Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (AC 4080) Disciplina del cinema e dell'audiovisivo | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 448 | ||
Data: | 25/10/2016 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 4080
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Disciplina del cinema e dell’audiovisivo
(Approvato dal Senato – A.S. 2287) |
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N. 448 – 25 ottobre 2016 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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A.C.
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4080 |
Titolo breve:
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Disciplina del cinema e dell'audiovisivo |
Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatrice per la Commissione di merito:
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Bonaccorsi |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
Funzioni e compiti delle regioni
Nazionalità italiana delle opere
Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo. Cineteca nazionale
Valorizzazione delle sale cinematografiche
Tutela delle minoranze linguistiche
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo
Obiettivi e tipologie di intervento
ARTICOLO 13 e ARTICOLO 39, comma 1, lett. b)
Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo
Requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive
ARTICOLI 15-21, 39, comma 1, lettere a), c) e d) e comma 2, e ARTICOLO 40
Credito d’imposta settore cinematografico
Agevolazioni fiscali e finanziarie
Contributi automatici per le opere cinematografiche e audiovisive
Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva
Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali
Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo
Sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche
Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive
Delega al Governo in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo
Procedura di adozione dei decreti legislativi
PREMESSA
Il provvedimento, di iniziativa governativa, collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, reca norme per la disciplina del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo nonché deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali.
Il testo, già approvato con modifiche dal Senato (S 2287), è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario, che non reca un prospetto riepilogativo degli oneri.
Nel corso dell’esame parlamentare, il Governo ha trasmesso la seguente ulteriore documentazione tecnica: una Nota di risposta alle richieste di chiarimenti emerse nel corso dell’esame; una Nota MIBACT del 2/5/2016, recante ulteriori chiarimenti; una Nota del MEF del 12/7/2016 relativa alle considerazioni degli uffici governativi su alcuni emendamenti presentati; le relazioni tecniche riferite ad alcuni emendamenti presentati dalla relatrice. Nella presente Nota si dà conto di tale documentazione, ove rilevante ai fini della verifica delle quantificazioni.
Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.
In base all’articolo 41, le disposizioni del testo in esame si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, ad eccezione degli articoli 33, 34, 35, 36 e 37.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Le norme definiscono, in primo luogo, oggetto e finalità del provvedimento in esame (articolo 1). Sono poi recate le definizioni adottate nel provvedimento (articolo 2).
Si stabilisce che tali definizioni possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della presente legge, anche in considerazione della evoluzione tecnologica del settore.
Infine, sono indicati i principi e le finalità dell’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo (articolo 3).
La relazione tecnica, riferita al testo originario presentato al Senato e tuttora utilizzabile, evidenzia che le norme non determinano alcun onere per la finanza pubblica.
Al riguardo, trattandosi di norme di contenuto definitorio, non si hanno osservazioni da formulare.
Funzioni e compiti delle regioni
La norma dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrano alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive (comma 1).
Si attribuiscono alle regioni compiti di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico del cinema attraverso la catalogazione, digitalizzazione e conservazione del patrimonio filmico e audiovisivo regionale, tramite mediateche e cineteche e in rete con l'archivio della Cineteca nazionale (comma 2).
Si attribuisce allo Stato il riconoscimento delle "Film Commission"[1], previste dagli ordinamenti regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).
Attraverso le "Film Commission", le regioni hanno il compito di favorire la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico e culturale dell'industria audiovisiva. In tal senso, le "Film Commission" offrono assistenza amministrativa e logistica, danno sostegno alle iniziative cinematografiche e audiovisive e alla formazione artistica, promuovono attività finalizzate all'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività in campo cinematografico (comma 4). Inoltre, le "Film Commission" possono gestire appositi fondi di sostegno economico al settore stanziati dalle regioni e derivanti anche da fondi europei (comma 5).
Le regioni sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato europei (comma 6).
Le norme in esame si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 3/2001 (comma 7).
La relazione tecnica, riferita al testo originario presentato al Senato, che non ha subito variazioni di carattere sostanziale, con riguardo alle disposizioni in esame afferma che la norma riconosce il ruolo delle regioni in materia di promozione dell'attività cinematografica in conformità alla Costituzione e alla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 285 del 2005), senza prevedere nuove attribuzioni, né nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La relazione tecnica sottolinea altresì che le "Film Commission" sono enti di emanazione regionale che perseguono finalità di pubblica utilità, fornendo servizi alle imprese e agli operatori del settore e che attualmente operano 17 "Film Commission"[2].
Per la RT la disposizione si riferisce, dunque, ad organismi già esistenti nella maggior parte degli ordinamenti regionale e, in ogni caso, non prevede oneri per il bilancio dello Stato.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che le "Film Commission", previste dagli ordinamenti regionali, siano istituite, laddove non presenti, e svolgano la propria attività nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica assegnati a ciascuna regione.
Nazionalità italiana delle opere
Le norme indicano i parametri utili per l’attribuzione della nazionalità italiana alle opere cinematografiche e audiovisive, demandando a un D.P.C.M. la definizione del valore di ciascuno dei parametri sopra indicati, la soglia minima di punteggio e le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell’opera (articolo 5).
Si stabilisce che possa essere riconosciuta la nazionalità italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità. Si prevede, altresì, che per le opere cinematografiche per cui manchi un accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere possa essere autorizzata con decreto del Ministro, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale.
Per le opere audiovisive, in caso di mancanza di accordo di coproduzione internazionale, può essere riconosciuta la nazionalità italiana a opere realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall’articolo 5 e imprese straniere; la quota di proprietà dei diritti delle imprese italiane non deve essere inferiore al 20 per cento e deve includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano, mentre la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella di proprietà dei diritti. Infine, le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale sono stabiliti con il decreto di cui all’articolo 5, comma 2 (articolo 6).
La relazione tecnica, riferita al testo originario presentato al Senato, che non ha subito variazioni di carattere sostanziale - afferma che le norme dettano i principi per la definizione dei criteri in base a cui è riconosciuta la nazionalità italiana delle opere e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo. Cineteca nazionale
La norma stabilisce che, ai fini dell’ammissione ai benefici previsti della presente legge, l’impresa di produzione sia tenuta al deposito presso la Cineteca nazionale di una copia, anche digitale, dell’opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al comma 5; il mancato deposito comporta la decadenza da tali benefici (comma 1). Per proiezioni a scopo culturale e didattico, trascorsi tre anni dall’avvenuta consegna, la Cineteca nazionale si avvale delle copie delle opere depositate o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga alla normativa in materia di esclusiva dei diritti d'autore (comma 2). Allo stesso modo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all’estero, non aventi finalità commerciali (comma 3). Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse (comma 4).
Le modalità applicative dell’articolo in esame sono disciplinate con decreto del Ministro (comma 5). Con norma inserita nel corso dell’esame presso il Senato, si stabilisce che nello stesso decreto vengano stabilite le modalità di costituzione di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, come anche le modalità e le condizioni di possibili adesioni alla rete da parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film. L’intervento deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ed è finalizzato a favorire la collaborazione e a promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica (comma 6).
La relazione tecnica, riferita al testo originario, nel ribadire il contenuto della norma, precisa che la stessa non comporta alcun onere per la finanza pubblica.
La relazione tecnica non considera le norme recate dal comma 6, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato[3].
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma - che la rete nazionale delle cineteche pubbliche possa effettivamente essere realizzata senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Valorizzazione delle sale cinematografiche
La norma prevede che possano essere dichiarate di interesse culturale[4] anche le sale cinematografiche e le sale d’essai (comma 1).
Le regioni possono introdurre previsioni volte a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso delle sale cinematografiche e delle sale d’essai. In sede di Conferenza unificata si potranno raggiungere intese per stabilire modalità e strumenti per il conseguimento delle finalità definite nell’articolo in esame (comma 2).
