Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (AC 2162) DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 80 | ||
Data: | 13/03/2014 | ||
Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche
D.L. 16/2014 – A.C. 2162 |
Profili finanziari |
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n. 125 |
Parte II |
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12 marzo 2014 |
Servizi responsabili: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it
Servizio Studi – Dipartimento Finanze ( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it |
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Servizio Bilancio dello Stato Verifica delle quantificazioni n.80 ( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione ( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it |
Il presente dossier è articolato in due volumi: § Schede di lettura (dossier n. 125, Parte I), redatto dal Servizio Studi § Profili finanziari (dossier n. 125, Parte II- Verifica delle quantificazioni n. 80) curati dal Servizio Bilancio dello Stato, nonché dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture. |
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. |
File: D14016.doc |
INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 2, comma 1, lettera a) – Acquisto di servizi on-line
Articolo 2, comma 1, lettera b) - Partecipazioni non consentite per le PA
Articolo 2, comma 1, lettere c) e d) – Definizione di situazioni debitorie pregresse
Articolo 2, comma 1, lettera e) –TARI sui rifiuti speciali assimilati agli urbani
Articolo 3 - Disposizioni per gli enti locali in difficoltà finanziarie
Articolo 4 – Spese di personale delle Regioni e degli enti locali
Articolo 5 – Accensione di mutui da parte degli enti locali
Articolo 6 – Contabilizzazione IMU
Articolo 7 – Verifica gettito IMU 2013
Articolo 8 - Anticipazione pagamento Fondo di solidarietà 2014
Articolo 9 - Contributo ordinario spettante agli enti locali
Articolo 10 - Riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio
Articolo 11 – Relazione di fine mandato provinciale e comunale
Articolo 12 – Modalità di erogazione del contributo straordinario per i comuni risultanti da fusioni
Articolo 14 – Criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale
Articolo 15 - Province di nuova istituzione
Articolo 17 - Trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale
Articolo 18 - Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali
Articolo 20 – Sisma nella regione Abruzzo
PROFILI di COPERTURA FINANZIARIA
Si ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16/2014 in esame è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
La norma prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126 (Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali) e del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 (Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità degli enti locali).
Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la norma.
In merito ai profili di quantificazione andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare la compensatività degli effetti prodottisi sui diversi saldi di finanza pubblica per la transitoria vigenza dei decreti-legge n. 126 del 2013 e n. 151 del 2013.
Richieste di chiarimenti di carattere più puntuale riferite alla sanatoria degli effetti dei precedenti decreti sono riportate in alcune delle schede successive riguardanti singoli profili della disciplina in esame.
Le norme :
- prevedono la facoltà di incrementare fino a un ulteriore 0,8 per mille[1], per il solo anno 2014, l’aliquota massima TASI sugli immobili. In sostanza, l’aliquota massima TASI può essere fissata fino al 3,3 per mille in luogo del precedente 2,5 per mille e l’aliquota complessiva IMU+TASI non può essere superiore, per gli immobili soggetti ad aliquota ordinaria IMU, all’11,4 per mille (10,6+0,8). L’incremento del tetto massimo è consentito a condizione che il comune introduca detrazioni d’imposta o altre misure in favore delle abitazioni principali ed immobili ad esse equiparati “tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobile”, anche tenendo conto della disciplina IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (articolo 1, comma 1, lettera a)).
Le disposizioni consentono espressamente di superare i limiti di cui ai primi 2 periodi del comma 677 della legge di stabilità 2014, in base ai quali la somma tra aliquota TASI ed IMU non può superare – per ciascuna tipologia di immobile – la misura massima di aliquota l’IMU consentita nell’anno 2013;
- dispongono la modifica delle modalità di versamento della TASI[2], consentendo il solo pagamento mediante F24 o conto corrente postale ed escludendo invece le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (articolo 1, comma 1, lettera b));
- escludono la possibilità di affidare l’attività di accertamento e riscossione della TASI ai soggetti che al 31 dicembre 2013 avevano in gestione le medesime attività in materia di IMU. Inoltre, per quanto riguarda la TARI, la possibilità di continuare ad affidare la riscossione e l’accertamento ai soggetti che al 31 dicembre 2013 gestivano il servizio dei rifiuti e la TARES viene limitata fino alla scadenza del contratto in essere (articolo 1, comma 1, lettera c)).
La relazione illustrativa chiarisce che la predetta modifica è diretta ad evitare problemi di contrasto con la normativa europea concernente la libera concorrenza dovuti all’affidamento diretto di un nuovo tributo (TASI) senza procedere all’affidamento tramite gara;
- elevano da 500 a 625 milioni il contributo in favore dei comuni (mediante incremento del Fondo di solidarietà comunale) per l’anno 2014; viene contestualmente escluso l’obbligo di utilizzare tali risorse per introdurre detrazioni TASI in favore dell’abitazione principale. La ripartizione tra i comuni del predetto contributo, indicata in apposito DM da emanare, sarà effettuata tenendo conto del gettito standard ed effettivo dell’IMU e della TASI. Non viene confermato il termine di emanazione del DM fissato dalla norma sostituita al 28 febbraio 2014 (articolo 1, comma 1, lettera d));
- dispongono l’esenzione dalla TASI per gran parte degli immobili che risultavano esenti da ICI, tra i quali quelli posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici utilizzati per fini istituzionali, nonché quelli posseduti dagli enti non commerciali relativamente alla parte utilizzata per finalità non commerciali (articolo 1, comma 3);
- estendono a tutti i tributi locali le procedure previste dalla legge di stabilità 2014 dirette a disciplinare le modalità di regolazione tra i diversi enti del gettito indebitamente conseguito in relazione ad erronei versamenti IMU effettuati dai contribuenti a decorrere dal 2012 (articolo 1, comma 4);
- modificano le disposizioni della legge di stabilità 2014 che definivano il presupposto impositivo ai fini TASI[3], precisando che tale imposta non si applica ai terreni agricoli (articolo 2, comma 1, lettere f) e g));
- escludono, in materia di manovrabilità di aliquote TASI da parte dei comuni, la possibilità di prevedere riduzioni ed esenzioni per le superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa (articolo 2, comma 1, lettere h)).
Si provvede a coprire l’onere recato dalla lettera d) del comma 1 (incremento di 125 milioni del contributo 2014 in favore dei comuni) mediante utilizzo del Fondo per interventi urgenti e indifferibili, per 118,156 mln., e mediante utilizzo del Fondo ISPE, per 6,844 mln (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
Maggiori entrate |
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Cambio destinazione da detrazione TASI a esigenze dei comuni |
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500 |
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500 |
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Maggiori spese correnti |
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Fondo solidarietà comunale |
125 |
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625 |
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625 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione Fondo interventi urgenti e indifferibili |
118,2 |
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118,2 |
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118,2 |
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Riduzione Fondo ISPE |
6,8 |
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6,8 |
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6,8 |
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La relazione tecnica, riguardo all’articolo 1, afferma che la lettera a) introduce una facoltà per i comuni e, pertanto, non si ascrivono effetti ulteriori rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica alla legge 147/2013.
La lettera b), intervenendo sulle sole modalità di pagamento della TASI, non determina effetti finanziari. La relazione tecnica evidenzia, peraltro, che la disposizione risulta funzionale a migliorare la rendicontazione e il monitoraggio degli effetti di gettito.
La lettera c), limitando la possibilità di affidamento da parte dei comuni del servizio di riscossione della TARI ai soggetti che risultano affidatari alla data del 31 dicembre 2013 del servizio di gestione rifiuti e TARES, non determina effetti finanziari.
