Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4110 - DL 193/2016 - Parte II Profili di carattere finanziario) Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
Riferimenti:
AC N. 4110/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 450
Data: 02/11/2016
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2016 0193   ENTRATE TRIBUTARIE
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

4110

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissioni di merito:

 

V e VI Commissione

 

Relatori per le

Commissioni di merito:

 

Tancredi, per la V Commissione;

Sanga, per la VI Commissione

Gruppi:

PD

AP

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 


INDICE

 

PREMESSA.. 3

Articolo 1 (Soppressione di Equitalia) 4

Articolo 2 (Disposizioni in materia di riscossione locale) 7

Articoli 3 e 6 (Potenziamento della riscossione e definizione agevolata) 7

Articolo 4 (Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione) 14

Articolo 5 (Dichiarazione integrativa a favore) 23

Articolo 7 (Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate) 24

Articolo 8 (Finanziamento Fondo occupazione) 27

Articolo 9 (Missione di supporto sanitario in Libia e missione UNSMIL) 28

Articolo 10 (Finanziamento investimenti FS) 31

Articolo 11 (Misure urgenti per il trasporto regionale) 32

Articolo 12 (Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza) 33

Articolo 13, comma 1 (Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) 34

Articolo 13, commi 2-4 (Misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare italiano) 36

Articolo 14 (Potenziamento del tax credit per il cinema e l’audiovisivo) 37

Articolo 15 (Disposizioni finanziarie) 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili ed è collegato alla manovra di finanza pubblica 2017-2019[1].

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, riferito alle annualità 2016-2019.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Per una più dettagliata descrizione della normativa, si rinvia parte prima del presente dossier, contenente le schede di lettura.

 

 

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA

RELAZIONE TECNICA

 

La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo quantificano come segue gli effetti finanziari netti ascritti alle norme.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Totale entrate

0

4.260,0

4.830,0

3.270,0

-7,4

4.260,0

5.313,0

3.753,0

-7,4

4.260,0

5.313,0

3.753,0

Totale spese

-25,4

4.260,0

4.830,0

3.270,0

-903,2

4.242,8

4.830,0

3.270,0

-8,2

4.242,8

4.830,0

3.270,0

Saldo

25,4

0

0

0

895,9

17,2

483,0

483,0

0,9

17,2

483,0

483,0

Segno ” –“ = peggioramento del saldo

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che, fermo restando l’effetto finale sui saldi, dagli allegati tecnici al disegno di legge di bilancio 2017 (C 4127) si evince che la classificazione degli effetti del decreto in esame è stata parzialmente modificata.

Infatti una quota di maggiori entrate tributarie (440 mln per il 2017,  88 mln. per il 2018 e 66 mln. per il 2019), ai soli fini del saldo netto da finanziare, è stata considerata  come minore spesa corrente. Inoltre, ai fini dei tre saldi, una quota di entrate (pari a 183 mln per il 2017, 37 mln per il 2018 e 27 mln per il 2019), già classificata tra le entrate tributarie, risulta imputata alle entrate extratributarie. In proposito, appare utile acquisire elementi di maggior dettaglio.

 

Articolo 1
(Soppressione di Equitalia)

Le norme dispongono che, a decorrere dal 1° luglio 2007, le società del gruppo Equitalia siano sciolte senza che sia esperita procedura di liquidazione (comma 1).

Le funzioni relative alla riscossione nazionale sono assegnate all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante un ente pubblico economico denominato Agenzia delle entrate-Riscossione. Il nuovo Ente subentra nei rapporti giuridici del disciolto Gruppo. Gli organi del nuovo Ente sono costituiti dal presidente, dal comitato di gestione e dal collegio dei revisori dei conti (commi 2 e 3).

Il Comitato di gestione è composto da tre membri cui non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese (comma 4).

Lo statuto del nuovo Ente, approvato con DPCM, indica, tra l’altro, i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’attività (comma 5).

L'Ente, salvo diversa previsione, è sottoposto alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private (comma 5 e 6). L’Ente è autorizzato inoltre ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e può stare in giudizio davanti al tribunale e al giudice di pace avvalendosi dei propri dipendenti (comma 8).

Il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, è trasferito, a decorrere dal l° luglio 2017, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento alla nuova Agenzia previo superamento di apposita procedura di selezione (comma 9).

Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, invece, è ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell'amministrazione pubblica di provenienza la quale, prima di effettuare nuove assunzioni, deve procedere al riassorbimento di tale personale, nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, mediante ricorso alle procedure di mobilità. Il riassorbimento deve avvenire nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nell’ambito delle facoltà assunzionali. In caso di indisponibilità di posti vacanti, il personale può essere ricollocato, previa intesa, ad altra pubblica amministrazione con carenze di organico sempre nell’ambito delle facoltà assunzionali (comma 10).

Entro il 1° luglio 2017, l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute dall' INPS, mentre le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. Gli organi societari di Equitalia deliberano i bilanci finali di chiusura. Ai componenti degli organi delle società soppresse sono corrisposti compensi fino alla data di soppressione delle società stesse; per gli adempimenti svolti successivamente spetta solo il rimborso delle spese (comma 11).

Le operazioni indicate al comma 11 sono esenti da imposizione fiscale (comma 12).

Con atto aggiuntivo alla convenzione che viene sottoscritta tra l'Ente e il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati, in particolare: i servizi dovuti e le risorse disponibili, le priorità circa la riscossione dei crediti tributari, gli obiettivi quantitativi in termini di economicità di gestione, di soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati e di ammontare di entrate erariali riscosse (comma 13).

Fino al subentro del nuovo Ente l’attività di riscossione prosegue in capo ad Equitalia. L’Amministratore delegato di Equitalia è nominato Commissario straordinario con il compito di gestire la transizione tra enti (comma 15).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, afferma che:

·      l'istituzione del nuovo Ente non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso sarà costituito con le risorse provenienti dalle società oggetto di soppressione;

·      l’istituzione del comitato di gestione non presenta profili di onerosità, essendo lo stesso composto da dipendenti dell'Agenzia delle entrate ai quali, come espressamente previsto, non spettano compensi aggiuntivi;

·      la previsione che consente all’ente di stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace riduce gli oneri derivanti dal ricorso ai legali esterni;

·      il divieto di effettuare assunzioni posto ad Equitalia e le disposizioni recate dai commi 9 e 10 sono idonee ad assicurare l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalla dotazione organica del nuovo ente pubblico e dal rientro del personale di Equitalia nelle amministrazioni di provenienza;

·      l'Agenzia delle entrate acquisterà le azioni di Equitalia possedute utilizzando le proprie disponibilità di bilancio. L'acquisto è previsto a valore nominale e si tratta di una operazione che si svolgerà tra amministrazioni pubbliche. Allo stesso modo, la cessione dell'intero capitale sociale di Equitalia Giustizia S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze, effettuata a titolo gratuito, non determina oneri sulla finanza pubblica. Tutte le operazioni inerenti al trasferimento di azioni sono esenti da imposizione fiscale. Anche tale profilo non è oneroso, trattandosi di rinuncia a maggior gettito.

La relazione tecnica conclude affermando che dall'attuazione delle disposizioni in esame non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante l'obiettivo di razionalizzare i processi della riscossione e l'allocazione delle risorse umane, in modo da realizzare economie di gestione.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che il Gruppo Equitalia risulta attualmente incluso nell’elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Pertanto, in linea di principio, il trasferimento delle funzioni in esame e del relativo personale presso altro ente pubblico (Agenzia delle entrate-Riscossione) non appare di per sé suscettibile di determinare nuovi oneri per la finanza pubblica.

In proposito si osserva che le specifiche condizioni di operatività dell’istituendo ente sono rimesse a successivi atti. In particolare, il comma 5 rimette allo statuto i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’attività, mentre, in base al comma 13, con un atto aggiuntivo alla convenzione saranno fissate, tra l’altro, le risorse disponibili, gli obiettivi da raggiungere in termini di economicità della gestione, i criteri per la gestione della funzione della riscossione.

Appare quindi opportuno acquisire elementi di valutazione in merito alla possibilità di assicurare l’equilibrio economico-finanziario del nuovo ente sulla base delle risorse previste e del complessivo assetto organizzativo che sarà delineato in base ai criteri indicati.

Con specifico riferimento alle entrate da corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali (comma 5), andrebbe chiarito se, per effetto di tali criteri, possa determinarsi un incremento delle spese per le amministrazioni interessate; ciò con particolare riguardo a quelle statali, al fine di verificare gli eventuali effetti in termini di saldo netto da finanziare.

