Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali - A.G- 429 - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 429/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 429
Data: 18/07/2017
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni


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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali

18 luglio 2017
Atti del Governo


Indice

Premessa|Relazioni e pareri allegati|Compatibilità comunitaria|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|


Premessa

L' atto del Governo 429 reca lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Tale Fondo era stato istituito dall'articolo 1, comma 160, della legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208 del 2015)  presso il Ministero dello sviluppo economico ma, per effetto dell'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, è stato trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze. Il citato Fondo ha l'obiettivo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore dell'informazione.

 Secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge sopra citate nell'attuale Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica;
b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale;
c) quota parte – fino a 100 milioni di euro annui per il periodo 2016-2018, portati a 125 milioni dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto legge n. 50 del 2017– delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI (a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del canone dall'articolo 1, comma 152-159, della L. 208/2015);
d) le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo di: concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgono raccolta pubblicitaria diretta; altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet.
Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri da stabilire con DPCM, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui alle lettere c) e d) sono comunque ripartite al 50 per cento fra le due amministrazioni, mentre i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) tengono conto delle proporzioni preesistenti fra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva locale.
ll DPCM può prevedere che una percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. I criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti sono definiti con DPCM, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

A seguito dell'istituzione del Fondo, il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato a maggio 2016 le linee guida per illustrare i nuovi criteri per l'erogazione dei contributi a tv e radio locali.

Nelle nuove linee guida sono indicati i criteri scelti per il nuovo Regolamento (di cui si tratta), precisando che essi tendono a premiare i soggetti che, nella funzione di fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA) investono nell'attività editoriale di maggiore qualità; ossia quelli che siano in grado, più di altri, di fornire un adeguato servizio di diffusione dell'informazione a livello locale, anche mediante l'impiego di dipendenti/giornalisti qualificati e di tecnologie innovative, individuando anche i soggetti beneficiari dei contributi.

Il regolamento all'esame dà attuazione quindi, in coerenza con le citate linee guida, alle previsioni del comma 163 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 che aveva previsto che, con un regolamento di delegificazione, fossero stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative. In particolare tale regolamento disciplina l'erogazione delle risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico in sede di riparto del Fondo nonché l'assegnazione dello stanziamento disponibile nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

Secondo quanto indicato nella relazione del Governo, il regolamento si propone l'obiettivo di individuare i nuovi criteri di riparto dei benefici economici al fine di superare le criticità emerse dall'attuazione della disciplina legislativa e regolamentare previgente che non differenziava l'attribuzione dei contributi in base a criteri di merito, determinava una eccessiva parcellizzazione del beneficio economico e prevedeva una procedura assai articolata e complessa per l'assegnazione dei benefici. L'altro obiettivo della riforma è quello di premiare i soggetti che investono nell'attività editoriale di qualità, sia mediante l'impiego di dipendenti e giornalisti qualificati sia attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative. Inoltre, nel medio periodo, alla luce dell'attuale situazione del mercato delle radio e soprattutto delle televisioni locali la riforma si ripromette di favorire il processo di riassetto del settore (vedi infra).

Le criticità del vigente regime di contribuzione erano state di recente evidenziate anche dalla relazione della Corte dei conti avente ad oggetto le misure di sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive a carattere locale erogate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 45 della l. n. 448/1998 (vedi infra).

I principali elementi di novità introdotti dal Regolamento concernono:

  • l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale unico destinatario delle domande di contribuzione (che non verranno quindi più inviate ai Co.re.Com);
  • la fissazione di parametri più selettivi con riferimento all'individuazione dei beneficiari (in particolare prescrivendo un numero minimo di dipendenti quale criterio per l'accesso ai contributi);
  • il superamento del coinvolgimento di altre amministrazioni nella procedura per l'assegnazione dei contributi del Ministero dello sviluppo economico;
  • la fissazione di una data entro la quale devono essere inoltrate le domande di contributo (precedentemente tale data era invece fissata nei bandi annuali).

