Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 2679-bis) Emendamenti del Governo - Legge di stabilità 2015
Riferimenti:
AC N. 2679-BIS/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 160
Data: 25/11/2014
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

Verifica delle quantificazioni

 
A.C. 2679-bis

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2015)

 

 

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

16.38, 17.496, 19.135, 39.015, 44.397 e 44.398

 

N. 160 – 25 novembre 2014

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

 

Emendamento 16.38 del Governo - Articolo 16 commi da 2-bis a 2–quater – Frequenze radiotelevisive.. 5

Emendamento 17.496 del Governo - Articolo 17, commi da 23-bis a 23-quinquies – Emblemi delle Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco... 7

Emendamento 19.135 del Governo - Articolo 19, commi da 11-bis a 11-sexies – Disposizioni in materia di autotrasporto... 9

Articolo aggiuntivo 39.015 del Governo - Articolo 39-bis – Sorveglianza e contrasto delle malattie infettive.. 10

Emendamento 44.397 del Governo - Articolo 44 commi da 40-bis a 40-novies – Riscossione e inesigibilità per annualità pregresse.. 11

Emendamento del Governo 44. 398 – Articolo 44, commi 40 bis e 40-ter - Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). 19

 



Emendamento 16.38 del Governo - Articolo 16 commi da 2-bis a 2–quater – Frequenze radiotelevisive

Normativa vigente: l’articolo 3-quinquies del DL n. 16/2012 prevede che i diritti d’uso per frequenze in banda televisiva - di cui al bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie speciale n. 80, dell’8 luglio 2011 - siano assegnati mediante pubblica gara indetta dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) (comma 1). La norma individua i principi in base ai quali l’AGCOM disciplina le suddette procedure di gara, tra i quali in particolare (comma 2, lett. a), la previsione che l’assegnazione delle frequenze venga disposta ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all'offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi - anziché mediante la procedura  (beauty contest) prevista dal citato bando - assicurando la separazione verticale tra fornitori di programmi e operatori di rete. La norma dispone, altresì l’annullamento del bando – di cui alla summenzionata Gazzetta ufficiale - che ha indetto la precedente procedura, rinviando ad un decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per l’attribuzione di un indennizzo ai partecipanti alla citata gara (comma 6). Il comma 7 dispone, infine, che:

•    agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera a);

•    i proventi derivanti dall’assegnazione delle frequenze affluiscono al Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica , tramite versamento sulla contabilità speciale 1201 – legge n.46/1982 – innovazione tecnologica.

La norma modifica il comma 7 del citato articolo 3-quinquies del DL n. 16/2012, stabilendo che agli indennizzi di cui al comma 6, si provvede entro il limite complessivo di euro 600.000 sugli introiti di cui al comma 2, lettera a) del medesimo  articolo 3-quiquies. Si dispone, inoltre, che  i proventi derivanti dall’assegnazione delle frequenze (di cui all’articolo 3-quinquies), anziché affluire  al Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica, vadano ad incrementare le risorse di cui al comma 9[1] dell’articolo 6 del DL n. 145 del 2013 (comma 2-bis).

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale. A tal fine vengono indicati specifici criteri (comma 2-ter).

Si dispone, infine, che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’attuazione del precedente comma 2-bis, valutati complessivamente in 31.626 milioni di euro per l’anno 2015 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali[2] (comma 2-quater).

 

La relazione tecnica afferma che la riassegnazione di cui al comma 2-bis prevede una diversa destinazione d'uso della somma già destinata dalla legge n. 44/12 ad attività rientranti nell'ambito operativo del Ministero dello Sviluppo Economico (Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46). L’introito complessivo derivante dall'esito della procedura di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre ammonta ad euro 31.626.000, versato all'erario nel 2014 e non ancora riassegnato per lo scopo indicato nella legge n. 44/12 (tali somme non risultano infatti riassegnate sulla contabilità 1201 relativa al FIT). Di questa maggiore entrata, la cifra pari ad euro 600.000 dovrà essere destinata all’indennizzo di cui al comma 6 dell'art. 3-quinquies della legge 44/12 (fissando in questo modo l'importo massimo dell’indennizzo), residuando quindi la cifra di € 31.026.000, da attribuire per il rilascio delle frequenze. La RT aggiunge che l'elemento innovativo che richiede l'aumento del fondo da destinare al rilascio delle frequenze è dato dal maggior numero e dall’estensione territoriale delle frequenze da rilasciare (76 frequenze), previste dalla delibera 480/14/Cons delI'Agcom. La RT afferma, quindi, che,  in base a quanto evidenziato, la copertura finanziaria per la misura del comma 1 è fornita dalle maggiori entrate conseguenti alla procedura di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico che nella misura di euro 31.626.000 sono destinate all’aumento del fondo da destinare al rilascio delle frequenze, che potranno essere riassegnate nel 2015. Pertanto, la norma comporta maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento per euro 31.626.000 nel 2015, in quanto le somme erano originariamente destinate ad interventi di natura rotativa per essere utilizzate nel corso del 2014. La copertura (al comma 2-quater) è assicurata, in termini di indebitamente e fabbisogno, per il medesimo importo mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

La RT afferma, infine, che il comma 2-ter non comporta nuovi o maggiori oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto dell’effettiva capienza delle risorse utilizzate a copertura (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali).

