Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (AC 3444) Legge di stabilità 2016-Emendamenti del Governo | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 304 | ||||
Data: | 14/12/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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N. 304 – 14 dicembre 2015 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
INDICE
ARTICOLO 1, comma 70-bis (Emendamento 9-bis.13)
Modifiche al regime agevolato patent box
ARTICOLO 1, commi da 129-bis a 129-quinquies (Emendamento 16.293)
Norme in materia di risorse energetiche nazionali
ARTICOLO 1, comma 154-bis (Emendamento 18.106)
Applicazione del massimale contributivo
ARTICOLO 1, comma 268 (Emendamento 28.92)
Contribuzione comunale per canoni di locazione di caserme dei Vigili del fuoco
ARTICOLO 1, comma 387-bis (Emendamento 33.429)
Contratto di programma e contratto di servizio tra lo Stato e l’ENAV
ARTICOLO 1, comma 334-bis (Emendamento 33.430)
Trattamento economico accessorio personale Presidenza del Consiglio dei ministri
ARTICOLO 1, comma 439-bis (Emendamento 38.134)
ARTICOLO 1, comma 465-bis (Emendamento 40.80)
Disposizioni in materia di finanziamento di interventi e programmi pubblici
ARTICOLO 1, commi 496-bis – 496-octies (Emendamento 43.70)
Fondo per ANAS S.p.A e contratto di programma 2016-2020
PREMESSA
Gli emendamenti, presentati il 13 dicembre 2015, sono corredati di relazioni tecniche, positivamente verificate dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e le ulteriori previsioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 1, comma 70-bis (Emendamento 9-bis.13)
Modifiche al regime agevolato patent box
La norma, inserendo il comma 70-bis, interviene sul regime fiscale agevolato previsto in favore delle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo che utilizzano beni immateriali (utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa, ecc.) per la realizzazione dei propri redditi (patent box). In particolare, si dispone:
- la sostituzione del riferimento alle “opere dell’ingegno” con il riferimento al “software coperto da copyright” (lettera a));
- la possibilità di considerare come un unico bene immateriale le diverse voci ammesse al beneficio qualora le stesse siano collegate da vincoli di complementarietà e vengano utilizzate congiuntamente (lettera b)).
La relazione tecnica afferma, in merito alla lettera a), che il termine "opere dell'ingegno" contenuto nel comma 39 dell'art. l della legge n. 190 del 2014 è stato già declinato con il termine "software protetto da copyright" nell'art. 6 del decreto attuativo del regime "Patent box" (d.m. 30 luglio 2015). Pertanto alla disposizione in esame la RT non ascrive effetti in termini di gettito.
Con riferimento alla lettera b) la RT afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti in quanto la stessa riveste carattere procedurale.
Al riguardo al fine di verificare l’impatto finanziario delle disposizioni, andrebbe confermato che, in sede di quantificazione degli effetti finanziari relativi alla norma della legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 39), siano stati considerati tra i beni immateriali oggetto di agevolazione anche quelli relativi alla voce “software protetto da copyright”.
ARTICOLO 1, commi da 129-bis a 129-quinquies (Emendamento 16.293)
Norme in materia di risorse energetiche nazionali
Le norme recano disposizioni in materia di risorse energetiche nazionali, prevedendo quanto segue.
· Modificando l'articolo 6, comma 17, del D. Lgs. 152/2006, al fine di garantire la massima tutela delle aree marine e costiere protette nonché della fascia di mare compresa nelle 12 miglia dal perimetro esterno di tali aree e dalla linea di costa lungo l'intero perimetro nazionale, estendono il divieto a tutte le nuove attività estrattive. La clausola di salvaguardia viene limitata ai soli titoli abilitativi già rilasciati, fino alla naturale vita utile del giacimento e comunque nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. A tal fine sono consentite le attività di manutenzione per l'adeguamento tecnologico degli impianti e il mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché le operazioni necessarie per il ripristino ambientale (comma 129-bis).
