Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | (C. 2027) - DL 150/20013 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - approvato dal Senato - S. 1214 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Verifica delle quantificazioni Numero: 69 | ||
Data: | 12/02/2014 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati
XVII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 2027
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Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(Conversione del decreto-legge 150/ 2013 approvato dal Senato - S. 1214) |
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N. 69 – 12 febbraio 2014 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it
A.C.
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2027 |
Titolo breve:
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
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Iniziativa:
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Commissione di merito:
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Relatore per la Commissione di merito:
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Alfredo D'Attorre |
Gruppo: |
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Relazione tecnica: |
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Destinatario:
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Oggetto:
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INDICE
Qualifiche di Capo squadra e Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Personale dei vigili del fuoco in posizione di comando o fuori ruolo
Personale comandato presso il Ministero dei beni culturali
Termine per assunzioni e efficacia di una graduatoria di concorso
Termine per l’emanazione di regolamenti di organizzazione
Soppressione dell’ARTICOLO 1, comma 7
Regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
Aspettativa per riduzione quadri nell’Arma dei carabinieri
Facoltà assunzionali degli atenei
Compensi ai membri degli organi di direzione e controllo delle pubbliche amministrazioni
Promozioni di ufficiali del ruolo normale e speciale della Guardia di finanza
Associazioni sportive iscritte al CONI
Termine per l’espletamento di concorsi per l’assunzione di dirigenti
Proroga dei contratti di dirigenti dell’ Agenzia italiana del farmaco
Gestione commissariale della Costa Concordia
Proroga di termini relativi ad eventi emergenziali
Proroga stato di emergenza ambientale nella città di Palermo
Commissario liquidatore di una gestione riferita alla città di Palermo
Contabilità speciali intestate all’ufficio del Commissario delegato per la ricostruzione
Impiego FF.AA. in attività di vigilanza nella città de L’Aquila
Proroga dei magistrati onorari
Proroga dei poteri del prefetto concernenti il bilancio degli enti locali
Proroga della gestione accentrata degli appalti nei piccoli comuni
Impiego di guardie giurate in attività di contrasto alla pirateria
Autodichiarazione per lavoratori extra UE
Proroga di termini in materia di giustizia
Attività di salvamento acquatico
Aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d’inflazione
Gestione commissariale della Galleria Pavoncelli
Centri di istruzione automobilistica
Soppressione dell’ARTICOLO 4, comma 4
Servizi taxi e di noleggio con conducente
Qualificazione del contraente generale delle grandi opere.
ARTICOLO 4, commi da 8-ter a 8-quinquies.
Assetto organizzativo del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera
Differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia
Proroga di termini in materia di politiche agricole
Dismissione sede del MIUR di piazzale Kennedy
Proroga bilanci consolidati nelle università
Messa in sicurezza di edifici scolastici
Validità dell’idoneità per posti di professore e ricercatore universitari
Proroga della filiera del farmaco
Aggiornamento nomenclatore dispositivi protesici
Accreditamento strutture sanitarie
Invio telematico certificati medici
Emanazione di norme in materia di ammortizzatori sociali in deroga
Proroga in materia di lavoro accessorio
Proroga dell’esercizio dell’attività di consulenza finanziaria
Proroga dell’attività delle sezioni della Commissione Tributaria Centrale
Finanziamenti effettuati dalla Banca d’Italia
Proroga dei poteri di controllo della Banca d’Italia sugli agenti e mediatori creditizi
Accise sui combustibili per cogenerazione di energia
Spese di Fondi di previdenza complementare
Proroga flessibilità di bilancio
Variazioni compensative di cassa
Conservazione in bilancio di residui passivi di parte capitale
Struttura del bilancio dello Stato
Rifinanziamento carta acquisti
ARTICOLO 9, commi 15-quater e 15-quinquies.
Detrazione IRPEF per carichi di famiglia di soggetti non residenti
Proroga termini in materia ambientale
Proroga termini in materia di beni culturali e turismo
Proroga termini nel settore delle telecomunicazioni
Termini in materia di servizi pubblici locali
PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA
ARTICOLO 9, comma 15-quinquies
PREMESSA
Il disegno di legge in esame prevede la conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Il provvedimento, già approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, entrambi riferiti al testo iniziale.
Durante l’esame presso il Senato sono state trasmesse alla Commissione Bilancio una Nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, di risposta ai rilievi formulati nel corso dell’esame in sede consultiva[1], e una relazione tecnica riferita ad una specifica modifica del testo iniziale (modifica poi confluita nell’attuale articolo 1, comma 14).
Successivamente, al passaggio del testo fra il Senato e la Camera, è stato trasmesso il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al testo approvato dal Senato.
Al momento della predisposizione del presente dossier non risulta invece pervenuta la relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato.
Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.
Si esaminano di seguito le disposizioni richiamate dalla predetta documentazione e quelle che presentano comunque profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Qualifiche di Capo squadra e Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Normativa previgente: l’art. 3, commi 1 e 2 del DL n. 79/2012, prevede che l’accesso alle qualifiche di Capo squadra (per la copertura dei posti disponibili per ciascuno degli anni dal 2008 al 2013) e di Capo reparto (per la copertura dei posti disponibili per ciascuno degli anni dal 2006 al 2013) avvenga esclusivamente attraverso concorso interno per titoli, diversamente da quanto disposto in termini generali dagli art. 12 e 16 del D.lgs. n. 217/2005[2], che prevedono, entro una determinata percentuale dei posti disponibili, l’accesso alle summenzionate qualifiche anche mediante concorso per titoli ed esami.
La norma proroga a tutto il 2014, le disposizioni di cui all’art. 3, commi 1 e 2 del DL n. 79/2012 che, a titolo provvisorio, prevedono in via esclusiva il ricorso a procedure concorsuali interne per titoli per l’accesso alle qualifiche di Capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’art. 3, commi 1 e 2 del DL n. 79/2012, nelle parti di testo non modificate dalla disposizione in esame, prevede che la decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione dai corsi di formazione rispettivamente disciplinati, per ciascuna delle summenzionate qualifiche, dagli artt. 12 e 16 del D.lgs. n. 217/2005.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.
Durante l’esame in prima lettura al Senato sono state avanzate osservazioni sugli effetti che la proroga in esame può produrre sugli avanzamenti relativi ai successivi profili di carriera di Capo squadra “esperto” e Capo reparto "esperto" che gli articoli 15 e 17 del D.lgs. n. 217/2005le collegano espressamente alla maturazione di cinque ed otto anni "effettivi" di servizio rispettivamente nella qualifica di Capo squadra e Capo reparto.
A tale riguardo, il Governo, in risposta alle osservazioni e alla richiesta di chiarimenti formulate, ha evidenziato che, come previsto dagli art. 12 e 16 del D.lgs. n. 217/2005 la decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione dei previsti corsi di formazione. Sul punto è stata confermata l'assenza di effetti finanziari della norma, poiché le dinamiche salariali conseguenti alla promozione a capo squadra e a capo reparto sono comunque state considerate nella costruzione delle previsioni di bilancio. Gli effetti economici derivanti dalle progressioni di carriera sono comunque valutabili soltanto ai fini giuridici anche per l'anno 2014 per effetto dell'applicazione delle misure previste dall’art. 1, comma 1, lett. a) del DPR n. 122/2013, che ha esteso a tutto il 2014 la sospensione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato del pubblico impiego, previsto per il triennio 2011-2013 dall’art. 9, comma 21, del DL n. 78/2010.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato in prima lettura al Senato e considerato che la proroga dell’utilizzo in via esclusiva di procedure concorsuali interne per l’accesso alle qualifiche di Capo squadra e di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco opera, comunque, nell’ambito del numero di posti annualmente disponibili e non sembra incidere sulle dotazioni organiche di tali qualifiche, né sulle relative decorrenze.
Personale dei vigili del fuoco in posizione di comando o fuori ruolo
La norma proroga a tutto il 2014 la disposizione di cui all’art. 1, comma 6-septies, del DL n. 300/2006 (proroga termini 2007) che prevede che l’onere per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso organi costituzionali, uffici di diretta collaborazione dei ministri e Presidenza del Consiglio, resti a carico del Corpo stesso[3], nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e che non si applichi la disposizione[4] che stabilisce che non possono essere comandati contemporaneamente più di cinque unità di livello dirigenziale del medesimo Corpo.
Il summenzionato termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2011, dall’articolo 1, comma 6-septies, del DL n. 300/2006, è stato prorogato al 30 giugno 2013 dall’art. 1, commi 388 e 394, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che ha, altresì, demandato ad uno o più DPCM la possibilità di stabilire in via amministrativa un’ulteriore proroga. In attuazione di tale previsione, è stato adottato il DPCM 26 giugno 2013, che, da ultimo, ha prorogato al 31 dicembre 2013 il suddetto termine [art. 1, comma 1, lett. a)].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la copertura è garantita dalle risorse finanziarie disponibili.
Durante l’esame in prima lettura al Senato il Governo ha evidenziato che la deroga al principio generale previsto dall'articolo 70, comma 12, del TUPI per cui il trattamento retributivo del personale collocato in posizione di comando, distacco et similia debba sempre essere posto integralmente a carico delle Amministrazioni di effettivo impiego e non, anche solo in parte, a carico di quelle di appartenenza, trova la sua ragione nella peculiarità delle istituzioni presso le quale il personale è comandato e trova, inoltre, analogie con quanto previsto per il comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato in prima lettura al Senato e considerato che la proroga in riferimento è disposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Personale comandato presso il Ministero dei beni culturali
Normativa vigente: l’articolo 30, comma 2-sexies, del D. Lgs. 165/2001 dispone che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni (a decorrere dal 24 novembre 2010)[5].
La norma, modificata dal Senato, dispone che, nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - nonché, in attesa del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l’INPS - possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale previsto dalla legislazione vigente[6].
Tale previsione è finalizzata alla predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.
Il prolungamento delle assegnazioni in esame viene invece escluso, dalla norma, per il personale appartenente al comparto scuola.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, riferita al testo iniziale (che non prevedeva l’estensione della proroga al personale impiegato presso l’INPS), afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri.
La relazione illustrativa – sempre riferita al testo iniziale - specifica che la proroga sarà disposta tenendo conto dei posti disponibili nell’organico del Ministero dei beni culturali, previo assenso degli impiegati e previo parere favorevole dei dirigenti delle strutture interessate. La relazione sottolinea che si tratta di personale già dipendente a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche e che il Ministero già provvede al rimborso delle amministrazioni di provenienza.
Al riguardo, anche alla luce dell’estensione - introdotta dal Senato - dell’ambito applicativo della norma, andrebbe escluso che dalla proroga in esame possano derivare effetti negativi di carattere funzionale e organizzativo per le amministrazioni di provenienza, suscettibili di riflettersi sui relativi fabbisogni finanziari.
Termine per assunzioni e efficacia di una graduatoria di concorso
Le norme prorogano il termine entro il quale effettuare assunzioni già autorizzate in forza di norme previgenti ma non ancora effettuate.
In particolare è stabilito che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in applicazione di quanto previsto dalla legge 296/2006[7] e dal DL 112/2008[[8]] è prorogato dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 [articolo 1, comma 4, lettera a)].
Si tratta di assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici ed altre amministrazioni minori.
Analoga proroga è disposta con riguardo al termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in applicazione della legge 244/2007[[9]] e del decreto-legge 112/2008[[10]]. Le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il medesimo termine del 31 dicembre 2014 [articolo 1, comma 4, lettera b)].
Si tratta di assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca ed altre amministrazioni minori.
Con una disposizione inserita nel corso dell’esame presso il Senato, viene prorogata dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2015 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate[11] [articolo 1, comma 4, lettera b-bis)].
Vengono prorogate, infine, al 31 dicembre 2014 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013 adottate ai sensi della legge 228/2012[[12]] (comma 5).
Si tratta di assunzioni nel comparto sicurezza e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le norme, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non vengono modificati né i relativi oneri né il numero di unità che possono essere assunte (comma 5).
Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma del Governo – che le somme occorrenti per le assunzioni in esame risultino compatibili con i tendenziali di spesa.
Termine per l’emanazione di regolamenti di organizzazione
Legislazione vigente: L’articolo 2, comma 1, del decreto legge 95/2012 ha previsto la riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e di altri enti minori. In esito a tali riduzioni, le medesime amministrazioni avrebbero dovuto adottare, entro il 31 dicembre 2013, i nuovi conseguenti regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti[13]. In caso di mancata adozione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 tali amministrazioni non potrebbero procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Le norme stabiliscono che il termine del 31 dicembre 2013 fissato[14] per l’adozione del regolamento di organizzazione, da emanare in conseguenza delle riduzioni delle dotazioni di personale richieste da norme vigenti[15], si intende rispettato se entro la medesima data è stato trasmesso al Ministro per la pubblica amministrazione lo schema di regolamento. Si prevede, tuttavia, che l’adozione degli schemi trasmessi sia disposta entro il 28 febbraio 2014 (comma 6, primo e secondo periodo).
Qualora gli assetti organizzativi definiti con i nuovi regolamenti determinino comprovati effetti di riduzione della spesa, i medesimi assetti possono derogare la disciplina vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all’articolo 3 del D. Lgs. 300/1999 in materia di riorganizzazione dei ministeri (comma 6, terzo periodo).
Per i ministeri che hanno provveduto alla trasmissione degli schemi di regolamento, il termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti già fissato al 31 dicembre 2013 dall’articolo 2, comma 8, quinto periodo, del DL 101/2013 è conseguentemente differito al 28 febbraio 2014 (comma 6, quarto periodo).
Si tratta degli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. 165/2001, che il DL 101/2013 sopra richiamato aveva già autorizzato, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque
non oltre il 31 dicembre 2013.
Una modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato stabilisce che i nuovi assetti organizzativi non devono determinare nel loro complesso maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dal già citato articolo 2 del DL 95/2012 (comma 6, quinto periodo).
Il quinto periodo è stato inserito con l’approvazione dell’emendamento 1.400 (testo corretto) della Commissione e recepisce una condizione posta dalla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione[16]. L’inserimento nel testo di una clausola di invarianza finanziaria complessiva è stato valutato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, con la finalità di escludere che dalle norme possano derivare costi indiretti nell'ambito dei risparmi precedentemente ascritti alla disciplina di riorganizzazione, ovvero si producano effetti non compatibili con lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma che la disposizione recata dal terzo periodo (possibilità di derogare alla disciplina vigente sulle strutture di primo livello di ciascun ministero) ha carattere ordinamentale. Afferma, inoltre, che la disposizione recata dal quarto periodo (possibilità di disporre, fino al 28 febbraio 2014, la prosecuzione degli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia) è funzionale alla proroga prevista dal secondo periodo (termine per l’adozione dei regolamenti di organizzazione) e non determina minori economie.
Al riguardo si osserva che la disposizione recata dal terzo periodo (possibilità di derogare la disciplina concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero qualora gli assetti organizzativi definiti con i nuovi regolamenti determinino comprovati effetti di riduzione di spesa) appare suscettibile di recare oneri non quantificati.
In proposito si rileva quanto segue:
• il possibile incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia consentito dalla norma non incontra alcun limite numerico o finanziario, fatta eccezione per il criterio indicato dal testo (“comprovati effetti di riduzione di spesa”). Tale assenza di limiti rende non valutabile il potenziale impatto della disposizione, che è rimesso alla determinazione discrezionale dell’autorità amministrativa al di fuori di vincoli preventivi o controlli successivi.
Non è chiaro, per esempio, a quali soggetti spetterebbe di valutare i comprovati effetti di risparmio e dunque come potrebbero essere evitati oneri in caso di ampliamento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia;
• nel corso dell’esame presso il Senato, in conseguenza di un parere espresso dalla Commissione Bilancio, è stato stabilito[17] che i nuovi assetti organizzativi non devono determinare nel loro complesso maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall’articolo 2 del decreto legge n. 95/2012. Non appare evidente per quale motivo il parametro di non onerosità sia riferito solo a tale ultima norma e non anche alla disciplina vigente in materia di assetti amministrativi e dotazioni di personale in generale;
• la spesa eventualmente generata dalla rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia implica la diretta insorgenza di oneri. In occasione di recenti interventi normativi è stato infatti chiarito che, mentre la maggior parte degli stanziamenti di bilancio per spese di personale sono riferiti alle dotazioni organiche di fatto (unità effettivamente in servizio), con riferimento alle sole posizioni di dirigente di prima fascia gli stanziamenti sono determinati assumendo come coperta la totalità delle posizioni previste in organico.
Ciò in quanto, considerato il loro rilievo funzionale, le posizioni dirigenziali previste vengono assunte come necessarie al corretto funzionamento dell’intera amministrazione;
• gli effetti di diminuzione della spesa ipotizzati dal testo non sono connessi alla norma in esame, che nulla dispone sulla riduzione degli assetti amministrativi. Tali risparmi, qualora sussistessero, sarebbero invece riconducibili alla legislazione previgente e, quindi, i relativi effetti finanziari dovrebbero risultare già incorporati negli andamenti tendenziali (e non potrebbero essere utilizzati per compensare maggiori oneri derivanti da una nuova previsione normativa);
• se si assumesse che la riduzione delle dotazioni organiche disposta in base all’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 95/2012 determinerà una minore spesa in relazione a piante organiche ridotte, tale minore spesa potrebbe avere comunque carattere teorico (in quanto determinata dalla riduzione di posizioni di organico non effettivamente coperte) ovvero potrebbe non essere utilizzabile per finalità di copertura (in quanto a fronte del taglio di posizioni effettivamente coperte si determinerebbero posizioni soprannumerarie).
Si rammenta che tale ultima eventualità (emergere di posizioni soprannumerarie) è stata espressamente prevista. Infatti, n forza delle ulteriori disposizioni dell’articolo 2 del medesimo DL 95/2012, sussiste l’obbligo di riassorbimento di tali posizioni soprannumerarie attraverso l’utilizzo di meccanismi appositamente disciplinati.
