Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 3444) Legge di stabilità 2016 - Emendamento del Governo 48.94
Riferimenti:
AC N. 3444/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 299
Data: 11/12/2015
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   EMENDAMENTI
GOVERNO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3444

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(Legge di stabilità 2016)

 

 

Emendamento del Governo

48.94

 

 

N. 299 – 11 dicembre 2015

 

 

 

 

 

 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


 

 

 

 

INDICE

 

ARTICOLO 1, commi da 524 a 534-duodecies (Emendamento 48.94) - 3 -

Norme in materia di giochi - 3 -

 

 

 


 

 

PREMESSA

 

L’emendamento presentato dal Governo nella seduta dell’11 dicembre 2015 è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi da 524 a 534-duodecies (Emendamento 48.94)

Norme in materia di giochi

Le norme recano modifiche e integrazioni dei commi da 524 a 532 del disegno di legge n. 3444. Si ricorda che con tali norme è stata modificata la disciplina relativa alla tassazione degli apparecchi da intrattenimento, alla regolarizzazione fiscale dei centri di raccolta delle scommesse ed all’assegnazione di concessioni per la raccolta dei giochi.

Le modifiche e integrazioni in esame dispongono quanto segue:

·        Comma 524. Viene ulteriormente incrementata l’aliquota del prelievo erariale (PREU) sulla raccolta degli apparecchi da intrattenimento per gli apparecchi AWP: il prelievo passa dal 13% al 17,5% (il testo C. 3444 prevede invece un incremento più contenuto: dal 13% al 15%);

·        sempre per gli apparecchi AWP si prevede che la percentuale destinata alle vincite (pay out) sia non inferiore al 70% (attualmente la percentuale minima è fissata al 74%).

·        Commi da 525-bis a 525-quinquies. Viene abrogato l’articolo 1, comma 649, della legge 190/2014 (norma con cui sono stati ridotti, a decorrere dal 2015, i compensi riconosciuti ai concessionari ed ai soggetti che operano nella gestione e nella raccolta dei giochi mediante apparecchi da intrattenimento. Tale riduzione ammonta a 500 milioni all’anno, somma che i concessionari sono tenuti a versare allo Stato). Si prevede inoltre che il medesimo comma 649 si interpreti nel senso che la riduzione su base annua dei compensi dei concessionari e dei gestori si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso. Si stabilisce, altresì, che dal 2016 è precluso il rilascio di nulla osta per gli apparecchi AWP che non siano sostitutivi di nulla osta di apparecchi in esercizio. Infine viene prevista una sanzione pecuniaria, nel caso di apparecchi non collegati alla rete statale di raccolta, sia per il proprietario dell’apparecchio sia per il titolare dell’esercizio commerciale.

Attualmente, in base all’articolo 1, comma 646, lett. b), della legge 190/2014, è dovuto il PREU non corrisposto, che si calcola applicando l’aliquota del 6% ad un imponibile forfettario. In base al successivo comma 648, inoltre, è prevista anche la sanzione amministrativa di 20.000 euro, che però è dovuta soltanto dal titolare dell’esercizio.

La sanzione pecuniaria prevista dal testo dell’emendamento in esame ammonta a 20.000 euro e si applica anche nell’ipotesi di offerta di giochi promozionali per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione al web.

·        Commi 527 e 527-bis. Viene integrata con alcune precisazioni la  procedura per accertare la stabile organizzazione dei soggetti esteri che svolgano attività di raccolta delle scommesse attraverso soggetti residenti e anche per mezzo di centri di trasmissione dati. In particolare si stabilisce che la procedura interessi “uno o più soggetti residenti operanti nell’ambito di un’unica rete di vendita”.

·        Si ricorda che al comma 527 non sono stati ascritti effetti finanziari.

·        Comma 532. Viene integralmente riformulata la norma, di carattere procedurale, prevista dal comma 532 del disegno di legge n. 3444 (norma che, modificando l'articolo 12, comma 2, della legge 383/2001, affidava a decreti del Ministro dell'economia la disciplina delle modalità tecniche dei giochi). Nella nuova formulazione del comma 532 si prevede che i concessionari per la raccolta delle scommesse e del gioco a distanza in scadenza alla data del 30 giugno 2016 proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi dei commi  531 e 534, a condizione che presentino domanda di partecipazione.