Andrebbe peraltro acquisita conferma che la nuova destinazione dei proventi derivanti dall’assegnazione delle frequenze - che la proposta emendativa finalizza alle misure compensative per gli operatori interessati dal rilascio volontario delle frequenze (ai sensi dell’ art. 6, comma 9, del D.L. n. 145/2013) - non determini effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto strutturale, tenuto conto dei criteri previsti in ambito europeo per la classificazione, ai fini di tale saldo, dei proventi in questione e del relativo utilizzo.

 

Emendamento 17.496 del Governo - Articolo 17, commi da 23-bis a 23-quinquies – Emblemi delle Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco

La norma prevede che :

·         la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, stemmi, emblemi ed ogni altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale[3], nel rispetto delle finalità istituzionali e delle finalità dei summenzionati organi (comma 23-bis)

Si applicano gli artt. 124, 125 e 126 del D.lgs. n. 30/2005 in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale. Vengono, inoltre, abrogati i commi 3-bis e 3-ter dell’art. 15, del D.lgs. 39/2009, che, rispettivamente, prevedono che l’uso di ogni segno distintivo riferito al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia riservato esclusivamente agli operatori dello stesso Corpo e che - ferma la facoltà del Capo di Dipartimento dei vigili del fuoco, di autorizzare, anche convenzionalmente, l’uso temporaneo dei summenzionati segni distintivi – sanziona l’utilizzo degli stessi per finalità di profitto con la multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato;

·         mediante uno o più regolamenti vengano individuati[4] le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini dell’applicazione del precedente comma (comma 23-ter);

·         le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, rispettivamente, al Programma “Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” dello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione "'Ordine e sicurezza pubblica" e al Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione "Soccorso civile" (comma 23-quater);

Viene, altresì, disposta l’applicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 300 del Codice dell'ordinamento militare, in materia di tutela dei diritti di proprietà industriale delle Forze armate.

Si rammenta che le disposizioni richiamate dell’art. 300 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) prevedono, rispettivamente, che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi in violazione delle disposizioni previste al comma 1, del medesimo articolo è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 (comma 2) e che il comma 2 non si applica ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative (comma 3).

 

La relazione tecnica afferma che la norma si limita a disciplinare nuove entrate provenienti dalla commercializzazione dei segni distintivi prevedendone, altresì, la riassegnazione sui pertinenti programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

L’emendamento è accompagnato da una nota illustrativa che evidenzia che la proposta normativa si rende necessaria e urgente al fine di attribuire alla Polizia di Stato o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi come già previsto per l'Arma dei Carabinieri o per la Guardia di Finanza, il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, stemmi, emblemi e di ogni altro segno distintivo, anche ai fini della tutela. giurisdizionale civile e penale per l'uso non autorizzato degli stessi nonché per consentire la stipula di contratti di sponsorizzazione e di contratti assimilati,  ai sensi dell’art. 26 del codice dei contratti pubblici. Attraverso la stipula di detti contratti, infatti, la Polizia di Stato o il Corpo nazionale dei vigili del fuoco attingerebbero a fonti di finanziamento aggiuntivo da destinare al soddisfacimento delle esigenze connesse allo svolgimento delle attività istituzionali non direttamente correlate all'attività operativa. Si rappresenta altresì che il compenso quale corrispettivo del diritto all'uso del marchio potrà consistere in un importo fisso corrisposto in un'unica soluzione, ovvero nella fornitura di beni e servizi di equivalente valore, o in un importo iniziale cui andrebbero ad aggiungersi importi rateizzati ragguagliati a una percentuale, anche variabile nel tempo, del fatturato relativo al bene commercializzato (royalty). Analogamente alla norma primaria relativa alla Guardia di finanza, la proposta normativa rinvia le modalità attuative ad un regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/2013.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare utile acquisire una conferma dal Governo, che le modalità di utilizzo delle entrate derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi siano tali da garantire l’allineamento temporale tra acquisizione ed impiego delle risorse e da escludere comunque effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Emendamento 19.135 del Governo - Articolo 19, commi da 11-bis a 11-sexies Disposizioni in materia di autotrasporto

La norma apporta alcune modifiche al d.lgs. n. 286 del 2005 e al DL n. 112/2008 in materia di autotrasporto. In particolare, viene disposto, fra l’altro, quanto segue:

-          vengono aggiornate le definizioni di vettore, committente e sub-vettore;

-          viene dettata una disciplina della sub-vezione;

-          viene stabilito il principio che nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti;

-          viene previsto che il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto la regolarità dei vettori con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi. Qualora tale verifica non venga effettuata, il committente è obbligato in solido con il vettore entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti.

