Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 4079) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.
Riferimenti:
AC N. 4079/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 437
Data: 18/10/2016
Descrittori:
INQUINAMENTO ATMOSFERICO   ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE ( ONU )
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4079

 

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015

 

 

 

 

 

 

 

N. 437 – 18 ottobre 2016

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


Informazioni sul provvedimento

A.C.

4079

Titolo:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

no

Relazione tecnica (RT):

sì; riferita al testo presentato alla Camera

Commissione competente:

III Commissione

Sede:

referente

 

Il disegno di legge reca la Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che dà conto degli oneri riferiti all’Accordo nel suo complesso nonché di quelli ascrivibili a specifiche previsioni del medesimo.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dell’Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

 

(euro)

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

2016

2017

2018

Dal 2019

Art. 5, comma 1, disegno di legge di ratifica*

/

493.045

493.045

493.045

Art. 5, comma 1, disegno di legge di ratifica**

/

1.450.000

2.050.000

2.050.000

Art. 3, comma 1, e art. 5, comma 2, disegno di legge di ratifica***

50.000.000

50.000.000

50.000.000

/

Totale

50.000.000

51.943.045,00

52.543.045

2.543.045

* oneri “valutati”, riferiti a spese di missione, derivanti dal contenuto complessivo dell’Accordo;

** oneri definiti come limiti di spesa, derivanti dall’adesione all’Accordo e dagli articoli 6, 11 e 12 dell’Accordo medesimo;

*** onere definito come limite di spesa dall’art. 3 del disegno di legge di ratifica per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, finalizzato ad assicurare la partecipazione italiana alla prima capitalizzazione del “Green Climate Fund”.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

DISPOSIZIONI DELL’ACCORDO

CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI

ELEMENTI FORNITI

DALLA RELAZIONE TECNICA

Articoli 1, 2 e 3: gli articoli recano le definizioni per l’applicazione dell’Accordo nonché le finalità del medesimo, che consiste nel contribuire all’attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite (UNFCCC) sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992.

La relazione tecnica, riferendosi all’Accordo nel suo complesso, afferma che l’Accordo stesso definisce soltanto il quadro generale delle azioni e degli obblighi per cui sono stati stabiliti vari programmi di lavoro in vista della sua piena attuazione, supervisionati da un nuovo organo sussidiario ad hoc (Comitato di attuazione dell’Accordo di Parigi).

La relazione tecnica precisa che gli oneri di missione discendono dall’Accordo nel suo complesso (piuttosto che da specifici articoli del medesimo) e in quanto si prevede per ogni anno:

·     la partecipazione alle riunioni negoziali entro la United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC/Accordo di Parigi: 1 riunione del CMA (2 settimane in un Paese a rotazione tra le regioni del mondo); 2 riunioni di APA (4 settimane) e circa 24 riunioni degli organi tecnici;

·     la partecipazione a circa 12 riunioni di coordinamento (Working Party on International Environment Issues WPIEI CC) e a circa 28 riunioni dei gruppi di esperti tecnici per l’attuazione di specifici aspetti dell’Accordo di Parigi, a livello europeo.

Pertanto, la RT stima complessivamente gli oneri di missione in 493.045 euro/anno (onere valutato), specificando, in merito, che le stime indicate si riferiscono alla partecipazione di funzionari di classe 1 di cui alla tabella B del decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 marzo 2011.

Si rinvia al testo della relazione tecnica medesima per una tabella che illustra il dettaglio della stima dei predetti oneri/La tabella, recata dalla relazione tecnica, che illustra in dettaglio la stima dei predetti oneri è riprodotta in allegato alla presente Nota.

La relazione tecnica afferma inoltre – sempre con riferimento all’Accordo nel suo complesso – che l’entrata in vigore dell’Accordo e gli atti preparatori alla sua applicazione implicano attività a livello internazionale al cui finanziamento solo le Parti dell’Accordo stesso devono far fronte, in applicazione delle Procedure Finanziarie adottate dalla sopra citata UNFCCC (annesso I alla decisione CP1/15) e applicate per la definizione del budget dell’Accordo di Parigi (articolo 16.5 dell’Accordo).

