Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 3944) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012
Riferimenti:
AC N. 3944/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 412
Data: 02/08/2016
Descrittori:
COOPERAZIONE ECONOMICA   COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
FILIPPINE   IRAQ
RATIFICA DEI TRATTATI   UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3944

 

Ratifica dell’Accordo di partenariato e cooperazione

UE – Iraq e dell’Accordo quadro di partenariato e cooperazione UE - Filippine

 

(Approvato dal Senato – A.S. 1946)

 

 

 

 

 

N. 412 – 2 agosto 2016

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


Informazioni sul provvedimento

A.C.

3944

Titolo:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

Relazione tecnica (RT):

riferita al testo presentato al Senato

Commissione competente:

III Commissione

Sede:

in sede referente

 

Il provvedimento autorizza la ratifica e l’esecuzione degli Accordi in titolo.

Si ricorda che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

(euro)

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

A decorrere dal 2015

Art. 3 disegno di legge di ratifica

105.883

Si evidenzia che l’onere è riferito esclusivamente all’Accordo quadro di partenariato e cooperazione UE con la Repubblica delle Filippine.

Si evidenzia, altresì, che la relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1946), riferisce gli oneri derivanti dall’attuazione dello stesso agli esercizi finanziari decorrenti dall’anno 2015.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

Accordo di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e l’Iraq

DISPOSIZIONI DELL’ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI

ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA

L’Accordo definisce il quadro della cooperazione economica e politica tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Iraq dall’altra. In particolare, nell’ambito della disciplina degli scambi e degli investimenti (Titolo II, articoli 8-80) l’Accordo prevede che:

  • le Parti si riservano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita (articolo 10, par. 1);
  • al fine di agevolare la comunicazione su qualsiasi questione commerciale afferente gli investimenti privati, ciascuna Parte designa un punto di contatto (articolo 33);
  • ciascuna Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale che consentano la composizione di eventuali controversie in materia di appalti pubblici (articolo 57).

Quali settori di cooperazione vengono individuati (Titolo III, articoli 81-101): assistenza finanziaria e tecnica; cooperazione in materia di sviluppo sociale, istruzione e occupazione, società civile e diritti umani; cooperazione in materia industriale e a favore delle piccole e medie imprese; cooperazione per investimenti, sviluppo agricolo e rurale, trasporti, ambiente, energia, telecomunicazioni, scienza e tecnologia; cooperazione doganale, tributaria e nel settore statistico; sviluppo del settore privato, turismo e servizi finanziari. Ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi di cooperazione viene, in particolare, disposto (articolo 81) che l’Iraq benefici dell’assistenza finanziaria e tecnica dell’Unione europea sotto forma di sovvenzioni intese ad accelerare le trasformazioni economiche e politiche del Paese.

Nell’ambito delle disposizioni in materia di giustizia, libertà e sicurezza (Titolo IV, articoli 102-110), vengono individuati specifici ambiti di cooperazione, quali lo sviluppo dello stato di diritto e la protezione dei dati personali. La cooperazione giudiziaria viene, nello specifico, sviluppata in materia di migrazione e asilo, di lotta alla corruzione, al crimine organizzato e al terrorismo e di contrasto ai traffici illegali di stupefacenti. Viene, inoltre, previsto lo sviluppo della cooperazione nell'ambito culturale.

Nel quadro delle disposizioni istituzionali, generali e finali (Titolo V, articoli 111-124) viene, infine, prevista (articolo 111) l’istituzione del Consiglio di cooperazione, con il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo. Il Consiglio si riunisce una volta l'anno con rappresentanti delle Parti ed è coadiuvato da un Comitato di cooperazione e da eventuali sottocomitati speciali (articolo 112). Viene, inoltre, istituito il Comitato parlamentare di cooperazione composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento iracheno (articolo 113).

