Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: (AC 2679-bis) Emendamenti del Governo - Legge di stabilità 2015
Riferimenti:
AC N. 2679/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 154
Data: 18/11/2014
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

Verifica delle quantificazioni

 
A.C. 2679-bis

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2015)

 

 

Emendamenti del Governo

31.43, 31.42 e 34.17

 

 

N. 154 – 18 novembre 2014

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

Emendamento 31.42 del Governo (Articolo 31, comma 16) Immobili della difesa   2

Emendamento 31.43 del Governo (Articolo 31, comma 20-bis) Agenzia Industria difesa (AID). 3

Emendamento 34.17 del Governo (Articolo 34, comma 2) Camere di commercio e tesoreria unica.. 5

 


Emendamento 31.42 del Governo (Articolo 31, comma 16) Immobili della difesa

Si rammenta che l’art. 31, commi 15 e 16 del DDL di stabilità (AC 2679-bis) dispone che il Ministero della difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017 (comma 15). Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 15 nei termini previsti, gli alloggi liberi sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d’asta pari al 20 per cento (comma 16).

La norma integra il comma 16 dell’art. 31, prevedendo che per gli alloggi liberi qualificati di pregio il Ministero della difesa è autorizzato ad esperire la procedura della vendita all'asta con incanto utilizzando anche la modalità della vendita in blocco[1]. Vengono ridotti da 60 a 30 e da 30 a 15 giorni i termini rispettivamente previsti ai commi 6 e 10, dell’art. 405 del DPR n. 90/2010, per poter visitare gli alloggi da parte dei dipendenti del Ministero della difesa che ne facciano richiesta e per la comunicazione dell’accettazione del prezzo di acquisto da parte dell’aggiudicatario dell’asta. Viene disposto, inoltre, che i contratti di compravendita sono stipulati entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto di accettazione del prezzo di acquisto, nell'interesse del Ministero della difesa, pena la decadenza dal diritto di acquisto.

 

La relazione tecnica, riferita al’emendamento governativo in esame, afferma che la modifica interviene sull'art. 31, integrandone il comma 16. Il citato comma, nella formulazione attuale, prevede, allo scopo di garantire il buon esito delle procedure di dismissione degli immobili in uso, la riduzione del prezzo di vendita da porre a base d'asta, ciò anche al fine di scongiurare che i relativi bandi, in corso di finale predisposizione, possano andare deserti. La misura si pone nell'ottica di consentire alla Difesa il conseguimento dell'obiettivo indicato al comma 15, consistente nella realizzazione di introiti per l'erario, pari a 220 milioni per il 2015 e 100 milioni, rispettivamente per il 2016 ed il 2017, attraverso la vendita del proprio patrimonio immobiliare, specialmente degli alloggi.

Sempre nell'ottica di realizzare nei tempi previsti l'introito dei citati ingenti importi, con l'integrazione proposta con il presente intervento, si intende:

a) consentire, per gli alloggi di pregio, la possibilità di applicare  le procedure di vendita all'asta, "dinamica" all'incanto, anche in blocco, al fine di evitare di dover provvedere ad emanare nuovi bandi in caso di aste andate deserte, oltremodo onerosi in termini di tempo e denaro;

b) ridurre del 50 per cento i termini procedimentali previsti per l'esperimento delle aste, concernenti l'effettuazione delle visite degli alloggi da parte dei possibili acquirenti (da 60 a 30 giorni), l'accettazione del prezzo di vendita con trasmissione della caparra confirmatoria (da 30 a 15 giorni) e il rogito notarile (da 120 a 60 giorni).

La RT afferma, pertanto, che la norma rafforza la possibilità di conseguire gli effetti sui saldi di finanza pubblica già indicati nella relazione tecnica originaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla RT in merito alla finalità della disposizione in esame che appare volta a favorire l’effettivo conseguimento degli  effetti sui saldi di finanza pubblica ascritti all’art. 31, commi 15-18 del DDL di stabilità 2015.

 

Emendamento 31.43 del Governo (Articolo 31, comma 20-bis) Agenzia Industria difesa (AID)

Normativa vigente: l’art. 2190 del Codice dell’ordinamento militare dispone, a decorrere dal 2015, la soppressione della contribuzione[2] a carico del bilancio dello Stato in favore dell'Agenzia industrie difesa[3] (AID). La norma prevede, inoltre, che qualora il processo di risanamento delle unità produttive facenti capo all’AID non risulti conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non sia presentato al Ministero della difesa, si proceda alla liquidazione[4], di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione delle attività dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi[5] (comma 1).

