Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Legge di bilancio - A.C. 4127-bis - Profili di interesse della XIV commissione
Riferimenti:
AC N. 4127-BIS/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 510
Data: 07/11/2016
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   COMMISSIONI PERMANENTI
UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

Casella di testo: LEGGE DI BILANCIO 2017

 

 

 

 

Casella di testo: Novembre 2016Casella di testo: A.C. 4127-bis

Casella di testo: Profili di competenza della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea


 

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Dossier n. 395

 

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Progetti di legge n. 510//0/XIV

 

 

Il presente dossier è articolato in due parti:

§  la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;

§  la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2017-2019 di competenza di ciascuna Commissione.

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 


 

I N D I C E

 

 

Il nuovo disegno di legge di bilancio............................. 3

La prima Sezione............................................................................... 5

§  1. La disciplina contabile della prima sezione................................................ 5

§  2. Profili di competenza della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea  7

La seconda Sezione......................................................................... 9

§  1. La disciplina contabile della seconda sezione............................................ 9

§  2. Le previsioni di spesa di competenza della XIV Commissione nel “nuovo” disegno di legge di bilancio......................................................................................................... 13

-     2.1 Analisi della spesa per Missioni e programmi................................... 14

-     2.2. Analisi per capitoli di spesa.............................................................. 14

-     2.3 Analisi delle modifiche della seconda sezione.................................... 17

-     2.4 Analisi degli effetti della prima sezione.............................................. 18

§  3. Il sistema di finanziamento dell'Unione europea...................................... 18

 

 


 

Il nuovo disegno di legge di bilancio

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità.

La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

Nella riallocazione tra le due Sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va considerato che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

 

 


La prima Sezione

1. La disciplina contabile della prima sezione

La prima sezione - disciplinata dai nuovi commi da 1‑bis a 1‑quinquies dell’articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196/2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.

Per quanto concerne il contenuto della sezione in esame, tra le novità più rilevanti rispetto all’ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come essa potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l’articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

 

Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all’ulteriore divieto (commi 1-ter ed 1-quinquies dell’articolo 21) di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni contenute nella prima sezione – sottolinea la norma – devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la modifica delle autorizzazioni legislative sottostanti o dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l’evoluzione delle entrate e della spesa, ovvero attraverso nuovi interventi. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell’ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l’evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Da segnalare inoltre come non sono riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni (di cui all’ex articolo 11, comma 3, lettere d), e), f) ed h) della legge n. 196) che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell’impianto organico della nuova legge di bilancio tali determinazioni sono trasferite nell’ambito della seconda sezione. La nuova disciplina prevede però, contestualmente, che i contenuti delle tabelle devono essere esposti – a fini conoscitivi – in appositi allegati del disegno di legge di bilancio, da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Un diverso contenuto caratterizza infine la relazione tecnica, finora prevista per la sola ex legge di stabilità, che viene adesso estesa alla legge di bilancio nel suo complesso. Ciò in quanto l’unificazione dei due disegni di legge in un unico provvedimento e, all’interno di questo, il carattere sostanziale che caratterizza anche la seconda sezione, impone l’obbligo di presentazione della relazione in questione non solo con riferimento alla prima sezione ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l’attendibilità dei criteri utilizzati per l’elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

I contenuti della prima sezione sono inoltre interessati, oltre che dalla relazione tecnica, da un ulteriore documento riferito alle grandezze economiche del provvedimento, costituito dalla Nota tecnico-illustrativa, già prevista dalla legge n.196 del 2009 ma che viene arricchita di contenuti. Essa deve ora essere allegata al disegno di legge di bilancio con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell’esame parlamentare.


 

2. Profili di competenza della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea

Per ciò che attiene alla Sezione I del Disegno di legge in esame, sotto il profilo degli interventi riguardanti le politiche dell’Unione europea, si segnala che l’articolo 83 incrementa da 500 milioni a un miliardo di euro il limite annuale di anticipazioni di cassa a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, per interventi nel quadro dei fondi strutturali

 

La disposizione modifica l'art. 1, comma 243, primo periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, incrementando da 500 milioni a un miliardo di euro il limite annuale di anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

 

Tali anticipazioni, come esplicitato dal citato art. 1, comma 243, riguardano le quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR (Fondo europeo per lo sviluppo rurale) e il FEAMP (Fondo europeo per la pesca), nonché dei programmi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014-2020 siglato con le autorità dell'Unione europea. Le risorse così anticipate (come recita il citato comma 243) "sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa".

