Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C. 2149) Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazion
Riferimenti:
AC N. 2149/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 77
Data: 05/03/2014
Descrittori:
ASSISTENZA ALLO SVILUPPO   DECRETO LEGGE 2014 0002
MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2149

 

Proroga della partecipazione italiana

alle missioni internazionali

 

(Conversione del decreto legge n. 2/2014

Approvato al Senato - A.S. 1248)

 

 

 

 

 

N. 77 – 5 marzo 2014

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

2149

Titolo breve:

 

Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

Commissioni riunite III e IV

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Manciulli per la III Commissione

Causin per la IV Commissione

Gruppo:

PD

SCpI

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Commissioni riunite III e IV

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

PREMESSA.. 1

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO.. 1

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI. 3

PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA.. 7

ALLEGATO.. 10

Descrizione delle norme e della relazione tecnica.. 10

 


 

 

 

PREMESSA

 

 

Il provvedimento dispone la conversione del decreto legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga - per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 - delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, nonché  iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari che espone gli importi di spesa - in misura identica sui tre saldi di finanza pubblica - entrambi riferiti al testo iniziale del provvedimento.

Sulle modifiche introdotte dal Senato sono state presentare relazioni tecniche, delle quali si da conto nell’allegato alla presente Nota.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

 

La relazione tecnica riferita al testo originario quantifica come segue gli oneri ascritti alle norme. Il prospetto riepilogativo, riferito al medesimo testo, riporta detti effetti con identico importo sui tre saldi di finanza pubblica.

(euro)

NORMA

OGGETTO

MAGGIORI SPESE CORRENTI 2014

MAGGIORI SPESE CORRENTI 2015

Articolo 1

Missioni internazionali in Europa

53.491.771

/

Articolo 2

Missioni internazionali in Asia

327.614.947

/

Articolo 3

Missioni internazionali in Africa

42.379.171

/

Articolo 4

Assicurazioni, trasporti infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare e cessioni

128.053.246

/

Articolo 8

Iniziative di cooperazione allo sviluppo

35.400.000

/

Articolo 9, commi 1-7

Sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

32.139.956

/

Articolo 9, comma 8

Ristrutturazione Quartier generale NATO a Bruxelles

11.647.276

34.665.051

TOTALE

 

630.726.367

34.665.051

 

La maggiore quota (614 milioni di euro) dei predetti oneri è coperta a valere su una riduzione per il 2014 del Fondo per le missioni internazionali di pace[1], come rifinanziato – da ultimo – dalla legge di stabilità per il 2014. Il rifinanziamento del Fondo per il 2014 viene quindi integralmente utilizzato dal provvedimento in esame, che prevede una proroga delle missioni per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2014. Il provvedimento individua inoltre, quale ulteriore fonte di copertura, la riduzione per 5,1 milioni di euro del Fondo speciale di parte corrente per il 2014 (tabella A della legge di stabilità 2014), parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Si evidenzia altresì che, con riguardo all’art. 9, comma 8, il prospetto riepilogativo, ai fini della copertura del relativo onere di euro 11.647.276 per il 2014 e di euro 34.665.051 per il 2015, riporta una corrispondente riduzione di spesa in conto capitale per i medesimi esercizi (Riduzione accantonamento MAE in Tab. B della legge di stabilità 2014).

Si riporta, a seguire, un quadro di sintesi degli oneri recati da disposizioni introdotte in prima lettura dal Senato.

(euro)

NORMA

OGGETTO

2014

2015

2016

2017

2018

Art. 3, comma 6-bis

Territori danneggiati dalle limitazioni imposte dalle operazioni in Libia nel 2011

5.000.000

/

/

/

/

Art. 5, comma 4-bis

Ruolo speciale ufficiali Carabinieri

 

204.591,2.

202.266,3

216.215,7

155.768,3

 

I predetti oneri sono coperti, in parte (5 milioni di euro per il 2014) mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 2, comma 616, della legge finanziaria 2008, e per la restante parte mediante la riduzione di spese rimodulabili di parte corrente iscritte nell’ambito della missione “Difesa e sicurezza del territorio” dello stato di previsione del Ministero della difesa.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione si osserva preliminarmente che l’apposito Fondo per le missioni internazionali, finanziato da ultimo con la legge di stabilità 2014, viene integralmente utilizzato per la disciplina di proroga in esame. Poiché quest’ultima prevede la prosecuzione delle missioni fino al 30 giugno 2014, si intende che – come già verificatosi in occasione di diverse recenti proroghe – l’eventuale prosecuzione delle medesime missioni nel successivi mesi del 2014 implicherà il rifinanziamento del Fondo o il reperimento di altre modalità di copertura.

Ciò premesso, con riferimento alle singole previsioni del decreto-legge in esame si osserva quanto segue.

Riguardo all’articolo 4, comma 4, lettera c), che autorizza il Ministero della difesa alla cessione gratuita alla Giordania di due veicoli per il trasporto logistico tattico Puma, si osserva che la RT si limita ad evidenziare l’assenza di oneri essendo la cessione disposta nello stato di fatto in cui si trovano i medesimi veicoli. Appare opportuno un chiarimento circa le modalità previste per il trasporto e la consegna dei medesimi veicoli, al fine di escludere eventuali profili di onerosità connessi a tali operazioni.

Nulla da osservare con riferimento alle altre cessioni di materiali ed equipaggiamenti previsti al comma 4, lett. b) e d) preso atto di quanto evidenziato nella RT.

Riguardo all’articolo 5, comma 4-bis (permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale dei Carabinieri) si evidenzia che la norma appare suscettibile di determinare effetti di accelerazione nella progressione di carriera dei beneficiari. Ciò potrebbe determinare i presupposti per l’emersione di un maggior onere, per il passaggio al grado superiore di tenente colonnello. La norma, inoltre, potrebbe dare luogo ad effetti emulativi presso altre categorie di personale, anche esterne all’Arma dei carabinieri, che si trovino situazioni di carriera analoghe. Su tali aspetti appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Con riferimento all’articolo 5, comma 4-ter (dotazione organica del ruolo direttori tecnici della Polizia di Stato), si osserva che la norma determina una rimodulazione del ruolo dei direttori tecnici con un simmetrico intervento in aumento ed in diminuzione degli organici riferiti alle qualifiche di ingegnere (-16 unità) e di biologo (+16). Appare opportuno che il Governo elementi, tra cui la dotazione di fatto attualmente riferita ai biologi, al fine di escludere che la predetta rimodulazione possa determinare, sul piano delle dotazioni organiche di fatto,  vacanze di organico con connessi effetti di onerosità.

