Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Trasporti
Titolo: Revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto - secondo esame
Riferimenti: SCH.DEC N.461/XVII SCH.DEC N.461/XVII
Serie: Atti del Governo   Numero: 460/1
Data: 31/10/2017
Organi della Camera: IX Trasporti


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Revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto - secondo esame

31 ottobre 2017
Atti del Governo


Indice

Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Conformità con la norma di delega|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Conformità con altri princìpi costituzionali|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|


Contenuto

Il testo dello schema di decreto legislativo di revisione del codice della nautica da diporto e di attuazione della direttiva 2003/44/CE, torna all'esame del Parlamento per la seconda volta, dopo il parere espresso dalla IX Commissione Trasporti della Camera il 25 ottobre 217 (parere favorevole concondizioni e osservazioni)  e dalla 8a Commissione del Senato il 24 ottobre 2017 (parere favorevole condizionato e con osservazioni).

Come previsto dall'art. 1, comma 4 della legge delega n. 167 del 2015, infatti, il Governo, esaminati i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari, ritrasmette alle Camere il testo, con le sue osservazioni ed eventuali  modificazioni, per il parere definitivo.

Il nuovo testo n. 461-bis tiene anche conto dei pareri resi dal Consiglio di Stato il 18 ottobre 2017 e dal Garante per la protezione dei dati personali il 19 ottobre 2017.

Si ricorda che lo schema di decreto di revisione del codice della nautica da diporto incide principalmente sulle seguenti discipline
  • la revisione della classificazione delle unità da diporto;
  • la semplificazione del regime amministrativo  delle unità da diporto;
  • la disciplina dei natanti da diporto commerciali;
  • l'istituzione dell'Anagrafe nazionale telematica delle patenti nautiche;
  • la disciplina delle scuole nautiche;
  • l'istituzione della giornata de mare e la promozione della cultura del mare;
  • il riconoscimento della figura professionale dell'istruttore di vela;
  • l'istituzione della figura professionale del mediatore del diporto;
  • lo snellimento dei controlli sulla navigazione e l'aggiornamento della normativa sulla sicurezza;
  • i ricoveri a secco (dry storage) per la nautica minore;
  • le riserve di ormeggi a soggetti diversamente abili;
  • la revisione e rimodulazione delle sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda l'analisi dettagliata del contenuto dello schema di decreto n. 461 si rinvia al dossier di documentazione relativo a tale provvedimento.

Nella tabella a seguire sono riportate le condizioni espresse nei pareri dalle Commissioni parlamentari di Camera e Senato ed il loro recepimento nel nuovo testo n. 461-bis del Governo. Si dà altresì conto delle modifiche derivanti dal recepimento dei pareri del Consiglio di Stato o del Garante, ove diversi da quanto indicato nei pareri parlamentari.

Si fa presente che, recependo le condizioni espresse dalle Commissioni di Camera e Senato, sono stati sostituiti nel nuovo testo i riferimenti ai "registri delle imbarcazioni da diporto" con quello all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e sono stati altresì inseriti i riferimenti allo Sportello telematico del diportista (STED) ed all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON).Tale intervento intende assicurare il coordinamento con la nuova disciplina relativa al Sistema telematico centrale della nautica da diporto, sul cui schema di regolamento la IX Commissione della Camera ha reso il parere il 12 ottobre 2017, richiedendo anche in tale sede che il testo e lo schema di revisione del Codice in esame fossero coordinati. Tali modifiche sono indicate nella tabella come "coordinamento con norme sul Sistema telematico"

Art.
schema

Codice della

nautica

Parere IX Commissione Camera Parere 8a Commissione Senato Recepimento nel testo AG 461-bis
1 Art. 1, co. 1 Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unità di cui all'articolo 3 del presente codice, nonché alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172  id. recepito
2 Art. 2, co. 1 al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
   «d) è utilizzata per assistenza all'ormeggio nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
   e) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino.»;   
id.

recepito

co. 2-bis --

è inserito il seguente:"2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.";

co. 3 al comma 3, del codice della nautica da diporto, dopo le parole: »sono svolte» sono inserite le seguenti: «stabilmente in Italia». id.

recepito + coordinamento con norme sul Sistema telematico

le parole: "all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona" sono sostituite dalle parole: "allo Sportello telematico del diportista (STED)" e le parole: "timbrata e vistata dalla predetta autorità" sono sostituite dalle seguenti: "validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED)".