 

La relazione tecnica afferma che la proposta emendativa non determina oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa è finalizzata a garantire la regolarità e la legalità dell’autotrasporto di cose per conto di terzi ed il suo contenuto è direttamente connesso alla garanzia di regolare pagamento degli oneri fiscali, contributivi del lavoro ed assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto. Pur non avendo alcun effetto sui saldi di bilancio, l’emendamento può attivare un meccanismo virtuoso in forza del quale potrebbe emergere una gran parte di attività che allo stato viene svolta in nero e sfugge assolutamente al controllo del fisco.

La RT afferma, infine, che la proposta emendativa si è resa necessaria alla luce della sentenza del 4 settembre 2014 della Corte di Giustizia UE che, pronunciandosi in via pregiudiziale (su richiesta del TAR) sulla corretta interpretazione del Trattato UE in materia di libertà di concorrenza ha, de facto, statuito in ordine alla non conformità con il Trattato della normativa sui costi minimi, che, pertanto, viene superata dalle nuove disposizioni introdotte, riproponendo il principio di “libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci”, in perfetta aderenza alle disposizioni comunitarie.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto di quanto affermato dalla RT.

 

Articolo aggiuntivo 39.015 del Governo - Articolo 39-bis – Sorveglianza e contrasto delle malattie infettive

La proposta emendativa introduce l’articolo 39-bis, in base al quale:

-       il Ministero della salute è autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessarie a potenziare le attività di prevenzione e contrasto delle malattie infettive e diffusive, anche mediante l’acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie. A tal fine viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni a decorrere dal 2016;

-       viene inoltre autorizzato l’incremento della quota dell’1% del fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 502/1992 mediante un contributo straordinario in conto capitale di 2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Tali contributi  sono finalizzati a garantire l’avvio dell’attività nell’unità per alto isolamento dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma.

Si ricorda che l’articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 502/1992 ha stabilito che una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, deve essere trasferita in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità, per essere utilizzata per il finanziamento di specifiche attività indicate dal testo (ricerca, programmi speciali di sperimentazione, valutazione dei servizi, comunicazione con i cittadini, tecnologie e biotecnologie sanitarie etc.).

Al relativo onere si provvede:

          quanto a 3 milioni di euro nel 2015, 1,5 milioni nel 2016 e nel 2017, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente (Tabella A), accantonamento Ministero della salute;

          quanto a 2 milioni di euro nel 2015, 1 milione nel 2016 e nel 2017, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte capitale (Tabella B) accantonamento Ministero della salute.

 

La relazione tecnica riferita all’articolo aggiuntivo del Governo precisa che lo stanziamento che si prevede di adeguare per finalità di prevenzione e di contrasto alle malattie infettive riguarda l’apposito capitolo di bilancio del Ministero della salute: capitolo 4383/1.

Per quanto attiene all’avvio delle attività nell’unità per alto isolamento dell’Istituto Spallanzani di Roma, la RT quantifica i costi complessivi dell’allestimento del presidio sanitario in 4 milioni di euro, di cui 2 per l’anno 2015 e 1 per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Le voci di costo sono indicate nella seguente tabella:

 

INTERVENTO

COSTO STIMATO

(euro)

Start up unità alto isolamento: lavori propedeutici, attrezzature elettromedicali, autoclavi, arredi, collegamenti/cablaggi, dotazione informatica

 

 

2.810.000

Beni sanitari: reagenti consumabili/kit, dispositivi medici, materiali per prelievi e contenitori, dispositivi di protezione individuale, farmaci, disinfettanti etc.

 

 

1.030.000

 

Manutenzioni

 

160.000

 

 

Totale

 

4.000.000

 

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, tenuto conto che gli oneri sono limitati all’entità dei rispettivi stanziamenti.

 

Emendamento 44.397 del Governo - Articolo 44 commi da 40-bis a 40-novies – Riscossione e inesigibilità per annualità pregresse

Normativa vigente: l’articolo 19 del D. Lgs. 112/1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione) stabilisce l’obbligo per i concessionari della riscossione di presentare una comunicazione di inesigibilità all’ente creditore per ottenere il discarico delle quote iscritte a ruolo (comma 1).

