Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | (AC 2486) (DL 90/2014) - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 123 | ||||
Data: | 15/07/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 2486
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Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari
(Conversione in legge del DL 90/2014) |
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N. 123 – 15 luglio 2014 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
A.C.
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2486 |
Titolo breve:
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Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Fiano |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
Risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A.
Disposizioni in materia di trattenimento in servizio – Copertura finanziaria
Incarichi direttivi dei magistrati
ARTICOLO 3, commi da 1 a 4 e da 6 a 10
Semplificazione e flessibilità del turn over
Modifiche ai limiti assunzionali delle amministrazioni locali
Mobilità obbligatoria e volontaria
Personale in disponibilità e assegnazione di nuove mansioni
Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza..
Riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali nella P.A.
Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
Diritti di rogito segretari comunali
Disposizioni sul personale di regioni ed enti locali
Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione del reddito
Incentivi per la progettazione
Conclusione delle procedure in corso per l’abilitazione scientifica nazionale
Borse di studio per le scuole di specializzazione medica
Nomina dei dipendenti nelle società partecipate
Ricognizione degli enti pubblici e razionalizzazione dei servizi strumentali
Acquisizione di informazioni relative alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni
Tavolo permanente per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana
Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
Unificazione delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali
Razionalizzazione delle autorità indipendenti
Disposizioni in materia di Consob
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e città metropolitane
Agenda per la semplificazione amministrativa e moduli standard
Semplificazione per i soggetti con invalidità
Prescrizione medicinali per patologie croniche
Semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria..
Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio
Misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa
Autorità nazionale anticorruzione e Unità operativa speciale per Expo 2015
Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
Misure straordinarie di prevenzione della corruzione
Parere su transazione di controversie
Contabilità speciale per Expo 2015
Transazioni delle P.A. con società estere controllate da soggetti non indentificabili
Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d 'opera
Processo amministrativo digitale
Semplificazione di oneri formali nelle procedure di affidamento di contratti pubblici
Accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
Contrasto all’abuso del processo
Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Deposito telematico degli atti processuali
Contenuto e sottoscrizione del processo verbale e comunicazione della sentenza
Notificazioni eseguite da avvocati con modalità telematiche strumentali
Comunicazione al Ministero della giustizia degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni
Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche
Informatizzazione del processo tributario
Potere di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
Copertura finanziaria ed incremento del contributo unificato per le spese di giustizia
PREMESSA
Il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.
Il testo è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 1, commi da 1 a 4
Ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di trattenimento in servizio.
Normativa previgente: l’art. 16, del D.lgs. n. 503/1992, consente ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, per un periodo massimo di un biennio, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per gli stessi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi (comma 1). Per le categorie di personale[1] appartenente alla Magistratura, la suddetta facoltà è estesa sino al compimento del 75 anno di età (comma 1-bis). L’art. 72, commi da 7 a 10 del DL n. 112/2008 e l’art. 9, comma 31, del DL n. 78/2010 prevedono delle limitazioni ai trattenimenti in servizio del personale delle pubbliche amministrazioni. La norma da ultimo richiamata, in particolare, prevede che i trattenimenti in servizio previsti possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie. Le risorse impiegabili per le nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.
Le norme abrogano le disposizioni (l’art. 16 del D.lgs. n. 503/1992, l’art. 72, commi 8, 9, 10, del DL n. 112/2008 e l’art. 9. comma 31, del DL n. 78/2010) che consento ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento in quiescenza previsto per gli stessi. Viene, inoltre, abrogata la disposizione che consente al personale appartenente alla Magistratura[2] di restare in servizio sino al compimento del 75° anno di età, dopo il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo (comma 1). Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. Sono revocati i trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche[3] e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 2). I trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano titolari di funzioni direttive o semidirettive ovvero di incarichi di funzioni dirigenziali[4] nelle amministrazioni dello Stato sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore (comma 3).
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, fino al 31 dicembre 2015, ai richiami in servizio di cui agli artt. 992 e 993 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) disciplinanti il collocamento in ausiliaria del personale militare.
L’art. 992 del Codice dell’ordinamento militare prevede che il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda[5], per gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) (comma 1). Il personale militare permane in ausiliaria: a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni; b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni (comma 2). All'atto della cessazione dal servizio, il personale è iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito (comma 3). Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni (comma 4). L’art. 993, del Codice prevede, altresì, che il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa è disposto con decreto interministeriale (comma 1). Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche, predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni (comma 2). Sulla base di tali elenchi l'amministrazione interessa i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza (comma 3). Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell’ausiliaria (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive ai commi da 1 a 3 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
fabbisogno ed Indebitamento netto |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
(minori spese correnti) |
3,0 |
10,0 |
20,0 |
35,0 |
44,0 |
3,0 |
10,0 |
20,0 |
35,0 |
44,0 |
Risparmi Spesa per Redditi. IRPEF (minori entrate tributarie) |
0,5 |
1,6 |
3,1 |
5,5 |
6,9 |
0,5 |
1,6 |
3,1 |
5,5 |
6,9 |
Risparmi Spesa per Redditi. IRAP (maggiori spese correnti) |
0,2 |
0,6 |
1,2 |
2,1 |
2,6 |
|
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|
|
Risparmi Spesa per Redditi. IRAP (minori entrate tributarie) |
|
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|
|
0,2 |
0,6 |
1,2 |
2,1 |
2,6 |
Risparmi Spesa per Redditi. Apporto INPS trattamento pensionistico dipendenti Stato. (maggiori spese correnti) |
0,9 |
3,0 |
6,1 |
10,7 |
13,4 |
|
|
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Risparmi Spesa per Redditi. Contributi. (minori entrate contributive) |
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0,9 |
3,0 |
6,1 |
10,7 |
13,4 |
Maggiore Spesa pensionistica. (Maggiori spese correnti) |
6,0 |
72,0 |
141,0 |
123,0 |
121,0 |
6,0 |
72,0 |
141,0 |
123,0 |
121,0 |
Maggiore Spesa pensionistica. Oneri riflessi. (Maggiori entrate tributarie) |
2,0 |
27,0 |
52,0 |
46,0 |
47,0 |
2,0 |
27,0 |
52,0 |
46,0 |
47,0 |
Maggiore Spesa pensionistica. Maggiore spesa TFR. (Maggiori spese correnti) |
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48,0 |
44,0 |
87,0 |
139,0 |
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48,0 |
44,0 |
87,0 |
139,0 |
Maggiore Spesa pensionistica. Maggiore spesa TFR - Oneri riflessi. (Maggiori entrate tributarie) |
|
13,0 |
10,0 |
24,0 |
39,0 |
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13,0 |
10,0 |
24,0 |
39,0 |
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A seguire in Tabella 1 viene riportato un quadro di sintesi degli importi sopraindicati riportati dal prospetto riepilogativo, allo scopo di evidenziare l’effetto netto complessivo di maggior onere derivante dalle norme in esame.
Tabella 1
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
fabbisogno ed Indebitamento netto |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Effetto netto di maggior onere derivante dalle norme |
2,6 |
75,2 |
113,4 |
123,2, |
152,9 |
2,6 |
75,2 |
113,4 |
123,2, |
152,9 |
Si evidenzia che il prospetto riepilogativo, con riguardo all’art. 1, comma 6, che disciplina i profili di copertura degli oneri derivanti dal’art. 1, commi 1-3, evidenzia un effetto di minore spesa (di parte corrente e capitale) di importo analogo e speculare a quello sintetizzato nella Tabella 1. Per i maggiori dettagli si rinvia alla scheda relativa all’art. 1, commi 6 e 7.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e, con riferimento agli effetti di queste sui saldi di finanza pubblica relativamente alla spesa per redditi della P.A., evidenzia che il venir meno dei trattenimenti in servizio in corso e l’impossibilità di disporre nuovi trattenimenti in servizio determina un aumento delle cessazioni del personale interessato, già a partire dal 2014. Tale dinamica comporta una riduzione strutturale dell’occupazione e della correlata spesa per redditi, considerato che tali cessazioni intervengono in un arco temporale (2014-2017) caratterizzato, a legislazione vigente, da limitazioni nella percentuale di tum over a disposizione delle amministrazioni per l’assunzione di personale. Gli effetti di risparmio sono prudenzialmente stimati solo con riferimento al personale di cui alla legge n. 27/1981, nella considerazione che i trattenimenti in servizio disposti dalle restanti amministrazioni pubbliche riguardano prevalentemente personale appartenente a comparti interessati solo marginalmente dalle misure limitative del tum over.
La RT precisa, inoltre, che le disposizioni sono volte a sopprimere la facoltà di trattenimento in servizio del dipendente oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti dalla normativa vigente prevedendo un limitato periodo transitorio in relazione alla tipologia dei soggetti interessati.
Dal complesso delle disposizioni derivano pertanto maggiori oneri previdenziali per anticipo dell' erogazione della pensione e dei trattamenti di fine servizio.
Sulla base di dati desunti dal conto annuale (2012) risultano in corso trattenimenti in servizio per circa 1.200 soggetti di cui circa 660 relativi al comparto della magistratura.
Tenuto conto del regime transitorio previsto, differente per le tipologie di soggetti in esame, e dello stratificarsi delle successive generazioni, dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri
(milioni di euro)
Effetti Lordi |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Risparmi Spesa Redditi |
3,0 |
10,0 |
20,0 |
35,0 |
44,0 |
Maggiore spesa pensionistica |
6,0 |
72,0 |
14,0 |
123,0 |
121,0 |
Maggiore spesa per trattenimenti in servizio |
/ |
48,0 |
44,0 |
87,0 |
139,0 |
Totale maggiori oneri |
3,0 |
110,0 |
165,0 |
175,0 |
216,0 |
(milioni di euro)
Effetti netti |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Risparmi Spesa Redditi |
1,4 |
4,8 |
9,6 |
16,8 |
21,1 |
Maggiore spesa pensionistica |
4,0 |
45,0 |
89,0 |
77,0 |
74,0 |
Maggiore spesa per trattenimenti in servizio |
/ |
35,0 |
34,0 |
63,0 |
100,0 |
Totale maggiori oneri |
2,6 |
75,2 |
113,4 |
123,2 |
152,9 |
A decorrere dal 2018 la RT afferma che gli oneri mostrano un andamento decrescente in particolare per il progressivo venir meno dell’impatto in termini di maggiori erogazioni per anticipo delle liquidazioni per trattamenti di fine servizio.
Con riferimento al comma 4 la RT afferma che l’esclusione dei richiami in servizio di cui all’artt. 992 e 993 (collocamento in ausiliaria del personale militare) del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) dell’applicazione del comma l non si applicano, al fine di garantire l'efficienza e l’operatività del sistema di difesa e sicurezza nazionale. La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo posto che le norme dai commi 1 a 3, al fine di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, prevedono l’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio previsto a favore dei dipendenti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento in quiescenza, non appare chiara la portata applicativa della disposizione di cui al comma 4, che sembrerebbe escludere da tale abrogazione i richiami in servizio del personale militare in ausiliaria fino e non oltre il 31 dicembre 2015. Sul punto, appare opportuno un chiarimento in merito a tale disposizione che, da un lato, a decorrere dal summenzionato termine, non consente più alle pubbliche amministrazioni di effettuare - ai sensi dell’art. 993, del codice dell’ordinamento militare (C.O.D.) - richiami in servizio di personale militare in ausiliaria e, dall’altro, non sembra intervenire sull’istituto del collocamento in ausiliaria del personale militare di cui all’art. 992, del medesimo codice, istituto che ai summenzionati richiami dovrebbe essere preordinato e funzionalmente collegato. A tale riguardo sarebbe, altresì, opportuna l’acquisizione di dati e di elementi informativi aggiornati in merito al numero e al grado delle unità di personale richiamate in servizio in virtù del citato art. 993, del C.O.D. nonché del personale complessivo attualmente iscritto, ai sensi dell’art. 992 del C.O.D. nel ruolo d’ausiliaria.
Sul punto si rammenta che l’art. 992 del Codice dell’ordinamento militare consente il collocamento in ausiliaria del personale militare che abbia raggiungimento il limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda agli ufficiali che devono essere collocati in ARQ. La durata del servizio in ausiliaria può estendersi fino al compimento del 65° o del 67° anno di età[6] e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni. Durante tale periodo al personale in riferimento, che continua a percorrere la relativa progressione di carriera, spetta (ai sensi dell’art. 1870 del Codice dell’ordinamento militare) in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, si impegna, previo richiamo, all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni. A tal fine l’art. 993, del Codice prevede che sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche,vengano predisposti appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, sulla base dei quali l'amministrazione interessa i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza (comma 3). Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell’ausiliaria. Si rammenta, altresì, che lo stato di previsione del Ministero della difesa allegato al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, reca sul capitolo 1392, uno stanziamento previsionale per c.d. Pensioni provvisorie del personale in ausiliaria pari a 449, 1 milioni di euro.
Per quanto attiene alla maggior spesa pensionistica e a quella relativa all’anticipo del trattamento di fine servizio, al fine di verificare gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, appare necessario acquisire dal Governo dati e gli elementi relativi agli importi annui dei flussi finanziari coinvolti.
Si fa riferimento, in particolare:
- all’anticipo medio del pensionamento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;
- al trattamento pensionistico medio annuo;
- all’importo medio del trattamento di fine servizio.
In particolare, con riguardo al trattamento pensionistico annuo si ricorda che la RT riferita all’articolo 9, comma 31, del DL 98/2010 ipotizzava un esborso pensionistico medio per il personale non più trattenuto in servizio pari a 30.000 euro annui lordi e un’indennità di buonuscita media stimata pari in 80.000 euro lordi. In ragione della differente composizione dei soggetti interessati, appare ragionevole supporre un apprezzabile incremento di detti parametri.
Per quanto attiene agli effetti finanziari relativi all’anticipo, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio, si rileva che la relazione tecnica riporta che, a decorrere dal 2018, gli oneri registrano un andamento decrescente. In proposito, detto andamento sembra potersi collegare all’ipotesi, nel medio periodo, di una compensazione statistica tra i maggiori oneri derivanti dall'anticipo della liquidazione per i dipendenti che raggiungono i limiti di età e che non possono più essere trattenuti in servizio e i risparmi derivanti dalla mancata liquidazione dei trattamenti di fine servizio in favore dei soggetti che sarebbero cessati dal servizio in forza delle norme previgenti. Sul punto appare necessario acquisire conferma dal Governo.
Risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A.
Normativa vigente. L’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008 ha introdotto, per gli anni 2009, 2010 e 2011, la facoltà per le pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale (con preavviso di sei mesi) nei confronti del personale dipendente (compresi i dirigenti, ma escludendo magistrati, professori universitari e dirigenti medici responsabili di struttura complessa) che abbia maturato l’anzianità massima contributiva di 40 anni. Per il personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, le modalità applicative della disposizione sono rinviate ad un DPCM. L’articolo 1, comma 16, del D.L. 138/2011 ha prorogato l’applicazione dell’istituto in esame al triennio 2012-2014.
Si ricorda che l’articolo 24, comma 20, del DL 201/2011 (Riforma delle pensioni cosiddetta Fornero) ha chiarito che le norme in esame tengono conto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dalla medesima riforma Fornero.
Le norme dispongono che le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008 si applichino anche al personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall’articolo 24, commi 10 e 12, del DL 201/2011.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica afferma che le norme sono dirette a confermare la vigenza oltre l'anno 2014 delle disposizioni di cui all' articolo 72, comma 11 del decreto-legge n. 112/2008, tenendo in ogni caso conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall' art. 24, commi 10 e 12, del DL 201/2011.
Tenuto conto dell'incremento dei requisiti stabiliti dal citato DL 201 (ivi incluso l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica) e della circostanza che la disposizione è in buona parte assorbita, in caso di amministrazioni che presentano esuberi, dall' articolo 2, comma 11, del DL 95/2012, che consente la risoluzione unilaterale, per pensioni decorrenti fino al 2016, con requisiti anche inferiori, si può ritenere che dalla disposizione non derivino effetti apprezzabili per la finanza pubblica e che la stessa si sostanzi in una razionalizzazione nella gestione del lavoro pubblico con effetti di fatto trascurabili sui saldi medesimi di finanza pubblica.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che la relazione tecnica appare riferita a un’ulteriore proroga (peraltro non determinata nella durata) dell’applicazione dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti del personale in possesso dei requisiti contributivi per il pensionamento anticipato, come ridefiniti dall’articolo 24 del DL 201/2011. Tale proroga non è tuttavia desumibile dal tenore delle disposizioni in esame, che sono volte invece a estenderne l’applicazione al personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Al fine di verificare gli effetti finanziari derivanti dall’estensione in esame, appare necessario acquisire dal Governo i dati e gli elementi relativi ai soggetti interessati e agli importi annui dei flussi finanziari coinvolti.
Si fa riferimento, in particolare:
- ai soggetti annualmente interessati dalla disciplina;
- all’anticipo medio del pensionamento;
- al trattamento pensionistico medio annuo;
- all’importo medio del trattamento di fine servizio;
- all’eventuale impatto finanziario relativo agli oneri derivanti da lavoro dipendente;
- agli effetti fiscali complessivi.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che per la copertura delle minori entrate derivanti dalla particolare disciplina prevista per il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari nonché per gli avvocati dello Stato, si provvede, tra l’altro, ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 6, mediante l’incremento degli accantonamenti delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato - come indicati dall’allegato 3 richiamato dall’articolo 1, comma 428, della legge n. 147 del 2013 - in misura pari a 75,2 milioni di euro per il 2015, a 113,4 milioni di euro per il 2016, a 123,2 milioni di euro per l’anno 2017 e a 152,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito al parziale ricorso all’utilizzo di risorse di conto capitale per la copertura di oneri di parte corrente, quali quelli derivanti dal trattenimento in servizio del suddetto personale, ancorché la relazione tecnica specifichi che si è tenuto conto del differente impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto della ripartizione derivante dai suddetti accantonamenti.
Inoltre, appare opportuno, anche in considerazione della natura permanente dei predetti ulteriori accantonamenti, che il Governo assicuri che gli stessi non pregiudicheranno la funzionalità delle pubbliche amministrazioni, pur considerando il fatto che le somme accantonate potranno essere rese nuovamente disponibili qualora gli interventi di spending review di cui all’articolo 1, comma 427, della legge di stabilità per il 2014 dovessero garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio già previsti a legislazione vigente.
Per quanto riguarda la riduzione, nella misura di 2,6 milioni di euro per l’anno 2014, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 457 del 1997, concernente il completamento delle operazioni connesse alla liquidazione coatta amministrativa del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, prevista ai sensi della successiva lettera d) del citato comma 6, si segnala che tale autorizzazione reca le necessarie disponibilità (capitolo 2871 – stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).
Disposizioni in materia di trattenimento in servizio – Copertura finanziaria
Le norme, ai fini della copertura dell’onere derivante dall’articolo 1, comma 3, pari a 2,6 milioni per il 2014, 75,2 milioni per il 2015, 113,4 milioni per il 20 16, 123,2 milioni per il 20 17 e 152,9 milioni a decorrere dal 2018, dispongono, quanto a 2,6 milioni per il 2014 la corrispondente riduzione dell’ autorizzazione di spesa di cui all’ art. 9, comma 8, del DL n.457/1997, relativa al rifinanziamento del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione [comma 6, lett. d)] e quanto a 75,2 milioni per il 2015, 113,4 milioni per il 2016, 123,2 milioni per il 2017 e 152,9 milioni a decorrere dal 2018, attraverso modifiche al testo dei commi 427 e 428 della legge di stabilità 2014 [comma 6, lett. a), b) e c)].
Si evidenzia che per quanto concerne la copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni 2015 e successivi, il comma 6, lett. a), b) e c), dispone l’aumento degli obiettivi di risparmio connessi alla c.d. spending review a decorrere dal 2015, previsti dall’art. 1, commi 427 e 428 legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), come modificati dall’art. 2 del DL n. 4/2014.
In particolare, il comma 427, prevede l’adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di una serie di misure di revisione della spesa atte ad assicurare una riduzione della spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiore a 488,4 milioni per il 2014, a 1.372,8 milioni per il 2015, a 1.874,7 milioni di euro per il 2016 e il 2017 e a 1.186,7 milioni a decorrere dal 2018. Il comma 6, lett. a) novellando il citato comma 427, stabilisce che le economie di spesa da realizzare dovranno essere non inferiori a 1.448 milioni di euro per il 2015, a 1.988,1 milioni il 2016, a 1.997,9 milioni per il 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere del 2018. Rispetto al previgente testo del comma 427, gli obiettivi finanziari ascritti alla norma sono incrementati di 75,2 milioni per il 2015, 113,4 milioni per il 2016, 123,2 milioni per il 2017 e 152,9 milioni a decorrere dal 2018.
