Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (C.1682) DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
Riferimenti:
AC N. 1682/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 36
Data: 16/10/2013
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2013 0101   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XI-Lavoro pubblico e privato
Altri riferimenti:
DL N. 101 DEL 31-AGO-13     

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1682

 

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

 

(Conversione in legge del DL 101/2013

Approvato dal Senato – A.S. 1015)

 

 

 

 

 

N. 36 – 16 ottobre 2013

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1682

Titolo breve:

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

 

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

commissioni riunite i e ii

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

 

Sisto e Damiano

Gruppo:

rispettivamente PdL e PD

 

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

commissioni riunite i e ii

 

Oggetto:

 

 

 

 


INDICE

 

 

 

ARTICOLO 1, commi da 1 a 9. 7

Ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e per consulenze. 7

ARTICOLO 1, commi da 9-bis  a 9-sexies. 10

Graduatorie ad esaurimento dei docenti di religione cattolica.. 10

ARTICOLO 2, commi 1, 3 e 6. 10

Assorbimento delle eccedenze di personale delle pubbliche amministrazioni 10

ARTICOLO 2, comma 2. 13

Spese di personale degli ordini e dei collegi professionali 13

ARTICOLO 2, commi 4 e 5. 14

Disciplina applicabile in materia di accesso alla pensione. 14

ARTICOLO 2, comma 7. 16

Regolamenti di organizzazione delle pubbliche amministrazioni. 16

ARTICOLO 2, commi 8, 8-ter e 8-quater.. 16

Conferimento degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni tenute alla riduzione degli assetti amministrativi 16

ARTICOLO 2, comma 8-bis. 20

Proroga termini per incarichi dirigenziali nelle province. 20

ARTICOLO 2, comma 8-quinquies. 21

Comitato per la verifica delle cause di servizio.. 21

ARTICOLO 2, comma 9. 21

Dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del consiglio.. 21

ARTICOLO 2, commi 10 e 11. 22

Rilevazione dei dati relativi al personale delle pubbliche amministrazioni 22

ARTICOLO 2, comma 12. 24

Assunzioni di personale del Ministero dei beni e delle attività culturali 24

ARTICOLO 2, comma 13. 25

Assunzione di dirigenti presso l’AGEA.. 25

ARTICOLO 2, comma 13-quater.. 26

Attribuzione di funzioni dirigenziali da parte dell’AIFA.. 26

ARTICOLO 3, comma 1. 28

Transito di personale al Ministero della giustizia.. 28

ARTICOLO 3, comma 7-bis. 30

Cessazione dei dirigenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni 30

ARTICOLO 3-bis. 31

Revisione dei contratti di servizio fra pubbliche amministrazioni e società controllate  31

ARTICOLO 4, commi 1 e 2. 31

Utilizzo di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni 31

ARTICOLO 4, commi da 3 a 6, primo periodo, e commi da 6-quater a 8. 33

Stabilizzazione di personale già utilizzato dalle amministrazioni pubbliche. 33

ARTICOLO 4, comma 6, secondo periodo, e commi 6-bis e 6-ter.. 37

Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalla CONSOB.. 37

ARTICOLO 4, commi 9 e 9-bis. 39

Autorizzazione alla proroga dei contratti a tempo determinato dei precari cosiddetti “storici”  39

ARTICOLO 4, comma 9-ter.. 40

Stabilizzazione di personale presso il Ministero dell’interno.. 40

ARTICOLO 4, comma 10. 42

Applicazione delle norme sulla stabilizzazione agli enti territoriali e del SSN.. 42

ARTICOLO 4, comma 10-bis. 43

Liste speciali dei medici dell’INPS. 43

ARTICOLO 4, comma 11. 43

Delimitazione dell’ambito applicativo delle disciplina comunitaria sul lavoro a tempo determinato   43

ARTICOLO 4, comma 12. 44

Non applicabilità di limiti di spesa vigenti alle aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi scolastici e dell’infanzia.. 44

ARTICOLO 4, commi 13 e 14. 45

Proroga di contratti a tempo determinato stipulati nei comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009  45

ARTICOLO 4, comma 15. 47

Diritti di segreteria per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di magistrati 47

ARTICOLO 4, comma 16-ter.. 47

Distribuzione delle facoltà assunzionali tra le Camere di commercio.. 47

ARTICOLO 4-bis. 48

Disciplina delle IPAB e delle aziende di servizio.. 48

ARTICOLO 4-ter.. 49

Profili pensionistici per le donazioni di sangue. 49

ARTICOLO 5. 51

Trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance. 51

ARTICOLO 6. 52

Controlli aeroportuali e sulle concessionarie autostradali 52

ARTICOLO 7, commi 1 e 2. 60

Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio di testimoni di giustizia.. 60

ARTICOLO 7, commi da 3 a 5. 61

Commissioni mediche dell’amministrazione della pubblica sicurezza.. 61

ARTICOLO 7, commi 6 e 7. 63

Assunzioni obbligatorie di categorie protette da parte di pubbliche amministrazioni 63

ARTICOLO 7, comma 8. 65

Credito di imposta per assunzioni di lavoratori detenuti o internati 65

ARTICOLO 7, comma 9. 66

Facoltà assunzionali nell’Avvocatura dello Stato.. 66

ARTICOLO 7, comma 9-bis. 67

Attività sindacale nella Polizia di Stato.. 67

ARTICOLO 7, commi  da 9-ter  a 9-quinquies. 68

Disposizioni su associazioni di protezione sociale ed INAIL. 68

ARTICOLO 8. 70

Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.. 70

ARTICOLO 9. 74

Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali all’estero.. 74

ARTICOLO 9-bis. 79

Revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri 79

ARTICOLO 10, commi da 1 a 10. 81

Potenziamento delle politiche di coesione. 81

ARTICOLO 10, commi 14-bis e 14-ter.. 87

Attività di supporto di Invitalia Spa nell’attuazione delle politiche di coesione. 87

ARTICOLO 11, commi 1-13. 87

Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) 87

ARTICOLO 11, comma 14. 92

Divieto di traslazione sui prezzi al consumo della “Robin Tax”. 92

ARTICOLO 11, comma 14-bis. 93

Personale del Corpo forestale dello Stato.. 93

ARTICOLO 12, commi 1-5 ter  e commi 6-7. 93

Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale. 93

ARTICOLO 12, commi 5-quater  e 5-quinquies. 96

Commissariamento delle imprese di interesse strategico.. 96

PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA.. 98

ARTICOLO 2, comma  13. 98

ARTICOLO 2, comma  13-quater.. 98

ARTICOLO 4, comma  9-ter.. 99

ARTICOLO 6, comma  4. 99

ARTICOLO 8, commi  3 e 5-bis.. 100

ARTICOLO 10, comma  6. 100

ARTICOLO 11, comma  8. 100



PREMESSA

 

Il provvedimento, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante norme urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

Il testo iniziale è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari[1]. Nel corso dell’esame presso il Senato il Governo ha trasmesso ulteriori relazioni tecniche e note, anche riferite agli emendamenti in discussione. Di questa documentazione si dà conto nel presente Dossier. Al momento della sua predisposizione non risultano invece pervenuti la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo aggiornati alla luce delle modifiche approvate dal Senato.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla documentazione richiamata, nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLO 1, commi da 1 a 9

Ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e per consulenze

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 l’efficacia delle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 143 della legge n. 228/2012[2]. Tale comma vieta alle amministrazioni pubbliche[3] di acquistare autovetture o di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. E’ inoltre dettata una norma  interpretativa dell’articolo 5, comma 2 del decreto legge n. 95/2012.  Il citato comma 2  stabilisce che a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite, in base al testo in esame, è calcolato considerando la spesa sostenuta nel 2011 al netto degli esborsi effettuati per l’acquisto di autovetture (comma 1).

Si prevede, altresì, che le amministrazioni che non adempiano agli obblighi già vigenti di comunicazione[4] in materia di autovetture di servizio, posti dall'art. 5 del D.P.C.M. del 3 agosto 2011[5], sono assoggettate, a decorrere dal 2014, ad un ulteriore limite di spesa.  Per tali amministrazioni il limite è pari all'60 per cento del limite di spesa previsto per il 2013 in materia di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché di acquisto di buoni taxi (comma 2).

Si prevede, infine, che gli atti ed i contratti adottati in violazione del divieto e dei limiti di cui ai commi 1 e 2 siano nulli, costituiscano illecito disciplinare e siano soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a cinquemila euro a carico del responsabile della violazione[6] (comma 3).

Si demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di modalità e limiti ulteriori di impiego delle autovetture di servizio in attuazione delle norme di cui ai precedenti commi da 1 a 3 (comma 4). Nei casi in cui è ammesso l’acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d’esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni (comma 4-bis).

Le norme dispongono anche che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche[7] non può essere superiore all’80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Tale ultima disposizione aveva, a sua volta, stabilito che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.  La disposizione non si applica alle università, agli enti e le fondazioni di ricerca, agli organismi equiparati e agli istituti culturali (comma 5).

Il testo originario del decreto stabiliva che il limite della spesa annua per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non potesse essere superiore al 90 per cento del limite di spesa fissato per l’anno 2013. La proposta emendativa di modifica[8] è corredata di relazione tecnica[9] la quale afferma che le norme incidono sul limite di spesa annuo per studi e consulenze riducendolo rispetto a quanto previsto nel testo originario. La disposizione è, dunque, diretta a realizzare maggiori risparmi per le amministrazioni incluse nel conto consolidato. Tali risparmi, quantificabili a consuntivo, non sono scontati sui saldi come peraltro avvenuto per con riferimento al testo originario della norma.

Si stabilisce che nel bilancio di previsione delle pubbliche amministrazioni siano previsti specifici capitoli di bilancio per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi contemplati da disposizioni di legge o regolamentari (comma 6).

Si prevede che gli atti ed i contratti adottati in violazione del limite di cui al comma 5 siano nulli, costituiscano illecito disciplinare e siano soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a cinquemila euro a carico del responsabile della violazione[10] (comma 7).

E’ stabilito, infine, che il Dipartimento della funzione pubblica ed il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possono disporre visite ispettive al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le eventuali irregolarità riscontrate (comma 8).

Un emendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato ha stabilito che resta fermo per gli Enti di previdenza di diritto privato quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa, dall'articolo 10-bis, del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76 (comma 8-bis).

Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonché principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (comma 9).

 

La relazione tecnica si limita, in sostanza, a ribadire il contenuto delle norme. Afferma, inoltre, che con l’articolo in esame si intende perseguire ulteriori riduzioni  della spesa delle pubbliche amministrazioni nel solco già tracciato con i precedenti provvedimenti di spending review. Gli effetti di risparmio conseguenti dall’applicazione delle norme in esame saranno rilevabili solo a consuntivo.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato che – come rilevato dalla relazione tecnica – i risparmi connessi all’applicazione delle norme dovrebbero essere verificabili a consuntivo. Ciò premesso, si osserva tuttavia che risulterebbe comunque utile disporre di dati in ordine all’ammontare delle spesa per auto di servizio e per consulenze che si intende ridurre, nonché in ordine agli effetti di risparmio attesi dalle norme in esame.

 

ARTICOLO 1, commi da 9-bis  a 9-sexies

Graduatorie ad esaurimento dei docenti di religione cattolica

Le norme stabiliscono che le graduatorie di merito del primo concorso per insegnati di religione cattolica bandito dopo l’entrata in vigore della legge 18 luglio 2003, n. 186[11] sono trasformate in graduatorie ad esaurimento (comma 9-bis). Tali graduatorie sono utilizzate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche del personale docente di religione cattolica per l'assunzione a tempo indeterminato (commi 9-ter e 9-quater).

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale docente di religione cattolica si applicano, fra l’altro, le disposizioni che trattano delle procedure di autorizzazione alle assunzioni previste dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (comma 9-sexies).

 

La relazione tecnica, integrata nel corso dell’esame presso il Senato[12] afferma che la proposta si limita a disciplinare le modalità di reclutamento degli insegnanti di religione, lasciando del tutto invariato il regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, e pertanto, non determina oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica ribadisce che  la programmazione delle assunzioni avviene secondo il regime ordinario e che rimane ferma la prescritta autorizzazione con decreto de! Presidente della Repubblica.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

ARTICOLO 2, commi 1, 3 e 6

Assorbimento delle eccedenze di personale delle pubbliche amministrazioni

Le norme prevedono una serie di modifiche all’articolo 2, comma 11, del decreto legge n. 95/2012, che definisce le procedure volte a riassorbire le posizioni soprannumerarie che si sono create in esito alla riduzione delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2.

La formulazione previgente dell’alinea del comma 11 prevedeva che, in caso di soprannumero, si determinasse il divieto di effettuare assunzioni e si attivassero  le procedure di mobilità, nonché altre procedure volte ad assorbire i soprannumero. Tra queste era previsto [comma 11, lettera a)] il collocamento in pensione anticipata di coloro che avessero maturato i requisiti previsti dalla disciplina previgente la riforma Fornero[13] entro il 31 dicembre 2014. La nuova formulazione, invece, consente alle amministrazioni di assumere in presenza di unità soprannumerarie: le assunzioni potranno però essere effettuate solo nelle aree non interessate dal soprannumero; inoltre la relativa spesa dovrà essere ridotta di un importo equivalente ai maggiori oneri da pensionamento derivanti dall’applicazione della procedura di cui al comma 11, lettera a) (=riassorbimento di posizioni soprannumerarie attraverso il pensionamento anticipato). La nuova formulazione prevede inoltre che i requisiti per il pensionamento anticipato possano essere maturati anche per tutto il 2015, ossia fino al 31 dicembre quell’anno, modificando conseguentemente il limite temporale fissato dalla precedente formulazione della citata lettera a) [articolo 1, comma 1, lettera a), punti 1) e 2)].

Si detta, inoltre una norma di interpretazione autentica del medesimo comma 11, lettera a), la quale chiarisce che le amministrazioni, nei limiti del soprannumero, procedono alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che possano godere della decorrenza del trattamento pensionistico in base alle medesime norme (comma 6).

Le ulteriori modifiche al comma 11 ed al comma 12 del medesimo articolo  prevedono che:

         il piano delle cessazioni dal servizio che le amministrazioni pubbliche devono predisporre per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie sia redatto entro il 31 dicembre 2013[14] e non entro il 31 dicembre 2012 come previsto in precedenza [modifica dell’articolo 2, comma 11, lettera b) del decreto legge n. 95/2012 come riformulato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) punto 3)]);

         l’individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a). La precedente formulazione prevedeva due anni di tempo [l’articolo 2, comma 11, lettera c) del decreto legge n. 95/2012 come riformulato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) punto4)]);

         per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al citato comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre 2013. La precedente formulazione fissava come termine il 30 giugno 2013 [modifica dell’articolo 2, comma 12 del decreto legge n. 95/2012 come riformulato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) punto 5)]).

Infine è stato riformulato l’articolo 14, comma 7 del decreto legge n. 95/2012. La modifica ha confermato che le cessazioni dal servizio disposte in applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Tuttavia, innovando la legislazioni vigente, si è previsto che l’esclusione dal calcolo ha effetto solo limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti  per il pensionamento dalla vigente normativa in materia[15]. Tale modifica coordina il testo del citato articolo 14 con la nuova formulazione dell’articolo 2, comma 11 del decreto legge n. 95/2012 recata dal testo in esame [articolo 1, comma 1, lettera b)].

Si disciplinano i casi in cui sia stata dichiarata l’eccedenza di personale, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 14, del decreto legge n. 95/2012, ossia l’eccedenza dovuta a ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione. In tale caso è stabilito, fra l’altro, che le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione (comma 3).

 

La relazione tecnica afferma che l’adeguamento dei termini recati dall’articolo 2, comma 11 del decreto legge n. 95/2012 si è  reso necessario per la completa attuazione della procedura ivi prevista. L’adeguamento medesimo non determina nuovi o maggiori oneri atteso che:

         gli effetti connessi all'impatto iniziale della misura sono già stati scontati in sede del predetto provvedimento (relativamente ai soggetti che hanno maturato i requisiti al pensionamento entro il 31 dicembre 2011);

         come specificato in sede di relazione tecnica allegata al decreto legge n. 95/2012, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti al pensionamento dal 1° gennaio 2012, la maggiore spesa pensionistica conseguente dalla disposizione può essere considerata compensata dalla minore spesa per redditi da lavoro dipendente da corrispondere (tenuto conto della sostanziale corrispondenza dei relativi periodi temporali);

         resta confermata la disciplina che sterilizza gli effetti in termini di buonuscita/TFR non prevedendo l'anticipo dell'erogazione della stessa.

Per le medesime ragioni si escludono conseguenze finanziarie anche in relazione alle norme recate dal successivo comma 3.

La relazione tecnica ribadisce, altresì, che le disposizioni recate dal comma 1 consentono alle amministrazioni che presentano posizioni soprannumerarie in alcune aree e vacanze in altre, di procedere ad assunzioni. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri, atteso che il margine assunzionale è subordinato alle ordinarie facoltà assunzionali ed al congelamento di posti corrispondenti al valore finanziario delle posizioni soprannumerarie che saranno assorbite mediante prepensionamento.

In ogni caso, l'autorizzazione ad assumere è valutata dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze previa presentazione, da parte delle amministrazioni interessate, di un piano di assorbimento delle eccedenze tale da garantire la compatibilità delle assunzioni stesse con gli equilibri di finanza pubblica.

Si interviene altresì sulla normativa vigente in materia di risparmi da cessazioni. In particolare, l'attuale normativa prevede che le cessazioni dal servizio legate a prepensionamenti non vengono conteggiate ai fini della determinazione del risparmio da

utilizzare per individuare il budget assunzionale. La proposta consente di utilizzare tali cessazioni nel momento in cui le stesse possono essere calcolate come tali sulla base del regime pensionistico ordinario introdotto dal decreto legge n. 201/2011.

Con riferimento alle norme recate dal comma 6, la relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione non comporta oneri e a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

Al riguardo non si hanno rilievi da formulare.

 

 

ARTICOLO 2, comma 2

Spese di personale degli ordini e dei collegi professionali

Le norme prevedono che gli ordini e i collegi professionali sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, che prevede una riduzione delle piante organiche.  Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i tali enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche incluse nell'elenco ISTAT ai fini della compilazione del conto economico della PA si adeguano, per le spese di personale, alle politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione della spesa fissate dalla medesima legge n. 296/2006 (comma 2).

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione esclude dalle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. n. 95 del 2012 gli ordini e collegi professionali. Dall'esclusione non derivano, secondo la relazione tecnica, effetti onerosi, atteso che i risparmi riconducibili alle riduzioni del citato art. 2 non sono stati scontati nei saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, si osserva che già in passato sono state introdotte nell’ordinamento disposizioni concernenti la spesa di personale degli ordini e dei collegi professionali. Le norme vengono introdotte valutando la circostanza che tali enti sono considerati enti pubblici. A tal proposito si rileva che, da un lato, l’elenco delle pubbliche amministrazioni formato dall’Istat non include alcuni soggetti (come, ad esempio, il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti) che tuttavia fanno parte dell’elenco formato dal Ministero della funzione pubblica e pubblicato sul web[16], che enumera le amministrazioni che appartengono al comparto enti pubblici non economici. Appare, pertanto, opportuno che sia chiarito se l’elenco Istat sia da considerarsi esaustivo, considerato che l’inclusione (o l’esclusione) di un ente da tale elenco è considerata elemento rilevante per valutare l’effetto finanziario delle disposizioni recate dai testi di volta in volta posti all’esame della Commissione bilancio. 

 

 

ARTICOLO 2, commi 4 e 5

Disciplina applicabile in materia di accesso alla pensione

Le norme stabiliscono che l'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24 (comma 4).

Inoltre l'articolo 24, comma 4 del decreto legge n. 201/2011 nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia. Tale limite non è superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale la pubblica amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione (comma 5).

 

La relazione tecnica afferma che l'interpretazione autentica si rende necessaria per chiarire, evitando lo sviluppo di contenzioso, il regime applicabile ai lavoratori che hanno conseguito il requisito a pensione entro il 2011 e la salvezza dei limiti ordinamentali per i dipendenti pubblici.

L'interpretazione in questione è conforme all'orientamento che è stato espresso nella circolare n. 2 del 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, condivisa con il Ministero dell'economia, il Ministero del lavoro e l'INPS, che è stata annullata in parte dal TAR Lazio. Qualora l'orientamento giurisprudenziale si consolidasse - prosegue la relazione tecnica - vi sarebbe il rischio che, non potendosi opporre il limite ordinamentale per la cessazione dal servizio, i pubblici dipendenti possano pretendere di rimanere in servizio fino a 70 anni (età anagrafica stabilita in generale dal menzionato articolo 24, comma 4), con evidenti ripercussioni negative sull'organizzazione delle PA, che sono in fase di riduzione delle dotazioni organiche. Peraltro, la presenza di altre pronunce favorevoli invece all'orientamento espresso nella citata circolare evidenzia proprio la necessità di intervenire legislativamente, onde evitare il proliferare di ulteriore contenzioso dannoso per le amministrazioni.

 

Al riguardo, rinviando quanto osservato dalla 5° Commissione bilancio del Senato in sede di emanazione del parere[17] con riferimento alle norme in esame, si rileva che le norme risultano essere prive di effetti finanziari solo se meramente ricognitive della prassi applicativa in essere. Diversamente dovrebbe essere chiarito se l’interpretazione autentica non determini un ampliamento di benefici previdenziali con possibili ricadute in relazione all’anticipazione dell’erogazione della indennità di buona uscita. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 2, comma 7

Regolamenti di organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Le norme integra la disciplina concernente la riduzione degli assetti amministrativi recata dall’articolo 2, del decreto legge n. 95/2012. In particolare si stabilisce che le amministrazioni pubbliche interessate devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i conseguenti regolamenti di organizzazione. In caso di mancata adozione, i soggetti predetti non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Per i Ministeri il termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.

