Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 2994) Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
Riferimenti:
AC N. 2994/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 208
Data: 05/05/2015
Descrittori:
ISTRUZIONE   SCUOLA
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2994

 

 

Riforma del sistema nazionale

di istruzione e formazione

 

 

 

 

 

 

 

N. 208 –  5 maggio 2015

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it


 

Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2994

Titolo breve:

 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Coscia

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 

 


 

INDICE

 

ARTICOLO 1. - 6 -

Oggetto e finalità.. - 6 -

ARTICOLO 2. - 6 -

Piano triennale dell’offerta formativa e organico dell’autonomia.. - 6 -

ARTICOLO 3. - 9 -

Percorso formativo degli studenti - 9 -

ARTICOLO 4. - 10 -

Scuola, lavoro e territorio.. - 10 -

ARTICOLO 5. - 12 -

Innovazione digitale e didattica laboratoriale. - 12 -

ARTICOLO 6. - 14 -

Organico dell’autonomia.. - 14 -

ARTICOLO 7. - 16 -

Competenze del dirigente scolastico.. - 16 -

ARTICOLO 8. - 19 -

Piano straordinario di assunzioni - 19 -

ARTICOLO 9. - 32 -

Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo.. - 32 -

ARTICOLO 10. - 33 -

Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. - 33 -

ARTICOLO 11. - 35 -

Valorizzazione del merito del personale docente. - 35 -

ARTICOLO 12. - 36 -

Limite alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per i risarcimenti - 36 -

ARTICOLO 14. - 37 -

Open data.. - 37 -

ARTICOLO 15. - 38 -

Cinque per mille. - 38 -

ARTICOLO 16. - 40 -

School bonus. - 40 -

ARTICOLO 17. - 42 -

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica.. - 42 -

ARTICOLO 18. - 44 -

Scuole innovative. - 44 -

ARTICOLO 19, commi 1 e 2. - 47 -

Interventi e risorse in materia di edilizia scolastica.. - 47 -

ARTICOLO 19, commi 3, 4 e 12. - 49 -

Destinazione a nuovi interventi di risorse già stanziate per l’edilizia scolastica.. - 49 -

ARTICOLO 19, comma 5. - 50 -

Rimborsi dei progetti retrospettivi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013. - 50 -

ARTICOLO 19, comma 6. - 51 -

Limitazione di sanzioni per violazione del patto di stabilità.. - 51 -

ARTICOLO 19, commi da 7 a 11. - 52 -

Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici - 52 -

ARTICOLO 19, comma 13. - 54 -

Monitoraggio degli interventi - 54 -

ARTICOLO 20. - 55 -

Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici - 55 -

ARTICOLO 21. - 56 -

Delega al Governo in materia nazionale di istruzione e formazione. - 56 -

ARTICOLO 22. - 59 -

Deroghe. - 59 -

ARTICOLO 23. - 60 -

Abrogazione e modifica di norme. - 60 -

ARTICOLO 24, comma 1. - 61 -

Limiti di spesa per incremento della dotazione organica.. - 61 -

ARTICOLO 24, comma 3. - 61 -

Copertura finanziaria.. - 61 -

ARTICOLO 24, comma 2. - 65 -

Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica.. - 65 -

ARTICOLO 24, commi da 4 a 7. - 66 -

Comitato di verifica tecnico-finanziaria.. - 66 -


PREMESSA

 

Il disegno di legge reca “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

Il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che dà conto della complessiva neutralità finanziaria del provvedimento. Quest’ultima è determinata dalla compensazione degli oneri derivanti dalle norme del testo[1] mediante l’utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente. Si tratta, in misura prevalente, delle risorse stanziate con la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 4, della legge 190/2014).

Con l’articolo 1, comma 4, della legge 190/2014 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,  il Fondo "La buona scuola"[2], con la dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e di 3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2016.

Ulteriori mezzi di compensazione degli oneri recati dal provvedimento sono costituiti dalla riduzione dei seguenti Fondi (v. articolo 24, comma 3):

·         Fondo per interventi strutturali di politica economica;

·         Fondo per la compensazione  degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 


 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

La norma specifica che oggetto del disegno di legge è la disciplina dell’autonomia scolastica, anche in relazione alla dotazione finanziaria, all’integrazione e al migliore utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. La norma specifica, altresì, che il disegno di legge prevede la programmazione triennale dell’offerta formativa da parte della scuola per il potenziamento delle competenze degli studi e l’apertura della comunità scolastica al territorio.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale riguardo la relazione specifica che si provvede a quanto indicato nell’articolo in esame nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che le istituzioni scolastiche potranno provvedere autonomamente a valere sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico, peraltro incrementate ai sensi dell’art. 2, comma 16, del provvedimento, nonché a valere sulle risorse previste a legislazione vigente per il fondo d’istituto e per offerta formativa.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 2

Piano triennale dell’offerta formativa e organico dell’autonomia

Le norme prevedono il rafforzamento della funzione del dirigente scolastico al fine di garantire un’efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali. Si dispone, inoltre, l’istituzione dell’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come risultanti dal piano triennale di cui ai commi successivi (comma 1).

Le istituzioni scolastiche - alle quali spettano le scelte sugli insegnamenti, sulle attività e sul fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché sui posti in organico dell’autonomia - individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, per il raggiungimento di specifici obiettivi (commi 2 e 3).

In particolare, tra gli obiettivi le norme indicano:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella musica e nell’arte;

d) potenziamento delle conoscenze e delle competenze in materia di diritto e di economia;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici;

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

i) iniziative per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica e della discriminazione;

l) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva;

m) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe;

n) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

o) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati;

p) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito;

q) alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri, anche mediante l’attivazione di corsi opzionali di lingua e la dotazione di laboratori linguistici anche in rete.

Per l’attuazione dei predetti obiettivi le istituzioni scolastiche predispongono il piano triennale dell’offerta formativa, che contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la quantificazione delle risorse per la realizzazione dell’offerta formativa. L’ufficio scolastico regionale valuta la proposta di piano triennale  sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il Ministero dell’istruzione verifica il rispetto degli obiettivi, conferma le risorse destinabili alle infrastrutture materiali, nonché il numero di posti dell’organico dell’autonomia effettivamente attivabili - sempre nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente - e provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche (commi 4-7).

Il piano triennale dell’offerta formativa, in aggiunta a quanto previsto per il piano dell’offerta formativa[3], indica il fabbisogno:

·        dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia;

·        dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa;

·        delle infrastrutture e delle attrezzature materiali.

I dirigenti scolastici, definito il piano triennale, scelgono il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia e, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti, anche utilizzando le risorse di cui ai successivi articolo 5, comma 6, e articolo 6 del provvedimento in esame (commi 8-12).

Per l’anno scolastico 2015/2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all’organico dell’autonomia, scegliendoli dal ruolo di cui al successivo articolo 7, a seguito dell’immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell’offerta formativa. L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è assicurato utilizzando, nell’ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti di madre lingua o abilitati all’insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, oppure mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi. L’insegnamento della musica e dell’educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell’organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti (commi 13-15).

Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali[4] è incrementato di euro 126 milioni annui dall’anno 2016 fino all’anno 2021 (comma 16).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Maggiori spese correnti

 

126,0

126,0

126,0

 

126,0

126,0

126,0

 

126,0

126,0

126,0

 

 

La relazione tecnica, precisa che dall’articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per al finanza pubblica. Inoltre, nel descrivere le norme, la RT specifica, in relazione al comma 7, che il Ministro dell’istruzione provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche per la realizzazione degli obiettivi in oggetto nel limite delle risorse finanziarie iscritte, per tali finalità nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione a legislazione vigente.

Con riferimento al maggior onere di cui al comma 16, la RT afferma che per la copertura si provvede ai sensi del successivo articolo 24.

 

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame appaiono a prevalente carattere programmatico e ordinamentale. In particolare, si osserva che gli insegnamenti e le attività individuati sulla base del piano triennale dell’offerta formativa saranno finanziati nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sulla base di quanto disposto, in particolare, dai commi 6 e 12.

Con riferimento all’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, pari a 126 milioni per gli anni dal 2016 al 2021, pur rilevando che detto aumento si configura come un limite massimo di spesa, andrebbero acquisiti gli elementi sottostanti la determinazione dei predetti importi.

 

ARTICOLO 3

Percorso formativo degli studenti

La norma prevede la possibilità per le scuole secondarie di secondo grado di introdurre insegnamenti opzionali ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari per lo specifico grado, ordine ed opzione di istruzione. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dei docenti assegnati sulla base dei Piani di cui all'art. 2, sono parte del percorso di studi e sono inseriti nel curriculum dello studente[5] (comma 1). Viene, inoltre, previsto che il dirigente scolastico possa individuare percorsi formativi ed iniziative diretti a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti, nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 1 (possibilità di introdurre insegnamenti opzionali nelle scuole secondarie di secondo grado e loro inserimento nel c.d. curriculum dello studente) ed afferma che tale disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto per la sua attuazione si procederà a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, la relazione tecnica evidenzia che si fa riferimento alle risorse finanziarie iscritte nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema di istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica", con le quali questa amministrazione ha già realizzato attività relative al curriculum dello studente.

Con riferimento al comma 2 (valorizzazione del merito scolastico da parte del dirigente scolastico) la relazione tecnica afferma che non sono previsti nuovi o maggiori per la finanza pubblica atteso che comunque si provvede nel limite delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente per ogni istituzione scolastica.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che, come previsto dalla norma (e confermato dalla relazione tecnica, che asserisce l’assenza di oneri per la finanza pubblica), la possibilità di attivare insegnamenti opzionali nelle scuole secondarie di secondo grado avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell’autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui all'articolo 2.

 

ARTICOLO 4

Scuola, lavoro e territorio

La norma prevede che - a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - i percorsi di alternanza scuola-lavoro[6] sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi di almeno 400 ore e nei percorsi liceali per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui all’articolo 2 (comma 1). L’alternanza scuola-lavoro può essere svolta anche in convenzione con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale (comma 2) e può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata (comma 3). Viene demandato ad un regolamento[7] l’adozione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione[8] (comma 4). Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola lavoro[9] (comma 5). A decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, gli studenti, a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale[10] (comma 6).

Per le finalità dell’articolo in esame nonché per l’assistenza tecnica e per il monitoraggio dell’attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata[11] la spesa di euro 100 milioni a decorrere dal 2016 (comma 7). Il dirigente scolastico individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi di cui al presente articolo e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l’orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 7 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

fabbisogno ed Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Maggiori spese correnti

 

100,0

100,0

100,0

 

25,0

45,0

75,0

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma, nel limite delle risorse finanziarie previste al comma 7 pari ad euro 100 milioni a decorrere dal 2016, prevede al comma 1 una durata complessiva di almeno 400 ore, che possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche, del percorsi di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell'ultimo anno degli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno dei percorsi liceali. La Relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto dei commi 2, 5 e 6 e, con riferimento ai restanti commi (3, 4, e 8) afferma che non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di disposizioni ordinamentali.

 

Nulla da osservare nel presupposto che le disposizioni in esame siano attuate nell’ambito dello stanziamento autorizzato, che si intende come limite massimo di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della norma recante l’autorizzazione di spesa per il finanziamento delle misure in materia di alternanza scuola-lavoro (comma 7), si segnala l’opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 100 milioni di euro, sia annuale.

 

ARTICOLO 5

Innovazione digitale e didattica laboratoriale

La norma prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotti il “Piano nazionale scuola digitale”, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga (comma 1).

Il comma 3 individua i seguenti obiettivi del Piano nazionale: a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali; c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici; d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica; e) formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell’amministrazione; f) potenziamento delle infrastrutture di rete con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche.

A decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le istituzioni scolastiche promuovono, all’interno dei piani triennali di cui all’art. 2 azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel “Piano nazionale scuola digitale” (comma 2). Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell’ambito dell’organico dell’autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2 (comma 4).

Viene, altresì, previsto che le istituzioni scolastiche possano dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private.

I laboratori sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy; b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati; c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario scolastico.

Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste dall’articolo in esame, nel 2015 è utilizzata quota parte (pari a euro 90 milioni) delle risorse già destinate nell’esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all’art. 1, comma 601, della legge n. 296/2006. A decorrere dal 2016, viene, altresì, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 6 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

fabbisogno ed Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Maggiori spese in conto capitale

 

30,0

30,0

30,0

 

10,0

20,0

30,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni. 