I contributi all'emittenza radiofonica e televisiva locale secondo la legislazione vigente.

Il sistema delle radio e delle televisioni italiane locali commerciali.

L'analisi d'impatto della regolamentazione, che accompagna lo schema di regolamento, fornisce alcuni dati relativi alla situazione del mercato italiano delle emittenti televisive e radiofoniche commerciali.

Con riferimento al settore televisivo nel 2014 i marchi (le emittenti) riferibili alle 428 televisioni commerciali rilevate sono stati circa 2.140 con un rilevante incremento del numero di emittenti rispetto al periodo analogico (550 emittenti locali in Italia che trasmettevano altrettanti programmi sul territorio). L'aumento delle risorse di banda disponibili con il digitale terrestre ha prodotto una moltiplicazione dei programmi (quasi mai accompagnata tuttavia da un miglioramento della qualità dell'offerta). I ricavi totali (pubblicitari e altri ricavi, ivi compresi i contributi pubblici) delle società televisive locali ammontano a circa 356 milioni di euro: tali ricavi sono distribuiti in maniera piuttosto diseguale posto che 30 società (il 9 per cento del totale), che appartengono agli scaglioni sopra i 2,6 milioni di euro, producono 163 milioni di euro di ricavi, pari a quasi la metà del totale.

L'analisi dà altresì conto dell'incidenza dei costi del personale in rapporto ai ricavi delle imprese segnalando che il peso del personale è assai significativo con riferimento ai ricavi di queste televisioni con una incidenza media sui ricavi totali del 35,4 per cento (che sale al 41,8 al netto dei ricavi derivanti dai contributi pubblici) contro una media nazionale del settore televisivo privato al netto dell'operatore pubblico Rai del 13,9 per cento. Tale dato indica l'insostenibilità dei livelli occupazionali nel settore in assenza dei contributi pubblici.

Con riguardo alle radio nel 2014 risultavano operare 954 radio commerciali e 430 emittenti comunitarie locali. Con riferimento alle radio commerciali i ricavi totali (pubblicitari e altri ricavi) delle società radiofoniche locali risultano pari a 130 milioni di euro. In tale settore nel 2014 le 26 società appartenenti agli scaglioni superiori al milione di euro (6% del totale) producono 52 milioni di euro di ricavi (anche in tal caso oltre il 40% del totale). La maggior parte delle radio locali a carattere commerciale è rappresentata da imprese di dimensioni minime con ricavi inferiori ai 250 mila euro annui.

A seguito dell'analisi sopra delineata, che evidenzia, in particolare nel settore televisivo, a seguito del processo di digitalizzazione del segnale trasmissivo, una significativa crisi di qualità derivante da un'offerta sovradimensionata per numero di operatori e canali si rileva che un obiettivo ulteriore del regolamento è quello di favorire il processo di riassetto del settore, facilitando una razionalizzazione dell'offerta ed il sostegno per solo quelle aziende che promuovono progetti di informazione e di comunicazione delle realtà locali, ridimensionando progressivamente gli spazi gesititi da soggetti che offrono un prodotto di bassa qualità occupando spazio frequenziale.

La disciplina dei contributi alle emittenti radiotelevisive locali, da parte del Ministero dello sviluppo economico fino alla riforma del 2016.

Le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva, pur prefigurate dall'articolo 10 del decreto-legge n. 323 del 1990, sono state concretamente introdotte dall'articolo 45, comma 3, della legge n. 448/1998,  che ha previsto il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale a decorrere dall'anno 1999, con un finanziamento di 24 miliardi di lire annue, poi aumentato a 82 miliardi di lire annue (circa 42,3 milioni di euro annui) a decorrere dal 2000, dall'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ulteriormente incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2002 dalla legge n. 488 del 2001, che ha esteso altresì il finanziamento alle emittenti radiofoniche locali.