Con riferimento all’articolo 8 (iniziative di cooperazione allo sviluppo), il Senato ha modificato il comma 1, prevedendo che nell’ambito del relativo stanziamento vengano promosse nelle aree d’intervento dalla stessa disposizione iniziative in favore delle donne (contrasto alla violenza, tutela dei diritti e del lavoro femminile) e dei minori. In proposito non si formulano osservazioni nel presupposto - sul quale appare opportuno acquisire la conferma del Governo - che tali nuovi interventi non pregiudichino la realizzazione di iniziative già avviate o programmate a valere sulle medesime risorse.

Per quanto concerne l’articolo 9, comma 8 (ristrutturazione del Quartier generale della Nato di Bruxelles), appare opportuno acquisire un chiarimento del Governo in merito alla natura degli effetti ascritti alla norma sui saldi di finanza pubblica. Infatti, l’autorizzazione di spesa, pur riguardando interventi di ristrutturazione di una sede, viene qualificata nel prospetto riepilogativo come un maggior onere di natura corrente. Ai fini della copertura, invece,  la norma prevede una corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte capitale relativo al Ministero degli esteri.

Con riferimento all’articolo 9, comma 9 (interventi per la distruzione dell’arsenale chimico siriano), la relazione tecnica afferma che non sussistono oneri per la finanza pubblica. Al fine di verificare compiutamente la previsione di neutralità finanziaria che accompagna la norma in esame - secondo quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica[2] -, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità di dare luogo alle predette attività utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente.

 

Non si formulano osservazioni in relazione alle seguenti norme:

-        articoli da 1 a 3, comma 6 (proroga fino al 30 giugno 2014 della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in Europa, Asia ed Africa). Si evidenzia in proposito che i relativi oneri sono limitati all’entità dei rispettivi stanziamenti, che appaiono in linea con le precedenti autorizzazioni di spesa riferite alle medesime finalità;

-        articolo 3, comma 6-bis (sostegno ai territori danneggiati dalle limitazioni imposte dalle operazioni in Libia nel 2011), il cui onere è limitato all’entità dello stanziamento;

-        articolo 3-bis (obblighi informativi verso le Camere), tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione;

-        articolo 4, commi 1-3 (contratti di assicurazione e di trasporto ed altri interventi necessari alla realizzazione delle missioni), i cui oneri sono limitati all’entità dello stanziamento;

-        articolo 5 (disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle missioni), i cui oneri sono quantificati nell’ambito delle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame;

-        articolo 6 e 7  (disposizioni in materia penale e contabile), le cui norme hanno carattere ordinamentale in quanto riguardano il trattamento contabile di risorse finanziate a valere sullo stanziamento previsto dalla norma di copertura finanziaria (articoli 11, comma 1);

-        articolo 9, commi 1-7 (sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), i cui oneri sono limitati all’entità degli stanziamenti autorizzati;

-        articolo 10 (iniziative di cooperazione e di ricostruzione: regime delle spese per le autovetture, per i contratti di lavoro a tempo determinato e per la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche), la cui attuazione è prevista a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 9 (cooperazione allo sviluppo e ricostruzione nell’ambito dei processi di pace).

 


 

PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA

 

ARTICOLO 3, comma 6-bis

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo, nella misura di 5 milioni di euro per l’anno 2014, del fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello stato relative allo stato di previsione del Ministero dell’interno (capitolo 3005 – Ministero dell’interno),  si rileva che lo stesso, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che l’utilizzo delle suddette disponibilità non pregiudichi gli adempimenti già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

 

ARTICOLO 5, comma 4-bis

Al riguardo, si osserva che la disposizione prevede, per la copertura degli oneri connessi alle modifiche alla disciplina del ruolo speciale in servizio permanente degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, pari a 204.591 euro per l’anno 2015, a 202.266 euro per l’anno 2016, a 216.216 euro per l’anno 2107 e a 155.768 per l’anno 2018, l’utilizzo degli stanziamenti di parte corrente relativi alle spese rimodulabili iscritti nel programma “Approntamento e impiego carabinieri per la difesa e la sicurezza del territorio”, della missione “Difesa e sicurezza del territorio”, dello stato di previsione del Ministero della difesa. A tale proposito, ferma rimanendo la relazione tecnica positivamente verificata presentata al Senato con riferimento alla disposizione in esame, si rileva che, nel suddetto programma, sono iscritte solo spese relative al fabbisogno,  il cui utilizzo è, tuttavia, previsto anche negli esercizi finanziari 2017-2018 non ricompresi nel triennio 2014-2016 approvato da ultimo con la legge di bilancio n. 148 del 2013. Inoltre, sempre con riferimento all’utilizzo delle suddette somme, appare opportuno che il Governo confermi che il loro utilizzo non pregiudichi gli adempimenti già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 9, comma 8

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero degli affari esteri del quale è previsto l’utilizzo per la partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier Generale della NATO in Bruxelles, nella misura di euro 11.647.276 per l'anno 2014 e di euro 34.665.051 per l'anno 2015, si osserva che il medesimo accantonamento reca le necessarie disponibilità e specifiche voci programmatiche.

 

ARTICOLO 11

La norma dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, escluso il comma 8, pari complessivamente a euro 619.079.091 per l'anno 2014, si provvede:

a) quanto a euro 613.978.095, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

b) quanto a euro 5.100.996, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

Il comma 2 prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Al riguardo, si rileva che il Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (capitolo 3004 – Ministero dell’economia e delle finanze) e l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri recano le necessarie disponibilità.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO

 

 

Descrizione delle norme e della relazione tecnica

 

 

 


ARTICOLI da 1 a 3, comma 6

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in Europa, Asia ed Africa

Le norme autorizzano, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2014, la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali in Europa (articolo 1, commi 1-6), Asia (articolo 2, commi 1-8) ed Africa (articolo 3, commi 1-6) ivi indicate.