La lettera d) prevede l’incremento di 125 milioni della dotazione originaria di 500 mln del fondo originariamente finalizzato a finanziare l’introduzione di detrazioni TASI a favore delle abitazioni principali ed elimina il relativo vincolo di destinazione. La copertura (comma 2) è a valere sulle risorse del Fondo per interventi urgenti e indifferibili e del Fondo ISPE.
Il comma 3 estende alla TASI le esenzioni previste per l’IMU relative agli immobili posseduti dallo Stato, nonché agli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, nonché le esenzioni IMU di cui all’art. 7 del D. Lgs. 504/1992 (recante esenzioni ai fini ICI). Relativamente agli effetti finanziari, la RT evidenzia che la stima del gettito TASI ad aliquota di base, effettuata in riferimento alle norme della legge di stabilità 2014, è stata effettuata considerando solo le fattispecie imponibili ai fini IMU. Le tipologie di immobili esentate con la proposta in esame non risultano pertanto incluse nella base imponibile del gettito TASI previsto. Pertanto alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.
Per quanto riguarda il comma 4 la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari in quanto la disposizione è diretta a disciplinare le modalità di regolazione contabile tra i diversi enti locali e lo Stato a seguito di errati versamenti.
Per quanto riguarda l’articolo 2, comma 1, la relazione tecnica afferma che le lettere f) e g) chiariscono la definizione del presupposto impositivo della TASI precisando la non applicazione del tributo ai terreni agricoli. Alle disposizioni non si ascrivono effetti tenuto conto che le stime indicate in relazione tecnica alla legge n. 147 del 2013 già consideravano l’esenzione dei terreni (desumibile dal disposto normativo della stessa legge di stabilità 2014).
La lettera h) rimodula la disciplina TASI in materia di esenzioni e riduzioni d’imposta. Al riguardo non si ascrivono effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le modifiche introdotte alla disciplina TASI appaiono suscettibili di determinare variazioni di effetti finanziari in termini di gettito effettivo con impatto potenzialmente diverso sui diversi saldi. Infatti, nell’ipotesi estrema in cui tutti i comuni deliberassero l’incremento massimo consentito (ulteriore 0,8 per mille), si otterrebbe un ulteriore gettito TASI stimabile, in proporzione alle quantificazioni indicate nella RT allegata al ddl stabilità 2014[4], in oltre 3 miliardi di euro al lordo delle eventuali detrazioni. In proposito appaiono necessari chiarimenti in merito alla possibile quota di aggravio per le imprese e/o i lavoratori autonomi: tale quota è infatti deducibile ai fini delle imposte sui redditi e determinerebbe, pertanto, una riduzione del gettito tributario non quantificato dalla relazione tecnica.
Si segnala inoltre che la formulazione del comma 1, lettera a), prevede l’introduzione di detrazioni o altre misure in favore delle abitazioni principali ed immobili ad esse equiparati “tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili”. In proposito, andrebbe precisato a quali effetti e a quale esercizio si intenda fare riferimento. Qualora il riferimento sia al gettito effettivo IMU delle abitazioni principali 2013, si ricorda che tale gettito corrisponde alla sola c.d. mini IMU. In tal caso particolarmente evidente potrebbe risultare l’aggravio a carico degli immobili diversi dalle c.d. prime case (ivi inclusi gli immobili posseduti da imprese e professionisti) con conseguenti effetti negativi sul bilancio dello Stato dovuti alla deducibilità dei relativi versamenti.
Ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti in merito al profilo temporale dell’attribuzione ai comuni degli ulteriori 125 milioni da destinare a detrazioni o altre misure in favore dei contribuenti. Poiché, infatti, la ripartizione fra gli enti locali deve essere effettuata tenendo conto “dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della TASI”, sembrerebbe non potersi procedere all’emanazione del decreto di attribuzione fino a quando non saranno noti gli effettivi gettiti realizzati nel 2014.
Per quanto riguarda il regime TASI applicabile ai terreni agricoli, si prende atto che, come affermato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, la stima del gettito TASI effettuata con riferimento alla legge di stabilità 2014 già considerava l’esclusione dei terreni agricoli. Tale circostanza infatti non emergeva esplicitamente dalla RT allegata alla norma originaria.
Normativa vigente: il comma 33 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) dispone che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità on line, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana. Dispone, inoltre, che gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
La RT allegata al ddl di stabilità ha precisato che la citata norma non comporta effetti in termini di gettito, trattandosi di operazioni tra soggetti intermedi.
La norma abroga il comma 33 della legge n. 147 del 2013.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito, in considerazione del fatto che, in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, alla disposizione che viene abrogata non sono stati ascritti effetti.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto indicato dalla RT.
La norma proroga di ulteriori otto mesi, rispetto ai quattro mesi originariamente previsti della legge n. 147 del 2013, il termine di trentasei mesi -fissato della 244/2007 - entro cui le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del precedente comma 27.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.
Normativa vigente: i commi da 618 a 624 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) consentono di definire con modalità agevolate le somme iscritte a ruolo i cui carichi siano stato affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013.
A tal fine, entro il 28 febbraio 2014 (comma 620), i debitori che intendono aderire alla definizione dei debiti pregressi sopra descritta versano in un’unica soluzione una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, più le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione (senza dunque corrispondere eventuali interessi per ritardata iscrizione a ruolo né interessi di mora). Si prevede, inoltre, che, al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei relativi carichi resti sospesa fino al 15 marzo 2014 (comma 623).
La RT allegata al ddl di stabilità per il 2014 non ha ascritto effetti finanziari ai commi da 618 a 624, affermando che, se da un lato si consente l’effettuazione dei versamenti con esclusione degli interessi, dall'altro si incentivano i contribuenti al versamento di somme che, altrimenti, potrebbero non essere acquisite. La relazione tecnica ha precisato che al momento non era ipotizzabile la percentuale di adesione alla definizione in esame, sia in termini di frequenze sia in termini di valori iscritti complessivamente a ruolo. Pertanto sarebbe stato possibile una valutazione del recupero di gettito netto sarebbe potuta essere effettuata a consuntivo e si assumeva la norma come finanziariamente neutrale.
Le norme prevedono la proroga dei termini sopra indicati. In particolare, il termine del 28 febbraio 2014, entro il quale il debitore è tenuto al versamento delle somme, è prorogato al 31 marzo 2014 ed il termine di sospensione della riscossione dei carichi è prorogato al 15 aprile 2014.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che non si ascrivono effetti finanziari, considerato che le norme da un lato consentono l’effettuazione dei versamenti con l’esclusione degli interessi, dall’altro incentivano i contribuenti al versamento di somme che, altrimenti, potrebbero non essere acquisite. La RT afferma, quindi, che la normativa di proroga può essere considerata finanziariamente neutrale.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che, in occasione dell’introduzione della procedura originaria, la relativa RT non aveva evidenziato l’entità del gettito aggiuntivo atteso, necessario a compensare l’onere per la mancata corresponsione degli interessi, in virtù dell’ipotesi complessiva di compensatività degli effetti della procedura. Poiché la disposizione in esame prevede una – sia pur breve – riapertura dei termini per l’adesione, appare opportuno acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione di maggior dettaglio, tenuto conto, tra l’altro, che la disciplina prevista dalla legge di stabilità, prevedendo il termine del 28 febbraio per l’adesione alla procedura in esame, ha avuto modo di produrre integralmente i propri effetti.
Normativa vigente: il comma 649 della legge di stabilità 2014 (ultimo periodo) afferma che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.
Il comma 661 dispone che la TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
La norma dispone la soppressione dell’ultimo periodo del comma 649 della legge di stabilità 2014.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione chiarisce la corretta applicazione della disciplina TARI in materia di rifiuti speciali assimilati, eliminando il contrasto tra l’attuale formulazione del comma 649 e la norma di cui al successivo comma 661, in materia di riduzione d’imposta per rifiuti speciali assimilati. Al riguardo non si ascrivono effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.