La relazione tecnica evidenzia dunque il previsto incremento del contributo nazionale all’UNFCCC a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo di Parigi. In tal senso, la relazione sottolinea come la decisione 22/CP21 di approvazione del budget e del relativo programma di lavoro per il biennio 2016-2017 per la UNFCCC copre anche parzialmente l’inizio delle attività derivanti dall’Accordo di Parigi, mentre il paragrafo VI della decisione 1/CP21, alla luce della concomitante adozione dell’Accordo di Parigi, fa riferimento alla necessità di finanziare le attività previste dall’Accordo stesso e quelle relative alla preparazione della sua entrata in vigore (quantificate dal Segretariato UNFCCC) e richiede che con urgenza vengano rese disponibili le risorse necessarie.

La RT, secondo quanto chiarito dalla stessa, ha lo scopo di quantificare gli oneri derivanti dalle sole disposizioni dell’Accordo che generano obblighi immediati per le parti: si tratta per lo più di attività propedeutiche al futuro trasferimento di risorse verso i Paesi in ritardo di sviluppo e quelli maggiormente a rischio per gli impatti derivanti dal cambiamento climatico in atto.

La RT prevede, prudenzialmente, oneri finanziari aggiuntivi per l’Italia conseguenti alla ratifica dell’Accordo (a decorrere dall’anno 2018), anche alla luce di un possibile numero inferiore di Parti dell’Accordo stesso rispetto alla Convenzione.

In particolare, la RT prevede, per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino almeno al 2050, una spesa addizionale di circa il 50% della quota attualmente dovuta dall’Italia (circa 1.200.000 euro/anno) pari a 600.000 euro, da versare sul Fondo generale obbligatorio UNFCCC. Si ricorda che l’Italia partecipa agli oneri derivanti dall’adesione alla UNFCCC con la quota di contribuzione del 4,448% per il 2015.

Pertanto, si definisce il totale della stima annuale degli oneri per il contributo nazionale previsti a seguito della ratifica dell’Accordo (a decorrere dal 2018) in 600.000 euro (onere autorizzato).

La relazione tecnica indica una serie di attività (al cui elenco si rinvia[1]) nel quadro della UNFCCC, idonee a generare i predetti maggiori oneri.

Con riferimento, infine, alle iniziative che prevedono la messa a disposizione di risorse a favore delle Parti che sono Paesi in via di sviluppo, la relazione tecnica afferma che si tratta di risorse inglobate nelle politiche di cooperazione allo sviluppo attuate dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mediante le risorse disponibili sul capitolo 2185 del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), nonché mediante le disponibilità del fondo rotativo per crediti concessionali (articolo 8 della legge 125/2014). La RT fa presente che eventuali ulteriori oneri che dovessero derivare dall’attuazione dell’Accordo verranno comunque coperti con i provvedimenti normativi di cui all’articolo 4 del disegno di legge.

Articolo 4 paragrafi 2 e 3: si prevede che le Parti predispongano i contributi a livello nazionale a cui poi seguono misure nazionali di mitigazione per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Ogni successivo contributo nazionale di una Parte rappresenterà un progresso rispetto al precedente.

La relazione tecnica afferma che l’Unione europea e gli Stati membri decideranno e comunicheranno in un secondo momento i contributi determinati a livello nazionale previsti dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3. Tali contributi potranno sostanziarsi in tutte le misure, sia di natura normativa che di altro tipo, volte a imporre o incoraggiare comportamenti suscettibili di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, non necessariamente mediante misure onerose per la finanza pubblica. L’Accordo pone cioè un obiettivo generale. L’entità dell’apporto italiano sarà definito in sede europea, nel quadro di una ripartizione interna tra gli Stati membri della UE. Una volta definito l’obiettivo per l’Italia, le modalità per il suo conseguimento saranno definite con successivi e specifici provvedimenti normativi, che provvederanno a quantificare e coprire gli eventuali oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6: riconosce la possibilità per gli Stati di cooperare a livello nazionale per accrescere le azioni di mitigazione ed adattamento e promuovere lo sviluppo sostenibile e l’integrità ambientale. Viene istituito un meccanismo per contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas ad effetto serra e promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto l’autorità e la guida della Conferenza delle Parti, gestito da un organo designato.

Infine, le Parti riconoscono l’importanza di approcci non di mercato per l’attuazione dei loro contributi nazionali per lo sviluppo sostenibile e lo sradicamento della povertà, anche attraverso la mitigazione, l’adattamento, la finanza e il trasferimento di tecnologia.