Si riportano a seguire i dati riferiti alle singole missioni individuate dagli articolo da 1 a 3 con le rispettive autorizzazioni di spesa.

 

(euro)

Missioni

Spesa autorizzata

ARTICOLO 1 (Europa)

Balcani: Multinational Specialized Unit (MSU); EULEX Kosovo; Security Force Training Plan in Kosovo; Joint Enterprise

(comma 1)

40.761.553

Bosnia Erzegovina: ALTHEA

(comma 2)

136.667

Albania e area balcanica

(comma 3)

2.955.665

Kosovo: EULEX, UNMIK

(comma 4)

721.660

Kosovo: EULEX, UNMIK

(comma 4)

61.490

Cipro: UNFICYP

(comma 5)

131.738

Mediterraneo: Active Endeavour

(comma 6)

8.722.998

TOTALE ARTICOLO 1

 

53.491.771

ARTICOLO 2 (Asia)

Afghanistan: ISAF e EUPOL (comma 1)

235.156.497

Emirati Arabi Uniti, Baharain, Quatar, Tampa (Florida)

(comma 2)

9.056.445

Impiego personale CRI in Afghanistan ed Emirati Arabi Uniti

(comma 3)

352.579

Libano: UNIFIL

(comma 4)

81.523.934

Palestina: TIPH2

(comma 5)

1.216.652

Gaza: EUBAM RAFAH

(comma 6)

60.105

Palestina: EUPOL COPPS

(comma 7)

63.240

Georgia: EUMM

(comma 8)

185.495

TOTALE ARTICOLO 2

 

327.614.947

ARTICOLO 3, commi 1-6 (Africa)

Libia: EUBAM (personale militare)

(comma 1)

5.118.845

Libia: EUBAM (Polizia di Stato)

(comma 2)

132.380

Libia: EUBAM (Guardia di finanza)

(comma 3)

3.604.700

Atalanta, Ocean Shield

(comma 4)

25.124.097

Corno d’Africa: EUTM Somalia e EUCAP Nestor, Regional maritime capacity building

(comma 5)

7.062.139

Mali: MINUSMA, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali

(comma 6)

1.337.010

TOTALE ARTICOLO 3

 

42.379.171

 

Il prospetto riepilogativo riporta in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica come maggiori spese correnti gli importi sopra evidenziati.

 

La relazione tecnica afferma che le norme di cui agli articolo da 1 a 3 comportano oneri solo come limite massimo di spesa. I dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla RT, per le spese di personale, per quelle di funzionamento e per quelle una tantum, appaiono sostanzialmente conformi a quelli riferiti, per analoghe fattispecie, dalla relazione tecnica allegata al precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali di pace (DL n. 114/2013).

Per gli elementi di dettaglio concernenti le voci di costo relative alle suddette autorizzazioni, si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 3, comma 6-bis

Territori danneggiati dalle limitazioni imposte dalle operazioni in Libia nel 2011

La norma introdotta al Senato, autorizza  per il 2014, la spesa di euro 5.000.000  per il sostegno ai territori danneggiati per effetto delle limitazioni imposte dalle attività operative imposte dalle operazioni militari in Libia del 2011[3].

Al relativo onere si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno, destinato a finanziare le spese della categoria redditi da lavoro dipendente[4]. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il prospetto riepilogativo, non considera la norma.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

ARTICOLO 3-bis

Obblighi informativi verso le Camere

Normativa vigente: l’art. 9, comma 2, del DL n. 107/2011, prevede che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni, il Governo presenta al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al medesimo decreto con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, viene indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare.

La norma, introdotta al Senato, prevede che al fine di informare le Camere sullo stato di raggiungimento nel tempo degli obiettivi di ciascuna missione di cui agli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in esame[5], la relazione analitica sulle missioni militari e di polizia - di cui all’art. 9, comma 2, del DL n. 107/2011 - deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data di scadenza del termine di applicazione del presente decreto che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell’ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani.

 

La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo non considerano la norma.

 

ARTICOLO 4

Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni

La norma autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, le seguenti spese:

·        euro 117.163.246 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture volte alla sicurezza dei contingenti, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto (comma 1)

·        euro 7.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato in missioni internazionali (comma 2);

·        euro 3.085.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia[6] (attività CIMIC) disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al provvedimento in esame (comma 3)

La norma prevede, la disposta autorizzazione di spesa, venga riferita nel limite di euro 1.200.000 alle operazioni in Afghanistan, di euro 1.600.000 in Libano, di euro 20.000 nei Balcani, di euro 65.000 nel Corno d'Africa, euro 100.000 in Libia e di  euro 100.000 in Somalia.

Viene, altresì, autorizzato (comma 3) il Ministero della difesa ad effettuare per il 2014 la cessione a titolo gratuito di equipaggiamenti, di materiale tecnico per rilevazioni meteo e di veicoli per il trasporto logistico-tattico. In particolare viene prevista la cessione alle Forze armate somale di 50 veicoli tipo ACM80, autorizzando, a tal fine, la spesa di euro 805.000 [comma 4, lett. a)].

Le altre cessioni concernono il trasferimento alla Repubblica Islamica dell'Afghanistan di materiali e attrezzature per il monitoraggio meteonivologico, nonché la cessione al Regno Hascemita di Giordania di 2 veicoli VBL PUMA e alla Repubblica tunisina di 25 giubbetti antiproiettile [comma 4, lett. b), c) e d)]

 

Il prospetto riepilogativo riporta in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica come maggiori spese correnti gli importi sopra evidenziati.

 

La relazione tecnica afferma che le norme di cui all’articolo in esame, con l’eccezione del comma 4, lett. b), c) e d) (cessioni all'Afghanistan di strumenti per il monitoraggio meteonivologico, trasferimento alla Giordania di 2 veicoli trasporto logistico tattico e alla Tunisia di 25 giubbetti antiproiettile) comportano oneri solo come limite massimo di spesa.