L’ultimo periodo del comma 7, dispone il differimento, al 31 dicembre 2013,  del termine per l’operatività del procedimento semplificato di adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri, disciplinato dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge n. 95/2012.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e da esse non derivano nuovi o maggiori oneri.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 2, commi 8, 8-ter e 8-quater

Conferimento degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni tenute alla riduzione degli assetti amministrativi

La norma stabilisce che le amministrazioni tenute alla riduzione degli assetti amministrativi in applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, al termine degli interventi di riorganizzazione previsti a norma del precedente comma 7 dell’art. 2 del DL 101/2013 in esame, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001. Sono, peraltro, salvaguardati[18], fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95/2012, mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina di seguito descritta.

Per salvaguardare i rapporti in essere, in primo luogo si prevede la costituzione in via provvisoria ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2014, di un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire a norma dell’articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 165/2001 (ossia incarichi per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali) per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Tale contingente si riduce progressivamente:

con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le ipotesi di pensionamento anticipato a determinate condizioni (in applicazione dell’art. 2, co. 11, lett. a), del decreto legge n. 95/2012);

con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione.

Si impone comunque di rispettare i limiti fissati dall'articolo 19, commi 5-bis[19] e 6, del decreto legislativo n. 165/2001, che trattano degli incarichi dirigenziali che possono essere conferiti a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica. Detti limiti devono essere calcolati sulla base della dotazione organica ridotta.

È fatta inoltre salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi di dirigente generale conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali apicali[20], è stabilito che il valore degli incarichi conferibili a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, determinato in applicazione delle percentuali previste dall’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, se non intero, è arrotondato all'unità superiore (comma 8).

La legislazione vigente prevede l’arrotondamento all’unità più prossima ossia per difetto per valori della parte decimale inferiori a 0,5.

Con un emendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato[21] è stata aumentata la percentuale dei dirigenti esterni che possono essere nominati purché dipendenti da altre pubbliche amministrazioni o da organi costituzionali. La normativa vigente prevede che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che procede, purché dipendenti da un’altra pubblica amministrazione ovvero da organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Le percentuali indicate sono elevate, rispettivamente, al 15 ed al 10 per cento (comma 8-ter).

Le percentuali indicate sono ulteriormente elevabili ma solo riducendo il numero di incarichi conferiti a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni.

Un’ulteriore modifica approvata nel corso dell’esame presso il Senato[22] integra l’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 che tratta dei requisiti soggettivi richiesti ai dirigenti selezionati tra i soggetti che non sono dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Tra i requisiti soggettivi che si richiedono come condizioni per il conferimento, è previsto, in alternativa ad altri, il possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria. La novella specifica che la formazione universitaria richiesta “non può essere inferiore al possesso del diploma di laurea (comma 8-quater).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del decreto, (comma 8), ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri trattandosi di unità di personale in servizio per le quali l'onere del trattamento economico è già sostenuto.

Nel corso dell’esame presso il Senato, la relazione tecnica è stata integrata[23] al fine di considerare la disposizione recata dal comma 8-ter, che aumenta la percentuale dei dirigenti esterni che possono essere nominati purché dipendenti da altre pubbliche amministrazioni o da organi costituzionali La relazione tecnica afferma che viene  ampliata la quota per il conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche se non appartenenti ai ruoli dirigenziali delle amministrazioni interessate, posti in posizione di comando o fuori ruolo, a detrazione delle quote previste per gli incarichi a tempo determinato conferiti a soggetti esterni all'amministrazione. La norma, secondo la relazione tecnica, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri. Infatti, l’aumento delle percentuali di utilizzo di dirigenti in posizione di comando non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si ha solo uno spostamento dell'onere retributivo dall'amministrazione titolare del rapporto di lavoro all'amministrazione utilizzatrice.

 

Al riguardo si rileva preliminarmente che la relazione tecnica allegata all’articolo 2 del decreto legge n. 95/2012 afferma che dalle misure di riduzione degli uffici e delle strutture previste dal tale articolo possono derivare effetti di riduzione della spesa verificabili a consuntivo. Dal momento che le norme in esame attenuano gli effetti di riduzione degli assetti amministrativi originariamente previsti, dovrebbe essere fornita assicurazione, visto il tempo trascorso dalla data di entrata in vigore delle norme recate dal citato decreto legge, che i risparmi riscontrati, anche con metodo indiretto basato sulla  rilevazione statistica degli andamenti di spesa, non siano stati inglobati nei tendenziali. Su tale punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo. 

Inoltre, non si concorda con quanto esplicitato dalla relazione con riferimento alle disposizioni recate dal comma 8-ter. Si fa riferimento, in particolare all’ipotesti che l’aumento delle percentuali di utilizzo di dirigenti in posizione di comando non determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si avrebbe solo uno spostamento dell'onere retributivo dall'amministrazione titolare del rapporto di lavoro all'amministrazione utilizzatrice. Tale affermazione non tiene conto che:

          la norma considera anche la possibilità che la persona selezionata sia collocata fuori ruolo. In tal caso l’utilizzo dell’unità di personale come dirigente non preclude all’amministrazione cedente di utilizzare la posizione resasi vacante;

          un maggior ricorso a personale non appartenente all’amministrazione di utilizzo potrebbe comportare, in determinati casi, una maggiore spesa. Infatti, in caso di nomina a dirigente di un proprio dipendente, l’onere per retribuzione è pari al compenso del dirigente al netto della retribuzione non più corrisposta al medesimo dipendente per lo svolgimento delle mansioni svolte prima della promozione. Nel caso di nomina di un dirigente “esterno”, invece, si danno casi in cui l’onere sostenuto dall’amministrazione ricevente, pari all’intero importo della retribuzione erogata, non è parzialmente compensato dalla diminuzione degli oneri per retribuzioni dell’amministrazione cedente: tale ipotesi si concretizza nei casi in cui il soggetto chiamato rivestiva, nell’amministrazione cedente, una posizione apicale indefettibile (ad esempio un Capo di Dipartimento) per il corretto funzionamento della struttura. Gli stanziamenti di bilancio dell’amministrazione cedente non sono ridotti e la stessa procede alla selezione di una nuova figura dal preporre alla posizione apicale lasciata libera.

Parimenti appare onerosa la disposizione che stabilisce, che nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali apicali[24], il valore degli incarichi conferibili a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, determinato in applicazione delle percentuali previste dall’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, se non intero, è arrotondato all'unità superiore. Anche tale disposizione, potenzialmente, incrementa il numero dei contratti dirigenziali stipulati con “esterni” che, come già accennato, sono più onerosi di quelli conferiti a soggetti in servizio presso l’amministrazione procedente. Anche su tali aspetti appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 2, comma 8-bis

Proroga termini per incarichi dirigenziali nelle province

La norma dispone che - nelle more del completamento del processo di riforma delle province e nel rispetto del patto di stabilità interno, nonché della vigente normativa di contenimento della spesa di personale - siano fatti salvi sino al 31 dicembre 2014 gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 già in atto alla data di entrata in vigore del DL in esame, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente.

 

La norma non risulta corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che l’assenza di possibili effetti onerosi appare subordinata alla condizione che la proroga in esame si configuri come una mera facoltà per le province e non come un diritto riconosciuto ai soggetti interessati. In proposito andrebbe acquisita una conferma del Governo.

 

ARTICOLO 2, comma 8-quinquies

Comitato per la verifica delle cause di servizio

Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato[25], dispongono che il Comitato per la verifica delle cause di servizio di cui all’articolo 2, comma 1-octies, del decreto legge n. 225/2010 (chiamato ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione dei dipendenti pubblici) sia prorogato, nell'attuale composizione, fino al 31 dicembre 2015 (in luogo del 31 dicembre 2013).

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’articolo 2, comma 1-octies, del decreto legge n. 225/2010 di cui si dispone la proroga già reca una clausola di invarianza.

 

ARTICOLO 2, comma 9

Dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del consiglio

Le norme recano l’interpretazione autentica dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 303/1999, in base al quale le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle singole strutture.

L’interpretazione proposta afferma che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza.

Un emendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato[26] ha integrato il testo della norma stabilendo che la disposizione interpretativa non può determinare un incremento degli incarichi attualmente attribuibili a dirigenti non appartententi ai ruoli della Presidenza.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è di interpretazione autentica e che dalla medesima non derivano nuovi o maggiori oneri.

 

Al riguardo dovrebbero essere fornite indicazioni circa la concreta portata dell’interpretazione autentica proposta, se cioè l’effetto perseguito è volto a diminuire il numero dei dirigenti che possono essere assunti (computo delle posizioni al fine del raggiungimento del limite degli incarichi conferibili in base alla pianta organica). La modifica al testo del comma apportata nel corso dell’esame al Senato sembrerebbe, infatti, finalizzata 100ad escludere la possibilità di  sia aumentare il numero degli incarichi conferibili a soggetti esterni (computo delle posizioni ai fini del rispetto del limite degli incarichi conferibili agli esterni. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 2, commi 10 e 11

Rilevazione dei dati relativi al personale delle pubbliche amministrazioni

Le norme prevedono, a decorrere dal 1º gennaio 2014, l’assoggettamento di tutte le amministrazioni pubbliche censite di cui all’elenco ISTAT[27] al controllo del costo del lavoro, previsto dall’articolo 60 del D.Lgs. 165/2001. Sono esclusi dal controllo gli organi costituzionali e, come specificato nel corso dell’esame al Senato[28], gli organi di rilievo costituzionale  (comma 10).

E’ disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la modifica dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 165/2001 che disciplina la rilevazione del costo del lavoro negli enti pubblici e nelle aziende che producono servizi di pubblica utilità. Con la novella le previsioni sono estese alle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni e diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate (comma 11).

 

La relazione tecnica afferma che il controllo del costo del lavoro delle amministrazioni pubbliche avviene tramite l'invio, previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, del conto annuale delle spese sostenute per il personale. Tale obbligo è attualmente stabilito solo per gli enti destinatari del citato decreto legislativo e, quindi, non ricade sulla totalità delle amministrazioni pubbliche. Per tale motivo, la Corte dei Conti nella sua Relazione annuale 2013 sul costo del lavoro pubblico ha sottolineato l'esigenza di "... ricomprendere nelle rilevazioni dell'IGOP - attualmente limitate ai soli enti destinatari del decreto legislativo n. 165/2001 - tutte le amministrazioni censite dall'ISTAT, in quanto a

queste fanno riferimento le recenti misure dì contenimento della spesa dì personale". In tal senso, la disposizione di cui al comma 10 è volta a rendere obbligatorio per tutte le amministrazioni di cui all’elenco ISTAT, ad eccezione degli organi costituzionali, l'invio dei dati per il conto annuale.

Con la disposizione di cui al comma 11 si intende rilevare, con riferimento alle società non quotate, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società controllate dalle stesse società emittenti, partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni, l'entità del personale impiegato da tali organismi ed il relativo trattamento economico. Lo strumento per porre in essere tale attività è stato individuato nel conto annuale, nelle modalità previste dall'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in vigore per gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità. Le disposizioni non comportano, secondo la relazione tecnica, oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda infine che la 5° Commissione del Senato ha espresso parere contrario[29] ai sensi dell’articolo 81, della Costituzione sulla lettera a) della proposta emendativa 2.1000 che esclude gli organi di rilevanza costituzionale dalle rilevazioni concernenti la spesa per redditi da lavoro dipendente. Parere negativo su tale parte della proposta era stato espresso anche dal rappresentante del Governo[30].

 

Al riguardo, si osserva che le norme in esame prevedono, un ampliamento del numero degli enti i cui dati devono essere rilevati al fine di attuare il monitoraggio della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni. A tal proposito appare opportuno che il Governo confermi che la Ragioneria generale dello Stato possa gestire la maggior mole di dati utilizzando le sole dotazioni strumentali, finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all’esclusione degli organi a rilevanza costituzionali dal novero degli enti il cui costo del lavoro è soggetto a monitoraggio si rileva che tale esclusione, pur non avendo una diretta rilevanza finanziaria, opera nel senso opposto rispetto alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, e richiamate dalla relazione tecnica, e rende più complesso l’effettivo monitoraggio dell’andamento delle spese di personale nella pubblica amministrazione.

Si rileva, peraltro, che attualmente le spese di personale degli organi a rilevanza costituzionale sono oggetto di rilevazione. 

 

ARTICOLO 2, comma 12

Assunzioni di personale del Ministero dei beni e delle attività culturali

Le norme prevedono che al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo continuano ad applicarsi anche per gli anni 2013 e 2014 le disposizioni dettate dall’articolo 30, comma 8, del decreto-legge n. 201/2011. Tale articolo dispone, in via generale, la disapplicazione delle disposizioni recate dall’articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto legge n. 194/2009 e dall’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge n. 138/2011, che prescrivono una riduzione degli assetti amministrative, in assenza dei quali non è possibile effettuare assunzioni. Il medesimo articolo, inoltre, ha autorizzato per gli anni 2012 e 2013 l'assunzione presso il Ministero di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà di assunzione consentite dalla normativa vigente[31]. Le norme sono dettate in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto legge n. 95/2012, fermo restando il divieto di effettuare assunzioni nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale. La deroga all’articolo 2, comma 11 consente di effettuare assunzioni nei posti vacanti nelle aree non interessate dal soprannumero senza che tali posti siano da computarsi al netto di un numero di posti equivalente, dal punto di vista finanziario, al complesso delle unità che risultavano soprannumerarie presso il Ministero e che vengono poste in pensione anticipata in applicazione dell’articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto legge n. 95/2012 come riformulato dal comma 1 dell’articolo in esame.

 

La relazione tecnica riferisce che la norma consente al Ministero per i beni e le attività culturali di effettuare assunzioni di personale dipendente in deroga al blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto legge n 95/2012, (che si rammenta è stato riformulato a norma del comma 1 del testo in esame) per il pieno espletamento delle funzioni di tutela,  fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale e statale e per migliorare i servizi resi all'utenza, con ricadute positive sul turismo e sull'economia. Poiché tali assunzioni, da effettuarsi, per gli anni 2013 e 2014, ai sensi dall'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, avverrebbero a valere sulle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La 5° Commissione del Senato, in sede di emanazione del parere[32] sul testo del provvedimento, ha formulato, con riferimento al comma in esame la seguente osservazione: “La formulazione dell'articolo 2, comma 12, estendendo nel tempo l'applicazione della norma di favore che consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'assunzione di personale con mero obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Ragioneria dello Stato rischia di ridurre l'efficacia degli strumenti di controllo sull'andamento della spesa per il pubblico impiego”.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 2, comma 13

Assunzione di dirigenti presso l’AGEA

Le norme autorizzano l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere tre unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 182/2005 che autorizza un contributo in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per lo svolgimento di attività istituzionali.

L’autorizzazione è volta a consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(migliaia di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

Dal 2015

2013

2014

Dal 2015

2013

2014

Dal 2015

AGEA – Assunzione di dirigenti

(Maggiori spese correnti) 

137,0

410,0

410,0

69,9

209,1

209,1

69,9

209,1

209,1

Riduzione autorizzazione di spesa ISMEA

(Minori spese correnti)

137,0

410,0

410,0

137,0

410,0

410,0

137,0

410,0

410,0

 

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, informa che l’onere graverà sul capitolo 2109 (contributi da erogare all'ISMEA per lo svolgimento delle attività istituzionali) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che reca la necessaria dotazione finanziaria.

 

Al riguardo appare opportuno che sia confermato che la riduzione del contributo riconosciuto all’ISMEA non pregiudichi il pieno perseguimento delle finalità istituzionali ad essa assegnate.

 

ARTICOLO 2, comma 13-quater

Attribuzione di funzioni dirigenziali da parte dell’AIFA

Le norme, inserite nel corso dell’esame presso il Senato[33], prevedono che i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per l'attribuzione di funzioni dirigenziali alle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi medici del Ministero della salute[34], anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 , possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2014, anche in sede di riorganizzazione[35], nel limite dei posti disponibili in pianta organica.

Il comma 6 dell’articolo 19 del D.Lgs. 165/2001, individua criteri, modalità e limiti percentuali di affidamento di incarichi dirigenziali a termine. In particolare, stabilisce, fra l’altro, che il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione può essere effettuato entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia e deve avvenire a favore di persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione.

E’ stabilito che dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ossia mediante somme già destinate alla copertura degli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva.

 

La relazione tecnica non considera la norma introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

La 5° Commissione del Senato ha reso sul testo dell’emendamento che ha introdotto le norme in esame parere di semplice contrarietà[36]. Dalla lettura del dibattito non emergono le motivazioni poste alla base di tale parere.

 

Al riguardo si rileva che le norme dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, che limitano il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione, pur avendo un carattere di cornice generale, sono finalizzate a contenere le spese di personale. Ciò in quanto, in via di principio, il conferimento di un incarico dirigenziale ad un soggetto già appartenente alla amministrazione comporta una minore spesa per retribuzioni, dal momento che la spesa da sostenere per tale incarico sconta l’importo già sostenuto per il pagamento della retribuzione del soggetto selezionato. Si rileva altresì che la disposizione, dopo aver recato una clausola di invarianza, espressamente prevede che la spesa determinata dalla norma è finanziata con le risorse già oggi attribuita all’AIFA. Tanto premesso appare opportuno che sia chiarito se la norma determini o meno una spesa aggiuntiva e se la postulata invarianza sia connessa alla non onerosità della disposizione o non si giustifichi, piuttosto, con la materiale disponibilità, in capo all’ente, di risorse per far fronte ad oneri recati dalla disposizione.

 

ARTICOLO 3, comma 1

Transito di personale al Ministero della giustizia

La norma[37] consente al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche[38] - che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte[39] - il passaggio diretto, a domanda, presso il Ministero della giustizia. Il passaggio è consentito, sino al 31 dicembre 2015, per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente.

Il transito è permesso fermo restando quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.

Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando.

Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti[40].

 

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri, trattandosi di unità di personale in servizio per le quali l'onere del trattamento economico viene già sostenuto dalle rispettive amministrazioni.

 

Al riguardo si osserva che la procedura di transito del personale prevista dalla norma è posta in relazione a situazioni di soprannumero rispetto alle “dotazioni organiche ridotte”. Tale espressione sembrerebbe riferita alle misure di ridimensionamento degli organici delle pubbliche amministrazioni disciplinate dall’articolo 2 del DL 95/2012 (richiamato dal testo)[41], il quale regola espressamente le procedure per il riassorbimento delle eccedenze conseguenti l’azione di riduzione degli assetti amministrativi: in particolare l’articolo prevede, per ogni singola amministrazione, il divieto di assunzione per la durata della situazione di soprannumero e l’eventuale avvio di procedure di mobilità[42] in esito all’infruttuoso tentativo di ricollocamento del personale eccedente.

Le procedure di riassorbimento possono essere attivate mediante il ricorso ad una delle seguenti modalità (indicate dall’articolo 2 in ordine di priorità):

-         applicazione della disciplina pensionistica previgente all’entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ai lavoratori che in base a tale disciplina avrebbero visto decorrere il trattamento spettante entro il 31 dicembre 2015. La pubblica amministrazione, senza necessità di motivazione, può risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto di tali lavoratori [articolo 2, comma 11, lettera a), del DL 95/2012];

-         predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione delle cessazioni di personale, onde verificare i tempi di riassorbimento delle eccedenze, individuando i soprannumeri non riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 [articolo 2, comma 11, lettere b) e c), del DL 95/2012];

-         avvio della mobilità per la collocazione del personale presso amministrazioni che presentino vacanze di organico [articolo 2, comma 11, lettera d), del DL 95/2012];

-         utilizzo del part-time per il riassorbimento delle situazioni di soprannumero individuando il personale da utilizzare a tempo parziale in base alla maggiore anzianità contributiva [comma 11, lettera e), del DL 95/2012].

Secondo la relazione tecnica riferita all’articolo 2 del DL 95/2012, dalle misure di ricollocazione del personale in soprannumero potrebbero derivare effetti di risparmio verificabili soltanto a consuntivo.

Ciò premesso, appare necessario che il Governo chiarisca il coordinamento fra la norma in esame e le procedure previste dall’articolo 2 del DL 95/2012, precisando in particolare se la norma possa pregiudicare parte dei risparmi eventualmente già contabilizzati a consuntivo (atteso che le attività di ricognizione delle eccedenze disciplinate dal DL 95/2012 dovrebbero, in teoria, già risultare concluse).

Andrebbe inoltre chiarito se i passaggi diretti previsti dalla norma in esame siano disposti nell’ambito delle facoltà assunzionali proprie del Ministero della giustizia o si sostanzino in ingressi in servizio aggiuntivi. In tale ultima ipotesi la norma sembrerebbe derogare alle misure limitative del turn over in relazione alle quali erano stati scontati effetti di risparmio.

Andrebbe infine acquisito un chiarimento circa gli oneri connessi all’eventuale miglioramento del trattamento economico del personale che transiti nei ruoli del Ministero e che sia attualmente titolare di un regime contrattuale meno favorevole.

Si presume che tali possibili oneri siano di entità limitata, fermo restando – comunque - che l’istituto del transito rappresenta uno strumento di razionalizzazione della distribuzione del personale pubblico.

 

ARTICOLO 3, comma 7-bis

Cessazione dei dirigenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni

Le norme stabiliscono che, nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici non possano inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per tali dirigenti benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Le clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato[43].

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione.

Sembrerebbe peraltro utile chiarire se si intenda estendere l’ambito applicativo della norma anche agli organi di amministrazione degli enti (per esempio i presidenti e gli amministratori delegati). Il tenore letterale delle disposizioni, che fanno riferimento ai soli dirigenti, sembrerebbe escludere tale ipotesi.

Sempre sotto il profilo applicativo, appare opportuno chiarire se le disposizioni in esame possano essere riferite anche ai contratti in essere (come sembra potersi desumere dal testo[44]) e se, in tal caso, possano determinare oneri in relazione al contenzioso potenzialmente attivabile dai dirigenti interessati.

