Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (A.C. 4025 DL 168/2016) Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa
Riferimenti:
AC N. 4025/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 421
Data: 15/09/2016
Descrittori:
CORTE DI CASSAZIONE   DECRETO LEGGE 2016 0168
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA   UFFICI GIUDIZIARI
Organi della Camera: II-Giustizia


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 4025

 

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa

 

(Conversione in legge del DL 168/2016)

 

 

 

 

 

N. 421 – 15 settembre 2016

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

4025

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la Commissione di merito:

 

Ermini

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. - 3 -

Destinazione di magistrati dell’Ufficio del massimario a funzioni di legittimità.. - 3 -

ARTICOLO 2, comma 1. - 4 -

Tirocini formativi - 4 -

ARTICOLO 2, commi da 2 a 5. - 4 -

Misure straordinarie per la copertura delle vacanze nell’organico degli uffici giudiziari di primo grado.. - 4 -

ARTICOLO 3. - 10 -

Limitazioni alla mobilità dei magistrati - 10 -

ARTICOLO 4. - 11 -

Limitazioni alla mobilità del personale dell’amministrazione della giustizia.. - 11 -

ARTICOLO 5, comma 1 e ARTICOLO 10. - 11 -

Trattenimento in servizio di magistrati - 11 -

ARTICOLO 5, comma 2. - 14 -

Conferimento a magistrati di funzioni direttive giudicanti di legittimità.. - 14 -

ARTICOLO 6. - 14 -

Rimodulazione del ruolo organico della magistratura ordinaria.. - 14 -

ARTICOLO 7. - 15 -

Disposizioni sul processo amministrativo telematico.. - 15 -

ARTICOLO 8. - 17 -

Ufficio per il processo amministrativo.. - 17 -

ARTICOLO 9. - 18 -

Disposizioni per l’efficienza della giustizia amministrativa.. - 18 -

ARTICOLO 11. - 20 -

Disposizioni finanziarie. - 20 -

 

 


PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Al provvedimento è allegato inoltre un prospetto riepilogativo degli oneri, riferito alle annualità 2016-2019.

La RT include altresì un prospetto recante le proiezioni decennali degli oneri di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), e all’articolo 2, comma 3.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Destinazione di magistrati dell’Ufficio del massimario a funzioni di legittimità

Le norme modificano l'art. 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12/1941, consentendo al Presidente della Corte di cassazione di applicare temporaneamente alcuni magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Cassazione per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità.

L'applicazione temporanea è finalizzata ad assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti e dovrà essere disposta tenuto conto delle tabelle di organizzazione della Corte e delle esigenze dell'Ufficio del massimario.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma riveste carattere meramente dispositivo e che, pertanto, non si rilevano profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, considerato che le applicazioni di magistrati avverranno nell’ambito dello stesso ufficio giudiziario, non prevedendosi, al riguardo, la corresponsione di specifiche indennità o altri emolumenti aggiuntivi.

 

Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica – che esclude effetti finanziari diretti in quanto ai magistrati dell’Ufficio del massimario non saranno corrisposte indennità o emolumenti aggiuntivi per l’applicazione alle sezioni della Cassazione – appare comunque utile acquisire una valutazione del Governo, volta ad escludere effetti indiretti, conseguenti ad eventuali pretese di carattere economico collegate allo svolgimento, la cui durata non è precisata dalla norma, di mansioni superiori.

 

ARTICOLO 2, comma 1

Tirocini formativi

La norma prevede la possibilità di svolgere attività di tirocinio dei laureati ammessi allo stage ai sensi dell’articolo 73 del D.L. n. 69/2013 anche presso la Corte di cassazione e la Procura generale della medesima Corte, oltre che presso gli uffici giudiziari di primo e secondo grado.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica fa presente che gli eventuali oneri connessi all’erogazione di borse di studio ai tirocinanti potranno essere fronteggiati nell’ambito delle risorse annualmente disponibili ai sensi dell’articolo 73, comma 8-ter, del D.L. n. 69/2013, determinate annualmente con decreto del Ministro della giustizia. Tali risorse potranno essere reperite nell’ambito delle quote del Fondo unico giustizia, assegnate all’amministrazione ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.L. 143/2008 o, in mancanza delle stesse, nell’ambito delle disponibilità annuali del Fondo per l’efficienza della giustizia di cui all’articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014, come espressamente previsto dall’articolo 22, comma 2, del D.L. n. 83/2015.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che la disposizione si limita ad ampliare le modalità di svolgimento di attività di formazione già prevista a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 2, commi da 2 a 5

Misure straordinarie per la copertura delle vacanze nell’organico degli uffici giudiziari di primo grado

Le norme prevedono la modifica della disciplina relativa all'accesso al concorso per magistrato ordinario, consentendo, nell’ipotesi di una graduatoria con cui si dichiarino idonei un numero di concorrenti superiore al numero dei posti messi a concorso, di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio.

In particolare, entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso, il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura (che provvede entro un mese dalla richiesta) di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili, che non possono superare un decimo di quelli messi a concorso [comma 2, lettera a)]. Tali disposizioni si applicano anche ai concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 4).

Inoltre, viene abrogato l’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160/2006 che impediva ai magistrati ordinari al termine del tirocinio di essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, quelle di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità [comma 2, lettera b)].

