Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 1310) - DL 63/2013 Recepimento della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia
Riferimenti:
AC N. 1310/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 19
Data: 16/07/2013
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   EDILIZIA
RISPARMIO ENERGETICO     
Organi della Camera: VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1310

 

Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

 

(Conversione del decreto-legge 63/2013 -

approvato dal Senato - A.S. 783)

 

 

N. 19 – 16 luglio 2013

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

A.C.

 

1310

Titolo breve:

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

 

Iniziativa:

 

 

 

Commissione di merito:

 

vi e x

 

Relatore per la

Commissione di merito:

 

Rel. per la VI Commissione , Fregolent

Rel. per la X Commissione, Benamati

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

ARTICOLI 1-4, 7-9, 11-13 e 17-bis. 3

Miglioramento della prestazione energetica degli edifici 3

ARTICOLO 5. 12

Edifici a energia quasi zero e meccanismi incentivanti per gli edifici di proprietà pubblica   12

ARTICOLO 6. 16

Attestato di prestazione energetica degli edifici 16

ARTICOLO 10. 21

Modifica della norma di copertura di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 192/2005. 21

ARTICOLO 14. 22

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.. 22

ARTICOLO 15. 28

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica.. 28

ARTICOLO 15-bis. 29

Banca dati presso il GSE. 29

ARTICOLO 16. 30

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili 30

ARTICOLO 17. 34

Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili 34

ARTICOLO 19. 35

Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali 35

ARTICOLO 20. 37

IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande. 37

ARTICOLO 21, comma 1. 39

Incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. 39

ARTICOLO 21, comma 2. 40

Reintegro di un’autorizzazione di spesa.. 40

ARTICOLO 21, commi 3 e 4. 42

Copertura finanziaria.. 42

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante norme urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

Il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Nel corso dell’esame al Senato sono state trasmesse note di risposta alle osservazioni formulate presso la Commissione Bilancio[1]. Di tali documentazioni si dà conto nella presente Nota, riferita al testo approvato dal Senato.

Al momento della predisposizione della presente Nota, non si dispone della relazione tecnica e del prospetto riepilogativo aggiornati alla luce delle modifiche approvate dal Senato.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-4, 7-9, 11-13 e 17-bis

Miglioramento della prestazione energetica degli edifici

Normativa vigente: la disciplina comunitaria in materia di rendimento energetico in edilizia è contenuta nella direttiva 2002/91/CE, confluita[2] nella direttiva 2010/31/UE che verte sulla medesima materia.

La direttiva 2002/91/CE è stata recepita nell’ordinamento interno con il D. Lgs. 192/2005, che all’articolo 14 contiene una clausola di invarianza in base alla quale si deve provvedere all’attuazione del decreto[3] con le risorse  disponibili a legislazione vigente e  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento a tale decreto legislativo è stata aperta, in sede comunitaria, una procedura di infrazione[4] per non completo e conforme recepimento. In particolare, come precisato dalla relazione illustrativa che accompagna il DL  63/2013 in esame, con la procedura d’infrazione è stato contestato all’Italia il mancato rispetto degli obblighi in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento delle locazioni e dei trasferimenti di proprietà[5]. Successivamente nei confronti dell’Italia è stata aperta una seconda procedura di infrazione, questa volta per mancato recepimento della stessa direttiva 2010/31/UE [6]. Tale ultima procedura si trova attualmente allo stadio di parere motivato[7].

Come chiarito dalla stessa relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, alle due procedure di infrazione dovrebbe porsi rimedio, da una parte, con le norme del presente decreto legge, dall’altra con il disegno di legge S. 587 “Legge di delegazione europea 2013”, che prevede il recepimento integrale della direttiva 2010/31/UE e che si trova attualmente all’esame del Senato.

 

Le norme modificano gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 15 e 16 del decreto legislativo 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) prevedendo quanto segue.

Vengono recepite nell’ordinamento nazionale le finalità, le definizioni e le prescrizioni tecniche relative alla richiamata direttiva 2010/31/UE (articoli 1 e 2).

Come in precedenza ricordato, l’integrale recepimento di tale direttiva è previsto nel disegno di legge di delegazione europea per il 2013, attualmente all’esame del Senato.

Fra le finalità previste dal testo in esame si segnala:

         il sostegno della diversificazione energetica.

Il testo previgente del D. Lgs. 192/2205 (art.1, co. 1) non fa riferimento alla finalità di “sostenere” la diversificazione energetica, ma a quella di “migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire […] la diversificazione energetica”;

         la promozione della competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;

         il conseguimento degli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.

Il testo previgente del D. Lgs. 192/2205 fa invece riferimento alla finalità di “contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto”;

         la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione, per i cittadini e per le imprese.

Viene inoltre adeguato alla nuova disciplina comunitaria[8] l’ambito applicativo degli obblighi di efficienza energetica previsti dal D. Lgs. 192/2005. In particolare,  il nuovo testo introdotto dalle norme in esame (articolo 3) precisa che il decreto legislativo si applica all'edilizia pubblica e privata e che - pertanto - ad ambedue tali ambiti vanno riferite le disposizioni innovative in materia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e di requisiti minimi per tali prestazioni. Ciò, tuttavia, limitatamente agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti[9] o di riqualificazione energetica.

Con la disciplina in esame - come chiarito anche dal successivo articolo 6 - l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di adeguarsi alle nuove prescrizioni (con riferimento agli edifici di loro proprietà o comunque aperti al pubblico) viene esteso agli edifici con superficie superiore a 500 metri quadrati (250 metri quadrati a partire dal luglio 2015). Sulla base della normativa previgente, infatti, tali obblighi erano previsti per gli edifici pubblici o aperti al pubblico aventi una superficie superiore a 1.000 metri quadrati.

In proposito vengono previsti, fra l’altro:

         un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero"[10];

         lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici[11];

         l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;

         la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici[12];

         la fissazione di requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi competenti per l'attestazione delle prestazioni energetiche degli edifici[13];

         la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, nonché attraverso la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore[14].

Viene inoltre ridefinito l'ambito degli edifici esclusi dalla disciplina in esame (per esempio: edifici vincolati come beni culturali, edifici industriali riscaldati per esigenze del processo produttivo, fabbricati isolati di dimensioni ridotte, luoghi di culto).

Viene previsto che siano aggiornati[15], sulla base di quanto stabilito dalla normativa comunitaria[16] (articolo 4):

         i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.

Si prevede in proposito che tali organismi qualificati debbano provvedere anche alla realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica;

         le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e del fabbisogno energetico;

         l’utilizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici.

La norma prevede che i requisiti minimi debbano rispettare le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;

         le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;

         le modalità di progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico[17].

Vengono recepite le norme della direttiva 2010/31/UE in materia di relazioni tecniche attestanti la rispondenza dei progetti alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Il proprietario è tenuto a depositare la relazione tecnica di progetto presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o alla domanda di concessione edilizia. Tali adempimenti non sono dovuti in caso di sostituzione del generatore di calore degli impianti di climatizzazione di minore potenza. Le nuove prescrizioni in sede progettuale comportano, in caso di nuova costruzione, una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza (articolo 7).

In base all’articolo 8, i proprietari e i responsabili degli impianti sono tenuti a comunicare all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti, nonché le eventuali successive modifiche. Anche le società di distribuzione dei combustibili devono comunicare annualmente al medesimo ente l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite. L'ente, a sua volta, trasmetterà per via informatica alle regioni e alle province autonome i predetti dati. Le regioni e le province autonome possono prendere provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di flessibilità applicativa dei requisiti minimi e di semplificazione amministrativa.

Le regioni e le province autonome provvedono a istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale. Provvedono inoltre ad avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

L’articolo 9 aggiorna - nelle more dell’emanazione dei nuovi decreti previsti dal testo in esame - le normative tecniche previste per il calcolo delle prestazione energetiche degli edifici. In particolare, si dispone che siano applicate le metodologie di calcolo derivanti da una serie di raccomandazioni degli organi di formazione tecnica unificata indicate dal testo.

L’articolo 11 prevede che le attività di informazione e comunicazione rivolte ai cittadini e agli operatori sui temi dell'impatto energetico e ambientale siano condotte in sinergia con analoghe misure di accompagnamento già previste dalla normativa vigente.

Il testo fa riferimento alle misure di accompagnamento previste dall'articolo 16 del DM 28 dicembre 2012, (Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili) e dall'articolo 15 del DM 28 dicembre 2012 (Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas). In particolare, l’articolo 16 prevede che i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente definiscano misure di accompagnamento e interventi di sensibilizzazione e di formazione sul tema della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. A tal fine la norma richiama il possibile concorso di spesa delle regioni e degli enti locali nel promuovere programmi di interventi incentivabili per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, per la quota non sostenuta dagli incentivi statali. L’articolo 15 del DM 28 dicembre 2012 prevede invece che l'ENEA sottoponga al Ministero dello sviluppo economico un programma per la promozione, sensibilizzazione, informazione e formazione sul tema del risparmio energetico.

L’articolo 12 ridefinisce e aggiorna le sanzioni correlate al mancato rispetto degli obblighi contenuti nel D. Lgs 192/2005, come modificati dal provvedimento in esame.

L’articolo 13, introduce una disposizione abrogativa finalizzata a coordinare il nuovo testo in esame con la normativa vigente.

In particolare, viene abrogato il DPR 59/2009, che definisce  le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici relativamente alla climatizzazione invernale ed estiva e alla preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. L’abrogazione deriva dalla necessità di recepire nell’ordinamento le più aggiornate previsioni in materia di installazione,  esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici introdotte dalla direttiva del 2010, rispetto alla quale la Commissione ha contestato all’Italia il mancato o non completo recepimento di alcune norme in materia di certificazione energetica degli edifici e in materia di ispezioni periodiche per gli impianti di condizionamento di potenza più elevata.

Il Senato, infine, ha introdotto l’articolo 17-bis, che disciplina i requisiti degli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013. In particolare, la norma introduce l’obbligo di un collegamento di tali impianti ad appositi sistemi di evacuazione dei fumi. Si prevede che i comuni adeguino i propri regolamenti alle nuove disposizioni.

 

Il prospetto riepilogativo  non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera gli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 13 e 17-bis del testo in esame.

Con riferimento all’articolo 4, la RT afferma che la norma introduce criteri generali che costituiscono un’azione di indirizzo delle attività di programmazione energetica del Paese, coerente con il raggiungimento degli obiettivi energetico-ambientali fissati dall’Unione europea. Fra gli aspetti qualificanti della definizione dei requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici, la RT evidenzia l’importanza dell’introduzione della valutazione costi-benefici, che favorirà gli interventi più efficaci in relazione ai costi, consentendo quindi di razionalizzare la spesa a carico dei cittadini. Sarà inoltre promossa l’innovazione e sarà stimolato lo sviluppo tecnologico dell’industria delle costruzioni, dei componenti, dei servizi e degli impianti anche a fonte di energia rinnovabile.

