Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (AC 2681) Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 152 | ||||
Data: | 30/10/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 2681
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Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile
(Approvato dal Senato – A.S. 1612) |
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N. 152 – 30 ottobre 2014 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
Estremi del provvedimento
Parere richiesto
Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria
Procedura di negoziazione assistita da un avvocato
Semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio
Modifiche al regime di compensazione delle spese
Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione e dichiarazioni rese al difensore
Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e ferie dei magistrati
Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti
Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione.
Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo..
Esecuzione forzata dei crediti delle rappresentanze diplomatiche
Tramutamenti successivi dei magistrati
Istituzione degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra
PREMESSA
Il disegno di legge, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.
Il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Nel corso dell’esame al Senato è stata depositata una Nota della Ragioneria generale dello Stato in merito alle richieste di chiarimento emerse nel corso dell’esame in sede consultiva da parte delle V Commissione Bilancio.[1] A corredo dell’emendamento interamente sostitutivo del testo delle modifiche apportate al decreto in sede di conversione è stata depositata una relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
Al momento della redazione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata ed il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferiti al testo approvato dal Senato.
Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
PROSPETTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI
(milioni di euro) |
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Disposizione[2] |
2014 |
2015 |
2016 |
Art. 3, Minori entrate - Negoziazione assistita, improcedibilità |
3.500.000 |
3.500.000 |
3.500.000 |
Art. 6, Minori entrate - Negoziazione assistita, divorzi e separazioni |
430.000 |
430.000 |
430.000 |
Art. 12, Minori entrate – Separazioni e divorzi innanzi all’ufficiale di stato civile |
301.000 |
301.000 |
301.000 |
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VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria
Le norme stabiliscono che in determinate cause civili[3] dinanzi al tribunale o in grado d'appello le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale[4] (comma 1). Nel corso dell’esame al Senato tale facoltà è stata estesa anche alle cause vertenti su diritti che abbiano pa propria fonte esclusiva nel contratto collettivo di lavoro.
Nei casi consentiti il giudice dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale (comma 2). Il procedimento prosegue davanti agli arbitri sebbene restino fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale. Il lodo ha gli stessi effetti della sentenza (comma 3).
Quando la trasmissione è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, ulteriormente prorogabili di trenta giorni, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue (comma 4).
Con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri ed i criteri per l’assegnazione degli arbitrati (comma 5).
La relazione tecnica, riferita al testo originario,afferma che le norme non recano effetti finanziari negativi in termini di minor gettito per l'erario, in quanto, trattandosi di procedimenti già iscritti a ruolo, sono stati già assolti dalle parti gli obblighi di versamento del contributo unificato.
La relazione tecnica evidenzia altresì che dalla remunerazione delle attività svolta dai collegi arbitrali non discendono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in virtù dell'applicazione delle disposizioni recate del codice di procedura civile e richiamate dal testo in esame. In particolare la relazione tecnica richiama l’articolo 814 del citato codice che tratta dei diritti degli arbitri; tale articolo prevede che le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro, degli arbitri che hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento chiarisce che per le tipologie di procedimenti che possono essere trasferiti in sede arbitrale e comunque già iscritti a ruolo, sono stati già assolti gli obblighi di versamento del contributo unificato, mentre le altre modifiche apportate al comma 1 hanno natura procedimentale e non determinano effetti finanziari.
Al riguardo non si hanno rilievi da formulare.
ARTICOLI da 2 a 11
Procedura di negoziazione assistita da un avvocato
Le norme disciplinano la convenzione di negoziazione assistita che si sostanzia nell’accordo con il quale le parti convengono di cooperare con lealtà e buona fede per la risoluzione amichevole di una controversia, avvalendosi dell'assistenza di avvocati iscritti all’albo professionale (articolo 2, comma 1).
I commi successivi definiscono il contenuto minimo della convenzione da stipularsi in forma scritta a pena di nullità.