L'Agenzia industrie difesa viene, inoltre, autorizzata a prorogare i contratti a tempo determinato - di cui all'art. 143, comma 3, del DPR n. 90/2010[6] - comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa già sostenuta nel 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del 10 per cento, del 20 per cento e del 30 per cento[7] (comma 3).

Il DPCM 13 gennaio 2014, ha disposto la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del CNEL e dell'AID, in attuazione dell'art. 2 del DL n. 95/2012, fissando all’art. 1, comma 2, tab. 2, con riguardo all’AID, la dotazione organica per i dirigenti in 19 unità complessive, delle quali 6 unità di II fascia/amministrativo e 13 di II fascia/tecnico.

La norma prevede la proroga al bilancio 2016 del termine – riferito al bilancio 2014 dal comma 1 dell’art. 2190 del Codice dell’ordinamento militare - entro il quale le unità produttive e industriali gestite dall’Agenzia industrie difesa (AID) devono conseguire l’obiettivo dell’economica gestione.

Dovrà, altresì, essere assicurata una riduzione delle spese per il personale a tempo determinato dell’AID non inferiore al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2014. A tal fine, viene previsto che il termine dei contratti a tempo determinato stipulati dall’AID[8], fissato dal comma 3, dell’art. 2190 del COM in via ultimativa al 31 dicembre 2014, possa essere prorogato dalla medesima Agenzia - per un numero massimo di un terzo dei contratti - fino al 31 dicembre 2015.

Viene, infine, disposta la rideterminazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’AID - previsti dal DPCM 13 gennaio 2014 - in 12 unità.

 

La relazione tecnica, relativa all’emendamento governativo in esame, ribadisce il contenuto della disposizione e, con riferimento alla riduzione del 60 per cento delle spese sostenute per i contratti a tempo determinato e alla proroga per il 2015 di un terzo dei medesimi contratti, afferma che, considerato un costo medio di 45.000 euro per ciascun contratto, la minore spesa per il bilancio dell’Agenzia è stimabile in circa 1 milioni di euro. Tenuto conto che l’Agenzia produce beni e servizi per il Ministero della difesa, la RT afferma che almeno il 10% del predetto risparmio possa avere una ricaduta in termini di spesa anche per il Ministero, pertanto si ascrive alla disposizione un effetto positivo di 100.000 euro a decorrere dal 2015.

 

In merito ai profili di quantificazione, posto che l’art. 2190, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare (COM) prevede la soppressione della contribuzione a carico del bilancio dello Stato in favore dell'Agenzia industrie difesa (AID) a decorrere dal 2015, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’Agenzia, nel quadro delle risorse rivenienti nel proprio bilancio e senza determinare i presupposti per nuove richieste di contribuzione a carico del bilancio dello Stato, possa proseguire per il 2016 (non è chiaro in proposito se il termine si riferisca al bilancio preventivo o consuntivo) la gestione delle unità produttive in questione.

Si ricorda in proposito che, in base alla normativa vigente, in caso di mancato conseguimento con il bilancio 2014 del processo di risanamento delle unità produttive facenti capo all’AID, si dovrebbe procedere alla liquidazione di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione[9]. Sarebbe utile quindi acquisire elementi di valutazione riguardo allo stato effettivo di conseguimento delle necessarie condizioni di economicità della gestione delle attività in questione;

Pur prendendo atto di quanto evidenziato nella RT appare, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se l’AID possa sostenere autonomamente la proroga per tutto il 2015 di un certo numero di contratti a tempo determinato – fino ad un massimo di un terzo - per i quali il comma 3 del citato art. 2190, ha disposto che le relative risorse fossero progressivamente ridotte per il 2012, il 2013 ed il 2014, rispettivamente, del 10, del 20 e del 30 per cento, rispetto al  2011 e che comunque la proroga non potesse andare oltre il 2014. Il chiarimento appare opportuno, anche in considerazione del fatto che la norma in esame dispone, altresì, per il 2015, la complessiva riduzione del 60 per cento delle spese sostenute nel 2014 per il personale a tempo determinato. Non appare inoltre chiaro se il risparmio di 100.000 euro annui che la RT ascrive nella norma debba essere anche scontato nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento. La RT, infatti, non fornisce indicazioni in proposito.