Riguardo all’articolo 7, la RT afferma che la norma ripropone disposizioni già presenti nel DPR 16 aprile 2013 (in corso di emanazione), introdotte anche al fine di ridurre gli oneri per i cittadini e per la PA. Tali misure vengono richiamate nel provvedimento al fine di dare un quadro organico di completo recepimento della direttiva. Nella formulazione proposta sono previste ulteriori misure per ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle PA, con particolare riferimento alla presentazione e all’aggiornamento delle relazioni tecniche. Viene inoltre introdotta l’esenzione da questi obblighi nel caso di mera sostituzione di generatori di calore in impianti di climatizzazione.

Con riferimento all’articolo 11, la RT evidenzia che la norma è volta a recepire quanto previsto, in materia d’informazione dei cittadini, dall’articolo 20 della direttiva 2010/31/UE[18], prevedendo che a tal fine si attuino sinergie con analoghe misure di accompagnamento già previste dalla legislazione vigente. La RT precisa che tali misure non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, la RT afferma che l’articolo 12 aggiorna le sanzioni correlate al mancato rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 192/2005. L’entità delle sanzioni è stata rivista tenendo conto dell’esperienza maturata nel corso di applicazione del medesimo decreto, mentre  nuove sanzioni sono state introdotte in relazione al mancato rispetto degli obblighi di attestazione nei casi di vendita e di locazione e degli obblighi in materia di informazione immobiliare.

 

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha precisato quanto segue con riferimento all’articolo 3:

        la norma ha carattere programmatico e non determina oneri diretti per le amministrazioni interessate;

        l’obbligo di certificazione energetica è già vigente per gli edifici pubblici con superficie superiore a mille metri quadrati[19];

        l’attività di certificazione in sé considerata non dà luogo ad una nuova tipologia di attività per le amministrazioni responsabili, ma solo ad un incremento di compiti già svolti;

        anche la precedente formulazione dell’articolo 3 del D. Lgs. 192/2005 si applicava all’edilizia pubblica e prevedeva ruoli attivi delle amministrazioni pubbliche in qualità di titolari di funzioni amministrative nella materia oggetto di disciplina.

Con riferimento all’articolo 7, viene sottolineato che il D. Lgs. 192/2005 già prevede che una copia della documentazione progettuale venga depositata presso i competenti uffici del comune. Pertanto si ritiene che le amministrazioni interessate siano già dotate delle risorse necessarie per fronteggiare gli adempimenti procedurali previsti dal testo.

Analogamente, riguardo all’articolo 8 si afferma che i relativi adempimenti (istituzione di un sistema di riconoscimento dei titolari delle attività di ispezione degli impianti temici; avvio di programmi di verifica annuale di conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati) potranno essere espletati con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all’articolo 11, la Nota conferma che le norme  non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il richiamo al D. Lgs. 192/2005 deve intendersi limitato alla previsione delle modalità di svolgimento, da parte degli enti decentrati, delle attività finalizzate all’informazione, educazione e formazione al risparmio energetico nell’edilizia. In tal senso le norme hanno valore programmatico e prevedono la mera possibilità che gli enti decentrati siano chiamati a concorrere alla spesa per promuovere programmi di interventi incentivabili per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, per la quota non sostenuta dagli incentivi statali.

Con riferimento all’articolo 12, la Nota precisa che la norma introduce principalmente un aggiornamento di sanzioni già previste a legislazione vigente. Per la gestione dei relativi adempimenti (incluse le nuove sanzioni) e per lo svolgimento dei controlli e delle istruttorie sulle certificazioni energetiche presentate in forma di dichiarazione sostitutiva, la Nota esclude effetti onerosi e afferma che sono ritenute sufficienti le risorse umane e strumentali già disponibili.

 

Al riguardo si osserva che, come sottolineato dalla relazione illustrativa, il presente decreto legge – inclusi gli articoli in esame -  è volto ad assicurare il pieno recepimento della disciplina comunitaria in materia di rendimento energetico in edilizia, al fine di superare la procedura d’infrazione dalla quale potrebbero derivare, in caso di sentenza di condanna, effetti onerosi per l’applicazione di sanzioni nei confronti dell’Italia. Si rileva preliminarmente, quindi, che nella loro generalità le misure contenute nel provvedimento - finalizzate a recepire nell’ordinamento interno previsioni e forme di regolazione, anche tecniche, introdotte a livello europeo - dovrebbero avere carattere vincolante. L’applicazione delle stesse non sembra pertanto suscettibile di essere dilazionata o modulata sulla base delle risorse disponibili. Sul punto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

In particolare sembrerebbe non in linea con il carattere obbligatorio degli adempimenti prescritti dalla disciplina comunitaria l’attribuzione di un valore programmatico, da parte delle relazione tecnica e della Nota del Governo, all’articolo 4 (che secondo la RT si limiterebbe a introdurre criteri generali e un’azione di indirizzo delle attività di programmazione energetica) e all’articolo 3 (in materia di obblighi di efficienza energetica in edilizia).

Si ricorda inoltre che il D. Lgs. 192/2005, oggetto di modifiche con il testo in esame alla luce della più recente disciplina comunitaria (direttiva 2010/31/UE), è corredato da una clausola di invarianza finanziaria riferita all’intero provvedimento[20], che non viene modificata con il presente decreto legge se non per la parte relativa alle norme in materia di efficienza energetica negli edifici pubblici contenute nell’articolo 5. Andrebbero pertanto acquisiti dal Governo dati ed elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria delle norme in esame.

A tal fine andrebbe considerato: in termini di potenziale riduzione dell’impatto finanziario, che l’ambito di applicazione delle nuove prescrizioni è limitato alle future edificazioni, alle ristrutturazioni importanti e agli interventi di riqualificazione energetica (articolo 3); in termini di potenziale aumento dell’impatto finanziario, che – nel caso degli immobili pubblici non rientranti nella precedente disciplina sulla certificazione energetica[21] - tali prescrizioni potrebbero comunque incrementare i costi anche degli interventi già programmati a valere sulle risorse disponibili (e quindi richiedere un’integrazione dei piani finanziari già approvati).

Si fa riferimento, in particolare, agli interventi finalizzati alla diversificazione energetica (articolo 1), nonché alle misure di adeguamento degli obblighi di efficienza energetica in ottemperanza alla nuova disciplina comunitaria e alla promozione degli edifici a ridottissimo consumo energetico[22] (mediante apposito Piano di azione). Analoghe valutazioni andrebbero acquisite con riferimento agli interventi per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici [articolo 3, cpv. 2-ter, lett. f)], alle nuove modalità di progettazione, installazione, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione  [articolo 4, cpv. lett. b)], nonché alle prescrizioni relative agli impianti termici disposte dall’articolo 17-bis, introdotto dal Senato.

Ulteriori adempimenti per i quali andrebbero precisati le modalità e i mezzi di attuazione, al fine di suffragarne la neutralità finanziaria, riguardano:

          la realizzazione di un sistema di ispezioni periodiche degli impianti termici [articolo 3, cpv. 2-ter, lett. g), e articolo 8];

          l’introduzione di  requisiti professionali degli organismi di attestazione delle prestazioni energetiche [articolo 3, cpv. 2-ter, lett. h) , e articolo 8];

          la promozione dell'uso razionale dell'energia attraverso l'informazione degli utenti finali e attraverso la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore [articolo 3, cpv. 2-ter, lett. l) e articolo 11];

          la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica (realizzazione affidata agli organismi di attestazione delle prestazioni energetiche) [articolo 4, cpv. lett. b)];

          le iniziative di qualificazione, formazione e aggiornamento professionale promosse dalle regioni per i soggetti incaricati delle attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici (articoli 8 e 11).

In generale, poiché il testo fa riferimento, fra l’altro, al conseguimento degli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale (che sono vincolanti, per l’Italia, a livello sia comunitario sia internazionale), andrebbe verificata la coerenza fra gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente per la predetta finalità e la stima dei costi derivanti dagli adempimenti resi obbligatori dalla disciplina in esame, che appaiono suscettibili di determinare spese aggiuntive a carico degli enti pubblici interessati almeno nella fase di prima realizzazione dei necessari interventi (mentre nella successiva fase di esercizio delle nuove dotazioni a più elevata efficienza le misure di risparmio energetico previste dal testo potrebbero determinare nel lungo periodo effetti di risparmio).

 

ARTICOLO 5

Edifici a energia quasi zero e meccanismi incentivanti per gli edifici di proprietà pubblica

Normativa previgente:

In merito alla destinazione dei proventi derivanti dalle aste per i diritti di emissione CO2, la legislazione previgente prevede quanto segue:

-      la normativa comunitaria prevede che almeno il 50 per cento dei proventi sia soggetto a vincolo di destinazione per finalità di carattere ambientale (ridurre le emissioni, sviluppare energie rinnovabili, finanziare la ricerca e le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario);

-      il DL  n. 72/2010, all’articolo 2, destina parte delle risorse restanti a rimborsare i crediti concessi dallo stesso decreto-legge ai “nuovi entranti” rimasti esclusi dall’assegnazione gratuita delle quote di CO2;

-      il DL 201/2011, all’articolo 25 dispone la destinazione di quota parte delle risorse di cui al punto precedente, da determinarsi con decreto ministeriale, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

 

La norma introduce due articoli aggiuntivi al D. Lgs. 192/2005: il primo in merito agli edifici ad energia quasi zero (4-bis), il secondo volto ad aumentare l’efficacia dei meccanismi incentivanti in tema di efficienza energetica negli edifici (4-ter).

Le relazione introduttiva chiarisce che tale disciplina è resa necessaria dall'attuazione della Direttiva 2002/91/CE (per il cui inadempimento l’Italia è stata deferita nell’aprile 2012 alla Corte europea di Giustizia, previo “parere motivato” del 25 gennaio 2013 della Commissione UE), secondo cui entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere “edifici a energia quasi zero” e a tal fine gli Stati membri devono stabilire e applicare i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi e quelli esistenti, assicurare la certificazione energetica degli edifici e prescrivere l’ispezione regolare dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento.