La relazione tecnica evidenzia che per l’attuazione della disposizione in esame si prevedono interventi per una spesa complessiva di 800.000 euro/anno configurati come limite di spesa. In particolare, la RT si riferisce:

·     al finanziamento di progetti pilota e alla definizione delle metodologie per l’applicazione dei meccanismi e per la generazione di unità di carbonio commerciabili presso la Banca Mondiale e altre Organizzazioni (600.000 euro);

·     all’attività di capacity building per il settore privato e le organizzazioni non governative tra cui un incontro annuale per il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, nonché a due seminari tecnici sul ciclo del progetto e l’elaborazione di linee guida, divulgazione e comunicazione (200.000 euro).

Articolo 7; articolo 9, paragrafi 1, 6 e 7; articolo 10, paragrafi 5 e 6: le norme fissano l’obiettivo globale sull’adattamento (rafforzamento della resilienza e riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici) definendo gli strumenti per il suo raggiungimento, individuati principalmente in azioni e forme di cooperazione tra i Paesi (articolo 7).

Si fa poi riferimento all’impegno delle Parti che sono paesi sviluppati a rendere disponibili risorse finanziarie per assistere i Paesi in via di sviluppo per la mitigazione e l’adattamento in continuità, con obbligo di scambio di informazioni (articolo 9, paragrafi 1, 6 e 7).

Infine, si stabilisce l’impegno all’innovazione come risposta globale efficace e a lungo termine ai cambiamenti climatici, sostenuto anche dal Meccanismo Tecnologico e, attraverso mezzi finanziari, dal Meccanismo Finanziario della Convenzione, attraverso iniziative di collaborazione in materia di ricerca e sviluppo, agevolazione alla tecnologia, e sostegno finanziario delle Parti che sono paesi in via di sviluppo (articolo 10, paragrafi 5 e 6).

La relazione tecnica evidenzia che tali disposizioni potranno trovare concreta attuazione solo dopo la definizione del contributo determinato a livello nazionale italiano. Nel frattempo, fino all’adozione dei provvedimenti normativi di cui all’articolo 4 del disegno di legge in esame, si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, e, in particolare, con gli stanziamenti previsti dagli articoli 3 e 5 del disegno di legge di ratifica in esame.

Articolo 10, paragrafi 3 e 4; articolo 15; articolo 16: le norme fanno rispettivamente riferimento alla costituzione del “Meccanismo tecnologico” e di un “ quadro tecnologico”, alla istituzione di un comitato internazionale di esperti in seno alla Conferenza delle Parti ed alle riunioni ed al funzionamento della stessa Conferenza che agirà come riunione delle parti del presente Accordo.

La relazione tecnica avverte come tali norme riguardino un meccanismo ed organi istituiti in virtù e nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), ratificata dall’Italia con legge 15 gennaio 1994, n. 65. Pertanto, i relativi oneri sono coperti dalle risorse già stanziate per la stessa (cap. 2001, 2028, 2211, 2215 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Non si tratta, dunque, di nuove strutture create dall’Accordo in esame e, pertanto, dalle disposizioni di cui trattasi non discendono nuovi oneri per la finanza pubblica.

Articoli 11 e 12: si prevede che la costruzione delle competenze prevista nell’Accordo migliori le capacità e le abilità delle parti che sono Paesi in via di sviluppo (in particolare i Paesi con minori capacità e quelli particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici) di intraprendere azioni efficaci contro i cambiamenti climatici. Il rafforzamento delle capacità dovrebbe essere sviluppato a livello nazionale e guidato dalle esperienze maturate, attribuendo a tutte le Parti il compito di cooperare per migliorare le capacità dei Paesi in via di sviluppo per dare attuazione al presente Accordo, comunicando con cadenza regolare i risultati di tali attività (articolo 11).

Inoltre, si prevede la collaborazione delle Parti per assumere le misure necessarie a migliorare l’istruzione, la formazione, la coscienza, la partecipazione pubblica e l’accesso del pubblico alle informazioni in materia di cambiamenti climatici (articolo 12).