La norma apporta alcune modifiche di carattere ordinamentale alle disposizioni inerenti la procedura di riequilibrio degli enti locali in difficoltà finanziarie.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni, concernenti le procedure di riequilibrio finanziario e di dissesto degli enti locali, non determinano effetti finanziari, in quanto di mera natura ordinamentale.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.
Le norme prevedono che le Regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa, sono obbligate a recuperare le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con il recupero graduale in quote annuali.
Il recupero dovrà avvenire a valere sulle risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa e in un numero di annualità che non ecceda il numero di annualità durante il quale si è verificato il superamento dei vincoli alla contrattazione integrativa.
Nei predetti casi, le Regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali, invece, adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del D. Lgs. 267/2000. L’articolo 263, comma 2 appena citato prevede che con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto. Tali limiti delle dotazioni organiche si applicano, dunque, in forza del testo in esame, anche agli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa.
Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 95/2012, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma[5].
Si rammenta che l’articolo 2, comma 11 del DL 95/2012 definisce una procedura per il riassorbimento degli esuberi di personale che prevede, fra l’altro, l’applicazione dei requisiti per l’accesso a pensione meno stringenti di quelli previsti dalla legislazione vigente.
Le cessazioni dal servizio disposte in applicazione del citato articolo 2 del DL 95/2012 non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over (comma 1).
Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.
Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa disposte in applicazione delle norme descritte ovvero di disposizioni già vigenti alla data di emanazione del decreto legge in esame[6] (comma 2).
Infine il comma 3 dispone che la sanzione della nullità delle clausole contrattuali adottate in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa[7] non trovi applicazione, con riferimento ai soli atti di utilizzo dei fondi adottati entro una determinata data a condizione che le regioni e gli enti locali:
· abbiano rispettato il patto di stabilità interno;
· non abbiano superato i vincoli finanziari per la costituzione dei fondi (con conseguente assenza del riconoscimento giudiziale di responsabilità erariale);
· abbiano rispettato la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale;
· abbiano rispettato le disposizioni di cui all’articolo 9 del D.L. 78/2010 (che ha recato una serie di interventi volti al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esame. Si tratta infatti di norme di carattere ordinamentale e finalizzate al recupero di risorse indebitamente erogate nel quadro della contrattazione integrativa e al superamento di alcune criticità applicative nell’utilizzo dei relativi fondi.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme prevedono una sanzione a carico degli enti territoriali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa. Tale sanzione si sostanzia in un obbligo di riduzione delle dotazioni organiche dell’ente inadempiente. Si rileva che la misura sanzionatoria non appare subordinata all’effettiva sussistenza di posizioni ridondanti. Potrebbero quindi determinarsi squilibri organizzativi ogniqualvolta essa sia applicata con riferimento a strutture già oggetto di provvedimenti di razionalizzazione ovvero dimensionate in funzione delle effettive esigenze amministrative. Appare, pertanto, necessario che il Governo esprima il proprio avviso circa la concreta praticabilità della soluzione proposta anche con riguardo ai profili concernenti l’autonomia organizzativa propria degli enti incisi dalla sanzione.
È necessario inoltre acquisire chiarimenti circa l’effettivo contenuto del rinvio ai “limiti temporali di vigenza” dell’articolo 2, commi 11 e 12, del DL 95/2012, tenuto conto che la tempistica indicata in tali disposizioni non sembrerebbe applicabile al contesto normativo in esame.
Si rileva, inoltre, che l’applicazione al personale in esubero di una normativa meno stringente della vigente per l’accesso a pensione determina oneri non quantificati e non coperti. Tali oneri non sembrano poter essere compensati dai corrispondenti risparmi di spesa per il personale, in quanto questi ultimi rimangono nella disponibilità dei medesimi enti e potranno quindi essere utilizzati per altre finalità di spesa nel rispetto del patto di stabilità interno.
La norma prevede che gli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, possano assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 204 del D. Lgs. 267/2000, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell’esercizio precedente.
La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti finanziari, in quanto di carattere ordinamentale. In particolare, non determina incremento del debito pubblico, considerato che la possibilità di ricorso a nuovo debito trova il limite nell'importo del debito rimborsato nell'esercizio precedente. Infine, restano fermi gli obiettivi del patto di stabilità interno.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla relazione tecnica, la norma appare potenzialmente suscettibile di determinare un aumento del debito degli enti locali rispetto a quanto previsto negli andamenti tendenziali.
La norma infatti consente agli enti che si trovano in una posizione debitoria eccedentaria rispetto a quella consentita dall’articolo 1, comma 204, del D. Lgs. 207/2000 di assumere nuovi debiti in misura corrispondente alle rate di rimborso di quelli in essere pagate nell’anno precedente. Tale possibilità, non consentita dalla normativa vigente, può produrre effetti negativi in termini di debito della PA.
In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Normativa vigente: il comma 380-ter della legge di stabilità 2013 dispone, tra l’altro, che a decorrere dal 2014 i comuni debbano versare all’entrata del bilancio dello Stato una quota del gettito IMU di loro spettanza destinata alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale. In particolare, la quota a carico dei comuni è pari, salvo ulteriori conguagli, a 4.717,9 mln annui.
La norma prevede che ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie relative al Fondo di solidarietà comunale, di cui all’art. 1, comma 380-ter, lett. a), della legge di stabilità 2013, i comuni iscrivano la quota dell’IMU al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato.
Al fine di uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali modifiche contabili in sede di rendiconto 2013.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione, concernente la contabilizzazione dell’IMU al netto della quota trattenuta dall’Agenzia delle entrate e destinata all’alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, non determina effetti finanziari in quanto di carattere ordinamentale.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che, conformemente a quanto affermato dalla relazione tecnica, la disposizione riguardi la mera procedura di contabilizzazione della quota del gettito IMU di competenza comunale da iscrivere al netto della quota da versare all’erario a titolo di dotazione al Fondo di solidarietà comunale (in luogo dell’iscrizione del gettito lordo IMU tra le entrate e della registrazione contabile tra le spese del versamento al Fondo di solidarietà comunale).
Andrebbe invece escluso che la norma possa essere interpretata nel senso che i comuni, nel determinare la quota da loro dovuta al Fondo di solidarietà, possano detrarre quanto già versato allo Stato a titolo di IMU sugli immobili di categoria D.
Normativa vigente: l’art.1, comma 380, della legge di stabilità 2013 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina IMU per gli anni 2013 e 2014, stabilendo, tra l’altro, l’attribuzione all’Erario del gettito IMU relativo ai fabbricati iscritti nella categoria catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento[8] (lettera f)). La relazione tecnica ha stimato il gettito sugli immobili del gruppo catastale D in 4.482,6 milioni per il 2013 e in 4.483,5 milioni per il 2014.
Il successivo comma 380-ter[9], lettera a), terzo periodo, ha stabilito che, a decorrere dal 2014, con il bilancio di assestamento o con appositi decreti di variazione del MEF, sono adottate la variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell’effettivo gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
La legge di stabilità 2014 ha reso permanenti le predette disposizioni in materia di IMU e di Fondo di solidarietà comunale (introdotte - come detto - dalla legge di stabilità 2013 per il solo biennio 2013-2014). La relazione tecnica riferita alla legge di stabilità 2014 ha stimato il gettito sugli immobili del gruppo catastale D pari a 4.666 milioni a decorrere dal 2015.
La norma, introducendo tre nuovi commi alla legge di stabilità 2014[10], prevede che - al fine di assicurare la più precisa ripartizione del Fondo di solidarietà comunale e ferme restando le dotazioni del Fondo previste a legislazione vigente - entro il 31 marzo 2014 sia effettuata una verifica del gettito IMU relativo al 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati D.