In particolare:

-          l’articolo 4-bis prevede che, a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione posseduti da pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli edifici scolastici, debbano essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione. Entro il 30 giugno 2014, con decreto interministeriale, è definito un Piano d'azione che specifichi in termini di consumo di energia primaria la definizione di energia quasi zero per le diverse tipologie di edifici, definisca le politiche e le misure finanziarie per promuovere il raggiungimento degli obiettivi indicati, individui casi specifici di esclusione sulla base dell'analisi costi-benefici sul ciclo di vita economico e fissi gli obiettivi intermedi per gli edifici di nuova costruzione da raggiungere entro il 2015;

-          l’articolo 4-ter chiarisce in primo luogo che gli incentivi pubblici, a qualsiasi titolo previsti dalla normativa vigente, per promuovere l'efficienza energetica degli edifici sono concessi nel rispetto dei requisiti di efficienza e commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l’immobile, nonché all’entità dell’intervento (comma 1).  La norma autorizza inoltre, per promuovere l’efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica[23], con particolare attenzione agli edifici scolastici, anche attraverso le ESCO[24] o lo strumento del finanziamento tramite terzi, l’utilizzo del Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento[25], la cui dotazione è incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, destinati ai progetti energetico ambientali. Le modalità di accesso al Fondo sono definite con apposito decreto ministeriale (comma 2). A cura dell’ENEA è predisposto un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell’edificio[26], che individui gli elementi a garanzia del risultato e promuova la finanziabilità delle iniziative (comma 3). Entro il 30 aprile 2014, con decreto ministeriale è predisposto e inviato alla Commissione, nell’ambito del Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica, l’elenco delle misure finanziarie atte a favorire l’efficienza energetica negli edifici, al cui aggiornamento si provvede ogni tre anni (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, al fine di sostenere interventi di incremento dell’efficienza energetica negli edifici pubblici, l'articolo aggiuntivo 4-ter prevede di utilizzare parte delle risorse destinate al Fondo di garanzia attualmente destinato alla realizzazione di reti di teleriscaldamento. Le risorse attualmente accantonate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico sono stimate in circa 50 milioni di euro, con un gettito annuo di circa 39 milioni di euro a valere sulle tariffe del gas naturale. Si prevede che le risorse del suddetto Fondo siano incrementate con una quota dei proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote di emissione di CO2 destinate ai progetti energetico-ambientali, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30. Stante l’aleatorietà del prezzo delle emissioni di CO2 è difficile, allo stato attuale, fare stime attendibili sul relativo gettito. Comunque, prosegue la RT, si può ipotizzare che le risorse da destinare a progetti energetico - ambientali siano circa 200 milioni di euro all’anno nel periodo 2013-2020. Di questi si prevede di destinare al Fondo una quota di circa 30 milioni di euro all’anno comunque non superiore al 15% del gettito complessivo all’anno destinato ai progetti energetico-ambientali. Il Fondo è finalizzato ad offrire garanzie pubbliche alle banche che finanziano le imprese per la realizzazione di reti di teleriscaldamento e finanziano le ESCO (Società di servizi energetici) per la realizzazione di progetti di efficienza energetica nella pubblica amministrazione. Relativamente poi alle modalità di funzionamento del Fondo per sostenere gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici pubblici, si prevede che esso interverrà a parziale garanzia del ritorno del finanziamento concesso dagli istituti di credito alle ESCO che effettuano interventi di efficientamento sugli edifici della PA nel caso in cui queste non siano in grado di onorare quanto concordato dal contratto di finanziamento. Questa misura, fortemente richiesta dagli operatori del settore, consentirà di mobilitare maggiori risorse finanziarie da parte delle Banche per la realizzazione di progetti di efficienza energetica.

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato[27], il Governo ha precisato che il Fondo di garanzia per il teleriscaldamento non è ancora stato attivato. Pertanto non sono disponibili dati statistici relativi alle escussioni effettuate. L’estensione delle garanzie ad interventi di efficienza energetica nell’edilizia pubblica, segnatamente scolastica, non presenta caratteristiche tali da far aumentare il livello di rischio delle iniziative, e dunque il livello potenziale delle escussioni, tenuto conto dei soggetti incentivabili e dell’esistenza di ulteriori strumenti finanziari (es. Conto termico) che possono concorrere alla solvibilità.

La Nota ritiene, comunque, che l’accantonamento annuo stimato che confluisce nel Fondo stesso, unitamente alla previsione di riversare nello stesso circa 30 milioni di euro annui derivanti dalla vendita delle quote di emissione di CO2, quasi raddoppiando quindi il gettito annuo a legislazione vigente, sia adeguato (se non sovrabbondante) rispetto al fine per esso previsto.

 

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni in merito alla stima di 200 mln di euro annui indicata dalla relazione tecnica. Andrebbe in particolare chiarito se essa faccia riferimento al gettito annuo complessivo previsto dalle aste per gli esercizi dal 2013 al 2020 o solo alla quota (50%) da destinare a finalità di spesa di carattere ambientale. Andrebbe inoltre chiarito se la predetta quantificazione debba intendersi come un aggiornamento di quelle fornite in occasione di precedenti provvedimenti in materia, che recavano stime di importo maggiore.

Si ricordano in particolare le seguenti stime fornite da precedenti relazioni tecniche con riferimento alle aste per i diritti di emissione di anidride carbonica :

-          DL 201/2011: 780-840 milioni annui, considerando un numero di quote a disposizione dell’Italia pari a circa 94 milioni annui e valori di prezzo delle quote stimati in 8,34 e 8,94 euro;

-          DL 72/2010: 1.440 milioni di euro annui, considerando un numero di quote a disposizione dell’Italia pari a circa 80 milioni annui, per valori di prezzo compresi tra 15,2 e 18,4 euro.

Alla luce della nuova quantificazione fornita dalla relazione tecnica in esame e delle finalizzazioni di spesa già operate dai precedenti provvedimenti, andrebbe più in generale chiarito il complessivo riparto delle risorse attese dalle aste rispetto alle diverse finalizzazioni di spesa previste dalla legislazione vigente, inclusa la norma in esame, chiarendo in particolare quale ammontare resti destinato all’abbattimento del debito pubblico, come previsto dall’articolo 25 del DL 201/2011.

Con riferimento allo strumento del Fondo di garanzia, la Nota del 24 giugno 2013 segnala che tale strumento non è stato ancora attivato e che non sono disponibili i dati statistici relativi alle escussioni effettuate. Tenuto conto di quanto precisato dalla RT in merito all’intervento del medesimo Fondo “a parziale garanzia del ritorno del finanziamento concesso dagli istituti di credito alle ESCO che effettuano interventi di efficentamento sugli edifici della PA nel caso in cui queste non siano in grado di onorare quanto concordato dal contratto di finanziamento”, appaiono necessari i seguenti chiarimenti:

-          non è chiara la procedura mediante la quale si intende garantire che gli interventi del Fondo di garanzia siano disposti nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili nell’ambito del medesimo Fondo. Si osserva altresì che la presumibile percentuale di riversamento dei proventi derivanti dalla vendita delle quote di emissione di CO(15%) è indicata dalla RT e non dal testo del provvedimento;

-          andrebbe altresì chiarito come siano stati valutati, per il futuro, i rischi di effettiva escussione della garanzia anche in ragione delle fattispecie ammesse all’intervento agevolativo.

Per quanto riguarda le possibili erogazioni del Fondo in presenza di un’attivazione della garanzia, andrebbe chiarito come si intenda assicurare l’allineamento temporale, ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto, tra le entrate derivanti dalle aste che incrementeranno la dotazione del Fondo e le erogazioni per le garanzie finalizzate all’efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Si evidenzia infatti che:

-          sotto il profilo della spesa dovrebbe incidere l’importo dei pagamenti erogati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (mentre non dovrebbe rilevare il momento del rimborso del finanziamento rilasciato da soggetti terzi eventualmente a valere sulla garanzia costituita ai sensi della norma in esame);

-          sul lato dell’entrata dovrebbe incidere l’ammontare incassato dalle aste, nel momento in cui viene aggiudicata ciascuna di esse.

 

ARTICOLO 6

Attestato di prestazione energetica degli edifici

Normativa vigente: l’articolo 6 del D. Lgs. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ha previsto l’obbligo della certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione. Con il successivo D. Lgs. 311/2006 l’obbligo della certificazione energetica è stato esteso gradualmente a tutti gli edifici preesistenti, purché oggetto di compravendita o di locazione. A partire dal 1° gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica è diventato prerequisito per accedere a incentivi ed agevolazioni di qualsiasi natura destinati al miglioramento delle prestazioni energetiche. L’articolo 6 ha stabilito, inoltre, che l'attestato deve avere una validità massima di dieci anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, di metratura superiore a mille metri quadrati, l'attestato deve essere affisso nello stesso edificio e in luogo facilmente visibile per il pubblico.

 

Le norme modificano l’articolo 6 del decreto legislativo 192/2005 prevedendo quanto segue.

L’attestato di prestazione energetica degli edifici viene richiesto obbligatoriamente per le nuove costruzioni o per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni[28]. L'attestato è richiesto anche per taluni edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie superiore a 500 metri quadrati (250 metri quadrati a partire dal 9 luglio 2015). Viene conseguentemente esteso a tali edifici l'obbligo di produrre ed affiggere l’attestato in luogo chiaramente visibile.

Si osserva che, mentre nella precedente formulazione (articolo 6, comma 7, del D. Lgs. 192/2005) l’affissione dell’attestato di certificazione energetica era obbligatoria per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, nel nuovo testo in esame (cpv. articolo 6, comma 6, del D. Lgs. 192/2005) l’attestato di prestazione energetica è obbligatorio per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico. Sembrerebbero quindi esclusi da tale obbligo – a differenza che nella normativa previgente - gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni ma non aperti al pubblico. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento del Governo, al fine di precisare l’ambito applicativo delle norme in esame (e, conseguentemente, i loro possibili effetti finanziari)[29].

Il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica, in caso di vendita, di trasferimento gratuito o di nuova locazione di edifici ancora sprovvisti, e a renderlo disponibile all’avvio delle trattative. Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici è inserita la clausola riguardante il ricevimento della documentazione in merito all’attestazione della prestazione energetica degli edifici. L’attestato ha una validità massima di dieci anni dal rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche dell'edificio. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni circa i controlli di efficienza energetica l’attestato decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. Viene inoltre anticipato alla fase dell'annuncio commerciale di vendita o di locazione l'obbligo di riportare l’indice di prestazione energetica e la classe energetica corrispondente.

Viene demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico l’adeguamento della normativa[30] contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Fra i criteri previsti dal testo si segnalano: metodologie di calcolo semplificate, per gli edifici di ridotte dimensioni e di ridotte prestazioni energetiche, al fine di ridurre i costi a carico dei cittadini[31];  creazione di un sistema informativo nazionale che consenta la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici[32].

Con un emendamento approvato dal Senato[33], è stato previsto che il Fondo di garanzia istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento sia utilizzato – entro il limite delle risorse disponibili[34] – anche a copertura delle spese relative alla certificazione energetica e ai necessari adeguamenti.

Si ricorda che la disciplina istitutiva di tale Fondo di garanzia[35] ha previsto che esso sia alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano posto a carico dei clienti finali.

 

Il prospetto riepilogativo  non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che l’obbligo di produrre l’attestato di prestazione energetica per i nuovi contratti di locazione avrà un effetto, anche se esiguo, sui canoni di locazione. Infatti il costo dell’attestazione, valida dieci anni, è compreso tra 100 e 200 euro, in funzione delle dimensioni e della complessità dell’unità immobiliare. Al fine di mitigare tali oneri è stata prevista [dal comma 12, lettera a)] una procedura semplificata.

