Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 3156) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatta a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama fatto a Panama il 25 novembre 2013
Riferimenti:
AC N. 3156/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 321
Data: 09/02/2016
Descrittori:
DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE   ESTRADIZIONE
PANAMA   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3156

 

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama

 

(Approvato dal Senato - A.S. 1600)

 

 

 

 

 

N. 321 – 9 febbraio 2016

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


Informazioni sul provvedimento

A.C.

3156

Titolo:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatta a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama fatto a Panama il 25 novembre 2013

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

Relazione tecnica (RT):

presente; riferita al testo presentato al Senato

Commissione competente:

III

Sede:

referente

 

Il disegno di legge, già approvato dal Senato[1], reca l’autorizzazione alla ratifica all’esecuzione dei Trattati di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama fatti a Panama il 25 novembre 2013.

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica (allegata all’A.S. 1600).

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

 

(euro)

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

A decorrere dal 2015

Art. 3 disegno di legge di ratifica

55.582

Si evidenzia che l’articolo 3 del disegno di ratifica riferisce gli oneri complessivi derivanti dall’attuazione dei due Trattati agli esercizi finanziari decorrenti dall’anno 2015. La relazione tecnica quantifica invece i medesimi oneri riferendoli agli esercizi finanziari che decorrono dal 2014.

 

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI

ELEMENTI FORNITI

DALLA RELAZIONE TECNICA

Articolo 1: individua le materie oggetto di assistenza giudiziaria in materia penale. Tra queste si segnalano: la notifica di atti e di documenti relativi a procedimenti penali (par. 2, lett. b); citazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria davanti all’autorità competente dello Stato richiedente (par. 2, lett. c); l’acquisizione e trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova (par. 2, lett. d); il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o per partecipare ad atti processuali (par. 2, lett. h).

La relazione tecnica, afferma che l’onere totale derivante dall’Accordo ammonta a euro 23.397, a decorrere dal 2014 [euro 4.977, riferiti all’articolo 12 (trasferimento temporaneo di detenuti) + euro 8.500 riferiti all’articolo 14 (videoconferenze) + euro 4.920 ed euro 5.000, relativi rispettivamente alla comparizione di testimoni e periti e alle spese di traduzione, di cui all’articolo 24]. La relazione tecnica precisa che di questi, euro 9.497 hanno natura di oneri valutati ed euro 13.900 di oneri autorizzati. Gli oneri in riferimento vengono quantificati nei termini riportati a seguire (Cfr. infra).

Articolo 4: individua il Ministero della giustizia quale autorità centrale per l’applicazione dell’Accordo.

La relazione tecnica non considera la disposizione.

Articolo 6: in materia di esecuzione della richiesta di assistenza viene, tra l’altro, previsto che lo Stato richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all’esecuzione della stessa (par. 3).

Cfr. infra

Articolo 10: in materia di assunzione probatoria nello Stato richiedente, viene, tra l’altro, previsto che lo Stato richiesto, su domanda della Controparte, possa citare una persona a comparire davanti all’autorità dello Stato richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attività processuali (par. 1)

Cfr. infra

Articolo 12: prevede che quando non è possibile l’effettuazione di collegamenti in videoconferenza, ai sensi dell’art. 14, lo Stato richiesto, a domanda della Controparte, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un’autorità competente dello stesso affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad atti processuali. Ciò purché la persona interessata vi consenta e sia stato tempestivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento e alle sue condizioni.

La relazione tecnica evidenzia che l'articolo 1, par. 2, lett. h), e l'art. 12, par. 1, dell’Accordo, prevedono la possibilità di disporre trasferimenti temporanei di detenuti al fine di consentire ai medesimi di rendere testimonianza o interrogatori. Ai fini di una stima degli oneri derivanti dall’Accordo la relazione tecnica precisa che le statistiche del Ministero della giustizia rilevano, allo stato, la presenza di nove (9) connazionali detenuti presso strutture penitenziarie panamensi, mentre si trovano ristretti presso strutture penitenziarie italiane due (2) cittadini panamensi. Ciò premesso, e a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica ritiene che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento nei rispettivi Paesi, un numero quanto meno pari di detenuti.

L'onere annuo per il trasferimento temporaneo di almeno due (2) detenuti, viene quantificato in euro 1.540 (770 euro - passaggio aereo a/r Roma – Panama City X 2 detenuti l’anno).