 

ARTICOLO 3-bis

Revisione dei contratti di servizio fra pubbliche amministrazioni e società controllate

La norma, introdotta dal Senato[45], prevede che le amministrazioni pubbliche possano provvedere alla revisione, con riduzione del prezzo, dei contratti di servizio stipulati con le società e gli enti direttamente o indirettamente controllati. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata; tale rinegoziazione è finalizzata alla riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi correlati alle prestazioni di servizio previste dai contratti.

 

La norma non risulta corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo non si formulano osservazioni, tenuto conto del carattere facoltativo della previsione in esame.

Appare comunque opportuno acquisire una valutazione del Governo circa l’eventualità che l’applicazione della norma - incidendo sul contenuto di contratti in essere di carattere privatistico - possa dare luogo a forme di contenzioso.

 

ARTICOLO 4, commi 1 e 2

Utilizzo di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni

Le norme apportano modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego), che disciplina l’utilizzo del lavoro flessibile da parte delle amministrazioni pubbliche. 

Il comma 1 prevede, fra l’altro, che le norme previste dal decreto legislativo 368/2001 (Disciplina dei contratti a tempo determinato, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE) si applichino alle pubbliche amministrazioni, fermi restando l'obbligo di rispettare le disposizioni recate dal medesimo articolo 36 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il D. Lgs. 368/2001 reca, come detto, la disciplina generale sui contratti a tempo determinato, prevedendo - fra l’altro - che il termine di un contratto la cui durata iniziale sia inferiore a tre anni possa essere prorogato con il consenso del lavoratore[46]. Si prevede inoltre la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua dopo la scadenza di specifici termini collegati alla durata del contratto ovvero in caso di stipula di successivi contratti a termine con il medesimo lavoratore[47].

I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione delle norme sull’utilizzo del lavoro flessibile come riformulate dal testo in esame sono nulli e determinano responsabilità erariale.

Il comma 2 stabilisce che siano nulli anche i contratti posti in essere in violazione delle vigenti norme volte a limitare il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie delle pubbliche amministrazioni[48].

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Al riguardo si rileva che in base alla normativa vigente l’utilizzo di forme contrattuali flessibili da parte delle pubbliche amministrazioni dovrebbe risultare residuale. Le norme in esame, da un lato, dichiarano applicabile alle pubbliche amministrazioni il decreto legislativo 368/2001 (che pone appunto limitazioni all’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato), dall’altro dispongono il divieto di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Come è noto, la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato rappresenta una delle possibili misure volte a sanzionare l’utilizzo improprio del lavoro flessibile. Si sottolinea, inoltre, che tale misura è prevista da un decreto legislativo (368/2001) di attuazione della normativa comunitaria.

Tanto premesso, appare utile che siano forniti elementi volti a chiarire il coordinamento tra le norme in esame (che modificano l’articolo 36 del Testo unico sul pubblico impiego[49]) e la disciplina di attuazione della direttiva 1999/70/CE (D. Lgs. 368/2001) in materia di lavoro a tempo determinato[50].

Tali elementi appaiono utili anche per chiarire la possibile incidenza dell’intervento normativo in esame[51] su eventuali contenziosi in atto riguardanti i contratti flessibili già stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

 

ARTICOLO 4, commi da 3 a 6, primo periodo, e commi da 6-quater a 8

Stabilizzazione di personale già utilizzato dalle amministrazioni pubbliche

Le norme prevedono che fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali sia subordinata alla verifica dell’assenza di graduatorie vigenti di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, per ciascun soggetto interessato, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza (comma 3).

L’attuale formulazione del comma 3 è frutto di un emendamento[52] sulla quale la  Commissione Bilancio del Senato ha espresso un parere di semplice contrarietà[53]. La modifica ha disposto, tra l’altro, che la procedura prevista dal testo vigesse fino al 31 dicembre 2016 (invece che 31 dicembre 2015). Dal dibattito non emergono i motivi posti alla base di tale parere contrario.

L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016 (comma 4).

Il Dipartimento della funzione pubblica avvia, entro il 30 settembre 2013, un monitoraggio telematico, al fine di individuare i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato che siano in possesso dei requisiti per essere stabilizzati a norma dei successivi commi 6 e 8.  Le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle citate procedure di stabilizzazione devono fornire le informazioni richieste dal Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. Tale distribuzione dovrebbe perseguire lo scopo di ridurre presso le  pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato (comma 5). 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente. Le procedure concorsuali sono riservate esclusivamente a lavoratori che abbiano già prestato servizio con forme contrattuali flessibili in favore di una pubblica amministrazione[54].  Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore (comma 6).

Una proposta emendativa approvata nel corso dell’esame presso il Senato[55] ha previsto che per gli anni 2013, 2014 e 2015, gli enti soggetti al patto di stabilità interno che abbiano indetto, nel triennio 2007-2009 procedure selettive per posti a tempo determinato con riserva di posti in favore di soggetti già impiegati con forme contrattuali flessibili[56], possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere, a domanda alla stabilizzazione dei soggetti in tal modo selezionati. La stabilizzazione è possibile al verificarsi di determinate condizioni, tra cui quella di aver  maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle dipendenze degli enti stessi negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse (comma 6-quater). 

Sulla proposta emendativa che ha inserito il comma 6-quater la Commissione Bilancio del Senato ha reso parere di semplice contrarietà[57]. Dal dibattito non emergono i motivi posti alla base di tale orientamento[58].

Si prevede altresì che i lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esclusi dalle procedure concorsuali (comma 6-quinquies). 

Per realizzare le finalità previste dal comma 6 sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione (comma 7).

Si prevede, infine, che ciascuna regione predisponga un elenco dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori utilizzati in lavori di pubblica utilità[59]. L’elenco è formato secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l’anzianità di servizio ed i carichi di famiglia. Fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico, relativamente alle qualifiche per l’accesso alle quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo[60], procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente. Tali assunzioni sono possibili solo nel rispetto dei rispettivi fabbisogni e dei vincoli finanziari imposti (comma 8).

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono volte ad intervenire in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento ad una più razionale gestione delle graduatorie di vincitori ed idonei e del lavoro precario. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le assunzioni contemplate avvengono nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

 

Al riguardo si osserva che andrebbe meglio precisata la portata applicativa del comma 5, in base al quale dovranno essere definiti - con apposito DPCM - criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. Innanzitutto si rileva che la distribuzione è riferita a risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, dal momento che le norme non recano alcuna nuova autorizzazione di spesa. La medesima analisi rileva che le “risorse finanziarie” sono “connesse” “con le “facoltà assunzionali”: sembrerebbe potersi ipotizzare che la norma potrebbe consentire di redistribuire le facoltà assunzionali tra le diverse amministrazioni pubbliche. Dovrebbe, pertanto, preliminarmente, essere chiarita l’esatta portata della disposizione. Qualora risultasse confermata la lettura proposta si rileva che tale redistribuzione  è suscettibile di determinare effetti sul saldo netto da finanziare. Lo spostamento di facoltà assunzionali da amministrazioni dello Stato ad altre amministrazioni esterne allo Stato comporta un miglioramento del saldo citato; l’operazione inversa lo peggiora. Qualora la redistribuzione delle facoltà assunzionali tra amministrazioni fosse limitato tra quelle appartenenti allo stesso livello di governo non risulta evidente se debba avvenire un parallelo scambio di risorse ovvero ciascuna amministrazione conservi le proprie: nella seconda ipotesi la norma risulterebbe suscettibile di determinare effetti su tutti e tre i saldi di finanza pubblica. Infatti l’amministrazione ricevente vedrebbe aumentare le proprie spese mentre quella cedente avrebbe spazi finanziari utilizzabili di cui la norma in esame non stabilisce l’indisponibilità.

Con riguardo alle norme recate dal comma 6-quater, limitatamente alla parte che prevede la “stabilizzazione a domanda” di personale avente determinati requisiti, si osserva che l’espressione sembra definire un diritto soggettivo di alcuni lavoratori all’assunzione. Non risulta evidente se il diritto a presentare domanda prevalga sull’obbligo di rispettare i vincoli finanziari posti dalla legislazione vigente richiamati, a loro volta, nel comma in esame. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo volto a specificare se le domande presentate non vincolano l’amministrazione procedente al loro accoglimento.

Con riguardo alle norme recate dal comma 6-quater, limitatamente alla parte che prevede la possibilità di proroga di contratti a tempo determinato per personale che è in attesa di essere stabilizzato, si osserva che il comma 1 dell’articolo in esame ha espressamente previsto che il decreto legislativo n. 368/2001 si applica alla pubblica amministrazione. Semplificando all’estremo, si rammenta che detto decreto prevede, all’articolo 4, che il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Il successivo articolo 5 stabilisce che se il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Ne consegue che la norma di autorizzazione alla proroga dei contratti in esame sembra costituire ulteriore presupposto giuridico alla stabilizzazione di diritto del personale, a prescindere dalla sussistenza di spazi finanziari da destinare ad assunzioni di personale, con conseguenti oneri permanenti.  A tal proposito non sembra possibile configurare la norma in esame come derogatoria della disciplina recata dal decreto legislativo n. 368/2001 dal momento che è proprio il medesimo articolo in esame, come già sopra accennato, che stabilisce un criterio generale di applicabilità del citato decreto alle pubbliche amministrazioni. Appare, pertanto, necessario che siano forniti ulteriori chiarimenti in merito al coordinamento della norma in esame con la disciplina del decreto legislativo n. 368/2001 anche alla luce dell’eventuale contenzioso già esistente circa la prevalenza della disciplina di attuazione di norme comunitarie[61] rispetto alle norme di carattere nazionale[62]. Analoghi chiarimenti dovrebbero essere forniti anche con riferimento alle disposizioni recate dall’articolo 4, comma 9, alla cui scheda descrittiva si rinvia.

Si osserva altresì che non appare evidente la portata normativa della disposizione recata dal comma 6-quinquies che prevede che i lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta sono esclusi dalle procedure concorsuali.  Appare necessario che sia esplicitato quale significato dare al termine “esclusi” dal momento che non sembra possibile precludere la partecipazione ai concorsi a coloro che ne hanno già vinto uno. Il chiarimento dovrebbe assicurare che gli esclusi non siano reputati “ope legis” titolari del diritto a vedersi assumere da una pubblica amministrazione indipendentemente dai vincoli finanziari posti legislazione vigente.

Nulla da osservare con riferimento alla norma recata dal comma 7 che stabilisce che la selezione del personale da stabilizzare sia effettuata di norma adottando bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale nel presupposto che il contingente da assumere sia calibrato anche tenendo conto della possibilità che il dipendente, una volta entrato in servizio, richieda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. 

 

ARTICOLO 4, comma 6, secondo periodo, e commi 6-bis e 6-ter

Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalla CONSOB

Le norme consentono alla CONSOB di procedere alla stabilizzazione di determinato personale già in servizio con contratto a tempo determinato entro il termine del 31 dicembre 2015 in luogo dell’attuale 31 dicembre 2013 (comma 6-bis). La stabilizzazione è possibile solo per il personale che era in ”effettivo servizio” e non per quello in semplice “servizio” ad una determinata data, come previsto dalle norme vigenti (comma 6-ter). In relazione a tale puntualizzazione si specifica che si intende in effettivo servizio il dipendente il cui “rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione” (comma 6, secondo periodo).

 

La relazione tecnica non considera la norma introdotta nel corso dell’esame presso il Senato[63].

 

Al riguardo si rileva, in primo luogo, che appare opportuno acquisire dal Governo informazioni circa le situazioni giuridiche sottostanti l’approvazione della norma che specifica quali siano le condizioni per considerare il personale in effettivo servizio ad una determinata data e dunque stabilizzabile.

Si rileva infatti che la condizione di essere in effettivo servizio, che costituisce requisito per essere ammessi alla stabilizzazione, si verifica nel caso in cui, in virtù dell’esecuzione del rapporto di lavoro, si sia “determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione”. L’espressione sembra poter implicare la sottoscrizione di un contratto di lavoro dichiarato da un’autorità giudiziaria, ovvero dall’amministrazione in sede di autotutela, nullo o annullato per insanabili vizi amministrativi: il lavoratore, incolpevole, in relazione all’attività effettivamente svolta è autorizzato dal giudice a trattenere la retribuzione percepita. Tuttavia se questa è la fattispecie integrata, appare possibile che coloro che si vedono precluso l’accesso a contratti, in relazione alla stabilizzazione di detto personale, attivino ulteriore contenzioso. Le informazioni richieste dovrebbero, dunque, chiarire se l’intervento sia concretamente finalizzato a consentire l’assunzione di personale che non potrebbe entrare in servizio sulla base della legislazione vigente.

Si rileva inoltre che la disposizione amplia la potenziale platea dei soggetti che possono essere stabilizzati con l’insorgenza di nuovi oneri che, anche in presenza di disponibilità di bilancio della CONSOB, determinerebbero effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Peraltro, risulterebbe necessario che siano fornite informazioni sull’ampiezza della platea interessata dalla diposizione in esame. Infine, qualora fosse confermato che la stabilizzazione è consentita con riferimento ad un rapporto di impiego costituitosi di fatto e non in base da un contratto valido,  dovrebbe essere chiarito se tale fattispecie non si presti a richieste emulative eventualmente avanzate da altre amministrazioni pubbliche.

Nulla da osservare per quanto concerne la proroga del termine fissato per il completamento delle procedure di stabilizzazione dal momento che, essendo ancora aperti i termini per tale stabilizzazione, è ragionevole assumere che i tendenziali di spesa considerino comunque l’entrata in servizio del personale interessato già nel corso del 2013. Tale circostanza dovrebbe, comunque, essere confermata dal Governo.

 

 

ARTICOLO 4, commi 9 e 9-bis

Autorizzazione alla proroga dei contratti a tempo determinato dei precari cosiddetti “storici”

La norma prevede che le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale[64], relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali per la stabilizzazione di precari cosiddetti “storici”[65], possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia[66], i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Il Senato[67] ha specificato in proposito che sono fatte salve alcune disposizioni[68] che prevedono deroghe ai vincoli riguardanti le assunzioni di personale nel caso di enti territoriali dotati di autonomia speciale, prevedendo altresì che nel computo della spesa di personale assoggettata ai vincoli non siano incluse le spese inerenti le procedure di stabilizzazione di cui all’articolo in esame nel limite dei corrispondenti contributi regionali.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito in contenuto delle disposizioni, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri, in quanto trattasi di personale il cui trattamento economico è già sostenuto dalle amministrazioni interessate.

Sull’originario testo del comma la 5° Commissione del Senato aveva reso parere contrario[69], condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ad una modifica che richiamasse espressamente, tra i vincoli finanziari posti alla proroga dei contratti, i limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Tale puntualizzazione è stata inserita nel testo mediante l’approvazione dell’emendamento 4.850 del relatore.

 

Al riguardo si richiama quanto già in precedenza osservato con riferimento alle norme recate dall’articolo 4, comma 6-quater limitatamente alla parte che tratta della proroga dei contratti a tempo determinato.

Con riferimento alle modifiche apportate al Senato, nulla da osservare per i profili di competenza, ferma restando l’inapplicabilità ai fini del patto di stabilità interno delle deroghe previste dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 4, comma 9-ter

Stabilizzazione di personale presso il Ministero dell’interno

Le norme autorizzano il Ministero dell'interno a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo.

Si tratta di soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che già hanno superato il limite dei trentasei mesi previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali il cui contratto può essere stato comunque prorogato in forza di norme vigenti e che sono stati eventualmente prorogati in forza dell’articolo 1, comma 400, della legge n. 228/2012.  Si tratta, altresì, del personale che assicura l’operatività degli sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure. Tale personale è già stato prorogato in deroga alla normativa vigente, fino al 31 dicembre 2013.

Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di euro 20.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, tramite assegnazione all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse finanziarie necessarie individuate nel decreto di cui al precedente periodo. Si tratta del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.

 

La relazione tecnica non considera la norma introdotta nel corso dell’esame presso il Senato[70].

Nel corso del dibattito presso la 5° Commissione del Senato il Presidente ha affermato[71] di ritenere che la proposta 4.78 potesse ricevere un parere di nulla osta prevedendo la corrispondenza tra copertura dei maggiori costi e riduzione corrispondente del fondo di riferimento. In relazione a tali affermazioni si è provveduto a stabilire che l’onere fosse coperto “mediante corrispondente riduzione”, determinando, in tal modo, la formulazione recata dal testo 2 dell’emendamento.

 

 

Al riguardo si osserva che la norma da un lato parla di emanazione di procedure concorsuali riservate e dall’altro parla di proroga di contratti “fino al completamento della procedura assunzionale”. A tal proposito dovrebbe essere escluso che il possesso dei requisiti configuri un diritto soggettivo alla stabilizzazione dal momento che tale ipotesi appare suscettibile di determinare contenzioso in relazione allo svolgimento di un concorso che esclude totalmente l’accesso di esterni ed il cui esito positivo appare predeterminato.

Dovrebbe, inoltre, essere chiarito se l’utilizzo delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura  non pregiudichi il perseguimento delle altre finalità del medesimo Fondo già fissate a legislazione vigente.  A tal proposito dovrebbe essere anche chiarito se le somme utilizzate abbiano natura permanente dal momento che sono destinate a finanziare assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Si rileva, infine, che la norma non indica a decorrere da quale anno sia utilizzabile la somma di 20 milioni di euro per il perseguimento delle finalità indicate nel testo.

 

 

ARTICOLO 4, comma 10

Applicazione delle norme sulla stabilizzazione agli enti territoriali e del SSN

Le norme stabiliscono che le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e delle professionalità del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[72].

Il testo originario della norma prevedeva che all’attuazione dei commi da 6 a 9 si procedesse anche con riferimento alle professionalità mediche e “del ruolo sanitario”. Un emendamento, approvato nel corso dell’esame al Senato[73], ha sostituito le parole “del ruolo sanitario” con le parole “delle professionalità del Servizio sanitario nazionale”. Nel corso dell’esame degli emendamenti svoltosi presso la 5° Commissione sono stati illustrati i profili finanziari dell'emendamento 4.90 (testo 2), ritenendolo non oneroso, dal momento che interviene sulle complessive spese di personale, mentre ciascuna azienda sanitaria rimane libera di individuare le figure necessarie per il proprio organico e permane comunque assoggettata agli ordinari vincoli di spesa. La 5° Commissione esprimeva sulla proposta parere di semplice contrarietà[74]. Dal dibattito non emergono le motivazioni poste alla base di tale parere.

Resta salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che esclude il personale sanitario del S.S.N. dalla applicazione delle limitazioni nella stipula dei contratti a tempo determinato.

 

La relazione tecnica afferma che la norma individua modalità di applicazione della disciplina recata dal presente articolo per enti del sistema delle autonomie e per gli enti del servizio sanitario nazionale. Considerato che viene espressamente previsto il rispetto dei vincoli fissati dalla legislazione vigente in materia di personale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico ella finanza pubblica.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

ARTICOLO 4, comma 10-bis

Liste speciali dei medici dell’INPS

Legislazione vigente. L’articolo 5, comma 12 del decreto legge n. 463/1983 stabilisce che per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.

Le norme stabiliscono che, in considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali dei medici incaricati di effettuare visite fiscali[75], sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007.

 

La relazione tecnica non considera la norma introdotta nel corso dell’esame presso il Senato[76].

 

Al riguardo sembrerebbe che la norma sia finalizzata ad escludere l’inserimento di ulteriore personale medico nelle liste che includono coloro che entro il 2007 sono stati abilitati ad effettuare le visite fiscali per conto dell’INPS. A tal riguardo appare necessario che siano fornite indicazioni tese ad escludere i possibili oneri connessi all’eventuale contenzioso che possa essere attivato dal personale che si vede escluso dalle liste medesime e che potrebbe essere già oggi incluso nelle liste in esame in forze di procedure selettive già espletate o di servizi già resi.

 

 

ARTICOLO 4, comma 11

Delimitazione dell’ambito applicativo delle disciplina comunitaria sul lavoro a tempo determinato

Le norme aggiungono un periodo al comma 4-bis dell'articolo 10, del decreto legislativo n. 368/2001 che tratta dei casi in cui non si applicano le norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di limitazioni all’utilizzo dei contratti a tempo determinato.

In particolare è stabilita la non applicabilità del decreto legislativo negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dagli enti locali limitatamente ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale educativo e scolastico, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale titolare  di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. La non applicabilità non inficia, tuttavia, il rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, che interviene in materia di personale educativo e scolastico degli asili nidi e delle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai Comuni, non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto espressamente si prevede il rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

ARTICOLO 4, comma 12

Non applicabilità di limiti di spesa vigenti alle aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi scolastici e dell’infanzia

Le norme modificano l’articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  La modifica riguarda l’ultimo periodo che viene integrato per stabilire che anche le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi scolastici e dell’infanzia non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo. L’articolo stabilisce, in via di principio, l’assoggettamento delle aziende speciali e delle istituzioni al patto di stabilità interno e alle disposizioni che fissano per gli enti locali il divieto o la limitazioni alle assunzioni di personale, il contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Il Governo ha ulteriormente ribadito la non onerosità delle disposizioni asserendo che la norma non comporta un effetto di indebolimento del Patto medesimo. Al riguardo il Governo afferma che l'ampliamento dell'esclusione delle aziende speciali e delle istituzioni assoggettate al patto di stabilità interno a quelle che  svolgono servizi scolastici e per l'infanzia, non comporta un effettivo indebolimento del patto medesimo, considerato la limitata incidenza dei servizi in parola rispetto a quelli per i quali già sussiste esclusione (servizi socio assistenziali ed educativi, culturali e farmacie) e con i quali sussiste una naturale contiguità nell'erogazione di servizi di riconosciuta valenza sociale e posti a garanzia di diritti fondamentali tutelati costituzionalmente.