Con riferimento al comma1 riporta un quadro sintetico degli oneri relativi ai contratti in riferimento, precisando che questi sono stati quantificati  tenendo conto delle esigenze relative ai trasporti con vettori civili (treni, navi etc.) e alle spese infrastrutturali. Con specifico riferimento ai contratti di trasporto aereo, marittimo e ferroviario la quantificazione è stata effettuata sulla base del numero di personale, dei mezzi e dei materiali di cui si prevede l’impiego nei vari teatri operativi. La RT riferisce che le previsioni di spesa hanno tenuto conto delle ore di volo, delle giornate di navigazione e dei km di percorrenza. Per quanto concerne i contratti di assicurazione, la RT afferma che l’onere è stato quantificato è stato tenendo conto delle indicazioni della legge n. 301/1982 (Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento) e delle caratteristiche qualitative e quantitative dei contingenti di volta in volta impiegati nelle missioni. Con riferimento, infine, alle infrastrutture, la spesa è stata quantificata sulla base degli interventi da realizzare nei vari teatri operativi, considerando le esigenze di protezioni specifiche di volta in volta necessarie.

In merito al comma 2, la RT fornisce la seguente sintesi delle voci di spesa relative alle attività di dell'AISE nei teatri operativi, a protezione dei militari impegnati nelle Missioni.

 

(euro)

Personale di rinforzo da inviare in teatro

1.400.000

Attività di gestione dispositivo di ricerca

3.000.000

Apparati intelligence

1.400.000

Equipaggiamenti e materiali speciali

600.000

Spese telefoniche satellitari

600.000

Totale

7.000.000

 

Con riguardo al comma 3 la RT espone in maniera puntuale il quadro dei fabbisogni di spesa relativi ai diversi teatri operativi, precisando che trattasi comunque di interventi connessi ad esigenze di ripristino della viabilità, del miglioramento della produttività in agricoltura, in materia di istruzione e di sicurezza. Per gli elementi di dettaglio concernenti le voci di costo relative alla disposta autorizzazione di spesa, si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame.

Co riferimento infine al comma 4, la RT come anticipato afferma che la spesa autorizzata alla lett. a) (euro 805.000) per la cessione alle Forze armate somale di 50 veicoli tipo ACM80, comporta oneri come limite massimo di spesa. Con riferimento alle altre norme la RT precisa che:

·        [comma 4, lett. b)] la cessione all’Afghanistan di strumenti per il monitoraggio meteonivologico non comporta oneri perché i materiali, già presenti in teatro afgano, sono ceduti nello stato in cui si trovano;

·        [comma 4, lett. c) e d)] la cessione alla Giordania di 2 VBL Puma e di 25 giubbetti antiproiettile alla Tunisia, non comporta oneri perché questi sono ceduti nello stato in cui si trovano.

 

ARTICOLO 5

Disposizioni in materia di personale

Le norme recano la disciplina relativa al trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle missioni internazionali di cui al provvedimento in esame (comma 1). In proposito il testo opera un rinvio ad alcune specifiche disposizioni della legge n. 108/2009 e del decreto legge n. 152/2009.

Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni.

L’art. 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108/2009 prevede, tra l’altro: l’attribuzione di una indennità di missione in misura diversificata a seconda delle missioni stesse; la disciplina della valutazione dei periodi di comando; la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento; la possibilità di prorogare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno; l’estensione ai volontari in “rafferma biennale” dell’indennità di impiego operativo prevista dall’articolo; la disciplina applicabile al personale in stato di prigionia o disperso.

L’art. 3, comma 6, del DL n. 152/2009 dispone l’applicazione al personale del Corpo della guardia di finanza delle disposizioni di cui all’art. 13 del DL n. 451/2001, che regolamentano la partecipazione del personale delle forze armate impiegato in missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero di appartenenza. In particolare l’articolo 13 prevede che il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato in missioni internazionali è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo. Al medesimo personale, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Viene, inoltre, disposto (comma 2) che l’indennità di missione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge  n. 108/2009 sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti (comma 2).

Il comma 3, definisce i criteri di calcolo della summenzionata indennità di missione sulla base delle diarie previste per specifiche aree geografiche.

Si prevede che al personale partecipante alle missioni Active Endeavour, Atalanta e all’operazione NATO Ocean Shield[7] per il contrasto della pirateria siano corrisposti il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, con i limiti previsti - rispettivamente - dall’art. 9, comma 3, del DPR n. 171/2007 (protrazione dell’operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all’anno) e dall’art. 10, comma 3, della legge n. 231/1990 (limiti orari individuali). Il compenso è corrisposto, inoltre, ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente[8]. Il medesimo trattamento economico è previsto anche per il personale che fa parte dei nuclei militari di protezione[9] (NMP) imbarcati a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana (comma 4).

 

La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo non considerano le disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 5, comma 4-bis

Capitani del ruolo speciale dei Carabinieri

La norma introdotta al Senato, prevede che fino a tutto il 2018 la permanenza minima nel grado di capitano del ruolo speciale in servizio permanente continua a essere di nove anni. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in euro 204.591,20 per il 2015, euro 202.266,30 per il  2016, euro 216.215,70 per 2017, ed euro 155.768,30 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di parte corrente[10] iscritte nell’ambito della missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Approntamento impiego carabinieri per la difesa e la sicurezza” dello stato di previsione del Ministero della difesa.

 

Il prospetto riepilogativo, non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che fino al 2013 l’art. 2248 del Codice dell’ordinamento militare, ha consentito di garantire la promozione nel ruolo speciale di maggiore dei carabinieri con una anzianità di 9 anni invece dei 10 stabiliti. L’anticipo si è reso necessario per far fronte alle vacanze organiche registrate nel grado di maggiore nel ruolo speciale e pertanto negli anni dal 2011 al 2014 sono stati adottati decreti ministeriali di cui al citato articolo 2248 del codice, volti ad anticipare di una anno promozione al Grado superiore. Dal 2014 stante il raggiungimento della piena consistenza organica nel grado di maggiore, la citata previsione normativa non consentirà più l’adozione di analoghi provvedimenti, non trovando la disponibilità di un adeguato bacino di maggiori del ruolo speciale. La necessità di disporre di ufficiali in tale grado è riferibile ad esigenze connesse con le missioni internazionali le quali richiedono l’impiego di un numero consistente di ufficiali in posizioni di staff nei comandi (in attività di stato maggiore) tipicamente assolta da ufficiali superiori (ovvero a partire dal grado di maggiore).