 

Al riguardo, posto che la disposizione di cui al comma 6 prevede l’utilizzo nel 2015 di risorse (euro 90 milioni) già destinate nel 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali, appare opportuno che il Governa fornisca chiarimenti in merito all’effettiva disponibilità di dette risorse che, facendo riferimento ad un esercizio già concluso, dovrebbero costituire economie di spesa. Inoltre, tenuto conto che l’utilizzo nell’esercizio 2015 di somme già stanziate per il 2014 è suscettibile in linea di principio di determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, andrebbero individuate le ragioni sottostanti la mancata iscrizione di effetti sui predetti saldi nell’apposito prospetto riepilogativo.

Con riferimento, inoltre, agli oneri previsti dalla medesima norma a decorrere dal 2016, non si hanno osservazioni da formulare essendo questi limitati all’entità dell’autorizzazione di spesa disposta (30 milioni di euro).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all’utilizzo per l’anno 2015 di una quota parte, in misura pari a 90 milioni di euro, delle risorse già destinate nell’esercizio finanziario 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (comma 6) si segnala che, trattandosi verosimilmente di somme iscritte in conto residui, si dovrebbe valutare l’opportunità di prevederne il versamento all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Con riferimento alla formulazione della norma recante l’autorizzazione di spesa per il finanziamento delle misure in materia di innovazione digitale e didattica laboratoriale, si segnala invece l’opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 30 milioni di euro, sia annuale.

 

ARTICOLO 6

Organico dell’autonomia

Le norme dispongono quanto segue:

l’organico dell’autonomia, finalizzato alle esigenze curricolari, extracurricolari, educative e organizzative che le istituzioni scolastiche esprimono nei Piani triennali dell’offerta formativa, è composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa. La consistenza di tale organico è determinata tenendo conto del fabbisogno di posti indicati da ogni istituzione scolastica nel Piano triennale dell’offerta formativa, nel limite delle risorse finanziarie disponibili (commi 1 e 4);

l’organico dell’autonomia è determinato su base regionale e con cadenza triennale. Esso viene fissato con appositi decreti interministeriali, nel  limite massimo delle risorse finanziarie di cui all’articolo 24, comma 1 (comma 2);

vengono stabilite le modalità di ripartizione del suddetto organico fra i territori e le singole scuole. La copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni sarà effettuata utilizzando il personale della dotazione organica dell’autonomia, con il trattamento stipendiale del grado d’istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili (comma 3);

l’organico dei posti di sostegno è determinato nei limiti previsti dall’art. 2, co. 414, della legge 244/2007 e dall’articolo 15, comma 2-bis, del DL 104/2013, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga (comma 5).

Con il richiamato comma 414 è stata rideterminata la dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno in misura pari,  nell’a.s. 2013/2014 al 75%, nell’a.s. 2014/2015 al 90%, e dall’a.s. 2015/2016 al 100% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’a.s. 2006/2007.

Il successivo comma 2-bis  ha disposto che dall'a.s. 2014/2015 il riparto sia  assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori, fermo restando il numero complessivo dei posti.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce che ai maggiori oneri in termini di personale di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane previste dall’art. 24, comma 1.

Con riferimento al comma 3, la RT afferma che tale norma consentirà di realizzare risparmi di spesa sui capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. A valere su tali risparmi, che prudenzialmente rimarranno acquisiti sui pertinenti capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, si potrà provvedere al pagamento del differenziale tra il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato il docente e quello in godimento, qualora il primo risulti superiore al secondo. La RT precisa che in sede di predisposizione dell’assestamento di bilancio, a seguito di un’attività di monitoraggio del MIUR le risorse finanziarie iscritte sui capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie potrebbero essere trasferite sui capitoli per il pagamento degli stipendi per gli importi occorrenti.

 

Al riguardo andrebbe chiarito se ed in quale misura la disciplina delineata con le norme in esame - e, più in generale, con le norme in materia di organico dell’autonomia contenute nel provvedimento (articoli 2, 6 e 8)  - sia finalizzata ad assicurare la copertura integrale delle assenze dei docenti.

In particolare, si reputano opportune precisazioni in relazione al contenuto del comma 3: la disposizione prevede infatti il ricorso al personale dell’organico dell’autonomia per la copertura delle supplenze fino a dieci giorni, ma nulla dispone in merito alle supplenze di durata superiore. Andrebbero pertanto precisate le modalità di ricorso alle supplenze di maggiore durata, precisando se l’onere relativo al pagamento delle stesse possa essere coperta con il ricorso agli ordinari stanziamenti.

Inoltre non appare chiaro il meccanismo in base al quale dovrebbe essere corrisposto un differenziale di stipendio al personale supplente (comma 3, terzo periodo), tenuto conto che ad ogni ordine di scuola dovrebbe essere assegnato il personale corrispondente.

Infine, con specifico riferimento alla copertura prioritaria dei posti vacanti e disponibili (comma 3, quarto periodo), andrebbe chiarito se si intenda  provvedere all’eventuale integrazione stipendiale[12] in termini analoghi a quelli previsti per la copertura delle supplenze temporanee (comma 3, terzo periodo).

 

ARTICOLO 7

Competenze del dirigente scolastico

La norma:

·        definisce i compiti del dirigente scolastico tra i quali è inserita la proposta degli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all’istituzione scolastica cui è preposto, secondo specifici principi e criteri (commi 1-3);

·        disciplina l’articolazione dei ruoli regionali del personale docente in albi territoriali, suddivisi in sezioni distinte per gradi di istruzione, classi ti concorso e tipologie di posto (comma 4);

·        stabilisce che i dirigenti individuino fino a tre docenti, tra quelli di ruolo, che li coadiuvano nell’organizzazione scolastica (comma 5);

·        dispone che i dirigenti scolastici, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse disponibili, riducano il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal DPR n. 81/2009[13] (comma 6);

·        incrementa il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti in misura. L’incremento è pari a euro 12 milioni per l’anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 7 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

fabbisogno ed Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrazione del FUN

12

35

35

35

12

35

35

35

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti indotti

 

 

 

 

5,820

16,975

16,975

16,975

 

La relazione tecnica specifica che l’articolo individua le competenze del dirigente scolastico, il quale propone incarichi di docenza, per la copertura dei posti assegnati sulla base del Piano triennale, ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4. Ribadisce quindi che si provvede a quanto indicato nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT ricorda che il comma 6 prevede che il dirigente scolastico, al fine di migliorare l'offerta formativa e la qualità didattica e consentire una più equa distribuzione nelle classi degli alunni e degli studenti, nell'ambito della dotazione organica assegnata e delle risorse disponibili, possa diminuire il numero di alunni per classe, in deroga ai parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La possibilità di ridurre il numero degli alunni per classe dovrà, parimenti, nel rispetto del limite sulla dotazione organica prevista, comportare un aumento di tale limite nelle altre classi.

Con riferimento al comma 7, concernente l’incremento dall'anno scolastico 2015/2016 del Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti, la RT ricorda che il CCNL 15 luglio 2010 dell'Area V della dirigenza pubblica (dirigenti scolastici) prevede all'articolo 25 che il MIUR ripartisca tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse componenti il cd. Fondo Unico Nazionale (FUN) destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi, in relazione al numero dei posti in organico, previa informazione  alle OO.SS.

La RT ricorda, inoltre, che l'articolo 9 comma 2-bis del DL 78/2010 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e sia comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. La legge di stabilità per il 2014 ha poi disposto che a decorrere dal 2014 si continui ad applicare la medesima percentuale di riduzione già applicata nel 2013. Il MEF ha predisposto una circolare attuativa del citato articolo 9 comma 2-bis, la n. 12 del 15 aprile 2011, pubblicata nel mese di luglio 2011. In detta circolare viene illustrato la modalità da utilizzare per calcolare la percentuale di riduzione dei fondi, in funzione dell'andamento nel tempo del numero di dipendenti in servizio.

Per l'effetto combinato del rapporto tra presenze dei dirigenti, reggenze e applicazione dell'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge 78/2010, la RT ipotizza per il futuro un significativo decremento del FUN.

La RT evidenzia che, al fine di dare attuazione al programma "La buona Scuola" garantendo la sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica ed in particolar modo con l'obiettivo di valorizzare l'operato dei Dirigenti Scolastici, con apposita norma si intende incrementare in modo stabile e continuativo il FUN. Tale incremento consiste in 35 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato, che corrispondono a circa 25 milioni di euro al netto degli oneri a carico dello Stato. Specifica, infine, che la relativa copertura finanziaria, pari a euro 12 milioni per il 2015 e 35 milioni a decorrere dal 2016, è assicurata ai sensi di quanto previsto dalla norma di copertura finanziaria del presente provvedimento.

 

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 5, si osserva che la norma prevede che siano individuati sino a tre docenti tra quelli di ruolo per coadiuvare il dirigente scolastico nell’organizzazione. Si osserva in proposito che la norma non prevede espressamente un esonero dall’insegnamento per tali docenti; andrebbe comunque esclusa l’eventualità che possa determinarsi l’esigenza del ricorso a supplenze, con conseguenti possibili effetti onerosi non considerati dal provvedimento. Su tale aspetto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Quanto alla riduzione del numero di alunni per classe rispetto a quanto previsto dal DPR 81/2009, si ricorda che alla modulazione del rapporto alunni/docente recato da tale DPR – con conseguente modifica del numero di alunni per classe - sono stati ascritti effetti di risparmio. Poiché la norma in esame fa specifico riferimento, per la riduzione del numero di alunni e studenti per classe, alle risorse disponibili, andrebbe confermato che i risparmi recati dal DPR 81/2000, associati alla composizione delle classi, non subiscano una riduzione per effetto della disposizione in esame.

Si osserva inoltre che la RT fa riferimento, a fronte della prevista riduzione del numero di alunni in alcune classi, ad un possibile incremento di alunni in altre classi. In proposito appaiono opportuni chiarimenti.

Nulla da osservare in merito all’onere recato dal comma 7, essendo quest’ultimo configurato come limite di spesa.

ARTICOLO 8

Piano straordinario di assunzioni

Le norme prevedono che, per l’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (comma 1).

Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 1:

·        i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 [comma 2, lett. a)];

·        gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente[14] [comma 2, lett. b)].

Tali soggetti sono comunque tenuti a presentare apposita domanda di assunzione. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie (vincitori e iscritti alle GaE) scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati (comma 3).

Al piano straordinario di assunzioni si provvede[15] secondo le modalità e le fasi di seguito indicate:

·        i vincitori sono assunti, nell’ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all’articolo 7 [comma 4, lett. a)];

·        gli iscritti nelle GaE del personale docente sono assunti, nell’ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite dei posti che residuano dopo l’assunzione dei vincitori [comma 4, lett. b)];

·        i vincitori, nonché gli iscritti nelle GaE, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento [comma 4, lett. c)].

I soggetti interessati al piano straordinario di assunzioni possono esprimere l’ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e sono assunti prioritariamente, nell’ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all’assunzione (comma 5).

Gli interessati accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione. In caso di mancata accettazione gli interessati non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all’assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenziamento dell’offerta formativa, che rimangono vacanti all’esito del piano straordinario di assunzioni, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all’articolo 2 (comma 7).

Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con gli aspiranti all’assunzione avvengono esclusivamente per il tramite dell’apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (comma 8).

È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato (comma 9).

A decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie di merito del concorso già citato bandito nel 2010 e le GaE perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all’anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado (comma 10).

E’ stabilito che la prima fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo[16] continua ad esplicare la propria efficacia, fino all’anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge in esame, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni (comma 11).

Si stabilisce che per il futuro l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale, ad eccezione del personale docente della scuola dell’infanzia e del personale educativo, avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali le cui graduatorie hanno validità fino all’approvazione della successiva graduatoria concorsuale e, comunque, non oltre tre anni (comma 12).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica riferendoli tuttavia all’articolo 24, comma 1.