Si ricorda che il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie è stato istituito dall'art. 5 della legge n. 183/87, nell'ambito della Ragioneria Generale dello Stato, con funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio e controllo degli interventi UE.

Il Fondo di rotazione consente prioritariamente di:

§  assicurare la copertura finanziaria degli oneri di parte nazionale previsti nei Programmi e nelle Azioni di politica comunitaria;

§  trasferire alle Amministrazioni e organismi responsabili le risorse comunitarie e il cofinanziamento statale, gestire i flussi finanziari Italia-UE e l'attuazione dei relativi interventi;

§  effettuare i pagamenti ai beneficiari finali o ai destinatari ultimi per le Amministrazioni centrali, titolari di Programmi operativi nazionali (PON), che - non disponendo di propri capitoli del Bilancio dello Stato - si avvalgono del Fondo di rotazione quale intermediario finanziario;

§  monitorare e controllare l'attuazione finanziaria degli Interventi.

 

Per la gestione del predetto Fondo di rotazione, il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988 n. 396 ha istituito, nell'ambito della Ragioneria Generale dello Stato, una apposita struttura: l'Ispettorato Generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (I.G.FO.R.), avente gestione autonoma fuori del bilancio dello Stato, ai sensi della legge n. 1041/1971.

La seconda Sezione

1. La disciplina contabile della seconda sezione

La riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, concernente la parte contabile del provvedimento.

Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata), che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[1], la seconda sezione viene ora ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

Sulla base di quanto detto, nella seconda sezione le previsioni di spesa del bilancio, formate sulla base della legislazione vigente, tengono conto:

§  dell'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;

§  delle rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) disposte ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera a);

§  dei rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b).

Alle previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione, così determinate, si aggiungono, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, formandosi in tal modo il dato di bilancio “integrato”, che costituirà l’unità di voto.

L’unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

Le unità di voto

Le unità di voto, per le spese, sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Con il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 – attuativo della delega contenuta all’articolo 40, comma 1, della legge di contabilità, finalizzata al completamento delle riforma della struttura del bilancio dello Stato – si è provveduto all’introduzione delle azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, destinate a costituire, in prospettiva[2], le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.

Fino all’introduzione delle azioni, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentati dai capitoli, secondo l’oggetto della spesa; i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale). Durante tale periodo, i programmi di spesa saranno comunque presentati suddivisi in "azioni"; tale suddivisione riveste carattere meramente conoscitivo, ad integrazione di quella per capitoli.

La classificazione delle spese

La dotazione finanziaria dei programmi di spesa si presenta distinta in spese correnti e spese d’investimento.

Con la riforma, è stata superata la ripartizione delle spese del bilancio dello Stato in "rimodulabili" e "non rimodulabili", in favore di una più puntuale classificazione che distingue direttamente le spese a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa.

La spesa di ciascun programma è ora articolata nelle seguenti tre categorie: oneri inderogabili (ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie), fattori legislativi (ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) e spese di adeguamento al fabbisogno (ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

La programmazione e la flessibilità degli stanziamenti di bilancio

Innovazioni rilevanti sono state apportate alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione.

Si ricorda innanzitutto che gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con apposito D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo 22-bis, comma 1 (introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016)[3].

I Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse.

Ai fini della formazione delle previsioni di competenza e di cassa, il D.Lgs. n. 93/2016 ha inoltre introdotto l'obbligo per le Amministrazioni di predisporre un piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa, è stato ampliato l’ambito applicativo della c.d. flessibilità di bilancio sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, con l’obiettivo di dotare le amministrazioni di strumenti più idonei ad una migliore programmazione delle risorse, attraverso:

§  la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, senza più il vincolo della compensatività all'interno di uno stesso programma o di una stessa missione (c.d. rimodulazione verticale);

§  la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa (c.d. rimodulazione orizzontale) che consente l’adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma);

§  l’introduzione della possibilità di apportare variazioni, con la seconda sezione, alle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale, con operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilità, attraverso le tabelle C, D e E[4].

 

Per un’analisi più dettagliata della disciplina, si rinvia al dossier generale sul disegno di legge di bilancio - II Sezione (Progetti di legge n. 510/Sezione II – Contabile), redatto dal Servizio Studi - Dipartimento del Bilancio.