La 5° Commissione del Senato, in sede di emanazione del parere[77] sul testo del provvedimento, ha formulato, con riferimento al comma in esame la seguente osservazione: “In relazione all'articolo 4, comma 12, ancorché il Governo sostenga la scarsa incidenza dei servizi scolastici e dell'infanzia tra quelli cui non si applica il Patto di stabilità interno, la norma rappresenta tuttavia un oggettivo indebolimento del patto medesimo”.

 

 Al riguardo si osserva che la norma sembra configurare un oggettivo allentamento dei vincoli posti dal patto di stabilità interno e dalle disposizioni che limitano la crescita della spesa di personale. Fermo restando quanto già precisato dal Governo appare, comunque, opportuno che siano forniti ulteriori dettagli esplicativi volti a chiarire le motivazioni in virtù delle quali tale allentamento non può determinare effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica, precisandone l’effettiva portata finanziaria.

 

ARTICOLO 4, commi 13 e 14

Proroga di contratti a tempo determinato stipulati nei comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009

Le norme, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, consentono anche per gli anni 2014 e 2015 la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, é consentita, anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale (comma 13). Per le medesime finalità il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del

decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale (comma 14).

 

La relazione tecnica, considerato che si opera a valere su risorse disponibili nei bilanci degli enti interessati e che comunque deve essere assicurato il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo si osserva che non appare di immediata evidenza la portata normativa della disposizione. Si rileva, infatti, che i comuni in questione già oggi possono effettuare assunzioni nell’ambito delle loro disponibilità di bilancio qualora rispettino sia il patto di stabilità interno che la vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

Ne consegue che il vero contenuto normativo sembrerebbe essere connesso alla possibilità di avvalersi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43. Tuttavia tale articolo autorizza la proroga dei contratti “in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  ossia derogando norme di cui il testo della disposizione in esame sembra richiedere il rispetto.

Appare necessario, pertanto, che sia puntualmente specificato di quali norme si disponga la deroga al fine di poter riscontrare la neutralità finanziaria delle disposizioni in oggetto.

 


ARTICOLO 4, comma 15

Diritti di segreteria per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di magistrati

La norma stabilisce che l'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, concernente l'applicazione di un diritto di segreteria a carico dei partecipanti ai concorsi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 4, comma 16-ter   

Distribuzione delle facoltà assunzionali tra le Camere di commercio

Le norme modificano l'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale definisce le misure limitative del turn over per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le modifiche stabiliscono che i limiti individuati non si riferiscono alla singola Camera di commercio bensì sono definiti complessivamente su base nazionale. L’assegnazione alle singole Camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti[78]. E’ stabilito che dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

La relazione tecnica non considera la norma che è stata introdotta nel corso dell’esame al Senato[79].

L’emendamento è stato approvato in un testo riformulato dal momento che sulla formulazione originaria la 5° Commissione del Senato aveva reso parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola d'invarianza degli oneri.

 

Al riguardo si osserva che non sono disponibili le informazioni volte a suffragare l’effettività della clausola di invarianza che peraltro dovrebbe far riferimento alla finanza pubblica e non al bilancio dello Stato dal momento che le Camere di commercio non rientrano nel novero delle amministrazioni centrali. Appare pertanto opportuno che sia chiarito se la formulazione delle norme sia idonea a escludere effetti finanziari negativi: a tal riguardo dovrebbe anche essere assicurato che la Commissione possa essere costituita in assenza di oneri anche di funzionamento e chiarito se l’espressione adottata nel testo escluda l’erogazione di rimborsi di spese.

 

ARTICOLO 4-bis

Disciplina delle IPAB e delle aziende di servizio

La norma, al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle attività e di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni, uniforma la disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e delle aziende pubbliche che operano nel campo socio-assistenziale - di cui al D. Lgs. 207/2001 - a quella prevista per gli enti del SSN e per le aziende speciali degli enti locali operanti nei medesimi settori, nonché in quello educativo e culturale.

La legge 8 novembre 2000, n. 328 sull'integrazione degli interventi sociali, all'articolo 10, prevede una norma di delega per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. In attuazione della delega, è stato emanato il D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, che attribuisce la competenza per le IPAB alle Regioni, cui spetta stabilire:

a) le modalità di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze, alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;

b) l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;

c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi (articolo 2);

Il decreto legislativo prevede la trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi o in persone giuridiche private nelle veste di associazioni o fondazioni di diritto privato, senza fini di lucro (articoli 4 e 16); le Regioni, al fine di incentivare e potenziare la prestazione di servizi alla persona nelle forme dell'azienda pubblica di servizi alla persona, stabiliscono, i criteri per la corresponsione di contributi ed incentivi alle fusioni di più istituzioni (articolo 19).

 

La norma,  introdotta dal Senato durante l’esame in prima lettura[80], non è corredata di  relazione tecnica

 

Al riguardo, tenuto conto che il processo di riordino previsto dalla normativa citata è tuttora in fase di attuazione, appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine circa i profili applicativi.

Inoltre, premesso che la norma sembra diretta a garantire una maggiore cogenza dei vincoli di spesa rispetto alla disciplina attuale, dal tenore letterale del testo non si desume a quali ipotesi di intervento la norma faccia riferimento: per esempio, le spese per consumi intermedi o i vincoli all’assunzione di personale, e si estenda anche al regime fiscale (per le aziende di servizi alla persona - di cui al D. Lgs. 207/2001 - sono infatti previsti regimi agevolativi).

 

 

ARTICOLO 4-ter      

Profili pensionistici per le donazioni di sangue

Le norme integrano il testo dell'articolo 6, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216. Tale norma già ora prevede che Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. La modifica in esame afferma che devono essere considerati, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva, i periodi di astensione connessi alla donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

 

La relazione tecnica è stata integrata per considerare le norme in esame introdotte nel corso dell’esame presso il Senato[81].

Una nota della Ragioneria generale dello Stato[82] - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico rende un parere contrario in quanto la disposizione è diretta ad estendere al permessi per donazione di sangue le tipologie di assenza da computarsi come prestazione effettiva di lavoro, al fine di beneficiare del regime transitorio, fino al 2017, di non applicazione delle riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici anticipati, di cui all'art. 24 del decreto legge n. 201/2011. In proposito la nota fa presente che la disposizione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, che individua un elenco tassativo delle tipologie di assenza da considerare come prestazione effettiva di lavoro, determina oneri in termini di maggiore spesa pensionistica, non quantificati né coperti. Pertanto, in assenza di una relazione tecnica, prodotta dal competente Ministero del lavoro,che quantifichi l'entità dei predetti. oneri, e della conseguente indicazione dei mezzi di copertura, si è espresso parere contrario alla proposta emendativa.

Pertanto, la relazione tecnica non ritiene che le predette disposizioni possano avere corso.

Sull’emendamento che ha introdotto le norme in esame la 5° Commissione bilancio ha espresso parere di semplice contrarietà[83]. Durante tale dibattito è stato rilevata la carenza di informazioni nella Relazione tecnica di cui l'emendamento è corredato e, pertanto, si è si è espresso un parere di contrarietà.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che la norma confermi la prassi amministrativa in essere ossia che questa già preveda il conteggio dei giorni dedicati alla donazione del sangue tra quelli rilevanti al fine del calcolo dell’anzianità contributiva.

Tale ipotesi sembra confermata dal tenore letterale dell'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n.  219. Tale norma stabilisce che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

 

ARTICOLO 5

Trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance

La norma, nel testo iniziale, al fine di concentrare l'attività della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)[84], sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, trasferisce le funzioni finora svolte dalla predetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della performance all'ARAN (commi 1 e 3), in cui collegio di indirizzo e controllo è integrato da due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione (comma 2),  ed in materia di qualità dei servizi pubblici al Dipartimento della funzione pubblica (comma 4).

La norma prevede inoltre disposizioni ordinamentali sulle modalità di nomina dei membri della CIVIT, i cui componenti sono già stati ridotti da 5 a 3 ai sensi della normativa previgente[85], sopprimendo, tra l’altro, le norme sulla possibilità di collocamento fuori ruolo e, per i professori universitari, sul collocamento in aspettativa senza assegni (commi 5-7).

La norma è infine corredata di clausola di invarianza finanziaria (comma 8).

Il Senato ha soppresso le disposizioni che prevedevano il trasferimento di funzioni all’ARAN e l’integrazione del relativo collegio di indirizzo e controllo (commi 1 e 2) e ha modificato la denominazione della CIVIT in Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) (comma 3). Ha inoltre ripristinato la composizione del relativo organo collegiale in 5 componenti, in luogo di tre previsti dalla normativa vigente (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma che la norma si limita a ridistribuire le competenze in materia di valutazione del personale pubblico e di qualità dei servizi pubblici per concentrare nella CIVIT tutte le attività volte a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. Gli organismi a cui tali funzioni sono assegnate (ARAN e Dipartimento della funzione pubblica) provvederanno all'attuazione delle funzioni loro attribuite con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie già stanziate dalla legislazione vigente, senza pertanto che si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto dal comma 8.

 I medesimi concetti sono ribaditi nelle note del Governo del 25/09/2013.

 

Al riguardo si segnala che dalla riduzione dei componenti degli organi collegiali delle Autorità indipendenti, disposta dall’art. 23 del DL n. 201/2011, incluso l’organo collegiale della CIVIT (ora denominata ANAC dalla norma), sono attesi risparmi già iscritti negli andamenti tendenziali.

L’ammontare indicato nel prospetto riepilogativo del citato provvedimento indicava un importo complessivo, riferito a 25 membri di organi collegiali, non inferiore a 1,5 mln annui a decorrere dal 2013 ai fini del saldo netto da finanziare, corrispondente a 0,8 mln annui in termini di fabbisogno e indebitamento).

Appare pertanto opportuno che sia chiarito se la clausola di invarianza finanziaria di cui è corredata la disposizione implichi la conferma dei risparmi già previsti a legislazione vigente per la riduzione dei membri del predetto organo collegiale.

Con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di qualità dei servizi pubblici dalla CIVIT al Dipartimento della funzione pubblica, con invarianza di oneri per la finanza pubblica, andrebbe chiarito se le attuali dotazioni di risorse umane e finanziarie del Dipartimento siano compatibili con l’esercizio delle funzioni di nuova attribuzione.

 

ARTICOLO 6

Controlli aeroportuali e sulle concessionarie autostradali

Le norme, modificate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, disciplinano l’affidamento di servizi di controllo aeroportuale (commi 1 e 2), recano disposizioni in materia di personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adibito ad attività di vigilanza dei concessionari autostradali (comma 3) e stanziano risorse finanziarie per l’avvio dell’Autorità di regolazione dei trasporti (comma 4).

Nello specifico le norme dispongono quanto segue:

         viene novellato[86] l’articolo 5, del DL n. 9/1992, disciplinante i servizi in aree aeroportuali non richiedenti l’impiego di forze di polizia, consentendone l’affidamento in concessione, da parte di ENAC, al gestore aeroportuale qualora non sia richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle forze di polizia. I citati servizi sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza. La supervisione sugli stessi servizi può essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di sicurezza aeroportuali[87], con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza (comma 1). Dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (comma 2).

L’articolo 5, del DL n. 9/1992, nel testo previgente - ferme restando le attribuzioni, i compiti ed i poteri dell’autorità di pubblica sicurezza, dell'autorità doganale e degli organi locali dell'amministrazione della navigazione aerea - consente l'affidamento in concessione di servizi di controllo aeroportuale, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego delle forze di polizia (comma 1). A tale fine viene demandato ad un decreto ministeriale la definizione delle condizioni, degli ambiti funzionali e delle modalità di affidamento di tali servizi, l’individuazione de requisiti dei soggetti concessionari, delle caratteristiche delle attrezzature tecniche adoperate, nonché di ogni altra prescrizione ritenuta necessaria (comma 2). Con decreto ministeriale sono determinati, altresì, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso (comma 3). All’attuazione del comma da ultimo citato si è provveduto con tre DM del 13 luglio 2005. Si evidenzia che il Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile è previsto dal Regolamento CE 300/2008 ed è stato approvato dall’ENAC con provvedimento del 19 marzo 2012 ;

         viene prevista una deroga all’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 che, a decorrere dal 2011, prevede che le amministrazioni dello Stato possano avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. In particolare viene disposto che tale disposizione non si applichi nel limite di 50 unità di personale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento delle attività di vigilanza sui concessionari autostradali[88]. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l’attivazione della procedura per l’individuazione delle risorse - di cui all’ art. 25, comma 2, del DL n. 69/2013 - derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e dal canone corrisposto ad ANAS S.p.a. dai concessionari autostradali (comma 3).

All’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010, sono stati ascritti effetti di risparmio sul saldo netto da finanziare pari a circa 100 milioni di euro a decorrere dal 2011, nonché, a decorrere dal medesimo esercizio, pari a 51, 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto. La norma in riferimento esclude dalla sua applicazione gli enti di ricerca. Sul punto si evidenzia che la relazione tecnica relativa alla disposizione in parola evidenziava che siffatta esclusione determinava minori economie lorde per 27 milioni di euro annui pari, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, in minori economie per 14 milioni di euro annui al netto degli effetti indotti. Si evidenzia, altresì, che l'articolo 25, commi da 1 a 4 del DL n. 69/2013, reca disposizioni finalizzate a consentire l'espletamento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), senza soluzione di continuità, delle attività di vigilanza sulle concessionarie autostradali. Tali funzioni sono transitate al MIT a decorrere dal 1° ottobre 2012, unitamente alle altre competenze individuate dall'art. 36 del DL n. 98/2011, in seguito alla soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali, disposta in virtù dell’art. 11, comma 5, secondo periodo, del DL n. 216/2011. A tal fine vengono disciplinate idonee modalità di trasferimento al MIT delle necessarie risorse umane (comma 1) e finanziarie (commi 2, 3 e 4). In particolare, ai fini della copertura degli oneri connessi al trasferimento di personale previsto dal comma 1, il comma 2 ha disposto che con DPCM si provveda all’individuazione delle risorse derivanti da: a) sub-concessioni su sedime autostradale; b) ove necessario, quelle derivanti dal canone corrisposto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell’art. 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 296/2006, dai concessionari anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone;

         viene novellato l’art. 25, comma 1, del DL 69/2013, e l’art. 11, comma 5, secondo periodo, del DL n. 216/2011, al fine di adeguare, in aumento, l’organico dell’area funzionale e di quella dirigenziale del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, in seguito al passaggio in capo a siffatto dicastero, per effetto delle summenzionate disposizioni, delle attività di vigilanza sulle concessionarie autostradali, già svolte dalla soppressa Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali (commi 3-bis e 4-bis);

         viene novellato l’art. 37, comma 6, lett. a) del DL n. 201/2011 relativamente al finanziamento dell’attività dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Nello specifico viene disposto che agli oneri derivanti dall’istituzione dell’Autorità e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2013 e 2,5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2013, allo scopo  parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l’immediato avvio dell’Autorità, l’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura dei suddetti oneri, nella misura di 1,5 milioni di euro per il 2013 e di 2,5 milioni di euro per il 2014. Le somme anticipate sono restituite a valere sulle risorse di cui al primo periodo. Fino all’attivazione del contributo versato[89] dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, l’AGCM, nell’ambito delle predette risorse, assicura all’Autorità, tramite apposita convenzione, il necessario supporto operativo - logistico ed economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali allo sviluppo della sua struttura organizzativa (comma 4)

L’art. 37, comma 6, lett. a) del DL n. 201/2011, nel testo previgente, prevedeva che alle attività dell’Autorità di regolazione dei trasporti previste dal comma 3 si provvedesse nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l’Autorità individuate mediante regolamenti da adottare ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 37 del medesimo decreto.

 

Il prospetto riepilogativo, non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, con riguardo al comma 1, afferma che l’affidamento di alcuni servizi di controllo al gestore aeroportuale trova il suo fondamento nella normativa comunitaria in materia di security (in particolare i regolamenti CE nn. 300/2008 e 185/2010), oltre che nel Programma nazionale di sicurezza emanato da ENAC.

La RT precisa che sono proprio le prescrizioni comunitarie che impongono la stessa tipologia di controlli volti prevenire l’introduzione di oggetti che possano intaccare la sicurezza del sistema del trasporto aereo, per passeggeri ed addetti che accedono alle aree più sensibili di un aeroporto (c.d. parti critiche delle aree sterili) e per i veicoli che circolano nelle aree operative in cui sono presenti aeromobili. Ne consegue che, se per i passeggeri si è provveduto ad affidare in via esclusiva, attraverso lo strumento della concessione, la responsabilità dei corrispondenti controlli di sicurezza, una fondamentale esigenza di standardizzazione ed uniformità di svolgimento delle singole attività di controllo sul personale degli aeroporti e sui mezzi con i quali lo stesso accede alle medesime aree in cui ci sono passeggeri, bagagli e merci già controllate, comporta la necessità che sia sempre lo stesso soggetto ad avere la responsabilità dei controlli in parola. Solo qualora il gestore, con una propria organizzazione non sia in grado di svolgere tale attività, allora lo stesso potrà procedere ad individuare un terzo soggetto idoneo attraverso procedure concorsuali a evidenza pubblica con bandi di gara europea, il tutto, comunque, nel rispetto dei principi comunitari applicabili anche alle concessioni di funzioni pubbliche.

I costi del servizio di controllo, analogamente a quanto avviene per i servizi di controllo già effettuati dai gestori aeroportuali, potranno essere recuperati attraverso appositi diritti e/o corrispettivi, nel caso dei gestori che non hanno un contratto di programma approvato e che si apprestano ad utilizzare i modelli tariffari elaborati dall’ENAC, ovvero attraverso il parametro tariffario “V” in occasione dei monitoraggi annuali nel caso degli aeroporti che hanno un contratto di programma in vigore.

Con riguardo al comma 2 la RT precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 3, la RT evidenzia che la deroga disposta a quanto previsto dall’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, è finalizzata ad assicurare l’assolvimento delle funzioni previste per la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali del Ministero dei trasporti. Il Ministero, in particolare, potrà avvalersi di personale a tempo determinato nel limite di cinquanta unità (ingegneri, geometri, assistenti amministrativi, contabili e legali) per un onere che viene quantificato pari a 2,250 milioni di euro con copertura a valere sulle disponibilità economiche di cui all’articolo 25, comma 2, del DL n. 69/2013.

La RT evidenzia che, sulla base dei dati previsionali 2013, le spese di funzionamento della Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, sono pari a 20,345 milioni di euro, così articolate:

 

(milioni di euro)

Spese attività SVCA (beni e servizi, immobili, attrezzature, informatica, varie)

7,200

Attività di Concedente

4,075

Spese per il personale in servizio

6,820

Fabbisogno per le 50 risorse integrative

2,250

TOTALE

20,345

 

Secondo la RT, il citato fabbisogno è già integralmente coperto dai proventi da sub-concessione autostradale stimati, per il medesimo anno, in 20,755 milioni di euro. Inoltre, stante la previsione di automatica disponibilità degli importi integrativi corrisposti a titolo di canoni di concessione ex articolo, 1 comma 1020, della legge n. 296/2006, in caso di eventuale incapienza delle somme generate dai canoni di sub concessione autostradali, la copertura verrebbe garantita, in ogni caso, essendo la previsione relativa ai canoni di concessione per il 2013, pari a 49,265 milioni di euro.

Si evidenzia che il Governo, in risposta alle richieste formulate nel corso dell’esame in 5^ Commissione al Senato, ha depositato[90] presso la stessa una nota di chiarimenti predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riguardo particolare al comma 3, è stato chiesto di fornire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere connesso alla disposta deroga dell’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010. In merito ai profili di copertura del’onere, è stato, inoltre, rilevato che la stessa è stata disposta a valere su risorse della società ANAS senza un’adeguata quantificazione. Nella citata nota di riposta viene confermato che il personale a tempo determinato di cui si dispone l’assunzione, nel limite di 50 unità, in deroga all’art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, è relativo a profili analoghi a quelli già evidenziati nella RT (ingegneri, geometri, assistenti amministrativi, contabili e legali). Circa la quantificazione dell’onere, in 2,250 milioni di euro, viene fatto presente che la stessa è stata determinata prendendo a riferimento il costo lordo medio per ciascuna unità pari a 45.000 euro, come risultante dai contratti collettivi nazionali vigenti. Con riferimento alla questione delle modalità di copertura del’onere, è stato precisato che, come evidenziato nella RT, il fabbisogno complessivo della SVCA, comprese le risorse necessarie a soddisfare l’assunzione delle 50 risorse integrative, è già integralmente coperto con proventi di sub concessioni spettanti al concedente e che, pertanto, il ricorso alle risorse dei canoni di concessione è solo eventuale.

Con riferimento al comma 4 la RT si limita a descrivere la disposizione.

In merito al comma 4 nelo corso dell’esame in 5^ Commissione al Senato, è stato osservato che la spesa ivi prevista, 1,5 milioni di euro per il 2013 e 2,5 milioni di euro per il 2014, per il finanziamento dell’attività dell’Autorità di regolazione dei trasporti, gravando sui fondi speciali di parte corrente di competenza degli Affari esteri, potrebbe comportare il rischio di compromettere il regolare adempimento degli obblighi internazionali assunti dall’Italia. Sul punto nella nota governativa depositata è stato risposto che la finalizzazione utilizzata è quella relativa a “Interventi diversi” (come si desume dalla Relazione illustrativa della legge di stabilità 2013) e che nel corso del corrente anno la citata finalizzazione ha dato copertura anche ad oneri contenuti in provvedimenti legislativi diversi da quelli riferiti agli accordi internazionali.

 

La relazione tecnica[91], relativamente ai commi 3-bis e 4-bis, evidenzia quanto segue:

il comma 3-bis è finalizzato a specificare il numero del personale dirigenziale di prima e seconda fascia in aumento nella pianta organica del MIT, a seguito del trasferimento in capo a quest’ultimo delle funzioni di concedente della rete autostradale.