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

fabbisogno ed Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano di assunzioni

544,2

1.853,4

1.865,7

1.909,6

544,2

1.853,4

1.865,7

1.909,6

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti indotti

 

 

 

 

263,9

898,9

904,9

926,2

 

 

La relazione tecnica ribadisce che le norme prevedono l'assunzione, per l'anno scolastico 2015/2016 di alcuni tra i soggetti iscritti nelle Graduatorie di Merito (GdM) del concorso a posti docente bandito nel 2012, nonché di alcuni dei soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) di cui all'articolo l, comma 605, della legge 296/2006.

Infatti, il medesimo articolo 8 prevede l'istituzione di posti del cd. organico per il potenziamento dell'offerta formativa, ad incremento di quelli da attivare per la copertura del fabbisogno ordinamentale. Tale incremento è pari a circa 50 mila posti.

Tali posti, unitamente ad altri circa 50 mila dei posti già esistenti e vacanti, saranno occupati da personale assunto in ruolo.

Al fine di quantificare l’onere recato dalle norme, la relazione tecnica individua cinque fattispecie che contribuiscono a determinare la platea dei soggetti destinatari dei provvedimenti di assunzione:

 

1.      Assunzioni su posti vacanti e disponibili per cessazioni;

2.      Assunzioni ai sensi dell’articolo 15 del decreto legge n. 104/2013;

3.      Assunzioni su posti già occupati da supplenti annuali;

4.       Assunzioni su posti già occupati da supplenti fino al 30 giugno;

5.      Assunzioni su posti nuovi posti.

Nella relazione tecnica è fornito un quadro riepilogativo, di seguito riprodotto, delle assunzioni che si ritiene di effettuare.

 

Tabella 1

 

Personale docente

 

Infanzia e primaria

Secondaria di 1° grado

Secondaria di 2° grado

Insegnanti tecnico-pratici

Totale

Assunti su posti vacanti e disponibili per nuove cessazioni

8.292

4.854

5.102

288

18.536

Assunzioni ai sensi dell’articolo 15 del decreto legge n. 104/2013

3.057

1.252

4.586

0

8.895

Assunzioni su posti già occupati da supplenti annuali

5.515

3.015

7.996

309

16.835

Assunzioni su posti già occupati da supplenti fini al 30 giugno

2.237

1.558

3.725

103

7.623

Assunzioni su nuovi posti

18.133

7.206

22.889

584

48.812

Totale

37.234

17.885

44.298

1.284

100.701

 

Nei paragrafi che seguono si dà conto dell’onere associato all’assunzione delle unità di personale che appartengono a ciascuna delle fattispecie elencate.

 

1) Assunti su posti in organico di diritto, già occupati da dipendenti a tempo indeterminato, resisi vacanti e disponibili dal l° settembre 2015 a seguito di cessazioni dal servizio

 

Le assunzioni su posti in organico occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da personale a tempo indeterminato, che si renderanno liberi al l° settembre 2015 a seguito di cessazioni dal servizio a qualunque titolo, sono già previste nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili nel comparto scuola a legislazione vigente.

Dalle assunzioni in parola non conseguono quindi effetti per le finanze pubbliche rispetto ai saldi già programmati, né negativi né positivi. Infatti non può dirsi che dalle stesse assunzioni derivi un risparmio, sebbene il personale cessato goda di un trattamento stipendiale collegato all'anzianità di servizio ben superiore a quello tipico di un neo-assunto. Detto differenziale negativo tra retribuzioni degli assunti e dei cessati è già inserito nei saldi di finanza pubblica, per la parte che non occorre alla copertura degli scatti di anzianità del personale rimasto in servizio, viste le regole sottostanti la determinazione delle previsioni di bilancio pluriennali per i capitoli delle spese fisse di personale.

 

2) Assunzioni ai sensi dell’articolo 15 del decreto legge n. 104/2013

 

Le assunzioni sui nuovi posti di sostegno da istituire al 1° settembre 2015 ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del decreto-legge n. 104/2013 trovano copertura come descritto nella relazione tecnica allegata alla medesima norma, cui si rimanda.

 

Le fattispecie indicate nei successivi paragrafi numerati da 3 a 5, invece, determinano oneri che sono commisurati all’anzianità di servizio che sarà riconosciuta al personale di nuova assunzione. L’anzianità è determinata procedendo alla ricostruzione della carriera che è effettuata sulla base dei servizi prestati come docente nella scuola negli anni precedenti l’assunzione a tempo indeterminato. La relazione tecnica ipotizza che i neoassunti siano distribuiti, in base alla anzianità di servizio, come riepilogato nella tabella che segue, che è quella propria dei docenti immessi nei ruoli nell’anno scolastico 2011-2012.

 

Tabella 2

Anzianità

Percentuale

Anzianità

Percentuale

0

0,32

12

3,69

1

0,46

13

1,84

2

2,15

14

0,89

3

4,48

15

0,49

4

12,24

16

0,32

5

8,49

17

0,4

6

11,22

18

0,24

7

14,02

19

0,19

8

13,1

20

0,04

9

10,96

21

0,02

10

8,86

22

0,03

11

5,55

23

0,00

 

Sulla base dei dati sopraesposti è possibile determinare la distribuzione riferita alle classi di anzianità economica del comparto scuola come definite nel CCNL del 4 agosto 2011.

 

Tabella 3

Anzianità

Percentuale

0-8

66,48

9-14

31,79

15-20

1,68

21-27

0,05

28-34

0,00

35-

0,00

 

Detta distribuzione conduce, secondo la relazione tecnica, ad una sovrastima degli oneri finanziari conseguenti all'immissione in ruolo, per i seguenti motivi:

         il personale che verrà assunto ai sensi del piano in esame, nell'anno scolastico 2011/2012, era collocato, nelle graduatorie ad esaurimento, dopo coloro concretamente assunti nel medesimo anno scolastico 2011/2012 e negli anni successivi. I primi in graduatoria tra i nuovi assunti erano quindi caratterizzati, all'epoca, da una anzianità di servizio inferiore a quella della tabella 5. All'anzianità posseduta al 2011/2012 possono aver aggiunto, nel frattempo, sino a quattro anni di servizio, sino a possedere una distribuzione di anzianità assimilabile a quella della tabella 5;

         a differenza che nel 2011/2012, oltre ai primi in graduatoria verranno assunti anche i soggetti che li seguono, sino ad azzerare in molti casi le graduatorie stesse. Si tratta, in questo caso, di soggetti in massima parte privi di anzianità di servizio.

 

3) Assunzioni su posti già occupati da supplenti annuali

 

Le assunzioni sui posti curricolari o comuni vacanti e disponibili, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti annuali, comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, in conseguenza del riconoscimento dell'anzianità di servizio, sia per la ricostruzione iniziale di carriera che per la successiva progressione stipendiale.

 

Tabella 1- elemento 3

 

Infanzia e primaria

Secondaria di 1° grado

Secondaria di 2° grado

Insegnanti tecnico-pratici

Totale

Assunzioni su posti già occupati da supplenti annuali

5.515

3.015

7.996

309

16.835

 

Le assunzioni saranno effettuate su posti di organico di diritto, che in assenza della norma proposta, sarebbero stati coperti con supplenti annuali, remunerati per 12 mesi l'anno più tredicesima, senza diritto alla progressione di carriera e dunque senza diritto alla cosiddetta ricostruzione di carriera. Al termine del periodo di prova, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno invece di detta ricostruzione, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.

Applicando alla tabella 1-elemento 3 le percentuali indicate nella tabella 2 la relazione tecnica determina una ipotesi di distribuzione dei neoassunti tra le varie classi di anzianità economica previste dal CCNL del comparto scuola ed è altresì determinata l’evoluzione di tale distribuzione nel corso degli anni che vanno dal 2016 al 2025.

Ai fini del calcolo dell’onere la relazione tecnica indica quale sia la differenza stipendiale rispetto alla classe economica iniziale dei trattamenti economici spettanti ai docenti che maturano classi stipendiali superiori. Tali differenze sono indicate nella tabella che segue.

 

Tabella 4

Anzianità

Infanzia/primaria

Secondaria 1°

Secondaria II°

Insegnanti TP

0-8

-

-

-

-

9-14

3.217

3.733

4.666

3.217

15-20

6.684

7.654

8.839

6.684

21-27

9.437

10.850

13.351

10.789

28-34

13.075

14.905

17.228

14.404

35-

15.097

17.228

19.585

16.450

 

Per la categoria di personale in oggetto il computo degli effetti finanziari è svolto valutando:

·        le somme corrisposte a titolo di arretrati nell'anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera e riferite al periodo settembre – dicembre 2015;

·        le maggiori somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall'anno 2016 in esito al periodo di prova, sempre a causa della ricostruzione di carriera.

Per quanto concerne la copertura degli oneri relativi allo stipendio base (corrisposto a chiunque presti servizio per il primo anno) si provvede a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente per i posti curricolari o comuni attivati con carattere stabile nel tempo, già  occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti annuali (sino al 31 agosto). Si provvederà, a tal fine, a trasferire le predette risorse, all'interno dei capitoli di cedolino unico, dai piani gestionali relativi il pagamento del personale a tempo determinato ai piani gestionali relativi il pagamento del personale di ruolo.

 

Gli arretrati da corrispondere si riferiscono, come già detto, ai mesi da settembre a dicembre 2015 (quattro dodicesimi), e sono calcolati in misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Utilizzando i dati delle tabelle 1-elemento 3, 2 e 4 si determina, in termini di saldo netto da finanziare, un onere pari a 7,91 milioni di euro per l’anno 2016.

 

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive. Il passaggio alle classi successive è valutato a partire dalla distribuzione del personale determinata dall’applicazione alla tabella 1-elemento 3 delle percentuali della tabella 2 e tenendo conto dello scorrere degli anni. Per il computo degli effetti finanziari non si è tenuto conto delle future cessazioni dal servizio del personale interessato dal piano assunzionale straordinario supponendo, al fine di giungere ad una stima prudenziale degli effetti sui saldi di finanza pubblica, che nel periodo considerato nessuno tra i nuovi assunti vada in pensione. Considerato che l'età media degli stessi è di 41 anni, si può in effetti stimare che gran parte di loro andrà in pensione tra il quindicesimo ed il ventesimo anno successivo al piano assunzionale straordinario.

Tanto premesso, applicando il metodo di calcolo già utilizzato per il computo della ricostruzione di carriera e tenendo conto dello scorrere del tempo, si determina un onere pari a 33,14 milioni di euro per l’anno 2016, 43,89 milioni di euro per l’anno 2017, 54,03 milioni di euro per l’anno 2018, 63,61 milioni di euro per l’anno 2019, 77,83 milioni di euro per l’anno 2020, 88,33 milioni di euro per l’anno 2021, 98,92 milioni di euro per l’anno 2022, 109,56 milioni di euro per l’anno 2023, 119,51 milioni di euro per l’anno 2024 e 128,70 milioni di euro per l’anno 2025.

 

4) Assunzioni su posti già occupati da supplenti fino al 30 giugno

 

Vi sono posti curricolari o comuni attivati con carattere stabile nel tempo, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti sino al termine delle attività didattiche. Si tratta dei posti di sostegno attivati in deroga oltre il limite dell'organico di diritto di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 104/2013 e dei cosiddetti spezzoni, cioè ore di insegnamento curricolare, da erogare necessariamente per adempiere agli obblighi formativi nei confronti degli alunni, ma non aggregati a formare posti interi poiché non raggiungono presso la specifica scuola l'entità dell'orario settimanale d'obbligo proprio del grado di istruzione in questione.

Le assunzioni sui posti in questione comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, per due distinti motivi:

·        i supplenti "sino al 30 giugno" altrimenti detti "sino al termine delle attività didattiche" non percepiscono stipendio nei mesi di luglio ed agosto. Percepiscono, cioè, dieci mensilità l'anno più la relativa porzione di tredicesima. I docenti assunti in ruolo su detti posti in esecuzione del piano avranno invece diritto a tredici mensilità piene l'anno;

·        al termine del periodo di prova (settembre 2016) sarà riconosciuta a costoro l'anzianità di servizio maturata con gli impieghi pregressi che determinerà la ricostruzione della carriera sia ai fini della liquidazione nel 2016 degli arretrati riferiti al 2015 (settembre – dicembre) che ai fini della successiva progressione stipendiale.

 

La norma prevede le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto le facoltà assunzionali ordinarie, su posti già occupati da supplenti "sino al 30 giugno".