In ordine ai profili richiamati appare necessario acquisire la valutazione del Governo.
Soppressione dell’ARTICOLO 1, comma 7
Regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
La norma, oggetto di soppressione nel corso dell’esame presso il Senato, dispone che con i regolamenti di organizzazione dei ministeri previsti dall'articolo 2, comma 10-ter, del DL 95/2012 possa essere modificata - all’esito degli interventi di riduzione delle dotazioni organiche - anche la disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri.
La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma che la norma ha carattere ordinamentale e che da essa non derivano nuovi o maggiori oneri.
Nulla da osservare in ordine alla soppressione della norma in esame, che risulta priva di effetti finanziari (come anche affermato dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale).
Aspettativa per riduzione quadri nell’Arma dei carabinieri
La norma proroga a tutto il 2014 la disposizione (articolo 2223 del Codice dell’ordinamento militare[18]) che consente ai colonnelli e ai generali dei ruoli speciali e tecnico-logistici dell’Arma dei carabinieri di non essere collocati in aspettativa per riduzione quadri[19] (ARQ), qualora l’eccedenza possa essere compensata con carenze presenti in altri ruoli della medesima Forza armata[20].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la proroga non comporta maggiori oneri, in quanto la compensazione con carenze in altri ruoli opera nell’ambito del volume organico complessivo. Quest’ultimo rimane dunque invariato.
Durante l’esame in prima lettura presso il Senato è stato chiesto di confermare che la norma in esame, nel determinare un minore utilizzo dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri, non interviene su processi i cui risparmi siano già scontati sui saldi di finanza pubblica. Sul punto il Governo – dopo avere confermato quanto già indicato dalla RT – ha evidenziato che non sussistono differenze retributive nei gradi dirigenziali dei vari ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Ne consegue che il meccanismo di compensazione tra le eccedenze dei tre ruoli (ruolo normale, ruolo speciale e ruolo tecnico) non può determinare oneri aggiuntivi.
Più in dettaglio, è stato precisato che gli ufficiali dei carabinieri sono ripartiti nei tre ruoli descritti (normale, speciale e tecnico logistico) dall'art. 821 del Codice dell'ordinamento militare. I compiti e le attribuzioni degli ufficiali dirigenti dell'Arma (da generale di corpo d'armata a colonnello) sono stabiliti dagli artt. 844 e 845 del Codice, senza alcuna differenza tra ruolo normale e ruolo speciale, mentre per gli ufficiali del ruolo tecnico logistico (comparto amministrativo, comparto tecnico scientifico e psicologico, comparto sanitario), l'art. 847 del Codice riconosce le medesime attribuzioni, fatte salve le competenze specialistiche. Il trattamento economico dei dirigenti è stabilito, indistintamente per tutti i ruoli, dagli articoli 1810-1822 del Codice. Il trattamento economico è connesso con il grado e con l'anzianità nel grado, ma non con il ruolo di appartenenza. Pertanto la possibilità di compensare gli organici tra i ruoli degli ufficiali dei carabinieri per evitare il collocamento in ARQ (ex artt. 906 e 907 del Codice) non comporta oneri aggiuntivi in relazione al ruolo di appartenenza degli ufficiali.
Al riguardo, si prende atto che - anche alla luce di quanto precisato presso il Senato – dalla norma in esame non dovrebbero derivare effetti finanziari di carattere diretto.
Ciò premesso, andrebbero comunque valutati gli eventuali riflessi di carattere indiretto della proroga, con particolare riferimento agli assetti organizzativi e alla funzionalità operativa dell’Arma. Infatti la permanenza nei ruoli (in alternativa all’aspettativa per riduzione dei quadri) potrebbe determinare la necessità di contenimento in altri ruoli e – a causa della limitazione all’accesso ai gradi iniziali delle carriere di questi - nei gradi non dirigenziali della medesima Arma.
Facoltà assunzionali degli atenei
La norma proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio con cui dovrebbero essere ridefiniti, per il triennio 2014-2016, i limiti alle assunzioni annuali di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato degli atenei. Tali limiti devono essere rapportati alla spesa relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell’anno precedente.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ricorda che il decreto legislativo 49/2012 - emanato per disciplinare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei - detta regole e criteri, in modo aggregato e specificamente per l'anno 2012, di distribuzione delle facoltà assunzionali delle università.
La proroga in esame è finalizzata a consentire l’individuazione di nuovi criteri per il calcolo delle facoltà assunzionali da assegnare agli atenei, ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni previste dalla legislazione vigente.
La RT afferma, in conclusione, che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nel corse dell’esame presso il Senato, il Governo ha sottolineato quanto segue.
Il quadro normativo di riferimento per i limiti alle assunzioni nel settore universitario è dato dall'articolo 66, commi 13 e 13-bis, del DL 112/2008[21]. Il comma 13 dispone che per il triennio 2009-2011 le università statali possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni entro il limite del 50 per cento della spesa relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Il comma 13-bis dispone che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato entro il limite del 20 per cento della spesa relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016. In tal modo i limiti assunzionali non vengono più riferiti al singolo ateneo, ma al sistema nel suo complesso. Con decreto del Ministro dell'Istruzione il contingente delle assunzioni viene attribuito valutando la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle università (come disposto dall'articolo 7 del D. Lgs. 49/2012).
Il DPCM oggetto della proroga in esame non è destinato ad incidere sul quantum delle risorse finanziarie da distribuire tra gli atenei, ma dovrà dettare esclusivamente i criteri per la ripartizione delle stesse tra le università. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione si procederà alla distribuzione del budget assunzionale espresso in punti organico tra gli atenei. Per gli anni 2012 e 2013 la ripartizione delle risorse tra gli atenei espressa in punti organico è avvenuta con decreti ministeriali adottati nel secondo semestre dell'anno. La proroga in esame, al 30 giugno 2014, dovrebbe quindi consentire l'adozione del decreto ministeriale di attribuzione delle risorse in tempo utile per consentire un’adeguata programmazione.
Alla luce di tali considerazioni non sussiste – per effetto della proroga in esame - il rischio di eventuali allentamenti delle politiche finanziarie e gestionali in materia di spese per il personale da parte degli atenei.
Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Governo presso il Senato.
Compensi ai membri degli organi di direzione e controllo delle pubbliche amministrazioni
La norma proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 i limiti ai compensi per i membri di organi collegiali e per gli altri incarichi nella pubblica amministrazione. In particolare, la previsione oggetto di proroga è contenuta nell’articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legge n. 78/2010. In base a tale norma, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate - corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo - non possano eccedere gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 diminuiti del 10 per cento (in forza della rideterminazione effettuata a norma dell’articolo 6, comma 3, primo periodo del medesimo DL 78/2010).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica evidenzia che la norma si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche.
Nulla da osservare al riguardo.
Promozioni di ufficiali del ruolo normale e speciale della Guardia di finanza
Le norme, come modificate dal Senato, prorogano dal 2015 al 2018[[22]] il regime transitorio[23] che consente al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza di fissare, con propria determinazione[24], le aliquote di valutazione per l’avanzamento al grado di colonnello e il numero di promozioni annuali al medesimo grado per il ruolo speciale degli ufficiali del Corpo [comma 11, lett. a) e b)].
Si ricorda che la Tab. 3 allegata al D. Lgs. 69/2001 stabilisce, a regime, in 6 unità il numero di promozioni annuali al grado di colonnello, a fronte di un organico di 12 colonnelli del ruolo speciale.
Viene altresì prorogato dal 2015 al 2016 il termine a decorrere quale, per l’avanzamento al grado di maggiore del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, saranno richiesti i requisiti di comando territoriale e/o di incarico equipollente (4 anni di cui 2 di comando territoriale) previsti dalla normativa vigente[25]. Fino a tale data continuano ad applicarsi i requisiti di comando previsti dalla precedente disciplina[26], che ai fini dell’avanzamento al grado di maggiore prevedono un periodo minimo di 2 anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente [comma 11, lett. b-bis)].
Viene, infine, previsto che le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 12).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, sottolinea che le norme non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto verranno ridotte, rispetto a quelle previste per legge, sia le aliquote di valutazione sia le promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale del Corpo della Guardia di finanza.
Durante l’esame presso il Senato, il Governo ha evidenziato che la proroga della potestà del Comandante generale di individuare autonomamente i contingenti degli avanzamenti (anche in deroga ai limiti indicati dalla tabella 3 annessa al D.lgs. n. 69/2001) consente di determinare un numero di promozioni inferiore (mediamente 2-3 all'anno), rispetto a quelle altrimenti conferibili a regime (6 unità all'anno). Viene quindi garantita la neutralità finanziaria della norma. Infatti, a fronte di un organico di 12 unità previsto, per legge, per il grado di colonnello del ruolo speciale, la relativa forza effettiva per gli anni 2015 e 2016 sarà pari, rispettivamente, a 10 e 11 unità. Ne consegue che, analogamente a quanto avvenuto per il quadriennio 2011-2014, il Comandante generale potrà modulare il numero delle promozioni a colonnello fissando, in luogo delle 6 promozioni annuali attribuibili a regime, soltanto 2 per il 2015 ed 1 per il 2016, con ciò determinando evidenti risparmi di spesa derivanti dal mancato collocamento in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) del personale eccedentario rispetto all'organico
Si tratta, in particolare, di 4 colonnelli per il 2015 e di 5 colonnelli per il 2016, i quali sarebbero destinatari del 95% dello stipendio senza prestare la propria attività lavorativa in linea con quanto previsto dalla disciplina in materia di aspettativa per riduzione quadri.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento al comma 11, lett. a) e b), preso atto di quanto evidenziato nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura al Senato.
Nulla da osservare anche con riferimento al comma 11, lett. b-bis), che per oggetto una disciplina, sui requisiti di comando, che non incide sul numero degli avanzamenti previsti a normativa vigente.
Associazioni sportive iscritte al CONI
Le norme differiscono dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 l’applicazione dell’articolo 6 del DL 78/2010, recante misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. La proroga opera:
• limitatamente alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate iscritte al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
• nel limite di spesa di 2 milioni di euro.
Al relativo onere si provvede, da parte del CONI, mediante versamento del corrispondente importo all’entrata del bilancio dello Stato.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.
Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo – nel sottolineare che la norma è formulata come limite di spesa – ha affermato che non sono disponibili dati in ordine ai risparmi che saranno realizzati a carico dei bilanci delle federazioni.
Al riguardo si rileva che le norme, limitatamente alle federazioni sportive e nel limite massimo di un onere pari a 2 milioni quale mancato risparmio di spesa, differiscono al 2015 il termine previsto per l'attuazione delle vigenti disposizioni (contenute nell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010) volte a conseguire economie e riduzioni di spesa negli apparati amministrativi delle PA. A tali misure di risparmio non erano stati associati - a fini prudenziali - effetti finanziari certi e quantificati con riferimento alla generalità degli enti coinvolti.
Ciò premesso, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio idonei a confermare la congruità dell'onere indicato dalle norme in esame, quale ristoro dei mancati risparmi che sarebbero stati conseguiti nel 2014 per effetto dell'assoggettamento all'articolo 6 del DL 78/2010 anche da parte degli enti interessati alla deroga.
Andrebbe inoltre confermato che il CONI (ente ricompreso nell’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni) possa sostenere il maggior onere previsto dalle norme in esame senza che si determinino successive occorrenze finanziarie per far fronte alle ordinarie esigenze amministrative.
Andrebbero infine chiarite le ragioni della mancata indicazione degli effetti finanziari nel prospetto riepilogativo.
Termine per l’espletamento di concorsi per l’assunzione di dirigenti
Le norme prorogano dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine entro cui l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Con una norma approvata nel corso dell’esame presso il Senato[27] è stabilito che la proroga è efficace a condizione che le procedure concorsuali siano indette entro il 30 giugno 2014 (primo periodo).
Nel corso dell’esame presso il Senato è stato riformulato il secondo periodo. La formulazione recata dal testo originario stabiliva che nelle more della conclusione dei concorsi potessero essere prorogati i soli incarichi già attribuiti per la copertura temporanea dei posti da assegnare tramite i concorsi medesimi in applicazione dell’articolo 8, comma 24, primo periodo, del DL 16/2012. La nuova formulazione del secondo periodo[28] stabilisce invece che nelle more dell’espletamento dei concorsi non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti alla data del 31 dicembre 2013, in applicazione dell’articolo 8, comma 24, secondo periodo, del DL 16/2012, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi della medesima norma (secondo periodo).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri.
Durante l’esame presso il Senato la relazione tecnica è stata integrata[29] per valutare gli effetti della nuova formulazione del secondo periodo. La nuova relazione afferma che la riformulazione proposta non comporta nuovi o maggiori oneri limitandosi, rispetto al testo originario del decreto legge, a prevede la possibilità - fino alla conclusione del concorso per dirigenti - di modificare gli incarichi dirigenziali già attribuiti a funzionari e di attribuirne altri entro il limite complessivo di quelli in essere al 31 dicembre 2013.
Nel primo caso si tratta, secondo la relazione tecnica, di consentire la rotazione o l'avvicendamento tra funzionari che già ricoprono incarichi dirigenziali. Sicché è evidente che non vi sarebbe alcun onere aggiuntivo, in quanto la persona che subentra nell’incarico percepirebbe il trattamento economico già corrisposto alla persona con cui si avvicenda. Secondo la relazione tecnica anche l'attribuzione di nuovi incarichi non comporta maggiori costi, in quanto - dato il limite indicato nella norma proposta - si tratta solo di sostituire i dirigenti che lasciano il servizio: i nuovi nominati subentrano nell'incarico e nel trattamento economico del personale cessato.
Resta fermo - conclude la relazione tecnica - che il numero complessivo degli incarichi attribuibili non può superare quelli contemplati dalle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, del DL 16/2012.
Sul testo dell’emendamento con cui è stato riformulato il secondo periodo la 5a Commissione del Senato ha reso un parere di semplice contrarietà[30].
Dal resoconto del dibattito non emergono le motivazioni poste alla base di tale parere.
Al riguardo si rileva che la nuova formulazione del secondo periodo prevede testualmente la possibilità di “modificare” gli incarichi attribuiti. Secondo la relazione tecnica, tale modifica è finalizzata a consentire la rotazione degli incarichi; tuttavia questa interpretazione non è direttamente desumibile dal testo.
Andrebbe quindi chiarito se - come sembrerebbe ipotizzabile in ragione del tenore letterale delle disposizioni - le Agenzie fiscali destinatarie delle norme possano dare, nella loro autonomia organizzativa e finanziaria, un’interpretazione estensiva della possibilità di modificare i contratti. In altri termini andrebbe valutato se con la formulazione in esame possa essere effettuata una revisione, anche in aumento, degli importi contrattuali già pattuiti, determinando in tal modo la possibilità di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Andrebbe inoltre chiarito se i tendenziali di spesa siano compatibili con l’onere recato dall’impiego del personale i cui contratti vengono prorogati.
Proroga dei contratti di dirigenti dell’ Agenzia italiana del farmaco
Legislazione vigente: l’articolo 2, comma 13-quater, del decreto legge n. 101/2013, stabilisce che i contratti[31] stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali[32], anche eccedenti la quota di incarichi conferibili a soggetti esterni alla amministrazione[33], possono essere prorogati, in mancanza di professionalità interne, non oltre il 31 ottobre 2014, nel limite dei posti disponibili in pianta organica[34]. Il medesimo comma 13-quater stabilisce che dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relativa spesa è finanziata mediante somme[35] già destinate alla copertura degli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva: si tratta, in particolare, delle risorse derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati.
La norma proroga dal 31 ottobre 2014 al 31 marzo 2015 i contratti in essere stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali di cui l’articolo 2, comma 13-quater, del DL 101/2013.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato[36].
Al riguardo si osserva che la proroga dei contratti è disposta in deroga all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, che limita il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione. Tale disposizione, pur presentandosi come un principio di carattere generale, è finalizzata a contenere le spese di personale. Ciò in quanto il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti già appartenenti all’amministrazione comporta una minore spesa per retribuzioni, dal momento che la spesa da sostenere per tali incarichi sconterebbe gli importi già sostenuti per il pagamento delle retribuzioni dei soggetti selezionati.
Si rileva inoltre che gli incarichi oggetto di proroga sono finanziati ai sensi dell’articolo 2, comma 13-quater, del DL 101/2013, il quale prevede espressamente che - ad invarianza di oneri - la spesa determinata dalla norma sia finanziata con risorse già in precedenza attribuite all’AIFA.
Tanto premesso, appare opportuno che sia chiarito se la norma in esame determini o meno una spesa aggiuntiva e se la postulata invarianza sia connessa alla non onerosità della previsione ovvero si giustifichi con la materiale disponibilità, in capo all’ente, di risorse per far fronte ad oneri recati dalla disposizione.
Dovrebbe inoltre essere chiarito se la spesa sostenuta risulti compatibile con i tendenziali a legislazione vigente.
Gestione commissariale della Costa Concordia
Normativa vigente: L’art. 1 dell’OPCM n. 3998/2012 ha previsto la nomina del Capo Dipartimento della protezione civile a Commissario delegato per l'emergenza Costa Concordia, disciplinando i relativi compiti operativi. Ai conseguenti oneri si sarebbe provveduto, nel limite di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per il 2012[37]. Tali risorse, in base alla norma richiamata sono state trasferite al Dipartimento della protezione civile e sono state dallo stesso gestite in contabilità ordinaria.