A seguito delle suddette verifiche sono determinate le variazioni delle assegnazioni del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013.
Per i comuni interessati dalle variazioni delle assegnazioni, il termine per la deliberazione del rendiconto 2013 è prorogato dal 30 aprile 2014 al 30 giugno 2014.
I comuni che, a seguito delle verifiche, sono tenuti al versamento al Fondo di solidarietà comunale di ulteriori importi non contabilizzati come impegni di spesa a tale titolo, possono imputare tali somme all’anno 2014.
In altre parole, la disposizione prevede un conguaglio tra Comune ed Erario - mantenendo invariata la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale – che rileva al momento dell’assegnazione delle quote del Fondo. In particolare, in sede di ripartizione del Fondo, le assegnazioni ai singoli Comuni saranno maggiori o minori rispetto a quelle previste nell’ipotesi in cui l’incasso effettivo dell’IMU 2013 sui fabbricati di categoria D risulti, rispettivamente, maggiore o minore di quello preventivato, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo.
Sul piano contabile si prevede, per i Comuni che subiranno la riduzione dell’assegnazione, la possibilità di iscrivere tale conguaglio negativo, determinato in relazione al gettito 2013, tra gli impegni di spesa dell’anno 2014.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma non determina oneri per il bilancio statale, in quanto la revisione dell’IMU ivi prevista deve necessariamente avvenire ferma restando la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter della legge di stabilità 2013.
In merito ai profili di quantificazione non appare chiaro come la disposizione introdotta – che prevede che restino ferme le dotazioni del Fondo di solidarietà comunale - si coordini con quanto previsto dal citato comma 380-ter, lettera a), terzo periodo, della legge di stabilità 2013, in base al quale saranno adottate variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell’effettivo gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Benché la norma si riferisca al gettito 2013, mentre il richiamato comma 380-ter si applica a decorrere dal 2014, l’attuazione di entrambe le procedure si sovrapporrà temporalmente nel 2014. Andrebbe pertanto chiarito se per tale esercizio la dotazione del Fondo di solidarietà debba comunque restare inalterata, come previsto dalla norma in esame, ovvero se possano essere operate variazioni compensative su tale dotazione complessiva come previsto dalla legge di stabilità 2013. Si ricorda che tali variazioni compensative risultavano finalizzate a mantenere inalterato l’effetto complessivo della disciplina IMU sul bilancio dello Stato.
Si segnala, inoltre, che la norma si limita a prevedere la contabilizzazione degli impegni di spesa – derivanti dal conguaglio negativo in termini di assegnazione di quote del Fondo – mentre non disciplina le modalità di iscrizione in bilancio di eventuali conguagli positivi. Sul punto si chiede l’avviso del Governo.
Andrebbero, infine, forniti chiarimenti in merito agli effetti in termini di Patto di stabilità interno in relazione al fatto che la contabilizzazione delle variazioni può essere iscritta nel bilancio 2014 in luogo del bilancio 2013.
La norma dispone che, entro il 15 marzo 2014, il Ministero dell’interno eroghi ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Sicilia e della Sardegna un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'anticipazione ivi prevista è concessa a valere sulla dotazione per l'anno 2014 del Fondo di solidarietà comunale già disponibile sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.
Normativa previgente: l’articolo 2, comma 183, della legge 191/2009 prevede che i trasferimenti spettanti agli enti locali siano ridotti per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. La riduzione si applica, in proporzione alla popolazione residente, agli enti locali per i quali abbia avuto luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la riduzione del contributo ordinario è determinata con legge dello Stato ed applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dalla descritta disposizione in conformità con i rispettivi statuti.
La norma dispone che, a decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle riduzioni di risorse di cui all’articolo 2, comma 183, della legge 191/2009 sia fissato in 7 milioni di euro per le province e in 118 milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a tutti gli enti, in proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi il quinto e sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 191/2009 (riduzione del contributo ordinario agli enti locali per gli anni 2013, 2014 e 2015).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto vengono confermati, anche per il 2014, gli stessi importi delle riduzioni applicate per l'anno 2013.
In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la norma fissa al livello previsto per il 2012 la misura del taglio dei trasferimenti che, sulla base della legislazione vigente, avrebbe dovuto presentare un andamento crescente fino al 2015, in proporzione al progressivo rinnovo dei consigli. Peraltro la definizione della misura di tale progressione era demandata, per il triennio 2013-2015, ad un provvedimento di natura legislativa, in assenza del quale è presumibile che non siano stati iscritti negli andamenti tendenziali risparmi di importo crescente rispetto a quanto espressamente previsto dalla norma per il 2012. Premessa la necessità di una conferma in proposito, si rileva che la norma in esame, pur non determinando l’insorgenza di oneri rispetto agli andamenti tendenziali, si configura come rinuncia ai risparmi ulteriori che si sarebbero conseguiti mediante l’emanazione del provvedimento di aggiornamento della riduzione dei trasferimenti previsto dalla disciplina vigente.
Sotto il profilo equitativo, si osserva che gli enti che hanno rinnovato i consigli anteriormente all’emanazione della norma in esame potrebbero aver subito un taglio dei trasferimenti, espresso in termini pro capite, maggiore di quello che registrerà la generalità dei comuni successivamente all’emanazione della norma in esame. Andrebbe pertanto chiarito se possano derivarne richieste di rimborso da parte degli enti maggiormente incisi negli esercizi precedenti.
La norma conferma, per l’anno 2014, le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Sono parimenti confermate le riduzioni di risorse per la revisione della spesa[11], secondo gli importi indicati nell’allegato 1, che tengono altresì conto dell’esclusione della provincia dell’Aquila dalla predetta riduzione di risorse, ai sensi del successivo articolo 20, comma 2.
Sono infine confermati per l’anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna, come determinati sulla base della normativa vigente. Dette regioni sono peraltro comprese nell’allegato 1 relativo al riparto dei risparmi della spending review.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che il comma 1 conferma anche per il 2014 i criteri di attribuzione alle province del fondo sperimentale di riequilibrio e dei tagli per la revisione della spesa, consentendo la rapida conoscenza delle risorse attribuite dallo Stato, indispensabili per la predisposizione del bilancio di previsione del 2014. Il relativo allegato 1 recepisce anche quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, che esclude la provincia dell'Aquila dai predetti tagli, fermo restando il complessivo importo degli stessi.
Il comma 2 proroga, per l'anno 2014, le norme che prevedono la determinazione dei trasferimenti erariali a favore delle province delle regioni Sicilia e Sardegna, necessari per finanziare i bilanci e, di conseguenza, le funzioni attribuite.
La relazione sottolinea che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito ai profili di sostenibilità dei tagli dei trasferimenti determinati dalla norma, in attuazione della cd. “spending review”, come integrati in ragione dell’esclusione dalla riduzione della provincia dell’Aquila prevista dal successivo art. 20, comma 2, ponendo il corrispondente importo a carico delle sole province delle regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Sicilia e Sardegna, comprese nell’allegato 1 relativo al riparto degli effetti della spending review.
Andrebbe inoltre chiarito il riferimento operato dalla relazione tecnica alle funzioni trasferite alle regioni Sicilia e Sardegna in corrispondenza dei trasferimenti confermati dalla norma in esame: quest’ultima non sembra infatti fare riferimento alle funzioni assegnate alle province delle citate regioni.