 

Tabella 1- elemento 4

 

Infanzia e primaria

Secondaria di 1° grado

Secondaria di 2° grado

Insegnanti tecnico-pratici

Totale

Assunzioni su posti già occupati da supplenti fino al 30 giugno

2.237

1.558

3.725

103

7.623

 

 

Gli arretrati da corrispondere nel 2016 si riferiscono, come già detto, ai mesi da settembre a dicembre 2015 (quattro dodicesimi), e sono calcolati in misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Utilizzando i dati delle tabelle 1-elemento 4, 2 e 4 si determina, in termini di saldo netto da finanziare, un onere pari a 3,61 milioni di euro per l’anno 2016.

 

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive. Gli effetti, in questo caso, sono dati dal differenziale stipendiale, in funzione della classe di anzianità raggiunta da ciascuno dei neo immessi in ruolo, tra lo stipendio di un supplente "sino al 30 giugno" e quello di un docente di ruolo. Detta differenza, tenuto conto anche dello stipendio da riconoscere nei mesi di luglio ed agosto, è esposta nella tabella successiva.

Tabella 5

Anzianità

Infanzia/primaria

Secondaria 1°

Secondaria II°

Insegnanti TP

0-8

5.318

5.733

5.733

5.318

9-14

8.535

9.466

10.399

8.535

15-20

12.003

13.388

14.572

12.003

21-27

14.755

16.583

19.084

16.107

28-34

18.393

20.639

22.962

19.722

35-

20.415

22.962

25.318

21.768

 

 

Per quanto concerne la copertura degli oneri relativi ai dieci dodicesimi dello stipendio base (corrisposto a chiunque presti servizio per il primo anno) si provvede a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente per i posti curricolari o comuni attivati con carattere stabile nel tempo, già  occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti sino al termine delle attività didattiche. Si provvederà, anche in questo caso, a trasferire le predette risorse, all'interno dei capitoli di cedolino unico, dai piani gestionali relativi il pagamento del personale a tempo determinato ai piani gestionali relativi il pagamento del personale di ruolo.

 

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive. Il passaggio alle classi successive è valutato a partire dalla distribuzione del personale determinata dall’applicazione alla tabella 1-elemento 4 delle percentuali della tabella 2 e tenendo conto dello scorrere degli anni. L’onere complessivo è determinato sulla base delle differenze stipendiali indicate nella tabella 5 ed è pari a 57,86 milioni di euro per l’anno 2016, 62,77 milioni di euro per l’anno 2017, 67,39 milioni di euro per l’anno 2018, 71,76 milioni di euro per l’anno 2019, 78,24 milioni di euro per l’anno 2020, 83,02 milioni di euro per l’anno 2021, 87,86 milioni di euro per l’anno 2022, 92,70 milioni di euro per l’anno 2023, 97,23 milioni di euro per l’anno 2024 e 101,42 milioni di euro per l’anno 2025.

 

5) Assunzioni su nuovi posti

 

Il piano assunzionale consentirà di assumere più docenti rispetto quanti sono occupabili sui posti esistenti a legislazione previgente. La relazione tecnica afferma che la norma consente immissioni in ruolo aggiuntive come indicato nella tabella che segue.

Tabella 1- elemento 5

 

Infanzia e primaria

Secondaria di 1° grado

Secondaria di 2° grado

Insegnanti tecnico-pratici

Totale

Assunzioni su nuovi posti

18.133

7.206

22.889

584

48.812

 

 

Le assunzioni saranno effettuate su posti curricolari o comuni di nuova istituzione, in corrispondenza a nuovi ordinamenti, ovvero su posti funzionali. In entrambi i casi comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, determinati dalla necessità di pagare altrettanti stipendi in più.

Detti stipendi sono pari a quelli iniziali previsti dal CCNL 4/8/2011 per tutto il periodo di

prova. Al termine di detto periodo, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno invece della ricostruzione di carriera, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.

 

Per la categoria di personale in oggetto il computo degli effetti finanziari è svolto valutando:

·        le somme corrisposte a titolo di arretrati nell'anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera e riferite al periodo settembre – dicembre 2015;

·        le maggiori somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall'anno 2015. Si rammenta che in esito al periodo di prova i maggiori esborsi saranno determinati sulla base delle carriere ricostruite. Trattandosi di nuove assunzioni, il maggior onere è dato dall’intero trattamento stipendiale. La tabella che segue indica gli oneri in relazione alle diverse tipologie di scuola e differenziandoli per classi stipendiali.

 

Tabella 6

Anzianità

Infanzia/primaria

Secondaria I°

Secondaria II°

Insegnanti TP

0-8

31.910

34.400

34.400

31.910

9-14

35.127

38.133

39.066

35.127

15-20

38.594

42.055

43.239

38.594

21-27

41.347

45.250

47.751

41.347

28-34

44.985

49.306

51.629

44.985

35-

47.007

51.629

53.985

47.007

 

Gli arretrati da corrispondere si riferiscono, come già detto, ai mesi da settembre a dicembre 2015 (quattro dodicesimi), e sono calcolati in misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Utilizzando i dati delle tabelle 1-elemento 5, 2 e 4 si determina, in termini di saldo netto da finanziare, un onere pari a 22,78 milioni di euro per l’anno 2016.

A tale importo deve essere aggiunto l’onere per retribuzioni ottenuto utilizzando i dati delle tabelle 1-elemento 5, 2 e 6. Mentre per il 2015 a tutti i dipendenti verrà corrisposto il trattamento dei neo assunti, dal 2016 in poi l'onere, crescente nel tempo, considera i passaggi del personale che matura i requisiti alle classi stipendiali successive. Il passaggio alle classi successive è valutato, come sempre, a partire dalla distribuzione del personale determinata dall’applicazione alla tabella 1-elemento 5 delle percentuali della tabella 2 e tenendo conto dello scorrere degli anni. L’onere complessivo è determinato sulla base dei trattamenti stipendiali indicati nella tabella 6 ed è pari a 544,18 milioni di euro per l’anno 2015, 1.728,04 milioni di euro per l’anno 2016, 1.759,04 milioni di euro per l’anno 2017, 1.788,18 milioni di euro per l’anno 2018, 1.815,83 milioni di euro per l’anno 2019, 1.856,86 milioni di euro per l’anno 2020, 1.877,15 milioni di euro per l’anno 2021, 1.917,66 milioni di euro per l’anno 2022, 1948,37 milioni di euro per l’anno 2023, 1.977,11 milioni di euro per l’anno 2024 e 2.003,48 milioni di euro per l’anno 2025.

 

Per un’indicazione di dettaglio riguardo al procedimento di calcolo riportato nella relazione tecnica si rinvia alla medesima relazione.

Si riporta di seguito una tabella recante l’indicazione in forma sintetica degli oneri quantificati dalla RT.

 


Tabella di sintesi (oneri articolo 8)

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Assunzioni su posti occupati da supplenti annuali – arretrati del 2015

 

7,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunzioni su posti occupati da supplenti annuali – progressione nelle classi stipendiali

 

33,14

43,89

54,03

63,61

77,83

88,33

98,92

109,56

119,51

128,70

Assunzioni su posti occupati da supplenti fino al 30 giugno – arretrati del 2015

 

3,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunzioni su posti occupati da supplenti fino al 30 giugno – progressione nelle classi stipendiali

 

57,86

62,77

67,39

71,76

78,24

83,02

87,86

92,70

97,23

101,42

Assunzioni su nuovi posti – arretrati del 2015

 

22,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunzioni su nuovi posti – progressione nelle classi stipendiali

544,18

1.728,04

1.759,04

1.788,18

1.815,83

1.856,86

1.887,15

1.917,66

1.948,37

1.977,11

2.003,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

544,18

1.853,35

1.865,70

1.909,60

1.951,20

2.012,93

2.058,50

2.104,44

2.150,63

2.193,85

2.233,60

 

 


Al riguardo si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati esposti nella relazione tecnica.

Si rileva inoltre che l’onere derivante dall’articolo, come quantificato dalla RT, corrisponde a quello indicato all’articolo 24, comma 1, del provvedimento, norma che peraltro non viene espressamente richiamata dall’articolo 8 in esame. Il limite di cui all’articolo 24, comma 1, è infatti espressamente richiamato nel testo soltanto all’articolo 6, comma 2, che definisce l’organico dell’autonomia. In merito alla mancanza, nell’articolo in esame, di un espresso rinvio al limite di spesa indicato dall’articolo 24 è opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 9

Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo

La norma disciplina le modalità di svolgimento del periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo assunto ai sensi del precedente articolo 8. Si prevede la valutazione da parte del dirigente scolastico sulla base dell’istruttoria di un docente con funzioni di tutor. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico opera la restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che avrebbe conseguito nel medesimo ruolo.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito che la norma dispone che la definitiva immissione nei ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo è subordinata ad un periodo di prova e formazione, ricorda che lo stesso è previsto anche per i passaggi di cattedra e di ruolo verso altro grado di istruzione.

La RT afferma che ai relativi oneri si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio già destinati a legislazione vigente alla formazione inziale del personale scolastico.

Specifica inoltre, che le istituzioni scolastiche potranno provvedere autonomamente ad iniziative di formazione nei confronti del personale già in servizio o neoassunto a valere sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico, peraltro, incrementate ai sensi dell'art. 2, comma 16, del presente provvedimento.

Con riferimento alla figura del tutor,  la RT fa presente che il dirigente scolastico potrà prevedere un compenso in favore del docente individuato con tali funzioni, a valere sulle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ovvero a valere sulle risorse per il funzionamento delle istituzioni scolastiche nel caso decida di provvedere avvalendosi di utilizzo personale docente esterno all'istituzione scolastica di competenza, mediante contratti di prestazione d'opera.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.

 

Al riguardo, si rileva che la previsione di un compenso per l’attività del docente che assume funzioni da tutor, cui fa riferimento la RT, non è espressamente prevista dalla norma. In proposito appare utile acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 10

Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

La norma istituisce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di testi, di natura didattico-scientifica, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al successivo comma 4. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile (comma 1).

A tal fine è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni a decorrere dall'esercizio 2015 (comma 3). Con DPCM da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili (comma 2).

Si dispone, inoltre, l’obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 del ddl in esame, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Inoltre, per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 (commi 4 e 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1

381,1

381,1

381,1

381,1

381,1

381,1

381,1

381,1

381,1

381,1

381,1

381,1

Comma 5

 

40

40

40

 

40

40

40

 

40

40

40

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione di cui al comma 1 si applica a tutto il personale docente di ruolo che, tenuto anche conto del piano assunzionale straordinario di cui al presente provvedimento, ammonta complessivamente a 762.274 unità. Moltiplicando il numero di docenti di ruolo potenzialmente beneficiari dell’iniziativa per euro 500 si ottiene una spesa pari a 381,1 milioni di euro a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016. La RT afferma, inoltre, che all’inizio di ciascun anno scolastico verrà assegnata la carta ai beneficiari ovvero verrà ricaricato l’importo previsto che avrà validità sino alla conclusione dello stesso anno scolastico. Non si prevedono, inoltre, costi di produzione e diffusione delle carte in quanto il servizio sarà affidato in concessione ad un gestore mediante stipula di apposito contratto di sponsorizzazione gratuita a seguito dell’espletamento di una procedura di gara.

Pertanto, la RT conclude che il comma 3 autorizza la spesa di 381,1 milioni di euro dal 2015 e nei limiti di tali risorse si provvederà all’attuazione dei commi 1 e 2.

Con riferimento ai commi 4 e 5, la RT afferma che gli stessi dispongono l’obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo, nel limite delle risorse finanziarie autorizzate e pari ad euro 40 milioni a decorrere dall’anno 2016.

La RT aggiunge che a tal proposito è stato definito un modello di formazione innovativo indirizzato a tutti i docenti, composto da 50 ore di attività, strutturate in modo da ridurre i costi di docenza anche utilizzando la formazione tra pari e un sistema gestionale on-line.

La RT, inoltre, fornisce nel dettaglio le caratteristiche di tale percorso formativo anche con riferimento ai costi e conclude che la formazione è rivolta a 762.274 docenti e che per ciascun docente è previsto un costo di formazione pari a 52,2 euro per un totale stimato di 39.785.793,20 euro.