L’incremento è disposto in modo corrispondente al numero delle unità dirigenziali trasferite, fermo restando che per il personale dell’area funzionale, le risorse umane in aumento sono determinate con DPCM, su proposta del MIT, di concerto con MEF e funzione pubblica, in corso di predisposizione, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del DL n.69/2013. L’organico in aumento si compone, quindi, delle unità inquadrate del richiamato DPCM e di 13 unità dirigenziali delle quali 12 di seconda fascia ed 1 di prima fascia. La RT evidenzia che la specifica apportata dalla norma in esame al contenuto dell’art. 25, comma 1, del DL n. 69/2013, deriva dalla preesistente organizzazione interna dell’Ispettorato per la vigilanza sui concessionari autostradali (IVCA) già di Anas S.p.A., le cui funzioni con le relative risorse, sono state trasferite, dal 1° ottobre 2012, al MIT, per effetto dell’art. 11, comma 5, secondo periodo, del DL n. 216/2011. La RT afferma, pertanto, che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse necessarie all’aumento della pianta organica trovano capienza, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, secondo periodo del DL n. 216/2011, nell’ambito delle risorse indicate dal comma 2 dell’art. 25, del DL n. 69/2013. L’utilizzo di dette risorse è già disposto nell’ambito di quelle finalizzate alla vigilanza delle concessioni autostradali e attualmente assegnate all’ANAS. La RT precisa che, con il decreto di cui all’art. 25, comma 2 si provvederà all’eventuale rideterminazione della quota percentuale del canone da corrispondere ad ANAS da parte dei concessionari autostradali per coprire le esigenze connesse alla proposta normativa.

 

Il comma 4-bis è volto a colmare la lacuna normativa concernente il mancato trasferimento delle risorse umane concernenti lo svolgimento di funzioni di concedente in capo al MIT e di prevedere conseguentemente l’incremento delle dotazioni organiche del MIT per il numero delle persone trasferite, pari a 10 unità per l’area funzionale e 2 per l’area dirigenziale di seconda fascia. La RT afferma, anche in tal caso, che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse necessarie all’aumento della pianta organica trovano capienza, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, secondo periodo del DL n. 216/2011, nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente derivanti dai versamenti dei concessionari autostradali sui canoni di concessione sul sedime autostradale, ai sensi delle convenzioni vigenti, ovvero, ove necessario su quelle derivanti ai sensi dell’art. 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 296/2006, (quota di proventi derivanti da pedaggio).

 

Al riguardo, con riferimento al comma 1 al fine di verificare la previsione di invarianza finanziaria di cui al comma 2, appare opportuno acquisire da parte del Governo – ai sensi dell’art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009 – dati ed elementi in merito alla possibilità che le funzioni di supervisione e coordinamento delle Forze di polizia sulle attività di controllo aeroportuale di cui la disposizione consente l’affidamento in concessione ai gestori aeroportuali, possano essere svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili in capo al medesimo dicastero.

Con riguardo, inoltre, al comma 3, ai fini della verifica della quantificazione del relativo onere, si evidenzia che la RT e la nota tecnica depositata in prima lettura al Senato precisano che le 50 assunzioni interesseranno determinati profili professionali (ingegneri, geometri, assistenti amministrativi, contabili e legali) con un costo lordo medio unitario pari a 45.000 euro, per un onere complessivo di 2,250 milioni di euro. Sul punto, posto che la norma consente assunzioni a tempo determinato presso li MIT entro il limite “quantitativo” di 50 unità, laddove la disposizione derogata (art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010) limita, altresì, siffatta facoltà assunzionale a decorrere dal 2011 nel limite “finanziario” del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009, si osserva che la norma - in assenza di ulteriori elementi volti determinare con maggior precisione l’incidenza quantitativa dei singoli profili professionali sullo stock di 50 assunzioni (i profili professionali possiedono, tra l’altro, livelli retributivi tra loro notevolmente differenziati) - appare suscettibile di determinare oneri superiori a quelli quantificati con riguardo ad un valore retributivo medio. Si evidenzia, inoltre, che non appare chiara la proiezione temporale del maggior onere, ovvero in quale esercizio siffatte assunzioni verranno disposte e per quanto tempo resteranno efficaci.

Con riferimento all'anticipo (comma 4) dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell’Autorità di regolazione dei trasporti, pur considerato che le modalità di finanziamento dell’AGCM operano all’esterno al perimetro della finanza pubblica, al fine di escludere oneri aggiuntivi, andrebbe chiarito se per la concessione di tale anticipazione sia prevista la corresponsione di interessi e se la convenzione da stipulare tra le due Autorità sia a titolo oneroso.

Si rammenta che a partire dal 2013, l’AGCM[92] è finanziata dalle società di capitale con ricavi superiori a 50 milioni di euro. La misura e le modalità di tale contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo del 0,5 per mille del suddetto importo. Il contributo per il 2013 è stato fissato nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato. Per il 2014 l'Autorità ha ridotto il contributo dallo 0,08 per mille allo 0,06 per mille con delibera del 9 maggio 2013.

Per quanto concerne l’incremento delle dotazioni organiche funzionali e dirigenziali del MIT disposte dai commi 3-bis e 4-bis, andrebbero forniti maggiori elementi per la quantificazione del relativo onere, in particolar modo con riguardo alle posizioni funzionali che il comma 4-bis incrementa di 10 unità senza specificare le Aree, mentre il comma 3-bis lascia indeterminate nel numero e nella tipologia, facendo rinvio ad un successivo DPCM. La richiesta di chiarimenti appare, altresì, opportuna, considerato che la RT non fornisce indicazioni in relazione ai proventi da sub-concessione e da canoni da concessione utilizzati ai fini della copertura finanziaria.

 

ARTICOLO 7, commi 1 e 2

Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio di testimoni di giustizia

Le norme, modificate nel corso dell’esame al Senato, integrano le disposizioni dell'art. 16-ter del DL n. 8/1981, in materia di speciali misure di protezione dei testimoni di giustizia, al fine di consentire a costoro[93] di accedere ad un programma di assunzione per chiamata nominativa nelle pubbliche amministrazioni, applicando agli stessi il diritto al collocamento con precedenza - già previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata[94] - nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Viene, altresì, previsto che sono stabilite con decreto ministeriale le modalità di attuazione delle disposizioni in esame anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate. Con il medesimo decreto sono stabiliti, inoltre, i criteri per il riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti a programma di protezione, anche in relazione alla qualità ed entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di protezione.

 

Il prospetto riepilogativo, non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, con riguardo alle norme in esame riferisce che le disposizioni integrano l'articolo 16-ter del D.L. n. 8/1991 nella misura in cui si prevede che i testimoni di giustizia possono accedere ad un programma di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni nei limiti dei posti vacanti delle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni. Dalle previsioni non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle disposizione.

ARTICOLO 7, commi da 3 a 5

Commissioni mediche dell’amministrazione della pubblica sicurezza

Le norme recano disposizioni in materia di commissioni mediche per gli accertamenti dei requisiti psicofisici e per altri accertamenti sanitari relativi al personale del comparto difesa e sicurezza. Le disposizioni, in particolare, consentono al Ministero dell’interno di stipulare, a condizioni di reciprocità, una o più convenzioni anche con il Ministero della difesa per l’espletamento delle attività delle suddette commissioni mediche anche nei confronti del personale militare compreso il Corpo della Guardia di finanza, laddove la disciplina previgente prevede la possibilità di convenzioni tra l’amministrazione della pubblica sicurezza, altre Forze di polizia ad ordinamento civile ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 3).

Viene, altresì, disposta la modifica della composizione e delle modalità di funzionamento delle commissioni[95], demandando ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, la definizione della loro competenza territoriale, nonché l'organizzazione delle stesse e le modalità per l'avvio delle attività (comma 4).

La norma, prevede, in particolare che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR n. 461/ 2001, nonché quelle di cui al titolo V (sanità militare) del libro I del Codice dell'ordinamento militare, ferme restando le funzioni di presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato disciplinati dall'art. 43 del D.lgs. n. 334/2000. Viene altresì previsto che i riferimenti alle commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonché nel DPR n. 1092/1973, si intendono, ai fini dell'applicazione del presente articolo, riferiti alle commissioni sanitarie di cui al comma 1, dell’articolo1-ter del DL n. 45/2005.

Si evidenzia che la disciplina vigente prevede che la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni siano vengano definite con regolamento, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.

Viene previsto, infine che all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3-4 si provveda nell’ambito delle risorse umane, strutturali e finanziarie delle Amministrazioni interessate disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo, non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, afferma che le norme corrispondono alle esigenze di funzionalità del comparto sicurezza e difesa, conseguente alla recente soppressione di alcune commissioni medico-ospedaliere militari, competenti per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale degli stessi comparti. Infatti, per effetto del riordino della Sanità militare sono stati soppressi sei Dipartimenti militari di medicina legale e, quindi, anche le commissioni medico-ospedaliere che svolgono, nel loro ambito, le funzioni previste dal Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, approvato con DPR n. 461/2001. Tale soppressione, infatti, sta determinando un notevole allungamento dei tempi per gli accertamenti da parte delle Commissioni mediche mantenute, con conseguenti riflessi negativi sull’impiego del personale che rimane assente dall’ufficio per un più lungo periodo di tempo e con maggiori oneri connessi all’invio per gli accertamenti medici in sedi distanti da quelli in cui presta servizio. La disposizione prevede pertanto l’immediata attivazione, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, già previste dall'articolo 1-ter del DL n. 45/2005, non ancora attuate e che dovevano affiancare le commissioni medico-militari per gli accertamenti relativi al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. L’intervento è finalizzato, quindi, a creare, con criteri di reciprocità, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, come da apposita clausola di invarianza di spesa contenuta nel testo, una sinergia con le commissioni medico-ospedaliere, attraverso l’estensione delle previste convenzioni allo Stato maggiore della difesa per prevedere l’espletamento delle attività delle nuove commissioni sanitarie agli 45 accertamenti nei confronti del personale militare, ivi incluso anche il personale del Corpo della guardia di finanza in quanto già fruitore, a legislazione vigente, degli accertamenti delle commissioni medico militari. L’intervento comporta un risparmio di spesa stimato in una riduzione di circa 4000 missioni/annue per il solo personale della Polizia di Stato che dovrà raggiungere le sede delle commissioni medico militari nelle sedi mantenute a seguito della recente soppressione di alcune di esse. Si possono stimare, inoltre, altre rilevanti riduzioni, in proporzione dei rispettivi organici, per il personale degli altri Corpi di polizia e per il personale militare che fruirà delle suddette commissioni.

La contrazione dei tempi di attesa della pronuncia del comitato comporta ulteriori risparmi per il bilancio dello Stato nei casi in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. La riduzione del tempo di attesa per la pronuncia del comitato, infatti, determina una conseguente contrazione del periodo complessivo in cui il personale permane in aspettativa, con aumento dei casi in cui la pronuncia del comitato di verifica interviene entro il ventiquattresimo mese continuativo di aspettativa. Tale situazione determina, conseguentemente, una diminuzione dell’operatività delle previsioni contrattuali recate dagli artt. 16, comma 3, quarto periodo, e 39, comma 3, quarto periodo, del DPR n. 51/2009 e 15, comma 2, quarto periodo, del DPR n. 52/2009, ai sensi delle quali non si dà luogo alla ripetizione delle somme corrisposte al personale dal tredicesimo mese continuativo di aspettativa (nelle misure del 50 o del 100 per cento) qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il  ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Le misure, pertanto, determineranno risparmi di spesa, la cui entità sarà verificabile a consuntivo.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale dalle misure in esame dovrebbero derivare risparmi di spesa quantificabili a consuntivo.

 

ARTICOLO 7, commi 6 e 7

Assunzioni obbligatorie di categorie protette da parte di pubbliche amministrazioni

Le norme prevedono l’applicazione, per le pubbliche amministrazioni, della disciplina generale, valida per i datori di lavoro sia pubblici sia privati, in materia di assunzioni obbligatorie di soggetti appartenenti a categorie protette.

La disciplina generale in materia è prevista dalla legge n. 68/1999, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al DPR n. 333/2000.

Ai fini della determinazione del numero di soggetti da assumere nell’ambito delle categorie protette, sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, viene disposto che, le amministrazioni pubbliche tengano conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. Ogni amministrazione, eseguito il ricalcolo summenzionato, è tenuta ad assumere un numero di lavoratori in oggetto pari all’eventuale differenza tra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. Tali assunzioni sono operate in deroga ai divieti di nuove assunzioni posti dalla legislazione vigente, anche qualora l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà (comma 6). Il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitorano l'adempimento dell'obbligo suddetto(comma 7).

 

 

Il prospetto riepilogativo, non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che l’impianto normativo è volto a garantire la funzione sociale delle assunzioni obbligatorie relative alle categorie protette, specificando l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di assumere tali categorie anche in relazione ad eventuali situazioni di soprannumerarietà. La relativa disciplina viene contestualmente attualizzata rendendola più aderente alla vigente normativa, anche alla luce di quanto previsto dai recenti interventi di contenimento delle dotazioni organiche prevedendo di calcolare le quote d'obbligo in coerenza con gli assetti venutisi a determinare a seguito delle predette riduzioni e, quindi, al netto di eventuali situazioni soprannumerarie. Pertanto, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, nel complesso, le stesse non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si evidenzia che il Governo, in risposta alle richieste formulate nel corso dell’esame in 5^ Commissione al Senato, ha depositato[96] presso la stessa una nota di chiarimenti predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riguardo particolare al comma 6,dell’articolo 7, è stato evidenziato che l'articolo 6, comma 1 del D. lgs. n. 165/2001 (testo unico del pubblico impiego) stabilisce il principio generale secondo cui le amministrazioni pubbliche non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali o di livello dirigenziale, per cui posizioni soprannumerarie a qualsiasi titolo dovrebbero essere corredate di idonea copertura finanziaria sino al riassorbimento delle relative posizioni nella dotazione organica prevista dalla legislazione vigente. Sul punto, nella summenzionata nota è stato preliminarmente osservato che la disposizione resta vincolata al rispetto della quota d'obbligo prevista dalla legislazione vigente che, come anche specificato nella relazione tecnica, in caso di soprannumerietà, verrebbe calcolata, in un’ottica di contenimento dei costi, non sul totale del personale in servizio, ma scomputando da tale platea le unità soprannumerarie e, quindi, al più sulla dotazione organica, come ridotta all'esito dell'applicazione del DL n. 95/2012. Pertanto, il numero delle unità, appartenenti alle categorie protette, da assumere non subirebbe un incremento significativo. Ciò premesso, è stato evidenziato, inoltre, che l'assunzione delle categorie protette nell'ambito delle PPAA, è in generale già prevista in deroga alle limitazioni delle facoltà assunzionali disposte dalla legislazione vigente. In proposito, viene segnalato che il meccanismo di determinazione del budget assunzionale, contempla una neutralità finanziaria tanto in uscita quanto in entrata del personale appartenente alle categorie protette, in quanto anche le cessazioni di personale appartenente a tali categorie, non vengono computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni. Pertanto, poichè la nuova disposizione si limita ad estendere l'obbligo anche ai casi di eventuale presenza di posizioni soprannumerarie, tenuto conto della metodologia di computo delle quote d'obbligo sopra descritta, del numero complessivo dei soprannumeri comunque limitato, del carattere temporaneo della permanenza degli stessi, nonché della predetta sterilizzazione in fase di computo delle facoltà assunzionali, la stessa non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, preso atto di quanto affermato dal Governo in prima lettura al Senato, appare, altresì, opportuno l’acquisizione di dati ed elementi informativi circa il numero dei soggetti potenzialmente interessati dalle assunzioni obbligatorie nelle pubbliche amministrazioni che le norme in esame consentono anche in condizioni di soprannumerarietà.

 

ARTICOLO 7, comma 8

Credito di imposta per assunzioni di lavoratori detenuti o internati

La norma sostituisce l’articolo 3, comma 1, della legge n. 193/2000 - già novellato dall’art. 3-bis, comma 2, del DL n. 76/2013 - recente disciplina in materia di credito di imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti o internati (anche quelli ammessi al lavoro all’esterno) o per lo svolgimento di attività formative nei loro confronti. Tale disciplina ha previsto, in favore delle imprese, un credito di imposta mensile, nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore, per le assunzioni summenzionate, relative ad un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, o per lo svolgimento di effettive attività formative nei confronti dei soggetti in riferimento.

La riformulazione di cui al presente comma chiarisce che i lavoratori in questione sono i soggetti “detenuti o internati” - anziché “detenuti e internati”, come nella versione finora vigente e che il credito di imposta non riguarda esclusivamente i casi di lavoro all'esterno summenzionato.

 

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Il prospetto riepilogativo, non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma interviene sul complesso delle disposizioni volte a favorire l’attività lavorativa dei detenuti (legge n. 193/2000), per una migliore individuazione della platea dei destinatari della disposizione recata dall’art. 3 comma 1, della citata legge che prevede sgravi fiscali a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto con l’art. 10, comma 7-bis, il DL n. 76/2013, si rifinanzia di 5,5 milioni di euro, a partire dal 2014, la citata legge n. 193/2000, volta a favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

Si evidenzia che il Governo, nella nota tecnica depositata in 5^ Commissione al Senato[97], con riguardo alla norma in esame, ha precisato che l'articolo 4, della legge n. 193/2000 stabilisce che le modalità ed entità delle agevolazioni di cui all'articolo 3, sono determinate annualmente con decreto, nei limiti delle risorse di cui al successivo articolo 6. La presenza di tele disposizione assicura, pertanto, che, anche con la nuova formulazione dell'art. 3, comma 1, della legge 193/2000, stabilita dalla norma in esame, il limite di risorse disponibili a legislazione vigente, non sarà superato.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la riformulazione della disposizione (articolo 3, comma 1, della legge n. 193/2000), che prevede la concessione di un credito di imposta di 700 euro ad ogni imprenditore che impieghi un detenuto in attività lavorative o formative, è effettuata dalla norma in esame al fine di specificarne la portata applicativa, senza intervenire sulla relativa autorizzazione di spesa (articolo 6, comma 1, della legge 193/2000, come integrata dall'articolo 10, comma 7-bis, del DL n. 76/2013) che continua ad essere configurata come limite massimo.

 

ARTICOLO 7, comma 9

Facoltà assunzionali nell’Avvocatura dello Stato

La norma reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 34 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) stabilendo che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato previste dalla richiamata legge possano essere effettuate, nel rispetto del limite di spesa di euro 272.000 e dell'attuale dotazione organica, a decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con anzianità di servizio di otto anni nella qualifica, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento fissato dall'art. 5, primo comma, della legge n. 103/1979.

Si ricorda che l'art. 1, comma 34 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) autorizza la spesa di euro 272.000 a decorrere dall’anno 2013 per consentire all’Avvocatura dello Stato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di effettuare il reclutamento di ulteriori Avvocati dello Stato, al fine di consentire all’Avvocatura stessa l’efficace svolgimento dei compiti di rappresentanza e difesa davanti ai giudici amministrativi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei giudizi che questa è legittimata a promuovere ai sensi dell’art. 21-bis della legge n.287/1990[98].

L’art. 5, primo comma, della legge n. 103/1979, stabilisce che per ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, ai procuratori dello Stato che abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica. Gli altri posti di avvocato dello Stato, sono conferiti mediante concorso per esame.

 

Il prospetto riepilogativo, non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che trattasi di norma interpretativa dell'art. 1, comma 34, della Legge n. 228/2012 che consente l'assunzione, nei limiti finanziari di euro 272.000 e dei posti di organico, di un limitato contingente di avvocati dello Stato. La disposizione non comporta oneri in quanto le predette risorse finanziarie sono già state stanziate dalla citata legge n. 228/2012.

Si evidenzia che il Governo, nella nota tecnica depositata in 5^ Commissione al Senato[99], con riguardo alla norma in esame, ha ribadito che dalla disposizione non derivano nuovi oneri.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 7, comma 9-bis

Attività sindacale nella Polizia di Stato

Normativa vigente: l’art. 83, della legge n.121/1981 stabilisce che i sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

La norma, introdotta al Senato, consente anche al personale in quiescenza della Polizia di Stato di svolgere attività nei sindacati del personale della Polizia di Stat.

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la norma in esame.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 7, commi  da 9-ter  a 9-quinquies

Disposizioni su associazioni di protezione sociale ed INAIL

Le norme, introdotte al Senato, prevedono che:

·        le funzioni di vigilanza attualmente svolte dal Ministero dell’interno[100] sull’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC), sull’Ente nazionale per la protezione dei sordomuti (ENS) e sull’Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) vengano esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovo o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 9-ter);

·        il regolamento[101], di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 438/1998, relativo alla definizione dei criteri di ripartizione del contributo statale in favore delle associazioni e degli enti di promozione sociale, debba essere adottato entro il 30 giugno 2014. Nelle more della sua adozione la norma fa salva l’attività di controllo amministrativo-contabile finora svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ai sensi della legge n. 476/1987 - sui bilanci e sulle attività delle associazioni e sugli enti di promozione sociale destinatari del contributo statale (comma 9-quater);

·        il termine di 45 giorni, previsto dall’art. 71, comma 11, del D.lgs. n. 81/2008, per l’effettuazione della prima verifica sulle attrezzature da lavoro da parte dell’INAIL, decorra dal giorno della relativa richiesta effettuata dal datore di lavoro, anziché come previsto a legislazione vigente dal giorno della messa in servizio del’attrezzatura stessa (comma 9-quinquies).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica[102] riferita all’emendamento introduttivo delle disposizioni in esame, afferma che queste possiedono carattere ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT, in merito alle singole disposizioni introdotte, precisa quanto segue:

Con riguardo al comma 9-ter, l’intervento normativo è finalizzato a ricondurre alla competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di vigilanza, già dallo stesso esercitate nei confronti di enti ed associazioni che svolgono attività di promozione sociale, anche nei con fronti dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Ente nazionale per la protezione dei sordomuti (ENS) e dell’Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) che sono assoggettate alla vigilanza del Ministero del’interno in virtù di specifiche disposizioni di cui alle leggi n. 698/1950, n. 337/1953 e n. 458/1965. La proposta intende assicurare un necessario intervento di coordinamento normativo in materia, riconducendo i suddetti enti nell’ambito del regime giuridico delle associazioni di promozione sociale.