La relazione tecnica per l’attuazione delle norme in esame prevede una serie di interventi per i cui oneri quantifica complessivamente la spesa di 650.000 Euro/anno. In particolare, la RT si riferisce:

·     a 2 campagne informative riguardo i cambiamenti climatici e il ruolo dei vari attori non statuali finalizzate anche all’inserimento e mantenimento sul sito web della Global Climate Action Agenda (GCAA) e sul sito del MATTM di alcune pagine dedicate alla capacity building;

·     alla sponsorizzazione o patrocinio di 2 corsi di formazione a livello universitario anche presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) ed altri Enti come ENEA, ISPRA e Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC);

·     alla redazione di 2 manuali di studio e approfondimento tecnico-specialistico;

·     all’attivazione di 2-3 campagne di sensibilizzazione e/o eventi ad hoc quali gli Stati generali per l’educazione ambientale e i cambiamenti climatici e tavoli tecnici dedicati nell’ambito degli Stati generali per la Green Economy;

·     a 2 workshop per lo scambio di buone pratiche dedicato al capacity building per i cambiamenti climatici.

Articolo 13, paragrafo 7, lettere a) e b): la norma prevede uno scambio informativo relativo a un inventario nazionale delle fonti e degli assorbimenti delle emissioni antropogeniche di gas ad effetto serra e alle informazioni necessarie a rintracciare i progressi compiuti nell’ambito del proprio contributo determinato a livello nazionale.

La relazione tecnica precisa che si tratta di compiti che verranno svolti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del mare e del territorio con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (cap. 2001, 2028, 2211, 2215 stato di previsione MATTM).

 

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI

ELEMENTI FORNITI

DALLA RELAZIONE TECNICA

Articolo 3: autorizza il Ministero dell’ambiente ad assicurare la partecipazione italiana alla prima capitalizzazione del “Green Climate Fund” istituito durante la sedicesima sessione della Conferenza delle parti (COP 16) della Convenzione quadro sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.

La relazione tecnica evidenzia che in attuazione degli obblighi previsti dall’Accordo di Parigi per sostenere gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo nel conseguimento degli obiettivi dell’Accordo stesso, la disposizione in esame, sulla base di una valutazione di opportunità politica, dispone che venga alimentato il capitolo 8411 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016, 2017 e 2018, proveniente dalla quota del Ministero dell’ambiente e del fondo speciale di parte capitale.

Articoli 4 e 5: l’articolo 4 prevede che gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi determinati a livello nazionale previsti dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell’Accordo, saranno autorizzati con appositi provvedimenti normativi una volta che siano stati definiti a livello europeo. Tali contributi si riferiscono a tutte le misure, sia di natura normativa che di altro tipo, volte a imporre o incoraggiare comportamenti suscettibili di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, non necessariamente mediante misure onerose per la finanza pubblica.

L’articolo 5 reca la clausola di salvaguardia riferita agli “oneri valutati”, recati dal provvedimento.

Per quanto attiene agli elementi forniti dalla relazione tecnica, si rinvia a quanto riportato con riferimento all’art. 4, par. 2 e 3, dell’Accordo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica:

-      riguardo alla preventiva definizione, in sede UE, degli apporti degli Stati membri, cui seguiranno appositi provvedimenti normativi che provvederanno a quantificare e coprire i relativi oneri finanziari (art. 4, paragrafi 2 e 3, dell’Accordo);

-      in merito alla stima degli oneri di missione, che appaiono coerenti con le ipotesi esplicitate nella relazione tecnica medesima (art. 5, comma 2, del ddl);

Per quanto riguarda le risorse finanziarie per assistere i Paesi in via di sviluppo (art. 9, paragrafo 1, dell’Accordo), la relazione tecnica individua nel contributo italiano al “Green Climate Fund” (previsto dall’art. 3 del disegno di legge di ratifica) lo strumento per soddisfare tale obbligo nelle more dell’adozione dei provvedimenti normativi di cui all’articolo 4 del disegno di legge di ratifica. Andrebbe precisato se detto contributo sia idoneo a garantire, per il periodo indicato, l’integrale adempimento degli obblighi di cui al citato articolo 9, paragrafo 1.

Inoltre, appare opportuno che sia chiarito se i suindicati provvedimenti normativi di cui all’articolo 4 del disegno di legge di ratifica disciplineranno anche le modalità di adempimento di tali obblighi, tenuto conto che lo stesso art. 4 fa riferimento esclusivamente all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell’Accordo medesimo.