 

Al riguardo si rileva che gli stanziamenti previsti dall’articolo in esame sono configurati come limiti di spesa. Tuttavia, con riferimento alla carta elettronica, si evidenzia che l’ammontare di spesa annua pari a 381,1 milioni di euro deriva, così come evidenziato dalla RT, dal calcolo della spesa unitaria di 500 euro, prevista dalla norma,  per il numero di docenti di ruolo potenzialmente beneficiari dell’iniziativa. Tenuto conto di quanto premesso, non appare chiaro il riferimento, di cui al comma 2, alla definizione con successivo DPCM dell’importo da assegnare.

Con riferimento ai commi 4 e 5, appare opportuno un chiarimento circa la decorrenza della disposizione, tenuto conto che viene stabilito il principio di obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo e che l’autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative è fissata a decorrere dall'anno 2016.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della norma recante l’autorizzazione di spesa per il finanziamento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, si segnala l’opportunità di integrare la disposizione del comma 3, prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2015, pari a 381,137 milioni di euro, sia annuale.

 

ARTICOLO 11

Valorizzazione del merito del personale docente

La norma istituisce, nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, un  fondo dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado. Le risorse – che costituiscono un bonus con natura di retribuzione accessoria - sono assegnate ai docenti dal dirigente scolastico, sulla base della valutazione dell’attività didattica con riferimento ai risultati ottenuti in termini di qualità dell’insegnamento, di rendimento scolastico degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

fabbisogno ed Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Maggiori spese correnti

 

200,0

200,0

200,0

 

200,0

200,0

200,0

Maggiori entrate (effetti indotti)

 

 

 

 

 

102,0

102,0

102,0

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della disposizione, afferma che ai maggiori oneri previsti dall’articolo, pari ad euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura finanziaria.

 

Nulla da osservare al riguardo essendo l’onere limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa e tenuto conto che gli effetti indotti di maggiore entrata appaiono calcolati secondo i parametri ordinariamente utilizzati nelle relazioni tecniche relative a fattispecie analoghe.

 

ARTICOLO 12

Limite alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per i risarcimenti

Le norme prevedono che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi (comma 1).

Nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

fabbisogno ed Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo per i risarcimenti

10

10

 

 

10

10

 

 

 

La relazione tecnica si limita a riprodurre il contenuto delle norme.

 

Al riguardo appaiono necessari chiarimenti circa i criteri sottostanti la quantificazione dell’onere indicato dal comma 2. Infatti, pur prevedendo tale norma la costituzione di un fondo, la relativa spesa è prevista a fronte di possibili pretese da parte degli interessati che non sembrerebbero riconducibili, in linea di principio, entro un limite massimo di spesa.

Inoltre, la limitazione dell’onere al periodo 2015-2016 lascia intendere che lo stanziamento è finalizzato al risarcimento dei danni per i soli contratti – eccedenti il limite temporale di cui al comma 1 - stipulati prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame. In tale ipotesi, sarebbe necessario acquisire il dato relativo alla platea dei potenziali aventi diritto sulla base dei dati in possesso delle amministrazioni interessate e andrebbe inoltre specificata la presumibile misura del risarcimento riconosciuto a ciascun ricorrente, al fine di verificare la congruità dello stanziamento disposto.

 

ARTICOLO 14

Open data

La norma prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola, gestito dal Ministero dell’istruzione, nel quale, tra l’altro, sono resi accessibili i dati del curriculum dello studente[17] e del docente[18] (commi da 1 a 4). A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 1 milione per il 2015 per la predisposizione del Portale e di euro 0,1 milioni a decorrere dal 2016 per le spese di gestione e mantenimento del medesimo (comma 5).

Viene, inoltre, previsto[19] l’avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza, anche attraverso la costruzione di un portale e di forum informatici dedicati. Il servizio di assistenza è realizzato nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 5 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

fabbisogno ed Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Maggiori spese in conto capitale

(costi investimento)

1,0

 

 

 

0,5

0,5

 

 

Maggiori spese correnti

(spese di gestione e mantenimento)

 

0,1

0,1

0,1

 

0,1

0,1

0,1

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che al maggiore onere recato dalla stessa si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo di copertura finanziaria del provvedimento in esame.

 

Al riguardo, pur considerato che gli oneri previsti dalla disposizione sono configurati come limiti di spesa, sarebbe utile disporre dei dati ed elementi sottostanti la determinazione dei predetti importi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della norma recante l’autorizzazione di spesa connessa agli oneri di gestione e di mantenimento del Portale unico dei dati della scuola (comma 5), si segnala l’opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2016, pari a 100.000 euro, sia annuale.

 

ARTICOLO 15

Cinque per mille

Normativa vigente L’art. 2, comma 4-novies, del DL n. 40/2010 ha introdotto, in via transitoria per l’anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2009, la facoltà per i contribuenti di destinare il 5 per mille dell’IRPEF in favore di specifiche finalità individuate dalla medesima norma.

La disposizione è stata oggetto di interventi di proroga che hanno interessato anche i periodi d’imposta successivi.

Da ultimo, la legge di stabilità 2015, disponendo che la predetta opzione da parte dei contribuenti può essere effettuata “relativamente all’esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell’annualità precedente” ha reso permanente la facoltà di esercitare l’opzione del 5 per mille. In merito al profilo finanziario, è stata autorizzata una spesa pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2015 ed è stato stabilito che le  somme  non  utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

 

La norma inserisce le “istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione” fra i possibili soggetti beneficiari (comma 1, lettera a)); l’inclusione avviene in via automatica senza necessità di presentare apposita richiesta (comma 1, lettera b)).

Le risorse derivanti dalle opzioni esercitate dai contribuenti sono iscritte nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche[20] per essere distribuite alle singole istituzioni scolastiche in proporzione alle scelte espresse, ferma restando la destinazione di una quota pari al 10% da assegnare alle istituzioni poste in zone a basso reddito (comma 1, lettera c)).

La disposizione decorre “dall’esercizio finanziario 2016”.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica tenuto conto che si tratta di una diversa ripartizione di un fondo il cui stanziamento è dato.

 

Al riguardo si rileva preliminarmente che la relazione tecnica sembra configurare lo stanziamento relativo al  5 per mille come un limite di spesa. In proposito appaiono necessari chiarimenti in quanto, in base alla vigente normativa, l’inserimento di un ulteriore beneficiario cui destinare la quota del cinque per mille IRPEF sembra suscettibile, in linea di principio, di recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ciò in quanto la quota di gettito IRPEF di spettanza erariale viene determinata al netto delle opzioni esercitate dai contribuenti.

Sotto il profilo metodologico, infatti, si fa presente che il meccanismo di attribuzione della quota Irpef del 5 per mille si basa sulle opzioni dei contribuenti. Pertanto i relativi oneri possono risultare variabili di anno in anno in ragione delle scelte effettuate e, di conseguenza, non sembrano riconducibili - in linea di principio - entro limiti di spesa. Ciò considerato, l’eventuale mancata rispondenza dell’onere rispetto al fabbisogno finanziario derivante dalle opzioni espresse potrebbe determinare la necessità di integrare successivamente lo stanziamento con norma di rango legislativo.

Andrebbe inoltre confermato che la norma in esame, in analogia a quanto previsto dalle precedenti disposizioni in materia, si debba intendere applicabile a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2015.

 

ARTICOLO 16

School bonus

La norma introduce, in via transitoria per un triennio, un credito d’imposta in favore delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate a specifici investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione.

Il credito d’imposta - fissato in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate negli anni 2015 e 2016 e al 50% delle erogazioni effettuate nel 2017 - è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo (commi 1 e 2).

Il beneficio introdotto non è cumulabile con altre agevolazioni che riguardano le medesime spese. Inoltre, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art.17 del d.lgs. n. 241/1997 e non rileva ai fini della determinazione delle imposte dirette e dell’IRAP né ai fini della determinazione dell’importo massimo di crediti d’imposta utilizzabili in ciascun anno[21] (commi 2, 3 e 4).

I soggetti beneficiari comunicano mensilmente al MIUR l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute e pubblicano le medesime informazioni sul loro sito web istituzionale. Le suddette funzioni sono svolte utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 5).

Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla concessione del credito d’imposta -  valutati in 7,5 milioni per l’anno 2016, in 15 milioni per l’anno 2017, in 20,8 milioni per l’anno 2018, in 13,3 milioni per l’anno 2019, e in 5,8 milioni per l’anno 2020 – si rinvia alle disposizioni contenute nell’articolo 24 del provvedimento in esame (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Maggiori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta

 

7,5

15

20,8

 

7,5

15

20,8

 

7,5

15

20,8

 

La relazione tecnica afferma che in base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2014 (periodo d’imposta 2013) risulta un ammontare di erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di circa 23,3 milioni di euro.

Per gli Enti non commerciali e per i titolari di reddito d’impresa si stima un ammontare per tali erogazioni di circa 11,4 milioni di euro.

La relazione tecnica ipotizza che tali valori siano rappresentativi delle somme oggetto della presente agevolazione e, dopo averle rivalutate per allinearle al 2015, effettua una ripartizione in tre quote annuali della misura del credito d’imposta spettante in relazione a ciascuna annualità. La RT riporta quindi una tabella dalla quale risulta che, in termini di competenza, la rata annua di credito d’imposta maturata negli anni 2015 e 2016 ammonta a 7,5 milioni (di cui 5 milioni per le persone fisiche e 2,5 milioni per ENC e titolari di reddito d’impresa)  e quella maturata nel 2017 ammonta a 5,8 milioni (di cui 3,9 milioni per le persone fisiche e 1,9 milioni per ENC e titolari di reddito d’impresa).

Per la stima degli effetti di cassa, la RT ipotizza che il credito sia fruibile nell’anno successivo a quello in cui viene effettuata l’erogazione. Effettuando il cumulo delle rate maturate in ciascun anno, riporta quindi la seguente tabella relativa agli effetti complessivamente stimati.

 

(milioni di euro)

Credito d’imposta (school bonus)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Persone fisiche

0

-5

-10

-13,9

-8,9

-3,9

0

ENC e titolari di reddito d’impresa

0

-2,5

-5

-6,9

-4,4

-1,9

0

TOTALE

0

-7,5

-15

-20,8

-13,3

-5,8

0

 

Al riguardo, in merito ai criteri ed alle ipotesi adottati dalla relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari, appaiono opportuni i seguenti chiarimenti:

-       l’ammontare delle erogazioni è ottenuto rivalutando al 2015 il dato relativo all’anno 2013 (in base ai dati indicati la rivalutazione risulterebbe pari al 2,7%), ed ipotizzando l’invarianza di tale valore nei successivi anni 2016 e 2017.  Non sembrerebbe quindi considerato ai fini della rivalutazione l’effetto incentivante recato dalla maggiore entità del beneficio concesso (credito d’imposta pari al 65% e al 50% delle erogazioni medesime rispetto alla detrazione prevista nella misura del 19%);

-       la tempistica ipotizzata rispetto alla fruizione del credito d’imposta (anno successivo a quello di maturazione) non sembrerebbe considerare il fatto che i titolari di reddito d’impresa, potendo compensare il credito d’imposta mediante modello F24, potrebbero utilizzare il beneficio nello stesso anno in cui il credito matura. In ipotesi si potrebbe determinare un effetto negativo anche per l’anno 2015.

Ulteriori chiarimenti appaiono necessari, in merito all’ambito soggettivo di applicazione con particolare riferimento ai “soggetti titolari di reddito d’impresa”. In particolare, andrebbe precisato se con tale definizione si intenda fare riferimento sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che esercitano attività d’impresa e se, in tal caso, la stima delle erogazioni indicate dalla RT in relazione a “gli ENC ed i titolari di reddito di impresa” sia riferita anche alle società.

 

ARTICOLO 17

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica

Normativa vigente L’art. 15, comma 1, lettera i-octies), del TUIR[22], dispone la detraibilità ai fini IRPEF del 19% delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.

 

La norma, inserendo la lettera e-bis) all’articolo 15, comma 1, del TUIR, introduce una detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 400 euro, per la frequenza di scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Viene inoltre precisato che “per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera”.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrazione IRPEF

0

116,2

66,4

66,4

0

116,2

66,4

66,4

0

116,2

66,4

66,4

 

La relazione tecnica afferma che i dati pubblicati dal MIUR evidenziano un numero di alunni iscritti nell’anno scolastico 2013/2014 pari a circa 874.000 (di cui 622.000 alla scuola dell’infanzia, 186.000 alla scuola primaria e 66.000 alla scuola secondaria di primo grado).