Si dispone altresì, in deroga al D.lgs. 26/2006, che la durata del tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015, in via straordinaria, sia fissata nella durata di dodici mesi - in luogo dei diciotto previsti in via ordinaria -, articolato in sessioni di due mesi, presso la Scuola superiore della magistratura, e di dieci mesi, presso gli uffici giudiziari (comma 3).

Conseguentemente, vengono rideterminati i tre periodi della sessione presso gli uffici giudiziari in tre mesi, per il primo periodo, due mesi, per il secondo periodo, e cinque mesi, per il terzo periodo.

Per l’attuazione delle disposizioni sopra descritte, il comma 5 reca le seguenti autorizzazioni di spesa:

§  5.804.334, per il 2017,

§  6.214.395, per il 2018,

§  3.200.550, per il 2019,

§  3.254.431, per il 2020,

§  3.542.388, per il 2021,

§  3.563.285, per il 2022,

§  3.627.380, per il 2023,

§  3.702.158, per il 2024,

§  3.766.254, per il 2025,

§  3.841.032, a decorrere dal 2026.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti finanziari.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare (*)

Fabbisogno ed Indebitamento netto (*)

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Aumento del 10% posti del Concorso in magistratura – Maggiori spese correnti

2,1

2,5

2,7

2,1

2,5

2,7

Aumento del 10% posti del Concorso in magistratura – Maggiori entrate tributarie

 

 

 

1,0

1,2

1,3

Riduzione a 12 mesi tirocinio Magistrati (Concorsi 2014 e 2015) –

Maggiori spese correnti

3,7

3,7

0,5

3,7

3,7

0,5

Riduzione a 12 mesi tirocinio Magistrati (Concorsi 2014 e 2015)

Maggiori entrate tributarie

 

 

 

1,9

1,9

0,2

(*) Il prospetto riepilogativo è limitato al periodo 2017-2019, mentre gli oneri recati dalle disposizioni, indicati dalla RT, si riferiscono al periodo 2017-2026.

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 2, individua l'urgenza dell’intervento normativo nella necessità di garantire una sollecita copertura dei posti di magistrato ordinario attualmente vacanti. L'aumento dei posti disponibili, entro il limite del decimo dei posti messi a concorso, viene finalizzato al contemperamento dell'interesse dell'amministrazione della giustizia ad una sollecita copertura dei posti disponibili con l'esigenza di assicurare un adeguato livello qualitativo di coloro che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio.

Inoltre, si prevede che tali disposizioni si applichino anche ai concorsi in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. È ragionevole ipotizzare, secondo la RT, un aumento medio di n. 30 posti per tali concorsi.

 

Oneri riferiti al comma 2

La RT quantifica l’onere, a regime, relativo ai concorsi per magistrato ordinario, in corso di svolgimento.

Per i futuri concorsi, la quantificazione degli oneri, nonché la copertura finanziaria saranno determinati nell’ambito delle norme autorizzative delle assunzioni in deroga alla vigente disciplina del turn-over.

Per quanto premesso, in relazione al concorso (così nella RT) in fase di espletamento, è possibile determinare nuovi oneri a regime, presumibilmente con decorrenza 1° gennaio 2017, riferiti ad un contingente massimo di n. 30 unità:

 

Nel prospetto sottostante è riportata una sintesi dei dati[1] forniti dalla RT.

 

ANNO

MESI

Onere unitario

Onere per 30 unità

Magistrato ordinario in tirocinio

2017

6

 30.468,19

914.045,70

2017

6

 35.023,24

1.050.697,20

2017

13^

  4.318,85

129.565,50

2018

6

 35.023,24

1.050.697,20

Magistrato ordinario

2018

6

 42.834,95

1.285.048,50

2018

13^

 5.620,81

168.624,30

2019

12

 85.669,89

2.570.096,70

2019

13^

5.620,81

168.624,30

 

Riepilogo oneri quantificati dalla RT:

Anno 2017, euro 2.094.309,00

Anno 2018, euro 2.504.370,00

Anno 2019, euro 2.738.721,00

 

In allegato alla relazione tecnica è fornito un prospetto che quantifica l’onere complessivo fino al 2026 nelle seguenti misure.

(euro)

2020

2.792.602

2021

3.542.388

2022

3.563.285

2023

3.627.380

2024

3.702.158

2025

3.766.254

a decorrere dal 2026

3.841.032

 

Oneri riferiti al comma 3

La RT, con riferimento alle norme recate dal comma 3, calcola le differenze stipendiali dovute all’anticipazione di sei mesi delle misure del trattamento economico, considerando una platea di beneficiari riferita agli ultimi concorsi in magistratura espletati (2014 e 2015) pari a 300 unità, con effetti finanziari riferiti agli anni 2017 e 2019 e ulteriori 300 unità, con effetti finanziari riferiti agli anni 2018 e 2020.

L’onere è determinato in misura pari ad euro 3.710.025 per gli anni 2017 e 2018 e ad euro 461.829 per gli anni 2019 e 2020, come rappresentato nella tabella che segue:

                            Assunzioni concorso 2014


Anno

Onere annuale (lordo a legislazione vigente)

Oneri annuali (lordo in applicazione della norma)

Maggior onere

300 unità

300 unità

2016

19.576.566,00

19.576.566,00

0,00

2017

23.677.185,00

27.387.210,00

3.710.025,00

2018

27.387.210,00

27.387.210,00

0,00

2019

27.926.016,00

28.387.845,00

461.829,00

2020

35.423.877,00

35.423.877,00

0,00

 

                            Assunzioni concorso 2015

Anno

Oneri annuali (lordo a legislazione vigente)

Oneri annuali (lordo in applicazione della norma)

Maggior onere

300 Unità

300 Unità

2017

19.576.566,00

19.576.566,00

0,00

2018

23.677.185,00

27.387.210,00

3.710.025,00

2019

27.387.210,00

27.387.210,00

0,00

2020

27.926.016,00

28.387.845,00

461.829,00

2021

35.423.877,00

35.423.877,00

0,00

 

Come evidenziato in un prospetto allegato alla relazione tecnica, l’onere recato dal comma 3 è assunto pari a zero, a decorrere dal 2021.