La relazione tecnica, riferita al testo originario presentato al Senato, non modificato modo sostanziale con riferimento all’articolo in esame, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che si limita a precisare che il vincolo di destinazione può essere applicato anche alle sale storiche.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, alla luce delle considerazioni espresse dalla relazione tecnica.
Tutela delle minoranze linguistiche
La norma prevede che nell'attuazione della legge in esame la Repubblica assicuri la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche (comma 1)[5].
A tal fine si prevede che le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità europea e straniera - i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla sua trasmissione nel territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute - possono essere distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita nelle sale del Paese di produzione e, in ogni caso, anche antecedentemente alla loro prima uscita nelle sale italiane (comma 2).
La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta[6] nel corso dell’esame al Senato.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
La norma, modificata dal Senato, individua le funzioni del Ministero dei beni culturali in materia di produzioni cinematografiche (comma 1, lett. da a) a n)).
Le modifiche introdotte al Senato, nello specifico, prevedono che il Ministero:
· svolga[7], con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell’industria cinematografica e audiovisiva italiana e ne coordini l’attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive italiane (comma 1, lett. g));
· promuova[8], nell’ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all’immagine nelle scuole di ogni ordine e grado[9], attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 13 destinate alle finalità di cui all’art. 27, comma 1, lett. i), corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, comma 7, lett. c) e f), della legge n. 107/2015 (comma 1, lett. h)).
Si rammenta che l’art. 1, comma 7, lett. c) ed f), della legge n. 107/2015 ha inserito fra gli obiettivi del potenziamento dell’offerta formativa il potenziamento delle competenze, fra l’altro, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l’alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
· favorisca[10] il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo (comma 1, lett. n)).
La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni di cui al comma 1, lett. da a) a f) e da i) a m) richiamano le funzioni dello Stato nella materia del cinema e dell’audiovisivo, fissando i compiti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e non determinano, pertanto, alcun onere per la finanza pubblica.
La relazione tecnica, relativa all’emendamento introduttivo della norma di cui al comma 1, lett. h), riferisce che la disposizione si limita a richiamare tra le competenze del MIBACT un’attività già prevista dalla legge n. 107/2015 (c.d. buona scuola) che rientra, altresì, tra le finalità perseguite a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. i), del provvedimento in esame, che, a sua volta, menziona espressamente l’art. 1, comma 7, lett. c) e f), della legge n. 107/2015. La disposizione introduce, pertanto, un coordinamento tra l’articolo in esame e l’articolo 27. Gli eventuali oneri derivanti dalla promozione di programmi di educazione all’immagine nelle scuole saranno quindi coperti dalle risorse già destinate, a legislazione vigente, a tal fine dalla legge n. 107/2015. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalle attività formative previste saranno quindi a valere sul citato Fondo, nei limiti delle risorse a ciò destinate dall’articolo 27, comma 1, lett. i).
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma appare finalizzata ad individuare le funzioni e i compiti dell'amministrazione dello Stato in materia di promozione e tutela della cultura cinematografica e audiovisiva nell’ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle risorse riservate a tali finalità nell’ambito del Fondo di cui all’art. 13.
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo
Normativa vigente: L’art. 1 del DPR n. 89/2007 ha attribuito la denominazione di Consulta per lo spettacolo al Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all’art. 1, comma 67, del DL n. 545/1996. La Consulta si articola in cinque sezioni, tra le quali figura quella competente in materia di cinema. Ogni sezione è composta da non più di sette componenti. Gli articoli 2 e 3 del DPR prevedono altresì la Consulta per lo spettacolo dal vivo, la Commissione per la cinematografia, la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, la Giuria per i premi di qualità, le Commissioni per la revisione dei film e il Comitato Consultivo permanente per il diritto d'autore. L’art. 1 del DPCM 3 agosto 2011, nel disciplinare la proroga[11] dei summenzionati organismi collegiali per un biennio, al comma 2, dispone che la partecipazione agli stessi sia onorifica e possa dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e che i gettoni di presenza, ove previsti, non possano superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
La norma, introdotta al Senato, istituisce il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, cui sono attribuiti compiti di consulenza e supporto nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche di settore e di predisposizione di indirizzi e criteri generali per la destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell’audiovisivo (commi 1 e 2).
Tra i compiti (comma 3) del Consiglio superiore si segnalano: l’attività di analisi del settore cinematografico e audiovisivo e quella di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche; la formulazione di proposte sugli indirizzi generali delle politiche pubbliche, sugli interventi normativi e regolamentari, sulle misure di contrasto della pirateria e sull'attività di indirizzo e vigilanza attribuita al Ministero; l’espressione di pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali in materia di cinema e audiovisivo, sulla posizione del Ministero negli accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore, sui criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari; l’organizzazione di consultazioni periodiche con i rappresentanti del mondo delle professioni del settore cinematografico e audiovisivo; la formulazione di proposte in tema di concessione di contributi e riconoscimento degli incentivi; l’emanazione di linee guida per il Ministero nella redazione di relazioni sull’attività nel settore cinematografico e audiovisivo.
All’interno del Consiglio superiore (composto da 11 membri di nomina ministeriale) opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell’ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 6).
Viene demandata ad un decreto ministeriale la definizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del regime di incompatibilità dei componenti del Consiglio superiore e delle modalità di svolgimento dei suoi compiti. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente (comma 7).
A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo[12] e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore (comma 8).
Si fa presente che ulteriori disposizioni del provvedimento in esame sono volte sopprimere Organismi collegiali operanti nel settore: la Commissione per la revisione dei film, tramite la delega di cui all’art. 33; la Consulta territoriale per le attività cinematografiche (art. 39, co 1); la Commissione per la cinematografia e la Giuria per i premi di qualità, in conseguenza dell’abrogazione del D. Lgs 24/2008 (art. 39, co.1).
Si rinvia in proposito alla scheda relativa ai citati articoli 33 e 39.
La relazione tecnica relativa alla proposta emendativa che ha introdotto al Senato la norma in esame[13] afferma che la disposizione non istituisce un nuovo organismo collegiale, ma trasforma uno già esistente (la sezione cinema della Consulta dello spettacolo di cui al DPR n. 89/2007) nel Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo allo scopo di poter meglio assolvere alle nuove finalità stabilite dal provvedimento in esame. Viene, altresì, precisato che il MIBACT già dispone delle risorse necessarie per garantire l’attuazione di quanto previsto dalla norma, in quanto la stessa prevede la contestuale soppressione della suddetta sezione cinema della Consulta dello spettacolo. La relazione tecnica afferma, inoltre, che il funzionamento del Consiglio e della Segreteria tecnica è assicurato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sia per l’organo attualmente operante sia per gli altri organismi soppressi dal provvedimento in esame (sul punto si rinvia alle schede relative agli articoli 26, 33 e 39) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il documento evidenzia, altresì, che ad oggi operano presso il Ministero i seguenti organismi collegiali: Consulta per lo spettacolo dal vivo; Consulta territoriale per le attività cinematografiche; Commissione per la cinematografia; Giunta per i premi di qualità; Commissione per la revisione cinematografica. In merito alle spese per tali organi gli importi erogati per i rimborsi spese sono stati pari ad euro 6.143 (2013); euro 4.532 (2014) ed euro 8.632 (2015).
