per il Ministero dell'Interno e le loro rispettive articolazioni territoriali. Le modalità di attuazione della disposizione saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze mentre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate ulteriori amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche cui è applicata la sperimentazione. Dall’attuazioni delle disposizioni descritte non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica (commi da 3 a 6).

È integrato il testo dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208[115], con riferimento alle norme[116] che trattano delle spese da sostenere per innovazione e per la gestione corrente in campo informatico, secondo il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione predisposto dall’Agenzia per l’Italia digitale. Le integrazioni[117] stabiliscono che per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel citato Piano, le amministrazioni pubbliche[118] ricorrono a Consip SpA che può sopportarle nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività descritte è previsto un incremento delle dotazioni che finanziano il Programma di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze di euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di Euro 7.000.000 a decorrere dal 2018 (comma 7).

È, altresì, integrato il testo dell’articolo 9 del decreto-legge n. 66/2014 che tratta, fra l’altro, dei soggetti, diversi da Consip e dalle centrali di committenza regionali, che svolgono attività di centrale di committenza[119]. Le modifiche stabiliscono che nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori[120] opera un Comitato guida il quale fornisce, attraverso linee-guida, indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure per gli acquisti centralizzati di beni. Si prevede, inoltre, che i soggetti aggregatori trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle citate linee guida, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni. È stabilito anche che le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip SpA o agli altri soggetti aggregatori[121] possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip SpA o dei soggetti aggregatori di cui ai commi l e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tal caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (commi 8, 9 e 10).

Si prevede, infine, che, con Accordo da sancire in Conferenza Stato­ Regioni, siano definite le attività dirette ad efficientare la gestione dei magazzini (degli enti del Servizio sanitario nazionale secondo quanto specificato dalla relazione tecnica ma non dalla norma), tramite linee di indirizzo che dovranno favorire la centralizzazione delle attività, evitando sprechi nel processo di distribuzione dei beni (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Dotazione del programma di razionalizzazione degli acquisiti (comma 7).

3

7

7

3

7

7

3

7

7

 

La relazione tecnica ribadisce, per lo più, il contenuto delle disposizioni.

La relazione afferma altresì che il Comitato previsto dal comma 8 è “già istituito nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori” e che le norme di razionalizzazione degli acquisti recate dai commi da 8 a 10, concernenti l'efficientamento dell'azione dei soggetti aggregatori, incidono, in termini di razionalizzazione della spesa, in larga parte in ambito sanitario.

Con riferimento alle norme recate dal comma 11, la relazione tecnica precisa che le stesse comportano effetti positivi, non puntualmente quantificabili, in termini di contenimento della spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’entità del contributo previsto.

 

Articolo 61, comma 1
(Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri)

La norma dispone che le riduzioni di spesa relative ai Ministeri, previste con il disegno di legge di bilancio in esame, possano essere rimodulate con DPCM nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

 

Il prospetto riepilogativo non considera distintamente la norma in esame i cui effetti sono inclusi in quelli imputati, in gran parte in forma aggregata e con esclusivo riguardo al saldo netto da finanziare, al totale dei definanziamenti di parte corrente e capitale della Sezione II.

Si evidenzia che nella relazione tecnica riportata a seguire è incluso un prospetto che dà conto dei definaziamenti di spesa riferibili a ciascun Ministero, e nel quale sono evidenziati anche gli interventi riferiti al Ministero degli esteri e al Ministero delle politiche agricole, in merito ai quali taluni specifici effetti sono ricondotti rispettivamente alle norme di cui all’art. 61, commi da 2 a 4, e all’art. 61, comma 5 della Sezione I, alle cui schede si rinvia.

 

La relazione tecnica afferma che le amministrazioni centrali dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei ministri contribuiscono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 attraverso misure di risparmio della spesa ovvero aumenti di entrata per un ammontare complessivo in termini di indebitamento netto pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l’entità dei risparmi previsti per il 2019, al netto di quelli che derivano dalle maggiori entrate per la dismissione delle sedi all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di cui ai commi da 2 a 4 dell’art. 61) per un importo di 16 milioni di euro, è da considerarsi permanente.

La relazione tecnica precisa che l’obiettivo di risparmio assegnato a ciascun ministero è stato determinato in relazione all'entità e alla composizione della spesa per natura economica di ciascuno di essi, escludendo alcune tipologie di spesa la cui riduzione non determina effetti in termini di indebitamento netto e quelle relative ai trasferimenti alle amministrazioni locali che sono oggetto di specifici interventi di settore. Si precisa che il contributo proposto dalle amministrazioni alla manovra di finanza pubblica è stato realizzato sia attraverso le disposizioni della sezione I del presente disegno di legge, sia con i definanziamenti di spesa previsti nella sezione II.

Nella seguente tabella sono riportati per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi conseguiti sia in termini di saldo netto da finanziarie che di indebitamento netto, distinti tra misure di entrata e spesa con l'indicazione della sezione del disegno di legge di bilancio attraverso cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio.

 

(milioni di euro)

Amministrazioni

Entrata /Spesa

Sezioni DDL

SNF

IND

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Presidenza Consiglio (totale)

Spesa

Sezione II

8,0

10,4

10,0

8,0

10,4

10,0

Ministero economia

Entrata

Sezione II

 

 

 

-0,1

-0,1

-0,1

Ministero economia

Spesa

Sezione II

490,2

475,6

477,5

488,7

477,4

481,0

Ministero economia (totale)

490,2

475,6

477,5

488,6

477,3

480,9

Ministero sviluppo economico (totale)

Spesa

Sezione II

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Ministero lavoro (totale)

Spesa

Sezione II

4,0

5,0

5,0

4,0

5,0

5,0

Ministero giustizia (totale)

Spesa

Sezione II

15,1

13,9

1,6

12,6

13,3

4,6

MAECI

Entrata

Sezione I

20,0

20,0

26,0

4,0

4,0

10,0

MAECI

Spesa

Sezione I

 

 

 

16,0

16,0

16,0

MAECI

Spesa

Sezione II

15,5

9,5

9,5

15,5

9,5

9,5

MAECI (totale)

35,5

29,5

35,5

35,5

29,5

35,5

Ministero istruzione (totale)

Spesa

Sezione II

11,9

2,9

2,6

11,9

2,9

2,6

Ministero interno

Entrata

Sezione II

0,0

0,0

0,0

-3,4

-3,2

0,0

Ministero interno

Spesa

Sezione II

27,4

26,0

24,4

27,4

26,0

24,4

Ministero interno (totale)

27,4

26,0

24,4

24,0

22,8

24,4

Ministero ambiente (totale)

Spesa

Sezione II

4,0

5,0

5,0

4,0

5,0

5,0

Ministero infrastrutture (totale)

Spesa

Sezione II

10,2

10,8

15,5

8,2

11,3

17,0

Ministero difesa (totale)

Spesa

Sezione II

74,9

74,8

71,4

74,9

74,8

71,4

Ministero pol. agricole

Entrata

Sezione I

 

 

 

0,9

0,9

0,9

Ministero pol. agricole

Spesa

Sezione I

0,9

0,9

0,9

 

 

 

Ministero pol. agricole

Spesa

Sezione II

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

Ministero pol. agricole (totale)

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

MIBACT (totale)

Spesa

Sezione II

5,5

5,3

5,5

6,0

8,0

6,0

Ministero salute (totale)

Spesa

Sezione II

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Totale complessivo

737,9

710,4

705,3

728,4

708,9

713,2

Di cui

 

Entrata

20,0

20,0

28,0

1,4

1,6

10,8

Tributaria/Contributiva

 

 

 

-3,5

-3,3

-0,1

Contributiva

 

 

 

0,9

0,9

0,9

Extratributaria

4,0

4,0

10,0

4,0

4,0

10,0

Capitale

16,0

16,0

16,0

 

 

 

Spesa

717,9

690,4

679,3

727,0

707,2

702,4

Corrente

591,2

630,0

623,4

590,3

629.1

622,5

Capitale

126,7

60,4

55,9

136,7

78,2

79,9

Nota: L’ammontare dei risparmi è indicato in valore assoluto. Gli importi negativi delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno sono correlati a riduzioni di spesa relative a capitoli di bilancio che hanno natura di redditi da lavoro dipendente e ai quali sono associati effetti fiscali e contributivi.

 

In termini di saldo netto da finanziare le riduzioni di spesa riguardano prevalentemente la parte corrente (circa l’82 per cento nel 2017 e circa il 92 per cento negli anni successivi).

Tenuto conto dell'entità delle misure di contenimento, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale nel corso dell’esercizio 2017, con la disposizione in esame è stata prevista la possibilità di rimodulare le riduzioni di spesa apportate quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamente netto della pubblica amministrazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la disposizione si limita a demandare ad un DPCM la rimodulazione delle riduzioni di spesa di parte corrente e capitale relative ai Ministeri, apportate con il provvedimento in esame. Tali riduzioni sono complessivamente riferibili ai corrispondenti definanziameni previsti nella Sezione II con l’esclusione di specifiche misure relative al Ministero degli esteri e a quello delle politiche agricole, i cui effetti, sono ricondotti alle norme di cui all’art. 61, commi da 2 a 4, e all’art. 61, comma 5, della Sezione I.

 

Articolo 61, commi da 2 a 4
(Dismissioni immobiliari e tariffe consolari - Ministero affari esteri)

Normativa vigente: l’art. 1, comma 624, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che una quota delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-2018 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell’art. 1, commi 1311 e 1312, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) – pari a 10 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018 – rimanga acquisita all’entrata e che non si applichino le disposizioni di cui al comma 1314 dell’art. 1 della medesima legge finanziaria, che prevedono la destinazione di una quota non inferiore al 30 per cento delle stesse alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

L’art. 1, commi 621 e 623, della legge n. 208/2015, dispongono, inoltre, un aumento delle tariffe consolari, mediante una serie di modifiche alla tabella allegata al D.lgs. n. 71/2011 (comma 621). Le maggiori entrate rispetto all’esercizio 2015, derivanti dai summenzionati incrementi tariffari, pari a 6 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016-2018, restano acquisite all’entrata e - per espressa deroga all’art. 1, comma 568, della legge 206/2006 e all’art. 2, comma 58, della legge n. 244/2007 - non sono destinate al MAECI (comma 623).

 

La norma novella l’art. 1, comma 624, della legge n. 208/2015, disponendo che la quota di maggiori entrate derivante dalle vendite di immobili all'estero realizzate nel triennio 2016-2018 dal Ministero degli affari esteri che restano acquisite all’entrata - pari, nel testo vigente della disposizione a 10 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018 - viene portata a 26 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 16 milioni per il 2019 (comma 2, lett. a).

Viene altresì previsto che, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, i suddetti importi siano accantonati e resi corrispondentemente indisponibili, per gli anni 2017, 2018 e 2019, nell'ambito delle disponibilità di cui all'art. 18, comma 2 lett. c) della legge n. 125/2014 relative alle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale (comma 2, lett. b).

Viene, inoltre, novellato il comma 623 della legge di stabilità 2016, al fine di rendere permanente l’acquisizione all’entrata delle maggiori entrate (6 milioni di euro l’anno) derivanti dagli incrementi delle tariffe consolari disposti dal comma 621, della medesima legge, che il comma 623 nel testo vigente limita al triennio 2016-2018 (comma 3).

Viene previsto, infine, che le maggiori entrate accertate e riscosse dagli Uffici all'estero, rispetto all'esercizio finanziario 2014, derivanti dalla applicazione delle tariffe consolari[122], pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2017, rimangano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Per i suddetti importi non si applicano le disposizioni[123] che prevedono la riassegnazione di tali maggiori entrate sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale[124] (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori entrate in conto capitale

 

Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi da dismissione di sedi all’estero MAECI (comma 2)

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi da dismissione di sedi all’estero MAECI (comma 2)

 

 

 

 

 

 

16,00

16,00

16,00

Maggiori entrate extra-tributarie

 

Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato dei maggiori introiti derivanti dall'adeguamento dei diritti consolari di cui all'articolo 1, comma 621 legge n.208/2015

(comma 3)

 

 

6,00

 

 

6,00

 

 

6,00

Maggiori entrate extra-tributarie

 

Acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato dei maggiori introiti da diritti consolari

(comma 4)

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e precisa che queste consentono maggiori entrate pari a: euro 16 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, il comma 2; euro 6 milioni annui a decorrere dal 2019, il comma 3 ed euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2017, il comma 4.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire un chiarimento riguardo alle maggiori entrate derivanti dall’ applicazione delle tariffe consolari, attese rispetto all'esercizio finanziario 2014, che, in virtù del comma 3, vengono acquisite all’entrata, in luogo della destinazione a specifici capitoli dello stato di previsione del MAECI, prevista a legislazione vigente. In merito a tali maggiori entrate, che vengono individuate dalla norma in 4 milioni di euro a decorre dal 2017, con corrispondenti effetti scontati sui saldi di finanza pubblica, sarebbe necessario acquisire dati ed elementi posti alla base della relativa quantificazione. Nulla da osservare con riguardo alle ulteriori disposizioni.

 

Articolo 61, comma 5
(Riduzione sgravi contributivi nel settore della pesca)

La norma dispone che a decorrere dal 2017, i benefici relativi agli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento.

Si evidenzia che da ultimo l’art. 74, della legge n. 228/2012, ha fissato la corresponsione di tali benefici al limite del 50,3 per cento a decorrere dal 2016.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori entrate contributive

 

Riduzione sgravi contributivi alle imprese del settore della pesca

(comma 5)

 

 

 

0,89

0,89

0,89

0,89

0,89

0,89

Minori spese correnti

 

Riduzione sgravi contributivi alle imprese del settore della pesca

(comma 5)

0,89

0,89

0,89

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma si rende necessaria a seguito del taglio operato, nell'ambito dell'attuale manovra finanziaria, sul capitolo di bilancio n. 1485 -"Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di 889.974 euro a decorrere dal 2017.

L'art. 2 comma 2, della legge n. 203/2008 (Finanziaria 2009) aveva esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80%, i benefici previsti dall'articolo 6 del DL n. 457/1997, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari; successivamente l'articolo 4, comma 55, della legge n. 183/211, aveva rideterminato tali benefici nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

L'articolo l, comma 74, della legge n. 228/2012 aveva ulteriormente ridotto i benefici per il 2013 e 2014 nel limite del 63,2 per cento, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che gli effetti della disposizione appaiono coerenti con gli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente.

 

Articolo 63
(Fondi a favore degli enti territoriali)

Le norme stabiliscono che, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito il Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare, alimentato dalle seguenti risorse:

·       le risorse in conto residui dei fondi a suo tempo attribuiti alla regione Campania per il pagamento dei debiti commerciali[125] - nella misura in cui le stesse risorse non siano stati utilizzate per copertura[126] di parte del piano di rientro del disavanzo delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario[127] e delle società capogruppo - non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge [comma 1, lett. a)];

·       le risorse in conto residui già destinate al pagamento dei debiti commerciali delle regioni e delle province autonome[128] non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge [comma 1, lett. b)];

·       le risorse in conto residui del fondo per il pagamenti dei debiti commerciali degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN[129] non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge [comma 1, lett. c)];

·       le somme disponibili sulla contabilità speciale istituita per la ristrutturazione del debito delle Regioni[130] non utilizzate per tali finalità alla data del 31 dicembre 2016[131] [comma 1, lett. d)].

Le risorse sopra indicate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1. Ciascun ente territoriale beneficiario del fondo deve conseguire un valore positivo del saldo di cui al comma 4 dell'articolo 65 - alla cui scheda si rinvia - in misura pari al fondo stesso o meglio, come chiarito dalla relazione tecnica, “alla quota del fondo assegnata all'ente stesso” (comma 2).

Si prevede, inoltre, che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito il Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali, con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935,00 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 da ripartire decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 3 e 4).

Le norme in esame entrano in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate extratributarie

 

Mancata restituzione delle anticipazioni – oneri per interessi (comma 1)

6,61

6,41

6,20

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Mancata restituzione delle anticipazioni – maggiore spesa degli enti territoriali (comma 1)

 

 

 

6,61

6,41

6,20

6,61

6,41

6,20

Maggiori spese correnti

 

Fondo di finanziamento enti territoriali (comma 3)

969,6

969,6

969,6

969,6

969,6

969,6

969,6

969,6

969,6

 

La relazione tecnica afferma che le norme del comma 1, relative all’attribuzione di risorse al Fondo, non determinano oneri in termini di indebitamento netto, ad esclusione di quelli connessi alla mancata corresponsione degli interessi per la mancata restituzione delle anticipazioni in quanto ciascun ente territoriale beneficiario del fondo, ai sensi del comma 2, è tenuto a conseguire un valore positivo del saldo di cui al comma 4 dell'articolo 65 in misura pari alla quota del fondo assegnata all'ente stesso invece di un saldo non negativo.

La relazione tecnica afferma che l’afflusso delle risorse indicate dal comma 1 nel Fondo di cui al comma medesimo determinano un onere per i mancati interessi attivi stimati in:

•     6.612.181,12 euro per l'anno 2017;

•     6.407.342,90 euro per l'anno 2018;

•     6.201.480,49 euro per l'anno 2019:

•     5.994.588,77 euro per l'anno 2020;

•     5.786.662,58 euro per l'anno 2021;

•     5.577.696,78 euro dall'anno 2022.

Si rammenta che le somme che affluiscono al Fondo erano state destinate a erogare anticipazioni o somme ad altro titolo in favore di enti territoriali. Gli enti territoriali avrebbero dovuto restituirle in rate comprensive degli interessi commisurati alla durata del prestito concesso. Tale restituzione non è più prevista e dunque il pagamento di detti interessi viene meno. Ciò riduce le entrate extratributarie dello Stato e libera, per gli enti locali, somme che potranno essere utilizzate per sostenere spese invece di rimanere all’interno della pubblica amministrazione.

 

L’ammontare degli interessi è stimato assumendo che al Fondo affluiscano gli importi di seguito indicati.

 

Riferimento

Importo

Comma 1, lett. a)

623.728.816,77

Comma 1, lett. b)

207.603.481,97

Comma 1, lett. c)

491.103.926,00

Comma 1, lett. d)

670.000.000,00

TOTALE

1.992.436.224,74

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme istituiscono un Fondo con effetti solo sul saldo netto da finanziare per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali. Dal tenore delle norme e della relazione tecnica non è possibile evincere maggiori informazioni circa la natura di tali interventi. L’assenza di effetti sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno sembra suggerire che tali somme possano essere utilizzate per l’estinzione di debiti finanziari o, forse, per l’assorbimento di disavanzi già emersi negli anni pregressi. Appare, quindi, opportuno acquisire ulteriori indicazioni, anche al fine di chiarire l’esatta portata normativa della disposizione e gli eventuali effetti della stessa sullo stock di debito.

 

Articolo 64
(Interventi concernenti gli enti locali)

Le norme apportano modifiche all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012. Tali modifiche si limitano a definire un nuovo criterio per determinare, a decorrere dal 2013, la misura del contributo dovuto da ciascun comune al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ferma restando la misura complessiva del contributo dovuto da tutti i comuni, fissato ai sensi del già citato comma 6 (comma 1).

È stabilito che le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-octies della legge 228/2012 che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale trovino applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale[132], al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000,00 assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso (commi 3 e 4). Sono poi dettate specifiche norme che definiscono le modalità di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale (commi da 5 a 8).

Si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017[133] sia differito dal 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 (comma 9).

Sono, infine, apportate modifiche all'articolo 5, comma l, del decreto legislativo n. 216/2010 che detta la disciplina concernente il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard (comma 10).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che il comma 1 non determina effetti finanziari, limitandosi a disporre i criteri da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 per le riduzioni - ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 95/2012 - delle somme ad essi spettanti il cui ammontare complessivo rimane invariato.

La relazione tecnica afferma che i commi da 3 a 8 non comportano effetti finanziari in quanto, pur incidendo sulla disciplina di definizione del DPCM di riparto del fondo di solidarietà comunale non modificano l'ammontare complessivo del fondo di solidarietà comunale, che resta determinato nel medesimo importo attribuito ai comuni nell'anno 2016 in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2016, al netto, cosi come specificato anche ai commi 4 e 5, delle somme derivanti dall'applicazione della metodologia di riparto del medesimo fondo che, al pari delle annualità 2016 e precedenti, saranno destinate ad incremento della dotazione complessiva del medesimo fondo solo in sede di riparto, in quanto non determinabili a priori.

La relazione tecnica ribadisce, altresì, la natura ordinamentale delle disposizioni recate dal comma 9.

La relazione tecnica, infine, afferma che le disposizioni recate dal comma 10 non determinano effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare preso atto, tra l’altro, che le norme di cui al comma 4 non dispongono alcuna rideterminazione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale.

 

Articolo 65, commi da 1 a 22
(Disciplina del pareggio di bilancio degli enti territoriali)

Le norme prevedono che, a decorrere dall'anno 2017, cessano di avere applicazione le norme recate dalla legge n. 208/2015[134], che fissano gli obiettivi di finanza pubblica degli enti territoriali in termini di pareggio di bilancio con l’eccezione di quelle concernenti gli adempimenti richiesti agli enti ai fini del monitoraggio e della certificazione di tale saldo obiettivo, di quelle concernenti le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016 e di quelle che disciplinano i patti di solidarietà (comma 1).

Si stabilisce che le disposizioni recate dai commi da 1 a 22 costituiscono, per le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica[135] e definiscono gli obiettivi di finanza pubblica che tali enti devono concorrere a realizzare (comma 3).

Si prevede che a decorrere dall'anno 2017 gli enti sopra citati devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali[136]. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (comma 4).

È stabilito che le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al decreto legislativo n. 118/2011 per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017- 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa (comma 5).

Sono poi dettati le norme concernenti gli obblighi di comunicazione, le attività di monitoraggio, l’apparato sanzionatorio e incentivante che gravano sugli enti territoriali al fine di favori il pieno conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi con le norme sul cosiddetto pareggio di bilancio.