· Apportano modifiche all’articolo 38 del decreto legge n. 133/2014 (c.d. “Sblocca Italia”) eliminando il carattere strategico, di indifferibilità e di urgenza delle attività estrattive sia a terra che in mare, riconoscendo alle stesse soltanto il carattere di pubblica utilità. Viene, inoltre, eliminato il piano delle aree in cui sono consentite le attività estrattive, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, quale strumento di programmazione per le nuove attività. Si prevede la possibilità di rilasciare il titolo concessorio unico, introdotto dallo "Sblocca Italia", con una durata complessiva di 36 anni, di cui 6 anni per la fase di ricerca e 30 anni per la fase di coltivazione (comma 129-ter).
· Introducono alcune semplificazioni procedurali in materia di realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche (modificando il comma 3-bis dell'articolo 57 del D.L. 5/2012), prevedendo che per le infrastrutture lineari energetiche, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si proceda con le modalità partecipative in tema di conferenza di servizi di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/1990 (129-quater).
La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che le disposizioni di cui ai commi 129-bis e 129-ter, prevedendo modifiche prevalentemente di carattere procedurale, non determinano effetti finanziari.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, stante il carattere ordinamentale delle norme.
ARTICOLO 1, comma 154-bis (Emendamento 18.106)
Applicazione del massimale contributivo
Normativa vigente. L’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 prevede che, per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per i lavoratori già iscritti che hanno esercitato l’opzione per il sistema contributivo di calcolo della pensione, operi un massimale annuo di retribuzione assoggettabile a contributi, che per l’anno 2015 è fissato in 100.324,00 euro.
La norma dispone che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995, ai quali siano stati accreditati, ad istanza, contributi precedentemente al l° gennaio 1996, non sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La relazione tecnica precisa che l'emendamento è volto a trasfondere in legge quanto disposto dalla circolare INPS 17 marzo 2009, n. 42, secondo cui il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al l° gennaio 1996 non sono più soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui alla medesima disposizione a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Dal momento che la disposizione conferma l'attuale applicazione della normativa vigente, dalla medesima non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
ARTICOLO 1, comma 268 (Emendamento 28.92)
Contribuzione comunale per canoni di locazione di caserme dei Vigili del fuoco
Il comma 268, del DDL di stabilità 2016 (C. 3444) prevede che, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate. Alle disposizioni non sono ascritti effetti nel prospetto riepilogativo.
La norma integra il comma 268, estendendo la facoltà di contribuzione da parte dei comuni al pagamento delle spese relative ai canoni di locazione delle caserme delle Forze dell’ordine ospitate presso proprietà private anche a quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la stessa, disciplinando una mera facoltà riservata ai comuni, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione tenuto conto del carattere facoltativo del contributo dei comuni.
ARTICOLO 1, comma 387-bis (Emendamento 33.429)
Contratto di programma e contratto di servizio tra lo Stato e l’ENAV
Normativa vigente: la legge n. 665/1996, all’art. 9, prevede, tra l’altro, che il contratto di programma tra lo Stato e l’ENAV regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di erogazione (comma 2, lett. a). Vengono, altresì, disciplinati il procedimento relativo alla stipula del contratto di programma (commi 3 e 4), nonché il contenuto necessario del contratto di servizio. Questo ha durata almeno triennale, regola le prestazioni e definisce i servizi di rilevanza sociale che l'ENAV è tenuto ad erogare in condizioni di non remunerazione dei costi e ne stabilisce i corrispettivi economici e le modalità di erogazione. Il contratto definisce altresì gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa comunitaria definisce le sanzioni per i casi di inadempienza (comma 5). In base al comma 6 il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di risanamento e trasformazione dell'Ente, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari, ai livelli di qualità conseguiti nella gestione dei servizi, nonché al conseguimento degli obiettivi previsti dal contratto di programma.
La norma novella l’art. 9, della legge n. 665/1996[1], recante la disciplina relativa al contratto di programma tra lo Stato e l’ENAV (Ente nazionale di assistenza al volo). In particolare viene previsto:
· l’estensione[2] della durata del contratto di programma da tre a cinque anni disciplinando in dettaglio la procedura di approvazione del medesimo [cpv. lett. a), n. 1)];
· l’integrazione[3] del contenuto necessario del contratto di programma eliminando la previsione relativa dei servizi ”di rilevanza sociale resi in regime di non remunerazione dei costi” con l’introduzione degli “standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati anche in base alla normativa europea”. Viene altresì previsto che lo Stato garantisce ad ENAV il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi di navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati, in conformità all’art. 10, par. 5, del Regolamento (Ue) 3 maggio 2013, n. 391 [cpv. lett. a), n. 2)].