Sul punto la RT evidenzia che la Corte dei conti, ha ritenuto con riguardo all’UNMS che questo svolga le stesse attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità d lucro ai sensi dell’articolo 2, della legge n. 383/2000 (disciplina delle associazioni di promozione sociale) ed ha in più occasioni rappresentato l’esigenza di rendere certa l’identificazione dell’autorità vigilante, tenendo conto proprio dell’assetto ordinamentale già vigente che, peraltro, riconosce al Ministero del lavoro e delle politiche sociale poteri di vigilanza anche con riferimento alla verifica della regolarità dei bilanci preventivi e consuntivi presentati dalle associazioni ai fini della richiesta del contributo statale previsto a favore delle associazioni di promozione sociale dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 438/1998. La RT evidenzia, altresì, che l’intervento in parola appare necessario anche considerato che l’articolo 15, comma 1-bis, del DL n. 98/2011, ha previsto per gli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato che, nei casi in cui il bilancio non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, l’autorità vigilante nomini un commissario che provveda alla gestione dell’Ente. La proposta, intende, pertanto eliminare incertezze di ordine interpretativo in merito all’individuazione dei soggetti istituzionalmente preposti a tale funzione.

Con riguardo al comma 9-quater, la RT evidenzia che l’art. 5, comma 2, della legge n. 438/1998, prevede che il contributo statale, già previsto dall’art. 1, della legge n. 476/1987, in favore delle associazioni e degli enti di promozione sociale, venga tra le stesse ripartito secondo criteri definiti con regolamento[103] da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988. Sul punto la RT afferma che la disposizione in esame è volta soprattutto a introdurre un nuovo termine (30 giugno 2014) per l’emanazione del regolamento: non essendo questo stato ancora adottato, viene previsto che nelle more della sua emanazione, restano salve le disposizioni di cui alla legge n. 476/1987 (Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale contributi alle associazioni combattentistiche) nonché gli atti compiuti nella sua vigenza. Tale ultima disposizioni, precisa la RT si rende necessaria per evitare possibili vuoti di disciplina forieri di incertezze applicative e di eventuale contenzioso, nonché per far salva l’attività di controllo amministrativo-contabile che nel corso del tempo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha svolto sui bilanci e sulle attività delle associazioni e sugli enti di promozione sociale destinatari del contributo statale. Nelle more dell’adozione del suddetto regolamento il Ministero, tuttavia, ha ritenuto comunque doveroso procedere ai controlli in questione, al fine di verificare che il finanziamento pubblico erogato a tali associazioni ed enti fosse gestito correttamente. La norma in esame è finalizzata a riconoscere la validità della predetta attività di controllo finora svolta dal Ministero.

Con riguardo al comma 9-quinquies, la RT afferma che viene modificato il comma 11 dell’articolo 71 del D.lgs. n. 81/2008, prevedendo che la prima verifica sulle attrezzature di lavoro sia effettuata dall’INAIL, nel termine di 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, anziché dalla messa in servizio dell’attrezzatura, come previsto dall’attuale disposizione . Tale modifica è finalizzata e a rendere più agevole l’attività di controllo del’INAIL, poiché non è agevole per tale ente  venire a conoscenza del momento preciso in cui la singola attrezzatura di lavoro viene messa in servizio. Inoltre, in base all’attuale formulazione della norma in riferimento, qualora il datore di lavoro richiedesse l’intervento del’INAIL in prossimità della scadenza del termine di 45 giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura, l’Istituto non disporrebbe di un lasso di tempo adeguato per poter intervenire.

 

Al riguardo, con riferimento alla norma di cui al comma 9-ter che trasferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di vigilanza su talune associazioni, attualmente svolte dal Ministero dell’interno, preso atto di quanto evidenziato nella RT e al fine di verificare la previsione dì invarianza finanziaria prevista dalla medesima disposizione, appare opportuno acquisire conferma che le suddette attività possano essere svolte dal dicastero nero assegnatario delle medesime, senza oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse disponibili.

Non si hanno, infine, osservazioni da formulare in merito ai commi 9-quater e 9-quinquies, circa la natura ordinamentale delle medesime.

 

ARTICOLO 8

Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Le norme, modificate al Senato, incrementano di 1.000 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1). Per la copertura dei posti portati in aumento è autorizzata l’assunzione in parti uguali dei candidati, che siano già stati sottoposti agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale, concernenti le graduatorie relative alle due procedure selettive di cui all’art. 4-ter del DL n. 79/2012 (comma 2)

Trattasi di: un concorso per titoli ed accertamento della idoneità motoria per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, comma 519 della legge n. 296/2006, nella qualifica di vigile del fuoco riservata al personale volontario del C.N.VV.F. che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui all’art. 6 del D.lgs. n. n. 139/2006, da almeno tre anni e che alla medesima data, abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio (DM n. 3747 del 27 agosto 2007); un concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con DM n. 5140 del 6 novembre 2008. I concorsi sono stati prorogati dall’art. 4-ter del DL n. 79/2012 al 31 dicembre 2014, termine ora ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 dal comma 4 dell’articolo in esame.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle summenzionate disposizioni, determinati nel limite massimo di euro 1.003.130 per il 2013 (euro 5.306.423 nel testo originario del provvedimento) di euro 29.848.630 per il 2014 e di euro 40.826.681 a decorrere dal 2015 (euro 39.798.173 nel testo originario del provvedimento), mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione “Soccorso civile”.

Viene, quindi, disposta la proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 della validità delle graduatorie indicate al comma 2, ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché di quelle nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell’art. 66, comma 9-bis, del DL n. 112/2008[104], da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2.

L’art. 66, comma 9-bis del DL n. 112/2008, prevede che per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.

Il comma 5 fissa, quindi il limite annuale dell’autorizzazione di spesa per l’impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco[105], in euro 84.105.233 per il 2014 e in euro 73.27.182 a decorrere dal 2015 (euro 74.155.690 nel testo originario del provvedimento).

Viene, altresì, disposto che gli oneri relativi agli accertamenti clinico - strumentali e di laboratorio indicati dall’Amministrazione per il reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigile del fuoco[106], che l’art. 4, punto 14, della legge n. 183/2011, pone a carico degli interessati, vengano posti altresì a carico della medesima amministrazione. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione “Soccorso civile” (comma 5-bis).

Il comma 6 aggiunge due nuovi commi, dopo il comma 6, all’articolo 24, del D.lgs. n. 139/2006, in ordine alle funzioni spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente all’utilizzo della componente aerea. Il nuovo comma 6-bis prevede che gli interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome possano essere realizzati utilizzando la componente aerea, nel quadro di una disciplina fissata mediante accordi[107] e ponendo i relativi oneri finanziari a carico delle regioni e delle province autonome.

Il nuovo comma 6-ter dell’articolo 24, del D.lgs. n. 139/2006, dispone l’applicazione, agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, delle disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.

Il comma 7 estende, infine, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’applicazione delle disposizioni di cui al DPR n. 151/2011[108], anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza[109]. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore provvedimento in esame sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi[110].

Il prospetto riepilogativo, trasmesso in data 25 settembre 2013 e relativo alla norma riferita al testo originario del provvedimento, ascrive alla stessa i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. Sui evidenzia che il prospetto a seguire non tiene conto delle modifiche apportate.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

Dal 2015

2013

2014

Dal 2015

2013

2014

Dal 2015

Incremento dot. organiche VV.FF.

(Maggiori spese correnti)

  5.306,4

29.848,6

39.798,2

2.706,3

15.222,8

20.297,1

2.706,3

15.222,8

20.297,1

Riduzione stanziamento per retribuzione personale volontario VV.FF.

(Minori spese correnti)

5.306,4

29.848,6

39.798,2

2653,2

14.924,3

19.899,1

14.924,3

19.899,1

19.899,1

Si rammenta che il comma 3 è stato modificato al Senato ed il testo all’esame della Camera individua oneri pari ad euro 1.003.130 per il 2013, ad euro 29.848.630 per il 2014 e ad euro 40.826.681

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce che si prevede l’incremento di n. 1000 unità nella qualifica di vigile del fuoco della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’onere complessivo del suddetto incremento è quantificato in euro 5.306.423 per il 2013, euro 29.848.630 per il 2014 e di euro 39.798.173 a decorrere dal 2015, comprensivi degli oneri a carico dello Stato.

Si rammenta che la quantificazione in riferimento non tiene conto delle modifiche apportate al testo della norma in esame, durante la prima lettura al Senato. Sul punto si rileva che nella nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato e depositata dal Governo, in risposta alle richieste di chiarimento formulate durante l’esame in 5^ Commissione al Senato, è stato evidenziato che la norma trova adeguata copertura negli stanziamenti di spesa la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nella nota è stato altresì segnalato che sarebbe stato predisposto un emendamento volto a modificare l'onere a regime e conseguentemente a rideterminare l’importo dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 5.

Per gli elementi di dettaglio relativi ai dati posti alla base della quantificazione si rinvia alle tabelle riportate nella relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento (AS: 1015).

La RT afferma che per tale quantificazione si è tenuto conto delle voci del trattamento economico fisso (stipendio annuo lordo indennità di rischio e indennità di vacanza contrattuale, comprensivi di 13^ mensilità) ed accessorio corrisposto al predetto personale. Il costo unitario individuato per la quantificazione dell’onere è stato commisurato alle misure retributive attribuite alla qualifica di vigile esperto (vigile con una anzianità di servizio di 10 anni) al fine di considerare per un lungo arco temporale l’onere derivante dal conferimento a ruolo aperto di qualifiche superiori. Nelle seguenti tabelle viene offerta una dimostrazione analitica dello sviluppo di carriera delle unità assunte nel ruolo dei vigili del fuoco, in relazione alle citate promozione a ruolo aperto disposte per effetto dell’art. 8 del D.lgs. n. 217/2005, del trattamento retributivo fisso ed accessorio spettante nonché degli oneri per il triennio 2013-2015 ed a regime derivanti dall’incremento d’organico.

La RT precisa che i suddetti oneri trovano integrale copertura finanziaria mediante la contestuale riduzione degli stanziamenti di spesa per la  retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione “Soccorso civile”.

La RT riporta, altresì, una tabella riepilogativa degli stanziamenti di spesa per il triennio 2013-2015 dei capitoli destinati alla retribuzione del personale volontario, con le riduzioni apportate agli stessi e la nuova misura dell’autorizzazione di spesa derivante dalle riduzioni previste per il triennio ed a regime. Per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della RT riferita all’AS. 1015.

 

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme sono state oggetto di modifica al Senato e con riferimento alla determinazione degli oneri - e ai relativi effetti si saldi - e con riguardo al disposizione di copertura degli stessi. Sul punto si evidenzia l’opportunità di acquisire, pertanto, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 17 della legge n. 196/2009, una relazione tecnica ed un prospetto riepilogativo degli effetti aggiornati. Ciò premesso, si rileva altresì che i summenzionati oneri, al pari di quello indicato al comma 5-bis, sono limitati all’entità dei rispettivi stanziamenti.

Non si hanno altresì altre osservazioni da formulare con riguardo alle altre norme della disposizione in esame.

 

ARTICOLO 9

Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali all’estero

Normativa vigente: L’art. 14, comma 11, del DL 95/2012 (“spending review”) ha ridotto il contingente di personale scolastico comandato presso gli uffici amministrativi del Ministero degli affari esteri da 100 a 70 unità [comma 11, lettera a)] e quello impegnato presso le scuole italiane all'estero, le scuole europee e le istituzioni scolastiche e universitarie estere da 1.400 a 624 unità [comma 11, lettera b)].

Il comma 12 stabilisce che, fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero, né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.

La norma[111]:

         consente, in deroga al comma 12 dell’art. 14, del DL n. 95/2012, la conservazione, ad invarianza di spesa, di un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all’art. 639 del d. lgs. 297/1994[112], sui quali possono essere assegnate unità di personale, individuate attraverso le graduatorie previste dall'art. 640[113] del citato T.U. (che disciplina le modalità di selezione e di assegnazione del suddetto personale), riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, nonché i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. La norma specifica che dall’attuazione del comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1);

         apporta alcune modifiche alla legge n. 401/1990[114], stabilendo in particolare quanto segue (comma 2-bis):

         gli Istituti attendono a compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiana oltre che negli Stati nei quali hanno sede, anche negli altri Stati individuati con successivo decreto;

         il personale dell’area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di Cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all’estero con funzioni di Addetto;

         prevede che l’indennità già prevista per gli addetti presso istituti italiani di cultura sia corrisposta anche a coloro che vengono destinati presso le rappresentanze diplomatiche, uffici consolari o rappresentanze permanenti (comma 2-ter);

         stabilisce che dall’articolo in esame non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica e che all’attuazione delle predette disposizioni si provvede nel’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente (comma 3).

 

La relazione tecnica, in relazione al comma 1, non modificato dal Senato specifica che,  ferma restando la graduale riduzione del contingente prevista dal comma 12, la destinazione di un numero di unità di personale individuato con provvedimento di concerto MAE/ MIUR/MEF non comporta né numero di posti aggiuntivi nel contingente né maggiori oneri in quanto avverrebbe nel rispetto del livello medio dei maggiori risparmi conseguiti (Tab. 3.). L'obiettivo di risparmio ipotizzato nella relazione tecnica al D.L. n. 95 del 2012 sarebbe raggiunto, con un anno di anticipo, entro l'anno scolastico 2015/2016.

Lo stipendio metropolitano viene comunque corrisposto al suddetto personale sia che presti servizio in Italia che all'estero.

Al fine di assicurare l'invarianza di spesa in relazione all'indennità di prima sistemazione e i costi di viaggio, il Ministero degli Esteri, sulla base delle disponibilità finanziarie, prevede per l'anno scolastico 2013/14 la pubblicità soltanto di alcuni posti prioritari nonostante dal 1° settembre 2013 non ci sia più il blocco dei trasferimenti a domanda imposto dalla Legge n. 10 del 2011 (art. 2, comma 4-novies). Da tale misura ne deriva un risparmio riservato alle partenze dall'Italia.

Per quanto concerne, infine, l'assegno di sede, l'invarianza è data dal fatto che non è previsto un aumento dei posti in contingente: l'assegno per i partenti è, infatti, già incluso nella previsione di spesa del contingente.

La RT riporta quindi le seguenti tabelle.

 

Tabella 1: Minore spesa per assegni di sede personale della scuola in servizio all’estero da conseguire sulla base della RT al DL 95/2012

(euro)

Anno scolastico

Valore medio indennità mensile

Numero mensilità

Unità da ridurre rispetto al contingente a.s. 2011/12

Minore spesa sullo stato di previsione del MAE

2012/2013

4.400

12

80

4.224.000

2013/2014

4.400

12

160

8.448.000

2014/2015

4.400

12

240

12.672.000

2015/2016

4.400

12

320

16.896.000

2016/2017

4.400

12

400

21.120.000

 

 

Tabella 2. Minore spesa per assegni di sede personale della scuola in servizio all'estero che si prevede di conseguire tenuto conto del NUMERO DI UNITA' IN RIENTRO, al netto dei posti conservati, al termine del mandato

(euro)

Anno scolastico

Valore medio indennità mensile

Numero mensilità

Unità da ridurre rispetto al contingente a.s. 2011/12

Minore spesa sullo stato di previsione del MAE

2012/2013

4.400

12

134

7.075.200

2013/2014

4.400

12

191

10.084.800

2014/2015

4.400

12

248

13.094.400

2015/2016

4.400

12

400

21.120.000

2016/2017

4.400

12

400

21.120.000

 

Tabella 3: maggiori risparmi di spesa che il MAE prevede di conseguire rispetto alle previsioni della RT al DL 95/2012

(euro)

Anno scolastico

Minore spesa sulla base delle previsioni della RT

Minore spesa che il MAE prevede di realizzare

Maggiori risparmi previsti

2012/2013

4.224.000

7.075.200

2.851.200

2013/2014

8.448.000

10.084.800

1.636.800

2014/2015

12.672.000

13.094.400

422.400

2015/2016

16.896.000

21.120.000

4.224.000

2016/2017

21.120.000

21.120.000

0

 

63.360.000

72.494.400

9.134.400

 

La relazione illustrativa specifica che per l’anno scolastico 2013/2014, si sta procedendo ala revisione annuale del contingente di personale della scuola in servizio all’estero (dirigenti scolastici, docenti, lettori e amministrativi), come previsto dall’art. 639, comma 2, del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al d.lgs. n. 297/1994. Fa presente che, in particolare, proseguirà l’operazione di riduzione del contingente avviata la scorsa legislatura, in applicazione di quanto disposto dall’art. 14 del DL 95/2012 che prevede un numero massimo di personale scolastico all’estero pari a 624 unità, da concludersi entro l’anno scolastico 2016/2017, ipotizzando una riduzione media progressiva del contingente esistente pari a 80 unità l’anno, sulla base del criterio della scadenza dei collocamenti fuori ruolo in atto. La relazione afferma che per l’anno scolastico 2012-2013, la riduzione è stata pari a 134 posti sulla rete, sulla base del criterio della scadenza, a qualsiasi titolo, dei mandati, con una riduzione del contingente da 1.024 a 890 unità.

Con riferimento al comma 2-bis – introdotto nel corso dell’esame al Senato -, la relazione tecnica[115] premette quanto segue:

l'art.7 della legge n. 401/1990 consente   l’apertura di istituti italiani di cultura nelle capitali e nelle principali città dei Paesi con cui l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche. Gli istituti di cultura attualmente presenti nei Paesi esteri sono 76. Le sezioni distaccate operative sono 14. L'organico del personale della promozione culturale per il 2011 era di 184 unità, ridotto per  il 2014 a 141 unità appartenenti all'Area III e a 8 Dirigenti di II fascia, a seguito dei provvedimenti di riduzione degli organici.

L’organico del personale da utilizzare nella rete degli Istituti Italiani di cultura è costituito  da n. 76 Direttori e n. 117 Addetti dell'Area della promozione culturale (APC) e dal contingente di 392 contrattisti a legislazione locale. La RT afferma che attualmente risulta in servizio presso la stessa rete il seguente personale:

n. 48 Direttori; n.  67 Addetti;  n. 330 "contrattisti locali".

Alla data del 23 settembre 2013 il totale del personale APC è quindi pari a 115 unità (48 Direttori + 67 Addetti).

Essendo la spesa media annua di circa 106.000 euro per unità di personale APC,  la spesa totale stimata alla predetta data è di 12.190.000 euro annui (106.000 euro x 115 unità).

La spesa annua effettiva per le 330 unità di personale a contratto locale in servizio alla stessa data risulta pari a 10.867.684,76 euro annui.

La RT specifica quindi che con le modifiche introdotte al Senato al comma 2-bis, viene affidato ad un decreto MAE-MEF l’ampliamento della competenza territoriale degli istituti di cultura oltre i confini dello Stato in cui sono istituiti, senza la creazione di nuove strutture. Afferma quindi che l'ampliamento dell'ambito territoriale di competenza degli Istituti di Cultura non dovrà comportare nuovi oneri per il bilancio dello Stato in quanto le attività previste saranno svolte nell' ambito della dotazione finanziaria che gli Istituti ricevono su apposito capitolo di bilancio (2761) del Ministero degli Affari Esteri.

La norma di cui al comma 2-bis introduce la possibilità di destinare il personale dell'area della promozione culturale anche presso le ambasciate, i consolati e le rappresentanze permanenti, superando il limite previsto dalla normativa vigente, che ne prevede l'invio presso Ambasciate e Consolati solo in caso di soppressione dell'Istituto di cultura. La RT afferma che, anche in questo caso, considerata la clausola di invarianza finanziaria, non ci sarà un ampliamento del contingente massimo di addetti culturali, annualmente programmato.

L'utilizzo di addetti culturali presso le ambasciate e consolati, in luogo del mantenimento di istituti di cultura o della creazione di nuovi, consentirebbe di assicurare la promozione culturale in aree prioritarie pur in assenza di strutture autonome.

La RT afferma che la disposizione non comporterà un ampliamento del contingente massimo di addetti culturali da destinare all'estero, annualmente programmato.

La Relazione ricorda, infine, che con il comma 2-ter (modifica tabella A, art. 171 del DPR 18/67) si stabilisce che l'indennità di base prevista per il personale della promozione culturale in servizio all'estero sarà corrisposta nella stessa misura anche nell'ipotesi di assegnazione dello stesso presso ambasciate e consolati, garantendo, in questo modo, l’invarianza della spesa.

 

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare in relazione ai dati riportati dalla relazione tecnica con riferimento ai maggiori risparmi che saranno conseguiti rispetto a quelli stimati per effetto dell’art. 14 del DL n. 95/2012. Tuttavia, si rileva che sarebbe utile avere maggiori elementi di chiarimento in merito al criterio sottostante il calcolo del numero delle unità che si prevede di ridurre per ogni anno scolastico rispetto al contingente riferito all’anno scolastico 2011/2012.

Nulla da osservare in relazione alle disposizioni introdotte nel corso dell’esame al Senato.

 

ARTICOLO 9-bis

Revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri

La norma reca la novella del DPR n. 18/1967. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2014, viene prevista:

·        la riduzione dei benefici economici riconosciuti al personale del Ministro degli affari esteri prestante servizio all’estero per periodi di durata inferiore ad un anno [comma 1, lett. a)];

·        l’attribuzione di un contributo fisso onnicomprensivo variabile in funzione di parametri chilometrici - in luogo di singoli rimborsi - per il trasporto degli effetti (bagaglio, mobili e masserizie) in occasione dei viaggi di trasferimento del suddetto personale da e per l’estero [comma 1, lett. b)];

Vengono, altresì, disciplinate fattispecie connesse al trasferimento da o presso gli stessi uffici all’estero di dipendenti fra loro coniugati [comma 1, lett. b, n. 4)].

Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma, introdotta in prima lettura al Senato.