A tal fine si prevede:

·       che al bilancio di previsione sia allegato un prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 4 che è aggiornato nel corso dell’anno per tenere conto delle variazioni di bilancio (comma 6);

·       la trasmissione di dati alla Ragioneria generale dello Stato per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalle norme in esame e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica (comma 7);

·       l’invio annuale per via telematica, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Ragioneria generale dello Stato di una certificazione dei risultati conseguiti. I cui dati contenuti nella comunicazione devono essere aggiornati qualora difformi dai dati emersi in sede di rendiconto. Sono previste specifiche sanzioni in caso di invio non tempestivo dei dati e degli eventuali aggiornamenti (commi da 8 a 12);

·       un apparato sanzionatorio a carico degli enti territoriali che non conseguono il saldo obiettivo. Le sanzioni variano a seconda del tipo di ente e prevedono, ad esempio, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale, la riduzione dei trasferimenti erariali o correnti, limitazioni agli impegni nell’anno successivo a quello di sforamento del saldo, il blocco delle assunzioni (commi da 13 a 16);

·       un apparato premiale per gli enti territoriali che rispettano l’obiettivo di saldo ed hanno una gestione ottimale degli spazi finanziari di cui dispongono (comma 17);

·       è attribuito un potere sanzionatorio alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti che accertino che il rispetto delle norme in esame è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili[137], o altre forme elusive. Le sanzioni sono poste a carico degli amministratori (comma 19).

Si prevede, altresì, che qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa (comma 20).

Per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni concernenti gli apparati sanzionatori e premiali sopra descritti e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo l, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Ai fini del saldo di competenza mista previsto per la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

 Alla Regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo l, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese in conto capitale

 

Inclusione del Fondo pluriennale vincolato tra le poste da considerare ai fini del pareggio

 

 

 

304

296

302

304

296

302

 

La relazione tecnica premette che le norme sono finalizzate a disciplinare l'obbligo, per gli enti territoriali, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che il comma 5 consente agli enti di non mandare in economia le risorse del fondo pluriennale vincolato di spesa del 2015 accantonate per garantire la copertura di opere ancorché non ancora impegnate, e di accantonarle nel fondo pluriennale di spesa del 2016. Gli effetti, in termini d’indebitamento netto e fabbisogno, derivanti dall'applicazione di tale norma sono considerati nell'ambito delle valutazioni riguardanti l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato non rinveniente da debito tra le entrate finali.

La relazione tecnica ribadisce che l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato, non riveniente da ricorso al debito, fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari, rispettivamente, a 304 milioni di euro, 296 milioni di euro e 302 milioni di euro. Gli oneri derivano dal differenziale fra la maggiore spesa determinata dall'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le entrate finali valide ai fini del pareggio di bilancio e la minore spesa derivante dall'obbligo di accantonare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa le entrate finali finalizzate alla copertura di impegni esigibili negli esercizi successivi.

La stima degli oneri è stata effettuata tenendo conto delle informazioni acquisite con il monitoraggio del 1° semestre degli andamenti dei bandi di gara, completi delle informazioni riferite allo sviluppo teorico (SAL[138]) delle opere e degli andamenti delle entrate finali, al netto della quota a copertura delle spese correnti e del rimborso prestiti dell'anno 2015. Al Fondo pluriennale vincolato al l° gennaio 2016, al netto della quota finanziata da debito, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per ciascun anno di riferimento al fine di determinare gli impegni coperti dal Fondo pluriennale di entrata negli esercizi successivi. A decorrere dall'anno 2017, sono state stimate, per ciascun anno, le entrate finali al netto delle spese correnti e del rimborso prestiti da destinare agli investimenti; le entrate finali nette, quindi, sono state imputate in parte a copertura degli impegni per investimenti nel medesimo esercizio e al differenziale è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

La relazione tecnica afferma che i commi da 6 a 20 non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzati a disciplinare le modalità di monitoraggio e di controllo, anche successivo, le sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni ed i premi per gli enti virtuosi.

Il comma 21 non determina, ad avviso della relazione tecnica, effetti sulla finanza pubblica in quanto mantiene ferme per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentina Alto Adige, nonché per le Province autonome di Trento e Bolzano, la disciplina del patto di stabilità interno recata dalla normativa vigente e dagli Accordi sottoscritti con lo Stato, salvo l'inserimento, nel saldo di competenza mista, del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota finanziata da debito, i cui effetti sui saldi di finanza pubblica sono stati considerati ai fini dell’inserimento del medesimo fondo nel saldo di cui al comma 4.

La relazione tecnica conclude chiarendo che il comma 22 - che prevede per la Regione Valle d'Aosta la disapplicazione della disciplina del patto di stabilità interno (tetto di spesa eurocompatibile) ed il passaggio al pareggio di bilancio - non comporta effetti peggiorativi per i saldi di finanza pubblica sulla base dei dati forniti dalla Regione.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la relazione tecnica non esplicita gli elementi sulla base dei quali è stato stimato:

·       che l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari, rispettivamente, a 304 milioni di euro, 296 milioni di euro e 302 milioni di euro;

·       che per la Valle d’Aosta la disapplicazione della disciplina del patto di stabilità interno (tetto di spesa eurocompatibile) ed il passaggio al pareggio di bilancio non comporta effetti peggiorativi per i saldi di finanza pubblica.

Preso atto delle quantificazioni indicate, si rileva, inoltre, che, secondo la relazione tecnica, l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio genera un onere pari a circa 300 milioni per il solo triennio 2017-2019. Non sono esplicitati, tuttavia, i dati sottostanti tale indicazione ed i motivi per cui il medesimo onere non sia definito a regime. Sul punto sarebbe opportuno acquisire ulteriori informazioni.

 

Articolo 65, commi da 23 a 32
(Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali)

Le norme - al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito - assegnano spazi finanziari agli enti locali, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica, per gli armi 2017, 2018 e 2019 (comma 23). Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari in oggetto qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all' indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di pareggio (comma 24).

È definita la procedura mediante la quale si ripartiranno tra gli enti locali richiedenti gli spazi finanziari (commi da 25 a 32).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese in conto capitale

 

Investimenti nell’ambito del patto nazionale incentivato

 

 

 

245

435

405

245

435

405

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che gli investimenti effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito, comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari rispettivamente a 245 milioni di euro, 435 milioni di euro e 405 milioni di euro.

La stima degli oneri per gli spazi assegnati negli anni 2017 e 2018 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito.

Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL[139]) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2019 è stato ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

I commi da 25 a 32 non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzati a disciplinare le modalità ed i tempi di richiesta degli spazi, nonché le priorità di assegnazione degli stessi nel limite delle risorse disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito alla prudenzialità dei criteri adottati. Infatti, l’ammontare delle risorse rese disponibili, qualora non concentrato su una percentuale ristretta di comuni, implicherebbe la concessioni di spazi finanziari dell’ordine di alcune centinaia di migliaia di euro per ciascun comune richiedente, che, tra l’altro, in alcuni casi, disporrebbe (avanzo di amministrazione) già delle disponibilità necessarie per la realizzazione dell’intervento stesso. Alla luce di tali considerazioni sarebbe opportuno acquisire maggiori elementi di valutazione circa l’ipotesi adottata in base alla quale la percentuale degli spazi finanziari concessi che sarà utilizzata nel corso del primo anno di realizzazione dell’investimento ammonterebbe soltanto al 30 per cento del totale.

 

Articolo 65, commi da 33 a 39
(Assegnazione di spazi finanziari alle regioni e province autonome)

Le norme - al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito - assegnano spazi finanziari alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, per gli armi 2017, 2018 e 2019 (comma 33).

Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento in oggetto, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo obiettivo (comma 34).

È definita la procedura mediante la quale si ripartiranno tra gli enti richiedenti gli spazi finanziari. Nella ripartizioni delle risorse si darà priorità alle richieste di investimento finalizzate all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili ed alla prevenzione del rischio idrogeologico, nel caso in cui gli enti dispongano del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa (commi da 35 a 39).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese in conto capitale

 

Investimenti nell’ambito del patto nazionale incentivato

 

 

 

175

311

301

175

311

301

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che gli investimenti effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito, comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari rispettivamente a 175 milioni di euro, 311 milioni di euro e 301 milioni di euro.

La stima degli oneri per gli spazi assegnati negli anni 2017 e 2018 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito.

Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL[140]) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2019 è stato ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

I commi da 25 a 32 non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzati a disciplinare le modalità ed i tempi di richiesta degli spazi, nonché le priorità di assegnazione degli stessi nel limite delle risorse disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, anche con riferimento alla norma in esame, andrebbero acquisiti ulteriori elementi in merito all’ipotesi indicata dalla reazione tecnica, in base alla quale la percentuale degli spazi finanziari concessi che sarà utilizzata nel corso del primo anno di realizzazione dell’investimento ammonterebbe solo al 30 per cento del totale.

 

Articolo 65, commi da 40 a 42
(Sanzioni per mancata attuazione di Intese regionali)

Le norme disciplinano l'applicazione delle sanzioni nell'ipotesi di mancata attuazione delle intese regionali disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012. Tali intese riguardano le operazioni di indebitamento e investimento degli enti territoriali. In particolare si prevede che nell'esercizio in cui non è stata sancita l'intesa, alle regioni e alle province autonome si applicano le sanzioni che prevedono il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente ridotti dell’1 per cento ed il divieto di effettuare assunzioni (comma 40).

Si prevede, inoltre, che l’ente territoriale che non utilizza gli spazi finanziari assegnati nell'ambito delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale, non possa beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo (comma 41).

Si dispone, infine, il blocco temporaneo delle assunzioni del personale a tempo indeterminato nel caso di mancata trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni riferite al monitoraggio degli spazi assegnati da parte degli enti territoriali (comma 42).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme

 

La relazione tecnica afferma che le norme non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzate a disciplinare le sanzioni in caso di mancata attuazione delle intese regionali, ovvero in caso di mancato utilizzo e/o monitoraggio degli spazi acquisiti.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 66, commi da 1 a 8
(Patto di stabilità con la Regione Siciliana)

Le norme stabiliscono che, in applicazione dell'Accordo in materia di finanza pubblica con il Governo, sottoscritto in data 20 giugno 2016, la Regione siciliana garantisce un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e un saldo non negativo a decorrere dal 2018, calcolato secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 65. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 65. Alla regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma (comma 1).

Si prevede che, sempre in attuazione dell’Accordo, la Regione siciliana si impegni a realizzare, per gli armi dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore del 3 per cento, la parte eccedente può essere portata in diminuzione della riduzione dell'anno successivo. La riduzione della spesa corrente non può in nessun caso essere inferiore al 2 per cento annuo. La riduzione avviene mediante una compressione degli impegni di parte corrente risultanti dal consuntivo dell'anno precedente, a parità di funzioni attribuite alla Regione, e al netto delle esclusioni elencate al punto 2 del citato Accordo (comma 2).

La riduzione della spesa sopra descritta è realizzata attraverso le modalità fissate al punto 3 del già citato Accordo.

Tali modalità prevedono l’adozione di provvedimenti legislativi e/o amministrativi di razionalizzazione delle spese concernenti i servizi pubblici locali ed il pubblico impiego regionale, la riorganizzazione della struttura amministrativa della regione, la gestione degli spazi occupati dagli uffici pubblici, l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze, la dirigenza pubblica, la semplificazione ed efficientemente del procedimento disciplinare (in caso specialmente di falsa presenza in servizio), la semplificazione del procedimento amministrativo e la riduzione dei costi della politica in recepimento della legge 56/2014 in tema di province, città metropolitane, l’incentivazione alle unioni di comuni.

La Ragioneria generale dello Stato ed il Dipartimento della funzione pubblica, per le parti di rispettiva competenza, verificano annualmente il rispetto dei saldi di bilancio obiettivo, delle riduzioni strutturali della spesa delle misure regionali previste al punto 3 del predetto Accordo. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale di riduzione degli impegni di spesa di parte corrente, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo dello sforamento a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione Siciliana (commi 3 e 4).

Sono altresì dettate disposizioni per favorire la raccolta dei dati inerenti il processo di definizione dei fabbisogni standard con riguardo agli enti locali della Regione siciliana (comma 5).

In applicazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, viene assegnato alla regione Siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183 (commi 6 e 7).

Infine si recepisce quanto stabilito dall’Accordo in merito ad un regime particolare (split payment) di versamento dell’imposta sul valore aggiunto. Si rammenta che l’intero gettito dell’IVA riscosso nel territorio regionale spetta alla Regione siciliana, secondo quanto stabilito dalle norme statutarie (DPR 1074/1965).

In particolare le disposizioni stabiliscono che, in ragione del regime particolare di versamento dell’IVA per le operazioni effettuate nei confronti della P.A., la Regione sia tenuta a versare al bilancio dello Stato la somma di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 nel caso in cui detto regime risulti ancora in vigore. Il versamento deve avvenire entro il 30 ottobre di ciascun anno. In sostanza viene predeterminato in quota fissa quanto dovuto dalla Regione allo Stato. In caso di mancato versamento, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere l’importo corrispondente a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Modifica compartecipazione IRPEF Regione siciliana

 

1.400

1.685

1.400

1.685

1.685

 

 

 

 

La relazione tecnica, preliminarmente, ribadisce il contenuto delle disposizioni.

La relazione chiarisce quindi che la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche spettante alla Regione è stata determinata ipotizzando che la stessa risulti dalla somma delle seguenti voci:

·       dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

·       dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

·       dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

 

La relazione evidenzia altresì che, a legislazione vigente, la compartecipazione IRPEF della Regione siciliana risulta pari ai dieci decimi del gettito riscosso nel suo territorio in analogia a tutte le altre entrate tributarie erariali per le quali non si dispone, peraltro, alcuna modifica. Per quanto riguarda gli effetti finanziari della disposizione in esame, sulla base dei dati relativi all'ultimo anno di imposta (2014) per il quale risultano disponibili i dati delle dichiarazioni dei redditi, opportunamente estrapolati, si stima un importo a titolo di compartecipazione per i 6,74 decimi dell'IRPEF maturata per l'anno 2017, pari a 5.341 milioni di euro, e per 7,10 decimi dell'IRPEF maturata a decorrere dal 2018, pari a 5.626 milioni di euro annui. Tale importo è assegnato mediante attribuzione diretta da parte della Struttura di Gestione.

Nella stima, prosegue la relazione tecnica, si è tenuto conto delle nuove modalità di determinazione della compartecipazione IRPEF, considerando sia l'imposta netta (IRPEF) dichiarata dai contribuenti siciliani sia il gettito dell'imposta a tassazione separata e derivante dall'attività di accertamento e controllo. A legislazione vigente il gettito della compartecipazione IRPEF da attribuire alla Regione è stimato in circa 3.941 milioni di euro su base annua[141].

La quota di compartecipazione sopra indicata da calcolare con il nuovo metodo (c.d. "maturato") comporta quindi una variazione positiva della compartecipazione IRPEF della Regione pari a 1.400 milioni di euro per il 2017 e a circa 1.685 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, con corrispondenti oneri in termini di fabbisogno e indebitamento delle amministrazioni pubbliche nel medesimo anno.

Per il saldo netto da finanziare gli oneri si realizzano per 1.400 milioni nell'esercizio 2018 e per 1.685 milioni annui a decorrere dal 2019 trattandosi di regolazioni contabili.

Per il saldo netto da finanziare gli oneri si realizzano, dunque, nell'esercizio 2017 trattandosi, come già detto, di regolazioni contabili di somme comunque accertate e riscosse ma non versate nel bilancio dello Stato nel 2016 in quanto incassate direttamente dalla Regione Siciliana.

In termini di indebitamento netto, per gli anni 2017 e successivi, gli effetti negativi derivanti dalle norme in esame sono sterilizzati attraverso la previsione di un saldo obiettivo positivo per l'anno 2017 (pari ad euro 577.512.000) e un saldo non negativo a decorrere dall'anno 2018.

La relazione tecnica afferma che i commi 7 e 8 non determinano effetti finanziari per i saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva, preliminarmente, che la relazione tecnica descrive in modo sintetico il procedimento di quantificazione seguito, ma non esplicita i dati ed i parametri ad esso sottostanti. Appare, pertanto, necessario acquisire tali elementi ai fini della verifica della stima indicata. Sarebbero, inoltre, utili indicazioni riguardo alla dinamica indicata, in base alla quale, a fronte di trasferimenti crescenti, non sono previsti corrispondenti miglioramenti del saldo obiettivo.

 

Articolo 66, commi da 9 a 10
(Somme destinate alla regione Valle d’Aosta)

Le norme prevedono che siano restituiti alla regione Valle d'Aosta gli accantonamenti effettuati per gli anni dal 2012 al 2015, ai sensi dell'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e dell'articolo l, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La restituzione è disposta in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2015 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme sulla base delle quali lo Stato aveva proceduto all’accantonamento.

Si stabilisce, inoltre, che non sono applicati nei confronti della stessa Regione gli accantonamenti previsti dalla predetta normativa a decorrere dall'anno 2017 (comma 9).

Si prevede, inoltre, che in attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il Presidente della regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a definitiva compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma l, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima Regione l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro da corrispondere nell'importo di 74,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Restituzione accantonamenti (comma 9)

26,64

6,60

6,60

26,64

6,60

6,60

26,64

6,60

6,60

Ristoro Accise (comma 10)

74,80

65,80

65,80

74,80

65,80

65,80

74,80

65,80

65,80

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende atto della quantificazione proposta, evidenziando che la RT non esplicita i dati posti alla base della stessa.

 

Articolo 66, commi da 11 a 12
(Disposizioni concernenti la regione Friuli Venezia-Giulia)

Le norme stabiliscono che il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il 30 giugno 2017 alla verifica della misura degli accantonamenti effettuati nei confronti della regione Friuli Venezia-Giulia, ai sensi dell'articolo l, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015, per effetto delle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare (comma 11).

Con la medesima intesa sono definite le modalità alternative di concorso della regione Friuli Venezia-Giulia per gli anni dal 2016 al 2020. Nelle more dell'intesa, in applicazione del principio di equità sostanziale, con riferimento all'incremento del carico fiscale sostenuto nei comuni del restante territorio nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare il maggior gettito comunale connesso alle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare, provvisoriamente quantificato nell'importo pari 72 milioni di euro annui salvo conguaglio, mediante corrispondente riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione (comma 12).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari in quanto, nelle more dell'intesa prevista dai commi medesimi, sono fatti salvi gli accantonamenti previsti in bilancio per la Regione Friuli Venezia Giulia.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 66, commi da 13 a 15
(Debiti della regione Piemonte )

Normativa vigente. L’articolo 1, commi da 452 a 458, della legge 190/2014 detta la disciplina concernente il pagamento dei debiti pregressi da parte della regione Piemonte. A tal fine si è previsto, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che il Presidente della Regione Piemonte sia nominato Commissario straordinario del Governo per il pagamento dei debiti in oggetto ed è stata autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei debiti pregressi posti a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario è autorizzato a contrarre le anticipazioni di liquidità assegnate alla regione non ancora erogate, con ammortamento a carico della gestione commissariale, nel rispetto di tutte le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2015, n. 35 (comma 455).

In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti in oggetto, le norme prevedono che nel titolo primo della spesa del bilancio della Regione Piemonte sia costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 56 milioni di euro per l'anno 2015 e 126 milioni a decorrere dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045 per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale. In caso di acquisizione anche del debito contratto dalla Regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35/2013, il suddetto fondo è incrementato di 95 milioni di euro per l'anno 2015 e 96,5 milioni a decorrere dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045 (comma 456).

 

Le norme riformulano il comma 456 dell'articolo l della legge n. 190/2014 al fine di stabilire che il contributo della regione Piemonte per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale per il pagamento dei debiti della regione stessa, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, sia rideterminato, a partire dall’anno 2017 e fino all’anno 2045, in 218.309.385 euro annui in luogo dei 222.500.000 euro previsti a legislazione vigente. Si determinano, in tal modo, oneri per 4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045 (commi 13 e 14).

Le norme prevedono anche che la gestione commissariale non termina più quando risultino pagati tutti i debiti commerciali finanziati con le anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge n. 35/2013 bensì una volta pagata l’ultima rata di ammortamento delle medesime anticipazioni di liquidità [comma 15, lett. a)]. Le risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilità speciale della gestione conmmissariale derivanti dall'applicazione dell’articolo 1, comma 456 della legge n. 190/2014[142] e inerenti al contributo ivi disciplinato, sono trasferite al bilancio della Regione Piemonte. A valere sulle relative entrate la Regione consegue un valore positivo del saldo obiettivo [comma 15, lett. b)].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate extratributarie

 

Minori entrate per la ridefinizione del concorso della regione Piemonte agli oneri della gestione commissariale (comma 13)

4,19

4,19

4,19

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Ridefinizione del concorso della regione Piemonte agli oneri della gestione commissariale (comma 13)

 

 

 

4,19

4,19

4,19

4,19

4,19

4,19

Minori entrate extratributarie

 

Oneri derivanti dalla proroga della gestione commissariale [comma 15, lett. a)]

124,42

126,78

129,19

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 comportano oneri pari a 4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045.

La relazione tecnica afferma che il comma 15, lettera a), determina oneri “in termini di solo saldo netto da finanziare in quanto la proroga della gestione commissariale fino all'integrale rimborso delle anticipazioni comporta il versamento al fondo ammortamento titoli di Stato della relativa quota capitale, versamento non previsto per il contributo della Regione di cui alla norma vigente”. Si definisce la misura degli oneri recati dal 2017 al 2045 in un prospetto allegato alla relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia.

Il comma 15, lettera b), non determina, ad avviso della relazione tecnica, oneri in termini di indebitamento netto, in quanto la Regione, a valere delle relative entrate, è tenuta a conseguire un valore positivo del saldo obiettivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, tenuto conto degli effetti prodotti sui saldi di finanza pubblica, sembra dedursi che, sulla base del comma 15, lettera a), la regione Piemonte sia esonerata dal pagamento allo Stato del debito finanziario relativo alle anticipazioni di liquidità ricevute per il pagamento dei debiti commerciali a condizione di conseguire un saldo obiettivo pari all’importo delle rate. Dal tenore della relazione tecnica sembra inoltre dedursi che le somme non più dovute facciano riferimento alla sola quota capitale delle rate, mentre gli interessi continuerebbero ad essere corrisposti. In merito alla correttezza di tale ricostruzione appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 66, commi da 16 a 18
(Residui delle anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti)

Le norme stabiliscono che, nel caso in cui il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 risulti inferiore rispetto alle anticipazioni di liquidità ricevute a tal fine dalle Regioni beneficiarie[143], le risorse eccedenti possono essere utilizzate dalle medesime Regioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 8, comma l, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78 (comma 16).

Ciascuna amministrazione pubblica interessata fornisce formale certificazione al Tavolo tecnico dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti sopra individuati e delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017 (comma 17).

Le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 e alla data del 31 dicembre 2014, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, costituiscono oggetto di estinzione anticipata entro la data del 30 giugno 2017, da parte delle regioni e province autonome (comma 18).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 66, commi da 19 a 20
(Concorso delle regioni e delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica)

Le norme apportano modifiche all’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ed all’articolo 1, comma 680, della legge n. 208/2015 che determinano il concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica. Le modifiche riguardano la misura del contributo e sono finalizzate a stabilire che la misura dovuta per il 2020 è pari a quella già fissata per il 2019.