Le norme Le norme apportano modifiche all’articolo 4, commi 2, 3, 3-bis, del D. Lgs. 149/2011, che dispone circa i meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni . L’articolo tratta della relazione di fine mandato provinciale e comunale. Le modifiche apportate:
• rideterminano i termini previsti per la redazione della relazione assegnando più tempo agli organi interessati (sindaco, presidente della provincia, responsabile del servizio finanziario e organi di revisione) per assolvere i rispettivi adempimenti;
• eliminano l’obbligo di certificazione della relazione da parte del Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica evidenzia che la previgente normativa imponeva che la relazione di fine mandato fosse controllata e certificata anche da un Tavolo interistituzionale da istituire all'interno della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Tale adempimento, da un lato, secondo la relazione stessa, aggrava notevolmente il procedimento per gli enti locali, dall'altro prevede termini per il Tavolo interistituzionale sostanzialmente impossibili da rispettare, perché entro venti giorni dalla recezione il Tavolo interistituzionale dovrebbe provvedere a controllare e verificare la rispondenza delle informazioni indicate in ogni singola relazione con i dati in possesso della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Si consideri, infatti, che nella primavera 2014 si svolgeranno le elezioni in 4.070 comuni, con l'obbligo per il Tavolo di verificare oltre 200 relazioni al giorno e di redigere un parere sulla correttezza per ciascuna relazione di fine mandato, destinato ad essere pubblicato nel sito internet di ciascun comune o provincia assieme alla relazione stessa. La relazione del Tavolo interistituzionale avrebbe, quindi, un peso molto rilevante sia nel corso della campagna elettorale sia successivamente, per il conseguente confronto della stessa con la relazione di inizio mandato del sindaco subentrante. Tuttavia, prosegue la relazione tecnica, all'assunzione di una grave responsabilità da parte del Tavolo interistituzionale non corrispondono i necessari strumenti operativi e cognitivi per effettuare in tempi così ristretti il controllo sulla veridicità delle informazioni e dei dati ivi indicati. Si è quindi provveduto ad eliminare l'obbligo di trasmissione e di controllo da parte del Tavolo interistituzionale, senza escludere la comunicazione alla Corte dei conti, attualmente prevista, e la pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune o della provincia, parimenti prevista, entro i sette giorni successivi alla certificazione da parte dell'organo di revisione dell'ente locale.
Nulla da osservare al riguardo, dal momento che le norme si limitano ad eliminare alcuni adempimenti procedurali richiesti per la compilazione della relazione di fine mandato dei sindaci e dei presidenti di provincia.
La norma dispone che il contributo straordinario spettante ai comuni risultanti dall’unione di comuni[12] sia erogato a decorrere dall’anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo. Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell’anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri in quanto i contributi annuali sono riconosciuti nei limiti dello stanziamento disponibile. In particolare, la modifica permette di utilizzare lo stanziamento di 30 mln di euro previsto dall’art. 1, comma 730, della legge 147/2013 che, diversamente, andrebbe in economia.
Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.
La norma prevede che il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13 venga interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri, in quanto le somme destinate al comune di Lampedusa e Linosa sono iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e riferite a progetti non realizzati. In particolare, si permette di utilizzare lo stanziamento indicato relativo al riparto del Fondo di sviluppo delle isole minori rifinalizzando le risorse.
In merito ai profili di quantificazione si osserva che, indipendentemente dai profili di copertura della norma sul bilancio dello Stato, appare necessario che sia chiarito se la norma determini variazioni, rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali, nel profilo temporale di erogazione delle somme a suo tempo appostate nel Fondo di sviluppo delle isole minori, con conseguenti possibili effetti peggiorativi sui saldi di competenza economica e cassa per il 2014.
La norma modifica la disposizione che prevede che il 10 per cento del Fondo di solidarietà comunale sia ripartito tra i comuni sulla base dei fabbisogni standard, specificando che occorre tenere conto anche delle capacità fiscali.
In via transitoria è altresì previsto che per il 2014 la descritta disposizione non trovi applicazione in caso di mancata intesa in sede di Conferenza Stato Città e autonomie locali entro il 15 marzo 2014 sui criteri di attuazione della stessa.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto finalizzata a prevedere un diverso criterio di distribuzione del 10 per cento del Fondo di solidarietà comunale, che deve tener conto sia dei fabbisogni standard che delle capacità fiscali.
Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione, atteso che la norma si limita a rendere esplicito che, nell’ambito dei criteri di riparto del 10% del Fondo di solidarietà, occorre tenere conto anche delle capacità fiscali dei comuni.
Tale riferimento può anche ritenersi implicito nel concetto di “fabbisogno standard” ove esso non sia considerato coincidente con quello di “costo standard”, bensì identifichi il fabbisogno finanziario di ciascun comune attesi la propria capacità fiscale e il costo delle prestazioni, entrambi valutati a livelli standard. La formulazione adottata dalla norma, invece, assumendo la coincidenza tra il concetto di fabbisogno standard e quello di costo standard, specifica che occorre tenere conto anche della capacità fiscale dei comuni, ma omette di precisare che tale capacità va valutata ad aliquote standard.
La norma prevede che le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione siano considerate alla stregua degli enti locali di nuova istituzione nel medesimo anno.
Ne consegue che le predette province possano adottare, come base di calcolo cui applicare le regole del patto di stabilità interno, le risultanze medie del biennio 2010-2011 in luogo del triennio 2009-2011.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata a non penalizzare le province madri che nel 2009 hanno ceduto parte del proprio territorio per l'istituzione di nuove province; conseguentemente, la norma chiarisce che per le province che nel 2009 sono state interessate dallo scorporo di province di nuova istituzione, l'obiettivo del patto di stabilità interno è calcolato assumendo a riferimento la spesa corrente del biennio 2010-2011, anziché del triennio 2009-2011. In tal modo non è considerata la spesa corrente del 2009 atteso che la stessa risulta non più rappresentativa della spesa corrente della nuova provincia. La norma non determina oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la norma in esame, pur correggendo una ingiustificata penalizzazione in capo alla provincia madre, appare suscettibile di determinare una riduzione dei risparmi attesi dovuta alla riduzione della spesa corrente media presa a base del calcolo dell’obiettivo di saldo della provincia. Tale riduzione è ascrivibile sia (in parte maggioritaria) allo scorporo delle spese confluite in capo alle province distaccatesi, sia al progressivo inasprirsi delle misure di contenimento della spesa per cui la spesa media del biennio 2010-2011 dovrebbe risultare più bassa della spesa media del triennio 2009-2011. In merito alla significatività della riduzione dei risparmi attesi appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Le norme[13], dispongono quanto segue:
- i commi da 1 a 4[14], contenenti disposizioni programmatiche, prevedono che il comune di Roma trasmetta al MEF e al Parlamento un rapporto che evidenzi le cause della formazione negli anni precedenti del disavanzo di bilancio di parte corrente, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale[15].
E’ altresì prevista l’adozione di un piano triennale, soggetto al parere del tavolo di raccordo interistituzionale di cui al D. Lgs. 61/2012 e ad approvazione con decreto ministeriale, per il riequilibrio strutturale di bilancio, indicando le seguenti misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del comune:
a) applicazione delle disposizioni e dei vincoli della legge di stabilità 2014 in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale a tutte le società controllate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;
b) ricognizione e riduzione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali rispetto ai livelli standard dei grandi comuni italiani;
c) ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, e relativa riduzione per le società in perdita;
d) adozione di modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;
e) dismissione o delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico e valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.
- il comma 5 [16]:
· autorizza il Commissario straordinario del Governo per il comune di Roma ad inserire, nella massa passiva di cui al documento concernente l'accertamento del debito del comune di Roma[17], per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro (a fronte dei 115 mln indicati nei precedenti decreti-legge decaduti), le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri dello stesso comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008;
· prevede che Roma Capitale possa riacquisire l'esclusiva titolarità dei crediti, inseriti nella massa attiva della gestione commissariale, verso le società dalla medesima partecipate, anche in via compensativa, avvalendosi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti così riacquisiti verso le proprie partecipate;
· autorizza il Commissario straordinario ad inserire nella massa passiva le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2008[18], ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilità della stessa.