Questi ufficiali nel grado di maggiore hanno maturato, nelle precedenti esperienze lavorative, una spiccata capacità professionale che deriva soprattutto dagli incarichi svolti nell’organizzazione territoriale dell’Arma. Essi costituiscono, pertanto, una riserva preziosa di competenza da rivolgere alla delicata attività di gestione dal servizio in teatro operativo, dove, oltre al tecnicismo, fa premio la maturità personale, la capacità di interagire efficacemente con i militari dipendenti e con le realtà civili e militari locali, ovvero con l’esperienza acquisita proprio nei comandi retti nelle unità territoriali dei carabinieri.

Il comma in esame consentirebbe di soddisfare l’esigenza istituzionale di una progressione di carriera operante con i profili originali del ruolo speciale, il cui assetto nel tempo è stato consentito da una previsione di carriera disomogenea e dal progressivo innalzamento dell’età anagrafica di immissione, elementi che ne hanno sostanzialmente alterato lo sviluppo, con un sovradimensionamento, oggi, nel grado di capitano. In particolare l’alimentazione ha registrato le immissioni straordinarie dal ruolo dei marescialli (416 negli anni dal 1997 al 2001), dagli ufficiali transitati a domanda dal ruolo normale (180 nell’anno 2002) e dagli ufficiali in ferma prefissata stabilizzati (131 negli anni dal 2008 al 2010).

La norma, quindi, consentirebbe di ridurre progressivamente l’effettiva consistenza organica dei capitani (doppia rispetto a quelle ordinativamente previste), favorendo, in una prima fase un ripianamento della forza effettiva nel grado di maggiore (dimezzata se rapportata a quella prevista per legge) e, successivamente, di attenuare la ridondanza di ufficiali nel grado di capitano, bilanciandola tra i gradi di capitano e di maggiore.

Non da ultimo, la possibilità di anticipare di un anno l’avanzamento al grado di maggiore soddisfa le aspirazioni personali degli ufficiali interessati ad evitare la consueta disparità di trattamento che si determinerebbe tra gli ufficiali promossi fino al 2019, i quali hanno beneficiato dell’anticipo di un anno reso possibile dall’articolo 2248, primo comma, rispetto a quelli promossi dal 2014 in poi, i quali dovrebbero permanere nel grado di capitano un anno in più dei colleghi che li prevedevano nel ruolo.

Tale previsione riveste carattere d’urgenza, nella considerazione che, senza di essa, sarebbe impossibile promuovere i capitani dal ruolo speciale al grado di maggiore per tutto l’anno 2014, dovendo gli interessati attendere 10 anni, a fronte dei 9, determinando così evidenti carenze organiche nel grado superiore, già deficitario.

L’esigenza è proiettata in un quinquennio per consentire agli organi di impiego del Comando generale dell’Arma dei carabinieri una pianificazione adeguata di medio periodo del personale da inviare in missione nei ruoli operativi.

Tale attività è alquanto complessa, in quanto bisogna individuare personale particolarmente qualificato, da formare con periodi di training specifici per ufficiali interessati, sia per aggiornare le competenze militari e linguistiche. Inoltre, trattandosi di ufficiali di una certa anzianità di servizio e già impegnati in altre attività istituzionali e soprattutto nel dispositivo territoriale dell’Arma, bisogna individuare adeguati sostituti negli incarichi e tenere conto delle esigenze territoriali, suscettibili di incidere sulla serenità nell’espletamento del servizio. La disposizione non rischia un effetto cumulativo, in quanto è specifica per l’Arma dei carabinieri ed è volta a confermare l’attuale iter di accesso

La RT afferma, altresì, che l'anticipo di un anno nella promozione di un capitano del ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri al grado di maggiore comporta un differenziale di spesa pari ad euro 2.324,90 pro­capite/anno, determinato dal confronto tra i corrispondenti trattamenti economici fondamentali calcolati sull’intera voce retributiva differente, l’indennità di “valorizzazione dirigenziale, calcolata al “Lordo Stato”.

La promozione dei capitani al grado di maggiore nel 2014 non comporta oneri di spesa all'Erario, in ragione della vigenza del blocco del trattamento economico di cui all’articolo 9, del DL n. 78/2010, nonché all’articolo l del DPR n. 122/2013. Per il 2015 il differenziale di spesa tra quanto già finanziato per le promozioni al grado di maggiore del ruolo speciale e l’anticipo dell’aliquota di capitani con nove anni nel grado, ammonta ad euro 204.591,20 per il 2015, 202.266,30 euro per il  2016, 216.215,70 euro per il 2017 e 155.768,30 euro per l’anno 2018. Dal 2019 al 2023, peraltro, la diminuzione della consistenza  delle aliquote di avanzamento al grado di maggiore, nel rapporto nel rapporto con il più elevato numero di ufficiali che avanzano dal grado di maggiore a quello di tenente colonnello, determinerebbe un risparmio dei costi erariali indicati nei seguenti termini:

295.262,3 per il 2019, 288.287,6 per il 2020, 290.612,5 per il 2021, 248.764,3 per il 2022, 132.519,3 per il 2023 (la RT riporta le consistenze delle aliquote di avanzamento al grado riferite ai medesimi anni).

Al maggior onere (fino al 2018) si provvede mediante riduzione delle risorse destinate alle spese di parte corrente di cui all'art. 21. comma 5, lett. b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allo scopo utilizzando le risorse relative alla missione “Difesa sicurezza del territorio”, programma “Approntamento .impiego  Carabinieri per la difesa e la sicurezza” dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa..

 

ARTICOLO 5, comma 4-ter

Ruolo direttori tecnici della Polizia di Stato

La norma, introdotta al Senato, rimodula l’articolazione interna della dotazione organica del ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato[11], modificando in aumento (+16 unità) il volume organico riferito alle qualifica di biologo, con una corrispondente riduzione del volume organico riferito alla qualifica di ingegnere (-16).