 

Il prospetto riepilogativo riporta una riga per memoria dal momento che gli effetti della norma non si esplicano nel triennio di bilancio.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga del concorso regionale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020 comportano un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per 7.682 milioni di euro per tale anno.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 66, comma 21
(Procedura di riparto del contributo per il minor gettito IRAP)

La norma reca disposizioni di carattere procedurale relative al riparto fra le regioni e le province autonome del contributo per il minor gettito IRAP, non comporta effetti finanziari.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, riguardante la procedura di riparto del contributo per il minor gettito IRAP, non comporta effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 66, commi da 22 a 24
(Regolazioni contabili)

Le norme stabiliscono che le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario[144] per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione IV A iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016 (comma 22).

Alle sistemazioni contabili conseguenti provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto (comma 23).

Le sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 22 sono registrate dalle Regioni nelle scritture contabili dell'esercizio 2016, e non rilevano ai fini del saldo obiettivo come determinato ai sensi dall'articolo l, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (comma 24).

È integrato il testo dell’articolo 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che tratta controllo e monitoraggio dei conti pubblici.

Le modifiche stabiliscono che al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio congiuntamente con AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma L'attuazione delle norme di cui ai commi da 22 a 24, costituisce una mera regolazione contabile e non ha effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 66, comma 25
(Monitoraggio dei conti pubblici)

Le norme integrano il testo dell’articolo 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di controllo e monitoraggio dei conti pubblici.

Le modifiche stabiliscono che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio congiuntamente con AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non produce quindi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento agli oneri necessari per l'adeguamento dei sistemi informativo-contabili, la relazione tecnica ritiene che l'attuazione della norma possa avvenire nell'ambito delle attività di manutenzione degli stessi. In particolare, le attività già svolte per dare applicazione alla disciplina riguardante la fattura elettronica rendono limitati gli impatti sui sistemi informativo contabili delle Amministrazioni pubbliche, soprattutto per quelle già in grado di generare i documenti (mandati e reversali) secondo uno standard XML. Per gli enti meno evoluti sarà comunque messa a disposizione un'interfaccia gratuita che consenta la corretta predisposizione dell'Ordinativo Informatico e gestisca il colloquio tra l'ente e SIOPE.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 67, comma 1 lett. da a) a d )
(Misure antielusive riferite ai prodotti petroliferi)

Le norme dispongono, al comma 1, lettere da a) a d), un rafforzamento, attraverso modifiche al testo unico sulle accise (decreto legislativo n. 504/1995), delle potenzialità di controllo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla catena distributiva dei prodotti petroliferi ad imposta sospesa (ovvero i prodotti per i quali non è stato ancora effettuato il versamento dell’imposta).

In particolare:

·       si dispone che le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo (come quelle utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa) siano munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate;

·       si specifica che l’autorizzazione da parte dell’amministrazione finanziaria allo svolgimento del ruolo di “destinatari registrati” viene rilasciata in considerazione dell’attività svolta dal soggetto presso il proprio deposito (destinatari registrati sono le persone fisiche e giuridiche diverse dai titolari di deposito fiscale autorizzate dall’Amministrazione finanziaria a ricevere prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo); si specifica inoltre che i prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo devono essere separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito;

·       si prevede infine che l’amministrazione finanziaria possa applicare bolli e suggelli non solo agli apparecchi e ai meccanismi presenti nei depositi fiscali e presso i destinatari registrati ma anche a quelli presenti presso gli altri impianti soggetti a denuncia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori entrate tributarie

 

Art. 67

(comma 1, lettere da a) a d) )

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

La relazione tecnica afferma infatti che è possibile ragionevolmente stimare un recupero di tax-gap, a regime, per effetto dell’applicazione dei provvedimenti sopra richiamati, in almeno 100 milioni di euro annui.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT si limita ad indicare l’effetto stimato, senza fornire i dati ed i parametri sottostanti la predetta stima. A tal fine, appaiono opportuni chiarimenti.

 

Articolo 67, comma 1 lett. e) e comma 2
(Depositi fiscali)

Le norme dispongono un aggiornamento della disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici, attraverso una riscrittura dell’articolo 23 del testo unico delle accise (decreto legislativo n. 504/1995).

 In proposito si ricorda che il testo unico delle accise definisce “deposito fiscale” l’impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa.

In particolare:

·       si conferma che il regime di deposito fiscale riguarda ex lege le raffinerie e gli altri stabilimenti di produzione di prodotti energetici, mentre per gli impianti di deposito commerciale la qualifica di deposito fiscale deve essere autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico;

·       si introduce la previsione che tale autorizzazione sia automatica per gli impianti con capacità non inferiore a 400 metri cubi di GPL e a 10.000 metri cubi di altri prodotti energetici mentre per gli impianti di capacità inferiore deve ricorrere anche almeno una delle seguenti condizioni: a) effettuazione di esportazioni verso paesi UE o extra UE in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio; b) collegamento con un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze (appartenenza dell’impianto e del deposito fiscale allo stesso gruppo societario ovvero la circostanza che l’impianto operi stabilmente al servizio del deposito);

·       sono introdotti criteri più severi in materia di cause ostative per il rilascio dell’autorizzazione, di sospensione della relativa istruttoria, di sospensione e di revoca dell’autorizzazione;

·       è attribuito all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di verificare la permanenza delle condizioni previste per la gestione di impianti commerciali in regime di deposito fiscale anche attraverso l’accesso ai dati del sistema di controllo informatizzato degli impianti ove presente.

Il comma 2 dell’articolo 67 prevede poi che per i depositi commerciali le disposizioni del nuovo comma 4 dell’articolo 23 del testo unico delle accise sopra richiamate (e cioè quelle che prevedono criteri più stringenti per il riconoscimento di deposito fiscale agli impianti di portata inferiore a 400 metri cubi di GPL e a 10000 metri cubi di altro prodotto energetico) avranno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di bilancio (e quindi dall’anno 2020).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori entrate tributarie

 

Art. 67

(comma 1, lettera e) )

105

105

105

105

105

105

105

105

105

 

Non sono invece ascritti effetti alla disposizione di cui al comma 2.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in commento potranno comportare, a regime, a parità di altre variabili esogene, un incremento del gettito per le accise di 105 milioni di euro annui, tenuto conto che:

·       nel 2015, le entrate erariali derivanti dalle immissioni in consumo di prodotti petroliferi sono state di euro 25.752.063.577,42 euro, di cui euro 5.015.485.314,03 dagli impianti di produzione e, per i restanti euro 20.736.578.263,39 dai depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale;

·       dal potenziamento dei riscontri in fase autorizzativa per quest’ultimi depositi potrà derivare un efficientamento della logistica fiscale cautelativamente stimato nell’ordine del 5 per mille (e cioè, afferma la relazione tecnica, nella misura di 105 milioni di euro).

Al riguardo, si segnala che il 5 per mille di 20.736.578.263,39 corrisponde a un valore numerico lievemente inferiore a quello indicato di 105 milioni (e cioè a 103.682.891).

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire la valutazione alla base dell’individuazione della percentuale del 5 per mille del gettito derivante dai depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale, al fine di verificarne la prudenzialità.

Ciò anche in considerazione del fatto che una misura significativa introdotta (e cioè quella che prevede criteri più stringenti per il riconoscimento di deposito fiscale agli impianti di portata inferiore a 400 metri cubi di GPL e a 10000 metri cubi di altro prodotto energetico) troverà applicazione solo a partire dal 2020.

 

Articolo 67, commi da 3 a 7
(Lotteria associata all’emissione di scontrini)

Le norme dispongono, ai commi da 3 a 5, l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di taluni elementi aggiuntivi nel contenuto degli scontrini fiscali e delle ricevute fiscali da determinarsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si tratta in particolare dell’obbligo per l’esercente di inserire nello scontrino o nella ricevuta il numero di codice fiscale del cliente, previa richiesta di quest’ultimo. La disposizione si collega alla previsione, ai commi 6 e 7, che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i contribuenti persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, possano partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale, qualora abbiano comunicato il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica associa alle disposizioni in commento effetti di stimolo alla compliance e, conseguentemente, possibili effetti incrementali di gettito derivanti dall’emersione, essendo la nuova lotteria associata all’emissione di scontrini, ricevute e fatture, di operazioni sconosciute al fisco. Ciò anche in considerazione della recente esperienza portoghese, dove l’istituzione, nel 2014, di un’analoga lotteria si è associata a un incremento del gettito dichiarato dell’8,7 per cento. In realtà, in base ai calcoli della relazione tecnica, l’effetto di aumento di gettito portoghese direttamente legato alla lotteria – e non ad altri fattori, quali il ciclo economico e l’andamento del PIL, in primo luogo, e l’introduzione nel medesimo 2014 di altre misure volte a stimolare la compliance come il rimborso parziale dell’IVA pagata dai consumatori finali, in secondo luogo - è del 3,5 per cento. Un analogo effetto di aumento di gettito nel contesto italiano corrisponderebbe a 77 milioni di euro a decorrere dal 2018. Tuttavia, la relazione tecnica, tenuto in particolare conto dell’impossibilità di stimare allo stato il numero e l’importo dei premi della prevista lotteria, ritiene opportuno prudenzialmente non ascrivere alcun effetto finanziario all’introduzione della lotteria.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che il maggior gettito potenziale indicato dalla RT non viene, prudenzialmente, scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Si segnalano peraltro i seguenti profili connessi agli adempimenti richiesti dalla norma in esame. In particolare:

-      per gli esercizi commerciali, si fa riferimento all’obbligo di inserire nello scontrino, relativamente alla singola cessione o prestazione, il numero di codice fiscale del cliente, da trasmettere all’Agenzia delle entrate. Qualora tale adempimento si traducesse in un costo obbligatorio per gli esercenti (come sembrerebbe potersi evincere dal testo del comma 6, che subordina l’adempimento alla sola manifestazione di volontà del cliente), il relativo onere potrebbe rientrare fra quelli deducibili dal reddito, con effetti di minore entrata per l’erario;

-      per l’Agenzia delle entrate, o per le altre amministrazioni competenti la relazione tecnica non fa riferimento alle risorse con cui tali amministrazioni potranno far fronte agli adempimenti ed alle relative spese (compreso l’importo dei premi) connesse alla complessiva organizzazione della lotteria nazionale.

In merito a quanto rappresentato appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo.

 

Articolo 68
(Imposta sul reddito d’impresa e razionalizzazione dell’aiuto alla crescita economica)

La norma introduce un nuovo regime fiscale, opzionale, a tassazione separata per i redditi d’impresa realizzati dalle persone fisiche, dalle società in nome collettivo, dalle società in accomandita semplice nonché dalle società di capitali in possesso dei requisiti per optare in favore del regime di tassazione per trasparenza di cui all’art. 116 (IRI) (comma 1 e 2).

Inoltre, interviene sulla disciplina recante agevolazioni ACE per le imprese (aiuto alla crescita economia) stabilendo anche le modalità di determinazione dell’acconto IRES dovuto per il 2017 dai soggetti interessati dalle modifiche introdotte (commi da 4 a 7).

Imposta sul reddito d’impresa

Con l’introduzione nel TUIR dell’articolo 55-bis è introdotto e disciplinato il regime di tassazione dell’imposta sui redditi d’impresa (comma 1, lettera b)).

Il nuovo regime fiscale (IRI), che si applica su opzione del contribuente in luogo del regime ordinario, prevede l’assoggettamento ad una imposta sostitutiva fissata in misura pari a quella dell’IRES (24% dal 2017).

L’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e produce effetti a decorrere dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione nella quale si esercita l’opzione medesima (comma 4 dell’art. 55-bis).

Il reddito d’impresa assoggettato ad IRI non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci per la quota di pertinenza.

I prelievi effettuati dall’imprenditore, dai collaboratori familiari o dai soci a titolo di utile dell’esercizio o di riserve di utili di anni precedenti sono deducibili dall’imponibile IRI nel limite dell’ammontare già assoggettato a tassazione separata (utile dell’esercizio e utili anni precedenti al netto delle perdite dedotte) (comma 1 dell’art. 55-bis). Le medesime somme sono qualificate come reddito d’impresa e concorrono integralmente a formare il reddito dell’imprenditore, del collaboratore familiare o del socio (commi 3 e 5 dell’art. 55-bis). La disposizione si applica anche nel caso in cui il prelievo è effettuato da un socio non residente (comma 1, lettera a)). Viene inoltre precisato che le disposizioni in esame non si applicano alle somme prelevate a valere su riserve formate da utili realizzati in periodi d’imposta in cui l’impresa o la società non applicava il regime di tassazione sostitutiva in esame (comma 6 dell’art. 55-bis).

Rispetto al regime ordinario, le perdite realizzate nel regime sostitutivo possono essere riportate a nuovo senza limiti temporali dagli utili realizzati nel medesimo regime sostitutivo. In caso di fuoriuscita dal regime di tassazione separata, alle perdite non ancora utilizzate si applicano le ordinarie disposizioni previste dall’art. 8, comma 3, del TUIR. Nel caso di società di persone, tali perdite sono imputate a ciascun socio in proporzione alla quota di utili (comma 2 dell’art. 55-bis).

Possono esercitare l’opzione anche le società di capitali in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del TUIR In tal caso gli utili e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che applicano il regime IRI si considerano equiparati alle somme prelevate dai soci e disciplinate dal comma 3 dell’art. 55-bis (comma 1, lettera c)).

La relazione illustrativa chiarisce che gli utili attribuiti ai soci perdono la natura di redditi di capitali e concorrono alla formazione del reddito del percettore quale reddito d’impresa. Conseguentemente non vengono applicate le ritenute d’acconto previste dagli artt. 26 e seguenti del DPR n. 600/1973.

L’applicazione del regime IRI non rileva ai fini della determinazione dei contributi previdenziali (comma 2).

Modifiche collegate alla disciplina ACE

La disposizione interviene su alcune norme del TUIR concernenti la determinazione del reddito d’impresa prevedendo specifiche applicazione con riferimento alla disciplina ACE e a quella della deducibilità parziale degli interessi passivi.

In particolare, si interviene sull’art. 84, co. 3, del TUIR al fine di estendere all’eccedenza ACE e all’eccedenza degli interessi passivi indeducibili la limitazione stabilita dal medesimo articolo in materia di riporto delle perdite (comma 3, lettera a)).

Inoltre, in riferimento al trasferimento delle perdite nell’ambito delle operazioni straordinarie, si interviene sulle disposizioni in materia di fusione e scissione di società (comma 7 dell’articolo 172 e comma 10 dell’articolo 173), al fine di estendere la limitazione già prevista per le eccedenze degli interessi passivi indeducibili anche alle eccedenze relative all’ACE. (c.d. presunto commercio di “bare fiscali” tra le società interessate dalle operazioni straordinarie) (comma 3, lettere c) e d)). Analoga modifica viene introdotta all’articolo 181, comma 1, del TUIR in relazione alle perdite fiscali ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente (comma 3, lettera e)).

Con le modifiche all’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR viene elevato il limite oltre il quale la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva nei casi di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione o piano attestato o di procedure estere equivalenti. In particolare, l’incremento è determinato dall’ammontare delle deduzioni della variazione ACE e delle eccedenze ACE riportabili in avanti (comma 3, lettera b))

Modifiche alla disciplina ACE e rideterminazione degli acconti IRES per l’anno 2017 (commi da 4 a 7)

Si interviene sulla disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE), di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 201/2011.

L’agevolazione, introdotta dall’art. 1 del DL n. 201/2011, consiste nella possibilità di portare in deduzione dal reddito d’impresa il rendimento nozionale determinato applicando agli incrementi di capitale sociale, rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010, un’aliquota di rendimento definito dalla disposizione. In caso di incapienza (ossia di rendimento da dedurre superiore al reddito imponibile) sul valore eccedente è riconosciuto un credito d’imposta (calcolato applicando le aliquote IRPEF ed IRES) utilizzabile ai fini IRAP e ripartito in cinque anni.

La relazione tecnica riferita al citato art. 1 non indica espressamente gli effetti finanziari oltre il triennio di riferimento del provvedimento (2012-2014). Tuttavia, un apposito prospetto allegato alla relazione tecnica, relativo alla proiezione ultratriennale degli oneri recati dal provvedimento, quantifica, con esclusivo riferimento al saldo netto da finanziare, oneri pari a 3.393,15 milioni annui a decorrere dal 2015.

La norma è stata successivamente oggetto di interventi normativi. In particolare, con la legge di stabilità 2014 sono state definite le aliquote di rendimento nozionale fino al 2016 (per l’esercizio 2014 il 4 per cento; per l’esercizio 2015 il 4,5 per cento; per l’esercizio 2016 il 4,75 per cento ); la relazione tecnica ha ascritto effetti di minor gettito pari a oltre 700 milioni annui per il 2016 e 2017. Alle successive modifiche introdotte con DL n. 91/2014, sono stati attribuiti ulteriori effetti onerosi pari a 7,7 milioni nel 2017 e a 6,3 milioni dal 2018 in relazione all’incremento del 40% per beneficio per particolari società quotate (c.d. super ACE) e oneri con andamento crescente (considerano le annualità a decorrere dal 2017, la RT indica un onere di 77 milioni nel 2017 con andamento crescente fino al 2021 - ultimo anno indicato dalla RT – con oneri pari a 142 milioni).

Le modifiche, che comportano un complessivo ridimensionamento del beneficio, riguardano:

-        la definizione per legge, in luogo del rinvio al decreto del MEF, dell’aliquota utile per la determinazione del rendimento nozionale. In particolare, nel confermare le aliquote già fissate fino al 2016, si stabiliscono le aliquote da applicare per l’anno 2017 e a decorrere dal 2018 nelle misure, rispettivamente, del 2,3% e 2,7% (comma 4, lettere a) e c));

-        viene abrogato il comma 2-bis ai sensi del quale le società quotate, nell’anno di ammissione al mercato e nei due successivi, determinano la variazione in aumento del capitale proprio applicando un incremento del 40 per cento (c.d. super ACE).

A tale disposizione, introdotta dal DL n. 91/2014, sono stati attribuiti effetti di minor gettito pari a 7,7 milioni nel 2017 e a 6,3 dal 2017[145] (comma 4, lettera b));

-        si inserisce il comma 6-bis ai sensi del quale l’aumento di capitale sociale non rileva ai fini ACE fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio 2010. Sono escluse dall’ambito applicativo le banche e le assicurazioni. La disposizione entra in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2016 (comma 4, lettera d) e comma 5).

La relazione illustrativa afferma che la modifica, analoga a quella inclusa nel regime della DIT (dual incom tax), è finalizzata a stimolare una capitalizzazione in investimenti produttivi ovvero alla riduzione del debito.

Si stabilisce che, a decorrere dal 2016, alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria si applica la disciplina ACE secondo le modalità previste per i soggetti IRES (in luogo delle modalità da stabilire con decreto del MEF). A tal fine, rileva come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010 (c.d. ACE “di partenza”) (comma 4, lettera e), commi 5 e 6).

Si stabilisce, infine, che la determinazione degli acconti dovuti dai soggetti IRES per il periodo d’imposta 2017 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di modifica di cui al comma 4 della norma in esame (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori entrate tributarie

 

IRI 24%-decorr.2017

(commi 1-5)

 

3.345,4

1.876,0

 

3.345,4

1.876,0

 

3.345,4

1.876,0

Riduzione aliquota rendimento -IRES

(commi 6-7)

1.244,7

1.111,0

1.079,3

1.244,7

1.111,0

1.079,3

1.244,7

1.111,0

1.079,3

Riduzione aliquota rendimento -IRPEF

(commi 6-7)

461,3

416,0

343,9

461,3

416,0

343,9

461,3

416,0

343,9

Minori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina IRI- effetto IRPEF (commi 1-5)

 

5.121,4

2.917,4

 

5.121,4

2.917,4

 

5.121,4

2.917,4

Minore add.le reg. IRPEF- decorr.2017

(commi 1-5)

 

 

 

 

144,4

144,4

 

144,4

144,4

Minore add.le com. IRPEF- decorr.2017

(commi 1-5)

 

 

 

 

65,7

50,5

 

65,7

50,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Utilizzo credito imposta

(commi 1-5)

 

0,5

1,7

 

0,5

1,7

 

0,5

1,7

Maggiori spese correnti

 

Minore add.le reg. IRPEF- decorr.2017

(commi 1-5)

 

144,4

144,4

 

 

 

 

 

 

Minore add.le com. IRPEF- decorr.2017

(commi 1-5)

 

65,7

50,5

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica considera separatamente gli effetti riferiti all’introduzione del regime IRI e quelli relativi alle modifiche alla disciplina ACE. Tuttavia, nella quantificazione del regime IRI sono considerate anche le modifiche ACE ove rilevanti.

1.     Regime IRI

Rinviando a quanto più dettagliatamente illustrato nella RT, si riportano, di seguito, i principali aspetti della procedura adottata.

Società di persone – metodologia applicata

La RT illustra la procedura adottata come di seguito indicato:

-        dalle dichiarazioni UNICO2011-società di persone la RT ha selezionato le imprese in contabilità ordinaria ed individuato il patrimonio netto al 31/12/2010 ed il valore dei titoli non partecipativi;

-        a partire dalle dichiarazioni UNICO2015-società di persone la RT ha selezionato le imprese in contabilità ordinaria ed individuato i seguenti valori: ricavi, ACE, patrimonio netto, titoli non partecipativi, utile di esercizio e reddito di specie;

-        poiché la normativa proposta prevede la deduzione dei prelievi a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili precedenti da parte dei soci (gli stessi prelievi concorrono alla formazione del reddito del percepiente) per ogni impresa la RT ha calcolato la differenza tra l’IRPEF dei soci a legislazione vigente e, per la normativa proposta, l’IRI della società (al netto dei prelievi) e l’IRPEF dei soci (includendo i prelievi). Per ciascun contribuente ha quindi determinato l’aggravio o il risparmio in termini di imposte dirette. In caso di incapienza (ACE maggiore del reddito) la RT ha calcolato il credito d’imposta riconosciuto;

-        ipotizzando che ciascun socio effettui prelevamenti in proporzione alla quota di possesso del capitale, comunque di ammontare non superiore al minore tra l’utile civilistico e il reddito d’impresa netto (tale prelievo è portato in deduzione ai fini IRI e determina una riduzione del reddito di specie). Per la stima dei compensi prelevati, la RT, ipotizzando un comportamento “fiscalmente razionale” del contribuente, ha considerato gli effetti del redditometro (quindi assicurando un reddito che rientri in tale disciplina) nonché il “grado di autonomia finanziaria” dell’impresa dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale passivo: nei casi in cui tale grado è risultato inferiore a 0,33, si è ritenuto che l’impresa preferisca trasferire al singolo socio solo un reddito minimo credibile per il redditometro, lasciando il resto in azienda. Se, invece, il grado di autonomia finanziaria è maggiore di 0,33, l’importo prelevato potrebbe risultare superiore al minimo se ciò risulta conveniente per il contribuente (confronto tra tassazione ordinaria del reddito del socio e tassazione sostitutiva in capo alla società). Gli eventuali utili non prelevati nell’anno “n” in base ai suddetti criteri, sono stati considerati, applicando la medesima metodologia, nell’anno “n+1”;

-        nel calcolo dell’IRPEF netta sono state stimate in capo al socio le addizionali regionali e comunali all’IRPEF;

-        nel caso in cui il socio sia un soggetto IRES (società di capitali o ente non commerciale) è stata rideterminata la relativa imposta;

-        in capo ad ogni società di persone sono stati sommati gli utili prelevati e le singole imposte (IRPEF, addizionali, e IRES) a legislazione vigente e a legislazione proposta di tutti i soci della società.