L’art. 10, par. 5, del Regolamento (Ue) 3 maggio 2013, n. 391 prevede che gli Stati membri garantiscono che i fornitori di servizi di navigazione aerea siano rimborsati per i servizi che essi hanno fornito a voli esonerati;
· l’abrogazione dei commi da 3 a 6 dell’art. 9, disciplinanti aspetti procedurali relativi alla stipula del contratto di programma e del contratto di servizio nonché alla verifica del processo di trasformazione di ENAV da ente pubblico a società per azioni disposto dalla legge n. 665/1996 [cpv. lett. a), n. 3)];
· la definizione, in via di prima applicazione, della durata quadriennale del contratto di programma, prevedendo che il successivo periodo regolatorio decorra dal 2019 (cpv. lett. b);
Viene altresì disposto che, qualora si verifichino eventi indipendenti da ENAV, implicanti o la riduzione o la cessazione dell’operatività aeroportuale, la Società, previo parere favorevole di ENAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa rivedere il livello dei servizi di navigazione aerea prestati (cpv. lett. c).
La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata ad assicurare maggiore certezza al quadro regolatorio delle prestazioni rese da ENAV S.p.A., anche adeguandolo alla disciplina europea dei servizi della navigazione area, nella prospettiva della quotazione della Società.
Con riguardo alla lett. a), n. 1), la relazione tecnica precisa che la durata del contratto di programma, che è estesa dall’emendamento da tre a cinque anni, è in tal modo allineata a quella dei '”periodi di riferimento”, ossia dei periodi di validità degli obiettivi prestazionali e dei piani di miglioramento delle prestazioni definiti in sede europea, ai sensi del Regolamento (Ue) 3 maggio 2013, n. 390.
Con riferimento alla lett. a), n. 2), la relazione tecnica afferma che la modifica e l’integrazione del contenuto necessario del contratto di programma è finalizzata a condensare la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’ENAV in un unico atto il (contratto di Programma) rendendo non più necessario la conclusione del contratto di servizio. Con riguardo all’introduzione del periodo finale la relazione tecnica afferma che questo consente di disciplinare, alla stregua della normativa europea di cui all’art. 10, paragrafo 5, del Regolamento (Ue) 3 maggio 2013, n. 391, il rimborso ad ENAV delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi della navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati.
In merito alla lett. a), n. 3) la relazione tecnica afferma che la disposizione semplifica la disciplina del contratto di programma abrogando: a) la disposizione speciale che definiva l’approvazione del primo contratto di programma, in quanto ormai superata; b) il parere sullo schema di contratto di programma, che allunga l'iter di approvazione ; c) la disciplina del contratto di servizio poiché rifluita in quella del contratto di programma; d) la relazione annuale del Governo al Parlamento sul “processo di risanamento dell'ente” e sui risultati conseguiti, in quanto la fase di trasformazione di ENAV da ente pubblico a società per azioni si è ormai da tempo conclusa.
Con riferimento alla lett. b) la relazione tecnica afferma che la norma prevede, in via di prima applicazione, che il contratto di programma approvato mediante la nuova procedura regoli il periodo 2016-2019 in modo che, come stabilito dall’art. 8 del regolamento UE n. 390/2013, il successivo periodo regolatorio decorra proprio dal 2019. La disposizione assicura altresì che il contratto di programma 2016-2019 sia sottoscritto prima della prevista quotazione della Società, in modo tale da offrire ai potenziali investitori maggiore chiarezza circa i rapporti intercorrenti tra lo Stato ed ENAV.