Sono stabilite le condizioni in presenza delle quali il concessionario della riscossione perde il diritto al discarico. Si tratta delle seguenti ipotesi (comma 2):

·         il concessionario non ha notificato al debitore la cartella di pagamento entro nove mesi dalla data di consegna del ruolo (ovvero tre mesi rispetto alla scadenza della rata in riferimento ad una specifica ipotesi di rateizzazione del debito tributario) [lettera a)];

·         il concessionario non ha presentato all’ente creditore la resocontazione annuale relativa ai ruoli consegnati in uno stesso mese (la prima comunicazione deve essere effettuata entro diciotto mesi dalla data di consegna del ruolo [lettera b)];

·         il concessionario non ha presentato, entro tre anni dalla consegna del ruolo da parte dell’ente creditore, la comunicazione di inesigibilità di cui al comma 1. Sono previste ipotesi di integrazione nei casi di procedure ancora attive allo spirare del suddetto termine [lettera c)];

·         il concessionario non ha proceduto all’azione esecutiva (diversa dall’espropriazione mobiliare). In particolare non ha effettuato il pignoramento dei beni del debitore risultanti dal sistema informativo ovvero sui nuovi beni comunicati dall’amministrazione finanziaria. Tale ipotesi non si applica nel caso in cui il mancato pignoramento su alcuni beni è giustificato dal pignoramento su altri beni per un valore almeno doppio al credito da riscuotere [lettera d)];

·         il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall’ufficio [lettera d-bis)];

·         mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo per cause imputabili al concessionario [lettera e)].

Trascorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, il concessionario è automaticamente discaricato (comma 3).

Fino al momento del discarico l’ufficio può inviare nuove comunicazioni o richiedere aggiornamenti al concessionario (commi 4 e 6).

Il concessionario è tenuto a conservare, fino al discarico delle quote, la documentazione relativa alle procedure esecutive (comma 5).

 

L’emendamento prevede quanto segue.

Comma 40-bis:

vengono introdotte modifiche all’articolo 19 del D. Lgs. 112/1999. In particolare:

-    viene confermato il termine per la presentazione della comunicazione di inesigibilità da parte del concessionario all’ente creditore. Tale termine è di tre anni dalla data di consegna del ruolo. Nel nuovo testo in esame viene tuttavia inserita la seguente clausola: “Fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge”. Viene inoltre esplicitato l’obbligo di presentare la comunicazione di inesigibilità anche in caso di procedure in corso (transazioni fiscali, accordi di ristrutturazioni, ecc.); in tale ipotesi la comunicazione assume valore informativo e dovrà essere integrata entro il 31 dicembre dell’anno di chiusura della procedura, qualora la quota non sia integralmente riscossa [integrazione del comma 1 che assorbe quanto disposto dal vigente comma 2, lettera c)];

-    sono ridotte le cause di perdita del diritto al discarico. In particolare, la mancata presentazione della relazione annuale sull’attività dei concessionari non fa perdere il diritto al discarico [soppressione del comma 2, lettera b)];

-    nel caso di mancata riscossione da parte del concessionario delle somme iscritte a ruolo, viene confermato quanto previsto dalla disciplina vigente, ossia che la perdita al diritto di discarico può essere evitata nel caso in cui il concessionario dimostri che le irregolarità e i vizi registrati nella procedura non hanno influito sull’esito della procedura medesima. Viene inoltre consentito ai concessionari di dimostrare che i suddetti vizi ed irregolarità non hanno pregiudicato l’azione di recupero. Anche in tal  caso essi eviteranno la perdita del diritto di discarico [modifica della lettera e)];

-    sono ridotti i termini per l’attivazione del discarico automatico delle quote di credito oggetto di comunicazione di inesigibilità (stabilito, nella normativa vigente in tre anni a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione). Il nuovo termine è fissato al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della presentazione della medesima comunicazione (sostituzione del comma 3);

-    sono incrementati i termini (da 30 giorni a 120 giorni) entro i quali il concessionario deve trasmettere all’ufficio richiedente la documentazione relativa alle quote per le quali lo stesso ufficio intende esercitare il controllo di merito. Il nuovo testo in esame conferma che il mancato rispetto del termine rientra tra le ipotesi di decadenza dal diritto al discarico del ruolo (modifica del comma 6).

 

Comma 40-ter:

la norma sostituisce l’articolo 20 del medesimo D. Lgs. 112/1999, introducendo le seguenti modifiche:

-    viene modificata la procedura per l’ammissione o il rifiuto del discarico in presenza delle ipotesi indicate nelle lettere a), d) d-bis) ed e) dell’articolo 19 del medesimo decreto legislativo (v. sopra). In particolare, oltre a prevedere termini più lunghi per la risposta da parte del concessionario in relazione alla notifica inviata dall’ente creditore per il mancato rispetto delle condizioni che determinano la perdita del diritto al discarico, la nuova formulazione stabilisce termini perentori a carico dell’ente creditore, trascorsi i quali la notifica inviata al concessionario decade (nella normativa vigente, la mancata presentazione di una risposta da parte del concessionario – entro trenta giorni - alla notifica dell’ente creditore determina l’emanazione di un provvedimento definitivo di ammissione o di rifiuto del discarico) (sostituzione comma 1);