La RT chiarisce che in fase di abbinamento dei dati sui singoli soggetti, sono state considerate le modifiche alla disciplina ACE previste dalla norma in esame con decorrenza 2017. Pertanto, per i soggetti che negli anni precedenti hanno fruito del beneficio ACE, è stato rideterminato il rendimento nozionale applicando le nuove aliquote di rendimento (2,3% nel 2017 e 2,7% dal 2018). Anche per i soggetti che passano al regime IRI, è stato determinato il beneficio ACE considerando l’aliquota d’imposta del 24% e le misure del rendimento nozionale previsto dalla norma in esame.

La RT, inoltre, afferma di aver considerato anche l’eventuale credito d’imposta fruibile ai fini IRAP spettante nel caso in cui il beneficio ACE non trovi capienza nel reddito imponibile.

Persone fisiche – metodologia applicata

La RT afferma che la metodologia applicata per le persone fisiche è analoga, con le necessarie differenze, a quella utilizzata per la stima degli effetti finanziari relativi alle società di capitale.

In particolare, ai fini della individuazione della platea interessata, sono stati esclusi i soggetti per i quali si stima l’adesione al nuovo regime forfetario di cui all’art. 1, co. 44-79 della legge n. 190/2014.

Per la stima dei redditi dei singoli soggetti interessati, in luogo dei soci considerati per le società di persone, sono stati considerati l’imprenditore ed i collaboratori familiari.

Anche per le imprese individuati sono stati rideterminati gli effetti del beneficio ACE in base alle nuove aliquote di rendimento nozionale e sono stati considerati gli effetti del credito d’imposta in caso di incapienza.

Società di persone – dati e procedimento di quantificazione

La RT evidenzia quanto segue.

-        Platea

o   imprese in forma associata: quasi n. 280.000;

o   di cui si stima esercitino opzione: n. 184.000;

o   di cui dichiarano utile (al lordo ACE): n. 161.000

-        Reddito società

o   ammontare del reddito di specie riferito al numero di imprese considerate (161mila): 11,4 mld;

o   ammontare di perdita riferito alle imprese considerate: 0,88 mld;

-        ACE

o   Il reddito ACE a legislazione vigente interessa quasi 30.000 soggetti per un valore complessivo di 115 milioni; a legislazione variata sono interessati quasi 29.000 soggetti per un valore di circa 105 milioni;

-        Reddito dei soci

o   a legislazione vigente, la RT stima che i soci dichiarino IRPEF+ addizionali per un ammontare di oltre 6 miliardi (attribuibili a circa 184.000 imprese);

o   a legislazione proposta, la RT stima che siano prelevati utili/compensi per quasi 6,2 miliardi di euro a carico di oltre 150.000 imprese. Le imposte dei soci ammontano (IRPEF+addizionali) a circa 4,09 miliardi attribuibili a circa 183.000 imprese;

-        Reddito delle società

o   La RT stima che l’IRI sia dovuta da quasi 151.000 società per un ammontare di circa 1,23 miliardi di euro (imponibile 5,1 mld, aliquota 24%)

-        Credito d’imposta

o   La RT stima una variazione del credito d’imposta, da ripartire in 5 anni, di quasi 1,7 milioni di euro.

In base alle suddette informazioni la RT afferma che, come conseguenza, il risparmio d’imposta conseguito da circa 184.000 imprese è stimabile in 761 milioni.

Persone fisiche – dati e procedimento di quantificazione

La RT evidenzia quanto segue.

-        Platea

o   imprese in forma associata: quasi n. 147.000 (di cui circa 8.000 si stima che applichino il regime forfettario);

o   di cui si stima esercitino opzione: n. 96.000;

o   di cui dichiarano utile (al lordo ACE): n. 91.000

-        Reddito società

o   ammontare del reddito di specie riferito al numero di imprese considerate (91mila): 5,41 mld;

o   ammontare di perdita riferito alle imprese considerate (5mila): 0,2 mld

-        ACE

o   il reddito ACE a legislazione vigente interessa quasi 12.000 soggetti per un valore complessivo di 31 milioni; a legislazione variata sono interessati quasi 12.000 soggetti per un valore di circa 28 milioni;

-        Imprenditori o collaboratori familiari

o   a legislazione vigente, la RT stima che gli imprenditori/collaboratori dichiarino IRPEF+ addizionali per un ammontare di oltre 1,79 miliardi (attribuibili a circa 95.000 imprese);

o   a legislazione proposta, la RT stima che siano prelevati utili/compensi per quasi 2,52 miliardi di euro a carico di oltre 88.000 imprese. Le imposte degli imprenditori/collaboratori ammontano a circa 0,652 miliardi (IRPEF+addizionali) attribuibili a circa 92.000 imprese;

-        Reddito delle società

o   La RT stima che l’IRI sia dovuta da quasi 84.000 imprese per un ammontare di circa 0,686 miliardi di euro (imponibile 2,86 mld, aliquota 24%)

-        Credito d’imposta

o   La RT stima una variazione del credito d’imposta, da ripartire in 5 anni, pari a circa 0,7 milioni di euro

In base alle suddette informazioni la RT afferma che, come conseguenza, il risparmio d’imposta conseguito da circa 96.000 imprese è stimabile in 451 milioni.

La RT riporta quindi le tabelle di riepilogo degli effetti di competenza e di cassa come di seguito indicato.

(milioni di euro)

COMPETENZA (IRI)

2017

2018

Dal 2019

IRI

1.911,6

1.891,3

1.871,5

IRPEF + addizionali

-3.121,5

-3.116,2

-3.116,3

Credito d’imposta

-2.3

-6,4

-11,0

Totale

-1.212,1

-1.231,3

-1.255,8

 

(milioni di euro)

CASSA (IRI)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 ss

IRI

0,0

3.345,4

1.876,0

1.856,7

1.871,5

1.871,5

1.871,5

IRPEF

0,0

-5.121,4

-2.917,5

-2.921,4

-2.921,4

-2.921,4

-2.921,4

Addizionale regionale

0,0

-144,4

-144,4

-144,4

-144,4

-144,4

-144,4

Addizionale comunale

0,0

-65,7

-50,5

-50,5

-50,5

-50,5

-50,5

Utilizzo credito d’imposta

0,0

-0,5

-1,7

-3,9

-6,2

-8,4

-10,6

Totale

0,0

-1.986,6

-1.238,1

-1.263,6

-1.250,9

-1.253,1

-1.255,3

 

2.     Modifica alla disciplina ACE e anticipo dell’acconto IRES

Rinviando a quanto più dettagliatamente illustrato nella RT, si riportano, di seguito, i principali aspetti della procedura adottata.

La RT utilizza i dati delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2014 delle società di capitali, ivi comprese le opzioni per il consolidato (Unico2015 soc.capitale e CNM2015). Tali dati sono stati poi aggiornati sia in base al quadro macroeconomico sia in base alle modifiche nel frattempo introdotte in materia fiscale (ad es. gli interventi in materia di deducibilità delle svalutazioni crediti e la riduzione dell’aliquota IRES).

Relativamente alla disciplina ACE, sono state considerate le aliquote di rendimento nozionale vigente in ciascun anno e le modifiche introdotte dalla norma in esame. Sono stati altresì considerate le modifiche introdotte per la stima dell’incremento del capitale. Tra l’altro, limitatamente alle società diverse da banche ed assicurazioni, la RT ha rideterminato il beneficio considerando gli incrementi di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni.

Per le persone fisiche e le società di persone la elaborazione dei dati e la quantificazione è stata coordinata con la stima effettuata in relazione all’introduzione del regime IRI.

La RT afferma che la stima degli effetti di gettito 2017 include anche gli effetti indiretti sull’addizionale bancaria.

Non sono invece considerati gli effetti dell’abrogazione della superACE per le società quotate in quanto, afferma la RT, la normativa non è mai stata attuata e di conseguenza non ha prodotto effetti in termini di gettito.

Inoltre, afferma la RT, non sono stati considerati gli eventuali effetti derivanti dalle norme antielusive introdotte.

Sulla base di quanto indicato, la RT fornisce quindi il prospetto degli effetti finanziari di maggiori entrata ottenuti dalle elaborazioni del modello IRES, delle dichiarazioni delle società di persone e delle persone fisiche.

 

(milioni di euro)

Competenza

2016

2017

2018

2019

2020

Dal 2021

IRES

177,9

1.244,5

1.150,1

1.150,1

1.150,1

1.150,1

IRPEF

263,6

350,7

346,8

346,8

346,8

346,8

Totale

441,5

1.595,2

1.496,9

1.496,9

1.496,9

1.496,9

 

(milioni di euro)

Cassa (ACE)

2016

2017

2018

2019

2020

Dal 2021

IRES

0

1.244,5

1.111,0

1.079,3

1.150,1

1.150,1

IRPEF

0

461,3

416,0

343,9

346,8

346,8

Totale

0

1.706,0

1.527,0

1.423,2

1.496,9

1.496,9

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva quanto segue.

Con riferimento al regime IRI, la relazione tecnica illustra la procedura adottata e fornisce alcuni dati ed informazioni utilizzati per la stima, separatamente, per le società di persone e per gli imprenditori persone fisiche. Risulta quindi possibile ricostruire la stima del gettito IRI atteso, mentre per quanto attiene al risparmio di imposta attribuito alle società e alle imprese individuali, non è indicato il gettito a normativa vigente (ovvero l’aliquota d’imposta applicata). Appare opportuno che siano pertanto fornite tali indicazioni, al fine di verificare la prudenzialità delle ipotesi adottate.

In base ai dati forniti, infatti, potrebbe ipotizzarsi che il gettito a legislazione vigente delle società considerate sia pari a quasi 2 miliardi di euro (ottenuti aggiungendo al gettito IRI (1,23 mld) il valore indicato come risparmio complessivo dalla RT (0,761 mld). Considerando una base imponibile, a legislazione vigente, pari a circa 11,3 mld (al netto dell’ACE), si avrebbe un’aliquota media d’imposta considerata a legislazione vigente pari a 17,6%. Tale aliquota appare peraltro inferiore a quelle mediamente utilizzate per le imprese che dichiarano utili.

In merito alle somme attribuite ai soci delle società che applicano il regime della trasparenza, si segnala che la diversa qualificazione delle stesse (che passano da reddito da capitali a reddito d’impresa), comporta la mancata applicazione, rispetto alla normativa vigente, della ritenuta d’acconto al momento della erogazione, come indicato anche dalla relazione illustrativa. Andrebbe verificato il possibile conseguente slittamento delle entrate con temporanei effetti di cassa.

Relativamente alle modifiche apportate alla disciplina ACE, si evidenzia che la relazione tecnica, dopo aver illustrato la procedura adottata, si limita a fornire i risultati della elaborazione. Non risulta quindi possibile effettuare una verifica della stessa.

Sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica, andrebbe esplicitato il valore del rendimento nozionale utilizzato per la stima degli effetti a normativa vigente. Ciò in quanto la norma modificata stabilisce che la misura della predetta aliquota debba essere determinata con apposito decreto ministeriale.

Sarebbe infine opportuno acquisire gli effetti attribuiti alle singole modifiche proposte che interessano, oltre alla modifica del rendimento nozionale, anche altri aspetti quali, a titolo di esempio, l’eliminazione della super ACE o gli interventi che riguardano i mancati utilizzi dell’ACE e, in alcuni casi, della detrazione degli interessi passivi in caso di incapienza.

 

Articolo 69, commi 1 e 2
(Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)

La norma dispone la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta sostitutiva. In particolare, viene prorogata dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017 la data alla quale devono essere posseduti i beni e fissata al 30 giugno 2017 la decorrenza del termine di versamento dell’unica o prima rata dell’imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo.

Vengono, inoltre, raddoppiate le imposte sostitutive dovute per la suddetta rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni qualificate e dei terreni e fissata in misura pari all’8 per cento quella dovuta per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non qualificate.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori entrate

 

Proroga rideterminazione valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

320

160

160

320

160

160

320

160

160

 

La relazione tecnica evidenzia preliminarmente che, dopo la sua introduzione, avvenuta con la legge n. 448/2001, la rideterminazione in commento è stata riproposta numerose volte; da ultimo con l'art. l, commi 887 e 888, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) è stato stabilito che il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2016 e il versamento della prima o unica rata doveva avvenire entro il 30 giugno 2016, con aliquote raddoppiate.

La RT afferma che, in base ai dati dichiarativi ricavati dal modello U2015 società di persone e persone fisiche - ultimi disponibili - il gettito effettivo attribuibile alla norma in parola (disposto dalla Stabilità 2014) è stato molto vicino a quanto stimato: circa 197 milioni di euro nel 2015 e circa 127 milioni di euro nel 2016 e nel 2017. La maggior parte del gettito, quale emerge sia dai dati dichiarativi che dal modello di versamento unificato F24, è attribuibile all'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni piuttosto che dei terreni (nello specifico, circa 187 milioni di euro rispetto ai quasi 200 milioni di euro del primo o unico versamento 2015).

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenendo altresì conto che i nuovi dati disponibili F24 di autotassazione 2016 (codici tributo 8055 e 8056), ancorché parziali in quanto comprensivi del primo o unico versamento da Stabilità 2016 a tutto agosto 2016 in aggiunta alla seconda rata da Stabilità 2015 e della terza ed ultima rata della proroga inserita nella Stabilità 2014, indicano un'adesione superiore a quanto stimato in sede di Stabilità 2016 stessa, la RT ipotizza, in via prudenziale, che l'ulteriore estensione temporale di un anno (l° gennaio 2016 – 1° gennaio 2017) del possesso equivalga, come gettito, a circa la metà di quanto già emerso con riferimento alla Stabilità 2016, gettito che già scontava l'unificazione delle aliquote all'8%.

La RT stima, pertanto, il gettito derivante dalla disposizione in esame, complessivamente in circa 320 milioni di euro nel 2017 e 160 milioni annui nel 2018 e nel 2019; dal 2020, per 6 anni, si stima una perdita di gettito di circa 53 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per mancate plusvalenze imponibili.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

 

(milioni di euro)

 

2017

2018

2019

dal 2020 al 2025

dal 2026

Effetti finanziari

320

160

160

-53

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica afferma che la stima è effettuata “sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenendo altresì conto che i nuovi dati disponibili F24 di autotassazione 2016 (codici tributo 8055 e 8056), ancorché parziali in quanto comprensivi del primo o unico versamento da Stabilità 2016 a tutto agosto 2016”. Si evidenzia, inoltre, che, secondo quanto affermato dalla stessa relazione, tali dati “indicano un'adesione superiore a quanto stimato in sede di Stabilità 2016”. Pur prendendo atto di tali indicazioni, andrebbero esplicitati gli elementi ad esse sottostanti, tenendo conto che la stima di raggiungimento indicata è superiore a quella presunta dalla RT allegata alla precedente misura (che indicava il maggior gettito in 260 mln per il primo anno e 130 mln per gli altri due esercizi) e che, in genere, alle proroghe di misure di carattere analogo sono stati associati effetti di ammontare ridotto (rispetto a quelli ascritti alla misura originaria) al fine di tener conto della possibile riduzione, nel tempo, del tasso di adesione. Tale circostanza appare infatti considerata nel procedimento di quantificazione relativo ai commi da 3 a 21 dell’articolo in esame e dell’articolo 70, alle cui schede si rinvia.

In proposito, si rileva che la relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2016 stimava un effetto di maggior entrata derivante dai commi 887 e 888 dell’articolo 1 pari a 260 milioni per il 2016 e 130 milioni per il 2017 e 2018 comprensivo dell’incremento all'8% delle aliquote dell’imposta sostitutiva.

 

Articolo 69, commi 3-11
(Rivalutazione dei beni d’impresa)

La norma prevede, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutazione dei beni d’impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento, ad esclusione dei beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa. La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

È consentito affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (quindi il 2019), ad eccezione dei beni immobili per i quali decorre dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018, ed avviene mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

Le suddette imposte sostitutive sono versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

La disposizione consente anche, mediante il rinvio all’articolo 14 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, il riallineamento del valore fiscale dei beni anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. Per questi soggetti l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva, è vincolato ad una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata mediante il pagamento della citata imposta sostitutiva del 10 per cento.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori entrate

 

Imposta sostitutiva

60,1

 

 

60,1

 

 

60,1

 

 

Minori entrate

 

IRPEF

 

 

0,1

 

 

0,1

 

 

0,1

IRES

 

 

2,3

 

 

2,3

 

 

2,3

IRAP

 

 

 

 

 

0,6

 

 

0,6

Maggiore spesa corrente

 

IRAP

 

 

0,6

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che la norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 889 a 897, della Legge n. 208 del 2015, vale a dire la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili merce, risultanti in bilancio in corso al 31 dicembre 2015, dietro pagamento di una imposta sostitutiva. Ai fini della stima sono stati analizzati i dati dichiarativi relativi alla penultima applicazione, indicati nel modello Unico 2014 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati:

(milioni di euro)

Società di capitali

Importo

Aliquota

Imposta

Freq.

Amm.

 

Freq.

Amm.

Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni

beni ammortizzabili

1.199

1.555,06

16%

1.199

248,81

beni non ammortizzabili

322

225.45

12%

322

27,05

Partecipazioni

18

19.98

12%

18

2,40

Totale

1.539

1.800,49

 

1.539

278,26

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori valori dei beni delle partecipazioni

beni ammortizzabili

84

629,76

16%

80

100,76

beni non ammortizzabili

36

146,81

12%

36

17,62

partecipazioni

1

1,23

12%

1

0,15

Totale

121

778

 

117

119

Totale complessivo

 

 

 

1.430

396,79

 

 

 

 

 

 

 

Affrancamento

Saldo rivalutazione/riserva vincolata

54

38,97

10%

54

3,9

Totale imposta sostitutiva

400,7

 

(milioni di euro)

Società di persone

Importo

Aliquota

Imposta

Freq.

Amm.

 

Freq.

Amm.

Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni

beni ammortizzabili

472

125,69

16%

472

20,11

beni non ammortizzabili

261

73,17

12%

260

8,78

partecipazioni

3

0,4

12%

3

0,05

Totale

736

199,26

 

736

28,94

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori valori dei beni delle partecipazioni

beni ammortizzabili

22

11,16

16%

22

1,79

beni non ammortizzabili

8

6,81

12%

8

0,82

partecipazioni

 

 

12%

 

 

Totale

30

17,97

 

30

2,6

Totale complessivo

 

 

 

598

31,54

 

 

 

 

 

 

 

Affrancamento

Saldo rivalutazione/riserva vincolata

55

22,58

10%

55

2,26

Totale imposta sostitutiva

33,8

 

L'imposta sostitutiva totale è di circa 434,5 milioni di euro, coerente con i dati F24. Inoltre, dai dati F24 risulta, a tutto agosto 2016, un importo versato di imposta sostitutiva secondo quanto da ultimo disposto dalla Stabilità 2016, di circa 81 milioni di euro, da parte di 772 soggetti. Tenuto conto del breve lasso di tempo intercorrente tra la normativa del 2015 e la nuova proposta (un anno), si ritiene prudenziale considerare un effetto della nuova rivalutazione pari ai tre quarti del dato di adesione effettivamente rilevato. Ai fini della stima degli effetti di gettito, in primo luogo, è stata mantenuta la stessa distribuzione del dato dichiarato tra beni materiali ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni, nonché tra rivalutazione dei beni piuttosto che riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio. La normativa oggetto di riproposizione ha disposto il pagamento dell'imposta sostitutiva nell'esercizio successivo alla rivalutazione, nonché una decorrenza differenziata dei maggiori valori ai fini fiscali (in particolare a decorrere dal periodo di imposta 2018 per i maggiori valori in bilancio riconosciuti per i beni immobili e a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2019) per le altre fattispecie).

La RT afferma che, tenendo conto di un ammortamento in 10 anni e di una mancata plusvalenza annua pari al 10%, l'andamento di competenza, con una aliquota media IRES del 17,5% dal 2017, sarebbe il seguente:

(milioni di euro)

COMPETENZA

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Imposta sostitutiva

60,1

0

0

0

0

0

0

IRES

 

0

-1,4

-4,5

-4,6

-4,9

-5,0

IRPEF

 

0

0

-0,7

-0,7

-0,8

-0,8

Addizionale regionale

 

0

0

0

0

0

-0,1

Addizionale comunale

 

0

0

0

0

0

0

IRAP

 

0

-0,3

-1,3

-1,3

-1,3

-1,3

Totale

60,1

0

-1,7

-6,5

-6,8

-7,0

-7,2

 

Per cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75%, IRAP dell'85% e dell'addizionale comunale del 30%, e considerando il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2016), l'andamento stimato è il seguente:

(milioni di euro)

CASSA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Imposta sostitutiva

60,1

0

0

0

0

0

0

IRES

0

0

-2,3

-7,0

-4,8

-5,0

-5,1

IRPEF

0

0

-0,1

-1,1

-0,8

-0,8

-0,9

Addizionale regionale

0

0

0

0

0

0

-0,1

Addizionale comunale

0

0

0

0

0

0

0

IRAP

0

0

-0,6

-2,1

-1,3

-1,3

-1,3

Totale

60,1

0

-3,0

-10,3

-6,9

-7,1

-7,4

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica fornisce i medesimi dati utilizzati nell’ultima riproposizione della normativa in esame (commi da 887 a 897 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016), relativi alle dichiarazioni Unico 2014 Società di capitali e Società di persone. Tuttavia, ai fini della stima di gettito dell’imposta sostitutiva viene utilizzato l’importo versato di imposta sostitutiva derivante dai dati F24 risultanti a tutto agosto 2016, opportunamente abbattuto. Tenuto conto di tale riparametrizzazione, appare necessario, ai fini di una verifica della stima, che siano forniti elementi di maggior dettaglio con riferimento al procedimento seguito e alle ipotesi adottate per la quantificazione degli effetti fiscali (IRES, IRPEF e IRAP) della normativa in esame.