Si riporta a seguire la tabella A allegata al DPR n. 337/1982, con l’indicazione degli organici previsti a legislazione vigente e di quelli nuovi (tra parentesi) fissati per effetto della norma in esame

 

 

Qualifiche

Ingegneri

Fisici

Chimici

Biologi

Psicologi

Totale

Dir. Tecnico (*)

Dir. Tecnico principale

Dir. Tecnico capo

196 (180)

-16

161 (161)

/

30 (30)

/

16 (32)

+16

40 (40)

443 (443)

/

(*) limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che la disposizione no determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato poiché si limita a ri-determinare la dotazione organica dei Direttori tecnici della Polizia di Stato, attraverso la summenzionata modifica dei contingenti previsti per gli ingegneri ed i biologi, lasciando inalterata la dotazione relativa alle altre qualifiche e quella complessiva che, pertanto, resta fissata a  pari a 443 unità, nonché la disciplina autorizzatoria delle assunzioni e delle relative procedure concorsuali nell’ambito della vigente normativa.

La RT afferma che l’esclusione di qualsiasi riflesso finanziario è confermato dal fatto che nell’attuale organico degli ingegneri, oggetto della riduzione di 16 unità, si registra una carenza di organico pari a 69 unità (pertanto risulterebbero in servizio 127 unità a fronte di una dotazione organica di 196 unità) e che la progressione di carriere di tale personale è identica a quella dei tecnici biologi oggetto di incremento. Identico è, inoltre, il trattamento economico previsto per il personale delle qualifiche in riferimento.

 

ARTICOLI 6 e 7

Disposizioni in materia penale e contabile

Le norme dispongono:

·        l’applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni in tema di competenza territoriale per l’accertamento dei reati militari: quest’ultima viene  concentrata sul tribunale militare di Roma[12] (articolo 6, comma 1);

·        l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del DL n. 152/2009 (articolo 7, comma 1).

Detta norma prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, possano essere attivate le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché l’esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture per specifiche esigenze, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali (comma 1). La norma richiamata prevede, altresì, che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali siano effettuate in deroga all'articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, che prevede che, a decorrere dal 2008, la spesa per prestazioni di lavoro straordinario venga contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l’anno finanziario 2007 (comma 2).

·         l’anticipazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame e su richiesta delle Amministrazioni interessate - di una somma pari al 70 per cento delle spese autorizzate dagli artt. 1-4, 8 e 9. Tali anticipazioni vengono effettuate a valere sullo stanziamento previsto dalla norma di copertura finanziaria del provvedimento in esame[13] (articolo 7, comma 2).

 

La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo non considerano le norme.

 

ARTICOLO 8

Iniziative di cooperazione allo sviluppo

La norma a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, autorizza le seguenti spese:

·        euro 34.700.000, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge n. 49/1987, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e, in relazione all’assistenza ai rifugiati, dei Paesi a questi limitrofi (comma 1).

La disposizione, come modificata al Senato, prevede, inoltre, che nell’ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la tutela e la promozione dei diritti dei minori. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i princìpi del diritto internazionale in materia;

·        euro 700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge n. 58/2001 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo riporta in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica come maggiori spese correnti gli importi sopra evidenziati.

 

La relazione tecnica con riferimento al comma 1, reca precisazioni in merito alle finalità operative delle iniziative di cooperazione previste nei teatri individuati dalla norma. Con riguardo al rifinanziamento della legge n. 58/2001 (comma 2), la RT si limita a definire il quadro operativo delle attività di sminamento umanitario, precisando che per il primo semestre 2014 le relative attività saranno realizzate principalmente in Sudan, Sud Sudan, Afghanistan e Somalia potranno essere realizzate anche in altre aree e territori in esecuzione di obblighi internazionali. Per gli elementi di dettaglio, relativi, in modo particolare al comma 1,  si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 9, commi 1-7

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Le norme autorizzano, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2014, interventi volti al sostegno ai processi di ricostruzione e al supporto delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (commi 1-7).

Si riportano a seguire i dati riferiti ai singoli interventi previsti dall’articolo ai commi da 1 a 7 con le rispettive autorizzazioni di spesa.

 

(euro)

Intervento

Spesa autorizzata 2014

Interventi a sostegno dei processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, conflitto e post-conflitto (comma 1)

1.110.160

sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America centrale

(comma 2)

2.000.000

Partecipazione ai Fondi fiduciari ONU e NATO e contributo allo UN Staff college di Torino, all’Unione per il mediterraneo e al Segretariato dell’Iniziativa Adriatico Ionica (IAI)

(comma 3)

800.000

Partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali

(comma 4)

2.618.406

Interventi operativi di emergenza e di sicurezza e per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all’estero

(comma 5)

12.742.128

Finanziamento del fondo[14] per assicurare al personale degli Esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza in alloggi provvisori

(comma 6).

11.500.000

Invio in missione o in viaggio di servizio di personale degli Esteri in aree di crisi, partecipazione del medesimo personale alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale degli Esteri inviato in località non coperte da rappresentanza diplomatico-consolare[15]

(comma 7)

1.369.262

Totale

32.139.956

 

Il prospetto riepilogativo riporta in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica, come maggiori spese correnti, gli importi sopra evidenziati.

 

La relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi alla base della quantificazione degli oneri relativi alle autorizzazioni di spesa di cui ai commi da 1 a 7. Per gli elementi di dettaglio concernenti le voci di costo relative alle suddette autorizzazioni, si rinvia al testo della RT allegata al provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 9, comma 8

Ristrutturazione Quartier generale della Nato di Bruxelles

Normativa vigente: l’art. 6, comma 14, del DL n. 227/2012, ha disposto il rifinanziamento della legge n. 182/2002, per la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles, autorizzando, a tal fine, per il 2013 la spesa di euro 11.818.704.