 

2. Le previsioni di spesa di competenza della XIV Commissione nel “nuovo” disegno di legge di bilancio

Le previsioni di spesa di competenza della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea sono esposte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2) e più precisamente nella Missione 3 - L'Italia nell'Europa e nel mondo (4).

All'interno della missione, che si articola in numerosi programmi, di competenza di vari Ministeri, è ricompreso il Programma 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10), che viene realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze e fa capo al Centro di responsabilità amministrativa (CDR) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Si segnala che la Missione 3 della Tabella 2 del disegno di legge di bilancio corrisponde al numero 4 della numerazione generale che le Missioni hanno all'interno dei documenti di bilancio.

Per l'anno finanziario 2017 il disegno di legge di bilancio prevede per il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE uno stanziamento pari a 22.833,8 milioni di euro, con una riduzione di 715 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2016.

 

Nella legge di bilancio 2016 per la medesima spesa era previsto uno stanziamento di 23.803,9 milioni di euro, che le previsioni assestate hanno ridotto a 23.548,8.

 

Per i successivi anni finanziari del triennio considerato, lo stanziamento è pari a 23.784,5 milioni di euro per il 2018 e pari a 22.534,3 milioni di euro per il 2019.

L’evoluzione degli stanziamenti relativi al Programma 3.1 per il triennio 2017-2019 viene evidenziata nella seguente tabella:

Programma

2017

2018

2019

3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

22.833.841.416

23.784.539.736

22.534.301.416

 

 

2.1 Analisi della spesa per Missioni e programmi

La tabella seguente indica le previsioni di bilancio per la missione 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, compresa nella Missione 3 – L’Italia in Europa e nel mondo, per il 2017, a raffronto con i dati dell’assestamento dell’esercizio 2016. La tabella evidenzia altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2017, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di bilancio.

 

 

 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

MEF – Missione 3L’Italia in Europa e nel mondo (4)


 

Programma

2016

2017

Assest.

BLV

Modifiche sez. II

DDL bilancio Sez. II

Effetti Sez. I

Dlb integrato sez I+Sez II

Rimodul.
a.23 c. 3 lett a)

Variazioni
a.23 c. 3 lett b)

3.1

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)

23.548,8

22.783,8

--

50,0

22.833,8

--

22.833,8

 

Si riporta tra parentesi la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione in cui è iscritto (Mef).

 

2.2. Analisi per capitoli di spesa

I principali capitoli direttamente interessati al Programma 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE registrano i seguenti stanziamenti:

- Capitolo 2751Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul RNL (Reddito Nazionale Lordo) e sull’IVA: 15.200 milioni di euro, con una riduzione di 1.400 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2016. Nel 2018 si prevede un lieve incremento dello stanziamento il cui importo previsto è pari a 16.300 milioni di euro, successivamente aumentato a 16.900 milioni di euro nel 2019;

Lo stanziamento del capitolo tiene conto della riduzione di euro 1.300.000.000 nel 2017, di euro 800.000.000 nel 2018 e di euro 300.000.000 nel 2019 in relazione all'andamento del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 e in relazione alla proposta di bilancio UE, che si riflettono sulla contribuzione in chiave RNL a carico dell'Italia. La variazione in aumento di euro 100.000.000 per il 2019 sul piano gestionale 2 tiene conto delle ultime previsioni macroeconomiche.

- Capitolo 2752Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali: 2.600 milioni di euro, rimanendo identico a quello indicato nelle previsioni assestate 2016. Anche per il 2018 lo stanziamento rimane invariato mentre per il 2019 è incrementato a 2.700 milioni di euro.

Lo stanziamento del capitolo tiene conto della variazione di euro 100.000.000 nel 2017 e di euro 100.000.000 nel 2019 per tenere conto del prevedibile andamento dei dazi doganali.

- Capitolo 2815Fondo per il recepimento della normativa europea da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE: 83,7 milioni di euro, con una riduzione di 15 milioni di euro rispetto allo stanziamento indicato nelle previsioni assestate 2016. Per il biennio successivo 2018-2019 è prevista una ulteriore riduzione con una previsione rispettivamente di 34,4 e 34,2 milioni di euro.

Si ricorda che il capitolo 2815 è stato istituito, a seguito dell'introduzione dell'articolo 41-bis della legge n. 234/2012, operata dall’articolo 28 della legge europea 2014 (legge n. 115/2015) per la dotazione finanziaria del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito dalla medesima disposizione.

