Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (A.C. 3821) Legge europea 2015-2016
Riferimenti:
AC N. 3821/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 389
Data: 08/06/2016
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3821

 

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016

 

(Approvato dal Senato A.S. 2228)

 

 

 

 

 

N. 389 – 8 giugno 2016

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3821

Titolo breve:

 

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatrice per la Commissione di merito:

 

Marchetti

Gruppo:

 

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

riferita al testo presentato al Senato

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


 

INDICE

 

ARTICOLO 6. - 4 -

Tassazione delle vincite da gioco.. - 4 -

ARTICOLO 7. - 7 -

Informazioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale  - 7 -

ARTICOLO 9. - 9 -

Ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori - 9 -

ARTICOLO 10. - 14 -

Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri - 14 -

ARTICOLI da 11 a 16. - 15 -

Diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti - 15 -

ARTICOLO 17. - 22 -

Navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria.. - 22 -

ARTICOLO 18. - 23 -

Sanzioni per inosservanza di norme e raccomandazioni dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie  - 23 -

ARTICOLO 19. - 24 -

Tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia.. - 24 -

ARTICOLO 20. - 25 -

Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall’Albania.. - 25 -

ARTICOLO 21. - 27 -

Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all’alimentazione  - 27 -

ARTICOLO 22. - 28 -

Modifiche all’aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto.. - 28 -

ARTICOLO 23. - 29 -

Disposizioni in materia di consorzi agrari - 29 -

ARTICOLO 24. - 31 -

Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime. - 31 -

ARTICOLO 25. - 34 -

Attuazione della decisione 2009/917/GAI, sull’uso dell’informatica nel settore doganale. - 34 -

ARTICOLO 26. - 35 -

Regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi - 35 -

ARTICOLO 27. - 38 -

Disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime. - 38 -

ARTICOLO 28. - 40 -

Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi - 40 -

ARTICOLO 29. - 42 -

Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi - 42 -

ARTICOLO 30. - 43 -

Disposizioni in materia dei diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL. - 43 -

ARTICOLO 34. - 44 -

Segretario del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) - 44 -

ARTICOLO 35. - 44 -

Disposizioni in materia di aiuti di Stato.. - 44 -

ARTICOLO 36, comma 1. - 46 -

Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali - 46 -

ARTICOLO 36, commi 2 e 3. - 47 -

Disposizioni in materia di funzionamento dell’Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob  - 47 -

 


PREMESSA

 

Il disegno di legge reca disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea 2015-2016).

Il testo è già stato approvato, con modifiche, dal Senato.

Il disegno di legge presentato al Senato è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario. Inoltre, alcuni degli emendamenti presentati nel corso dell’esame presso il Senato sono corredati di relazione tecnica: nel presente dossier si fa riferimento a tali relazioni nonché all’ulteriore documentazione tecnica presentata nel corso dell’esame in prima lettura.

La relazione illustrativa precisa che con il disegno di legge in esame il Governo intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall’Unione europea. Già con la legge 97/2013 (legge europea 2013), con la legge 161/2014 (legge europea 2013-bis) e con la legge 115/2015 (legge europea 2014) è stato avviato un percorso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione e dei casi che hanno dato origine a procedure di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Poiché ancora residua una parte di precontenzioso e di contenzioso, per la quale è stata riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, si fa nuovamente ricorso allo strumento legislativo fornito dalla legge 234/2012[[1]].

Per effetto delle modificazioni introdotte dal Senato, con il provvedimento in esame si intende definire:

-       quattro procedure di infrazione[2];

-       10 casi di precontenzioso (EU-Pilot);

-       una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato;

-       una procedura di aiuti di Stato.

Si segnala che l’art. 37 del disegno di legge reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all’intero provvedimento, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 9, 10, 16, 20, 21, 29 e 36, alle cui schede si rinvia.

Si esaminano di seguito le norme specificamente considerate dalle relazioni tecniche presentate, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. Non sono peraltro esaminate le disposizioni, privi di profili finanziari di rilievo, di cui la relazione tecnica si limita a precisare la neutralità finanziaria.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 6

Tassazione delle vincite da gioco

Normativa vigente: l’art. 69, comma 1, del DPR n. 917/1986 stabilisce che le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

L’art. 30 del DPR n. 600/1973 dispone che sulle vincite di ammontare superiore a 25,82 euro, si applica una ritenuta alla fonte a titolo di imposta in misura pari al 10 per cento per i premi delle lotterie, tombole o simili e al 20 per cento per i premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni o manifestazioni di qualsiasi altro genere. Tuttavia, per le vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate la ritenuta è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all’articolo 3[3] del DPR n. 640/1972 (settimo comma).

 

La norma, introducendo il comma 1-bis all’articolo 69 del TUIR e modificando il comma 1 del medesimo articolo a fini di coordinamento, esclude dalla tassazione ai fini delle imposte dirette le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia, in altri Stati dell’UE o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo (comma 1).

Viene inoltre abrogato il settimo comma dell’art. 30 del DPR n. 600/1973 ai sensi del quale la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli.

Ai relativi oneri, valutati in 3,96 milioni per l’anno 2017 e in 2,32 milioni annui a decorrere dal 2018, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al successivo articolo 22 (incremento aliquota IVA per i preparati per risotto).

La relazione illustrativa riferita al testo iniziale afferma che le disposizioni si rendono necessarie al fine di sanare il caso EU Pilot 5571/13/TAXU, nell’ambito del quale la Commissione europea ha rilevato che il regime di imposizione fiscale delle vincite conseguite dai contribuenti italiani in case da gioco di altri Stati membri dell’UE o Stati dello Spazio economico europeo (SEE) contrasta con il diritto europeo e, in particolare, con il principio della libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 56 del TFUE e 36 dell’Accordo SEE, nella misura in cui tale regime assoggetta i premi e le vincite conseguite all’estero – anche tramite operatori on-line – ad obblighi dichiarativi e impositivi diversi e più onerosi rispetto a quelli previsti per le vincite e i premi conseguiti in case da gioco italiane. Inoltre, la relazione illustrativa ricorda che sulla questione si è pronunciata anche la Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 22 ottobre 2014 (cause riunite C-344/13 e C-367/13), rilevando che il differente trattamento fiscale riservato dall’ordinamento italiano alle vincite conseguite in Italia e a quelle conseguite in altri Stati membri, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi (articolo 56 del TFUE) ritenuta non giustificabile né da motivi di ordine pubblico, né da ragioni di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario (nel quale l’esclusione dalla tassazione prevista dal comma 1-bis non era applicata alle case da gioco autorizzate in Italia) afferma quanto di seguito indicato.

Dopo aver ricordato che la norma (nel testo iniziale) esenta dall'IRPEF le vincite conseguite in case da gioco autorizzate situate in altri Stati membri o nello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), la RT afferma che dalle dichiarazioni UNICO PF 2014 (periodo d’imposta 2013) - quadro RL (Altri Redditi) rigo 12, colonna 3 - i redditi di diversa natura, comprensivi anche delle vincite conseguite all'estero per la partecipazione a giochi su cui non è stata applicata alcuna ritenuta sono emerse somme imponibili di circa 13,6 milioni di euro. La RT ipotizza quindi che la fattispecie relativa al gioco d'azzardo si attesti su una percentuale pari al 50%, risultando, quindi, di circa 6,8 milioni di euro. In base al modello di microsimulazione Irpef la RT evince che l'aliquota media applicata a tale tipologia di redditi (IRPEF e relative addizionali) si attesta intorno al 34%. Pertanto, in termini di competenza ne deriva una perdita di gettito annua di circa 2,3 milioni di euro.

Per gli effetti di cassa, la RT riporta la seguente tabella ipotizzando l’aliquota IRPEF pari al 32%, l’addizionale regionale e comunale IRPEF pari, rispettivamente, a 1,5% e 0,57%.

milioni di euro

 

2016

2017

dal 2018

IRPEF

0

3,81

2,18

Add.le regionale IRPEF

0

0,1

0,1

Add.le comunale IRPEF

0

0,05

0,04

Totale minor gettito

0

3,96

2,32

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata presentata una relazione tecnica riferita all’emendamento[4] che ha esteso il regime di esenzione alle vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia. La RT afferma che la modifica non produce alcuna variazione di gettito rispetto a quanto stimato nella relazione tecnica originaria in quanto ha funzione di coordinamento normativo delle disposizioni che regolano la materia. La relazione illustrativa riferita al medesimo emendamento afferma che l’abrogazione del comma 7 dell’art. 30 del DPR n. 600/1973 (già presente nel testo originario della proposta di legge) è volta ad evitare che le vincite realizzate nei casinò nazionali siano tassate a dispetto dell’esenzione attuale (in quanto la ritenuta sulle vincite è compresa nell’imposta sugli intrattenimenti).

Le vincite realizzate nei casinò nazionali non subiscono a legislazione vigente la ritenuta fiscale in virtù del comma 7 del richiamato articolo 30.

 

Con Nota del 15 marzo 2016 il Governo, rispondendo a richieste formulate in merito alla ipotesi adottata dalla RT in base alla quale il 50% delle somme individuate corrisponde alle vincite estere, ha precisato che il dato è ritenuto ampiamente prudenziale dal momento che la base imponibile di riferimento è rilevata dal quadro RL12 di Unico 2014 (anno d’imposta 2013, ultimo anno disponibile) che provvede a dare indicazioni di quei redditi sui quali non sia stata applicata alcuna ritenuta e tra i quali figurano anche le vincite conseguite all’estero.

Inoltre, rispondendo a quesiti concernenti le spettanze erariali per gli esercizi precedenti al 2017, la Nota chiarisce che la relazione tecnica quantifica la modifica con decorrenza 2016, i cui effetti di cassa si presentano nel 2017.

Infine la Nota precisa che la modifica al comma 4 dell’articolo 30 del DPR n. 600/1973 (prevista nel testo originario[5] ed espunta nel corso dell’esame al Senato)  potrebbe far ritenere abrogate le specifiche ritenute sulle vincite previste dal D.Direttoriale 12 ottobre 2011 (Attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 3, del d.l. n. 138/2011). Allo stesso modo, prosegue la Nota, la modifica potrebbe far ritenere abrogate anche le ritenute sulle vincite del lotto previste dall’art. 1, co. 488, della legge n. 311/2004.

Pertanto, al fine di evitare che una interpretazione non corretta possa produrre effetti negativi per la finanza pubblica, la Nota propone di espungere dal testo la suddetta modifica al quarto comma dell’articolo 30 del DPR n. 600/1973.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica riferita all’emendamento approvato e nella Nota presentata nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria (articolo 6, comma 3), si rileva che la disposizione stabilisce che alla copertura delle minori entrate connesse alla esenzione dall’aliquota progressiva IRPEF delle vincite corrisposte da case da gioco autorizzate, situate in uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero in uno di quelli aderenti allo Spazio economico europeo, valutate in 3,96 milioni di euro per il 2017 e in 2,32 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 22 del presente provvedimento. In proposito, si rammenta che a tale ultima disposizione - che prevede l’innalzamento dal 4 al 10 per cento dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei cosiddetti “preparati per risotti” - la relazione tecnica ascrive effetti, in termini di maggior gettito, pari a 4,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto che l’onere di 2,32 milioni di euro a decorrere dal 2018 sia inteso come annuo e che le maggiori entrate attese siano sufficienti ad assicurare la copertura dei sopra richiamati oneri.