La norma prevede il rifinanziamento per il 2014 ed il 2015 della legge n. 182/2002, per la partecipazione dell’Italia alla ristrutturazione del Quartier generale della NATO di Bruxelles Al relativo onere, pari a euro 11.647.276 per il 2014 e ad euro 34.665.051 per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni 2014 e 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame i seguenti affetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

11.647.276

34.665.051

 

11.647.276

34.665.051

 

11.647.276

34.665.051

 

Minori spese in conto capitale

[Riduzione Fondo speciale in conto capitale, legge stabilità 2014 (stato di previsione MEF, accantonamento MAE)]

11.647.276

34.665.051

 

11.647.276

34.665.051

 

11.647.276

34.665.051

 

 

La relazione tecnica con riguardo alla ristrutturazione del Quartier generale della NATO di Bruxelles, afferma che la legge n. 182/2002, aveva autorizzato a tal fine, la spesa complessiva di euro 24.622.025 per il periodo 2002-2008, di cui euro 4.669.290 per l’anno 2002, euro 4.441.530 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006, euro 1.160.187 per l’anno 2007 ed euro 1.026.428 per l’anno 2008. La RT evidenzia, altresì, che a causa dei ritardi nell’avanzamento del progetto in argomento, iniziati soltanto nel mese di ottobre 2010, l’Italia ha potuto corrispondere, a valere sulle risorse finanziarie recate dalla richiamata legge n. 182/2002, un importo complessivo pari a 12,7 milioni di euro, corrispondente alla quota relativa all’anno 2010, pari ad euro 10,6 milioni, ed all’acconto per l’anno 2011, pari ad euro 2,1 milioni. Le restanti somme stanziate dalla medesima legge n. 182/2002 hanno, quindi, costituito economie di bilancio. Pertanto, per quanto sopra rappresentato, l’onere residuo da corrispondere al Controllore Finanziario della NATO ammonterebbe complessivamente a 58,131 milioni di euro che ripartito nei seguenti termini, andrebbe a rifinanziare la citata legge: euro 11.818.704 per il 2013, euro 11.647.276 per il 2014 ed euro 34.665.051 per il 2015. In applicazione dell’art. 6, comma 14 del DL n. 227/2012, che ha autorizzato per le medesime finalità della norma in esame, la spesa di euro 11.818.704 per il 2013, nel medesimo anno è stata assegnata l’intero menzionato importo della relativa quota. Pertanto l’importo residuo da assegnare al Controllore Finanziario della NATO ammonta ad euro 11.647.276 per il 2014 ed euro 34.665.051 per il 2015. Al fine di onorare detto impegno, dette risorse sono state iscritte, nei termini sopra riportati, per il triennio 2014-2016, in Tab. B della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) alla voce Ministero degli esteri. La disposizione, in esame, trova pertanto copertura in detto accantonamento.

 

ARTICOLO 9, comma 9

Distruzione dell’arsenale chimico siriano

La norma - in esecuzione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013 – relative alla distruzione dell’arsenale chimico siriano - autorizza le attività[16] specificate nelle conseguenti decisioni del Consiglio esecutivo dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (APEC). All’attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che la disposizione è volta a recepire nell’ordinamento interno quanto previsto nella summenzionata risoluzione del Consiglio di sicurezza delle NU in merito alle misure da adottare ai fini della distruzione dell’arsenale chimico siriano e delle conseguenti decisioni adottate dall’APEC. La RT afferma, altresì, che le attività autorizzate saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per la finanza pubblica. Rientrano, infatti, nelle ordinarie attività istituzionali svolte dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nell’attuazione delle predette misure adottate dalla Comunità internazionale in relazione alla crisi siriana.

 

ARTICOLO 10

Regime degli interventi

La norma prevede che nell’ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 8 (iniziative di cooperazione allo sviluppo) e 9 (processi di ricostruzione e stabilizzazione) si applica la disciplina prevista da precedenti decreti di proroga missioni [il DL n. 227/2012[17] (con validità dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2013) ed il  DL n. 114/2013[18] (con validità dal 1º settembre al 31 dicembre 2013)] puntualmente richiamata dalla stessa disposizione.

Viene, in particolare, richiamata l’applicazione dell’art. 7, comma 1, del DL n. 114/2013, concernente, tra l’altro, il regime derogatorio delle disposizioni[19] limitative delle spese delle pubbliche amministrazioni per acquisto, noleggio e manutenzione di autovetture, nonché la possibilità per l’Amministrazione degli esteri di derogare ai limiti in materia di stipula di contratti di lavoro a tempo determinato[20] (comma 1).

La norma richiamata prevede che all’effetto derivante sui saldi connesso all’applicazione di tali discipline derogatorie, si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa, riferite, dal DL 14/2013 alle iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 5) e a quelle relative ai processi di ricostruzione e stabilizzazione (articolo 6).

Viene, altresì, previsto che nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla  disciplina contenuta nel decreto medesimo[21] (comma 2).

Viene disposta, inoltre, la novella del comma 159 dell’art. 3 della legge n. 350/2003 (finanziaria per il 2004), che disciplina l’istituzione di un fondo per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all’estero. La disposizione viene integrata con l’indicazione che le somme del Fondo dovranno essere destinate alla sicurezza attiva e passiva “anche informatica” delle medesime sedi (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica evidenzia gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni richiamate dal comma 1, a copertura dei quali si provvede  a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 9.

In particolare, il comma 1, richiama l’applicazione delle disposizioni contenute nel DL 114/2013 che derogano a vigenti disposizioni i materia di a) limiti per spese di autovetture e di b) limiti per contratti a tempo determinato e contratti di consulenza.

 

a) In relazione alla disapplicazione dei limiti di spesa relativi all’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture, la RT precisa che la copertura finanziaria dell’onere di euro 1.177.280 (dettagliato di seguito) è operata, rispettivamente per 37.280 e per 1.140.000 euro, mediante l’autorizzazione di spesa di cui agli articoli 8, comma 1 e 9, comma 5.

 

(euro)

PAESE

N. AUTOVEICOLI

COSTO COMPLESSIVO ANNUO AUTOVETTURE

PREVISIONE DI MAGGIORE SPESA IN DEROGA

AFGHANISTAN

0

0

0

IRAQ*

 

 

 

MYANMAR*

1

 

25.000

SOMALIA*

 

 

 

LIBANO

1

3.120

6.000

PAKISTAN

 

 

5.000

SUD SUDAN

1

1.400

5.000

SUDAN

3

4.200

5.000

 

TOTALE (*)

8.720 (B)

46.000 (A)

 

TOTALE (B-A)

37.280

(*) Paesi nei quali non è istituita né un’UTL né una Sezione distaccata.