Pertanto, la stima degli effetti in termini di competenza è ottenuta dalla RT in base alla seguente operazione: n. 874.000 x 400 euro x 19% = 66,4 milioni di euro.

Per la stima degli effetti di cassa, la RT quantifica un effetto di saldo e acconto nel 2016 e un effetto a regime a decorrere dal 2017.

La RT ricorda inoltre che la norma prevede che per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa, rimane fermo il beneficio previsto alla lettera i-octies, comprensivo della “contribuzione volontaria” da parte delle famiglie e che lo stesso non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera. Pertanto, afferma la RT, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che gli effetti finanziari relativi sono stati già quantificati e scontati sui saldi di finanza pubblica con il DL n. 7/2007 che ne aveva previsto l’intervento.

 

Al riguardo, in merito ai criteri ed alle ipotesi adottati dalla relazione tecnica per la quantificazione degli effetti finanziari, appaiono opportuni i seguenti chiarimenti:

-       la RT individua la platea degli iscritti nell’anno scolastico 2013/2014 pari a 874.000 alunni; tenuto conto che il numero degli iscritti alle scuole paritarie nell’anno scolastico precedente risulta pari a 902.481 alunni[23], appare opportuno acquisire l’avviso del Governo circa le prudenzialità  della platea di soggetti considerata dalla relazione tecnica anche in considerazione del fatto che il beneficio fiscale introdotto potrebbe incentivare le iscrizioni alle scuole paritarie;

-       ai fini degli effetti di cassa non sono ascritte minori entrate nell’anno 2015. In proposito non sembrano considerati gli effetti relativi ai minori acconti d’imposta versati nel 2015 dai contribuenti che rientrano nel beneficio in esame.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 1), con riferimento alle minori entrate derivanti dalla detraibilità, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza scolastica - che la relazione tecnica valuta in 116,2 milioni di euro per il 2016 e in 66,4 milioni di euro a decorrere dal 2017 - si segnala l’opportunità di inserire un’apposita disposizione che rechi l’indicazione, formulata in termini di previsione di spesa, dell’onere derivante dalle detrazioni di cui al comma 1, ciò tanto più in considerazione del fatto che gli importi citati dalla relazione tecnica concorrono comunque alla determinazione degli oneri complessivi, così come richiamati dal comma 3, alinea, dell’articolo 24. 

 

ARTICOLO 18

Scuole innovative

Normativa vigente. L’articolo 18, comma 8, del DL 69/2013 dispone che, per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili, destini fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Le norme dispongono che il Ministero dell’istruzione provveda a pubblicare un avviso pubblico per l’elaborazione di proposte progettuali da sottoporre a una commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l’edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che esamina e coordina le proposte pervenute al fine di individuare progetti di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’incremento dell’efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l’uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell’attività didattica (comma 1).

Sulla base delle soluzioni progettuali individuate, gli enti locali interessati presentano alla rispettiva regione un progetto per la realizzazione di una nuova scuola, che seleziona la migliore proposta e la trasmette al Ministero dell’istruzione ai fini dell’assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell’edificio (comma 2).

Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di cui all’articolo 18, comma 8, del DL 69/2013, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione, da corrispondere all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l’anno 2016, di euro 6 milioni per l’anno 2017 e di euro 9 milioni a decorrere dall’anno 2018 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Maggiori spese correnti

 

Contributi per INAIL a carico Stato

0

3,0

6,0

9,0

0

3,0

6,0

9,0

0

3,0

6,0

9,0

 

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma quanto segue: considerato che una nuova scuola di medie dimensioni costa circa 5 milioni di euro e ipotizzando la costruzione di circa 30 scuole che rispondono ai criteri indicati in tutto il territorio nazionale, è stata presunta una spesa di circa 300 milioni di euro. Per la realizzazione delle scuole sono utilizzate le risorse di cui all’articolo 18, comma 8, del DL 69/2013, pari a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017. La norma quindi comporta un onere, costituito dai canoni di locazione, da corrispondere all’INAIL, proprietario degli edifici, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2016, 6 milioni di euro per l’anno 2017 e a 9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018.

 

Al riguardo, si osserva che le disposizioni in esame finalizzano le risorse individuate dall’articolo 18, comma 8, del DL n. 69/2013 - in base al quale l’INAIL destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici – utilizzandole nel triennio 2015-2017 per la realizzazione degli edifici scolastici ai sensi delle norme in esame. Si rileva preliminarmente la necessità di un chiarimento riguardo alla previsione dell’utilizzo di “quota parte delle risorse” di cui al citato comma 8, atteso che la norma sembra prevedere l’integrale utilizzo delle medesime risorse, sia pur con una diversa scansione temporale.

Inoltre, preso atto che l’arco temporale individuato dall’articolo 18, comma 8, del DL 69/2013 (2014-2016) non coincide con quello richiamato dalle disposizioni in esame, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la spendibilità annua delle medesime risorse, atteso che il limite annuo individuato dal citato articolo 18 è pari a 100 milioni di euro. Tali chiarimenti appaiono necessari al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rispetto alla spesa già scontata ai fini dei medesimi saldi .

Appaiono inoltre necessari elementi di valutazione in ordine ai seguenti punti:

·         posto che il costo medio di una “nuova scuola di medie dimensioni” è quantificato nella RT in circa 5 milioni di euro, il numero di scuole realizzabili nell’ambito dei 300 milioni stanziati dovrebbe corrispondere a 60 unità, mentre la stessa RT fa riferimento a 30 edifici;

·         andrebbero inoltre indicati i parametri in base ai quali siano stati determinati i canoni da corrispondere all’INAIL.

Chiarimenti appaiono necessari anche in merito all’impatto dei canoni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, atteso che gli stessi vengono corrisposti all’INAIL, istituto ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

Infine, andrebbero indicate le risorse con cui si intenda far fronte alle spese derivanti dalla commissione di esperti di cui al comma 1, al fine di escludere oneri per al finanza pubblica, atteso che la norma non esclude espressamente la corresponsione di rimborsi o compensi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 3),  con riferimento all’utilizzo di una quota parte delle risorse di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, pari complessivamente a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017, per la realizzazione di nuove scuole innovative, appare opportuno che il Governo confermi che il predetto utilizzo non comprometta gli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime. Con riferimento alla formulazione della norma, nella parte in cui reca l’indicazione degli oneri posti a carico dello Stato e consistenti nei canoni di locazione da corrispondere all’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), proprietario degli edifici, si segnala altresì l’opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che l’onere a decorrere dal 2018, pari a 9 milioni di euro, sia annuale.

 

ARTICOLO 19, commi 1 e 2

Interventi e risorse in materia di edilizia scolastica

Le norme dispongono che all’Osservatorio per l’edilizia scolastica[24], al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, istituita con DPCM 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, siano attribuiti anche compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica (comma 1).

Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell’articolo 10 del DL 104/2013, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, utile per l’assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all’articolo 18, comma 8, del DL 69/2013, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l’assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all’edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell’otto per mille, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall’articolo 32-bis del DL 269/2003[25], come da ultimo incrementato dall’articolo 2, comma 276, della L. 244/2007, i cui termini e modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con DPCM. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo 18, comma 8-ter, del DL 69/2013[26] sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 1, che la disposizione è di carattere ordinamentale in quanto semplicemente consente la partecipazione della Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito dell’Osservatorio nazionale per l’edilizia scolastica. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 2, la RT afferma che le disposizioni intendono considerare la programmazione di interventi di edilizia scolastica quale programmazione nazionale che definisce l’intero fabbisogno triennale in materia di edilizia scolastica. Trattandosi di norme di carattere ordinamentale, anche per la parte che estende taluni poteri derogatori e semplificazioni procedurali a tutte le procedure di edilizia scolastica, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 1, relativo alla partecipazione della Struttura di missione nell’ambito dell’Osservatorio nazionale per l’edilizia scolastica, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto – su cui appare utile acquisire una conferma dal Governo – che a ciò si provveda nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 2, si prende altresì atto che le norme in esame, intervenendo in materia di programmazione dell’edilizia scolastica, assumono prevalentemente carattere ordinamentale, affidando alla programmazione nazionale il compito di assegnare le risorse disponibili per detta finalità.

Ciò premesso, andrebbero acquisiti chiarimenti circa il coordinamento della disposizione che prevede l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 18, comma 8, del DL 69/2013 – a beneficio degli enti locali e con la possibilità di porre i canoni di investimento a carico delle regioni - con le disposizioni del precedente art 18 che prevedono l’utilizzo delle medesime risorse per la realizzazione da parte dell’INAIL di edifici scolastici, con canoni di locazione a carico del bilancio statale.

 

ARTICOLO 19, commi 3, 4 e 12

Destinazione a nuovi interventi di risorse già stanziate per l’edilizia scolastica

Le norme dispongono che le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore del DL in esame – relative ai finanziamenti previsti da varie disposizioni[27] - siano destinate all’attuazione, nel 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici, individuati nell’ambito della programmazione nazionale - fermi restando i piani di ammortamento in corso e le relative autorizzazioni di spesa -, ovvero necessari a seguito delle indagini diagnostiche di cui al successivo articolo 20 o sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell’istruzione e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare (comma 3).

Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell’istruzione il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella propria programmazione regionale, nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 20 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell’istruzione che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi (comma 4).

Le risorse destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici[28], in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente DL, sono destinate alla programmazione nazionale, nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 20 della presente legge e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia (comma 12).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 3, che le disposizioni prevedono l’accertamento delle risorse di cui alla L. 23/1996 attraverso una procedura di monitoraggio sulla base delle risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente. Le economie sono destinate a ulteriori interventi di edilizia scolastica, prevedendo pertanto un più efficace utilizzo delle risorse, che restano nella disponibilità della Cassa depositi e prestiti. Le norme pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene al comma 4, la RT chiarisce che le norme prevedono termini e modalità precise per il monitoraggio di risorse già presenti presso le regioni. Trattandosi di un utilizzo più efficace e immediato di risorse già disponibili nel bilanci delle regioni, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 12, la RT afferma che le norme dispongono una diversa finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente e che pertanto non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, si rileva che – come specificato nella RT – le norme destinano a ulteriori interventi in materia di edilizia scolastica risorse precedentemente stanziate e non utilizzate, sulla base di attività di monitoraggio svolte dai soggetti beneficiari. In proposito, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare che le nuove modalità di utilizzo siano compatibili con le dinamiche di spesa già scontate nelle previsioni tendenziali, ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento, in relazione all’utilizzo delle medesime risorse.

 

ARTICOLO 19, comma 5

Rimborsi dei progetti retrospettivi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013

Le norme dispongono che, a valere sui rimborsi delle quote dell’Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione dei Piani operativi nazionali FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l’edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 20 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.

Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell’Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l’edilizia scolastica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede che agli eventuali maggiori oneri derivanti da eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi e alle conseguenti restituzioni delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, si fa fronte con corrispondente decurtazione del Fondo unico per l’edilizia scolastica.

 

Al riguardo, con riferimento alla destinazione delle risorse in esame al Fondo per l’edilizia scolastica, andrebbe acquisita conferma che detto utilizzo sia compatibile con la dinamica di spesa già scontata nelle previsioni tendenziali con riferimento alle medesime risorse. Ciò al fine di escludere effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Per quanto attiene all’utilizzo del Fondo unico per l’edilizia scolastica per le restituzioni all’UE di risorse comunitarie o di quote di cofinanziamento nazionale andrebbe acquisita conferma che tale utilizzo sia compatibile con le risorse disponibili sul Fondo, senza pregiudicare la realizzazione di programmi eventualmente già avviati, anche in attuazione delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 19, comma 6

Limitazione di sanzioni per violazione del patto di stabilità

Le norme dispongono che la sanzione, consistente nella riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio[29], da applicare nell’anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2014, sia ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell’anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2014 comunicano entro il 31 maggio 2015 le spese sostenute nell’anno 2014 per l’edilizia scolastica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che, per motivi prudenziali, gli effetti delle sanzioni non sono scontati sui saldi di finanza pubblica e che pertanto dette disposizioni non comportano un peggioramento di detti saldi.