 

ARTICOLO 7

Informazioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale

Le norme, modificate nel corso dell’esame presso il Senato, stabiliscono che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia è designato quale autorità centrale incaricata adempiere gli obblighi derivanti da una pluralità di norme comunitarie concernenti le obbligazioni alimentari[6], in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale[7].

E’ stabilito che il Dipartimento, nello svolgimento dei suoi compiti, si avvalga dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia. Il Dipartimento può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle norme in esame. Il medesimo Dipartimento può accedere, tramite tali organi ed enti, alle informazioni contenute nelle banche dati in uso nell’ambito dell’esercizio delle loro attività istituzionali (comma 1).

Le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati dalle attività svolte dal Dipartimento ai sensi delle norme in esame sono trasmesse all’ufficiale giudiziario, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente[8] (comma 2)

 

La relazione tecnica riferita al testo originario presentato al Senato risulta ancora utilizzabile dal momento che le modifiche approvate non hanno alterato, nella sostanza, l’impianto originario delle norme.

La relazione ribadisce che le disposizioni attribuiscono alla Autorità centrale - ossia il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia - la possibilità di avvalersi dei servizi minorili e di chiedere l'assistenza degli organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli Enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle Convenzioni internazionali e dai  regolamenti europei richiamati dal testo, consentendo, attraverso tali organi, l'accesso alle informazioni utili.

Con riferimento alla disposizione che stabilisce che il Dipartimento, nello svolgimento dei propri compiti, si avvalga dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia, la relazione tecnica rappresenta che con il termine "servizi minorili" si fa riferimento a strutture decentrate del Dipartimento della giustizia minorile presenti sul territorio nazionale, che svolgono funzioni di carattere sociale, assistenziale e amministrativo a supporto dello stesso Dipartimento.

Le stesse strutture sono dotate delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie per l'espletamento dei compiti e degli adempimenti richiesti dall'Autorità centrale senza ulteriori aggravi a carico della finanza pubblica.

Secondo la RT, la possibilità di avvalersi di organi della pubblica amministrazione e degli enti preposti per l'acquisizione delle informazioni utili all'espletamento delle funzioni dell'Autorità centrale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la relazione tecnica, a tal proposito, afferma che ciò avverrà mediante il ricorso a banche dati già esistenti, la cui fruizione potrà avvenire in forma gratuita e senza apportare modifiche o implementazioni agli applicativi informatici delle amministrazioni interessate.

La relazione tecnica dichiara la neutralità finanziaria anche delle norme recate dal comma 2, che dispongono che le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati siano trasmesse dall'Autorità centrale all'ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Le attività sottese potranno, ad avviso della relazione tecnica, essere espletate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente.

I pertinenti capitoli di spesa su cui graveranno le attività previste dal presente articolo sono il Capitolo 2151 del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità, recante "Oneri derivanti la Convenzione europea, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori, ecc.", la cui dotazione a legislazione vigente è pari a 135.341euro annui per l'anno 2015 e di 146.545 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e il capitolo 2121 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo” che reca per l'anno 2015 una disponibilità di 589.755 ed una disponibilità per l'anno 2016 di euro 591.349.

Nel corso dell’esame presso la 5° Commissione è stato richiesto di chiarire se anche le attuali dotazioni di bilancio, che fanno riferimento al triennio 2016-2018 e non al triennio 2015-2017, garantiscano la sostenibilità dei nuovi oneri derivanti dalle attività previste dal testo in esame. A tale richiesta ha fatto seguito una Nota dell’Ufficio legislativo del Ministro della giustizia la quale ha confermato che i servizi minorili fanno riferimento a strutture decentrate del Dipartimento della giustizia minorile presenti sul territorio nazionale e che le stesse strutture risultano essere dotate delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie per l'espletamento dei compiti e degli adempimenti richiesti senza ulteriori aggravi per la finanza pubblica. La Nota ha anche precisato le seguenti dotazioni aggiornate dei capitoli: in particolare il capitolo 2151 reca una dotazione di 132.836 euro annui, per l'anno 2016, a 132.770 euro per l'anno 2017 e a 130.646 euro per l'anno 2018 mentre il capitolo 2121 reca una dotazione per l'anno 2016 di 556.777, di euro 556.464 euro per l'anno 2017 e di 547.561 per il 2018. La Nota conferma che i citati stanziamenti di bilancio risultano adeguati a fronteggiare gli adempimenti previsti in applicazione dell'articolo in esame.

 

Al riguardo, considerati i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e della documentazione pervenuta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

ARTICOLO 9

Ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori

Le norme estendono la disciplina del gratuito patrocinio, già prevista per le parti di controversie transfrontaliere nell’Unione europea dal d.lgs. n. 116/2005, a coloro che chiedano, attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale introdotti dalla Convenzione dell’Aja del 2007, l’esecuzione – anche al di fuori dei confini UE – di obbligazioni alimentari (comma 1).

Il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto - senza fare riferimento a limiti reddituali - per tutte le domande presentate ai sensi della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori[9] tramite l’autorità centrale ossia il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (comma 2).

E’ stabilito che le domande di accesso al patrocinio a spese dello Stato, presentate attraverso l’autorità centrale e relative al riconoscimento o al riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione relativa al recupero di alimenti[10], debbano essere trasmesse al consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo di esecuzione della decisione (comma 3).

Gli oneri derivanti dall’attuazione delle norme in esame sono valutati in euro 189.200 annui a decorrere dall’anno 2016. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea[11]. E’ inserita una clausola di monitoraggio degli oneri al fine di prevenire scostamenti rispetto alle previsioni di spesa formulate prevedendo, al verificarsi dello scostamento stesso, l’eventuale riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente nell’ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia (comma 4).

 

La relazione tecnica afferma che le norme recate dal comma 1 mirano a superare l'attuale disparità di trattamento, sotto il profilo del patrocinio a spese dello Stato, che si verifica quando domande di cooperazione ai sensi della Convenzione Aja 2007, di identico contenuto, provengono da uno Stato membro dell'Unione Europea o da uno Stato non appartenente alla U.E.

Nella prima ipotesi, infatti, si applica il regime di cui al decreto legislativo n. 116/2005 recante l’attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie, nel secondo caso, invece, si applica il regime di cui al D.P.R. n. 115/2002, recante il testo unico delle norme in materia di spese di giustizia. La differenza sostanziale derivante dall'applicazione delle sopracitate disposizioni si palesa nelle diverse tipologie di spese coperte dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato: il D.P.R.. n. 115/2002 non prevede la copertura delle spese per una serie di attività che, invece, ricadono nel regime previsto sia dal decreto legislativo n. 116/2005 sia dall'articolo 45 del regolamento n. 4/2009 applicabili nei casi di assistenza amministrativa tra Stati membri. In particolare in base al decreto legislativo n. 116/2005 sono comprese nell’ambito del gratuito patrocinio la consulenza legale in fase precontenziosa, le spese di interpretazione e di traduzione dei documenti, le spese di viaggio qualora sia necessaria la presenza fisica in udienza dell'interessato che, al contrario, non sono previste dal D .P .R. n. 115/2002.

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che il comma 2 tende a superare l'analoga esigenza che si presenta con riferimento alle domande presentate, ai sensi della Convenzione Aja del 25 ottobre 1980, concernente gli aspetti civilistici della sottrazione internazionale dei minori.

Infatti l'articolo 25 della citata Convenzione da luogo ad una deroga rispetto ai requisiti attualmente vigenti per la concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato: il beneficio spetta non solo a tutti i cittadini e residenti degli Stati membri dell'Unione europea ma anche ai cittadini e residenti degli Stati aderenti alla Convenzione che non siano membri dell'Unione europea, mentre l'articolo 26 della medesima Convenzione ha una portata ancora più impegnativa, ponendo dei vincoli a ciascuno Stato aderente ad assicurare ai soggetti istanti vittime di sottrazioni internazionali, l'assistenza di avvocati nelle procedure che si svolgono sul proprio territorio, ma senza spese a carico dei richiedenti, anche qualora non siano applicabili le norme sul patrocinio a spese dello Stato. Peraltro la norma prevede che ogni Stato possa porre delle riserve su questo punto non oltre il momento della ratifica o adesione e poiché l'Italia non ha formulato tale riserva è tenuta ad assicurare l'assistenza legale a tutti i richiedenti. anche al di fuori dei limiti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

La relazione tecnica attribuisce al comma 3 carattere meramente ordinamentale in quanto chiarisce a chi va presentata l 'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Da un’analisi degli oneri attualmente sostenutiti per gli onorari del gratuito patrocinio in materia civile, riferito all'anno 2014, si ricava che le 74.000 persone ammesse, hanno determinato un esborso a carico dell'Erario pari ad euro 58 milioni, comportando una spesa pro capite pari a circa euro 784,00. A tale costo si è aggiunto, sempre in riferimento alle 74.000 persone ammesse al gratuito patrocinio civile, anche l'esborso per le altre spese ammesse a carico dell'erario, ovvero interpretazione, traduzione dei documenti, spese di viaggio. che per il 2014 sono state pari ad euro 12 milioni, ciò comportando una spesa aggiuntiva media pro capite pari a circa 162,00 euro.

Ipotizzando che lo stesso importo venga erogato per un massimo di 200 procedure annuali, stima fondata non solo sugli attuali casi di sottrazioni di minori ma anche da una proiezione di casi di domande proposte ai sensi del Capo III della Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007, si avrà, secondo il seguente calcolo e in maniera prudenziale un costo annuo pari ad euro 189.200,00 ossia (784 + 162 euro) di spese x 200 casi aggiuntivi di gratuito patrocinio, con decorrenza anno 2016.

 

Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato sono stati richiesti chiarimenti circa i dati e le ipotesi poste alla base della quantificazione. In particolare è stato richiesto di esplicitare i criteri che hanno portano ad una stima complessiva della platea dei nuovi beneficiari in  200 casi all'anno.

E’ stato, altresì, rilevato che il calcolo della spesa unitaria media riferibili alle ulteriori voci di spesa connesse con il gratuito patrocinio (viaggi, traduzioni, interpretariato, consulenza precontenziosa) è stato effettuato dividendo le spese complessive sostenute per l'intera platea delle persone ammesse (12 milioni su 74.000 persone ammesse). Tanto premesso è stato richiesto di chiarire se non sarebbe stato più appropriato determinare tale spesa media facendo riferimento alla sola platea dei soggetti ammessi al rimborso di tali ulteriori spese anche alla luce del fatto che la stessa relazione tecnica afferma che il DPR 115/2002 (Testo unico spese di giustizia) non prevede la copertura delle spese che ricadono invece nel decreto legislativo 116/2005.