 

 

Articolo 70
(Cessione agevolata di beni ai soci)

Normativa vigente. I commi da 115 a 120 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 hanno introdotto una disciplina agevolata di beni ai soci da parte delle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. In particolare, si dispone che sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

Inoltre, per le assegnazioni e le cessioni ai soci soggette all'imposta di registro in misura proporzionale, le relative aliquote applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Inoltre, si stabilisce che le società che si avvalgono delle disposizioni in esame devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017.

Il successivo comma 121 ha, inoltre, disposto che l’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2016, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1°gennaio 2016, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura dell’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

 

La norma proroga le disposizioni di cui ai commi da 115 a 120 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, prevedendo che le stesse si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il l6 giugno 2018.

Si prevede, inoltre, che le disposizioni dell'articolo l, comma 121, della legge n. 208 del 2015, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal l° gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 121 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti della estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori entrate tributarie

 

Assegnazione agevolata di beni ai soci - Imposta sostitutiva

(comma1)

15,4

10,2

 

15,4

10,2

 

15,4

10,2

 

Assegnazione agevolata di beni ai soci - Imposta di registro

(comma 1)

9,3

 

 

9,3

 

 

9,3

 

 

Opzione esclusione beni strumentali da patrimonio impresa individuale- Imposta sostitutiva

(comma 2)

4,8

3,2

 

4,8

3,2

 

4,8

3,2

 

Minori entrate tributarie

 

Assegnazione agevolata di beni ai soci - Imposta di registro

(comma 1)

 

0,7

0,7

 

0,7

0,7

 

0,7

0,7

Assegnazione agevolata di beni ai soci - IRES/IRPEF

(comma 1)

 

28,6

18,6

 

28,6

18,6

 

28,6

18,6

Assegnazione agevolata di beni ai soci – IRAP

(comma 1)

 

 

 

 

7

3,8

 

7

3,8

Opzione esclusione beni strumentali da patrimonio impresa individuale- IRPEF

(comma 2)

 

0,5

0,8

 

0,5

0,8

 

0,5

0,8

Opzione esclusione beni strumentali da patrimonio impresa individuale- IRAP

(comma 2)

 

 

 

 

0,5

0,2

 

0,5

0,2

Maggiori spese correnti

 

Assegnazione agevolata di beni ai soci – IRAP

(comma 1)

 

7

3,8

 

 

 

 

 

 

Opzione esclusione beni strumentali da patrimonio impresa individuale- IRAP

(comma 2)

 

0,5

0,2

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, precisa che, in sede di legge finanziaria 2007 (art. l commi 111 - 118), era stata disposta la possibilità di procedere ad uno scioglimento agevolato ovvero alla trasformazione per le società non operative, in conseguenza dell'inasprimento dei parametri e delle aliquote disposta dal DL n. 223/06. Successivamente, con la Finanziaria 2008 è stata prevista un'analoga riapertura per le società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 riducendo le aliquote previste per la imposta sostitutiva al l 0% sul reddito ed al 10% - 5% su riserve ecc.. Da ultimo la Stabilità 2016 ha disposto una nuova possibilità per optare per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci; tuttavia a causa della scadenza del primo versamento (il 60% entro il 30/11/2016) non si è ancora in possesso dei dati effettivi di adesione. La RT afferma che, pertanto, in via prudenziale, stante il ridotto tempo trascorso dalla ultima riproposizione della norma, si indica nella metà di quanto indicato in sede di relazione tecnica al provvedimento della Stabilità 2016 la possibile adesione all'attuale riapertura dei termini.

Dai dati F24 risulta un gettito da imposta sostitutiva (codici tributo 1666 e 1667) in linea con quanto stimato in sede di RT originaria alla Finanziaria 2008 pari a circa 60 milioni nel 2008, 36 nel 2009 e 7 nel 2010, di cui circa 27 milioni di euro attribuibili alle riserve.

La RT precisa che a differenza di precedenti occasioni, ma in analogia con quanto stabilito in sede di Stabilità 2016, la norma in esame dispone la possibilità di assegnare beni ai soci - dietro pagamento di un'imposta sostitutiva – anche senza scioglimento e anche se la società non è di comodo; ciò, a parità di condizioni, aumenta la platea dei soggetti potenzialmente interessati. Per quanto riguarda la determinazione della la base imponibile, ai fini la imposta sostitutiva, secondo la norma, essa è pari alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto; tuttavia, per gli immobili il valore normale può essere determinato - a richiesta - in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori. Secondo quanto disposto dalla Finanziaria 2007 - che prevedeva anche lo scioglimento - essa era cosi determinata: sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del TUIR, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva. Inoltre, sempre secondo la normativa di allora, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali.

Ai fini della stima degli effetti di gettito della norma in esame, sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi U2014 società di capitali e società di persone, ricavati dal prospetto per la verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo.

Al riguardo, in via prudenziale, si è ritenuto che, sulla base della norma in esame, tale nuova base sia pari ad un decimo del valore di bilancio degli immobili ivi dichiarati. La stima è costituita dalla somma degli effetti in capo a due distinte tipologie di soggetti: soggetti non di comodo e società considerate non operative. In coerenza con quanto operato in sede di RT originaria alla Finanziaria 2007, è stata calcolata la maggiore imposta di registro ad aliquota ridotta del 50%, ricorrendone le condizioni, sulle operazioni imponibili poste in essere in virtù della norma agevolativa.

Per la prima categoria di soggetti (non previsti nelle precedenti due occasioni) la RT opera nel seguente modo.

Dagli archivi U2014 società di capitali e società di persone sono stati selezionati i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

        natura giuridica prevista (SPA, SAA, SRL, SNC, SAS);

        non hanno determinato reddito minimo in quanto non operative;

        non si trovano nelle condizioni di esclusione/non applicazione/esenzione della suddetta normativa;

        abbiano dichiarato attività immobiliare;

        abbiano reddito nullo o negativo;

        non facciano parte di un consolidato nazionale

Di questi soggetti, sono stati considerati i valori di bilancio del prospetto relativo alle società di comodo relativi agli immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi). Ai fini della quota di adesione, in analogia a quanto operato in sede di Finanziaria 2007, si è ipotizzato che i soggetti in questione sarebbero stati interessati a assegnare/cedere nel complesso un ventesimo di tali valori risultanti.

L'imposta sostitutiva risultante è pertanto pari all'8% (aliquota) applicato ai valori di bilancio a titolo di immobili interessati alla assegnazione, (10% società di capitali e 7,5% per le società di persone), per la quota (un ventesimo) che si ritiene essere imponibile (differenza tra valore catastale e costo fiscalmente riconosciuto).

Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti selezionati rispettivamente di circa 17,7 miliardi e di circa 4,6 miliardi di euro, si ottiene un importo di imposta sostitutiva di circa 8% X (17,7 mld X 10%+ 4,6 mld. X 7,5%) X 5% = 8,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve), è stata stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla Finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione al 25% per tenere conto dell'aumento della aliquota (dal 5% al 13%) e del minore tempo trascorso e applicando poi la nuova aliquota: il gettito risulta pari a circa (17/8% X 51% X 25% X 13%) 3,5 milioni di euro.

Ai fini della stima del gettito da imposta di registro, in via prudenziale, come detto è stato calcolato un maggiore gettito in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi. Tuttavia, sempre in via prudenziale, è stata tolta nei vari anni- come minore gettito -l'imposta di registro ad aliquota piena che si stima sarebbe stata pagata sulla quota di cessioni/assegnazioni ordinarie annue- il 10% l'anno.

Nello specifico il gettito nel primo anno è risultato pertanto di circa (9% X 50% X (1,3 mld X 10%+ 0,3 mld. X 7,5%)- 9% X 10% X (1,3 mld X 10%+ 0,3 mld. X 7,5%)) X 50%= 2,9 milioni di euro ed a circa- (9% X 10% X (1,3 mld X 10% + 0,3 mld. X 7,5%)) X 50%= -0,7milioni di euro negli anni successivi.

A fronte di tali gettiti una tantum è stato peraltro stimato il minor gettito IRES/IRPEF ed IRAP ,derivante dalle mancate plusvalenze imponibili, in misura pari ad un decimo (ipotesi di cessione ordinaria annua), a sua volta imponibile per un quinto annuo. Tale importo, con un'aliquota netta media IRES/IRPEF del 20% ed una quota di plusvalenze (differenza tra valore normale di mercato e di bilancio) del 30%, nel primo anno- primo quinto- è pari a circa 5% l 5 X 20% X 30% X (17,7 mld X 10% + 4,6 mld. X 7,5%) = -1,3 milioni di euro. Tali quinti si sommano negli anni successivi (ad esempio nel secondo anno si ha il secondo quinto del primo anno + il primo quinto del secondo anno). Ai fini IRAP tale minore gettito, senza la possibilità di ripartire in 5 quote la plusvalenza, ma con aliquota media di 3,9%, è sempre pari a circa -1,2 milioni di euro l'anno.

Per la seconda categoria di soggetti (di comodo) si è operato nel seguente modo. La possibilità di cedere/assegnare immobili senza dover sciogliere la società rispetto alla normativa di cui alla Finanziaria 2008 comporta una minore riduzione del gettito IRESIIRPEF sul reddito rideterminato per le società di comodo, in quanto resta una parte di reddito minimo, commisurato sugli altri beni. Ai fini della selezione dei beni (immobili) da cedere/assegnare è stata fatta una elaborazione sul prospetto relativo alle società di comodo relativi agli immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi) dei soggetti di comodo immobiliari.

Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti di comodo selezionati pari rispettivamente a circa 1,23 miliardi ed a circa 0,74 miliardi di euro, si ottiene un importo di imposta sostitutiva pari a circa 10,5% X 5% X (l ,23 mld + 0,74 mld.) = 10,3 milioni di euro.

L'imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve) è stata stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla Finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione al 25% per tenere conto dell'aumento della aliquota (dal 5% all3%) e del minore tempo trascorso e applicando poi la nuova aliquota: il gettito risulta pari a circa (20,7/10,5% X 51% X 25% X 13%) 3,3 milioni di euro. Il gettito da imposta di registro, in via prudenziale, come detto è stato calcolato in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi assegnati/ceduti, per la quota di adesione (50%). Nello specifico il gettito da registro nell' anno di adesione è risultato pertanto pari a circa 9% X 50% X (0,17 mld + 0,12 mid.) X 50%= 6,5 milioni di euro. Inoltre, la norma determinerebbe la rinuncia- sulla quota di reddito riferibile ai beni assegnati - ad un gettito IRES/IRPEF - al 10,5% per la addizionale di comodo sulla reddito imponibile, al 24% sul maggiore reddito ai fini IRES (dal 20 17) ed al 24% medio sul maggiore reddito IRPEF. Al riguardo, sono state considerate come maggiormente interessate le società di comodo immobiliari.

La RT afferma, inoltre, che rapportando il differenziale di reddito rilevato tra l'anno di imposta 2006 e l'anno di imposta 2007 è emersa una rilevante riduzione del reddito minimo, attribuibile alla norma sullo scioglimento agevolato di cui alla Legge Finanziaria 2008; tale riduzione emersa (quasi il 64% comprese le società di persone) è stata applicata ai beni immobili per stimare la riduzione di imposta conseguente al minore reddito minimo. Poiché il reddito minimo è calcolato sui valori di bilancio esiste un legame diretto tra le due poste; dai dati dichiarativi utilizzati (UNICO2014) emerge a carico delle società di comodo immobiliari (ad esclusione delle imprese in perdita sistemica in quanto la fattispecie è stata depotenziata dall'estensione del periodo di perdita da tre a cinque esercizi) quanto segue: un maggiore reddito IRES (quadri RN + GN) di circa 97,9 milioni di euro e IRPEF (società di persone) di circa 55,8 milioni di euro, cui consegue una maggiore IRES teoricamente pagata al 24% pari a circa 23,5 milioni di euro ed una maggiore IRPEF pari a circa l 3,4 milioni di euro; un reddito imponibile IRES complessivo di circa 98 milioni di euro e un'addizionale IRES al 10,5% di circa 10,3 milioni di euro. Per stimare la corrispondente imposta destinata a venir meno in conseguenza della nuova adesione all'assegnazione/trasformazione agevolata si è proceduto nel seguente modo. È stata applicata la medesima riduzione percentuale (circa il 64%) ai dati effettivi sulle società non operative immobiliari emersi in UNIC020 14, stimando una perdita IRES/IRPEF (rinuncia ad un gettito) annua pari a circa (23,5 + 13,4 + 10,3) X 64% X 50% = -15,1 milioni di euro, tenuto conto della adesione alla metà. Ai fini IRAP, il reddito minimo rilevato di circa 203 milioni di euro (118,6 contribuenti IRES + 84,3 contribuenti IRPEF) produce un minor gettito all'aliquota ordinaria di circa 203 X 64% X 3,9% X 50%= -2,5 milioni di euro, sempre tenuto conto dell'adesione alla metà.

La RT, tenendo conto delle decorrenze previste, dell'acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% e del pagamento dell'imposta sostitutiva in due rate (il 60% nel 2017, il restante nel 2018), indica i seguenti effetti di gettito:

 

(milioni di euro)

COMPETENZA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Imposta sostitutiva non di comodo

12,0

 

 

 

 

 

di cui sui beni immobili

8,5

 

 

 

 

 

di cui sulle riserve

3,5

 

 

 

 

 

Imposta di registro non di comodo

2,9

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

IRES/IRPEF minori plusvalenze

-1,3

-2,5

-3,8

-5,1

-6,3

-6,3

IRAP minori plusvalenze

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2

Imposta sostitutiva di comodo

13,6

 

 

 

 

 

di cui sui beni immobili

10,3

 

 

 

 

 

di cui sulle riserve

3,3

 

 

 

 

 

Imposta di registro di comodo

6,5

 

 

 

 

 

Minore imposta IRES/IRPEF

-15,1

-15,1

-15,1

-15,1

-15,1

-15,1

Minore imposta IRAP

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

-2,5

TOTALE

14,9

-22,0

-23,3

-24,6

-25,8

-25,8

 

(milioni di euro)

CASSA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

dal 2023

Imposta sostitutiva

15,4

10,2

 

 

 

 

 

Registro

9,3

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

IRES/IRPEF

 

-28,6

-18,6

-19,8

-21,1

-22,4

-21,4

IRAP

 

-7,0

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

-3,8

TOTALE

24,7

-26,1

-23,1

-24,3

-25,6

-26,9

-25,9

 

Con riferimento al comma 2, la RT precisa che la disposizione in esame riprende quanto da ultimo previsto all'articolo l, comma 121 della Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), la quale a sua volta aveva ripreso quanto previsto all'articolo l, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concedendo agli imprenditori individuali la facoltà di optare, entro il 31/512017, per l'estromissione degli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR, siano essi strumentali per natura che per destinazione, dal patrimonio dell'impresa, al fine di inserirli nel patrimonio personale, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8% sulla differenza tra il valore normale e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto. Nello specifico, la norma in esame consente l'opzione per l'estromissione dei beni con termine iniziale del 1° gennaio 2017 a partire dal quale le operazioni saranno agevolate e fino al 31/5/17, benché il precedente termine dettato dalla legge di Stabilità sia scaduto il 31/5/2016, con effetto dal periodo di imposta in corso al 1/1/2017.

La RT afferma che ai fini della stima degli effetti di gettito, in mancanza del dato effettivo di gettito relativo alla riproposizione di cui alla Stabilità 2016 (scadenza del versamento del 60% di quanto dovuto entro il 30/11/2016), sono stati utilizzati i dati F24 relativi all'autotassazione (codice tributo 1673- imposta sostitutiva per estromissioni beni immobili strumentali della impresa individuale) sia con riferimento a quanto avvenuto in sede di Finanziaria 2002 (art. 3 commi 4-6 Legge n. 448/01) che con riferimento alla riproposizione delle norme in sede di Finanziaria 2008 (art. l comma 37 Legge n. 244/2007). La RT afferma che, tenuto conto del minore intervallo di tempo trascorso, si assume un'adesione in misura pari alla metà di quanto avvenuto in sede di Finanziaria 2008, considerando, inoltre, la minore aliquota di imposta sostitutiva (8% invece di 10%), il gettito di competenza da imposta sostitutiva è calcolato in proporzione rispetto a quanto avvenuto nel 2008/2009 con riferimento agli immobili posseduti al 30 novembre 2007 (quindi 8 milioni di euro in luogo dei 15 milioni di euro versati nel 2008 + 5 milioni di euro nel 2009, anche in quel caso rispetto ad un periodo di potenziale interesse di sei anni). Per quanto concerne la scadenza del versamento, si fa riferimento a quanto previsto con riferimento all'assegnazione dei beni ai soci delle società (60% entro il 30/11/2017).

Sulla base dei dati ricavati dal modello U2008 PF, è stata individuata la quota dei beni immobili strumentali soggetti ad IVA in caso di assegnazione (circa il 38%) estromessa in base all'articolo l, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In analogia a quanto avvenuto in sede di RT originaria alla Finanziaria 2008, è stata stimata una perdita di gettito derivante dalla mancata imponibilità ai fini IIDD delle plusvalenze emergenti dalla assegnazione ordinaria dei beni immobili strumentali non soggetti ad IVA in caso di assegnazione, ipotizzando un'assegnazione in misura pari al 10% l'anno e l'assoggettamento ai fini IRPEF della plusvalenza emergente alla tassazione rateizzata in 5 anni, con aliquota netta del 23% ai fini IRPEF (pari quindi a circa 8/8% X 10%/5 X -23% X (l - 38%) = -0,3 milioni di euro nel 1° anno) e del 4% ai fini IRAP (pari quindi a circa 8/8% X 10% X -4% X (1-38%) =-0,2milioni di euro dal l° anno).

La RT afferma che la cassa tiene conto dell'acconto al 75% ai fini IRPEF e del 85% ai fini IRAP mentre ai fini del versamento della imposta sostitutiva il 60% dovrà essere versato entro il 30 novembre 2017 mentre il restante 40% entro il 16 giugno 2018.

Di seguito si evidenzia l’andamento del gettito nel triennio, sia in termini di competenza che di cassa:

(milioni di euro)

COMPETENZA

2017

2018

2019

2020

2021

Imposta sostitutiva

8

 

 

 

 

IRPEF

-0,3

-0,6

-0,9

-1,2

-1,5

IRAP

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

TOTALE

7,5

-0,8

-1,1

-1,4

-1,7

 

(milioni di euro)

CASSA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

dal 2023

Imposta sostitutiva

4,8

3,2

 

 

 

 

 

IRPEF

 

-0,5

-0,8

-1,1

-1,4

-1,7

-1,5

IRAP

 

-0,5

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

TOTALE

4,8

2,2

-1,0

-1,3

-1,6

-1,9

-1,7

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la stima degli effetti di minor gettito è effettuata sulla base dei dati e del procedimento utilizzato in sede di relazione tecnica alla legge di stabilità 2016, riducendo alla metà quanto emerso in tale occasione, al fine di considerare il ridotto periodo di tempo intercorso rispetto alla precedente analoga norma e la conseguente possibile riduzione del tasso di adesione. In proposito si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della stessa.

 

Articolo 71
(Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta)

Normativa vigente La legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 126-127), intervenendo sull’art. 26 del DPR n. 633/72, ha modificato, tra l’altro, la disciplina concernente l’individuazione del momento in cui il fornitore di un cliente soggetto a procedure concorsuali[146] può emettere la nota di variazione IVA (e quindi recuperare l’imposta indicata in fattura). In particolare, la legge di stabilità 2016 consente l’emissione della nota di variazione a decorrere dall’avvio della procedura concorsuale senza dover attendere, come era previsto nel testo previgente, la chiusura della procedura medesima. Tale modifica si applica alle nuove procedure, ossia nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

La relazione tecnica riferita alla legge di stabilità 2016 ha quantificato gli effetti finanziari sulla base della stima delle nuove procedure previste a decorrere dal 2017. In particolare, sono stati ascritti effetti negativi pari a 340 milioni annui per il periodo 2017-2023, e nessun effetto a decorrere dal 2024 in quanto da tale anno gli effetti della modifica introdotta e quelli della normativa previgente si compensano, considerando una durata media di 8 anni delle procedure concorsuali.

 

La norma interviene sul richiamato articolo 26 del DPR n. 633/1972 al fine di annullare le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 in relazione all’individuazione del momento in cui il fornitore, che non ha riscosso il proprio credito dal cliente in crisi finanziaria, possa emettere la nota di variazione, recuperando quindi l’ammontare dell’IVA indicata in fattura.

Si tratta, in particolare, di fatture emesse nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, di soggetti che hanno stipulato accordi per la ristrutturazione del debito ovvero hanno concordato un piano di risanamento o di riequilibrio in base alle specifiche discipline vigenti.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la norma in esame “ripristina la disciplina previgente” ed intende evitare che trovino applicazione le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 (la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2017).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori entrate correnti

 

IVA procedure concorsuali

340

340

340

340

340

340

340

340

340

 

La relazione tecnica afferma che la norma ristabilisce il trattamento fiscale dell’emissione della nota di variazione IVA in caso di procedura concorsuale vigente prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2016. In particolare, prosegue la RT, il comma 126 della legge di stabilità 2016 ha consentito, con riferimento alle procedure avviate dal 1° gennaio 2017, alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi, l’emissione della nota di variazione in diminuzione in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura medesima, come accadeva precedentemente.

Per la stima degli effetti finanziari, la RT – evidenziando che nella legge di stabilità 2016 erano stati ascritti effetti negativi pari a 340 milioni annui fino al 2023 – ritiene che il ripristino della situazione precedente alla legge di stabilità 2016 determini effetti finanziari di pari importo e di segno inverso. Pertanto ascrive effetti positivi alla norma in esame pari a 340 milioni annui per il periodo 2017-2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, riguardo al venir meno di parte delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che gli effetti ascritti alle disposizioni in esame sono identici a quelli imputati alla corrispondente norma della legge di stabilità 2016.

Riguardo alla coerenza delle modifiche in esame rispetto alla normativa previgente, si evidenzia che andrebbe precisato il momento in cui la procedura deve intendersi conclusa infruttuosamente, tenuto conto che dalla normativa in esame tale elemento non sembra emergere con chiarezza. Ciò al fine di evitare dubbi interpretativi che potrebbero determinare un’anticipazione dell’emissione della nota di variazione con conseguenti effetti finanziari negativi.