Appare inoltre necessario acquisire chiarimenti in relazione ai seguenti profili:

·      per quanto attiene al periodo transitorio, che va dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 1° luglio 2017, andrebbe verificato se sia ipotizzabile, anche in via temporanea, il contemporaneo funzionamento degli organi di direzione e delle relative strutture di supporto sia del Gruppo Equitalia sia del nuovo ente e se da tale sovrapposizione possano derivare aggravi amministrativi o costi aggiuntivi per le strutture interessate;

·      riguardo alle procedure di transito del personale, la norma non specifica in quale comparto sarà inquadrato il personale proveniente dal Gruppo Equitalia, per il quale è in ogni caso garantita la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento. Andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere oneri aggiuntivi, ivi compresi eventuali effetti finanziari di carattere indiretto, in relazione alla prevista procedura di inquadramento.

Ciò anche in considerazione del fatto che non è espressamente previsto il riassorbimento dell’eventuale trattamento di maggior favore.

 

Articolo 2
(Disposizioni in materia di riscossione locale)

La norma proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 maggio 2017 il termine entro il quale le società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.

Inoltre, con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per l’esercizio delle funzioni di riscossione, del soggetto preposto alla riscossione nazionale. Entro il 30 settembre di ogni anno gli enti locali possono deliberare l’affidamento dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che alle precedenti disposizioni di proroga non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Articoli 3 e 6
(Potenziamento della riscossione e definizione agevolata)

Le norme prevedono:

-       la possibilità per l’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere in base a specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. Inoltre si prevede che l’Agenzia, ai fini previsti dall’articolo 72-ter del DPR n. 602 del 1973 (limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego) possa acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’INPS (articolo 3);

-       la possibilità per i debitori, con riferimento ai carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, provvedendo al pagamento integrale (anche dilazionato entro il limite massimo di quattro rate): delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; dell’aggio a favore dell’agente della riscossione e del rimborso delle spese per le procedure esecutive. Sono esclusi dalla procedura in esame i carichi riguardanti: le risorse proprie dell’UE; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le sanzioni pecuniarie dovute a provvedimenti e sentenze di condanna; le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (articolo 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Maggiori entrate

 

Potenziamento della riscossione (articolo 3)

 

 

 

 

 

 

483

483

 

 

483

483

Estinzione dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 2000 2015 (articolo 6)

 

2.000

400

300

 

2.000

400

300

 

2.000

400

300

 

La relazione tecnica con riferimento all’articolo 3, afferma che nel periodo dal 1°/1/2015 al 31/12/2015 sono stati attivati 239.000 pignoramenti presso terzi. Da un’analisi a campione la RT assume che circa il 40 per cento (95.600) delle attività di pignoramento presso terzi derivano dall’accesso alla banca dati dei Rapporti finanziari e solo il 18 per cento di questi hanno generato una riscossione che, mediamente, è stata stimata in 5.700 euro. Ai fini della stima dei possibili effetti, la RT afferma che con il prevedibile aumento dei volumi di produzione (nel periodo 01/01/2016 – 30/09/2016 sono state consuntivate circa 300.000 procedure presso terzi ex art. 72-bis[2]) e potendo meglio indirizzare l’attività, grazie alla disponibilità di informazioni aggiuntive, si stima un sensibile incremento della percentuale di efficacia con un conseguente aumento delle riscossioni stimato in 483 milioni di euro, così determinato:

 

Periodo

Pignoramento presso terzi

Di cui su rapporto di conto corrente

% con esito negativo

N° atti con esito negativo

% con esito positivo/parzialmente positivo

N° atti con esito positivo/parzialmente positivo

Importo medio riscosso per ciascun atto con esito positivo/parzialmente positivo

Importo riscosso

2015

239.000

95.600

82%

78.392

18%

17.208

5.700

98.085.600

2017 (stima)

300.000

120.000

15%

18.000

85%

102.000

5.700

581.400.000

 

 

 

 

 

 

 

Stima maggiore riscossione

483.314.400

 

Con riferimento all’articolo 6, la RT precisa che l’analisi è stata sviluppata tenendo conto del prevedibile tasso di adesione e del conseguente prevedibile gettito, nonché della stima della previsione triennale degli incassi da ruolo che tiene conto anche del gettito della definizione agevolata. La RT precisa, inoltre, che la ricostruzione di seguito riportata non tiene conto delle riscossioni da ruolo effettuate da Riscossione Sicilia s.p.a.

Il carico interessato dalla procedura di definizione in esame è costituito da quello affidato fino al 31/12/2015, al netto degli sgravi per indebito, riscossioni e sospensioni:

 

(miliardi di euro)

Somme interessate da definizione agevolata

Totale

A) Residuo ruoli consegnati a tutto il 31/12/2015 (data di riferimento come base della definizione agevolata)

722,42

A1) di cui residuo escluso dalla definizione agevolata (sanzioni CdC, risorse proprie EU, sanzioni penali)

8,78

A2) di cui residuo incluso nella definizione agevolata

713,64

A2.1) di cui quota capitale da corrispondere per aderire alla definizione agevolata

397,32

A2.2) di cui quota interessi ritardata iscrizione al ruolo da corrispondere per aderire alla definizione agevolata

52,90

di cui Capitale +interessi da corrispondere

450,23

A2.3) di cui quota sanzioni oggetto della definizione agevolata

263,41

 

La relazione tecnica precisa che per stimare il tasso di adesione si è partiti dall’analisi dell’ultimo provvedimento similare ovvero dalla definizione dei carichi pregressi relativa ai ruoli emessi dall’amministrazione statale ed affidati ai concessionari della riscossione fino al 30 giugno 2001 (articolo 12 della legge n. 289 del 2002). La definizione dei ruoli in argomento avveniva, senza corrispondere interessi di mora, con il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, nonché delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive. La RT afferma che il tasso di adesione alla predetta agevolazione sui ruoli consegnati nel primo semestre 2001 e nell’anno 2000 è stato pari rispettivamente all’8,96% e all’8,41% del carico residuo (percentuale, quest’ultima, utilizzata prudentemente, ai fini della presente stima).

La RT afferma quindi che è ipotizzata una prima serie di valori “standard” del tasso di adesione che tiene conto della differente propensione alla fruizione del beneficio sulla base della vetustà dei ruoli che potrebbero essere ricompresi nella nuova ipotesi allo studio. Tenuto conto del differente grado di convenienza economica per il contribuente della definizione in argomento rispetto a quella ex articolo 12 della legge n. 289 del 2002 e del differente grado di riscuotibilità del carico (quote residue in procedure concorsuali, quote residue di soggetti con azioni cautelari/esecutive, quote residue di soggetti nullatenenti, società cessate e dei soggetti deceduti), la RT afferma che il tasso di adesione ipotizzato, differenziato rispetto alle singole annualità di consegna dei ruoli è il seguente:

 

(milioni di euro)

Anno di consegna del ruolo

Residuo 2 incluso nella definizione agevolata

Tasso di adesione medio

Residuo definitivo

% di pagamento per definizione

Incasso atteso

2015

73.196

3,16%

2.316

72,0%

1.668

2014

72.470

2,82%

2.042

73,3%

1.497

2013

67.335

2,16%

1.454

69,1%

1.005

2012

67.498

1,63%

1.098

68,6%

754

2011

63.787

1,36%

868

68,5%

595

2010

59.926

1,04%

625

68,1%

425

2009

51.288

0,79%

405

65,6%

266

2008

40.943

0,69%

281

68,1%

192

2007

42.678

0,55%

236

63,9%

151

2006

42.451

0,43%

181

67,0%

121

2005

32.055

0,38%

121

60,7%

73

2004

21.905

0,29%

64

65,8%

42

2003

16.321

0,23%

38

66,8%

25

2002

15.775

0,18%

29

58,9%

17

2001

16.843

0,11%

18

62,7%

11

2000

29.169

0,10%

30

58,4%

17

TOTALE

713.640

1,37%

9.805

70,0%

6.860

 

La RT afferma inoltre che le stime di riscossione riferite al pagamento delle somme dovute in base alla definizione agevolata nell’esercizio 2017 e nei primi mesi del 2018 considerano un’ulteriore riduzione prudenziale del tasso di adesione medio dall’1,37% all’1%, dovendosi prevedere la minore appetibilità per i soggetti che attualmente hanno una rateizzazione in corso e per i quali il pagamento potrebbe essere meno conveniente rispetto al piano di dilazione in corso; la RT afferma che la stima di adesione per tale sottoinsieme di contribuenti è stata abbattuta del 50%.