Riguardo alle pubbliche amministrazioni, la RT afferma che l’ampliamento dell’obbligo di affiggere l’attestato di prestazione energetica in un luogo visibile al pubblico anche per gli edifici con superficie maggiore di 500 metri quadrati (250 metri quadrati dal luglio 2015) - previsto dall’articolo 12 della direttiva 2010/31/UE - costituirà un aumento degli oneri a carico della PA. Tali oneri, quantificabili secondo quanto riportato nella seguente tabella, sono coperti dalle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

 

 

Costi unitari medi per l’attestazione energetica degli edifici

 

 

Destinazione d’uso

 

 

Superficie utile

dell’immobile

(m2)

 

 

Costo unitario

massimo

(/m2)

Edifici residenziali della classe E1

del DPR  412/1993,

esclusi collegi, conventi, case

di pena e caserme

 

 

Fino a 1.600

 

 

1,50

 

Oltre 1.600

 

1,00

 

Edifici della classe E3

del DPR  412/1993

(Ospedali e case di cura)

 

-

 

3,50

 

Tutti gli altri edifici

 

Fino a 2.500

 

 

2,50

 

Oltre 2.500

 

2,00

 

La RT precisa che tale adempimento risulta essere già in vigore per gli edifici della PA con superficie utile maggiore di mille metri quadrati. Evidenzia, inoltre, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili, prevede incentivi a totale copertura dei costi sostenuti dalla PA per ottenere tali attestati in occasione di interventi di riqualificazione energetica.

La RT sembrerebbe fare riferimento al decreto ministeriale emanato in attuazione del D. Lgs. 28/2011 (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), che ha previsto[36] l’adozione di misure incentivanti per promuovere la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. In particolare, il decreto ministeriale 28 dicembre 2012 ha incluso fra i soggetti ammessi agli incentivi (articolo 3) “le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi di cui all'art. 4” (=interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici di qualsiasi categoria catastale) ed ha precisato che rientrano fra le spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo anche le “prestazioni professionali connesse alla … redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi” (articolo 5).

Si ricorda che il successivo DL 201/2011 (Crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici) ha disciplinato[37] le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico. Inoltre il DL 83/2012 ha prorogato al 30 giugno 2013 le detrazioni fiscali già vigenti[38] per interventi di efficientamento energetico.

La RT sottolinea, infine, che per gli edifici della PA l’attestato di prestazione energetica potrà essere redatto dal personale tecnico interno dotato delle qualifiche di cui al DPR del 16 aprile 2013, che disciplina i requisiti dei soggetti chiamati a predisporre i suddetti attestati.

 

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha escluso la necessità di inserire nel testo una specifica clausola di invarianza riferita all’articolo in esame, affermando che le competenti amministrazioni potranno fare fronte agli eventuali oneri discendenti dalla norma con le risorse previste a legislazione vigente.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica fa riferimento, da una parte, ad oneri posti a carico delle pubbliche amministrazioni (per la predisposizione della certificazione energetica degli edifici pubblici), dall’altra, a modalità di neutralizzazione di detti oneri, sia attraverso gli incentivi previsti dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012 sia attraverso il ricorso a personale tecnico qualificato interno alle stesse amministrazioni. La RT, tuttavia, non fornisce indicazioni circa la possibile entità di detti oneri, né circa l’effettiva compensatività del meccanismo prospettato (utilizzo di agevolazioni finanziarie e di mezzi organizzativi già a disposizione delle amministrazioni interessate). Tali elementi andrebbero pertanto acquisiti, al fine di verificare la possibilità di fare fronte agli oneri richiamati attraverso le risorse già disponibili a normativa vigente.

Si segnala inoltre l’opportunità di precisare l’ambito applicativo dell’obbligo di certificazione energetica, con particolare riferimento agli edifici di proprietà pubblica non adibiti ad uso pubblico. Infatti, stando al tenore letterale del nuovo testo in esame (cpv. articolo 6, comma 6, del D. Lgs. 192/2005: l’attestato di prestazione energetica è obbligatorio per gli “edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico”) gli edifici di proprietà pubblica non adibiti ad uso pubblico potrebbero risultare esclusi da tale obbligo, a differenza di quanto previsto dalla normativa previgente[39].

Andrebbero inoltre chiarite le modalità di finanziamento degli oneri connessi alla definizione di un sistema informativo nazionale che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli.

In ordine alla previsione – introdotta dal Senato – di utilizzare il Fondo di garanzia per le reti di teleriscaldamento anche a copertura delle spese relative alla certificazione energetica (finalità prevista anche dal precedente articolo 5, cpv. art. 4-ter, comma 2), andrebbero acquisiti chiarimenti circa i possibili effetti finanziari della norma. Infatti, pur considerando che la fonte di alimentazione del Fondo è costituita da un corrispettivo posto a carico dell’utenza finale del gas metano, andrebbe precisato:

          quali siano le tipologie degli interventi posti a carico del Fondo e se siano comunque conformi alle attuali modalità di intervento del Fondo;

          se tali interventi siano compatibili con gli altri utilizzi del Fondo, fra cui quello previsto dall’articolo 5, comma 1, cpv. art. 4-ter, del provvedimento in esame (miglioramento dell’efficienza energetica nell’edilizia pubblica);

          attraverso quali meccanismi procedurali si intenda assicurare che la concessione delle garanzie del Fondo e i connessi profili di rischio siano in linea con le disponibilità del Fondo medesimo.

Si ricorda in proposito che la Cassa conguaglio per il settore elettrico rientra fra gli enti della pubblica amministrazione inclusi nell’elenco pubblicato dall’Istat ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 196 del 2009[[40]].

 

ARTICOLO 10

Modifica della norma di copertura di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 192/2005

La norma sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192[41], recante la copertura finanziaria del medesimo provvedimento. In particolare il nuovo articolo 14 stabilisce che all'attuazione del decreto legislativo n. 192 del 2005, fatti salvi gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 4-ter[42], si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo  non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica conferma che dall’attuazione del presente decreto, fatti salvi gli strumenti finanziari di cui all’articolo 4-ter, per i quali la copertura è specificata nella relativa sezione della stessa RT (v. articolo 5 del testo in esame), non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica, rispetto alla normativa vigente.

 

Al riguardo, nel rinviare alle considerazioni svolte nella precedente scheda riguardante l’articolo 5, si evidenzia la necessità di un chiarimento circa la portata applicativa della clausola di neutralità finanziaria contenuta nella norma in esame. Il testo, infatti, fa salvi gli strumenti finanziari di cui al nuovo articolo 4-ter del D. Lgs. 192/2005, mentre a tale disposizione il presente decreto legge non ascrive effetti onerosi. Andrebbero quindi precisate le ragioni sottostanti l’eccezione prevista dalla norma alla generale clausola di non onerosità.

 

ARTICOLO 14

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

Normativa vigente L’art. 1, commi 344-347, della legge n. 296/2006[43] ha introdotto, in via transitoria, una detrazione IRPEF in relazione a spese sostenute per la riqualificazione energetica degli immobili. La versione originaria fissa la detrazione in misura pari a 55% da recuperare in tre rate annuali; il limite massimo di spesa in relazione al quale è possibile beneficiare della detrazione varia in funzione della tipologia di spesa sostenuta.

L’art. 1, comma 48, della legge n. 220/2010[44], nel disporre la proroga[45] del beneficio, ha elevato da tre a dieci il numero dello quote annuali per la fruizione del beneficio e ha inoltre incluso tra le spese ammissibili all’agevolazione gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.

L’art. 11 del decreto legge n. 83/2012 ha prorogato, da ultimo, al 30 giugno 2013 il termine entro il quale le spese sostenute per la riqualificazione energetica danno il diritto alla detrazione IRPEF del 55% da ripartire in dieci anni.

Successivamente a tale termine, la normativa vigente prevede che le spese per riqualificazione energetica rientranti nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie beneficino, al pari delle altre spese per ristrutturazione, della detrazione del 36%, ripartita in dieci rate annuali, ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 4 del DL  201/2011.

 

La norma stabilisce che la detrazione IRPEF sulle spese di riqualificazione energetica di cui all’articolo 1, comma 48, della legge n. 220/2010 spetta in misura pari al 65% sulle spese sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013[46] fino al 31 dicembre 2013.

Con emendamento approvato al Senato[47] è stata soppressa la parte del comma 1 che escludeva dalla proroga le spese per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa quantità di energia scambiata con l'ambiente, nonché le spese per la sostituzione di scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. L’emendamento introduce a tal fine una copertura pari a 0,2 mln di euro nel 2014, 2,2 mln nel 2015 e 1,4 mln annui per il periodo 2016-2024 (comma 1).

La norma, inoltre, prevede la medesima detrazione IRPEF anche per le spese di riqualificazione energetica sostenute nel periodo 6 giugno 2013 - 30 giugno 2014  per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (comma 2).

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Proroga al 31/12/2013 spese ristrutturazione appartamenti e al 30/6/2014 spese ristrutturazione parti comuni

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVA

24,6

1,3

 

 

24,6

1,3

 

 

24,6

1,3

 

 

IRAP

 

 

 

 

1,5

15,7

-6,5

-0,4

1,5

15,7

-6,5

-0,4

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF/IRES

5,6

60,4

152,9

109,4

5,6

60,4

152,9

109,4

5,6

60,4

152,9

109,4

Minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAP

1,5

15,7

-6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale della norma afferma che la stima degli effetti finanziari è ottenuta applicando la metodologia utilizzata nella relazione tecnica allegata al decreto legge n. 83/2012, con il quale è stata disposta l’ultima proroga del beneficio (al 30 giugno 2013, con aliquota di detrazione del 55%).

In particolare, i dati e le ipotesi utilizzati sono i seguenti:

- la spesa annua di interventi di riqualificazione energetica è stimata in 4.324 milioni[48]. Tale valore si ottiene decurtando dalla spesa annua considerata nel DL n. 83/2012 (4.500 milioni), la spesa annua per pompe di calore (stimata in 176 milioni, in base a dati ENEA), comprensiva anche della spesa per la sostituzione di scaldacqua, ritenuta di ammontare limitato. Per avvalorare la prudenzialità adottata nella stima, la relazione tecnica evidenzia che, in base alle ultime dichiarazioni dei redditi, risulta effettuata una spesa per interventi di riqualificazione energetica pari a 3.500 milioni di euro);

-          nell’ambito del predetto importo, la spesa annua per interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni negli edifici condominiali (per i quali l’agevolazione in oggetto è prevista anche per il primo semestre 2014) è stimata, sulla base dei dati ENEA, in 225 milioni di euro annui, corrispondente ad un’incidenza del 5% rispetto alle spese complessive;

-          si ipotizza che il 50% delle suddette spese sarebbero state sostenute anche in assenza di proroga e avrebbero fruito della detrazione per spese di ristrutturazione (36%), mentre il restante 50% della spesa ha carattere aggiuntivo;

-          l’effetto indotto, correlato alla spesa aggiuntiva[49], è stimato in 270 milioni (246 mln al netto dell’IVA al 10%) in relazione al secondo semestre 2013 e in 12,8 milioni (al netto dell’IVA al 10%) in relazione al primo semestre 2014;

-          gli effetti tributari, con riferimento all’effetto indotto, sono calcolati applicando aliquote medie di imposta pari al 10% per l’IVA, al 26% per IRPEF/IRES e al 4% per l’IRAP;

-          per gli effetti di cassa, è considerato un acconto nel primo anno pari al 15% e, dal secondo anno, al 75%.