Si evidenzia che il comma 428, nel testo previgente, nelle more della definizione degli interventi correttivi di spending review, dispone la costituzione di accantonamenti indisponibili sulle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente sulle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, come evidenziati nell’allegato 3 alla legge n. 147/2013, negli importi complessivi di 710 milioni per il 2014, 1.028,8 milioni per il 2015, e di 1.186,7 milioni a decorrere dal 2016. Siffatti accantonamenti svolgono una funzione di salvaguardia, considerato che il comma in riferimento prevede che a seguito dell’adozione degli interventi di riduzione della spesa di cui al comma 427, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Il comma 6, lett. b) modifica il comma 428 al fine di aumentare, a decorrere dal 2015, il complesso degli importi accantonati. In particolare, gli accantonamenti indisponibili sulle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero vengono stabiliti, a decorrere dal 2015, in 1.104 milioni di euro per il 2015, 1.300,1 milioni per il 2016, 1.309,9 milioni per il 2017 e a 1.339,6 milioni a decorrere dal 2018, secondo quanto indicato nel nuovo Allegato 3, come sostituito dal comma 6, lett. c) del decreto-legge in esame. Rispetto al previgente testo del comma 428, il comma 6, lett. b) dispone, pertanto, nuovi accantonamenti sul bilancio dello Stato per 75,2 milioni nel 2015, 113,4 milioni nel 2016, 123,2 milioni per il 2017 e 152,9 milioni a decorrere dal 2018.
Con riferimento agli oneri relativi al 2014, pari a 2,6 milioni di euro, il comma 6, lett. d) provvede a valere sulle risorse del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all’art. 9, comma 8, del DL n. 457/1997.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio (comma 7)
Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 6 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
fabbisogno ed Indebitamento netto |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Ulteriori accantonamenti. Art. 1, commi 427 e 428, della legge n. 147/2013 (minori spese correnti e conto capitale) |
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75,2 |
113,4 |
123,2, |
152,9 |
|
75,2 |
113,4 |
123,2, |
152,9 |
Riduzione di cui all’art. 9, comma 8 del DL n. 457/1997 (minori spese correnti) |
2,6 |
|
|
|
|
2,6 |
|
|
|
|
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le modifiche apportate ai commi 427 e 428 della legge di stabilità 2014, ai fini della copertura del maggior onere recato dall’articolo 1, sono ulteriori rispetto a quelle già introdotte con il DL n. 4/2014. Con riguardo all’incremento del livello delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato che vengono accantonate e rese indisponibili dalla normativa originaria, indicate inizialmente dalla legge di stabilità 2014 in 256 milioni di euro per il 2015 e in 622 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, la RT evidenzia che il complesso degli importi accantonati dalla legge di stabilità novellata nei termini del decreto in esame, indicati nel nuovo allegato che sostituisce l’allegato 3 alla legge di stabilità, diviene pertanto pari a 710 milioni di euro per il 2014, a 1.104 milioni di euro per il 2015, a 1.300,1 milioni di euro per il 2016, a 1.309,9 milioni di euro per il 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018, come riportato dal prospetto a seguire. La ripartizione per Ministero dei suddetti nuovi accantonamenti di spesa tiene conto dell’incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2014-2016.
(milioni di euro)
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Dal 2018 |
Accantonamento Bilancio dello Stato ex comma 428 legge stabilità 2014 |
0 |
256 |
622 |
622 |
622 |
Accantonamenti aggiuntivi già disposti ex DL n. 4/20014 |
70 |
772,8 |
564,7 |
564,7 |
564,7 |
Ulteriori accantonamenti a copertura degli effetti negativi dell’art. 1 in esame |
0 |
75,2 |
113,4 |
123,2 |
152,9 |
Totale accantonamenti per effetto della legge di stabilità come novellata |
70 |
1.104 |
1.300,1 |
1.309,9 |
1.339,6 |
Atteso che la normativa in esame ha effetti a decorrere dal 2015, resta confermato quanto previsto per il 2014 in conseguenza dell’emanazione del DL n. 4/20 14, tenuto conto del differente impatto in termini di fabbisogno e di indebitamente netto della ripartizione derivante dai suddetti accantonamenti. Rispetto ai corrispondenti effetti sul saldo netto da finanziare, gli importi resi indisponibili per il corrente esercizio potranno essere integralmente disaccantonati per 70 milioni di euro nel corso del 2014, qualora, a seguito dell’adozione degli interventi correttivi di cui al primo periodo del comma 427, si verifichi un risparmio di spesa pienamente allineato all’obiettivo prefissato, in misura equivalente su tutti i saldi di finanza pubblica, per l’importo di 488,4 milioni.
Restano, altresì, confermate le modalità già previste per il DL n. 4/2014, per quanto riguarda gli effetti di esonero dalle citate misure di contenimento. Permane anche per i nuovi accantonamenti la possibilità per le amministrazioni, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale, di proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, restando precluso l’utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Al riguardo, andrebbero acquisiti dal Governo ulteriori elementi informativi circa l’entità dei risparmi finora conseguiti, ascrivibili ai programmi di revisione della spesa, al fine di valutare la congruità dell’incremento degli obiettivi di risparmio stessi.
Incarichi direttivi dei magistrati
Le norme modificano la disciplina che regola la procedura per l’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati dal parte del Consiglio Superiore della Magistratura, con misure dirette a favorire la tempestiva conclusione della procedura. A tal fine sono inseriti due nuovi commi 1-bis e 1-ter nell’articolo 13 del decreto legislativo n. 160/2006[7] che disciplinano il procedimento per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, stabilendo, fra l’altro, i termini temporali per la conclusione della procedura (comma 1).
E’ stabilito che la disciplina recata dal nuovo comma 1-bis si applichi alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (comma 2).
In via transitoria, sino al 30 giugno 2015, si riduce da quattro a due anni il termine minimo in servizio che deve essere assicurato dai magistrati che concorrono per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive (comma 3).
La riduzione temporanea da quattro a due anni residui di servizio per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive risulta connessa all’abbassamento dell’età per il pensionamento dei magistrati prevista dall’articolo 1 del decreto-legge in esame.
E’, infine, modificato l’articolo 17 della legge n. 195/1958 sulla costituzione e il funzionamento. La modifica riguarda il regime delle impugnazioni avverso i provvedimenti riguardanti i magistrati ed è volta a delimitare l’area del controllo del giudice amministrativo, con riguardo al giudizio di annullamento e al procedimento per l’ottemperanza (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica, ribadito il contenuto delle norme, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme riguardano aspetti meramente organizzativi del personale di magistratura o attengono ad aspetti procedimentali concernenti le impugnazioni di atti amministrativi.
ARTICOLO 3, commi da 1 a 4 e da 6 a 10
Semplificazione e flessibilità del turn over
Le norme per lo più sono confermative della legislazione previgente l’emanazione del decreto in esame in materia di limitazioni del turn over con riferimento a:
· le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
· le agenzie;
· gli enti pubblici non economici
· gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La norma ribadisce anche che l’assunzione di nuovi dipendenti in sostituzione del personale cessato è disposta nel limite di una determinata percentuale della spesa sostenuta per il medesimo personale cessato. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel 2014, 40 per cento nel 2015, 60 per cento nel 2016, 80 per cento nel 2017, 100 per cento nel 2018.
Uno degli scopi della norma appare essere quello di concentrare in un'unica disposizione limiti attualmente contenuti in testi normativi diversi.
L’unica modifica sostanziale recata dal testo in esame consiste nel fatto che il limite è riferito alla sola spesa, mentre le norme previgenti prevedevano anche che il numero delle nuove unità assunte non potesse eccedere una certa percentuale del numero delle unità cessate.
La nuova disciplina non si applica ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola, per i quali viene espressamente fatta salva la (vigente) normativa di settore (comma 1).
Si prevede che gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive (come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente), possano procedere, per il biennio 2014-2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Tale spesa viene aumentata al 60% nel 2016, all'80% nel 2017 e al 100% a decorrere dal 2018. Per gli enti di ricerca, a partire dal 1° gennaio 2014, non si deve tener conto del criterio di calcolo di cui all’articolo 35, comma 3, del D.L. 207/2008, volto ad escludere il maturato economico ai fini della stima delle economie per cessazioni da considerare per stabilire la misura del turn over consentito. In altre parole la norma da disapplicare considerava le economie da cessazione pari ai livelli retributivi iniziali del personale cessato.
Anche in tale caso, la nuova disciplina appare in gran parte confermativa delle norme previgenti (comma 2).
Le assunzioni sopra descritte devono essere autorizzate mediante lo stesso D.P.C.M. e con le procedure con i quali si concede l’avvio, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001[8], delle procedure concorsuali, previa richiesta delle amministrazioni interessate[9], corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere nonché degli oneri correlati.
A partire dal 2014 si consente il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (comma 3).
E’ previsto un monitoraggio annuale[10] sull’andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni descritte. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa in grado di compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con apposito decreto interministeriale vengono adottate misure correttive per neutralizzare l’incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente (comma 4).
Si conferma quanto previsto dalla legislazione vigente circa la non applicabilità dei limiti assunzionali previste dal presente articolo alle categorie protette, nei limiti delle vigenti quote d'obbligo (comma 6).
Sono disposte le necessarie abrogazioni delle vigenti norme sostituite dal testo in esame (commi 7, 8 e 9).
Infine si modifica lì’articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001 al fine di prevedere che un unico D.P.C.M. conceda l’autorizzazione sia a bandire i concorsi sia ad assumere i loro vincitori (comma 10).
Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica afferma testualmente che le disposizioni del comma 1 non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che per il personale destinatario delle misure ivi previste, sulla base dei CCNL applicati allo stesso, non è previsto un maturato economico e che i criteri di computo sia del budget assunzionale sia delle economie da cessazione sono state stabilite sulla base di specifiche istruzioni tenendo conto della qualifica di ingresso e che le progressioni orizzontali sono computate a carico dei fondi per la contrattazione integrativa. La relazione tecnica afferma anche che le norme eliminano il vincolo capitario previsto dalla previgente normativa in materia.
La relazione tecnica afferma che anche la disposizione recata dal comma 2 non incide sulle percentuali di turn over già previste a legislazione vigente e, dunque, dalla stessa non discenderebbero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato, inoltre, che ai sensi del successivo comma 4, dell’articolo 3, del presente decreto legge, viene prevista l’effettuazione un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali al fine di adottare eventuali misure correttive, volte a neutralizzare l’incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente, nel caso in cui dal monitoraggio siano accertati incrementi di spesa tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica.
Infine la relazione tecnica afferma che la possibilità di cumulare le risorse assunzionali disponibili presso ciascuna delle amministrazioni per un arco temporale non superiore ai tre anni non determina oneri tenuto conto che il cumulo avviene, comunque, nell' ambito delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.
La relazione tecnica ribadisce che il comma 6 conferma quanto previsto dalla legislazione vigente circa la non applicabilità dei limiti assunzionali previste dal presente articolo alle categorie protette, nei limiti delle vigenti quote d'obbligo. La norma, pertanto, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che neppure le cessazioni di tale categoria di personale vengono computate ai fini del calcolo delle relative economie.
La relazione tecnica evidenzia il carattere ordinamentale delle norme recati dai commi 7, 8, 9 e 10.
Al riguardo si rileva che la previgente normativa sui limiti alle assunzioni per le amministrazioni statali prevedeva un doppio limite (per la spesa e per lle persone assunte) alle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate dalle disposizioni in esame. Il limite delle persone (o capitario) è eliminato nella formulazione recata dal comma in esame, mentre resta confermato il limite connesso alla spesa sostenuta per la remunerazione del personale cessato. A tal proposito si osserva che, da un punto di vista oggettivo, la nuova formulazione è suscettibile di consentire l’effettuazione di un numero maggiore di assunzioni e che la neutralità delle norme appare giustificata - dalla relazione tecnica, che parla di “specifiche istruzioni” - solo in base a criteri soggettivi, ossia con riferimento alle modalità concrete applicative adottate fino ad oggi. Parallelamente si rileva che la previgente normativa sui limiti alle assunzioni degli enti di ricerca prevedeva che il maturato economico (nel corso della carriera ndr) dei cessati non fosse considerato ai fini della stima delle economie a cui commisurare il turn over autorizzato. Anche in tale ipotesi si rileva che le modifiche normative sopprimono un ulteriore vincolo esistente nell’ordinamento previgente. Si rileva, ancora, che a conferma della natura potenzialmente onerosa delle norme descritte, i commi 3 e 4 hanno previsto un monitoraggio delle spese per assunzioni ed l’attivazione di un eventuale meccanismo di salvaguardia nel caso in cui dal monitoraggio emergessero aggravi di spesa. Si constata infine, che le misure correttive, previste dal comma 4, si attivano qualora il monitoraggio rilevi “incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica”. L’inciso evidenziato, dunque, intende sterilizzare incrementi di spesa solo se lesivi, appunto, degli equilibri di finanza pubblica e non se la spesa diverge dal livello che è stato stimato in relazione ai risparmi scontati per l’introduzione delle misure limitative del turn over: in tal modo sembrerebbe che sia consentito effettuare un numero di assunzioni superiori rispetto a quelle effettuabili sulla base del dettato letterale delle norme previgenti a condizione che ciò avvenga nell’ambito di generiche disponibilità di bilancio.
Appare, pertanto, necessario che il Governo chiarisca attraverso quali meccanismo possa essere garantito, in via preventiva, che il numero delle assunzioni effettuabili non possa essere incrementato rispetto a quanto previsto dalla legislazione previgente dal momento che gli strumenti di salvaguardia previsti potranno operare solo dopo aver riscontrato lo sforamento delle previsione di spesa e non appaiono suscettibili di produrre effetti immediati in quanto operano su spese obbligatorie.
Modifiche ai limiti assunzionali delle amministrazioni locali
La normativa vigente[11] vieta agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale - ivi inclusa quella relativa alle controllate esercenti servizi pubblici in affidamento diretto - risulti superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Sono previsti limiti inferiori per i settori della polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale o per gli enti per i quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti.
La norma abroga la disposizione sopra menzionata e prevede che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali possano assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa del 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (in materia di obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa per il personale) ed in particolare l’obbligo, per gli enti la cui incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di adottare graduali politiche di riduzione della predetta percentuale almeno entro il successivo quinquennio. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. Le amministrazioni locali coordinano le politiche assunzionali delle società partecipate[12] al fine di garantire anche per tali soggetti una graduale riduzione dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti.
La relazione tecnica afferma che la norma, al fine di garantire maggiori ambiti di flessibilità al sistema delle autonomie, prevede un nuovo e più ampio regime delle facoltà assunzionali per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (regioni ed enti locali) e relativi organismi di gestione dei servizi pubblici locali, con conseguente facoltà di incrementare la spesa di personale nell' ambito dei nuovi limiti, da compensarsi comunque con corrispondente riduzione di altre voci di bilancio delle amministrazioni territoriali interessate, fermi restando ovviamente i vincoli del patto di stabilità interno. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma una mera
ricomposizione tra le voci di spesa dei bilanci degli enti sottoposti al patto di stabilità interno. Per le province viene confermato il divieto di assunzione disposto dall'articolo 1 6, comma 9 , del DL n. 95/2012.
Nulla da osservare per i profili di quantificazione.
Mobilità obbligatoria e volontaria
La norma, al comma 1, reca la novella alla disciplina della mobilità del personale nella pubblica amministrazione, sostituendo il testo dei commi 1 e 2 dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001.
Le nuove disposizioni, in particolare prevedono che :
· le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di pubblici dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, a tal fine, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, il bando che indica i posti che le medesime intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni. Per agevolare le procedure di mobilità il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un portale finalizzato all’incontro tra la domanda ed offerta di mobilità (comma 1, cpv. comma 1).
In via sperimentale, fino all’introduzione di nuove procedure per la definizione dei fabbisogni standard, viene, altresì, prevista la possibilità di operare trasferimenti[13] tra sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza;
· le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito costituiscono[14] medesima unità produttiva, all’interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate. Viene demandato ad un decreto ministeriale[15] la possibilità di fissare criteri per realizzare i processi di mobilità in riferimento, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo tra le medesime (comma 1, cpv. comma 2).
· gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con la nuova disciplina sulla mobilità del personale sono nulli (comma 1, cpv. comma 2.2).
Al fine di favorire i processi di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche, viene disposta l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, di un fondo destinato al miglioramento dell’allocazione del personale, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Nel fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale trasferito, mediante versamento all’entrata dello Stato da parte dell’amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all’amministrazione cedente[16]. In sede di prima applicazione, nell’assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all’ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di mobilità in riferimento (comma 1, cpv. comma 2.3).
Alla copertura dei summenzionati oneri si provvede (comma 1, cpv. comma 2.4):
· quanto a 6 milioni di euro per il 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 97, della legge n. 244/2007, recante integrazione delle dotazioni del Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici[17].
L’art. 3, comma 97, della legge n. 244/2007 (legge di stabilità 2008), incrementa di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici, di cui all’art. 1, comma 417, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Il Fondo in parola è finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato;
· quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 14, della DL n. 262/2006, concernente l’istituzione di un fondo per finanziare la concessione di incentivi all’esodo e alla mobilità territoriale, per l’erogazione di indennità di trasferta e per l’adozione di uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
L’art. 1, comma 14, della DL n. 262/2006, stabilisce che gli organismi preposti all’attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali siano impegnati ad orientare le attività operative allo scopo di recuperare base imponibile. Una parte delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione, per un ammontare non superiore e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, è destinata ad un apposito fondo costituito in favore del personale dell’Amministrazione economico-finanziaria nonché delle amministrazioni statali[18] e finalizzato alla concessione di incentivi all'esodo, di incentivi alla mobilità territoriale, all’erogazione di indennità di trasferta, nonché al finanziamento di uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalità di attuazione del comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa;
· quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 527, della legge n. 296/2006, recante l’istituzione del Fondo per procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento di procedure di mobilità.
Viene disposto, altresì, che a decorrere dal 2015 si provvede ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. d) della legge n. 196/2006 che individua i parametri cui deve attenersi la legge di stabilità.
L’art. 1, comma 527, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria di 75 milioni di euro a decorrere dal 2009, finalizzato alle assunzioni nelle amministrazioni le modalità di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997.
Viene, quindi, disposta l’abrogazione dell’art. 1, comma 29, del DL n. 138/2011, che prevede che i dipendenti pubblici - con esclusione dei magistrati – su richiesta del datore di lavoro e sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive, siano tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi da quelli di assegnazione (comma 2).
La norma abrogata stabilisce, tra l’altro, che il trasferimento è consentito nell’ambito del territorio regionale di riferimento, mentre, per il solo personale del Ministero dell’interno questo può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale.
La norma dispone, infine, che il DPCM al quale l’art. 29-bis del D. lgs. n. 165/2001 demanda la definizione delle tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti, al fine di consentire la mobilità intercompartimentale, debba essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Decorso tale termine la tabella è adottata con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione[19] (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 1 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
fabbisogno ed Indebitamento netto |
||||||||
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Fondo per il miglioramento dell’allocazione del personale presso le PA (*) (maggiori spese correnti) |
15,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
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|
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Riduzione Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici ex art. 3, comma 97, della legge n. 244/2007 (minori spese correnti) |
6,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
|
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Riduzione autorizzazione di spesa art. 1, comma 14, del DL n. 262/2006 (minori spese correnti) |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
|
|
|
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Riduzione del Fondo per assunzioni a tempo indeterminato di cui all’art. 1, comma 527, della legge n. 296/2006 (minori spese correnti) |
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12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
|
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|
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione da parte del comma 1, cpv. comma 2.4, per le finalità di copertura degli oneri recati dal comma 1, cpv. comma 2.3, si riferiscono ad autorizzazioni risalenti nel tempo che hanno avuto sinora solo parziale impiego e che, pertanto, sono disponibili per le finalità di incentivazione delle procedure di mobilità introdotte dall’articolo in esame. La RT precisa che, a decorrere dal 2015, si provvede - ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. d), della legge n. 196/2009 - per la quantificazione degli importi annui, ai fini dell’adeguamento alle effettive esigenze di spesa. La RT afferma che non si considerano effetti in termini di fabbisogno e indebitamente netto, in quanto sia gli oneri che i corrispondenti mezzi di copertura riguardano tipologie di spesa di analoga natura (spese di personale) che non modificano la composizione delle entrate e delle uscite.
Al riguardo, pur considerato che il maggior onere connesso alla nuova disciplina sulla mobilità del personale tra pubbliche amministrazioni, risulta limitato all’entità delle risorse del fondo istituito a tal fine al comma 1, cpv. comma 2.3., si rileva l’opportunità che vengano esplicitate le specifiche finalità di spesa di tale fondo, nel quale confluiscono anche le risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico del personale trasferito, e forniti i relativi elementi di quantificazione. In base al tenore letterale delle disposizioni, infatti, la nuova disciplina, al fine di consentire una gestione più razionale ed efficiente del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, sembrerebbe intervenire esclusivamente sugli aspetti organizzativi e tutt’al più contabili di tale materia, senza prevedere espressamente misure o strumenti di incentivazione, potenzialmente suscettibili di determinare effetti di maggior onere.