Detto chiarimento appare opportuno anche alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica, secondo la quale le stime in essa riportate riguardano gli oneri derivanti dalle sole disposizioni dell’Accordo che generano obblighi immediati per le parti in vista del futuro trasferimento di risorse verso i Paesi in ritardo di sviluppo e quelli maggiormente a rischio per gli impatti derivanti dal cambiamento climatico in atto: andrebbe quindi chiarito l’oggetto specifico dei futuri provvedimenti normativi indicati dall’articolo 4 del disegno di legge di ratifica e, quindi, le tipologie di oneri che potranno eventualmente essere oggetto di quantificazione e copertura nell’ambito dei medesimi provvedimenti.

Per quanto riguarda il previsto incremento del contributo nazionale all’UNFCCC a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo di Parigi - pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito alla prudenzialità dell’ipotesi secondo cui il contributo finanziario dell’Italia potrebbe essere incrementato fino al 50% di quello attualmente dovuto - andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa la congruità della previsione di un limite di spesa in relazione al predetto impegno internazionale.

Per quanto riguarda gli scambi informativi sui gas a effetto serra e sui contributi nazionali (art. 13, paragrafo 7, dell’Accordo), nonché le attività di cooperazione che, in base alla relazione tecnica, saranno svolte con risorse disponibili in bilancio nonché con il ricorso a strumenti previsti dalla vigente normativa (Fondo ex art. 8, l. 125/2014), andrebbe acquisita conferma dal Governo circa l’effettiva possibilità di utilizzare tali mezzi finanziari senza pregiudicare impegni di spesa o interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

Per quanto attiene infine alla modulazione temporale dell’onere e alla clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 5, si rinvia alla successiva parte relativa ai profili di copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 3 del disegno di legge di ratifica stabilisce:

- che all'onere derivante dalle spese di missione, valutato in euro 493.045 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle altre spese derivanti dall'adesione all'Accordo in esame e dagli articoli 6, 11 e 12 del medesimo Accordo, pari a euro 1.450.000 per l'anno 2017 e a euro 2.050.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2016-2018 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le necessarie disponibilità (comma 1);

- che all'onere derivante dall'articolo 3 dell’Accordo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale relativo al bilancio triennale 2016-2018 di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che reca le necessarie disponibilità (comma 2).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, salvo l’opportunità, dal punto di vista meramente formale, di specificare, al comma 1, il carattere annuale degli oneri autorizzati, in misura pari ad euro 2.050.000, a decorrere dal 2018 nonché di precisare, al comma 2, che il fondo speciale di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del quale è previsto l’utilizzo con finalità di copertura, è quello di “conto capitale”, anziché di “parte capitale” come attualmente indicato dal testo.  

Si osserva, inoltre, che l’articolo 3, comma 3, del disegno di legge di ratifica reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 1 alle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale proposito, occorre rammentare che la legge n. 163 del 2016 ha di recente introdotto - all’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge di contabilità pubblica - una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In particolare, si evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma della contabilità pubblica, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di un programma e non a quelli dell’intero stato di previsione del Ministero interessato. Ciò posto, per quanto la clausola di salvaguardia di cui al citato articolo 3, comma 3, non appaia incoerente rispetto alla nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è in prima lettura presso la Camera appare necessario valutare l’opportunità di adeguare la formulazione del testo all’entrata in vigore della nuova disciplina, provvedendo conseguentemente a sopprimere, all’articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, i commi 3 e 4, dovendosi intendere automaticamente applicabile, in caso di sforamento degli oneri rispetto alle previsioni, la procedura di cui all’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge di contabilità pubblica. Sul punto appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.

 


 


 

Allegato: stime dei costi di missione contenute nella relazione tecnica

 

(oneri valutati)

 

Missioni previste

Importo

Una riunione Incontro delle Parti Accordo di Parigi (CMA) di 15 giorni:

Si ipotizza l’invio di una delegazione del MATTM composta da 12 persone (4 dirigenti e 8 esperti) in un Paese scelto a rotazione annuale nelle 5 regioni ONU (es. Venezuela):

- Volo A/R  Roma-Caracas € 3.500 x 12 pp = € 42.000

- Pernottamento = € 200 x 14 notti x 12 pp = € 33.600

- Vitto € 70 x 15 giorni x 12 pp = € 12.600

 

Totale complessivo = € 88.200

€ 88.200

Due riunioni del gruppo di lavoro ad hoc dell’Accordo di Parigi (APA) di 15 giorni ciascuna:

Si ipotizza l’invio di una delegazione del MATTM composta da 12 persone (4 dirigenti e 8 esperti) a Bonn:

- Volo A/R  Roma-Bonn € 700 x 12 pp = € 8.400

- Pernottamento = € 130 x 14 notti x 12 pp = € 21.840

- Vitto € 95 x 15 giorni x 12 pp = € 17.100

 

Totale per missione = € 47.340

€ 94.680

Green Climate Fund (GCF): 4 riunioni di 6 giorni ciascuna:

Per ogni riunione si ipotizza l’invio di una delegazione MATTM composta da 6 persone (3 dirigenti e 3 esperti):

 

Thailandia: una riunione

- Volo A/R  Roma-Bangkok € 3000 x 6 pp = € 18.000

- Pernottamento = € 150 x 5 notti x 6 pp = € 4.500

- Vitto € 60 x 6 giorni x 6 pp = € 2.160

 

Totale per missione = € 24.660

 

Corea del Sud: due riunioni

- Volo A/R  Roma-Seoul € 3000 x 6 pp = € 18.000

- Pernottamento = € 200 x 5 notti x 6 pp = € 6.000

- Vitto € 60 x 6 giorni x 6 pp = € 2.160

 

Totale per missione = € 26.160

Totale complessivo = € 52.320

 

Sudafrica: una riunione

- Volo A/R  Roma-Città del Capo € 3000 x 6pp = € 18.000

- Pernottamento = € 220 x 5 notti x 6 pp = € 6.600

- Vitto € 60 x 6 giorni x 6 pp = € 2.160

 

Totale per missione = € 26.760

€ 103.740

Iniziativa sul Capacity Building per la trasparenza (CBIT): Quattro riunioni di 3 gg ciascuna:

Per ogni riunione si ipotizza l’invio di una delegazione del MATTM composta da 3 persone (1 dirigente e 2 esperti):

 

Cina: una riunione

- Volo A/R  Roma-Pechino € 2.400 x 3 pp = € 7.200

- Pernottamento = € 200 x 2 notti x 3 pp= € 1.200

- Vitto € 60 x 3 giorni x 3 pp = € 540

 

Totale complessivo = € 8.940

 

Stati Uniti: due riunioni

- Volo A/R  Roma-Washington € 3200 x 3 pp = € 9.600

- Pernottamento = € 300 x 2 notti x 3 pp= € 1.800

- Vitto € 85 x 3 giorni x 3 pp = € 765

 

Totale per missione = € 12.165

Totale complessivo = € 24.330

 

Giappone: una riunione

- Volo A/R  Roma-Tokio € 3250 x 3 pp = € 9.750

- Pernottamento = € 240 x 2 notti x 3 pp= € 1.440

- Vitto € 95 x 3 giorni x 3 pp = € 855

 

Totale complessivo = € 12.045

 

€ 48.540

Iniziativa per l’azione climatica e la trasparenza (ICAT): Quattro riunioni di 3 gg ciascuna:

Per ogni riunione si ipotizza l’invio di una delegazione del MATTM composta da 3 persone (1 dirigente e 2 esperti) a Bonn:

- Volo A/R  Roma-Bonn € 700 x 3 pp = € 2.100

- Pernottamento = € 130 x 2 notti x 3 pp = € 780

- Vitto € 95 x 3 giorni x 3 pp = € 855

 

Totale per missione = € 3.735

 

€ 14.940

Fondo per l’Adattamento (A.F.):

Due riunioni di 3 gg ciascuna:

Per ogni riunione si ipotizza l’invio di una delegazione del MATTM composta da 3 persone (1 dirigente e 2 esperti) a Bonn:

- Volo A/R  Roma-Bonn € 700 x 3 pp = € 2.100

- Pernottamento = € 130 x 2 notti x 3 pp = € 780

- Vitto € 95 x 3 giorni x 3 pp = € 855

 

Totale per missione = € 3.735

 

€ 7.470

Comitato finanziario permanente (S.C.F.): due riunioni di 3 gg ciascuna:

Per ogni riunione si ipotizza l’invio di una delegazione del MATTM composta da 3 persone (1 dirigente e 2 esperti):

 

Bonn una riunione:

- Volo A/R  Roma-Bonn € 700 x 3 pp = € 2.100

- Pernottamento = € 130 x 2 notti x 3 pp = € 780

- Vitto € 95 x 3 giorni x 3 pp = € 855

 