La relazione tecnica afferma che, sulla base all'articolo 81 dell'Accordo, per il raggiungimento degli obiettivi in materia di cooperazione, l’Iraq beneficia dell'assistenza finanziaria e tecnica dell'UE sotto forma di doni nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, conformemente ai pertinenti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, l'Iraq fa parte dei Paesi destinatari dei programmi dello Strumento di cooperazione allo Sviluppo dell'UE (Development Cooperation Instrument - DCI), nell'ambito del quale è previsto uno stanziamento di 58,7 milioni di euro per il periodo 2011-2013. La relazione precisa che, il prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020 è atteso confermare la posizione irachena di Paese beneficiarlo. La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che le spese derivanti dall'attuazione della cooperazione settoriale e dalle riunioni dei vari organismi previsti (Consiglio di cooperazione, Comitato di cooperazione, eventuali sottocomitati, Comitato parlamentare di cooperazione, Collegio arbitrale ecc.) saranno pertanto interamente coperte dal bilancio comunitario. Le attività per l’implementazione dell'Accordo sono, altresì, assicurate da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'Unione, le cui spese di missione gravano esclusivamente sol bilancio comunitario.

Con riguardo all'individuazione del punto di contatto di cui all'articolo 33, la relazione tecnica evidenzia che questa disposizione rappresenta - al pari delle altre disposizioni riguardanti le attività commerciali e gli investimenti - una prassi corrente delle procedure comunitarie e non presuppone - di per sé - la creazione di nuovi uffici e/o organismi che comportino nuovi o maggiori oneri per gli Stati membri. A tal fine, è infatti previsto che nella amministrazione competente venga individuato un organismo o ufficio che possa svolgere anche il ruolo di punto di contatto in virtù delle proprie competenze istituzionali.

Per quanto attiene all'articolo 57 dell'Accordo, che prevede l'individuazione di un foro per la composizione di eventuali controversie, la relazione tecnica evidenzia che la creazione ex novo è prevista solo per i casi in cui tale foro non sia già presente nel tessuto giurisdizionale dello Stato membro. Nel caso dell'Italia, la tutela è già garantita dal sistema giurisdizionale esistente; pertanto, non vi è necessità di creare un nuovo foro.

Viene, altresì, evidenziato che non sono presenti nell'articolato impegni o espressioni specifiche che prevedano l'abbattimento dei dazi reciproci, mentre il trattamento della nazione più favorita (articolo 10) non consente, secondo la relazione tecnica, alcuna valutazione su ipotesi di impatto finanziario.

La relazione tecnica afferma, infine, che, non essendo previste richieste di contributi addizionali e/o di cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri né attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli stessi, si può concludere che dal presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e le Filippine

DISPOSIZIONI DELL’ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI

ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA

L’Accordo definisce il quadro di cooperazione economica e politica tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e le Filippine dall’altra.

L’Accordo, in particolare, delinea (Titolo I, articoli 1-4) il proprio ambito di applicazione con l'impegno espresso dalle Parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui appartengono.

Vengono, altresì, disciplinati gli aspetti relativi al dialogo politico e di cooperazione, con particolare riguardo ai diritti umani, alla giustizia internazionale, al contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e alla lotta al terrorismo (Titolo II, articoli 5-11).

In materia di commercio e investimenti viene previsto l’impegno finalizzato ad intensificare i rapporti commerciali bilaterali (Titolo III, articoli 12-19).

Con riguardo alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, viene prevista un’azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata, nonché la cooperazione in materia di protezione dei dati personali e di rifugiati e sfollati interni (Titolo IV, articoli 20-25).

Vengono, inoltre, dettate disposizioni in tema di cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo (Titolo V, articoli 26 e 27) nonché in materia di cooperazione economica e sviluppo di specifici ambiti settoriali (Titolo VI, articoli 28-47). Tra tali ambiti si segnalano: l'occupazione, la gestione del rischio di catastrofi, l'energia, l'ambiente, l'agricoltura, la pesca, lo sviluppo rurale, la politica industriale, le piccole e medie imprese e i servizi finanziari.

Con riferimento specifico al settore dei trasporti viene, inoltre, previsto (articolo 38, par. 2, lett. e) che le Parti promuovano la concessione del trattamento nazionale e delle clausole NPF per le navi gestite da cittadini o imprese dell’altra Parte.