-    viene posto un limite ai controlli che ciascun ente creditore può effettuare nei confronti dell’agente della riscossione (nuovo comma 2 che ripropone, con modifiche, quanto contenuto nel comma 1-bis vigente);

-    la procedura relativa al mancato discarico in presenza di determinate condizioni indicate dalla normativa vigente viene limitata alla sola lettera c) dell’articolo 19 (del medesimo D. Lgs. 112/1999), in quanto la lettera b) è abrogata dal comma 40-bis introdotto dalla proposta in esame (v. sopra) (comma 3);

-    viene modificato l’ammontare dovuto in caso di definizione agevolata da parte del concessionario a seguito di provvedimento di diniego del discarico. Infatti, la normativa vigente prevede il versamento di ¼ della somma iscritta a ruolo (ovvero di 1/8, secondo i termini di versamento), maggiorata degli interessi legali, nonché del totale delle spese eventualmente ricevute a rimborso (articolo 20, commi 3 e 4, del D. Lgs. 112/1999). La nuova formulazione prevede il versamento di 1/8 della somma iscritta a ruolo, maggiorata degli interessi legali, nonché del totale delle spese eventualmente già ricevute a rimborso (se il versamento è effettuato entro 90 giorni); decorso tale termine, l’ammontare dovuto è pari a 1/3 dell’importo iscritto a ruolo con aggiunta di spese e interessi (nuovo comma 4).

 

Comma 40-quater:

•    viene stabilito che le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che abbiano cessato o cessino di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i ruoli consegnati nell’anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017. Con decreto del Ministero dell’economia sono regolate le modalità per l’erogazione dei rimborsi all’agente della riscossione, a fronte delle spese concernenti le procedure esecutive effettuate dall’anno 2000 all’anno 2010, da corrispondersi in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.

 

Comma 40-quinquies:

•    viene stabilito, in deroga a quanto disposto dal comma 40-quater, che la restituzione agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, sia effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, apposita istanza al Ministero dell’economia. A seguito dell’eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese relative alla quota oggetto di diniego è effettuato mediante riversamento delle stesse all'entrata del bilancio dello Stato.

 

Comma 40-sexies:

•    si prevede che, fino alla data di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità previste dal comma 40-quater, l’agente della riscossione resti legittimato ad effettuare la riscossione delle somme non pagate  anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia.

 

Commi 40-septies:

•    si prevede che le comunicazioni di inesigibilità relative alle medesime quote presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del testo in esame possano essere integrate entro i termini previsti dal comma 40-quater. In tal caso, i controlli finalizzati all’accettazione o al rifiuto del discarico possono essere avviati solo decorsi i termini previsti dal comma 40-quater.

 

Comma 40-octies:

•    si prevede che le quote inesigibili di valore inferiore o pari a trecento euro non siano assoggettate al controllo previsto dalla disciplina sul discarico per inesigibilità (art. 19 del D. Lgs. 112/1999). 

 

Comma 40-nonies:

•    viene differito dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2015 il termine a decorrere dal quale opera il Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo, istituito dalla legge 228/2012 (senza oneri per il bilancio dello Stato, come previsto dalla stessa legge 228/2012).

 

La parte consequenziale dell’emendamento riduce gli importi del Fondo per interventi strutturali di politica economica indicati dall’articolo 17, comma 21, del ddl in esame nella seguente  misura:

 –7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;

–55,95 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

 

La relazione tecnica afferma i commi 40-bis e 40-ter semplificano e potenziano la disciplina relativa al controllo sulla inesigibilità dei ruoli. Il processo delineato dalle norme è efficace ed è compatibile con la capacità operativa degli enti creditori. Alle norme devono, dunque, ascriversi effetti positivi per la finanza pubblica. In particolare, la relazione tecnica ipotizza che l’attivazione del processo di gestione e di controllo delle quote inesigibili costituirà un fattore di incremento delle somme erariali riscosse (nel 2013 il riscosso sulla base dei ruoli delle Agenzie fiscali  è stato pari a  3,4 miliardi) determinando, a regime, maggiori entrate per almeno 5 milioni all’anno e, per il solo 2015, per almeno 2,5 milioni.

Quanto ai commi da 40-quater a 40-nonies, la relazione tecnica rappresenta quanto segue.

