Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 3201) Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria
Riferimenti:
AC N. 3201/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 241
Data: 14/07/2015
Descrittori:
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA   DECRETO LEGGE 2015 0083
DIRITTO CIVILE   DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
FALLIMENTO   LEGGE FALLIMENTARE
Organi della Camera: II-Giustizia


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3201

 

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale

civile e di organizzazione e funzionamento

dell’amministrazione giudiziaria

 

 

(Conversione in legge del D.L.  n. 83/2015)

 

 

 

 

 

N. 241 – 14 luglio 2015

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 


 

 

Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

3201

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Ermini

Gruppo:

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. - 3 -

Finanza interinale. - 3 -

ARTICOLI 5 e 23, comma 4. - 4 -

Registro nazionale dei provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari - 4 -

ARTICOLI 9 - 11. - 6 -

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e rateizzazione del prezzo.. - 6 -

ARTICOLO 13. - 7 -

Procedure esecutive e istituzione del Portale delle vendite pubbliche. - 7 -

ARTICOLO 14. - 9 -

Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. - 9 -

ARTICOLO 15. - 11 -

Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche. - 11 -

ARTICOLO 16. - 12 -

Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti crediti e finanziari e imprese di assicurazione  - 12 -

ARTICOLO 17. - 22 -

Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate. - 22 -

ARTICOLO 18. - 23 -

Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari - 23 -

ARTICOLO 19. - 25 -

Disposizioni in materia di processo civile telematico.. - 25 -

ARTICOLO 20. - 26 -

Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo.. - 26 -

ARTICOLO 21. - 27 -

Acquisizione di personale delle province nell’amministrazione giudiziaria.. - 27 -

ARTICOLO 22, comma 2. - 32 -

Destinazione di risorse già stanziate a legislazione vigente. - 32 -


PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Finanza interinale

Normativa vigente. Il comma 1 dell’articolo 182-quinquies del regio decreto n. 267 del 1942 dispone che il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, se un professionista designato dal debitore, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

La norma modifica il citato articolo 182-quinquies della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, numero 267) precisando espressamente che la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili può essere avanzata dal debitore anche prima del deposito del piano relativo alle modalità e ai tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo e della relativa documentazione.

Si dispone, inoltre, che il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo, anche in assenza del piano, o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo volta ad evitare azioni cautelari o esecutive può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via di urgenza a contrarre finanziamenti prededucibili, funzionali a urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale per la presentazione della proposta del piano e della relativa documentazione prescritta o fino all’udienza di omologazione o fino al termine di non oltre 60 giorni, stabilito dal tribunale, per il deposito dell’accordo di ristrutturazione, nel momento in cui dispone il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLI 5 e 23, comma 4

Registro nazionale dei provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari

Le norme, fra l’altro, prevedono che sia istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico (articolo 5, comma 1).

Le disposizioni sopra descritte, relative al registro nazionale (art. 5, comma 1, lett. b), terzo cpv), acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle relative specifiche tecniche previste dall'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (articolo 23, comma 4).

L’articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che i rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.

 

Per l’istituzione del registro nazionale è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2015 (articolo 5, comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(articolo 5, comma 2)

0,1

 

 

0,1

 

 

0,1

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la quantificazione valuta gli oneri da sostenere per l’aggiornamento dei sistemi hardware e software necessari.  Detta quantificazione è effettuata “sulla base di interventi precedenti già realizzati dalla competente Direzione generale” per i sistemi informativi automatizzati. Alla tenuta e alla gestione del registro potrà provvedersi nell’ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse disponibili sul capitolo 1501 del bilancio del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria.

 

Al riguardo, nel rilevare che l’onere è limitato all’entità della spesa autorizzata, non si formulano osservazioni per quanto concerne i profili di quantificazione. Tuttavia appare necessario che siano forniti i dati sottostanti le determinazione dell’onere nella misura indicata. Ciò in considerazione del fatto che, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, la quantificazione stessa è stata effettuata “sulla base di interventi precedenti già realizzati dalla competente Direzione generale”.

In merito agli effetti ascritti alla norma in esame, si rileva che, ai sensi dell’art. 23, co. 4, le disposizioni riguardanti il registro, ivi compresa la sua istituzione (art. 5, co. 1, lett. b) terzo cpv) avranno effetto decorsi 60 giorni dalla pubblicazione delle relative specifiche tecniche, che a loro volta dovranno essere adottate entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame. Tenuto conto dei predetti termini, in linea teorica non è escluso che le disposizioni in questione acquistino efficacia nel 2016, mentre gli effetti della norma sui saldi sono computati con riferimento al solo esercizio 2015. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo volto a confermare che le spese per il registro siano comunque effettuate interamente nell’esercizio 2015.

 

ARTICOLI 9 - 11

Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e rateizzazione del prezzo

Le norme dispongono quanto segue:

-          viene inserito un nuovo articolo 182-septies[1] nella legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), prevedendo che l'accordo di ristrutturazione dei debiti possa individuare una o più categorie tra i creditori che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Analogamente si prevede che quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari questa produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede (articolo 9);

-          vengono modificati gli articoli 236 e 236-bis della legge fallimentare, estendendo l'applicazione della normativa penale ivi prevista al nuovo istituto creato con l'introduzione del suddetto articolo 182-septies, in considerazione dell'effetto parzialmente concordatario dell'accordo di ristrutturazione (articolo 10);

-          viene estesa la possibilità di versamento rateale alle vendite e agli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione (articolo 11).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 13

Procedure esecutive e istituzione del Portale delle vendite pubbliche

La norma novella la disciplina dell’esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile, prevedendo, tra l’atro, la modifica dell’art. 490 c.p.c. relativo alla pubblicità degli avvisi nelle procedure di espropriazione forzata.

A tale fine viene, in particolare, previsto che quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata “Portale delle vendite pubbliche” [comma 1, lett. a), n. 1]

L’art. 490 c.p.c. – nel testo previgente - prevede che l’avviso del procedimento di espropriazione forzata debba essere affisso per 3 giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

Viene, inoltre, inserito l’art. 631-bis c.p.c., che disciplina le conseguenze dell’omessa pubblicità sul Portale, prevedendo che, se questa non è realizzata nel termine stabilito dal giudice, il processo esecutivo si estingue. Qualora la pubblicità non venga effettuata, a causa del mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia e tale circostanza sia stata attestata ai sensi dell’art. 161-quater[2] delle disposizioni di attuazione c.p.c., la sanzione dell’estinzione non si applica [comma 1, lett. ee)].

La norma autorizza, altresì, la spesa di euro 900.000 per il 2015, per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del Portale, nonché la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dal 2016 per gli interventi di manutenzione e funzionamento dello stesso (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 2 dell’articolo in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Maggiori spese in conto capitale

(comma 2)

0,9

 

 

 

0,9

 

 

 

0,9

 

 

 

Maggiori spese correnti

(comma 2)

 

0,2

0,2

0,2

 

0,2

0,2

0,2

 

0,2

0,2

0,2

 

La relazione tecnica riferisce che la norma in esame introduce una serie di modifiche all’espropriazione forzata, cosi come disciplinata nel codice di procedura civile, tra le quali, quella relativa all’istituzione del Portale delle vendite pubbliche, che contiene gli avvisi di tutte le vendite disposte dai tribunali italiani. A tale riguardo la relazione tecnica precisa che tale iniziativa si rende necessaria per fornire la massima informazione sulle procedure esecutive ed aumentare la trasparenza delle vendite giudiziarie, consentendo nel contempo la tutela dei creditori e dei debitori. Il portale unificato consente a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie, nell’ambito di un’unica area Web gestita dal Ministero della giustizia, superando l’attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.