3 Art. 3, co. 1 a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Definizioni»;
   b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) unità utilizzata a fini commerciali – commercial yacht»: si intende ogni unità di cui all'articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;»;
   c) la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
   «d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri misurata secondo la norma armonizzata UNI/ENI/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero fino a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera d-bis);
   d-bis) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri misurata secondo la norma armonizzata UNI/ENI/ISO/8666, e di stazza fino 120 GT ovvero a 100 TSL, costruita in data anteriore al 1o gennaio 1967;».
id.

recepito +

c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata n. 8666 dell'Ente nazionale italiano di unificazione, dell'Organismo di Normazione Europea e dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, di seguito UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;

Art. 15, co.1 -- alla lettera c), al comma 4, le parole: "l'utilizzatore di un contratto di locazione finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "conduttore del bene in locazione finanziaria"

Non recepita la condizione del Senato +

a)  la rubrica è sostituita dalla seguente: "Iscrizione";

b)  il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).";

c) al comma 2, dopo le parole: "Il proprietario" sono inserite le seguenti: "o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o di";

d) al comma 3, le parole: "nei registri delle imbarcazioni da diporto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)" e le parole: "dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104";

e) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta può essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilità dell'unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestatario dell'unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unità può richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unità da diporto."

6 15-bis, co. 1 dopo la parola: «proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'utilizzatore del bene in locazione in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata» id.

recepito +

coordinamento con norme sul Sistema telematico:

chiede l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza.

15-bis, co. 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza. id. recepito
15-bis, co. 3 le parole: «la conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «l'avvio» id. recepito
15-bis, co. 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2» recepito
co. 5 coordinamento con norme sul Sistema telematico
nuovo art. 15-ter

Art. 15-ter- Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
  1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
  2. Le modalità di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice.
  3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:
   a) la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale;
   b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;
   c) il libro unico di bordo.  

 4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), è disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice.
  5. È fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalità di cui all'articolo 150 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.».

id. recepito
7 Art. 16, co. 1 -- - coordinamento con norme sul Sistema telematico
Art. 16, co. 1-bis -- --

coordinamento con norme sul Sistema telematico +

recepimento orientamento del Consiglio di Stato

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.

7 Art. 16, co. 1-ter le parole: «l'utilizzatore di un contratto di locazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria» id.

recepito +

coordinamento con norme sul Sistema telematico

8 Art. 17, co. 2 e co. 3 dopo le parole: «rilasciata dall'ufficio di iscrizione» sono inserite le seguenti: «o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto». id.

Non recepito, ma la condizione è assorbita dal coordinamento con norme sul Sistema telematico:

al comma 3, le parole: "all'ufficio di iscrizione dell'unità che, previa presentazione" sono sostituite dalle seguenti: "all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED)" e le parole: "l'ufficio di iscrizione" sono sostituite dalle parole: "l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON)".

co. 4-bis -- -- 4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.".
9 Art. 18, co. 4: dopo le parole: «I cittadini italiani» sono inserite le seguenti: «e di altri Stati membri dell'Unione europea», le parole: «devono nominare» sono sostituite dalle seguenti: «devono eleggere domicilio in Italia o nominare» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia.». id. recepito
10 Art. 19, co. 1 dopo la parola «proprietario» sono aggiunte le seguenti; «o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata,». "o il conduttore del bene in locazione finanziaria in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata,".

recepito + coordinamento con norme sul Sistema telematico

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Iscrizione delle imbarcazioni da diporto nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";

Art. 19, co. 3 e co. 4 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, di un'imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato individuato dal regolamento di attuazione al presente codice chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprietà è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorità competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unità.».
id.

recepito +

coordinamento con norme sul Sistema telematico

11 Art. 20, co. 1 e 1-bis -- b) all'articolo 20, commi 1 e 1-bis, le parole: "l'utilizzatore, in nome e per conto del proprietario, di un contratto di locazione finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "conduttore del bene in locazione finanziaria, in nome per conto del proprietario,".

Non recepito +

coordinamento con norme sul Sistema telematico

"1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED)..

"1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio."

al comma 3, le parole: "all'ufficio che li ha rilasciati" sono sostituite dalle seguenti: "a uno Sportello telematico del diportista (STED)".

12 Art. 21 -- --

coordinamento con norme sul Sistema telematico + modifica comma 2-ter:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";

b)  il primo comma è abrogato;

c) al comma 2, le parole: "dai registri di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)" e all'alinea dopo le parole: "può avvenire" sono aggiunte le seguenti: ", secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice:";

d)dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un paese estero deve presentare la richiesta a un ufficio circondariale marittimo e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso;

2-ter. L'ufficio circondariale marittimo che ha ricevuto la richiesta di cui a comma 2-bis rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

13 Art. 22 è soppressa la lettera c).

 

id.

recepitocoordinamento con norme sul Sistema telematico

14 Art. 23 -- --

coordinamento con norme sul Sistema telematico +

recepimento parere del Consiglio di Stato

a)   al comma 2, dopo le parole: "e la sigla di iscrizione" sono inserite le seguenti: "ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228," e le parole: "il nome del proprietario" sono sostituite dalle seguenti: "il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario" e le parole: "l'ufficio di iscrizione e" sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: "al competente ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "allo Sportello telematico del diportista (STED)";

c)  al comma 6, le parole: "dai rispettivi uffici di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "dallo Sportello telematico del diportista (STED)".

