Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (A.C. 3766) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 409 | ||||
Data: | 27/07/2016 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni
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A.C. 3766
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione tra Italia e Vietnam in materia di lotta alla criminalità
(Approvato dal Senato – A.S. 2107) |
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N. 409 – 27 luglio 2016 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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Informazioni sul provvedimento
A.C. |
3766 |
Titolo: |
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014 |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato: |
sì |
Relazione tecnica (RT): |
sì riferita al testo presentato al Senato |
Commissione competente: |
III Affari esteri |
Sede: |
referente |
Il disegno di legge reca la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam in materia di lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell’Accordo e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
(euro) |
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ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO |
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A decorrere dal 2016[1] |
Art. 3 disegno di legge di ratifica |
59.592 |
DISPOSIZIONI DELL’ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI |
ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA |
Articoli da 1 a 3: definiscono l’ambito di cooperazione bilaterale nella lotta alla criminalità (articolo 1), individuando il Ministero dell’interno-Dipartimento di pubblica sicurezza quale autorità responsabile dell’attuazione dell’Accordo (articolo 2) e definiscono gli ambiti di cooperazione, escludendo espressamente l’assistenza giudiziaria e l’estradizione (articolo 3). |
La relazione tecnica afferma che l’onere totale derivante dall’Accordo ammonta a euro 59.592 a decorrere dal 2015. La relazione tecnica precisa che di questi, euro 37.738 hanno natura di oneri valutati ed euro 21.854 di oneri autorizzati. Gli oneri in riferimento vengono quantificati nei termini riportati a seguire (Cfr. infra). La relazione tecnica non considera nello specifico gli articoli da 1 a 3. |
Articolo 4: individua le seguenti modalità di cooperazione: scambio di informazioni sui reati, sui criminali, sulle organizzazioni criminali, sui modus operandi e sulle loro strutture (punto 1); scambio di informazioni sui gruppi terroristici (punto 2); scambio di informazioni su strumenti legislativi e scientifici per combattere la criminalità (punto 3); scambio di informazioni sulle tecniche di analisi criminale, sull'analisi delle minacce criminali (punto 4); scambio e analisi d’informazioni sul traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori (punto 5), nonché di informazioni utili alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ai suddetti traffici (punto 6); scambio a fini di studio dei risultati delle analisi relative a campioni di droga sequestrati (punto 7); scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita (punto 8) nonché per la prevenzione e la repressione delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici (punto 9); scambio di informazioni sulle metodologie utilizzate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti attraverso le frontiere (punto 10) nonché sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso e di uscita al fine di individuare documenti contraffatti o alterati (punto 11); scambio di tutte le informazioni che possono essere di interesse per la controparte (punto 12); cooperazione tra le Parti per l'identificazione e la riammissione di propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, precisando che le modalità operative per la migliore attuazione della disposizione potranno essere definite in apposito protocollo applicativo (punto 13); formazione delle Forze di polizia (punto 14) ed organizzazione di seminari (punto 15). |
La relazione tecnica afferma che gli oneri relativi all’articolo 4, sono complessivamente pari ad euro 52.030,48, precisando che di questi, euro 21.254,16, hanno natura di oneri autorizzati, ed euro 30.776,32 hanno natura di oneri valutati. In particolare, la relazione tecnica afferma che il suddetto onere di euro 52.030,48 viene riferito alle fattispecie relative ai seguenti punti dell’articolo 4: punti 5, 6 e 7, per euro 5.263; punti 8 e 9[2] per euro 3.801,92 e punti 14 e 15[3] per euro 42.965,56. (importi dettagliati a seguire). In attuazione dei punti 5, 6 e 7 (scambio di informazioni sul traffico illecito di stupefacenti) la relazione tecnica afferma che si prevede l'organizzazione di una riunione in Italia della durata di 4 giorni - di cui 2 per il viaggio - per 2 stranieri con un onere di euro 200 per coffee break. Inoltre si prevede l'invio in missione ad Hanoi di una delegazione italiana per la durata di 4 giorni composta da 2 unità di personale di cui una con qualifica dirigenziale ed una con qualifica direttiva o equiparati ai gradi delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, per un onere complessivo di euro 5.063,00 quantificato nei seguenti termini.
La relazione tecnica precisa che il calcolo si basa sul criterio di ripartizione delle spese di cui all’art. 10, comma 2, e quindi non si applica la prassi internazionale prevista per gli scambi. Per quel che concerne l'attuazione dei punti 8 e 9 (scambio di informazioni in materia di patrimoni di provenienza illecita nonché scambio di informazioni volte a contrastare infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici), la relazione tecnica afferma che si prevede l'invio in missione ad Hanoi di due unità di personale del ruolo direttivo della Polizia di Stato o equiparato alle Forze di polizia ad ordinamento militare per la durata di 4 giorni per un onere complessivo pari ad euro 3.801,92 quantificato nei termini riportati a seguire.