La relazione tecnica afferma che tali risorse sono a valere sul capitolo 6120, PG 1, le cui risorse non saranno trasferite al Fondo per il cinema e l’audiovisivo, ma resteranno presso la Direzione generale per il cinema del MIBACT. Viene, inoltre, evidenziato che, come precisato nella relazione tecnica relativa al testo originario del disegno di legge, al Fondo affluiranno le risorse del FUS di cui al capitolo 8570, 8571 e 8573 presso il MIBACT. Di conseguenza, il capitolo 6120 e il relativo stanziamento saranno mantenuti presso la Direzione generale, così da poter far fronte alle eventuali spese di rimborso attinenti ai pochi organismi collegiali rimasti. La relazione tecnica precisa, infatti, che il disegno di legge in esame, nel testo originario, prevede una forte riduzione di detti organismi, stabilendo la soppressione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche, della Commissione per la cinematografia, della Giunta per i premi di qualità (cfr. Art. 26) e della Commissione per la revisione cinematografica per effetto dell’esercizio della delega legislativa di cui all’articolo 33. La relazione tecnica afferma, infine, che in base agli elementi fomiti, appare evidente che le risorse necessarie per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai componenti del Consiglio superiore saranno comunque inferiori rispetto a quelle attualmente utilizzate dal Ministero per le medesime finalità con riguardo agli organismi collegiali operanti nel settore del cinema.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, il funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e della relativa Segreteria tecnica venga assicurato a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento degli altri organi collegiali operanti presso il MIBACT, competenti in materia cinematografica, di cui si prevede la soppressione in forza della norma in esame (Sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo) e di altre disposizioni del provvedimento. Si evidenzia peraltro che non vengono espressamente indicati gli importi che, per effetto delle soppressioni disposte, saranno specificatamente destinati all’istituzione ed al funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo. In proposito appare opportuno acquisire elementi di valutazione.
Nulla da osservare, altresì, con riferimento ai profili di onerosità connessi ai rimborsi spese da riconoscere ai componenti del Consiglio superiore (comma 7), preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in base alla quale questi saranno comunque inferiori rispetto a quelli complessivamente previsti a normativa vigente per le medesime finalità per i suddetti organismi collegiali.
Obiettivi e tipologie di intervento
La norma, modificata al Senato, prevede che lo Stato contribuisca al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali (comma 1). Vengono, altresì, indicati gli interventi sotto forma di incentivi, agevolazioni fiscali e contributi che possono essere disposti dal Ministero dei beni culturali per le finalità del provvedimento in esame (comma 2). Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi sono adottate con decreti del Ministro dei beni culturali e con DPCM, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall’Unione europea (comma 3).
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce che la disposizione, fissando gli obiettivi e le tipologie degli interventi previsti a sostegno del settore cinematografico disciplinati nel dettaglio negli articoli successi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
ARTICOLO 13 e ARTICOLO 39, comma 1, lett. b)
Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo
Le norme, modificate dal Senato, istituiscono (articolo 13) nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali, a decorrere dal 2017, il Fondo per il cinema e l’audiovisivo (comma 1). Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dagli artt. 15-22 (Incentivi fiscali), dagli artt. 23-25 (Contributi automatici), dall’art. 26 (Contributi selettivi), dall’art. 27 (Attività di promozione cinematografica e audiovisiva), nonché al finanziamento del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, di cui all’articolo 28 e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo di cui all’articolo 29. Il complessivo livello di finanziamento dei summenzionati interventi è parametrato annualmente all’11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA in specifici settori di attività indicati dalla disposizione[14] (comma 2). Nel 2017, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, sono conferite al Fondo di cui al comma 1 le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.A. alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 28/2004, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti (comma 3). Viene demandata ad un DPCM la definizione delle modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1 e l’individuazione delle quote ulteriori, rispetto alle somme indicate all’articolo 39, comma 2, da destinare agli incentivi fiscali di cui agli artt. 15-22 (comma 4).
Con decreto ministeriale si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dal provvedimento in esame, fermo restando che l’importo complessivo per i contributi selettivi, di cui agli articoli 26 e 27, non può essere inferiore al 15 per cento o superiore al 18 per cento del Fondo medesimo (comma 5).
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti di bilancio iscritti in bilancio ai sensi del presente capo. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti (comma 6).
Viene quindi abrogato (articolo 39, comma 1, lettera b)) il decreto legislativo n. 28/2004 che, all’articolo 12 ha previsto l’istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche.
La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto dell’articolo 13 ed evidenzia che gli interventi che gravano sul Fondo di nuova istituzione, sono gestiti, a legislazione vigente, con le risorse del Fondo unico per lo spettacolo[15] (riferibili alle attività cinematografiche), la cui quantificazione avviene annualmente con decreto ministeriale, e che per il 2016 è pari ad euro 63.587.593 (stanziamenti previsti sui capitoli Cap. 8570 - Quota del Fondo da erogare per il finanziamento delle attività di Produzione cinematografica - Cap. 8573 - Quota del Fondo da erogare per il finanziamento delle attività di promozione cinematografica). A tali risorse si aggiungono euro 19.605.576 (Cap. 8571 - Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche).
Viene, inoltre, precisato che resteranno sui capitoli MEF anche gli stanziamenti[16] previsti per il finanziamento dei crediti d’imposta di cui all’art. 1, commi 325-337, della legge n. 244/2007, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, nonché quello relativo al credito d’imposta previsto dall’articolo 20 del D.lgs. n. 60/1999, pari ad euro 26.435.000 per il 2017, ad euro 26.014.428 per il 2018 e ad euro 26.435.000 annui a decorrere dal 2019[17],
Nel corso dell’esame presso il Senato, con riguardo al comma 3, è stato chiesto di fornire ulteriori dati di quantificazione, con particolare riferimento all’ammontare complessivo delle risorse del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche a partire dal 2017. Sul punto, nella documentazione tecnica presentata dal Governo, viene evidenziato che su tale Fondo vengono versate annualmente le risorse provenienti dai capitoli su cui confluisce il Fondo unico per lo spettacolo, oltre a risorse straordinarie di volta in volta indicate dalla legge. Alla data del 13 aprile 2016, sul Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche risulta una giacenza di tesoreria pari ad euro 89.946.345,16. Viene, altresì, rilevato che se si considerano le risorse per le quali sono state già adottate delibere dell’Amministrazione, l’effettiva disponibilità del Fondo alla data del 31 dicembre 2015 è pari ad euro 1.844.148,32.
La relazione tecnica,[18] relativa all’emendamento modificativo del comma 5 dell’articolo 13 (che ha confermato la percentuale minima di risorse del Fondo da destinare per i contribuiti selettivi (15 per cento) prevedendo, altresì, che questa non possa essere comunque superiore del 18 per cento), evidenzia che la previsione di una soglia minima del 15% appare sostenibile dal punto di vista finanziario in quanto:
· il dato storico relativo all’importo annuale complessivamente stanziato per contributi selettivi è pari a circa 80 milioni di euro annui (circa il 20% della dotazione del Fondo, pari a circa 400 milioni di euro). Anche scorporando la voce relativa al contributo per film d’interesse culturale (circa 12/15 milioni di euro annui), l’importo complessivo per contributi selettivi sarebbe comunque pari al 16-17% di 400 milioni di euro;
· il provvedimento in esame (nel testo originario) prevede un aumento complessivo di risorse per il settore cinema e audiovisivo per circa 150 milioni di euro annui. Tale importo, al netto delle spese per il Piano straordinario sale, di cui all’art. 28 (30 milioni euro), di quelle per il Piano digitalizzazione, di cui all’art. 29 (10 milioni di euro) e di quelle previste per la sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’art. 30 (5 milioni di euro), è ampiamente sufficiente ad assicurare la sostenibilità dei crediti d’imposta (attualmente 167 milioni di euro) e dei contributi automatici (attualmente 17 milioni di euro). Per tali ultime due voci, incentivi fiscali e contributi automatici, vi sarebbero comunque un aumento di risorse fino a circa 100 milioni di euro per effetto del provvedimento in esame.