La dotazione iniziale del Fondo era di 10 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni annui a partire dal 2016, finalizzati a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non fosse possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Sul Fondo gravano le riduzioni previste dall’articolo 29 della legge europea 2015-2016 (legge n. 122/2016), pari a 2,7 milioni di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 2,2 milioni di euro a decorrere dal 2019.

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), all’articolo 1, comma 810,  ha previsto un incremento di 50 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni annui per il periodo 2017-2020, della dotazione del sopracitato Fondo, finalizzandolo al pagamento degli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia (comma 813). Lo stanziamento ulteriore di 100 milioni è stato collocato in un capitolo di nuova istituzione (capitolo 2816) appositamente creato nell’ambito del programma 3.1.

- Capitolo 2816Somma da corrispondere per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea: 200 milioni di euro per il 2017. Il medesimo stanziamento è previsto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

Come già ricordato, lo stanziamento del capitolo è effettuato in relazione al trasporto di fondi dal capitolo n. 2815 per una pertinente collocazione della spesa.

 

- Capitolo 7493Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: 4.750 milioni di euro con una riduzione di 400 milioni di euro rispetto allo stanziamento indicato nelle previsioni assestate 2016. Per il biennio successivo, 2018 e 2019, sono previste ulteriori riduzioni, con uno stanziamento pari a 4.650 milioni di euro per il 2018 e a 2.700 milioni di euro per il 2019.

Sul capitolo grava una riduzione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, disposta dalla Tabella E della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015).

Si ricorda che sul capitolo 7493 sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. La funzione del Fondo, previsto dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 e gestito dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea (IGRUE), è quella di affiancare le risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio quelle iscritte sul Fondo per le politiche di coesione) a quelle che l'Unione europea destina a ciascun Paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali.

Il Fondo è dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio e si avvale di due conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato:

·         il conto corrente n. 23211, che registra i movimenti di entrata e uscita che fanno capo ai versamenti comunitari, denominato "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE";

·         il conto corrente n. 23209, che registra le analoghe operazioni a carico dei finanziamenti nazionali, denominato "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali".

 

Per il triennio 2017-2019 l'evoluzione degli stanziamenti relativi ai capitoli relativi al Programma 3.1 viene evidenziata nella seguente tabella:

Capitolo

2017

2018

2019

2751 - Somme da versare per il finanziamento del bilancio UE a titolo di risorse RNL e IVA

15.200,0

16.300,0

16.900,0

2752 - Somme da versare per il finanziamento del bilancio UE a titolo di risorse proprie

2.600,0

2.600,0

2.600,0

2814 – Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti di gemellaggio relativi al programma “Phare” dell’UE

0,1

0,1

0,1

2815 – Fondo per il recepimento della normativa europea da versare per il finanziamento del bilancio dell’UE

83,7

34,4

34,2

2816 – Somma da corrispondere per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’UE

200,0

200,0

200,0

7493 – Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie

4.750,0

4.650,0

2.700,0

Programma 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE

22.833,8

22.784,5

22.434,3

 

2.3 Analisi delle modifiche della seconda sezione

 

Per una descrizione delle variazioni apportate dalla seconda sezione - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente - si rinvia al paragrafo 2.1  Analisi per capitoli di spesa.

Di seguito, sono evidenziate le variazioni riferite al triennio di riferimento 2017-2019, e agli anni 2020 e ss.

 

Legge n. 115 del 2015, articolo 28 – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014
Missione: L’Italia in Europa e nel mondo - Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (cap. 2815)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

33.735.800

34.435.800

34.195.800

1.060.069.800

Riduzione / Rifinanziamento

50.000.000

 

 

 

Riprogrammazione

 

 

 

 

Totale esposto in Allegato

83.735.800

34.435.800

34.195.800

1.060.069.800

 

L. n. 183 del 1987, articolo 5 – Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie

Missione: L’Italia in Europa e nel mondo - Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (cap. 7493)

(in euro)

2017

2018

2019

2020 e ss

BLV

4.750.000.000

4.650.000.000

4.700.000.000

5.000.000.000

Riduzione / Rifinanziamento

 

 

 

 

Riprogrammazione

 

 

-2.000.000.000

2.000.000.000

Totale esposto in Allegato

4.750.000.000

4.650.000.000

2.700.000.000

7.000.000.000

 

 

2.4 Analisi degli effetti della prima sezione

Per la parte di competenza della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea la prima sezione del disegno di legge non apporta variazioni di carattere finanziario al Programma.