La relazione tecnica precisa che in tal caso i costi di vitto e alloggio sono a carico del Paese ospitante e che pertanto la diaria giornaliera[7] spettante al personale direttivo inviato in missione viene ridotta di tre quarti. Viene altresì precisato che, con riferimento a tali attività, non si prevede l’accoglienza in Italia di funzionari della Polizia vietnamita. Al fine di attuare la cooperazione prevista dai punti 14 e 15 (organizzazione di corsi di formazione e seminari) la relazione tecnica evidenzia che si prevede di organizzare un corso a beneficio della Polizia vietnamita di 30 giorni per 20 frequentatori, da svolgersi presso la Scuola POL.G.A.I. di Brescia o il C.A.P.S. di Cesena, per un onere complessivo di euro 42.965,56, quantificato nei seguenti termini[8].
La relazione tecnica evidenzia, altresì, che lo scambio informativo relativamente ai punti 1, 2, 3, 4 e 10[9] potrà essere effettuato in modo ordinario tramite la rete degli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i Servizi antidroga già in funzione in base alla normativa vigente (spese autorizzate con legge n. 191/2014 sul cap. 2642) e tramite il canale di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) che risulta essere attivo nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con legge n. 191/2014 sul cap. 2851). Lo scambio informativo relativo ai punti 11, 12 e 13[10] avverrà con i sistemi di comunicazione già a disposizione delle competenti Direzioni centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con legge n. 191/2014 sul cap. 2624/24). |
Articolo 6: disciplina le condizioni che determinano il rifiuto dell'assistenza, prevedendo, in particolare (paragrafo 2), che l’assistenza possa essere rifiutata se l’esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell’autorità competente richiesta. |
La relazione tecnica afferma che il paragrafo 2, dell’articolo 6 reca una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di richieste eccessivamente onerose o non previste e straordinarie, il rifiuto dell’assistenza. |
Articolo 9: prevede la possibilità che rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti effettuino riunioni e consultazioni in Italia, o in Vietnam se ritenuto necessario, per valutare lo stato della collaborazione, perfezionare la cooperazione e definire temi e azioni di interesse reciproco. |
La relazione tecnica afferma che le Parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare l'esecuzione dell’Accordo. L’onere riferito a tale fattispecie è pari a complessivi euro 7.561,71. La relazione tecnica precisa che di questi, euro 600, hanno natura di oneri autorizzati, ed euro 6.961,71 hanno, altresì, natura di oneri valutati. In particolare la relazione tecnica evidenzia che si prevede di effettuare due riunioni l'anno, una in Italia e una in Vietnam. La delegazione italiana da inviare in Vietnam sarà composta da tre componenti con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati e la durata delle riunioni sarà di tre giorni. Con riguardo all’invio della delegazione italiana in Vietnam la relazione tecnica individua un onere complessivo di euro 6.961,71 quantificato nei seguenti termini.
La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di tre delegati per tre giorni, comporterà un onere di euro 600 riferito al coffe break (euro 200) e alla colazione di lavoro (euro 400) per 6 persone (tre italiani e tre ospiti). |
Articolo 10: prevede che le spese ordinarie per una richiesta di collaborazione sono sostenute dall'autorità richiesta, se non diversamente concordato per iscritto. Qualora la richiesta comporti spese elevate o straordinarie la ripartizione dei costi sarà oggetto di consultazioni tra le Parti. Se non diversamente concordato, i costi per le riunioni, incluso il trasporto locale, sono sostenuti dall'Autorità ricevente, permanendo a carico dell'Autorità inviante le spese di viaggio e di alloggio. |
Cfr. supra. |
Articolo 12: prevede che eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'Accordo saranno risolte per via diplomatica o attraverso consultazioni e negoziati. |
La relazione tecnica, con riguardo all’art. 12, afferma che dalla disposizione non derivano nuove o maggiori spese. |
DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI |
ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA |
Articolo 3 del ddl di ratifica: pone gli oneri derivanti dalle spese di missione dell’Accordo, valutati in euro 37.738 annui a decorrere dal 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 21.854 annui a decorrere dal 2016, a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio 2016-2018 (comma 1). Viene, inoltre, prevista l’attivazione, in caso di necessità, di un’apposita clausola di salvaguardia in base alla quale in caso di scostamento si utilizzerà il programma “Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, e comunque la missione “Ordine pubblico e sicurezza” dello stato di previsione del Ministero dell’interno (comma 2). |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.