 

Si prevede quindi una specifica autorizzazione di spesa a copertura degli interventi previsti dal presente articolo.

Oneri complessivi (commi 2 e 3)

L’onere complessivo recato dalle norme in esame è riepilogato nella tabella che segue:

 

(euro)

2017

5.804.334

2018

6.214.395

2019

3.200.550

2020

3.254.431

2021

3.542.388

2022

3.563.285

2023

3.627.380

2024

3.702.158

2025

3.766.254

a decorrere dal 2026

3.841.032

Al riguardo, si rileva, preliminarmente, che sia le disposizioni del comma 2 sia quelle del comma 3 trovano applicazione per le assunzioni effettuate in esito ai concorsi per posti di magistrato ordinario già in corso di svolgimento.

In proposito si rileva che, alla data del 13 settembre 2016, risultano in corso di svolgimento i seguenti concorsi:

·        concorso a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 5 novembre 2014, per il quale sono in corso le prove orali;

·        concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 22 ottobre 2015, per il quale è in corso la correzione delle prove scritte, svolte nei giorni 5, 6 e 8 luglio 2016.

Si rileva, infine, che la quantificazione dell’onere recato dal comma 2 è basata sul presupposto che, in esito a detti concorsi, il numero delle assunzioni che potranno essere effettuate (340+350) sia incrementato di 30 unità.

Alla luce di tali premesse si rileva, in primo luogo, che la platea di beneficiari sulla base della quale è effettuata la quantificazione degli oneri recati dal comma 2 (30 magistrati assunti in aggiunta alle 690 assunzioni già autorizzate in forza dei concorsi in fase di svolgimento) non coincide con quella utilizzata per la quantificazione degli oneri recati dal comma 3, che valuta una platea di soli 600 magistrati vincitori, 300 per ciascuno dei predetti concorsi. Considerato che le disposizioni del comma 2 implicano l’assunzione di un numero di magistrati superiore ai posti messi a concorso, sembrerebbe necessario adeguare l’onere derivante dal comma 3 all’ipotetica platea considerata ai fini della quantificazione degli oneri riferiti al comma 2, pari a 720 unità (340 del concorso del 2014 + 350 del concorso del 2015 + 30 unità aggiuntive).

Si osserva, altresì, che, ai fini della quantificazione dell’onere recato dal comma 3, le tabelle esposte dalla relazione tecnica sembrano ipotizzare l’assunzione a decorrere dal 1° gennaio 2016 dei vincitori del concorso bandito nel 2014 e l’assunzione a decorrere dal 1° gennaio del 2017 dei vincitori del concorso bandito nel 2015. La prima ipotesi appare peraltro superata alla luce dello stato delle suindicate procedure in corso; allo stesso modo, non sembrerebbe plausibile l’assunzione dal 1° gennaio 2017 di coloro che hanno partecipato al concorso bandito nel 2015, non essendo ancora stata conclusa la correzione delle prove scritte. Considerato che l’onere per singola unità di personale si manifesterebbe solo tra il 13° ed il 24° mese ed il 37° ed il 48° mese a partire dalla data di assunzione, ne consegue che un eventuale slittamento della predetta data di decorrenza delle assunzioni è suscettibile di incidere sulla modulazione temporale dell’onere stesso e sulla relativa quantificazione annua.

In ordine a quanto sopra evidenziato si ravvisa la necessità di acquisire chiarimenti dal Governo.

Si rileva, infine, che la quantificazione dell’onere recato dal comma 2 è riferita ad una disposizione che prevede che il numero delle assunzioni effettuabili per ciascun concorso possa essere ampliato fino al 10 per cento dei posti messi a concorso; la quantificazione del relativo onere è peraltro effettuata ipotizzando un incremento complessivo del numero dei posti pari a 30. Pur tenendo conto dell’andamento storico dei concorsi già svolti, che spesso non hanno determinato la totale copertura dei posti messi a concorso, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare la prudenzialità dell’ipotesi adottata, tenuto conto che, per il solo concorso bandito nel 2015, i posti aggiuntivi ammonterebbero potenzialmente a 35 unità.

 

ARTICOLO 3

Limitazioni alla mobilità dei magistrati

La norma subordina il trasferimento del magistrato ordinario ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza quadriennale (in luogo del precedente termine di 3 anni) nella sede precedente.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica evidenzia che la norma riveste carattere meramente procedurale e pertanto non rileva profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 4

Limitazioni alla mobilità del personale dell’amministrazione della giustizia

Le norme integrano l'articolo 68, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge n. 354/1975, stabilendo che il personale amministrativo assegnato agli uffici di sorveglianza (personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno) non possa essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza (comma 1).

Si prevede, inoltre, che tutto il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia non possa, fino al 31 dicembre 2019, essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni (comma 2).