Viene, infine, disciplinato il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo l’istituzione di un Comitato misto preposto al buon funzionamento ed alla corretta attuazione dell’Accordo bilaterale. Il Comitato si riunisce almeno ogni due anni, alternativamente nelle Filippine e nell’UE e istituisce sottocomitati in tutti i settori contemplati dall’Accordo (Titolo VII, articolo 48). Al Comitato misto, in base all’articolo 53, può essere deferita, su iniziativa di ciascuna delle Parti, qualsiasi questione attinente all’applicazione e all’interpretazione dell’Accordo.

 

La relazione tecnica afferma dalla disposizione dell’Accordo di cui all'articolo 38, comma 2,lett. e), deriva un onere valutato di euro 105.883 a decorrere dal 2015 da porre a carico del bilancio dello Stato. Dalle altre disposizioni dell'Accordo non derivano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Con riferimento all'art. 38, comma 2, lettera e), la relazione tecnica evidenzia che in base a tale disposizione le Parti promuoveranno un dialogo finalizzato, tra l'altro, all'estensione del trattamento nazionale e delle garanzie di "nazione più favorita" (NPF) per le navi gestite da cittadini o imprese dell'altra Parte. L’applicazione del trattamento NPF potrebbe comportare l'emanazione di misure amministrative interne volte ad applicare il trattamento nazionale in materia di pagamento della tassa di ancoraggio nei porti italiani alle navi battenti bandiera filippina, ovvero operate da prestatori di servizi della Repubblica delle Filippine (Stato al quale, al momento attuale, tale equiparazione non è concessa). La relazione tecnica precisa che, data la grande distanza geografica dall'Unione europea e la presenza di altri scali comunitari altrettanto appetibili nel medesimo bacino, è assai probabile che la quantità di navi filippine, che verrebbero ad essere implicate nei traffici mediterranei - e, pertanto, a scalare nei porti italiani - a seguito degli effetti, per il momento ancora del tutto eventuali, del futuro dialogo sopra richiamato, permarrà comunque molto modesta.

Ai fini della stima del summenzionato onere la relazione tecnica ipotizza un minore introito fiscale partendo dai dati forniti dalle capitanerie di porto per l'anno 2014. Dai sistemi di rilevazione COGESTAT e ADES risulta che nel 2014 nove navi battenti bandiera delle Filippine [Tonnellate Stazza lorda (TSL) totale 299.443] hanno scalato un porto italiano. La tassa di ancoraggio totale corrisposta dalle navi filippine è quantificata in complessivi euro 211.766,08 (TSL totale x tariffa per le navi in navigazione estera x coefficiente - 299.443 x 2,08 x 0,34). Il minore introito per lo Stato italiano per effetto dell'equiparazione delle navi battenti bandiera delle Filippine alle navi italiane è determinato[1] dalla relazione tecnica nella metà dell'ammontare della tassa d’ancoraggio totale ed è pari ad euro 105.883,04.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che l’Accordo non crea obblighi di cooperazione né prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri ad eccezione di quelle di cui all'articolo 38, comma 2, lett. e).

In particolare, la RT evidenzia che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato misto, nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio UE; pertanto le relative attività poste in essere non potranno comportare contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

Quanto al Comitato misto, previsto dall'art. 48, composto da rappresentanti delle Istituzioni dell'UE, da un lato, e della Repubblica delle Filippine, dall'altro, il suo funzionamento è garantito da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE e le spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio UE. Parimenti, sono i funzionari delle Istituzioni UE ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, cui non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri.

 

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI

ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA

La norma prevede che agli oneri derivanti dall’Accordo quadro di partenariato e cooperazione UE-Filippine valutati in euro 105.883,04 annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 3, comma 1). Viene, inoltre, prevista l’attivazione, in caso di necessità, di un’apposita clausola di salvaguardia (articolo 3, comma 2). Viene, altresì, disposto che dall’attuazione dell’Accordo di partenariato e cooperazione UE-Iraq, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 4, comma 1) e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 4, comma 2).

La relazione tecnica afferma che per la copertura finanziaria dell’onere relativo all’Accordo quadro di partenariato e cooperazione UE-Filippine, valutato in euro 105.883,04 annui a decorrere dal 2015, si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione ''Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne" e, comunque, della missione ''Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto" dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all’Accordo con la Repubblica dell’Iraq, premesso che il disegno di legge di ratifica reca un vincolo generale di invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, le spese connesse all’attuazione generale dell’Accordo, all’attuazione delle singole voci di cooperazione settoriale, al funzionamento dei vari organismi di cooperazione previsti (Consiglio di cooperazione, Comitato di cooperazione, eventuali sottocomitati, Comitato parlamentare di cooperazione, etc.) e alle attività per l’implementazione da parte del personale delle Istituzioni dell'Unione saranno interamente coperte dal bilancio dell’UE.