Appare altresì necessario acquisire una valutazione sulla disposizione che ridetermina in 12 unità il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’AID. Infatti, il DPCM 13 gennaio 2014, cui fa rinvio la disposizione in esame, diversamente da quanto riferito dalla stessa, non ha disposto la rideterminazione degli uffici dirigenziali dell’AID, ma, in attuazione dell'art. 2 del DL n. 95/2012, ha provveduto a rideterminare le dotazioni organiche del personale del CNEL e dell'AID, fissando la relativa dotazione organica dirigenziale non generale in 19 unità complessive. In proposito appare opportuno un chiarimento volto a precisare la portata applicativa della disposizione e i conseguenti effetti finanziari, considerato che non sempre il numero degli incarichi dirigenziali effettivamente attribuiti corrisponde al numero delle posizioni, con relativi uffici, esistenti.

 

Emendamento 34.17 del Governo (Articolo 34, comma 2) Camere di commercio e tesoreria unica

Le norme, nel testo originario, assoggettano le camere di commercio al sistema di tesoreria unica, sopprimendo contestualmente l’articolo 1, comma 45, della L. 266/2005 che ne prevedeva l’esclusione. Alla data del 1° gennaio 2015 i cassieri delle camere di commercio provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sotto conto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall’applicazione le disponibilità delle camere di commercio rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.

 

Le modifiche proposte posticipano dal 1° gennaio al 1° febbraio 2015 il versamento delle disponibilità liquide in essere presso le Camere di commercio al sistema di Tesoreria unica. Conseguentemente, la Tabella A (Fondi speciali di parte corrente), voce del Ministero dell’economia e delle finanze, viene ridotta di 1,4 milioni nell’esercizio 2015.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento 34.17 del Governo afferma che lo stesso è volto a procrastinare al 1° febbraio 2015 il versamento della liquidità alla tesoreria statale da parte dei cassieri delle Camere di commercio per consentire agli stessi cassieri e agli enti di assumere le necessarie misure organizzative. La modifica comporta un peggioramento dei tre saldi per 1,4 milioni esclusivamente nel 2015.

 

In merito ai profili di quantificazione,si rileva che la relazione tecnica riferita al testo originario stimava che l’afflusso di risorse presso la tesoreria statale si sarebbe tradotto in una minore emissione di titoli del debito pubblico, con un risparmio per il bilancio statale conseguente ai minori oneri per interessi pagati pari a 15 milioni per il 2015, 14,50 milioni per il 2016 e 13.75 milioni a partire dal 2017, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%, utilizzando il tasso medio all’emissione pari al 2%. In base a tali parametri, il maggior onere per ì’interesse derivante dal posticipo del versamento presso la tesoreria centrale (dal 1° gennaio al 1° febbraio) è stimabile in circa 1.250.000 euro. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che la proposta emendativa prevede una contestuale riduzione dei Fondi speciali di parte corrente pari a 1.400.000 euro nell’anno 2015.

 



[1]     Di cui all’art. 404, comma 12, del DPR n. 90/2010 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

[2]     La stessa norma prevede contributi statali in favore dell’AID esclusivamente per gli esercizi 2012, 2013 e 2014.

[3]     L'agenzia industrie difesa (AID) è un ente di diritto pubblico istituito come strumento operativo del Ministero della difesa, finalizzato alla razionalizzazione e all’ammodernamento delle unità Industriali del medesimo dicastero. L'AID opera secondo criteri industriali sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, con la missione di portare all'equilibrio economico gli stabilimenti industriali assegnati in gestione, in una logica di creazione di valore sociale ed economico per lo Stato e la collettività. L’AID non è ricompreso nell’elenco PA inserite nel conto economico consolidato ISTAT individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge di contabilità e di finanza pubblica.

[4]     Ai sensi della legge  n. 1404/1956.

[5]     Il comma in riferimento è stato introdotto dall’art. 7, comma 5, lett. a), del DL n. 95/2012.

[6]     L’art. 143, comma 3, del DPR n. 90/2010, prevede che l'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali.

[7]     Il comma in riferimento è stato introdotto dall’art. 5, comma 2, lett. e), n. 2, del DL n. 215/2011.

[8]     Ai sensi dell’art. 143, comma 3, del DPR n. 90/2010.

[9]     Ai sensi della legge  n. 1404/1956.