Il divieto non si applica ai comandi, ai distacchi ed alle assegnazioni che siano già in corso all'entrata in vigore del decreto legge né ad eventuali futuri spostamenti di personale verso gli organi costituzionali (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera le disposizioni.

 

La relazione tecnica afferma che le norme sono volte a garantire la piena funzionalità degli uffici di sorveglianza. La relazione evidenzia inoltre che le stesse rivestono carattere meramente ordinamentale e non evidenzia profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 5, comma 1 e ARTICOLO 10

Trattenimento in servizio di magistrati

Normativa vigente. L’articolo 1, commi 1 e 2, del DL 90/2014 ha abrogato le disposizioni[2] che consentivano ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento in quiescenza previsto per gli stessi. È stata, inoltre, abrogata la disposizione che consentiva al personale appartenente alla magistratura di restare in servizio sino al compimento del 75° anno di età, dopo il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Il successivo articolo 1, comma 3, del medesimo DL 90/2014 ha infine fatto salvi, sino al 31 dicembre 2015, o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che al momento dell’entrata in vigore del decreto ne avessero i requisiti.

Si ricorda che alle disposizioni dell’articolo 1, commi da 1 a 3, del DL 90/2014, erano ascritti complessivamente i seguenti effetti netti ai fini dei saldi di finanza pubblica:

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno ed Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Effetti netti di maggior spesa corrente

(Articolo 1, commi 1-3, DL 90/2014)

2,6

75,2

113,4

123,2,

152,9

2,6

75,2

113,4

123,2,

152,9

 

Con specifico riferimento all’articolo 1, comma 3, modificato durante l’esame parlamentare, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e la RT non indicavano specifici effetti per la finanza pubblica.

Successivamente, l’articolo 18, comma 1, del DL 83/2015 ha differito al 31 dicembre 2016 gli effetti di cui all’articolo 1, comma 3, del DL 90/2014 per i magistrati ordinari che non avessero compiuto il 72° anno di età alla data del 31 dicembre 2015 e che dovessero essere collocati a riposo nel periodo fra la medesima data ed il 30 dicembre 2016. A tale differimento non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Le norme – al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura generale della Corte di cassazione – dispongono che gli effetti dell’articolo 1, comma 3, del DL 90/2014 siano ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura generale, i quali non abbiano compiuto il 72° anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati ordinari resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. DL 90/2014 (articolo 5, comma 1).

Le disposizioni dell’articolo 5, comma 1, si applicano anche:

·        ai magistrati del Consiglio di Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il 70° anno di età al 31 dicembre 2016 (articolo 10, comma 1);

·        agli avvocati dello Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il 70° anno di età alla data del 31 dicembre 2016 (articolo 10, comma 2).

Infine, gli effetti dell’articolo 1, comma 3, del DL 90/2014 sono differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati contabili in servizio, con funzioni direttive o semidirettive, che non abbiano compiuto il 70° anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati contabili resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 (articolo 10, comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera le norme.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, afferma che le stesse sono volte a salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari superiori con particolare riguardo agli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi, che si renderebbero vacanti nel 2017. La RT afferma altresì che dall’attuazione delle norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all’articolo 10, la RT afferma parimenti che dall’attuazione delle norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, si rammenta che le disposizioni in esame sono volte a consentire il trattenimento in servizio dei magistrati in possesso di specifici requisiti. Tali disposizioni, pertanto, attenuano la portata delle previsioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del DL 90/2014, cui erano ascritti - complessivamente - effetti netti di maggiore spesa per la finanza pubblica. Si ricorda che, al comma 3 dell’articolo 1 del medesimo decreto-legge non sono stati specificamente ascritti effetti ai fini dei saldi dalla RT allegata al DL 90/2014. Inoltre, al provvedimento (articolo 18, comma 1, del DL 83/2015) che ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui all’articolo 1, comma 3, del DL 90/2014, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi.

Tanto premesso, si evidenzia che, in linea di principio, il trattenimento in servizio sembrerebbe suscettibile, anche alla luce della quantificazione contenuta nella RT riferita al DL 90/2014, di determinare effetti finanziari; ciò con particolare riferimento alla maggiore spesa per TFS, dovuta al protrarsi della permanenza in servizio, e alla rimodulazione temporale dei relativi oneri annui, rispetto alle previsioni già scontate ai fini dei tendenziali.

Pur tenendo conto della ristretta platea di soggetti interessati, appare utile acquisire dal Governo dati ed elementi utili a verificare se, in ragione dei predetti fattori, possano prodursi effetti finanziari apprezzabili sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 5, comma 2

Conferimento a magistrati di funzioni direttive giudicanti di legittimità

Normativa previgente. L’articolo 35, comma 1, del D. Lgs. 160/2006 prevede che le funzioni direttive, di cui all’articolo 10, commi da 10 a 14 (funzioni direttive giudicanti di primo grado; funzioni direttive giudicanti e requirenti elevate di primo grado; funzioni direttive giudicanti di secondo grado; funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale; funzioni direttive giudicanti di legittimità), possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurino almeno 4 anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

 

Le norme intervengono sull’articolo 35, comma 1, del D. Lgs. 160/2006, prevedendo che le funzioni direttive di cui all’articolo 10, comma 14, del D. Lgs. 160/2006[3], possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurino almeno 3 anni di servizio (in luogo di 4 anni) prima della data di collocamento a riposo.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera la norma.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare gli effetti delle disposizioni, afferma che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, si osserva che la modifica normativa non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le disposizioni non intervengono sul numero complessivo di incarichi conferiti.