Ne discenderebbe, pertanto, la piena sostenibilità economica e finanziaria della modifica introdotta.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma (art. 13, comma 2) dispone che il livello complessivo di finanziamento degli interventi del settore sia parametrato annualmente all’11 per cento delle entrate effettivamente versate nel bilancio dello Stato nell’anno precedente derivanti dalll’IRES e dall’IVA versati in specifici settori. Si dispone altresì che il medesimo finanziamento non possa comunque risultare inferiore a 400 mln. Poiché le disposizioni che indicano i relativi mezzi di copertura (artt. 38 e 39, comma 2) individuano le relative risorse fino al predetto importo di 400 mln, andrebbe chiarito con quali risorse si possa far fronte all’eventuale eccedenza, rispetto a tale importo qualora l’applicazione del suindicato parametro dell’11 per cento dovesse dar luogo ad un ammontare superiore a 400 mln.
Andrebbe altresì chiarito quale sia il livello minimo di dotazione del Fondo di cui all’art. 13, tenuto conto che alla determinazione dell’importo minimo complessivo di 400 milioni concorrono anche risorse che, in base al testo e alla relazione tecnica, sarebbero mantenute in bilancio nello stato di previsione del MEF.
Requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive
La norma, modificata dal Senato, stabilisce che l’ammissione ai benefici previsti dal provvedimento in esame, ad eccezione degli incentivi di cui all’articolo 19, è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana (comma 1).
Vengono, altresì, indicate le tipologie di opere da escludere dai contributi, provvidenze e agevolazioni che saranno individuate analiticamente con apposito decreto del Ministro (comma 2).
Si tratta in particolare, di opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, opere prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali, programmi di informazione e attualità, giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show; programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni; trasmissione, anche in diretta, di eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi e programmi televisivi.
La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere che l’ammissione ai benefici previsti dalla presente legge sia subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana e che, con decreto del Ministro, siano individuati i casi di esclusione con riferimento ad alcune tipologie di opere.
Le modifiche approvate in prima lettura al Senato non sono corredate di relazione tecnica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
ARTICOLI 15-21, 39, comma 1, lettere a), c) e d) e comma 2, e ARTICOLO 40
Credito d’imposta settore cinematografico
Le norme introducono, con decorrenza 1° gennaio 2017, agevolazioni fiscali sotto forma di credito di imposta in favore del settore cinematografico (articoli da 15 a 20).
Articolo 15
Introduce un credito d’imposta in favore delle imprese di produzione. La misura del beneficio è pari:
- al 30% del costo di produzione delle opere cinematografiche;
- al 30% (in via prioritaria, ferma restando la possibilità di prevedere una diversa aliquota comunque non inferiore al 15%) del costo di produzione di talune opere audiovisive espressamente indicate;
- ad aliquota da determinare (compresa tra il 15% e il 30%) per le restanti opere audiovisive.
Articolo 16
Introduce un credito d’imposta in favore delle imprese di distribuzione. La misura del beneficio è pari:
- al 30% elevabile al 40% per le imprese in possesso dei requisiti indicati nel comma 2;
- ad aliquota da determinare (compresa tra il 15% e il 30%) per le altre imprese di distribuzione indicate nei commi 3 e 4.
Articolo 17
Introduce un credito d’imposta in favore delle imprese dell’esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione. La misura del beneficio è pari:
- ad aliquota da determinare (compresa tra il 20% e il 40%) per le spese per la realizzazione o il ripristino di sale cinematografiche ed altre tipologie di spese previste dal comma 1;
- ad aliquota da determinare (compresa tra il 20% e il 30%) per le spese indicate nel comma 2.
Articolo 18
Introduce un credito d’imposta in favore degli esercenti sale cinematografiche. Il beneficio dovrà essere determinato in misura non superiore al 20% degli introiti derivanti dalla programmazione delle opere indicate nell’articolo in esame.
Articolo 19
Introduce un credito d’imposta in favore delle imprse di produzione esecutiva e di post-produzione che utilizzano manodopera italiana e che sono in possesso degli ulteriori requisiti indicati dalla norma. Il beneficio dovrà essere determinato in misura compresa tra il 25% e il 30% della spesa sostenuta in Italia.
Articolo 20
Introduce un credito d’imposta in favore di tutti i soggetti IRES che effettuano un apporto di denaro per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive. Il beneficio dovrà essere determinato in misura non superiore al 30% della somma corrisposta.
I crediti d’imposta in esame non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rilevano ai fini della determinazione del limite massimo di crediti d’imposta annualmente fruibile di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (articolo 21, commi 2 e 3).
Il credito d’imposta può essere ceduto dal beneficiario ad un intermediario bancario, finanziario o assicurativo, incluso l’Istituto per il credito sportivo. Il cessionario può utilizzare il credito esclusivamente in compensazione per il pagamento di debiti tributari o contributivi. La cessione del credito non pregiudica l’attività di controllo e di accertamento nei confronti del cedente (articolo 21, comma 4).
Gli ulteriori commi dell’articolo 21 recano disposizioni strettamente connesse a quelle degli articoli 39 e 40.
Si segnala in primo luogo, che l’articolo 39 del provvedimento in esame prevede l’abrogazione delle vigenti norme che recano disposizioni in favore del settore cinematografico.
Più in particolare, l’articolo 39, comma 1, prevede l’abrogazione:
- dell’art. 20, d.lgs. n. 60/1999 recante disposizioni in materia di credito d’imposta in favore degli esercenti sale cinematografiche (comma 1, lettera a));
- del d.lgs. n. 28/2004 recante la Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche. Tra le misure previste dal provvedimento, si segnala l’istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche. Le risorse attribuite al predetto fondo sono destinate a finanziare le attività specificatamente indicate concernenti il settore cinematografico (comma 1, lettera b)). In proposito alla presente abrogazione si rinvia alla scheda relativa all’articolo 13 del provvedimento in esame;
- dell’art. 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337 della legge n. 244/2007 nonché dell’art. 8 del decreto legge n. 91/2013 che recano la disciplina dei vigenti crediti d’imposta in favore del settore cinematografico (comma 1, lettere c) e d)).
Viene inoltre precisato che le risorse iscritte in bilancio per compensare gli oneri derivanti dai vigenti crediti d’imposta (abrogati dalle sopra indicate lettere a), c) e d) del comma 1) – indicate in misura pari a euro 166.435.000 per l’anno 2017, euro 166.014.428 per l’anno 2018 e a 166.435.000 euro a decorrere dal 2019, sono mantenute in bilancio nello stato di previsione del Ministero dell’economia per essere destinate ai crediti d’imposta disciplinati dagli articoli da 15 a 21 del provvedimento in esame (articolo 39, comma 2).
Ai crediti d’imposta sono altresì destinate quote ulteriori di risorse, da trasferire allo stato di previsione del Ministero dell’economia e da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il limite massimo delle risorse da destinare complessivamente ai crediti d’imposta in esame nonché la ripartizione delle risorse medesime tra le singole misure sono stabiliti con il decreto ministeriale di cui all’articolo 13, comma 5, del provvedimento in esame con cui si provvede altresì al riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dal provvedimento in esame (articolo 21, comma 1):
Con successivi decreti ministeriali sono inoltre stabiliti, distintamente per ciascuna tipologia di credito d’imposta, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote di ogni singolo beneficio, la base di commisurazione, la specificazione dei riferimenti temporali nonché le ulteriori disposizioni applicative atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell’importo complessivamente stanziato. Mediante i decreti ministeriali, inoltre, sono stabilite le modalità di esecuzione dei controlli e i casi di revoca e di decadenza dal beneficio (articolo 21, comma 5).
Le eventuali risorse finanziarie non utilizzate sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l’audiovisivo istituito dall’articolo 13 del provvedimento in esame (articolo 21, comma 6).
Infine, fino a quando non saranno emanati i decreti attuativi delle norme che si intende introdurre, continuano a trovare applicazione i decreti emanati in attuazione della disciplina vigente[19] (articolo 40).