Con particolare riferimento all’introduzione del Portale delle vendite pubbliche, la relazione tecnica evidenzia che tale iniziativa si rende necessaria per fornire la massima informazione sulle procedure esecutive ed aumentare la trasparenza delle vendite giudiziarie, consentendo nel contempo la tutela dei creditori e dei debitori. Il Portale unificato consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie, nell’ambito di un’unica area Web gestita dal Ministero della giustizia, superando l’attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.

Per la realizzazione del portale, che comporterà sia interventi infrastrutturali che l’aggiornamento e la modifica degli attuali sistemi informativi, stimati, sulla base di analoghi interventi realizzati dalla Direzione generale per sistemi informativi automatizzati, in euro 900.000 per il 2015, per le spese di realizzazione e di implementazione dei sistemi informatici (Investimento) e in euro 200.000 a decorrere dal 2016, per le spese di manutenzione, di gestione e di aggiornamento degli applicativi e dei sistemi informatici (Funzionamento). A tal fine si prevede una specifica autorizzazione di spesa. Le attività di archiviazione e di gestione dati del portale Web potranno essere garantite attraverso l’utilizzo delle risorse umane già in servizio presso il Ministero della giustizia

Le ulteriori disposizioni dell’articolo in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, con riferimento all’onere recato al comma 2, relativo alla costituzione e al funzionamento del Portale delle vendite pubbliche, essendo questo configurato come limite massimo di spesa ed essendo rinvenibili nella RT i dati alla base della sua determinazione. Nulla da osservare con riferimento alle altre disposizioni, in quanto le stesse presentano natura ordinamentale e sono finalizzate alla razionalizzazione della disciplina dell’esecuzione forzata contenuta nel codice di procedura civile.

 

ARTICOLO 14

Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile

La norma, reca una serie di modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile con la finalità di coordinarne il contenuto con le norme introdotte dal provvedimento in esame in materia di Portale telematico delle vendite pubbliche istituito dal precedente art. 13. Viene prevista, tra l’altro, la possibilità di interconnessione tra il Portale e i portali dei gestori delle vendite telematiche (comma 1, lett. b), nonché l’introduzione di un nuovo art. 161-quater che definisce le modalità di pubblicazione sul Portale unico (comma 1, lett. c). Viene, inoltre disposta l’istituzione, presso ogni tribunale, di un elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati (comma 1, lett. d).

La norma aggiunge, altresì, l’art. 16-novies al DL n. 179/2012, prevedendo l’uso esclusivo di modalità telematiche per le domande di iscrizione e la tenuta dell’albo dei consulenti tecnici, dell’albo dei periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita. Le domande sono inserite sulla base delle specifiche tecniche stabilite dal responsabile dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Gli eventuali tributi, bolli e diritti per l’iscrizione negli albi ed elenchi indicati sono corrisposti con mezzi di pagamento telematico ovvero con carte di credito, di debito, carte prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del DL n. 193/2009. Il presidente del tribunale forma e cura la tenuta dei summenzionati albi ed elenchi con modalità informatiche e sulla base delle indicate specifiche tecniche (comma 2).

L’art. 4, comma 9, del DL n. 193/2009 prevede che per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall’allestimento e dal funzionamento del sistema informatico siano a carico degli intermediari abilitati.

Viene, altresì, modificato l’art. 122 del DPR n. 1229/1959[3], disponendo la riduzione del compenso degli ufficiali giudiziari per le operazioni da questi svolte nel processo esecutivo. Si prevede, in particolare, la riduzione del compenso in caso di chiusura anticipata del processo esecutivo. E’ inoltre introdotto un tetto massimo per i compensi, parametrati a legislazione vigente al ricavato, e sono previste ipotesi in cui tale compenso non è dovuto (comma 3).

La norma, ai fini dell’istituzione dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, di cui al comma 1, lett. d), autorizza, infine, per il 2015 la spesa di euro 150.000 (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 4 dell’articolo in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Maggiori spese in conto capitale

(comma 4)

0,2

 

 

 

0,2

 

 

 

0,2

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma introduce una nuova disposizione relativa all’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati, presso ogni tribunale e disciplina le modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche. Per l’istituzione dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati è autorizzata la spesa di 150.000 euro per il 2015.

Le norme introducono, altresì, alcune modificazioni alla disciplina del processo esecutivo. In particolare si prevede di limitare, nell’ambito di un tetto massimo, il compenso per l’ufficiale giudiziario, al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori. Tali disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto i citati compensi sono ricompresi nell’ambito dei proventi derivanti dalle procedure esecutive.

 

Al riguardo, in merito all’autorizzazione di spesa di 150.000 euro per il 2015, disposta dal comma 4, pur considerato che la stessa opera quale limite massimo di spesa, si rileva l’utilità di acquisire i dati sottostanti la sua determinazione. Nulla da osservare in merito alle modifiche apportate alle disposizioni attuative del c.p.c., relative alla disciplina del processo esecutivo, stante il loro contenuto ordinamentale (commi 1 e 2). In merito alle modifiche apportate alla disciplina dei compensi degli ufficiali giudiziari, non si rilevano effetti per la finanza pubblica essendo i compensi in questione, come affermato dalla relazione tecnica, ricompresi nell’ambito dei proventi derivanti dalle procedure esecutive.

 

ARTICOLO 15

Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche

La norma, reca modifiche al DPR n. 115/2002 (TU delle spese di giustizia) inserendo il nuovo art. 18-bis. La disposizione introdotta prevede che, ai fini della pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche di ogni atto esecutivo, per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia, che riguarda beni immobili o mobili registrati[4], è dovuto un contributo[5] di euro 100 a carico del creditore procedente. Il pagamento deve essere effettuato con sistemi telematici ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica[6], attraverso gli intermediari abilitati che riversano le somme alla Tesoreria dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato (comma 1).

Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del provvedimento in esame.

Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 1 sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l’implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che il maggior gettito derivante dal contributo introdotto dalla norma in esame, allo stato non è quantificabile, potrà essere destinato ai programmi di spesa del Ministero della giustizia destinati al funzionamento degli uffici giudiziari e all’implementazione dei sistemi informatizzati ivi compresa la manutenzione e lo sviluppo del portale delle vendite pubbliche.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 16

Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti crediti e finanziari e imprese di assicurazione

Normativa vigente L’art.106, c.3, del TUIR – nella formulazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legge in esame – stabilisce che, a decorrere dal 2013, per le società del settore bancario e assicurativo, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela  diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili ai fini IRES in cinque quote annuali costanti a partire dall’esercizio in cui si sono realizzate. La quota annua deducibile (1/5 della svalutazione o perdita) si assume, ai fini fiscali, al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Fino al 2012 le spese erano deducibili in 18 anni.