 

ARTICOLO 6

Rimodulazione del ruolo organico della magistratura ordinaria

Le norme intervengono sul ruolo organico della magistratura ordinaria, di cui alla Tabella B allegata alla legge n. 111/2007. In particolare, mantenendo inalterato il numero complessivo dell'organico, pari a 10.151 magistrati, il provvedimento:

                  riduce di 52 unità i magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado. Le funzioni direttive di primo grado passano dunque da 366 a 314 unità;

                  aumenta in misura corrispondente il numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado non direttivi. Il numero di questi magistrati sale dunque da 9.039 a 9.091 unità.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera la norma.

 

La relazione tecnica evidenzia che la modifica delle dotazioni organiche è disposta per incrementare il numero dei magistrati di sorveglianza che, di recente, hanno visto aumentare i propri compiti e che con il presente decreto-legge vedono un ulteriore sviluppo delle funzioni.

La norma prevede una diversa distribuzione delle unità di personale della magistratura, alla luce dei nuovi compiti previsti nell’ambito della magistratura di sorveglianza, senza peraltro incidere sulla dotazione organica complessiva dei magistrati ordinari.

La relazione tecnica precisa, altresì, che la movimentazione prevista non dà luogo a modifiche inerenti i trattamenti economici in godimento né a riflessi sulle progressioni economiche di carriera, legate all’anzianità di servizio e alle valutazioni di professionalità. In tal senso, le disposizioni in esame, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 7

Disposizioni sul processo amministrativo telematico

Normativa previgente: gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 117/2016, fermo restando l’avvio del processo amministrativo telematico a partire dal 1° gennaio 2017, prevede la possibilità di utilizzare indifferentemente le modalità telematiche e quelle tradizionali fino al 31 marzo 2017.

Le norme apportano modifiche alla disciplina concernente il processo amministrativo telematico (c.d. PAT).

A tal fine si interviene sul Codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 del decreto legislativo n. 104/2010. In particolare, modificando l’articolo 25 si stabilisce l’applicazione anche al processo amministrativo telematico, ove compatibile, nella disciplina sul domicilio digitale (prevista per il processo civile telematico) di cui all’art. 16-sexies del decreto legge n. 179/2012 e, quindi, la possibilità di notificazione al difensore, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario diventa un’ipotesi residuale, utilizzabile soltanto quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione digitale presso l'indirizzo PEC (posta elettronica certificata), risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia [comma 1, lettera a)].

È modificato l’articolo 136 del citato Codice del processo amministrativo individuando, fra l’altro, in quali eccezionali circostanze si possa derogare alla regola del deposito telematico degli atti e stabilendo i casi in cui il giudice possa autorizzare il privato da lui chiamato in causa al deposito di scritti difensivi o altri documenti mediante upload attraverso il sito istituzionale [comma 1, lettera b)].

Alle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 2 del decreto legislativo n. 104/2010, sono apportate, a decorrere dal 1° gennaio 2017, fra l’altro, le seguenti modificazioni:

·        è stabilita l’obbligatorietà, anziché la possibilità, della registrazione telematica dei ricorsi, degli atti processuali e delle sentenze [comma 2, lett. a)];

·        è dettata la disciplina del deposito degli atti in forma cartacea, ove previsto [comma 2, lett. c)];

·        è stabilito l’obbligo di esecuzione con modalità telematiche di tutti gli adempimenti previsti dal Codice e dalle norme di attuazione relativi ai ricorsi depositati al TAR e al Consiglio di Stato dal 1° gennaio 2017, salvi i casi previsti dalla legge [comma 2, lett. d)];

·        è dettata una disciplina transitoria per favorire l’uniforme applicazione e interpretazione delle norme sul PAT [comma 2, lett. e)].

Sono dettate norme transitorie che prevedono che le modifiche in materia di processo amministrativo telematico introdotte dal testo in esame e da altre norme approvate negli ultimi anni abbiano efficacia riguardo ai giudizi introdotti con ricorsi depositati, sia in primo grado che in appello, dal 1° gennaio 2017. Si prevede, inoltre, che dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 i giudizi introdotti con modalità telematiche dovranno essere accompagnati anche da una copia cartacea del ricorso (commi 3 e 4).

È stabilito l’uso esclusivo della posta elettronica certificata (PEC) dal 1° gennaio 2017 per i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti (comma 6).

È, infine, istituita una Commissione di monitoraggio, con funzioni di coordinamento costante delle attività relative all’avvio del PAT, presieduta dal Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal presidente di TAR più anziano nel ruolo, dal Segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del Servizio centrale per l’informatica e, eventualmente, da un massimo di altri tre esperti, anche esterni all’amministrazione, indicati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. È stabilito che la partecipazione alla Commissione sia obbligatoria e a titolo gratuito. La Commissione si avvale del personale e delle risorse logistiche e strumentali del segretariato generale della giustizia amministrativa (comma 7).

Viene infine abrogata la disposizione che consentiva fino al 31 marzo 2017 di utilizzare indifferentemente le modalità telematiche e quelle tradizionali (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera la norma.

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo si prende atto che la partecipazione ai lavori della Commissione di monitoraggio è espressamente prevista a titolo gratuito. Andrebbero comunque forniti elementi volti ad escludere oneri connessi ad eventuali rimborsi o emolumenti di carattere non retributivo e a

confermare la neutralità finanziaria della partecipazione di esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione, ai lavori della Commissione.