La relazione tecnica, riferita al testo originario, dopo aver sinteticamente illustrato il contenuto delle norme, sottolinea che le modalità attuative previste nel decreto ministeriale devono garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell’importo complessivo stanziato e che comunque tutti gli interventi finanziari previsti siano riconosciuti nell’ambito delle risorse stanziate allo scopo.
Nella Nota di risposta a richieste di chiarimenti emersi nel corso dell’esame al Senato – con particolare riferimento agli effetti finanziari attribuibili alla possibilità di cedere i crediti d’imposta – viene precisato quanto di seguito indicato. La normativa vigente[20] consente la cessione del credito d’imposta per l’acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (c.d. tax credit digitale) mentre la norma in esame estende la facoltà di cessione a tutte le ulteriori tipologie di credito d’imposta introdotto. Tuttavia, segnala la Nota, “tra i crediti oggetto della cedibilità in esame, quello relativo al tax credit digitale rappresenta quello maggiormente interessato” e, al momento della sua introduzione, “sono stati ascritti effetti negativi di cassa, pur essendo presente sempre un limite di spesa complessivo annuale”. Tanto premesso, la Nota afferma che l’estensione della cedibilità alle altre tipologie di crediti d’imposta, “oltre ad interessare altre fattispecie per le quali il problema dell’incapienza dell’agevolazione è marginale, non determina un superamento del limite di spesa alla luce del fatto che, ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 17 della legge n. 196/2009, il meccanismo di monitoraggio garantisce che la fruizione del beneficio avvenga nel limite dell’onere ascritto per ciascun credito d’imposta”.
Inoltre, in merito ai possibili effetti negativi che potrebbero determinarsi in virtù della deducibilità degli interessi passivi da parte del soggetto cedente, la Nota afferma che si tratta di effetti che incidono sulla redditività delle imprese che, per prassi, non vengono valutati.
La Nota MIBACT del 12 luglio 2016 afferma, tra l’altro, che la non rilevanza delle agevolazioni in esame ai fini della determinazione del limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta (art. 21, comma 3)[21] è già prevista dall’attuale ordinamento (art. 2, co. 4-bis , del decreto legge n. 225/2010) in relazione ai crediti d’imposta nel settore cinematografico vigenti, di cui il provvedimento in esame prevede l’abrogazione. Viene inoltre evidenziato che tale disposizione è in linea “con la logica della cedibilità dei crediti, che costituisce uno degli elementi specifici di sostegno del settore: la mancata previsione di tale deroga vanificherebbe infatti la effettiva cedibilità del credito da parte dell’impresa beneficiaria, a motivo della non immediata fruibilità del credito in questione per il presumibile raggiungimento del suaccennato limite annuo di compensabilità dei crediti fiscali da parte del potenziale soggetto cessionario”. La Nota ricorda inoltre che i crediti d’imposta in esame non rientrano neppure nell’ambito di applicazione del limite di 700.000 euro annui previsto dall’art. 34 della legge n. 388/2000 in quanto si tratta di benefici per i quali, essendone predeterminato lo stanziamento, non è necessario il controllo della spesa pubblica, sottesa all’applicazione del suddetto limite. Conclude quindi ricordando che i decreti ministeriali attuativi saranno emanati con la finalità di assicurare che in nessun modo le diverse fattispecie regolate dai crediti d’imposta possano superare il limite delle risorse complessivamente stanziate per tali finalità.
Si segnala infine quanto affermato nelle relazioni tecniche positivamente verificate riferite ad alcuni emendamenti presentati nel corso dell’esame presso il Senato. In particolare, con riferimento agli emendamenti diretti ad aumentare la misura massima al di sotto della quale il decreto dovrà fissare l’aliquota effettiva di ciascun credito d’imposta, la relazione tecnica afferma che le modifiche proposte non determinano effetti finanziari in quanto i decreti ministeriali attuativi dovranno determinare la misura applicabile in modo da assicurare il rispetto del limite delle risorse complessivamente stanziate.
Al riguardo si prende atto di quanto evidenziato nella norma e ribadito dalla relazione tecnica in merito al fatto che le aliquote dei crediti d’imposta saranno determinate in misura tale da assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo. Tanto premesso andrebbero chiariti i meccanismi procedurali volti a garantire il rispetto di tale limite pur in presenza di un automatismo nella fruizione individuale dei benefici, insito nel sistema della compensazione.
A tal fine andrebbe altresì chiarito se il limite di spesa sarà determinato tenendo conto anche della modulazione degli effetti per cassa, che potrebbe risultare diversa da quella per competenza; ciò anche in considerazione del fatto che la prevista possibilità di cedere tali crediti appare suscettibile di determinare una maggiore tempestività nella fruizione del beneficio rispetto ai tempi ordinari di fruizione dei crediti d’imposta. Sul punto appare opportuno l’avviso del Governo.
Infine andrebbe chiarito se i limiti di spesa complessivi terranno conto della possibilità di una maggiore fruizione dei benefici rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, per effetto dell’irrilevanza, attualmente prevista solo per alcune fattispecie, delle agevolazioni in esame ai fini della determinazione del limite massimo dei crediti d’imposta fruibili annualmente.
Agevolazioni fiscali e finanziarie
La norma introduce agevolazioni fiscali nel settore cinematografico riproponendo, con lievi modifiche, le norme di favore vigenti disciplinate dall’art. 25 del d.lgs. n. 28 del 2004, del quale si prevede contestualmente l’abrogazione[22].
In particolare, il comma 1 individua le tipologie di atti cui si applica l’imposta di registro in misura fissa in luogo di quella proporzionale; il comma 2 prevede l’applicazione di un’imposta agevolata per le operazioni di credito cinematografico; il comma 3 stabilisce le condizioni affinchè le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dai titoli di accesso ai soci non concorrano alla formazione del reddito; il comma 4 fa salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell’art. 20 del decreto legge n. 26/2014 recanti norme in materia di concessione edilizia per la realizzazione di sale cinematografiche.
La relazione tecnica riferita al testo iniziale afferma che l’articolo in esame non determina nuovi o maggiori oneri.
In particolare la relazione segnala che le disposizioni previste per gli atti soggetti a imposta di registro, per le operazioni di credito cinematografico e per gli atti connessi risultano già previste a normativa vigente dall’articolo 25 del d.lgs. n. 28/2004.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Contributi automatici per le opere cinematografiche e audiovisive
Le norme dispongono quanto segue:
· il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo, di cui all'articolo 13, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive. I contributi sono concessi nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e il loro importo complessivo determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere prodotte o distribuite, individuate dal successivo articolo 24 (articolo 23);
· ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero nella quale possano essere riconosciuti gli importi da utilizzare. A ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti gli importi calcolati in base ai risultati economici, artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti da opere da essa prodotte ovvero distribuite in Italia e all'estero (articolo 24, commi 1 e 2);
Il calcolo degli importi avviene secondo le seguenti modalità:
- per le opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi (ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, partecipazione e riconoscimenti relativi a rassegne e concorsi internazionali di livello primario);
- per le opere audiovisive, si tiene conto, della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari di realizzazione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi (ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, partecipazione e riconoscimenti relativi a rassegne e concorsi internazionali di livello primario);
- possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere (opere prime e seconde, documentari, opere d'animazione), ovvero ai risultati ottenuti in determinati canali distributivi e anche in determinati periodi dell’anno. Si può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati in specifiche opere, con riguardo alle oggettive difficoltà nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione delle stesse.