 

(milioni di euro)

 

Residuo 2 incluso nella definizione agevolata

Tasso di adesione medio

Residuo definitivo

% di pagamento per definizione

Incasso atteso

TOTALE

713.638

1%

7.136

68,9%

4.919

 

La RT precisa quindi, che per la determinazione degli impatti del flusso finanziario nel triennio 2017-2019 è stata individuata la curva storica di riscossione registrata nel periodo 2012/2015. Inoltre, sui carichi consegnati a tutto il 31 dicembre 2015, esclusi dalla definizione agevolata o per i quali, seppur potenzialmente interessati, non è stata stimata l’adesione, la previsione di incasso tiene conto dell’applicazione della curva storica di riscossione, ma ridotta di una percentuale stimata al 50 per cento per l’esercizio 2017 (la RT precisa che tale abbattimento appare necessario al fine di considerare, da un lato, l’effetto del minor tasso di assolvimento delle obbligazioni tributarie che verrà registrato per coloro che non aderiranno alla misura agevolativa in quanto privi di sufficienti disponibilità finanziarie e, dall’altro, che l’ordinaria attività di riscossione subirà, almeno per buona parte dell’esercizio, una riduzione derivante dalla ridotta attività che l’agente della riscossione potrà mettere in atto fino alla rendicontazione finale degli esiti della misura agevolativa).

La riduzione del 50% nel 2017 è portata al 30% nel 2018 e al 20% nel 2019.

Nella tabella seguente, la RT stima la riscossione nel triennio 2017-2019 evidenziando la quota derivante da definizione agevolata e quella da riscossione:

-       sul “magazzino” residuo costituito da coloro che non aderiranno alla definizione agevolata, pari al 50% della riscossione attesa per l’anno 2017;

-       sulle iscrizioni a ruolo escluse dalla definizione agevolata (2016 e anni seguenti), calcolate in base al trend storico.

 

Impatto definizione agevolata

Totale riscossione

 

2017

2018

2019

“Magazzino” residuo base

Dilazione pagamento (n. anni)

Incasso atteso da definizione agevolata

Totale

da Def. Agevolata

da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi

Totale

da Def. Agevolata

da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi

Totale

da Def. Agevolata

da magazzino non definito in via agevolata e da nuovi carichi

713.638

1,25

4.919

10.184

4.099

6.085

8.563

820

7.743

8.534

 

8.534

 

La RT, infine, a fronte delle complessive riscossioni da ruolo che si sono attestate nell’esercizio 2015 in 8.243 milioni di euro e che, ad immutato contesto normativo, dovrebbero confermarsi per le annualità dal 2016 al 2019 in pari valori, rappresenta nella tabella seguente le differenze previste, compresi gli effetti derivanti dal potenziamento della riscossione di cui all’articolo 3 in esame;

 

(miliardi di euro)

 

Stima riscossione

2017

2018

2019

Tot

Senza interventi normativi a sostegno della riscossione

8,2

8,2

8,2

24,6

Con definizione agevolata in un’unica soluzione o in più rate scadenti nel 2017 e 2018

10,2

8,6

8,5

27,2

Potenziamento della riscossione (cassa)

0,0

0,5

0,5

1,0

Differenza

2

0,9

0,8

3,7

 

Si precisa, infine, che le stime della riscossione del prossimo triennio, che andranno ad aggiungersi alle somme riscosse per definizione agevolata, potranno avere un trend di crescita in ragione degli interventi normativi riguardanti il potenziamento dell’attività di riscossione, che potranno concretizzarsi nella loro efficacia, a seguito dell’adeguamento dei processi e delle procedure, a partire dall’anno 2018.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli effetti derivanti dal potenziamento dell’attività di riscossione di cui all’articolo 3, comma 1, si rileva che la quantificazione è operata utilizzando i dati relativi ai pignoramenti presso terzi ex articolo 72-bis del DPR n. 602 del 1973, relativi a rapporti di conto corrente, ed applicando ad essi talune percentuali di riscossione. In proposito andrebbero forniti elementi utili per verificare la prudenzialità delle ipotesi sottostanti l’utilizzo di detti parametri, con particolare riguardo all’utilizzo della percentuale dell’85 per cento, a fronte di una percentuale di riscossione rilevata nel 2015 pari al 18 per cento, come affermato dalla relazione tecnica.

Riguardo alla procedura di definizione agevolata di cui all’articolo 6, si rileva preliminarmente che la quantificazione si basa sui dati relativi ai ruoli consegnati a tutto il 2015 ad eccezione delle somme che, in base al comma 10 dell’articolo 6, non sono incluse nella procedura di definizione agevolata. Si rileva peraltro che non sono esplicitate le variabili alla base di alcuni passaggi del procedimento di quantificazione adottato.

In particolare, si evidenzia che l’effetto finale della norma sui saldi, stimato complessivamente in circa 2,7 miliardi nel triennio (di cui 2 mld. nel 2017), è calcolato come differenza tra il gettito da riscossione prima dell’intervento e quello atteso in base alla disciplina in esame. Tenuto conto che la procedura di definizione riguarda somme già dovute ed iscritte a ruolo - e che quindi dovrebbero risultare incluse nelle riscossioni attese prima dell’intervento - andrebbero precisate le componenti che concorrono a determinare il predetto effetto aggiuntivo di 2,7 mld. Ciò con riferimento sia alle componenti positive (quali ad esempio: incidenza degli interessi da dilazione in caso di rateizzazione, eventuale incremento delle previsioni di incasso rispetto a quanto iscritto nei tendenziali, ovvero altre componenti) sia a quelle negative, riguardanti le somme non più dovute nell’ambito della definizione (interessi moratori e sanzioni). A tal fine andrebbe precisato se nel volume di riscossioni atteso prima dell’intervento in esame (8,2 mld annui) siano computati anche gli incassi da sanzioni ed interessi di mora, non più dovuti, ovvero se dette somme non siano state considerate perché non incluse nelle previsioni tendenziali di entrata.

I predetti chiarimenti appaiono necessari anche al fine di verificare le ragioni dell’imputazione di una quota di gettito anche al 2019, che in base al dettato normativo, non dovrebbe essere incluso negli esercizi interessati dai versamenti.

Sarebbero infine utili indicazioni in merito agli effetti ascrivibili alle disposizioni in esame ai fini dell’indebitamento netto strutturale.

 

Articolo 4
(Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione)

Normativa previgente: l’articolo 21 del DL n. 78/2010 prevede, con finalità di contrasto all’evasione fiscale, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. spesometro). In particolare, tale obbligo riguarda tutte le operazioni fatturate nonché, nei casi in cui la fattura non è obbligatoria, la comunicazione telematica, che deve essere effettuata se l’ammontare dell’operazione è non inferiore a 3.600 euro, IVA compresa. La norma prevede specifiche cause di esonero per talune operazioni effettuate dagli operatori finanziari, per le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA che effettuano il pagamento con carte di credito, di debito o prepagate, nonché per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema di tessera sanitaria di cui all’art. 3, co. 3, del d.lgs. n. 175/2014.

La norma in esame è stata oggetto di numerose modifiche. Alla formulazione iniziale – che disponeva l’obbligo della comunicazione per operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore a 3.000 euro oltre IVA – la relazione tecnica ha attribuito un recupero di gettito, connesso ad effetti di deterrenza, valutato in 627,5 milioni nel 2011 e in 836,7 milioni a decorrere dal 2012: alle successive modifiche non sono stati attribuiti ulteriori effetti finanziari.

 

La norma sostituisce (comma 1) l’art. 21 del decreto legge n. 78/2010 (c.d. spesometro) ed inserisce (comma 2) gli articoli 21-bis e 21-ter di seguito sinteticamente illustrati.

Il nuovo articolo 21:

-     introduce, per i soggetti passivi IVA, l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, con cadenza trimestrale, i dati di tutte le fatture emesse e ricevute concernenti operazioni rilevanti ai fini IVA;

-     semplifica gli obblighi di conservazione della documentazione fiscale in relazione alle fatture elettroniche e ai documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all’art. 1, co. 211, della legge n. 244/2007 e memorizzati dall’Agenzia delle entrate;

-     rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative concernenti la predetta semplificazione degli obblighi di conservazione. Il provvedimento dovrà inoltre – ai sensi di quanto indicato nel successivo articolo 21-bis – stabilire le modalità e le informazioni da trasmettere mediante la comunicazione introdotta dal successivo articolo 21-bis.

L’articolo 21-bis:

-     introduce, per i soggetti passivi IVA, l’obbligo di trasmettere telematicamente, con cadenza trimestrale, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA;

-     stabilisce l’obbligo, per l’Agenzia delle entrate, di mettere a disposizione del contribuente le informazioni acquisite come previsto dall’art. 1, co. 634 e 635, della legge n. 190/2014.