 

Articolo 72
(Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz)

La norma prevede che i diritti d’uso delle frequenze assegnate alla telefonia mobile GSM in banda 900 Mhz e a quelle UMTS in banda 1800 Mhz, che sono in scadenza al 30 giugno 2018, possano su domanda dei titolari essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche, nonché di proroga con decorrenza dal 1° luglio 2017.

I titolari dei diritti d’uso possono richiedere l’autorizzazione al cambio della tecnologia sull’intera banda ad essi attribuita, con decorrenza 1° luglio 2017 e la proroga al 31 dicembre 2029, alle nuove condizioni tecniche, della durata dei relativi diritti d’uso.

A tal fine è prevista la presentazione, entro il 15 febbraio 2017, di un’istanza[147] e, in caso di accoglimento, il pagamento anticipato in unica soluzione dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze entro il 30 settembre 2017.

La misura dei contributi, rapportati alla quantità di banda e alla durata, è data dal canone di affitto delle frequenze, fissato dalle delibere 541/08/CONS e 282/11/CONS dell’AGCOM, maggiorato del 30 per cento, attualizzato al tasso di rendimento del BTP decennale registrato alla data dell’ultima asta dei BTP antecedente alla data di presentazione dell’istanza.

Il MISE provvederà quindi, nel caso di accoglimento dell’istanza, a rilasciare i nuovi diritti d’uso con decorrenza dal 1° luglio 2017 e scadenza al 31 dicembre 2029, con recupero degli eventuali importi già versati e dovuti per il primo semestre del 2017. Fino al 30 giugno 2018 i gestori radiomobili autorizzati al cambio della tecnologia saranno comunque, tenuti al rispetto degli obblighi di cui alla rispettive licenze GSM; e pertanto i contributi di cui al comma 3 sono decurtati di un importo pari al 30 per cento in misura proporzionale alla percentuale di banda utilizzata sul territorio nazionale con tecnologia GSM fino a tale data.

Si prevede invece lo svolgimento di una gara pubblica entro il 30 giugno 2017 per i diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero non riceva istanze o per le quali non vengano concesse proroghe. Per questi si prevede l’assegnazione entro il 31 ottobre 2017, secondo i criteri che saranno definiti entro il 31 marzo 2017 dall’AGCOM, con importo minimo di base d'asta pari ad almeno il valore dei predetti contributi ulteriormente maggiorato del 10%.

Infine, il comma 8 quantifica i maggiori introiti per il 2017, derivanti dall’articolo in esame, in 2.010 milioni di euro. Si stabilisce che, al fine di garantire la realizzazione integrale dei predetti maggiori introiti, con riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceva istanze o non conceda proroghe, il MEF, sulla base delle informazioni comunicate dal MISE, provveda entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In proposito si ricorda che tale ultima disposizione è stata introdotta dalla legge di riforma del bilancio per superare il previgente meccanismo delle “clausole di salvaguardia”. Il predetto comma 12-bis dispone, in particolare, che, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dell’andamento di oneri valutati (cioè non configurati come limite massimo di spesa) rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa di assumere misure correttive per gli esercizi futuri con la prossima legge di bilancio, provvede[148], per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, salvi comunque gli oneri inderogabili. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, allo stesso si provvede[149] mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, sempre facendo salvi gli oneri inderogabili.

Il medesimo comma 8 dispone inoltre che, qualora a seguito degli esiti della gara, come comunicati tempestivamente dal MISE, gli introiti non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente per assicurare la copertura delle minori entrate accertate per il 2017. Nel caso in cui gli stanziamenti da ridurre siano di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalità e all'operatività delle amministrazioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[150], ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative.

Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori entrate extratributarie

 

Autorizzazione al cambio tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz (comma 8)

2.010,00

 

 

2.010,00

 

 

2.010,00

 

 

Minori entrate extratributarie

 

Autorizzazione al cambio tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz (comma 8)

 

65,00

130,00

 

65,00

130,00

 

65,00

130,00

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che quanto disposto nei commi 2, 3 e 4 [istanza di proroga da parte degli attuali titolari e versamento anticipato dei contributi ex art. 35 del codice delle comunicazioni elettroniche] comporta un maggiore introito al bilancio dello Stato stimato in 2.010 milioni per l’anno 2017 (al netto delle compensazioni per la quota parte dei contributi eventualmente già corrisposti nell'esercizio finanziario 2017 per l'utilizzo "refarmato" (oggetto di refarming, ossia di aggiornamento della relativa tecnologia) delle frequenze 2G e scontando la quota parte delle frequenze che continueranno ad essere utilizzate in tecnologia 2G per l'assolvimento degli obblighi di cui alle ex licenze GSM definite ai commi 5 e 6).

La RT riporta dunque delle tabelle riassuntive dei contributi già acquisiti al bilancio dello Stato e previsti fino al 30 giugno 2017 secondo il quadro normativo vigente per ciascuna delle bande di frequenze per le quali viene previsto il cambio di tecnologia, e la proroga con l'indicazione dei maggiori introiti derivanti dalla norma proposta.

L'acquisizione dei contributi al bilancio dello Stato in via anticipata nell'esercizio finanziario 2017 determina il venir meno degli introiti previsti a legislazione vigente per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, pari rispettivamente a 65 milioni per il 2018 e a 130 milioni per il 2019.

 

Banda di frequenza e tecnologia autorizzata

900GSM
scadenza 30.06.2018
blocco da 2x5 MHz

1800GSM
scadenza 30.06.2018
blocco da 2x5 MHz

Attuale importo base annuo per blocco 5 MHz refarmato (+20%)

€ 10.391.286,24

€ 8.659.405,20

Ipotesi aumento (+30%)

€ 13.508.672,11

€ 11.257.226,76

 

 

Blocchi attualmente assegnati e oggetto di proroga

6

9

pagamenti

pagamento già assolto
una tantum tranne una società

pagamento già assolto
una tantum tranne una società

 

Introito ipotetico per proroga al 31 dicembre 2029
con pagamento
ANNUALE

900 GSM

1800 GSM

Totale annuale a partire da luglio 2018

Con attuale contributo

€ 62.347.717,44

€ 81.052.032,57

€ 140.282.361,23

Contributo aumento 30%

€ 81.052.032,57

€ 101.315.040,54

€ 182.367.073,51

 

Introito ipotetico per proroga al 31 dicembre 2029
con pagamento ANTICIPATO

 (per 11,5 anni)

900 GSM

1800 GSM

Totale annuale a partire da luglio 2018 (*)

Attuale contributo

€ 672.815.308,28

€ 840.895.385,85

€ 1.512.711.693,64

Contributo aumentato

€ 874.011.200,77

€ 1.092.514.000,95

€ 1.966.525.201,73

 

Ipotesi introito

Attuale contributo

€ 1.512.711.693,64

Contributo aumentato

€ 1.966.525.201,73

Contributo aumentato + refarming

€ 2.028.872.919,17

Contributo aumentato + refarming scontato

€ 2.010.168.603,94

 

introito refarming periodo 1° luglio 2017/30 giugno 2018

introito ricompreso nel totale
della voce
" Contributo aumentato + refarming"

introito ricompreso nel totale della voce
" Contributo aumentato + refarming scontato 30% "

€ 62.347.717,44

€ 43.643.402,21

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, cui vengono ascritti effetti finanziari positivi per il 2017, è assistita da un meccanismo, fissato in via preventiva, di compensazione in caso di minori entrate: tale meccanismo appare coerente con quello recentemente inserito nella legge di contabilità pubblica, alla quale, per taluni profili, la norma ha espresso rinvio.

Per quanto riguarda la quantificazione dei contributi attualmente dovuti e versati, si prende atto delle informazioni fornite dalla relazione tecnica.

Riguardo agli effetti negativi ascritti alle annualità 2018 (65 milioni) e 2019 (130 milioni), si prende preliminarmente atto che i nuovi contributi sono riferiti, per il 2018, a mezza annualità, ai sensi della norma in esame, mentre la perdita su base annua viene conteggiata per intero (130 mln) per il 2019. Tuttavia, si osserva che la tabella riportata nella RT indica, per le due bande di 900 e di 1.800 MHz, un totale annuale, atteso a normativa vigente, di 140 milioni (in luogo dell’importo sopra indicato di 130 mln): sul punto sarebbe utile un chiarimento.

Per quanto riguarda l’anticipazione dei contributi, la norma prevede che – in caso di accoglimento delle istanze – i contributi dovuti fino al 2029 siano attualizzati al tasso di rendimento del BTP decennale registrato alla data dell’ultima asta dei BTP antecedente alla data di presentazione dell’istanza. Si rileva che un eventuale incremento dei rendimenti del BTP decennale potrebbe influire negativamente sulle entrate attese, con eventuale necessità di attivazione del meccanismo di compensazione di cui al comma 8 anche in caso di integrale presentazione ed accoglimento delle istanze degli operatori.

Ciò in quanto il valore attuale di una serie di flussi finanziari futuri è inversamente proporzionale al tasso utilizzato per l’attualizzazione. Per quanto attiene al caso in esame, ricostruendo ipoteticamente alcuni passaggi matematici non esplicitati dalla RT ed assumendo pagamenti annui anticipati di una rata costante per 11 anni (dal 2019 al 2029 compresi), più mezza rata per la prima annualità (2018), da pagare anticipatamente nell’annualità t-1 (2017), sembrerebbe che nella relazione tecnica sia stato applicato un tasso inferiore all’1% annuo.

Pertanto, in merito alla prudenzialità del parametro indicato, appare utile acquisire una valutazione del Governo, considerato che le istanze potranno essere presentate entro il 15.02.2017.

Per quanto riguarda la voce definita in tabella come “Contributo aumentato + refarming scontato”, relativa all’introito del refarming per il periodo 1° luglio 2017-30 giugno 2018, si rileva che essa è stata computata integralmente negli introiti per il 2017. Sarebbe opportuno chiarire se tale voce sia (come sembrerebbe) integralmente aggiuntiva rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, oppure se sia sostitutiva di contributi eventualmente già scontati ai fini dei tendenziali per il medesimo arco temporale.

Infine, andrebbero acquisiti elementi di valutazione in merito ai criteri di segnalazione delle entrate in questione ai fini dei saldi di rilievo europeo.

 

Articolo 73
(Gara Superenalotto)

Normativa vigente. Il concessionario unico del Superenalotto (denominazione commerciale del gioco “Enalotto”) è attualmente Sisal SpA.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa al provvedimento in esame, la concessione, attribuita a decorrere dal 29 giugno 2009 alla società Sisal (sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, commi 90 e 91, della legge 296/2006), verrà a scadenza nel mese di giugno 2018. La relazione sottolinea quindi che nel corso del 2017 dovranno essere espletate le necessarie procedure di gara per l’aggiudicazione della nuova concessione.

 

Le norme dispongono, in vista della scadenza della concessione vigente, l’affidamento in concessione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria - della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, sia nei punti di vendita fisici sia a distanza.

Le norme precisano i requisiti richiesti all’impresa aggiudicataria e le condizioni per la partecipazione alla gara. Si prevede, fra l’altro, che la durata della concessione sarà di nove anni e che la selezione sarà basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con base d'asta (per le offerte al rialzo) di 100 milioni di euro. Il prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria dovrà essere versato nella misura del 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione e, per la quota residua, all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario medesimo. L’aggio per il concessionario è previsto come base d’asta al 5 per cento della raccolta, con offerta al ribasso.

Si prevede inoltre la facoltà, per il concessionario aggiudicatario, di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

È stabilito un obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica. Il concessionario sarà quindi obbligato a versare annualmente all'erario le somme non investite secondo il predetto piano. Il concessionario sarà inoltre obbligato a versare annualmente all’erario le somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DL 40/2010.

Il comma 2 richiamato dal testo stabilisce che sono considerati lesivi dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, e conseguentemente vietati, le pratiche e i rapporti negoziali di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara. Le somme percepite dai concessionari in relazione a tali pratiche e rapporti devono essere versate all'amministrazione statale concedente.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori entrate extratributarie

 

Gara Superenalotto

(Articolo 73)

50

50

 

50

50

 

50

50

 

 

La relazione tecnica sottolinea che la norma prevede una base d'asta costituita da due elementi: l'aggio, pari al 5 per cento della raccolta, con offerte al ribasso; la somma una tantum, pari a euro l00 milioni, con offerte al rialzo.

La RT ricorda quindi che la concessione attuale prevede un aggio per il concessionario pari al 3,73 per cento. A tale importo si è giunti, in sede di gara, partendo da una base d'asta, pari al 5,71 per cento, più alta rispetto a quella prevista dalla norma in esame. Inoltre, in sede di gara l'attuale concessionario aveva offerto una somma una tantum pari ad euro 101.501.000 partendo da una base d'asta di 10 milioni di euro, pari al 10 per cento di quella prevista dalla norma in esame.

Secondo la RT è quindi ragionevole ritenere che, anche alla luce della maggiore apertura rispetto alla platea dei potenziali concorrenti, in sede di gara le condizioni che saranno offerte dall'aggiudicatario possano essere relativamente più vantaggiose, per l'erario, di quelle oggi vigenti.

La RT ribadisce, infine, che in base alla norma in esame il prezzo di aggiudicazione sarà versato per il 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione stessa (che si prevede avvenga entro il 2017) e per il 50 per cento all'atto dell'effettiva assunzione del servizio, prevista per il 2018.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che le maggiori entrate ascritte alle norme corrispondono alla somma posta come base d’asta per la procedura competitiva in esame (100 milioni di euro una tantum, da versare in parti uguali nel 2017 e nel 2018).

Andrebbe peraltro chiarito se, nella prospettiva di scadenza della concessione attuale (anno 2018), siano stati ascritti a suo tempo, in base alla vigente normativa, effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica e, qualora ricorra tale ipotesi, come tali effetti incidano sulle quantificazioni riguardanti le norme in esame.

Riguardo alle condizioni contrattuali che potranno incidere sui flussi finanziari interessati dalla norma in esame, si rileva che alcune di esse (offerta economicamente più vantaggiosa, aggio per il concessionario, piano di investimento per gli aggiornamenti tecnologici) saranno direttamente collegate alle offerte del soggetto risultante aggiudicatario in esito alla gara, mentre altre (per esempio, le condizioni di utilizzo della rete di telecomunicazioni per servizi diversi, l’aggio per i punti di vendita fisici e a distanza, le modalità e la tempistica dei versamenti delle somme dovute all’erario nella gestione dei giochi) saranno presumibilmente precisate nella convenzione di concessione fra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e il nuovo concessionario, nonché negli atti amministrativi che regoleranno i rapporti fra il concessionario, gli esercenti e la stessa ADM.

 

Articolo 74, commi da 1 a 4
(Credito d’imposta Fondazioni bancarie)

La norma riconosce alle fondazioni bancarie, per l'anno 2017, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati, nell'ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le Regioni[151]. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI) l'impegno ad effettuare i versamenti. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Credito d’imposta

10

 

 

10

 

 

10

 

 

 

La relazione tecnica afferma che l'onere coincide con il limite di spesa stabilito dalla norma stessa nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2017.

 

In merito ai profili di quantificazione, non essendo l’onere ricondotto al limite di spesa previsto. Andrebbe peraltro acquisita la valutazione del Governo riguardo all’effettiva possibilità di assicurare il rispetto del predetto limite, con la procedura di concessione disciplinata dalla norma, pur in presenza dell’utilizzo del beneficio in compensazione.

 

Articolo 74, comma 5
(Partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dalle Banche e dai Fondi di sviluppo)

La norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l’anno 2019, al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori informali alle istituzioni e dagli organismi dell’Unione Europea e dalle Banche e dai Fondi di sviluppo, comunque denominati, nonché per assicurare l’adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dalle Banche e dai Fondi di sviluppo

(comma 5)

10

10

20

10

10

20

10

10

20

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, specificando che la spesa autorizzata deve essere iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che gli oneri derivanti dalla norma in esame sono limitati all’entità della prevista autorizzazione di spesa.

 

Articolo 74, comma 7
(Agenda digitale)

Normativa vigente: L’articolo 63 del decreto legislativo n. 179 del 2016 disciplina la nomina di un commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale, delineandone le funzioni e le competenze e stabilendo, al comma 7, che il Commissario opererà quale funzionario delegato in regime di contabilità ordinaria, a valere per l’anno 2016 sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

La norma autorizza la spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2017 e 20 milioni di euro per l’anno 2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179. Le predette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con autonoma evidenza contabile.

Si dispone altresì che al finanziamento delle iniziative di cui al comma 7 del presente articolo possono concorrere ulteriori risorse per l’anno 2017, fino a complessivi 9 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 7 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Agenda digitale

(comma 7)

11

20

 

11

20

 

11

20

 

 

Non sono invece ascritti effetti alle disposizioni del comma 8.

 

La relazione tecnica in riferimento al comma 8 precisa che le risorse in esame non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica in quanto le relative spese sono già previste nei programmi UE a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, riguardo al comma 7 non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto. Riguardo al comma 8, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla possibilità di destinare le risorse, già previste per i programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, agli interventi in esame senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 74, commi 9 e 10
(Fondo per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero)

Le norme dispongono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero. Gli interventi da finanziare con il fondo sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Fondo per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero

(comma 9)

20

30

50

20

30

50

20

30

50

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Articolo 74, comma 36
(Rifunzionalizzazione di immobili pubblici)

Normativa vigente. L'articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 78/2010 prevede che gli enti previdenziali possano destinare una quota parte delle proprie risorse finanziare all'acquisto di immobili già condotti in locazione passiva dalle Amministrazioni pubbliche demandando ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, le modalità attuative di tale previsione. Alla disposizione non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma integra l'articolo 8 del decreto-legge n. 78/2010 prevedendo che enti previdenziali possano procedere all’acquisto di immobili, ai sensi di tale disposizione, non solo nel caso in cui l’Amministrazione pubblica che lo occupa abbia un contratto di locazione passiva ma anche nel caso in cui la stessa ne sia proprietaria. L’acquisto è possibile sono se gli immobili sono adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fomite dall'Agenzia del demanio sulla base di apposito piano di razionalizzazione. Non possono essere oggetto di acquisto gli immobili per i quali siano in corso contratti di locazione a terzi.

Eventuali opere e interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla scorta di un progetto elaborato dall'Agenzia del demanio.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo le operazioni di investimento in oggetto inquadrate nella procedura di verifica della compatibilità delle stesse con i saldi strutturali di finanza pubblica già prevista a normativa vigente.

In ogni caso, considerato che le operazioni di acquisto e vendita sono effettuate tra amministrazioni pubbliche, le stesse dovrebbero risultare neutrali sotto il profilo dell'indebitamento netto.

Inoltre, effetti positivi possono essere associati alla riduzione delle spese - da parte delle amministrazioni pubbliche- per fitti passivi, nonché dai proventi derivanti dalla vendita degli immobili.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare anche in considerazione del fatto che la norma non fissa un obbligo di acquisto da parte degli enti previdenziali, ma configura una facoltà.

 

Articolo 75
(Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata)

La norma, al comma 1, individua la procedura per l’adozione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata[152]. Il comma prevede inoltre che, nell’ambito della strategia nazionale, i soggetti titolari di finanziamenti nell’ambito della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei pianifichino azioni per la valorizzazione dei beni sequestrati, di concerto con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione da parte dei beni sequestrati, come già previsto in via generale dal comma 194 dell’articolo unico della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015). Il comma prevede infine che le risorse da destinare alla valorizzazione dei beni sequestrati, di cui ai commi 195 e 196 della citata legge di stabilità 2016, possano essere incrementate con risorse provenienti dai programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei nonché dal fondo sviluppo e coesione relative ai piani operativi e ai patti per il Sud, previa verifica della coerenza con le priorità e gli obiettivi stabiliti.

Il comma 2 prevede l’incremento di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2019 delle risorse da destinare alla valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al già citato comma 195 della legge di stabilità 2016; le risorse sono ripartite con le stesse modalità previste dal successivo comma 196: 3 milioni di euro per la sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese[153] destinata alla concessione di garanzie per imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata; 7 milioni di euro nella sezione del Fondo per la crescita sostenibile[154] destinata ai finanziamenti agevolati per le medesime imprese.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 2 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese in conto capitale

 

Articolo 75, comma 2, lettera a)

(garanzie da parte del fondo per le piccole e medie imprese)

 

 

3

 

 

 

 

 

3

Articolo 75, comma 2, lettera b)

(finanziamenti da parte del fondo per la crescita sostenibile)

 

 

7

 

 

7

 

 

 

 

La relazione tecnica, non considera il comma 1. Con riguardo al comma 2 specifica che i 3 milioni di euro da destinare alle garanzie eventualmente prestate dal fondo per le piccole e medie imprese non rilevano in termini di fabbisogno in quanto si tratta, appunto, di oneri eventuali, mentre i 7 milioni di euro destinati al fondo per la crescita sostenibile non rilevano in termini di indebitamento netto, in quanto si tratta di partite finanziarie.

Si ricorda infatti che il fondo per la crescita sostenibile, nuova denominazione assunta nel 2012 dal preesistente fondo rotativo per l’innovazione tecnologica istituito dalla legge n. 46/2012, è finalizzato alla concessione di prestiti per misure ritenute rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese (da qui la natura di “partita finanziaria” delle sue erogazioni).

 

In merito ai profili di quantificazione, con specifico riferimento agli imputazione al solo indebitamento netto degli importi eventualmente dovuti per l’escussione di garanzie da parte del fondo per le piccole e medie imprese (comma 2, lettera a), si evidenzia che tale imputazione appare conforme al trattamento contabile di precedenti analoghe disposizioni.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita al già ricordato articolo 1, comma 196, lettera a), della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che prevedeva un rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ha chiarito che l’effetto dell’incremento del Fondo di garanzia PMI era registrato anche sul saldo di indebitamento netto in quanto le garanzie concesse dal fondo sono considerate di natura standardizzata ai fini del Sec2010. In proposito, il Sec2010, al paragrafo 20.254, evidenzia infatti che le garanzie standardizzate coprono rischi di credito simili per un gran numero di casi e che, per esse, è possibile stimare quanti dei prestiti quanti risulteranno inadempienti. Coerentemente, il paragrafo 5.197 indica che nelle garanzie standard i garanti sono in grado di stimare la perdita media sulla base delle statistiche disponibili.

Appaiono peraltro opportuni chiarimenti in ordine alla prudenzialità della mancata imputazione di effetti in termini di fabbisogno in quanto, benché gli oneri assumano carattere eventuale essendo connessi al rischio di escussione delle garanzie, in caso di necessità gli stessi andrebbero opportunamente compensati anche in termini di cassa.