Gli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 446/1997 – nella formulazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legge in esame – stabiliscono che, a decorrere dal 2013, le perdite e le svalutazioni dei crediti iscritti in bilancio delle imprese bancarie, finanziarie e assicurative sono deducibili ai fini IRAP in cinque quote annuali costanti.

La norma interviene sulla disciplina relativa alla deducibilità della svalutazione e delle perdite su crediti delle imprese del settore bancario e assicurativo modificando le modalità di deduzione previste ai fini IRES e ai fini IRAP.

In materia di IRES[7] si stabilisce che (commi da 1 a 4):

-          a decorrere dal 2016, le svalutazioni e le perdite su crediti verso i clienti iscritte in bilancio nonché le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili interamente nel bilancio di esercizio in cui sono rilevate; le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio;

-          in via transitoria, per le svalutazioni e perdite rilevate nel 2015, la deducibilità è riconosciuta in misura pari al 75% nel 2015 e la parte restante è ripartita, sulla base di percentuali fissate dalla norma, come risulta dalla tabella riportata di seguito;

-          le quote di svalutazioni e perdite realizzate fino al 2014 non ancora dedotte sono deducibili sulla base di percentuali fissate dalla norma come risulta dalla tabella riportata di seguito.

In materia di IRAP[8] viene prevista l’integrale deduzione (in luogo della ripartizione in cinque quote annuali costanti) delle perdite e svalutazioni dei crediti verso i clienti  (commi da 6 a 9). In via transitoria, si stabilisce che le perdite e svalutazioni realizzate nel 2015 sono dedotte nell’anno in misura pari al 75% delle stesse. L’eccedenza non portata in deduzione (25%) nonché le quote non dedotte relative alle perdite e svalutazioni realizzate nei periodi d’imposta 2013 e 2014 sono deducibili in base alla percentuali di ripartizione fissate dalla norma ed indicate nella tabella di seguito riportata.

Le modifiche alla disciplina IRES ed IRAP non rilevano ai fini della determinazione degli acconti IRES dovuti per i periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017 (commi 5 e 10).

 

Ripartizione in quote delle perdite e svalutazioni relative agli anni pregressi

Anni

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Quota % di ripartizione

5%

8%

10%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

5%

 

Le maggiori entrate derivanti dalle modifiche in esame, valutate in 137 mln per il 2016, 107 mln per il 2017, 505 mln per il 2018, 130 mln per il 2020, 451 mln per il 2021, 360 mln per il 2022, 245 mln per il 2023, 230 mln per il 2024 e 189 mln annui a decorrere dal 2025 confluiscono nel “Fondo  per  far  fronte  ad  esigenze  indifferibili” di cui all’art. 1, comma 200, della legge di stabilità 2015.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deducibilità - IRAP (c.6-8, 10)

 

442

595

870

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo esigenze indifferibili

 

137

107

505

 

137

107

505

 

137

107

505

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTA – IRES

 

709

1.358

1.619

 

709

1358

1619

 

709

1.358

1.619

DTA – IRAP

 

11

127

241

 

11

127

241

 

11

127

241

Basket quote residue – IRAP

 

585

597

1.030

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deducibilità – IRES (c.1-3, 5)

 

2.653

3.213

4.569

 

2.653

3.213

4.569

 

2.653

3.213

4.569

Deducibilità IRAP (c.6-8, 10)

 

 

 

 

 

442

595

870

 

442

595

870

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basket quote residue – IRES

 

1.927

1.833

3.054

 

1.927

1.833

3.054

 

1.927

1.833

3.054

Basket quote residue – IRAP

 

 

 

 

 

585

597

1.030

 

585

597

1.030

 

La relazione tecnica effettua distintamente la stima degli effetti finanziari:

1.      recati dalla deducibilità nell’anno delle perdite e svalutazioni realizzate;

2.      recati dal rinvio della deducibilità negli anni successivi di una quota di perdite e svalutazioni realizzate.

Punto 1) Deducibilità svalutazioni e perdite su crediti nell’esercizio di sostenimento

La relazione tecnica afferma che la modifica introdotta determina:

-          effetti negativi nei primi di applicazione determinati dall’anticipazione della deducibilità delle svalutazioni e perdite realizzate (integralmente deducibili nell’anno di realizzazione – con unica eccezione di quelle relative al 2015 che sono deducibili nell’anno in misura pari al 75% - rispetto alla normativa vigente che prevede la rateazione in 5 anni);

-          effetti positivi negli anni successivi in quanto:

·        non ci sono quote di svalutazioni e perdite rinviate da anni precedenti (ovvero sono presenti in misura ridotta);

·        tale aspetto determina un ulteriore effetto positivo recato dalla riduzione di DTA (crediti per imposte anticipate) e, conseguentemente, una riduzione dei crediti d’imposta compensabili derivanti da trasformazione delle DTA;

·        la diversa distribuzione della deducibilità delle perdite e svalutazioni determina una variazione dei parametri per il calcolo della quota di DTA da trasformare in credito d’imposta.

La RT fornisce poi alcuni dati utilizzati per la quantificazione ed in particolare:

-          le svalutazioni civilistiche nell’anno 2013 (fonte UNICO 2014) sono pari a circa 37,6 miliardi, di cui circa 30,25 mld attribuibili alle banche;

-          le svalutazioni dei crediti delle banche per l’anno 2014 (dati ABI) sono pari a circa 24,7 mld. Al fine di ricostruire il dato complessivo (settore creditizio e assicurativo), la RT applica la proporzione risultante dai dati 2013 ed ottiene un valore complessivo pari a circa 32 mld (24,7/30,25=81,65%; 37,6x81,65%=32);

-          le perdite su crediti sono indicate in circa 2,4 mld annui;

-          le DTA sono commisurate sulla quota deducibile negli anni successivi. In particolare, risultano pari a circa 32 mld con riferimento al 2013 [(37,6+2,4)x4/5)] e si riducono a circa 26,4 con riferimento al 2014 [(30,7+2,4)x4/5].

Sulla base dei suddetti dati, la RT ha effettuato una elaborazione sui singoli soggetti al fine di determinare, in base ai requisiti individuali degli interessati, la quota di DTA che viene trasformata in credito d’imposta. La RT afferma quindi che, a legislazione vigente, l’importo complessivo di credito d’imposta IRES a regime è di circa 2 miliardi di euro.

Una analoga procedura è stata adottata per determinare il credito d’imposta ai fini IRAP a legislazione vigente.

Le modifiche normative determinano una maggiore deducibilità ai fini IRES ed IRAP concentrata nell’anno di realizzo, che determina a sua volta minori crediti di imposta sulle DTA. Ai fini IRAP la maggiore deducibilità simulata ha generato una consistente riduzione del valore di produzione positivo fino ad un massimo del 33%.

La RT riporta quindi le tabelle in cui sono evidenziati, in termini di competenza e di cassa, gli effetti delle elaborazioni effettuate simulando l’applicazione della normativa in esame.