Con riguardo infine alla lett. c), la relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che questa si rende necessaria per evitare che la Società sia obbligata a mantenere inalterata l’erogazione dei servizi in quegli aeroporti che, sebbene inclusi nel contratto di programma, risultino inattivi o parzialmente tali.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
ARTICOLO 1, comma 334-bis (Emendamento 33.430)
Trattamento economico accessorio personale Presidenza del Consiglio dei ministri
Normativa vigente: l’art. 3, comma 7, del DL n. 4/2014 prevede che, fino al 2015, è consentito il riconoscimento, al personale non dirigenziale anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell’ambito di specifici presidi operativi e strutture del Dipartimento della protezione civile, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste da determinate ordinanze di protezione civile, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2014 e di 1,5 milioni di euro per il 2015.
Il comma 128, del DDL di stabilità 2016 (C. 3444) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche[4], non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2015 e che lo stesso venga, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. Alla disposizione sono ascritti effetti lordi di minore spesa corrente complessivamente pari a circa 70 milioni di euro a decorrere dal 2016.
La norma al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività afferenti l’allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, continuano a produrre effetti le disposizioni in materia di integrazione al trattamento economico accessorio di cui all’articolo 3, comma 7, DL n. 4/2014, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, a valere sui pertinenti stanziamenti dei bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato in quanto le risorse relative necessarie alla sua applicazione sono a valere sui pertinenti stanziamenti dei bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La relazione tecnica reca, inoltre, le seguenti precisazioni. La norma si prefigge lo scopo di assicurare il giusto riconoscimento al personale, di ruolo e di prestito dotato di specifica ed infungibile professionalità tecnico-specialistica, che presta il proprio servizio presso il Centro funzionale centrale, la Sala situazioni Italia e monitoraggio del territorio (Sl.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento aereo unificato (COAU) del Dipartimento medesimo. Allo stato, infatti, persistono oggettive difficolta nel mantenere pienamente operativi secondo le procedure in atto i predetti Presidi, che operano con modalità di sala operativa h24 presso il Dipartimento della protezione civile. Le recenti riforme introdotte nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, infatti, ridefinendo l'ambito di applicazione delle ordinanze di protezione civile, non consentono di poter disciplinare, con gli attuali strumenti normativi individuati dalla normativa di settore, le integrazioni al trattamento economico accessorio da rifondere al personale citato per le attività straordinarie rese in occasione degli allertamenti.
Pertanto, al fine di superare tali difficoltà, in vista della prossima cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al comma 7, dell’art. 3 del DL n. 4/2014, la RT ritiene necessario intervenire con una norma di rango legislativo volta ad assicurare la continuità delle indispensabili attività previsionali e di coordinamento operativo per l’intero Servizio nazionale della protezione civile.
La RT evidenzia che l’impossibilità di continuare a remunerare le prestazioni necessarie ad assicurare l’operatività di detti Presidi impedirebbe l’adempimento degli obblighi in materia di tutela della pubblica incolumità attraverso il sistema di allertamento nazionale imposti dall’articolo 3-bis della legge n. 225/1992 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni.
Al riguardo, si evidenzia che la norma dispone che continuino a produrre effetti, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro e a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, le disposizioni dell’art. 3, comma 7, DL n. 4/2014, che riconoscono al personale non dirigenziale - anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia - impiegato nell’ambito di specifici presidi operativi e strutture del Dipartimento della protezione civile, le integrazioni al trattamento economico accessorio previste da determinate ordinanze di protezione civile.
Dal tenore letterale della disposizione non appare chiara la proiezione temporale della spesa prevista dalla disposizione, posto che l’art. 3, comma 7, DL n. 4/2014, per analoghe finalità ha autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro per il solo esercizio 2015. In proposito appare necessario acquisire chiarimenti al fine di confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni. Andrebbero inoltre chiariti gli eventuali riflessi delle disposizioni sulla misura di contenimento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, prevista dal comma 128 del disegno di legge di stabilità 2016, alla quale sono ascritti effetti lordi di minore spesa corrente complessivamente pari a circa 70 milioni di euro a decorrere dal 2016.
ARTICOLO 1, comma 439-bis (Emendamento 38.134)
La norma prevede un contributo di 12 milioni per l’anno 2016 in favore del comune di Campione d’Italia.