La RT fa peraltro riferimento genericamente a “finalità di incentivazione delle procedure di mobilità”, per le quali sarebbero disponibili le risorse provenienti da precedenti autorizzazioni di spesa.
Per quanto concerne le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione da parte del comma 1, cpv. comma 2.4, per finalità di copertura degli oneri connessi all’alimentazione del summenzionato fondo, pur prendendo atto di quanto evidenziato nella RT circa il fatto che tali autorizzazioni hanno avuto sinora solo parziale impiego e che, pertanto, recherebbero le necessarie disponibilità, si evidenzia che tali risorse sono destinate a legislazione vigente a finalità che solo in parte afferiscono alla mobilità del personale pubblico, tramite il finanziamento di misure di incentivazione alla mobilità territoriale[20] e che concernono, in massima parte, misure quali la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblico (art. 3, comma 97, della legge n. 244/2007) l’attribuzione di incentivi all’esodo, l’erogazione di indennità di trasferta e il finanziamento di uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato (art. 1, comma 14, della DL n. 262/2006) nonché la programmazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato (art. 1, comma 527, della legge n. 296/2006).
Al fine di escludere effetti onerosi, appare, pertanto, opportuno un chiarimento del Governo volto ad escludere che alle finalità cui tali risorse erano originariamente destinate siano associate posizioni giuridiche soggettive da soddisfare o comunque impegni già assunti in base alla vigente normativa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, riferiti al comma 1, capoverso comma 2.4, si rileva preliminarmente che la disposizione in esame prevede a copertura delle spese derivanti dall’istituzione del fondo per il miglioramento dell’allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, pari a 15 milioni di euro per il 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2015 l’utilizzo di tre autorizzazioni di spesa. Si tratta in particolare:
§ dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 97, della legge n. 244 del 2007[21], della quale è prevista la riduzione nella misura di 6 milioni di euro per l’anno 2014 e di 9 milioni di euro a decorrere dal 2015, sono iscritte nel capitolo 3033 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
§ dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006[22], della quale è prevista la riduzione nella misura di 9 milioni di euro a decorrere dal 2014, sono iscritte nel capitolo 3041 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
§ dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006[23], della quale è prevista la riduzione nella misura di 12 milioni di euro a decorrere dal 2015, sono iscritte nel capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
In proposito si osserva che il rinvio alla tabella C allegata alla legge di stabilità previsto dalla disposizione a decorrere dal 2015, non sembrerebbe necessaria dal momento che sia l’autorizzazione di spesa che la copertura finanziaria sono a carattere permanente e puntualmente quantificati.
Qualora si volesse mantenere il riferimento alla tabella C si potrebbe valutare l’opportunità di riferire l’autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria al solo triennio 2014-2016, rinviando per gli anni successivi alla tabella C della legge di stabilità.
Personale in disponibilità e assegnazione di nuove mansioni
L’art. 34, del D.lgs. n. 165/2001, nel testo oggetto delle integrazioni disposte dal comma 1 dell’articolo in esame, disciplina la gestione del personale in disponibilità e, tra l’altro, prevede che per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica forma e gestisce l'elenco del personale in disponibilità, avvalendosi anche della collaborazione delle strutture regionali e provinciali[24] competenti in materia di mercato del lavoro (comma 2). Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle summenzionate strutture regionali e provinciali, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale (comma 3). Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto alla relativa indennità[25]. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto in materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva di cui all'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità (comma 4).
La norma reca l’integrazione della disciplina relativa alla gestione del personale pubblico in eccedenza e posto in disponibilità, di cui all’art. 34, del D.lgs. n. 165/2001[26].
In particolare viene disposto che:
· gli elenchi del personale in disponibilità, formati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali, vengano pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti [comma 1, lett. a)];
· il personale in disponibilità, al fine di ampliare le possibilità del relativo ricollocamento[27], possa presentare[28] istanza di ricollocazione - in deroga all’articolo 2103 del codice civile[29] - nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria[30] [comma 1, lett. b)];
· l’avvio, nell’ambito della programmazione triennale del personale[31], di procedure concorsuali e nuove assunzioni, a tempo indeterminato o determinato[32], sono subordinate all’utilizzo del personale collocato in disponibilità iscritto in apposito elenco. Tale personale può essere assegnato nell’ambito dei posti vacanti in organico in posizione di comando presso altre amministrazioni[33] o, in via alternativa, può avvalersi dell’art. 23-bis del D.lgs. n. 165/2001, che disciplina, per i dirigenti pubblici[34], la mobilità tra pubblico e privato. Il termine di 24 mesi, previsto come periodo massimo di godimento dell’indennità di disponibilità, rimane sospeso durante il periodo in cui i dipendenti sono impiegati a tempo determinato o in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni o in cui si avvalgono del summenzionato art. 23-bis. L’onere retributivo è a carico dell’amministrazione o dell’ente che utilizzano il dipendente [comma 1, lett. c)].
Il comma 6, dell’art. 34, del D.lgs. n. 165/2001, integralmente sostituito dal comma 1, lett. c), nel testo previgente, si limita a prevedere che, nell'ambito della programmazione triennale del personale le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco;
Viene, altresì, inserito il comma 567-bis, all’art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che introduce dei termini per la conclusione delle procedure di mobilità del personale di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni disciplinate dall’art. 1, commi 566 e 567 della medesima legge. Entro 15 giorni dalla conclusione di tali procedure, viene inoltre prevista la possibilità per il personale in esubero di chiedere la ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa o in altra società controllata (comma 2).
La norma prevede, in particolare che tali procedure debbano concludersi entro 60 giorni dal loro avvio, per la ricollocazione nella stessa società o in società controllate dallo stesso ente (art. 1, comma 566, della legge di stabilità 2014) ed entro 90 giorni dall’avvio per la ricollocazione in altre società operanti anche al di fuori del territorio regionale (art. 1, comma 567, della legge di stabilità 2014).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che si tratta di disposizione di carattere ordinamentale, intesa al più proficuo utilizzo del personale in esubero, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, pur considerando il contenuto ordinamentale della disposizione, andrebbe valutato se la norma che consente una ricollocazione del personale pubblico in disponibilità (anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria rispetto a quelle originarie) possa dar luogo ad eventuali profili contenziosi, con connessi effetti onerosi. In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
Normativa previgente l’art. 5, comma 9, del DL n. 95/2012, nel testo previgente, fa divieto alle pubbliche amministrazioni[35] e alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Consob, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. Alla norma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
La norma novella l’art. 5, comma 9, del DL n. 95/2012, disponendo che le pubbliche amministrazioni non possono conferire a soggetti collocati in quiescenza, incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche. Sono consentiti incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. La disposizione si applica, per quanto concerne gli incarichi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e non trova, altresì, applicazione a incarichi o cariche presso organi costituzionali.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione modifica l’art. 5, comma 9, del DL n. 95/2012 recante divieti di conferimenti di incarichi a soggetti in quiescenza. Viene, altresì, precisato, che trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare non essendo alla novella in esame e a quella oggetto di modifica, ascritti effetti sui saldi di finanza di finanza pubblica.
Riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali nella P.A.
La norma prevede, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del 50% per ciascuna associazione sindacale dei contingenti complessivi di distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle vigenti disposizioni (regolamentari e contrattuali) al personale delle pubbliche amministrazioni[36] e al personale in regime di diritto pubblico[37] (comma 1). Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti ai sensi delle disposizioni in esame, tra le varie associazioni sindacali (comma 3).
Al comma 2, viene precisato che per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all’unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.
Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 1 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
fabbisogno ed Indebitamento netto |
||||||||
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Riduzione 50 % distacchi, aspettative e permessi sindacali. Comparto scuola/minori oneri per supplenze (minori spese correnti) |
4,0 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
4,0 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
Riduzione 50 % distacchi, aspettative e permessi sindacali. Comparto scuola/minori oneri per supplenze - Effetti indotti (minori entrate tributarie contributive ) |
|
|
|
|
|
2,0 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che si tratta di disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica dalle quali derivano, in generale e per tutte le amministrazioni pubbliche, la possibilità di impiegare un maggior numero di unità di personale nello svolgimento delle attività istituzionali con una conseguente ottimizzazione nel’impiego delle risorse umane.
Con riferimento, in particolare, al comparto Scuola, la norma determina un minore onere per supplenze. Ciò in quanto dalla riduzione delle prerogative sindacali deriva un minor fabbisogno di sostituzione del personale beneficiario delle prerogative medesime, nella considerazione che in tale comparto vi è l’esigenza inderogabile di provvedere alla copertura di ogni posizione prevista dalla normativa vigente. I predetti effetti di minore spesa vengono prudenzialmente stimati solo in relazione ai distacchi atteso che, fermo restando un limite massimo annuo di ore, il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sono noti alle amministrazioni pubbliche solo a consuntivo.
In base al CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative per il triennio 2013/2015 sono stati autorizzati per il comparto Scuola 681 distacchi. Assumendo un valore retributivo annuo medio ponderato corrispondente alla posizione stipendiale iniziale 0-8 e ipotizzando che i distacchi siano ascritti per due terzi a docenti e per un terzo agli ATA, nella medesima misura nella quale sono ripartiti i posti assegnati, in base alla legislazione vigente, alle RSU delle istituzioni scolastiche, la riduzione prevista dalla norma risulta di euro 7.458.000 (33.000 x 226) per i docenti ed euro 2.712.000 (24.000 x 113) per il personale ATA, per un totale di euro 10.170.000 annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.
Per quanto riguarda gli effetti ascritti alla norma sui saldi di finanza pubblica, si evidenzia che l’impatto delle minori spese riferite al 2014 (4,0 milioni di euro) - e le correlate minori entrate tributarie ed extratributarie, relative agli effetti indotti – sembra essere proporzionato a 5 mesi - 4 mesi dell’esercizio finanziario 2014 interessati dalla norma[38] più la tredicesima mensilità - laddove l’impatto riferibile a regime a decorrere dal 2015 a ciascun esercizio finanziario (10,2 milioni di euro), appare altresì proporzionato a 13 mensilità (anche in tal caso 12 mesi più la tredicesima).
Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
Normativa previgente: l’art. 1, comma 66, della legge n. 190/2012, nel testo previgente, prevede che tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico.
La norma reca la novella dell’art. 1, comma 66, della legge n. 190/2012, disciplinante il collocamento fuori ruolo di magistrati[39], avvocati e procuratori dello Stato che assumono incarichi extragiudiziari. La disposizione, in particolare, obbliga i summenzionati soggetti al collocamento fuori ruolo non solo quando questi assumono la titolarità dell’ufficio di gabinetto – come previsto dal previgente testo del comma 66 – ma, più in generale, quando assumono la titolarità di uffici di diretta collaborazione [comma 1, lett. a)]. Viene, inoltre, prevista l’esclusione del ricorso all’istituto dell’aspettativa [comma 1, lett. a)].
La norma prevede, altresì, che gli incarichi extragiudiziari di cui all’art. 1, comma 66, della legge n. 190/2012, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, cessano di diritto se nei 30 giorni successivi non è adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo (comma 2). Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 3).
Viene, infine, disposta la pubblicazione sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell’Avvocatura dello Stato delle statiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l’ufficio, nonché i periodi di assenza riconducibili all’assunzione di incarichi conferiti (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma estende agli uffici di diretta collaborazione l’obbligo del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati procuratori dello Stato, chiamati a ricoprire incarichi apicali o semi-apicali presso amministrazioni, enti ed istituzioni, anche internazionali, escludendo nel contempo il ricorso all’istituto dell’aspettativa. Si prevede, inoltre, un regime transitorio per gli incarichi già concessi alla data di entrata in vigore del decreto in esame. L’articolo introduce, infine, l’obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali degli uffici giudiziari, nonché dell’avvocatura dello Stato, delle statistiche annuali di produttività dei magistrati in servizio presso i singoli uffici, con l’indicazione dei periodi di assenza, riconducibili all’assunzione di incarichi autorizzati. Tali adempimenti potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione evidenzia infine che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in merito ai commi da 1 a 3 stante il loro contenuto ordinamentale. Con riferimento agli adempimenti di cui al comma 4, relativi alla pubblicazione sui siti istituzionali degli uffici giudiziari e dell’avvocatura dello Stato, dei dati concernenti la produttività dei magistrati in servizio presso i medesimi uffici, nonché di quelli relativi ai periodi di assenza connessi all’assunzione di incarichi, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato nella RT, tali adempimenti potranno essere fronteggiati senza oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito appare opportuna una conferma.
Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
Normativa previgente: l’art. 1, comma 457, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) prevede che dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 siano ridotti al 75 per cento i compensi professionali liquidati in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione a dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compreso il personale dell'Avvocatura dello Stato. Sono esclusi, nella misura del 50 per cento, i compensi a carico della controparte. La norma prevede, altresì, che le somme così risparmiate vengano versate annualmente ad un apposito capitolo di bilancio dello Stato dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria (ad eccezione degli enti territoriali e degli enti regionali del Servizio Sanitario Nazionale). Il prospetto riepilogativo allegato alla legge di stabilità 2014, con riguardo alla norma in riferimento reca un effetto di maggiori entrate extratributarie sul saldo netto da finanziare, pari a 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, nonché un effetto di minore spesa corrente sul fabbisogno e sull’indebitamento netto pari a 9,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Si evidenzia che la stima di tali risparmi è indicata dalla RT allegata alla legge di stabilità nel suo ammontare complessivo senza esplicitare gli elementi alla base della quantificazione medesima.
L’art. 21, terzo comma, del RD n.1611/1933, prevede che, nei casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sarà corrisposta dall'Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione.
La norma reca la novella della disciplina[40] dei compensi professionali liquidati ad avvocati dello Stato e degli enti pubblici per effetto di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni. A tal fine vengono abrogati:
· l’art. 1, comma 457, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che, per il triennio 2014-2016, riduce al 75 % i compensi di dipendenti o dirigenti delle pubbliche amministrazioni – compreso il personale dell’Avvocatura dello Stato - in relazione ai successi nei processi in cui questi hanno rappresentato l’amministrazione;
· l’art. 21, terzo comma del R.D. n. 1611/1933, che disciplina i compensi (a carico dell’Erario) in favore degli avvocati della PA, per le transazioni che seguono a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, in caso di compensazione integrale o parziale delle spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti.
Viene, pertanto, disposto che in caso di sentenza favorevole alla PA, il 10% delle spese legali recuperate e poste a carico delle controparti è ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Una deroga esplicita a tale disciplina è prevista in favore degli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali (comma 1). Nel caso in cui il giudice decida la compensazione integrale delle spese, comprese quelle di transazione a seguito di sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, agli avvocati dipendenti, compresi gli avvocati dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali da parte dell’Erario (comma 2).
In via transitoria, viene previsto che la disposizione da ultimo citata nonché quella concernente la deroga prevista al comma 1 in favore degli avvocati non dirigenti della PA, si applicano alle sentenze depositate dopo la data di entrata in vigore del decreto legge in esame (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica evidenzia che l’articolo 9 riordina il sistema dei compensi professionali delle avvocature pubbliche, nei casi di pronunciata compensazione integrale delle spese e nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti. Sotto il profilo finanziario, le riduzione previste dalla presente norma hanno effetti strutturali complessivamente inclusivi di quelli derivanti dal vigente quadro normativa. Gli eventuali maggiori risparmi derivanti alla presente disposizione verranno accertati a consuntivo.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato cha la disposizione appare suscettibile di determinare effetti di risparmio rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa, in tema di compensi spettanti ad avvocati dello Stato e di enti pubblici per effetto di sentenze favorevoli alle PA.
Si segnala che alla norma di cui all’art. 1, comma 457, della legge di stabilità 2014, abrogata dal comma 1, che ha previsto una meno incisiva riduzione dei predetti compensi[41], sono stati invece ascritti effetti di risparmio sui saldi finanza pubblica pari a 7,3 milioni di euro (sul saldo netto da finanziare) e a 9,5 milioni di euro (su fabbisogno ed indebitamento netto) per ciascun anno del triennio 2014-2016.
Diritti di rogito segretari comunali
Normativa vigente. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge n. 734 del 1973 dispone che il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica del 90 per cento da attribuire al comune, qualunque sia la classe di appartenenza, od alla provincia ed il rimanente 10 per cento al fondo di cui all'articolo 42 (fondo a favore dei segretari comunali e provinciali per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione) della legge 8 giugno 1962, n. 604.
Il comma 4, dell’articolo 41 della legge n. 312 del 1980 prevede che una quota del provento spettante al comune o alla provincia relativo ai diritti di segreteria, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 734 del 1973, per alcune tipologie di atti è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.
La norma dispone l’abrogazione del comma 4, dell’articolo 41 della legge n. 312 del 1980 e novella il comma 2 dell’articolo 30 della legge n. 734 del 1973 prevedendo che il provento annuale dei diritti di segreteria sia attribuito integralmente al comune o alla provincia.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:
(milioni di euro) |
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Minori entrate extratributarie |
1,5 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
1,5 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
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|
|
|
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|
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La relazione tecnica afferma, con riferimento all’abrogazione del comma 4, dell’articolo 41, che tale disposizione comporterà un incremento delle risorse di bilancio disponibili per le amministrazioni locali.
Con riferimento alla novella apportata al comma 2 dell’articolo 30, la RT precisa che con tale disposizione i proventi annuali dei diritti di segreteria spettano integralmente al Comune o alla Provincia, modificando il regime secondo cui tali proventi erano attribuiti nella misura del 90% all'ente locale ed il restante 10% affluiva al fondo di cui all' art. 42 della legge 604/1962 istituito presso il Ministro dell'interno sul capitolo di entrata 2442 (entrate derivanti dalla soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali) – articolo l (quota proventi diritti di segreteria versati da comuni e province per segretari comunali e provinciali).
La RT afferma che il disposto della normativa comporta per il bilancio del Ministero dell'interno una riduzione a regime dello stanziamento del capitolo di entrata n. 2442, articolo l, per un importo pari a 4.000.000 di euro. Tale disposizione è neutra dal punto di vista finanziario in quanto, in considerazione delle minori entrate, pari a 4 milioni di euro, sarà corrispondentemente ridotta la dotazione del programma "Gestione dell' albo dei segretari comunali e provinciali", istituito nello stato di previsione del Ministero dell' interno.
Per l'anno 2014, la RT afferma che, tenuto conto delle somme affluite all' entrata pari a euro 2.528.749, lo stanziamento del predetto programma del Ministero dell'interno è ridotto conseguentemente di euro 1.471.251, quale differenza tra lo stanziamento iniziale 2014 e le somme effettivamente acquisite.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.
Disposizioni sul personale di regioni ed enti locali
Le norme modificano il sistema di conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali. In sintesi le disposizioni aumentano dal 10 al 30 per cento il numero dei posti della pianta organica dei dirigenti che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato e prevedono l’obbligo di selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi. Inoltre, se i contratti sono stipulati con dipendenti di pubbliche amministrazioni, questi sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, mentre la disciplina previgente prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro e l’eventuale riassunzione, subordinata alla vacanza del posto in organico (commi 1 e 2).
E’ fissato pari al dieci per cento il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato per la dirigenza regionale. Analogo limite è fissato per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale (comma 3).
Infine, si stabilisce il divieto di effettuare attività gestionale al personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale (sindaci, presidenti di provincia e assessori) anche nel caso in cui il trattamento economico fosse parametrato a quello dirigenziale (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma introduce modifiche al sistema di reclutamento e di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato nelle Regioni, negli enti locali e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa. La disposizione, tenuto conto del carattere ordinamentale della stessa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione del reddito
Le norme dispongono che, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, sia istituito presso il Ministero del lavoro un Fondo finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali (comma 1).
Alla dotazione del Fondo, non superiore a 10 milioni di euro, per l’importo di 5 milioni di euro per ciascuno egli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (comma 2).
Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato dei soggetti di cui al comma 1, i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato. L’INPS, su richiesta di comuni o degli altri enti locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo degli interessati (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
fabbisogno ed Indebitamento netto |
||||||||
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Maggiori spese correnti e capitali |
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|||||||||
Fondo per copertura obblighi assicurativi contro malattie e infortuni |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
|
Minori spese correnti |
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|||||||||
Riduzione Fondo sociale per l'occupazione e la formazione |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
|
La relazione tecnica, oltre a descrivere brevemente le norme, afferma che la dotazione del Fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e costituisce il limite massimo di spesa per il concorso dello Stato. L'eventuale parte residua dell' onere da reintegrare all'INAIL rimane a carico delle amministrazioni che si avvalgono delle attività di volontariato nell'ambito delle proprie risorse a legislazione vigente.