 

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato nella RT circa l’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica determinati dalla riduzione delle sanzioni di cui alle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 19, commi da 7 a 11

Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici

Le norme prevedono che gli enti locali beneficiari dei finanziamenti ricevuti per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica nell’ambito del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici - di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002[30] (delibere CIPE n. 102/2004, n. 143/2006 e n. 17/2008) - possano utilizzare[31], entro il 31 dicembre 2016 e nel limite del finanziamento complessivo autorizzato, le economie derivanti dai ribassi d’asta per la realizzazione degli interventi stessi, demandando a una successiva delibera del CIPE l’individuazione delle modalità di riassegnazione di tali eventuali economie.

Le somme relative a interventi non avviati[32], anche giacenti presso la Cassa depositi e prestiti Spa, e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017, nonché di ulteriori interventi che si rendano necessari[33].

Al fine di garantire, inoltre, la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi delle delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente.

Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017 (comma 7).

Le norme, inoltre, prevedono:

·        la proroga al 31 dicembre 2018 del termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica[34] (comma 8), prevedendo, altresì, che lo stesso possa essere alimentato anche attraverso l’apporto di risorse finanziarie provenienti da soggetti esterni (comma 9);

·        la possibilità, per gli interventi di edilizia scolastica dichiarati di somma urgenza, di ottenere in tempi certi e immediati i relativi visti, pareri e nulla-osta previsti a normativa vigente (comma 10);

·        la proroga dal 1° settembre al 1° novembre 2015 del termine[35] a partire dal quale per gli appalti di lavori, servizi e forniture i Comuni non capoluogo di provincia sono tenuti a procedere tramite unioni di comuni ovvero mediante accordi consortili tra i Comuni medesimi (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 7 ne ribadisce il contenuto ed afferma che la norma tratta di risorse già disponibili a legislazione vigente, di cui viene previsto l'utilizzo per le medesime finalità. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo ai commi 8 e 9, la relazione tecnica afferma che si tratta di una semplice norma di proroga al 31 dicembre 2018 per l'utilizzo delle risorse inserite nel Fondo rotativo per la progettualità, destinando prioritariamente le risorse a progetti per le zone a maggior rischio sismico.

In merito al comma 10, la relazione tecnica rileva che la norma è di carattere ordinamentale e prevede procedure semplificate e termini perentori per il rilascio di pareri, visti e nulla-osta nell'ambito delle procedure di somma urgenza per interventi di edilizia scolastica. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 11, la relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la stessa possiede carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, al fine di escludere effetti finanziari negativi, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito all’effettiva disponibilità delle risorse di cui ai commi 7 ed 8. Inoltre andrebbero forniti elementi volti a suffragare l’invarianza di effetti delle disposizioni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. A tal fine, andrebbe verificato che la dinamica per cassa delle spese connesse ai nuovi interventi cui sono destinate le risorse in esame risulti coerente con quella già scontata con riferimento alle precedenti destinazioni di spesa. Inoltre sarebbero utili precisazioni in merito alle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti che si prevede di utilizzare ai sensi del comma 7.

Non si hanno osservazioni da formulare con riguardo ai commi 9, 10 ed 11, stante il loro contenuto ordinamentale.

 

ARTICOLO 19, comma 13

Monitoraggio degli interventi

Le norme dispongono che il monitoraggio degli interventi contemplati dall’articolo 19 sia effettuato secondo le disposizioni del D.lgs. 229/2011.

Il D.lgs. 229/2011, in attuazione dell’articolo30, comma 9, lettere e), f) e g) della L. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), disciplina le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti. In particolare, il decreto definisce le informazioni che le amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche devono detenere e comunicare ai fini del monitoraggio e stabilisce le regole e le modalità di trasmissione dei dati.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le attività di monitoraggio saranno effettuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, preso atto di quanto affermato nella RT circa lo svolgimento delle attività di monitoraggio nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 20

Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici

La norma, a valere sul Fondo di cui all’articolo 24, autorizza la spesa di 40 milioni di euro per il 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari (comma 1). Viene demandato ad un decreto ministeriale[36] la definizione dei termini e delle modalità per l’erogazione dei finanziamenti agli enti locali (comma 2). Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all’esito delle summenzionate indagini diagnostiche possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui all’articolo 19, commi 2, 3, 4, 5, 8 e 12.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 1 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

fabbisogno ed Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Maggiori spese in conto capitale

40,0

 

 

 

10,0

20,0

10,0

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che al relativo onere si provvede ai sensi di quanto disposto dalla norma di copertura finanziaria.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’entità della autorizzazione di spesa disposta.

 

ARTICOLO 21

Delega al Governo in materia nazionale di istruzione e formazione

La norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riordino, semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. I decreti di attuazione dovranno procedere al riordino della disciplina riguardante:

a)                  il sistema nazionale di istruzione e formazione, attraverso la redazione di un testo unico e l’adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell’Unione europea;

b)                 il rafforzamento dell’autonomia scolastica e l’ampliamento delle competenze gestionali, organizzative e amministrative delle istituzioni scolastiche in maniera da garantire l’innalzamento qualitativo e quantitativo dell’offerta formativa;

c)                  il sistema per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria per l’accesso alla professione di docente nonché delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo, per renderle omogene alle modalità di accesso al pubblico impiego; in particolare, nell’ambito del riordino del sistema per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, si prevede l’inclusione del percorso abilitativo all’interno di quello universitario con conseguente superamento dell’attuale percorso di tirocinio formativo attivo e la previsione, all’interno del percorso di laurea abilitante di un periodo di tirocinio professionale.

d)                 le modalità di assunzione e formazione dei dirigenti scolastici, nonché del sistema di valutazione degli stessi in conseguenza del rafforzamento delle loro funzioni;

e)                  le norme in materia di diritto all’istruzione e alla formazione degli alunni e degli studenti con disabilità mediante la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno per il quale dovrà prevedersi l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria, la revisione dei criteri di assegnazione di detto personale tenendo conto anche delle esigenze di continuità didattica ed educativa;

f)                  le norme concernenti il governo della scuola e gli organi collegiali, attraverso l’adozione da parte di ciascuna istituzione scolastica statale di un proprio statuto, la revisione dell’organizzazione delle scuole, la valorizzazione dell’autonomia scolastica anche attraverso la costituzione di reti di scuole con conseguente soppressione di organi non più funzionali all’organizzazione generale del sistema scolastico;

g)                 i percorsi dell’istruzione professionale;

h)                 il sistema formativo degli istituti tecnici superiori, anche prevedendo una quota premiale da destinare all’attivazione di nuovi percorsi, nell’ambito dell’assegnazione delle risorse finanziarie agli stessi, in relazione al numero dei diplomati e al tasso di occupabilità a dodici mesi rispetto ai percorsi attivati, un contributo dovuto agli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e peri rilascio del diploma e partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e la loro attività senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci;

i)                   il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali, mediante la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia. Si dovrà procedere, tra l’altro, alla definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l’infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera. Il nuovo sistema dovrà inoltre prevedere l’istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell’infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio. I decreti legislativi dovranno, inoltre, prevedere l’approvazione ed il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato in questione, nonché l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un’apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell’istruzione e dalle regioni ed enti locali.

l)    la garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, attraverso la definizione dei livelli essenziali;

m) la normativa concernente gli ausili digitali per la didattica ed i relativi ambienti;

n)  la normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero, anche attraverso la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;

o)  la revisione della valutazione e della certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato.

La norma prevede, infine, che dall’attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime. Nel caso in cui l’attuazione di uno o più decreti determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, dopo aver riassunto gli obiettivi contenuti nella delega al Governo, rinvia, per la quantificazione dei maggiori oneri previsti dall’articolo, a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, (Legge di contabilità e finanza pubblica) in base al quale nel caso di leggi di delega comportanti maggiori oneri, non quantificabili al momento del conferimento della delega per la complessità della materia trattata, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. La relazione ricorda, quindi, che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, del citato articolo 17 che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

 

Al riguardo, si prende atto della clausola di complessiva non onerosità della delega, contenuta al comma 6,  e di quanto evidenziato dalla  relazione tecnica, in merito al rinvio della quantificazione degli effetti finanziari al momento dell’emanazione dei singoli decreti legislativi attuativi.

Quanto ai criteri di delega enunciati, si osserva che alcuni di essi appaiono potenzialmente suscettibile di determinare nuove occorrenze di spesa, che potrebbero tradursi in maggiori oneri. Tuttavia poiché il comma 6 richiama in proposito l’articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, non si formulano osservazioni nel presupposto che i decreti legislativi non compensati al proprio interno potranno entrare in vigore solo successivamente ai provvedimenti (compresa la legge di stabilità) che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

 

ARTICOLO 22

Deroghe

Normativa vigente: l’art. 64, comma 3, del DL 112/2008,  prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. Il comma 4 indica i criteri cui devono attenersi i regolamenti attuativi del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali finalizzati ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico. Tra i suddetti criteri, la lett. a) prevede che si proceda alla  razionalizzazione ed all’ accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti.

 

La norma prevede deroghe alla normativa vigente, in particolare:

·        esclude il parere dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola per l’adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi del disegno di legge (comma 1);

·        prevede la disapplicazione del regolamento di cui all’art. 64, comma 4, lett. a) del DL 112/2008 per la procedura del piano straordinario di assunzioni di cui all’art. 8 del provvedimento in esame (comma 2);

·        esclude, in sede di prima applicazione della legge in esame e limitatamente all’anno scolastico 2015-16, il parere delle Commissioni parlamentari competenti previsto dall’art. 22, comma 2, della legge n. 448/2001 per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale (comma 3);

·        stabilisce l’applicazione delle disposizioni del disegno di legge in esame alle scuole italiane all’estero in quanto compatibili e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che trattasi di norma ordinamentale e che non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 23

Abrogazione e modifica di norme

Le norme prevedono che l’articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 ed i commi 8 e 9 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, siamo abrogati a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 (comma 1).

Si rammenta che l’articolo 50 del decreto legge n. 5/2012 definiva, fra l’altro, le linee guida che le istituzioni scolastiche dovevano seguire per il potenziamento della propria autonomia, per la definizione dell’organico dell'autonomia, per la costituzione di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse. Tali obiettivi dovevano essere conseguiti nei limiti di organico previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

I commi 8 e 9 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 definivano le modalità scelte per accertare l’effettivo conseguimento delle economie derivanti dalla riduzione del personale scolastico disposta in applicazione dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112/2008 ovvero le azioni correttive da adottare in caso di mancato conseguimento.

Il testo in esame dispone il superamento delle disposizioni richiamate e, pertanto, si dispone la loro esplicita abrogazione.

Si prevede, inoltre, che al comma 7 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, la parola: « docente, » sia soppressa (comma 2).

Il citato comma 7 prevede, che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Ciò al fine di assicurare, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 9 dell'articolo 64 del decreto legge 112/2008. Dal momento che il provvedimento in esame dispone l’assunzione di personale docente in aggiunta alle attuali dotazione organiche, il comma 2 del testo in esame rimuove il limite all’incremento della dotazione organica per il solo personale docente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 24, comma 1

Limiti di spesa per incremento della dotazione organica

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dispone che, a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali sia incrementata nel limite di euro 544,18 mln per il 2015, 1.853,35 mln per il 2016, 1.865,70 mln per il 2017, 1.909,60 mln per il 2018, 1.951,20 mln per il 2019, 2012,93 mln per il 2020, 2.058,50 mln per il 2021, 2.104,44 mln per il 2022, 2.150,63 mln per il 2023, 2.193,85 mln per il 2024, 2.233,60 mln a decorrere dall’anno 2025, rispetto a quelle determinate ai sensi dell’art. 19, comma 7, del DL 98/2011.

Con riferimento alla formulazione del comma 1, recante l’indicazione dei predetti limiti di spesa nell’ambito dei quali potrà avere luogo l’incremento della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, si segnala l’opportunità di integrare la disposizione medesima prevedendo che l’onere a decorrere dal 2025, pari a 2.233,60 milioni di euro, sia annuale.