·        Comma 534-bis. Viene introdotta una disposizione di carattere procedurale in materia di caratteristiche dei punti vendita dei giochi.

·        Comma 534-ter. Viene disciplinata la propaganda pubblicitaria audiovisiva dei marchi e dei prodotti di gioco con vincite in denaro, che sarà uniformata ai principi previsti in una specifica raccomandazione della Commissione europea.

·        Commi da 534-quater a 534-sexties. Vengono introdotti specifici divieti in materia di pubblicità nel settore dei giochi, con la previsione di sanzioni in caso di violazioni.

Riguardo alle sanzioni, il testo opera un rinvio all’articolo 7, comma 6, del DL 158/2012, in base al quale - in caso di violazione dei divieti relativi alla pubblicità di giochi con vincite in denaro  - il committente del messaggio pubblicitario e il proprietario del mezzo di diffusione del messaggio sono puniti entrambi con una sanzione pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro. L'inosservanza degli obblighi di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei predetti giochi è punita con una sanzione pari a 50.000 euro irrogata nei confronti del concessionario e del titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi.

·      Comma 534-septies. Viene modificata la disciplina relativa alla certificazione dei sistemi di gioco riguardanti gli apparecchi VLT, al fine di semplificarne la procedura. In particolare, viene stabilito che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula convenzioni per l’effettuazione delle verifiche di conformità e affida al partner tecnologico la verifica di parte dei sistemi e/o giochi già sottoposti a verifica.

·          Comma 534-octies. Viene rinviata ad apposito decreto ministeriale la disciplina dell’evoluzione degli apparecchi AWP, prevedendone la dismissione completa entro il 2019. Si prevede inoltre una riduzione in misura non inferiore al 30 per cento del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi al 31 luglio 2015 riferibili a ciascun concessionario.

·               Comma 534-novies. È stabilito che, per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, dal 1° gennaio 2016 l’imposta unica di cui al D. Lgs. 504/1998 ammonti al 20%.

Si ricorda che il  D. Lgs.  504/1998 prevede:

§  basi imponibili diverse per i concorsi pronostici (somme corrisposte dal concorrente al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori) e per le scommesse (ammontare delle somme giocate per ciascuna scommessa);

§  aliquote diversificate a seconda della tipologia di giochi e di eventi:  26,80 per cento della base imponibile per i concorsi pronostici; aliquote variabili per le scommesse (22,50 per cento della quota di prelievo per ciascuna scommessa tris e assimilabili); 15,70 per cento della quota di prelievo per tutte le scommesse ippiche (a quota fissa e a totalizzatore); dal 2 all’8 per cento – a seconda del movimento netto registrato - per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli; 20 per cento per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

·        Comma 534-decies.  È stabilito che dal 1° gennaio 2017, per le scommesse a quota fissa l'imposta unica di cui al D. Lgs. 504/1998, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, in misura del 18 per cento se la raccolta avviene su rete fisica e del 22 per cento se la raccolta avviene a distanza. Al gioco del Bingo a distanza si applica l'imposta unica di cui al D. Lgs. 504/1998; a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'imposta unica è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

·        Comma 534-undecies. Sono attribuite alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. E’ prevista inoltre, per l’esercizio delle predette funzioni, l’assegnazione di un contributo di 50 milioni di euro per l’anno 2016.

Il testo fa riferimento all’articolo 13, comma 3, della legge 104/1992, in base al quale gli enti locali forniscono, nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali e garantiscono l’attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. Il testo fa inoltre riferimento all’articolo 139, comma 1 , lettera c), della legge n. 112/1988, in base al quale sono stati attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti che   i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.

·        Comma 534-duodecies.  E’ disposto l’incremento del finanziamento del servizio sanitario nazionale per 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Viene inoltre incrementato il Fondo per interventi strutturali di politica economica per 86 milioni di euro nel 2016 e per 136 milioni annui a decorrere dal 2017.

 

La relazione tecnica afferma che quanto segue.