Applicando le suddette ipotesi, la quantificazione degli effetti finanziari risulta:

a)      l’onere per maggiore detrazione annua, in termini di competenza, calcolato con riferimento alle spese sostenute nel secondo semestre 2013, risulta pari a:

[(4.324/2) x 6/12 x (65%-36%) + (4.324/2) x 6/12 x 65%] : 10 = 101,6 milioni;

L’emendamento approvato dal Senato non è corredato di RT; a seguito della sua approvazione tuttavia la spesa annua di riferimento deve intendersi comprensiva anche delle voci escluse dalla norma originaria[50]. Pertanto, considerando una spesa annua di 4.500 mln di euro, la rata annua di competenza aumenta di 4,1 mln passando da 101,6 a 105,7 mln. A tale maggior valore, tuttavia, va detratta la quota di detrazione IRPEF conteggiata nella RT riferita all’art. 16 (spese per ristrutturazioni) il cui ammontare, in termini di competenza annua, risulta pari a 2,8 milioni. Pertanto l’onere riferito alla modifica introdotta risulterebbe pari a 1,3 milioni circa in termini di competenza. La copertura prevista è invece pari a 1,4 milioni.

b)     l’onere per maggiore detrazione annua, in termini di competenza, calcolato con riferimento alle spese sostenute nel primo semestre 2014 (parti comuni degli edifici) risulta pari a:

[(225/2) x 6/12 x (65%-36%) + (225/2) x 6/12 x 65%] : 10 anni = 5,3 milioni

c)      il maggior gettito IVA, relativo all’effetto indotto, è calcolato, in relazione al 2013, scorporando l’imposta:

[270 mln : (1+10%)] x 10% = 24,6 mln

e, in relazione al 2014, applicando l’aliquota alla base imponibile:

12,8 mln x 10% = 1,3 mln;

d)     il maggior gettito IRPEF/IRES ed IRAP, relativo all’effetto indotto,  pari, in termini di competenza, a 73,7 mln nel 2013 e a 3,8 mln nel 2014, è calcolato applicando al maggiore imponibile valutato negli anni 2013 e 2014 (rispettivamente, 246 mln e 12,8 mln) le corrispondenti aliquote (26% per IRPEF/IRES e 4% per IRAP).

Infine, per la valutazione degli effetti di cassa, sono state applicate le misure degli acconti sopra indicate per quanto concerne le imposte dirette e l’IRAP, mentre è stata valutata la piena coincidenza fra competenza e cassa per quanto concerne l’IVA.

 

La relazione tecnica riporta la seguente tabella riepilogativa degli effetti finanziari:

milioni di euro

 

2013

2014

2015

2016

2017-2023

2024

2025

     IRPEF

-15,2

-162,6

-110,8

-106,9

-106,9

+70,9

+4

     IRPEF/IRES

+9,6

+102,2

-42,1

-2,5

0

0

0

     IRAP

+1,5

+15,7

-6,5

-0,4

0

0

0

     IVA

+24,6

+1,3

0

0

0

0

0

    TOTALE A)

+20,4

-43,4

-159,4

-109,8

-106,9

+70,9

+4

 

La Nota del Dipartimento delle finanze del 18 giugno 2013, in relazione alle richieste formulate presso il Senato, afferma che, per quanto concerne i criteri e le percentuali utilizzati per la determinazione degli effetti di cassa è stato ipotizzato, in analogia con le precedenti stime, il ricorso al metodo previsionale nella misura del 15% delle singole imposte interessate.

La Nota fornisce inoltre chiarimenti in merito alla valutazione dell’effetto incentivante. Le spese agevolate rispetto alle quali viene calcolato un recupero di gettito sono commisurate alla quota di spesa aggiuntiva (cui nella quantificazione viene attribuita la detrazione del 65%). Per il secondo semestre 2013 la medesima spesa aggiuntiva ammonta a 1.081 milioni (4.324/2 x 6/12), mentre per il primo semestre 2014 è di 56 milioni di euro (225/2 x 6/12).

La stima dell’effetto indotto è calcolato come 25% delle spese incrementali (effetto incentivante). Quindi, prosegue la Nota, l’entità degli effetti indotti attesi riguardanti maggiori entrate risulta di gran lunga minore dell’effetto negativo dovuto all’incremento delle spese oggetto di agevolazione.

 

Al riguardo si evidenzia che la metodologia utilizzata per la stima degli effetti finanziari risulta sostanzialmente in linea con le quantificazioni effettuate in occasione delle precedenti proroghe.

Si osserva, tuttavia, che la relazione tecnica non considera gli effetti finanziari derivanti dell’incremento dell’aliquota nel periodo 6 giugno-30 giugno 2013. Infatti, mentre la norma eleva al 65% la misura della detrazione IRPEF in relazione alle spese sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari considerando il solo secondo semestre 2013. Sul punto appare necessario l’avviso del Governo.

Si segnala che, per il periodo 6-30 giugno 2013, l’onere riguarda l’incremento dal 55% (percentuale prevista dalla legislazione vigente) al 65% della detrazione.

Appaiono inoltre necessari chiarimenti in merito ai seguenti aspetti.

Il maggior gettito IVA relativo agli effetti indotti risulta iscritto in base ai valori di competenza e non considera gli effetti di cassa. Tale circostanza determinerebbe una sovrastima del gettito nell’anno 2013 in quanto l’imposta relativa all’ultima liquidazione periodica (mensile o trimestrale) viene pagata nell’anno successivo.

Sempre in merito agli effetti di cassa si segnala che ai fini del calcolo del minore acconto IRPEF per effetto della detrazione sono state utilizzate due diverse procedure negli anni 2013 e 2014 (nel 2013 è stato considerato l’acconto del 15%, mentre nel 2014 non risulta considerato alcun acconto).

Con riferimento alla modifica introdotta dal Senato, che ha reintrodotto nell’ambito di applicazione tipologie di spese escluse dalla norma originaria, si rileva che la quantificazione dell’onere aggiuntivo appare in linea con la stima della RT riferita al testo originario. Risponde inoltre presumibilmente a motivi prudenziali non aver computato ulteriori effetti indotti di incremento del gettito. In termini di competenza, gli incrementi della spesa per detrazioni IRPEF ottenuti considerando le due norme richiamate risultano in linea. Tuttavia, andrebbero forniti chiarimenti in merito alle variazioni in termini di effetti indotti e andrebbe acquisita una conferma in ordine alla neutralità complessiva degli effetti recati.

Sul piano della formulazione della norma, come modificata nel corso dell’esame al Senato, si segnala che gli oneri indicati nell’ultimo periodo del comma 1 (riferiti all’ampliamento delle spese agevolate) potrebbero essere equivocamente interpretati come riferiti all’intera disposizione, mentre gli stessi si riferiscono all’estensione dell’agevolazione in esame alle fattispecie originariamente escluse in quanto beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 16 (pompe di calore, ecc.).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che le risorse del quale è previsto l’utilizzo sono quelle relative al fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si da' luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 1740 – Ministero dello sviluppo economico). Al riguardo, si rileva l’opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito all’effettiva disponibilità delle risorse in esame e alla possibilità di destinarle alla copertura degli interventi di cui al presente provvedimento senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime, anche in considerazione del fatto che il loro utilizzo è previsto dall’anno 2013 all’anno 2024.

Con riferimento alla formulazione della disposizione, si segnala che gli oneri indicati dalla stessa sono solo una quota di quelli derivanti dall’articolo stesso e devono considerarsi riferiti alle sole modifiche apportate dal Senato all’articolo in esame; la copertura della restante parte degli oneri è prevista ai sensi dell’articolo 21.

 

ARTICOLO 15

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica

La norma stabilisce che, nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, per l’adeguamento antisismico[51] e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

La Nota del MEF del 24 giugno 2013 riporta gli elementi di risposta alle richieste formulate nel corso dell’esame presso il Senato, forniti dal MISE. In particolare, in merito alla richiesta di delucidazioni sugli effetti della disposizione, il MISE afferma che la norma “ha carattere programmatico e prevede che le prossime misure finalizzate a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti e per l’incremento del loro rendimento energetico, dovranno essere maggiormente selettive e stabili nel tempo”.

 

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto indicato nella Nota di risposta del Governo, si osserva che non appare chiara la portata della norma. Infatti, secondo quanto affermato dal MISE, la norma dovrebbe avere carattere programmatico mentre il testo della disposizione potrebbe essere interpretato come una estensione dell’ambito applicativo dei benefici di cui agli artt. 14 e 16. In tale ultima ipotesi, peraltro, si osserva che l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle discipline relative alla detrazione IRPEF per spese di riqualificazione energetica e per spese di ristrutturazione ovvero la possibilità di cumulare le due agevolazioni con riferimento alle medesime spese determinerebbe effetti negativi di gettito che andrebbero opportunamente quantificati e rispetto ai quali occorrerebbe individuare la copertura finanziaria.

 

ARTICOLO 15-bis

Banca dati presso il GSE

La norma istituisce presso il Gestore dei servizi energetici SpA (società interamente partecipata dal Ministero dell’economia) una banca dati nazionale in cui dovranno confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno individuate le modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati e saranno previste forme di collaborazione e di raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, al fine di  assicurare una celere trasmissione di dati e di riscontrare eventuali anomalie.

All’attuazione della norma, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Il prospetto riepilogativo  non considera la norma, introdotta dal Senato.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a verificare l’effettiva possibilità di dare attuazione alla norma in assenza di oneri e nell’ambito delle risorse già disponibili.

In proposito si segnala che la Società GSE SpA non fa parte dell’elenco delle pubbliche amministrazioni, pur essendo comunque una società interamente partecipata dal Ministero dell’economia.

Inoltre dal tenore delle disposizioni non si evincono le attività richieste alle amministrazioni pubbliche per alimentare e aggiornare i flussi informativi verso la banca dati, in quanto la norma si limita a prevedere forme di collaborazione che assicurino la celere trasmissione dei dati ed il riscontro di eventuali anomalie. Anche a tale proposito andrebbero forniti elementi al fine di verificare la neutralità complessiva delle disposizioni.

 

ARTICOLO 16

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili

La norma proroga dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili possono beneficiare di una maggiore detrazione IRPEF (50% in luogo del 36%) e di un maggior limite massimo di spesa agevolabile (96.000 euro in luogo di 48.000 euro) (comma 1).

Per i soggetti che sostengono le spese di cui al comma 1, la detrazione IRPEF è ammessa anche per le spese documentate relative ad acquisto di mobili finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Con emendamento approvato dal Senato[52], la detrazione è stata ammessa anche per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+, di forni di classe A, e di apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Il beneficio, da ripartire in dieci rate annuali, spetta nella misura del 50% del costo sostenuto e comunque entro il limite massimo di 10.000 euro (comma 2). 