L’art. 2, dell’OPCM n. 4023/2012, prevede che, al fine di assicurare, tra l’altro, l’esecuzione del progetto di rimozione e recupero della nave da crociera Costa Concordia, il Commissario delegato istituisce un Osservatorio di monitoraggio con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni interessare (comma 1). Per la partecipazione all'Osservatorio non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti (comma 2). Gli oneri relativi ai rimborsi delle spese sostenute dai componenti dell'Osservatorio sono integralmente a carico della Costa Crociere SpA.
Successivamente, con Ord. n. 88/2013 del Capo Dipartimento della protezione civile, è stato disposto che Costa Crociere SpA provvedesse al diretto rimborso al Ministero dell'ambiente dei costi sostenuti dallo stesso sino alla data del 15 maggio 2012 per un importo complessivo di pari ad euro 792.545,55, nonché al rimborso diretto al Ministero dell'interno dell'importo di euro 4.284.767,31 per oneri di natura straordinaria sostenuti sino alla data del 30 aprile 2012.
Si ricorda infine che in base all’articolo 2, comma 1, del DL 1/2013 continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni relative ad alcune ordinanze in materia ambientale, tra le quali quelle indicate dalla norma in esame con riguardo alla vicenda della nave da crociera Costa Concordia. Agli oneri derivanti dalla proroga si doveva far fronte con le risorse già disponibili per la copertura finanziaria delle medesime ordinanze.
La norma prevede che fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri[38] relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell’isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime ordinanze. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che, contestualmente al periodo di proroga degli effetti delle disposizioni previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio, saranno disciplinati con apposita ordinanza il soggetto subentrante, i poteri straordinari previsti in capo allo stesso e l’intestazione della contabilità speciale.
La RT fa erroneamente riferimento ad una proroga al 28 febbraio 2014 (mentre l'articolato espone la diversa data del 31 luglio 2014). Nel corso dell’esame presso il Senato è stato chiarito che la difformità tra RT e norma è frutto di un refuso, che comunque non inficia quanto asserito nella RT in ordine all'invarianza finanziaria della disposizione.
La RT afferma inoltre che la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Durante l’esame presso il Senato è stata richiesta una più dettagliata esposizione del regime della contabilità speciale dopo la cessazione dei poteri commissariali, anche corredata di elementi quantitativi. Il Governo ha evidenziato che in base all'articolo 5, comma 4-ter, della legge 225/1992, il Capo del Dipartimento della protezione civile dovrà emanare, alla scadenza dello stato emergenziale, un’ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria. Con l’ordinanza 3998/2012 il Capo della protezione civile è stato nominato Commissario delegato per l'emergenza Costa Concordia; ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della medesima legge 225/1992, i commissari delegati, scelti tra i dipendenti della pubblica amministrazione, non hanno diritto ad alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.
I flussi finanziari generati dai commissari delegati concorrono al consolidato della pubblica amministrazione. L’invarianza finanziaria della norma in esame discende dal fatto che si utilizzano risorse già nella disponibilità del Commissario e che, in ogni caso, la contabilità sarebbe stata intestata al soggetto subentrante per la conclusione degli interventi in regime di ordinarietà, ai sensi del predetto articolo 5, comma 4-quater, legge 225/1992. Il permanere del Commissario straordinario, dunque, non ha riflessi finanziari bensì solo organizzativi, mantenendo la gestione in regime di straordinarietà.
Al riguardo, al fine di valutare la neutralità finanziaria della norma in esame, appare opportuno acquisire elementi in merito:
• all’ammontare delle effettive disponibilità finanziarie esistenti per far fronte alla proroga fino al 31 luglio 2014 delle ordinanze di protezione civile;
• alla congruità delle medesime risorse rispetto agli interventi ancora da effettuare da parte della relativa gestione commissariale.
Si ricorda che, a fronte dell’OPCM 3998/2012 in base alla quale (articolo 5) doveva provvedersi alle misure di emergenza utilizzando, entro il limite di 5 milioni di euro, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2012, la successiva ordinanza 88/2013 del Capo Dipartimento della protezione civile, ha imposto a Costa Crociere SpA il rimborso di circa 793.000 euro al Ministero dell'ambiente per i costi sostenuti dallo stesso fino al 15 maggio 2012, nonché il rimborso di circa 4,3 milioni di euro al Ministero dell'interno per oneri di natura straordinaria sostenuti dallo stesso fino al 30 aprile 2012.
Proroga di termini relativi ad eventi emergenziali
La norme modificano l’articolo 49 del DL 83/2012, prorogando di un anno, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, la cessazione dell'ufficio del commissario ad acta, di cui all’articolo 86 della L. 289/2002 per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.
Viene altresì confermato per l'anno 2014 l'onere di 100.000 euro per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del commissario. L'onere grava sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui al medesimo articolo 86 della L. 289/2002.
Con modifiche introdotte durante l’esame al Senato, si dispone altresì che gli effetti delle disposizioni cessano a decorrere dal primo maggio 2014, salvo che le competenti Commissioni parlamentari, prima della stessa data, si siano espresse favorevolmente su una relazione recante il rendiconto dell’attività svolta e dei finanziamenti utilizzati (comma 2-bis).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e la finanza pubblica in quanto gli oneri continuano a gravare sulle disponibilità dell'apposita contabilità speciale, intestata al commissario ad acta.
Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha affermato che al 14 gennaio 2014 sulla contabilità speciale 3250 risultano risorse pari a 75.886.017,65 euro.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto precisato dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato.
Proroga stato di emergenza ambientale nella città di Palermo
La norma, introdotta al Senato, proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 la possibilità - prevista dall’art. 2, comma 1, del DL n. 43/2013 - di mantenere lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani per il territorio della provincia di Palermo[39] - di cui all’ordinanza all’OPCM 9 luglio 2010, n. 3887/2010 - limitatamente ad una serie di interventi. Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della summenzionata ordinanza.
Si rammenta che gli interventi in riferimento previsti dall’art. 2, comma 1, del DL n. 43/2013 sono:
a) completamento ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo;
b) realizzazione ed autorizzazione, nelle more della piena funzionalità della citata opera, di speciali forme di gestione dei rifiuti;
c) messa in sicurezza dell’intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani;
d) incremento della raccolta differenziata nel territorio del comune di Palermo;
e) completamento del sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
Gli interventi indicati alle lettere dalla a) alla c) dovranno essere posti in essere in raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall’autorità giudiziaria competente. In riferimento agli interventi di cui alla lettera e) i provvedimenti devono essere adottati previo parere vincolante dei Prefetti competenti per territorio.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, non considera la norma.
Si rammenta che a copertura degli oneri d’attuazione, l’articolo 7 dell’OPCM n.3887 del 2010 attribuisce al Commissario delegato la disponibilità di un apposita contabilità speciale sulla quale sono trasferite le seguenti risorse: uno stanziamento a valere sulle risorse FAS[40] 2007/2013 assegnate alla Regione Siciliana con la delibera CIPE 1/2009 fino ad un massimo di 200 milioni; risorse aggiuntive nazionali, regionali ed europee comunque finalizzate alla gestione dei rifiuti; tutte le risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario delegato - Prefetto di Palermo di cui all’articolo 5, comma 4 dell’OPCM 3737 del 2009. Si rammenta, altresì, che l’articolo 4, comma 7, della OPCM 3737/2009[41] prevede la possibilità per il Ministero dell’ambiente di usufruire, per le attività di cooperazione inerenti l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani nella provincia di Palermo di un massimo di 9 unità di personale in servizio presso il medesimo Dicastero e presso istituti e società che realizzano attività strumentali alle esigenze del suddetto Dicastero, nonché fino ad un massimo di 3 esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che la norma prevede la proroga dello stato di emergenza ambientale nel comune di Palermo, rinviando, ai fini della copertura dei relativi oneri, alle risorse di cui all’OPCM 9 luglio 2010, n. 3887/2010. Sul punto, andrebbero forniti chiarimenti in merito all’effettiva entità di tali risorse nonché, riguardo alla loro idoneità ad assicurare ed eventualmente a concludere gli interventi programmati. Ciò al fine di escludere la possibilità che si determinino future richieste di ulteriori finanziamenti, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
La richiesta di chiarimenti appare opportuna, con specifico riguardo all’individuazione del quadro complessivo dei lavori effettuati e di quelli ancora occorrenti, con la corrispondente illustrazione delle risorse finanziarie utilizzate e di quelle ancora da impiegare, nonché con riferimento alla congruità delle stesse per il completamento integrale degli interventi. Appaiono, inoltre, necessari chiarimenti in merito alla effettiva congruità delle suddette risorse anche ai fini della prosecuzione fino al nuovo termine (30 giugno 2014) delle attività degli organismi di coordinamento e cooperazione coinvolti nella gestione emergenziale in riferimento.
Ci si riferisce, in particolare a quanto previsto dall’art. 4, comma 7, della OPCM 3737/2009, richiamato dall’OPCM n. 3887/2010 che prevede la possibilità per il Ministero dell’ambiente di usufruire, per le attività di cooperazione inerenti l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani nella provincia di Palermo di soggetti (fino a 9) in servizio presso il medesimo Dicastero e presso istituti e società e di esperti (fino a 3) in materie tecniche, giuridiche ed amministrative.
Commissario liquidatore di una gestione riferita alla città di Palermo
Le norme prorogano di quattro mesi l'incarico - in scadenza il 31 dicembre 2013 - del Commissario liquidatore della Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la gestione in questione, in assenza dell’intervento normativo in esame, si sarebbe conclusa al termine dell’anno 2013. Tanto premesso, non appare evidente a valere su quali risorse possano essere posti gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività amministrative proprie della gestione. Sul punto appare necessario acquisire ulteriori informazioni da parte del Governo.
Con riferimento ad una richiesta di chiarimenti, avanzata nel corso dell’esame presso il Senato, in merito ai possibili oneri recati dalla proroga della Gestione in oggetto, la Ragioneria generale dello Stato[42] ha affermato che l’attività liquidatoria è posta a carico degli uffici della amministrazioni competenti e viene svolta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Normativa vigente L’art. 8, comma 7, del decreto legge n. 74/2012 ha stabilito l’accesso alle incentivazioni per impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati sui fabbricati distrutti o oggetto di ordinanza sindacale di sgombero qualora: a) i contribuenti ne avevano maturato il diritto alla data dell’8 giugno 2012[43]; b) gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013. Si stabilisce, inoltre, che gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell’entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.
La norma, in relazione ai territori colpiti dal sisma del maggio 2012, dispone:
- la proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 del termine[44] entro il quale devono entrare in funzione gli impianti alimentati da fonti rinnovabili affinchè si abbia diritto agli incentivi riconosciuti su tale tipologia di lavori (lettera a));
- la proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 dell’applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero (lettera b)),
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica.
Nella Nota della Ragioneria Generale dello Stato del 20 gennaio 2014, presentata nel corso dell’esame al Senato, è stato precisato che la disposizione non produce oneri a carico della finanza pubblica, trovando questi copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell’energia elettrica (come ribadito all’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 28/2011). La RGS conclude rinviando anche alle ulteriori considerazioni del Ministero dello sviluppo economico.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato.
In proposito, si evidenzia che non risulta pervenuta la Nota del Ministero dello sviluppo economico cui la RGS rinvia.
Contabilità speciali intestate all’ufficio del Commissario delegato per la ricostruzione
La norme prorogano al 31 marzo 2014 il termine, di cui all’articolo 5, comma 5-bis, della L 225/1992, per la presentazione dei rendiconti delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo, termine che il suddetto articolo 5-bis fissa entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione dell'incarico da parte dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, oltre a descrivere la norma, afferma che alla norma, di carattere procedurale, non vengono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
Impiego FF.AA. in attività di vigilanza nella città de L’Aquila
La norma autorizza il Ministero della difesa a impiegare nel centro storico del comune de L’Aquila un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione, fino al 31 marzo 2104, dei servizi di vigilanza e protezione di cui all’art. 16 dell’OPCM 9 aprile 2009, n. 3754[45], nonché, fino al 31 dicembre 2014, per la vigilanza degli Uffici giudiziari del medesimo comune. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L’Aquila, si applicano le disposizioni, anche in materia di trattamento economico, di cui all’art. 7-bis, commi 3 e 4 del DL n. 92/2008, e dell’art. 23, comma 7, del DL n. 95/2012[46] (comma 6).
La suddetta autorizzazione viene disposta nel limite di spesa di 1,4 milioni di euro nel 2014, e comunque nel limite delle risorse effettivamente disponibili di cui all’art. 14, comma 1, del DL n. 39/2009[47] (comma 7).
L’art. 8, comma 7 del DL n. 43/2013 - con riferimento ad un periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2013 - disciplina, in termini sostanzialmente identici alla norma in esame, l’impiego di un contingente di personale militare non superiore a 135 unità, per attività di vigilanza nella città de L’Aquila, autorizzando a tale fine la spesa nel limite di euro 2.200.000.
L’art. 7-bis del DL n. 92/2008, ha previsto, originariamente per un periodo massimo di 6 mesi rinnovabili di ulteriori sei mesi una sola volta, la possibilità di impiegare personale delle FF.AA (nel numero massimo di 3.000 unità) in attività di controllo del territorio (c.d. Operazione “Strade sicure”) in concorso con il personale delle Forze di polizia. La norma ha previsto, tra l’altro, che il personale delle Forze armate agisca a tal fine con le funzioni di agente di pubblica sicurezza, con l’espressa esclusione dell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria (comma 3) ed ha demandato (comma 4) ad un decreto interministeriale[48] l’individuazione degli oneri dell’”Operazione Strade sicure”, comprendenti le spese per il trasferimento e l’impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un’indennità onnicomprensiva[49]. L’art. 24, comma 74, del DL n. 78/2009, ha esteso la portata applicativa della L’art. 7-bis del DL n. 92/2008, prevedendo che l’intervento possa essere prorogato per due ulteriori semestri ed incrementando il contingente massimo impiegabile di 1.250 unità aggiuntive per un totale di 4.250 unità. L’art. 24, comma 75, del DL n. 78/2009, ha inoltre previsto espressamente la corresponsione al personale delle Forze di polizia impiegato nel presidio del territorio in concorso con il personale delle Forze armate di un’indennità di importo analogo all’indennità onnicomprensiva spettante al personale delle Forze armate.
Si rammenta che, da ultimo, l’art. 1, comma 264, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ha autorizzato la spesa di 41,4 milioni di euro ai fini della proroga fino al 31 dicembre il 2014, dell’Operazione “Strade sicure”), di cui all’art. 7-bis, del DL n. 92/2008 con specifica destinazione di 40 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 del DL n. 78/2009.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, ribadisce il contenuto delle norme e precisa che il limite di spesa di 1,4 milioni di euro di cui al comma 7 è determinato in relazione al periodo di impiego e al personale interessato.
Durante l’esame in prima lettura al Senato è stato osservato che le risorse richiamate, ai fini della copertura dell’onere, all'articolo 14, comma 1, del DL n. 39/2009 rivestono natura economica in conto capitale, a fronte di un onere che sembrerebbe essere di natura corrente, ciò comportando un rischio di dequalificazione della spesa. Sul punto, nella nota del Dipartimento della Ragioneria dello Stato depositata[50] dal Governo, è stato evidenziato che l'attività di vigilanza può considerarsi un costo riconducibile alle spese per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, affinché il loro svolgimento avvenga correttamente e senza costi aggiuntivi.
La relazione illustrativa, evidenzia che l’onere complessivo di 1,4 milioni di euro, deve essere riferito per euro 400.000 allo svolgimento delle attività di vigilanza nel centro storico del Comune de L’Aquila nei primi tre mesi del 2014, e per euro 1.000.000 allo svolgimento delle medesime attività per per tutto il 2014 presso gli Uffici giudiziari del capoluogo abruzzese.
Al riguardo, pur considerato che il maggior onere è configurato come limite massimo di spesa (1,4 milioni di euro) appare opportuno acquisire elementi di quantificazione connessi al personale che si prevede effettivamente di impiegare con l’indicazione dei profili professionali interessati e dei gradi, nonché delle modalità e delle concrete finalità d’impiego del medesimo personale. La richiesta di chiarimenti appare opportuna considerato che, a fronte di un onere connesso a fattori obbligatori di spesa non rimodulabili[51] (retribuzioni ed altri emolumenti) la norma sembra essere caratterizzata da evidenti elementi di discrezionalità applicativa essendo previsto un generico tetto massimo di 135 unità utilizzabili, nonché la possibilità di impiego dei medesimi fino al 31 dicembre 2014 per la vigilanza militare degli uffici giudiziari de L’Aquila e fino al 31 marzo 2014, per la vigilanza negli altri insediamenti ubicati nei territori interessati dal sisma del 2009.
Normativa vigente L’art. 11, commi da 7 a 7-quater, del DL n. 174/2012 ha introdotto un finanziamento agevolato in favore di specifici soggetti colpiti dal sisma da utilizzare per il versamento dei tributi e contributi dovuti. Il finanziamento è assistito da garanzia dello Stato e deve essere rimborsato dal beneficiario entro due anni a decorrere dal 30 giugno 2013 senza corresponsione di interessi.
Gli interessi sul finanziamento (e relative spese di gestione) sono a carico dello Stato che li riconosce ai soggetti finanziatori sotto forma di credito d’imposta fruibile in compensazione.
Gli stessi soggetti finanziatori, inoltre, possono contrarre a loro volta un finanziamento con la Cassa depositi e prestiti garantito dallo Stato entro il limite massimo complessivo di 6 miliardi di euro.
Agli oneri per interessi sul finanziamento a carico della finanza pubblica, valutati in misura pari a 145 mln per il 2013 e a 70 milioni per il 2014, si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 13 dell’art. 11 in esame (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate).
Il valore della garanzia offerta è iscritta nell’apposito allegato allo stato di previsione del MEF di cui all’art. 31 della legge n. 196/2006.