In risposta a tali rilievi una Nota del Ministero della Giustizia dell’8 marzo 2016 ha chiarito che la previsione dell'importo previsto per il massimo di 200 procedure annuali è espressione di una stima fondata non solo sugli attuali casi di sottrazione, ma anche sulla base di una proiezione di casi di domande proposte ai sensi del Capo III della Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007. La previsione dell'onere, secondo la Nota, tiene quindi già conto della possibile estensione dell'utilizzo del gratuito patrocinio da parte di una maggiore platea di interessati. In tal senso non si rinvengono profili di nuova onerosità a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato nella documentazione trasmessa dal Governo riguardo al carattere prudenziale della quantificazione proposta, pur rilevando che la relazione tecnica non esplicita i criteri sottostanti la determinazione della platea dei beneficiari. Non sono inoltre forniti gli elementi alla base della stima della spesa media per beneficiario tenuto conto delle specifiche voci di costo che determinano la prestazione di gratuito patrocinio prevista dalle disposizioni in esame.

In proposito appare utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, (articolo 9, comma 4) la disposizione prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di talune fattispecie di cause transfrontaliere, valutati in 189.200 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), istituito ai sensi dell’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. In proposito, si rammenta che la dotazione finanziaria del predetto Fondo - come integrata dall’articolo 1, comma 810, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) - ammonta a 100 milioni di euro per il 2016, a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Il Fondo in parola è stato istituito dall’articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, allo scopo precipuo di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Ciò posto, appare comunque opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione circa l’effettiva capacità del citato Fondo di garantire la copertura degli oneri recati dalla presente disposizione, anche in considerazione del fatto che l’utilizzo delle risorse del Fondo medesimo è previsto da ulteriori disposizioni del presente provvedimento, cui di seguito si rinvia per i profili di copertura, nonché in via generale dall’articolo 1, comma 3, del disegno di legge di delegazione europea 2015 attualmente all’esame del Senato (S. 2345), nella misura in cui ai maggiori oneri ovvero alle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive in esso contenute non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Per quanto concerne, invece, la clausola di salvaguardia di cui al medesimo comma 4 dell’articolo 9 - in virtù della quale ad eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa dovrà farsi fronte mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, iscritte nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia - appare necessario che il Governo confermi che l’attivazione della citata clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie interessate. Ciò anche alla luce del fatto che, a decorrere dal 14 giugno 2016, entreranno in vigore le novelle introdotte all’articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009 dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 90 del 2016, recante completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato. Per effetto delle citate novelle, infatti, l’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 si riferirà esclusivamente ai fattori legislativi e non anche alle spese di adeguamento al fabbisogno, come accade invece a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 10

Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri

La norme – introdotte durante l’esame al Senato - dispongono talune modifiche alla normativa in materia di permesso di soggiorno individuale per minori stranieri. In particolare, le disposizioni modificano l’articolo 31 del D. Lgs. 286/1998, prevedendo che al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante venga rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età oppure per soggiornanti di lungo periodo. (commi 1 e 2).

Si ricorda che, secondo la normativa vigente il minore deve essere iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori;

Al minore di anni quattordici, già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario alla data di entrata in vigore della provvedimento, il permesso di soggiorno è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario (comma 3).

Per il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa nel periodo di sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico, rilasciato ai minori, decorrente dal dicembre 2013 fino alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l’anno 2016. Al predetto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis della L. 234/2012 (comma 4).

 

Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che l’onere relativo ai costi supplementari sostenuti dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa nel periodo di sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico si configura come limite di spesa. Ciò premesso, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità della somma stanziata rispetto alle maggiori spese che si ipotizza di sostenere.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, (articolo 10, comma 4) si rileva che la disposizione autorizza la spesa di 3,3 milioni di euro per il 2016 al fine di assicurare il rimborso dei costi di produzione sostenuti dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa durante il periodo di sperimentazione del permesso di soggiorno elettronico, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, si rinvia alle considerazioni in precedenza formulate con riferimento all’articolo 9, comma 4 (vedi supra).

 

ARTICOLI da 11 a 16

Diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

Normativa vigente: la direttiva 2004/80/CE prevede che alle vittime di reati intenzionali violenti venga attribuito il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato per il pregiudizio sofferto, indipendentemente dal luogo dell’Unione Europea in cui il reato è stato commesso. A tale fine viene richiesto agli Stati membri di prevedere, nella rispettiva legislazione nazionale, un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori anche istituendo un sistema volto a facilitare alle vittime di reato l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere. A tale riguardo, in particolare, gli articoli da 1 a 3 della direttiva dispongono che la vittima del reato possa presentare domanda di indennizzo nello Stato di residenza, anche se il reato è stato commesso in un diverso Stato membro; spetterà comunque allo Stato ove il reato si è consumato corrispondere l’indennizzo. Il sistema di indennizzo previsto dalla citata direttiva opera quando la vittima non ottiene ristoro o perché non è stato possibile identificare l’autore del reato o perché questo non è punibile o non è imputabile.

L’Italia ha provveduto a dare attuazione alla direttiva 2004/80/CE con il D.lg. n. 204/2007 che disciplina la procedura per la richiesta di indennizzo. Le misure previste dal decreto legislativo non sono state ritenute del tutto adeguate dalla Commissione europea nella parte in cui non prevedono l’istituzione di un generale sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, considerato che i sistemi di indennizzo e risarcimento contemplati dall’ordinamento italiano si riferiscono esclusivamente a specifiche tipologie di reato quali, ad esempio, quelle di stampo mafioso o terroristico.

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, riconoscono[12] il diritto all’indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro[13] ad eccezione dei reati di percosse e di lesioni[14] (articolo 11, comma 1). L’indennizzo è concesso per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime l’indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali (articolo 11, comma 2). Viene demandato ad un decreto interministeriale[15] la determinazione degli importi dell’indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 14 del provvedimento in esame, garantendo un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio (articolo 11, comma 3).

All’articolo 12, la corresponsione dell’indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni: essere la vittima titolare di un reddito annuo non superiore a quello previsto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; infruttuosità dell’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento del danno[16], salvi i casi in cui l’autore del reato sia rimasto ignoto; mancato colpevole concorso alla commissione del reato da parte della vittima; inesistenza a carico della vittima di una condanna con sentenza definitiva ovvero di un procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; non avere la vittima percepito per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati. L’articolo 13 definisce la procedura per la presentazione della domanda di indennizzo, prevedendo, tra l’altro, che la domanda debba essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.

Il “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura” - rinominato” “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti” - è destinato anche all’erogazione degli indennizzi alle vittime dei reati di cui all’articolo 11 (articolo 14, comma 1). Il Fondo viene altresì alimentato[17] da un contributo annuale dello Stato pari ad euro 2.600.000 a decorrere dal 2016 (articolo 14, comma 2). Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell’attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno (articolo 14, comma 3).

Nel caso in cui, nell’anno di riferimento, le disponibilità finanziarie dovessero risultare insufficienti a soddisfare gli aventi diritto, viene prevista la possibilità per gli stessi di accedere al Fondo in quota proporzionale e di integrare le somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi (articolo 14, comma 4).

Viene, altresì, novellato l’art. 3, della legge n. 512/1999, disciplinante il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso[18], la cui composizione viene integrata con l’individuazione di due rappresentanti del Ministero della giustizia in luogo dell’unico previsto dal testo vigente della summenzionata disposizione (articolo 15, comma 1, lett. b).

L’art. 3, della legge n. 512/1999, ha istituito presso il Ministero dell’interno il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso (comma 1) ponendo i relativi oneri a carico del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura (comma 5).

La composizione del Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 19, della legge n. 44/1999, viene, inoltre, integrato con un rappresentante del Ministero della giustizia (articolo 15, comma 2).

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, viene autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall’anno 2016 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario, il potenziamento dei relativi servizi e per il completamento del processo telematico, di cui all’art. 1, comma 96, della legge n. 190/2014, modificando, altresì, le disposizioni[19] che prevedono l’utilizzo del summenzionato Fondo, per le finalità connesse alle procedure di mobilità del personale degli Enti di area vasta, da assegnare all’amministrazione giudiziaria (articolo 16).

L’art. 96, della legge n. 190/2014 ha istituito presso il Ministero della giustizia il fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico con una dotazione originaria[20] di 90 milioni di euro per il 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

L’art. 21, del DL 83/2015, prevede che il Ministero della giustizia acquisisca, a valere sul Fondo di cui al comma 96, della legge n. 190/2014, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso del 2016 e 1.000 nel corso del 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.

L’art. 22, comma 1, del DL n. 83/2015, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione, tra l’altro, dell’art. 21 del medesimo decreto, pari a 49.200.000 euro per il 2016, a 94.200.000 euro per il 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, si provveda, tra l’altro (lett. b) quanto a 46.000.000 di euro per il 2016 e a 92.000.000 di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014.

 

L’articolo 16 del provvedimento in esame riduce di 51 unità (da 2000 a 1943) il contingente massimo del personale di area vasta interessato dalla predetta procedura di mobilità, disponendo per il 2016 l’inquadramento di 943 anziché di 1000 unità. Viene conseguentemente ridotto di 2.622.000 euro l’onere annuo (e la relativa copertura a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, legge 190/2014) riferito alla medesima procedura di mobilità.

 

La relazione tecnica, relativa all’emendamento approvato dal Senato[21], riferisce che le norme sono adottate in attuazione della direttiva 2004/80/CE finalizzata a stabilire un sistema di cooperazione per facilitare l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere.

La relazione tecnica evidenzia che, allo stato, il nostro ordinamento non contempla un sistema generalizzato di indennizzo a favore delle vittime dei reati intenzionali violenti, esistendo soltanto diversi Fondi, istituiti ex lege, a fini indennitari-risarcitori solo per specifiche categorie di vittime di talune predeterminate fattispecie di reati.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che il provvedimento in esame prevede un indennizzo destinato a rifondere le spese mediche e assistenziali nel caso di lesioni personali gravi o gravissime, ai sensi dell’art. 583 c.p. Si prevede altresì di corrispondere un indennizzo per le ipotesi di violenza sessuale, ad esclusione dei casi di minore gravità, nonché per i reati che hanno causato la morte.

Ciò premesso, la relazione tecnica evidenzia che, sulla base dei dati ISTAT, il numero totale di vittime di delitti intenzionali violenti ad opera di ignoti risulta essere pari a 10.623 unità[22].

La relazione precisa altresì che occorre considerare che il legislatore fissa una serie di parametri che limitano al massimo le ipotesi di diritto all’indennizzo tra le quali quella di prevedere tale diritto esclusivamente in favore di vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona e in altre ipotesi specifiche previste, fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati se più favorevoli. Inoltre sono previsti specifici requisiti anche reddituali ed ulteriori condizioni nonché prescrizioni per la presentazione delle domande. Un’ulteriore limitazione al numero annuo di indennizzi agli aventi diritto riguarda la disponibilità finanziaria del “Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti” già istituito presso il Ministero dell’interno. Le norme consentono comunque di soddisfare gli aventi diritto rimasti esclusi, anche per quote residuali, con conseguente rinvio alle risorse del Fondo rese disponibili negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi. Nella stima va, altresì, tenuto conto dei tempi tecnici necessari alle procedure istruttorie ed alle verifiche delle condizioni necessarie per l’acceso al Fondo.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerati i casi elencati di coloro che potranno essere ammessi al beneficio dell’indennizzo, la relazione tecnica afferma che il numero delle persone offese ad opera di ignoti che potranno beneficiare dello stesso, può essere prudenzialmente stimato in circa 326 unità in ragione d’anno, cui sono da aggiungere, sempre ai fini prudenziali, un egual numero di beneficiari vittime di reati intenzionali violenti commessi da autori noti, per un totale di 652 beneficiari annui.