15 Art. 24, co. 1 -- --

recepimento parere del Consiglio di Stato

al comma 1, le parole: "di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero" sono soppresse e dopo le parole: "dello scafo" sono inserite le seguenti: ", come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5" e dopo le parole: "dell'apparato motore", sono inserite le seguenti: ", come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del medesimo decreto ";

15 Art. 24, co. 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al comma 2, dopo le parole: «necessari per il rinnovo» sono inserite le seguenti: «rilasciata dall'ufficio di iscrizione o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.».
la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) al comma 2, dopo le parole: "necessari per il rinnovo" sono inserite le seguenti: "rilasciata dall'ufficio di iscrizione o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ufficio di iscrizione rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti."

recepito e coordinamento con norme sul Sistema telematico
16 Art. 24-bis, co. 1 sono soppresse le parole: «utilizzata a fini commerciali» e «preventivamente». Conseguentemente, all'articolo 8, lettera b), dello schema le parole: «Non sussiste l'obbligo di pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «Non si applica il termine»; id.

recepito coordinamento con norme sul Sistema telematico:

Chi assume l'esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, tengono luogo della dichiarazione di armatore.

co. 2 dopo la parola: «autenticata» sono aggiunte le seguenti: «anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248»; id. recepito
co. 6 dopo la parola: «deve» sono inserite le seguenti: «essere trascritta nel registro di iscrizione ed»; id. recepito e coordinamento con norme sul Sistema telematico
Co. 8 i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore dell'unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.   
id. recepito
co. 9 9. L'armatore è responsabile delle obbligazioni contratte per quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unità da diporto.». id.

recepito + recepito il parere del Consiglio di Stato:

Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell'unità e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.

17 Art. 25

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coordinamento con norme sul Sistema telematico

a)  nella rubrica, la parola: "sigle" è sostituita dalla seguente: "numeri" e dopo la  parola: "individuazione" sono aggiunte le seguenti: "dell'unità";

b) al comma 1, le parole: "nei registri" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)" e le parole: "dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici"; al secondo periodo la parola: "iscrizione" è sostituita con la seguente: "individuazione";

c)   dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione.";

d)  al comma 3, la parola: "anche" è soppressa e le parole: "nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l'identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume.";

19 Art. 26-bis, co. 1

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recepito parere del Consiglio di Stato

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolar riguardo all stagione balneare.

Art. 26-bis, co. 4 dopo le parole: «del presente codice» sono inserite le seguenti: «al Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) e agli altri archivi telematici di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121». dopo le parole: "del presente codice" sono inserite le seguenti: "e ad altri archivi telematici eventualmente disponibili".

sostanzialmente recepito

20 Art. 27, co. 6 e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.». id. recepito
21 Art. 28, co. 2 sono soppresse le parole: «o il distributore». id.

recepito +

All'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, le parole: "il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nel/ 'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo Il gennaio 2016, n. 5.

22 Art. 29, co. 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame.». id. recepito e coordinamento con norme sul Sistema telematico
23 Art. 30 -- --

coordinamento con norme sul Sistema telematico:

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, comma 1, le parole: "nei registri di cui all'articolo 15" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)".

24 Art. 31, co. 4-bis d) dopo le parole: «delle attività» è inserita la seguente: «commerciali»; id. recepito
co. 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi, è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.". recepito
co. 6-bis e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esecuzione di prove a mare» per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato «First Aid» ovvero di quello «Medical care», a seconda che l'unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.»

recepito :

e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato «First Aid» ovvero di quello «Medical care», a seconda che l'unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.»

25 32 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato «First Aid» ovvero di quello «Medical care», a seconda che l'unità sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione."

(si veda il co. 6-bis dell'articolo 24)
27 Art. 36-bis, co. 1 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe.»;
id.

 recepito

 

co. 2  al comma 2, sono soppresse le parole: «e dalla normativa internazionale». id. recepito
29 Art. 39, co. 6-bis

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Si veda l'osservazione della Camera dei deputati, lett. b. e del Senato della Repubblica n. 1

6-bis. Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validità, anche conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonché all'utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i requisiti pscico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti pscico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.

Art. 39, co. 6-ter il comma 6-ter è sostituito dai seguenti:
  «6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:
   a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente;
   b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;
   c) i sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi.
id.

recepito +

modificata la rubrica:

le parole :"Obbligo di patente" sono sostituite dalle seguenti: "Patenti nautiche".

 6-quater. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale e alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. id. recepito
6-quinquies. La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.». 6-quinquies. La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.". recepito il parere della Camera
30 Art.39-bis, co. 1 sono soppresse le parole: «, eventi straordinari»;

recepito +

recepito il parere del Consiglio di Stato

Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, è istituita, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include le violazioni di norme.

Art. 39-bis, co. 2 a lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, nonché i dati relativi ad eventuali sanzioni irrogate.».
recepito
32 Art. 49-bis

Dopo l'articolo 30 dello schema è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.
(Modifiche all'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171).