 

Articolo 77
(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)

Normativa vigente: l’art. 1, comma 866, della legge n. 208/2015, ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo finalizzato all'acquisto e alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo sono assegnati 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per il 2021 e 90 milioni di euro per il 2022.

 

La norma, al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato, tra l’altro, al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, incrementa il Fondo di cui all'articolo l, comma 866, della legge n. 208/2015, di 200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Viene, inoltre, autorizzata, la spesa di 2 milioni di euro per il 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore di investimenti produttivi, con particolare riferimento alla attività di ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa (comma 1).

A valere sulle risorse di cui al comma l, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti- INVITALIA e Dipartimenti Universitari specializzati sulla mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine a costi/benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico e il programma di interventi di cui al comma l (comma 2)

Viene demandato ad apposito DPCM[155] l’approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Con decreto interministeriale[156] sono disciplinati, altresì, gli interventi di cui al comma l, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese in conto capitale

 

Piano strategico nazionale mobilità sostenibile

(comma 1)

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

Ricerca per Piano strategico nazionale mobilità sostenibile

(comma 1)

2,00

50,00

50,00

2,00

50,00

50,00

2,00

50,00

50,00

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che questa comporta oneri pari a 2 milioni di euro per il 2017, 50 milioni di euro per il 2018, 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono limitati all’entità dei rispettivi stanziamenti (200 milioni per il 2019 e 250 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 per il rifinanziamento del Fondo per il trasporto pubblico locale, e 2 milioni per il 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 quale autorizzazione di spesa per attività R&S). Appare comunque opportuno acquisire ulteriori elementi circa le destinazioni di spesa ipotizzate ed il conseguente effetto ascritto sui saldi di finanza pubblica. Tale effetto incide infatti in modo identico su tutti e tre i saldi e sembra quindi discostarsi dalle modalità di contabilizzazione tradizionalmente seguite in materia di investimenti pubblici, che, ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, tengono conto di una dinamica per cassa determinata dagli stadi di avanzamento lavori (S.A.L.).

 

Articolo 78, comma 1
(Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni disabili)

Le norme, a decorrere dall’anno 2017, incrementano da 12,2 a 24,4 il contributo spettante[157] alle scuole paritarie[158] che accolgono alunni con disabilità. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Contributo alle scuole paritari con alunni disabili

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

 

La relazione tecnica precisa che l’incremento di 12,2 milioni di euro del contributo equivale a 1.000 euro per ciascun alunno con disabilità frequentante le scuole in oggetto.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, essendo il contributo configurato quale tetto massimo di spesa.

 

Articolo 78, comma 2
(Detrazione di imposta per le spese per la frequenza delle scuole)

Le norme modificano l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che elenca gli oneri in relazione ai quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento dell’onere medesimo. La modifica riguarda la lettera e-bis), del comma 1 che, attualmente, riconosce tale beneficio per le spese sostenute per la frequenza delle scuole del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. La nuova formulazione eleva la misura dell’importo da considerare ai fini del calcolo della detrazione a 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate tributarie

 

Detrazioni per le spese per la frequenza di scuole

79,30

81,70

82,60

79,30

81,70

82,60

79,30

81,70

82,60

 

La relazione tecnica specifica che dai dati del MIUR risulta che gli alunni che nell'anno scolastico 2013/14 hanno frequentato una scuola paritaria sono circa 994 mila. Considerando tale numero di alunni, l'incremento annuo del tetto massimo di spesa detraibile ad alunno e la quota di detraibilità 19%, la relazione tecnica stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a 45,3 milioni di euro per il 2016, a 66,1 milioni di euro per il 2017 e a 75,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. La riduzione di gettito stimata per cassa è, invece, pari a 79,3 milioni di euro per il 2016, a 81,7 milioni di euro per il 2017, a 82,6 milioni per il 2018 e a 75,5 milioni di euro a decorrere dal 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che i criteri adottati per la stima dell’onere sono in linea con quelli utilizzati in sede di introduzione della norma di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (norma introdotta dall'art. 1, comma 151, lett. b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, c.d. “Buona scuola”).

In particolare, in analogia ai criteri applicati per la stima della norma da ultimo citata, l’onere recato dalla norma in esame è quantificato considerando esclusivamente la platea degli iscritti alle scuole paritarie. Andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la coerenza di tale assunto anche alla luce dei criteri utilizzati, dopo l’entrata in vigore della legge n. 102/2015, in merito all’applicazione delle agevolazioni previste dalla medesima legge.

Si segnala in proposito che, in risposta a quesiti formulati da alcuni CAF, l’Agenzia dell’entrate, con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, ha fornito taluni chiarimenti riguardo al diverso ambito di applicazione della detrazione in esame relativa alle spese di frequenza scolastica (art. 15, co. 1, lett e-bis) e dell’ulteriore detrazione, prevista dalla stessa legge sulla “Buona scuola” (art. 15, co. 1, lett. octies) per le erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici. Nella circolare si evidenzia che il Ministero interessato, interpellato sul punto, ha precisato, tra l’altro, che “… le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis)”, citando a quest’ultimo riguardo, “a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica.”[159] .

 Appare, pertanto, necessario che il Governo chiarisca se nell’ambito applicativo della detrazione in esame debbano o meno intendersi ricomprese spese, diverse dalla tassa di iscrizione, quali ad esempio quelle per la mensa scolastica. In tal caso infatti l’agevolazione potrebbe applicarsi anche alle scuole pubbliche, non espressamente escluse dal dettato della norma, con conseguente sottostima della quantificazione proposta.

 

Articolo 78, comma 3
(Comandi e distacchi del personale scolastico)

Normativa previgente: l’articolo 1, comma 330, della legge 190/2014 ha vietato (attraverso la soppressione dell’articolo 26, comma 8, secondo e terzo periodo, della legge 448/1998) a partire dall’anno scolastico 2016/2017, il distacco o il comando del personale scolastico presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e presso le associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi, nonché enti ed istituzioni che svolgono impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica. Gli effetti di tale divieto operano a decorrere, come già detto, dall’anno scolastico 2016/2017. Quest’ultima decorrenza deriva da un emendamento approvato nel corso dell’esame parlamentare della legge 190/2014: infatti la precedente formulazione del testo prevedeva una decorrenza del divieto dall’anno scolastico 2015-2016. A tale rinvio del termine di operatività del divieto, la relazione tecnica allegata al predetto emendamento aveva ascritto effetti onerosi pari a 1,7 milioni per il 2015 e a 3,4 milioni per il 2016. Infatti l’intervento comportava - secondo la RT - l’attivazione di un corrispondente numero di supplenze con una maggiore spesa di circa 5,1 milioni all’anno (150 x 34.000 euro), da distribuire – in considerazione del corrispondente anno scolastico - per 4/12 nel 2015 e per 8/12 nel 2016.

Successivamente l’articolo 1, comma 223, della legge n. 208/2015 ha stabilito il divieto a decorrere dall’anno 2017/2018. Anche questo differimento ha comportato un onere di 1,7 milioni di euro per il primo anno, il 2016 e di 3,4 milioni di euro per il secondo anno (2017).

 

Le norme rinviano all’anno scolastico 2019/2020 il divieto del distacco di docenti e dirigenti scolastici presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e presso le associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi, nonché enti ed istituzioni che svolgono impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica. In base alla legislazione vigente il divieto è previsto a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Proroga dei comandi

1,85

5,55

3,70

1,85

5,55

3,70

1,85

5,55

3,70

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione differisce di due anni il rientro del personale assegnato in posizione di fuori ruolo a partire dall'anno scolastico 2017/2018. La platea dei soggetti interessati è di 150 unità tra docenti e dirigenti. Sotto l'aspetto finanziario, l'intervento comporta l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze, per cui la maggiore spesa prevista, tenuto conto delle professionalità interessate, è pari ad 1,85 milioni di euro per l'anno 2017 ed 5,55 milioni di euro per l'anno 2018 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che i parametri utilizzati dalla relazione tecnica (150 unità e 37.000 euro di costo unitario) sono sostanzialmente comparabili con quelli utilizzati in sede di valutazioni degli effetti derivanti dalle precedenti proroghe (150 unità e 34.000 euro di costo unitario).

Si rileva inoltre che, diversamente da quanto avvenuto in occasione del precedente differimento dell’entrata in vigore del divieto, non sono stati scontati gli effetti indotti derivanti dalle maggiori entrate contributive e tributarie riscosse a carico dei 150 ulteriori supplenti reclutati in applicazione delle norme in esame.

 

Articolo 78, comma 4
(Scuole materne paritarie)

La norma dispone che, per l'anno 2017, sia assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 25 milioni di euro. Il contributo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Scuole paritarie materne

25

 

 

25

 

 

25

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare, essendo l’onere limitato all’entrata del contributo previsto.

 

Articolo 79
(Fondo per l’Africa)

La norma dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l’anno 2017, destinato agli interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Importanza prioritaria per le rotte migratorie

(comma 1)

200

 

 

200

 

 

200

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l’onere è limitato allo stanziamento previsto, sarebbero utili indicazioni in merito agli interventi da finanziare al fine di verificare gli effetti scontati in termini di cassa (fabbisogno) e di competenza economica (indebitamento netto).

 

Articolo 80
(Fondo Corpi di Polizia e dei Vigili del Fuoco)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, destinati all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi strumentali[160] in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Viene demandato ad un DPCM[161], l’individuazione delle amministrazioni cui destinare le predette somme.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo potenziamento mezzi Corpi di polizia e CNVVF

70,00

180,00

180,00

20,00

70,00

100,00

20,00

70,00

100,00

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l’onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa.

Riguardo ai diversi effetti evidenziati sui saldi di finanza pubblica, stante la natura di spesa d’investimento, sarebbero utili indicazioni sulla dinamica scontata ai fini dei saldi di fabbisogno ed indebitamento, sulla base della stima dei prevedibili stadi di avanzamento lavori (S.A.L.).

 

Articolo 81, comma 1
(Rideterminazione FISPE)

La norma dispone la riduzione, per un importo di 4.260 milioni di euro per l’anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l’anno 2019 e di 2.970 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), come rifinanziato dall’articolo 15, comma, 1, del decreto-legge n. 193 del 2016.

Si segnala che l’articolo 15, comma 1, del DL 193/2016, attualmente in fase di conversione presso la Camera, ha disposto l’incremento dell’ISPE per un importo di 4.260 milioni di euro per l’anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l’anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l’anno 2019 e di 2.970 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori spese correnti

 

Riduzione FISPE

(comma 1)

-4.260

-4.185,5

-3.270

-4.260

-4.185,5

-3.270

-4.260

-4.185,5

-3.270

 

La relazione tecnica si limita a illustrare il contenuto della norma. La stessa RT, con riferimento alla Parte II Sezione II del disegno di legge in esame, al paragrafo “Effetti finanziari del DL 193 del 2016”, nel ribadire che il DL 193/2016 costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica, evidenzia che gli effetti relativi all’incremento del Fondo ISPE previsto dal DL 193 siano già stati incorporati nella stessa sezione II.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione in esame determina riduzioni del Fondo ISPE di ammontare identico agli incrementi disposti con il decreto legge n. 193 del 2016..

 

Articolo 81, comma 2
(Rideterminazione del Fondo esigenze indifferibili)

La norma dispone l’incremento di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017 del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

L’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Rifinanziamento Fondo esigenze indifferibili

(comma 2)

300

300

300

300

300

300

300

300

300

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Articolo 82
(Rifinanziamento bonus cultura diciottenni)

Normativa vigente: l’articolo l, comma 979, della legge n. 208/2015, nel testo da ultimo modificato dall’art. 2-quinquies, del DL n. 42/2016, ha previsto l’assegnazione a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che abbiano compiuto 18 anni nel 2016, una carta elettronica, dell’importo massimo di 500 euro, per acquisti culturali. L’assegnazione è stata disposta nel rispetto del limite di 290 milioni di euro per il 2016, autorizzato dal successivo comma 980. I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della carta, nonché l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, sono stai demandati ad un apposito DPCM[162]. Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell’ISEE. Si evidenzia che il testo originario della disposizione limitava il beneficio ai soli cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’UE residenti in Italia, che avessero compiuto 18 anni nel 2016.

 

La norma prevede che le disposizioni di cui all’articolo l, comma 979, della legge n. 208/2015, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nel 2017 e che restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinate ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella sezione seconda del provvedimento in esame.

 

Il prospetto riepilogativo non considera distintamente la norma in esame i cui effetti sono inclusi in quelli imputati, in forma aggregata e con esclusivo riguardo al saldo netto da finanziare, al totale dei rifinanziamenti di parte corrente della Sezione II. Gli allegati conoscitivi evidenziano che gli effetti della norma, per un importo di 290 milioni per il 2017, sono imputati al programma di spesa “Tutela del patrimonio culturale” della missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame determina l'utilizzo del limite di spesa corrispondente al rifinanziamento di 290 milioni di euro effettuato in bilancio per il 2017 e precisa che l’importo di 290 milioni di euro è stato determinato tenendo conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione residente.

In particolare, secondo tali dati, la platea interessata dall’intervento per il 2017 è stimata in circa 570.000 soggetti, per un totale dunque di circa 290 milioni di euro (essendo previsto un contributo massimo di 500 euro per ogni diciottenne) da considerarsi inclusivo delle spese di gestione. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che, in ogni caso le disposizioni attuative prevedono espressamente che l’importo di 290 milioni di euro costituisce un limite di spesa e che, in sede di applicazione della norma, è attivo un meccanismo di salvaguardia di siffatto limite di spesa mediante il controllo delle domande di accredito.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che l’onere recato dalla disposizione risulta configurato come limite massimo di spesa appare opportuno acquisire chiarimenti in merito all'impatto della norma sui saldi di fabbisogno ed indebitamento, che non trovano specifica evidenza nel Quadro dei rifinanziamenti di parte corrente della Sezione II riportato dal prospetto riepilogativo.

Si ricorda in proposito che il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica relativi alla legge di stabilità 2016, con riguardo alla norma oggetto di rifinanziamento, a fronte di un onere di analogo importo (290 milioni di euro nel 2016) evidenziavano un effetto identico sui tre saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 83
(Incremento limite annuo anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie)

La norma dispone l’incremento da 500 milioni annui a un miliardo annuo del limite entro il quale il fondo di rotazione per le politiche comunitarie può concedere anticipazioni delle quote comunitarie e nazionali dei programmi di Stato, regioni e province autonome cofinanziati dall’Unione europea con i fondi strutturali, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), ovvero altre linee di bilancio.

 

Il limite di 500 milioni annui per le anticipazione del fondo è stato fissato dal comma 243 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013).

Si ricorda che il fondo di rotazione, ai sensi della legge n. 183/1987, costituisce uno strumento finanziario con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, sotto la responsabilità del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica in quanto trova copertura negli stanziamenti del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie previsti a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si ricorda preliminarmente che le maggiori spese di conto capitale relative al rifinanziamento del fondo di rotazione delle politiche comunitarie (si veda in proposito l’allegato conoscitivo relativo a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti previsti a legislazione vigente) sono di norma computate sul solo saldo netto da finanziare, atteso che si tratta di obblighi internazionali e che gli importi autorizzati sono in linea con quelli già scontati ai fini dei tendenziali.

Con riferimento specifico all’aumento del limite per le anticipazioni a valere sul fondo, di cui alla disposizione in esame, si segnala che andrebbero peraltro forniti elementi volti ad escludere che la norma possa comportare un’accelerazione della spesa rispetto a quanto scontato nei tendenziali a legislazione vigente, suscettibile di incidere sui saldi di cassa.

In proposito appare utile acquisire ulteriori indicazioni.

 

Articolo 84
(Immigrazione)

La norma dispone che ulteriori risorse, oltre a quelle già stanziate nella sezione II del bilancio per le attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, potranno essere destinate, fino all’importo massimo di 280 milioni di euro, a valere su programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2014/2020.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che le risorse in esame non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica in quanto le relative spese sono già previste nei programmi UE a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la norma non specifica in quale esercizio finanziario potranno essere destinate le ulteriori risorse in esame. Pur considerando che la spesa è configurata come di carattere eventuale, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla possibilità di destinare le risorse, già previste per i programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, agli interventi in esame senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 85
(Eliminazione aumenti accise ed IVA per l'anno 2017 – clausole di salvaguardia)

Le norme intervengono sulle cosiddette “clausole di salvaguardia”, prevedendo la soppressione degli aumenti dell’Iva (per l’anno 2017) e delle accise sulla benzina e sul gasolio (per gli anni 2017 e 2018) già previsti a legislazione vigente.

In particolare esse:

- intervenendo sulla lettera a) del comma 718 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014), differiscono dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 l’incremento di tre punti percentuali dell'aliquota Iva del 10 per cento (comma 1, lettera a));

- intervenendo sulla lettera b) del medesimo comma, relativo all’aliquota Iva del 22 per cento, differiscono dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 i previsti incrementi e li rimodulano, stabilendo un aumento di tre punti percentuali dal l° gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal l° gennaio 2019 (comma 1, lettera b));

- abrogano il comma 626 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, il quale prevede[163], per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento delle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante[164] in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l’anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Minori entrate tributarie

 

Eliminazione aumenti IVA per il 2017 (comma 1)

15.133

 

 

15.133

 

 

15.133

 

 

Eliminazione aumenti accise LS 2014 (comma 2)

220

199

 

220

199

 

220

199

 

Maggiori entrate tributarie

 

Clausola IVA 2019 (comma 1)

 

 

3.679

 

 

3.679

 

 

3.679

Eliminazione aumenti Accise LS 2014 (imposte dirette) (comma 2)

 

 

12

 

 

12

 

 

12

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Relativamente al comma 1 (clausola Iva) la RT pone a confronto gli effetti ascritti, a legislazione vigente, alla clausola di salvaguardia (articolo l, comma 718, della legge n. 190/2014, come modificato dalla legge di stabilità per il 2016) con gli effetti ascritti alla norma in esame, per poi evidenziare i risultati differenziali. La RT specifica che gli effetti finanziari riconducibili alla nuova clausola sono stati stimati adoperando la stessa metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle disposizioni precedenti. Le stime sono evidenziate nelle tabelle che seguono.

 

(milioni di euro)

 

2017

2018

2019

Effetti a legislazione vigente

Aliquota dal 10% al 13%

6.957

6.957

6.957

Aliquota dal 22% al 24%

8.176

8.176

8.176

Aliquota dal 24% al 25%

0

4.088

4.088

Incremento accise

0

350

350

TOTALE

15.133

19.571

19.571

Effetti riconducibili alla norma in esame

Aliquota dal 10% al 13%

0

6.957

6.957

Aliquota dal 22% al 25%

0

12.264

12.264

Aliquota dal 25% al 25,9%

0

0

3.679

Incremento accise

0

350

350

TOTALE

0

19.571

23.250

 

La tabella che segue evidenzia, dunque, le differenze per ciascuna annualità del triennio.

 

(milioni di euro)

 

2017

2018

2019

Effetti LS 20 15/LS 2016

15.133

19.571

19.571

Nuovi effetti LB 2017

0

19.571

23.250

Differenza

-15.133

0

3.679

 

In proposito si rammenta che, secondo la RT riferita alla legge di stabilità per il 2015 (che aveva disposto l’incremento delle aliquote Iva), 1 punto percentuale di IVA ordinaria determina effetti pari a 4.088 milioni annui e 1 punto percentuale di IVA ridotta determina effetti pari a 2.319 milioni annui. Le medesime stime sono state impiegate anche nella RT riferita alla legge di stabilità per il 2016 (che ha disapplicato per il 2016 e rimodulato per le annualità successive le predette clausole).

Si rammenta altresì che, nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di stabilità per il 2016, il Governo[165], rispondendo a richieste di chiarimenti in merito all’utilizzo di dati riferiti all’anno 2013 in luogo di dati più aggiornati che considerassero l’incremento del gettito IVA registrato, ha precisato che la valutazione degli effetti finanziari contenuta nella relazione tecnica era stata effettuata tenendo conto di quanto risultasse scontato in bilancio. In particolare, ha affermato che la precedente clausola di salvaguardia non ha trovato applicazione e, pertanto, non ha esplicato i propri effetti finanziari.

Relativamente al comma 2 (clausola accise), la relazione tecnica rammenta che il maggior gettito derivante dal comma 626 dell'articolo l della legge n. 147/2014 era stato quantificato, nella relazione tecnica riferita a tale norma, in 220 milioni di euro nel 2017 e 199 milioni di euro nel 2018. Per il 2019, invece, a causa della deduzione delle maggiori accise pagate, era stata prevista una minore entrata di 12 milioni di euro. La relazione tecnica afferma che, conseguentemente, dalla soppressione del predetto comma deriva un minor gettito di 220 milioni di euro nel 2017 e di 199 milioni di euro nel 2018, nonché un maggior gettito di 12 milioni di euro nel 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla RT e di quanto già chiarito dal Governo nel corso dell’esame della legge di stabilità per il 2016.

 

Articolo 86
(Collaborazione volontaria)

Normativa vigente. L’art. 7 del DL n. 193/2016, attualmente in fase di conversione presso la Camera (C 4110), dispone la riapertura dei termini per avvalersi della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) in favore dei soggetti che abbiano violato gli obblighi di dichiarazione previsti dall’art. 4, co. 1, del decreto legge n. 167/1990 in materia di attività e degli investimenti detenuti all’estero (commi da 1 a 3).

Non possono accedere alla procedura i soggetti che già avevano presentato istanza per aderire alla precedente collaborazione volontaria.

Rinviando all’applicazione della disciplina prevista dai richiamati articoli della legge n. 167/90, la norma dispone quanto segue:

-        rientrano nell’ambito applicativo le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016 (precedente termine: 30 settembre 2014);

-        la procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 31 luglio 2017 (in luogo del 30 novembre 2015);

-        la documentazione necessaria può essere presentata fino al 30 settembre 2017 (in luogo del 30 dicembre 2015);

-        limitatamente agli imponibili e agli altri importi interessati dalla procedura in esame, i termini di decadenza dell’accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA nonché i termini per la notifica degli atti per le violazioni che scadranno a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre 2018 e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta a decorrere dal 1° ottobre 2015 a seguito della riapertura dei termini disposta dall’art. 2, co. 1, lett. a), numero 2) del DL n. 153/2015 ;

-        è stabilito l’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione trimestrale prevista dall’articolo 4 del provvedimento in esame;

-        limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, è stabilita l’esclusione della punibilità dell’autoriciclaggio di cui all’art. 167-ter.1 del codice penale sino alla data del versamento della prima o unica rata;

-        il versamento da parte del contribuente può avvenire spontaneamente in unica rata entro il 30 settembre 2017. È possibile ripartire il versamento in 3 rate mensili, a decorrere dalla medesima predetta scadenza. Il versamento non può essere effettuato mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. Se il contribuente non versa spontaneamente o il versamento è insufficiente, l’Agenzia provvede alla notifica di quanto dovuto entro il 31 dicembre 2018 con applicazione di sanzioni (la misura delle sanzioni è dettagliatamente disciplinata dalla norma);

-        il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura;

-        sono previste specifiche sanzioni, anche di carattere penale, a carico dei soggetti che fraudolentemente si avvalgono della procedura al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli previsti dalla disciplina in esame (comma 1, cpv. art. 5-octies, comma 1, lettera i));

-        sono previsti specifici documenti da presentare nel caso in cui la procedura di collaborazione volontaria abbia ad oggetto contanti o valori al portatore.