· i contributi alla produzione[23], ancora non erogati alle imprese di produzione, confluiscono nella posizione contabile di ciascuna impresa, tenendo conto anche degli atti di disposizione di tali contributi anteriori al 31 dicembre 2015, compatibili con le finalità previste per i contributi alla produzione (articolo 24, comma 3);
· con decreto ministeriale sono definite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalità applicative delle disposizioni sui contributi automatici, tra cui: i requisiti patrimoniali e finanziari minimi delle imprese interessate; i criteri di assegnazione dei contributi e i requisiti delle opere; ulteriori categorie di opere aperte all’accesso ai meccanismi premianti; il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato; i casi di decadenza o di revoca (articolo 25).
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che agli oneri derivanti dalla previsione di contributi automatici si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo di cui all'articolo 13.
Al riguardo, si osserva che le disposizioni in esame specificano che i contributi automatici saranno finanziati a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo e che le modalità applicative saranno definite, con decreto, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili. In proposito, si osserva peraltro che i contributi in questione sono definiti “automatici”. Andrebbe quindi chiarito in base a quali meccanismi procedurali si intenda garantire tale automatismo, salvaguardando nel contempo il rispetto degli indicati limiti di spesa. Quanto all’articolo 24, comma 3, andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di verificare che la procedura prevista non incida su posizioni soggettive attualmente esistenti ovvero su impegni di spesa già assunti.
Le norme prevedono che il Ministero, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, di cui all’articolo 13, conceda contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
I contributi sono destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare:
· alle opere prime e seconde;
· alle opere realizzate da giovani autori;
· ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie;
· alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile;
· alle opere sostenute con contributi di più aziende.
I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di cinque esperti scelti tra personalità di chiara fama, anche internazionale, e di comprovata qualificazione professionale nel settore. Detti esperti non hanno titolo a compenso, gettoni, indennità comunque denominate, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto (commi 1 e 2).
Il Ministero concede altresì contributi selettivi a specifiche imprese, individuate prioritariamente come segue: imprese di nuova costituzione; start-up; imprese in possesso dei requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (comma 3).
Con decreto ministeriale sono definite le modalità applicative delle disposizioni in esame. In particolare, potranno essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili. Il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell’impresa e i casi di revoca e di decadenza (comma 4).
La relazione tecnica, riferita al testo originario, oltre a descrivere le norme, ribadisce che agli oneri derivanti dai contributi selettivi si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13.
Agli oneri relativi all'attività posta in essere dagli esperti, limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute, si provvederà con le risorse finora utilizzate per assicurare il funzionamento della sezione cinema della consulta dello spettacolo, della consulta territoriale per le attività cinematografiche e della commissione per la cinematografia. Tali risorse ammontavano per il 2015 a circa 15.500 euro (cap. 6120 - spese di funzionamento). La RT afferma altresì che, conseguentemente all'adozione di questa misura, saranno soppresse la Commissione per la cinematografia (composta di 13 membri) e la Giuria per i premi di qualità (3 membri).
Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha ribadito che le risorse per i contributi automatici sono a valere sul Fondo ex articolo 13, che al comma 5 fissa al 18% del Fondo la quota massima complessivamente destinabile ai contributi di cui al presente articolo 26 e al successivo articolo 27. Il Governo ha altresì confermato la soppressione della Commissione per la cinematografia e la Giuria per i premi di qualità in conseguenza dell’abrogazione del D. Lgs. 28/2004[24].
Al riguardo, si osserva che le disposizioni specificano che i contributi selettivi verranno erogati a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo e che l’articolo 13, comma 5, del provvedimento in esame chiarisce che l’importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo. Andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti in merito alle procedure di determinazione e attribuzione delle risorse da destinare alle provvidenze in esame, che dovranno essere idonee a garantire il rispetto dei predetti limiti complessivi. In proposito, appare utile acquisire la valutazione del Governo, considerate altresì le numerose finalizzazioni del Fondo, anche in attuazione degli articoli da 23 a 26, e la previsione di riserve di risorse per specifiche finalità, ai sensi degli articoli 28, 29 e 30.
Con riferimento agli oneri relativi al rimborso delle spese sostenute dai cinque esperti di cui al comma 2 – a valere sul capitolo 6120 del Ministero dei beni culturali – la RT afferma che viene contestualmente disposta la soppressione della Commissione per la cinematografia e della Giuria per i premi di qualità, di cui rispettivamente all’articolo 8 e all’articolo 13, comma 7, del D. Lgs. 28/2004 [provvedimento abrogato dal successivo articolo 39, comma 1, lettera b)]. In proposito, pur tenendo conto della presumibile, contenuta incidenza delle spese in questione, appare utile acquisire un chiarimento dal Governo circa la quota effettiva del capitolo 6120 destinata alla copertura degli oneri derivanti dai cinque esperti, atteso che sul medesimo capitolo sono coperte anche le spese connesse all’istituzione del Consiglio superiore del cinema, di cui all’articolo 11 e in relazione al quale si rinvia all’apposita scheda.
Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva
La norma prevede che il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, conceda contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni.
Tale finanziamento è finalizzato a:
§ favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
§ promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
§ promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
§ sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
§ promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
§ sostenere la programmazione di film d’essai ovvero di ricerca e sperimentazione;
§ sostenere la diffusione della cultura cinematografica;
§ sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo o alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, nonché per studi e valutazioni;
§ sostenere - per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto dell’articolo 13, comma 5 - il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.
Sono autorizzati a richiedere il contributo enti pubblici e privati, istituti universitari, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale (comma 2).
Si dispone altresì che, sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provveda ad ulteriori interventi (comma 3).
Si tratta dei contributi relativi:
· alle risorse da assegnare all’Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);
· ai contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;
· ai contributi per l'attività istituzionale della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;
· al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna.
Con decreto ministeriale sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi e della ripartizione delle risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo (comma 4).
La relazione tecnica conferma che l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie è a valere sul Fondo previsto dall'articolo 13.
Al riguardo, si rileva che i contributi previsti dalle disposizioni in esame sono coperti a valere sul Fondo di cui all’articolo 13. Ciò premesso, appare utile acquisire conferma che – stanti le numerose finalizzazioni del Fondo, anche in attuazione dei precedenti articoli da 23 a 26, e la previsione di riserve di risorse per specifiche finalità, ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 - le risorse disponibili siano sufficienti ad assicurare il finanziamento degli interventi previsti.
Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali
La norma al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale, costituisce un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021[25], per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati alla:
· riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale;
· realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
· trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino, finalizzata, all'aumento del numero degli schermi;
· ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, con il relativo rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari.
Le disposizioni applicative e la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono definite con D.P.C.M. su proposta del Ministro (comma 2).
Infine, al comma 5 si prevede che nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate e per agevolare le azioni di diffusione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale, le regioni possano introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
Si rammenta che il comma 5 riproduce il testo di una disposizione recata dall’articolo 8, comma 3 del testo originario del provvedimento.
La relazione tecnica - riferita al testo originario della norma - si limita a descrivere il contenuto della norma stessa.
La relazione tecnica (riferita all’articolo 8, comma 3 del testo originario, di tenore analogo al comma 5 del testo in esame) afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limita a introdurre la possibilità per le regioni di adottare previsioni urbanistiche ed edilizie dirette a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche.
Sulle proposte emendative approvate dal Senato, la 5^ Commissione ha reso parere non ostativo con l’eccezione di quella[26] che ha incrementato l’utilizzo del Fondo per gli anni 2020 e 2021, sulla quale la Commissione ha espresso parere di semplice contrarietà[27].
Al riguardo, per quanto riguarda l’utilizzo del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, si rinvia a quanto osservato in relazione all’articolo 13. Andrebbe altresì acquisita la valutazione del Governo in merito alla possibilità di garantire il complesso degli interventi a carico del Fondo pur in presenza di riserve di risorse, quali quella in esame, destinate a specifiche finalità.
Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo
La norma, per consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale, costituisce un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche (comma 1).