  1. All'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «titolare» è sostituita dalla seguente: «proprietario» e dopo le parole: «articolo 3, comma 1,» sono inserite le seguenti: «iscritte nei registri nazionali»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «mediante modalità telematiche» sono inserite le seguenti: «e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti»;
   c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.».
id. recepito

- conseguentemente, in relazione alle comunicazioni di cui all'articolo 49-bis, comma 3, sono adottati tutti i provvedimenti di carattere amministrativo necessari per favorire l'effettiva riduzione degli adempimenti a carico del noleggiatore occasionale.

non recepito
33 Art. 49-ter, co. 2

le parole «, comodato, ormeggio e locazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «e ormeggio»;

id. recepito
Art. 49-ter, co, 4

-

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.";

recepito

Art. 49-quater, co. 3

dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;»;

alla lettera d),  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478»;

id.

recepito + recepito  parere del Consiglio di Stato:

g)  non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 49-sexies, co. 2, lett. b) le parole: «23 anni» sono sostituite dalle seguenti: «18 anni»; id.

recepito + recepito  parere del Consiglio di Stato:

d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Art. 49-sexies, co. 3 - co. 3: sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentiti gli Enti di cui al primo periodo del presente comma". recepito
co. 10

--

recepito il parere del Garante per la protezione dei dati personali:

10. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonché, nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la violazione.".

34 Art. 49-septies, co. 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell'attività, costituisce esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica l'istruzione o la formazione per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni e dei requisiti previsti. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di scuola nautica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.». è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell'attività.".

 

recepito il parere della Camera
35 Art. 49-novies, co. 1 il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.»;
"1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

recepito il parere della Camera

 

co. 2 l comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:
   a) fino a 50 posti barca: due;
   b) fino a 100 posti barca: tre;
   c) fino a 150 posti barca: cinque;
   d) fino a 250 posti barca: dieci;
   e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
   f) da 501 a 750 posti barca: venti;
   g) oltre 750 posti barca: venticinque.»
id. recepito
co. 6 e 7 commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
  «6. Il posto di attracco riservato ai diversamente abili, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona diversamente abile o con persona diversamente abile a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.
  7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona diversamente abile, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.»;
id. recepito
co. 10 - è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri."; recepito
co. 12 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.»; id. recepito
co. 13 il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.».
id. recepito
Art. 49-decies, co. 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle unità per le quali viene effettuato l'ormeggio»; id. recepito
Art. 49-undecies

--

-- Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all'articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell'autorità competente, è regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformità con i pertinenti strumenti di pianificazione.
Art. 49-duodecies, co. 2 dopo le parole «o associati» sono aggiunte le seguenti: «, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge n. 84 del 1994»; -- recepito
co. 4 al comma 4, lettera a),  sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché all'attrezzatura velica»; id. recepito
co. 5 le parole: «più vicina, e» sono soppresse. id. recepito
36 Art. 52, co. 4 -- dopo le parole: "dei beni e delle attività culturali e del turismo" sono inserite le seguenti: "nonché il Comitato olimpico nazionale italiano"; recepito
Art. 52, co. 5 e 6 -- --

5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana, anche all'estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare.

6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle Regioni, può essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara. L'insegnamento è impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non è  possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto.

Art. 52, co. 7 --

la parola: "svolti" è sostituita dalla seguente: "realizzati".

 

recepito
37 Art. 53, co. 5-8

--

--

Si veda l'osservazione della Camera dei deputati di cui alla lettera f)

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali per potenza del motore installato e ambito di navigazione non è richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui all'articolo 39 del presente codice è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

6. Chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto supera i limiti di velocità previsti per la navigazione negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi destinati al lancio o all'atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2066 euro. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.

7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice o del regolamento di attuazione dello stesso o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.

8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.

38 Art. 53-bis, co. 7

--

--

recepito il parere del Garante per la protezione dei dati personali:

7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

40 Art. 53-quter, co. 1, co. 4 e co. 11

--

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recepisce parere del Consiglio di Stato:

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica è sempre revocata quando la violazione è commessa da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.

recepisce il parere del Garante per la protezione dei dati personali:

4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

45 Art. 57-bis

Art. 42-bis.
(Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171).   

1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  "2-bis. Le Forze di polizia e il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera vigilano sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti".

id.

recepito parzialmente:

"2-bis. il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti"

47 Art.58

Art. 43-bis.
(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171).

  1. All'articolo 58, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.".».
id.

recepito

Andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare il termine "registri" alla terminologia prevista dalle nuove norme sul Sistema telematico della nautica da diporto.

48 Art. 59

l'articolo 59 del codice della nautica è sostituito dal seguente:

«Art. 59.
(Arrivi e partenze delle unità da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172).