E’ stabilito inoltre che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità con specifico riguardo alle domande giudiziali relative:
· a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (articolo 3, comma 1, primo periodo);
· al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50 mila euro (articolo 3, comma 1, secondo periodo).
La condizione di improcedibilità descritta non trova invece applicazione per le controversie relative ad obbligazioni contrattuali nascenti da contratti perfezionati tra professionisti e consumatori (articolo 3, comma 1, ultimo periodo). E’ escluso l’obbligo dell'esperimento della nuova forma conciliativa come condizione di procedibilità anche per i procedimenti per ingiunzione, di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, in camera di consiglio e nell’azione civile esercitata nel processo penale (articolo 3, comma 3).
Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (articolo 3, comma 6).
Sono disciplinate le condizioni e le modalità dell’invito a stipulare una convenzione di negoziazione e le conseguenze di una sua non accettazione o di un mancato accordo (articolo 4). E’ stabilito, altresì, che l’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo ed è idoneo per procedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale (articolo 5).
La convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa tra i coniugi per raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio nei casi di separazione personale ovvero di la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (articolo 6, comma 1).
Alla convenzione di negoziazione non è consentito ricorrere in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. In presenza di tali soggetti l’accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica competente che lo può autorizzare o rinviare al tribunale.
La definizione dell’accordo a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (articolo 6, comma 3).
E’ recata una serie di ulteriori disposizioni che riguardano aspetti privi di rilievo finanziario quali la individuazione degli obblighi che gravano sui difensori, la tutela della riservatezza, l’interruzione della prescrizione, la raccolta dei dati relativi alle procedure di negoziazione assistita (articoli da 7 a 11).
La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, con riferimento alle norme recate dall’articolo 2, si limita ad affermare che le stesse sono volte a favorire accordi tra le parti per risolvere in via amichevole le controversie.
Con riferimento alle norme recate dall’articolo 3, la relazione tecnica evidenzia che le disposizioni sono tese a deflazionare consistentemente il contenzioso giudiziario con evidenti effetti di risparmio in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, connesse allo svolgimento dei procedimenti civili. Tanto premesso la relazione tecnica prefigura possibili effetti finanziari di minor gettito in conseguenza del mancato introito del contributo unificato, nei casi in cui il raggiungimento dell’accordo tra le parti escluda il ricorso alla controversia per via giudiziaria. In assenza di dati analitici utili a valutare con sufficiente attendibilità tali effetti finanziari, la relazione tecnica stima un onere annuo di 3,5 milioni di euro dovuto al minor gettito che sarebbe derivato dai procedimenti che potranno essere definiti, in futuro, attraverso la nuova forma conciliativa. La relazione tecnica ipotizza che circa 35.000 procedimenti ogni anno saranno definiti con la procedura della negoziazione assistita. Calcolando un importo medio del contributo unificato di 100 euro, che corrisponde, arrotondato, all’importo del secondo scaglione di valore del contributo stesso si determina il montate atteso di 3,5 milioni.
Per quanto concerne gli articoli 4, 5 la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma la neutralità finanziaria delle modificazioni, di natura prettamente procedimentale, apportate agli articoli 2, 3 e 5 in sede di conversione.
Con riferimento alle norme recate dall’articolo 6 la relazione tecnica, riferita al testo iniziale, sulla base di dati statistici disponibili, indica in 80.624 casi il numero complessivo di procedimenti sopravvenuti in materia di separazione e divorzio consensuali, dei quali circa il 50 per cento avviene con presenza di figli minori. Il numero dei casi di possibile utilizzo dell’istituto della convenzione della negoziazione assistita da un avvocato, ammonta, pertanto, a 40.312. La relazione tecnica ipotizza che in circa il 25 per cento dei casi in ragione d’anno, ossia in 10.000 casi, gli interessati aderiranno all’istituto della negoziazione assistita. La relazione tecnica valuta tale stima prudenziale. Considerato che, per tale tipologia di procedimenti, il contributo unificato dovuto dalle parti ammonta a 43,00 curo e che non è dovuto il diritto forfettario di notifica, di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, il minor gettito per l’erario è stato valutato in circa 430.000 euro annui.
La relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte con il maxiemendamento, afferma che l’estensione della convenzione assistita da un avvocato in tema di separazione e divorzio, in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non sufficienti, potrebbe determinare un minor gettito per l’erario da contributo unificato. In tali casi l’accordo raggiunto tra le parti deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica che, in caso di mancata autorizzazione, lo trasmette al tribunale per l’avvio del procedimento, che è soggetto al pagamento del contributo unificato. La RT afferma che il possibile effetto finanziario negativo è di natura trascurabile, pari a 64.500 euro annui e che comunque la clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 22, consentirà di intervenire, a seguito di monitoraggio del gettito, sulla misura dello stesso contributo al fine di reperire eventuali ed ulteriori risorse in caso di scostamento dalle previsioni di gettito.
La relazione tecnica afferma che gli articoli da 7 a 11 riguardano aspetti che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e come affermato dalla RT riferita al maxiemendamento gli adempimenti previsti dall’art. 11 relativi all’attività di monitoraggio e comunicazione alle Camere, da parte del Ministero della giustizia delle procedure di negoziazione assistita verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo si rileva, preliminarmente, che la relazione tecnica da un lato sconta un onere per il mancato introito di versamenti da contributo unificato e dall’altro non quantifica i risparmi derivanti dal minor carico amministrativo da affrontare in conseguenza della riduzione del contenzioso. Tale approccio sembra coerente con una dimensione delle spese non modulabile sulla base dei carichi amministrativi; diversamente se il contributo avesse proprio tale natura, ossia di contributo, a minor carico lavorativo dovrebbe corrispondere una minore spesa. Sul fronte della possibile non modulabilità della spesa testimonia anche il fatto che di recente gli introiti derivanti dall’incremento del contributo unificato sono stati destinati a spese di personale. Appare dunque opportuno, anche al fine di effettuare valutazioni coerenti con riferimento ad altre norme recate dal testo in esame ed a eventuali norme introdotte in futuro, che sia chiarito se qualsivoglia intervento di natura deflattiva del contenzioso debba essere comunque coperto (in quanto verrebbero meno risorse utilizzate per il pagamento di spese non comprimibili) ovvero se la copertura disposta rivesta carattere prudenziale essendo disposta a fronte di risparmi quantificabili solo a consuntivo.
Sotto i profili di quantificazione si prende atto delle stime proposte dalla relazione tecnica pur rilevando che, con riferimento in particolare alle norme recate dall’articolo 2, andrebbero esplicitati i criteri che sono stati utilizzati per ipotizzare il numero dei minori procedimenti attivati e l’introito medio stimato a titolo di contributo unificato.
Si rileva che il parametro relativo ai casi complessivi di procedimenti sopravvenuti in materia di separazione e divorzio consensuali, indicato dalla relazione tecnica relativa all’articolo 6, come anche evidenziato nel corso dell’esame al Senato, non coincide con il dato da ultimo pubblicato nel sito del Ministero della giustizia relativo all’anno 2012.
Nulla da osservare, infine, per quanto concerne la norma che prevede che, quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Dal tenore letterale della norma, come ribadito nella citata nota della RGS del 7 ottobre 2014, sembra risultare che la mancata corresponsione del compenso rimane in carico all’avvocato e questa circostanza determinerebbe l’assenza di oneri per la finanza pubblica.
Semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio
Le norme consentono che la richiesta congiunta di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio possa essere formalizzata innanzi all’ufficiale di stato civile del comune di residenza o del comune presso cui è trascritto o iscritto l'atto di matrimonio.
La disciplina in esame non si applica in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
L'accordo di separazione tiene luogo dei pertinenti provvedimenti giudiziali.
E' modificata la tabella D allegata alla legge n. 604/1962 per stabilire che il diritto fisso spettante ai comuni all'atto del perfezionamento dei nuovi accordi di separazione non può superare l'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio[5].