L’articolo 21-ter:

-     istituisce, con decorrenza 2017, un credito d’imposta pari a 100 euro per l’adeguamento tecnologico utile agli adempimenti introdotti dagli artt. 21 e 21-bis. Il credito d’imposta spetta ai soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro ed è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 2018;

-     istituisce, con decorrenza 2017, un altro credito d’imposta pari a 50 euro, unitamente al credito indicato nel punto precedente, in favore di tutti i soggetti che inviano telematicamente i dati delle fatture ai sensi dell’art. 21 nonché ai soggetti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Inoltre, la norma:

-     stabilisce la misura delle sanzioni per inadempimento agli obblighi previsti dagli artt. 21 e 21-bis (comma 3);

-     sopprime, con decorrenza 2017, gli obblighi di comunicazione relativi ai contratti di leasing nonché quelli relativi agli acquisti intracomunitari di cui all’art. 50, co. 6, del DL n. 331/1993 (comma 4, lettere a) e b));

-     sposta dal 28 febbraio al 30 aprile il termine per la presentazione annuale della dichiarazione IVA (a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2016 da presentare nel 2017) (comma 4, lettera c));

-     abroga, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, le disposizioni (art. 1, co. 1-3, DL n. 40/2010) che prevedono l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate delle operazioni effettuate con i Paesi black list di importo complessivo annuale superiore a 10.000 euro (comma 4, lettera d), e comma 5);

-     l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per la cessione di beni tramite distributori automatici è estesa anche alle prestazioni di servizio effettuate tramite i medesimi distributori. Viene altresì prevista la possibilità di modificare, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, la decorrenza della disposizione (art. 2, co. 2, d.lgs. n. 127/2015) (comma 6, lettera a));

-     proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale le imprese della grande distribuzione che hanno effettuato l’opzione ai sensi dell’art. 1, co. 429, della legge n. 311/2004, possono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA (comma 6, lettera b));

-     interviene, con decorrenza 1° aprile 2017, sulla disciplina dei depositi fiscali IVA di cui all’art. 50-bis del dl n. 331/1993. Le modifiche sono dirette, da un lato, ad ampliare le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta e, dall’altro, a stabilire che il pagamento dell’imposta all’atto della estrazione dei beni dal deposito fiscale (in particolare dei beni introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria) debba essere effettuato dal gestore del deposito in nome e per conto del contribuente (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Maggiori entrate tributarie

 

Trasmissione fatture e corrispettivi: (c.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- effetti IVA

0

1.020

2.040

2.040

0

1.020

2.040

2.040

0

1.020

2.040

2.040

- effetti IRPEF

 

300

600

600

 

300

600

600

 

300

600

600

Comunicazione trimestrale dati contabili e liquidazioni periodiche (c.2, 5 e 6)

 

680

1.360

 

 

680

1.360

 

 

680

1.360

 

Trasmissioni dati fatture e corrispettivi – riduzione omessi versamenti tramite cambio verso – IVA (c.3)

 

80

165

113

 

80

165

113

 

80

165

113

Depositi fiscali a fini IVA (c.7)

 

150

200

200

 

150

200

200

 

150

200

200

Maggiori entrate extratributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione trimestrale dati contabili e liquidazioni periodiche (c.2, 5 e 6)

 

20

40

 

 

20

40

 

 

20

40

 

Trasmissioni dati fatture e corrispettivi – riduzione omessi versamenti tramite cambio verso – (c.3)

 

10

25

17

 

10

25

17

 

10

25

17

Spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito imposta per costi adeguamento tecnologico (c.2)

 

 

244,5

 

 

 

244,5

 

 

 

244,5

 

 

La relazione tecnica, prima di esaminare le singole disposizioni, presenta un quadro di riferimento sul fenomeno dell’evasione IVA in Italia.

Rinviando a quanto dettagliatamente indicato nella RT, si evidenzia che dai dati riportati risulta che il gap IVA in Italia, nella media del periodo 2010-2014, ammonta a quasi 40 miliardi di euro, pari circa al 30% del gettito dovuto. La RT stima che il suddetto valore possa essere imputato:

-     per 15 mld (38% del totale), all’evasione derivante da omessa certificazione e dichiarazione di ricavi/compensi (“evasione con consenso”, ossia senza emissione del documento fiscale). Tale tipo di evasione è tipica dei rapporti tra soggetto IVA e consumatore finale (B2C);

-     per 8 mld all’omesso versamento di imposta dichiarata;

-     per 17 mld, sia alla omessa dichiarazione di ricavi/compensi regolarmente certificati (“evasione senza consenso”), sia a fenomeni di frodi e false compensazioni.

 

1)    Introduzione della trasmissione trimestrale dei dati IVA

La RT afferma che l’introduzione di un flusso di trasmissione periodica dei dati comporterà:

-            un incremento di gettito dovuto alla maggiore compliance per l’attività dissuasiva posta in essere dall’Agenzia delle entrate. Tale tipologia di entrata ha natura strutturale;

-            un incremento di gettito dovuto all’accelerazione delle somme riscosse tramite i controlli automatizzati. Tale tipologia di entrate determina esclusivamente effetti di cassa di natura temporanea.

La RT afferma quindi che i risultati in termini di gettito incrementale possono essere ricondotti a due macro-categorie di interventi:

a)    le attività che vengono denominate “cambia verso”;

b)    l’accelerazione del processo di realizzazione dei controlli automatizzati.

Tali tipologie sono distintamente esaminate dalla RT.

 

a)    La strategia “cambia verso”

La RT afferma che tale strategia è fondata su una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni e costituisce un deterrente per contrastare sia il fenomeno degli omessi versamenti (gap IVA stimato: 8 mld) sia l’evasione senza consenso e le frodi (gap IVA stimato: 17 mld).

La RT afferma che per quantificare gli effetti finanziari delle disposizioni in esame è necessario stimare un tasso di risposta dei contribuenti alle comunicazioni trimestrali che riceveranno. In proposito, la RT segnala che l’unico tasso di risposta disponibile è quello osservato nel 2015 in merito alle lettere inviate per effetto del c.d. “spesometro” e che è risultato pari al 6%.

La RT afferma inoltre che l’incentivo previsto per regolarizzare spontaneamente la propria posizione nel 2017 sarà più forte rispetto a quello del 2015 e che un invio relativo ad un periodo impositivo recente risulti anche più efficace.

In base a tale considerazioni, la RT stima il tasso di risposta in misura pari al 12%.

 

a.1) Recupero di gettito da “evasione senza consenso” e frodi

La RT, applicando il tasso di risposta stimato in misura pari al 12% al valore stimato del gap IVA attribuito alle forme di evasione in esame (17 miliardi), quantifica una emersione di gettito IVA pari a 2,04 miliardi di euro annui (17 mld x 12%): su base trimestrale il gettito è di 0,51 miliardi.

La RT ritiene, inoltre, che a fronte di una emersione di IVA corrisponde un recupero anche delle imposte dirette. Sulla base delle risultanze degli accertamenti la RT stima l’impatto a valle del recupero IVA pari a 0,289 euro per ciascun euro di IVA recuperata. Pertanto, su base trimestrale, il recupero di imposte dirette è pari a circa 0,15 mld (0,51 x 0,289) e, su base annuale, il recupero di imposte dirette è pari a 0,6 mld.

La RT considera che nel 2017 l’effetto deterrente si esplicherà per due trimestri mentre nel 2018 si avrà il recupero su base annua. Pertanto gli effetti indicati (IVA + IIDD) sono pari a 1,32 miliardi nel 2017 e a 2,64 miliardi dal 2018.

 

a.2) Recupero di gettito da omessi versamenti

La RT afferma che, in base a dati recenti, l’IVA recuperata tramite i controlli automatizzati ammonta a circa 1,23 mld, cui si aggiungono 0,18 mld riscossi a titolo di sanzioni. Il tasso di recupero, al netto delle sanzioni, risulta quindi pari al 15,4% (1,23 / 8).

La RT ipotizza, inoltre, un incremento del 10% degli incassi a seguito delle comunicazioni cd “cambia verso”.

Pertanto procede con la seguente quantificazione:

-            stima incassi IVA recuperati: 1,23 mld x (1 + 10%) = 1,36 mld;

-            stima proporzionale incassi sanzioni: (0,18 / 1,23) x 1,36 = 0,2 mld;

-            totale incassi attesi: 1,36 + 0,2 = 1,56 mld;

-            applicazione del tasso di risposta: 1,56 mld x 12% = 0,19 mld.

La RT considera che nel 2017 l’effetto deterrente si esplicherà per due trimestri mentre nel 2018 si avrà il recupero su base annua. Pertanto gli effetti indicati sono pari a 0,09 miliardi nel 2017 e a 0,19 miliardi dal 2018.

 

 

b)    L’accelerazione dei controlli automatizzati

La RT afferma che l’introduzione della comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta comporterà nel breve periodo un incremento di gettito del tributo ascrivibile all’incremento delle somme riscosse tramite i controlli automatizzati. Pertanto, prosegue la RT, gli incassi che scaturiscono dai controlli automatizzati relativi ai primi due trimestri del 2017 si avranno nel trimestre ottobre-dicembre dello stesso anno. Gli esiti delle successive 4 comunicazioni si realizzeranno nel 2018. Una volta a regime, la procedura seguirà lo stesso scadenziario temporale.