Con riferimento alle specifiche disposizioni introdotte, la relazione tecnica fa presente quanto segue.

 

ARTICOLO 11 (Diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

La norma prevede il diritto all’indennizzo a carico dello Stato in favore delle vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona e in altre ipotesi specifiche previste. L’indennizzo è elargito ai fini del ristoro delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio. Gli importi dell’indennizzo, nei limiti della disponibilità del “Fondo per l’indennizzo in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura”, sono determinati con decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, assicurando la proporzionalità della misura dell’indennizzo rispetto alla gravità del reato di violenza subito.

La relazione tecnica, a titolo esemplificativo, nei casi in cui l’autore del reato sia ignoto, fornisce il seguente schema, che prevede la diversa misura degli indennizzi, a seconda delle fattispecie delittuose:

(euro)

Indennizzo fisso

Numero beneficiari

Onere

7.000

30 (omicidio)

210.000,00

5. 000

100 (violenza sessuale)

500.000, 00

3.000

196 (lesioni personali gravi o gravissime)

588.000,00

TOTALE

326

1.298.000,00

 

Nel caso in cui l’autore del reato sia noto, ma l’esito delle procedure giudiziarie od esecutive non abbia determinato il risarcimento del danno alla vittima, tenuto altresì conto delle limitazioni all’accesso all’indennizzo sopra evidenziale, la relazione tecnica ipotizza, in mancanza di analitici dati statistici al riguardo, un numero di beneficiari non superiore a quelli stimati (cfr. supra) per le vittime di reato violento da autore ignoto, per un onere totale stimato in euro 1.298.000 l’anno.

L’onere complessivo, derivante dall’articolo, viene pertanto stimato dalla relazione tecnica in circa euro 2.596.000,00 e rideterminato a fini prudenziali in euro 2.600.000 l’anno.

 

ARTICOLO 12 (Condizioni per l’accesso all’indennizzo); ARTICOLO 13 (Domanda di indennizzo); ARTICOLO 14 (Fondo per l’indennizzo in favore delle vittime)

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

ARTICOLO 15 (Modifiche alle leggi n. 512/1999, e n. 44/1999)

La relazione tecnica afferma che l’articolo prevede l’introduzione di modifiche necessarie ad integrare le previsioni di utilizzo del Fondo in considerazione dell’estensione del suo utilizzo anche in favore delle vittime di reati intenzionali violenti.

 

ARTICOLO 16 (Disposizioni finanziarie)

L’articolo prevede che per l’attuazione delle disposizioni relative al “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti”, sia autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall’anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 96, della legge n. 190/2014. A tale scopo sono introdotte le necessarie modificazioni alle disposizioni che prevedono l’utilizzo del predetto Fondo, per le finalità connesse alle procedure di mobilità del personale degli Enti di area vasta, da assegnare all’amministrazione giudiziaria.

In particolare, considerato che la stima degli oneri per ciascuna unità di personale in mobilità ammonta mediamente ad euro 46.000 in ragione d’anno, la copertura necessaria al finanziamento del provvedimento in esame viene garantita attraverso la riduzione del numero delle unità previste all’articolo 21, comma l, del DL n. 83/2015, che passa da un contingente massimo di 2000 unità ad un contingente massimo di 1943 unità, di cui 943 da inquadrare nell’anno 2016 e 1000 nell’anno 2017.

Si provvede, altresì, alla modifica della norma di copertura finanziaria prevista all’articolo 22, del DL n. 83/2015.

(euro)

Onere annuo pro capite (comprensivo degli oneri riflessi a carico dello Stato)

46.000

Riduzione delle unità da acquisire

57 (riduzione da 2000 a 1943 unità)

 

Minori esigenze di spesa

2.622.000 (57 x 46. 000)

 

Al riguardo, si evidenzia che le norme in esame sono volte a dare attuazione alla direttiva 2004/80/CE al fine di adottare nell’ordinamento interno una disciplina generale in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti (articolo 11). Ai fini della corresponsione di tali misure indennitarie le dotazioni annue del “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti” sono incrementate a decorrere dal 2016 di un importo pari ad euro 2.600.000 annui (articolo 14). Al riguardo, pur rilevando che l’onere è limitato all’entità della spesa autorizzata, si evidenzia che, in caso di insufficienza delle risorse, l’articolo 14, comma 4, prevede una riduzione proporzionale dell’indennizzo e un’integrazione delle somme non percepite negli anni successivi. Andrebbe in primo luogo confermata l’idoneità di tale meccanismo tenuto conto che le prestazioni in questione appaiono configurate come diritti.

Per quanto attiene alla copertura dell’onere mediante riduzione del Fondo di cui alla legge n. 190/2016 e contestuale riduzione del contingente del personale di area vasta interessato alle procedure di mobilità poste a carico del medesimo Fondo, andrebbe confermato che le predette riduzioni, la cui efficacia decorre dall’esercizio in corso, siano coerenti con lo stato di attuazione della medesima procedura di ricollocazione del personale in questione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, (articolo 16) si rileva che la disposizione autorizza, al comma 4, la spesa di 2,6 milioni di euro a decorrere dal 2016 per la corresponsione di un contributo annuale dello Stato di pari importo in favore del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive,  dell’usura e dei reati intenzionali violenti. Si fa presente che la denominazione del predetto Fondo è stata così aggiornata conformemente alla disciplina introdotta dagli articoli da 11 a 14 del presente disegno di legge, che ha riconosciuto anche in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti, al ricorrere di specifiche condizioni, un diritto all’indennizzo a carico del medesimo Fondo. Al riguardo, la disposizione in commento prevede, sempre al comma 4, che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico (cap. 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia). Contestualmente, il comma 1 della presente disposizione dispone la riduzione da 2.000 a 1.943 del numero massimo di unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta di cui è prevista per l’anno 2016 l’acquisizione da parte del Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, con oneri posti a carico del predetto Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico. In relazione alla citata riduzione delle unità di personale da acquisire, i successivi commi 2 e 3 provvedono quindi al conseguente aggiornamento degli oneri imputati al citato Fondo a decorrere dal 2016, che vengono ridotti di 2.622.000 euro in ragione d’anno, in tal modo rendendosi disponibile un importo di pari entità a valere sulle risorse del Fondo medesimo, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo.

Non si hanno pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto che, al comma 4, la spesa di 2,6 milioni di euro a decorrere dal 2016 sia intesa come annua.

 

ARTICOLO 17

Navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria

La norme modificano l’articolo 1, comma 2, lettera c), del DL 457/1997, consentendo l’iscrizione nel registro internazionale italiano delle navi in regime di temporanea dismissione di bandiera anche per le navi che appartengono a soggetti comunitari.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 18

Sanzioni per inosservanza di norme e raccomandazioni dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

La norme prevedono l’irrogazione di sanzioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) da parte di imprese ferroviarie, gestori delle infrastrutture e operatori di settore.

In particolare, le disposizioni:

·         puniscono con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 l’inosservanza da parte degli operatori ferroviari qualora riguardino la gestione della circolazione ferroviaria e del sistema ferroviario, i requisiti e la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza e il rilascio dei certificati e delle autorizzazioni di sicurezza (comma 1);

·         prevedono che l’inosservanza da parte degli operatori ferroviari degli obblighi di fornire all’ANSF assistenza tecnica, informazioni o documentazione siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000 (comma 2).

L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni sono effettuati dall’ANSF, che può stipulare apposita convenzione con il Ministero dell’interno. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, il personale dell’ANSF incaricato dalla stessa di espletare gli accertamenti previsti assume, nell’esercizio di tali funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale. Per le procedure conseguenti all’accertamento delle violazioni, le impugnazioni e la tutela giurisdizionale il direttore dell’ANSF nomina un dirigente competente ad irrogare le sanzioni (commi 3-5).

I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato (comma 7).

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame introducono nuove sanzioni di carattere amministrativo per l’inosservanza, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), concernenti la sicurezza della circolazione ferroviaria e la qualificazione del personale impiegato in tale attività. L'Agenzia provvederà agli adempimenti derivanti dalle norme avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT afferma altresì che, al momento, non appare possibile effettuare delle previsioni per le maggiori entrate in quanto le stesse sono correlate a eventi mai sanzionati precedentemente.

 

Al riguardo, appare utile acquisire elementi volti a confermare che l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, sia in grado di svolgere i nuovi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 19

Tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia

Normativa vigente: il DPR n. 39/1953 dispone, all’articolo 8, che le autovetture e i motocicli, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti all'estero, possono circolare liberamente in Italia per i primi tre mesi; dal quarto al dodicesimo mese sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione (un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di permanenza). Trascorso un anno, sono soggetti al pagamento della normale tassa di circolazione (commi primo e secondo). Norme analoghe sono previste per gli autoscafi esteri ad uso privato adibiti al trasporto di persone, per gli autobus adibiti al trasporto di persone e per gli autocarri adibiti al trasporto di merci (commi terzo e quarto). Si stabilisce infine che il trattamento tributario di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato (quinto comma).

L’articolo 18 del medesimo DPR dispone l’esenzione dalla tassa di circolazione, a condizione di reciprocità di trattamento, delle autovetture, dei motocicli e degli autoscafi, ad uso privato, importati temporaneamente dall'estero, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all'estero.

 

La norma modificando gli articoli 8 e 18 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche stabilisce che la condizione di reciprocità ai fini dell’esenzione dal bollo auto dei veicoli temporaneamente utilizzati in Italia da soggetti residenti all’estero, si applica limitatamente con riferimento ai Paesi non appartenenti all’Unione europea o non aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioni ((comma 1, lettera a), numero 1 e lettera b)).

Inoltre, inserendo all’articolo 8 un ulteriore comma, prevede l’esenzione dalla tassa automobilistica dei veicoli utilizzati in Italia da studenti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) con il quale sussista un adeguato scambio di informazioni. L’esenzione si applica per l’intero periodo del corso di studio svolto in Italia (comma 1, lettera a), numero 2).

La relazione illustrativa riferita al testo iniziale afferma che le modifiche apportate all’articolo 8 del DPR 39/1953 si rendono necessarie al fine di chiudere il caso EU Pilot 7192/14/TAXU con il quale la Commissione europea ha contestato l’incompatibilità della normativa italiana in materia di tasse automobilistiche con la direttiva 83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto. Inoltre sia l’articolo 8 sia l’articolo 18 del citato DPR 39/1953 subordinano in modo illegittimo - rispetto ai Paesi UE e aderenti al SEE perché in contrasto con gli obiettivi di promuovere la libera circolazione di persone e merci all’interno della UE e di prevenire i casi di doppia imposizione – l’applicazione della franchigia trimestrale alla condizione di reciprocità di trattamento da parte del Paese estero nel quale risiede il possessore dell’autoveicolo temporaneamente importato.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione abolisce l’obbligo di immatricolazione del veicolo in Italia per gli studenti provenienti da altri Stati membri.

La RT ritiene che l’articolo in esame determini una perdita di gettito trascurabile tenuto conto del numero limitato di soggetti interessati dall’agevolazione.