La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, richiamando quanto già specificato a commento delle disposizioni recate dall’articolo 6, indica in 80.624 casi il numero complessivo di procedimenti sopravvenuti in materia di separazione e divorzio consensuali, dei quali circa il 50 per cento avviene con presenza di figli minori. La relazione tecnica stima che in circa 7.000 casi gli interessati potrebbero avvalersi del nuovo istituto; in tali casi non sarebbe più corrisposto il contributo unificato dovuto per l’attivazione del procedimento giudiziale pari a 43,00. Il minor gettito per l'erario si valuta, conseguentemente, in circa euro 301.000 euro annui.
Con riferimento alla novella operata dal comma 6 alla tabella D allegata alla legge n. 604/1962, la relazione tecnica evidenzia che l'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, ammonta ad euro 16 per ogni foglio. Tale introito potrà essere utilizzato dai Comuni per compensare le spese associate ai nuovi adempimenti connessi all'articolo in esame.
La relazione tecnica, riferita alle modifiche apportate all’art. 12 rappresenta che le stesse hanno natura procedimentale e non producono effetti finanziari.
Al riguardo si ribadisce quanto già evidenziato a commento delle norme recate dagli articoli da 2 a 11, alla cui scheda si rinvia, ossia che andrebbero acquisite indicazioni sui criteri che sono stati utilizzati per ipotizzare il numero dei minori procedimenti attivati e l’introito medio stimato a titolo di contributo unificato.
Si prende atto del fatto che la relazione tecnica ipotizza che l'imposta fissa di bollo dovuta ai Comuni all'atto del perfezionamento dei nuovi accordi di separazione, pari a 16 euro per ogni foglio, si assume sufficiente a compensare le spese associate ai nuovi adempimenti connessi all'articolo in esame. Si ravvisa, peraltro, l’opportunità di fornire elementi di valutazione aggiuntivi tesi a dimostrare tale compensatività.
Modifiche al regime di compensazione delle spese
Le norme stabiliscono che la compensazione delle spese possa essere disposta dal giudice
solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità della questione decisa o mutamento della giurisprudenza. La nuova disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.
La relazione tecnica afferma che la norma è tesa a disincentivare il contenzioso civile, incidendo sull'istituto della compensazione delle spese processuali, largamente utilizzato nella pratica applicativa. La frequente compensazione delle spese, secondo la relazione illustrativa, costituisce incentivo alla lite, dal momento che la soccombenza, secondo l’attuale prassi, perde un suo naturale e rilevante costo.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione e dichiarazioni rese al difensore
Le norme introducono l’articolo 183-bis nel codice di procedura civile per disciplinare il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione. Tale passaggio può essere disposto per le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica e che risultino di minore complessità (articolo 14).
Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
Nel medesimo codice di procedura civile è introdotto, altresì, l’articolo 257-ter concernente le dichiarazioni scritte. In particolare è stabilito che la parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi rilasciate al difensore che ne attesta l'autenticità. Tale norma è venuta meno a seguito della soppressione dell’articolo 15 in sede di conversione del decreto.
La relazione tecnica, con riferimento all’articolo 14, afferma che le disposizioni implicano una evidente razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali negli uffici giudiziari.
Con riferimento all’articolo 15 la relazione tecnica afferma che la norma è finalizzata ad accelerare e a razionalizzare le procedure dell'assunzione delle prove.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme in esame perseguono la finalità di semplificare lo svolgimento di alcuni tipi di cause.
Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e ferie dei magistrati
Le norme modificano l'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 stabilendo che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è disposta dal 6 al 31 agosto di ciascun anno mentre la normativa previgente la disponeva dal 1° agosto al 15 settembre.
In sede di esame al Senato è stato ripristinato il termine iniziale del 1° agosto.
E’, inoltre, introdotto l’articolo 8-bis nella legge 2 aprile 1979, n. 97[6], per stabilire che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.
Le disposizioni sopra descritte acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.
La relazione tecnica riferisce che la modifica del regime di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è teso ad accelerare la definizione dei procedimenti ordinari, senza determinare effetti finanziari negativi a carico del bilancio.