La stima effettuata dalla RT si fonda sulle somme incassate dai controlli automatizzati riscosse negli anni 2013-2015 che, come indicato nel precedente paragrafo, sono pari a 0,39 mld su base trimestrale (1,56 mld / 4). A questi la RT sottrae 0,047 mld già scontati nel paragrafo precedente per l’azione “cambia verso” (0,39 x 12%) ed ottiene un valore potenzialmente recuperabile pari a 0,34 mld su base trimestrale.

A tale somma la RT aggiunge gli interessi - calcolati ipotizzando un ritardo medio di 7 mesi ed un tasso annuo del 3,5% - che risultano quindi pari a 0,01 mld (0,34 mld x 3,5% x 7/12).

Il gettito complessivo risulta quindi pari, su base trimestrale, a 0,35 mld e su base annua a 1,4 miliardi.

La RT considera che nel 2017 l’effetto deterrente si esplicherà per due trimestri mentre nel 2018 si avrà il recupero su base annua. Pertanto gli effetti indicati sono pari a 0,70 miliardi nel 2017 e a 1,40 miliardi dal 2018.

 

c)    Totale punto 1)

La RT riporta quindi la seguente tabella dalla quale risulta che il totale delle entrate complessivamente stimate è pari a 2,11 mld nel 2017, 4,23 mld nel 2018 e 2,77 mld dal 2019.

(miliardi di euro)

Tributo/annuo

2017

2018

2019

IVA per trasmissione dati fatture e corrispettivi

1,02

2,04

2,04

Imposte sui redditi per trasmissione dati fatture e corrispettivi

0,30

0,60

0,60

Riduzione omessi versamenti tramite cambia verso

0,09

0,19

0,13

Anticipazione controlli automatizzati

0,70

1,40

-

Totale

2,11

4,23

2,77

 

 

 

 

La RT chiarisce che le disposizioni inducono i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale riducendo il fenomeno degli omessi versamenti, dell’evasione senza consenso e delle frodi. Precisa inoltre che gli effetti di anticipazione dei controlli automatizzati e dell’incasso delle somme tenderanno ad esaurirsi, dal 2019, a causa del riallineamento dei tempi di controllo. Sono invece considerate strutturali le maggiori entrate calcolate come incremento del tasso di recupero degli omessi versamenti che passa dal 15,4% al 17% con conseguente gettito di 0,13 mld annui.

 

2)    Credito d’imposta

La RT, in riferimento al credito d’imposta di 100 euro, afferma che sulla base dei dati dichiarativi, la platea interessata è pari a 2.425.950 contribuenti. Pertanto, l’onere in bilancio risulta pari a 242,6 milioni di euro su base annua. La RT ricorda che il credito d’imposta in esame è fruibile una sola volta.

Per quanto riguarda il credito d’imposta di 50 euro, la RT afferma che la platea interessata è pari a 747.580 contribuenti. Ipotizzando che l’opzione sia esercitata dal 5% della predetta platea (37.379) l’onere stimato dalla RT risulta pari a 1,869 mln di euro.

Complessivamente, l’onere per credito d’imposta risulta quindi pari a 244,5 milioni di euro per l’anno 2018.

 

3)    Depositi fiscali

La RT chiarisce che, con le modifiche introdotte, l’imposta dovuta all’atto dell’estrazione dal deposito IVA dei beni introdotti in virtù di una cessione realizzata da cedenti nazionali, sarà assolta mediante versamento diretto senza possibilità di compensazione.

Il soggetto tenuto al versamento dell’imposta è il gestore del deposito: la RT evidenzia che tale soggetto in virtù delle procedure autorizzatorie attualmente previste presenta caratteri di affidabilità. Egli, effettuando il versamento in nome e per conto del soggetto estrattore, provvede al recupero dell’imposta con le ordinarie modalità legate all’esercizio del diritto alla detrazione.

Tali modifiche, secondo la RT, sono finalizzate ad un contrasto delle frodi legate a un utilizzo indebito dei depositi IVA.

Ai fini della stima, la RT precisa che il valore delle merci attualmente introdotte nei depositi fiscali ammonta a circa 40 miliardi di euro, cui corrisponderebbe un ammontare di IVA pari a circa 6 miliardi. La RT ritiene che una quota significativa viene poi introdotta nel mercato domestico (stimata dalla RT in circa i 2/3) e una parte residua è ceduta ad operatori fuori dai confini nazionali.

La parte ceduta nel mercato nazionale risulta quindi pari a circa 30 miliardi, cui corrisponde un ammontare IVA di circa 4 miliardi (6 mld x 2/3).

Ipotizzando che circa il 10% di tale ammontare sia IVA non riscossa per effetto di frodi (400 mln), e che l’efficacia della norma determini un recupero del 50% del mancato gettito (200 mln su base annua), la RT – considerando la decorrenza della norma da aprile 2017 – stima gli effetti di minori spese in conto capitale pari a 150 mln nel 2017 e a 200 milioni annui a decorrere dal 2018.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire elementi di valutazione in merito ad alcune innovazioni introdotte dalle norme in esame, non considerate dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo, ma che sembrano suscettibili di incidere su profili finanziari.

Si fa riferimento, in particolare, alle abrogazioni previste dall’articolo 21-ter introdotto nel DL 78/2010, concernenti la soppressioni di obblighi informativi relativi alle operazioni effettuate con i Paesi black list di importo complessivo superiore a 10.000 euro annui, ai contratti di leasing e di noleggio, nonché agli acquisti intracomunitari di cui all’art. 50, co. 6, del decreto legge n. 331/93.

Si fa presente in proposito che tali disposizioni rientrano nell’ambito di una più vasta disciplina introdotta al fine di contrastare l’evasione fiscale. A tale complessiva disciplina – che è stata oggetto di diverse modifiche ed integrazioni – sono stati attribuiti effetti, nel corso del tempo, di maggiore entrata ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto concerne invece le stime indicate dalla relazione tecnica, si fa presente quanto segue.

Riguardo agli effetti relativi alla introduzione della trasmissione periodica trimestrale, si evidenzia che le procedure di calcolo appaiono corrette sulla base dei dati e delle ipotesi indicati dalla relazione tecnica.

Tenuto conto dell’entità degli effetti di maggior gettito ascritti complessivamente alle norme – oltre 2 miliardi annui nel 2017, oltre 4 miliardi per l’anno 2018 e oltre 2 miliardi a decorrere dal 2019 – andrebbero peraltro acquisiti elementi circa le ipotesi sottostanti i parametri adottati per la stima, al fine di verificarne la prudenzialità. Ciò con particolare riferimento al tasso di risposta che, rispetto al 6% rilevato nel 2015, viene indicato nel 12%.

Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti riguardo allo sviluppo per cassa degli effetti sulle imposte dirette, che la RT considera alla stregua della dinamica scontata, per cassa, ai fini del recupero IVA: andrebbe in proposito verificato se debbano essere considerati anche i possibili effetti connessi ai meccanismi di saldo-acconto.

In merito agli effetti attribuiti all’articolo 21 del D.L. n. 78/2010, riformulato dalla norma in esame, si ricorda che a tale articolo la relazione tecnica aveva attribuito effetti positivi di gettito stimati in oltre 800 milioni annui. A tal riguardo sarebbe utile un chiarimento rispetto alla previsione di entrata effettivamente scontata nei tendenziali in relazione al previgente testo dell’art. 21 del DL 78/2010, rispetto alla quale gli effetti attribuiti alla nuova formulazione in esame dovrebbero assumere carattere aggiuntivo.

Sarebbe altresì utile un chiarimento riguardo ai criteri seguiti per l’identificazione delle quote di effetti di gettito, imputate alla voce “entrate extratributarie” (30 mln per il 2017, 65 mln per il 2018 e 17 mln a decorrere dal 2019) al fine di chiarire se tali quote corrispondano al gettito da sanzioni.

Con riferimento, infine, all’intervento concernente la disciplina relativa ai depositi fiscali, si osserva che la relazione tecnica considera gli effetti di maggior gettito attribuibili alle nuove modalità di versamento dell’imposta (versata dal titolare del deposito in nome e per conto del contribuente), ma non sembra considerare i possibili effetti derivanti dal mancato versamento dell’imposta per le tipologie di beni indicate dalla norma che vengono introdotte nel deposito fiscale. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento.

 

Articolo 5
(Dichiarazione integrativa a favore)

La norma interviene sugli articoli 2 e 8 del DPR n. 322/1998 concernenti i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa delle imposte dirette, dell’IRAP, dei sostituti d’imposta e dell’IVA nel caso in cui la rettifica determini un minor debito ovvero un maggior credito d’imposta in favore del contribuente.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa le norme in esame sono state oggetto di diverse interpretazioni relativamente, appunto, alla possibilità per il contribuente di utilizzare il minor debito o il maggior credito d’imposta sorto a seguito di una dichiarazione integrativa.