 

           Tab. 1 – Svalutazioni e perdite deducibili                                     milioni di euro

Competenza

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Quota deducibile IRES L. V. (*)

3.509

5.860

9.236

12.613

15.989

16.132

16.265

16.397

16.530

16.662

Quota deducibile

IRES L. P. (*)

13.158

17.544

17.544

17.544

17.544

17.544

17.544

17.544

17.544

17.544

Differenziale deducibiltà IRES

9.649

11.683

8.307

4.931

1.555

1.411

1.279

1.146

1.014

881

Quota deducibile

IRAP L. V.

4.439

5.739

10.178

14.618

19.057

19.057

19.057

19.057

19.057

19.057

Quota deducibile

IRAP L. P.

16.648

22.197

22.197

22.197

22.197

22.197

22.197

22.197

22.197

22.197

Differenziale deducibiltà

IRAP

12.208

16.458

12.018

7.579

3.140

3.140

3.140

3.140

3.140

3.140

DTA IRES

L. V.

-1.031

-1.380

-1.653

-1.890

-2.091

-1.906

-1.760

-1.650

-1.578

-1.541

DTA IRES

L. P.

-322

-22

-35

-44

-52

-52

-52

-52

-52

-52

Differenziale DTA IRES

709

1.358

1.619

1.847

2.038

1.853

1.707

1.598

1.525

1.489

DTA IRAP

L. V.

-16

-134

-252

-370

-488

-488

-488

-488

-488

-488

DTA IRAP

L. P.

-5

-7

-12

-15

-18

-18

-18

-18

-18

-18

Differenziale DTA IRAP

11

127

241

356

471

471

471

471

471

471

            (*) L. V. = legislazione vigente; L. P. = legislazione proposta

 

 Tab. 2 – Effetti sul gettito tributario (competenza)                   milioni di euro

Competenza

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

IRES

-2.653

-3.213

-2.284

-1.356

-428

-388

-352

-315

-279

-242

IRAP

-442

-595

-435

-274

-114

-114

-114

-114

-114

-114

DTA IRES

709

1.358

1.619

1.847

2.038

1.853

1.707

1.598

1.525

1.489

DTA IRAP

11

127

241

356

471

471

471

471

471

471

TOTALE

-2.375

-2.323

-860

572

1.968

1.822

1.713

1.640

1.604

1.604

 

Tab. 3 – Effetti sul gettito tributario (cassa)                                 milioni di euro

Cassa

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IRES

0

-2.653

-3.213

-4.569

-428

501

-349

-315

-279

-242

-206

IRAP

0

- 442

- 595

-870

-114

47

-114

-114

-114

-114

-114

DTA IRES

0

709

1.358

1.619

1.847

2.038

1.853

1.707

1.598

1.525

1.489

DTA IRAP

0

11

127

241

356

471

471

471

471

471

471

TOTALE

0

-2.375

-2.323

-3.579

1.661

3.057

1.861

1.749

1.676

1.640

1.640

 

Punto 2) Basket quote residue delle svalutazioni e perdite su crediti pregresse

La relazione tecnica considera le quote di perdite e svalutazioni crediti realizzate fino al 2014, incrementate della quota realizzata nel 2015 la cui deduzione è rinviata al 2016.

In particolare la relazione riporta i seguenti dati:

a)      dalle dichiarazioni UNICO 2014 risulta che al 1/1/2014 le quote non dedotte ammontano a 48,8 mld di cui 40,7 mld (fonte ABI) attribuibili ai settori di banche e assicurazione. Tale ammontare comprende le perdite e svalutazioni realizzate nel 2013 (al netto della quota di 1/5 dedotta nell’anno) e le perdite e svalutazioni realizzate negli anni precedenti il 2013 (al netto delle quote già dedotte[9]);

b)     in base alle informazioni di fonte ABI, al 1/1/2015 l’ammontare che l’anno precedente era pari a 40,7 è stato ridotto a 33 mld. Pertanto, le quote non ancora dedotte all’inizio del 2015 risultano pari a 65,7 mld ai fini IRES e a 50,6 mld ai fini IRAP.

Il risultato ai fini IRAP si ottiene sommando i 3/5 delle perdite realizzate nel 2013 (40,7 mld) e i 4/5 delle perdite realizzate nel 2014 (33 mld). Pertanto, in assenza di ulteriori indicazioni, si ritiene che la RT considera la quota non dedotta ai fini IRES delle perdite realizzate fino al 2012 (la cui disciplina prevedeva la ripartizione in diciottesimi) in misura pari a 15 mld circa.

La RT ipotizza una ripartizione delle quote di diciottesimi ai fini IRES tenendo conto anche delle modifiche normative che erano state introdotte dal DL n. 112/2008 (che aveva elevato da 9 a 18 anni il periodo di deduzione).

Ai fini della determinazione delle deduzioni previste a normativa vigente, oltre a ripartire in quinti le perdite realizzate nel 2013 e nel 2014 e in diciottesimi le perdite realizzate fino al 2012, la RT riduce di circa 3 miliardi (da 6.626 mln a 3.627 mln) la quota dedotta nel 2015 relativa alle perdite 2014 per tenere conto della parte non più deducibile in quanto riferita a contribuenti che hanno trasformato le DTA relative in credito. La RT segnala, in proposito, che l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 37/E del 2012) afferma che la trasformazione delle DTA in caso di perdita civilistica produce l’annullamento prioritariamente delle variazioni in diminuzione a scadenza più prossima per un ammontare a cui corrisponde un’imposta pari alle DTA trasformate.

I risultati relativi alle quote nette deducibili previste in base alla legislazione vigente sono riportate in tabella T4.

 

Tab. 4 – Svalutazioni e perdite pregresse deducibili (normativa vigente)      milioni di euro

QUOTE NETTE LV

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2030

Totale quote rinviate

Quinti 2013

8.043

8.043

8.043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.129

Quinti 2014

3.627

6.626

6.626

6.626

 

 

 

 

 

 

 

 

23.505

18esimi

1.562

1.420

1.420

1.278

1.278

1.136

1.136

994

994

852

852

2.130

15.053

Totale ai fini IRES

13.232

16.089

16.089

7.904

1.278

1.136

1.136

994

994

852

852

2.130

62.687

Totale ai fini IRAP

11.670

14.669

14.669

6.626

0

0

0

0

0

0

0

0

47.634

 

Per la stima dell’andamento delle deduzioni a normativa variata la RT incrementa il monte quote non dedotte al 1/1/2015 (già indicato nel punto sub b) ai fini IRES ed IRAP) della quota realizzata nel 2015 e non dedotta nell’anno (25%) depurata della porzione corrispondente all’imposta pari alle DTA trasformate in caso di perdita civilistica (da circa 8,3 mld a circa 7,3 miliardi di euro) nonché riduce il valore del credito da trasformazione delle DTA relative al 2014 non più deducibile (analogamente a quanto effettuato per la normativa vigente). Pertanto, il monte non dedotto al 1/1/2015 risulta pari a circa 70 mld ai fini IRES (62,7+7,3) e a circa 54,9 mld ai fini IRAP (47,6+7,3).