  1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.
  2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1.
  3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché ad espletare le formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.»;


conseguentemente, sono modificate in modo corrispondente le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017.

id. recepito

(ex. 46)

58

Art. 62-bis,

co. 1

sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o, in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti nel regolamento di attuazione del presente codice»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, sono responsabili della conformità del sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unità da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo.».

al comma 4 le parole «Con decreto da adottare» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti, da adottare in relazione alle specificità dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1»,

id.co. 1

il comma 2 è sostituito dal seguente:"2. Le imprese che costruiscono unità da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo.".

Recepito + Recepito parere del Consiglio di Stato

(collocazione sistematica dell'articolo)

ART. 58

(Modifiche al decreto legislativo 11 gennaio 2016 n. 5)

"ART. 19-bis.

Compartimenti motori e motori alimentati con combustibili alternativi

 1. La normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato, è conforme alla regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa europea o, in mancanza di questa, della normativa internazionale di riferimento, individuata secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4.

2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.5, sono responsabili della conformità del sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che costruiscono unità da diporto con i sistemi di alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a bordo.

3. I certificati e le dichiarazioni previste per le operazioni periodiche di ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo. 

Con uno o più decreti da adottare in relazione alle specificità dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina:

a) l'individuazione dei criteri della regola tecnica elaborata nel rispetto della normativa internazionale;

b)  le procedure connesse all'applicazione delle regole tecniche di cui al comma 1 alle unità da diporto;

c) i requisiti che deve possedere l'impresa installatrice di cui al comma 2;

d)  l'adozione da parte dell'impresa installatrice di un sistema di qualità approvato da un organismo notificato e autorizzato ai fini della valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali;

e) le modalità con cui l'organismo notificato di cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di gestione della qualità dell'impresa installatrice;

f) procedure per l'immissione in commercio dei motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di sicurezza in materia;

g) procedure per la conversione alle alimentazioni con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unità da diporto e dei relativi motori di propulsione già immessi sul mercato;

h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti di cui al comma 1, nonché l'istituzione di una apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a tali controlli;

i) le procedure per l'istituzione presso l'amministrazione competente di un elenco delle imprese installatrici;

l) l'obbligo per le imprese installatrici di informare l'amministrazione competente del possesso dei requisiti di cui alla lettera c).".

50 Art. 63 -- --

coordinamento con norme sul Sistema telematico:

1.All'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze.";

b)   al comma 2, dopo le parole: "previsti dal comma 1" inserire le seguenti: "e 1-bis";

c)    al comma 3 le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1-bis e 2";

d)   dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).".

51

Art. 65

-- --

coordinamento con norme sul Sistema telematico:

All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "nei registri" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN);

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (STED);";

d) la lettera h) è abrogata;

e) alla lettera l) le parole: "procedura di rilascio dell'autorizzazione alla" sono soppresse;

f) la lettera m) è sostituita dalla seguente: "disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.".

53

All.XVI

-- --

coordinamento con norme sul Sistema telematico:

1. All'allegato XVI, tabella A, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole: "nei registri di imbarcazioni e navi" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)".

56

D.Lgs n. 53/2011

All'articolo 51 dello schema, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine il seguente periodo: «con esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di cui alla legge n. 84 del 1994» -- recepito
57 L. n. 172/2003 All'articolo 52 dello schema, è soppressa la lettera b). id. recepito
59 Disposizioni attuative e abrogative

--

--

recepito il parere del Garante per la Protezione dei dati personali:

1. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:

co. 1:

lett. g)

alla lettera g), le parole: «, ivi comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «e delle unità utilizzate a fini commerciali – commercial yacht»;

id. recepito
lett. h)  la lettera h) è sostituita dalla seguente:
  «h) per le unità da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza, l'individuazione dei mezzi di salvataggio e l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica, ferma restando la validità delle licenze di esercizio degli apparati stessi, già rilasciate ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;»;
id. recepito

lett. i)  lett. l)

lett. m)

-- --

Si veda l'osservazione della Camera dei deputati di cui alla lettera g) e l'osservazione del Senato della Repubblica di cui a n. 4

i) disciplina relativa ai requisiti psicofisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D, nonché i requisiti pscico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale, prevedendo anche misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visita mediche presso le sedi delle scuole nautiche e dei centri di istruzione nautica;

l) definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, l'accesso alla stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all'articolo 39-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché le misure di sicurezza informatica ai sensi dell'articolo 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali;

m) individuazione dei criteri per l'indicazione dei limiti di navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati per aree geografiche, stabiliti dai capi di compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima;

let. n) le parole: «delle navi» sono sostituite dalle seguenti: «, in particolare del libro unico di bordo di cui all'articolo 15-ter, per le navi»; id. recepito
lett. p)