L’art. 1, c. 367, della legge di stabilità 2013 (n. 228 del 2012) e l’art. 6, commi 2 e 3, del D.L. n. 43/2013 sono intervenuti sulla predetta disciplina, modificando i termini e le modalità di applicazione. In merito ai profili finanziari, tuttavia, alle modifiche non sono stati ascritti effetti in quanto, secondo quanto indicato nelle relazioni tecniche, gli eventuali ulteriori oneri rientravano nel limite di spesa fissato dalla norma originaria (art. 11, c.13, D.L. n. 174/2012).
La norma dispone la proroga di un anno, rispetto alla scadenza originariamente prevista, del termine fissato per la restituzione del debito esistente al 1° gennaio 2014 in relazione ai finanziamenti erogati - ai sensi dell’art. 11, c.7 e 7-bis, del decreto legge n. 174/2012[52] - ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012
Ai fini della determinazione del debito, rileva la quota capitale comprensiva anche dell’eventuale mancato pagamento della rata con scadenza 31 dicembre 2013.
La proroga comporta la modifica dei contratti di finanziamento e la rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti e ABI.
Ai relativi oneri si provvede nel rispetto dei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al sopra illustrato art.11 del decreto legge n. 174/2012.
Rimangono confermate, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, dopo aver ricordato che la disposizione proroga di un anno la restituzione dei finanziamenti erogati ai sensi dell’art. 11, commi 7 e 7-bis, del decreto legge n. 174/2012, afferma che la copertura degli oneri derivanti dalla modifica dei contratti e dalla rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti avviene nell’ambito delle risorse già stanziale, per la copertura degli anni vigenti, dall’art. 11, comma 13, del D.L. n. 174/2012 (145 milioni nel 2013 e 70 milioni nel 2014).
Afferma, inoltre, che tali risorse sono adeguate per far fronte anche ai maggiori interessi, considerato che le risorse necessarie per la copertura dei contratti già stipulati, come emerge da una nota della regione Emilia Romagna, ammonta a circa 22 milioni di euro. Nella rimodulazione dei piani di ammortamento si terrà conto che le risorse per il pagamento degli interessi sono immediatamente disponibili nell’anno 2014.
Nella Nota della Ragioneria Generale dello Stato del 20 gennaio 2014, presentata nel corso dell’esame al Senato, è stato confermato che la disposizione si riferisce a tutte le rate di finanziamento dovute fino al 1° gennaio 2014, e pertanto comprensiva della scadenza del 31 dicembre 2013.
Inoltre, per quanto riguarda il quadro completo dei finanziamenti e dei relativi oneri per interessi, la Nota ribadisce i dati pervenuti dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Regione Emilia Romagna in base ai quali, fino alla data di entrata in vigore del decreto legge, gli oneri per interessi sono stati di circa 22,3 milioni di euro a fronte di uno stanziamento per interessi di 145 milioni per il 2013 e 70 milioni per il 2014.
Per il dettaglio dei finanziamenti stipulati si fa rinvio al competente Dipartimento del Tesoro, segnalando che in base ad informazioni acquisite per le vie brevi dovrebbero ammontare a circa 800 milioni di euro.
Al riguardo, per quanto concerne le annualità interessate dall’onere per interessi a carico della finanza pubblica, si rileva che la proroga di un anno della scadenza originariamente prevista sembrerebbe suscettibile di determinare effetti negativi anche per l’anno 2015 a fronte di una copertura ed un limite di spesa che interessano le annualità 2013 e 2014. Sul punto appare necessario l’avviso del Governo.
In merito all’ammontare complessivo dell’onere, tenuto conto di quanto indicato nella Nota della RGS, si evidenzia che non risulta pervenuto il dettaglio dei finanziamenti di competenza del Dipartimento del Tesoro cui rinvia la suddetta Nota della RGS.
Proroga dei magistrati onorari
Le norme modificano l’articolo 1, comma 290 della legge 27 dicembre 2013, n. 147[53] il quale stabilisce che i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma[54] nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma[55] sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014.
Le modifiche prevedono la possibilità di prorogare nell’esercizio delle loro funzioni anche i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2014 nonché i giudici di pace i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015. La proroga, come sempre, ha effetti fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica non considera la norma che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato[56].
Si rammenta che la proroga nell’esercizio delle rispettive funzioni dei magistrati in questioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria è stata disposta reiteratamente a partire dall’anno 2003. Le più recenti relazioni tecniche, allegate alle precedenti proroghe, hanno sempre affermato che le proroghe medesime non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ciò in quanto le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché dei giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1362 (Dipartimento per gli affari di giustizia) che è sempre stato dimensionato appostando gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria di volta in volta in servizio.
Al riguardo si osserva che la norma risulta priva di effetti solo nel caso in cui i tendenziali di spesa del 2015 siano compatibili con gli oneri da sostenere per la proroga dei magistrati onorari in oggetto. Ciò implicherebbe, tuttavia, che i tendenziali di spesa siano costruiti, almeno in questo caso, secondo il criterio delle politiche invariate, in apparente contrasto con quanto stabilito dalla vigente legge di contabilità.
Proroga dei poteri del prefetto concernenti il bilancio degli enti locali
La norma proroga per l’anno 2014 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 314/2004. Le norme di cui si proroga l’applicazione attribuiscono al Prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all’approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto della norma afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo.
Proroga della gestione accentrata degli appalti nei piccoli comuni
Normativa vigente. L’art. 23, commi 4 e 5, del decreto legge n. 201/2011, ha stabilito l’obbligo per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture:
- nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.
Il comma 5 ha, quindi, specificato che tali disposizioni si applichino alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.
Il comma 11-ter dell’art. 29 del D.L. 216/2011 ha prorogato di dodici mesi (fino al 31 marzo 2013) il predetto termine, a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dovranno obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
L’articolo 5-ter del DL n. 43/2013 ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 il predetto termine.
La norma, differisce ulteriormente al 30 giugno 2014 il termine previsto dall’articolo 23, comma 5, del DL 201/2011: pertanto per le gare bandite dopo tale data i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dovranno affidare obbligatoriamente a un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi o forniture nell’ambito delle unioni di comuni, ove esistenti, o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi. Poiché la precedente proroga è scaduta il 31 dicembre 2013, la norma in esame dispone che siano “fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto”.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica
Si ricorda che le RT allegate alle precedenti proroghe affermavano che le stesse non comportavano effetti sui saldi di finanza pubblica, considerato che i risparmi di spesa ascrivibili alla formulazione originaria della disposizione non erano stati scontati nei tendenziali, in quanto quantificabili soltanto a consuntivo. Veniva inoltre, da ultimo, specificato, che non appare concretizzabile una valutazione dei tendenziali effetti di risparmio.
Al riguardo, si segnala che la proroga in esame, al pari delle precedenti, si configura come una rinuncia ai potenziali risparmi, peraltro non iscritti negli andamenti tendenziali, potenzialmente conseguibili mediante l’implementazione di un’unica centrale di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi o forniture da parte dei piccoli comuni.
Impiego di guardie giurate in attività di contrasto alla pirateria
La norma proroga fino al 30 giugno 2014 la possibilità - prevista dall’art. 5, comma 5, del DL n. 107/2011 - di impiegare guardie giurate che non abbaino ancora frequentato gli specifici corsi teorico-pratici previsti dalla medesima norma, in attività di contrasto alla pirateria, a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana predisposte per la difesa contro tali atti.
La norma si riferisce, nello specifico, all’impiego di guardie giurate che, pur non avendo ancora frequentato i summenzionati corsi teorico-pratici, abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, ribadisce il contenuto della norma e precisa che la proroga è necessaria per corrispondere alle avvertite esigenza di protezione della flotta commerciale italiana, nelle more dell’attivazione dei corsi teorico-pratici previsti dal medesimo articolo 5 del DL n. 107/2011.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che alla disposizione non sembrano ascrivibili effetti finanziari.
Autodichiarazione per lavoratori extra UE
La norma proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 il termine[57] di decorrenza - di cui all’art. 17, comma 4-quater, del DL n. 5/2012 - a partire dal quale acquista efficacia la norma che consente ai cittadini di Stati extra UE, regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, fatti o qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, senza alcuna altra prescrizione.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, ribadisce il contenuto delle norme e precisa che la proroga concerne il termine di cui all’art. 17, comma 4-quater, del DL n. 5/2012, in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati. La RT afferma, inoltre, che la proroga si rende necessaria poiché non sono stati conclusi i lavori di interconnessione avviati con il Ministero della giustizia e con altre PP.AA. interessate alla realizzazione dei collegamenti telematici necessari per l’accesso diretto al Sistema informativo del Casellario (SIC), alle banche dati dei certificati dei carichi pendenti, nonché all’acquisizione delle altre informazioni di interesse per la concessione dei titoli di soggiorno. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
La norma proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento delle contabilità speciali intestate alle prefetture delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, finalizzate alla costituzione degli uffici periferici dello Stato.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la proroga consente l'utilizzo delle somme a disposizione delle contabilità speciali dei prefetti per gli interventi di cui alle leggi nn. 146. 147 e 148 del 2004. Nel 2006 sono state aperte apposite contabilità speciali, intestate ai Commissari governativi pro tempore, trasferite con decorrenza 1° settembre 2009 ai Prefetti, sulle quali sono affluiti i fondi necessari per l'impianto di un primo nucleo di uffici periferici relativi alle predette Province. Negli anni seguenti, è stata manifestata dai titolari delle contabilità speciali l'esigenza di provvedere alla rimodulazione della spesa indispensabile alla realizzazione degli interventi previsti. Si è, pertanto, proceduto nel corso degli ultimi esercizi finanziari all'accreditamento, in favore delle contabilità speciali, delle ulteriori risorse finanziarie già assegnate al bilancio del Ministero dell'interno. L'utilizzo delle somme accreditate nelle rispettive contabilità speciali è subordinato al perfezionamento dell'iter di approvazione di D.P.C.M. di rimodulazione ed integrazione delle risorse del piano finanziario. A norma delle disposizioni vigenti, i fondi in questione possono essere conservati nelle contabilità speciali fino alla data del 31 dicembre 2013.
Pertanto, si rende necessario prevedere un'ulteriore proroga del suddetto termine, evitando che le stesse costituiscano, alla chiusura del 2013, economia di bilancio, con conseguente impossibilità di provvedere alla realizzazione delle attività previste dai D.P.C.M. in via di definizione.
La relazione sottolinea che la proposta non comporta oneri in quanto le risorse sono già disponibili nelle contabilità speciali. Le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2014 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul capitolo 3560 del Ministero dell'interno dello stato di previsione dell'entrata.
Nella Nota di risposta del 20 gennaio 2014, depositata al Senato, il Governo specifica che le somme residue al 13 gennaio 2014 sulle contabilità speciali interessate dalla disposizione ammontano ai seguenti importi:
- Cont. Sp. N. 2950/Milano € 16.597.556 (Monza-Brianza);
- Cont. Sp. N. 2954/Foggia € 38.146.774 (Barletta-Andria-Trani);
- Cont. Sp. N. 2955/Ascoli Piceno € 17.022.215 (Fermo).
Nella Nota si fa presente inoltre che alla fine del 2013 è stata prevista la rimodulazione degli interventi di spesa destinati all’istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle citate province con appositi DPCM, controfirmati dal Ministro dell’economia e delle finanze (restituiti alla Presidenza del Consiglio con nota MEGF n. 27190 del 26/11/2013). Pertanto, in quella sede è stata considerata la possibilità di effettuare la spesa nell’esercizio 2014, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla prassi consolidata che consente la rimodulazione delle somme iscritte sulle contabilità speciali (e la conseguente modifica degli andamenti di finanza pubblica) secondo procedure prive di collegamento formale con le leggi primarie istitutive delle stesse contabilità speciali. Sulla base di tali prassi, secondo quanto affermato nella Nota del Governo, gli effetti della proroga in esame risultano già scontati negli andamenti tendenziali di finanza pubblica, sulla base di un provvedimento amministrativo, in corso di perfezionamento, antecedente alla modifica legislativa necessaria alla proroga delle contabilità speciali stesse. Si segnala che tale procedura, peraltro frequente, sembra configurare, di fatto, una deroga alla prassi di copertura degli effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle norme: in luogo di tale copertura viene infatti operata una mera verifica – effettuata in sede amministrativa – che i predetti effetti peggiorativi siano comunque compatibili con gli impegni di finanza pubblica complessivamente assunti.
Proroga di termini in materia di giustizia
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato[58], prorogano di tre anni i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. Tale disposizione - inserita in un provvedimento che tratta della nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero - stabilisce che le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dal medesimo decreto legislativo n. 155/2012, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Considerato che la norma in esame è entrata in vigore il 13 settembre 2012 e che, dunque, le norme recate dal decreto legislativo riferite alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti avrebbero acquistato efficacia il 13 settembre 2015, la proroga ha effetto dal 13 settembre 2015 al 13 settembre 2018. La norma è introdotta “a causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei Tribunali de L'Aquila e Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione” (comma 1). Ai maggiori oneri pari a 500.000 euro per l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
Maggiori spese correnti – Oneri per i magistrati titolari di funzioni |
|
0,5 |
2,0 |
|
0,5 |
2,0 |
|
0,5 |
2,0 |
Maggiori entrate tributarie e contributive – Oneri per i magistrati titolari di funzioni |
|
|
|
|
0,3 |
1,0 |
|
0,3 |
1,0 |
Minori spese correnti – Tabella A |
|
0,5 |
2,0 |
|
0,5 |
2,0 |
|
0,5 |
2,0 |
La norma non è corredata di relazione tecnica. Nel corso del dibattito presso il Senato il rappresentante del Governo ha formulato un avviso favorevole sull’emendamento 3.0.1 (testo 3), che ha introdotto le norme in esame, “dal momento che la Ragioneria generale dello Stato ha confermato la congruità della relativa copertura finanziaria a valere sui fondi speciali di parte corrente accantonati presso il Ministero dell'economia e delle finanze”.
Si rammenta che le norme recate all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sono contenute in un provvedimento che tratta della nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. Le norme sono state emanate in forza della delega recata dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 che, appunto, delegava il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa e un incremento di efficienza. Alle norme che recavano la delega non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica sebbene la relazione tecnica ad esse riferita affermasse che le stesse avrebbero comportato complessivi risparmi di spesa valutabili a consuntivo in circa 60 milioni di euro con riferimento alle sole spese di gestione e di funzionamento delle strutture, con esclusione dei costi incomprimibili del personale dell'amministrazione giudiziaria. La relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo recante le norme delegate afferma che il provvedimento, nel prevedere la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli Uffici giudiziari di primo grado, realizza risparmi di spesa e introduce nel sistema elementi di efficienza attraverso la riallocazione ottimale del personale amministrativo e di magistratura. Con il provvedimento delegato si sarebbe sopperito a carenze strutturali di organico attraverso virtuose economie di scala dovute alla specializzazione delle funzioni e alla concentrazione delle sedi. Il provvedimento delegato avrebbe consentito di conseguire ulteriori risparmi per il venir meno delle spese di funzionamento delle sedi soppresse. I risparmi derivanti dal processo di riorganizzazione degli Uffici giudiziari disposto con il decreto legislativo n. 155/2012 non sono stati quantificati nel dettaglio nemmeno in fase di esercizio della delega. Ciò in quanto, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo, tali risparmi costituiscono una quota parte dei risparmi contenuti nel provvedimento riguardante la revisione della spesa pubblica con riferimento all’amministrazione della giustizia (DL 95/2012 “Spending review”). Detto provvedimento all’articolo 1, comma 26, infatti, prevede esplicitamente risparmi conseguenti alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari e relativi minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici. Questi risparmi sono determinati dal citato articolo 1, comma 26, del decreto legge n. 95/2012, in 35 milioni per l’anno 2012 e in 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Secondo la relazione tecnica allegata al citato decreto legge i dati sulla base dei quali sono calcolati i risparmi sono tratti dall’analisi dei rendiconti delle spese sostenute dai comuni attualmente sede degli uffici giudiziari oggetto di soppressione.
Al riguardo si osserva che non sono stati forniti gli elementi sulla base dei quali è stata effettuata la stima dell’onere recato dalle norme in esame e, conseguentemente, non è possibile verificare la congruità della quantificazione proposta. Deve comunque rilevarsi che, dai dati esposti nel prospetto riepilogativo degli effetti, risulta che gli oneri connessi al differimento della riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti derivano da spese di personale mentre la razionalizzazione delle strutture avrebbe dovuto determinare anche minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici oltre a una riduzione delle spese di funzionamento che, in forza delle norme in esame, graverebbero nuovamente sul bilancio dello Stato per un ulteriore periodo di tre anni. Appare, pertanto, necessario che il governo fornisca le informazioni sulla base delle quali è stata determinata la maggior spesa da sostenere anche al fine di riscontrare la correttezza del procedimento di quantificazione.
Attività di salvamento acquatico
La norma proroga le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011 fino all'emanazione, entro e non oltre il 30 giugno 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo.
Aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d’inflazione
La norme modificano l’articolo 21-bis, comma 1, del DL 248/2007, primo e secondo periodo, disponendo la proroga, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, del termine per l'aggiornamento, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della misura dei diritti aeroportuali. E’ conseguentemente prorogato il termine per la decadenza dal medesimo aggiornamento in caso di mancata presentazione, da parte dei concessionari aeroportuali, dell'istanza di stipula del contratto di programma.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, afferma che i complessi meccanismi previsti per la determinazione dell'aggiornamento comportano che, di fatto, l'aggiornamento avvenga in ritardo rispetto all'inizio dell'anno di riferimento, rendendo necessaria la proroga del termine. La RT conclude affermando che la norma non comporta effetti per la finanza pubblica.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato nella relazione tecnica circa l’assenza di effetti per la finanza pubblica.
Gestione commissariale della Galleria Pavoncelli
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prorogano, dal 31 marzo 2014 al 30 novembre 2016, la durata della gestione commissariale della “Galleria Pavoncelli”, al fine di completare i lavori di realizzazione dell’opera.