La norma stabilisce che il minor debito o il maggior credito emergente dalla dichiarazione integrativa (IRPEF, IRAP e sostituto d’imposta) possa essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Ai fini IVA, l’eventuale credito può essere:

- portato in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell’imposta;

- indicato nella dichiarazione annuale;

- utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997;

- essere richiesto a rimborso.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che, a regime, gli effetti della norma vanno valutati rispetto ai tempi medi di lavorazione delle istanze di rimborso; essendo detti tempi, prosegue la RT, contenuti nell’arco dell’anno, è ragionevole affermare che l’effetto di anticipazione non sia apprezzabile, restando di fatto indifferente l’utilizzo di una dichiarazione integrativa, con compensazione nell’anno successivo, o l’istanza di rimborso erogato di regola (in presenza di fondi capienti) nell’arco di un anno.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, i tempi di rimborso dell’imposta si esauriscono nell’arco dell’anno in presenza di capienza dei fondi. Peraltro, per i casi in cui non dovesse essere rispettata tale tempistica, ad esempio per carenza di risorse, potrebbero determinarsi effetti di cassa. Tale aspetto rileva principalmente ai fini IVA tenuto conto che per tale imposta non è previsto – come invece disposto per le altre imposte – che la compensazione possa essere effettuata a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 7
(Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate)

La norma dispone la riapertura dei termini per avvalersi della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure)[3] in favore dei soggetti che abbiano violato gli obblighi di dichiarazione previsti dall’art. 4, co. 1, del decreto legge n. 167/1990 in materia di attività e degli investimenti detenuti all’estero (commi da 1 a 3).

Non possono accedere alla procedura i soggetti che già avevano presentato istanza per aderire alla precedente collaborazione volontaria.

Rinviando all’applicazione della disciplina prevista dai richiamati articoli della legge n. 167/90, la norma dispone quanto segue:

-       rientrano nell’ambito applicativo le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016 (precedente termine: 30 settembre 2014);

-       la procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 31 luglio 2017 (in luogo del 30 novembre 2015);

-       la documentazione necessaria può essere presentata fino al 30 settembre 2017 (in luogo del 30 dicembre 2015);

-       limitatamente agli imponibili e agli altri importi interessati dalla procedura in esame, i termini di decadenza dell’accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA nonché i termini per la notifica degli atti per le violazioni che scadranno a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al fissati al 31 dicembre 2018 e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta a decorrere dal 1° ottobre 2015 a seguito della riapertura dei termini disposta dall’art. 2, co. 1, lett. a), n. 2) del DL n. 153/2015[4];

-       l’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione trimestrale prevista dall’articolo 4 del provvedimento in esame;

-       limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, l’esclusione della punibilità dell’autoriciclaggio di cui all’art. 167-ter.1 del codice penale sino alla data del versamento della prima o unica rata;

-       il versamento da parte del contribuente può avvenire spontaneamente in unica rata entro il 30 settembre 2017. È possibile ripartire il versamento in 3 rate mensili, a decorrere dalla medesima predetta scadenza. Il versamento non può essere effettuato mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. Se il contribuente non versa spontaneamente o il versamento è insufficiente l’Agenzia provvede alla notifica di quanto dovuto entro il 31 dicembre 2018 con applicazione di sanzioni.

§ La misura delle sanzioni è dettagliatamente disciplinata dalla norma, che distingue in base alle tipologie di versamento spontaneo e non spontaneo nonché, in caso di insufficiente versamento, in base alla misura dell’importo non versato.

§ Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura;

-       sono previste specifiche sanzioni, anche di carattere penale, a carico dei soggetti che fraudolentemente si avvalgono della procedura al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli previsti dalla disciplina in esame (comma 1, cpv. art. 5-octies, comma 1, lettera i));

-       sono previsti specifici documenti da presentare nel caso in cui la procedura di collaborazione volontaria abbia ad oggetto contanti o valori al portatore.

È inoltre disciplinata una procedura in base alla quale i comuni dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate i soggetti che richiedono l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero. In fase di prima attuazione, le comunicazioni dovranno interessare anche i soggetti che hanno chiesto l’iscrizione all’AIRE a decorrere dal 2010 e non hanno presentato istanza di collaborazione volontaria (comma 5).

Si segnala  che l’art. 86 del disegno di legge di bilancio 2017 (C. 4127) quantifica le maggiori entrate per l'anno 2017 derivanti dall'articolo 7 del decreto-legge in esame nell'importo di 1.600 milioni di euro.

E’ prevista inoltre una procedura di monitoraggio; qualora, sulla base delle istanze presentate alla data del 31 luglio 2017, risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale del predetto importo, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le predette misure, il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora riscontri che dalla mancata integrale compensazione delle minori entrate di cui al comma 2 derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assumere, entro il30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure compensative.

 

Il prospetto riepilogativo allegato al provvedimento in esame non considera le norme.

Il prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2017 ascrive alle disposizioni in esame effetti di maggiore entrata tributaria nella misura di 1.600 mln per il 2017, contabilizzati ai fini dei tre saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che al momento non si quantificano effetti di gettito connessi alla riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio 2017, cui si rinvia, descrive la procedura seguita per l’individuazione dei predetti effetti di maggior gettito.

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che gli effetti della norma in esame sono indicati dall’art. 86 del disegno di legge di bilancio 2017 (C. 4127) e scontati nel relativo prospetto riepilogativo, per quanto attiene al procedimento di stima si rinvia a quanto osservato in relazione a tale disegno di legge.

In ogni caso, andrebbe chiarito se la riapertura prevista dalle disposizioni in esame possa eventualmente incidere su entrate, già scontate ai fini dei saldi, ascritte a norme in vigore in materia di accertamento e contrasto all’evasione fiscale.

 

Articolo 8
(Finanziamento Fondo occupazione)

La norma dispone che, per l’anno 2016, il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione sia incrementato di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Ai relativi oneri, pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo anno 2016, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo occupazione e formazione

592,6

 

 

 

592,6

 

 

 

592,6

 

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo salvaguardati riforma pensionistica “Fornero”

592,6

 

 

 

592,6

 

 

 

592,6

 

 

 

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le disposizioni, afferma che le economie relative all’anno 2016, ottenute a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico (articolo 24 del DL n. 201/2011) e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, sono state accertate sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della L. 228/2012. La RT afferma altresì che dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che la stessa ha, quindi, impatto nullo sui saldi di finanza pubblica, disciplinando la destinazione di risorse comunque programmate.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare. Appare peraltro utile acquisire dal Governo elementi di dettaglio in merito alle economie accertate in relazione all’applicazione della disciplina riferita alle misure di salvaguardia pensionistica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al rifinanziamento per l’anno 2016 del Fondo sociale per occupazione e formazione in misura pari a 592,6 milioni di euro, si fa presente che a tale onere si provvede mediante utilizzo delle accertate economie relative al medesimo anno 2016, conseguenti all’attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. Ciò posto, pur prendendo atto di quanto asserito nella relazione tecnica, secondo cui le economie in parola sono state accertate sulla base delle risultanze di apposita Conferenza dei servizi svolta ai sensi della normativa vigente, appare comunque opportuno - come già evidenziato - un chiarimento del Governo riguardo all’effettiva consistenza delle economie medesime.

 

Articolo 9
(Missione di supporto sanitario in Libia e missione UNSMIL)

La norma autorizza, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000, per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia (Operazione Ippocrate) e alla missione delle Nazioni Unite (UNSIMIL) (comma 1).

Con riguardo alla disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle summenzionate missioni, il testo opera un rinvio ad alcune specifiche disposizioni di precedenti provvedimenti di proroga di missioni internazionali. Trattasi, in particolare, della legge n. 108/2009[5] (articolo 3, commi 1, alinea, e commi da 2 a 9) e del DL n. 67/2016[6] (articolo 5, commi 2 e 4). Si applicano, altresì, le disposizioni in materia contabile di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del DL n. 152/2009[7] (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Operazione Ippocrate e USMIL (funzionamento)

12,6

 

 

 

12,6

 

 

 

12,6

 

 

 

Operazione Ippocrate e USMIL (Personale)

4,8

 

 

 

4,8

 

 

 

4,8

 

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Operazione Ippocrate e USMIL

(effetti riflessi)

 

 

 

 

2,3

 

 

 

2,3

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e, in merito alla quantificazione del relativo onere (euro 17.388.000 per il 2016), fornisce un quadro dettagliato delle voci di spesa (personale, funzionamento ed una tantum) che lo determinano.

Si riporta a seguire una sintesi delle summenzionate voci di spesa, rinviando al testo della relazione tecnica, per le indicazioni di dettaglio.