Totale per missione = € 3.735

 

Thailandia: una riunione

- Volo A/R  Roma-Bangkok € 2500 x 3 pp = € 7.500

- Pernottamento = € 150 x 2 notti x 3 pp = € 900

- Vitto € 60 x 3 giorni x 3 pp = € 540

 

Totale per missione = € 8.940

€ 12.675

Fondo per i Paesi meno sviluppati L.D.C.F. :

Due riunioni di 3 gg ciascuna:

Per ogni riunione si ipotizza l’invio di una delegazione del MATTM composta da 3 persone (1 dirigente e 2 esperti) a Bonn:

- Volo A/R  Roma-Bonn € 700 x 3 pp = € 2.100

- Pernottamento = € 130 x 2 notti x 3 pp = € 780

- Vitto € 95 x 3 giorni x 3 pp = € 855

 

Totale per missione = € 3.735

€ 7.470

Comitato per il capacity building P.C.C.B.:

Due riunioni di 3 gg ciascuna:

Per ogni riunione si ipotizza l’invio di una delegazione del MATTM composta da 3 persone (1 dirigente e 2 esperti) a Bonn:

- Volo A/R  Roma-Bonn € 700 x 3 pp = € 2.100

- Pernottamento = € 130 x 2 notti x 3 pp = € 780

- Vitto € 95 x 3 giorni x 3 pp = € 855

 

Totale per missione = € 3.735

€ 7.470

Gruppo negoziale e network dei focal point su Action for Climate Empowerment (ACE):

Due riunioni di 3 gg ciascuna:

Per ogni riunione si ipotizza l’invio di una delegazione del MATTM composta da 3 persone (1 dirigente e 2 esperti) a Bonn:

- Volo A/R  Roma-Bonn € 700 x 3 pp = € 2.100

- Pernottamento = € 130 x 2 notti x 3 pp = € 780

- Vitto € 95 x 3 giorni x 3 pp = € 855

 

Totale per missione = € 3.735

€ 7.470

Meccanismo TEC. :

Due riunioni di 3 gg ciascuna:

Per ogni riunione si ipotizza l’invio di una delegazione del MATTM composta da 3 persone (1 dirigente e 2 esperti) a Bonn:

- Volo A/R  Roma-Bonn € 700 x 3 pp = € 2.100

- Pernottamento = € 130 x 2 notti x 3 pp = € 780

- Vitto € 95 x 3 giorni x 3 pp = € 855

 

Totale per missione = € 3.735

 

€ 7.470

Coord. E.U. : Dodici riunioni di 2 gg ciascuna:

Per ogni riunione si ipotizza l’invio di una delegazione composta da 3 persone (1 dirigente e 2 esperti) a Bruxelles:

- Volo A/R  Roma-Bruxelles € 700 x 3 pp = € 2.100

- Pernottamento = € 150 x 1 notte x 3 pp = € 450

- Vitto € 80 x 2 giorni x 3 pp = € 480

 

Totale per missione = € 3.030

Totale complessivo = € 36.360

€ 36.360

Gruppi esperti tecnici europei (gruppo mitigazione, finanza, adattamento, tecnologia, legale, capacity building, meccanismi, trasversale etc…):

Ventotto riunioni di 2 gg ciascuna:

Per ogni riunione si ipotizza l’invio a Bruxelles di una delegazione del MATTM composta da 2 esperti:

- Volo A/R  Roma-Bruxelles € 700 x 2 pp = € 1.400

- Pernottamento € 150 x 1 notte x 2 pp= € 300

- Vitto € 80 x 2 giorni x 2 pp = € 320

 

Totale per missione = € 2.020

€ 56.560

TOTALE

€ 493.045

 



[1] Tali attività, elencate esaustivamente nella RT, comprendono, tra l’altro, l’elaborazione di un meccanismo di mercato per la mitigazione e lo sviluppo sostenibile, la contabilizzazione delle risorse finanziarie pubbliche verso i Paesi in via di sviluppo, la predisposizione di un programma di lavoro sugli approcci non di mercato per lo sviluppo sostenibile, lo sviluppo di una ulteriore guida sulle caratteristiche degli NDC (Nationally Determined Contributions) con annessa rendicontazione, il riconoscimento degli sforzi di adattamento dei Paesi in via di sviluppo.