Tali norme hanno previsto il finanziamento del piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e radiofonica locale e nazionale anche per consentire l'adeguamento degli impianti in base al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, già approvato dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni il 30 ottobre 1998.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, ha suddiviso il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle singole regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il sostegno alle televisioni locali

Con il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, è stato emanato il regolamento recante le norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge n. 448 del 1998.

Il regolamento ha previsto (articolo 1, comma 4), che l'ammontare annuo dello stanziamento sia ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno, dando particolare rilievo ai bacini di utenza ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione. Pertanto, l'attribuzione percentuale dello stanziamento in ciascun bacino di utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato del bacino d'utenza, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL pro capite, parametrizzato in relazione inversa.

Quanto ai requisiti soggettivi il citato regolamento prevede che i contributi siano riconosciuti in favore delle emittenti titolari di concessione che fossero state ammesse alle provvidenze all'editoria erogate dalla Presidenza del Consiglio (su cui vedi infra) nell'anno precedente.

Ulteriori requisiti sono:

In base al citato regolamento si prevede che ogni anno il Ministero dello sviluppo economico predisponga ed emani un bando, nel quale vengono indicate le modalità procedurali di erogazione dei contributi (ivi compreso il termine per la presentazione della domanda). 

Sotto il profilo procedurale il regolamento prevede che a ciascuna emittente sia consentito di presentare la domanda,  ai Co.Re.Com competenti per territorio, per i contributi per il bacino d'utenza televisiva nel quale sia ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata. Le graduatorie regionali sono approvate dai Co.Re.Com e, su tali basi, il MISE effettua il riparto regionale dei contributi.

I criteri di ripartizione prevedono che essi siano distribuiti per un quinto, in parti uguali, a tutte le emittenti aventi titolo all'erogazione e per i quattro quinti, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del 37 per cento delle posizioni ammesse, arrotondato all'unità superiore.

L'articolo 145 della legge n. 388 del 2000 ha previsto che tali somme siano attribuite entro il 31 luglio di ogni anno e, nel caso di ritardi procedurali, sia attributo un acconto pari al 90 per cento delle somme riconosciute.

Il sostegno all'emittenza radiofonica

Il sostegno all'emittenza radiofonica locale è stato introdotto dall'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001, e dal relativo Regolamento emanato con decreto ministeriale n. 225 del 15 ottobre 2002 che stabilisce i criteri di erogazione. In base all'articolo 1, comma 1247, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), il quindici per cento delle risorse complessivamente assegnate al sistema dell'emittenza radiotelevisiva locale viene destinato alle emittenti radiofoniche locali (precedentemente era il 10 per cento, ai sensi del comma 18 dell'articolo 52 della legge 488 del 2001).

Si segnala che nell'ambito della quota del 15 per cento, il 10 per cento è attribuito, in parti uguali, alle due emittenti nazionali comunitarie Radio Padania e Radio Maria, mentre il restante 90 per cento è attribuito alle altre emittenti radiofoniche locali aventi diritto.

Il decreto 1 ottobre 2002, n. 225 ha stabilito (art. 1, comma 3) che lo stanziamento annuale per le emittenti radiofoniche sia attribuito con una maggiorazione del 15 per cento alle emittenti aventi sede operativa nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (in particolare per 3/12 alla radio a carattere commerciale e per 3/12 a quelle a carattere comunitario, individuate in distinti elenchi).

Sotto il profilo procedurale le emittenti radiofoniche inoltrano, entro il 30 ottobre di ciascun anno, domanda al Ministero dello sviluppo economico che predispone una graduatoria, pubblicata anche in Gazzetta Ufficiale. Anche con riferimento alle emittenti radiofoniche la graduatoria richiede l'esito positivo della richiesta per l'attribuzione delle provvidenze all'editoria (un tempo) erogate dalla Presidenza del Consiglio, oltre che specifici requisiti concernenti il fatturato e il personale addetto. Il contributo inoltre viene erogato a condizione che le emittenti siano in regola con il pagamento del canone dovuto per l'esercizio dell'attività radiofonica.