 

1.140.000 euro sono relativi all’acquisto e manutenzione di autovetture blindate a Kabul, Tripoli, Sana’a.

 

b) Per quanto concerne la disapplicazione dei limiti alla conclusione di contratti a tempo determinato, la RT precisa che la copertura finanziaria dei relativi oneri, pari ad euro 280.225 – relativi al personale locale delle unità tecniche locali di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (UTL) (dettagliato di seguito) – e ad euro 862.000 – altre fattispecie di lavoro flessibile relativo a varie aree geografiche (dettagliato di seguito) – per complessivi euro 1.142.225 - è operata mediante l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 1.

 

(euro)

 

PAESE

PERSONALE LOCALE DELLE UTL (unità tecniche locali)

UNITA’ DI PERSONALE

COSTO COMPLESSIVO

AFGHANISTAN

24

96.340

IRAQ*

0

0

LIBANO

0

0

LIBIA*

0

0

MYANMAR*

2

20.000

PAKISTAN

4

35.800

SOMALIA*

0

0

SUD SUDAN

3

29.635

SUDAN

10

98.450

TOTALE

 

280.225

 

(euro)

PAESI/SETTORI DI UTILIZZO

IMPORTO

N. CONTRATTI (mesi/unità)

Libia e Paesi limitrofi

60.000

1 (12)

Afghanistan e Pakistan

160.000

5 (44)

Iraq

222.000

4 (44)

Restanti Paesi

60.000

2 (12)

Siria e Paesi limitrofi

180.000

3 (36)

Emergenze

180.000

3 (36)

Totale

862.000

18 (130)

 

ARTICOLO 11

Copertura finanziaria

La norma prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, escluso il comma 8, pari complessivamente a euro 619.079.091 per il 2014, si provvede:

·        quanto a euro 613.978.095, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa

di cui all'art. 1, comma 1240, della legge n. 296/2006 [comma 1, lett. a];

·        quanto a euro 5.100.996, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri [comma 1, lett. b)].

 

Il prospetto riepilogativo riporta in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica come minori spese correnti gli importi sopra evidenziati.

 

La relazione tecnica non considera la norma.



[1] Articolo 1, comma 1240, della Legge 296/2006

[2] Si rammenta che l’art. 17,  comma 7, della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), tra l’altro, prevede, che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

[3] In applicazione della risoluzione ONU n. 1973, di cui all’articolo 4-bis del DL n. 107/2011.

[4] Ai sensi dell’art. 2, comma 616, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) .

[5] Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del DL n. 107/2011.

[6] Anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

[7] Di cui all’art. 1, comma 6 e 3 comma 4, del provvedimento in esame.

[8] Ai sensi dell’art. 9, comma 4 del DPR n. 171/2007.

[9] Di cui all’art. 5, comma 2, del DL n. 107/2011.

[10] Ai sensi dell’art.. 21, comma 5, lett. b), della legge n. 196/2009.

[11] Ddi cui alla tabella A, allegata al DPR n. 337/1982.

[12] Articolo 5 del DL. 209/2008 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per il 2009).

[13] V. il successivo articolo 11, comma 1.

[14] Di cui all’art. lo 3, comma 159, della legge n. 350/2003.

[15] Con riguardo al comma 7, è previsto, inoltre, che l’ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al medesimo comma siano resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

[16] Incluse quelle presupposte e conseguenti, di cui al paragrafo 10 della medesima  risoluzione.

[17] Si tratta in particolare: dell'art. 6, commi 11, 12, e 13, del D.L. n. 227/2012, relativi alle spese (euro 444.654) per il personale MAE che partecipa a missioni di gestioni crisi (comprese missioni PESD) e agli Uffici dei rappresentanti speciali dell’UE ovvero (euro 191.028) per i viaggi di servizio del personale del Ministero degli esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestarsi nel corso del periodo (comma 11); alle spese (euro 4.528.501 ed euro 9.500.000) per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari (comma 12); e alle spese (euro 906.708) per l'invio in missione di personale del MAE in talune aree di crisi e (euro 190.710) a parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché spese (euro 222.872) per l’invio in missione di un funzionario diplomatico con l’incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan (comma 13).

[18] Tra le norme richiamate vi sono l'art. 5, commi 1, 2 e 6, del DL n. 114/2013, relativi alla spesa (euro 23.600.000) per iniziative di cooperazione allo sviluppo (comma 1, confrontabile con l'articolo 8, comma 1, del provvedimento in esame) e per personale ad Herat e in Somalia (comma 2), nonché alle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione (comma 6).

[19] L’art. 7, comma 1, del DL n.114/2013, a tale riguardo rinvia a sua volta all’art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012, all’art. 1, comma 143, della legge n. 228/2012 e all’art. 1 del DL n. 101/2013.

[20] Di cui all’art. 7, comma 10, del DL n. 227/2012. in particolare l’art. 7, comma 1, del DL n.114/2013, richiama a sua volta l’articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del DL n. 227/2012. tale ultima disposizione, in particolare, autorizza il Ministero degli affari esteri, per le finalità e nei limiti temporali previsti dal decreto e in casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato (comma 1). Viene disciplinata l’indennità di missione per il personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, inviato in missione per le attività e le iniziative di cui agli artt. 5 e 6 (comma 2). Viene inoltre autorizzato il Ministero degli affari esteri all’affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato e alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla PA, in deroga alle disposizioni limitative di tale tipologia di spesa previste dalla normativa vigente. Vengono, inoltre, esclusi dall’applicazione delle disposizioni sulla tracciabilità finanziaria dei pagamenti , in caso di oggettive difficoltà di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, i pagamenti effettuati dalle rappresentanze diplomatiche fino ad un importo di 10.000 euro (comma 10).

[21] Trattasi di una disposizione di salvaguardia, volta a consentire, oltre la scadenza (31 dicembre 2013) del precedente DL n. 114/2013, la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni già effettuate dal 1°ottobre 2013 e fino all’entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame, che siano conformi alla disciplina contenuta nel DL medesimo.