--

-- p) disciplina del deposito della licenza di navigazione o dell'atto di nazionalità presso la competente autorità doganale, in relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto applicabile;
lett. s)

la lettera s) è sostituita dalla seguente:
  «s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per il comando dei natanti da diporto, che il locatore è tenuto a rilasciare per iscritto al conduttore dell'unità che non sia in possesso di patente nautica;»

id. recepito
lett. t)

 «s-bis) definizione dei criteri per l'individuazione della normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per l'elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato»;

id. recepito
lett. u)

--

-- u) modalità e criteri di iscrizione delle navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
lett. aa)

--

--

aa) adozione del Passenger Yacht Code italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere soddisfatti dalle unità da diporto che trasportano più di dodici ma non più di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali. Il Passenger Yacht Code è adottato, in particolare, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water Management Convention 2004, International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001;

2) i principi generali delle convenzioni, di cui al precedente punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni, laddove l'applicazione delle previsioni delle convenzioni alle unità da diporto non è ragionevole o tecnicamente non praticabile;
let. bb)

--

--

bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocità.

co. 6 e 7

--

--

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 1 aprile 1981.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:

a) articolo 32, commi 1, 2 e 3

b) articolo 42;

c) articolo 43, commi 1 e 2;

d) articolo 44.

60 (Monitoraggio)

recepito l'orientamento del Consiglio di Stato:

ART. 60

(Monitoraggio)

 1. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura con cadenza biennale, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il monitoraggio del presente decreto, tenendo conto dei seguenti indicatori:

a)  occupati nell'indotto nautico globalmente considerato;

b) piccole e medie imprese nel settore della nautica da diporto;

c) contenzioso giurisdizionale e ricorsi amministrativi;

d) immatricolazioni di nuove unità da diporto;

e) violazioni accertate relative al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

f) ordinanze-ingiunzione relative al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

g) dati e statistiche inerenti l'andamento generale del settore del diporto nautico.

2. Ai fini del controllo e del monitoraggio di cui al comma 1, gli uffici marittimi di cui all'articolo 16 del codice della navigazione, tramite il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, forniscono i dati in possesso relativi agli indicatori.

61 Disposizioni transitorie e finali

condizione n. 30) proceda il Governo al necessario coordinamento tra le disposizioni del presente schema di decreto legislativo con quelle dello schema di decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto «regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto»; al riguardo, tenuto conto della circostanza che le disposizioni del predetto regolamento potrebbero non essere ancora vigenti alla data di emanazione del Codice:
    si integri l'articolo 67 del codice («Disposizioni transitorie e finali»), con il seguente comma «1. Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall'articolo 1, commi da Pag. 154217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le disposizioni del presente codice, riferite al Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo Sportello telematico del diportista (STED) e all'Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto (ATCN), devono intendersi riferite agli organismi preesistenti all'entrata in funzione della predetta disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da diporto».

è inserito il seguente:

"ART. 53-bis

(Coordinamento con l'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

1. Il Governo assicura la coerenza delle disposizioni del presente decreto con la disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con particolare riguardo al coordinamento formale e sostanziale delle modifiche da apportare al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e al relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.".

recepito il parere della Camera + coordinamento con norme sul Sistema telematico:

ART. 61 (Disposizioni transitorie e fìnali)

1. Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 63, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:

a) le disposizioni del presente codice, riferite al Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo Sportello telematico del diportista (STED), all'Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto (ATCN) e all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) devono intendersi riferite agli organismi e procedure preesistenti all'entrata in funzione della predetta disciplina del Sistema telematica centrale della nautica da diporto;

--

--

b) la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per la pubblicità di cui ali 'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

c) la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo della licenza di navigazione di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 59 del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

       
Di seguito si ricordano per completezza le osservazioni della IX Commissione della Camera.
  