L’articolo 17, comma 6, del D. Lgs. 112/1999 ha previsto il rimborso all’agente della riscossione degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure esecutive, quali definite dal DM 21 novembre 2000. Tale decreto ministeriale, all’articolo 8, stabilisce che la richiesta di rimborso viene prodotta unitamente alla comunicazione di inesigibilità e che l’ente creditore provvede all’erogazione delle somme entro il primo semestre dell’anno successivo a quello della stessa richiesta. Il comma 6-bis dello stesso articolo 17 prevede, però, che il rimborso delle spese, in conseguenza di sgravio o inesigibilità maturate  nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, sia erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In  caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è  autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il  rimborso,  obbliga l'agente della riscossione a restituire  all'ente,  entro  il decimo giorno successivo alla richiesta,  l'importo  anticipato,  maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli  interessi  legali,  è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno. Tale disposizione opera a decorrere dai rimborsi spese maturati a partire dall’anno 2011. Dall’anno 2012, pertanto, i rimborsi in questione sono stati richiesti agli enti entro il 30 marzo di ciascun anno, mentre restano dovute le somme per le annualità dal 2000 al 2010.

Il differimento temporale nella presentazione delle comunicazioni di inesigibilità previsto dal comma 40-bis dell’emendamento è funzionale, oltre che a evitare difficoltà nello svolgimento delle procedure di controllo conseguente alla non gestibile massa di comunicazioni di inesigibilità accumulatesi, anche a ripartire nel corso di più annualità il predetto onere che, complessivamente, quanto alle amministrazioni dello Stato e alle Agenzie fiscali, ammonta a complessivi euro 533 milioni come riepilogato nella tabella che segue.

 

(milioni di euro)

Anno

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Totale

 

19

21

24

42

55

55

60

59

50

64

84

533

 

Quanto all’erogazione materiale del rimborso, fatti salvi gli esiti dei controlli da parte degli enti creditori, è previsto il pagamento in rate costanti in ragione dei tempi fissati per le comunicazioni di inesigibilità (comma 40-quater dell’emendamento). Pertanto, considerato che le inesigibilità per gli anni 2010–2000 saranno presentate nel corso di undici anni, dal 2021 (inesigibilità dell’anno 2010) al 2031 (inesigibilità anno 2000), le quote di rimborso, da considerare con ammontare costante, saranno pagate nel medesimo arco temporale nella misura di euro 48,45 milioni annui (48,45 milioni×11 anni =  533 milioni di euro circa).

Si osserva che, a fronte di comunicazioni di inesigibilità presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno (v. comma 40-quater dell’emendamento), è presumibile che  i relativi rimborsi siano erogati nell’anno successivo. Pertanto non sembra ipotizzabile che - come affermato dalla RT - le quote di rimborso con rate costanti siano pagate “nel medesimo arco temporale” delle inesigibilità registrate per gli anni 2010–2000, ossia dal 2021 al 2031. I tempi tecnici dovrebbero consentire i pagamenti (per gli anni 2010–2000) nel periodo dal 2022 al 2032.

Con riferimento alla restituzione, con onere a carico del bilancio dello Stato, degli importi maturati a titolo di rimborso delle spese per le procedure maturate negli anni 2000-2013 a fronte di procedure effettuate su ruoli affidati dai comuni (comma 40-quinquies dell’emendamento), la RT fa presente che gli stessi ammontano a 150 milioni di euro e che, stante la previsione del rimborso ventennale degli stessi, l’onere annuale a carico del bilancio dello Stato è pari a 7,5 milioni di euro per anno a partire dal 2018.

La seguente tabella riporta gli effetti finanziari desumibili dal testo e dalla relazione tecnica:

(milioni di euro)

 

 

ANNO di erogazione

 

RIMBORSI

ruoli

2000-2014

 

comma

40-quater

 

 

RIMBORSI

spese

2000-2013 (comuni)

comma

40-quinquies

 

 

 

Riduzione importi

Fondo ISPE

(parte consequenziale dell’emendamento)

2014

 

 

 

2015

 

 

 

2016

 

 

 

2017

 

 

 

2018

 

7,5

7,5

2019

 

7,5

7,5

2020

 

7,5

7,5

2021

 

7,5

55,95

2022(*)

48,45

7,5

55,95

2023

48,45

7,5

55,95

2024

48,45

7,5

55,95

2025

48,45

7,5

55,95

2026

48,45

7,5

55,95

2027

48,45

7,5

55,95

2028

48,45

7,5

55,95

2029

48,45

7,5

55,95

2030

48,45

7,5

55,95

2031

48,45

7,5

55,95

2032

48,45

7,5

55,95

2033

 

7,5

55,95

2034

 

7,5

55,95

2035

 

7,5

55,95

2036

 

7,5

55,95

2037

 

7,5

55,95

dal 2038

 

 

55,95

(*) Si ipotizza che l’erogazione dei rimborsi ai concessionari secondo la rateazione prevista dall’emendamento (cpv. comma 40-quater) inizi dall’anno successivo a quello indicato dal testo per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità. Infatti il termine per tale presentazione è sempre fissato al 31 dicembre di ciascun anno.