All'onere del fondo si provvede con riduzione di pari importo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
Al riguardo, si rileva che l’onere derivante dalle disposizioni in esame si configura come un limite di spesa, pari a 5 milioni di euro per gli esercizi 2014 e 2015. Con riferimento all’utilizzo del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (capitolo 2230 – stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per la costituzione di un fondo finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore di soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di sostegno al reddito coinvolti in attività di volontariato, appare opportuno che il Governo confermi che il suo impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Incentivi per la progettazione
Normativa previgente. L’articolo 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) prevede che, per ogni singola opera o lavoro, un incentivo non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara venga ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Il successivo comma 6, inoltre, riconosce un incentivo, pari al trenta per cento della tariffa professionale, da ripartire tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che abbiano partecipato alla redazione di un atto di pianificazione.
Le norme introducono il comma 6-bis del suddetto articolo 92 del Codice dei contratti pubblici, prevedendo che, in ragione dell’onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possano essere corrisposte gli incentivi in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 sopra descritti.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica, oltre a descrivere brevemente le norme, afferma che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli eventuali risparmi derivanti dalle disposizioni in esame non sono scontati nei saldi di finanza pubblica.
Conclusione delle procedure in corso per l’abilitazione scientifica nazionale
Normativa vigente: l’art. 16 della L. n. 40/2010 ha introdotto l’abilitazione scientifica nazionale che attesta la qualificazione scientifica necessaria per l’accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori. Il suo conseguimento consente la partecipazione alle procedure di chiamata attivate dalle università.
Le modalità di espletamento delle procedure sono state disciplinate con il DPR 222/2011 che, in particolare, prevede che le stesse procedure siano indette ogni anno entro il mese di ottobre.
Per l’espletamento delle procedure, è prevista la costituzione, ogni due anni, di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri, di cui quattro professori ordinari di università italiane sorteggiati all’interno di una lista formulata dal MIUR. A tali membri non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità. Il quinto commissario è individuato tra studiosi o esperti in servizio presso università di un Paese aderente all’OCSE, diverso dall'Italia. Al commissario in servizio all'estero è corrisposto, invece, un compenso cui si provvede con le disponibilità di bilancio degli atenei.
Le procedure si svolgono presso le università individuate nell’ambito di una lista formata da quelle aventi strutture idonee e dotate delle necessarie risorse finanziarie. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell’ateneo dove si espleta la procedura. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
In base all’art. 16, co.3, lett. e), della L. 240/2010, le commissioni devono concludere i propri lavori entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La norma:
· differisce dal 31 maggio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di conclusione dei lavori delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale della tornata 2013 disponendo che ai relativi oneri organizzativi e finanziari si provveda mediante le risorse ordinarie attribuite dal MIUR agli atenei sedi delle procedure (commi 1 e 2);
· dispone che, nelle more della revisione della disciplina, è sospesa per il 2014 l’indizione della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e del procedimento per la formazione delle commissioni nazionali (comma 3);
· differisce dal 31 ottobre 2014 al 31 marzo 2015 il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all’art. 1, co. 24, della L. 220/2010 e all’art. 29, co. 9, della L. 240/2010 (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, posto che si tratta solo di attribuire alle Commissioni nazionali nominate per la valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale un intervallo di tempo più ampio per concludere le valutazioni. Precisa che per i commissari nazionali non è previsto alcun compenso, mentre per i commissari OCSE il compenso è indipendente dal termine di conclusione dei lavori.
Specifica che l’ammontare di tale compenso è fissato in 16.000 euro per l’intera durata biennale della commissione e che la concessione della proroga non determina, quindi, alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica.
Ricorda, quindi, che il comma 4 dell'art. 5 del DPR n. 222/2011 prevede espressamente che gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell’ateneo ove si espleta la procedura per l’attribuzione dell’abilitazione e che di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario. Aggiunge che, inoltre, all’art. 6, comma. 7, terzo periodo del medesimo DPR si prevede che ai commissari in servizio all'estero individuati ai sensi del presente comma è corrisposto un compenso determinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il cui onere è ricompreso tra quelli relativi al funzionamento di ciascuna commissione ai sensi del comma 4 dell'articolo 5.
La RT ricorda che, nell’ambito degli stanziamenti del Fondo di finanziamento ordinario dell’anno 2013, sono stati già destinati € 5.000.000 per tali spese, tenuto conto che le commissioni restano in carica per il biennio 2013-2014.
Con riferimento all’ultimo comma, la RT ribadisce che si prevede la proroga del termine per il piano straordinario 2012-2013 di chiamata dei professori associati, previsto nel decreto interministeriale MIUR-MEF 28 dicembre 2012. Afferma che anche tale disposizione non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il citato decreto interministeriale già prevedeva la copertura del piano straordinario di chiamata. Sottolinea che l’intervento non modifica alcunché, se non il termine ivi fissato per l'utilizzo delle risorse.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la disposizione si limita posticipare il termine di conclusione dei lavori della Commissione.
Borse di studio per le scuole di specializzazione medica
Normativa previgente: il comma 3-bis dell’art. 20 del d.lgs. n. 368/1999 affida ad un decreto ministeriale, da emanare entro il 31 marzo 2014, la riduzione della durata dei corsi di formazione specialistica, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia. Il comma 3-ter prevede che tale riduzione sia applicata agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del decreto sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente
La norma:
· prevede la riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione dei medici con decorrenza dall’a.a. 2014-2015 (comma 1);
· autorizza l’ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti[42]. Al relativo onere si provvede (comma 2):
Ø per il 2014, acquisendo all’erario 6 milioni di euro mediante riduzione delle rassegnazioni alla spesa dei versamenti all’entrata effettuati a valere sui conti correnti di contabilità speciale scolastica..
Si ricorda che l’art. 7, co. 39, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha previsto che dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali su cui affluivano le risorse statali da destinare alle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 5-ter del D.L. 452/2001 (L. 16/2002), non sono più alimentate e che le somme disponibili alla stessa data sono versate all’entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e, per la restante parte, nel 2016, anno a decorrere dal quale le contabilità speciali sono soppresse. Ha, altresì, disposto che le somme in questione sono annualmente riassegnate ai capitoli dello stato di previsione del MIUR relativi alle spese di funzionamento delle scuole;
Ø per il 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[43];
Ø per il 2016, mediante riduzione per euro 1,8 milioni del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)[44].
· prevede che anche per la partecipazione alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione medica è dovuto dai candidati un diritto di segreteria, nella misura massima di 100 euro. Le corrispondenti entrate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al MIUR per la copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
fabbisogno ed Indebitamento netto |
||||||||
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Borse di studio per le scuole di specializzazione medica. (maggiori spese correnti) |
6,0 |
|
|
|
|
6,0 |
|
|
|
|
Oneri riflessi (maggiori entrate tributarie) |
|
|
|
|
|
1,8 |
|
|
|
|
Riduzione riassegnazione alle spese previste dall’art. 7 c. 39 del dl 95/2012 (minori spese correnti) |
6,0 |
|
|
|
|
6,0 |
|
|
|
|
Borse di studio per le scuole di specializzazione medica (maggiori spese correnti) |
|
40,0 |
1,8 |
|
|
|
40,0 |
1,8 |
|
|
Oneri riflessi (maggiori entrate tributarie) |
|
|
|
|
|
|
12,0 |
0,5 |
|
|
Riduzione FISPE (Minori spese correnti) |
|
40,0 |
|
|
|
|
40,0 |
|
|
|
Riduzione FFO (Minori spese correnti) |
|
|
1,8 |
|
|
|
|
1,8 |
|
|
La relazione tecnica, con riferimento al comma l, ricorda che la nonna novellata prevede che entro il 31 marzo 2014 si adotti un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la riduzione della durata dei corsi di formazione specialistica per i medici. Detta riduzione si applicherebbe a legislazione vigente a coloro che si iscrivono al primo anno di corso dal primo anno accademico successivo all'adozione del decreto. Specifica, quindi, che tale anno accademico, se il decreto fosse stato effettivamente adottato nei tempi previsti, sarebbe il 2014/2015. La modificazione introdotta fissa la decorrenza indicata comunque al citato anno accademico, prevedendo che il decreto di cui trattasi sia adottato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Inoltre, riduce la durata dei corsi con effetto anche su quelli già attivati negli anni precedenti, fermo restando quanto previsto al secondo e terzo periodo del comma 3–ter novellato, che salvaguardano i corsi già giunti al quarto anno o successivo.
Pertanto, i corsi attivati nell'anno accademico 2011/2012, che nel 2014/2015 giungono al quarto anno, non sono soggetti alla riduzione, mentre i corsi attivati dal 2012/2013 lo saranno. La RT ricorda che la riduzione prevista è di un anno e afferma che di conseguenza, poiché la modificazione consente di ridurre la durata anche dei corsi già attivati, ferma restando la decorrenza dal 2014/2015, la norma è suscettibile di produrre riduzioni di spesa. Per un computo aggiornato del fabbisogno, rimanda a quanto considerato in relazione al comma 2.
La RT ribadisce che il comma 2 autorizza una ulteriore spesa per la formazione dei medici specialisti, nel limite di euro 6 milioni nell'anno 2014, euro 40 milioni nell'anno 2015 ed euro l ,8 milioni nell'anno 2016.
Ricorda che l'incremento del limite di spesa trova integrale copertura come segue:
· per euro 6 milioni nel 2014 mediante riduzione delle riassegnazioni alle spese previste all'articolo 7, comma 39, del DL 95/2012[45] dei versamenti alle entrate effettuati a valere sui conti correnti di contabilità speciale scolastica. La RT precisa che ad oggi sono stati versati alle entrate euro 23 milioni, che a legislazione vigente potranno essere riassegnati alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali e che quindi verrebbero integralmente spesi nel corso dell'a.f. 2014;
· per euro 40 milioni nel 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. l0, comma 5, del DL n. 282/2004;
· per euro 1,8 milioni nel 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle università.
Ciascun anno saranno attivati corsi nella misura consentita dal limite di spesa disponibile, incluso l’incremento disposto dalla norma in esame.
In merito al comma 3, la RT, ribadisce che la norma prevede che i concorrenti ai corsi di specializzazione medica versino un contributo di massimo l00 euro per la partecipazione alle prove di ammissione e che detto contributo è versato alle entrate dai concorrenti, per essere riassegnato allo stato di previsione del MIUR. Afferma, infine, che la norma comporta spese esattamente pari alle maggiori entrate assicurate.
Al riguardo, pur in considerazione del fatto che l’onere relativo all’incremento di spesa in favore delle scuole di specializzazione medica è qualificato come limite di spesa, si ritiene utile acquisire maggiori dettagli circa la sua quantificazione: in particolare andrebbe chiarita la ragione alla base della differenza di incremento di spesa tra l’anno 2015 (40 milioni) e l’anno 2016 (1,8 milioni).
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la disposizione, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle norme in materia di borse di studio per la specializzazione medica, pari a 6 milioni di euro per il 2014, a 40 milioni di euro per il 2015 e a 1,8 milioni di euro per il 2016, prevede distinte modalità di copertura a seconda dell’annualità di riferimento.
Per quanto riguarda l’anno 2014, si prevede l’utilizzo di quota delle entrate, pari a 6 milioni di euro, derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 39, del decreto-legge n. 95 del 2012, che stabiliscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la chiusura delle contabilità scolastiche e il versamento all’entrata delle relative risorse. Tale versamento è previsto in una misura espressamente indicata, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, e in una misura indeterminata per l’anno 2016, ai fini della successiva riassegnazione ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si ricorda che, sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, le risorse delle suddette contabilità già versate all’entrata nell’anno 2014 ammontano al momento a 23 milioni di euro e risultano, quindi, idonee a garantire la copertura degli oneri in esame per il medesimo anno 2014 (capitolo 3369 – stato di previsione dell’entrata).
Per quanto concerne l’anno 2015, si prevede invece l’utilizzo di 40 milioni di euro delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), che nell’anno 2015 reca le necessarie disponibilità.
Per quanto riguarda, infine, l’anno 2016, si prevede l’utilizzo, nella misura di 1,8 milioni di euro, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento (capitolo 1694 – stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca). Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che tale utilizzo non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul predetto fondo.
Nomina dei dipendenti nelle società partecipate
Le norme modificano l’articolo 4, commi 4 e 5 del decreto legge n. 95/2012 che tratta della composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle amministrazioni pubbliche, eliminando l’obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi, ferma restando la necessità dell’intesa tra amministrazione pubblica e società interessata per nomina della maggioranza dei componenti i consigli; viene inoltre ribadito, ampliandone l’ambito di applicabilità, il vigente criterio di onnicomprensività del trattamento economico per i membri medesimi, se dipendenti dall’amministrazione pubblica o dalla società (comma 1). Le norme si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo all’entrata in vigore del decreto legge (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica si limita, in sostanza, a ribadire il contenuto delle norme ed afferma che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita a definire i criteri per la scelta dei membri dei consigli di amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle amministrazioni pubbliche.
Ricognizione degli enti pubblici e razionalizzazione dei servizi strumentali
Le norme prevedono la creazione di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi agli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, funzionale all’adozione di misure di razionalizzazione di tali enti.
La predisposizione del sistema informatico è a cura del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio. Il sistema è alimentato dalle amministrazione statali vigilanti, le quali inseriscono sia i dati relativi agli enti vigilati, sia le proposte di razionalizzazione in ordine a tali enti.
Si prevedono misure sanzionatorie nel caso in cui le amministrazioni vigilanti non procedano all’inserimento dei dati e delle proposte relativi agli enti entro tre mesi dall’abilitazione all’inserimento delle informazioni richieste nel sistema informatico. La sanzione consiste nel divieto di compiere atti relativi agli enti vigilati, inclusi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi (comma 1).
Si prevede, altresì, che il Dipartimento della funzione pubblica debba predisporre un sistema informatico di acquisizione dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riguardo ai servizi esternalizzati, con la finalità di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali delle attività delle amministrazioni statali. Anche tale sistema informativo è alimentato a cura delle amministrazioni statali (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica ribadisce che i commi l e 2 dettano disposizioni in materia di censimento degli enti pubblici e dei servizi esternalizzati, prevedendo a tal fine la predisposizione di un sistema informatico per l'acquisizione dei dati. Agli oneri derivanti dalla disposizione, di modesta entità e per il solo anno 2014, si provvede con le risorse a disposizione del Dipartimento per la funzione pubblica.
Al riguardo si prende atto del fatto che la relazione tecnica afferma che gli oneri sono di modesta entità e che potranno essere fronteggiati nell’ambito degli ordinari stanziamenti del Dipartimento della funzione pubblica. Tuttavia, anche per motivi di trasparenza, sarebbe risultato utile che la relazione tecnica esplicitasse quali siano le caratteristiche del sistema informatico da realizzare, anche al fine di comprenderne l’eventuale complessità e rendere evidente che anche l’attività di immissione dati, che sembra dover riguardare anche le proposte provenienti dalla società civile e dovrà svolgersi in tempi stretti, possa essere adeguatamente svolta senza distogliere numerose unità di personale da altre attività, con possibile ricadute sulla funzionalità amministrativa degli enti coinvolti.
Per quanto concerne la misura sanzionatoria prevista dal primo comma si rileva che l’inerzia delle amministrazioni statali, fra l’altro, impedisce il corretto afflusso di risorse in capo ad enti “incolpevoli” e che svolgono anche attività nell’interesse pubblico. Non appare evidente come gli enti in questione potranno garantire la continuità dell’azione amministrativa in eventuale carenza di risorse pregiudicando, in tal modo, anche l’esercizio di funzioni pubbliche con possibili maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione agli eventuali disservizi resi.
Acquisizione di informazioni relative alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni
Le norme disciplinano l’acquisizione delle informazioni relative alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, che vengono concentrate in un’unica banca dati gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di semplificare gli adempimenti in capo alle amministrazioni.
In particolare si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati gestita dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della legge n. 191/2009 - dove è dettata la disciplina sul monitoraggio degli immobili e degli spazi allocativi delle pubbliche amministrazioni - confluiscano una serie di informazioni.
Si rileva che l’articolo 2, comma 222, della legge n. 191/2009 non appare recare la disciplina di una “banca dati del Dipartimento del tesoro”, bensì reca un’ampia normativa sulla razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche, introducendo obblighi di comunicazione sia all’Agenzia del Demanio che al Dipartimento del tesoro.
In particolare devono confluire nella predetta banca dati le informazioni relative:
· al costo annuo del personale utilizzato da enti pubblici economici, aziende che producono servizi di pubblica utilità, società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, pubbliche amministrazioni rientranti nel conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009;
· all’elenco dei consorzi di cui fanno parte le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime.
Nella banca dati del Dipartimento del Tesoro devono anche confluire tutte le informazioni in tal senso acquisite entro il 31 dicembre 2014.
Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l’accesso alle suddette informazioni ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali. Le medesime informazioni sono altresì rese disponibili alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge di contabilità nazionale n. 296/2009 (comma 3).
A partire dal 1° gennaio 2015 le informazioni relative alle partecipazioni in società per azioni da parte delle P.A. saranno acquisite attraverso le banche dati già esistenti ovvero su apposita richiesta di invio.
Anche tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge n. 296/2009 (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica afferma che l'accorpamento delle diverse informazioni già oggi effettuate in una sola banca dati non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto sono utilizzate le risorse già previste a legislazione vigente per le diverse rilevazioni.
Si evidenzia, inoltre, che l'unificazione delle tre citate rilevazioni costituisce un elemento di semplificazione e riduzione degli oneri in capo a circa 11.000 Amministrazioni pubbliche (riduzione dei tempi e dei costi di immissione dei dati), che adempirebbero a quanto previsto dai tre provvedimenti normativi attraverso un solo applicativo.
La costituzione di un'unica banca dati permetterà una migliore conoscibilità del fenomeno, prefigurando così una più tempestiva capacità di correzione di eventuali anomalie che compromettono gli equilibri di finanza pubblica.
Al riguardo, pur concordando che l’attività di razionalizzazione potrebbe favorire il conseguimento di future riduzioni di spesa, si osserva che nel breve periodo la migrazione di più banche dati in un unico contenitore dovrebbe essere preceduta dalla realizzazione delle procedure informatiche di migrazione e dall’adeguamento delle procedure applicative già realizzate per la gestione e manutenzione della banca dati di destinazione dei dati migrati.
ARTICOLO 18, commi da 1 a 3
Soppressione delle sezioni staccate dei TAR e del Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova
La norma dispone:
· la soppressione, a decorrere dal 1° ottobre 2014, delle sezioni staccate di TAR, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Viene demandato ad un DPCM[46] la definizione delle modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al TAR della relativa regione. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del TAR (comma 1).
Ai fini di quanto previsto al comma 1, viene, altresì, disposta l’abrogazione dell’art. 1, comma 3, della legge n. 1034/1971, disciplinante l’istituzione in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia di sezioni staccate dei relativi[47] TAR, e la modifica dell’art. 1, comma 5, della medesima legge concernente la particolare struttura della giustizia amministrativa nella regione Lazio (comma 2);
· la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova ed il trasferimento delle sue funzioni[48] al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo alla soppressione delle sezioni staccate di TAR (commi 1 e 2), afferma che eventuali risparmi potranno essere verificati solo a consuntivo.
In merito alla soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova (comma 3) la RT afferma che al trasferimento delle relative funzioni al provveditorato delle opere pubbliche competente per territorio, che costituisce articolazione periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, provvede quest’ultimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le disposte soppressioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, possano essere disposte in assenza di oneri finanziari e che, pertanto, le strutture giurisdizionali ed amministrative (i TAR delle rispettive regioni, per le sezioni staccate, ed il provveditorato delle opere pubbliche competente per territorio, per il magistrato delle acque in riferimento) per effetto dei tali soppressioni subentranti nello svolgimento delle relative funzioni, possano compiutamente svolgere le stesse nell’ambito delle risorse, finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Tavolo permanente per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana
Normativa previgente: l’art. 47, comma 2, del DL n. 5/2012, nel previgente testo introdotto dal comma 1, dell’art. 13, del DL n. 69/2013, prevede, tra l’altro, l’istituzione della cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana[49], nel’ambito della quale è istituito con DPCM il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana. Il Tavolo è presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La norma novella l’art. 47, comma 2, del DL n. 5/2012, prevedendo che il presidente del Tavolo permanente per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, laddove il testo previgente individua il presidente nel Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale, posto a capo di una struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel testo dell’art. 47, comma 2, terzo periodo del DL n. 5/2012 viene conseguentemente soppresso il riferimento all’incarico di Commissario e alla struttura di missione.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione in esame.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, stante il contenuto ordinamentale della disposizione.
Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
Le norme dispongono la soppressione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (comma 1).
I compiti e le funzioni svolti dall’Autorità oggetto di soppressione sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione (comma 2). In aggiunta a tali compiti, l'Autorità:
• riceve notizie e segnalazioni di illeciti [comma 5, lett. a)];
• applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000 nei casi di mancata adozione dei piani di prevenzione della corruzione, dei piani di trasparenza o dei codici di comportamento [comma 5, lett. b)];
• formula proposte per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione di Expo Milano 2015 (comma 7).