Commi 524 e 525-bis. Il comma 524 prevede un ulteriore aumento del PREU sugli apparecchi AWP, che viene innalzato al 17,5 per cento (2,5 punti in più rispetto alla misura prevista dal disegno di legge di stabilità n. 3444) e la riduzione del payout minimo di legge dal 74% al 70% della raccolta.

La RT precisa preliminarmente che i dati della raccolta del 2015, aggiornati al mese di ottobre, hanno fatto registrare un incremento dell’l,84% rispetto al corrispondente dato del 2014. Ciò che, in proiezione annua, corrisponde a una raccolta complessiva pari a 25,8 miliardi di euro. L'ulteriore aumento del PREU sulle AWP (+2,5%) assicurerebbe perciò un maggior gettito di 645 miliardi.

Inoltre, poiché il dato della raccolta 2015 (aggiornato al mese di ottobre) può ritenersi sostanzialmente consolidato, possono essere riviste anche le stime effettuate nella RT iniziale del disegno di legge di stabilità (S. 2111), che erano invece riferite al 2014. L'aumento di 2 punti del PREU sulle AWP, previsto dal disegno di legge, in relazione alla raccolta del 2015, determina un maggior gettito pari a 516 milioni, superiore di 16 milioni rispetto a quello ipotizzato dalla RT iniziale del disegno di legge.

Per il settore delle VLT, i dati del 2015 aggiornati al mese di ottobre registrano un incremento della raccolta del 3,41% (da 21,387 miliardi a 22,116 miliardi). Il maggior gettito previsto dalla RT iniziale per l’aumento di 0,5% del PREU sulle VLT (comma 525), pari a 100 milioni, rivisto con i dati del 2015, aggiornati al mese di ottobre, può essere quindi rettificato in 110 milioni, superiore di 10 milioni rispetto a quello ipotizzato dalla RT del DDL.

L'abrogazione del comma 649 (comma 525-bis) dell’articolo l della legge 23 dicembre 2014, n. 190 comporla un decremento di gettito di 500 milioni, gettito che era stato ascritto a tale disposizione.

La RT riporta nel seguente prospetto gli effetti di maggior gettito derivanti dai commi 524 e 525-bis dell’emendamento in esame:

 

                                                                                                                                 milioni di euro

 

2016

2017

2018 (e succ.)

Comma 524

+645

+645

+645

Comma 525-bis

-500

-500

-500

Totale

+145

+145

+145

Rettifica stima c. 524

+16

+16

+16

Rettifica stima c. 525

+10

+10

+10

 

Totale maggior gettito complessivo

 

+171

 

+171

 

+171

 

 

Con riferimento alla riduzione della misura minima del pay out – prevista con la nuova formulazione del comma 524 – la RT precisa che la stessa non verrà automaticamente applicata. La scelta di introdurre un pay out inferiore a quello corrente dipende, infatti, anche dalle politiche commerciali seguite da ogni operatore. Attualmente, sia nel comparto delle AWP sia, soprattutto, in quello delle VLT, il pay out effettivamente applicato sul mercato è superiore a quello minimo di legge. Naturalmente è possibile che l'aumento di tassazione porti taluni operatori a considerare di ridurre (in misura che è difficile stabilire a priori) la percentuale di vincite che gli apparecchi distribuiscono. Tuttavia la riduzione potrebbe interessare il margine esistente tra il pay out commerciale attuale e quello minimo legale vigente, non attingendo necessariamente, o non in tutti i casi, alla riserva costituita da un nuovo livello minimo di legge. Nell’ipotesi che ciò possa avvenire (per traslare ragionevolmente una parte del maggiore carico fiscale), è comunque difficile stabilire quali potrebbero essere le conseguenze: non sono disponibili serie di dati sufficientemente consistenti per ipotizzare una reazione della domanda (raccolta) alla eventuale riduzione del pay out (la quale reazione può essere negativa ma anche indifferente, in ragione del fatto che le modificazioni vengono di necessità introdotte progressivamente).