Gli importi di 62,7 e 47,6 sembrerebbero ottenuti dalla differenza tra il monte non deducibile al 1/1/2014 indicato nella precedente lettera b) (65,7 mld ai fini IRES e a 50,6 mld ai fini IRAP) e il credito di 3 miliardi considerato anche nella stima della legislazione vigente relativo alla quota di DTA 2014 trasformata in credito d’imposta.

Il suddetto monte non dedotto al 1/1/2015 viene ripartito in competenza in base alle percentuali indicate dalla norma (v. supra la relativa tabella) ottenendo i valori indicati nella seguente tabella.

 

Tab. 5 - Svalutazioni e perdite pregresse deducibili (normativa proposta) milioni di euro

QUOTE NETTE LP

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totale quote rinviate

Totale ai fini IRES

0

3.502

5.603

6.989

8.404

8.404

8.404

8.404

8.404

8.404

3.502

70.032

Totale ai fini IRAP

0

2.749

4.398

5.487

6.598

6.598

6.598

6.598

6.598

6.598

2.749

54.979

 

Per la stima degli effetti differenziali (tra normativa vigente e normativa proposta) la RT ipotizza una riduzione del 47% ai fini IRES e del 7,3% ai fini IRAP del valore differenza stimato per escludere le quote relative alle imprese in perdita fiscale e con componenti negative IRAP.

Applicando alla suddetta differenza le aliquote IRES (27,5%) e IRAP (5,4%), si ottengono gli effetti in termini di cassa indicati nella seguente tabella.

milioni di euro

Cassa

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IRES

0

1.927

1.833

3.054

-1.260

-2.209

-1.079

-1.058

-1.100

-1.079

-1.120

IRAP

0

585

597

1.030

-401

-718

-331

-331

-331

-331

-331

Totale

0

2.512

2.430

4.084

-1.661

-2.927

-1.410

-1.389

-1.431

-1.410

-1.451

 

Complessivamente Punti 1 e 2 della RT

 

Anni

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IRES

0

-726

-1.380

-1.515

-1.688

-1.708

-1.428

-1.375

-1.384

-1.330

-1.314

punto 1)

0

-2.653

-3.213

-4.569

-428

501

-349

-317

-284

-251

-194

Punto 2)

0

1.927

1.833

3.054

-1.260

-2.209

-1.079

-1.058

-1.100

-1.079

-1.120

IRAP

0

143

1

160

-515

-671

-445

-445

-445

-445

-445

punto 1)

0

-442

-596

-870

-114

47

-114

-114

-114

-114

-114

Punto 2)

0

585

597

1.030

-401

-718

-331

-331

-331

-331

-331

DTA IRES

0

709

1.358

1.618

1.846

2.039

1.854

1.708

1.598

1.526

1.489

DTA IRAP

0

11

127

240

355

470

470

470

470

470

470

TOTALE

0

137

107

505

0

130

451

360

245

230

189

 

Al riguardo, si osserva in linea generale che la relazione tecnica fornisce i risultati di alcune simulazioni effettuate sulla base delle situazioni dei singoli contribuenti interessati. Pertanto si prende atto di tali risultati, non risultando possibile procedere ad una verifica dei medesimi. Tuttavia, al fine di valutare i diversi passaggi del procedimento di quantificazione seguito, appare necessario acquisire i seguenti dati e chiarimenti.

 

Punto 1 della relazione tecnica

(Deducibilità svalutazioni e perdite su crediti nell’esercizio di sostenimento)

La relazione tecnica considera la differenza degli effetti finanziari recati, rispettivamente, dalla disciplina vigente e della nuova disciplina proposta, riguardo alla deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti realizzate a decorrere dal 2015. Rispetto ai dati indicati nella tabella riportata nella RT, riguardante i risultati in termini di competenza dei valori deducibili (cfr. tabella 1 nella presente scheda), si fa presente che:

-          il dato 2015 sembrerebbe calcolato sulla base di una stima del valore complessivo di perdite e svalutazioni realizzate nell’anno, pari a 17.545 milioni ai fini IRES, e pari a 22.195 ai fini IRAP.

Tali valori, pur non essendo esplicitati dalla RT, si ottengono considerando una deduzione pari a 1/5 in base alla legislazione vigente (17.545/5=3.509 per l’IRES e 22.195/5=4.439 ai fini IRAP). Il dato elaborato risulta in linea anche con il valore della deduzione del 75% prevista dalla normativa in esame (17.545x75%=13.158 ai fini IRES  e 22.195x75%=16.648 ai fini IRAP).

Premessa una conferma di tale ricostruzione, andrebbero forniti chiarimenti in merito alle ipotesi sottostanti la stima del predetto volume di perdite e svalutazioni. Infatti, rispetto ai dati forniti dalla RT relativi agli anni precedenti al 2015 (il valore civilistico secondo la RT nel 2013 ammonta a circa 32,7 miliardi e nel 2014 è pari a circa 27,1 mld), il valore riferito al 2015 risulterebbe sensibilmente inferiore. Pur considerando che i predetti importi riguardanti il 2013 e il 2014 sono espressi in termini civilistici vanno quindi ragguagliati ai dati fiscali e pur tenendo conto delle diverse condizioni di redditività del settore interessato nei diversi esercizi considerati, appare comunque utile acquisire i dati sottostanti le proiezioni per il 2015;

-          per quanto riguarda gli anni dal 2016 in poi, appaiono necessari ulteriori elementi di valutazione riguardo al volume delle perdite ipotizzate.

Infatti, considerando ad esempio i dati IRES, sembrerebbe che, in base ai valori indicati con riferimento agli effetti della legislazione proposta, la RT ipotizzi un ammontare costante (pari a 17.544 mln annui) di perdite e svalutazioni realizzate. Tuttavia, tale ipotesi non sembrerebbe confermata dall’andamento relativo agli effetti della legislazione vigente, che non presenta invece valori costanti a decorrere dal 2019. Tale circostanza si verifica peraltro, se si analizzano i dati IRAP.

Con riferimento alla tabella che riporta i dati in termini di competenza delle variazioni di gettito (cfr. tabella 2 nella presente scheda), si segnala che la relazione tecnica, nella parte descrittiva precedente la tabella stessa, afferma di aver applicato l’aliquota IRES del 27,5% e l’aliquota IRAP del 5,4% e di avere operato un abbattimento del 33%. Non sono peraltro esplicitate le ragioni di tale riduzione.

Ulteriori informazioni andrebbero fornite in merito ai criteri di cassa adottati, tenuto conto che, in base ai risultati forniti, sembrerebbero applicati criteri diversi sia tra le annualità interessate sia tra le imposte considerate.

La RT, infatti, dopo aver ricordato che le modifiche non rilevano ai fini degli acconti dovuti per il periodo 2015-2017, fa slittare di un anno gli effetti di cassa di ciascun anno del medesimo triennio (non solo degli acconti, ma anche delle DTA). Per l’anno 2018, la relazione sembrerebbe considerare una misura dell’acconto pari al 100% (il dato 2018 è infatti uguale al doppio del valore di competenza 2017 sia per l’IRES che per l’IRAP), mentre per gli anni successivi i criteri utilizzati sembrerebbero variare (anche tra IRES ed IRAP, tenuto conto che gli effetti di quest’ultima imposta assumono, dal 2021, un valore costante).