In merito all’anticipazione al 1° gennaio 2017 della piena applicazione della disciplina relativa al processo amministrativo telematico (PAT), con conseguente venir meno della fase transitoria già prevista fino al 31 marzo 2017, andrebbero forniti elementi di valutazione volti ad escludere aggravi di carattere amministrativo ed operativo, non fronteggiabili con le risorse disponibili, come ridefinite dalle misure di cui ai successivi articoli 8 e 9 del decreto, che fanno espresso riferimento all’avvio e all’attuazione del PAT.

 

ARTICOLO 8

Ufficio per il processo amministrativo

Le norme inseriscono l’articolo 53-ter nella legge n. 186/1982[4] al fine di garantire la ragionevole durata del processo e l’attuazione del processo amministrativo telematico.

L’articolo 50 del decreto-legge n. 90/2014 ha costituito il c.d. ufficio del processo presso i tribunali ordinari (e relative Procure della Repubblica) e presso le Corti d'appello. A tale struttura organizzativa è assegnato il personale di cancelleria, i laureati in giurisprudenza che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo o la formazione professionale nonché, per le Corti d'appello, i giudici ausiliari e, per i tribunali, i giudici onorari di tribunale. Possano far parte dell'ufficio per il processo - in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria -anche coloro (i cd. precari della giustizia) che hanno già svolto un periodo formativo presso gli uffici giudiziari allo scopo di effettuare un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a 12 mesi.

L’articolo 53-ter introdotto stabilisce che presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e i TAR siano costituite strutture organizzative interne denominate “ufficio per il processo”, che supportano l’attività dei magistrati amministrativi. Tale supporto è fornito dal personale di cui alla tabella A allegata al decreto-legge ma, come negli uffici del processo nella magistratura ordinaria, possono fare parte della struttura anche i laureati in giurisprudenza che svolgono gli stage formativi o il tirocinio per l’accesso alla professione forense.

Al regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa è demandata l’individuazione dei compiti e dell’organizzazione dell’ufficio per il processo.

Le disposizioni attuative sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. È stabilito che all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo in esame si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera la norma.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni sopra descritte e ad affermare che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, appare opportuno acquisire elementi di valutazione volti a suffragare l’effettiva possibilità di dare attuazione alle misure organizzative in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 9

Disposizioni per l’efficienza della giustizia amministrativa

Le norme, al fine di garantire la funzionalità del Servizio centrale per l’informatica e la digitalizzazione degli uffici giudiziari amministrativi in vista dell’avvio, dal 1° gennaio 2017, e della piena operatività del processo amministrativo telematico, dispongono un aumento delle dotazioni organiche di diverse categorie di personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei TAR. Le nuove dotazioni sono esposte nella tabella A, allegata al decreto, ed includono 54 dirigenti, di cui 2 di livello generale, 279 dipendenti dell’area funzionale III, 645 dipendenti dell’area funzionale II, 73 dipendenti dell’area funzionale I.

L’aumento interessa un totale di 53 unità di personale – di cui 3 dirigenti tecnici, 30 funzionari informatici appartenenti alla area III e 20 assistenti informatici appartenenti all’area funzionale II - da assumere con contratto a tempo indeterminato mediante concorso pubblico, in deroga alle norme volte a favore il transito in altre amministrazioni del personale eccedentario delle province nonché ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia di turn over.

Ad eccezione delle spese di personale conseguenti alle indicate nuove assunzioni, all’attuazione delle disposizioni in esame si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno ed Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Assunzione di 53 unità di personale – Maggiori spese correnti

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Assunzione di 53 unità di personale – Maggiori entrate tributarie

 

 

 

1,2

1,2

1,2

 

La relazione tecnica quantifica l’onere derivante dall’articolo in esame in 2.553.700 euro annui a decorrere dall’anno 2017 sulla base dei seguenti parametri.

 

Qualifica

Unita

Costo

Totale

Dirigente

3

139.960

419.880

III area funzionale

30

46.000

1.380.000

II Area funzionale

20

37.691

753.820

Totale generale

53

 

2.553.700

 

Alle eventuali spese di funzionamento connesse alle assunzioni del predetto personale, si fa fronte con le risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

 

Al riguardo si rileva che la quantificazione dell’onere appare coerente con i parametri forniti dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 11

Disposizioni finanziarie

Le norme, con specifico riferimento ai commi da 1 a 3, rideterminano il contingente di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta che il Ministero della giustizia acquisisce[5], a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 96, della legge 190/2014.

In base alla normativa previgente le unità da assorbire erano 1.211, di cui 821 nel corso del 2016 e 390 nel corso del 2017. Il nuovo contingente è di 1.075 unità: la riduzione complessiva di 136 unità è applicata per intero al contingente da assorbire nel 2016, che si riduce a 685 unità (comma 1).

In conseguenza di tale riduzione del contingente si provvede a incrementare le risorse finanziarie del fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 190/2014, a suo tempo utilizzate a copertura, di una somma pari a quella a suo tempo utilizzata per assorbire il contingente di 136 unità di personale che non transiteranno più nei ruoli del Ministero della giustizia. L’incremento della dotazione è pari a 6.256.000 euro a decorrere dal 2016 (commi 2 e 3).