La disposizione risulta parzialmente difforme rispetto alla corrispondente disposizione contenuta nei decreti legge nn. 126 e 151 del 2013, decaduti, che autorizzava il Commissario straordinario ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma a titolo di anticipazione per l'anno 2009[19] e trasferite alla gestione commissariale.
Gli importi così ottenuti possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014, sebbene non computabili tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma prevede che siano inseriti nella massa passiva della gestione commissariale di Roma Capitale i seguenti importi:
- 30 milioni di euro, quali eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008;
- le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio[20], ai fini del loro reintegro a favore del comune di Roma Capitale (570 milioni di euro), al netto delle somme a qualsiasi titolo già inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa passiva (485 milioni di euro), per un ammontare pari a 85 milioni di euro.
La relazione afferma inoltre che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le predette risorse (complessivamente pari a 115 milioni di euro) non sono considerate tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Inoltre, l'incremento della massa passiva della gestione commissariale non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, atteso che il contributo annuo statale per il finanziamento della predetta massa resta determinato nell'importo di 350 milioni di euro annui.
In merito ai profili di quantificazione, si segnala preliminarmente che la norma, al pari di quelle di analogo oggetto contenute nei decreti legge decaduti, opera uno spostamento di partite debitorie e creditorie tra i bilanci di Roma capitale e la gestione commissariale, consolidando la posizione patrimoniale del primo soggetto (a cui sono anche trasferite risorse di cassa) a scapito del secondo soggetto, cui sono trasferite partite debitorie e sono sottratte partite creditorie.
In linea generale, non essendo modificata l’entità delle risorse trasferite annualmente dal bilancio dello Stato e dal comune di Roma alla Gestione commissariale, andrebbe chiarito come l ’aumento della massa passiva disposto dalla norma possa essere fronteggiato con le predette risorse che, pur avendo natura permanente, sono di importo annuo predeterminato.
In considerazione del succedersi di disposizioni di contenuto parzialmente difforme, benché disciplinanti la stessa materia, i cui effetti sono fatti salvi dal provvedimento in esame, sarebbe utile disporre del quadro complessivo delle poste movimentate nei rapporti finanziari tra il comune di Roma e la gestione commissariale, chiarendo, sotto il profilo quantitativo, come il nuovo testo della disposizione intervenga rispetto alle norme previgenti.
Più in dettaglio, al fine di chiarire i riflessi sulla finanza pubblica dell’operazione, sotto il profilo dei saldi e del debito, andrebbero acquisiti i seguenti chiarimenti con riferimento alle diverse misure previste dal comma 5:
- con riferimento all’importo di 30 milioni da inserire nella massa passiva a titolo di ulteriori partite debitorie antecedenti al 28/11/2008, andrebbe chiarito di quali ulteriori partite debitorie si tratti e precisata la ragione per la quale le stesse, benché anteriori alla predetta data, non risultino già iscritte nel debito preso in carico dalla gestione commissariale. Inoltre andrebbe specificato se il corrispondente ammontare sia già computato nel debito della pubblica amministrazione. Ove si tratti di debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti, ne andrebbero verificati l’origine e l’impatto complessivo sul debito della PA. In merito al relativo importo si segnala che le precedenti versioni del provvedimento, i cui effetti sono fatti salvi, indicavano l’importo di 115 mln in luogo dei 30 attualmente previsti dalla disposizione. Andrebbe indicato se la predetta differenza è contabilizzata ora nelle somme da reintegrare a Roma ai sensi dei periodi successivi del comma in esame (come sembrerebbe desumersi dalla relazione tecnica) o se sia stata già erogata in attuazione dei provvedimenti decaduti;
- con riferimento alla riacquisizione da parte del comune di Roma della titolarità dei crediti verso le società partecipate, andrebbe acquisito un quadro aggiornato ed esplicativo delle partite creditorie nette sottratte alla gestione commissariale e trasferite al bilancio del Comune nonché indicazioni in merito agli eventuali riflessi sulla sostenibilità della gestione medesima.
In proposito si segnala che nel piano di rientro del Comune di Roma redatto nel 2008, è data indicazione di importi (718 mln) anticipati dal comune alle società partecipate, relativi a somme dovute per servizi di trasporto pubblico locale. Risulta inoltre che nella massa passiva della gestione commissariale sono iscritti gli oneri da ricapitalizzazione delle società partecipate, a titolo di ripiano delle perdite a carico dell'ente locale partecipante (circa 70,5 mln). Non è chiaro se tali poste siano incluse nelle compensazioni previste dalla norma in esame o si tratta di altre partite debitorie e creditorie, rispetto alle quali risulterebbe altresì opportuno acquisire indicazioni in merito al relativo grado di effettiva esigibilità;
- con riferimento alla disposizione che autorizza il Commissario straordinario ad inserire nella massa passiva, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, le somme introitate dalla gestione commissariale "in forza del contratto di servizio di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008"[21], dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite in attuazione dei decaduti provvedimenti, si segnala che l’attuale formulazione della norma non consente di individuare con precisione l'entità delle risorse in questione nell’ambito di quelle introitate in attuazione del contratto di servizio, inerente la regolazione dei rapporti finanziari tra la gestione commissariale e gli istituti finanziatori (tra cui CDP). Andrebbe pertanto chiarito come si giunga alla quantificazione operata dalla relazione tecnica, pari a 570 mln, a partire dalla norma in esame. Non è chiaro infatti se tale importo esaurisca l'ammontare delle somme introitate in forza del contratto di servizio di cui al citato DPCM. Precisazioni andrebbero fornite altresì con riguardo ai contenuti e alle specifiche finalità del predetto contratto di servizio.
Si segnala inoltre che la norma risulta difforme rispetto alla corrispondente disposizione contenuta nei decreti legge nn. 126 e 151 del 2013, decaduti, che autorizzava il Commissario straordinario ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma a titolo di anticipazione per l'anno 2009 e trasferite alla gestione commissariale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. Tale ultima disposizione faceva riferimento alla delibera CIPE del del 30 settembre 2008, la quale assegnava a Roma la cifra di 500 mln per il 2009.
La norma, che disciplina materia in parte analoga a quella di cui all’articolo 3 del DL n. 151/2013[22] e all’articolo 2, commi 6 e 6-bis, del DL n. 126/2013, decaduti, prevede:
a) ai commi da 1 a 3, disposizioni riguardanti il trasporto pubblico locale nella regione Valle d’Aosta.
In particolare, il comma 1 prevede che lo Stato versi direttamente a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro, nell'anno 2014, per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014.
Il comma 2 prevede che, qualora il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, Trenitalia provveda alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta è escluso dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 23 milioni annui a decorrere dal 2015.
Il comma 3 dispone in merito alla copertura degli oneri recati dal comma 1, a valere in parte sui fondi speciali di parte corrente e in parte sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.
b) al comma 4, l’autorizzazione a corrispondere a Trenitalia, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle Regioni a Statuto Speciale e dei servizi indivisi, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.
c) al comma 5, misure riguardanti il divieto, fino al 30 giugno 2014, di intraprendere e proseguire azioni esecutive nei confronti delle somme corrisposte alla regione Campania e alle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
Maggiori spese correnti |
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c.1 Pagamento servizi ferroviari Valle d’Aosta |
13,4 |
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13,4 |
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13,4 |
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Minori spese correnti |
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c. 3 riduzione Tab A MEF |
4,9 |
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4,9 |
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4,9 |
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c. 3 Riduzione Fispe |
9,4 |
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9,4 |
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9,4 |
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La relazione tecnica, riferendosi a quanto previsto dalla norma ai commi da 1 a 4, ricorda che, ai sensi della normativa vigente[23], il trasferimento alla regione Valle d’Aosta delle competenze in materia di trasporto pubblico locale su ferro avrebbe dovuto completarsi in modo da poter garantire l'assunzione dell'impegno finanziario a carico della regione per il corrispettivo dei servizi espletati nel proprio territorio.