Ai relativi oneri si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010.
Lo stato di emergenza in relazione alla “Galleria Pavoncelli” è stato dichiarato dal D.P.C.M. del 6 novembre 2009. Con l’O.P.C.M. 3858/2010 è stato nominato un Commissario delegato per provvedere alla realizzazione delle opere di completamento della Galleria Pavoncelli bis, costituente by pass alla citata Galleria Pavoncelli e alla realizzazione delle ulteriori opere infrastrutturali comunque necessarie al superamento dell'emergenza. L’articolo 6 dell’O.P.C.M. 3858/2010 stima gli oneri necessari per l'espletamento delle iniziative in 95 milioni di euro cui si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili rinvenienti da: Concessione ex Agensud n.199/1988; delibera CIPE n. 138/2000; delibera CIPE n. 148/2006; finanziamenti ex DPR 1090/1968; legge n. 67/1988, art. 17, comma 38.
Con riguardo allo stato dei lavori e delle risorse impegnate, l’Allegato infrastrutture del DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013) riporta un costo dell’opera deliberata dal CIPE di 166,54 milioni di euro interamente disponibili.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
Le norme non sono corredate di relazione tecnica.
Al riguardo, appare utile acquisire informazioni circa la quota di oneri riferita ad interventi ancora da effettuare, compresa la quota necessaria al mantenimento in essere delle strutture di supporto al Commissario delegato - e l’effettiva sussistenza e disponibilità delle risorse allo scopo preposte. Con riferimento al profilo della spendibilità per cassa delle risorse della contabilità speciale, appare altresì utile acquisire dal Governo conferma circa la compatibilità di tale utilizzo con le previsioni già scontate nei tendenziali a legislazione vigente fino alla scadenza prevista dalla norma in esame.
Si segnala che la 5a Commissione del Senato ha espresso parere di semplice contrarietà sull’emendamento che ha introdotto la norma in esame.
Centri di istruzione automobilistica
La norme differiscono dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine per l’applicazione della disposizione, di cui all’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 59/2011, in base alla quale alle autoscuole è consentito demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali (ad eccezione per quella di categoria B), e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate.
La proroga fa riferimento all’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 59/2011. Tale articolo ha modificato l’articolo 123, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), il quale dispone che, qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione proroga al 31 dicembre 2014 la decorrenza per le autoscuole dell’obbligo di adeguare il parco veicolare alle caratteristiche previste dalla direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida, in considerazione dell’investimento di notevole entità a carico delle imprese, soprattutto in un periodo di gravi crisi economica. Peraltro, in mancanza di tale proroga molti operatori del settore dovranno cessare l’attività, atteso che l’articolo 123, comma 9, lettera b), del Codice della strada prevede che la competente provincia debba revocare l’autorizzazione a svolgere attività di autoscuola quando venga meno l’attrezzatura tecnica e didattica della stessa.
La RT afferma infine che la disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica.
Il commento della RT sembra riferito ad una norma di proroga relativa all’entrata in vigore dell’articolo 123, comma 7, primo periodo, del Codice della strada. Tale periodo, infatti, dispone che “l'autoscuola debba svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che la proroga in esame, facendo riferimento all’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. 59/2011, interviene sull’entrata in vigore dell’articolo 123, comma 7, secondo periodo, del Codice della strada, relativo all’istituzione di un centro di istruzione automobilistica. Ciò non sembra coincidere con quanto affermato nella relazione tecnica, riferita invece all’adeguamento del parco veicolare da parte delle autoscuole al fine di adempiere all’obbligo di svolgere attività formativa per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, di cui all’ articolo 123, comma 7, secondo periodo. Su tale disallineamento appare necessario acquisire chiarimenti, anche al fine di acquisire conferma circa la conformità della proroga in esame con la normativa comunitaria di settore e di evitare l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.
Soppressione dell’ARTICOLO 4, comma 4
Servizi taxi e di noleggio con conducente
La norma, oggetto di soppressione da parte del Senato, proroga al 31 dicembre 2014 il termine (in precedenza fissato al 31 dicembre 2013)[59] per l’emanazione del decreto ministeriale contro le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.
Si ricorda che, secondo la relazione tecnica, allegata al testo iniziale del disegno di legge la norma oggetto di soppressione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.
Al riguardo non si formulano osservazioni in ordine alla soppressione della norma in esame.
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014, in sede di verifica triennale dell’attestazione SOA, la disposizione che prevede una maggiore tolleranza (dal 25% al 50%) nella verifica dell’attestato SOA relativamente alla congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La norma non risulta corredata di relazione tecnica.
Con riferimento ad una precedente proroga[60] la relativa relazione tecnica sottolineava il profilo procedimentale della norma, priva di rilevanza finanziaria.
Nulla da osservare al riguardo.
Qualificazione del contraente generale delle grandi opere
La norme modificano l’articolo 189, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) – e conseguentemente l’articolo 357, comma 27, del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici) - disponendo la proroga, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, del termine iniziale di applicazione della disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.
In base alla proroga, fino al 31 dicembre 2014 tali requisiti potranno essere dimostrati con il possesso di certificati rilasciati dalle speciali società organismi di attestazione (SOA) relativamente agli ordinari contratti pubblici di lavori, in luogo della speciale disciplina prevista per la realizzazione di grandi opere.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica, afferma che, sulla base dai dati economici rilevati a partire dal 2011 (anno di entrata in vigore della maggior parte delle norme del DPR 207/2010) appare chiaro che la normativa in esame non ha potuto produrre appieno gli effetti di maggiore concorrenza voluti dal legislatore a causa della crisi economica soprattutto nel settore delle costruzioni, che ha causato una contrazione nel settore degli appalti. La RT conclude che le disposizioni in esame non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare in quanto la norma non presenta profili rilevanti per la finanza pubblica.
Le norme dispongono che i termini in materia di impianti funiviari - riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali - possano essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a dodici mesi, compresi quelli inattivi da non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa verifica da parte degli organi di controllo dell’idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, afferma che la stessa non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare in quanto la norma non presenta profili rilevanti per la finanza pubblica.
Normativa previgente - L'articolo 1, comma 1, della L. 9/2007 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2012 (termine così da ultimo prorogato dall’art. 29, comma 16, del D.L. 216/2011), dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad abitazione nei confronti di conduttori con un reddito annuo lordo familiare inferiore a 21.000 euro, residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003 n. 87103, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di un'altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
L’articolo 1, comma 1, del DL 158/2008 prevede altresì che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, sia ulteriormente differita al 31 dicembre 2012 - prorogato al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 412, della L. 228/2012 - nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della citata L. 9/2007.
Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 158/2008 per i proprietari degli immobili locati ai suddetti conduttori, limitatamente ai comuni indicati all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 86/2005, si applicano i benefici fiscali di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 23/2006, in base al quale il reddito da fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società. Tale agevolazione risulta valida per tutta la durata della proroga del periodo di sospensione dello sfratto.
La norma dispone l’ulteriore proroga, dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014, del termine previsto dall’articolo 1, comma 1, del DL 158/2008. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del DL 282/2004.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
Minori entrate tributarie
|
|
||||||||
Proroga sfratti al 30/06/14 |
|
|
1,6 |
|
|
1,6 |
|
|
1,6 |
Proroga sfratti al 30/06/14 Add. regionale |
|
|
|
|
|
0,08 |
|
|
0,08 |
Proroga sfratti al 30/06/14 Add. comunale |
|
|
|
|
|
0,02 |
|
|
0,02 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga sfratti al 30/06/14 Add. regionale |
|
|
0,08 |
|
|
|
|
|
|
Proroga sfratti al 30/06/14 Add. comunale |
|
|
0,02 |
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti – |
|
||||||||
Riduzione FISPE |
|
|
1,7 |
|
|
1,7 |
|
|
1,7 |
La relazione tecnica, oltre a descrivere la normativa previgente e la disposizione in esame, afferma che ai fini della stima per la determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l’anno 2015 non si tiene conto dei suddetti benefici fiscali. Per la quantificazione la RT utilizza i dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell’anno 2012 da cui risulta un numero di soggetti beneficiari dell’agevolazione in esame pari a 2.000 unità a cui è attribuibile un canone medio annuo dichiarato, al netto delle deduzioni forfetarie previste dalla vigente normativa ed estrapolato al 2014, di circa 3.200 euro. Il numero di soggetti beneficiari è poi incrementato a 2.500 unità per tener conto anche del numero di società che possono godere dell’agevolazione in parola e conseguentemente viene aumentato anche il canone medio annuo, indicato in circa 4.000 euro. Applicando un’aliquota marginale media per i locatori persone fisiche pari al 32 per cento, viene stimata una perdita di gettito IRPEF, di competenza 2014, di circa 1,6 milioni di euro e una perdita a titolo di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa 80 mila euro e 20 mila euro.
Pertanto, l’andamento del gettito di cassa, considerando il mancato effetto sull’acconto per l’anno 2015, risulta il seguente:
(milioni di euro) |
|||
|
2014 |
2015 |
2016 |
IRPEF |
0 |
-1,6 |
0 |
Addizionale regionale |
0 |
-0,08 |
0 |
Addizionale comunale |
0 |
-0,02 |
0 |
Al riguardo, si osserva che, sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica, la stima del minor gettito appare coerente con le quantificazioni relative alla precedente proroga della norma in esame, di cui all’articolo 1, comma 412, della L. 228/2012.
La normativa vigente, all’art. 12, comma 7, del DL n. 83/2012, in materia di Piano nazionale per le città, prevede che i programmi di edilizia sovvenzionata e agevolata, nel quadro del Programma straordinario di cui all’articolo 18 del DL 152/1991, per i quali sia stato ratificato l’Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007, possono essere rilocalizzati nell’ambito della medesima regione, oppure in regioni confinanti ed esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. A tal fine, il termine per la ratifica degli accordi di programma è fissato al 31 dicembre 2013.
La norma differisce il predetto termine del 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La norma non risulta corredata di relazione tecnica.
In proposito, la relazione tecnica riferita al citato art. 12, comma 7 del DL n. 83/2012 affermava la neutralità finanziaria della citata disposizione, in quanto quest’ultima avrebbe trovato attuazione nei limiti delle risorse disponibili presso la Cassa depositi e prestiti. i fondi destinati ai programmi con Accordi di programma ratificati dalla legge, entro il termine previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, risultavano infatti appostati e disponibili sui conti corrente n. 20126 e n. 20127 intrattenuti presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Al riguardo si osserva che, nel caso in cui i fondi allocati sui conti correnti specifici presso la Cassa depositi e prestiti siano intestati a soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, l’utilizzo dei fondi da parte di tali soggetti con una tempistica differita rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente sarebbe suscettibile di incidere negativamente sui saldi di fabbisogno e (trattandosi presumibilmente di somme destinate a trasferimenti in conto capitale) di indebitamento netto negli esercizi di effettiva erogazione delle somme, posticipati rispetto a quanto previsto negli andamenti tendenziali. Andrebbe pertanto valutato se si configuri la necessità di reperire una copertura degli effetti negativi derivanti dalla disposizione, limitatamente ai predetti saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Su tali profili appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.
ARTICOLO 4, commi da 8-ter a 8-quinquies.
Assetto organizzativo del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato[61], prorogano dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine fissato dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 207/2008, per procedere all’adeguamento dell’assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.
Si ricorda che l’articolo 26, comma 1 del decreto legge n. 207/2008, è corredato di una clausola di neutralità finanziaria.
La proroga è disposta per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale comma autorizza una spesa per sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Come già accennato il comma 99 citato finanzia lo sviluppo e l’adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, mentre il comma 98 autorizza una spesa per le esigenze di funzionamento e per l’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal medesimo Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera (comma 8-ter).
Le medesime autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono altresì incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2015 e per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché di sorveglianza sulle aree marine protette (comma 8-quater).
All'onere derivante dal comma 8-ter si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere derivante dal comma 8-quater si provvede, quanto a l milione di euro per l'anno 2014 e a 800.000 euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2014 e 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 8-quater).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
Maggiori spese correnti – Spese di funzionamento Capitanerie di porto |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Maggiori spese in conto capitale – Sviluppo componente aeronavale Capitanerie |
|
|
4,5 |
|
|
1,5 |
|
|
1,5 |
Maggiori spese correnti – Lotta inquinamento mare delle Capitanerie |
1,0 |
0,8 |
|
1,0 |
0,8 |
|
1,0 |
0,8 |
|
Maggiori spese in conto capitale – Lotta inquinamento mare delle Capitanerie |
|
|
0,3 |
|
|
0,3 |
|
|
0,3 |
Minori spese correnti – Tabella A – Ministero agricoltura |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Minori spese correnti – Tabella A – Ministero ambiente |
1,0 |
0,8 |
|
1,0 |
0,8 |
|
1,0 |
0,8 |
|
Minori spese in conto capitale – Tabella B Ministero trasporti |
|
|
4,5 |
|
|
4,5 |
|
|
4,5 |
Minori spese in conto capitale – Tabella B Ministero ambiente |
|
|
0,3 |
|
|
0,3 |
|
|
0,3 |
La relazione tecnica non è stata integrata al fine di valutare le norme in esame.
Al riguardo si osserva che non sono stati forniti gli elementi sulla base dei quali è stata effettuata la stima dell’onere recato dalle norme in esame e, conseguentemente, non è possibile verificare la congruità della quantificazione proposta. Dovrebbe, inoltre, essere acquisita una valutazione circa la congruità degli stanziamenti disposti al fine di dare piena attuazione alle norme cui fanno riferimento le autorizzazioni di spesa incrementate, ovvero se sarà necessario in futuro disporre di ulteriori finanziamenti per la piena realizzazione delle finalità amministrative perseguite.
Differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia
Le norme – introdotte dal Senato – modificano l’Allegato 3 del D. Lgs. 28/2011, differendo di un anno (dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015) l’entrata in vigore di obblighi, per i nuovi edifici o per quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relativi alla produzione di energia termica tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile acquisire conferma dal Governo – che il differimento in esame sia compatibile con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare l’apertura di procedure di infrazione nei confronti dell’Italia.
Si segnala che la 5a Commissione del Senato ha espresso parere di semplice contrarietà, per quanto attiene alla compatibilità delle disposizioni con la normativa comunitaria di settore, sull’emendamento che ha introdotto la norma in esame.
Proroga di termini in materia di politiche agricole
La norme modificano l’articolo 4-quinquiesdecies del DL 171/2008, prorogando dal 1° gennaio 2013 al 1° luglio 2014 l’entrata in vigore dell’obbligo in base al quale la produzione della “mozzarella di bufala campana”, registrata come denominazione di origine protetta (DOP), deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari (comma 1).
Viene altresì modificato l’articolo 111, comma 1, del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), prorogando dal 28 febbraio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine per l'adozione del decreto interministeriale che dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015 il termine iniziale di operatività dell'obbligo di revisione (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, afferma, con riferimento al comma 1, che la disposizione è a carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica.
Per quanto attiene al comma 2, la RT afferma altresì che la norma non comporta effetti per la finanza pubblica.
Al riguardo, appare necessario acquisire conferma dal Governo circa la compatibilità della proroga relativa alla produzione di bufala con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare l’apertura di procedure di infrazione a carico dell’Italia.
Dismissione sede del MIUR di piazzale Kennedy
La norma proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 il termine entro cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve dismettere la sede romana di piazzale Kennedy con risoluzione del relativo contratto di locazione.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, dopo aver specificato che la disposizione pospone di sei mesi il termine entro il quale l'amministrazione dismette la sede romana di P.le Kennedy e che, conseguentemente si dovrà prorogare di altrettanti mesi il relativo contratto di locazione, afferma che la norma determina una riduzione del risparmio di spesa previsto dall'articolo 1 comma 48 della legge n. 228 del 2012, nella misura di euro 500.000 per ciascun mese di ritardo, cioè euro 3 milioni complessivi.
La relazione sottolinea che la norma si rende necessaria in considerazione del fatto che la nuova sede presso la quale si trasferirà il personale attualmente assegnato a quella di P.le Kennedy non è ancora pronta, causa ritardi imprevisti nei necessari lavori di ristrutturazione.
La RT afferma che al minor risparmio l'amministrazione farà fronte mediante lo stanziamento iscritto nel relativo capitolo di spesa (1659/11) che, pur ridotto in attuazione della citato comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, presenta la occorrente disponibilità.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS[62], in risposta ad osservazioni formulate nel corso dell’esame al Senato, con particolare riferimento all'utilizzo di somme già iscritte in bilancio per la copertura di nuove spese legate alla mancata realizzazione di un risparmio di spesa già scontato per l'esercizio finanziario 2014, segnala che nello stato di previsione del MIUR è presente il capitolo 1659 "Spese per acquisto di beni e servizi" piano gestionale "Fitto di locali ed oneri accessori" con uno stanziamento per l'anno 2014 di euro 4.166.437 sufficiente, quindi, alla copertura dell’onere pari ad euro 3 milioni indicato nella relazione tecnica per la proroga fino al 30 giugno 2014 del termine entro cui il MIUR deve dismettere la sede romana di Piazzale Kennedy.
Al riguardo, andrebbero forniti elementi volti a precisare l’impatto finanziario della modalità di copertura indicata dalla RT. In particolare, andrebbe chiarito se la disponibilità di risorse sul capitolo indicato sia dovuta a risorse effettivamente eccedentarie rispetto alla proiezione complessiva di spesa per l’esercizio in corso. Nel caso contrario infatti l’utilizzo per le finalità in esame potrebbe pregiudicare possibili iniziative ed impegni da assumere per il medesimo anno. Qualora sia invece confermata l’effettiva disponibilità delle somme rispetto al complesso di impegni cui far fronte sul medesimo capitolo, sarebbe utile evidenziare le ragioni sottostanti la definizione, nel bilancio a legislazione vigente, della dotazione del capitolo nell’ammontare indicato pur in mancanza di una espressa proroga quale quella ora introdotta nel decreto in esame.