Per esempio, dal testo del comma 40-quater si desume che per i ruoli relativi all’anno 2010 la comunicazione di inesigibilità dovrà essere presentata dal concessionario entro il 31 dicembre 2021. È quindi ipotizzabile che l’eventuale pagamento avvennga nell’anno successivo (2022).

 

Si evidenzia che la tabella non riporta i presumibili effetti di maggior gettito che la RT ascrive all’attivazione del nuovo processo - previsto dall’emendamento - di gestione e di controllo delle quote inesigibili, dal quale dovrebbe derivare, secondo la RT, un “incremento delle somme erariali riscosse”. Si ricorda che tali effetti ammontano, sempre secondo la RT, a 2,5 milioni di euro nel 2015 ed a 5 milioni annui a decorrere dal 2016.

 

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva preliminarmente che, secondo la relazione tecnica, le norme in esame sono finalizzate a rendere il processo di controllo sull’inesigibilità più efficiente, efficace e compatibile con la capacità operativa degli enti creditori. L’emendamento sembrerebbe, quindi, finalizzato a introdurre misure di razionalizzazione di carattere essenzialmente organizzativo e procedurale. Peraltro a tali misure la RT ascrive effetti finanziari, non esplicitando tuttavia la specifica valenza di tali effetti ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica.

Ciò premesso, si segnala la necessità di acquisire i chiarimenti di seguito indicati.

La relazione tecnica afferma che le modifiche introdotte agli articoli 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 (commi 40-bis e 40-ter) sono finalizzate a semplificare e a razionalizzare l’attività di riscossione con riferimento alla procedura di inesigibilità dei crediti e che pertanto sono suscettibili di recare effetti positivi di gettito. In proposito, si segnala che con le modifiche apportate:

-            sono ridotte le ipotesi che determinano la perdita del diritto al discarico per inesigibilità;

-            sono previste procedure e tempi più lunghi in favore dei concessionari che intendono presentare osservazioni all’ente creditore rispetto al provvedimento di diniego di discarico per inesigibilità;

-            sono previste procedure e tempi più ristretti per le notifiche e i controlli da parte dell’ente creditore;

-            nell’ambito delle procedure di inesigibilità previste dal comma 1 dell’articolo 20 (come modificato dal comma 40-ter) viene introdotto un termine di decadenza per la risposta da parte dell’ente creditore alle osservazioni presentate dal concessionario avverso la notifica di rifiuto del discarico.

Al riguardo si rileva che l’ampliamento delle possibilità di discarico dei ruoli è suscettibile di determinare un riconoscimento a favore dei concessionari di maggiori compensi e rimborsi spese e che la riduzione dei tempi per l’effettuazione delle procedure da parte degli enti creditori potrebbe richiedere l’impiego di maggiori risorse finanziarie e/o umane. Andrebbe pertanto chiarito se gli effetti positivi indicati dalla relazione tecnica con riferimento a tali disposizioni (non scontati e non utilizzati peraltro a fini di copertura) siano considerati al netto dei possibili maggiori oneri derivanti dalla modifiche sopra indicate.

In riferimento ai commi da 40-quater a 40-nonies, andrebbe in primo luogo chiarito se l’importo di 533 milioni, relativo ai rimborsi richiesti dai concessionari con riferimento alle annualità 2000-2010, sia da considerarsi aggiuntivo rispetto agli oneri già scontati per i medesimi rimborsi nei tendenziali di finanza pubblica. Infatti, trattandosi di rimborsi già richiesti dai concessionari con riguardo alle annualità 2000-2010, andrebbero precisati gli importi già considerati nei predetti tendenziali e la natura degli ulteriori oneri considerati dalla proposta in esame.

Si chiedono inoltre i seguenti ulteriori chiarimenti, in merito ad aspetti che non sembrerebbero considerati dalla relazione tecnica:

-            la nuova disciplina introdotta dal comma 40-quater, se, da un lato, consente il rinvio, con rateizzazione, di pagamenti dovuti dagli enti creditori, dall’altro, potrebbe determinare la riapertura di procedure di discarico, con conseguenti possibili aggravi di spesa per ulteriori rimborsi da parte dei medesimi enti . Inoltre ulteriori spese potrebbero derivare dalle modifiche introdotte dai commi 40-bis e 40-ter in materia di discarico per inesigibilità, che trovano applicazione ai sensi del comma 40-octies;

-            il comma 40-quinquies pone a carico del bilancio dello Stato i rimborsi delle spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere dagli agenti di riscossione per conto dei comuni (stimate dalla relazione tecnica in 150 milioni di euro). In proposito, andrebbe chiarito se sussista, anche per tale fattispecie, la possibilità di un incremento delle somme dovute agli agenti della riscossione per effetto di una eventuale riapertura dei termini delle procedure di discarico;

-            non è chiaro infine se la possibilità di richiedere rimborsi riferiti a spese maturate a decorrere dal 2000 possa incidere sulla decorrenza dei termini di prescrizione per il rimborso di somme dovute.