 

Con Nota del 15 marzo 2016 il Governo ha confermato quanto indicato nella valutazione contenuta nella relazione tecnica in merito alla rinuncia al maggior gettito precisando che si tratta di una perdita di gettito assolutamente trascurabile in considerazione del numero limitato dei soggetti interessati.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto indicato nella documentazione presentata dal Governo circa il carattere trascurabile degli effetti di gettito associati alla disposizione in esame[23].

 

ARTICOLO 20

Esenzioni a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall’Albania

La norma prevede l’esenzione[24] dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso previsto dalla legge n. 1146 del 1959[25] per i trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall’Albania da persone ivi residenti.

Agli oneri recati dalla disposizione, valutati in circa 3,4 milioni annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante riduzione del fondo ISPE.

La relazione illustrativa riferita al testo iniziale afferma che la modifica permette di superare alcuni profili di incompatibilità tra la normativa italiana e gli accordi comunitari; sul punto rammenta che l’Unione Europea ha sottolineato che il mantenimento della vigente normativa in tema di diritto fisso sarebbe suscettibile di condurre ad una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. L’adozione dei suddetti decreti, sempre come si legge in relazione illustrativa, permetterà anche di eliminare una distorsione dei traffici commerciali segnalata dall’autorità portuale di Ancona, consistente nel fatto che gli autotrasportatori albanesi transitano per il porto di Trieste ove, in base ad un decreto del 1960, non è dovuto il diritto fisso di importazione.

 

La relazione tecnica afferma che sulla base dei dati (fonte Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) risultanti dalle dichiarazioni dell'anno 2014, Registro A22, codice tributo 423, relativamente alle merci autotrasportate dall'Albania, la perdita di gettito derivante dal provvedimento è valutata in 3.398.072,52 euro su base annua.

 

Con Nota del 15 marzo 2016 il Governo ha precisato che stima degli oneri risulta prudenziale in quanto sono stati utilizzati i dati riferiti al 2014. Infatti, prosegue la Nota, sulla base dei dati di gettito complessivo più recenti (anno 2015) considerati dall’Istat nei conti della PA, rispetto a quelli del 2014, si registra una riduzione di tali introiti intorno al 3%.

Per quanto concerne la disponibilità di risorse sul fondo ISPE per la copertura finanziaria la Nota afferma che il MEF ha avanzato alla PCM-Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento, una proposta emendativa volta a prevedere una copertura degli oneri alternativa al FISPE riducendo per lo stesso importo il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’art. 41-bis della legge n. 234/2012 che reca sufficienti disponibilità. La Nota precisa che “al momento si è in attesa delle determinazioni della PCM”.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo presentata nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, (articolo 20, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis)) si rileva che la disposizione stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dalla esenzione a favore dei veicoli per il trasporto di merci temporaneamente importate dall’Albania in esecuzione dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione con l’Unione europea, valutati in 3.398.072,52 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economia (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). In proposito, appare opportuno che il Governo chiarisca se il citato Fondo presenti le necessarie disponibilità e se il suo utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

 

ARTICOLO 21

Modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all’alimentazione

La norma prevede (comma 1):

-          l’incremento dell’aliquota IVA dal 4% al 5% delle cessioni di “basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione”;

-          la riduzione al 5% dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni di “origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione[26]” e alle cessioni di “piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia[27]”.

E’ altresì prevista una norma di copertura (comma 2) degli oneri, valutati in 135.000 euro annui a decorrere dal 2016, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea[28].

 

La relazione illustrativa riferita al testo iniziale afferma che la modifica si rende necessaria al fine di chiudere il caso EU Pilot 7292/15/TAXU che ha censurato l’applicazione dell’aliquota super ridotta del 4%, da parte dell’Italia, a prodotti che non godevano, al 1° gennaio 1991 di tale beneficio fiscale.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario (che prevedeva l’innalzamento dal 4% al 10% dell’aliquota IVA applicata alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all’alimentazione) afferma che la modifica comporta un aumento di gettito ai fini IVA di trascurabile entità. A tal fine la RT considera le operazioni imponibili al 4% relative alla coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche verso consumatori finali: il valore imponibile di tali operazioni è risultato pari a 779.300 euro. È stato inoltre ipotizzato che il 50% di esse fosse riferibile alle piante in argomento. Su tale importo è stato calcolato un aumento dell'aliquota di 6 punti percentuali, con un incremento di gettito ai fini IVA di trascurabile entità.

 

Al riguardo, si rileva che la disposizione determina oneri il cui ammontare, rilevabile dalla norma di copertura finanziaria, è valutato in 135.000 euro annui. In proposito, tenuto conto che nella formulazione originaria (art.10 dell’AS 2228) la disposizione era suscettibile di determinare un maggior gettito (valutato di entità trascurabile) e che le modifiche introdotte al Senato hanno, da un lato, ridotto il maggior gettito previsto (in quanto l’aliquota IVA applicata alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all’alimentazione è incrementata al 5% in luogo del 10%) e, dall’altro lato, ridotto le aliquote IVA sui restanti prodotti indicati (origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione, nonché piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia), appare necessario acquisire i dati e le ipotesi adottate per la stima degli effetti finanziari indicati nella norma di copertura.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, (articolo 21, comma 2) si rileva che la disposizione stabilisce che alla copertura delle minori entrate derivanti dalle modifiche alle aliquote IVA applicabili a taluni specifici prodotti destinati all’alimentazione, valutate in 135 mila euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, si rinvia alle considerazioni in precedenza formulate con riferimento all’articolo 9, comma 4 (vedi supra).

Non si hanno altre osservazioni da formulare, nel presupposto che gli oneri valutati in 135 mila euro a decorrere dal 2016 siano intesi come annui.

 

ARTICOLO 22

Modifiche all’aliquota IVA applicabile ai preparati per risotto

La norma prevede l’incremento dal 4% al 10% dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso.

La relazione illustrativa riferita al testo iniziale afferma che la norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7293/15/TAXU in cui la Commissione europea ha rilevato l’incompatibilità dell’aliquota IVA agevolata per la fattispecie con l’articolo 110 della direttiva 2006/112/CE che consente di mantenere le aliquote inferiori al 5% per le sole operazioni che al 1° gennaio 1991 già godevano di tale beneficio[29]. Ricorda che la violazione è stata rilevata alla luce della circostanza che la citata disposizione (n. 9 della Tabella) è stata modificata per prevedere l'applicazione di detta aliquota in data successiva al 1 gennaio 1991 (art. 3, comma 3, lett. a) del DL 415/1995.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario evidenzia che la norma comporta un maggior gettito ai fini IVA di circa 4,7 mln di euro a decorrere dall’anno 2016. Per la stima ha considerato il peso che i piatti pronti hanno nel paniere composto dall’Istituto nazionale di statistica – ISTAT (anno 2015) all’interno del gruppo dei prodotti alimentari preparati, evidenziandone una quota pari a circa il 32%. Tale peso è stato applicato alla voce “spese alimentari” nei consumi delle famiglie (505,528 mln); ipotizzando che la metà sia attribuibile ai preparati per risotti e scorporando l’IVA (4%) dal valore complessivo delle citate spese, giunge a definire la base imponibile a fini IVA, pari a 78,356 mln di euro (525,528 x 32,24% : 2 : 1,04), per i preparati in argomento. Applicando a tale base imponibile i sei punti percentuali in più, definisce un incremento di gettito pari a 4,7 mln di euro a decorrere dall’anno 2016.

 

Con Nota del 15 marzo 2016 il Governo ha confermato la quantificazione operata dalla relazione tecnica precisando che i dati ISTAT utilizzati sono i più recenti disponibili e che ipotizzare che il 50% della spesa per piatti pronti è attribuibile ai preparati per risotti appare prudenziale.

 

Al riguardo, non si formulano osservazioni tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato.

 

ARTICOLO 23

Disposizioni in materia di consorzi agrari

La norma, intervenendo sull’articolo 1, comma 460, della legge n. 311/2004, prevede l’incremento dal 40% al 50% della quota di utili dei consorzi agrari soggetta a tassazione (comma 1).

La modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2015.

 

La relazione illustrativa riferita al testo iniziale afferma che la disposizione è volta a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010, in quanto la Commissione Europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari, così come definiti dal citato articolo 9 della L 99/2009, costituiscono un aiuto di Stato esistente. La Commissione ritenendo che non ricorrano le deroghe previste dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)[30], ha dato inizio alla procedura di cooperazione intesa alla revisione del regime di aiuti a favore dei consorzi agrari. A fronte di ciò le Autorità italiane si sono impegnate, oltre che a modificare la normativa nel senso ora indicato, anche ad attivare un costante sistema di monitoraggio del beneficio che ne consegue a favore di consorzi agrari così da verificare che rimanga sempre al di sotto dell’importo complessivo del regime “de minimis”.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario ricorda che, sul piano del trattamento fiscale, i consorzi agrari si collocano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 460, lettera b), della legge n. 311 del 2004, secondo cui le società cooperative a mutualità prevalente — diverse dalle cooperative agricole (lettera a) e dalle cooperative di consumo (lettera b-bis) — devono sottoporre a tassazione ordinaria la quota del 40% degli utili netti annuali, più il 3% degli utili destinati a riserva legale. La restante parte degli utili non concorre a formare il reddito imponibile sempreché venga destinata a riserva legale, con esclusione della possibilità di distribuirla tra i soci sotto qualsiasi forma. La relazione sottolinea inoltre che le Autorità italiane si sono impegnate a revisionare il regime in questione, proponendo sia l’incremento della quota assoggettata a tassazione ordinaria (che passa dal 40% al 50%) sia di attivare un sistema costante di monitoraggio circa il rispetto dei limiti posti dal regime “de minimis”. La RT specifica inoltre che la normativa fiscale vigente prevede l'ulteriore tassazione del 3%[31] sugli utili netti annuali destinati alla riserva legale.

Si evidenzia quindi che, per effetto della nuova disciplina, i consorzi agrari risulteranno assoggettati, complessivamente, alla tassazione della quota del 53% degli utili netti annuali. La relazione conclude evidenziando che le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e comportano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, che potranno essere quantificati a consuntivo del processo di monitoraggio sopra indicato.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che la disposizione potrà generare effetti positivi in termini di gettito, da quantificare a consuntivo e, quindi, non considerati ai fini della copertura degli oneri del provvedimento in esame.

Andrebbe peraltro verificato se le modalità applicative consentano di intervenire anche sulla tassazione riferita al periodo d’imposta 2015. In proposito appare utile acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 24

Modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime

Normativa vigente: il DPR n. 917/1986(TUIR) consente alle imprese marittime in possesso di specifici requisiti di optare per un regime di determinazione forfettaria del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (toonnage tax). In particolare, l’articolo 158 stabilisce che le plusvalenze e le minusvalenze da cessioni di navi concorrono alla formazione della base imponibile. Tuttavia, qualora la cessione abbia ad oggetto una nave acquistata prima che l’impresa abbia optata per il regime forfetario la quota che concorre alla base imponibile è determinata dalla differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente quello di prima applicazione del regime di tonnage tax.