 

La relazione tecnica[116], relativa alla proposta emendativa introduttiva delle norme in esame, rileva che il comma 1, lett. a) della disposizioni proposta riduce i benefici economici del personale in sevizio all'estero per periodi di durata massima di 1 anno. La norma intende evitare che in occasione delle destinazioni all’estero disposte fino ad un massimo di 12 mesi, vengano automaticamente corrisposti i seguenti benefici economici accessori previsti dal DPR n. 18/1967 nel caso di destinazioni all’estero, che non si giustificano per periodi di servizio di durata contenuta:

·        aumenti per carichi di famiglia ex art. 173;

·        indennità. di prima sistemazione ex art. 175;

·        indennità di richiamo ex art. 176;

·        provvidenze scolastiche ex art. 179;

·        spese di viaggio dei familiari a carico ex art. 196;

·        spese di viaggio dei domestici ex art. 197;

·        spese di trasferimento delle masserizie  ex art. 199;

·        spese di trasporto delle masserizie via aerea ex art.. 200 primo comma;

·        indennità di richiamo del personale cessato dalle funzioni all'estero ex art. 205;

·        spese di trasferimento del personale cessato. Dalle funzioni all’estero ex art. 206;

La previsione normativa in esame non prevede maggiori oneri di spesa ed è anzi volta ad evitare i maggiori oneri altrimenti scaturirebbero per effetto dell’automatismo della normativa attuale, da un impiego più flessibile del personale all’estero.

Il comma 1, lett. b) interviene sul sistema di rimborso spettante ai dipendenti, in occasione dei viaggi di trasferimento da e per l’estero, introducendo un contributo onnicomprensivo in luogo dei singoli rimborsi.

La RT rileva, pertanto, che le norme in esame comportano risparmio per la finanza pubblica quantificabili in non meno di euro 700.000 annui, innanzitutto sul piano dei costi amministrativi, e cioè: costi non quantificabili dell’attività amministrativa in sé (spazi, energia, carta, comunicazioni, etc.); eliminazione di tutte quelle spese (spesso elevate) non previste inizialmente nel preventivo e per le quali viene ex post chiesto il rimborso in conseguenza di eventi imprevisti e non imputabili al trasportatore (soste, spese di magazzino, oneri burocratici, etc.). A tale risparmi sono altresì da aggiungere le maggiori entrate fiscali per l’erario quantificabili in almeno euro 1.500.000 - derivanti dal diverso regime di imposizione, il cui contributo fisso onnicomprensivo sarà sottoposto  rispetto all’attuale sistema di rimborso delle spese. La RT evidenzia, infatti, che l’attuale sistema di pagamento delle spese di trasferimento richiede una copertura di bilancio effettiva dell’ordine di euro 13.000.000 di euro. Ogni anno infatti vengono effettuati all’incirca millecento trasferimenti di personale e ciascun trasferimento comporta un onere medio per l’amministrazione pari a circa 12.000 euro. Il numero annuo dei trasferimenti è determinato da precise regole normative e contrattuali, le quali stabiliscono tempi di avvicendamento del personale in servizio all’estero di quattro o al massimo cinque anni, alle quali l’amministrazione è tenuta a conformarsi. L’onere medio indicato è basato su tali dati reali riscontrati nei precorsi esercizi finanziari ed è determinato dai massimali di peso trasportabili stabiliti  direttamente dall’art. 199 del DPR  n. 18/1967 e dai tariffari dei servizi di trasporto approvati dagli organi tecnici. Nell’anno 2011, ad esempio, l’amministrazione ha disposto un totale di 1.119 trasferimenti di personale. Dei 1.119 dipendenti trasferiti, 1.104 hanno chiesto il pagamento delle spese di trasporto dei mobili e delle masserizie ad essi spettanti in base all’art. 199 del DPR n.18/1967. La RT stima che il fabbisogno risultante dal nuovo sistema, con l’erogazione de contributo in dipendenza tra la distanza tra la sede di servizio e quella di assegnazione, comporterà per la finanza pubblica. un risparmio medio di euro 2.600.000.

 In conclusione,  i minori oneri per la finanza pubblica che complessivamente derivano dall’attuazione della norma proposta sono quantificabili mediamente in euro 4.800.000.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione degli effetti positivi sulla finanza pubblica derivanti dalle disposizioni introdotte.

 

ARTICOLO 10, commi da 1 a 10

Potenziamento delle politiche di coesione

La norma, nel testo originario, prevede il riordino delle competenze in materia di politiche di coesione, mediante la soppressione del Dipartimento delle politiche di coesione dei ministero dello sviluppo economico (ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali) e l’attribuzione delle relative competenze:

- a una struttura dipartimentale creata ad hoc presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, competente della fase elaborativa e di costruzione delle politiche di intervento, con dotazione organica di 50 unità;

- a un'Agenzia appositamente istituita, deputata alla gestione delle fasi operative, di valutazione e verifica degli interventi effettuati e autonomia organizzativa, contabile e di bilancio, con una dotazione organica di 200 unità.

Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia é regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Il trattamento economico del direttore generale non può essere superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 5 prevede il trasferimento alle strutture di nuova istituzione delle unità di personale, sia di ruolo che a tempo determinato, e delle risorse finanziarie e strumentali del soppresso Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

Sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche finanziarie e strumentali del Ministero per lo sviluppo economico. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza.

Al personale dell'Agenzia é riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 é inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque titolo.

Con riferimento al contingente assegnato alla presidenza del Consiglio, si prevede l’espletamento di procedure selettive e un onere complessivo non superiore a 1.100.000 euro annui, con conseguente aumento della dotazione organica della Presidenza.

Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia e, relativamente ai contratti attribuiti[117] a soggetti non appartenenti al ruolo unico dei dirigenti, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 6 prevede che agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provveda a valere sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, parzialmente utilizzando, per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca quanto a 950.000 euro annui e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri  quanto a 500.000 euro annui.

Il comma 8 prevede che il Fondo per lo sviluppo e la coesione[118] sia trasferito allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 9 stabilisce che con DPCM si provveda alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici[119], anche al fine di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 10 prevede che fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicuri la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020.

Il Senato ha previsto:

-         con riferimento al comma 2 [120], che la Presidenza del Consiglio dei ministri possa:

§        avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa;

§        promuovere il ricorso alle procedure previste[121] per l'accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali  europei e l'attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione  territoriali;

-         con riferimento al comma 3 [122], una più puntuale specificazione delle competenze della Presidenza del Consiglio dei  ministri e dell'Agenzia;

-         con riferimento al comma 4 [123], che all’interno del comitato direttivo dell’Agenzia sia assicurata adeguata rappresentanza delle Amministrazioni territoriali.

-         con riferimento al comma 5 [124], l’emanazione di provvedimenti di riordino[125] del Ministero dello sviluppo economico, da sottoporre al parere delle commissioni competenti anche per i profili finanziari.

-         con riferimento al comma 9 [126], che i componenti del Nucleo di valutazione e verifica restino in carica sino alla naturale scadenza degli incarichi.

 

Il prospetto riepilogativo quantifica i seguenti effetti con riferimento alla norma in esame:

(milioni di euro)

 

 

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 4 e 5: organi Agenzia e trasferimento personale da MISE a PCM

 

1.450

1.450

1.450

 

793,5

793,5

793,5

 

793,5

793,5

793,5

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella A MAE

 

1.450

500

500

 

1.450

500

500

 

1.450

500

500

Tabella A MIUR

 

 

950

950

 

 

950

950

 

 

950

950

 

La relazione tecnica, nel richiamare il contenuto della norma, afferma che gli oneri derivanti dal trasferimento del personale alla Presidenza del Consiglio e dall’istituzione dell'Agenzia sono quantificati in euro 1.450.000, di cui:

   1.100.000 relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali oneri sono riferiti alla differenza di retribuzione e oneri riflessi tra il MISE e la PCM e si prevede riguardino:

-         2 dirigenti di prima fascia, per un onere complessivo di 50.000 euro;

-         4 dirigenti di seconda fascia, per un onere complessivo di 40.000 euro;

-         44 unità di personale, per un onere complessivo di 1.100.000 euro;

   350.000 euro relativi all’Agenzia per la coesione territoriale. Tali oneri sono riferiti alle retribuzioni corrisposte:

-         al Direttore generale, con retribuzione equivalente a quella del Capo Dipartimento della PCM, pari a 300.000 ;

-         ai componenti il Collegio dei revisori dei conti, per un importo complessivamente pari a 50.000 euro.

Ai predetti oneri si fa fronte per l'anno 2014 mediante l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2015, mediante l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministero degli affari esteri.

Nella Nota del Governo del 25 settembre 2013 è inoltre chiarito che:

-          l’espletamento da parte dell’Agenzia delle attività strumentali e di controllo interno per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà essere svolta senza oneri aggiuntivi e nell’ambito delle risorse disponibili;

-          relativamente alle unità di personale da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il contingente non potrà eccedere le 50 unità e il relativo onere è quantificato in 1.100.000 euro;

-          in merito al personale da trasferire presso l’Agenzia, è fatto salvo il diritto di opzione per la permanenza presso il MISE e non è noto in che misura tale diritto verrà esercitato. Nel caso in cui il personale da trasferire ecceda la dotazione organica di 200 unità è previsto l’inquadramento in sovrannumero e il graduale riassorbimento in relazione alle cessazioni dal servizio. Dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri atteso che saranno trasferite le risorse finanziarie attualmente destinate al pagamento del trattamento economico del personale in servizio.;

-          in merito al mantenimento degli incarichi dirigenziali già conferiti, non si prevedono oneri attesa la previsione di una corrispondente indisponibilità di un numero di posti equivalente nella dotazione organica del MISE;

-          con riferimento alle risorse del fondo speciale di parte corrente – accantonamento Ministero degli affari esteri – non si prevedono riflessi sull’adempimento degli obblighi internazionali del paese atteso che la finalizzazione utilizzata è relativa a “interventi diversi”, già utilizzata nel corso dell’anno anche per dare copertura ad altri provvedimenti.

 

Al riguardo andrebbero forniti chiarimenti sui seguenti aspetti.

Con riferimento ai compensi spettanti ai vertici amministrativi degli uffici interessati dalla norma, quantificati dalla relazione tecnica, si evidenzia in via preliminare che la norma non fissa normativamente l’ammontare delle maggiori risorse da destinare all’Agenzia per far fronte ai compensi spettanti al direttore generale e al collegio dei revisioni, lasciando che tale cifra - indicata dalla relazione tecnica in 350.000 euro annui - sia desumibile come differenza tra l’ammontare indicato nella disposizione di copertura (1.100.000) e quello indicato nella norma relativa al trasferimento di personale alla PCM (1.450.000). Appare pertanto opportuno che sia chiarito se il predetto ammontare di 350.000 si configuri normativamente come un tetto di spesa relativo alle risorse spettanti all’Agenzia, addizionali rispetto a quelle derivanti dalla riduzione di dotazioni organiche strumentali e finanziarie del MISE.

Ferma restando, ove confermata, la natura di tetto di spesa della predetta quantificazione, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla relativa congruità. Infatti, l’onere di 300.000 euro, derivante dalla remunerazione del Direttore generale, potrebbe risultare sovrastimato nel caso in cui tale incarico venga affidato a un soggetto appartenente alle amministrazioni pubbliche. In tal caso l’onere risulterebbe infatti limitato all’incremento retributivo conseguente alla nomina.

Inoltre, la relazione non quantifica risparmi con riferimento al venir meno della posizione apicale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione che viene soppresso. Andrebbe pertanto chiarito se, a seguito dell’istituzione e dell’operatività dell’Agenzia, si determini la possibilità di riassorbire tale posizione (eventualmente in relazione alle cessazione in servizio di altri dirigenti di pari grado, ovvero tramite i provvedimenti di riordino di cui al comma 5) con la conseguente emersione di risparmi che, se tradotti in corrispondenti riduzioni delle dotazioni finanziarie del MISE, potrebbero ridurre l’onere del provvedimento in esame.

Con riferimento all’esercizio dell’opzione da parte del personale MISE, ferma restando l’invarianza degli oneri complessivi di personale, andrebbe chiarito in primo luogo quale sia il contingente attualmente adibito al Dipartimento soppresso, rispetto alla dotazione di 200 unità attribuita all’Agenzia; andrebbe inoltre verificato se possano determinarsi riflessi finanziari negativi nel caso in cui opti per il trasferimento all’Agenzia un numero maggiore o minore di 200 dipendenti: andrebbe infatti escluso che possa derivarne un pregiudizio, rispettivamente, per l’ordinaria attività del MISE ovvero per l’operatività dell’Agenzia.

In merito alla modifica apportata dal Senato al comma 9 [127], che prevede che i componenti del Nucleo di valutazione e verifica restino in carica sino alla naturale scadenza degli incarichi, andrebbe chiarito quali siano i corrispondenti riflessi finanziari, atteso che il Nucleo è attualmente parte del Dipartimento del quale è prevista la soppressione.

 

ARTICOLO 10, commi 14-bis e 14-ter

Attività di supporto di Invitalia Spa nell’attuazione delle politiche di coesione

La norma, introdotta dal Senato, prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (Invitalia Spa)[128], possa assumere le funzioni di gestione e coordinamento per l'attuazione di programmi finanziati nell'ambito delle politiche di coesione individuate dal CIPE. Con DPCM sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e Invitalia Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge.

 

La norma non risulta corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo appare necessario che siano chiariti i profili finanziari della disposizione, non corredata di clausola di neutralità finanziaria. Andrebbero in particolare chiarite le modalità di remunerazione dell’attività di supporto fornita da Invitalia Spa e i relativi riflessi sui saldi di finanza pubblica, atteso che, pur essendo integralmente posseduta dal MEF, la predetta società è esterna al perimetro della Pubblica amministrazione.

 

ARTICOLO 11, commi 1-13                                                  

Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Le norme  recano talune modifiche alla normativa in materia di Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

In particolare, le disposizioni:

·        sostituiscono i commi da 1 a 3 dell’articolo 188-ter del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), in materia di Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Le modifiche sostanzialmente limitano l'obbligatorietà dell'iscrizione al Sistema: ai soggetti – enti ed imprese - produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; ai soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

Le norme precedenti prevedevano tale obbligo in capo a un’ampia categoria di soggetti, di fatto coincidenti con quelli tenuti al tradizionale obbligo di invio e compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Al SISTRI possono inoltre aderire su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli sopra indicati. Con decreto del Ministero dell’ambiente possono essere specificati i soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI nonché definite ulteriori categorie di soggetti nell’ambito di enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti (comma 1);

·        prevedono che il termine iniziale di operatività del SISTRI sia fissato al 1º ottobre 2013 per gli enti o le imprese che trasportano o trattano rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori. Come specificato con norme introdotte durante l’esame presso il Senato, le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del Codice ambientale, relativi alla gestione dei rifiuti, e l'applicazione delle relative sanzioni[129]. Si prevede altresì che per  i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania il termine sia fissato al 3 marzo 2014. Su base volontaria detti enti o imprese possono aderire al SISTRI a decorrere dal 1° ottobre 2013  (commi 2-5);

·        introducono il comma 4-bis dell’articolo 188-bis del D. Lgs. 152/2006. La novella prevede che, con decreto del Ministro dell’ambiente, si proceda periodicamente, nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Le semplificazioni sono adottate previa verifica tecnica e verifica della congruità dei relativi costi da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale. Le semplificazioni sono finalizzate, tra l’altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi di trattamento dati e con innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell’ambiente. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo può essere autorizzato a rendere disponibile l’informazione territoriale a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l’integrità dei dati di tracciabilità. Con il suddetto decreto sono altresì rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall’esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi (comma 7);

·        prevedono che, in sede di prima applicazione, alle suddette semplificazioni si proceda entro il 3 marzo 2014. Tale data può essere differita con decreto, per non oltre sei mesi, al fine di rendere operative le semplificazioni introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente all’emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l’operatività del sistema, entro 60 giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell’Agenzia per l’Italia Digitale o della Sogei s.p.a e due tra professori universitari. Ai relativi oneri si provvede nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 14-bis del DL 78/2009 (comma 8).

L’articolo 14-bis del DL 78/2009 prevede, tra l’altro, che la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI sia assicurata dai contributi da porre a carico dei soggetti iscritti al Sistema e riassegnati al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente;

·        stabiliscono che il contenuto e la durata del contratto con SELEX service management s.p.a.[130] e il relativo piano economico-finanziario siano modificati in coerenza con la novella sopra introdotta mediante l’articolo 188-bis, comma 4-bis, del D.Lgs. 152/2006, nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui al citato articolo 14-bis del DL 78/2009 (comma 9);

·        prescrivono che il Ministero dell’ambiente provveda, sulla base dell’attività di audit dei costi, eseguita da una società specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruità dall’Agenzia per l’Italia digitale, al versamento alla società concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell’articolo 14-bis del DL 78/2009, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell’ambiente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, al netto di quanto già versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all’esito positivo della verifica di conformità. Dall’attuazione di tali norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (comma 10);

·        limitano l'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto della normativa SISTRI -relativamente alla compilazione inesatta o carente di documentazione o alla violazione di obblighi nel sistema di controllo[131] - nell'ipotesi di più di tre violazioni in uno specifico arco temporale (comma 11);

·        sopprimono il Comitato di vigilanza e controllo al fine di garantire il monitoraggio del SISTRI[132], istituito presso il Ministero dell’ambiente. Con decreto del Ministro dell’ambiente è costituito, presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI - comprendente oltre ai soggetti già partecipanti al Comitato soppresso, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal Ministero - senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema (comma 13).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La semplificazione del SISTRI  prevede l’integrazione con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone, previa verifica tecnica e congruità dei relativi costi da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, al cui onere si provvede mediante la rideterminazione dei contributi da porre a carico degli utenti per la remunerazione dei fornitori delle singole componenti di servizio. Per quanto concerne la possibile riduzione dei contributi a favore degli utenti, la stessa è direttamente correlata all’effettiva riduzione dei costi conseguita dalla società concessionaria, con decorrenza, comunque, dall’esercizio successivo a quello di determinazione delle tariffe.

Per quanto attiene agli oneri derivanti dalla prevista commissione di collaudo, la RT segnala che gli stessi trovano capienza nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 14-bis del DL 78/2009 (comma 8).

In ordine al contenuto e alla durata del contratto con SELEX, lo stesso deve essere oggetto di modifica e il relativo piano economico-finanziario rimodulato in coerenza con quanto previsto al comma 7 e comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui all’articolo 14-bis del DL 78/2009, sulla base dell’esito dell’approvazione delle operazioni di collaudo e del previsto audit. Il Ministero dell’ambiente, per assicurare la funzionalità del SISTRI, provvede al versamento alla società concessionaria delle risorse riassegnate ai sensi del sopra citato articolo 14-bis nel limite massimo del 30% dei costi della produzione come da consuntivo al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse assegnate sullo stato di previsione del Ministero dell’ambiente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, al netto di quanto già versato dal medesimo Ministero fino alla predetta data. Il saldo sarà regolato nell’ambito del nuovo contratto con la SELEX, che dovrà prevedere un piano economico finanziario in applicazione del processo di revisione e semplificazione come previsto dalle norme in esame (commi 9-10).

Con riferimento alla soppressione del Comitato tecnico di vigilanza e controllo e della contestuale previsione di un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione, la RT ribadisce che ai componenti non verrà riconosciuto alcun tipo di trattamento economico, né altri oneri a carico dello Stato (comma 13).

Durante l’esame presso il Senato, il Governo[133] ha chiarito che gli oneri inerenti le attività di audit dei costi rientrano tra quelli sostenibili con le risorse e le modalità già previste a legislazione vigente.

In ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla rimodulazione delle sanzioni, il governo segnala che le stesse conseguono alla piena operatività del sistema e che al momento non risulta possibile quantificare incrementi o diminuzioni di gettito.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le norme, operando al fine di semplificare le procedure relative al SISTRI, riducono la platea dei soggetti obbligati all’iscrizione al sistema di tracciabilità, fissando altresì la tempistica dei vari adempimenti. In proposito, andrebbero esclusi effetti negativi per la finanza pubblica derivanti della modifica della platea dei soggetti interessati all’entrata in operatività del SISTRI e dalle scadenze temporali della sua operatività, comprese quelle relative all’applicazione delle sanzioni, con particolare riferimento a contributi eventualmente già versati da soggetti tenuti, in base alla normativa precedente, ad aderire al predetto sistema.

Appare altresì utile acquisire dati ed elementi di valutazione circa l’impatto atteso della normativa relativamente alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, al fine di verificare l’agibilità dell’eventuale riduzione degli adempimenti a carico degli utenti in rapporto alla parallela – seppur temporalmente sfalsata di un anno – riduzione degli specifici contributi a loro carico.

Andrebbero infine acquisiti chiarimenti circa l’opportunità di verificare la conformità della nuova disciplina in materia di Sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti e di iscrizione al registro di carico e scarico rispetto all’ordinamento comunitario, al fine di escludere l’applicazione di eventuali sanzioni.

 

ARTICOLO 11, comma 14                                                    

Divieto di traslazione sui prezzi al consumo della “Robin Tax”

Le norme  introducono un periodo all’articolo 81, comma 18, del DL 112/2008, in materia di divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo per gli operatori economici interessati dalla cosiddetta “Robin Tax”. La novella dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigili sul rispetto di tale divieto, specificando che tale attività viene svolta mediante accertamenti a campione, nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore alla soglia di cui all’articolo 16, comma 1, della L. 287/1990.

La relazione illustrativa afferma che tale soglia corrisponde a circa 482 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre ad illustrare la norma, afferma che la stessa è di carattere ordinamentale.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 11, comma 14-bis                                              

Personale del Corpo forestale dello Stato

Le norme dispongono, al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e di rafforzare il contrasto al traffico illecito dei rifiuti, modifiche all’articolo 108, comma 8, del D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), in materia di Direzione investigativa antimafia. In particolare, la novella specifica che il personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato operi nell'ambito delle articolazioni centrali e di quelle periferiche della D.I.A., avvalendosi delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 12, commi 1-5 ter  e commi 6-7                  

Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale

Le norme autorizzano la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell’impianto produttivo dell’ILVA di Taranto, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010 e valutazione d’impatto ambientale per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995 positivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall’attività dell’ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale (comma 1).