 

ARTICOLO 24, comma 3

Copertura finanziaria

La norma dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l’anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l’anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l’anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro annui per l’anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, mediante riduzione del Fondo « La buona scuola », di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 36.367.000 euro per l’anno 2020, a 76.137.000 euro per l’anno 2021, a 12.267.000 euro per l’anno 2023, a 55.487.000 euro per l’anno 2024 e a 95.237.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 184.752.700 euro per l’anno 2015, a 362.650.250 euro per l’anno

2016, a 376.160.500 euro per l’anno 2017, a 384.869.000 euro per l’anno 2018, a 389.693.000 euro per l’anno 2019, a 379.753.950 euro per l’anno 2020, a 357.652.500 euro per l’anno 2021, a 335.371.600 euro per l’anno 2022, a 312.969.450 euro per l’anno 2023, a 292.007.750 euro per l’anno 2024 e a 272.729.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che il comma 3 dell’articolo in esame reca la copertura degli oneri[37] derivanti dai seguenti interventi:

- incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, (articolo 2, comma 16);

- rafforzamento della didattica basata sull’alternanza scuola-lavoro (articolo 4, comma 7);

- adozione di un Piano nazionale scuola digitale, con la possibilità, per le scuole, di dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità (articolo 5, comma 6);

- ridefinizione delle competenze dei dirigenti scolastici (articolo 7, comma 7);

- istituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente (articolo 10, comma 3);

- attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative (articolo 10, comma 5);

- istituzione presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente (articolo 11, comma 1);

-istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di un Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili (articolo 12, comma 2);

- istituzione del Portale unico dei dati della scuola (articolo 14, comma 5);

- credito d’imposta per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti (articolo 16, comma 6);

- detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica (articolo 17, comma 1);

- realizzazione di scuole innovative (articolo 18, comma 3);

- finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici (articolo 20, comma 1);

- incremento della dotazione organica del personale docente a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 (articolo 24, comma 1);

- istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del “Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica (articolo 24, comma 2, si veda la successiva scheda).

 

Ciò premesso, con riferimento al comma 3, appare opportuno:

- specificare che gli oneri derivanti dall’articolo 11 siano riferiti al comma 1 del medesimo articolo, che reca l’istituzione presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di un fondo per la valorizzazione del merito del personale docente con una dotazione pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

- riformulare la disposizione distinguendo le previsioni di spesa, di cui agli articoli 16, comma 6, e 17, comma 1, dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, comma 1, 12, comma 2, 14, comma 5, 18, comma 3, 20, comma 1, nonché ai commi 1 e 2 dell’articolo 24;

- integrare la disposizione prevedendo che gli oneri previsti a decorrere dal 2025, pari a 3.095,237 milioni di euro, siano annuali.

In merito al complesso delle questioni testé evidenziate appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Con riferimento all’imputazione dell’onere pari a 1.000 milioni di euro per il 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 [lettera a)] a valere sul Fondo per la realizzazione del piano “La Buona Scuola” (capitolo 1293 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), si fa presente che sul pertinente capitolo risultano iscritti nel bilancio triennale 2015-2017 stanziamenti pari ai suddetti importi e che lo stesso, da un’interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, presenta, per l’anno 2015, le necessarie disponibilità.

 

Per quanto concerne l’utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), di cui alla lettera b), nella misura pari a 36,367 milioni di euro per l’anno 2020, a 76,137 milioni di euro per l’anno 2021, a 12,267 milioni di euro per l’anno 2023, a 55,487 milioni di euro per l’anno 2024 e a 95,237 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, appare opportuno che il Governo chiarisca che il predetto Fondo rechi le necessarie disponibilità.

 

Per quanto concerne l’utilizzo, di cui alla lettera c), del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all’attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 – stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze)[38], appare in primo luogo necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse e che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In secondo luogo, si segnala l’opportunità di valutare una modifica del testo prevedendo, in luogo dell’attuale formulazione della lettera c), l’introduzione di una disposizione autonoma che indichi espressamente la necessità di provvedere anche all’ulteriore copertura degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, del disegno di legge mediante corrispondente riduzione del citato Fondo per la compensazione degli effetti finanziari.

 

Infine, in ragione del fatto che l’articolo 24 contiene non solo disposizioni inerenti la copertura finanziaria del provvedimento bensì anche norme di autorizzazione di spesa (commi 1 e 2), andrebbe valutata l’opportunità di riformulare la denominazione della rubrica dell’articolo 24 nei termini di “Disposizioni finanziarie” anziché di “Copertura finanziaria”, come attualmente previsto dal testo.

 

ARTICOLO 24, comma 2

Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica

La norma dispone l’iscrizione, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, di un fondo di parte corrente, denominato « Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica », con i seguenti stanziamenti:

·        euro  11.683.000 per l’anno 2015;

·        euro 97.713.000 per il 2016;

·        euro 134.663.000 per il 2017;

·        euro 81.963.000 per il 2018;

·        euro 47.863.000 per il 2019;

·        euro 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

·        euro 33.923.000 per il 2022.

Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia. Con tale decreto può essere destinato un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell’amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituzione Fondo “La Buona Scuola”

11,7

97,7

134,7

82,0

11,683

97,7

134,7

82,0

11,7

97,7

134,7

82,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.  

 

Al riguardo , pur prendendo atto della natura di limite di spesa dello stanziamento in esame, si osserva che andrebbero acquisiti i dati posti alla base della quantificazione e del suo sviluppo temporale (dal 2015 al 2022).

 

ARTICOLO 24, commi da 4 a 7

Comitato di verifica tecnico-finanziaria

La norma, prevede la costituzione a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l’organico dell’autonomia in relazione all’attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l’utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui all’articolo 12 (comma 4).

Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dal provvedimento in esame, sono adottate idonee misure correttive[39] (comma 5). Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto (comma 6).

Viene, inoltre, previsto che le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico vengano presentate al dirigente scolastico, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti di carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, con riguardo all’istituzione del comitato di verifica tecnico-finanziaria di cui al comma 4, afferma che non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la- finanza pubblica, atteso che il comma 6 dispone che ai componenti del comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Si prevede inoltre che, qualora, a seguito della predetta procedura di monitoraggio, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'art.17, comma 13, della legge n. 196/2009 che dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 51 del D.lgs. n. 165/2001.

 

Al riguardo, con riferimento all’istituzione (comma 4) di un comitato di verifica tecnico-finanziaria per il monitoraggio della spesa relativa al piano straordinario di assunzioni, alla progressione economica dei docenti e all’utilizzo del fondo per il risarcimento[40], non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che, come previsto dalla norma e ribadito dalla relazione tecnica, l’istituzione ed il funzionamento del comitato avvenga e senza oneri a carico del bilancio dello Stato e considerato inoltre che, per espressa disposizione del comma 6, viene esclusa la corresponsione ai componenti del comitato di qualsiasi compenso e rimborso spese.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dispone che, qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 4 – concernente la spesa relativa all’organico dell’autonomia in relazione al piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti, di cui agli articoli 8 e 24, comma 1, nonché l’utilizzo del fondo per il risarcimento per il superamento dei contratti di lavoro a termine, di cui all’articolo 12 -, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dal provvedimento in esame, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell’articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009. In proposito si osserva che la previsione dell’adozione di misure correttive in caso di emersione di una spesa complessiva superiore a quella prevista dal provvedimento con riferimento agli articoli 8, 12 e 24, comma 1, non appare coerente con la natura delle spese derivanti dalle citate disposizioni, che sono configurate dal provvedimento stesso come limiti massimi di spesa.

Si segnala peraltro che, qualora tali spese fossero configurate in termini di mera previsione, sarebbe necessario inserire nel testo una apposita clausola di salvaguardia finanziaria. Al riguardo appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre, con riferimento alla previsione del comma 6, in base alla quale ai componenti del Comitato di verifica tecnico-finanziaria, istituito con lo scopo di monitorare la spesa concernente l’organico dell’autonomia in relazione all’attuazione del piano straordinario di assunzioni di cui all’articolo 8 del disegno di legge, non spetta “alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto”, si dovrebbe valutare l’opportunità di riformulare la disposizione nel senso di stabilire che ai componenti del predetto comitato non spetti “alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato”.



[1] Introdotte con l’articolo 2, comma 16 (Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali), con l’articolo 4, comma 7 (Percorsi di alternanza scuola lavoro), con l’articolo 5, comma 6 (Piano nazionale scuola digitale), con l’articolo 7, comma 7 (Fondo nazionale per la retribuzione dei dirigenti scolastici), con gli articoli 8 e 24, comma 1 (Piano straordinario di assunzioni), con l’articolo 10, commi  3 e 5 (Formazione dei docenti), con l’articolo 11 (Bonus docenti),  con l’articolo 12, comma 2 (Fondo per i risarcimenti da reiterazione dei contratti),  con l’articolo 14, comma 5 (Portale unico dei dati della scuola),  con l’articolo 16 (Credito d’imposta per le erogazioni liberali alle scuole),  con l’articolo 17 (Detraibilità delle spese scolastiche), con l’articolo 18, comma 3 (Progetti innovativi nell’edilizia scolastica),  con l’articolo 20, comma 1 (Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici) e con l’articolo 24, comma 2 (istituzione di un ulteriore Fondo “La Buona Scuola” finalizzato al miglioramento e alla valorizzazione dell’istruzione scolastica).

[2] Con la finalità (comma 4) di “dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica”, nonché “per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione”. Le norme prevedono, inoltre (comma 5), che il Fondo sia prioritariamente utilizzato per la realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, per il  potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e per la formazione dei docenti e dei dirigenti.

[3] Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al DPR 275/1999.

[4] Di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006.

[5] Il comma 3 prevede, altresì, che le istituzioni scolastiche inseriscono il curriculum di ciascuno studente nel Portale unico di cui all’articolo 14, comma 1, del provvedimento in esame.

[6] Di cui al D.lgs. n. 77/2005.

[7] Da adottare con decreto interministeriale ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988.

[8] Di cui all’art. 4 della legge n. 53/2003, come definiti dal D.lgs. n. 77/2005.

[9] Effettuati secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

[10] Anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo adottato ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 183/2014. La norma prevede, a tale fine, l’abrogazione del comma 2 dell’art. 8-bis del DL n. 104/2013, che ha previsto l’avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato che possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall'articolo 5 del testo unico dell’apprendistato di cui al D.lgs. n. 167/2014. Il comma 6, della norma in esame fa salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati.

[11] Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 2, comma 7.

[12] Si tratta – come già indicato– del pagamento del differenziale tra il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato il docente e quello in godimento.

[13] “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del DL 112/2008”.

[14] Di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[15] 4. In deroga all’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

[16] Previste dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

[17] Di cui all’art. 3.

[18] Di cui all’art 7, comma 3, lett,. b).

[19] A decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[20] Di cui all’art. 1, c. 601, della legge n. 296/2006.

[21] Ai sensi dell’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e dell’art. 34 della legge n. 388/2000.

[22] DPR n. 917/1986.

[23] Cfr http://www.istruzione.it/allegati/avvio_anno_scolastico2013_2014_10.pdf.

 

[24] Di cui all’articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

[25] Si tratta del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico.

[26] L’articolo 18, comma 8-ter, del DL 69/2013 dispone che, al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, i sindaci e i presidenti delle province interessati, tra l’altro, operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente.

[27] Si tratta dei finanziamenti ai sensi dell’articolo 11 del DL 318/1986, dell’articolo 1 della L. 430/1991, e dell’articolo 2, comma 4, della L. 431/1996, nonché dei finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 4 della L. 23/1996.

[28] Individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011[28], delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati.

[29] Di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a), della L. 183/2011.

[30]. La norma richiamata prevede che nell'àmbito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed è inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002. Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166/2002che risultano disponibili al 1º gennaio 2004.

[31] Previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l’utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell’ente, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[32] Anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa.

[33] All’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all’articolo 20 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.

[34] Istituito presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge n. 549/1995.

[35] Previsto dall’art. 33, comma 3-bis, del D.lgs. n. 163/2006.

[36] Da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[37] Tali oneri sono pari complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l’anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l’anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l’anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.

[38] Tale utilizzo è previsto nella misura di 184.752.700 euro per l’anno 2015, 362.650.250 euro per l’anno 2016, 376.160.500 euro per l’anno 2017, 384.869.000 euro per l’anno 2018, 389.693.000 euro per l’anno 2019, 379.753.950 euro per l’anno 2020, 357.652.500 euro per l’anno 2021, 335.371.600 euro per l’anno 2022, 312.969.450 euro per l’anno 2023, 292.007.750 euro per l’anno 2024 e 272.729.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.

[39] Ai sensi del’art.17, comma 13, della legge n. 196/2009.

[40] Di cui all’articolo 12.