Con riguardo ai profili di cooperazione in materia commerciale, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che non sono presenti nell'articolato impegni o indicazioni specifiche che prevedano l'abbattimento reciproco di dazi e che non sono possibili valutazioni sulle ipotesi di impatto finanziario connesse all’applicazione del trattamento della nazione più favorita (articolo 10, par. 1). Andrebbe peraltro precisato se possano determinarsi effetti finanziari apprezzabili in relazione all’eventuale venir meno di diritti amministrativi o tariffe.

Per quanto attiene all’Accordo con la Repubblica delle Filippine, si evidenzia che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente ai minori introiti fiscali derivanti dall'estensione del trattamento nazionale e delle garanzie di "nazione più favorita" (NPF) in materia di pagamento della tassa di ancoraggio nei porti italiani da parte delle navi battenti bandiera filippina o equiparate, di cui all'art. 38, comma 2, lett. e). La relativa stima, per un importo valutato in 105.883 annui, appare coerente sulla base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell’Accordo.

Si rileva altresì che, qualora tali oneri dovessero rivelarsi superiori alle previsioni, troverà applicazione il meccanismo di salvaguardia disciplinato dall’art. 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica.

In merito alle altre disposizioni non si hanno osservazioni da formulare considerato che, come affermato dalla relazione tecnica, l’Accordo non crea obblighi di cooperazione né prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri ad eccezione di quelli di cui all'articolo 38, comma 2, lett. e) e che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione negli specifici settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato misto, nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio UE.

Con riguardo specifico al profilo temporale degli oneri si rinvia a quanto osservato per i profili di copertura.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa preliminarmente presente che il provvedimento in esame risulta incluso nell’elenco degli slittamenti di cui all’articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e che il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l’utilizzo per un importo valutato in 105.833 euro a decorrere dal 2015, reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, anche alla luce del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, si ritiene che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all’utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall’anno 2016, atteso che l’Accordo in oggetto potrebbe presumibilmente entrare in vigore entro l’anno corrente.  

Si osserva, inoltre, che l’articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nell’ambito del programma  «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d’acqua interne» e, comunque, della missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In proposito, si osserva che gli oneri del provvedimento, valutati - come in precedenza detto - in euro 105.883 a decorrere dal 2015, per quanto formulati in termini di previsione di spesa consistono tuttavia, come indicato nella relazione tecnica, in minori entrate. In merito dunque alla opportunità di prevedere all’interno del testo la predetta clausola di salvaguardia, appare utile acquisire un chiarimento da parte del Governo. 

Ciò posto, con riferimento all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamato dalla citata clausola di salvaguardia, appare necessario che il Governo chiarisca se la stessa - in considerazione del fatto che la predetta disposizione normativa risulta ora riferita ai soli fattori legislativi per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato - possa essere eventualmente attivata senza compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente ovvero se sia necessario che la clausola medesima richiami anche le spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera c) del comma 5 del predetto articolo 21. In tale ultimo caso, si renderebbe necessaria una modifica del testo del provvedimento, che comporterebbe una ulteriore nuova lettura presso il Senato.

Non si hanno, infine, osservazioni da formulare in merito al successivo articolo 4, recante una clausola di invarianza finanziaria riferita all’attuazione dell’Accordo tra l’Unione europea e l’Iraq, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del disegno di legge di ratifica.



[1] La relazione tecnica precisa che il calcolo effettuato ai sensi della seguente normativa: art. 1 del DPR n. l07/2009; Decreto interministeriale 24 dicembre 2012; Decreto 18 marzo 1988; Circolare direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Div. 3 (ex DG Porti) n. 1215, del 2 febbraio 2015 - adeguamento tassa di ancoraggio ai sensi del D.I. 24 dicembre 2012.