La norma interviene sul regime forfetario applicabile dietro esercizio di opzione da parte delle imprese marittime che posseggono i requisiti richiesti (c.d. tonnage tax).

In primo luogo, intervenendo sull’articolo 157 del TUIR, viene stabilito che le imprese che decidono di interrompere il regime forfetario optato (tornando quindi al regime ordinario) non possono rientrare nel regime tonnage tax prima di cinque anni (comma 1 lettera a). Tale disposizione rileva per le cause di decadenza che si verificano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2).

Inoltre, intervenendo sull’articolo 158 del TUIR, si modificano i criteri per la determinazione della quota che concorre alla formazione del reddito imponibile relativa alla cessione di navi (in regime di tonnage tax) acquistate in regime ordinario (comma 1, lettera b). La modifica – che ai sensi del comma 3 si applica con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - stabilisce che concorre alla base imponibile il minor valore tra:

1.      la plusvalenza latente, determinata dalla differenza tra valore normale e costo non ammortizzato rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio precedente a quello in cui l’opzione è esercitata;

2.      la plusvalenza calcolata secondi i criteri di contabilità generale. Tale plusvalenza non può comunque essere inferiore alla plusvalenza latente diminuite dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati in base ai criteri previsti dal regime tonnage tax.

 

I nuovi criteri indicati dal comma 1, lettera b) si applicano anche ai casi di rinnovi di opzioni esercitati precedentemente nonché in caso di cessioni di navi che costituiscono un complesso aziendale ai sensi dell’articolo 158, comma 3 (comma 4).

Le modifiche previste dai commi da 6 a 10 riguardano l’articolo 157 del TUIR e la prevista ipotesi di decadenza dal regime opzionale determinata dal mancato rispetto dell’obbligo di formazione dei cadetti (l’obbligo di formazione può essere sostituito da un versamento al Fondo nazionale marittimi o ad altra istituzione con analoghe finalità). Con la modifica proposta la decadenza non si applica se il mancato versamento è di ammontare inferiore ad una soglia stabilita, ferma restando l’applicazione di una sanzione del 50% dell’omesso versamento (comma 6). Inoltre, nell’ipotesi di omesso versamento totale o parziale (indipendentemente dall’importo) è possibile regolarizzare la posizione mediante un versamento da effettuare entro termini fissati ed applicando la sanzione del 20% (comma 7). Le modifiche introdotte si applicano ai versamenti dovuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 9).

Infine (commi da 11 a 15), viene introdotta una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo recante il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Sono previsti i principi e criteri direttivi, le procedure legislative, i termini per l’adozione del decreto legislativo (commi da 11 a 14). E’ espressamente previsto che dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, qualora il decreto legislativo determini oneri che non trovino compensazioni al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

 

La relazione illustrativa riferita al testo iniziale afferma che la norma in esame introduce una serie di modifiche al vigente regime fiscale della tonnage tax che le Autorità nazionali si sono impegnate ad apportare, in sede di richiesta di proroga del suddetto regime forfetario presso le competenti Istituzioni comunitarie, e sulla cui base la Commissione europea, con decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015, ha ritenuto il regime di aiuti in questione compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE).

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 10 assumono essenzialmente carattere antielusivo.

Più in particolare, in merito agli effetti sul gettito riferiti al comma 1, lettera a), la RT afferma che, non potendo procedere a puntuali stime di impatto, stante la finalità meramente antielusiva della misura, si indicano generici effetti positivi per l’erario.

Per ciò che riguarda il comma 1, lettera b) (minusvalenze e plusvalenze da cessioni di navi), la RT afferma che:

-          rispetto alla normativa vigente, non si hanno variazioni nel caso di cessione di navi acquistate durante il periodo di vigenza dell’opzione;

-          per le cessioni, effettuate in regime di tonnage tax da parte di imprese che esercitano l’opzione dopo l’entrata in vigore della modifica in esame, di navi acquistate in regime ordinario sono previste specifiche disposizioni per la determinazione della plusvalenza. La RT in proposito afferma che l’importo da assoggettare a tassazione è sempre pari alla plusvalenza latente lorda se questa è inferiore alla plusvalenza realizzata; in caso contrario, ad essere soggetta a tassazione sarà la plusvalenza realizzata, ma l’importo imponibile non potrà, in tal caso, risultare inferiore alla plusvalenza latente netta. In sostanza, prosegue la RT, non possono emergere minusvalenze conseguenti la cessione di una nave in corso di vigenza dell’opzione.

 

Al riguardo, in merito ai nuovi criteri previsti per la determinazione dell’ammontare che concorre alla formazione della base imponibile, per le imprese che applicano la tonnage tax, si rileva che le nuove disposizioni sostituiscono il vigente valore - determinato dalla differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio in regime ordinario – con un nuovo parametro, pari al minore valore tra la plusvalenza latente (che dipende dal valore normale) e la plusvalenza realizzata. Andrebbero in proposito forniti elementi diretti a suffragare l’assenza di oneri in quanto, ad esempio, in caso di un realizzo elevato (superiore al valore normale) la nuova disciplina sembrerebbe suscettibile di comportare una riduzione della base imponibile.

Per quanto concerne i commi da 6 a 10, relativi alla regolarizzazione da parte delle imprese che non hanno provveduto agli obblighi di formazione, andrebbe chiarito se la sanzione del 50% di cui al comma 6 debba intendersi aggiuntiva rispetto al versamento dell’importo omesso.

Si rileva in proposito che al comma 7 viene precisato, a differenza di quanto previsto al comma 6, che il pagamento delle somme è contestuale a quello dell’importo omesso.

Infine, per quanto concerne la delega, non si formulano osservazioni anche in considerazione della previsione dell’applicazione dell’art.17, comma 2, della legge di contabilità.

 

ARTICOLO 25

Attuazione della decisione 2009/917/GAI, sull’uso dell’informatica nel settore doganale

La norma designa[32] l’Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale (comma 1).

L’accesso diretto ai dati inseriti nel sistema informativo doganale viene riservato[33], oltre che all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in qualità di amministrazione doganale responsabile a livello nazionale, anche al Corpo della Guardia di Finanza, in qualità di forza di polizia economica e finanziaria, ai sensi del D.lgs. n. 68/2001[34] (comma 2).

L’articolo 10 della Convenzione SID[35] (Sistema Informativo Doganale) conclusa in ambito UE nel 1995 ha previsto che ciascun Stato membro individuasse l’amministrazione doganale nazionale responsabile del sistema informativo doganale. La Convenzione è stata ratificata con la legge n. 291/1998 che, all’art. 3, ha demandato ad un successivo decreto ministeriale la designazione dell’amministrazione in riferimento. In attuazione di tale disposizione, con DM 23 febbraio 2007, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è stata definita quale autorità responsabile a livello nazionale del suddetto sistema informativo doganale.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento[36], afferma che la norma designa l’Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale. Viene, altresì, precisato che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per l’erario, in quanto, ai sensi del DM 23 febbraio 2007, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli opera già quale autorità responsabile a livello nazionale del suddetto sistema informativo doganale.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica.

 

ARTICOLO 26

Regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

Normativa vigente: il comma 2 dell’articolo 89 del DPR n. 917 del 1986, in relazione agli utili percepiti da soggetti IRES, prevede l'esclusione dalla formazione del reddito della società o dell'ente del 95 per cento degli utili distribuiti da società ed enti commerciali residenti.

Il comma 1 dell’articolo 27-bis del DPR n. 600 del 1973 disciplina il rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti, prevedendo che le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili hanno diritto al rimborso delle ritenute sugli utili alle seguenti condizioni:

a)    se rivestono una delle forme riconosciute dall’allegato della direttiva n. 435/90/CEE (direttiva rifusa nella più volte citata direttiva 2011/96/UE in tema di tassazione di società madri e figlie; il riferimento sembra dunque doversi intendere effettuato all’Allegato I, parte A della direttive del 2011);

b)    risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea;

c)     sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta normativa UE;

d)    la partecipazione è detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, disciplina il regime fiscale applicabile agli utili distribuiti da società “figlie” a società “madri” residenti nell’UE.

 

La relazione illustrativa afferma che l’intervento normativo è finalizzato ad adeguare la normativa italiana alle disposizioni della Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, come recentemente modificate dalla Direttiva 2014/86/UE e dalla Direttiva 2015/121/UE, il cui mancato recepimento ha causato l’apertura della procedura d’infrazione della Commissione europea n. 2016/0106.

 

In particolare, viene esteso il disposto dei suddetti comma 2 dell’articolo 89 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR), relativo all’esclusione dal reddito degli utili percepiti dai soggetti IRES, e comma 1 dell’articolo 27-bis del DPR n. 600 del 1973, relativo al rimborso della ritenuta sui dividendi (comma 1):

-        alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall’articolo 109, comma 9, lettere a) e b)[37] del TUIR, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile ai sensi del medesimo articolo 109;

-        alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all’articolo 44 del TUIR che individua i redditi di capitale, provenienti dai soggetti aventi i requisiti di seguito indicati, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

La disposizione si applica alle remunerazioni provenienti da società che rivestono una delle forme previste dall’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nelle quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:

-        risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea;

-        sono soggette, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate.

Le disposizioni in esame si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016 (comma 3).

Infine, con una novella del comma 5 del citato articolo 27-bis del DPR n. 600 del 1973, si stabilisce che la Direttiva (UE) 2015/121 è attuata nell’ordinamento nazionale mediante l’applicazione dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), in materia di abuso del diritto o elusione fiscale (comma 2).

In proposito si evidenzia che il comma 5 dell’articolo 27-bis del DPR n. 600 del 1973, reca una norma antielusiva con riferimento all’applicazione del medesimo articolo 27-bis in materia di rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti. La relazione illustrativa, con riferimento alla novella disposta dal comma 2 in esame, afferma che l’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 prevede una clausola generale antiabuso, non limitata a fattispecie specifiche e riguardante tutti i tributi, comprese le imposte sui redditi, fatta salva la specifica disciplina in materia doganale. Le modifiche al comma 5, pertanto, sono volte ad eliminare la disposizione antielusiva ivi prevista, ormai superata dal più ampio intervento normativo portato a termine con la recente introduzione dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000. La relazione aggiunge che il predetto articolo 10-bis, in quanto norma generale, è in grado di comprendere tutti i casi di abuso della Direttiva in argomento che sono emersi nelle discussioni comunitarie.

 

La relazione tecnica chiarisce, preliminarmente, che la normativa vigente, al fine di evitare operazioni di arbitraggio fiscale capaci di generare situazioni di doppia non imposizione mediante l’utilizzo di strumenti finanziari ibridi, considera “utile” le remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio nonché i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti non residenti la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione a risultati economici della società emittente, sempreché le remunerazioni stesse siano totalmente indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante nel Paese di residenza di quest’ultimo. Possono quindi verificarsi casi di doppia imposizione quando la remunerazione del socio o del soggetto che ne abbia diritto è solo in parte costituita da utili.

La RT precisa, quindi, che, al fine di recepire il dettato comunitario, la norma modifica le disposizioni interne estendendo il regime sopra evidenziato anche alle remunerazioni miste, ossia solo parzialmente costituite da una partecipazione ai risultati economici dell’emittente, erogate sia nell’ambito di gruppi europei, sia nell’ambito di gruppi nazionali per evitare di discriminare questi ultimi rispetto ai primi.