A tale importo si deve aggiungere l’onere relativo all’accompagnamento dei detenuti da parte di due unità per detenuto (4 accompagnatori totali) che viene complessivamente quantificato dalla relazione tecnica in euro 3.437 l’anno secondo i parametri riportati a seguire:

·   spese per viaggio aereo, 3.234 euro [770 euro (1 biglietto aereo a/r Roma – Panama City) + 38,5 euro (maggiorazione 5 %, ex legge n. 836/1973) x 4 accompagnatori (2 per 2 detenuti per un trasferimento l’anno];

·   spese di missione, 203 euro [25,365 euro (diaria) X 4 accompagnatori X 1 missione l’anno X 2 gg. Missione]. Relativamente alle spese di missione per gli accompagnatori, la relazione tecnica ipotizza una diaria di euro 101,46 (Colonna D della Tabella B del DM 13 gennaio 2003, diaria già ridotta del 20 per cento ai sensi della legge n. 248/2006). Gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A ciascun accompagnatore spetta la possibilità di usufruire di vitto e alloggio gratuiti, quindi la sopracitata diaria è ridotta ad un quarto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del RD 3 giugno 1926, n. 941, per un importo totale pari a euro 25,365.

L’onere complessivo relativo alla fattispecie in riferimento viene, pertanto, quantificato in complessivi euro 4.977 (1.540+3.437).

Articolo 13: viene previsto che entrambi gli Stati adottino le misure previste dal proprio ordinamento per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste.

La relazione tecnica non considera la disposizione.

Articolo 14: disciplina la comparizione mediante videoconferenza di testimoni e periti. La comparizione per videoconferenza può essere inoltre richiesta per l’interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all’udienza se questa vi acconsente. In tal caso deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato richiesto ovvero dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato richiesto. Le autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l’assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete (parr. 1-6) Le spese sostenute dallo Stato richiesto per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto rinunzi in tutto o in parte al rimborso (par. 9)

La relazione tecnica, con riguardo alla comparizione mediante videoconferenza, afferma che si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso del predetto strumento in misura del 100 per cento rispetto al numero delle rogatorie pendenti. Per determinare il maggior onere connesso alla applicazione dell'Accordo, è necessario calcolare il costo del collegamento ipotizzato di almeno 10 rogatorie effettuate attraverso videoconferenza. La RT riferisce che secondo le tariffe Telecom un collegamento audiovisivo con i Paesi sudamericani ha un costo medio di 400 euro ogni ora. Ipotizzando un collegamento della durata media di 2 ore giornaliere (per un giorno), si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo: euro 400 x 2 (ore) x 10 rogatorie = euro 8.000.

A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario. Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50 per cento dei casi (numero 5) ed un onorario a circa 50 euro per ogni ora di collegamento si determina il seguente onere: euro 50 x 2 (ore) x 1 (giorno) x 5 (casi) = euro 500.

L’onere complessivo per attività di videoconferenza assistita da interpreti è pari, complessivamente ad euro 8.500 annui.

Articolo 19: individua altri settori in cui può essere richiesta assistenza giudiziaria. Tra questi si segnala la costituzione di squadre investigative comuni al fine di operare nei territori di ciascuno Stato per agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati (par. 2, lett. a)

La relazione tecnica non considera la disposizione.

Articolo 24: in materia di spese, viene previsto che lo Stato richiesto sostiene le spese per l’esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, mentre sono a carico dello Stato richiedente le seguenti spese:

·        spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiesto per le persone di cui si richiede ai sensi dell’art. 6, par. 3, al presenza per effettuare l’assistenza giudiziaria;

·        spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiedente per le persone chiamate a comparire davanti all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente ai sensi dell’art. 10, par. 1;

·        spese per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale ai sensi dell’art. 13;

·        spese per attività di videoconferenza di cui all’art. 14;

·        spese per onorari dei periti;

·        spese per traduzioni, interpretariato e trascrizione;

·        spese per custodia e consegna del bene sequestrato.

Con riguardo alle spese di natura straordinaria viene prevista una consultazione tra gli Stati allo scopo di concordare la suddivisione delle spese.

La relazione tecnica con riferimento alle spese per la comparizione di testimoni o periti, quantifica una spesa annua complessiva pari a 4.920 euro.