3. Il sistema di finanziamento dell'Unione europea

Il finanziamento del bilancio dell'Unione per il periodo 2014 - 2020 è disciplinato, in coerenza con l'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (ex art. 269 del Trattato CE), dalla Decisione sul sistema delle risorse proprie 2014/335/UE, Euratom, del 26 maggio 2014, che ha sostituito la decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al periodo 2007-2013.

La decisione è entrata in vigore il 1° ottobre 2016 con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2014.

L’articolo 1, comma 819, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha provveduto a dare piena e diretta esecuzione alla decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alle risorse proprie dell'Unione europea (UE) per il periodo 2014-2020. In base alla nuova disciplina, l'Unione potrà mobilitare risorse proprie da destinare a stanziamenti per pagamenti fino a un importo massimo dell'1,23% della somma del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri nel corso del periodo 2014-2020, mentre l'importo totale degli stanziamenti per impegni non potrà superare l'1,29% del reddito nazionale lordo dell'UE

In base alla decisione 2014/335, le risorse finanziarie sono costituite da:

·         risorse proprie tradizionali (R.P.T.), costituite dai dazi doganali riscossi dai Paesi membri negli scambi con Paesi terzi, dai prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli, derivanti da scambi con paesi terzi, nonché da contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero. Tali risorse sono riscosse dai Paesi membri e poi da essi versate alla Comunità, al netto del 20% a titolo di rimborso per le spese di riscossione;

·         risorsa IVA: è costituita da un contributo a carico di ciascuno Stato membro calcolato applicando un'aliquota uniforme (0,30%) all'imponibile nazionale dell'IVA. Per Germania, Paesi Bassi, e Svezia è stata concessa, limitatamente al periodo 2014-2020, una riduzione di tale aliquota di prelievo fino allo 0,15 %;

·         risorsa R.N.L. (Reddito Nazionale Lordo, già P.N.L.), che consiste in un contributo degli Stati membri commisurato alle quote parte dei RNL nazionali sul RNL comunitario, e destinata a finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre due suddette risorse (c.d. "risorsa complementare").

Per il periodo 2014-2020 sono previsti meccanismi di correzione volti a ridurre i contributi netti al bilancio europeo di alcuni Stati membri, ritenuti eccessivi rispetto alla ricchezza nazionale. Il Regno Unito beneficia della restituzione del 66% del proprio saldo netto negativo (differenza tra quanto versa e riceve dal bilancio UE), in base un complesso sistema in vigore dal 1984; l'aliquota di prelievo della risorsa propria basata sull'IVA per la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia è fissata allo 0,15%; la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia beneficeranno di riduzioni lorde del proprio contributo RNL annuo pari rispettivamente a 130 milioni, 695 milioni e 185 milioni di EUR; l'Austria beneficerà di una riduzione lorda del proprio contributo RNL annuo pari a 30 milioni di EUR nel 2014 a 20 milioni di EUR nel 2015 e a 10 milioni di EUR nel 2016.

L'Italia migliora significativamente nel periodo 2014-2020 il proprio saldo netto negativo (differenza tra i versamenti al bilancio Ue a titolo di risorse proprie e fondi allocati all'Italia nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale), sia in valori assoluti sia in termini percentuali rispetto al periodo 2007-2013:

Si ricorda che la Commissione europea - in seguito all'entrata in vigore nel settembre 2014 del nuovo sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC 2010) che sostituisce il precedente SEC 95 e che ha comportato delle correzioni alla base e al metodo di calcolo dei contributi per le risorse IVA e R.N.L. - ha avviato una revisione dei contributi dovuti dagli Stati membri sulla base delle risorse IVA e R.N.L. per il periodo 1995-2013. Sulla base di tale esercizio l'Italia dovrebbe contribuire con un saldo di 340,1 milioni di euro entro il 1° dicembre 2014.

Il Consiglio europeo ha deciso l'istituzione di un gruppo ad alto livello, composto da membri designati dal Consiglio, dalla Commissione e dal Parlamento europeo, con il compito di rivedere l'attuale sistema UE delle "risorse proprie", con l'obiettivo di assicurare semplicità, trasparenza, equità e controllo democratico.

La contribuzione dell'Unione europea in favore dell'Italia

Il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020,[5] unitamente all'Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, prevede un massimale di spesa per l'UE a 28 per il periodo 2014-2020 pari a 959,988 miliardi di euro in stanziamenti per impegni, corrispondente al 1% del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE e a 908,400 miliardi di euro in stanziamenti per pagamenti, corrispondenti allo 0,95% del RNL dell'UE.