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In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall’Accordo vengono quantificati dalla relazione tecnica in euro 59.592 annui; viene inoltre precisato che, di tali oneri, euro 37.738 hanno natura di oneri valutati ed euro 21.854 di oneri autorizzati. Sul punto non si hanno osservazioni da formulare considerato che, alla luce di quanto chiarito con riguardo ad altri provvedimenti di contenuto analogo[11], l’insieme degli oneri valutati sembrerebbe riconducibile alle voci afferenti a biglietti aerei, diarie, vitto, alloggio e copertura sanitaria mentre sembrerebbero ascrivibili agli oneri di natura autorizzata le voci di spesa relative a spese di ristorazione e coffee break, spese di docenza, materiale didattico e interpretariato. Sul punto appare comunque opportuna una conferma.
Si evidenzia, infatti, che, con riguardo agli oneri valutati, il disegno di legge di ratifica - ai sensi dell’art. 17, comma 12, della legge di contabilità e finanza pubblica prevede, in ogni caso (articolo 3, comma 2), il monitoraggio degli stessi e l’attivazione, in caso di scostamenti, di un meccanismo di salvaguardia.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che agli oneri complessivamente derivanti dall’attuazione dell’Accordo, determinati - tra oneri “valutati” ed oneri qualificati in termini di limite massimo di spesa - in euro 59.592 annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018. Al riguardo, si fa presente che il predetto accontamento reca le necessarie disponibilità.
Si osserva, inoltre, che l’articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica reca una specifica clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alla dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese di missione e di formazione nell’ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell’interno. In proposito, poiché l’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi richiamato, risulta ora riferito ai soli fattori legislativi per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, appare necessario che il Governo chiarisca se la predetta clausola possa essere attivata senza compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati ovvero se sia necessario che la clausola medesima richiami anche le spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera c) del comma 5 del predetto articolo 21. In tale ultimo caso si renderebbe necessario una modifica del testo del provvedimento, che comporterebbe una ulteriore nuova lettura presso il Senato.
[1] Si evidenzia che la relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 2107), riferisce gli oneri derivanti dall’attuazione dello stesso agli esercizi finanziari decorrenti dall’anno 2015. A seguito di una modifica approvata dal Senato, la decorrenza è stata aggiornata al 2016.
[2] Il testo della relazione tecnica fa rinvio ai punti 9 e 10.
[3] Il testo della relazione tecnica fa rinvio ai punti 15 e 16.
[4] Ex legge n. 836/1973.
[5] La relazione tecnica, in merito alle modalità di calcolo della diaria giornaliera., precisa che al personale dirigente delle Forze di polizia viene applicata la tabella b) – gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia viene applicata la tabella b) – gruppo IV. La relazione evidenzia, inoltre, che non viene specificato il grado o la qualifica (quale colonnello o vice questore aggiunto) in quanto ininfluente ai fini dell’individuazione del gruppo di appartenenza. Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,58 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 12 del 10 marzo 2010.
Ai fini del calcolo della diaria, relativa al personale dirigente, la relazione tecnica evidenzia, altresì, che questa [tabella b) Vietnam (gruppo III)] pari a 150,67 euro viene ridotta del 20 per cento, per un valore di 120,54 euro. Tale importo viene ulteriormente ridotto di un terzo ottenendo un valore di 80,36 euro. Gli oneri giornalieri sono pari a 28,71 euro (80,36-51,65). La lordizzazione dell’eccedenza di 51,65 euro (28,71 x 1,58) è pari a 45,36 euro. Le ritenute (32,70 per cento della quota lordizzata) sono pari ad euro 14,83. Il totale della diaria ammonta quindi ad euro 95,19.
[6] Con riferimento alla diaria spettante al personale direttivo (funzionari), la relazione tecnica precisa che questa [tabella b) Vietnam (gruppo IV)] è pari ad euro 144,95 euro. Tale importo viene ridotto del 20 per cento per un valore di 115,96 euro, ed ulteriormente ridotto di un terzo per un totale di 77,31 euro. Gli oneri giornalieri (77,31-51,65) sono pari ad euro 25,66. La lordizzazione dell’eccedenza di euro 51,65 (25,66 x 1.58) è pari ad euro 40,54. Le ritenute (32,70 per cento della quota lordizzata) sono pari ad euro 13,26. Il totale della diaria giornaliera ammonta quindi ad euro 90,56.
[7] Tab. b) Vietnam (gruppo N) euro 144,95; ridotta del 20% euro 115,96; ridotta di tre quarti euro 28,99.
[8] Per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento in esame (AS 2107)
[9] Il testo della relazione tecnica fa erroneamente rinvio ai punti 1, 2, 3, 4, 9, 10 e 13.
[10] Il testo della relazione tecnica fa erroneamente rinvio ai punti 11, 12 e 14.
[11] Si confronti da ultimo i chiarimenti forniti dal Governo durante l’esame dell’AC 3260, ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan (Resoconto V Commissione – 18 maggio 2016).