 

Il prospetto riepilogativo allegato al testo originario del decreto legge ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Proroga al 31/12/2013, inclusi mobili

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVA

37,4

 

 

 

37,4

 

 

 

37,4

 

 

 

IRAP

 

 

 

 

1,7

18,0

-8,5

 

1,7

18,0

-8,5

 

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF/IRES

11,8

124,4

205,6

150,9

11,8

124,4

205,6

150,9

11,8

124,4

205,6

150,9

Minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAP

1,7

18,0

-8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo originario della norma in esame afferma che le stime sono state effettuate applicando la metodologia utilizzata nella RT allegata al decreto legge n. 83/2012, con il quale era stata disposta la proroga al 30 giugno 2013.

I dati e le ipotesi utilizzate per la stima degli oneri dovuti alla detrazione IRPEF sono:

1)      spese di ristrutturazione che già beneficiano, a regime, della detrazione 36%. Per la stima della spesa per ristrutturazioni (al netto della spesa per mobili), è stato considerato il dato risultante dalle dichiarazioni IRPEF per l’anno 2011 dal quale risulta un ammontare pari a 8.521 mln annui. L’importo è stato poi incrementato del 25% (effetto incentivante dell’agevolazione) e ridotto al 50% (secondo semestre 2013). La relativa maggiore detrazione IRPEF è stata quindi calcolata applicando l’incremento della misura (da 36% a 50%) sulla quota rilevata rapportata al semestre (8.521 x 6/12) e la misura piena (50%) sulla quota attribuita all’effetto incentivante. Per il calcolo dell’effetto annuo in termini di competenza, si è tenuto conto della rateazione in 10 quote costanti. Pertanto, la rata annua relativa alle spese di cui al punto in esame risulta:

[(8.521 x 14% x 6/12) + (8.521 x 25% x 50% x 6/12)] : 10 = 112,9 milioni (competenza);

2)      spese escluse, nel testo originario dell’art. 14, dalla proroga della detrazione IRPEF per riqualificazione energetica[53]. L’ammontare della spesa considerato è quello indicato nella relazione tecnica riferita all’art. 14 del provvedimento in esame (176 mln annui). La detrazione è calcolata applicando i criteri utilizzati nella proroga disposta dal decreto legge n. 83/2012 (metà con incremento da 36% a 50% e metà con incremento pieno). Pertanto, la rata annua relativa alla spesa di cui al punto in esame risulta:

[(176 x 6/12 x 14%) + (176 x 6/12 x 50%)] : 10 = 2,8 milioni (competenza);

Si ricorda che la tipologia di spese in esame è stata, nel corso dell’esame al Senato, nuovamente inclusa nei benefici previsti dall’art. 14 (detrazione IRPEF 65% per spese di riqualificazione)

3)      spese per acquisto mobili. Per la stima della spesa la relazione tecnica considera i dati relativi alla detrazione del 20% introdotta dal decreto legge n. 5/2009[54] ed afferma che l’importo indicato nelle dichiarazioni dei redditi, attualizzato al 2013, risulta pari a circa 938,3 milioni annui. Considerando che la norma in esame è riferita al solo acquisto di mobili entro il tetto di spesa di 10.000 euro e che la stessa si applica ad un semestre, la spesa agevolata è stimata in misura pari al 75% della stessa (703,8 mln). Pertanto, la rata annua relativa alla spesa di cui al punto in esame risulta:

(703,8 x 50% ) : 10 = 35,2 milioni (competenza).

L’ambito di applicazione del comma 2 in esame è stato ampliato nel corso dell’esame al Senato; rimane tuttavia invariato l’ammontare massimo di spesa ammesso (10.000 euro).

 

Oltre ai predetti oneri, sono state quantificate maggiori entrate per effetti indotti. In particolare, alla stima dell’incremento di fatturato sono ascritti maggiori introiti in termini di IVA (aliquote 10% o 21%), IRPEF/IRES (aliquota 26%) e IRAP (aliquota 4%):

a)      effetto indotto attribuito alla proroga di cui ai punti sub 1) e 2). La relazione tecnica stima un maggior fatturato (comprensivo di IVA 10%) nel secondo semestre 2013 pari a 277 milioni di euro;

b)     effetto indotto attribuito all’inclusione della spesa per mobili. La relazione tecnica stima un maggior fatturato (comprensivo di IVA 21%) nel secondo semestre 2013 pari a 70 milioni di euro.

Per la determinazione degli effetti di cassa riferiti alle imposte dirette è stato considerato un acconto, nel primo anno di applicazioni, del 15% e, a decorrere dal secondo anno, del 75%. Gli effetti di cassa riferiti all’IVA sono stati stimati in misura corrispondente a quelli di competenza.

 

Nella seguente tabella sono riportati gli effetti finanziari quantificati nella relazione tecnica.

 

2013

2014

2015

2016

2017-2023

2024

A) Spese di ristrutturazione (esclusi mobili)

     IRPEF

-17,4

-185,1

-115,7

-115,7

-115,7

+86,8

     IRPEF/IRES

+9,8

+104,9

-49,1

0

0

0

     IRAP

+1,5

+16,1

-7,6

0

0

0

     IVA

+25,2

0

0

0

0

0

    TOTALE A)

+19,2

-64,1

-172,4

-115,7

-115,7

86,8

B) Spese acquisto mobili

     IRPEF

-5,3

-56,3

-35,2

-35,2

-35,2

+26,4

     IRPEF/IRES

+1,1

+12,1

-5,6

0

0

0

     IRAP

+0,2

+1,9

-0,9

0

0

0

     IVA

+12,2

0

0

0

0

0

    TOTALE B)

+8,2

-42,3

-41,7

-35,2

-35,2

+26,4

VALORE COMPLESSIVO

     IRPEF

-22,7

-241,4

-150,9

-150,9

-150,9

+113,2

     IRPEF/IRES

+10,9

+117

-54,7

 

 

 

     IRAP

+1,7

+18

-8,5

 

 

 

     IVA

+37,4

 

 

 

 

 

    TOTALE (A + B)

+27,4

-106,4

-214,1

-150,9

-150,9

+113,2

 

La Nota del Dipartimento delle finanze del 18 giugno 2013 - in relazione alle richieste formulate nel corso dell’esame presso il Senato - rinvia, per quanto concerne le osservazioni di carattere generale, a quanto precisato per l’articolo 14.

Riguardo invece all’osservazione concernente la stima della spesa per mobili – per la quale è stato utilizzato il dato relativo ad un ambito più ampio di quello oggetto dell’agevolazione – la Nota precisa che, in assenza di dati puntuali, la scelta di tale utilizzo è motivata da finalità di carattere puramente prudenziali.

 

Al riguardo si evidenzia che la procedura utilizzata dalla relazione tecnica per la stima degli effetti finanziari appare in linea con quella utilizzata per le precedenti disposizioni che hanno introdotto o prorogato l’agevolazione in commento.

Andrebbe invece valutata la prudenzialità delle stime riferite agli effetti positivi di gettito derivanti dalle misure in esame. Infatti i criteri che presiedono a tale stima sono analoghi a quelli già indicati con riferimento all’art. 14, nonostante nel caso in esame l’incremento della percentuale di detrazione sia più contenuto. Inoltre non sembrano essere considerati fattori di potenziale riduzione dell’effetto incentivante dovuto alla continuità, negli ultimi anni, del riconoscimento del beneficio. Tali considerazioni non sono invece riferibili alla spesa per mobili in quanto il beneficio è introdotto per la prima volta.

Sul punto appare opportuno l’avviso del Governo.

In merito al beneficio introdotto per l’acquisto di mobili si osserva che la formulazione del comma 2, rinviando al comma 1, non consente di individuare l’ambito temporale di riferimento. Pertanto:

-          andrebbe individuata la decorrenza iniziale, ossia la data a decorrere dalla quale gli acquisti di mobili sono ammessi al beneficio della detrazione;

-          andrebbe chiarito se la disposizione debba intendersi di carattere temporaneo (fino al 31 dicembre 2013) ovvero se debba intendersi di carattere permanente tenuto conto che la detrazione IRPEF per spese di ristrutturazione è già vigente a regime (il comma 1, infatti, dispone la proroga della maggiore misura di aliquota e del maggior tetto di spesa, rispetto a quelli individuati nella norma a regime) e che il comma 2 non definisce un ambito temporale di applicazione.

I suddetti chiarimenti sono necessari anche alla luce del fatto che la relazione tecnica considera come periodo di applicazione un semestre, mentre la norma è entrata in vigore il 6 giugno 2013.

Inoltre, in sede di quantificazione del maggior gettito dovuto agli effetti indotti, il valore stimato (70 milioni IVA compresa) è stato considerato come riferito ad un semestre nel caso dell’IVA, mentre per il calcolo dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP tale valore è stato ridotto alla metà (presumibilmente per rapportarlo al semestre). Sul punto appare necessaria una conferma da parte del Governo.

Per quanto riguarda gli effetti di cassa, si osserva che la stima del maggior gettito IVA attribuito agli effetti indotti viene iscritto interamente nell’anno 2013 nonostante la normativa vigente preveda che il pagamento dell’imposta riferita all’ultimo mese o trimestre di ciascun anno debba avvenire nell’anno successivo. Sul punto appaiono necessari chiarimenti considerando che agli effetti positivi complessivamente ascritti alla norma in esame per l’anno 2013 (27,4 milioni) concorre in misura determinante il gettito IVA per l’effetto indotto (37,4 milioni). 

Si segnala infine che non risultano quantificati gli effetti recati dall’introduzione, nell’ambito di applicazione della detrazione per acquisto di mobili, delle spese per acquisto di grandi elettrodomestici e di forni.  Pur considerando che la norma stabilisce un limite massimo di spesa, appare opportuno che siano considerati gli effetti di maggiore spesa detraibile da parte dei contribuenti che non avrebbero raggiunto il tetto massimo di detrazione.

Per quanto concerne gli effetti stimati in relazione alle spese inizialmente escluse dalla proroga della detrazione per riqualificazione energetica, si rinvia a quanto indicato nella scheda relativa all’articolo 14 del provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 17

Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili

La norma:

·        stabilisce che la qualifica degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili può essere conseguita, in alternativa alle modalità già previste dalla vigente normativa, anche soltanto con il possesso del requisito tecnico-professionale della prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti (Art. 15, comma 1, D.Lgs 28/2011);

·        proroga dal 31 dicembre 2012 al 31 ottobre 2013 il termine entro il quale le regioni e le province autonome devono attivare un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedere al riconoscimento di fornitori di formazione (Art. 15, comma 2, D. Lgs 28/2011).

 

Il prospetto riepilogativo  non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla norma non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica sia a livello centrale che territoriale, in quanto le attività formative erano già previste dal decreto legislativo n. 28 del 2011[55] e sottolinea che la mancata approvazione della proroga impedirebbe ad una larga platea di installatori di poter operare, con significative ripercussioni socioeconomiche.

Nel corso dell’esame al Senato presso la V Commissione[56], sono state richieste informazioni volte a cofnermare che le nuove attività poste in capo alle regioni e alle province autonome siano compatibili con l'invarianza di oneri e con l'utilizzo delle sole risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale richiesta, il Governo[57] ha confermato che dalla norma in esame non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività formative erano già previste dal d. lgs. 28/2011.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto anche di quanto confermato dal Governo in sede di esame del provvedimento presso il Senato.