Andrebbero infine chiarite le implicazioni della disciplina in esame sul regime sanzionatorio e i connessi effetti finanziari.

 

Emendamento del Governo 44. 398 – Articolo 44, commi 40 bis e 40-ter - Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Articolo 44, commi 40-bis e 40-ter- Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

 

La proposta emendativa detta una nuova disciplina relativa alle modalità di utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), per le risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020, ferme restando le disposizioni relative all’utilizzo del Fondo per specifiche finalità.

In particolare, si dispone quanto segue:

a) la dotazione finanziaria dell'FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, così come definita dalla Commissione europea nell' ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei;

b) entro il 31 marzo 2015 l'autorità politica delegata alla coesione territoriale individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area;

c) entro il 30 aprile 2015 il CIPE, con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data l'autorità politica per la coesione disciplina e istituisce una Cabina di regia, composta da rappresentanti delle Amministrazioni interessate e delle Regioni, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione di risultati attesi e azioni e singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani è coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. I piani operativi sono predisposti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all’80 per cento per interventi nelle regioni del sud;

d) chele more dell’individuazione delle aree tematiche e dell’elaborazione dei piani operativi l’Autorità politica può sottoporre all’approvazione del CIPE un piano stralcio con l’assegnazione delle risorse necessarie;

e) i piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per l'aggiornamento del DEF e per la predisposizione delle leggi di stabilità 2016 e seguenti;

f) successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, l'autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale;

g) successivamente all'approvazione da parte del CIPE dei piani operativi, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, l'Autorità politica per la coesione può proporre al CIPE una diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali;

h) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;

i) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi, di cui alla lettera h), sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere CIPE di approvazione dei piani stessi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il Fondo di rotazione. Le Amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sulla base di apposito protocollo di colloquio telematico;

l) sono trasferite al suddetto Fondo di rotazione anche le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione.

Sono conseguentemente abrogate diverse disposizioni che disciplinano modalità di utilizzo delle risorse del Fondo e l’assegnazione di quote delle medesime a specifiche finalità.

 

La relazione tecnica evidenzia che l’emendamento stabilisce i principali elementi di riferimento strategico, di governance e di procedura per la programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, modificando gli analoghi elementi previsti dal D.Lgs. n. 88/2011 e dalla legge di stabilità per il 2014.

La relazione, dopo aver illustrato i contenuti dell’emendamento, evidenzia che lo stesso, operando una rivisitazione delle modalità di funzionamento del Fondo da ultimo disciplinate con la legge di stabilità per il 2014, non comporta oneri aggiuntivi di finanza pubblica. La disposizione infatti fa esplicito richiamo al complesso delle risorse del fondo già assegnate e dispone che le assegnazioni annuali alle amministrazioni siano contenute nei limiti degli stanziamenti disposti dalla legge di stabilità.

 

Al riguardo, premesso che la proposta emendativa assume carattere essenzialmente ordinamentale, appare comunque opportuno acquisire chiarimenti in merito ai seguenti profili:

-       andrebbe confermato che l’istituzione della Cabina di regia prevista al comma  40-bis lettera, a), non comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

-        riguardo all’abrogazione di disposizioni che disciplinano attualmente l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, andrebbe assicurato che tale intervento abrogativo non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati. Tali chiarimenti appaiono necessari con particolare riguardo agli interventi cui sono destinate specifiche quote del Fondo ai sensi dell’articolo 1, commi 7 e seguenti, della legge n. 147 del 2013.

Tali disposizioni prevedono infatti l’utilizzo di una parte delle risorse del Fondo per il periodo di programmazione 2014-2020 per finalità di sicurezza del territorio, di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto (art. 1, comma 7, legge n. 147/2013) nonché per interventi di emergenze nel settore agricolo (art. 1, comma 9, legge n. 147/2013).

 



[1]     Il comma 9 dell’articolo 6 del DL n 145/2013 ha previsto l’attribuzione di misure compensative per gli operatori interessati dal rilascio volontario delle frequenze di cui al precedente comma 8, a valere sulle somme non impiegate previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003 (contributo per la televisione digitale terrestre e per l’accesso a banda larga a Internet ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge finanziaria 2004, legge n. 350/2003). Si prevede, inoltre, che successivamente al 31 dicembre 2014 le somme residue potranno essere utilizzate per eventuali indennizzi per gli operatori.

[2] Di cui all’articolo 6, comma 2, del DL n. 154/2008.

[3] Ai sensi del’art. 26, del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici)

[4] Mediante decreti interministeriali e ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.