 

Punto 2 della relazione tecnica

(Basket quote residue delle svalutazioni e perdite su crediti pregresse)

Ai fini della stima della quota 2015 rinviata agli anni successivi (25%) la RT afferma che la stessa è stata depurata (da circa 8,3 mld a circa 7,3 mld) della porzione corrispondente alle DTA trasformate in credito di imposta per le ipotesi di perdita civilistica. In proposito appaiono necessarie ulteriori elementi in merito alla stima dei predetti valori.

Infatti, qualora fossero confermate le ipotesi desunte dai dati riportati al punto 1 della RT (da cui emerge che le perdite e le svalutazioni realizzate nel 2015 ammonterebbero a 17.545 milioni), la quota non dedotta e rinviata agli anni successivi dovrebbe risultare pari a circa 4,4 mld (17,545x25%). 

Per quanto riguarda le ipotesi adottate, la RT applica una riduzione forfetaria (47% ai fini IRES e 7,3% ai fini IRAP) al fine di escludere le imprese in perdita fiscale ovvero quelle con saldo negativo IRAP. Al fine di suffragare la prudenzialità di tali ipotesi, andrebbero esplicitate le ragioni sottostanti la formulazione delle stesse.

Per quanto riguarda infine gli effetti di cassa, si rinvia alle richiesta di chiarimenti già formulate con riferimento al punto 1 della RT.

 

In  merito ai profili di copertura finanziaria (comma 11), si osserva che  la norma prevede che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti di creditizi e finanziari e di imprese di assicurazione, valutate in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, confluiscono nel Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e della finanze per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Al riguardo, si rileva che la disposizione prevede che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e di imprese di assicurazione confluiscano nel Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e della finanze per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Si ricorda che il citato Fondo è stato istituito dalla legge di stabilità 2014 con una dotazione di 27 milioni di euro per l’anno 2015 e di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 ed è iscritto nel capitolo 3076 dello stato di previsione del citato Ministero.

 

ARTICOLO 17

Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate

Normativa vigente L’articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010 ha introdotto la facoltà di trasformare i crediti per imposte anticipate (DTA) - formatisi per effetto dei criteri di deducibilità delle perdite su crediti (che prevedono la ripartizione in più anni della deduzione dell’onere), dell’avviamento e di altre attività immateriali - in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione.

La norma esclude la possibilità di convertire in credito d’imposta le DTA relative all’avviamento e alle altre attività immateriali (quali, ad es. i marchi) iscritti per la prima volta a partire dai bilancio relativi al 2015.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dall’analisi dei dati UNICO 2014 società di capitali emerge quanto segue:

-          i contribuenti che hanno aderito all’affrancamento agevolato sono 43 soggetti per una imposta sostitutiva pari a circa 516 milioni, di cui circa 130 milioni sono riferibili all’affrancamento di avviamento e altre attività immateriali (i dati sono confermati anche dai versamenti in F24);

-          analizzando il quadro RU risulta che solo uno di tali soggetti ha trasformato il DTA in credito d’imposta per un importo di circa 2,2 milioni di euro.

Pertanto la RT afferma che la disposizione può determinare effetti positivi di non rilevante entità e che, in ogni caso, tali effetti positivi avrebbero un andamento decrescente fino all’azzeramento per effetto della deducibilità delle poste che hanno determinato le DTA che a legislazione vigente non vengono dedotte a seguito della conversione delle corrispondenti DTA in crediti d’imposta da fruire in compensazione.

La RT ritiene quindi prudenziale non ascrivere effetti finanziari anche perché legati sostanzialmente ad operazioni straordinarie.

 

Nulla da osservare al riguardo, per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 18

Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari

Normativa vigente. L’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 90/2014 ha abrogato le disposizioni (l’art. 16 del D.lgs. n. 503/1992, l’art. 72, commi 8, 9, 10, del DL n. 112/2008 e l’art. 9. comma 31, del DL n. 78/2010) che consentono ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento in quiescenza previsto per gli stessi. Il medesimo comma 1 ha abrogato anche la disposizione che consente al personale appartenente alla magistratura di restare in servizio sino al compimento del 75° anno di età, dopo il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Il successivo comma 3 ha stabilito che i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del decreto ne abbiano i requisiti sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore.

Le norme stabiliscono che gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 sono differiti dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016. Il differimento, opera solo per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016. Per gli altri magistrati ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015, resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito al 31 dicembre 2015 dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014.

Si segnala che la relazione tecnica allegata all’articolo 1, commi da 1 a 4 del decreto legge n. 90/2014 affermava che il venir meno dei trattenimenti in servizio in corso e l’impossibilità di disporre nuovi trattenimenti in servizio determinava un aumento delle cessazioni del personale interessato, già a partire dal 2014. Tale dinamica comportava una riduzione strutturale dell’occupazione e della correlata spesa per redditi, considerato che tali cessazioni sarebbero intervenute in un arco temporale (2014-2017) caratterizzato, a legislazione vigente, da limitazioni nella percentuale di tum over a disposizione delle amministrazioni per l’assunzione di personale. Gli effetti di risparmio erano prudenzialmente stimati solo con riferimento al personale di cui alla legge n. 27/1981 (personale di magistratura), nella considerazione che i trattenimenti in servizio disposti dalle restanti amministrazioni pubbliche riguardano prevalentemente personale appartenente a comparti interessati solo marginalmente dalle misure limitative del tum over. La medesima relazione tecnica specificava che dal complesso delle disposizioni derivavano anche maggiori oneri previdenziali per anticipo dell' erogazione della pensione e dei trattamenti di fine servizio.

Tenuto conto del regime transitorio previsto, differente per le tipologie di soggetti in esame, e dello stratificarsi delle successive generazioni, dalle disposizioni citate erano stimati derivare i seguenti maggiori oneri.

(milioni di euro)

Effetti Lordi

2014

2015

2016

2017

2018

Risparmi Spesa Redditi

3,0

10,0

20,0

35,0

44,0

Maggiore spesa pensionistica

6,0

72,0

14,0

123,0

121,0

Maggiore spesa per trattenimenti in servizio

/

48,0

44,0

87,0

139,0

Totale maggiori oneri

3,0

110,0

165,0

175,0

216,0

(milioni di euro)

Effetti netti

2014

2015

2016

2017

2018

Risparmi Spesa Redditi

1,4

4,8

9,6

16,8

21,1

Maggiore spesa pensionistica

4,0

45,0

89,0

77,0

74,0

Maggiore spesa per trattenimenti in servizio

/

35,0

34,0

63,0

100,0

Totale maggiori oneri

2,6

75,2

113,4

123,2

152,9

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti in merito alla neutralità finanziaria asserita dalla RT e alla coerenza di tale previsione rispetto agli effetti ascritti alle disposizioni del DL 90/2014, su cui interviene la norma in esame. Infatti, come già accennato, all’introduzione delle norme recate dall’articolo 1, commi da 1 a 3, del medesimo decreto-legge n. 90/2014 erano stati ascritti effetti onerosi, risultanti dalla somma algebrica della maggiore spesa per pensioni e per trattamenti di fine rapporto e dei risparmi relativi alla spesa per retribuzioni. La proroga al 31 dicembre 2016 prevista dalla norma in esame sembrerebbe quindi suscettibile di determinare una rimodulazione degli oneri originariamente stimati con una riduzione degli stessi nel 2015 (limitatamente ai soggetti trattenuti in servizio) ed un  incremento negli anni successivi. L’assenza di oneri indicata dalla relazione tecnica sembrerebbe quindi riferita agli effetti complessivamente stimati nell’arco di riferimento piuttosto che a quelli imputabili nei singoli esercizi. In proposito appare necessario acquiisre la valutazione del Governo.