Si prevede la concessione del contributo a imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati e tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione. Si prevede, inoltre, che un D.P.CM. definisca i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi stessi, i limiti massimi d'intensità dei contributi (commi 2 e 4).
La relazione tecnica, riferita al testo originario della norma, che risulta sostanzialmente inalterato, si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.
Al riguardo, per quanto riguarda l’utilizzo del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, si rinvia a quanto osservato in relazione all’articolo 13. Andrebbe altresì acquisita la valutazione del Governo in merito alla possibilità di garantire il complesso degli interventi a carico del Fondo pur in presenza di riserve di risorse, quali quella in esame, destinate a specifiche finalità.
Sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
La norma attribuisce a un decreto del Ministro dello sviluppo economico l’istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese[28] dotata di contabilità separata e destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici (comma 1).
Lo stesso decreto definisce le tipologie di operazioni da garantire, le modalità di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative del presente articolo (comma 4).
La sezione è alimentata per 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all’articolo 13. Il Ministro determina annualmente, con proprio decreto, eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione (comma 2). Tali risorse possono essere incrementate anche tramite apposite convenzioni stipulate tra i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati (comma 3).
La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta dal Senato[29].
Nel corso dell’esame parlamentare[30], la 5^ Commissione ha espresso parere di semplice contrarietà.
Al riguardo, per quanto riguarda l’utilizzo del Fondo per il cinema e l’audiovisivo, si rinvia a quanto osservato in relazione all’articolo 13. Andrebbe altresì acquisita la valutazione del Governo in merito alla possibilità di garantire il complesso degli interventi a carico del Fondo pur in presenza di riserve di risorse, quali quella in esame, destinate a specifiche finalità.
Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche
La norma prevede che lo Stato favorisca un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico, impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nel settore cinematografico.
In materia di tutela della concorrenza si applicano le disposizioni della legge n. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), mentre l'Autorità garante della concorrenza e del mercato opera nei modi e nei termini previsti all'articolo 16 della citata legge n. 287/1990 con i seguenti compiti:
§ su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto detenga una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici (comma 3);
§ trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica (comma 4).
La relazione tecnica, riferita al testo originario della norma, risulta pienamente utilizzabile in quanto il testo in esame non è stato modificato dal Senato. Detta relazione afferma che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le attività indicate dalla norma a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
La documentazione tecnica pervenuta nel corso dell’esame presso il Senato fa presente che le attività richiamate dall’articolo in esame rientrano nei compiti già svolti dall’Autorità garante della concorrenza.
Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità, per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di svolgere le attività previste dalla norma in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive
La norma prevede l’istituzione presso il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (comma 1).
Per realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 633/1941, sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana[31] che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea (comma 2).
Nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, il Registro assicura (comma 3):
la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori, così come l’annotazione di tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alle opere cinematografiche e audiovisive;
la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive, così come la pubblicità relativa ai diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.
La pubblicità di tali informazioni è assicurata anche con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero (comma 6).
L'iscrizione di un'opera nel Registro avviene su richiesta del produttore, degli autori o dei titolari dei diritti, con la comunicazione delle informazioni relative a eventuali contributi di finanziamento dell’opera, pena la revoca dei benefìci concessi ai sensi della presente legge (comma 4).
Si stabilisce che un'opera letteraria destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera letteraria concede l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera, con il deposito del titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva da parte del produttore nel caso si eserciti l'opzione (comma 5).
Con D.P.C.M. sono determinate le caratteristiche del Registro (comma 7) ed inoltre:
§ le modalità di registrazione delle opere, anche letterarie;
§ le tariffe relative alla tenuta del Registro;
§ la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione;
§ le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.
Infine, il comma 8 dispone una serie di modifiche all’articolo 103 della legge 633/1941.
In particolare, si abroga la norma che prevede la tenuta del registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive da parte della SIAE; sono, inoltre, previste altre modifiche di carattere formale derivanti dall’istituzione del Registro pubblico di cui alla disposizione in esame.
La relazione tecnica è stata aggiornata nel corso dell’esame presso il Senato[32] in relazione all’approvazione dell’emendamento 29.1 della relatrice che ha riformulato il testo della norma recata dalla versione originaria del provvedimento. Detta relazione tecnica ribadisce che la tenuta del registro è affidata al Ministero, che ne assicura la gestione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, in particolare, presso la direzione generale Cinema. D’altra parte, l’attività di gestione del registro non risulta particolarmente complessa e il ministero già dispone di strutture incaricate di svolgere analoga attività, come ad esempio l’Istituto per i beni sonori e audiovisivi, delle quali potrà anche avvalersi per l’assolvimento dei compiti previsti.
Una nota dell’Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze (documentazione presentata nel corso dell’esame presso il Senato) riporta valutazioni espresse dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con riferimento alla proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame. Tali considerazioni, oltre a confermare le valutazioni espresse dalla Ragioneria, chiariscono che qualora risultasse necessario sostenere costi specifici, ad esempio per la realizzazione o l’aggiornamento di applicazioni informatiche, le relative risorse potranno essere reperite a valere sul capitolo 85.01 del Ministero su cui vi sono 3.156 euro per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Al riguardo, si evidenzia che la disposizione assegna al MIBACT il compito di tenuta ed aggiornamento del pubblico registro cinematografico, attualmente gestito dalla SIAE, soggetto esterno al perimetro della p.a. ai fini dei conti europei.
Si rileva altresì che, ai sensi del comma 7, con D.P.C.M. sono determinate le caratteristiche del Registro, prevedendo anche il pagamento di tariffe per la tenuta del Registro.
In proposito appare utile una conferma circa l’idoneità del gettito tariffario a garantire la copertura dei costi relativi alla gestione del registro, anche sotto il profilo dell’allineamento temporale.
Delega al Governo in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo
La norma conferisce una delega legislativa per la riforma della disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive.
Fra i principi e i criteri direttivi, la lettera b) del comma 2 prevede l'istituzione, presso il MIBACT, dell'organismo di controllo della classificazione dei film, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 161/1962. Ai componenti, scelti tra personalità indipendenti e di comprovata qualificazione professionale, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute. Inoltre, le lettere c) e d) rinviano ai decreti legislativi l’individuazione del procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi e del relativo sistema sanzionatorio.
La relazione tecnica, riferita al testo originario della norma, sostanzialmente non modificato, ribadisce il contenuto della norma stessa e afferma che in sede di emanazione dei decreti legislativi potranno essere definiti anche i rimborsi delle spese sostenute dai componenti dell'organismo di controllo della classificazione dei film, atteso che al momento non è possibile delineare le modalità di nomina, le modalità operative e di funzionamento (e quindi il numero di riunioni) né tanto meno il numero di componenti, pertanto la relativa copertura finanziaria dovrà essere eventualmente definita all'interno del decreto delegato. La relazione rileva quindi che l'organismo di controllo prenderà il posto delle attuali 7 Commissioni per la revisione cinematografica previste dalla legge n. 161 del 1962, di 9 componenti ciascuna (per un totale di 63 membri): dunque si determinerà una riduzione nella composizione di organismi collegiali.
Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui la sostituzione delle attuali commissioni con il nuovo organismo comporterà una riduzione nella composizione di organismi collegiali e la copertura finanziaria dovrà essere definita in sede di esercizio della delega legislativa, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Ciò anche alla luce di quanto disposto dall’articolo 36, comma 3, del disegno di legge in esame (secondo il quale i decreti legislativi previsti dalle deleghe in esame dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie) e dall’articolo 38, comma 3, che rinvia anch’esso - con riferimento al complesso delle deleghe previste dal provvedimento in esame - all’articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica.
La norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma normativa e procedurale in materia di promozione delle opere audiovisive italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi.