 

ARTICOLO 19

Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali

La norma interviene sulla disciplina IVA da applicare alle cessioni di prodotti editoriali che contengono, in un’unica confezione, supporti integrativi (nastri, dischi, videocassette e altri supporti sonori o videomagnetici).

In particolare, attraverso una modifica all’articolo 74 del DPR n. 633/1972, è esclusa l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta e la facoltà di determinazione con metodo forfetario del valore imponibile in relazione alle cessioni dei citati supporti integrativi (comma 1).

La disposizione si applica ai  prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

Maggiori entrate

 

125

125

125

 

125

125

125

 

125

125

125

 

La relazione tecnica afferma che la norma elimina l’applicazione dell’IVA al 4% ai supporti integrativi allegati alle pubblicazione e dispone l’obbligo di determinazione per gli stessi della base imponibile rapportata alle vendite effettive.

La relazione tecnica illustra i dati provvisori relativi alle ultime dichiarazioni IVA (anno d’imposta 2011):

(in euro)

Soggetti

Cessioni al 4%

Imponibile

Iva

Editori di quotidiani

743.200.150

29.727.997

Editori di riviste e periodici

900.506.752

36.020.284

Editori di libri

1.314.950.055

52.597.998

TOTALE

2.958.656.957

118.346.279

 

Al fine di valutare gli effetti finanziari, gli imponibili IVA (aliquota del 4%) riferiti a quotidiani, periodici e libri sono stati riportati al valore totale al lordo della forfetizzazione (che comporta la riduzione dell’80% del valore imponibile dei quotidiani, riviste e periodici e la riduzione del 70% dei libri delle copie consegnate o spedite). Pertanto il valore imponibile delle cessioni al lordo della riduzione forfetaria ammonta a:

-          quotidiani, riviste e periodici:       (743,2 + 900,6) : (1-80%) = 8.218,5 mln;

-          libri:                                                1.315 : (1-70%) = 4.383,2 mln.

 

Considerando che:

-          la quota dei ricavi attribuibile alle cessioni di supporti integrativi è stimata (media degli ultimi due anni) in misura pari all’8%;

-          la resa effettiva si attesta in misura pari al 40% per quotidiani, riviste e periodici e al 30% per i libri;

-          è possibile effettuare un confronto tra il gettito IVA a normativa previgente (118,346 mln) e il gettito IVA a normativa variata (243,26 mln, ottenuto applicando ai supporti integrativi le percentuali di resa effettiva e, alla base imponibile ottenuta, l’aliquota IVA del 21%).

La differenza, pari a 125 milioni di euro annui, è iscritta come maggior gettito a decorrere dal 2014.

 

La Nota del Dipartimento delle finanze del 18 giugno 2013 presentata in risposta alle richieste formulate dal Servizio Bilancio del Senato chiarisce che “per la quota di operazioni del settore editoriale riguardanti i gadget, si è fatto riferimento alla pubblicazione FIEG La stampa in Italia (2009-2011)”.

Inoltre, la medesima Nota specifica che la relazione tecnica non ha considerato gli effetti indotti dalla norma in quanto le valutazioni sono predisposte a quadro macroeconomico invariato.

 

Al riguardo si evidenzia che la relazione tecnica, pur evidenziando un procedimento di calcolo corretto, utilizza per la stima degli effetti finanziari alcuni parametri (stima della quota-parte delle cessioni di supporti integrativi, stima della resa effettiva) non supportati da dati ed evidenze statistiche. Appare pertanto utile acquisire tali elementi.

Si osserva inoltre che la procedura di stima adottata non considera, come confermato anche dalla Nota del Dipartimento delle finanze, i possibili effetti di contrazione delle vendite dovuti all’incremento del prezzo del prodotto finale. Sul punto andrebbe acquisito l’avviso del Governo, tenuto conto che alla norma sono ascritti effetti positivi di gettito utilizzati per la copertura finanziaria di norme onerose contenute nel provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 20

IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande

La norma, modificata nel corso dell’esame al Senato, abroga il punto n. 38 della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 che prevedeva l’applicazione dell’aliquota del 4% alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività. Contestualmente è integrato il vigente punto n. 121 della tabella A, parte III del citato decreto n. 633 del 1972, contemplando la fattispecie “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate anche mediante distributori automatici” tra quelle per cui trova applicazione l’aliquota del 10%. Si dispone, infine, che le modifiche definite dall’articolo in esame si applichino alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

maggiori entrate

104

104

104

104

104

104

104

104

104

 

La relazione tecnica, ai fini della quantificazione utilizza i dati estrapolati dalle ultime dichiarazioni IVA disponibili (anno imposta 2011 – dati provvisori) per i soggetti classificati nel codice attività 47.99.20 relativo al “commercio effettuato per mezzo di distributori automatici”. Da tali dati risulta che le cessioni al 4% effettuate dai soggetti in argomento corrispondono a circa 1.730 mln di euro, per la quasi totalità riferibili ai consumatori finali. Ai fini della stima, la RT prende in considerazione l’intero ammontare delle citate cessioni sia perché quelle verso soggetti intermedi sono una percentuale trascurabile, sia per considerare anche altri soggetti che sono classificati in diversi codici attività.

La RT stima, quindi, un incremento di gettito a titolo di IVA per 104 mln di euro su base annua a decorrere dal 2014 mediante l’applicazione dei 6 punti di percentuale in più rispetto alla previgente aliquota IVA del 4%.

Nella Nota[58] di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, il Governo precisa che il riferimento all’applicazione del regime IVA ordinario (aliquota del 21 per cento), contenuto nella relazione illustrativa, è un refuso, posto che con l’articolo in esame si intende innalzare l’aliquota IVA applicabile alle sole somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati alla collettività, mentre non si intende in alcun modo modificare l’aliquota applicabile alle somministrazioni in luoghi diversi, ad esempio, in pubblici esercizi, che resta ferma al 10 per cento ai sensi del n. 121 della tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972, attualmente vigente.

 

Al riguardo si rileva che l’ipotesi di considerare l’intero ammontare delle cessioni dei prodotti in questione effettuate nel 2011 quale parametro per valutare il maggior gettito IVA potrebbe determinare una sovrastima della previsione di gettito. A tal fine appare opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi informativi circa le cessioni effettuate verso i soggetti intermedi interessati, al fine di verificare se effettivamente i predetti effetti possano essere considerati trascurabili.

Si rileva, inoltre, che l’IVA sugli alimenti e bevande somministrate mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa è detraibile per l’impresa stessa[59]. Alla luce di ciò, pur tenendo conto di quanto affermato dalla RT con riferimento all’esiguità della categoria dei soggetti intermedi, ulteriori elementi di sovrastima potrebbero derivare dalla mancata considerazione degli effetti di minor gettito derivanti dall’aumento della detrazione IVA di cui le imprese potranno usufruire per effetto dell’incremento dell’aliquota dal 4% al 10%.

In merito ai profili evidenziati andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione.

 

ARTICOLO 21, comma 1

Incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione

La norma incrementa l’autorizzazione di spesa confluita nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione in misura pari a 47,8 milioni di euro per il 2013 e a 121,5 milioni di euro per il 2014, per destinarla al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

47,8

121,5

 

29

73

 

29

73

 

 

La relazione tecnica afferma che da ciò derivano corrispondenti maggiori oneri sul SNF per 47,8 milioni di euro per l’anno 2013 e per 121,5 milioni di euro per l’anno 2014 e sull’indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 29 mln di euro per il 2013 e 73 mln di euro per il 2014, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa[60] (stimabili in circa il 40% dell'importo complessivo e pari a 18,8 milioni di euro per il 2013 e a 48,5 milioni di euro per il 2014) hanno riflesso nel 2013 e nel 2014 solo in termini di saldo netto da finanziare.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che la norma si configura come un’autorizzazione di spesa e considerato quanto affermato nella relazione tecnica riguardo ai diversi riflessi sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 21, comma 2

Reintegro di un’autorizzazione di spesa

Normativa previgente. L’articolo 5 della legge n. 7 del 2009[61] ha autorizzato la spesa di 180 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028 per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali, di cui all’articolo 8 della legge n. 7/2009 citata. Tale autorizzazione di spesa è stata ridotta da recenti decreti-legge, ancora in fase di conversione.

In proposito, nella tabella che segue si da conto, con riferimento agli anni dal 2013 al 2023, delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa ridotte con l’articolo 4 del DL n. 54 del 2013, l’articolo 21 del decreto-legge in esame, e l’articolo 18 del DL n. 69 del 2013:

 

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

A

Stanziamenti previsti dall’articolo 5 della legge n. 7 del 2009

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

Riduzioni previste dall’articolo 4 del dl n. 54 del 2013

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Riduzioni previste dall’articolo 21 del dl in esame

0

42,3

50,7

31,7

28,8

28,8

28,8

28,8

28,8

28,8

28,8

Riduzioni previste dall’articolo 18 del dl n. 69 del 2013

50

120

120

142

0

0

0

0

0

0

0

B

Totale riduzioni previste

150

162,3

170,7

173,7

28,8

28,8

28,8

28,8

28,8

28,8

28,8

A-B

30

17,7

9,3

6,3

151,2

151,2

151,2

151,2

151,2

151,2

151,2

 

Le riduzioni previste dall‘articolo 4 del DL n. 54 del 2013 e dal comma 21 del DL in esame ammontano, complessivamente, per il periodo 2013-2023, a 426,3 milioni di euro.

Le riduzioni disposte dall’articolo 18 del DL n. 69 del 2013, non richiamate né dal testo della norma in esame né dalla RT, ammontano, per il medesimo periodo, a 432 milioni di euro.

La norma incrementa di 413,1 milioni di euro per il 2024 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge n. 7 del 2009 concernente la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali.

La copertura del relativo onere è disposta dal successivo comma 3 dell’articolo in esame.

 

Il prospetto riepilogativo  non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, chiarisce che tale rifinanziamento serve a reintegrare le riduzioni disposte dal presente provvedimento per il periodo 2014-2023, nonché a recuperare parzialmente le risorse utilizzate a copertura del decreto-legge n. 54 del 2013.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, sotto il profilo della quantificazione, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

ARTICOLO 21, commi 3 e 4

Copertura finanziaria

Le norme  dispongono che agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2 del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l’anno 2013, a 271,3 milioni di euro per l’anno 2014, a 373,5 milioni di euro per l’anno 2015, a 260,7 milioni di euro per l’anno 2016, a 257,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede:

a) quanto a 47,8 milioni di euro per l’anno 2013, a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 14,16, 19 e 20;

b) quanto a 42,3 milioni di euro per l’anno 2014, a 50,7 milioni di euro per l’anno 2015 e a 31,7 milioni di euro per l’anno 2016 e a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

c) quanto a 17,8 milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 2 comma 616 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

d) quanto a 35 milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;

e) quanto a 41 milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine, la norma autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Al riguardo, con riferimento alle risorse utilizzate con finalità di copertura si segnala che:

-          la formulazione della copertura prevista ai sensi della lettera a) andrebbe riferita non solo alle maggiori entrate ma anche alle minori spese derivanti dagli articoli 14 e 16. Infatti, solo in tal caso si raggiungerebbe la somma indicata pari a 47,8 milioni di euro per l’anno 2013.