È inoltre disciplinata una procedura in base alla quale i comuni dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate i soggetti che richiedono l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero. In fase di prima attuazione, le comunicazioni dovranno interessare anche i soggetti che hanno chiesto l’iscrizione all’AIRE a decorrere dal 2010 e non hanno presentato istanza di collaborazione volontaria (comma 5).

 

Le norme quantificano le maggiori entrate per l'anno 2017, derivanti dall'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sopra descritto, relativo alla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria, nell'importo di 1.600 milioni di euro (comma 1).

Inoltre, i commi da 2 a 4 stabiliscono un meccanismo di monitoraggio ed eventuale compensazione per garantire l’integrale realizzazione del predetto gettito.

Qualora, infatti, dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate, alla data del 31 luglio 2017 risulti che il gettito atteso non consenta la realizzazione integrale dell’importo atteso, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa[166] (comma 2).

Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell’esercizio con le predette misure, il Ministro dell’economia e delle finanze, per prevenire pregiudizi al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume, ai sensi dell’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assumere, entro il 30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione (comma 3).

Il Ministro riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all’adozione delle relative misure (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Maggiori entrate tributarie

 

Riapertura termini voluntary disclosure (comma 1)

1.600

 

 

1.600

 

 

1.600

 

 

 

La relazione tecnica rammenta preliminarmente i seguenti elementi, ritenuti utili per la quantificazione.

Possono avvalersi della procedura in esame i soggetti che non avevano presentato l’istanza in precedenza ed è prevista la possibilità di integrare l’istanza, i documenti e le informazioni entro il 30 settembre 2017. Inoltre, la norma prevede una proroga al 31 dicembre 2018 dei termini scadenti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 al fine di evitare che chi aderisce alla “nuova” collaborazione volontaria possa sfruttare i termini di decadenza medio tempore maturati (dalla data di entrata in vigore della L. 15 dicembre 2014, n. 186 alla data di presentazione dell’istanza). Il periodo di riapertura tiene anche in considerazione la circostanza che, dal 1° ottobre 2017, l’Italia - in base ai c.d. Common Reporting Standards (CRS) - scambierà i dati fiscali con circa 80 Stati in modo automatico.

Per la stima degli effetti finanziari della riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria la RT utilizza, come base di partenza, i dati relativi alle regolarizzazioni delle attività finanziarie e patrimoniali emerse a seguito dell’apertura ordinaria del programma di collaborazione volontaria (VD1), in vigore dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2015, dai quali risulta che 129.620 soggetti hanno aderito alla procedura, per un’imposta totale (comprensiva di sanzioni) liquidata dall’Agenzia delle entrate pari a 3.996 milioni di euro e un’imposta media pro capite pari a 30.828 euro.

Al fine di stimare il tasso di nuove adesioni con la riapertura in esame, sono stati analizzati i risultati relativi agli effetti della riapertura dei termini della misura prevista nel D.L. 1° luglio 2009, n. 78, art. 13-bis, cd. “scudo fiscale”, istituto che, seppur caratterizzato da differenze profonde rispetto al regime di collaborazione volontaria, costituisce un utile riferimento. A fronte di 153.820 soggetti che avevano aderito nei termini di apertura ordinaria (dal 15 settembre 2009 al 15 dicembre 2009), l’adesione dei contribuenti a seguito della riapertura dei termini, previsti per soli quattro mesi (dal 1° gennaio 2010 al 30 aprile 2010), era stata pari a un ulteriore 16,7%. Al fine di stimare l’imposta media pro capite relativa alle nuove adesioni al programma di collaborazione volontaria a seguito delle nuove adesioni, occorre tener conto che la proroga dei termini in scadenza il 1° gennaio 2015 avrà l’effetto di assoggettare a tassazione un ulteriore anno d’imposta rispetto alle cinque annualità ordinarie. Per tener conto di questa circostanza l’imposta media attesa è riproporzionata su sei annualità in luogo di cinque, risultando pari a 36.994 euro (30.828 x 6/5). Assumendo un ampliamento della platea dei soggetti interessati alla riapertura in esame, indotta sia dalle evoluzioni recenti del contesto di collaborazione internazionale che sono state caratterizzate da un significativo rafforzamento ed estensione della rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, sia dall’allungamento dei termini di scadenza per l’adesione (dai 4 mesi della riapertura dello “scudo fiscale” ai 19 mesi della riapertura del programma di collaborazione volontaria del 2015), si stima prudenzialmente un incremento del 25% del tasso di adesione osservato nel 2010 (16,7% x 1,25 = 20,9%), pervenendo a una platea di soggetti interessati alla riapertura pari a 27.090 soggetti (129.620 x 20,9% = 27.090). Applicando alla platea di 27.090 soggetti l’imposta media di 36.994 euro la stima del maggior gettito derivante dalla riapertura del programma di collaborazione volontaria è di circa 1 miliardo di euro.

Per la stima degli effetti finanziari della procedura di collaborazione volontaria avente ad oggetto denaro contante e valori al portatore la relazione tecnica prende a riferimento i dati relativi alle consistenze di fine periodo del circolante pubblicati da Banca d’Italia (Supplemento al Bollettino Statistico - Indicatori Monetari e Finanziari, ottobre 2016), pari a 182 miliardi di euro al 31 dicembre 2015. In considerazione del fatto che, in base ai dati ufficiali Istat, nel periodo 2011-2013 l’incidenza dell’economia sommersa sul PIL è risultata tra l’11,4% e l’11,8%, secondo la RT è ragionevole ipotizzare un’ulteriore base imponibile, rientrante nella procedura in esame, tale da garantire un gettito aggiuntivo, che, sommato all’importo sopra riportato, si stima possa attestarsi su un importo almeno pari a 1,6 miliardi di euro per l’anno 2017, come riportato nel testo della disposizione in esame.

La RT ribadisce poi il contenuto dei commi 2, 3 e 4, circa la procedura da seguire per assicurare l’acquisizione di risorse aggiuntive pari a 1,6 miliardi nel 2017, anche nel caso in cui la riapertura dei termini non consenta la realizzazione integrale del maggior gettito atteso.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, cui vengono ascritti effetti finanziari positivi per il 2017, è assistita da un meccanismo, fissato in via preventiva, di compensazione in caso di minori entrate rispetto al gettito aggiuntivo scontato ai fini dei saldi.

In proposito, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, anche alla luce dell’esposizione delle assunzioni e delle argomentazioni poste a base della quantificazione. In tale quadro, si rileva peraltro che la relazione tecnica non esplicita integralmente il procedimento logico-matematico che, relativamente all’estensione della collaborazione volontaria al contante e ai valori al portatore, porta alla quantificazione di 600 milioni. In proposito andrebbero esplicitati i dati e le assunzioni sottostanti la predetta stima.

 



[1]     L’aliquota di detrazione prevista a regime dal TUIR è del 36% ed il tetto massimo di spesa ammesso è pari a 48.000 euro.

[2]     La relazione tecnica fa erroneamente riferimento all’articolo 2, comma 5.

 

[3]     Per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, gli investimenti devono essere effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

[4]     Ossia fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

[5]     Si veda il comma 15 del predetto art. 3 del DL n. 145/2013.

[6]     Di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

[7]     L’articolo 1, comma 2, della legge 198/2016, in particolare, novella l'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 208/2015 che prevede che per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 siano riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate, tra l’altro, al finanziamento di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

[8]     Art. 1 commi 152-164 legge 208/2015.

[9]     L’aggiornamento del summenzionato elenco è stato pubblicato in data 30 settembre 2016.

[10]   Il citato comma 677 consente ai comuni di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013. Lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille. Nel 2014 e nel 2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a patto di finanziare le detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU.

[11]   Ai sensi del comma 677 della legge di Stabilità per il 2014.

[12]   Di cui all'articolo l del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

[13]   Ai sensi del comma 5 che prevede che le imprese di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai summenzionati finanziamenti e contributi per la realizzazione di investimenti in tecnologie, Compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultra larga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).

[14]   Ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 2, del DL n. 69/2013.

[15]   Di cui al Titolo I, capo 01, del D.lgs. n. 185/2000, disciplinante Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi.

[16]   Sul medesimo conto corrente sono, altresì, accreditate le disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di tesoreria n. 22048, istituito ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale (MEF) 30 novembre 2004, nella misura di un terzo delle risorse complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del Titolo I del D.lgs. n. 185/2000.

[17]   Di cui all'articolo 23, comma 2, del DL n. 83/2012.

[18]   Di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014.

[19]   Di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

[20]   Di cui all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

[21]   In proposito si rileva che in base all’articolo 84, comma 2 del DPR n. 917 del 1986 “le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva”. Vale, pertanto il principio che le perdite possono essere riportate negli esercizi successivi, al fine di essere compensate con redditi futuri della stessa categoria, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza limitazioni temporali, se la perdita è realizzata nei primi tre periodi d’imposta (di una nuova attività produttiva). Il riporto delle perdite agli esercizi successivi è invece limitata antro il quinto anno dalla sua formazione in tutti gli altri casi.

[22]   Si definiscono di tipo chiuso i fondi di investimento in cui l’entrata è prefissata al periodo di promozione e l’uscita alla scadenza del fondo (sono invece di tipo aperto i fondi in cui vi è libertà di entrata e di uscita in qualunque momento).

[23]   Di cui al decreto legislativo n. 252/2005.

[24]   Di cui all’articolo 5 del D.L. 185/2015 e al D.P.C.M. 16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo, di seguito "Fondazione".

[25]   Individuate ai sensi dell'articolo l, comma 2, della legge 196/2009, Legge di contabilità di contabilità e finanza pubblica.

[26]   Banca europea per gli investimenti.

[27]   Il provvedimento citato fa riferimento alle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

[28]   Di cui all'articolo 3, comma 4.

[29]   Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del D.lgs. n. 286/1998.

[30]   Ai sensi dell'articolo 30, del D.lgs. n. 286/1998.

[31]   Si tratta dei:

a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

b) i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività

[32]   Individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2 del TUIR.

[33]   Disposizioni per i lavori impatriati.

[34]   Come previsti all’articolo 24, commi 6 e 7, del DL 201/2011.

[35]   Di cui all'articolo l, comma 32 della L. 190/2014.

[36]   Le condizioni sono le seguenti:

a) soggetti in stato di disoccupazione, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) soggetti che assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/1992 e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) soggetti con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore e uguale al 74 per cento e in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) lavoratori dipendenti, all'interno delle professioni indicate nell’apposito Allegato A, che svolgono da almeno 6 anni attività lavorative difficoltose e rischiose in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

[37]   Di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 22/2015.

[38]   Di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 207/1996.

[39]   Fondo di cui all’articolo 1, comma 32, della L. 190/2014.

[40]   Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007

[41] Assicurazione generale obbligatoria

[42] Si tratta di regole di calcolo più favorevoli rispetto alla metodologia utilizzata per la determinazione del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione. Infatti, a differenza della totalizzazione, il cui criterio prevede la determinazione dell’intero ammontare del trattamento secondo il sistema di calcolo interamente contributivo, il cumulo dei periodi assicurativi prevede la determinazione del trattamento anche secondo il sistema misto (retributivo e contributivo) a seconda dei casi.

[43] Articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011.

[44] Di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 79/1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 140/1997.

[45] Articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.

[46]   Assicurazione Generale Obbligatoria.

[47] Si tratta dei cosiddetti lavori usuranti di cui all'articolo l, commi 1,2 e 3, del decreto legislativo n. 67/2011.

[48] Di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[49] Di cui all'articolo l, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[50] Di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.l40.

[51]   Articolo 80, comma 3, della legge n. 388/2000.

[52]   Di cui all’articolo 12, comma 2, del DL 78/2010.

[53]   Si tratta dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

[54]   Si tratta di lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

[55]   Si tratta rispettivamente:

•       dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

•       dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

•       dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

[56]   Di cui all'articolo 33, comma 3, del D. Lgs. 148/2015.

[57]   Di cui all'articolo l del D. Lgs. 22/2015.

[58]   Di cui all'articolo 12 del del D. Lgs. 22/2015.

[59]   Di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b) del D. Lgs. 148/2015.

[60]   Di cui agli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 22/2015.

[61]   Anche differenziato tra i diversi corsi di laurea.

[62]   Di cui al comma 3.

[63]   Di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 68/2012.

[64]   Di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 68/2012.

[65]   Ai sensi dell’art. 9, del D.lgs. n. 68/2012.

[66]   Calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

[67]   Di cui all'articolo 5 della legge n. 537/1993.

[68]   La norma prevede la promozione da parte del Ministero, di accordi di programma e protocolli di intesa, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, per favorire il raccordo tra le regioni, le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e di potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria.

[69]   Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.lgs. 68/2012, al quale è demandata la determinazione dell’importo della borsa di studio, e la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.

[70]   di cui all'articolo 9, comma 3, del D.L. 70/2011.

[71]   di cui all'articolo 18 del D.lgs. 68/2012.

[72]   Con la modifica dell’articolo 11, comma 1, del D.lgs. 68/2012.

[73]   Di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

[74]   Di cui all'articolo 5 della legge 537/1993.

[75]   di cui al comma 207 dell'articolo l della legge 28 dicembre 2015, n. 208

[76]   La norma cita, in particolare finanziamenti provenienti dall'European Research Council (ERC), dal "Fondo per gli investimenti della ricerca di base" (FIRB), dai "Progetti di Rilevante Interesse Nazionale" (PRIN).

[77]   Di cui all’articolo 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001.

[78]   Controllo previsto dall'articolo 3, comma l, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

[79]   Con la modifica dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del D.P.C.M. 31 dicembre 2014, che attualmente lo fissa al 30 percento. In particolare si fa riferimento agli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente abbiano riportato un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento.

[80]   di cui all'articolo 7 del D.lgs. 5 giugno 1998, n. 204.

[81]   Di cui all'articolo 5 della legge 537/1993.

[82]   Con decreto del Ministro dell'istruzione.

[83]   Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

[84]   La norma risulta dalla modifica dell’articolo 9 della legge 240/2010, relativo al Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori.

[85]   Come previsto dal comma 7, lettera b), della norma in esame.

[86]   Intervento sul regolamento che disciplina l'organizzazione e le attività dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), di cui al D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76.

[87]   La relazione tecnica fa, in realtà, riferimento al comma 4 sebbene il contenuto poi richiamato e la formulazione della disposizione si riferiscano al comma 3.

[88]   Il reddito medio convenzionale per il 2016 è stato fissato in 56,62 euro dal Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto de l 12 maggio 2016.

[89]   Di cui all’articolo 8 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).

[90]   A seguito di domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.

[91]   Di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 185/2008.

[92] Di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.

[93] Di cui all'art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

[94] Di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[95]   Di cui all'articolo l, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

[96]   Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

[97] In applicazione dell'art. 48, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001.

[98] Di cui all’articolo 3 del D. lgs. n. 165/2001.

[99] Ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli artt. 62, 63 e 64 del D.lgs. n. 300/1999, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001.

[100] Viene, altresì, disposto il rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, e dall’art. 4, del DL n. 101/2013, disciplinanti rispettivamente il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse e l’immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché limitazioni a proroghe di contratti e l’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego.

[101] Previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

[102] In attuazione della delega legislativa in riferimento è stato adottato il D.lgs. n. 177/2016 recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

[103] In attuazione delle deleghe legislative conferite dall’articolo 1, della legge 244/2012.

[104] Ai sensi del comma 469, della legge 208/2015 e in coerenza con gli stanziamenti disposti dal comma 466, della medesima legge.

[105] Di cui all’art. 24, commi 74 e 75, del DL n. 78/2009.

[106] Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DL n. 136/2013. La norma richiamata ha autorizzato i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di cui all'art.1 comma 264, della legge n. 147/2013, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari.

[107] L’art. 7-bis, del DL n. 92/2008 prevede in particolare che: il personale militare impiegato venga posto a disposizione dei prefetti interessati (comma 1); il piano di impiego sia adottato con decreto interministeriale (comma 2); nel corso delle operazioni i militari agiscano con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza (comma 3).

[108] Già autorizzato fino al 30 giugno 2016 dall’art. 7, comma 1, del DL n. 185/2015.

[109] Convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

[110] Si ricorda in proposito che la relazione tecnica riferita all’articolo 13, comma 23, del decreto-legge n. 145 del 2013, che incrementava l’addizionale comunale sui diritti di imbarco, quantificava maggiori risorse da destinare al Fondo speciale gestito dall’INPS per 184 mln di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

[111] Ai sensi del Regolamento operativo del FSE (D.P.C.M. 178/2015) il dossier farmaceutico è la parte specifica del FSE che viene istituita per favorire la qualità, il monitoraggio e l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente. Il dossier farmaceutico è aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione.

[112] Comitato permanente per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005

[113] Articolo 1, commi 521-536 delle legge n. 208/2015

[114] Un farmaco biosimilare (vale a dire simile a un medicinale biologico che contiene molecole già presenti nell’organismo umano) è un prodotto che contiene un principio attivo che, dal punto di vista chimico, non è identico al farmaco biologico da cui deriva (cd. “originator”), ma le cui differenze chimiche non necessariamente ne modificano l’efficacia clinica. Per questo, una maggiore disponibilità di farmaci biosimilari rappresenta un vantaggio per il SSN, in quanto, da una parte, si offre una maggiore possibilità di scelta al medico prescrittore e, dall’altra, si crea un mercato competitivo nel prezzo e, di conseguenza, un allargamento della base di accesso dei pazienti e delle opportunità terapeutiche idonee. Per un maggior approfondimento si rinvia al Dossier sul disegno di legge di bilancio C4127 del Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

[115] Legge di stabilità 2016.

[116] Recate dal comma 513.

[117] Introdotte nel comma 514-bis.

[118] Le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali.

[119] Ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

[120] Istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

[121] Ai sensi del comma 3 del citato articolo 9, del decreto legge n. 66/2014.

[122] Di cui al D.lgs. n. 71/2011 e dall'art. 41-bis, comma l, del DL n. 83/2012

[123] Di cui all'art. l, comma 568, della legge 2006, n. 296/2006, nonché all'art. 2, comma 58, della legge n. 244/2007 e all'articolo 41-bis, comma 2, del DL n. 83/2012.

[124] Analogamente a quanto previsto con riguardo al comma 2, lett. b), viene disposto che, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle summenzionate risorse i suddetti importi sono accantonati e resi corrispondentemente indisponibili, a decorrere dal 2017, nell'ambito delle disponibilità di cui all'art. 18, comma 2 lett. c) della legge n. 125/2014 relative alle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale.

[125] Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

[126] Ai sensi dell’articolo 13, comma 11 del decreto legge n. 76/2013.

[127] Ai sensi dell’articolo 16, comma 5 del decreto legge n. 83/2012.

[128] Di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, inclusi i successivi rifinanziamenti ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 78/2015.

[129] Di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 35/2013, inclusi i successivi rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge n. 66/2014.

[130] Di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66.

[131] Le somme disponibili sono calcolate tenendo anche conto delle somme assegnate alla regione Sicilia ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113.

[132] Di cui al comma 380-ter dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

[133] Di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[134] Si fa riferimento all’articolo 1, commi da 709 a 712 e da 719 a 734.

[135] Ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

[136] Ai sensi dell'articolo 9, comma l, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il successivo comma 1-bis specifica che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli l, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 201l, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli l, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

[137] Di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

[138] Stato di avanzamento dei lavori.

[139] Stato di avanzamento dei lavori.

[140] Stato di avanzamento dei lavori.

[141] Anche la relazione tecnica allegata all’articolo 11 del decreto legge n. 113/2016, che prevedeva l’assegnazione di importo di 500 milioni alla Regione siciliana per l’anno 2016, afferma che il gettito della compartecipazione IRPEF da attribuire alla Regione per il 2016, calcolato con il metodo del riscosso, a legislazione vigente, è stimato in circa 3.941 milioni di euro su base annua.

[142] Cfr. supra il paragrafo legislazione vigente della presente scheda.

[143] Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

[144] Ai sensi dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

[145] Per gli anni già trascorsi, gli effetti di minor gettito ascritti sono pari a 4,6 nel 2015 e a 5,8 nel 2016.

[146] Più dettagliatamente, oltre alla procedura concorsuale, si riferisce anche all’accordo di ristrutturazione dei debiti e al piano di risanamento o di riequilibrio.

[147] Ai sensi dell’articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003).

[148] Con proprio decreto, sentito il Ministro competente.

[149] Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

[150] Secondo il quale Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

[151] Ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in base al quale i fondi speciali sono istituiti presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato.

[152] Tale procedura prevede, tra le altre cose, la predisposizione della strategia, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, da parte dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione da parte dei beni sequestrati, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e la successiva approvazione del CIPE, sentita la Conferenza Stato-regioni.

[153] Di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996

[154] Istituito dall’articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012.

[155] Da adottare entro il 30 giugno 2017.

[156] Da emanarsi entro il 31 dicembre 2017.

[157] Ai sensi dell'articolo 1-quinquies, del decreto-legge n. 42/2016.

[158] Di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

 

[159] Cfr. : http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/marzo+2016/circolare+3e+del+02+marzo+2016/Circolare+CAF+2015+-26+febbraio+2016.pdf.

 

[160] Anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione acquisti attraverso Consip S.p.a. la norma prevede, altresì, la possibilità di ricorrere anche allo strumento del leasing finanziario.

[161] Da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

[162] In attuazione della disposizione in riferimento è stato adottato il DPCM 15 settembre 2016, n. 187.

[163] Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016.

[164] Di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,

[165] Cfr. Nota MEF del 9 novembre 2015.

[166] La riduzione è disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con DPCM, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 agosto 2017. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro sette giorni. Qualora le Commissioni non si esprimano entro tale termine, i decreti possono essere adottati in via definitiva.