La relazione tecnica afferma, inoltre, che la fissazione a 30 giorni del periodo annuale di ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato è priva di effetti finanziari.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti
La norma, integrando l’articolo 1284 del codice civile, prevede che, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione, termine che è stato modificato dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma che la disposizione interviene sulla disciplina del tasso di interesse moratorio durante la pendenza della lite, nel senso che, nel caso di mancanza di specifica previsione, la misura del predetto tasso deve considerarsi pari a quella prevista dalle disposizioni in materia di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, attuata con D.lgs. n. 231 del 2002.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la norma non è suscettibile di determinare effetti negativi a carico del bilancio dello Stato.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare con riferimento ai profili di quantificazione.
Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione
La norma prevede quanto segue:
- viene introdotto l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo.
La relazione illustrativa chiarisce che la ragione di tale previsione risiede nel fatto che la formazione dei fascicoli dei processi esecutivi, sia mobiliari che immobiliari, costituisce un forte rallentamento dell’attività dei tribunali. Le cancellerie a ciò deputate devono infatti far fronte ad un numero rilevantissimo di esecuzioni provvedendo autonomamente all’iscrizione a ruolo della procedura. La relazione afferma, inoltre, che, in considerazione dell’imminente obbligatorietà del deposito telematico degli atti (a partire dal 30 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto-legge n. 179/2012), sembra indifferibile un adeguato intervento normativo sul piano processuale;
- l’ufficiale giudiziario procedente, provvede a consegnare l'atto al creditore procedente, chiamato a predisporre la nota d'iscrizione a ruolo e a presentarla unitamente al pignoramento, al titolo esecutivo ed al precetto. Il creditore deve depositare presso la cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione al ruolo entro quindici giorni dalla consegna. La non tempestiva iscrizione a ruolo dell'esecuzione ad opera del creditore procedente determina l'inefficacia del pignoramento;
- si stabiliscono gli elementi che la nota d'iscrizione a ruolo deve contenere;
- il Ministro della giustizia, con proprio decreto può individuare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo;
- le disposizioni in esame si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;
- intervenendo sull’articolo 16-bis del DL n. 179/2012, si prevede, inoltre, che il deposito della nota di iscrizione a ruolo deve essere effettuato con modalità telematiche a decorrere dal 31 marzo 2015.
La relazione illustrativa chiarisce che a norma dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 a decorrere dal 30 giugno 2014 l'obbligo di deposito telematico riguarda tutti gli atti endoprocessuali nei procedimenti incardinati dopo la predetta data. In forza della modifica che col provvedimento in conversione si introduce all'articolo 16-bis, comma 2, si dispone il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo a partire dal 31 marzo 2015. Fino a tale data, l'intervento normativo - afferma la relazione - comunque spiegherà effetti, posto che la nota di iscrizione sarà oggetto di lettura automatica (col sistema del codice a barre) con conseguente, immediato sgravio dell'attività di cancelleria. Al Senato è stato introdotto il comma 2-bis che dispone l’inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo.
La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma che la norma in esame prevede l'obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, una autonoma nota di iscrizione a ruolo attraverso l'utilizzo di apposito atto strutturato (XSD) che, a decorrere dal 31 marzo 2015, in coerenza con la graduale introduzione delle disposizioni di cui all' art. 16-bis del D.L. n. 179 del 2012 in materia di processo civile telematico, consentirà ai creditore la trasmissione telematica della suddetta nota di iscrizione a ruolo. L'introduzione della specifica procedura informatizzata per la gestione dei processi di esecuzione mobiliare ed immobiliare, connessa, in particolare, all'introduzione di specifici forms da utilizzare con le dotazioni informatiche già in uso presso gli uffici giudiziari, comporta un onere quantificato prudenzialmente in euro 150.000. La RT afferma che tale quantificazione è stata fornita dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero di giustizia e valutata sulla base di analoghi interventi implementativi degli applicativi in uso presso gli uffici giudiziari, già realizzati dalla stessa Direzione generale, che hanno comportato le seguenti spese:
Studio di fattibilità e progettazione |
5% del costo stimato |
Realizzazione delle modifiche al Software applicativo |
70% del costo stimato |
Collaudo ed assistenza all’installazione presso gli uffici giudiziari |
25% del costo stimato |
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento, afferma la natura procedimentale delle norme modificate che non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.