Le disposizioni relative ai contributi per le spese telefoniche. L'attività della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento editoria (elementi di interesse).

Accanto alle risorse assegnate dalle precedenti disposizioni, nel corso degli anni Novanta e Duemila erano state estese alle radio e alle televisioni locali alcune agevolazioni originariamente attribuite alle imprese editoriali. Tali benefici erano assegnati dal dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La procedura di attribuzione di questi benefici è rinvenibile nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 680 del 1996, per le televisioni locali, e nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 410 del 1987 per le radio locali.

La disciplina relativa all'attribuzione di questi contributi, ormai in larga parte superata, rileva in quanto, nel regime ad oggi vigente, l'avere i requisiti di accesso a questi contributi era, come si è sopra rilevato, condizione necessaria per l'ottenimento dei benefici di cui alla legge 488 del 1998 e del 2001.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 198 del 2016, anche con riferimento a queste agevolazioni è previsto un intervento, con regolamento di delegificazione, volto a introdurre un contributo per le spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati, disciplinando anche i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione del citato contributo in sostituzione dell'insieme dei contributi ad oggi assegnati.
Gli sconti per le tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti per le imprese editrici erano state introdotte dalla legge n. 416 del 1981.  Si prevedeva in particolare, all'articolo 28, la riduzione del 50 per cento delle tariffe telefoniche fatturate dai gestori dei servizi telefonici, ivi compresa la cessione in uso di circuiti telefonici e a banda larga. Successivamente la legge n. 67 del 1987 (art. 11)  e poi la legge n. 250 del 1990 (articolo 8) hanno attribuito questo beneficio anche alle imprese di radiodiffusione sonora che presentassero specifici requisiti e la legge n. 223 del 1990 (art. 23, comma 3) ha esteso i medesimi benefici ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale. Alla riduzione dei costi delle bollette telefoniche si aggiungevano anche analoghi sconti sulle bollette elettriche e sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione. Era inoltre previsto il rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di  un certo numero di agenzie di informazione (originariamente l'80 per cento).
Il decreto-legge n. 194 del 2009 ha soppresso, a decorrere dal 2009, i contributi previsti sia dall'articolo 11 della legge n. 67 del 1987, sia dall'articolo 8 della legge n. 250 del 1990, sia dall'articolo 23 della legge n. 223 del 1990, assegnati alle radio e alle televisioni locali, facendo salvi esclusivamente quelli relativi agli sconti sulla telefonia, erogati, tuttavia, dal Ministero dello sviluppo economico. 
Tale disciplina resta pertanto rilevante in quanto individua la platea dei soggetti beneficiari (applicabile ai contributi assegnati dal Ministero dello sviluppo economico). In particolare i soggetti destinatari dei contributi sono:
  • le imprese di radiodiffusione sonora, registrate presso il competente tribunale, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, culturali, religiosi, economici, letterari, sindacali per non meno del 25% delle ore di trasmissione comprese tra le 7 e le 20 (imprese radiofoniche di informazione di cui all'articolo 11 della legge n. 87 del 1987).
  • Le imprese di radiodiffusione sonora che dedichino alla citata programmazione il 15 per cento delle ore comprese tra le 7 e le 20 (imprese radiofoniche di cui all'articolo 8 della legge n. 250 del 1990).
  • le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale, registrate presso il competente tribunale, che trasmettano quotidianamente tra le ore 7 e le ore 23, per almeno un'ora, prodotti informativi autoprodotti. 
Il D.P.R. 223 del 2010 ha sancito che i contributi così individuati non possano comunque eccedere i 4 milioni di euro per ciascuna impresa mentre l'articolo 2, comma 35, della legge n. 549 del 1995 ha previsto che l'assegnazione di tali contributi sia subordinata al regolare versamento per tutti i dipendenti dei contributi di legge ai rispettivi competenti enti previdenziali.

I contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali

Lo stanziamento annuale di competenza per le emittenti radiotelevisive locali è iscritto nel bilancio dello Stato in Tabella n. 3 (Ministero dello Sviluppo economico) al cap. 3121, suddivisi in due piani gestionali di pagamento (piano gestionale 1 e piano gestionale 6) ed è pari all'85 per cento delle some stanziate.

Una quota percentuale delle risorse disponibili per i contributi destinati rispettivamente alle emittenti televisive e radiofoniche, è riservata ai soggetti aventi carattere comunitario. Si ricorda che oltre a quelle locali esistono due radio comunitarie nazionali: Radio Padania e Radio Maria (rispetto alle quali i contributi sono assegnati ai sensi dell'art. 4, c. 190, l. n. 350/2003). Non risultano esservi televisioni comunitarie a livello nazionale mentre esistono molte tv comunitarie locali.

A decorrere dall'anno 2013, l'articolo 7, comma 11, del D.L. n. 95 del 2012 ha previsto una riduzione dei contributi all'emittenza televisiva locale e radiofonica nazionale e locale, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2014. Sempre in relazione al 2013, l'articolo 1, comma 297, secondo periodo della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per interventi e incentivi in favore dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera n) e comma 1, lettera bb), punto 1), del D. Lgs. n. 177/2005.

Gli stanziamenti annuali per l'emittenza radiotelevisiva locale sono di seguito riassunti:

Anno

stanziamento totale (in milioni di euro)

DM di riparto regionale

2010

79,695

DM  31/10/2012

2011

95,929

DM 29/11/2012 e DM 28/1/2016

2012

71,512

DM 25/10/2013 e DM 28/1/2016

2013

56,915

DM 10/11/2014

2014

45,705

DM 13/10/2016

2015

42,818

DM 2/2/2017 (19,395 mln € ) e

DM 2/2/2017 (€ 17 mln €)

2016

48,100

Per gli anni 2017 e 2018 le somme previste dal prospetto riepilogativo contenuto nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono pari a 47,9 milioni di euro per il 2017 e 46,3 milioni di euro per il 2018. A queste risorse preventivate andranno aggiunte quelle provenienti dagli eventuali maggiori introiti derivanti dal canone televisivo.

La relazione della Corte dei Conti sulle misure di sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive locali
Nel gennaio 2016 è stata trasmessa al Parlamento la relazione della Corte dei Conti del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto le misure di sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive a carattere locale erogate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 45 della l. n. 448/1998. In tale documento la Corte ha rilevato che "la disciplina legislativa e regolamentare dei contributi non prevede una finalizzazione dei contributi stessi e appare quindi funzionale al mero sostegno economico alla gestione delle emittenti. È emerso inoltre un sostanziale fenomeno di polverizzazione delle provvidenze, tale da mettere in luce l'incongruenza dello strumento finanziario utilizzato, privo di qualunque misura di rendicontazione successiva. La tipologia di contributi è apparsa obsoleta anche rispetto al rapido cambiamento che ha subito il settore delle comunicazioni, grazie all'avvento del segnale televisivo in digitale terrestre, a cui si accompagnerà la radiofonia digitale".

Le disposizioni dello schema di decreto

L'articolo 1 individua l'oggetto del regolamento. In particolare precisa che l'obiettivo del regolamento stesso è quello di stabilire:

  • la disciplina dei criteri di riparto e delle procedure di erogazione delle risorse dell'esercizio finanziario 2016, sulla base delle risorse già presenti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
  • le modalità di distribuzione, per gli anni successivi, della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge n. 208 del 2015, assegnata al Ministero dello sviluppo economico in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

L'articolo 2 definisce i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, sia con riguardo all'anno 2016 sia con riferimento agli anni successivi. La ripartizione prevede di assegnare:

  • l'85 per cento dei contributi alle emittenti televisive operanti in ambito locale (il 4 per cento di questi contributi è riservato alle emittenti aventi carattere comunitario);
  • il 15 per cento dei contributi alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale (il 25 per cento di questi contributi è riservato alle emittenti aventi carattere comunitario).
Con riferimento a questa ripartizione il Consiglio di Stato nel suo parere del 26 maggio 2017 ha chiesto elementi di precisazione al Ministero. Nella nota di risposta è stato chiarito che la scelta è stata condivisa con gli operatori del settore e si limita a confermare il criterio di riparto già previsto dalla legislazione vigente (precisamente l'articolo 1, comma 1247, della legge 296/2006, del quale peraltro, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, interverrà l'abrogazione). Nel parere del 22 giugno 2017 il Consiglio di Stato prende atto della comunicazione.