Il presidente dell’Autorità anticorruzione presenta al Presidente del Consiglio un piano per il riordino dell'Autorità stessa, che contempli (comma 3):
• il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
• la riduzione non inferiore al 20 per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente (inclusi i dirigenti);
• la riduzione delle spese di funzionamento per almeno il 20 per cento.
Il piano di riordino acquisterà efficacia a seguito della sua approvazione con decreto del Presidente del Consiglio (comma 4).
Nelle more dell’approvazione del piano di cui ai commi 3 e 4, il presidente dell'Autorità provvede allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5 con le risorse della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (comma 8).
Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità anticorruzione per le sue attività istituzionali (comma 6).
Le funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di misurazione e valutazione della performance sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio (comma 9).
Con apposito regolamento di delegificazione il Governo provvede a riordinare tali funzioni (comma 10)
Per lo svolgimento di tali funzioni il medesimo Dipartimento può avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo o di comando (comma 11).
Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in materia di prevenzione della corruzione sono trasferite all'Autorità anticorruzione (comma 15).
Vengono abrogate alcune disposizioni relative alle funzioni dell’Autorità anticorruzione in materia di qualità dei servizi pubblici (commi 12 e 13). Viene inoltre soppresso il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato (comma 14).
Dall'applicazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 16).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce quanto previsto dal comma 16 (recante la clausola di neutralità finanziaria), affermando inoltre che dalla soppressione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e dal trasferimento delle relative funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione deriveranno effetti di risparmio.
In proposito la RT fornisce i seguenti dati:
• il personale di ruolo dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – oggetto di soppressione – è pari a 301 unità[50];
• le risorse finanziarie della medesima Autorità sono costituite dai contributi versati dai soggetti vigilati[51], pari a euro 52.310.000 nel 2013. L’Autorità dal 2013 non riceve più contributi statali.
Si presume che con tale affermazione si intenda fare riferimento alla circostanza che le leggi di stabilità per il 2013 e per il 2014 non hanno previsto alcun trasferimento di bilancio all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L’ultima legge di stabilità con la quale tali trasferimenti sono stati disposti è la legge 183/2011, che ha previsto - in tabella C – l’attribuzione all’Autorità di euro 169.000 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014;
• dalla soppressione in esame deriveranno minori spese pari a 1.535.850,75 euro all’anno;
• ulteriori risparmi scaturiranno dalla razionalizzazione delle funzioni amministrative.
La RT precisa, infine, che la quantificazione dei risparmi potrà essere effettuata solo a decorrere dal 2015.
La RT, infine, non reca indicazioni circa gli eventuali risparmi connessi alla soppressione del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, prevista dal comma 14 dell’articolo in esame.
Al riguardo si osserva che la relazione tecnica fornisce una stima complessiva dei risparmi che potranno derivare dalla soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (circa 1,5 milioni di euro all’anno), senza precisare le voci di costo che dovrebbero essere ridotte e l’entità dei possibili tagli. In proposito appare utile acquisire dal Governo dati di maggior dettaglio.
Si ricorda che, secondo la stessa RT, la quantificazione dei risparmi potrà essere effettuata solo a decorrere dal 2015. Tuttavia andrebbe chiarito se i predetti risparmi siano stati calcolati facendo riferimento al piano per il riordino dell'Autorità anticorruzione previsto dal comma 3 (ossia sulla base di un’ipotesi di riduzione del 20 per cento dei trattamenti accessori del personale e delle altre spese di funzionamento).
Si segnala inoltre l’opportunità di acquisire una precisazione in ordine alla tempistica di contabilizzazione degli effetti finanziari derivanti dalla soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. In proposito, infatti, la RT prevede che la quantificazione dei risparmi potrà essere effettuata solo a decorrere dal 2015. Non appare chiaro se gli eventuali effetti di risparmio saranno quindi incorporati nei tendenziali a decorrere dalle previsioni 2016 (basate sulla rendicontazione delle spese 2015).
Si osserva altresì che la relazione tecnica esclude effetti onerosi con riferimento al complesso delle misure di riorganizzazione previste dall’articolo in esame. Non vengono tuttavia esplicitati gli elementi posti alla base di tale valutazione. L’acquisizione di tali elementi appare invece necessaria, in particolare per i trasferimenti di funzioni disposti dal testo rispetto ai quali non viene previsto il contestuale trasferimento delle necessarie risorse.
Si tratta delle seguenti misure di riorganizzazione:
- trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni in precedenza esercitate dall’Autorità anticorruzione in materia di misurazione e di valutazione della performance (comma 9);
- possibilità, per il medesimo Dipartimento, di avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento di tali funzioni (comma 11);
- trasferimento dei compiti di prevenzione della corruzione dal Dipartimento della funzione pubblica all'Autorità anticorruzione (comma 15).
Si ricorda inoltre che, diversamente dal comando o dal distacco, l’istituto del fuori ruolo lascia vacanti i posti nell’organico dell’amministrazione di provenienza, determinando un possibile onere per la sostituzione del dipendente collocato fuori ruolo. In ogni caso, anche riguardo all’istituto del comando andrebbero valutate le possibili implicazioni nell’amministrazione di provenienza.
In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo, tenuto conto che da tali previsioni potrebbero derivare effetti di carattere organizzativo suscettibili di riflettersi sui fabbisogni finanziari delle amministrazioni interessate.
In ordine ai profili applicativi delle norme in esame, andrebbe precisato se, a seguito della soppressione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, si intendano trasferiti all’Autorità anticorruzione tutti i rapporti finanziari e patrimoniali in essere, sia quelli che danno luogo a poste attive di bilancio (per esempio, le entrate provenienti dai contributi dei soggetti vigilati) sia quelli che determinano poste passive (eventuali obbligazioni di carattere vincolante).
A tale proposito si ricorda, a titolo esemplificativo, che in base all’articolo 1, commi 414 e 416, della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) - l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è tenuta a corrispondere, a valere sui contributi ad essa dovuti dai soggetti vigilati[52]:
• una quota pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 all’Autorità per la protezione dei dati personali;
• una quota pari a 0,17 milioni in ciascuno degli anni 2014 e 2015 alla Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici.
Riguardo alla soppressione del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato (comma 14), si osserva che la RT non reca indicazioni in merito ad eventuali effetti di risparmio. Sul punto appare utile acquisire una valutazione del Governo.
Non si formulano osservazioni, infine, con riferimento all’impiego degli introiti da sanzioni [di cui al comma 5, lett. b)] per concorrere al finanziamento delle attività istituzionali dell'Autorità anticorruzione (comma 6). Ciò nel presupposto che tali utilizzi si configurino esclusivamente come una rinuncia a maggior gettito, trattandosi di sanzioni applicate per illeciti altrimenti non previsti a normativa vigente. Sul punto appare opportuno acquisire la conferma del Governo.
La norma prevede che il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all’assemblea dell’Associazione FORMEZ PA[53] - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – lo scioglimento dell’Associazione e la nomina di un Commissario straordinario. A decorrere dalla data di nomina del Commissario straordinario, decadono gli organi attualmente in carica, ad eccezione dell’Assemblea e del collegio dei revisori.
Il Commissario dovrà inoltre proporre al Ministro, entro il 31 ottobre 2014, un piano delle politiche dello sviluppo delle amministrazioni dello stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell’Associazione. Lo stesso piano deve altresì individuare eventuali nuove forme per il perseguimento delle politiche individuate in precedenza.
Il prospetto riepilogativo non considera la disposizione.
La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della disposizione, afferma che la medesima non determina oneri. Afferma inoltre che eventuali risparmi potranno essere determinati in esito all'approvazione del piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali.
Al riguardo, si rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo circa gli eventuali oneri connessi alla nomina e all’attività del Commissario straordinario previsto dalla disposizione.
Unificazione delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali
Le norme, con la finalità di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, prevedono quanto segue:
• viene disposta la soppressione di cinque scuole di formazione della pubblica amministrazione e la contestuale assegnazione delle funzioni degli organismi soppressi[54] alla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA)[55]: A quest’ultima è attribuito l’80 per cento delle risorse finanziarie già stanziate agli organismi soppressi e destinate all’attività di formazione. Il restante 20 per cento è versato all’entrata del bilancio dello Stato. La SNA subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione, fino alla loro naturale scadenza, in precedenza stipulati dagli organismi soppressi (commi 1 e 3);
• la composizione del Comitato di gestione della Scuola nazionale dell’amministrazione viene integrata con i rappresentanti delle Scuole soppresse (comma 2).
In particolare, viene escluso dal Comitato il Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. D’altra parte entrano a far parte del Comitato tre membri nominati dai Ministri dell’interno, dell’economia e degli affari esteri e cinque rappresentanti competenti per le rispettive aree di attività. In totale, i membri del Comitato di gestione passano da sette a quattordici;
• viene disposto il trasferimento alla SNA dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell’economia e delle finanze. A tale personale saranno applicati lo stato giuridico e il trattamento economico, rispettivamente, dei professori e dei ricercatori universitari con pari anzianità (comma 4);
• è stabilito che il personale in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi rientrerà nelle amministrazioni di provenienza entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Al personale in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, sarà consentito di transitare nei ruoli delle pubbliche amministrazioni con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero. Al personale trasferito sarà applicato il trattamento economico e giuridico previsto dai contratti collettivi vigenti nell’amministrazione di destinazione ed il mantenimento dell’inquadramento previdenziale di provenienza (comma 5);
• viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio l’individuazione delle risorse finanziarie e strumentali da trasferire alla Presidenza del Consiglio necessarie per l’esercizio delle funzioni trasferite alla Scuola nazionale dell’amministrazione (comma 6).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica sottolinea che dall’articolo in esame, in un’ottica di razionalizzazione del sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali e di contenimento della relativa spesa, elimina la duplicazione degli organismi esistenti, affermando che i risparmi di spesa derivanti dall’attuazione della norma potranno essere verificati solo a consuntivo.
Al riguardo, con riferimento al comma 1, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la coerenza fra la disposizione che riduce del 20 per cento le risorse già stanziate per le attività di formazione e l’altra che prevede il mantenimento, fino alla loro naturale scadenza, dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organismi soppressi. In particolare, andrebbe chiarito se le residue risorse a disposizione della Scuola nazionale dell’amministrazione (ossia l’80 per cento dei finanziamenti in precedenza stanziati per le attività di formazione) siano sufficienti a garantire la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione dei predetti rapporti di lavoro.
Riguardo al comma 2 - che prevede l’incremento del numero dei componenti del Comitato di gestione della Scuola nazionale dell’amministrazione – non si formulano osservazioni nel presupposto che le eventuali maggiori spese si intendano compensate dal venir meno delle spese connesse al funzionamento degli organismi direttivi delle Scuole oggetto di soppressione. In proposito appare opportuno acquisire la conferma del Governo.
ARTICOLO 22, commi da 1 a 12
Razionalizzazione delle autorità indipendenti
Le norme, anche al fine di conseguire risparmi di spesa, introducono disposizioni comuni per le Autorità indipendenti in materia di incompatibilità, reclutamento e trattamento economico del personale e gestione dei servizi strumentali.
Le norme in particolare prevedono che:
· i componenti delle Autorità[56] non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a 2 anni (comma 1);
· i componenti degli organi di vertice e i dirigenti a tempo indeterminato della Consob, nonché delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità[57], nei 4 anni successivi alla cessazione dell’incarico, non possano intrattenere[58], rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza[59] (commi 2 e 3);
· le procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle Autorità di cui al comma 1, previa stipula di apposite convenzioni tra le stesse, vengano gestite unitariamente[60] (comma 4);
· a decorrere dal 1° luglio 2014, le suddette autorità - ad esclusione dell’Autorità di regolazione dei trasporti - provvedano, nell’ambito dei propri ordinamenti, ad effettuare una riduzione non inferiore al 20% del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti (comma 5);
· a decorrere dal 1° ottobre 2014 le autorità di cui al comma 1 riducono la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge in misura non inferiore al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2013 (comma 6).
Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge al fine di rispettare tali limiti;
· le medesime Autorità procedano alla gestione unitaria dei servizi strumentali[61] mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra 2 Autorità. Dall’applicazione di tale disposizione devono derivare, entro il 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il 10% della spesa complessiva sostenuta dalle stesse Autorità, per i medesimi servizi, nel 2013 (comma 7);
· le Autorità indipendenti, siano assoggettate alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006, in materia di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione (comma 8).
In particolare la norma novella i suddetti commi, che nel testo previgente (comma 449) ricomprendono le autorità indipendenti tra i soggetti per i quali è prevista la facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro Consip e alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti. Il comma 450, nel testo previgente, prevede altresì che le pubbliche amministrazioni, tra le quali non sono ricomprese le autorità indipendenti, siano tenute per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 DPR n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
· che l’Agenzia del Demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune di alcune autorità indipendenti[62]. Tali Autorità vi devono trasferire i propri uffici entro il 30 giugno 2015. Viene abrogata, inoltre, la norma[63] che dispone che più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città (commi 9 e 10).
La norma demanda ad analoga l’individuazione di una sede comune per le sedi in Roma della Consob, dell’Antitrust, del Garante della privacy e dell’Autorità anticorruzione, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle rispettive funzioni di vigilanza e in modo da assicurare che le predette Autorità abbiano non più di due sedi comuni. Il comma 11, prevede, altresì, l’applicazione del comma 9, a decorrere dal 1° ottobre 2014, anche all’Autorità di regolazione dei trasporti e l’abrogazione, pertanto, del’art. 37, del DL n. 201/2011, che demanda ad un DPCM l’individuazione della sede dell’Autorità dei trasporti in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino;
· la competenza in materia di controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas sia attribuita al Tar Lazio, in luogo del Tar Lombardia[64] (comma 12);
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni recate dai commi l, 2 e 3 hanno carattere organizzatorio e non determinano effetti finanziari. Con riferimento al comma 4, la RT afferma che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la gestione unitaria delle procedure concorsuali può consentire una più razionale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alle procedure di reclutamento e risparmi di spesa per i bilanci di detti organismi, sebbene valutabili a consuntivo.
Dal comma 5 derivano risparmi in termini di costo del personale dipendente, inclusi i dirigenti, delle Autorità indipendenti nella misura non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio, quantificabili a consuntivo considerato che la riduzione dei trattamenti economici accessori è rimandata alle autonome deliberazioni delle Autorità indipendenti, nell’ambito dei propri ordinamenti.
I commi da 6 a 11 impongono alle Autorità indipendenti di ridurre la spesa per consulenze ed organi collegiali, di gestire in forma unitaria i servizi strumentali, di avvalersi delle convenzioni CONSIP, di utilizzare edifici contigui da adibire a sede comune, determinando risparmi che potranno essere quantificati a consuntivo.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che le misure di armonizzazione e uniformazione della disciplina delle Autorità indipendenti con specifico riguardo alla materia delle incompatibilità, del reclutamento e del trattamento economico del personale, nonché in materia di gestione integrata di servizi strumentali e logistici, appare finalizzata a conseguire una maggiore efficienza operativa delle medesime e a conseguire risparmi di spesa, la cui valutazione, come affermato nella RT, potrà essere valutata solo a consuntivo quando tali misure saranno operative.
ARTICOLO 22, commi da 13 a 16
Disposizioni in materia di Consob
Le norme recano disposizioni concernenti l’ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).
Viene, in particolare, previsto:
· l’incremento da 3 a 5 del numero dei componenti della Consob[65] a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (comma 13).
Vengono, altresì, apportate (comma 14) modifiche di coordinamento all’ordinamento della Consob – di cui al DL n. 95/1974 - ripristinando la maggioranza qualificata, pari ad almeno 4 voti, per l’adozione di talune delibere. La decorrenza delle norme sulle maggioranze qualificate è fissata al comma 16 alla data di nomina dell’ultimo dei 5 componenti della Commissione.
· che ai maggiori oneri derivanti dal suddetto incremento, pari ad euro 480.000 annui, si fa fronte nell’ambito del bilancio della stessa Consob mediante risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati (comma 14).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione del comma 13 determina un onere pari a 480.000 euro annui in ragione del ripristino dei 5 Commissari CONSOB, che erano stati ridotti a 3 dall’art. 23, comma 1, lett. e), del DL n. 201/2011 e che, ai sensi del comma 15, graveranno esclusivamente sul bilancio CONSOB, senza incrementare la misura del contributo a carico dei soggetti vigilati. Al comma 14 sono previste disposizioni ordinamentali in tema di adozione delle deliberazioni da parte della CONSOB.
Si rammenta che l’art. 23, comma 1, del DL n. 201/2011, ha disposto la riduzione del numero dei componenti degli organi di vertice di 9 Autorità indipendenti, per un totale di 25 unità. A tale riduzione sono stati ascritti effetti di minore spesa corrente che, come affermato nella relativa relazione tecnica, sono stati prudenzialmente stimati pari a 0,5 milioni di euro per il 2012 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2013 in termini di saldo netto da finanziare (con un effetto corrispondente in termini di indebitamento netto e di fabbisogno pari a circa 0,3 milioni di euro per il 2012 e 0,8 milioni di euro per il 2013).
Al riguardo, posto che la norma pone a carico del bilancio della Consob il maggior onere permanente derivante dall’incremento da 3 a 5 dei suoi componenti, escludendo la possibilità di incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati dalla Commissione, in assenza di un espresso vincolo di neutralità finanziaria, appare opportuno acquisire un chiarimento del Governo volto confermare la disponibilità nel bilancio della Consob, relativo all’esercizio in corso, di disponibilità non altrimenti utilizzate da destinare a copertura di tale onere; ciò al fine di escludere che siffatto maggior onere possa determinare il presupposto di eventuali richieste di contribuzione a carico del Bilancio dello Stato.
Interventi urgenti in materia di riforma delle province e città metropolitane
La norma modifica la legge 56/2014, in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, intervenendo tra l’altro sulla prevista procedura di subentro transitorio della regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale, in tutte le partecipazioni azionarie di controllo relative a Expo 2015 detenute dalla provincia di Milano.
E’ previsto in particolare:
- che il subentro della regione riguardi non solo le partecipazioni detenute dalla provincia di Milano ma anche quelle detenute dalla provincia di Monza e Brianza e, corrispondentemente, il successivo trasferimento in regime di esenzione fiscale delle partecipazioni, alla data del 31 ottobre 2015, competa sia alla città metropolitana sia alla nuova provincia di Monza e Brianza;
- che all’atto del subentro decadano tutti i componenti gli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;
- che gli oneri relativi alle perizie per l’accertamento del valore delle partecipazioni (sia al momento del subentro della regione, sia, successivamente, al momento del trasferimento delle stesse partecipazioni alla città metropolitana) gravino, in pari misura, sui rispettivi bilanci. Le eventuali differenze di valore tra le predette perizie sono oggetto di regolazione tra le parti.
Con le modifiche all’articolo 1, commi 82 e 143, della stessa legge 56/2014 vengono introdotte alcune precisazioni di carattere applicativo alle norme in materia di gratuità degli incarichi di presidente della provincia e di commissario. In particolare, il comma 143 viene integrato prevedendo che “gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge[66] sono comunque esercitati a titolo gratuito”.
La relazione tecnica afferma che le modifiche apportate alla legge 56/2014 sono prevalentemente di carattere ordina mentale e non determinano oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto riguarda le modalità di subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni detenute dalle province di Milano e di Monza-Brianza, la RT specifica che l'attività di valutazione e di accertamento del valore delle partecipazioni, che rientra negli oneri ordinari in caso di cessione, fusione o trasformazione societaria, è posta a carico dei soggetti interessati nell'ambito delle loro ordinarie risorse di bilancio agli scopi finalizzate.
Le restanti disposizioni sono intese a precisare la gratuità degli incarichi commissariali svolti nell'ambito delle province.
Al riguardo si osserva che andrebbe valutata la compatibilità, rispetto ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, delle disposizioni che incidono sui bilanci delle amministrazioni locali interessate (regione Lombardia, città metropolitana e provincia di Monza e Brianza). In particolare si fa riferimento:
- agli oneri inerenti le perizie per la valutazione delle partecipazioni al momento del subentro della regione e del successivo trasferimento alle amministrazioni subentranti alle soppresse province.
Secondo la relazione tecnica, si tratta di oneri ordinari in caso di cessione, di fusione o di qualsiasi trasformazione societaria. Tuttavia tale valutazione non sembra considerare che, nel caso in esame, le operazioni in questione non sono liberamente deliberate, ma derivano da una disposizione di legge.
In merito a tali oneri andrebbe inoltre chiarito se dal relativo riparto sia esclusa la provincia di Monza e Brianza, come sembrerebbe desumersi dal tenore letterale del testo;
- ai possibili riflessi indiretti conseguenti alla liquidazione degli organi amministrativi delle società partecipate, la cui decadenza è prevista dalle norme in esame.
Con riferimento alla modifica apportata all’articolo 1, comma 143, della legge 56/2014 (gratuità degli incarichi commissariali), andrebbe precisato - per i profili applicativi - se la gratuità si riferisca agli incarichi conferiti successivamente all’entrata in vigore della legge 56/2014 o a tutti gli incarichi commissariali o, ancora, a tutti gli incarichi commissariali con riferimento alle nuove funzioni assegnate dalla legge 56/2014 (e quindi dal 1° luglio 2014)[67].