Comma 525-ter. Si tratta di un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 649, lettera c), dell'articolo l della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in relazione al quale era stato stimato, per l'anno 2015, un maggior introito pari a euro 500 milioni. La disposizione vuole contribuire a consolidare il gettito previsto in sede di legge di stabilità per il 2015, senza comportare ulteriori entrate erariali.

Comma 525-quater. La norma prevede che, a decorrere dal 2016, il rilascio di nulla osta per gli apparecchi AWP è consentito solo in sostituzione di quelli già esistenti, bloccando la possibilità che ne vengano emessi di aggiuntivi. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto assicura la possibilità di sostituzione degli apparecchi attualmente in esercizio.

Comma 525-quinquies. Vengono introdotte una sanzione amministrativa e ulteriori norme di contrasto al gioco illegale riferite in particolare agli apparecchi c.d.  Totem, che consentono il collegamento su piattaforme web e a siti online. Tali misure, riguardando una sanzione amministrativa di nuova formulazione, potrebbero comportare l'attrazione a tassazione di apparecchi che oggi vengono utilizzati fuori del circuito legale. Si ritiene prudenziale non prevedere effetti incrementativi di gettito.

Comma 532. Viene prevista una proroga tecnica nel caso in cui le gare sulle scommesse e sul gioco a distanza si protraggano oltre la data del 30 giugno 2016 (termine di scadenza delle concessioni). Fermo restando il rispetto dei termini per l'indizione e la conclusione delle gare - che si prevede saranno portate a termine entro la fine dell'anno 2016 - la disposizione mira a evitare che alla data suindicata i concessionari debbano sospendere l'attività di gioco, con nocumento sia per l’Erario sia per i livelli occupazionali.

Commi da 534-ter a 534-sexties. Le norme – che introducono ulteriori limitazioni rispetto a quelle vigenti in materia di pubblicità sul mezzo televisivo di giochi con vincite in denaro. - non prevedono un divieto assoluto e non necessariamente, quindi, producono significativi effetti riduttivi del gettito atteso. Una pubblicità contenuta nelle severe modalità dettate dalla Commissione Europea dovrebbe impedire l'estensione ulteriore della platea dei giocatori e conservare la funzione informativa per coloro che vogliano conoscere le caratteristiche dell'offerta legale esistente. Non dovrebbe perciò risultare favorito per questa via uno spiazzamento a vantaggio dell'offerta illegale.

Comma 534-septies. La norma mira a equiparare il sistema di certificazione delle VLT a quello vigente per le AWP, effettuato dagli organismi di certificazione accreditati. Dalla omogeneizzazione e semplificazione del procedimento di certificazione degli apparecchi dovrebbe conseguire un’accelerazione dei tempi. Inoltre l’offerta può essere modificata in modo più allineato alle esigenze di mercato, nel perseguimento della massimizzazione della raccolta e - proporzionalmente - del gettito erariale.

Comma 534-octies. Viene disciplinato l'avanzamento tecnologico degli apparecchi da gioco presenti nei punti generalisti aperti al pubblico (bar), prevedendo il passaggio di apparecchi c.d. "stand-alone'' ad apparecchi a controllo remoto. Inoltre, viene previsto che il numero massimo di questi apparecchi non possa superare il 70% di quelli installati alla data del 31 luglio 2015. La riduzione degli apparecchi non comporta nel prossimo triennio effetti sul gettito. In prospettiva, si ritiene che possa non modificare le aspettative, alla luce del fatto che il numero dei nuovi apparecchi (70% del totale), potrebbe assorbire l'attuale domanda di gioco, soddisfatta, tra l 'altro, anche dalle VLT, per le quali non è prevista alcuna riduzione di numero.

Comma 534-novies. La norma uniforma la tassazione dei prodotti on-line diversi dai giochi che possono essere effettuati anche su rete fisica - prevedendo il passaggio al regime del margine, vigente per la gran parte delle tipologie di gioco a distanza. Si tratta di una norma con finalità di omogeneizzazione che non comporta sostanziali modifiche sotto il profilo delle aspettative di gettito. I giochi in questione sono soggetti alla tassazione sulla raccolta secondo un'aliquota del 3%. Con una raccolta di 70 milioni, il gettito generato è di 2,l milioni. Poiché il pay out di mercato di questi giochi è pari al 90%, il margine sarebbe pari a 7 milioni che, con l'aliquota proposta del 20%, genererebbe un gettito erariale di l,4 milioni, suscettibile di subire un incremento derivante dalla maggiore competitività dei prodotti rispetto a quelli offerti sulla rete clandestina, tale da portare a un gettito in linea con quello previsto a legislazione vigente.