 a) all'articolo 6 dello schema – qualora si introduca l'articolo 15- ter come suggerito nel presente parere – dovrebbe verificarsi se sia necessario disciplinare l'applicazione della norma sulla nazionalità dell'equipaggio. Tale osservazione non è stata recepita
   b) all'articolo 29 dello schema: all'articolo 39, comma 6- bis, del codice della nautica da diporto, valuti il Governo la possibilità di prevedere, nell'ambito delle patenti speciali di categoria D, in relazione alle specifiche condizioni dell'unità da diporto e fatte salve le necessarie prescrizioni, la possibilità di consentire il comando dell'unità anche a persone con disabilità motoria o sensoriale. Tale osservazione è stata recepita.
   c) all'articolo 30-bis dello schema: all'articolo 49- bis, comma 1, del codice della nautica da diporto, verifichi il Governo la possibilità di consentire che l'attività di noleggio occasionale possa essere effettuata anche in relazione a imbarcazioni e navi da diporto iscritte in uno dei registri pubblici di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di un altro Stato individuato dal regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto. Tale osservazione non è stata recepita.
    inoltre, in relazione alle comunicazioni di cui all'articolo 49- bis, comma 3, dovrebbe provvedersi ad adottare tutti i provvedimenti di carattere amministrativo necessari per favorire l'effettiva riduzione degli adempimenti a carico del noleggiatore occasionale;
   d) con riferimento all'articolo 32 dello schema – che introduce l'articolo 49-octies dovrebbe valutarsi la necessità di elevare a rango legislativo, con i commi 9 e 10 del citato nuovo articolo, la disciplina recata dal regolamento di attuazione dell'articolo 65 del codice (decreto ministeriale n. 146 del 2008), con riguardo al ruolo assegnato ai centri di istruzione per la nautica in occasione degli esami dei candidati al conseguimento della patente nautica compreso il ruolo della Lega navale italiana come centro di istruzione nautica e collaborante con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di formazione dei suddetti candidati. L'osservazione è stata recepita.
   e) all'articolo 33 dello schema:
    all'articolo 49- decies del codice della nautica da diporto, valuti il Governo la possibilità di prevedere, nei campi boa e campi di ormeggio attrezzati, misure volte a favorire l'installazione di stazioni di rifornimento per i motori alimentati con combustibili alternativi, incluse stazioni di ricarica elettrica, anche galleggianti, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. L'osservazione non è stata recepita.
   f) all'articolo 35 dello schema:
    all'articolo 53, comma 1, in materia di violazioni commesse con unità da diporto, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere una sanzione specifica per il comando di un'unità da diporto per la quale, per potenza del motore installato e ambito di navigazione non è richiesta la patente nautica, senza averne i requisiti di età. L'osservazione è stata accolta.
    al comma 5 all'articolo 53 del codice – novellato nel senso di introdurre specifica sanzione nel caso di superamento del limite massimo di velocità – dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere un opportuno apparato sanzionatorio per il mancato rispetto dei limiti negli ambiti lagunari caratterizzati da intenso traffico;
    il medesimo comma 5 all'articolo 53 del codice dovrebbe infine essere integrato con la definizione di modalità di accertamento della suddetta infrazione e relativi strumenti, avendo cura di specificare che gli strumenti approvati per il controllo della velocità abbiano una tolleranza del 5 per cento con un minimo di 0,2 km/h;
   g) all'articolo 54, comma 1, dello schema:
     alla lettera h), ferme restando le inderogabili esigenze della sicurezza della navigazione, valuti il Governo la possibilità, in relazione alle disposizioni concernenti le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio delle unità da diporto, di adottare misure volte a semplificare, per quanto possibile, i connessi adempimenti burocratici a carico dell'utenza. L'osservazione è stata accolta.
    alla lettera i), dovrebbe valutarsi l'esigenza di introdurre nel regolamento di attuazione una disciplina che semplifichi gli accertamenti psico-fisici, in particolare favorendo lo svolgimento delle visite mediche anche presso le sedi delle scuole nautiche e dei centri di istruzione;
   h) dovrebbe infine valutarsi l'opportunità di precedere all'abrogazione esplicita delle norme incompatibili recate dal regolamento di attuazione al codice vigente (decreto 29 luglio 2008, n. 146) in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 7 ottobre 2015, n. 167 che ha conferito la delega legislativa. L'osservazione è stata accolta.

 

Di seguito si riportano anche le osservazioni  della 8a Commissione del Senato:

 1) all'articolo 29 dello schema:

- all'articolo 39, comma 6-bis, del codice della nautica da diporto, valuti il Governo la possibilità di prevedere, nell'ambito delle patenti speciali di categoria D, in relazione alle specifiche condizioni dell'unità da diporto e fatte salve le necessarie prescrizioni, la possibilità di consentire il comando dell'unità anche a persone con disabilità motoria o sensoriale. L'osservazione è stata accolta.

 2) all'articolo 30-bis dello schema:

- all'articolo 49-bis, comma 1, del codice della nautica da diporto, verifichi il Governo la possibilità di consentire che l'attività di noleggio occasionale possa essere effettuata anche in relazione a imbarcazioni e navi da diporto iscritte in uno dei registri pubblici di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di un altro Stato individuato dal regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto. L'osservazione non è stata recepita. 

 3) all'articolo 33 dello schema:

- all'articolo 49-decies del codice della nautica da diporto, valuti il Governo la possibilità di prevedere, nei campi boa e campi di ormeggio attrezzati, misure volte a favorire l'installazione di stazioni di rifornimento per i motori alimentati con combustibili alternativi, incluse stazioni di ricarica elettrica, anche galleggianti, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. L'osservazione non è stata recepita.

 4) all'articolo 54, comma 1, lettera h), dello schema:

- ferme restando le inderogabili esigenze della sicurezza della navigazione, valuti il Governo la possibilità, in relazione alle disposizioni concernenti le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio delle unità da diporto, di adottare misure volte a semplificare, per quanto possibile, i connessi adempimenti burocratici a carico dell'utenza. L'osservazione è stata accolta.

 


Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo 461-bis è accompagnato dalla Relazione illustrativa, dai pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato sullo schema di decreto n. 461, dalla Relazione tecnica, dall'Analisi d'Impatto della Regolamentazione e dall'Analisi tecnico normativa.