(euro)

MISSIONE IPPOCRATE E UNSMIL (DURATA 109 Giorni)

Spese personale

4.829.494

Spese di funzionamento

7.757.941

Spese una tantum

4.800.565

Totale

17.388.000

 

La relazione tecnica dettaglia analiticamente le suddette voci di spesa con riguardo alle singole missioni (Ippocrate e UNSMIL) previste dalla disposizione. A seguire si riportano due tabelle di sintesi.

 

(euro)

MISSIONE IPPOCRATE (DURATA 109 Giorni)

 

Spesa per 30 giorni

Spesa per 79 giorni

Spese personale

985.579

3.795.821

Spese di funzionamento

3.245.432

4.455.284

Spese una tantum

2.000.565

2.800.000

Totale

6.231.576

11.051.105

TOTALE MISSIONE

17.282.681

Il dati di spesa relativi alla missione Ippocrate sono riportati in modo disaggregato con riguardo a due successivi periodi di missione, di 30 e 79 giorni, nei quali vengono impiegate, rispettivamente, 120 e 300 unità di personale militare.

 

(euro)

MISSIONE UNSMIL (DURATA 109 Giorni)

Spese personale

48.094

Spese di funzionamento

57.225

Spese una tantum

0

Totale

105.319

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la disposizione reca oneri che appaiono limitati all’entità della disposta autorizzazione di spesa.

 

Articolo 10
(Finanziamento investimenti FS)

La norma autorizza la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e di 400 milioni per l'anno 2018 quale contributo al contratto di programma - Parte investimenti, aggiornamento al 2016, di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. (comma 1).

Le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto di servizio con RFI sono destinate al contratto 2016-2020, in corso di perfezionamento (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Maggiori spese conto capitale

 

Finanziamento investimenti FS – Contributo contratto di programma RFI

(comma 1)

320,0

 

400,0

 

320,0

 

400,0

 

320,0

 

400,0

 

 

La relazione tecnica afferma che il contributo è finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dall'Aggiornamento al 2016 del contratto di programma-Parte investimenti RFI S.p.A. Il contratto è stato già sottoposto al CIPE nella seduta del 10 agosto 2016; pertanto, le maggiori disponibilità vengono inserite nel Contratto ai fini dell'approvazione con decreto interministeriale.

Con riferimento al comma 2, la RT afferma che la disposizione è volta a evitare che si perdano le maggiori risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto RFI nel caso in cui il contratto, che ha ricevuto il parere del CIPE nella seduta del 10 agosto, non sia perfezionato entro il 31 dicembre 2016 (a tal fine, occorre acquisire il parere delle commissioni parlamentari e perfezionare la registrazione del decreto di approvazione). Infatti, in caso di mancato perfezionamento, resterebbe efficace, per l'anno 2016, il contratto 2009-2014, prorogato "ai medesimi patti e condizioni già previsti" fino all'entrata in vigore del nuovo contratto e comunque non oltre al 31 dicembre 2016, dall'articolo 7, comma 9, del DL 210/2015.

La RT conclude affermando che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse già previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, si evidenzia che l’onere è limitato all’entità del contributo previsto. Peraltro, andrebbe confermato che l’erogazione dei contributi a RFI, soggetto esterno alla pubblica amministrazione ai fini dei conti europei, avvenga nei medesimi esercizi (2016 e 2018) di competenza, in coerenza con le indicazioni del prospetto riepilogativo, che scontano i medesimi effetti sui tre saldi.

Per quanto attiene al comma 2, che destina le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto di servizio con RFI al contratto 2016-2020 (ancora in corso di perfezionamento), andrebbero parimenti acquisiti chiarimenti volti a confermare che la nuova destinazione delle risorse sia coerente con la dinamica di spesa già scontata nei tendenziali in relazione all’originaria destinazione delle risorse. Ciò anche in considerazione di quanto indicato dalla relazione tecnica riguardo all’iter di perfezionamento del nuovo contratto che potrebbe determinare un utilizzo delle risorse in esercizi successivi a quello in corso.

 

Articolo 11
(Misure urgenti per il trasporto regionale)

Le norme assegnano alla Regione Campania un contributo straordinario per l'anno 2016, nel limite di 600 milioni di euro, al fine di ripianare il suo debito verso la società EAV. I debiti debbono riguardare esercizi pregressi ed essere sorti con riferimento ad attività di gestione e investimenti svolte dall’EAV sulla rete.

Entro il 31 dicembre 2016 la somma destinata al pagamento dei debiti della Regione Campania è versata su conto dell’EAV ed è vincolata all’attuazione di un piano di accordo generale finalizzato al pagamento dei creditori dell’EAV (commi 1 e 2).

È inoltre assegnato alla Regione Molise un contributo straordinario di 90 milioni di euro per l'anno 2016 a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A (comma 3).

La copertura finanziaria degli oneri recati dalle norme descritte, pari a 690 milioni di euro per il 2016, è disposta mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme. In calce al prospetto, tuttavia, è riportata, per memoria, l’indicazione degli oneri recati dai commi 1 e 3, dell’articolo in esame, qualificati come spese di parte corrente.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme dispongono la copertura di oneri, qualificati dagli allegati tecnici come spese di parte corrente, mediante corrispondente utilizzo del Fondo sviluppo e coesione. Tanto premesso appare opportuno che sia chiarito se sul Fondo sia disponibile un ammontare sufficiente di risorse da destinare a spese di natura corrente per evitare effetti di dequalificazione della spesa. Tali chiarimenti appaiono altresì necessari al fine di verificare che la dinamica per cassa della spesa prevista dalle disposizioni in esame sia in linea con quella già scontata nei tendenziali di spesa con riferimento all’utilizzo delle risorse del Fondo, al fine di evitare effetti negativi sul saldo di fabbisogno. Per quanto attiene invece al saldo di indebitamento netto, trattandosi di spese correnti, il relativo effetto dovrebbe già essersi prodotto al momento dell’assunzione dei relativi impegni di spesa; anche a tal riguardo appare peraltro necessario acquisire la valutazione del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’assegnazione di un contributo straordinario di 600 milioni di euro per il 2016 in favore della regione Campania per il ripiano dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro nonché di un contributo straordinario di 90 milioni di euro per il medesimo anno 2016 in favore della regione Molise per fronteggiare i debiti del servizio di trasporto pubblico regionale, appare opportuno che il Governo assicuri che l’utilizzo del Fondo sviluppo e coesione (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) relativo alla programmazione 2014-2020, previsto a copertura dei predetti oneri, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per l’anno 2016 a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Appare inoltre necessario - come già evidenziato - che il Governo assicuri che il ricorso a tale modalità di copertura, stante la natura corrente dei predetti contributi, non sia in ipotesi suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa.

 

Articolo 12
(Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza)

Le norme incrementano di 600 milioni di euro nell'anno 2016 le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

Inoltre, si autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016 quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.

Un decreto del Ministro dell'interno definisce le modalità di riparto, fra i comuni interessati, delle risorse, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e, comunque, nei limiti della disponibilità del fondo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Maggiori spese correnti

 

Centri accoglienza migranti

(comma 1)

600

 

 

 

600

 

 

 

600

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Fondo ristoro spese comuni

(comma 2)

100

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’entità degli stanziamenti previsti.

 

Articolo 13, comma 1
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

La norma incrementa la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2020" a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Maggiori spese conto capitale

 

Incremento Fondo di garanzia PMI

895,0

 

 

 

 

 

 

 

895,0

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto che i 100 milioni aggiuntivi, a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale "Imprese e competitività 2014-2020” del Ministero dello sviluppo economico, assumono carattere eventuale.

Con specifico riferimento agli importi iscritti nel prospetto riepilogativo, si evidenzia che la previsione di un onere in termini di indebitamento netto appare conforme al trattamento contabile di precedenti analoghe disposizioni, che hanno considerato come “garanzie standardizzate”, ai fini del sistema di contabilità europea, quelle concesse dal Fondo di garanzia per le PMI .

Si ricorda che la relazione tecnica riferita all’articolo 1, comma 196, lettera a), della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che prevedeva un rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ha chiarito che l’effetto dell’incremento del Fondo di garanzia PMI era registrato anche sul saldo di indebitamento netto in quanto le garanzie concesse dal Fondo sono considerate di natura standardizzata ai fini del Sec2010. In proposito, il Sec2010, al paragrafo 20.254, evidenzia infatti che le garanzie standardizzate coprono rischi di credito simili per un gran numero di casi e che, per esse, è possibile stimare quanti dei prestiti risulteranno inadempienti. Coerentemente, il paragrafo 5.197 indica che nelle garanzie standard i garanti sono in grado di stimare la perdita media sulla base delle statistiche disponibili.