Proroga bilanci consolidati nelle università
La norma proroga dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 il termine entro il quale le università sono tenute ad adottare il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la sua finalità è di tipo ordinamentale e rivolta a determinare maggiore efficienza nell'attuazione delle norme contabili.
Nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.
Messa in sicurezza di edifici scolastici
La norma proroga dal 28 febbraio al 30 giugno 2014 il termine oltre il quale il mancato affidamento dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comporta la revoca dei relativi finanziamenti agli enti locali. La proroga riguarda le sole Regioni nelle quali gli effetti delle graduatorie che regolano l'assegnazione dei finanziamenti agli enti locali sono stati sospesi dall'autorità giudiziaria.
le Regioni nelle quali gli effetti delle graduatorie di cui al comma 8-quater dell’art. 18 del DL n. 69/2013 sono stati sospesi da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (il comma 8-quater dispone in merito cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse resesi disponibili sono ripartite in misura proporzionale tra le altre regioni.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ricorda che la disposizione intende prorogare il termine entro il quale l'ente locale, destinatario dei finanziamenti per la riqualificazione e la messa in sicurezza dei locali adibiti all'uso scolastico, deve avviare le procedure di affidamento dei lavori.
Specifica che la norma si rende necessaria in considerazione del fatto che alcune Regioni, a causa di contenziosi pendenti innanzi al G.A., non potranno rispettare il termine prescritto dall'articolo 18, comma 8-quinques, del d. lgs. n. 69/2013[63], in cui si prevede che il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 comporti la revoca dei finanziamenti in questione.
La RT afferma che la proroga non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le risorse assegnate sono già state destinate per tale finalità, sulla base delle graduatorie predisposte dalle regioni stesse.
Nulla da osservare al riguardo nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma - che per effetto della norma non risulti alterata la dinamica di spesa riferita alla realizzazione degli interventi, con conseguenti differenze rispetto all’impatto già scontato nei tendenziali con riguardo alle predette spese.
La norma:
· proroga di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza, il termine di conservazione ai fini della perenzione delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 ''Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca'' dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato ''Super B Factory'' inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro (comma 4)
· dispone che le somme in questione siano mantenute in bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato quanto ad euro 22.000.000 nell'anno 2014 e quanto ad euro 18.357.750 nell'anno 2015 per la successiva riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero;
· alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma precedente provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 154/2008 (comma 5);
· autorizza il ministro dell’economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Maggiori spese correnti |
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22 |
18,4 |
|
|
22 |
18,4 |
|
Minori spese in conto capitale |
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|
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22 |
18,4 |
|
|
22 |
18,4 |
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La relazione tecnica ricorda che la disposizione è volta a prorogare di un anno il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle risorse già iscritte nel conto residui, ancora disponibili, per il progetto bandiera "Super B. Factory" del Programma nazionale della ricerca 2011-2013, risorse che si riferiscono all'annualità 2011 per euro 22 milioni e all'annualità 2012 per euro 18.357.750.
Specifica che essendo tali risorse, alla data, gravate da diritti soggettivi o da obbligazioni giuridicamente perfezionate, la disposizione provvede a rifinalizzarle, destinandole all'incremento del "Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali".
Pertanto, le suddette risorse sono versate al bilancio dello stato per essere riassegnate quanto ad euro 22 milioni nel 2014 e quanto ad euro 18.357.750 nel 2015 al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali. Dalla disposizione conseguono effetti negativi sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per gli anni 2014 e 2015, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS, nel corso dell’esame del provvedimento al Senato in relazione alla destinazione delle risorse ancora disponibili per il progetto bandiera "Super B factory" al Fondo ordinario per le Università (capitolo 1694) - voce di bilancio di natura economica corrente - anziché mediante il capitolo originario" dei residui, ha confermato la piena compensazione degli effetti contabilizzati in relazione al trasferimento in favore delle università, rispetto a quelli già contemplati a legislazione vigente, in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
Nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione nel presupposto che risultino superati i rilievi relativi alla dequalificazione della spesa, segnalati nel corso dell’esame al Senato.
Validità dell’idoneità per posti di professore e ricercatore universitari
Normativa vigente: l’art. 2, co. 1, lett. g), della L. 210/1998[64], aveva disposto che gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari avevano titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li aveva proposti. In seguito, l’art. 1 della L. 230/2005[65], nel prevedere nuove modalità di reclutamento dei professori universitari, ha fatto salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore bandite non oltre il 30 giugno 2006, disponendo che i candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento.
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, proroga per ulteriori 2 anni l’idoneità conseguita per posti di professore e ricercatore universitari sulla base della previgente disciplina in materia.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La norma non è corredata di relazione tecnica.
Nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.
Proroga della filiera del farmaco
Normativa vigente - L’articolo 15, comma 2, del D.L. 95/2011, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco sia sostituito da un nuovo metodo definito con decreto del Ministro della salute[66], secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell’articolo 11 del decreto legge n. 78/2010[67], recante misure in materia di controllo della spesa sanitaria. In caso di mancato accordo, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti. Solo con l’entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione cessano di avere efficacia le disposizioni che prevedono l’imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di SSN. La norma dispone che dovrà in ogni caso essere garantita l’invarianza dei saldi di finanza pubblica. Il termine del 1° gennaio 2013 è stato prorogato al 30 giugno 2013 dall’articolo 1, comma 388, della legge 228/2012, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013 emanato ai sensi del comma 394 dell’articolo 1 della legge 228.
Le norme stabiliscono che l’entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione della filiera del farmaco di cui all’articolo 15, comma 2, del D.L. 95/228 avvenga entro il 1° gennaio 2015.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica rileva che la proroga si rende necessaria per consentire il perfezionamento dei lavori di coordinamento già avviati presso la Conferenza Stato-Regioni.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione circa la proroga del termine in questione atteso il nuovo metodo dovrà garantire in ogni caso l’invarianza dei saldi di finanza pubblica.
Per quanto riguarda la nuova metodologia, si ribadisce quanto a suo tempo rilevato[68] e cioè che la valutazione degli effetti finanziari complessivi del nuovo sistema di remunerazione della filiera del farmaco e della sua neutralità ai fini della finanza pubblica potrà essere effettuata solo alla luce del decreto ministeriale di attuazione.
Aggiornamento nomenclatore dispositivi protesici
Normativa vigente - L’articolo 5, comma 2-bis, del D.L. 158/2012, dispone che entro il 31 maggio 2013 il Ministro della Salute aggiorni il nomenclatore tariffario di cui all’articolo 11 del regolamento previsto dal decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332. Tale regolamento individua le prestazioni di assistenza protesica che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (Ssn) fino al 31 dicembre 2001 e ne definisce le modalità di erogazione. Entro la suddetta data il Ministro della sanità provvede a ridefinire la disciplina dell'assistenza protesica e le tariffe massime da corrispondere ai soggetti erogatori dei dispositivi (articolo 1, comma 1, del regolamento). Il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili (articolo 11).
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, proroga al 30 giugno 2014 l’aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
ARTICOLO 7, comma 1-ter
Accreditamento strutture sanitarie
Normativa vigente - L’articolo 8-quater, comma 1, del D.Lgs 502/1992 prevede che le regioni rilascino l'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie autorizzate, pubbliche o private, e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e alla loro funzionalità rispetto ai fabbisogni di assistenza definiti in coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale. ai sensi del comma 7 del medesimo articolo. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.
L’articolo 1, comma 796, lett. t), della legge 296 del 2006, prevede che le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che:
- dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, citato non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui comma 1;
- dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi.
La norma, modifica la lettera t) dell’articolo 1, comma 796, della legge 296/ 2006, sostituendo il secondo periodo, relativo agli accreditamenti provvisori di strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali di cui alla legge 323/2000. In particolare viene prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori non confermati. Qualora le regioni non provvedano entro il termine previsto, con DPCM il presidente della regione, o altro soggetto, viene nominato commissario ad acta ai fini dell’adozione di tali provvedimenti.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
Invio telematico certificati medici
Normativa vigente - L’articolo 21 del D.Lgs. 151/2001, come modificato dall’articolo 34 del D.L. 69/2013, pone l’obbligo di presentazione del certificato medico di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza a carico del medico del SSN che deve trasmetterlo, esclusivamente per via telematica, all’INPS secondo le modalità definite con decreto interministeriale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 69, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al D.M. 26 febbraio 2010 (comma 1-bis dell’articolo 21 del DLgs 151, introdotto dall’ articolo 34, comma 1, lett. a), del D.L. n.69). Tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui sopra (comma 2-ter dell’articolo 21, introdotto dall’articolo 34, comma 1, lett. a, del DL n. 69). Fino a tale data, l’obbligo di presentazione dl certificato rimane a carico della lavoratrice (comma 2-quater all’articolo 21, introdotto dall’articolo 34, comma 1, lett. a, del 69).
Le norme prorogano i termini relativi all’emanazione del decreto interministeriale che disciplina le modalità di trasmissione all’INPS dei certificati medici di gravidanza, parto e interruzione di gravidanza, e la concreta applicazione dello stesso.
La relazione illustrativa riferita al testo iniziale del disegno di legge (A.S. 1214) afferma che la proroga si rende necessaria per ultimare gli approfondimenti per la corretta definizione del documento tecnico da allegare al decreto di cui al comma 1-bis dell’articolo 21 del DLgs n. 151, anche in considerazione della pluralità dei soggetti coinvolti. Per quanto riguarda la proroga del termine di cui al comma 2-ter, calcolato dall’entrata in vigore del decreto, durante l’istruttoria relativa alla predisposizione del decreto è emerso che il periodo in questione è insufficiente per implementare le nuove funzionalità del SAC (sistema di Accoglienza Centrale curato dal MEF e dalla Sogei) e dei sistemi INPS, nonché per condurre un’adeguata campagna informativa.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.
Si ricorda che la relazione tecnica relativa all’articolo 34 del D.L. 69/2013 affermava che la norma è diretta a prevedere l'ulteriore evoluzione delle attuali procedure di trasmissione telematica dei certificati di malattia (ex DM 26/2/2010), realizzate nell'ambito del Sistema Tessera Sanitaria, ex D.L. 269/2003, al fine di prevedere anche la trasmissione telematica dei certificati medici di gravidanza e di parto. Tale evoluzione, sulla base de!le valutazioni di Sogei, comporta un mero adeguamento di entità trascurabile delle attuali procedure sia al livello del Sistema centralizzato Tessera Sanitaria che al livello dei sistemi informativi regionali, realizzabile, pertanto, nell'ambito delle ordinarie risorse giù previste.
In merito ai profili di quantificazione, appaiono opportuni chiarimenti circa le ragioni sottostanti la proroga dei termini in questione, con particolare riferimento all’effettiva adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e tecniche disponibili a legislazione vigente rispetto all’implementazione dei Sistemi richiesta dalla certificazione in via telematica.
La norma dispone la proroga del contributo di 13 milioni[69], assegnato dal Ministero del lavoro, alla società Italia Lavoro S.P.A. quale contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura, anche per l’esercizio 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del DL 185/2008.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica[70]:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
Maggiori spese correnti
|
|
||||||||
Proroga contributo 2014 |
|
13,0 |
|
|
13,0 |
|
|
13,0 |
|
Minori spese correnti – |
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||||||||
Riduzione del Fondo sociale occupazione e formazione |
|
13,0 |
|
|
13,0 |
|
|
13,0 |
|
La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme, afferma che l’onere recato dalla disposizione è coperto con riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, che presenta le necessarie disponibilità.
Al riguardo, si rileva, per i profili di quantificazione, che l’onere è configurato come limite di spesa. Quanto alla corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, si prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica in merito alla sussistenza delle relative disponibilità. Andrebbe peraltro confermato che l’utilizzo di tali risorse non pregiudichi interventi già programmati a valere sul medesimo Fondo.
Emanazione di norme in materia di ammortizzatori sociali in deroga
La norme, nelle more dell’adeguamento della disciplina dei Fondi di solidarietà, di cui all’articolo 3, comma 42, della L. 92/2012, differiscono dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 la scadenza del termine per l'emanazione di norme in deroga alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, di cui all’articolo 1-bis del DL 78/2009.
L’articolo 1-bis del DL 78/2009 dispone che possono essere eccezionalmente emanate norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’ articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro 477/1997, in materia di ammortizzatori sociali. Dall’attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma, introdotta durante l’esame presso il Senato.
La relazione tecnica non considera le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato.
Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare, anche alla luce dell'espressa previsione contenuta nella norma originaria, peraltro già oggetto di proroga, che espressamente dispone che dall'attuazione della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Proroga in materia di lavoro accessorio
La norme modificano l’articolo 70, comma 1, terzo periodo, del D. Lgs. 276/2003, prevedendo anche per il 2014 la possibilità di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo nell’anno solare, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. In tal caso, l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica non considera le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la norma appare suscettibile di determinare minori esborsi per l’INPS, esonerandolo dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Proroga dell’esercizio dell’attività di consulenza finanziaria
La norma, modificata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica chiarisce che la proroga è dettata dal fatto che non è stato ancora istituito l'Organismo deputato alla tenuta dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, presentandosi pertanto la necessità della proroga in esame. La RT specifica poi che per i consulenti finanziari l'iscrizione all'albo suddetto ha carattere costitutivo e non semplicemente dichiarativo. Nelle more della costituzione del citato Organismo il Ministero ha comunque provveduto ad emanare il regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Proroga dell’attività delle sezioni della Commissione Tributaria Centrale
Normativa vigente. L’articolo 3, comma 2-bis, del D.L. n. 40/2010 ha introdotto un meccanismo di definizione delle controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo da oltre dieci anni e per le quali l’amministrazione finanziaria sia risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio.
In particolare, le controversie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale sono definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato. Al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è attribuito il compito di stabilire i carichi di lavoro minimi al fine di garantire che l’attività delle sezioni di cui all’art. 1, c.351, della legge n. 244/2007 sia esaurita entro il 31 dicembre 2012. Il mancato rispetto dei predetti carichi di lavoro determina la decadenza dall’incarico (lettera a)).
Le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere estinte, mediante presentazione di apposita istanza, con il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia e contestuale rinuncia ad ogni pretesa di equa riparazione (lettera b)).
Le maggiori entrate derivanti dal presente comma affluiscono al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5/2009 per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all’estero (lettera b)).
La relazione tecnica non indicava l’ammontare delle nuove risorse attese.
Il comma 16-decies dell’articolo 29 del DL 216/2011 ha prorogato dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine, entro il quale il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria avrebbe dovuto garantire l’esaurimento dell’attività di definizione delle controversie ultradecennali pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale di alcune sezioni indicate dalla norma. La relazione tecnica allegata affermava che la disposizione non comportava oneri per la finanza pubblica.
La norma proroga al 31 dicembre 2014 il termine, fissato dall’articolo 3, comma 2-bis, lettera a) del decreto legge n. 40 del 2010, entro il quale il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria deve garantire l’esaurimento dell’attività di definizione delle controversie ultradecennali pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale di alcune sezioni indicate dalla norma.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica precisa che il provvedimento mira a prorogare al 31 dicembre 2014 il termine per la chiusura della Commissione Tributaria Centrale atteso che alla data del 31 dicembre 2013 si stima che restino ancora da definire da parte di alcune delle Sezioni regionali n. 14.598 controversie, come indicate nella tabella seguente:
Sezioni regionali C.T.C. |
N. fascicoli pendenti al 20 novembre 2013 |
Stima N. fascicoli pendenti al 31 dicembre 2013 |
C.T.R. ABRUZZO |
313 |
250 |
C.T. II BOLZANO |
158 |
130 |
C.T.R. CALABRIA |
58 |
28 |
C.T.R. LAZIO |
6.771 |
5.821 |
C.T.R. LOMBARDIA |
2.203 |
1.346 |
C.T.R. SICILIA |
547 |
277 |
C.T.R. TOSCANA |
7.173 |
6.746 |
Totale nazionale |
17.223 |
14.598 |
Quanto alle previsioni di spesa, la RT evidenzia che i compensi variabili stimati per i giudici tributari ammontano a circa 1.908.520 euro inclusi gli oneri a carico del datore di lavoro (IRAP 8,5%). Tale spesa è stata calcolata ipotizzando la definizione delle controversie che risulteranno pendenti al 31 dicembre 2013 per l’80% mediante sentenza (euro 147,5) e per il restante 20% con decreto/ordinanza (euro 12,50).
Compensi variabili
Provvedimento definitorio |
Ipotesi definizione |
Stima pendenti al 31 dicembre 2013 |
Compensi singoli provvedimenti |
Spesa complessiva per compensi |
IRAP |
Totale spesa stimata |
Sentenze |
80% |
11.678 |
147,5 |
1.722.505 |
146.413 |
|
Decreti e ordinanze |
20% |
2.920 |
12,5 |
36.500 |
3.103 |
|
|
|
14.598 |
Totale |
1.759.005 |
149.515 |
1.908.520 |
Con riferimento alla previsione di spesa per i compensi fissi spettanti ai giudici della Commissione Tributaria Centrale la RT afferma che essa è stimabile a quella sostenuta nell’anno 20132 ed ammonta a 800.000 euro.
La RT conclude che le somme indicate, relative ai compensi fissi e variabili risultano già stanziate nel ddl di bilancio 2014 nei capitoli di spesa destinati ai compensi dei giudici tributari. Pertanto, la proroga dell’attività della Commissione Tributaria Centrale avviene ad invarianza di spesa.