Al riguardo, pur tenuto conto dell’esiguità dell’onere stimato, appare opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere, considerato, fra l’altro, che secondo quanto affermato dalla RT la quantificazione dell’onere è stata valutata sulla base di analoghi interventi implementativi degli applicativi in uso presso gli uffici giudiziari.
Andrebbe, inoltre, fornito un chiarimento in merito alla dinamica della spesa in esame, tenuto conto che, in base al dettato normativo, l'attivazione della nuova procedura avverrà a decorrere dal 31 marzo 2015 e che l’articolo 22, il quale reca la copertura della disposizione in esame, pone l’onere integralmente a carico dell’anno 2014.
Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo
La norma prevede quanto segue:
- su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Con tale autorizzazione, fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno[7], il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti (comma 1, lett. d));
- viene stabilito che le vendite ad incanto sono disposte solo quando il giudice ritiene probabile che il prezzo del bene posto in vendita superi della metà il valore del bene stesso (comma 1, lettera d-bis);
- sono introdotte norme sul pignoramento e la custodia di autoveicoli (comma 1, lettera d-ter);
- l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia (comma 2, lett. a));
- con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati. È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il predetto decreto del Ministro della giustizia. L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati è gratuito. Viene estesa la procedura di ricerca telematica dei beni da pignorare (comma 2, lett. a));
- quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo (comma 2, lett. b));
- quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione. In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede. Le somme complessivamente percepite sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati, il compenso è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno (comma 4);
- le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui (comma 5);
- le disposizioni in esame si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 6).
La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, precisa che la disposizione è tesa a migliorare l'efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare attraverso la possibilità, da parte dell'ufficiale giudiziario, di accedere alle banche dati pubbliche contenenti informazioni patrimoniali e dei rapporti finanziari rilevanti ai fini dell'esecuzione.
Con riferimento al comma 2, lett. a), la RT afferma che l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati è gratuito ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del “Codice dell’amministrazione digitale” di cui al d.lgs. n. 82/2005. L’accesso alla procedura di ricerca con modalità telematiche di beni da pignorare può essere autorizzata dal giudice su istanza del creditore e comporta il pagamento di un contributo unificato pari ad euro 43,00, "alternativo" al contributo unificato dovuto per l’istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati (articolo 14, comma 1 del D.P.R. n. 115 del 2002).
La RT afferma, quindi, che da un’analisi dei dati in possesso dell’amministrazione è possibile stimare in circa 100.000 le procedure di ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare. Applicando a tale dato il contributo unificato di euro 43,00 ottiene un gettito che potrebbe attestarsi gradualmente in circa 4,3 milioni di euro annui.
La RT afferma poi che “poiché il contributo unificato dovuto per l’istanza di ricerca con modalità telematica non è alternativo al contributo unificato dovuto per l’istanza, per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati (di cui all’articolo 14, comma 1 del D.P.R. n. 115 del 2002)”, il gettito che scaturisce dalla disposizione in esame costituisce una nuova entrata per il bilancio dello Stato che può essere utilizzata per compensare adeguatamente il minor gettito derivante dalle disposizioni contenute negli articoli 3, 6 e 12 del decreto in esame, in relazione alle quali è ragionevole ritenere analoghe dinamiche di gradualità degli effetti finanziari.
Con riferimento alla prevista istituzione del Registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", la RT rappresenta che i relativi oneri connessi, valutati di modesta entità, potranno essere sostenuti con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio per la spesa informatica, gestiti dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia.