Fra i principi e i criteri direttivi, la lettera f) del comma 2 include la previsione di un adeguato sistema di verifica, di controllo e di valutazione dell'efficacia nonché di un appropriato sistema sanzionatorio.
La relazione tecnica, riferita al testo originario della norma, sostanzialmente non modificato, afferma che la delega è prevista senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ribadisce il contenuto della norma.
In risposta alle richieste di chiarimenti formulate nel corso dell’esame presso il Senato, la documentazione tecnica pervenuta[33] ha confermato che i decreti legislativi di riforma non comporteranno alcun onere a carico della finanza pubblica in quanto disciplineranno gli oneri in materia posti a carico degli operatori del settore (quali, ad esempio, le emittenti televisive) e in applicazione della direttiva sui servizi media audiovisivi.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Ciò anche alla luce di quanto disposto dall’articolo 36, comma 3, del disegno di legge in esame (secondo il quale i decreti legislativi previsti dalle deleghe in esame dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie) e dall’articolo 38, comma 3, che rinvia anch’esso - con riferimento al complesso delle deleghe previste dal provvedimento in esame - all’articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica.
La norma, introdotta dal Senato[34], delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina del rapporto di lavoro e dell'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo. Dall’attuazione della delega in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 3).
La relazione tecnica, riferita all’emendamento che ha introdotto la norma, ribadisce il contenuto della norma e afferma che l’adozione dei decreti legislativi avverrà nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 36[35] e dunque in assenza di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica o - in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 - solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le risorse finanziarie occorrenti per la copertura di eventuali nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione all’interno dei medesimi decreti legislativi.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Ciò anche alla luce di quanto disposto dall’articolo 36, comma 3, del disegno di legge in esame (secondo il quale i decreti legislativi previsti dalle deleghe in esame dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie) e dall’articolo 38, comma 3, che rinvia anch’esso - con riferimento al complesso delle deleghe previste dal provvedimento in esame - all’articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica.
Procedura di adozione dei decreti legislativi
La norma indica le procedure per l'adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli da 32 a 35.
In particolare, al comma 3 si prevede che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e che ciascuno schema di decreto legislativo sia corredato di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la norma fissa tempi e modalità di adozione dei decreti delegati, non comporta alcun onere per la finanza pubblica e ne ribadisce il contenuto.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per quanto riguarda i profili di quantificazione.
La norma prevede la vigilanza del Ministero sull’applicazione del provvedimento in esame. Le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi, in particolare in caso di dichiarazioni mendaci o di produzione di falsa documentazione (comma 2). Il MIBACT provvede all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).
La relazione tecnica, riferita al testo originario della norma, non modificato dal Senato, afferma che il comma 1 prevede che il Ministero vigili sull'applicazione di quanto disposto dalla legge in esame: ciò avverrà, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione attuata dalla Direzione generale Cinema del Ministero, che vi provvederà con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In merito al comma 3, conferma che il Ministero provvederà all'attuazione delle disposizioni di cui all’articolo in esame, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
La norma prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 della presente legge, pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a euro 63.587.593 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica;
b) quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche;
c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
La norma, al comma 2, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il comma 3 dell’articolo in esame stabilisce, infine, che dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che l’articolo in commento reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 13 del provvedimento in esame, concernente l’istituzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. In particolare, esso prevede che ai suddetti oneri - pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019 - si provveda con le seguenti modalità:
a) quanto a euro 63.587.593 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica (capitoli 8570 e 8573 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo);
b) quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (capitolo 8571 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo);
c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).
d) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità.
Ciò posto, in riferimento alle modalità di copertura di cui alle lettere a) e b) si osserva che sui rispettivi capitoli di bilancio risultano effettivamente allocate, per gli anni 2017 e 2018, risorse per un ammontare equivalente agli importi ivi indicati. A tale proposito, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo - che i predetti capitoli di bilancio rechino anche per gli anni successivi al 2018 stanziamenti adeguati.
Con riferimento alla copertura di cui alla lettera c), appare opportuno che il Governo assicuri che l’utilizzo del Fondo per interventi strutturali, negli importi ivi previsti, non sia suscettibile di compromettere la realizzazione degli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Con riferimento alla copertura di cui alla lettera d), si osserva che, da un punto di vista formale, la riduzione delle proiezioni andrebbe puntualmente riferita al solo anno 2017.
Da un punto di vista formale, andrebbe inoltre valutata l’opportunità di specificare, tanto all’alinea quanto alla lettera c) del comma 1, il carattere “annuo” degli oneri - e della relativa copertura finanziaria - previsti a regime a decorrere dal 2019.
Il comma 3 dell’articolo in esame stabilisce, infine, che dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esso prevede altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, salvo registrare che tale disposizione di carattere generale sembrerebbe sostanzialmente ricomprendere quella di contenuto analogo già recata dal comma 3 dell’articolo 36, relativo alla procedura di adozione dei decreti legislativi ai sensi degli articoli da 33 a 35 del presente provvedimento.
[1] L’articolo 2, comma 1, lettera v), specifica che la Film Commission è l’istituzione, riconosciuta da ciascuna regione, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell’industria del cinema e dell’audiovisivo e fornisce supporto e assistenza a titolo gratuito alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell’audiovisivo nel territorio di riferimento.
[3] Con l’emendamento 7.2, Puglisi. Nella seduta della 5^ Commissione del Senato n. 597 del 29 giugno 2016 il rappresentante del Governo ha ritenuto la proposta emendativa priva di effetti finanziari.
[4] Ai sensi all’articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs. 42/2004.
[5] Secondo quanto stabilito dalla legge 482/1999.
[6] Con l’emendamento 8.0.1 (testo 2), Zeller.
[7] In raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce Cinecittà s.r.l.
[8] In raccordo con il Ministero dell’istruzione.
[9] Con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell’acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all’utilizzo delle relative tecniche.
[10] In raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
[11] Ai sensi dell’art. 68 del DL n. 112/2008.
[12] Prevista dal regolamento di cui al DPR n. 89/2007.
[13] Trasmessa dal Dipartimento della Ragioneria generale alla 5^ Commissione del Senato in data 8 luglio 2016.
[14] I settori di attività indicati si riferiscono ai seguenti ambiti: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
[15] Di cui alla legge n. 163/85.
[16] Previsti sul capitolo 7765 dello Stato di previsione MEF.
[17] Stanziati sul capitolo 3872 dello stato di previsione. MEF.
[18] Trasmessa dal Dipartimento della Ragioneria generale alla 5^ Commissione del Senato in data 8 luglio 2016.
[19] Ossia i decreti emanati ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 60/1999; dell’articolo 1, commi da 325 a 327 della legge n. 244/2007 e dell’ articolo 8 del decreto legge n. 91 del 2013.
[20] Art. 1, co. 331, della legge n. 244/2007.
[21] Emendamento 19.3 all’AS 2287. Il limite indicato è fissato in 250.000 euro dall’art. 1, c. 53, della legge n. 244/2007.
[22] L’articolo 39, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame prevede l’abrogazione del d.lgs. n. 28 del 2004.
[24] Di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b, del provvedimento in esame.
[25] Il finanziamento per l’anno 2020 e 2021 non era recato nel testo originario del provvedimento e risulta dall’approvazione dell’emendamento 26.4 della relatrice.
[26] Emendamento 26.4 della relatrice.
[29] Emendamento 27.0.1, della Relatrice.
[30] Si veda il resoconto della seduta n. 598 del 30 giugno 2016.
[31] Secondo l’articolo 5 e 6 del presente disegno di legge.
[32] Si veda la nota della Ragioneria generale dello Stato dell’8 luglio 2016, protocollo n. 57836.
[33] Nota MIBACT del 2.5.2016
[34] Em. 31.0.1 (testo 3), della Relatrice.
[35] Nel testo originario era il comma 2 dell'articolo 35.