Le spese sono suddivise in sei rubriche che corrispondono alle priorità politiche dell'Unione. Tra queste, la politica di coesione è la prima voce di spesa del bilancio UE, con il 34% delle risorse complessive, nonostante la riduzione della dotazione complessiva rispetto al periodo 2007-2013 (da 348,8 a 325,1 miliardi di euro).

Gli stanziamenti complessivi destinati ai fondi strutturali sono pari in termini di impegni a 325,14 miliardi di euro (a prezzi 2011, con una riduzione di circa l'8% rispetto al periodo 2007-2013), così ripartiti nell'arco dei sette anni di programmazione finanziaria:

Coesione economica, sociale e territoriale (in miliardi di euro)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

44,67

45,40

46,04

46,54

47,03

47,51

47,92

Si segnala che i regolamenti che disciplinano i fondi strutturali della politica di coesione per il periodo 2014-2020 sono entrati in vigore il 1° gennaio 2014.

Il quadro normativo comunitario, che definisce gli obiettivi per il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 e gli strumenti finanziari di intervento, è definito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE). La disciplina relativa ai singoli Fondi della politica di coesione è contenuta nei Regolamenti n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) e n. 1300/2013 relativo al Fondo di coesione, nonché nel regolamento UE n. 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale agli obiettivi della cooperazione territoriale europea. Con la decisione adottata il 18 febbraio 2014, n. 2014/99/UE, la Commissione UE ha individuato le aree ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali.

Le risorse comunitarie assegnate all'Italia per i Fondi strutturali ammontano a 32,255 miliardi di euro a prezzi correnti (con un incremento in valori nominali rispetto ai 29,4 miliardi stanziati per 2007-2013), così ripartite:

·         cooperazione territoriale: 1,136 miliardi.

Circa il 96,5 per cento delle risorse comunitarie sono quindi destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", ed in particolare alle regioni meno sviluppate, che restano la priorità fondamentale per la politica di coesione in Italia, per un importo pari a 22,3 miliardi di euro (corrispondente a circa il 72% delle risorse complessive).

Ai fini della politica di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 alle risorse dei fondi strutturali devono aggiungersi le ulteriori assegnazioni del Fondo europeo per l'aiuto agli indigenti, nell'importo di 670,6 milioni di euro, e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI), pari a 567,5 milioni di euro (cfr. lettera della Commissione UE del 20 dicembre 2013). Nel complesso, dunque, per la politica di coesione l'Italia beneficia di circa 33,5 miliardi di euro di risorse comunitarie.

In base a quanto disposto nel Regolamento UE n. 1303/2013, nell'impostazione strategica dell'Accordo di partenariato devono essere considerate altresì le risorse a titolo di Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che risultano assegnate all'Italia nell'importo di 10.430 milioni di euro.

Tali assegnazioni risultano così ripartite per le annualità 2014-2010:

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

FEASR

1.480,2

1.483,4

1.486,6

1.489,9

1.493,2

1.496,6

1.499,8

10.429,7

Si ricorda, infine, che, ai fini della politica di coesione, per l'Italia, oltre alle risorse comunitarie, vanno considerate:

·         la quota di cofinanziamento nazionale, per un ammontare pressoché pari alle risorse comunitarie, per i fondi strutturali posta a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, è fissata dalla legge di stabilità per il 2014 nella misura di 24,5 miliardi di euro; ad essa si aggiunge il cofinanziamento di fonte regionale. Il cofinanziamento nazionale riguarda anche le risorse comunitarie del FEASR, per un importo di 7,7 miliardi;

·         la quota di cofinanziamento di fonte regionale da destinare ai Programmi Operativi Regionali (POR) dei fondi strutturali (quantificabile in una cifra pari al 30 per cento del cofinanziamento complessivo del programma), corrispondente a circa 7,5 miliardi. La quota di cofinanziamento regionale per il FEASR è paria 2,7 miliardi;

·         le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, il cui rifinanziamento per il periodo 2014-2020 è stabilito dalla legge di Stabilità per il 2014 in un importo complessivo di circa 54 miliardi di euro. Di tali risorse, se ne dispone l'iscrizione in bilancio solo limitatamente alla misura dell'80 per cento (43,8 miliardi); la restante quota del 20 per cento verrà iscritta in bilancio soltanto all'esito di una apposita verifica di metà periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilità per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) sull'effettivo impiego delle prime risorse assegnate. Il Fondo destinerà l'80% delle risorse per investimenti nelle regioni del Centro-Sud e il 20% nel Centro-Nord.