E' altresì allegata l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 26 ottobre 2017. Nelle premesse dello schema si dà conto, senza allegarli, dei pareri espressi dal Consiglio di Stato (12 ottobre 2017) e dal Garante per la protezione dei dati personali (19 ottobre 2017).


Conformità con la norma di delega

La delega è stata conferita dalla legge 7 ottobre 2015, n. 167, che ha disposto la revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto (D.Lgs. n. 171 del 2005) e l'attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie:

a) regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto, ivi comprese le navi;

b) attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne, anche in relazione alle attività che si svolgono nelle medesime acque, con particolare riferimento all'attività subacquea;

c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire comunque l'effettività degli istituti sanzionatori;

d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica;

e) procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato.

L'art. 1, co. 2 della legge delega prevede espressamente che decreti legislativi siano adottati in conformità con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da consentire la revisione del codice della nautica da diporto, mantenendone fermi l'assetto e il riparto delle competenze, nonché al fine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86). Fissa a tal fine una serie di principi e criteri direttivi, indicati nelle lettere da a) a cc) del comma 2.

Il termine per l'emanazione dei decreti di revisione è stato fissato in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (5 novembre 2015).

Per i decreti legislativi  è prevista l'emanazione su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministri degli esteri, dell'ambiente, degli affari europei, dell'economia e delle finanze, della semplificazione e pubblica amministrazione, della giustizia, dell'istruzione, dello sviluppo economico e dei beni culturali. E' inoltre prevista l'adozione d'intesa con la Conferenza unificata e la trasmissione alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi.

In base al comma 4 della legge delega il Governo, esaminati i pareri, ritrasmetta alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati. Si segnala che, essendo stato annunciato l'atto del Governo 461-bis il 27 ottobre 2017, il termine legale per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari scadrebbe il 16 novembre.

Non è tuttavia prevista nella legge delega la clausola di scorrimento, secondo la quale nel caso di trasmissione dello schema in prossimità della scadenza del termine per l'emanazione, questo sia automaticamente prorogato.

Il comma 5 dell'art. 1 della legge delega prevede, infine, la possibilità di adozione da parte del Governo, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi e sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi del comma2, di ulteriori decreti legislativi correttivi ed integrativi.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La riforma attiene a diversi profili costituzionali che risultano tuttavia intrinsecamente interdipendenti, in considerazione della unitarietà della materia trattata. Viene in considerazione la materia ordinamento civile di cui al comma secondo lettera l) di competenza esclusiva dello Stato, la materia porti, rientrante invece nella competenza concorrente così come altri ambiti concernenti specifiche disposizioni.

In considerazione di ciò ed in coerenza con i principi stabiliti dalle sentenze della Corte costituzionale (n. 50 del 2005, 334 del 2010, 1 del 2016) l'intervento statale è legittimo purché esso rispetti il principio della leale collaborazione. Per lo schema in questione è infatti prevista l'intesa in Conferenza unificata.


Conformità con altri princìpi costituzionali

Non si rilevano problematiche con riferimento agli altri principi costituzionali.


Incidenza sull'ordinamento giuridico

Lo schema di decreto legislativo modifica innanzi tutto il codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005. Sono introdotte modifiche di coordinamento anche al decreto legislativo n. 5 del 2016. Sono inoltre oggetto di modifica l'articolo 3 della legge n.172 del 2003, concernente il registro internazionale, il decreto legislativo n. 53 del 2011, il decreto del presidente della Repubblica n. 53 del 2011 e l'articolo 5 della legge 84 del 1994.


Formulazione del testo

Si segnalano alcuni refusi nella redazione del testo:

• all'articolo 29 dello schema che inserisce il comma 6-bis all'articolo 39 del codice sostituire la parola "pscico-fisici" con "psico-fisici".

• all'articolo 35 dello schema che inserisce l'articolo 49- nonies (si raccomanda di sostituire tale denominazione con 49-novies) al comma 1 (seconda riga) le parole "lettera a) e b)" vanno sostituite con le seguenti: "lettere a) e b)"  e  all'ultima riga del medesimo comma, sostituire le parole "resi pubbliche" con le seguenti: "resi pubblici"

• all'articolo 39-quater, comma 4, sostituire le parole "per la quale" con "per il quale";

• all'articolo 52, comma 6, sostituire le parole "non è possibile" con "non sia possibile";

• all'articolo 57, comma 1, lett. i) sostituire le parole "disciplina relativi" con "disciplina relativa"; sostituire la parola "pscico-fisici" con "psico-fisici". Sostituire infine le parole "visita mediche" con le parole "visite mediche".

• all'articolo 58 dello schema che inserisce l'articolo 19- bis al dlgs 5/2016, al comma 2, le parole "decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5" vanno sostituite con le seguenti: "presente decreto".