La RT rappresenta, infine, la neutralità finanziaria per il Bilancio dello Stato delle disposizioni tese ad attribuire dei compensi "aggiuntivi" a favore dell'ufficiale giudiziario o funzionario che ha proceduto all'interrogazione delle banche dati o al pignoramento, in quanto, rientranti tra le spese di esecuzione e posti ordinariamente a carico delle parti interessate alle relative procedure.
La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, afferma che le attività amministrative e procedimentali svolte dall’autorità giudiziaria saranno volte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Al riguardo, preso atto che la Nota della RGS del 7 ottobre 2014 chiarisce che il contributo per la ricerca telematica ha natura aggiuntiva rispetto ai contributi già dovuti a legislazione vigente, si rileva che la RT non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della stima di un numero pari a circa 100.000 procedure all’anno di ricerca con modalità telematiche. Non vengono, inoltre, fornite informazioni circa l’andamento per cassa del maggior gettito atteso. Infatti pur considerando la decorrenza delle disposizioni in esame a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, così come indicato al comma 6, non risultano indicate ipotesi circa i tempi effettivi in cui potrà entrare a regime la nuova istanza di ricerca con modalità telematica che consentirà l’introito effettivo del potenziale maggior gettito stimato in 4,3 mln di euro. In proposito occorre tener conto, fra l’altro, che non risulta indicato il termine entro il quale dovrà essere emanato il decreto attuativo del Ministro della giustizia. Tale chiarimento appare necessario considerando che le maggiori entrate stimate sono utilizzate a copertura degli oneri derivanti dagli articoli 3, 6 e 12 anch’essi caratterizzati da incertezza rispetto al tempo della loro manifestazione.
Esecuzione forzata dei crediti delle rappresentanze diplomatiche
La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, esclude dall’esecuzione forzata le somme depositate su conti correnti o postali per il quale il capo della rappresentanza diplomatica ha comunicato al Ministero degli affari esteri ed all’istituto depositario, che i conti sono esclusivamente destinati all’espletamento delle funzioni diplomatiche.
La relazione tecnica riferita al maxi emendamento afferma che la norma non determinare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
La norma prevede quanto segue:
- per la procedura fallimentare, di concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale e per le procedure esecutive individuali su beni immobili l'obbligo, a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale, di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale[8]. In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali;
- il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico e a cui viene trasmessa con modalità telematiche;
- il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del medesimo Ministero, al quale sono sottoposti con modalità telematiche;
- i dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali;
- per l'attuazione delle disposizioni in esame il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, precisa che la norma prevede l'introduzione di rapporti riepilogativi "finali", con modalità telematica, delle procedure esecutive, concorsuali e fallimentari, allo scopo di fornire dati statistici unitari, anche su base nazionale, necessari a verificare l'esito e l'efficienza delle citate procedure. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi, saranno estratti ed elaborati a cura del ministero della giustizia ed inseriti nell'ambito delle rilevazioni statistiche nazionali.
La RT afferma, inoltre, che gli interventi connessi alla realizzazione e alla gestione del sistema centralizzato ai fini del monitoraggio, richiedono attività di analisi (5 per cento del costo stimato), progettazione (5 per cento del costo stimato), realizzazione e messa in produzione di un'applicazione per la raccolta dei dati dalle fonti locali (registri di cancelleria) e la loro analisi aggregata (70 per cento del costo stimato). Il sistema deve, altresì, comprendere un meccanismo di estrazione, trasformazione, elaborazione, con relativa base di dati (10 per cento del costo stimato), nonché una interfaccia di gestione e monitoraggio ed un front-end di reportistica dinamica (10% del costo stimato). La RT afferma che si può stimare un onere quantificato in euro 400.000,00 per il 2014 per la realizzazione del sistema centralizzato di raccolta e analisi dei dati ai fini del monitoraggio, nonché un onere di euro 100.000,00 a regime per il funzionamento e la manutenzione del predetto sistema. La RT chiarisce che tale quantificazione è stata fornita dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero di Giustizia e valutati sulla base di analoghi interventi già realizzati dalla stessa Direzione generale.