Agenda per la semplificazione amministrativa e moduli standard
La norma prevede che il Consiglio dei ministri approvi[68] l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L’Agenda contempla, tra l’altro, la sottoscrizione di accordi e intese[69] al fine di coordinare le amministrazioni interessate e di proseguire l’attuazione delle misure di semplificazione contenute nel DL n. 5/2012. A tal fine, viene istituito, presso la Conferenza unificata un apposito comitato interistituzionale (comma 1).
Viene disposto, inoltre, che le amministrazioni statali, qualora entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente[70] moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese (comma 2).
Il Governo, le regioni e gli enti locali, concludono[71] accordi o intese[72] per adottare una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive. (comma 3).
Ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), m) e r), della Costituzione, gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l’attrazione di investimenti dall’estero (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 1 e, con riguardo all’istituzione di un Comitato interistituzionale precisa che, trattandosi di un Comitato istituzionale, lo stesso non comporta oneri in quanto rientrante nell’ordinaria attività delle amministrazioni coinvolte. In merito ai commi da 2 a 4 viene, altresì, evidenziato che, trattandosi di disposizioni volte a razionalizzare e uniformare le attività delle amministrazioni, dalle predette non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo , si prende atto di quanto evidenziato nella RT circa l’assenza di oneri connessi all’istituzione di un Comitato per l’Agenda di semplificazione amministrativa presso la Conferenza unificata in virtù della natura istituzionale del medesimo Comitato.
Riguardo alla modulistica unificata prevista per le amministrazioni statali dal comma 2 e a quella oggetto degli accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi del comma 3, andrebbero forniti dati ed elementi in merito ai possibili costi per le amministrazioni interessate.
Infine, in merito al comma 4, che qualifica gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata quali livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 117 Cost., andrebbe precisato a quali accordi tale previsione fa specificamente riferimento e quali siano gli effetti per al finanza pubblica derivanti da tale qualificazione.
Semplificazione per i soggetti con invalidità
La norma prevede misure di semplificazione volte a eliminare duplicazioni di controlli e a ridurre i tempi di risposta delle amministrazioni. In particolare, si segnala:
- la riduzione dei tempi di attesa per accedere all’accertamento provvisorio del medico della ASL (da 90 a 45 giorni), nonché per la procedura ordinaria (da 180 a 90 giorni) in caso di accertamento della condizione di handicap grave (comma 4);
- la previsione di un meccanismo procedurale per garantire la continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche al compimento della maggiore età ai soggetti minori già riconosciuti invalidi (commi 5 e 6);
- l'esonero, per i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap (commi 7 e 8).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma introduce modifiche sul piano amministrativo tese a semplificare il procedimento per il riconoscimento delle indennità per i soggetti con invalidità. Considerato che l'INPS già svolge le attività relative, la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Al riguardo non si hanno osservazioni alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.
Prescrizione medicinali per patologie croniche
Normativa vigente – Secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 124/1998, con appositi decreti ministeriali (DM 329/1999 e DM 279/2001) sono stati stabiliti i casi di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a fronte di malattie croniche. L’esenzione dà diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni specialistiche necessarie al trattamento della malattia, al controllo della sua evoluzione ed alla prevenzione degli aggravamenti, ma non comporta benefici per l’assistenza farmaceutica. Con riguardo a quest’ultima, rispetto alla normativa generale sui ticket[73], alcune regioni hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti ricomprendendovi, in alcuni casi e a determinate condizioni (ad es. reddito inferiore ad una determinata soglia), anche i malati cronici.
Per quanto riguarda il numero massimo di confezioni per ricetta, esso è fissato in numero di tre, e la prescrizione non può superare i 60 giorni di terapia. La prescrizione fino a sei pezzi per ricetta è consentita soltanto per i medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, per i medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e per i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi (art. 9 del DL 347/2001).
La norma modifica l’articolo 9 del DL 347/2001, prevedendo che, in attesa della piena messa a regime sull’intero territorio nazionale della ricetta elettronica che consentirà un maggiore controllo anche della spesa farmaceutica, il medico può prescrivere i medicinali, purché già assunti dal paziente da almeno sei mesi e sempre sotto controllo medico, fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta e con una durata della prescrizione non superiore a centottanta giorni.
Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in relazione alla vigenza dei tetti di spesa ed ai meccanismi automatici di recupero di eventuali scostamenti che regolano il settore farmaceutico.
Al riguardo si rileva che, fermo restando il meccanismo di recupero di eventuali scostamenti dal tetto previsto per la spesa farmaceutica[74], in base alla norma in esame potrebbero determinarsi minori entrate per quelle regioni che attualmente prevedono una compartecipazione alla spesa anche da parte dei malati cronici. I ticket, infatti, sono commisurati alle singole confezioni, ma si prevede anche un tetto massimo per ciascuna ricetta: la possibilità di prescrivere un numero più alto di confezioni (da tre a sei) per ricetta riduce, quindi, l’importo dei ticket complessivamente pagati a parità di numero di confezioni acquistate da ogni singolo assistito. Su punto appare opportuno un chiarimento del Governo.
Semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
Le norme, modificano l’articolo 3 del decreto legge n. 158/2012, che tratta della responsabilità professionale dell’esercente la professione sanitaria (comma 1). Alcune modifiche riguardano il comma 2 che prevede l’emanazione[75] di un DPCM finalizzato ad agevolare l’accesso alla copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie attraverso la disciplina delle procedure e dei requisiti minimi ed uniformi per assicurare l’idoneità dei contratti di copertura assicurativa. In particolare alla lettera a), che prevede che il DPCM determini i casi in cui prevedere l’obbligo in capo ad un Fondo appositamente creato, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, viene specificato che la copertura assicurativa deve essere disposta nei limiti delle risorse del fondo. La seconda modifica, sempre apportata alla lettera a) del comma 2, stabilisce che il fondo, anziché essere finanziato in misura definita in sede di contrattazione collettiva dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, sarà finanziato nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo medesimo. Un’ulteriore modifica riguarda il comma 4, il quale prevede che in relazione ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in regime di convenzione sia esclusa in ogni caso, a carico degli enti del SSN, ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente. L’integrazione proposta dal testo in esame chiarisce che tale limitazione avviene nel rispetto dell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge n. 138/2011[76], che statuisce il principio dell’obbligo del professionista di stipulare, a tutela del cliente, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
Si dispone la soppressione del comma 3 dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 502/1992[77], e, pertanto, si elimina la necessità per il comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, di acquisire la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione, da effettuarsi in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale (comma 2).
Si riduce il numero dei componenti del Consiglio superiore di sanità da 40 a 30 unità modificando l’articolo 7, comma 1, del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44. Si prevede che al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, tutti i componenti in carica del Consiglio decadano automaticamente e che con decreto del Ministro della salute l’organo venga ricostituito nella nuova composizione prevista (commi 3 e 4).
Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alle norme recate dal comma 3, la relazione tecnica afferma che gli interventi ivi previsti comportano risparmi di spese che prudentemente non si quantificano.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, atteso che interventi disposti appaiono perseguire finalità di semplificazione e di razionalizzazione.
Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio
La norma prevede che, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame, l’importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all’articolo 18 della legge n. 580 del 1993 è ridotto del 50 per cento.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che, dall’anno 2015, si determina un risparmio per il sistema delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, quantificabile complessivamente in circa 400 milioni di euro, sulla base degli ultimi dati disponibili sul gettito del diritto camerale (bilanci 2012), ammontante a circa 800 milioni di euro.
La RT afferma, inoltre, che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che le minori entrate del sistema camerale possono essere compensate con le riduzioni delle correlate spese dirette alle iniziative e agli interventi da realizzare a valere sulle predette entrate.
Al riguardo, tenuto conto che le camere di commercio rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche indicato dall’ISTAT, appare necessario che il Governo fornisca i dati e gli elementi volti a suffragare l’assenza di riflessi onerosi per la finanza pubblica dovuti alla riduzione al 50 per cento delle entrate del sistema camerale. In particolare, l’effettiva possibilità di compensare tali minori entrate attraverso riduzioni di spesa nell’ambito del sistema camerale – come affermato dalla RT – richiede la sussistenza di spese, di pari entità, riguardanti interventi non obbligatori o non vincolati giuridicamente, tali da poter essere ridotti o soppressi. Andrebbe pertanto acquisita un’indicazione circa la quota degli introiti provenienti dai diritti annuali attualmente destinata ad interventi di carattere non obbligatorio.
Si ricorda, a titolo esemplificativo, che in base ad una recente norma di legge (articolo 1, comma 55, della legge 147/2013) il sistema delle camere di commercio è tenuto a destinare 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi.
Misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa
Normativa previgente: l’articolo 1, comma 52, della legge 190/2012 (Misure anticorruzione) ha stabilito che presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti in specifici settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura - nella provincia in cui l'impresa ha sede - soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia ai fini dell'esercizio dell’attività imprenditoriale. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei rischi di infiltrazione e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
Le norme modificano l’articolo 1, comma 52, della legge 190/2012, prevedendo che per specifici settori a rischio di infiltrazioni mafiose la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria deve essere obbligatoriamente acquisita dai soggetti pubblici appaltanti[78], attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell’elenco di fornitori introdotto dallo stesso comma 52. L’iscrizione nell’elenco tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta (comma 1).
In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i soggetti pubblici appaltanti procedono all’affidamento di contratti previo accertamento dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco. In caso di sopravvenuto diniego dell’iscrizione, si applicano ai contratti cui è stata data esecuzione i meccanismi rescissori e revocatori previsti dalla normativa vigente[79] (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una rimodulazione di adempimenti già a carico delle prefetture. Queste ultime potranno svolgere tali funzioni facendo ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, si osserva che con le modifiche in esame vengono introdotte le seguenti previsioni:
• acquisizione obbligatoria della comunicazione e dell’informazione antimafia da parte dei soggetti appaltanti;
• possibilità di consultare anche in via telematica l’elenco di fornitori istituito presso le prefetture.
Andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l’effettiva possibilità di dare attuazione ai conseguenti adempimenti senza nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate.
Si rileva che le norme in esame prevedono un’implementazione di adempimenti, a carico delle prefetture, già richiesti a legislazione vigente. Le modifiche apportate all’articolo 1, comma 52, della L. 190/2012 introducono la possibilità di consultare gli elenchi in questione, istituiti presso le prefetture, in modalità telematica. In proposito, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la necessità che le prefetture debbano aggiornare la dotazione informatica, con nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Autorità nazionale anticorruzione e Unità operativa speciale per Expo 2015
Le norme attribuiscono al presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) compiti di sorveglianza e garanzia delle procedure connesse alla realizzazione di Expo Milano 2015. A tal fine il presidente si avvale di un’apposita Unità operativa speciale, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal Corpo della guardia di finanza (comma 1).
In aggiunta ai compiti attribuiti all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici[80], il presidente dell’ANAC, avvalendosi della predetta Unità:
a) verifica, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti per Expo Milano 2015, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Società Expo 2015 e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la prefettura di Milano;
b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (comma 2).
Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell’ANAC (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica afferma che le norme non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, considerato che, ai sensi del comma 4, alle eventuali maggiori spese derivanti dalle attribuzioni dell'Unità operativa speciale per Expo 2015, si provvede con le risorse finanziarie e strumentali già disponibili nel bilancio dell'ANAC a legislazione vigente.
Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa la sostenibilità, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, degli adempimenti aggiuntivi attribuiti dal testo all’Autorità anticorruzione[81]. Tale valutazione appare opportuna anche alla luce dell’incremento delle funzioni previsto per la medesima Autorità dal precedente articolo 19 del testo in esame.
Si ricorda che, in base all’articolo 19, sono stati trasferiti all’Autorità anticorruzione (ANAC) i compiti e le funzioni (con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie[82]) in precedenza esercitati dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che è stata conseguentemente soppressa. All’ANAC sono state inoltre attribuite funzioni ulteriori, in aggiunta ai compiti della soppressa Autorità per i contratti pubblici.
In ordine alla composizione dell’Unità operativa speciale con personale distaccato, comandato o fuori ruolo, andrebbero esclusi effetti negativi sul piano organizzativo e funzionale suscettibili di riflettersi sui fabbisogni finanziari delle amministrazioni cedenti. Andrebbero inoltre esclusi effetti finanziari negativi derivanti dall’eventuale corresponsione a detto personale di indennità o di altri emolumenti, anche a carattere non retributivo.
Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
Le norme modificano l’art. 54-bis del testo unico sul pubblico impiego[83] che tratta della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. La modifica stabilisce che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia, oltre che all’autorità giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all’Autorità nazionale anticorruzione.
Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale per cui dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Misure straordinarie di prevenzione della corruzione
La norme prevedono che, nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per delitti di particolare gravità ai danni delle pubbliche amministrazioni, oppure in presenza di condotte illecite o di eventi criminali attribuibili a imprese aggiudicatarie di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture[84], il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) proponga al prefetto competente, alternativamente, la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l’impresa non si adegui nei termini stabiliti, a provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale. Ove l’impresa non proceda al rinnovo degli organi sociali, il prefetto nomina uno o più amministratori per la gestione straordinaria, in numero non superiore a tre. Agli amministratori spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina, sulla base delle tabelle inerenti i compensi degli amministratori giudiziari[85]. I relativi oneri sono a carico dell’impresa. I pagamenti all’impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori e l’utile, derivante dalla conclusione dei contratti d’appalto, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all’esito dei giudizi in sede penale.
Nel caso di indagini relative a componenti di organi societari diversi da quelli dell’impresa aggiudicataria di un appalto, è disposta la misura del sostegno e monitoraggio dell’impresa, mediante la nomina di uno o più esperti - in numero comunque non superiore a tre – a cui è attribuito tale compito. Agli esperti spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle inerenti i compensi degli amministratori giudiziari. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell’impresa.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica afferma che le norme non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le prefetture assicureranno lo svolgimento dei relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenti. Come previsto dal testo, inoltre, gli oneri per i compensi agli amministratori o agli esperti sono posti integralmente a carico delle imprese interessate, che a tal fine si obbliga a corrisponderli all'atto della richiesta di ammissione alle misure previste dalle disposizioni in esame.
Al riguardo non si formulano osservazioni, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.
Parere su transazione di controversie
La norma dispone che la società Expo 2015, nel caso di transazione su controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possa chiedere che l’Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma è volta a introdurre maggiori garanzie nelle ipotesi in cui, sussistendo concreti elementi per giungere ad una soluzione transattiva di controversie instaurate tra la società Expo 2015 e i propri fornitori, sia stato delineato dalle parti interessate un accordo per un componimento bonario. La previsione, atteggiandosi tra l'altro a mera facoltà, ha natura ordinamentale e non comporta oneri, rientrando già tra i compiti dell'Avvocatura dello Stato esprimersi su ipotesi transattive, ancorché per quanto attiene le amministrazioni dello Stato.
Al riguardo andrebbe acquisito un chiarimento in ordine ai profili applicativi della previsione in esame. Secondo la relazione tecnica, infatti, la norma si configura come facoltativa, mentre in base al tenore letterale del testo il suo carattere facoltativo sembrerebbe limitato alla possibilità, per la società Expo 2015, di richiedere o meno il parere all’Avvocatura dello Stato.
Non appare di carattere facoltativo, invece, la formulazione del parere, da parte dell’Avvocatura, “entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta”.
Nel caso in cui la norma andasse interpretata in tal senso, occorrerebbe acquisire una valutazione del Governo circa l’effettiva possibilità, per l’Avvocatura dello Stato, di dare attuazione agli adempimenti richiesti (aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente) nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a normativa vigente.
Contabilità speciale per Expo 2015
La norma stabilisce che gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 o quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario, nell’ambito delle spese di funzionamento previste per l’Evento Expo Milano 2015.
Si ricorda che il Commissario unico ha istituito la segreteria con il proprio provvedimento n. 3 del 24 giugno 2013. La segreteria è subentrata alla segreteria tecnica del precedente Commissario straordinario.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che per i compensi in esame saranno utilizzate esclusivamente le disponibilità già giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario.
Al riguardo, appare opportuno acquisire conferma che le finalità di spesa introdotte dalle norme in esame, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario unico, non pregiudichino programmi già avviati a valere sulle medesime risorse.
Transazioni delle P.A. con società estere controllate da soggetti non indentificabili
La norma vieta alle pubbliche amministrazioni di effettuare transazioni economiche o finanziarie con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma
La relazione tecnica afferma che la norma, di garanzia, è diretta a evitare che un’amministrazione pubblica possa contrarre rapporti commerciali con soggetti in odore di illegalità, con proprietà “schermate” dalla particolare legislazione del paese estero in cui hanno sede. Ciò a prescindere dalla misura vantaggiosa, sotto il profilo economico, dell’offerta formulata in sede di gara.
Trattandosi di prescrizione ordinamentale, la stessa non ha effetti onerosi e tende – semmai - a favorire il rispetto della concorrenza tra le imprese che hanno sede in paesi con legislazioni più trasparenti, anche sotto il profilo della salvaguardia della legalità internazionale, con auspicabili benefici derivanti da un più corretto regime competitivo.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Sul piano applicativo, appare utile acquisire chiarimenti in merito agli effetti finanziari che potrebbero derivare in relazione ad eventuali contratti in corso stipulati prima della data di entrata in vigore della norma in esame.
Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Le norme dispongono, per i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, che il controllo dei flussi finanziari sia attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dal Comitato interministeriale per la Programmazione economica (CIPE)[86]. A tal fine, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali alle predette modalità di monitoraggio.
Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura[87]. Le risorse derivanti dall’attuazione dell’articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006, a decorrere dall’anno 2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell’importo degli interventi stessi, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.
La relazione illustrativa chiarisce che il sistema è autofinanziato con le risorse derivanti dalla percentuale dell' importo contrattuale, nella quota dello 0,0006 per cento, che i soggetti aggiudicatari sono tenuti a destinare, ai sensi dell' articolo 176, comma 20, del D. Lgs. 163/2006, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, per l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento di finalità di prevenzione e repressione dei tentativi di ingerenza criminale.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
fabbisogno ed Indebitamento netto |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Maggiori spese correnti e capitali |
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Monitoraggio finanziario |
1,3 |
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1,3 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione Fondo vittime estorsioni e usura |
1,3 |
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1,3 |
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La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, ricorda che il monitoraggio finanziario in esame rappresenta uno strumento per la lotta alla mafia e al riciclaggio, oggetto di numerose delibere CIPE, che ne hanno orientato e seguito la progettazione. Questo sistema di monitoraggio finanziario consente di acquisire, in una banca dati dedicata, informazioni tempestive e affidabili sui movimenti finanziari che intercorrono fra tutte le imprese che compongono la filiera dei fornitori delle grandi opere, tenuti ad adoperare a tal fine specifici conti dedicati. L'attuale fase di realizzazione è stata praticamente completata, grazie anche a un cofinanziamento dell'Unione europea nell’ambito del progetto Creating automated procedures against criminal infiltration in public contracts (CAPACI). Per perfezionare il sistema ed estenderlo a tutte le infrastrutture strategiche, occorre, da una parte, investire in hardware e licenze softvare e, dall'altra, dotare il sistema di una struttura organizzativa in grado di fronteggiare il carico di lavoro derivante dall'acquisizione e gestione di una mole rilevante di dati (stimabili in 19 milioni/anno). Gli oneri sono stimati sulla base dei costi di evoluzione del sistema informativo CAPACI, finora utilizzato per il monitoraggio finanziario di alcune progettualità comprese nel Piano delle infrastrutture strategiche, e di quelli ordinari di gestione del sistema stesso.
Nel dettaglio, la necessaria implementazione del sistema di monitoraggio finanziario determina una spesa, per la sola annualità 2014, quantificata in 1.321.000 euro, alla cui copertura si provvede con una quota di pari importo del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del DL 225/2010. I predetti oneri sono quantificati in base alle seguenti ipotesi:
- numero di progetti: 200;
- numero medio di imprese della filiera per ciascun progetto: 400;
- numero medio di transazioni mensili per impresa: 20;
- 400 conti monitorati per 12 mesi/anno, per un totale di movimenti annui valutabile
quindi in oltre 19 milioni (200*400*20*12).
Si prevede poi che 100 utenti possano collegarsi contemporaneamente al sistema. I costi di implementazione del sistema possono ripartirsi in due tipologie: acquisto di hardware, compresa la disponibilità di licenze di applicativi proprietari; implementazione di software.
Relativamente all'acquisto di hardware, la RT afferma che per la componente data warehouse si stimano necessari tre server e una SAN (Starage Area Network), con relativi accessori e licenze, per un totale di 819.000 euro (IV A compresa). Per la componente Business Jntelligence si stimano necessari quattro server, con relativi licenze e accessori, per un totale di 202.000 euro (IVA compresa). Il totale complessivo è di 1.021.000 euro (IV A compresa).