Concorrono alla determinazione di tale onere le seguenti voci di costo:

·        3.080 euro, spese di viaggio [770 euro (1 biglietto aereo a/r Roma – Panama City) X 4 testimoni o periti];

·        1.040 euro, spese di soggiorno (130 euro x 2 giorni X 4 testimoni o periti);

·        400 euro, spese di vitto (50 euro X 2 giorni X 4 testimoni o periti);

·        400 euro, spese per compensi (comprensivi di onorari ed indennità) (100 euro X 2 richieste X 1 esame X 2 giorni).

La relazione tecnica con riguardo a tale fattispecie di spesa evidenzia che i testimoni e periti invitati a comparire dinanzi alle autorità competenti non rivestono la qualifica di dipendente pubblico ma trattasi di professionisti.

 

Con riguardo alle spese per traduzione di atti documenti, la relazione tecnica afferma che le spese annuali possono forfettariamente essere quantificate in euro 5.000.

 

DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI

ELEMENTI FORNITI

DALLA RELAZIONE TECNICA

Articoli da 1 a 6: prevedono che ciascuna Parte si impegna ad estradare alla Controparte le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva (articolo 1). Vengono definiti i reati che danno luogo ad estradizione (articolo 2) nonché i motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi (articoli 3 e 4). Il Ministero della giustizia viene individuato quale autorità centrale per l’applicazione dell’Accordo (articolo 6).

La relazione tecnica afferma che l’onere totale derivante dall’Accordo di estradizione ammonta a euro 32.185, a decorrere dal 2014 [euro 27.185, (estradizione di detenuti) + 5.000, relativi alle spese di traduzione di atti e documenti (articolo 7, par. 3)]. La relazione tecnica precisa che di questi, euro 27.185 hanno natura di oneri valutati ed euro 5.000 di oneri autorizzati. Gli oneri in riferimento vengono quantificati neri termini riportati a seguire (Cfr. infra).

Articolo 7: viene previsto che la richiesta di estradizione e tutti i documenti a sostegno presentati dallo Stato richiedente sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato richiesto (par. 3).

La relazione tecnica, con riguardo alle spese per traduzione di atti documenti, afferma che le spese annuali possono forfettariamente essere quantificate in euro 5.000.

Articolo 19: stabilisce che sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute per l’arresto della persona per il mantenimento in custodia fino alla data di consegna, nonché le spese per il sequestro e la custodia dei beni usati per commettere il reato o che siano il frutto del medesimo. Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate (cose utilizzate per commettere il reato, cose provenienti dal reato e strumenti di prova) dallo Stato richiesto allo Stato richiedente.

La relazione tecnica evidenzia che ai fini di una stima, sia pure a carattere approssimativo degli oneri derivanti dall’Accordo, si è tenuto conto dei dati forniti dai competenti uffici del Ministero della giustizia relativamente alle richieste di estradizione. Allo stato, si evidenzia che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie panamensi nove (9) nostri connazionali. Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica reputa opportuno ritenere che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia, in conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali vigenti almeno dieci (10) cittadini italiani.

L'onere annuo per l’estradizione di almeno dieci (10) detenuti, viene quantificato in euro 10.000 (1.000 euro - passaggio aereo Roma – Panama City X 10 estradandi l’anno).

A tale importo si deve aggiungere l’onere relativo all’accompagnamento dei detenuti da parte di due unità per detenuto (20 accompagnatori totali) che viene complessivamente quantificato dalla relazione tecnica in euro 17.185 l’anno secondo i parametri riportati a seguire:

·   spese per viaggio aereo, 16.170 euro [770 euro (1 biglietto aereo Roma – Panama City a/r) + 38,5 euro (maggiorazione 5 %, ex legge n. 836/1973) x 20 accompagnatori (10 per 2 detenuti per un trasferimento l’anno]

·   spese di missione, 1.015 euro [25,365 euro (diaria) X 20 accompagnatori X 1 missione l’anno X 2 gg. missione). Relativamente alle spese di missione per gli accompagnatori, la relazione tecnica ipotizza una diaria di euro 101,46 (Colonna D della Tabella B del DM 13 gennaio 2003, diaria già ridotta del 20 per cento ai sensi della legge n. 248/2006). Gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A ciascun accompagnatore spetta la possibilità di usufruire di vitto e alloggio gratuiti, pertanto la sopracitata diaria è ridotta ad un quarto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del RD 3 giugno 1926, n. 941, per un importo totale pari a euro 25,365.