Comma 534-decies. Il prelievo fiscale per il settore delle scommesse sportive è disciplinato dall’articolo 4 del  D. Lgs. 504/1998. Tale disposizione prevede il pagamento di una imposta unica con aliquota variabile dal 2 all’8 per cento per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli. La raccolta delle scommesse sportive a quota fissa per l’anno 2014 è stata pari a 4.213 milioni, per un introito erariale pari a 158 milioni. Dai dati registrati fino al mese di ottobre 2015 emerge un incremento della raccolta pari a circa il 30%, per cui la raccolta relativa al 2015 può essere stimata, in misura prudenziale, almeno pari a 5.000 milioni, per un gettito previsto pari a 185 milioni. Ai fini della previsione di gettito per gli anni 2016 e successivi è necessario conoscere l’ammontare del “margine”, che costituisce la nuova base imponibile per l'applicazione dell’imposta unica. Ipotizzando un pay out del 80%, a fronte di una raccolta 2016 pari a quella prevista per il 2015 (5.000 milioni), si avrebbe un margine (prudenziale) pari a 1.000 milioni (5.000 x 20%). Applicando a tale importo l’aliquota di imposta del 20% (media tra il 18% applicabile alla rete fisica e il 22% applicabile alle scommesse on line), si avrebbe un gettito erariale teorico di 200 milioni, con un incremento di gettito potenziale di 15 milioni rispetto a quello previsto per il 2015.

Con riferimento al gioco del Bingo a distanza, l'applicazione dell’imposta unica di cui al citato D.Lgs. 504/1998, nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore, considerata l'esiguità della relativa raccolta, non determina significative variazioni di gettito.

 

La RT riporta infine nella seguente tabella gli effetti complessivi derivanti dalle disposizioni introdotte con l’emendamento:

 

                                                                                                                                                                            milioni di euro

 

2016

2017

2018 (e succ.)

Comma 524

+645

+645

+645

Comma 525-bis

-500

-500

-500

Rettifica stima c. 524

+16

+16

+16

Rettifica stima c. 525

+10

+10

+10

Comma 534-decies

+15

+15

+15

Totale complessivo

+186

+186

+186

 

 

Le maggiori entrate, pari a sono destinate alle seguenti finalità:

 

·        contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali (comma 534-undecies);

·        incremento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale per 50 milioni di euro annui a  decorrere dall’anno 2016 (comma 534-duodecies);

·        incremento del FISPE per 86 milioni di euro per l'anno 2016 e 136 milioni a decorrere annui dall'anno 2017 (comma 534-duodecies).

 

 

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica ascrive al comma 534-decies (nuove modalità di tassazione delle scommesse a quota fissa e del Bingo a distanza) effetti di maggior gettito a decorrere dal 2016, mentre il testo fa espresso riferimento ad una decorrenza delle nuove misure dal 1° gennaio 2017. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento del Governo, tenuto conto che gli effetti positivi di gettito vengono integralmente destinati a nuove finalità (funzioni di assistenza, servizio sanitario nazionale, Fondo per gli interventi strutturali di politica economica) a decorrere dal 2016.

Con riferimento alla previsione (comma 534-septies) della stipula di convenzioni, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le verifiche di conformità degli apparecchi VLT, andrebbe chiarito se i relativi adempimenti avranno carattere oneroso e con quali mezzi finanziari potranno essere sostenuti.  

Riguardo, infine, al comma 534-undecies, si osserva che la norma dispone l’attribuzione alle regioni di funzioni relative all’assistenza per gli alunni con disabilità a decorrere dal 2016; per il finanziamento delle relative attività viene peraltro assegnato un contributo di 50 milioni di euro per il solo esercizio 2016. Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento del Governo.