Nel complesso, dunque, il volume di risorse per la coesione territoriale nel ciclo di programmazione 2014-2020, raggiunge i 130 miliardi di euro, di cui 43,8 miliardi di risorse comunitarie, 42,4 miliardi di cofinanziamento (di cui 32,2 miliardi di cofinanziamento nazionale e 10,2 miliardi di cofinanziamento regionale), cui si sommano i 43,8 miliardi delle risorse effettivamente stanziate in bilancio del Fondo di sviluppo e coesione.

L'accordo di partenariato 2014-2020 stabilisce, per ciascuno Stato membro dell'UE, il quadro strategico della programmazione nazionale relativa al periodo 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), vale a dire i fondi della politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale, FESR; Fondo sociale europeo, FSE; e, per i Paesi che ne beneficiano, Fondo di coesione) nonché il Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (FEASR)e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Il ricorso agli accordi di partenariato si colloca nell'ambito di una profonda revisione del metodo e delle regole di programmazione applicabili al periodo 2014-2020 rispetto a quelle relative al periodo precedente 2007-2013. Le maggiori innovazioni concernono l'istituzione di un quadro strategico comune per tutti i fondi SIE, che stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia Europa 2020; la concentrazione dell'intervento dei fondi SIE su un ristretto numero di obiettivi tematici comuni, connessi gli obiettivi della strategia Europa 2020; lo stretto collegamento della programmazione nazionale con i programmi nazionali di riforma e i programmi nazionali di stabilità e convergenza elaborati dagli Stati membri e con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate dal Consiglio sulla base dei medesimi programmi; la ridefinizione delle regole di condizionalità per l'erogazione dei fondi; la riserva di efficacia, in base alla quale il 6% degli stanziamenti complessivi per i fondi strutturali è riservato ai programmi che hanno raggiunto gli obiettivi concordati nell'ambito della Strategia Europa 2020.

Per l'Italia, lo schema di Accordo di partenariato per la programmazione 2014-2020 predisposto dal Governo italiano è stato presentato alla Commissione europea il 9 dicembre 2013. La Commissione ha trasmesso le proprie osservazioni il 10 marzo 2014. Sullo schema di Accordo di partenariato, corredato di una relazione illustrativa sulle scelte strategiche da perseguire, il 17 aprile 2014 è intervenuto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013). L'Accordo in questione è stato approvato dal CIPE con delibera del 18 aprile 2014, successivamente pubblicata sulla G.U. del 9 settembre del medesimo anno. Il 29 ottobre 2014, a chiusura del negoziato formale, la Commissione europea ha adottato l'Accordo di partenariato con l'Italia.

 



[1]     Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la nota di variazioni.

[2]     Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base alle Relazioni relative all'efficacia dell'introduzione delle azioni che saranno predisposte dal MEF - Ragioneria generale dello Stato, d’intesa con la Corte dei conti, a partire dall'esercizio 2017 in sede di rendiconto 2017.

[3]     In questo contesto, sono state ridefinite le procedure per il monitoraggio del grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la previsione, dopo l'approvazione della legge di bilancio, di appositi accordi triennali tra il Ministro dell’economia e ciascun Ministro di spesa, da definirsi entro il 1° marzo di ciascun anno. Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell’anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente. In relazione alla nuova procedura di programmazione finanziaria, è stato soppresso il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, previsto dall'articolo 41 della legge di contabilità n. 196 del 2009, da considerarsi sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi.

[4]     Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.

[5]     Con riferimento al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, il 14 ottobre scorso, nell'ambito della revisione di medio termine del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento medesimo (COM(2016)604): tuttavia, tale proposta si limita ad aumentare gli importi massimi annui stabiliti per la riserva per gli aiuti d’urgenza (articolo 9) e lo strumento di flessibilità (articolo 11) e ad introdurre un nuovo strumento speciale che istituisce una riserva di crisi dell’Unione europea, finanziata con gli stanziamenti disimpegnati, per consentire all’Unione di reagire rapidamente alle crisi, quali l’attuale crisi migratoria, nonché a eventi con gravi implicazioni sotto il profilo umanitario o della sicurezza.