La norma prevede che le somme destinate alle televisioni e alle radio comunitarie (ossia emittenti che non operano con fini di lucro) sono distribuite secondo le modalità previste dall'articolo 7 (su cui vedi infra).

Si dispone che il Ministero sia autorizzato ad accantonare annualmente una somma (fino al limite dell'1 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio) per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi e che le risorse accantonate non utilizzate nell'esercizio di competenza possono essere distribuite alle emittenti secondo i criteri appena descritti.

L'articolo 3 individua i soggetti beneficiari dei contributi che possono quindi presentare domanda per i medesimi. Si tratta:

  • delle emittenti televisive titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica - LCN (art. 3, comma 1, lettera a));
Secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM 353/11/CONS sono autorizzate alla fornitura di servizi media audiovisivi le emittenti televisive locali a carattere commerciale a condizione che operino in forma di società di capitali o cooperative con capitale interamente versato pari ad almeno 155.000 euro con non meno di quattro dipendenti in regola con le disposizioni di legge in materia previdenziale. E' previsto l'obbligo di un palinsesto, associato ad un marchio, di almeno 24 ore di programmazione settimanale. Inoltre amministratori e rappresentanti legali di tali società devono possedere requisiti di onorabilità (assenza di condanne per delitti non colposi superiori a sei mesi, non essere assoggettati a misure di prevenzione o di sicurezza). L'autorizzazione ha durata di dodici anni ed è rinnovabile e cedibile a terzi.
Il decreto-legge n. 5 del 2001 prevede all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, che, nelle more del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale, possano proseguire ad operare le imprese di radiodiffusione sonora in tecnica analogica a condizione che abbiano natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghino almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziali. E' anche in questo caso previsto che amministratori e rappresentanti legali di tali società posseggano requisiti di onorabilità (assenza di condanne per delitti non colposi superiori a sei mesi, non essere assoggettati a misure di prevenzione o di sicurezza).
L'articolo 24 del decreto legislativo n. 177 del 2005 stabilisce i requisiti per consentire la radiodiffusione sonora in tecnica analogica. In particolare prevede che siano autorizzati alla prosecuzione dell'attività i soggetti legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti:
  • se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale
  • se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.
  • dei titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, ai sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS, allegato A, articolo 3, una volta completata la fase di avvio dell'operatività su tutto il territorio nazionale delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale terrestre.
La delibera 664/09/CONS stabilisce che sono autorizzate alla fornitura di programmi radiofonici numerici e programmi dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su base locale le imprese che operino in forma di società di capitali o cooperative che impieghino non meno di due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziali. E' previsto l'obbligo di un palinsesto, associato ad un marchio, di almeno 18 ore di programmazione giornaliera. L'autorizzazione ha durata di dodici anni ed è rinnovabile e cedibile a terzi.
Le emittenti radiofoniche e televisive comunitarie, a differenza delle radio e delle televisioni commerciali, sono imprese che si caratterizzano  per l'assenza dello scopo di lucro.
Le radio comunitarie sono state espressamente disciplinate originariamente dall'articolo 16, comma 5, della legge n. 223 del 1990 e oggi sono definite dall'articolo 2, comma 1, lettera bb), n.1 del decreto legislativo n.177 del 2005. Esse presentano i seguenti requisiti:
  • hanno forma giuridica di fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute o società cooperative senza scopo di lucro;
  • trasmettono programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21,
  • possono avvalersi di sponsorizzazioni;
  • non trasmettono più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione.
Le emittenti televisive comunitarie sono state definite dalla delibera dell'Autorità garante delle comunicazioni n. 78/98 che ha ad oggetto la regolamentazione del rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri (articolo 1, comma 1, lettera f). Tale definizione è stata poi ripresa dall'articolo 2, comma 1, lettera n) del citato decreto legislativo n. 177 del 2005: si tratta in particolare di imprese di radiodiffusione televisiva: operanti in ambito locale; costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative senza scopo di lucro; che trasmettono programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21; che non trasmettono più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione.
Allo stato in Italia vi sono due radio comunitarie nazionali (Radio Maria e Radio Padania). Sono viceversa assai più numerose le radio e le televisioni comunitarie locali.