-          Le risorse di cui alla lettera b) , relative alla realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali (capitolo 7800 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), sono già state utilizzate ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 54 del 2013 e dell’articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013, appare, quindi, opportuno che il Governo chiarisca se il loro ulteriore utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche alla luce del rifinanziamento previsto per l’anno 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 18.

Si segnala, inoltre, che nel parere reso dalla Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 27 giugno 2013, è stato espresso un parere favorevole  sul provvedimento in esame con una osservazione volta ad evidenziare che tale modalità di copertura, così come quella di cui alla successiva lettera e), potrebbe comportare una dequalificazione della spesa , data la natura di conto capitale delle risorse utilizzate per la copertura di oneri di parte corrente.

-         Le risorse di cui alla lettera c) sono quelle relative al fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si da' luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 1740 – Ministero dello sviluppo economico). Al riguardo, si rileva l’opportunità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito all’effettiva disponibilità, nell’anno 2015, delle risorse in esame e alla possibilità di destinarle alla copertura degli interventi di cui al presente provvedimento senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime.

-            Le risorse di cui alla lettera d), relative alla quota dell’otto per mille dell’IRPEF destinata allo Stato (capitolo 2780 - Ministero dell’economia e delle finanze), sono già stata oggetto recentemente di riduzioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera c-quinquies) del decreto-legge n. 35 del 2013 e dell’articolo 61 del decreto-legge n. 69 del 2013, e ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera d) dell’atto Camera  n. 1327, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013, già approvato dal Senato, in corso di esame alla Camera.

-          L’accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sebbene privo di una specifica voce programmatica, reca le necessaire disponibilità. Con riferimento all’utilizzo di risorse di conto capitale per la copertura di oneri di parte corrente si rinvia a quanto segnalato con riferimento alla lettera b).

 



[1] V. Servizio Bilancio del Senato – Nota di lettura n. 8 del giugno 2013. In risposta a tale documentazione, il Ministero dell’economia ha trasmesso alla Commissione Bilancio le note del 19 e del 24 giugno 2013.

[2] Insieme con il regolamento CE 1137/2008 (Procedure di regolamentazione con controllo), che al punto 9.9 dell’allegato contiene alcune modifiche alla stessa direttiva 2002/91/CE.

[3] Con la sola eccezione dell’articolo 13, che determina effetti onerosi limitatamente agli anni 2005 e 2006 (oggetto di apposita copertura finanziaria) con riferimento alla previsione di forme di comunicazione rivolte ai cittadini e agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare, nonché con riferimento alle iniziative di sensibilizzazione degli utenti, da realizzare anche a livello scolastico.

[4] Procedura di infrazione 2006/2378.

[5] Infatti - come sottolineato dalla stessa relazione illustrativa – il vigente articolo 6, comma 2-ter, del D. Lgs. 192/2005 prevede che, nel caso di stipulazione di un contratto di locazione, se non è stato ancora emesso un attestato di certificazione energetica per l’edificio locato, non vi sarebbe alcun obbligo di includere una clausola contrattuale in cui il locatario dichiari di avere ricevuto un attestato di certificazione energetica.

[6] Procedura di infrazione n. 2012/0368, avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012.

[7] La relazione illustrativa al decreto legge in esame precisa che il parere motivato è stato emesso in data 25 gennaio 2013 ed è attesa una decisione in ordine all’aggravamento della procedura e al deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia, con possibile applicazione di sanzioni immediate nei confronti del Paese.

[8] Direttiva 2010/31/UE, sopra richiamata.

[9] Secondo la definizione introdotta con l’articolo 2 del testo in  esame, per “ristrutturazione importante di un edificio” si intende l’intervento (per es. di manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) che riguarda oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio (per es, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture).

[10] Come precisato dall’articolo 2 del testo in  esame, è definito "a energia quasi zero" l’edificio ad altissima pre-stazione energetica, con un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta nell’ambito dello stesso edificio.

Circa il piano d’azione previsto dal testo, si veda la successiva scheda riferita all’articolo 5 del provvedimento in esame (cpv. art. 4-bis).

[11] V.  la successiva scheda riferita all’articolo 5 del provvedimento in esame (cpv. art. 4-ter).

[12] Sul punto si veda quanto di seguito osservato con riferimento all’articolo 4.

[13] In proposito si veda quanto di seguito osservato con riferimento all’articolo 4, nonché la successiva scheda riferita all’articolo 6 del provvedimento in esame.

[14] V.  anche le successive schede riferite agli articoli 8 e 17 del provvedimento in esame.

[15] Mediante appositi decreti ministeriali.

[16] Allegato I, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, nonché articoli da 14 a 17 della medesima direttiva.

[17] Emendamento 4.8 (testo 2), approvato dal Senato in prima lettura.

[18] L’articolo 20 della direttiva 2010/31/UE attribuisce agli Stati membri il compito di adottare nei confronti di proprietari o locatari di edifici misure di informazione sugli attestati e sulle misure e all’occorrenza sugli strumenti finanziari disponibili più idonei a migliorare la prestazione energetica degli edifici.

[19] La Nota sembrerebbe fare riferimento:

-         all’articolo 6, comma 7, del D. Lgs. 192/2005, in base al quale negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di metratura superiore a 1.000 metri quadrati l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico;

-         all’articolo 13 del D. Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici), in base al quale la pubblica amministrazione, per garantire un uso efficiente dell'energia nel settore degli edifici, è obbligata ad assicurare diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna. La pubblica amministrazione è inoltre tenuta ad assicurare la certificazione energetica degli edifici pubblici o ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale superi i 1.000 metri quadrati. È tenuta inoltre a curare l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico.

[20] Come già ricordato, nella formulazione previgente rispetto al testo in esame, l’articolo 14 del D. Lgs. 192/2005 disponeva l’assenza di oneri con la sola eccezione di alcune norme in materia di comunicazione ai cittadini, che peraltro hanno prodotto effetti onerosi limitatamente al biennio 2005-2006.

[21] Ossia gli edifici pubblici con superficie inferiore a mille metri quadrati.

[22] Cosiddetti “Edifici a energia quasi zero”.

[23] Ivi inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso.

[24] Energy service company: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.

[25] Istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, dall’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Tale norma prevede che esso sia alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 euro/Sm3, posto a carico dei clienti finali.

[26] Analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC.

[27] Nota del Ministero dello sviluppo economico del 24 giugno 2013.

[28] Quando i lavori insistono su oltre il 25 per cento dell'involucro dell' edificio.

[29] Circa i possibili effetti finanziari si rinvia, comunque, a quanto di seguito osservato nella parte successiva della presente scheda.

[30] Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009.

[31] Comma 12, lett. a).

[32] Comma 12, lett. d).

[33] Emendamento 6.15 (testo 2), approvato dall’Assemblea nella seduta antimeridiana del 3 luglio 2013. La norma è ora contenuta nel cpv. articolo 6, comma 6-bis.

[34] Tale clausola è stata aggiunta in ottemperanza ad una condizione formulata dalla Commissione Bilancio del Senato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione (v.  Commissione Bilancio - 34a seduta in sede consultiva - 2 luglio 2013).

[35] Articolo 22, comma 4, del D. Lgs. 28/2011 (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

[36] Articolo 28, commi 1 e 2. La norma ha demandato ad appositi decreti ministeriali l’adozione delle misure incentivanti in esame.

[37] In particolare, l’articolo 4 del DL 201/2011 ha introdotto a regime (nuovo articolo 16-bis del TUIR) la detrazione a fini Irpef del 36 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute (per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare). Ha inoltre prorogato al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (cosiddetto 55 per cento), estendendole per il solo anno 2012 anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. A decorrere dal 1° gennaio 2013 alle fattispecie di riqualificazione energetica viene invece applicata la detrazione del 36 per cento, come disciplinata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR.

[38] Articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006.

[39] Sul punto non appare chiarificatrice la disciplina europea (direttiva 2010/31/UE). Infatti:

-         da una parte, nell’accezione più ampia, essa prevede che “Gli edifici occupati da enti pubblici e gli edifici abitualmente frequentati dal pubblico dovrebbero dare l'esempio dimostrando che gli aspetti riguardanti l'ambiente e l'energia sono presi in considerazione; tali edifici dovrebbero pertanto essere sottoposti alla certificazione energetica ad intervalli regolari” (premessa della direttiva);

-         dall’altra, in un’accezione che sembrerebbe più ristretta, dispone che gli Stati membri debbano provvedere affinché un attestato di prestazione energetica sia rilasciato “per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico. Il 9 luglio 2015 la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2 (articolo 12 della direttiva).

[40] L’elenco indica gli enti che concorrono alla formazione del conto consolidato della PA e che, quindi, sono tenuti a contribuire al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.

[41] “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”.

[42] Introdotto dall'articolo 5 del decreto in esame.

[43] Legge finanziaria 2007.

[44] Legge di stabilità 2011.

[45] La disciplina in esame è stata oggetto di numerosi interventi di proroga.

[46] Data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[47] Emendamento 14.900 (testo 2)

[48] Si desume che tale importo sia comprensivo delle spese su parti comuni degli edifici. Tale ultimo ammontare è di seguito separatamente evidenziato in quanto per tali tipologie di spesa l’agevolazione è prevista anche per il primo semestre 2014.

[49] L’ammontare dell’effetto indotto indicato dalla relazione tecnica risulta pari, sia per le spese complessive che per quelle condominiali, a 1/4  della spesa aggiuntiva (ovvero la spesa rispetto alla quale il minor gettito per la detrazione è calcolato computando l’aliquota piena del 65%), considerata su base semestrale.

[50] Spese per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria

[51] Emendamento 15.900 approvato al Senato

[52] Emendamento 16.24 (testo 4).

[53] L’articolo 14 del provvedimento in esame, nel prorogare la detrazione IRPEF sulle spese per riqualificazione energetica, ha escluso – nel testo originario della norma - dalle spese ammesse alla proroga quelle sostenute per pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia. Con emendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato, tali tipologie di spesa sono state reinserite nel beneficio dell’art. 14.

[54] Riferita ad acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe A+ e riconosciuta in favore dei soggetti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie.

[55] “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

[56] Seduta del 18 giugno 2013

[57] Cfr. Nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – n. 51857 del 18 giugno 2013.

[58] Nota del Dipartimento delle finanze del 18 giugno 2013.

[59] Articolo 19-bis 1 lett. f del D.P.R. 633 del 1972.

[60] Si ricorda che gli oneri per la contribuzione figurativa rileveranno, in termini di indebitamento netto, al momento della liquidazione dei trattamenti pensionistici.

[61] “Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008”.