A causa del mancato trasferimento in parola, la società Trenitalia ha continuato ad erogare i servizi sulla base del Contratto 2004-2005 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cumulando crediti per 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011 a fronte di servizi regolarmente erogati e non pagati.
La norma ha lo scopo di accelerare la conclusione delle procedure di trasferimento entro il 31 luglio 2014, secondo gli impegni presi nell'accordo dell'11 novembre 2010 dalla regione Valle d'Aosta e le successive norme di legge, al fine di interrompere l'aggravarsi di questa situazione che comporterebbe inevitabilmente l'interruzione del servizio.
Per perseguire l'obiettivo predetto lo Stato concorre con il pagamento dell'importo di 13,4 milioni di euro per l'anno 2014 da versare direttamente alla società Trenitalia a fronte dei servizi resi fino alla conclusione delle procedure di trasferimento delle funzioni, per il periodo 1° gennaio-31 luglio 2014.
Al relativo onere si provvede quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
La disposizione prevede inoltre che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 sia posto a carico della regione Valle d'Aosta. Inoltre viene confermata l'esclusione dal patto di stabilità interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 23 milioni annui a decorrere dal 2015.
È prevista, altresì, la possibilità di erogare direttamente a Trenitalia le risorse già impegnate per l'anno 2013, relative ai servizi resi alle regioni a statuto speciale e per i servizi indivisi, sulla base della clausola di continuità, contenuta nel contratto. La disposizione non comporta effetti trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione si osserva, in via preliminare, che, ai sensi del citato comma 160 della legge n. 220 del 2010, che dà attuazione all’accordo intercorso tra la regione Valle d’Aosta e lo Stato, alla regione sono state già trasferite risorse tributarie per far fronte, a decorrere dal 2011, agli oneri per il servizio ferroviario, quantificati in 23 mln annui. La relazione afferma peraltro che, nonostante ciò, la funzione non è stata ancora trasferita[24]. Appare necessario acquisire in proposito chiarimenti, sia con riferimento al periodo 2011-2013 – anche alla luce degli effetti prodottisi per il 2013 in virtù dei decaduti DL nn. 126 e 151, fatti salvi dal disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame - sia con riferimento al futuro, a decorrere dall’esercizio in corso.
Per quanto riguarda gli esercizi 2011-2012, andrebbe chiarito, in primo luogo, a quale soggetto faccia capo il debito accumulato nei confronti di Trenitalia SpA e con quali modalità si preveda di fare fronte al relativo pagamento. Tale pagamento è infatti suscettibile di incidere sul saldo di fabbisogno e sul debito, qualora non già scontato negli andamenti tendenziali.
Con riferimento all’esercizio 2013, per il quale i decaduti provvedimenti hanno previsto il pagamento diretto da parte dello Stato a Trenitalia degli oneri per i servizi resi in Valle d’Aosta, andrebbe chiarito se le somme siano state effettivamente corrisposte nel 2013. Inoltre poiché la norma provvedeva alla copertura ai soli fini del saldo netto da finanziare, andrebbe verificato se si sia corrispondentemente determinata una mancanza di copertura ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto (possibilità segnalata nei dossier di verifica a suo tempo predisposti[25]). Si evidenzia infatti che la relazione tecnica in esame, a differenza delle precedenti, provvede correttamente a coprire gli oneri per l’erogazione di somme direttamente dallo Stato a Trenitalia per l’esercizio 2014, su tutti i saldi di finanza pubblica.
Qualora invece, in virtù del comma 4 dell’articolo in esame, le somme riferite al 2013 debbano essere erogate a Trenitalia nel 2014, andrebbe chiarito se si determini l’insorgenza di oneri non coperti, per lo slittamento all’esercizio in corso delle somme dovute. Sempre con riferimento alle somme dovute per il 2013, dal momento che la norma fa genericamente riferimento ai servizi di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale, andrebbe chiarito di quali regioni si tratta, a quanto ammontino i relativi importi erogati direttamente dallo Stato e se si determinino corrispondentemente oneri aggiuntivi ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica.
Per quanto riguarda gli esercizi a decorrere dal 2014, si osserva che la materia oggetto della disposizione in esame è disciplinata anche dall’articolo 1, comma 515, della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che prevede che la regione Valle d’Aosta concorra agli obiettivi di finanza pubblica mediante il trasferimento di funzioni statali e l’accollo dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento ai servizi ferroviari di interesse locale[26].
Si osserva in proposito che, data la deroga al patto di stabilità interno prevista per la regione Valle d’Aosta con riguardo alle spese in questione, queste ultime non possono costituire un contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica, come invece richiesto dalla legge di stabilità.
La norma prevede che, per il 2014, ai comuni di Venezia e Chioggia, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2013, non si applichi la sanzione che vieta le assunzioni di personale a qualsiasi titolo[27], mentre la sanzione relativa alla riduzione del Fondo di solidarietà comunale[28] si applichi nel limite del 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, nel richiamare il contenuto della norma, afferma che essa non determina oneri sui saldi di finanza pubblica, in quanto opera l'attenuazione delle sanzioni.
In merito ai profili di quantificazione si osserva – come già segnalato in precedenti, analoghe occasioni - che la ricorrente disapplicazione o attenuazione delle sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, costituendo presupposto per analoghe rivendicazioni da parte di altri enti per gli esercizi futuri, appare suscettibile di ridurre l’effetto deterrente del vincolo con conseguente possibile riduzione dei risparmi attesi.
Normativa vigente: l’art. 1, comma 748, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) prevede, per le istituzioni scolastiche ed educative situate nei territori ove non è attiva la convenzione Consip per l’acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari, l’acquisto fino al 28 febbraio 2014 dei suddetti servizi dalle imprese che già li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui alla predetta data la convenzione è invece attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara Consip, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei suddetti servizi si provvede entro il limite di euro 34.6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 6, del D.L. n. 69/2013, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa.
La norma:
· proroga di un mese il termine del 28 febbraio per la prosecuzione dei contratti in essere al 31 dicembre 2013, stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l’acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari. Tale proroga viene disposta in deroga al limite di spesa di cui all’art. 58, comma 5, del DL n. 69/2013[29] che viene a tal fine incrementato di euro 20 milioni per l’esercizio finanziario 2014. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi[30] (comma 1);
· proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 il termine previsto per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e di messa in sicurezza degli edifici scolastici[31] (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
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Maggiori spese correnti |
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Servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole |
20 |
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20 |
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20 |
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Minori spese correnti |
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Fondo ex art. 4 legge 440/97 |
20 |
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20 |
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20 |
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La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, specifica che la norma prevede un incremento di spesa per l’acquisto dei servizi di pulizia ed altri ausiliari in circa 3.500 istituzioni scolastiche, in deroga al limite di cui all’art. 58, comma 5, del DL n. 69/2013. Sottolinea che detta deroga agisce entro il limite della maggiore spesa di euro 20 milioni per il mese di marzo 2014. In merito all’autorizzazione di spesa che viene corrispondentemente ridotta, la RT afferma che su di essa non gravano debiti e che è possibile ridurla per l’esercizio finanziario 2014, trattandosi di fondi che sono ripartiti con decreti del Ministero dell’istruzione sulla base delle risorse a disposizione.
La RT afferma quindi che il comma 2 ha natura procedurale, disponendo il differimento al 30 aprile 2014 del termine del 28 febbraio 2014 previsto dall’art. 18, comma 8-quinquies, del DL n. 69/2013 per l’affidamento degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 8-ter del medesimo articolo, e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che l’onere recato dalla norma si configura come limite di spesa e che lo stesso è oggetto di apposita copertura, si rileva che non si dispone degli elementi posti alla base della quantificazione.