La RT precisa che il comma 1, con riferimento alle società che si qualificano per l’applicazione della Direttiva 2011/96/UE del Consiglio (cd. madre-figlia), sia nel caso di remunerazioni di titoli e di strumenti finanziari cd. ibridi emessi da soggetti residenti, sia nel caso di remunerazioni di partecipazioni al capitale o al patrimonio o degli strumenti finanziari sopra citati emessi da società non residenti, stabilisce che tali remunerazioni non concorrono in quanto escluse a formare il reddito d’esercizio in cui sono percepite, limitatamente alla quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante. 

La RT afferma, quindi, che dal punto di vista strettamente finanziario la disposizione, sostanzialmente, non determina effetti di gettito. La RT afferma, in proposito, che occorre considerare che l’ambito di applicazione della normativa è comunque quello molto stringente di applicazione della Direttiva 2011/96/UE del Consiglio e trova applicazione solo con riferimento alle società cui si applica la Direttiva stessa. La RT afferma, quindi, che, pur non disponendo di puntuali informazioni al riguardo si ritiene che le fattispecie interessate siano estremamente limitate e marginali e che le finalità dell’intervento siano da ricercarsi esclusivamente, oltre che nell’obbligo di recepimento stabilito dalla Direttiva, nella necessità, ordinamentale, di disciplinare in maniera organica tutte le fattispecie rinvenibili nei rapporti tra società dello stesso gruppo, anche quelle meno rilevanti come nel caso specifico.

 

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame estende la non imponibilità ai fini IRES a specifiche remunerazioni su titoli e partecipazioni, con possibili effetti di minor gettito fiscale. In proposito si prende atto di quanto affermato dalla RT circa la necessità dell’intervento legislativo al fine del recepimento di quanto stabilito dalla Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, nonché riguardo all’applicazione della normativa in esame a fattispecie “estremamente limitate e marginali”. Si rileva peraltro l’opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la sostanziale neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, asserita dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 27

Disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime

Normativa vigente: l’articolo 2 della legge n. 88 del 2001 prevede che ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione sia riconosciuto, con riferimento agli investimenti ivi indicati e nei limiti degli stanziamenti previsti, un credito d'imposta nella misura massima corrispondente al massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, in relazione al prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unità ivi indicate.  Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Per le finalità in esame è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Il successivo articolo 3 prevede misure di sostegno al finanziamento a favore delle imprese armatoriali che effettuano gli investimenti previsti dalla normativa in questione. In particolare il Ministero dei trasporti e della navigazione può altresì concedere un contributo pari all'abbattimento, entro il limite massimo del 3,80 per cento annuo, del tasso d'interesse commerciale di riferimento (CIRR) in relazione ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unità. Si prevede che il contributo sia corrisposto anche durante i lavori, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per la durata di dodici anni decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre di ciascun anno; inoltre, si prevede "nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia e nei limiti degli stanziamenti già autorizzati da leggi vigenti" che le operazioni di cui alla disposizione sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale. Per le finalità in esame è autorizzato un limite d'impegno dodecennale di lire 72.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

In proposito si evidenzia che il comma 38 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 era, inoltre, intervenuto in materia prevedendo:

-       per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, l’autorizzazione di due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

-       al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001, l’autorizzazione di un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014;

-       per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C3 64/06, in vigore dal 1° gennaio 2012, l’autorizzazione di un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.

In seguito il comma 218 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e Allegato 5 ha previsto, nell'ambito della voce Infrastrutture e trasporti, in relazione alle autorizzazioni di spesa già previste dall'articolo 1, comma 38 di cui alla citata legge n. 147 del 2013 una riduzione (in migliaia di euro) di 4.639,2 per il 2015, 4.694,2 per il 2016 e 4.680,5 per il 2017.

Infine, l'art. 1, comma 634, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è intervenuto in materia, modificando il citato comma 38, sopprimendo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il secondo periodo citato, recante l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001.

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, abroga i suddetti articoli 2 e 3 della legge n. 88 del 2001.

 

In proposito si evidenzia che la disposizione in esame riguarda la procedura per aiuti di Stato n. SA 38919 in materia di aiuti alle imprese marittime ai sensi del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1540/98. La Commissione europea ha rilevato[38] che il citato regolamento (CE) n. 1540/98, su cui tale regime di aiuti era originariamente basato, ha stabilito come data finale per la concessione degli aiuti il 31 dicembre del 2000, ed è scaduto il 31 dicembre 2003. La Commissione ha quindi ritenuto che il regime delineato in Italia dagli articoli 2 e 3 della legge n. 88 del 2001, in materia di aiuti al funzionamento dell'industria della costruzione navale, non è più compatibile con il mercato comune, richiedendo all'Italia l'abrogazione di tali disposizioni quale base giuridica del regime di aiuti.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, andrebbero acquisiti dal Governo elementi riguardo allo stato di attuazione degli interventi previsti dalla norma oggetto di abrogazione, al fine di escludere che le disposizioni in esame possano incidere sui programmi già avviati o su situazioni giuridiche già perfezionatesi in capo ai destinatari.

 

ARTICOLO 28

Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, abroga il decreto legislativo 18 aprile

2005, n. 84, col quale è stata attuata la direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

La relazione illustrativa precisa che l’abrogazione della Direttiva 2003/48/CE del Consiglio (cd. Direttiva risparmio), effettuata con la Direttiva 2015/2060 del 10 novembre 2015, mira a completare il percorso di entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2016, della Direttiva 2014/107/UE che modifica in modo significativo la materia dello scambio di informazioni di tipo finanziario.

In proposito si evidenzia che la Direttiva 2014/107/UE è stata attuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015.

Fino al 30 aprile 2016 continuano ad applicarsi i commi 1 e 3[39] dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 84 del 2005. Inoltre, continuano ad applicarsi, per le informazioni relative all’anno 2015, le norme (di cui all’articolo 6 del D.lgs. n. 84 del 2005) che obbligano i suindicati soggetti pagatori (di cui all'articolo 1, commi 1 e 3) a comunicare al fisco alcuni elementi informativi (indicati all'articolo 5)[40], con le modalità e i termini stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2005.

Si prevede, inoltre, che le comunicazioni di informazioni relative ai pagamenti di interessi effettuati nell’anno 2015 siano effettuate entro il 30 giugno 2016, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2016 si applicano gli obblighi di rilascio dei certificati di cui all’articolo 9, comma 1, del D.lgs. n. 84 del 2005.

Si tratta dei certificati, rilasciati dall’Agenzia delle entrate con validità di tre anni, al beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato, che può chiedere la non applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi prelevati da Lussemburgo e Austria (autorizzati a ciò dalla direttiva 2003/48/CE).

Si prevede, infine, che le norme sul credito d’imposta spettante per l’applicazione della ritenuta prelevata da Austria e Lussemburgo, disciplinato dall’articolo 10 del D.lgs. n. 84 del 2005, continui ad applicarsi con riguardo alla ritenuta alla fonte applicata nel 2016 e negli anni precedenti.

L’articolo 10, per eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte prelevata da Austria e Lussemburgo alle condizioni previste dalla normativa UE (di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/48/CE) prevede che, se gli interessi percepiti dal beneficiario effettivo residente nel territorio dello Stato sono stati assoggettati alla suddetta ritenuta, sia riconosciuto al beneficiario medesimo un credito d'imposta, determinato con le modalità previste per il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero dall'articolo 165 del TUIR. Se la ritenuta è superiore al credito d'imposta, ovvero nel caso in cui non sia applicabile il citato articolo 165, il beneficiario effettivo può chiedere il rimborso o chiedere la compensazione mediante F24.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e aggiunge che l’abrogazione della direttiva 2003/48/CE fa seguito a un rafforzamento delle misure volte a prevenire l’evasione fiscale e mira a completare il percorso di entrata in vigore della Direttiva 2014/107/UE la quale amplia la portata dello scambio automatico obbligatorio di informazioni tra le amministrazioni fiscali includendo gli interessi, i dividendi e gli altri tipi di redditi. 

La RT afferma che, dal punto di vista strettamente finanziario la disposizione non determina effetti in termini di gettito, trattandosi di disposizioni di carattere procedurale e chiarificatorio.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce delle indicazioni della relazione tecnica.

 

ARTICOLO 29

Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi

Normativa vigente: l’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) prevede che i soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile.

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, abroga il primo e il secondo periodo del predetto comma 109, eliminando quindi l’obbligo di autofatturazione per gli acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA (comma 1, lettera a)). Viene inoltre eliminato il riferimento al raccoglitore dilettante al terzo periodo del comma 109, ferma restando la disposizione che esenta il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA da obblighi contabili (comma 1, lettera b)).

Viene, inoltre, inserito il nuovo articolo 25-quater nel DPR n. 600 del 1973, in base al quale gli acquirenti nell’esercizio d’impresa applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito (comma 2).

La disposizione prevede, inoltre l’inserimento dei tartufi nella tabella A, parte III, allegata al DPR n. 600 del 1973, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento[41] (comma 3).

Le disposizioni in esame si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017 (comma 4).

Alle minori entrate, valutate in 2.660.000 euro per l'anno 2017, in 1.960.000 euro per l'anno 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (art. 41-bis della legge n. 234 del 2012) (comma 5).

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo andrebbero forniti i dati e gli elementi sottostanti la stima dell’onere di cui al comma 5.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, (articolo 29, comma 5) si rileva che la disposizione stabilisce che alla copertura delle minori entrate derivanti dalle modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, valutate in  2.660.000 euro per il 2017, in 1.960.000 euro per il 2018 e in 2.200.000 euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, si rinvia alle considerazioni in precedenza formulate con riferimento all’articolo 9, comma 4, (vedi supra).

Non si hanno altre osservazioni da formulare, nel presupposto che gli oneri valutati in 2.200.000 euro a decorrere dal 2019 siano intesi come annui.

 

ARTICOLO 30

Disposizioni in materia dei diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL

Normativa vigente: l’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 276/2003 (adottato in attuazione della legge n. 30 del 2003 – legge Biagi) prevede che l’acquisizione di personale, già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte di essa.

Si ricorda in proposito che l’articolo 2112 del codice civile prevede che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.  Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Il cessionario infatti è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento.

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, novella il comma 3 dell’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003. In particolare, si prevede che, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, l’acquisizione di personale da parte di quest’ultimo non si configuri come trasferimento d’azienda (o di parte d’azienda) esclusivamente nel caso in cui siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa e a condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 34

Segretario del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE)

La norma sostituisce la denominazione di direttore e responsabile della segreteria del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), di cui ai commi 1, 4 e 5 dell’art. 19, della legge 234/2012, con quella di Segretario del CIAE, prevista dall’art. 2, comma 9-bis della medesima legge[42].

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento[43] in esame, afferma che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una disposizione di carattere ordinamentale.