Con decreto del Ministro dell’ambiente, sentita l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia, sono definite le modalità di costruzione e di gestione delle discariche, su proposta del sub commissario, di cui al comma 1 dell’articolo 1 del DL 61/2013, in materia di commissariamento di imprese ad interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'ambiente e la salute. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e il Ministro dell’economia, sono definite anche le misure di compensazione ambientale (comma 2).

Il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti con parti correlate in corso d’esecuzione alla data del decreto che dispone il commissariamento dell’impresa, ove questi siano incompatibili con la predisposizione e l’attuazione dei piani. Tali disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché alle seguenti tipologie di contratto:

·        contratti preliminari di compravendita di immobili già trascritti e destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente;

·        contratti relativi ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare;

·        contratti di locazione di immobili nei quali l'impresa commissariata è parte locatrice (comma 3).

La disciplina della responsabilità per il commissario, il subcommissario e gli esperti del comitato, che trova applicazione dalla data di nomina del commissario, deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi delegati che curino la predisposizione e l’attuazione dei piani. I finanziamenti a favore dell’impresa commissariata, funzionali alla predisposizione e all’attuazione dei piani, sono prededucibili (commi 4 e 5).

Con modifiche inserite durante l’esame presso il Senato, si dispone:

·        l’introduzione del comma 1-bis dell’articolo 53 del D. Lgs. 231/2001, in materia di sequestro preventivo. La novella prevede che, ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consenta l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria (comma 5-bis);

·        la modifica dell’articolo 1, comma 3, del DL 61/2013, in materia di commissariamento straordinario. In particolare, si specifica che al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento. La titolarità dei medesimi resta in capo a detta impresa (comma 5-ter).

Il Ministro dell’ambiente, in coerenza con le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), emana un apposito decreto con cui individua le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell’Ilva di Taranto, sentite la regione Puglia e la rispettiva ARPA, nonché, per quanto concerne le misure di compensazione ambientale per i comuni interessati, il Ministro dell’economia (comma 6).

Gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a carico dell’ILVA s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza pubblica (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono necessarie all’attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, di cui all’articolo 1, comma 5, del DL 61/2013, emanate per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata all’ILVA di Taranto. A tal fine sussiste l’urgente necessità di disporre delle discariche nel perimetro dello stabilimento ILVA di Taranto e a servizio di quest’ultimo. Senza di esse i tempi di attuazione degli interventi previsti dall’AIA si allungherebbero notevolmente comporterebbe tempi lunghi e costi molto elevati che sottrarrebbero risorse ad altri interventi ambientali.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto le spese inerenti la costruzione e gestione delle discariche (comma 1), nonché quelli derivanti dalle compensazioni ambientali (commi 2 e 6) sono a carico dell’ILVA, in qualità di gestore delle medesime.

Durante l’esame presso il Senato, il Governo[134], in ordine alla facoltà di scogliere i contratti in corso e al potenziale rischio che da questo derivino maggiori oneri, segnala che si tratta di una facoltà comunque limitata alle fattispecie in cui l’esecuzione del contratto sia incompatibile con il piano di risanamento e, quindi, anche con il principio costituzionale di tutela della salute pubblica.

 

Al riguardo, si rileva che le disposizioni (comma 7) e la relazione tecnica specificano che gli oneri derivanti dalle norme in esame (costruzione e gestione delle discariche e indennizzi a seguito delle compensazioni ambientali) sono a carico dell’ILVA.

Per quanto attiene alle attività delle strutture preposte alla protezione ambientale (Agenzia regionale della regione Puglia ed eventualmente l’Istituto per la ricerca e la protezione ambientale) non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare opportuno acquisire conferma dal Governo – che detti organismi facciano fronte ad eventuali adempimenti aggiuntivi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 12, commi 5-quater  e 5-quinquies

Commissariamento delle imprese di interesse strategico

Normativa vigente Il decreto legge n. 207/2012, che è intervenuto sul commissariamento della società ILVA, ha disposto, in via transitoria[135], l’immissione in possesso dei beni dell’impresa in favore della società ILVA e l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento e della commercializzazione dei prodotti (articolo 3, comma 3).

Alla norma non erano ascritti effetti finanziari.

Il decreto legge n. 61 del 2013 è intervenuto sulla materia del commissariamento straordinario stabilendo, tra l’altro, che per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa e che le linee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l’attività dell’azienda, anche in carico a società del gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli artt. 1339 e 2558 cod.civ[136] (articolo 1, comma 3).

Alla norma non erano ascritti effetti finanziari.

 

Le norme, intervenendo sulla disciplina concernente il commissariamento delle società di interesse strategico, recano norme interpretative dirette a:

-          includere, nella definizione di beni di impresa che vengono immessi in possesso della società ILVA per la prosecuzione dell’attività, anche le partecipazione dirette ed indirette possedute nonché i cespiti aziendali delle partecipate. In altre parole, al fine di assicurare la continuità aziendale, il Commissario potrà utilizzare i cespiti delle controllate anche in caso di azienda sotto sequestro (comma 5-quater);

-          nell’ambito della disciplina generale sul Commissariamento straordinario delle imprese di interesse strategico nazionale, precisare che la titolarità dei crediti e dei finanziamenti gestiti dal Commissario straordinario rimane in capo all’impresa commissariata (comma 5-quinquies)..

 

L’emendamento non è corredato di relazione tecnica.

 

Al riguardo, tenuto conto che con l’interpretazione fornita dal comma 5-quater il Commissario straordinario della società ILVA gestisce anche i beni delle società partecipate (direttamente o indirettamente) appare opportuno un chiarimento diretto a confermare l’assenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA

 

 

 

ARTICOLO 2, comma  13

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo, nella misura di 137.000 euro per l’anno 2013 e di 410.000 euro a regime, delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, relative ai contributi da erogare all'ISMEA per lo svolgimento delle attività istituzionali (capitolo 2109 – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), si rileva che, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, relativamente all’anno 2013, le predette risorse risultano essere disponibili. Si ricorda inoltre che, durante l’esame presso la Commissione bilancio del Senato, il Governo ha chiarito che l’utilizzo delle suddette risorse non determinerà una significativa contrazione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Istituto.

 

ARTICOLO 2, comma  13-quater

Al riguardo, si rileva che la norma prevede sia una clausola di neutralità finanziaria riferita all’aggregato della finanza pubblica sia una copertura finanziaria a valere sulle entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati. Tali risorse, ai sensi del comma 10 dell’articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, affluiscono direttamente all’Agenzia italiana del farmaco che, come è noto, rientra nell’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall’Istat.

Ciò premesso, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine alla congruità delle risorse utilizzate a copertura, e all’opportunità di coordinare la clausola di copertura finanziaria con quella di neutralità finanziaria.

 

ARTICOLO 4, comma  9-ter

Al riguardo, con riferimento alle risorse delle quali è previsto l’utilizzo, nella misura di 20 milioni di euro annui, si ricorda che si tratta delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (capitolo 2341 – Ministero dell’interno). Tali risorse sono rese disponibili al termine di ogni esercizio finanziario e sono accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la successiva riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, (capitolo 3071 – Ministero dell’economia e delle finanze), per essere destinate alle esigenze dei diversi ministeri. Ciò premesso, si rileva, in primo luogo, che la formulazione della copertura finanziaria non indica esplicitamente la decorrenza degli oneri. In secondo luogo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’effettività di tale copertura, dal momento che le predette risorse presentano carattere eventuale e sono accertate al termine di ogni esercizio finanziario, mentre gli oneri previsti dalla disposizione in esame risultano certi in quanto connessi alla proroga di contratti a tempo determinato.

 

ARTICOLO 6, comma  4

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo, nella misura di 1,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2014, dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si segnala che lo stesso reca le necessarie disponibilità. Durante l’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, il Governo, per altro, ha chiarito che tale utilizzo non comporta il rischio di compromettere il regolare adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

 

ARTICOLO 8, commi  3 e 5-bis

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un ammontare di euro 1.003.130 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 40.826.681 a decorrere dall'anno 2015, da parte del comma 3, nonché per un ammontare di euro 500.000 annui a decorrere dal 2013 da parte del comma 5, si rileva che i predetti stanziamenti sono iscritti in bilancio come oneri inderogabili e, in parte, come spese obbligatorie.

Appare, quindi, opportuno che il Governo fornisca chiarimenti - anche in considerazione del carattere permanente della copertura in esame - in merito alla possibilità di utilizzare tali stanziamenti senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Si ricorda, infatti, che l’eventuale pregiudizio agli interventi già previsti a legislazione vigente potrebbe determinare il ricorso a successivi prelievi dal Fondo per le spese obbligatorie e d’ordine di cui all’articolo 26 della legge n. 196 del 2009, dal momento che la disposizione in esame utilizza anche stanziamenti aventi natura obbligatoria.

 

ARTICOLO 10, comma  6

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo, nella misura di euro 1.450.000 per l’anno 2014 e di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2015, agli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi agli stati di previsione del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si ricorda che gli stessi recano le necessarie disponibilità. Durante l’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, il Governo ha chiarito, per altro, che l’utilizzo dell’accantonamento del Ministero degli affari esteri, non comporta il rischio di compromettere il regolare adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

 

ARTICOLO 11, comma  8

Al riguardo, con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si ricorda che le stesse derivano da contributi posti a carico dei comuni o dei loro consorzi e delle comunità montane, ai sensi del comma 3 dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Tali somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato (capitolo 2592 – piano di gestione 14) per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ciò premesso, fermo rimanendo che la disposizione non indica esplicitamente l’entità degli oneri, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo riguardo alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.

 

 

 



[1]  Trasmesso al Senato unitamente alla Nota del MEF-Ragioneria Generale dello Stato del 25 settembre 2013 (Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame del testo iniziale presso la Commissione Bilancio). Il prospetto riepilogativo indica effetti finanziari esclusivamente con riferimento agli articoli 2, 8 e 10 del decreto legge (testo iniziale).

[2] Legge di stabilità per il 2013.

[3] Inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT. Le disposizioni descritte non si applicano agli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza

[4] Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

[5] Il DPCM tratta Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni. L’articolo 5 di tale DPCM prevede un censimento permanente delle autovetture di servizio. A tal fine si dispone che  le pubbliche amministrazioni comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base del questionario da questo predisposto, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, specificandone le modalità di utilizzo. Per le successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione alla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio.

[6] Fatta salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

[7] Inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

[8] Emendamento 1.12 della Commissione.

[9] Si veda la nota della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico dell’8 ottobre 2013 recante il protocollo 81740.

[10] Fatta salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

[11] Già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004.

[12] Si veda la nota della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico dell’8 ottobre 2013 recante il protocollo 81740.

[13] Articolo 24 del decreto legge n. 201/2011.

[14] Il testo originario del decreto legge indicava la data del 30 settembre 2013. L’emendamento 2.8 della Commissione ha modificato tale termine portandolo al 31 dicembre 2013.

[16] All’indirizzo http://www.funzionepubblica.gov.it/media/337262/enti_pubblici_non_economici.pdf.

[17] Si veda il resoconto sommario della seduta n. 83 dell’8 ottobre 2013.

 

[18] Salvo una clausola espressa di decadenza in caso di riorganizzazione contenuta nel singolo provvedimento di incarico.

[19] Riformulato a norma del successivo comma 8-ter del testo in esame.

[20] Di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001

[21] Si tratta dell’emendamento 2.40 (testo 2) della Commissione.

[22] Si tratta dell’emendamento 2.39 (testo 2) della Commissione.

[23] Con una nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e analisi dei costi del lavoro pubblico dell’8 ottobre 2013, recante il protocollo n. 81740.

[24] Di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001

[25] Emendamento 2.38 della Commissione.

[26] Si tratta dell’emendamento 2.42 della Commissione.

[27] Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009. 

[28] Emendamento 2.1000 della Commissione.

[29] Si veda il resoconto sommario n. 83 dell’8 ottobre 2013.

[30] Si veda il resoconto sommario n. 82 dell’8 ottobre 2013.

 

[31] Il riferimento è alla disciplina in materia di turn over di cui all’articolo 3, comma 102, della legge n. 244/2007.

[32] Si veda il resoconto sommario della seduta n. 83 del 08/10/2013.

 

[33] Con l’emendamento 2.71 (testo 2) della Commissione.

[34] Ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del D.L. 269/2003.

[35] Realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del D.L. 95/2012.

[36] Confronta il resoconto della seduta n. 88 del 10 ottobre 2013.

[37] Si segnala che durante l’iter al Senato sono stati soppressi i commi da 2 a 7 del presente articolo.

[38] Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del DL 95/2012: si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[39] In applicazione delle norme recate dal citato articolo 2 del decreto legge n.95/2012.

[40] Si segnala che tali previsioni sono formalizzate, nel testo, mediante il richiamo dell'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo, del DL 95/2012 (norma di cui è prevista l’applicazione al personale trasferito in esame).

[41] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del DL 101/2013 in esame – come emendato nel corso dell’esame in prima lettura presso il Senato – ha introdotto alcune modifiche all’articolo 2 del DL 95/2012.

[42] Disciplinate dall’articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001.

[43] Emendamento 3.28 della Commissione.

[44] Il testo – infatti – prevede la nullità delle clausole già sottoscritte, per conto delle società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia.

[45]  Cfr. l’emendamento 3.0.500.

[46] La proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

[47] Entro dieci giorni dalla scadenza di un contratto fino a sei mesi o entro venti giorni dalla scadenza di un contratto superiore a sei mesi.

[48] Articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001.

[49] Decreto legislativo n. 165/2001.

[50] Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dagli organismi europei rappresentativi di settore: Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE), Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica (CEEP), Confederazione europea dei sindacati (CES).

[51]  E quindi la disciplina concretamente applicabile.

[52] Emendamento 4.500 (testo 3) del relatore.

[53] Si veda il resoconto della seduta n. 88 del 10 ottobre 2013.

[54] I requisiti sono quelli previsti dall'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono anche considerati coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando.

[55] 4.48 (testo 2) Esposito.

[56] Ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[57] Confronta il resoconto della seduta n. 88 del 10 ottobre 2013.

[58] Si veda il resoconto della seduta n. 82 dell’8 ottobre 2013. Nel corso del dibattito presso la Commissione Bilancio è stato affermato  che la proposta riguarda solo la peculiare situazione della regione Piemonte e che non può produrre conseguenze finanziarie negative, dal momento che coinvolge posti di lavoro per i quali è già stata accertata la disponibilità economica e la capienza delle piante organiche.

[59] Ossia utilizzati in forza lavoratori dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

[60] Di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

[61] Quale appunto il decreto legislativo n. 368/2001.

[62] Quale il decreto legislativo n. 165/2001 che detta la disciplina generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[63] Con l’emendamento 4.40 della Commissione.

[64] Di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[65] ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo.

[66] Ed, in particolare, dei limiti massimi di spesa annua per la stipula di contratti a tempo determinato previsti dall’articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010.

[67]  Cfr. l’emendamento 4.76 (testo 2).

[68]  Cfr. in particolare l'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

[69] Si veda il Resoconto sommario della seduta n. 83 dell’8 ottobre 2013.

 

[70] Con l’emendamento 4.78 (testo 2) della Commissione.

[71] Si veda il resoconto della seduta n. 88 del 10 ottobre 2013.

[72] Il DPCM dovrà recare specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all’individuazione, quali requisiti per l’accesso ai concorsi, dei titoli di studio post laurea e di laurea in possesso del personale precario.

[73] Si tratta dell’emendamento 4.90 (testo 2) della Commissione.

[74] Si veda il resoconto della seduta 84 dell’8 ottobre 2013.

[75] Già costituite ai sensi del comma 12, articolo 5, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.

[76] Con l’emendamento 4.105 De Petris.

[77] Si veda il resoconto sommario della seduta n. 83 del 08/10/2013.

 

[78] Due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di Presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento funzione pubblica ed uno di Unioncamere.

[79] Emendamento 4.125 (testo 2) della Commissione.

[80] Em. 4.0.680 del relatore.

[81] Con l’emendamento 4.0.700 della Commissione.

[82] Nota dell’8 ottobre 2013 recante il protocollo 81833.

[83] Confronta il resoconto della seduta n. 88 del 10 ottobre 2013.

 [84] Di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

[85] Ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera h), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 34-bis, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

[86] Aggiungendo 3 nuovi commi, dopo il comma 4-bis, all’arti. 5, del DL n. 9/1992 (Disposizioni urgenti per l’adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia) convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge n. 217/1992.

[87] I Comitati di sicurezza aeroportuali sono organismi presieduti dal direttore dell’aeroporto e composti da rappresentanti delle autorità aeroportuali e degli operatori economici presenti in aeroporto.

[88] Ai sensi dell’art. 11, comma 5, secondo periodo, del DL n. 216/2011 che ha trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tali attività.

[89] In misura non superiore all’uno per mille dei fatturati derivanti delle attività svolte, percepiti nell’ultimo esercizio, ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b) del DL n.  201/2011.

[90] Cfr.: 5^ Commissione permanente - Resoconto sommario n. 77 del 25 settembre 2013.

[91] Trasmessa alla 5^ commissione del senato in data 8 ottobre 2013, relative alle proposte emendative 6. 4(testo 2) e 6.10 (testo 2), introduttive dei commi 3-bis e 3-ter.

 

[92] Ai sensi dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, lettera a) del DL  n. 1/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge n. 27/2012.

[93] Anche se non più sottoposti allo speciale programma di protezione.

[94][94] Ai sensi dellal’art. 1, comma 2, della legge n. 407/1998

[95] Di cui al comma 2 dell'art. 1-ter del DL n. 45/2005.

[96] Cfr.: 5^ Commissione permanente - Resoconto sommario n. 77 del 25 settembre 2013.

[97] Cfr.: 5^ Commissione permanente - Resoconto sommario n. 77 del 25 settembre 2013.

[98] Il richiamato art. 21-bis prevede infatti che l’AGCM, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emetta, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indichi gli specifici profili delle violazioni riscontrate, e che, ove la pubblica amministrazione non si conformi nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità possa presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

[99] Cfr.: 5^ Commissione permanente - Resoconto sommario n. 77 del 25 settembre 2013.

[100] Ai sensi, rispettivamente della legge n. 698/1950, della legge n. 337/1953 e della legge n. 458/1965.

[101] Da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988.

[102] Depositata in 5^ Commissione al Senato in data 1° ottobre 2013.

[103] La RT evidenzia che il regolamento in parola non è stato ancora adottato.

[104] APer gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016

[105] Ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. n. 139/2006.

[106] Di cui all’art. 9, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 139/2006.

[107] Stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse.

[108] Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

[109] Di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 334/1999 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

[110] di cui al decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334/1999.

[111] Modificata nel corso dell’esame al Senato

[112] Previsto dagli articoli 639 e 640 del d.lgs. n. 297/1994 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”).

[113] Il comma 640 del TR stabilisce che il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo che abbia superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato. La destinazione alle istituzioni di cui al comma 1 per l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 639, secondo piani triennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorità consolari e diplomatiche. I predetti piani possono essere aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute. Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei requisiti professionali e culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all'estero. Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono indetti.

 

 

[114] “Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero”

[115] Nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – del 9 ottobre 2013.

[116] Trasmessa in data 9 ottobre 2013.

[117]  Ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

[118]  Di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[119]  Di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

[120]  Cfr. l’emendamento 10.9 (testo 3). 

[121]  Dall’articolo 6 del  decreto legislativo n. 88 del 2011 in relazione al contratto istituzionale di  sviluppo, nonché alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge  n. 69 del 2013.

[122]  Cfr. l’emendamento 10.9 (testo 3), 10.13 (testo 2) e 10.15 (testo 2).

[123] Cfr. l’emendamemto 10.20.

[124]  Cfr. l’emendamento 10.900 (testo 3).

[125]  Ai sensi dell'articolo 2, commi 10 e 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nonché dell'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto in esame.

[126]  Cfr. l’emendamento 10.9 (testo 3). Si segnala che la Commissione bilancio del Senato ha formulato in proposito una richiesta di conferma di assenza di oneri.

[127]  Cfr. l’emendamento 10.9 (testo 2) approvato in sede referente. Si segnala che la Commissione bilancio del Senato ha formulato in proposito una richiesta di conferma di assenza di oneri.

[128]  Di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.

[129] La norma è stata introdotta al Senato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 11.103 Caleo ed altri, su cui la 5a Commissione Bilancio ha espresso parere di semplice contrarietà.

[130] Si ricorda che la società SELEX-SE.MA è la società affidatataria del servizio di progettazione, gestione e manutenzione del SISTRI a seguito del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente in data 14 dicembre 2009 e successivamente integrato con atto stipulato il 10 novembre 2010.

[131] Di cui all’articolo 260-bis del D. Lgs. 152/2006.

[132] Di cui all’articolo 27 del decreto del Ministero dell’ambirnte 52/2011. Tale articolo disponeva l’istituzione presso il Ministero dell'ambiente, senza oneri per il bilancio dello Stato né compensi o indennizzi per i componenti, un Comitato di vigilanza e controllo, composto da 19 membri, esperti nella designati rispettivamente:

a)  tre dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, tra cui il Presidente del predetto Comitato;

b)  uno da ISPRA;

c)  uno da Unioncamere;

d) quattordici dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, trasportatori, recuperatori e smaltitori di rifiuti.

[133] Con Nota RGS del 25 settembre 2013.

[134] Con Nota RGS del 25 settembre 2013.

[135] Per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 3 dicembre 2012.

[136] L’art. 1339c.c. stabilisce che le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. L’art. 2558 c.c. disciplina la successione nei contratti, stabilendo la regola generale del subentro da parte dell’acquirente, salvo diversi accordi e ferma restando la facoltà del terzo di recedere dal contratto.