Ciò premesso, non si formulano osservazioni nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma – che le procedure previste siano idonee ad assicurare l’effettivo rispetto del predetto limite.
Nulla da osservare in merito al comma 2 che, come evidenziato dalla stessa relazione tecnica, ha natura meramente procedurale.
Normativa vigente. L’articolo 31, comma 26, della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) dispone che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, sia assoggettato a una serie di sanzioni, tra cui:
- riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- il divieto procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- l’obbligo di rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza.
L’articolo 16, commi 6 e 7, del DL 95/2012 dispone altresì la riduzione delle risorse dovute da parte dello Stato agli enti territoriali. Il riparto tra i singoli enti territoriali di ciascun comparto è operato, in caso di mancato accordo tra le parti, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.
La norme dispongono che, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell’Aquila non si applichino le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della L. 183/2011, né le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno (comma 1).
Si dispone altresì che nei confronti del comune dell’Aquila, degli altri comuni del cratere e della provincia dell’Aquila, per l’anno 2014, non si applichino le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del DL 95/2012, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 1, che le disposizioni in esame non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno non sono scontate nei saldi tendenziali.
Per quanto attiene al comma 2, la RT afferma che le disposizioni in esame non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la mancata applicazione delle riduzioni deve avvenire fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.
In merito ai profili di quantificazione si osserva che, in base al comma 2, non vengono applicate alla provincia e al comune dell’Aquila, nonché agli altri comuni del cratere, le riduzioni dei trasferimenti dovuti dallo Stato. Poiché l’importo complessivo di tali riduzioni sul totale degli enti territoriali non viene invece modificato, appare utile acquisire dal Governo chiarimenti circa la sostenibilità, per i restanti enti, dell’onere aggiuntivo determinato dalle norme in esame.
Si ricorda che all’articolo 16 del DL 95/2012 erano ascritti per l’anno 2014 effetti sui tre saldi di finanza pubblica pari a 1.000 milioni di euro, nel caso delle province, e a 2.000 milioni nel caso dei comuni.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, e il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge, dei quali è previsto l’utilizzo, nella misura, rispettivamente, di 118,156 milioni di euro e di 6,844 milioni di euro per il 2014, per la copertura degli oneri derivanti dall’incremento del Fondo di solidarietà comunale, recano le necessarie disponibilità (capitolo 3071 e 3075 – Ministero dell’economia e delle finanze).
Con riferimento alla formulazione della disposizione si segnala che la stessa andrebbe riformulata indicando esplicitamente l’ammontare dell’onere che, come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è pari a 125 milioni di euro per l’anno 2014.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’economia e delle finanze e il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, dei quali è previsto l’utilizzo, nella misura, rispettivamente, di 4 milioni di euro e di 9,4 milioni di euro per il 2014, per la copertura degli oneri derivanti dal completamento del passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la regione Valle d’Aosta, recano le necessarie disponibilità.
In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge n. 440 del 1997, relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, si segnala che tali somme sono confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritto in quattro distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relativi all’istruzione prescolastica, a quella primaria, nonché a quella secondaria di primo e secondo grado (capitoli 1195, 1204,1196 e 1194). A tale proposito, appare opportuno che il Governo chiarisca la misura nella quale saranno ridotti i suddetti stanziamenti, anche al fine di verificare se il loro utilizzo possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, per altro, già utilizzate dal decreto-legge n. 3 del 2014 come risultante dalle modifiche introdotte dal Senato.
[1] Modifica del comma 677 della legge di stabilità 2014.
[2] Sostituzione del comma 688.
[3] Commi 669 e 670.
[4] La relazione tecnica allegata al ddl stabilità 2014 stima un gettito complessivo TASI, determinato applicando l’aliquota dell’1 per mille alla base imponibile, pari a 3.764 mln di euro.
[5] L’espressione non è di agevole interpretazione. Appare ragionevole supporre che le agevolazioni previste dalla norma citata non possano essere più applicabili una volta spirato il termine della loro efficacia a prescindere dal fatto che la tempistica indicata dal medesimo articolo 2 del decreto legge n. 95/2012 non appare perfettamente applicabile nel contesto normativo in esame.
[6] Derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
[7] Secondo quanto previsto dall’articolo 40, comma 3-quinquies, quinto periodo, del decreto legislativo n.165/2001.
[8] La riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
[9] Comma inserito dalla legge di stabilità 2014 che ha posto a regime, con opportune modifiche, la disciplina prevista dalla legge di stabilità 2013.
[10] Commi da 729-bis a 729-quater.
[11] Di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
[12] Di cui all’articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
[13] Che ripropongono in parte e con alcune modifiche il contenuto dell’articolo 4, commi da 1 a 1-quater, del DL 151/2013 e dell’articolo 1, commi da 5 a 5-ter, del DL n. 126/2013, entrambi decaduti.
[14] Di contenuto analogo ai commi da 1-bis a 1-quater del citato art. 4 del DL n. 151/2013.
[15] Ai sensi del successivo comma 5.
[16] Analogo, con alcune modifiche, al comma 1 dell’articolo 4 del citato DL n. 151/2013.
[17] Predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
[18] In attuazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
[19] Per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.
[20] Di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
[21] Provvedimento non pubblicato in Gazzetta ufficiale. L’articolo 5 prevede che con DPCM siano regolati i rapporti finanziari tra la gestione commissariale e la Cassa depositi e prestiti nonché gli altri istituti finanziatori.
[22] Cfr. in particolare i commi 7 e 8 con riferimento ai servizi ferroviari della regione Valle d’Aosta e il comma 2 con riferimento al divieto di azioni esecutive nei confronti delle somme corrisposte alla regione Campania e alle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale.
[23] In particolare la relazione cita l'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194 e il conseguente accordo fra lo Stato e la regione Valle d'Aosta stipulato in data 11 novembre 2010, come recepito dall'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
[24] Si ricorda in proposito che con riferimento al periodo 2011-2013 la regione dovrebbe aver percepito le risorse tributarie poste a fronte della funzione, sebbene questa non sia stata di fatto trasferita. Si ricorda inoltre che la relazione tecnica al decaduto DL n. 151 affermava in proposito che resta ferma l’assunzione degli oneri in questione da parte della regione a decorrere dal 2011.
[25] In particolare, nella scheda di verifica riferita all’art. 3, commi 7 e 8 del DL n. 151/2013, si segnalava che gli andamenti tendenziali avrebbero dovuto scontare che l’erogazione delle somme dovute a Trenitalia per il 2013 fosse operata dalla regione a valere sulle risorse alla stessa attribuite. L’erogazione di somme direttamente dal bilancio dello Stato sembrava pertanto costituire una spesa aggiuntiva suscettibile di incidere su tutti i saldi di finanza pubblica.
[26] Si ricorda in proposito che, nel corso dell’esame parlamentare della legge di stabilità 2014, con un emendamento è stata soppressa la disposizione del citato comma 515 che faceva salva la disposizione della legge n. 220, riproposta nel testo in esame, che prevedeva la deroga al patto di stabilità interno della regione per le spese di trasporto pubblico locale, per un importo annuo di 23 mln. Tale disposizione, non contenuta nella legge di stabilità, risulta invece reintrodotta dal testo del decreto-legge in esame, al pari dei precedenti provvedimenti decaduti.
[27] Di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
[28] Di cui al comma 26, lettera a), del citato articolo 31.
[29] “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”: L’art. 58, comma 5, dispone che a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.
[30] Art. 4 della legge n. 40/1997.
[31] Art. 18, comma 8-quinquies, del DL n. 69/2013.