Le norme ripristinano pertanto la provvista finanziaria del fondo recato dal citato comma 96 per consentire la copertura dell’onere recato dal provvedimento in esame come prevista dal comma 4 dell’articolo 11 in esame, cui si rinvia. A tal fine sono apportate le necessarie modifiche all’articolo 22, comma 1 del decreto legge n. 83/2015.

 

I commi da 4 a 6 recano le ulteriori disposizioni relative alla copertura finanziaria (cfr. infra).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti finanziari.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno ed Indebitamento netto

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Riduzione fondo ex art. 1, comma 96, L. n. 190/2014

(comma 4) – minori spese correnti

5,8

6,2

3,2

5,8

6,2

3,2

Utilizzo risorse contributo unificato ricorsi amministrativi ex art. 37, comma 10, DL n. 98/2011

(comma 6) – maggiori entrate extratributarie

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

 

La relazione tecnica evidenzia che le norme apportano le necessarie modificazioni alle disposizioni che prevedono l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 190/2014, per le finalità connesse alle procedure di mobilità del personale degli enti di area vasta da assegnare all’amministrazione giudiziaria. In particolare è disposta la riduzione del numero delle unità previste in mobilità ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; la riduzione prevede che il contingente in mobilità passi da un massimo di 1.211 unità a 1.075 unità. Le unità che non sono più assegnate al Ministero a partire dal 2016 sono 136. Rammentando che la relazione tecnica allegata al citato comma 425 stimava un onere di 46.000 euro per ciascuna unità di personale se ne ricava una minore esigenza di spesa pari a 6.256.000 euro. Tale somma ridota il citato fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 190/2014.

 

Al riguardo, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, si evidenzia che la quantificazione appare coerente con i parametri indicati dalle relazioni tecniche allegate a precedenti norme vertenti sulla medesima materia. Appare peraltro opportuno che sia acquisita la valutazione del Governo in merito alla riduzione del numero di unità di personale acquisite dal Ministero della giustizia e provenienti dagli enti di area vasta al fine di escludere che tale previsione possa interferire con il pieno conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati per tali ultimi enti.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria (commi da 4 a 6), si osserva preliminarmente che l’articolo 2, comma 5, del presente decreto reca un’autorizzazione di spesa di euro 5.804.334 per l'anno 2017, di euro 6.214.395 per l'anno 2018, di euro 3.200.550 per l'anno 2019, di euro 3.254.431 per l'anno 2020, di euro 3.542.388 per l'anno 2021, di euro 3.563.285 per l'anno 2022, di euro 3.627.380 per l'anno 2023, di euro 3.702.158 per l'anno 2024, di euro 3.766.254 per l'anno 2025 e di euro 3.841.032 annui a decorrere dall'anno 2026, volta a fronteggiare gli oneri derivanti:

- dall’aumento del contingente dei concorrenti idonei al concorso in magistratura ordinaria che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio, in una misura comunque non superiore al 10 per cento dei posti messi a concorso, estendendo l’applicazione di tale disciplina anche alle procedure concorsuali in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto (articolo 2, comma 2, lettera a), e 4)[6];

- dalla riduzione da 18 a 12 mesi, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 26 del 2006, della durata del tirocinio dei magistrati dichiarati idonei all’esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e successivamente nominati (articolo 2, comma 3)[7].

Ciò posto, il comma 4 dell’articolo 11 del presente decreto dispone che alla copertura dei suddetti oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario ed il completamento del processo telematico (cap. 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia), istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015). Contestualmente, il comma 1 del medesimo articolo 11 reca una ulteriore riduzione, rispetto al quadro normativo previgente, del numero massimo di unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta - che viene ora fissato a complessive 1.075 unità (di cui 685 nel corso del 2016 e 390 nel corso del 2017) - di cui è prevista per gli anni 2016 e 2017 l’acquisizione da parte del Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, e successive modificazioni, con oneri posti a carico del predetto Fondo[8].

In relazione alla citata riduzione delle unità di personale da acquisire, i successivi commi 2 e 3 dell’articolo 11 provvedono al conseguente aggiornamento degli oneri imputati al citato Fondo, che vengono ridotti di 6,256 milioni di euro in ragione d’anno a decorrere dal 2016, in tal modo rendendosi disponibile un importo di pari entità a valere sulle risorse del Fondo medesimo, da destinare alla copertura degli oneri indicati all’articolo 2, comma 5, del presente provvedimento.

Al riguardo, da un punto di vista meramente formale appare opportuno:

- da un lato, riferire in maniera più puntuale la novella legislativa recata dal comma 2 dell’articolo 11, relativa al decremento degli oneri conseguente alla ridotta acquisizione di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, all’alinea dell’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, anziché, come attualmente previsto dal testo, all’articolo 22, comma 1, del citato decreto-legge;

- dall’altro, precisare - al comma 4 dell’articolo 11 del presente decreto - il carattere annuale degli oneri decorrenti, in una misura pari ad euro 3.841.032, a far data dal 2026, in linea con quanto peraltro già previsto dalla norma di autorizzazione della spesa contenuta all’articolo 2, comma 5.

Il successivo comma 6 del medesimo articolo 11 reca invece la copertura finanziaria degli oneri di personale, pari a 2.553.700 euro a decorrere dal 2017, derivanti dall’attuazione dell’articolo 9, in base al quale viene disposta l’assunzione straordinaria di 53 unità di personale a tempo indeterminato presso il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali.