Nella Nota[71] di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo ha precisato che le risorse iscritte in bilancio sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’esercizio finanziario 2014, relativamente ai compensi fissi e variabili dei Giudici Tributari, sono pari ad euro 5 milioni di euro ed appaiono, quindi, sufficienti alla copertura del fabbisogno stimato.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce di quanto precisato nel corso dell’esame al Senato.
Finanziamenti effettuati dalla Banca d’Italia
La norma proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale, alla stipulazione di contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d’Italia si applica il regime derogatorio previsto dall’art. 8, comma 30, del decreto legge n. 201 del 2011.
Si tratta, in particolare, del regime di opponibilità della cessione del credito previsto per le operazioni di finanziamento o di altra natura, garantite mediante pegno o cessione di credito, effettuate dalla Banca d’Italia al fine di soddisfare anche in modo indiretto le esigenze di liquidità.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, dopo aver ricordato che la disposizione proroga il regime di opponibilità della cessione del credito quale garanzia da fornire alla Banca d’Italia, afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Si segnala che la proroga, dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013, interviene retroattivamente anche per l’anno 2013.
Proroga dei poteri di controllo della Banca d’Italia sugli agenti e mediatori creditizi
Le norme prorogano rispettivamente al 30 giugno 2014 e al 1° luglio 2014 i poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti e mediatori creditizi.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la proroga non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.
Accise sui combustibili per cogenerazione di energia
La norma, modificando l’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012, proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il periodo nel corso del quale si applicano ai quantitativi dei combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica, in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR), i coefficienti dell’aliquota per uso combustione pari a quelli individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16 del 1998, ridotti del 12%, anziché coefficienti, di durata quinquennale, determinati dal Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale e con riferimento alle diverse configurazioni impiantistiche (decreto non ancora emanato).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica precisa che la disposizione in esame non determina effetti sul gettito, in quanto i coefficienti ridotti indicati dalla norma garantiranno almeno lo stesso gettito a legislazione vigente.
La relazione tecnica riferita ad una precedente proroga[72] affermava che la proroga è disposta nelle more della rideterminazione dei nuovi coefficienti per la cogenerazione (prevista dall’art.3-bis, comma 1 del DL n. 16/2012 ), resasi necessaria a seguito dei miglioramenti tecnologici intervenuti nella particolare tecnica produttiva.
La disciplina transitoria in esame dispone che, in caso di produzione combinata di energia e calore, per l’individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote per la produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2013, i coefficienti, individuati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (con deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998), ridotti nella misura del 12 per cento.
Tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all’uso agevolato, viene estesa sino al 31 dicembre 2013.
Nulla da osservare al riguardo.
La norma proroga al 31 dicembre 2014 alcuni termini per l'emanazione di provvedimenti attuativi, di carattere ordina mentale, previsti dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, al fine di posticipare di un anno per gli enti pubblici l'avvio della sperimentazione di una contabilità basata su una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica con riferimento al comma 7, afferma cha la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione fornisce inoltre informazioni sulle motivazioni alla base delle esigenze di differimento termini. E’ in particolare prevista:
- la proroga del termine per l'emanazione del regolamento di revisione del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 (recante disposizioni in materia di amministrazione degli enti pubblici), attualmente fissato al 31 dicembre 2013; tale modifica è strettamente necessaria per consentire il completamento dell'iter di adozione del provvedimento, già predisposto dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;
- la proroga del termine per l'adozione del regolamento con il quale deve essere individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Tale proroga si rende necessaria in quanto detto schema di regolamento, pur predisposto, è ancora in fase di interlocutoria con le altre amministrazioni e dovrà essere sottoposto sia al parere del Consiglio di Stato sia a quello delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
La norma proroga di 12 mesi alcuni termini per l'emanazione di provvedimenti attuativi, di carattere ordinamentale, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La norma non risulta corredata di relazione tecnica.
Nulla da osservare al riguardo.
Spese di Fondi di previdenza complementare
La norma prevede l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000), limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2013, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che all'atto della costituzione di Fondo Sirio, l'ex gestione INPDAP, per consentire lo start up del Fondo, ha erogato una "dote" iniziale a copertura delle spese di costituzione e di avvio, prevista da DPCM del 20 dicembre 1999 e successive modifiche, di euro 724.069,50, pari ad euro 2,75 per 263.298 lavoratori quale platea interessata.
Successivamente, in data 04 ottobre 2012, hanno aderito al Fondo Sirio, con accordo presso l'ARAN, l'Università, le Agenzie Fiscali e la Ricerca (circa 125.000 unità). Per le Università, le stesse stanno provvedendo al relativo versamento, poiché le risorse erano state già previste nel proprio CCNL. Al contrario, per le Agenzie Fiscali (circa 55.000 lavoratori) e per la Ricerca (circa 21.000 unità) tali risorse devono essere integrate.
La relazione evidenzia che senza lo sblocco di queste risorse il fondo rischia di non poter funzionare fino al raggiungimento del quorum minimo di 10.000 adesioni e, di conseguenza, i lavoratori di alcune categorie del Pubblico Impiego si troverebbero nella condizione di non potersi garantire, al pari di tutti gli altri, una pensione complementare se non attraverso l'adesione a Piani di accumulo privati, vedendosi, di fatto, negato un diritto riconosciuto a tutte le altre categorie.
Pertanto, come già avvenuto con precedenti leggi, si prevede la finalizzazione alla copertura delle spese di avvio di una parte delle risorse stanziate per la contribuzione a carico delle amministrazioni statali per i dipendenti che aderiscono al fondo pensione.
Trattandosi di una specifica finalizzazione di risorse disponibili a legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS, in risposta alla richiesta di chiarimenti emersa nel corso dell’esame presso il Senato, in merito alle somme impegnate sul cap. 2156 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in particolare sulla possibilità di liberare tali risorse e sulla natura del vincolo esistente, con Nota del 20 gennaio 2014, ha rappresentato che sul capitolo 2156, per l'esercizio finanziario 2013, non risultano impegni, pertanto le risorse sono pienamente disponibili.
Al riguardo, si rileva in primo luogo che la norma, nell’autorizzare l’utilizzo di risorse già impegnate nell’esercizio 2013, non fissa espressamente un limite temporale per detto utilizzo. Premessa l’utilità di chiarimenti in proposito, si rileva altresì che:
· la norma fa riferimento ad impegni assunti nel 2013, mentre la Nota della RGS del 20 gennaio rappresentano che sul cap. 2156 non risultano impegni per l’esercizio 2013;
· le previsioni in esame sono suscettibili, in linea di principio, di incidere negativamente sui saldi di fabbisogno e di indebitamento qualora il predetto utilizzo non risulti già scontato nelle previsioni tendenziali di spesa.
Anche in ordine a tali profili si evidenzia la necessità di acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo.
Proroga flessibilità di bilancio
La norma estende agli anni 2014 e 2015 la facoltà - già concessa alle Amministrazioni centrali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, limitatamente il triennio 2011-2013 - di rimodulare con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze e nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di spesa.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto è volta ad estendere agli anni 2014 e 2015 le facoltà già concesse alle Amministrazioni centrali limitatamente il triennio 2011-2013 ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese "rimodulabili", al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di spesa.
Tale estensione della flessibilità anche agli esercizi 2014 e 2015 è giustificata dalla circostanza che, nelle more del completamento del processo di revisione del bilancio in senso funzionale prevista dalla delega di cui all'articolo 40 della legge 196 del 2009, anche per detto periodo le previsioni di spesa scontano le riduzioni già operate ai sensi della vigente legislazione.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS, in risposta alla richiesta di chiarimenti emersa nel corso dell’esame presso il Senato, in merito alle eventuali alterazioni degli effetti di spesa sui diversi saldi di finanza pubblica, rispetto a quanto già scontato nei tendenziali di finanza pubblica, nel caso di rimodulazione di stanziamenti di parte corrente, con Nota del 20 gennaio 2014, ha evidenziato che tale rischio non sussistete in quanto già la formulazione dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, espressamente prevede che le rimodulazioni delle dotazioni finanziarie sopraindicate siano effettuate nell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni ad formulare per i profili di quantificazione nel presupposto che, come prescritto dalla disposizione originaria, le rimodulazioni assicurino l’invarianza sui saldi di finanza pubblica.
Variazioni compensative di cassa
La norma modifica l'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, al fine di prorogare per l’esercizio finanziario 2014 la facoltà di disporre, con decreto del Ministro competente, variazioni compensative di sola cassa, tra capitoli, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferisce che il comma, che risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica, estende all'anno 2014 la facoltà di disporre variazioni di sola cassa tra capitoli in ciascun stato di previsione della spesa, con decreto del Ministro competente da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti. Restano ferme, rispettivamente, le già previste esclusioni dalla applicazione della suddetta norma per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, nonché la previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità delle variazioni proposte con gli obiettivi programmati di finanza pubblica
Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che al previa verifica da parte del Ministero dell’economia assicuri l’invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Conservazione in bilancio di residui passivi di parte capitale
Normativa vigente. L’art. 30, comma 11, della legge n. 196/2009 ha previsto, per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, la facoltà per il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione - previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri – di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.
La norma, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità n. 196/2009, estende agli esercizi finanziari 2013 e 2014 la facoltà prevista dall’art. 30, comma 11 della stessa legge n. 196 relativa alla possibilità per il Ministro dell'economia e delle finanze di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma dispone una estensione temporale della facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009, che può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni. La disposizione originaria conferiva la facoltà al Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità, al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, limitatamente ai tre esercizi seguenti a quello di entrata in vigore della richiamata legge n. 196. Detta facoltà è già esercitata come previsto per gli ultimi tre esercizi consuntivati e pertanto non potrebbe essere più esercitata.
Infatti negli ultimi 3 esercizi si è provveduto come segue:
1) Nell'esercizio 2011 sono stati conservati (ove richiesto) residui che sarebbero andati in perenzione con il consuntivo 2010;
2) Nell'esercizio 2012 sono stati conservati (ove richiesto) residui che sarebbero andati in perenzione con il consuntivo 2011 ;
3) Nel corrente esercizio 2013 sono stati conservati (ove richiesto) residui che sarebbero andati in perenzione con il consuntivo 2012.
Nei suddetti esercizi finanziari la mancata conservazione dei residui ne avrebbe determinato la perenzione amministrativa con il conseguente allungamento della tempistica per i successivi pagamenti, dal momento che si sarebbe resa necessaria la preventiva procedura di reiscrizione in bilancio delle somme andate in perenzione.
La necessità di esercitare la facoltà sopra citata anche per gli esercizi 2013 e 2014 deriva dalla consapevolezza del persistere di situazioni per le quali la perenzione amministrativa dei residui passivi potrebbe determinare oneri e aggravi per l'ulteriore allungamento della tempistica dei pagamenti. Inoltre si determinerebbe un aumento delle passività nel conto del Patrimonio dello Stato che potrebbe essere evitato grazie ai pagamenti che verrebbero effettuati nel corso dell'esercizio per il quale verrebbe prorogata la conservazione dei residui.
Resta ferma la modalità di esercizio della facoltà in parola che prevede che l’eventuale proroga dei termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale debba essere disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità.
La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto consente, qualora ne ricorrano i presupposti, il pagamento di residui nei tempi dovuti al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri per lo Stato.
Al riguardo, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, in merito alla circostanza che la norma consente di evitare eventuali contenziosi, cui sono connessi oneri, si rileva che il mantenimento in bilancio dei residui in questione è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, atteso che le previsioni tendenziali di spesa, predisposte secondo il criterio della “legislazione vigente”, non dovrebbero tener conto di tali spese. In proposito appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo.
Si segnala a tal riguardo che a talune disposizioni che hanno ridotto i termini per la reiscrizione in bilancio di residui sono stati associati effetti positivi di minore spesa (cfr. art. 10 D.L. 98/2011).
Struttura del bilancio dello Stato
La norma, al fine di assicurare la continuità nella gestione e nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative dei Ministeri disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, autorizza le amministrazioni a gestire le risorse assegnate secondo la struttura previgente del bilancio dello Stato.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferisce che il dispositivo non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto, solo al fine di assicurare la continuità nella gestione, si prevede che, nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter del decreto-legge n. 95 del 2012 e dell'adozione dei relativi regolamenti di organizzazione, le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la struttura previgente del bilancio dello Stato.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS, in risposta alla richiesta di chiarimenti emersa nel corso dell’esame presso il Senato, in merito in ordine alla portata e contenuto del riferimento alla previgente struttura del bilancio dello Stato in connessione alla adozione dei nuovi regolamenti di organizzazione, con Nota del 20 gennaio 2014, ha confermato che la disposizione ha natura meramente ordinamentale e che risponde all' esigenza di assicurare la continuità della gestione, attraverso il mantenimento dell' attuale struttura di bilancio, per quei Ministeri in cui i processi di riorganizzazione di cui all'art. 2, comma 10-ter d.l. 95/2012, porteranno ad abbandonare il modello organizzativo con Dipartimenti (art. 5 d.lgs. 300/1999) per passare a quello con il Segretario generale (art. 6 d.lgs. 300/1999), o viceversa.
Nulla da osservare per i profili di quantificazione.
Rifinanziamento carta acquisti
Le norme dispongono che, al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti, nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, sia prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.
Viene altresì disposto l’incremento del Fondo in favore dei cittadini meno abbienti, di cui all’articolo 81, comma 29, del DL 112/2008, per l’anno 2013, di 35 milioni di euro, destinato al finanziamento della cosiddetta “carta acquisti”. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell’articolo 1, comma 235, della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013).
Si tratta del Fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie di soggetti salvaguardati dai requisiti pensionistici di cui all’articolo 24 del DL 201/2011 (cosiddetta riforma Fornero).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Rifinanziamento carta acquisti |
35 |
|
|
35 |
|
|
35 |
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione del Fondo interventi lavoratori salvaguardati |
35 |
|
|
35 |
|
|
35 |
|
|
La relazione tecnica afferma che le norme sono dirette ad assicurare la continuità nell’erogazione del contributo connesso alla carta acquisti ordinaria e l’avvio della sperimentazione mediante la proroga del contratto con il nuovo gestore, individuato a seguito della gara a procedura aperta, il cui bando è stato pubblicato dalla Consip s.p.a., in data 17 ottobre 2013. La RT afferma altresì che dalla proroga non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo le attività in argomento svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità.
La RT afferma altresì che la disposizione è diretta anche a rifinanziare per il 2013, per 35 milioni di euro, il Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del DL 112/2008, al fine di garantire per l’intero 2013 i benefici della carta acquisti cosiddetta ordinaria (tale programma è operativo a partire dal 1° dicembre 2008). Il programma della carta acquisti prevede la corresponsione di un contributo bimestrale di 80 euro ai cittadini meno abbienti, di età superiore a 65 anni e a bambini al di sotto dei 3 anni di età per l’acquisto di generi alimentari e il pagamento di bollette energetiche attraverso una carta elettronica. I soggetti attualmente raggiunti dal programma sono circa 435 mila. In ogni caso, la RT fa presente che le erogazioni effettuate con il programma non possono superare lo stanziamento, il quale si configura come limite di spesa.
Il Governo, durante l’esame presso il Senato ha affermato che gli oneri in esame hanno avuto impatto, in coerenza con la copertura adottata, sull’ultimo bimestre 2013, i cui accrediti sulle relative carte sono riconosciuti – come avviene per ogni bimestre – nel primo mese in esame. Le norme in questione, peraltro, confermano sostanzialmente quanto già previsto, anche per i profili di copertura finanziaria, dall’articolo 2, commi 7 e 8, del DL 126/2013, non convertito.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere in esame è configurato come limite di spesa.
La norma introdotta al Senato, proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 il termine - di cui all’art. 15, comma 4 del DL n. 179/2012 - entro il quale i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti attraverso carte di debito.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma, che non è corredata di relazione tecnica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto, alla norma oggetto di proroga non sono ascritti effetti sui tendenziali.
ARTICOLO 9, commi 15-quater e 15-quinquies
Detrazione IRPEF per carichi di famiglia di soggetti non residenti
La norma[73], introdotta nel corso dell’esame al Senato, proroga all'anno 2014 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti[74], originariamente introdotta dall'articolo 1, comma 1324, della legge finanziaria per il 2007 e successivamente più volte prorogata. Viene altresì stabilito che tale detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015 (comma 15-quater).
Ai fini della compensazione degli oneri, è disposta la copertura finanziaria pari a 1,3 milioni per il 2014 e a 4,7 milioni per il 2015 a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri (comma 15-quinquies).
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo licenziato dal Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Minori entrate tributarie |
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1,3 |
4,7 |
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1,3 |
4,7 |
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1,3 |
4,7 |
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Minori spese correnti |
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1,3 |
4,7 |
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1,3 |
4,7 |
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1,3 |
4,7 |
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L’emendamento presentato al Senato con il quale sono state introdotte le norma in esame non risulta corredato di relazione tecnica.
Al riguardo si evidenzia che la quantificazione degli oneri, rispetto ai quali il comma 15-quinquies provvede alla copertura finanziaria, appare in linea con le stime effettuate in relazione precedenti proroghe annuali del beneficio.
In proposito si segnala che il disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 bis” (A.C. 1864), attualmente all’esame parlamentare, reca disposizioni che intervengono sulla disciplina in esame anche al fine di introdurre a regime la detrazione IRPEF in favore dei soggetti non residenti.
Proroga termini in materia ambientale
La norma:
· proroga al 31 dicembre 2014 il termine, previsto dall’art. 6, comma 1, lettera p), del D. lgs. n. 36/2003[75], per l’entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg (comma 1);
· differisce dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 la durata della fase transitoria, di cui all’art. 11, comma 2-ter, del DL 195/2009, durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni della regione Campania, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11[76]. (comma 2);
· proroga al 30 giugno 2014 il termine[77] previsto dall’art. 10, comma 5, del DL n. 195/2009, che autorizza, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, e per le esigenze di detta regione, l’aumento fino all'8 per cento della capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale (comma 3);
· proroga sino al 31 dicembre 2014 la durata della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della regione Puglia adottata con DPCM del 13 gennaio 2012 (comma 3-bis).