Per quanto attiene agli effetti di cassa, si rileva che, anche in questo caso, la mancata imputazione di effetti ai fini del fabbisogno è in linea con quanto previsto per precedenti, analoghe fattispecie. Appare peraltro opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito alla prudenzialità di tale mancata iscrizione, tenuto conto che i relativi oneri, benché eventuali perché connessi al rischio di escussione, in caso di necessità andrebbero compensati anche in termini di cassa.

 

Articolo 13, commi 2-4
(Misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare italiano)

Le norme autorizzano la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione di garanzie. La garanzia ISMEA è concessa a titolo gratuito, nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dalla normativa europea (comma 2).

Viene inoltre modificato l’articolo 2, comma 132, primo periodo, della L. 662/1996, specificando che gli interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, effettuati da ISMEA, sono rivolti anche alle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. Per tali interventi l’Istituto è autorizzato a utilizzare anche le economie risultanti dall'attuazione del regime di aiuti volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari[8] (commi 3 e 4).

Si ricorda che l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) non rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, ai fini del conto economico consolidato. Si tratta comunque di un ente pubblico economico che svolge funzioni di rilevazione ed elaborazione dei dati riguardanti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari (monitoraggio dei prezzi). L’Istituto, inoltre, stipula mutui con la Cassa depositi e prestiti per erogare incentivi finalizzati allo sviluppo della proprietà coltivatrice e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole. Le garanzie prestate da ISMEA possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Maggiori spese conto capitale

 

Concessione di garanzie alle imprese del settore agricolo da parte di ISMEA (comma 2)

30,0

 

 

 

30,0

 

 

 

30,0

 

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 2, chiarisce che le imprese agricole che intenderanno accedere alle garanzie a prima richiesta dell'ISMEA potranno farlo senza dover sostenere costi, fino a un tetto di 15.000 euro (limite del de minimis agricolo).

Con riferimento ai commi 3 e 4, la RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato all’entità della spesa autorizzata.

 

Articolo 14
(Potenziamento del tax credit per il cinema e l’audiovisivo)

La norma incrementa di 30 milioni di euro per il 2016 l’importo di 140 milioni di euro che l’articolo 8, comma 3, del DL n. 91/2013 fissa, a decorrere dal 2016, come limite massimo di spesa ai fini delle agevolazioni fiscali, sotto forma di credito d’imposta, previste in favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, ai sensi dell’art. l, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge n. 244/2007.

Si rammenta che è attualmente all’esame della Camera dei deputati un disegno di legge d’iniziativa governativa, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo (AC. 4080) che, tra l’altro, prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, una serie di agevolazioni fiscali sotto forma di credito di imposta in favore del settore cinematografico[9] (articoli da 15 a 20).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Maggiori spese in conto capitale

 

Potenziamento tax credit-cinema

30,0

 

 

 

30,0

 

 

 

30,0

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l’onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa.

 

Articolo 15
(Disposizioni finanziarie)

La norma prevede, al comma 1, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sia incrementato di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Il successivo comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 2, 9, 10, 12, 13, 14 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a 2.002,1 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provveda:

a) quanto a 417,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.

Il comma 3 prevede, infine, che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva preliminarmente che l’articolo in commento reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 4, comma 2, 9, 10, 12, 13, 14 e 15, comma 1. In particolare, le disposizioni testé citate concernono:

- il riconoscimento di un credito d’imposta per il sostenimento dei costi di adeguamento tecnologico finalizzato alle comunicazioni IVA periodiche, cui la relazione tecnica ascrive un onere quantificato in 244,5 milioni di euro per il 2018 (articolo 4, comma 2);

- la partecipazione di personale militare italiano alle missioni in Libia, per la quale viene autorizzata la spesa di 17,388 milioni di euro per il 2016 (articolo 9);

- l’erogazione di un contributo al contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, di Rete ferroviaria italiana (RFI), per la quale viene autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per il 2016 e di 400 milioni di euro per il 2018 (articolo 10);

- l’incremento, in misura pari a 600 milioni di euro per il 2016, delle spese per l’attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri, nonché l’istituzione di un Fondo presso il Ministero dell’interno con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2016 destinato al concorso dello Stato agli oneri sostenuti dai comuni per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (articolo 12, commi 1 e 2);

- l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in misura pari a 895 milioni di euro per il 2016 (articolo 13, comma 1);

- misure volte a favorire l’accesso al credito delle imprese agricole, per le quali viene autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2016 in favore dell’ISMEA (articolo 13, comma 2);

- il potenziamento del tax credit per il cinema e l’audiovisivo in misura pari a 30 milioni di euro per il 2016 (articolo 14);

- l’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica per un importo pari a 4.260 milioni di euro per il 2017, a 4.185,5 milioni di euro per il 2018, a 3.270 milioni di euro per il 2019 e a 2.970 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Ciò posto, l’articolo in commento prevede che agli oneri complessivamente derivanti dall’attuazione degli interventi testé elencati – pari, in termini di saldo netto da finanziare, a 1.992,39 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 - si provveda con le seguenti modalità:

a) quanto a 417,83 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;

b) quanto a 1.600 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze);

c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, a 4.830 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8.

Ciò posto, in riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera a) non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo - che la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa ivi previste non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle predette dotazioni, anche in considerazione dell’avanzato stadio dell’esercizio finanziario in corso. Si segnala, altresì, che la riduzione delle dotazioni in esame comporta oneri ulteriori sul piano del fabbisogno e dell’indebitamento netto in misura pari a circa 9,7 milioni di euro per il 2016, in conseguenza degli effetti fiscali negativi connessi alla riduzione medesima, che risultano comunque compensati nell’ambito delle risorse complessivamente poste a copertura del provvedimento ai sensi del medesimo articolo 15.

Con riferimento alla copertura di cui alla lettera b), si segnala che il Fondo in parola reca le necessarie disponibilità, posto che lo stanziamento iniziale previsto per il 2016, pari a 781,5 milioni di euro, è stato successivamente integrato per il medesimo anno con un importo aggiuntivo di 955.069.060 euro in conformità a quanto disposto dall’ultima legge di assestamento del bilancio dello Stato.

Con riferimento alla copertura di cui alla lettera c), si segnala preliminarmente la necessità di riformularne il contenuto al fine di assicurare, per quanto concerne il 2019, l’indispensabile equivalenza tra oneri e coperture, al fine di uniformare la disposizione ai dati relativi alle maggiori entrate derivanti per il medesimo anno 2019 dall’articolo 6 correttamente esposti nella relazione tecnica ed evidenziati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari alla stessa allegato. Tanto premesso, appare altresì opportuno espungere dalla disposizione il riferimento all’articolo 8, posto che la relazione tecnica non attribuisce a tale articolo, concernente il rifinanziamento del Fondo sociale occupazione e formazione, alcun effetto in termini di maggiori entrate. Sul punto appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.

 



[1] Cfr. Resoconto stenografico dell'Assemblea, seduta del 25 ottobre 2016.

[2] DPR n. 602 del 1973.

[3]    Di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies della legge n. 167/90, introdotti dalla legge n. 186/2014.

[4] Tale disposizione ha novellato l’art. 5-quater, comma 5 del DL n. 167/90.

[5]    L’art. 3, comma 1, alinea, e commi da 2 a 9, della legge n. 108/2009 prevede, tra l’altro: l’attribuzione di una indennità di missione; la disciplina della valutazione dei periodi di comando; la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento; la possibilità di prorogare di un anno il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata; l’estensione ai volontari in “rafferma biennale” dell’indennità di impiego operativo prevista dall’articolo; la disciplina applicabile al personale in stato di prigionia o disperso.

[6]    L’art. 5, commi 2 e 4, del DL n. 67/2016, in particolare prevede che l’indennità di missione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 108/2009 sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti (comma 2). Il comma 4, prevede, altresì, l’attribuzione di un compenso forfettario di impiego ovvero della retribuzione per lavoro straordinario in deroga, con i limiti previsti - rispettivamente - dall’art. 9, comma 3, del DPR n. 171/2007 (protrazione dell’operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all’anno) e dall’art. 10, comma 3, della legge n. 231/1990 (limiti orari individuali). Il compenso è corrisposto, inoltre, ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente.

[7]    Le norme richiamate prevedono che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, possano essere attivate le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché l’esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture per specifiche esigenze, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. La norma richiamata prevede, altresì, che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali siano effettuate in deroga alla disciplina, di cui all’art. 3, comma 82, della legge n. 244/2007, che ha introdotto un tetto massimo alla spesa per prestazioni di lavoro straordinario (ossia il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie assegnate al medesimo scopo per l’anno finanziario 2007).

[8] Di cui all’articolo 66, comma 3, della L. 289/2002.

[9] Cfr.: Verifica delle quantificazioni n. 448, del 25 ottobre 2016.