La compensazione finanziaria è a valere sul rifinanziamento del Fondo ISPE (comma 369) che viene ridotto di 12 milioni per l’anno 2016.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
ARTICOLO 1, comma 465-bis (Emendamento 40.80)
Disposizioni in materia di finanziamento di interventi e programmi pubblici
Le norme intervengono sulla disciplina recata dall’articolo 4 del d.lgs. n. 229/2011[5]. In particolare:
· novellando il comma 1 del predetto articolo, stabiliscono che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere del CIPE, siano stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e che siano definite le procedure e le modalità di definanziamento degli interventi e dei programmi pubblici, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti. Il definanziamento si applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato (lett. a);
· dispongono che le quote annuali dei limiti di impegno, dei contributi e delle somme relative ai finanziamenti revocati siano versate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato qualora iscritte in conto residui, ad uno specifico fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (lett. b);
· prevedono che le risorse del fondo per la riprogrammazionc degli investimenti per la crescita siano assegnate dal CIPE per spese in conto capitale, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali ad eccezione delle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale. L'assegnazione delle somme revocate può svilupparsi su un arco temporale pluriennale in modo tale da assicurare la neutralità sui saldi di finanza pubblica (lett. c).
Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.
La relazione tecnica afferma che la disposizione, trattandosi di revoca ed eventuale riassegnazione di risorse già stanziate, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme sono volte a disciplinare l’utilizzo di risorse già stanziate in base alla vigente normativa. Andrebbero peraltro esclusi effetti di accelerazione della spesa rispetto alla dinamica già scontata nelle previsioni tendenziali con riferimento ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
ARTICOLO 1, commi 496-bis – 496-octies (Emendamento 43.70)
Fondo per ANAS S.p.A e contratto di programma 2016-2020
La norma al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti di Anas S.p.A. e per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, a decorrere dal l° gennaio 2016 dispone il conferimento delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate alla predetta Società, in un apposito Fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (496-bis).
Le risorse del Fondo confluiscono sul conto di tesoreria intestato ad Anas S.p.A., in quanto società a totale partecipazione pubblica, entro il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle previsioni di spesa. Le risorse del conto di tesoreria sono utilizzate sulla base dell'effettivo avanzamento del cronoprogramma delle opere (496-ter).
Il contratto di programma tra Anas S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della
rete stradale ed autostradale non a pedaggio in gestione diretta di Anas S.p.A. nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che Anas garantisce su tutto il territorio nazionale. Il contratto definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale (496-quater).
Entro il 30 settembre di ciascun anno Anas S.p.A. trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi (496-quinquies).
Entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo contrattuale, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma e del piano pluriennale di opere, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell’andamento delle opere e dell’evoluzione della programmazione di settore (496-sexies).
Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, sulla base di motivate esigenze, Anas S.p.A. può utilizzare le risorse del Fondo in relazione agli effettivi fabbisogni, per realizzare le opere incluse nel Piano pluriennale ovvero quelle ulteriori aventi carattere di emergenza (496-septies).
Nelle more della stipula del contratto di programma 2016-2020, le disposizioni di cui ai commi 496-bis e 496-ter 2 si applicano alle opere già approvate o finanziate nonché a quelle contenute nel contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto al CIPE nella riunione del 6 agosto 2015 (496-octies).
La parte conseguenziale dell’emendamento dispone che siano rideterminate le risorse inserite nella tabella E destinate alla società ANAS S.p.A.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto riordinano tutti gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato e definiscono le modalità procedurali per il loro utilizzo.
Viene inoltre citato un prospetto riepilogativo di tutte le risorse che confluiscono nel Fondo, che non è tuttavia allegato alla RT.
Al riguardo, si rileva che l’emendamento prevede la rideterminazione delle risorse destinate in tabella E alla società ANAS S.p.A. Gli effetti conseguenti a tale rideterminazione non sono peraltro specificamente evidenziati. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti e andrebbero altresì precisati gli effetti della norma sul prospetto riepilogativo del disegno di legge di stabilità.
[1] Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
[2] Con la modifica del comma 1.
[3] Con la modifica del comma 2, lett. a)
[4] Di cui al’art,. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.
[5] “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”.