In particolare, la disposizione in commento stabilisce che alla copertura dei sopra menzionati oneri si provveda mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011, già destinate, dal comma 11-bis del medesimo articolo 37, alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa, che restano pertanto acquisite all’entrata del bilancio dello Stato.

In proposito, si segnala che le risorse in parola sono quelle relative al maggior gettito derivante dall’incremento del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo nelle controversie di competenza del giudice amministrativo[9] che, ai sensi del citato comma 10, secondo periodo, debbono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

Si fa presente che il capitolo in questione è il n. 3023 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, denominato Fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa, ed in particolare il suo piano gestionale n. 2 destinato agli interventi nell’ambito della giustizia amministrativa. Al riguardo si segnala che, sulla base delle risultanze del rendiconto dello Stato relativo all’esercizio finanziario 2015, il predetto piano gestionale reca - per l’anno 2016 - disponibilità in conto residui per un ammontare pari ad euro 95.519.987, dato quest’ultimo confermato anche da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Si rammenta, altresì, che ai sensi del comma 11-bis del medesimo articolo 37, le risorse confluite nel predetto capitolo sono destinate - in ragione di un terzo per ciascuna finalizzazione - all’assunzione di personale di magistratura amministrativa, all’incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli specifici obiettivi indicati nel successivo comma 12, nonché alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Sul punto appare opportuno acquisire dal Governo:

- una rassicurazione in ordine al fatto che l’utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime, posto che le somme già destinate alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa, ai sensi del citato comma 11-bis, sarebbero ora indirizzate ad una diversa finalità, ossia all’assunzione straordinaria a tempo indeterminato di 53 unità di personale prevista dall’articolo 9 del presente decreto;

- un chiarimento circa la coerenza della clausola di copertura finanziaria, in considerazione del fatto che essa provvede a fronteggiare un onere permanente di carattere inderogabile mediante il ricorso ad una quota delle maggiori entrate derivanti dall’incremento del contributo unificato nei procedimenti presso il giudice amministrativo, come tali accertabili, in linea di principio, solo a consuntivo, salvo quanto recentemente previsto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, dal comma 1-bis dell’articolo 23 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, come inserito dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 90 del 2016, che consente di commisurare gli stanziamenti da iscrivere in bilancio all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente[10].

Dal punto di vista formale, in relazione all’articolo 11, comma 6, del presente decreto, appare invece necessario precisare il carattere annuale degli oneri decorrenti - in una misura pari, come detto, ad euro 2.553.700 - a far data dal 2017.



[1] Elaborazione del Servizio Bilancio dello Stato

[2] L’art. 16 del D.lgs. n. 503/1992; l’art. 72, commi 8, 9, 10, del DL n. 112/2008 e l’art. 9, comma 31, del DL n. 78/2010.

[3] Si tratta delle funzioni direttive giudicanti di legittimità (quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione) e delle funzioni direttive requirenti di legittimità (quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione).

[4] Che reca l’ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

[5] Ai sensi dell’articolo 1, comma 425 della legge 190/2014.

[6] La relazione tecnica quantifica gli oneri connessi alle disposizioni in commento nei seguenti termini: euro 2.094.309 per l’anno 2017, euro 2.504.370 per l’anno 2018, euro 2.738.721 per l’anno 2019, euro 2.792.602 per l’anno 2020, euro 3.542.388 per l’anno 2021, euro 3.563.285 per l’anno 2022, euro 3.627.380 per l’anno 2023, euro 3.702.158 per l’anno 2024, euro 3.766.254 per l’anno 2025 ed euro 3.841.032 annui a decorrere dal 2026.

[7] La relazione tecnica quantifica gli oneri connessi alla disposizione in commento nei seguenti termini: euro 3.710.025 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed euro 461.829 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

[8] In particolare, si ricorda che l’articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), come modificato dall’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, ha previsto l’acquisizione da parte del Ministero della giustizia di un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Successivamente, per effetto dapprima dell’articolo 16, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016) e quindi dell’articolo 1, comma 2-duodecies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, il predetto contingente di personale è stato ridotto in un primo momento ad un totale massimo di 1.943 unità (di cui 943 nel corso dell’anno 2016 e 1.000 nel corso dell’anno 2017) e, in un secondo momento, ad un totale massimo di 1.211 unità (di cui 821 nel corso dell’anno 2016 e 390 nel corso dell’anno 2017). In entrambe le circostanze, le disposizioni richiamate hanno contestualmente provveduto alla conseguente riduzione degli oneri connessi all’acquisizione del predetto contingente di personale e della relativa copertura finanziaria.

 

[9] Tale incremento è stato introdotto dall’articolo 37, comma 6, lettera s), del citato decreto-legge n. 98 del 2011, e successive modificazioni. La relazione tecnica allegata all’AS. 2814, recante il disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 98 del 2011, ascriveva all’incremento del contributo unificato nei procedimenti in materia di giustizia amministrativa, di cui all’articolo 37, comma 6, lettera s), del citato decreto-legge, effetti di maggior gettito stimati, a regime, in circa 9,9 milioni di euro a decorrere dal 2012. Successivamente, la relazione tecnica allegata all’AC. 5534, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), quantificava in circa 14,6 milioni di euro gli ulteriori effetti di maggior gettito derivanti dalla modifica di talune disposizioni di cui al citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011.

[10] Si ricorda che il comma 1-bis dell’articolo 23 della legge n. 196 del 2009 prevede che “al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio”.