Relativamente all' implementazione di software, si prevede il completamento del software attualmente in uso e l'aggiunta delle funzionalità già individuate con un costo stimato in 300.000 euro (IV A compresa).
I costi di gestione sono quantificati in complessivi 617.000 euro annui a partire dall' anno 2014 e riguardano la manutenzione annuale di hardware e software, con un fabbisogno di 200.000 euro (IV A compresa), nonché la gestione del personale informatico: una figura di business intelligence (530 euro/giorno, IVA inclusa, calcolata per 246 giorni anno) e una figura di analista funzionale (385,5 euro/giorno, IVA inclusa, calcolata per 180 giorni/anno); due figure di analista programmatore (233 euro/giorno, calcolate per complessivi 360 giorni/anno). Il valore complessivo delle figure informatiche è pari a 283.910 euro/anno al lordo IVA, e la gestione di personale operativo: un capo progetto (366 euro/giorno, al lordo IVA per 182 giorni/anno); due operativi (185,5 euro/giorno al lordo IVA per complessivi 360 giorni/anno). Il valore complessivo annuo delle figure operative è di 133.988 euro al lordo IVA. Il fabbisogno complessivo per la gestione annua risulta quindi pari a circa 617.000 euro circa, IVA compresa. I calcoli sono stimati in base ai valori dei contratti quadro Consip-MEF.
A questi oneri si provvede a valere su risorse derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera e), ultimo periodo, dell'articolo 176 del Codice dei contratti, da destinare all' incremento dell'apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Stimando in circa 200 le opere da monitorare, su ciascuna opera graverebbero a regime in media circa 3.100 euro/anno.
Al fine di poter articolare il suddetto contributo alla gestione annua del sistema tra le varie opere, si è identificata un'aliquota da applicare a ogni singolo intervento e tale che la somma delle contribuzioni raggiunga la cifra necessaria. Si è ipotizzato, sulla base dei costi delle opere del perimetro CIPE (opere approvate e/o finanziate dal CIPE), che le 200 opere da monitorare possano avere un costo medio pari a 500 milioni di euro, per un costo totale di l00 miliardi di euro. L'incidenza dei 617.000 euro annui stimati per la gestione del monitoraggio rispetto al costo complessivo è pari allo 0,0006 per cento di tale costo totale; si ritiene di poter applicare annualmente tale aliquota ad ogni intervento, proporzionalmente al relativo importo, fino alla messa in esercizio, a valere sulle risorse di cui all'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del Codice dei contratti.
Tale percentuale è ampiamente ricomprendibile nell' ambito degli attuali quadri economici.
In merito agli oneri bancari che il monitoraggio fa gravare sulle imprese della filiera, si tratta di valutazioni di larga massima, essendo detti oneri correlati alla libera contrattazione fra banca e impresa: comunque, l'unico costo aggiuntivo sostanziale è collegato a quanto l'impresa deve versare alla banca a fronte della trasmissione giornaliera del suo estratto conto alla banca dati del DIPE via rete interbancaria: si tratta comunque di oneri dell'ordine di 200 euro/anno.
Al riguardo, sulle disposizioni in esame, per quanto attiene ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare atteso che l’onere, limitato all’esercizio 2014, si configura come un limite di spesa e che gli oneri di gestione a regime si configurano parimenti nel limite di 617.000 euro annui.
Per quanto attiene alle modalità di copertura, a valere sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (onere 2014) e a valere sulle risorse di cui all'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del Codice dei contratti (oneri di gestione) appare utile acquisire conferma che le finalizzazioni introdotte dalle norme in esame non pregiudichino programmi e misure già avviate a valere sulle risorse in esame.
Appare altresì utile acquisire chiarimenti circa l’eventualità che l’importo totale delle opere in esame risulti inferiore ai circa 100 miliardi di euro stimati dalla RT. Tale eventualità, infatti, potrebbe comportare – a parità di aliquota, fissata dalle disposizioni in esame – un minor gettito da destinare alla gestione delle strutture informatiche da realizzare sulla base della disciplina in esame.
In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla copertura degli oneri, pari a 1.321.000 euro per l’anno 2014, necessari per l’implementazione del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui al comma 4, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito all’effettività della copertura finanziaria prevista per l’anno 2014, dal momento che le risorse utilizzate a copertura vengono attinte dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso delle richieste estorsive e dell'usura (capitolo 2341 – Ministero dell’interno), che potranno essere effettivamente disponibili, peraltro in una misura del tutto incerta, solo al termine dell’esercizio finanziario, in conformità alle procedure previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012[88];
Infine, con riferimento alla copertura degli oneri paria a 617.000 euro annui, derivanti dai costi di gestione per la manutenzione annuale di hardware e software nonché dal personale informatico di cui al comma 5, si ricorda che la stessa è effettuata a valere sulle entrate derivanti dai contributi per il monitoraggio, la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo n.163 del 2006, mediante l’applicazione di un’aliquota pari allo 0,0006 per cento da applicare ai suddetti contributi.
Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d 'opera
La norme dispongono che le varianti in corso d'opera siano trasmesse - unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a un’apposita relazione del responsabile del procedimento - all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) entro trenta giorni dall' approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse sono di carattere ordinamentale e di garanzia, finalizzate ad estendere, in via preventiva, i controlli dell'Autorità nazionale anti corruzione, in modo da impedire o, quanto meno, rendere marginale il verificarsi di situazioni di irregolarità e illiceità correlate alle varianti in corso d' opera. Pertanto, le disposizioni non recano effetti onerosi, tendendo, al contrario, a prevenire incrementi di costi negli appalti di lavori non giustificati da ragioni reali.
Al riguardo, sulle disposizioni in esame, a carattere prevalentemente ordinamentale, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
Processo amministrativo digitale
La norma fissa un termine[89] per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico.
L’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su tale materia era già prevista dall’articolo 13 dell’Allegato 2 al codice del processo amministrativo[90] che però non fissava un termine per l’adozione stessa. Tale articolo stabilisce anche che il decreto può agire solo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica si limita, in sostanza, a ribadire il contenuto delle disposizioni ed afferma che dall'attuazione dell' articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la disposizione si limita a fissare un termine per l’emanazione di un DPCM.
Semplificazione di oneri formali nelle procedure di affidamento di contratti pubblici
La norme introducono il comma 2-bis dell’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), disponendo che le irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive obblighino il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara (compresa tra l’1 per mille e l’1 per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro). Tali disposizioni si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che si tratta di disposizioni ordinamentali, prive di effetti onerosi, volte ad evitare turbative e rallentamenti in fase di partecipazione e aggiudicazione delle gare per contratti pubblici. In proposito, la RT evidenzia, al contrario, come possano verificarsi modesti effetti finanziari positivi, sia in via indiretta, per la semplificazione amministrativa nelle menzionate fasi di gare, sia in via diretta, per le entrate rivenienti dalle sanzioni pecuniarie previste in caso di violazione.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, per quanto attiene ai profili di quantificazione, tenuto conto del carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame e atteso altresì che il prospetto riepilogativo non sconta, ai fini dei saldi di finanza pubblica, gli eventuali effetti finanziari positivi che potrebbero derivare dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie.
Accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
Le norme recano talune modifiche all' articolo 120 del D. Lgs.104/2010 (Codice del processo amministrativo) in materia di giudizi su procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture. In particolare, le disposizioni:
· sostituiscono integralmente il comma 6, specificando, nell'ipotesi in cui la controversia non sia stata definita precedentemente, il termine di trenta giorni, che decorre dalla costituzione delle parti diverse dal ricorrente, entro il quale viene fissata un'udienza [comma 1, lettera a)];
· introducono il comma 8-bis, prevedendo che l’efficacia delle misure cautelari - disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza – sia subordinata alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni [comma 1, lettera b)];
· nel prevedere che il Tribunale depositi la sentenza entro venti giorni dall'udienza di discussione, prevede la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni [comma 1, lettera b)].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale, incidendo su aspetti squisitamente processuali. Tali disposizioni sono prive di effetti onerosi, essendo finalizzate a rendere più rapida la risposta della giustizia amministrativa in materia di controversie su procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.
Al riguardo, si prende atto che le norme sono sostanzialmente volte ad accelerare la risoluzioni di controversie giurisdizionali in materia di appalti. Appaiono peraltro opportuni chiarimenti in merito ai profili applicativi – non esplicitati dalle norme né definiti mediante rinvio ad altra fonte - della disposizione relativa alla prestazione di una cauzione cui è subordinata l’efficacia delle misure cautelari.
Contrasto all’abuso del processo
La norma introduce misure per contrastare il ricorso ad espedienti procedurali volti a rallentare il corso del processo. A tal fine, modificando il codice del processo amministrativo[91], si dispone:
· che il giudice, anche d’ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste;
· una modifica della disciplina della sanzione per lite temeraria prevedendo che, nelle controversie in materia di appalti, l’importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all’1% del valore del contratto.
Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che le stesse hanno natura ordinamentale, relativa ad aspetti processuali. Le norme sono, dunque, non solo prive di effetti onerosi, ma dirette a ridurre il contenzioso e ad incrementare le entrate in virtù delle maggiori sanzioni pecuniarie previste.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la disposizione si limita ad ampliare i poteri sanzionatori del giudice amministrativo al fine di contrastare la proliferazione di controversie pretestuose o defatigatorie.
Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
La norma estende al processo amministrativo l’ambito di applicazione delle disposizioni (articolo 16 del DL 179/2012) che prevedono l’utilizzo di mezzi telematici per le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti civili.
Si ricorda che il richiamato articolo 16 ha autorizzato (con i commi 15 e 16, non modificati dal testo in esame) la spesa di 1,5 milioni a decorrere dall’anno 2013 per le seguenti finalità, connesse all’applicazione della nuova disciplina sulle comunicazioni telematiche nel processo:
· adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari;
· manutenzione dei relativi servizi;
· formazione del personale amministrativo preposto all’uso di tali sistemi.
Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’incremento del contributo unificato per l'accesso ai giudizi d'appello e in cassazione (articolo 28, comma 2, della legge 183/2011). Si ricorda che, in base a tale ultima norma, le predette maggiori entrate sono state integralmente destinate a finalità di spesa del Ministero della giustizia[92].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica esclude effetti onerosi per la finanza pubblica, affermando che la norma ha carattere ordinamentale.
Al riguardo si osserva che la relazione tecnica sembra escludere occorrenze di spesa collegate all’estensione al processo amministrativo delle prescrizioni in materia di utilizzo delle modalità telematiche per le comunicazioni e le notificazioni. Si ricorda in proposito che, contestualmente all’introduzione della nuova disciplina sulle comunicazioni telematiche (articolo 16 del DL 179/2012), era stata disposta un’autorizzazione di spesa destinata al finanziamento delle connesse finalità (adeguamento dei sistemi hardware e software; manutenzione dei relativi servizi; formazione del personale). Poiché tale autorizzazione, che non viene modificata dal testo in esame, era presumibilmente commisurata ad un ambito applicativo più ristretto (che non includeva il processo amministrativo), andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l’ipotesi di neutralità finanziaria contenuta nella relazione tecnica.
Non è chiaro, in particolare, se gli eventuali oneri derivanti dalla norma in esame trovino comunque capienza - mediante una compensazione fra diverse voci di spesa all’interno della medesima contabilità - nelle risorse già disponibili a normativa vigente, provenienti dall’incremento del contributo unificato[93]. Si segnala, in proposito, che una delle voci del contributo unificato oggetto di incremento ai sensi dell’articolo 28, comma 2, della legge 183/2011 è interessata anche dall’ulteriore aumento previsto dall’articolo 53, comma 1, del testo in esame[94].
Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Normativa vigente: l’articolo 20-bis del DL 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) ha previsto che con apposito decreto del presidente della Corte dei conti sia regolata l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle attività giurisdizionali e di controllo che si svolgono davanti alla Corte. Ha inoltre rinviato al medesimo decreto la disciplina delle modalità per la tenuta informatica dei registri nell’ambito delle suddette attività, nonché la disciplina sulle modalità di effettuazione delle comunicazioni e delle notifiche mediante posta elettronica certificata. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari, in quanto – come affermato dalla relazione tecnica - ai relativi adempimenti si sarebbe provveduto con le risorse disponibili a legislazione vigente. Si segnala che il decreto previsto dalla norma non risulta ad oggi emanato.
La norma prevede che i giudizi dinanzi alla Corte dei conti possano essere svolti con modalità informatiche e telematiche. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con il decreto di cui all’articolo 20-bis del DL 179/2012. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni già dettate per il processo civile da alcune disposizioni del medesimo decreto-legge (articoli 16, 16-ter e 16-quater, riguardanti i biglietti di cancelleria, le comunicazioni e le notificazioni per via telematica, i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni, le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte di avvocati).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica esclude effetti onerosi per la finanza pubblica, affermando che la norma - finalizzata ad accelerare l’introduzione delle tecnologie dell’informazione nel processo contabile - sarà attuata nell’ambito delle risorse disponibili della Corte dei conti, in base alla pianificazione dei progetti di informatizzazione prevista in tale sede istituzionale.
Al riguardo si rileva che la norma, di carattere facoltativo, è volta ad agevolare l’attuazione di una disciplina legislativa già in vigore, alla quale non erano stati ascritti effetti finanziari.
Si tratta, come detto, dell’articolo 20-bis del DL 179/2012, che ha previsto l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione nelle attività giurisdizionali della Corte dei conti.
Non si hanno pertanto osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che l’applicazione, ai sensi del comma 2, delle previsioni già dettate per le comunicazioni relative al processo civile sia comunque subordinata ad una verifica di compatibilità rispetto alle risorse già disponibili a legislazione vigente.
Deposito telematico degli atti processuali
La norma tratta dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. In particolare, si chiarisce che l’obbligo del deposito telematico da parte dei difensori delle parti - oggi previsto a decorrere dal 30 giugno 2014[95] - interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l’obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, gli atti processuali e i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
E’ inoltre precisato che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. Il Ministro della giustizia può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico.
Infine è introdotta, a decorrere dal 30 giugno 2015, una disciplina - analoga a quella del procedimento civile davanti al tribunale - sull’obbligo del deposito degli atti processuali in forma telematica nei procedimenti civili davanti alla corte d’appello[96].
Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica, ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto, fra l’altro, che in relazione all’introduzione delle norme sulla obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali non erano stati scontati effetti di risparmio.
Contenuto e sottoscrizione del processo verbale e comunicazione della sentenza
Le norme modificano il codice di procedura civile, stabilendo che il processo verbale -compreso quello relativo all’assunzione dei mezzi di prova - debba essere sottoscritto dal solo cancelliere. E’ stabilito, inoltre, che la notizia alle parti costituite del deposito della sentenza abbia luogo mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza stessa e non più il solo dispositivo.
Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica afferma che lo scopo delle norme è quello di evitare la stampa e la digitalizzazione dei documenti sottoscritti dal testimone, con il conseguente recupero di preziose risorse umane e strumentali per gli uffici giudiziari. Dalla norma non deriverebbero, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.
Nella relazione illustrativa è precisato che le modifiche in esame hanno il fine di adeguare le norme del codice di procedura civile alle peculiarità del processo telematico, evitando il compimento di attività manuali per lo svolgimento delle quali è necessario l’impiego di risorse, umane e materiali, che possono invece essere più utilmente destinate ad altri scopi.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme hanno carattere ordinamentale e che sono volte a rendere più snella la procedura dei procedimenti svolti in sede civile.
Notificazioni eseguite da avvocati con modalità telematiche strumentali
Le norme dettano disposizioni in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati e sono volte ad incentivare anche da parte dei professionisti, l’impiego delle modalità telematiche. A tal fine si modifica la legge 21 gennaio 1994, n. 53[97] stabilendo:
· che per effettuare la notificazione attraverso la posta elettronica certificata l’avvocato non ha bisogno dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine [comma 1, lettere a), b) e c)];
· l’esonero, in caso di notificazione eseguita con modalità telematica, dal pagamento dell’imposta di bollo [comma 1, lettera d)].
Si esclude, inoltre, che la notificazione per via telematica da parte dell’avvocato possa eseguirsi nel settore della giustizia amministrativa (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
fabbisogno ed Indebitamento netto |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Minori entrate tributarie -Abolizione bollo atti civili amministrativi e stragiudiziali. |
3,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
3,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
La relazione tecnica ribadisce che l’articolo interviene sulla disciplina delle notificazioni da parte degli avvocati, da effettuarsi tramite posta elettronica certificata, attraverso l’eliminazione della necessità della prescritta autorizzazione da parte dell’ordine circondariale forense e l’esenzione dall’obbligo di pagare l’importo previsto dall'articolo 10 della legge n. 53/1994, che consiste nell' apposizione della marca da bollo, sull'atto da notificare, di importo pari rispettivamente a 2,58 euro per le notifiche fino a due destinatari, 7,74 euro per le notifiche tra tre e sei destinatari e 12,39 euro per atti aventi sei o più destinatari.
Le disposizioni sono suscettibili di determinare un minor gettito per l’erario, peraltro, di non agevole quantificazione e comunque in misura non superiore a circa 10 milioni in ragione d'anno. Le minori entrate troveranno ampia compensazione per effetto della modificata disciplina del contributo unificato prevista all’articolo 53 del provvedimento in esame.
La relazione tecnica segnala che in relazione alla graduale introduzione delle disposizioni relative al processo civile telematica il minor gettito recato dall' articolo in esame è stato rideterminato, per il solo anno 2014, in 3 milioni di euro.
Al riguardo si prende atto della quantificazione ipotizzata dalla relazione tecnica rilevando, tuttavia, che la stessa non fornisce alcun elemento informativo volto a suffragare la ragionevolezza della stima proposta. Si rileva comunque che, sebbene la relazione tecnica faccia riferimento alla progressiva introduzione del processo telematico, non appaiono evidenti le ragioni che hanno indotto a stimare l’onere per il 2014 pari al 30 per cento dell’onere a regime invece del 50 per cento tenuto conto che le norme sono vigenti per l’intero secondo semestre. Su tale questione appare opportuno acquisire ulteriori informazioni.
Comunicazione al Ministero della giustizia degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni
Le norme fissano 30 novembre 2014 il termine[98] entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni del processo civile per via telematica.
A tal fine, il decreto-legge modifica l’art. 16, comma 12, del decreto legge n. 179/2012.
Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se il progressivo differimento dei termini previsti per adeguamento delle procedure amministrative alle nuove realtà tecniche non sia suscettibile di incidere sull’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa con possibili conseguenze finanziarie.
Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche
Le norme favoriscono l’impiego delle modalità telematiche nell’ambito del processo di esecuzione, intervenendo in particolare nelle procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore.
A tal fine è modificato l’art. 530 del codice di procedura civile, prevedendo che le vendite di cose mobili pignorate, disposte a decorrere da un mese dall’entrata in vigore della legge di conversione (comma 2), debbano essere interamente effettuate - dal deposito della cauzione, alla presentazione delle offerte, allo svolgimento della gara, al pagamento del prezzo - con modalità telematiche (comma 1).
L’utilizzo di tali modalità è da intendersi come regola, cui il giudice potrà derogare solo quando ritenga tali modalità pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il celere svolgimento della procedura.
Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi a carico dell’amministrazione della giustizia, potendosi espletare i relativi adempimenti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme si limitano a definire le modalità di svolgimento di attività amministrative poste già in carico all’amministrazione pubblica.
Informatizzazione del processo tributario
Le norme consentono, nell’ambito del processo tributario, l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato; in tal caso la parte che sta in giudizio personalmente deve indicare la propria PEC nel ricorso. Qualora la parte non abbia comunicato la PEC o questa non funzioni correttamente per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni nel corso del giudizio sono eseguite mediante deposito degli atti in segreteria della Commissione tributaria (comma 1).
Si prevede, inoltre, che l’invito al pagamento del contributo unificato possa essere notificato anche mediante PEC (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni proposte comportano un risparmio di spesa con riguardo alle spese postali attualmente sostenute per gli invii mediante raccomandata con ricevuta di ritorno riguardanti :
a) le comunicazioni PEC nel processo tributario non andate a buon fine che sono state, nel 2013, circa 108.00;
b) le comunicazioni per gli inviti al pagamento del contributo unificato tributario che sono state, sempre nel 2013, circa 16.300.
Tenuto conto del costo unitario del servizio di raccomandata postale pari a 5 ,20 euro per le comunicazioni di cui al punto sub a), il risparmio stimato è pari a circa 561.000 euro annui.
Per le comunicazioni di cui al punto b), tenuto conto del costo unitario del servizio di raccomandata per atti giudiziari pari a 9 euro, il risparmio stimato ammonta a circa euro 147.000 annui.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme appaiono oggettivamente introdurre elementi di razionalizzazione dell’attività amministrativa e considerato che i risparmi quantificati non sono stati contabilizzati.