Lo stato di emergenza in oggetto è stato dichiarato la prima volta nel 1994 (DPCM 8 novembre 1994), successivamente è stato prorogato di anno in anno e da ultimo, per effetto del DPCM 13 gennaio 2012 al quale fa rinvio la norma in riferimento, fino al 31 dicembre 2012. Si evidenzia che, non essendo più consentito - in virtù dell’art. 3, comma 2, del DL n. 59/2012 - disporre con DPCM ulteriori proroghe delle gestioni commissariali ambientali, l’art. 3-bis, comma 1, del DL n. 43/2013 - sul quale interviene la norma in esame - aveva prorogato lo stato di emergenza in oggetto fino al 31 dicembre 2013, prevedendo, inoltre, al comma 2 un espresso vincolo di invarianza degli oneri riferito al bilancio dello Stato.
La norma, come modificata al Senato, prevede, infine, che dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3-ter).
Tale clausola di invarianza finanziaria nel testo originario del provvedimento era riferita esclusivamente al comma 2. Nel corso dell’esame al Senato tale clausola è stata espunta dal citato comma ed inserita nel comma in esame al fine di garantire l’invarianza finanziaria con riferimento all’attuazione di tutte le disposizioni dell'articolo in esame.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, con riguardo al comma 1 (smaltimento in discarica di rifiuti urbani e speciali) evidenzia che la proroga si rende necessaria non solo in relazione alla mancanza di una adeguata presenza, a livello nazionale, di strutture impiantistiche alternative alla discarica, ma anche in considerazione dell'evoluzione normativa, che comunque impone di conferire in discarica solo il rifiuto trattato, onde evitare peraltro un incremento di flussi degli stessi rifiuti verso gli impianti esteri. La disposizione è necessaria per evitare conseguenze dovute alla mancanza di strutture adeguate a livello nazionale alternative alla discarica per tali tipologie di rifiuti. La RT afferma, inoltre, che la norma non comporta effetti finanziari negativi.
Con riferimento al comma 2 (Competenza comunale del ciclo di gestione differenziata dei rifiuti) viene ribadito il contenuto della norma e viene precisato che la disposizione non comporta oneri in quanto i costi del servizio trovano copertura nella determinazione della tariffa per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.
Con riguardo, infine, al comma 3 (trattamento rifiuti Campania in impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale) la RT ribadisce il contenuto della norma ed evidenzia che la proroga in esame consente la possibilità di smaltire rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle in cui sono stati prodotti. La disposizione non comporta oneri in quanto i costi del servizio trovano copertura nella determinazione della tariffa per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.
Al riguardo, con riferimento al comma 1, andrebbe confermata la compatibilità della proroga disposta dalla norma in esame con la normativa europea in materia, al fine di escludere l’applicazione di eventuali sanzioni. Per quanto concerne il comma 3 andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità di finanziare i predetti oneri a valere sulle tariffe, anche sotto il profilo dell’allineamento temporale tra i costi e le risorse per farvi fronte.
Con riguardo alla norma, introdotta al Senato, che proroga lo stato di emergenza ambientale nella regione Puglia (comma 3-bis), in assenza di dati ed elementi di valutazione tecnici, andrebbe chiarito quali attività debbano essere svolte dalla gestione commissariale in questione ed a valere su quali risorse.
Nulla da osservare con riguardo, infine, al comma 2.
Proroga termini in materia di beni culturali e turismo
La norma proroga ulteriormente al 31 dicembre 2014 il termine per completare l'adeguamento alla normativa anti-incendio per le strutture turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento anti-incendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 (commi 1 e 2).
All’attuazione della norma si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere procedurale e non comporta pertanto effetti finanziari.
Nulla da osservare per i profili di quantificazione.
Proroga termini nel settore delle telecomunicazioni
La norma proroga al 31 dicembre 2014 il divieto, per i soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.
Nulla da osservare per i profili di quantificazione.
Termini in materia di servizi pubblici locali
La norma, in deroga alla normativa vigente[78] in materia di adeguamento degli affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica non conformi alla normativa europea, nel caso in cui l’ente responsabile dell’affidamento del servizio abbia già avviato le procedure di affidamento[79], proroga la possibilità di gestione del servizio da parte dei gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. (comma 1).
La norma disciplina inoltre i poteri sostitutivi da parte del prefetto, con oneri a carico dell’ente inadempiente, in caso di mancato rispetto dei termini e delle procedure di affidamento e la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014 (commi 2 e 3).
Sono esclusi dall'applicazione della norma in esame il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, la gestione delle farmacie comunali (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica sottolinea il carattere ordinamentale delle disposizioni che non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.
In particolare, con riferimento al comma 2, la relazione afferma che l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto si verifica nel caso di mancata designazione nel termine del 31 dicembre 2014 dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, ovvero di mancata deliberazione dell'affidamento del servizio pubblico, entro il medesimo termine. In tal caso le spese per l'attività sostitutiva del Prefetto sono poste a carico dell'ente inadempiente.
Al riguardo, andrebbe valutata la compatibilità della proroga prevista dalla disposizione in esame con la normativa comunitaria in materia, al fine di escludere eventuali sanzioni.
PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA
Al riguardo, si segnala che le disposizioni prevedono l’utilizzo delle risorse di cui alle ordinanze del Presidente del consiglio n.3998 del 20 gennaio 2012, e n. 4023 del 15 maggio 2012, ancora nelle disponibilità dei Commissari straordinari. La congruità delle suddette risorse è stata confermata nel parere reso dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 24 gennaio 2014. A tale proposito, appare opportuno che il Governo confermi l’idoneità delle medesime risorse a provvedere anche agli interventi di cui al comma 2-ter, relativi alla proroga delle disposizioni relative al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo.
Con riferimento alla formulazione della disposizione in esame, si segnala che la stessa, a differenza di quanto previsto dal comma 1, fa riferimento alle «risorse dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1» che, tuttavia, fa riferimento a due ordinanze: la n.3998 e la n. 4023 del 2012. Al di là della sua formulazione letterale, comunque, la disposizione sembra riferirsi esclusivamente all’ordinanza n. 3998, giacché solo questa stanzia specifiche risorse per gli interventi relativi al naufragio della nave da crociera Costa Concordia. Al riguardo appare pertanto necessaria una conferma da parte del Governo.
Al riguardo, si segnala che le disposizioni prevedono l’utilizzo, nel limite di 1,4 milioni di euro per l’anno 2014, delle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, che assegnava, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte a legislazione vigente, una specifica quota del Fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che l’utilizzo di tali somme, originariamente destinate alla ricostruzione, per gli interventi previsti dal comma 6, relativi all’impiego di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione nel centro storico del comune de L’Aquila, non determini effetti negativi sui saldi di finanza pubblica con specifico riferimento ai differenti coefficienti di spendibilità degli interventi previsti.
Al riguardo, si segnala che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’economia e delle finanze del quale è previsto l’utilizzo, nella misura di 500.000 euro per l’anno 2015, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2018, reca le necessarie disponibilità.
Infine, si rileva l’opportunità, in conformità alla prassi vigente, di integrare la disposizione di copertura con la clausola che prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato, con propri decreti, ad adottare le occorrenti variazioni di bilancio.
Al riguardo, si segnala che le disposizioni prevedono l’utilizzo delle risorse di cui all’ordinanza del Presidente del consiglio n.3858 del 12 marzo 2010. Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca informazioni in merito alle disponibilità residue di cui alla suddetta ordinanza, anche al fine di verificare l’idoneità della copertura finanziaria tenuto conto degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Al riguardo, si segnala il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l’utilizzo (capitolo 3075 – Ministero dell’economia e delle finanze), nella misura di 1,7 milioni di euro per l’anno 2015, reca le necessarie disponibilità.
Al riguardo, si segnala che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) e di conto capitale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) dei quali è previsto l’utilizzo, nella misura complessiva di 1,2 milioni di euro per l’anno 2014, di 1 milione di euro per l’anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, recano le necessarie disponibilità. Appare, inoltre, opportuno, al fine di non incorrere in una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile, che il Governo chiarisca che gli interventi di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare di cui al comma 8-quater abbiano natura di parte corrente e che quelli relativi alla sorveglianza sulle aree marine protette di cui al medesimo comma abbiano, invece, natura di conto capitale.
Infine, si rileva l’opportunità, in conformità alla prassi vigente, di integrare la disposizione di copertura con la clausola che prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato, con propri decreti, ad adottare le occorrenti variazioni di bilancio.
Al riguardo, si segnala che il Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 – Ministero dell’economia e delle finanze), del quale è previsto l’utilizzo, nella misura di 22 milioni di euro per l’anno 2014 e di circa 18,337 milioni di euro per l’anno 2015, reca le necessarie disponibilità.
Al riguardo, si segnala che il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (capitolo 2230 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali), del quale è previsto l’utilizzo nella misura di 13 milioni di euro per l’anno 2014, reca le necessarie disponibilità.
Si osserva, sul piano formale, che sarebbe opportuno precisare che al relativo onere si provveda mediante “corrispondente” riduzione del citato Fondo.
Al riguardo, si segnala che il Fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi in favore di particolari categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica del 2012 (capitolo 4362 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali) del quale è previsto l’utilizzo nella misura di 35 milioni di euro per il 2013, reca le necessarie disponibilità.
ARTICOLO 9, comma 15-quinquies
Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se la riduzione in misura proporzionale degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, previsto nella misura di 1,3 milioni di euro per l’anno 2014 e di 4,7 milioni di euro per l’anno 2015, debba essere applicata facendo riferimento alle dotazioni iniziali dei seguenti stati di previsione: Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero degli affari esteri, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della salute.
Appare, inoltre, necessario che il Governo fornisca i dati relativi all’entità delle riduzioni che hanno interessato i suddetti accantonamenti relativi al fondo speciale di parte corrente. In particolare, con riferimento all’utilizzo di quota parte dell’accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, appare opportuno che il Governo chiarisca che le risorse residue siano idonee a garantire l’adempimento degli accordi internazionali già previsti a legislazione vigente.
Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca a quali risorse faccia riferimento la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 3, ossia se si tratti delle sole risorse finanziarie o anche di quelle umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
[1] Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 150 del 22 gennaio 2014.
[2] Decreto recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
[3] Ai sensi dell’articolo 57 del testo unico di cui al DPR n. 3/1957. Non trova quindi applicazione l’articolo 133, comma 3 del D. lgs. n. 217/2005 recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che pone l’onere per il trattamento economico del personale comandato a carico dell’amministrazione di destinazione.
[4] Art. 133, comma 1, del D. lgs. n. 217/2005.
[5] Data di entrata in vigore della legge 183/2010 che ha introdotto il comma 2-sexies.
[6] Articolo 30, comma 2-sexies, del D. Lgs. 165/2001, sopra richiamato.
[7] Articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 296/2006.
[8] Articolo 66, comma 3, del DL 112/2008.
[9] Articolo 3, comma 102, della legge 244/2007.
[10] Articolo 66, commi 9-bis, 13, 13- bis e 14, del DL 112/2008.
[11] Di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008.
[12] Articolo 1, comma 91, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013).
[13] Ciò in forza dell’articolo 2, comma 7, del DL 101/2013.
[14] Dall’articolo 2, comma 7, del DL 101/2013.
[15] Articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 95/2012.
[16] Si veda il resoconto della seduta 5ª Commissione n. 151 del 22 gennaio 2014.
[17] Comma 6, quinto (e ultimo) periodo.
[18] D.Lgs. n. 66/2010. Si ricorda che l’art. 2223 del Codice dell’ordinamento militare è stato oggetto, in passato di altri interventi di proroga. In particolare ci si riferisce all'art. 8, comma 1, lett. b), del DL n. 216/2011 (proroga termini 2012) e all’art. 1, comma 411, lett. a), della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).
[19] Ai sensi dell’art. 907 del Codice dell’ordinamento militare.
[20] Ai sensi del’art. 906 del Codice dell’ordinamento militare.
[21] “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
[22] Nel testo originario del provvedimento la proroga era disposta fino al 2016.
[23] Previsto dagli artt. 51, comma 2, lett. a), e 52, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 69/2001.
[24] Invece che nelle misure fisse stabilite a regime per legge.
[25] Tab. 1, nota [5] del D.lgs. n. 69/2001.
[26] Tab. M allegata alla legge n. 1137/1955.
[27] Inserita con l’approvazione dell’emendamento 1.500 (testo corretto) della Commissione.
[28] Introdotta mediante l’approvazione dell’emendamento 1.200 del Relatore.
[29] Nel corso della seduta della 5a Commissione n. 155 del 29 gennaio 2014 il rappresentante del Governo ha depositato l’integrazione della relazione tecnica oggetto della presente descrizione.
[30] Si veda il resoconto della seduta n. 155 della 5ª Commissione del 29 gennaio 2014.
[31] Si tratta, in particolare, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo DL 101/2013.
[32] Ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
[34] Anche in sede di riorganizzazione degli assetti amministrativi, realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del DL 95/2012.
[35] Derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del DL 269/2003.
[36] Con l’emendamento 1.300a (testo corretto) della Commissione.
[37] Nell'ambito della autorizzazione di spesa di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 59/1997).
[38] Si tratta delle seguenti ordinanze del Presidente del Consiglio: ordinanza n. 3998 del 20 gennaio 2012; articolo 2 dell’ordinanza n. 4023 del 15 maggio 2012.
[39] Di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (OPCM) 9 luglio 2010, n. 3887/2010.
[40] Il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a decorrere dal 2011 ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).
[41] Al quale fa rinvio l’art. 1, comma 4, dell’OPCM 9 luglio 2010, n. 3887/2010.
[42] Nota n. 3086 del 20 gennaio 2013.
[43] Data di entrata in vigore del decreto legge n. 74/2012.
[44] Fissato dall’art. 8, comma 7, del D.L. n. 74/2012.
[45] L’art. 16 dell’OPCM n. 3754 del 9 aprile 2009, al fine di impedire condotte criminose nell'ambito dei territori colpiti dal sisma, autorizza il Ministero della difesa, in deroga al contingente indicato dall'art. 7-bis, comma 1, del DL n. n. 92/2008, ad impiegare un ulteriore contingente di Forze armate per la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici in un numero non superiore a 700 unità.
[46] L’art. 23, comma 7, del DL n. 95/2012, ha prorogato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. l’Operazione “Strade sicure”, autorizzando, a tal fine per il 2013 la spesa di 72,8 milioni di euro, con specifica destinazione di 67 milioni di euro per il personale militare di cui al comma 74 e di 5,8 milioni di euro per il personale delle Forze di polizia impiegate nella medesima operazione, ai sensi del comma 75 dell’articolo 24.
[47] L’art. 14, comma 1, del DL n. 39/2009, al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione delle aree interessate dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, e gli altri interventi previsti dal medesimo decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013.
[48] Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con i Ministri dell’interno e della difesa.
[49] L’indennità onnicomprensiva, determinata ai sensi dell’ art. 20 della legge n. 128/2001, non deve essere, comunque superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia.
[50] In data 22 gennaio 2014. Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 150 del 22 gennaio 2014.
[51] Ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica).
[52] La norma fa espresso riferimento anche alle disposizioni di modifica, ampliamento ed integrazione di cui all’art. 1, c. 367 della legge n. 228/2012 e all’art.6, c. 2 e 3, del decreto legge n. 43/2013.
[53] Legge di stabilità per il 2014.
[54] A norma dell’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
[55] A norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
[56] Con l’emendamento 2.0.100 (testo corretto) della Commissione.
[57] Tale termine, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2013, con DPCM del 26 giugno 2013. Si evidenzia, altresì, che la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) aveva spostato il termine dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 (art. 1, comma 388 e tab. 2, n. 21).
[58] Con l’emendamento 3.0.1 (testo 3) Pezzopane.
[59] In base all'articolo 2, comma 3, del DL 40/2010 ed alle successive norme di proroga (da ultimo, l'articolo 1, comma 1, del DPCM 26 giugno 2013).
[60] Disposta dall’art. 33-quinquies del DL n. 179/2012.
[61] Con l’emendamento 4.48 (testo 4) della Commissione.
[62] Nota del 20.1.2014 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
[63] “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.”
[64] “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”
[65] “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”.
[66] Da emanarsi entro 90 giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l’Aifa.
[67] Convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.
[68] V. dossier n. 672, parte II (Profili finanziari), del 31 luglio 2012, predisposto dal Servizio Bilancio e Servizio Studi della Camera dei deputati per l’esame del ddl di conversione del D.L. 95/2012 (A.C. 5389).
[71] Nota della RGS del 22 gennaio 2014.
[72] Disposta dall’articolo 1, comma 388, n. 26, della legge n. 288/2012.
[73] Introdotta con emendamento 9.71 approvato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato il 29 gennaio 2014.
[74] I soggetti a carico devono realizzare un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro; i soggetti che beneficiano della detrazione non devono godere, nel Paese di residenza, di benefici fiscali per carichi familiari.
[75] Il suddetto termine prima dell’intervento di proroga in esame, è stato differito prorogato al 31 dicembre 2013, dall’art. 1, comma 2, del DL n. 1/2013.
[76] Si rammenta che l’art. 1, comma 1, del DL n. 1/2013, prevede che a partire dalla data di scadenza del suddetto termine si applicano le disposizioni di cui all’art. 14, comma 27, lett. f), del DL 78/2010, che prevedono che siano funzioni fondamentali dei comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
[77] Già prorogato dall’art. 1, comma 3, del DL n. 2/2012 al 31 dicembre 2013.
[78] Di cui all'articolo 34, comma 21, del decreto-legge n. 179 del 2012.
[79] Pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo 34.