La relazione illustrativa precisa, altresì, che la disposizione intende ovviare a un difetto di coordinamento tra l’art. 19 e l’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 234/2012, relativamente alla figura del Segretario del CIAE.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 35

Disposizioni in materia di aiuti di Stato

La norma, modificata nel corso dell’esame al Senato, modifica alcune disposizioni della legge n. 234 del 2012 in materia di aiuti di Stato. In particolare, viene modificata la disciplina per la notifica alla Commissione europea di eventuali misure di concessione di aiuti di Stato alle imprese di cui all’articolo 45 della citata legge n. 234 del 2012, prevedendo che la notifica sugli aiuti di Stato sia sempre trasmessa al Dipartimento per le politiche europee. Il Dipartimento citato verifica la completezza della documentazione contenuta nella notifica i settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali. Per la verifica spetta all'amministrazione competente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono, inoltre, adottate le modalità attuative della disposizione in esame (comma 1).

Inoltre, con una modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato, viene innovata la disciplina riguardante le procedure di recupero di aiuti di Stato non compatibili con il mercato interno di cui all’articolo 48 della legge n. 234 del 2012. In particolare, viene eliminato l’inciso che limita la competenza di Equitalia alla riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni della Commissione europea adottate in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012. Viene previsto, inoltre, che, nell’ambito della procedura di recupero, qualora vi siano più amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario, da individuare all’interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto, e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l’aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero. Al commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario straordinario svolge le attività connesse all’incarico conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente (comma 2).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la disposizione in esame (comma 1) delinea una nuova procedura finalizzata a garantire il rispetto della normativa europea e la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea mediante la notifica di misure con le quali le Amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese. La nuova procedura - che non si applica agli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali - non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo sarebbe utile acquisire elementi di valutazione volti a suffragare l’effettiva possibilità che il commissario straordinario possa procedere al recupero di eventuali aiuti di Stato illegittimi nell’ambito delle risorse disponibili e senza alcun onere.

 

ARTICOLO 36, comma 1

Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali

Le norme, inserite nel corso dell’esame presso il Senato, incrementano di 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017 il fondo di cui all’articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che finanzia l’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. Le norme sono emanate “al fine di assicurare il funzionamento del Garante ed il regolare svolgimento dei poteri di controllo affidati dalla normativa dell’Unione Europea”. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca il Fondo per il recepimento della normativa europea.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere è configurato quale limite di spesa. Sarebbe stato utile, peraltro, che fossero esplicitati gli elementi alla base della determinazione del predetto limite di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, (articolo 36, comma 1) si rileva che la disposizione stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dall’incremento, in misura pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, del Fondo destinato alle spese di funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (cap. 1773 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), di cui all’articolo 156, comma 10, del decreto legislativo n. 196 del 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, si rinvia alle considerazioni in precedenza formulate con riferimento all’articolo 9, comma 4 (vedi supra).

 

ARTICOLO 36, commi 2 e 3

Disposizioni in materia di funzionamento dell’Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, sono espressamente emanate allo scopo di dare piena attuazione agli obblighi derivanti dalla normativa europea in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori[44] nonché dalla collegata normativa nazionale di recepimento la quale, tra l’altro, deve assicurare il regolare svolgimento dei compiti affidati all’Arbitro per le Controversie Finanziarie[45].  A tal fine si prevede che la Consob proceda mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di 625.000 euro per l’anno 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2017, all’assunzione di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo all’immediato svolgimento dei compiti connessi con l’esigenza sopra illustrata. A fronte di tale autorizzazione, si dispone l’incremento della dotazione della pianta organica dell’Ente nel limite massimo di 15 unità (comma 2).

Agli oneri recati dal comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si rileva, preliminarmente, che la Consob non risulta inclusa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si rileva, altresì, che le risorse necessarie al mantenimento e funzionamento della Consob provengono dal mercato attraverso i contributi di vigilanza versati dagli organismi e dagli operatori del mercato ai sensi della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.

Si rammenta che l'articolo 40, comma 3, della legge da ultimo citata dispone che la Consob determini per ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

In merito alla spesa prevista non si hanno pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Appare peraltro utile acquisire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti: premessa la necessità di confermare l’effettiva disponibilità delle risorse in questione, andrebbe precisato se le assunzioni previste riguardino specificatamente l’incremento di 15 unità della pianta organica, anch’esso disposto dalle norme in esame. Ove risulti confermata tale ipotesi, sarebbe utile acquisire l’avviso del Governo in merito alla prudenzialità dell’utilizzo delle risorse iscritte in bilancio per le assunzioni ordinarie a fronte di un incremento della dotazione organica che comporta un aumento strutturale della spesa dell’Ente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, (articolo 36, comma 3) si rileva che la disposizione prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall’assunzione da parte della CONSOB, mediante selezione pubblica, di personale da destinare al funzionamento dell’Arbitro per le controversie finanziarie, nel limite di spesa di 625 mila euro per il 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dal 2017, si farà fronte attraverso l’utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della CONSOB già destinate a finalità assunzionali. In proposito, si rammenta che la predetta società non rientra nell’ambito del perimetro delle pubbliche amministrazioni e che la fonte di finanziamento delle sue attività proviene essenzialmente dai contributi ad essa dovuti da parte dei soggetti vigilati. Ciò posto, appare tuttavia opportuno acquisire un chiarimento del Governo volto a confermare la sussistenza nel bilancio della CONSOB di disponibilità non altrimenti utilizzate da destinare a copertura dell’onere sopra indicato, ciò al fine di escludere che siffatto maggior onere possa comportare eventuali richieste di contribuzione a carico del bilancio dello Stato.



[1] La legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea) prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

[2] Il sistema EU PILOT (strumento informatico EU Pilot - IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale (che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio), trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d’infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all’interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un’opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all’apertura di una vera e propria procedura di infrazione.

[3] Il richiamato articolo 3 stabilisce, tra l’altro, che per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza tra le entrate per i giochi o per attività connesse ai giochi e le uscite per pagamento ai giocatori di vincite da gioco.

[4] Commissione Bilancio del Senato, 23 marzo 2016, emendamento 5.3.

[5] Articolo 5, comma 2, lettera a) A.S. 2228.

[6] Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 e Convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007.

[7] Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003.

[8] Ai sensi dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile.

[9] Di cui alla legge n. 64/1994.

[10] In base all’articolo 56, paragrafo 1, lett. a) del regolamento (CE) 4/2009 e all’ articolo 10, paragrafo. 1, lett. a) della Convenzione del 2007.

[11] Di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

[12] Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di reati previste da altre disposizioni di legge, ove più favorevoli.

[13] Di cui all’articolo 603-bis c.p.

[14] Di cui rispettivamente agli articoli 581 e 582 c.p., salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 c.p.

[15] Da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

[16] Salvo che l’autore del reato sia rimasto ignoto.

[17] Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 5, del DPR n. 60/2014, che individua a legislazione vigente le risorse che alimentano il Fondo in riferimento.

[18] La norma integra, inoltre, la denominazione del suddetto Comitato con il riferimento, anche, ai reati intenzionali violenti.

[19] L’art. 21 e 22, del DL n. 83/2015;

[20] Le summenzionate dotazioni sono state rideterminate ai sensi degli artt. 21-bis, comma 5, 21-ter, comma 2, e 22, comma 1, lett. a), del DL n. 83/2015 recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.

[21] Em. 19.03 (testo 2).

[22] Dato riferito all’anno 2012. Le fattispecie delittuose si riferiscono ad atti sessuali con minorenni, furto con strappo, lesioni personali gravissime, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, omicidio, etc.

[23] Si fa presente la Commissione Bilancio del Senato ha espresso, in riferimento all’articolo in esame, parere non ostativo con il presupposto “che la perdita di gettito associata all’articolo 8 (ora articolo 19, ndr) sia trascurabile ancorché non limitata ai soli studenti stranieri”.

[24] Introducendo l’articolo 2-bis alla legge n. 10 del 2008 concernente Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006.

[25] Istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero.

[26] In luogo dell’aliquota ordinaria.

[27] In luogo dell’aliquota ridotta 10%.

[28] Di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234/2012.

[29] In merito alla questione relativa all’aliquota IVA del 4% si pone all’attenzione la recente risoluzione n. 72/E del 24 luglio 2014 dell’Agenzia delle entrate – direzione centrale normativa in cui si ribadisce che ai prodotti in argomento, per le loro caratteristiche merceologiche , si rende applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4%.

[30] In particolare dei paragrafi 2 e 3 lettere a), c), d). In generale, l’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE prevede che salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno – nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri – gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

[31] Cioè il 10% (previsto dall’articolo 6 del citato D.L. 63/2002) della quota del 30% degli utili netti annuali che deve esser destinata a riserva legale indivisibile ai sensi dell’articolo 2545-ter del Codice civile.

[32] Ai sensi dell’art. 10 della decisione n. 2009/917/GAI.

[33] Ai sensi dell’art. 7 della decisione n. 2009/917/GAI.

[34] Il D.lgs. n. 68/2001 attribuisce al Corpo della Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni anche in materia di diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché di uscite del bilancio dell’UE.

[35] La Convenzione SID è stata sostituita, a decorrere dal 27 maggio 2011, dalla Decisione 2009/917/GAI, alla quale si dà attuazione con la norma in esame.

[36] AS 2228.

[37] Si tratta in particolare delle remunerazioni dovute su titoli e strumenti finanziari, comunque denominati (di cui all'articolo 44 TUIR, che individua i redditi di capitale), per la quota che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi, nonché delle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione e dai contratti di cointeressenza ad utili e perdite d’impresa (di cui all'articolo 2554 del codice civile), allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

[38] Cfr. Dossier del Servizio Studi 401/2 (23 maggio 2016)

[39] I citati commi 1 e 3 prevedono che le banche, le società di intermediazione mobiliare, le Poste italiane S.p.a., le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative agli interessi pagati o il cui pagamento è attribuito direttamente a persone fisiche residenti in un altro Stato membro, che ne siano beneficiarie effettive; a tale fine le persone fisiche sono considerate beneficiarie effettive degli interessi se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale. Le suddette comunicazioni sono, altresì, effettuate da ogni altro soggetto, anche persona fisica, residente nel territorio dello Stato, che per ragioni professionali o commerciali paga o attribuisce il pagamento di interessi alle persone fisiche indicate nel primo periodo. Gli stessi obblighi si applicano alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Le comunicazioni sono effettuate, all'atto della riscossione, anche dalle entità alle quali sono pagati o è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da: a) una persona giuridica; b) un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di determinazione del reddito di impresa; c) un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 del Consiglio.

[40] Sono oggetto di comunicazione: l'identità e la residenza del beneficiario effettivo; la denominazione e l'indirizzo del soggetto che effettua la comunicazione; il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, gli elementi che consentono l'identificazione del credito che produce gli interessi; gli elementi informativi relativi al pagamento di interessi, determinati con specifiche modalità differenziate ex lege.

[41] Il nuovo numero 20-bis) comprende “tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato”

[42] Il comma 9-bis, dell’art. 2, della legge 234/2012 - introdotto dall'art. 29, comma 1, lett. a) della legge n. 115/2015 (legge europea 2014) prevede che il Segretario del CIAE venga nominato con DPCM, ai sensi dell’art. 19, del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 9, del D.lgs. n. 303/1999 tra persone di elevata professionalità e di comprovata esperienza.

[43] AS 2228.

[44] Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013.

[45] Di cui all’articolo 2, commi 5-bis  e 5-ter del decreto legislativo n. 179/2007.