 

ARTICOLO 19

Disposizioni in materia di processo civile telematico

La norma, integra la disciplina del c.d. processo civile telematico, modificando ed integrando specifiche disposizioni del DL n. 179/2012, in materia di deposito telematico di atti introduttivi[10] [comma 1, lett. a) n. 1] e di certificazione di conformità delle copie di atti notificati in via telematica[11] (comma 1, lett. b).

E’ inoltre autorizzata la spesa di euro 44,85 milioni per l’anno 2015, di euro 3 milioni per l’anno 2016, di euro 2 milioni per l’anno 2017 e di euro 1 milione a decorrere dall’anno 2018, per gli interventi necessari al completamento del processo civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalità informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 2 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Maggiori spese in conto capitale

(comma 2)

44,9

 

 

 

24,9

10,0

10,0

 

24,9

10,0

10,0

 

Maggiori spese correnti

(comma 2)

 

3,0

2,0

1,0

 

3,0

2,0

1,0

 

3,0

2,0

1,0

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede, attraverso l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo l, comma 96, della legge n. 190/2014, il finanziamento di interventi per il potenziamento e l’implementazione dei sistemi informatici della giustizia, con una spesa di investimento di euro 44.850.000 per l’anno 2015 e spese di funzionamento di euro 3.000.000 per l’anno 2016, di euro 2.000.000 per l’anno 2017 e di euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2018, secondo la seguente specifica:

·        razionalizzazione e adeguamento delle sale server (compresa la realizzazione di sistemi di business continuity e disaster recovery) nonché potenziamento della banda trasmissiva e realizzazione di sistemi di ridondanza (euro 19.000.000);

·        potenziamento dei sistemi centrali a supporto del processo civile e penale telematico (GL PEC, PST e PORTALI) nonché informatizzazione degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale e dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita (euro 9.850.000);

·        modifiche evolutive urgenti ai registri civili ed alla consolle di magistrato (ivi compreso l’adeguamento alle modifiche normative e l’evoluzione dei sistemi di interrelazione con le altre Pubbliche Amministrazioni e/o con banche dati) nonché ai registri penali e per l’integrazione di questi ultimi con i sistemi di notificazione e comunicazione (ivi compresi interventi urgenti sui sistemi documentali e sul portale delle notizie di reato) (euro 11.000.000);

·        primi interventi relativi alla integrazione delle banche dati di giurisprudenza nonché modifiche evolutive ai sistemi della corte di cassazione per l’integrazione con i registri civili e penali di primo e secondo grado (euro 5.000.000);

·        formazione, assistenza all’utilizzo degli applicativi e manutenzione (euro 3.000.000 per il 2016, euro 2.000.000 per il 2017 ed euro 1.000.000 a decorrere dal 2018.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo l’onere recato dalla disposizione limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa, finalizzata a potenziare i sistemi informatici della giustizia civile.

Nulla da osservare altresì con riguardo alle altre disposizioni recate dalla norma, stante il loro carattere ordinamentale.

 

ARTICOLO 20

Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo

Normativa vigente: l’art. 18 del D.L. 90/2014 ha previsto una riorganizzazione dei tribunali amministrativi regionali con soppressione di alcuni servizi distaccati . Sulle disposizioni dell’art. 18non erano stati ascritti effetti finanziari in via preventiva ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La norma abroga le seguenti disposizioni del DL n. 90/2014:

·        l’art. 18, comma 1, del DL 90 che prevede, a decorrere dal 1° luglio 2015, la soppressione delle sezioni staccate di TAR sede in comuni che non sono sedi di corte d’appello[12], ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano;

·        l’art. 18, comma 1-bis, che prevedeva, entro il 28 febbraio 2015, che il Governo presentasse alle Camere una relazione sull’assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, con un allegato piano di riorganizzazione e l’individuazione di eventuali sezioni distaccate da sopprimere;

·        l’art. 18, comma 2, che escludeva la presenza di sezioni distaccate in Emilia-Romagna, Abruzzo e Lazio (comma 1, lett. a).

Viene, altresì, modificato l’art. 38 del DL n. 90/2014, posticipando al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore della disposizione che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, impone nel processo amministrativo la sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti processuali (del giudice, dei suoi ausiliari, del personale di cancelleria e delle parti) (comma 1, lett. b).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma di cui al comma 1, lett. a) non è suscettibile di recare effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto alle norme di cui la stessa prevede l’abrogazione non erano associati risparmi di spesa, se non in termini eventuali e verificabili solo a consuntivo.

Con riguardo alla norma di cui al comma 1, lett. b), la relazione tecnica afferma che la stessa non produce nuovi oneri per la finanza pubblica, tenuto anche conto della specifica clausola d’invarianza di cui è corredata la disposizione originaria, ora modificata.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che, come evidenziato nella relazione tecnica, alle disposizioni del DL 90/2014 in materia di riorganizzazione dei TAR e di razionalizzazione del processo amministrativo, su cui intervengono le norme in esame, non erano ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 21

Acquisizione di personale delle province nell’amministrazione giudiziaria

Le norme integrano il testo dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale norma stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica avvii, presso le amministrazioni dello Stato, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale già in servizio presso le province interessato ai processi di mobilità. A tal fine dette amministrazioni comunicano un numero di posti corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Le procedure di mobilità così attivate procedono in via prioritaria alla ricollocazione del personale presso gli uffici giudiziari. E’ presente altresì un rinvio[13] all’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 il quale stabilisce che con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione possono essere fissati criteri per realizzare i processi di mobilità.

Le disposizioni introdotte stabiliscono che il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure sopra descritte e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi dell’articolo 1 comma 96 della legge n. 190/2014, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.

L’articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014 istituisce presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunzione di personale

 

46

92

 

46

92

 

46

92

Maggiori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunzione di personale (effetti indotti)

 

 

 

 

22,3

44,6

 

22,3

44,6

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzazione fondo comma 96 legge n. 190/2014

 

46

92

 

46

92

 

46

92

 

La relazione tecnica afferma che l’inquadramento del personale nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria avverrà nel biennio 2016-2017.

La relazione tecnica afferma, altresì, che è stato valutato pari a 46.000 euro l’onere medio annuo necessario per corrispondere la retribuzione al personale trasferito. Tale importo è stato determinato sulla base dell’anzianità media maturata nel ruolo di provenienza.