L’onere complessivo relativo alla fattispecie in riferimento viene, pertanto, quantificato in complessivi euro 27.185 (10.000+17.185)

 

 

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA

ELEMENTI FORNITI

DALLA RELAZIONE TECNICA

L’articolo 3, comma 1, pone gli oneri derivanti dalle spese di missione dei Trattati di cui all’articolo 1, valutati complessivamente in 36.682 euro annui a decorrere dal 2015, e dalle rimanenti spese derivanti dalla ratifica dei medesimi Trattati, pari a euro 18.900 annui a decorrere dal 2015, a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al bilancio 2015-2017. Inoltre, il comma 2 prevede l’attivazione, in caso di necessità, di un’apposita clausola di salvaguardia.

 

La relazione tecnica, con riguardo ai profili di copertura relativi al Trattato di assistenza giudiziaria afferma che l'onere totale derivante dal Trattato ammonta ad euro 23.397 annui a decorrere dal 2014. Di questi, euro 9.497 hanno natura di oneri valutati ed euro 13.900 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Per quanto concerne gli oneri valutati (euro 9.497), il Ministero della giustizia provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" e, comunque, della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

La relazione tecnica, con riguardo ai profili di copertura relativi al Trattato di estradizione afferma che l'onere totale derivante dal Trattato ammonta ad euro 32.185 annui a decorrere dal 2014. Di questi, euro 27.185 hanno natura di oneri valutati ed euro 5.000 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Per quanto concerne gli oneri valutati (euro 27.185), il Ministero della giustizia provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" e, comunque, della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

 

In merito ai profili di quantificazione, con specifico riguardo al Trattato di assistenza giudiziaria, si ravvisa l’opportunità di acquisire chiarimenti in merito a talune fattispecie, che appaiono potenzialmente onerose, non considerate e non quantificate dalla relazione tecnica. In particolare, andrebbero verificati i possibili effetti derivanti dalle attività di protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale relativo ai reati e alle attività oggetto di assistenza (articolo 13) e da quelle relative alla possibilità di attivare squadre comuni di investigazione operanti nei territori di ciascuno Stato per indagini o in procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati (articolo 19, par. 2, lett. a). In proposito appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Analogamente, in merito al Trattato di estradizione, con specifico riferimento alle procedure relative alla c.d. estradizione attiva, si rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa le possibili spese per il trasporto delle cose sequestrate dallo Stato richiesto (che, ai sensi dell’art. 19, ultimo periodo, sono previste a carico dello Stato richiedente) né, per le attività connesse alla c.d. estradizione passiva (art. 19, secondo periodo), circa il sequestro e la custodia dei beni usati dai soggetti di cui si chiede l’estradizione, per commettere il reato o che siano il frutto del reato medesimo.

Infine, con riferimento ad entrambi i Trattati, andrebbero espressamente enucleate le spese che concorrono a definire l’ammontare degli oneri autorizzati e andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l’effettiva riconducibilità di tali esigenze finanziarie all’interno di un limite massimo di spesa, tenendo conto che dette occorrenze attengono all’attuazione di impegni vincolanti sul piano internazionale.

Riguardo al profilo temporale degli oneri si rinvia a quanto di seguito osservato per i profili di copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare innanzitutto necessario che il Governo chiarisca se il disegno di legge in esame sarà incluso nell’elenco degli slittamenti previsto dall’articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. In tal caso, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, si ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata nel presupposto che il richiamo all’utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2015-2017, sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall’anno 2016.[2]

Con riferimento alla norma di copertura finanziaria, si fa presente che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l’utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l’imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alla spese di missione nell’ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, appare necessario che il Governo assicuri che le citate dotazioni finanziarie, al di là del tenore letterale della disposizione, siano quelle di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, e che l’eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle predette dotazioni.

I capitoli interessati dalle suddette riduzioni dovrebbero essere il capitolo 1250 (piano di gestione 3) e il capitolo 1451 (piano di gestione 5) dello stato di previsione del Ministero della giustizia.



[1] AS 1600.

[2] Si segnala che il disegno di legge in esame, presentato al Senato il 26 agosto 2014 (con una copertura sui fondi speciali per il triennio 2014-2016, poi aggiornata nel corso dell’esame in prima lettura), era stato incluso nell’elenco degli accantonamenti slittati da utilizzare nell'esercizio 2015 per fronteggiare gli oneri non perfezionati in legge entro il 31 dicembre 2014.

Si evidenzia pertanto che la quota imputabile al 2014 dovrebbe comunque intendersi quale economia di bilancio.