La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento afferma che le modifiche introdotte hanno carattere meramente formale e di coordinamento del testo.
Al riguardo appare opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere.
Tramutamenti successivi dei magistrati
Le norme disciplinano i tramutamenti successivi dei magistrati al fine di ridurre al massimo i tempi di copertura dei posti vacanti.
Il comma 1 stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi. Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.
Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».
Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La relazione tecnica, riferisce che si tratta di una semplificazione delle procedure tese a ridurre i tempi dei posti vacanti all'esito delle procedure di tramutamento orizzontale dei magistrati, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Istituzione degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra
La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, ripristina gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra già soppressi in attuazione delle circoscrizioni giudiziarie. Ai magistrati onorari ed al personale amministrativo necessario al funzionamento degli uffici si fa fronte mediante trasferimenti da altri uffici del giudice di pace. La norma autorizza la spesa di 315.000 euro a decorrere dall’anno 2015.
La relazione tecnica riferita al maxi emendamento afferma che sono state prese in considerazione le sole spese di funzionamento delle istituende strutture, in quanto alla copertura dell’organico di magistratura ed amministrativo si provvederà con l’assegnazione di personale in servizio presso le sedi principali, nei limiti delle dotazioni organiche esistenti. Le spese di funzionamento sono state quantificate in base alla media storica riferita al triennio 2010-2012 per l’ufficio di Ostia, pari a 211.000 euro annue e per il triennio 2011-2013 per l’ufficio di Barra, pari a 106.000 euro annue, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
Al riguardo andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo circa l’effettiva congruità della spesa prevista, in ragione delle possibili necessità di organico emergenti negli uffici di provenienza a seguito dei trasferimenti da effettuarsi nei nuovi uffici.
La norma dispone che alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, e 12 del presente decreto, valutate in euro 4.364.500 annui e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 18, 20 e 21-bis del presente decreto, pari a euro 550.000 per l’anno 2014 e a euro 417.000 a decorrere dall’anno 2015, si provvede:
a) quanto ad euro 550.000 per l’anno 2014, ad euro 481.500 per l’anno 2015 e ad euro 100.000 a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 381.500 euro a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”della missione “Fondi da ripartire” dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) quanto a 4.3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all’articolo 19 del presente decreto.
Il comma 2 prevede, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio semestrale delle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’aumento degli importi del contributo unificato di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’articolo 19, comma 3, del presente decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall’attività di monitoraggio.
Ai sensi del comma 3, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo del comma 3.
Ai sensi del comma 4, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al riguardo, si segnala che non viene specificata la decorrenza delle minori entrate derivanti dagli articoli 3, 6, e 12, valutate in euro 4.364.500 annui, nonché quella delle maggiori entrate di cui all’articolo 19, utilizzate a copertura, ai sensi della lettera c), per un ammontare pari a 4,3 milioni di euro annui.
Al riguardo sarebbe opportuno che il Governo chiarisca tali decorrenze, al fine di consentire di verificare la corrispondenza temporale tra gli oneri complessivi del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.
Con riferimento alle risorse utilizzate per la copertura finanziaria, si segnala che il fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) e l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, recano le necessarie disponibilità. Infine, per quanto concerne l’utilizzo delle maggiori entrate relative all’aumento degli importi del contributo unificato, di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’articolo 19, comma 3, del presente decreto, si rinvia alle osservazioni già formulate con riferimento al suddetto articolo 19.
[1] Nota RGS del 7 ottobre 2014, prot. 77333.
[2]Il prospetto riepilogativo riportato si riferisce agli effetti scontati con riferimento al testo iniziale del provvedimento.
[3] Si tratta di cause pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non é stata assunta in decisione.
[4] A norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
[5] Pari a 16 euro per ogni foglio ai sensi dell’articolo 4, della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
[6] Recante norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato.
[7] Ai sensi dell'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121.
[8] Da redigere in conformità a quanto già previsto dall'articolo 33, quinto comma, della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).