 

Al riguardo si rileva, preliminarmente, che la relazione tecnica ascrive alle disposizioni in esame effetti di maggiore spesa non solo sul bilancio dello Stato, ma anche con riferimento all’intero comparto della pubblica amministrazione, pur non prevedendo le medesime disposizioni nuove assunzioni, ma l’inquadramento presso l’amministrazione giudiziaria di personale proveniente da enti di area vasta, la cui retribuzione dovrebbe quindi risultare già a carico della pubblica amministrazione. Appare quindi utile acquisire dal Governo elementi di valutazione riguardo alle ragioni sottostanti l’impatto stimato con riferimento ai saldi  di fabbisogno e di indebitamento netto, relativi al comparto delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, si rileva che la norma in esame non indica espressamente la ripartizione su base annua del contingente di 2.000 unità da acquisire né gli anni in cui sarà effettuato l’inquadramento. Tali dati si ricavano infatti indirettamente dalla RT e dalla norma di copertura di cui all’art. 22, comma 1, lett. b), che presuppongono una acquisizione di 1.000 unità per ciascun anno del biennio 2016-2017.

Si rileva altresì la necessità di chiarimenti con riguardo alla formulazione letterale adottata, che parla di “acquisizione” di un contingente di personale anziché richiamare la vigente disciplina sul trasferimento di personale tra amministrazioni pubbliche, nonché in  merito al trattamento economico del personale in questione, rispetto al quale non si rinvengono nel testo dell’articolo specifiche disposizioni. A quest’ultimo riguardo andrebbe chiarito se alle fattispecie in esame risulti applicabile la disciplina recata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento alla disposizione che stabilisce che, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito si applichi esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione di destinazione.

ARTICOLO 22

Copertura finanziaria

 

La norma dispone, al comma 1, che agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2, e 21, pari a  46.000.000 euro per l’anno 2015, a 49.200.000 euro per l’anno 2016, a 94.200.000 euro per l’anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede:

a) quanto a 46.000.000 di euro per l’anno 2015, a 3.200.000 euro per l’anno 2016, a 2.200.000 euro per l’anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 46.000.000 di euro per l’anno 2016 e a 92.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell’articolo 21.

Il successivo comma 2 prevede che le risorse non utilizzate del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 190 del 2014, possono essere annualmente destinate per gli interventi già previsti nel presente provvedimento, per l’efficientamento del sistema giudiziario, nonché, in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l’attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all’articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il successivo comma 3, infine, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la norma in esame è volta a disporre la copertura finanziaria degli oneri derivanti delle seguenti autorizzazioni di spesa:

- 100 mila euro per l’anno 2015 per l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un registro nazionale, da tenersi con modalità informatiche, nel quale confluiscono, tra l’altro, i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali (articolo 5, comma 2);

- 900 mila euro per l’anno 2015 per la realizzazione e l’implementazione dei sistemi informatici concernenti la realizzazione del portale delle vendite pubbliche, nonché 200 mila euro annui a decorrere dal 2016 per le attività di manutenzione e di funzionamento del predetto portale (articolo 13, comma 2);

- 150 mila euro per l’anno 2015 per l’istituzione, presso ogni tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati (articolo 14, comma 4);

- 44,85 milioni di euro per l’anno 2015, 3 milioni di euro per l’anno 2016, 2 milioni di euro per l’anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2018 per interventi necessari al completamento del processo civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalità informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita (articolo 19, comma 2);

- 46 milioni di euro per il 2016 e 92 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 per l’inquadramento di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, nel limite di un contingente di 2.000 unità (articolo 21).

In particolare, agli oneri derivanti dalle predette autorizzazioni di spesa si provvede:

- quanto a 46 milioni di euro per l’anno 2015, a 3,2 milioni di euro per l’anno 2016, a 2,2 milioni di euro per l’anno 2017 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- quanto a 46 milioni di euro per l’anno 2016 e a 92 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del citato Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da effettuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia.

A tale proposito, si segnala che il menzionato Fondo, iscritto nel capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, reca stanziamenti pari a 50 milioni di euro per il 2015, a 90 milioni di euro per il 2016 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2017. Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo di tali risorse non comprometta la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Tutto ciò considerato, da un punto di vista formale, si dovrebbe valutare l’opportunità di precisare:

-               all’articolo 13, comma 2, che gli interventi informatici di manutenzione e di funzionamento sono quelli concernenti il medesimo portale, sostituendo il citato comma 2 con il seguente: “Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016”.

-               all’articolo 19, comma 2, il carattere annuale della spesa autorizzata di 1 milione di euro a decorrere dal 2018;

-               all’articolo 22, comma 2, che le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 non utilizzate entro la fine dell’anno possono essere destinate per gli interventi già previsti nel presente provvedimento per l’efficientamento del sistema giudiziario nonché in caso di mancanza di risorse per l’attribuzione di borse di studio per la partecipazione a stage formativi presso gli uffici giudiziari solo limitatamente all’esercizio successivo a quello di competenza, sostituendo le parole: “annualmente destinate” con le seguenti “destinate nell’esercizio successivo a quello di competenza”, in modo da evitare che le risorse non utilizzate in un esercizio possano esserlo negli esercizi successivi senza limiti di tempo, in deroga al principio di annualità di bilancio;

Sui predetti aspetti appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 22, comma 2

Destinazione di risorse già stanziate a legislazione vigente

Normativa. L’articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014 istituisce presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico. Tale fondo è in gran parte utilizzato dall’articolo 22, comma 1 del decreto in esame per la copertura degli oneri recati dal decreto stesso.

Le norme stabiliscono che le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 190/2014 possono essere annualmente destinate per gli interventi già previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario nonché, in mancanza di disponibilità delle risorse, della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari[14] (quota del Fondo unico giustizia destinata al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alle norme.

 

La relazione tecnica non fornisce elementi informativi di rilievo sulle norme in oggetto.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che le modalità di utilizzo delle risorse residue siano tali da garantire la coerenza tra l’impatto sui saldi derivante dai nuovi utilizzi rispetto a quello stimato in relazione alla destinazione originaria delle risorse in questione.

 



[1] La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione è volta a dare attuazione alla raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2014, con l’intento di permettere alle imprese di risanarsi in una fase precoce della crisi, minimizzando i costi, i tempi e l'impatto della ristrutturazione sulla funzionalità dell'impresa.

[2] L’articolo in riferimento è stato introdotto dall’art. 14, comma 1, del provvedimento in esame.

[3] Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

[4] Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli summenzionati, il contributo non è dovuto.

[5] Viene demandato ad un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’adeguamento dell’importo del contributo per la pubblicazione ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

[6] Ai sensi dell’art. 4, comma 9, DL n. 193/2009.

[7] Sostituzione del comma 3 dell’art. 106 del TUIR.

[8] Sono modificati l’art. 6, c.1, lett. c-bis) e l’art. 7, c.1, lett. b-bis) del d.lgs. n. 446/1997.

[9] Fino al 2012 la deducibilità delle perdite e svalutazione crediti era ammessa solo ai fini IRES mediante una ripartizione dell’onere in 18 quote annuali.

[10] Con l’inserimento del comma 1-bis, all’art. 16-bis.

[11] Con l’inserimento del comma 16-decies del comma 16-undecies.

[12] Trattasi delle sezioni staccate di TAR di Parma, Pescara e Latina.

[13] Richiamando il precedente comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 190/2014.

[14] Previsti dall’articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.