Le norme, per garantire la ragionevole durata del processo innovando i modelli organizzativi ed assicurando l’uso delle più moderne tecnologie, aggiungono l’articolo 16-octies al decreto legge n. 79/2012 al fine di istituire l’ufficio per il processo presso le corti di appello, i tribunali ordinari e le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari. L’ufficio impiega:
· il personale di cancelleria;
· i giovani laureati che svolgono il tirocinio formativo di 18 mesi previsto dall’articolo 73 del decreto legge n. 69/2013 ovvero la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense a norma dell’articolo 37, del decreto legge n 98/2011;
· solo nelle corti d’appello, i giudici ausiliari già previsti per lo smaltimento dell’arretrato civile a norma dell’articolo 63 del decreto legge n. 69/2013;
· solo nei tribunali, i giudici onorari di tribunale (cd. GOT), previsti dall’art. 42-ter del regio decreto n. 12/1941.
Il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministero della giustizia danno attuazione alle descritte disposizioni nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).
E’, inoltre, aggiunto il comma 11-bis all’articolo 73 del decreto legge n. 69/2013, al fine di stabilire che l'esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, attestato dal magistrato formatore, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario. Analogamente, è riconosciuto come titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per 18 mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre in presenza dei requisiti di merito e dell’attestazione dell'esito positivo del tirocinio (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che gli uffici per il processo potranno supportare ed assistere il magistrato in relazione ad un’ampia gamma di attività rispetto a quelle propriamente connessa alla giurisdizione.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme trattano unicamente della organizzazione interna delle corti di appello, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari.
Apertura al pubblico delle cancellerie di tribunali e Corti d’appello e notificazioni per via telematica
Le norme modificano l’articolo 162 della legge n. 1196/1960[99], stabilendo che le cancellerie dei tribunali e delle Corti d’appello sono aperte al pubblico per almeno tre ore nei giorni feriali. La normativa previgente prevedeva che l’apertura dovesse essere di 5 ore (comma 1).
La relazione illustrativa giustifica la riduzione nell’orario di apertura al pubblico di queste cancellerie con l’esigenza di dedicare una parte dell’orario di ufficio allo svolgimento delle attività connesse con il deposito telematico degli atti.
Sono, inoltre, specificate le modalità di effettuazione del deposito telematico degli atti processuali civili. In particolare è stabilito che il deposito si considera avvenuto al momento in cui il gestore della posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna e che si applicano le disposizioni sulla proroga di diritto della scadenza quando la stessa si verifichi in giorno festivo o prefestivo.
E’ specificato che se il messaggio di posta elettronica è troppo “pesante” per le specifiche tecniche del sistema, lo stesso può essere suddiviso in diversi invii. In tale ipotesi il deposito sarà ritenuto tempestivo quando l’invio sarà completato entro la fine del giorno di scadenza del termine (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica chiarisce che la norma che prevede la riduzione, da cinque a tre ore, dell’orario minimo di apertura al pubblico delle cancellerie intende modernizzare l’approccio degli utenti alla giustizia, dando possibilità di accedere da remoto agli atti processuali alla luce delle nuove tecnologie dell’informazione.
La disposizione tende quindi ad un recupero di efficienza ed una migliore allocazione delle risorse umane presso gli uffici giudiziari e non determina effetti finanziari negativi a carico dell’amministrazione.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Potere di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
Le norme disciplinano i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice.
In particolare é introdotto il comma 9-bis nell’articolo 16-bis del decreto legge n. 179/2012, prevedendo che le copie informatiche di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché di provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti civili indicati nel medesimo art. 16-bis[100], equivalgano all’originale anche se privi della firma digitale del cancelliere.
Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di tali atti e provvedimenti e attestarne la conformità all’originale. Le copie in tal caso equivalgono all’originale.
E’ stabilito che le nuove disposizioni non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice [comma 1, lettera a)].
Sono, inoltre, dettate disposizioni concernenti il domicilio digitale inserendo l’articolo 16-sexies nel decreto-legge n. 179/2012. La norma stabilisce che la notificazione debba essere effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata - PEC, quando il difensore ne è munito, con riguardo ai casi in cui la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, a istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario. In particolare, si prevede che la notificazione presso la cancelleria abbia luogo esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo PEC, risultante dagli elenchi contenuti nell’indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti e nel registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia [comma 1, lettera b)].
Infine, si prevede che il diritto di copia (con o senza certificazione di conformità) non sia dovuto quando la copia è estratta dai fascicoli informatici dai soggetti abilitati[101] (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
fabbisogno ed Indebitamento netto |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Minori entrate extratributarie – Abolizione diritti di copia delle cancellerie |
15,0 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
15,0 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, si limita ad affermare che il minor gettito per l’erario è quantificato in circa 42,53 milioni di euro in ragione d’anno. L’onere, secondo la relazione tecnica, troverà ampia compensazione per effetto della modificata disciplina del contributo unificato prevista dall’articolo 53 del provvedimento in esame.
In relazione alla graduale introduzione delle disposizioni relative al processo civile telematico il minor gettito recato dall' articolo in esame è stato rideterminato, per il solo anno 2014, in 15 milioni di euro.
Al riguardo si rileva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce alcun parametro a suffragio della quantificazione proposta al fine di dimostrare la correttezza delle ipotesi sottostanti la determinazione delle maggiori entrate.
Si rileva, inoltre, che, sebbene la relazione tecnica faccia riferimento alla progressiva introduzione del processo telematico, non appaiono evidenti le ragioni che hanno indotto a stimare l’onere per il 2014 pari al 30 per cento dell’onere a regime invece del 50 per cento tenuto conto che le norme sono vigenti per l’intero secondo semestre.
Su tali questioni appare opportuno acquisire ulteriori informazioni.
Copertura finanziaria ed incremento del contributo unificato per le spese di giustizia
Le norme quantificano le minori entrate per lo Stato derivanti dall’attuazione degli articoli da 38 a 52 del decreto in esame. Le minori entrate derivano:
· dall’articolo 46, comma 1, lett. d) - che esclude il pagamento dell’imposta di bollo quando gli avvocati procedano a notificazioni attraverso posta elettronica certificata - nella misura di 3 milioni per il 2014 e di 10 milioni a decorrere dal 2015;
· dall’art. 52, comma 2, lettere a), b) e c) - che esclude il pagamento di diritti di copia quando la copia sia estratta, da soggetti abilitati, dai fascicoli informatici - nella misura di 15 milioni per il 2014 e di 42,53 milioni decorrere dal 2015.
L’onere complessivo ammonta, dunque, a 18 milioni per il 2014 e di 52,53 milioni a decorrere dal 2015.
Le minori entrate vengono coperte attraverso un generalizzato aumento, pari a circa il 15 per cento del contributo unificato, nei procedimenti civili, come riepilogato nella tabella che segue (comma 1).
Tipo di processo |
Misura del contributo |
|
|
Previgente |
Attuale |
Processi di valore fino a 1.100 euro, nonché processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie (salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis), per i procedimenti di cui all'articolo 711 c.p.c., e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 |
37 |
43 |
Processi di valore superiore a 1.100 euro e fino a 5.200 euro e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, c.p.c., e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 |
85 |
98 |
Processi di valore superiore a 5.200 euro e fino a 26.000 euro e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace |
206 |
237 |
Processi di valore superiore a 26.000 euro e fino a 52.000 euro e per i processi civili di valore indeterminabile; |
450 |
518 |
Processi di valore superiore a 52.000 euro e fino a 260.000 euro |
660 |
759 |
Processi di valore superiore a 260.000 euro e fino a 520.000 euro |
1.056 |
1.214 |
Processi di valore superiore a euro 520.000 |
1.466 |
1.686 |
Processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro |
37 |
43 |
Processi esecutivi immobiliari |
242 |
278 |
Altri processi esecutivi |
121 |
139 |
Processi di opposizione agli atti esecutivi |
146 |
168 |
Procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura) |
740 |
851 |
Questi aumenti, disposti modificando l’articolo 13 del testo unico sulle spese di giustizia[102] determinano il conseguente aumento del contributo unificato dovuto per i giudizi di impugnazione. L’articolo 13, comma 1-bis, non oggetto di modifica, dispone infatti che il contributo dovuto in primo grado «è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione».
E’ inserita una clausola di salvaguardia finanziaria che demanda al Ministro della giustizia il monitoraggio degli oneri in termini di minori entrate recati dal provvedimento in esame (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
fabbisogno ed Indebitamento netto |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Maggiori entrate extratributarie –Incremento del contributo unificato |
18,0 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
18,0 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
Gli oneri evidenziati dal prospetto riepilogativo in relazione all’art. 46, co. 1, lett. d) e all’art. 52, co. 2, lett. a), b), c) sono riportati nelle schede riferite alle suddette norme.
La relazione tecnica, afferma che la copertura finanziaria, che ha carattere strutturale, è stata prudenzialmente parametrata in previsione della completa attuazione delle disposizione contenute nel presente provvedimento per la totalità degli uffici giudiziari dislocati sul territorio nazionale, anche alla luce della piena applicazione della riforma delle circoscrizioni giudiziarie.
Al riguardo si rileva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce alcun parametro a suffragio della quantificazione proposta. Poiché il contributo unificato si sostanzia in un contributo obbligatorio da pagare per l’avvio del procedimento e che, pertanto, dovrebbero essere disponibili i dati necessari a dimostrare la correttezza delle ipotesi sottostanti la determinazione delle maggiori entrate appare opportuno che il Governo fornisca dei dati aggiornati circa l’andamento delle entrate ascrivibili al versamento del contributo unificato dei processi civili.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che, mentre l’articolo 53 ascrive le minori entrate, coperte mediante l’incremento del 15 per cento del contributo unificato, all’intero Capo II, la relazione tecnica riferisce invece tali minore entrate all’attuazione dei soli articoli 46, comma 1, lettera d) e 52, comma 2, lettere a), b) e c), che prevedono, rispettivamente, l’abolizione della marca da bollo per alcuni atti civili, amministrativi e stragiudiziali e dei diritti di copia delle cancellerie.
Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, si segnala che la stessa dovrebbe essere riformulata coordinando le disposizioni che prevedono che il Ministero della giustizia provveda al monitoraggio delle minori entrate derivanti “dalla presente legge” con quelle che, invece, correttamente dispongono l’attivazione della suddetta clausola di salvaguardia in relazione a eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, ossia alle previsioni delle minori entrate derivanti dall’attuazione del solo Capo II. A tal fine, appare opportuno, quindi, sostituire al primo periodo le parole: “di cui alla presente legge”, con le seguenti: “di cui al presente capo”.
[1] Di cui all’art. 1 della legge n. 27/1981.
[2] Per effetto del rinvio effettuato dall’art. 16, comma 1-bis, del D.lgs. n. 503/1992, all’art. 1 della legge n. 27/1981, la norma trova applicazione al personale della magistratura ordinaria, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato.
[3] Di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.
[4] Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001.
[5] Ai sensi dell’ articolo 909, comma 4, del Codice.
[6] La durata varia a seconda dell’età di cessazione dal servizio.
[7] Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati.
[8] Modificato dal successivo comma 10.
[9] Predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno di personale.
[10] Da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
[11] Cfr. l’articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
[12] Di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
[13] Entro 2 mesi dalla richiesta da parte dell’amministrazione di destinazione.
[14] Ai sensi dell’art. 2103 del codice civile.
[15] Decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, con la Conferenza unificata.
[16] I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con DPCM, di concerto con il Ministro dell’economia.
[17] Di cui all’art. 1, comma 417, della legge n. 296/2006.
[18] Nella misura del 50% ciascuna.
[19] Di concerto con il Ministro dell’economia.
[20] L’art. 1, comma 14, della DL n. 262/2006, che come s’è detto reca, anche misure di incentivazione all’esodo, l’erogazione di indennità di trasferta e finanziamento di uno specifico programma di assunzioni presso l’amministrazione finanziaria.
[21] Si tratta dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici.
[22] Si tratta dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
[23] Si tratta dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per le assunzioni a tempo indeterminato.
[24] Di cui al D.lgs. n. 469/1997.
[25] L’art. 33, comma 8, del D.lgs. n. 165/2001, prevede che dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo per la durata massima di 24 mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
[26] In particolare viene inserito il comma 3-bis [comma 1, lett. a)]; viene inserito un periodo al comma 4 [comma 1, lett. b)] e viene sostituito il comma 6 [comma 1, lett. c)].
[27] Ai sensi del comma 4, del D.lgs. n. 165/2001.
[28] Nel termine di 6 mesi anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto, dall’art. 33, comma 8, del D.lgs. n. 165/2001, come periodo massimo di godimento dell’indennità spettante al seguito del collocamento in disponibilità.
[29] L’art. 2103, del codice civile, prevede che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.
[30] La ricollocazione non può comunque avvenire prima dei 30 giorni anteriori alla data di scadenza del summenzionato termine di 24 mesi.
[31] Di cui all’art. 39, della legge n. 449/1997.
[32] Per un periodo comunque superiore a 12 mesi.
[33] Le amministrazioni in riferimento possono far autonomamente richiesta di tale personale o possono, a tal fine essere individuate, ai sensi dell’art 34-bis, comma 5-bis, a seguito di ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica.
[34] L’art. 23-bis del D.lgs. n. 165/2001, fa in particolare riferimento ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato.
[35] La norma fa riferimento e alle amministrazioni pubbliche individuate dall’art. all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e alle pubbliche amministrazioni rilevanti ai fini della contabilità economica come individuate nell’elenco ISTAT di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009.
[36] Di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001. La norma fa pertanto riferimento al c.d. personale contrattualizzato.
[37] Di cui all’art. 3, del D.lgs. n. 165/2001.
[38] La norma opera a decorrere dal 1° settembre 2014.
[39] Ordinari, amministrativi, contabili e militari.
[40] Di al R.D. n. 1611/1933 (testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato)
[41] Pari al 75 %.
[43] La dotazione del Fondo ISPE risulta rideterminata nel bilancio 2014-2016 in 44,3 milioni per il 2014, in 360,5 milioni nel 2015 e in 173,6 milioni nel 2016.
[44] Nel 2016 il capitolo 1694 dello stato di previsione del MIUR, sul quale sono allocati gli stanziamenti relativi al FFO, ha uno stanziamento di € 6.807.679.266 che, per effetto della riduzione disposta dalla norma in esame, diventerebbe di € 6.805.879.266.
[45] L’art. 7, comma 39, del DL 95/2012 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le contabilità speciali scolastiche di cui all'articolo 5-ter del DL n. 452/2001, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte è versata nell'anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
[46] Da adottare entro il 15 settembre 2014, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.
[47] La disposizione, pertanto, lasciando operativo il TAR del capoluogo di regione, sopprime le seguenti sezioni staccate: Pescara (Abruzzo), Catanzaro (Catanzaro), Salerno (Campania), Parma (Emilia-Romagna), Latina (Lazio), Brescia (Lombardia), Lecce (Puglia) e Catania (Sicilia).
[48] Svolte dallo stesso ai sensi della legge n. 257/1907.
[49] La Cabina è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata.
[50] Al 31 marzo 2014.
[51] Ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 266/2005.
Si ricorda che il comma 65 ha stabilito che le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sono a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato. Il comma 67 ha disposto che la medesima Autorità determina annualmente, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione. Tale determinazione è sottoposta al limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di riferimento.
[52] Contribuzione obbligatoria prevista dall’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005. V. la nota precedente.
[54] Scuola superiore dell’economia e delle finanze, Istituto diplomatico «Mario Toscano», Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno (SSAI), Centro di formazione della difesa, Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche. Sono interessate dalla soppressione e dal riassorbimento in esame, infine, anche le sedi distaccate - prive di centro residenziale - della stessa Scuola nazionale dell’amministrazione.
[55] La Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un’istituzione di alta cultura e formazione, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.
[56] La norma fa riferimento all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), all’Autorità di regolazione dei trasporti, all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeeg), all’’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), al Garante per la protezione dei dati personali, all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e alla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
[57] Con riguardo alle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, tale regime di incompatibilità successiva, è già previsto per i componenti delle medesime autorità dall’art. 2, comma 9, della legge n. 481/1995.
[58] Direttamente o indirettamente.
[59] I contratti conclusi in violazione di tale norma sono nulli. Sia per la Consob che per le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, i commi 2 e 3. prevedono, rispettivamente che i suddetti divieti non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.
[60] Viene, altresì, disposta, altresì, la nullità di tutte le procedure concorsuali avviate dopo l’entrata in vigore del decreto in esame (26 giugno 2014) e prima della stipula delle convenzioni, o in violazione degli obblighi indicati in precedenza nonché delle successive eventuali assunzioni, mentre restano valide le procedure concorsuali in corso alla data del 26 giugno 2014.
[61] Il comma prescrive che, entro il 31 dicembre 2014, le Autorità provvedano alla gestione unitaria per almeno 3 dei seguenti servizi: affari generali; servizi finanziari e contabili; acquisti e appalti; amministrazione del personale; gestione del patrimonio; servizi tecnici e logistici; sistemi informativi ed informatici.
[62] La norma individua, in particolare, l’Autorità di regolazione dei trasporti, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
[63] L’art. 2, comma 3, della legge n. 481/1995.
[64] Competente ai sensi dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del D.lgs. n. 104/2010, articolo 14, comma 2, che viene abrogato.
[65] Nello specifico viene abrogato l’art. 23, comma 1, lett. e) del DL n. 201/2011, che ha ridotto da 5 a 3 il numero dei componenti della Consob.
[66] Il testo novella il comma 143, quindi il richiamo alla “presente legge” si intende riferito alla legge 56/2014.
[67] Termine indicato dall’articolo 1, comma 82, della legge 56/2014, come riformulato dal testo in esame.
[68] Entro il 31 ottobre 2014, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata.
[69] Ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 281/1997 e dell’art. 8 della legge n. 131/2003.
[70] Di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata.
[71] In attuazione del principio di leale collaborazione e in sede di Conferenza unificata.
[72] Ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 281/1997 e dell’art. 8 della legge n. 131/2003.
[73] I medicinali sono classificati in fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti), in fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota) o in fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti, compresi i malati cronici).
[74] Secondo quanto previsto dall’articolo 5 del DL 159/2007, con decorrenza 2008, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale (che comprende, oltre alla convenzionata, al lordo dei ticket e al netto del pay back, anche la spesa per distribuzione diretta dei farmaci) non deve superare una certa percentuale del finanziamento complessivo ordinario del SSN. Il tetto, inizialmente pari al 14 per cento del finanziamento, è stato più volte rideterminato in riduzione ed è attualmente pari all’11,35 per cento. Il ripiano di eventuali sforamenti della spesa farmaceutica territoriale (a livello nazionale) è ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali e tenendo conto dell’incidenza della distribuzione diretta sulla spesa. Fermo restando tale meccanismo, a decorrere dal 2013 gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25 per cento, in proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75 per cento, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta del finanziamento del SSN (articolo 15 del DL 95/2012).
[75] Non ancora effettuata.
[76] Che reca misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
[77] Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
[78] Articolo 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. 159/2011.
[79] Articolo 94, commi 2 e 3, del D. Lgs. 159/2011.
[80] V. il precedente articolo 19 del testo in esame.
[81] Si ricorda che l’Autorità anticorruzione è ricompresa nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato della PA.
[82] In fase di prima applicazione.
[83] Decreto legislativo n. 165/2001.
[84] Di cui agli articoli del Codice penale 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater., 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis.
[85] Di cui all’articolo 8 del D. Lgs. 14/2010.
[86] Con deliberazione n. 45 del 5 maggio 2011.
[87] Di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del DL 225/2010
[88] Si ricorda che la medesima tipologia di copertura è stata utilizzata, da ultimo, dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013.
[89] Sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
[90] Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
[91] Decreto legislativo n.104/2010.
[92] In base all’articolo 28, comma 2, della legge 183/2011, il maggior gettito derivante dall’incremento del contributo unificato “è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale”.
[93] Si ricorda che, per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 16, comma 15, del DL 179/2012, il comma 16 del medesimo articolo faceva riferimento all’incremento del contributo unificato disposto dall’articolo 28, comma 2, della legge 183/2011. V. nota precedente.
[94] V. in particolare l’art. 53, comma 1, lett. a), del testo in esame: incremento del contributo unificato dovuto per i processi di valore fino a 1.100 euro; per i processi su controversie di previdenza e assistenza obbligatorie; per i procedimenti di separazione consensuale dei coniugi; per i procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
[95] Dall’articolo 16-bis, comma 1 del decreto legge n. 179/2012.
[96] A tal fine si introduce il comma 9-ter nell’articolo 16-bis, del citato decreto legge n. 179/2012.
[97] Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
[98] Originariamente fissato al 17 giugno 2013.
[99] Che reca l’ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi.
[100] Ossia nei procedimenti contenziosi o di volontaria giurisdizione, nei processi esecutivi del libro III c.p.c., nelle procedure concorsuali e nei procedimenti d’ingiunzione.
[101] A tal fine sono modificati gli articoli 40, 268 e 269 del DPR n. 115/2002 che reca il testo unico sulle spese di giustizia.
[102] Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002.