Alle emittenti comunitarie si applicano esclusivamente i requisiti, i criteri e i punteggi previsti dall'articolo 7. E' fatta comunque salva la possibilità per le stesse dì optare, in alternativa, per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 6.

L'articolo 4 disciplina i requisiti di ammissione ai contributi.

Con riferimento alle emittenti televisive di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 si prevede come primo requisito uno specifico numero dei dipendenti rapportato al bacino territoriale di utenza: in sede di prima applicazione viene preso in considerazione il numero dei dipendenti alla data di presentazione della domanda; dal secondo anno è presa in considerazione la media dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti.

Il Consiglio di Stato nel parere espresso il 26 maggio 2017 ha rilevato come il riferimento al numero dei dipendenti in servizio al momento della presentazione della domanda potrebbe dar luogo a comportamenti opportunistici da parte delle imprese, suggerendo quindi di fare riferimento ad un periodo più ampio (anche quello, già previsto dalla normativa in esame, utilizzato dal secondo anno di applicazione della medesima). Il Ministero non ha espresso alcuna considerazione in merito nella nota di risposta.

Secondo la relazione illustrativa infatti, l'obiettivo del nuovo regolamento è quello di aumentare la selettività del sistema premiando le strutture editoriali che presentino un maggior numero di personale qualificato, desumendo da questo criterio un miglioramento qualitativo del prodotto fornito. Si prevede pertanto che le imprese editoriali televisive abbiano un numero di dipendenti, compresi i giornalisti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi così calcolato:

  • almeno 18 dipendenti, con almeno 5 giornalisti, su un territorio avente più di 4,5 milioni di abitanti;
  • almeno 16 dipendenti, con almeno 4 giornalisti, su un territorio avente tra 1,5 milioni e 4,5 milioni di abitanti;
  • almeno 12 dipendenti, con almeno 3 giornalisti, su un territorio avente tra 500.000 e 1,5 milioni di abitanti;
  • almeno 8 dipendenti, con almeno 2 giornalisti su un territorio avente fino a 500.000 abitanti;
Il Consiglio di Stato nel parere espresso il 26 maggio 2017 sul testo ha segnalato, in relazione ai limiti numerici sopra indicati, che essi appaiono potenzialmente assai impattanti sulla possibilità di ottenere i contributi per le emittenti che operano su territori con un numero di abitanti non elevato, segnalando quindi il rischio di "una eccessiva concentrazione delle risorse in favore di un numero eccessivamente limitato di emittenti, con un vantaggio per le strutture operanti in aree con maggiori concentrazione di popolazione e con il conseguente possibile pregiudizio del criterio volto a favorire la pluralità dell'informazione" e richiedendo elementi informativi ulteriori al Ministero. Con riferimento a questo rilievo si veda quanto segnalato sub articolo 5.

Il secondo requisito riguarda i contenuti della programmazione. Si prescrive infatti che i marchi e palinsesti per i quali è presentata la domanda non abbiano trasmesso nell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda programmi di televendite nelle fasce orarie tra le 7 e le 23 superiori a specifici limiti progressivamente discendenti con il trascorrere del tempo dall'entrata in vigore del regolamento (40 per cento relativamente ai primi due anni di applicazione del regolamento; 30 per cento relativamente al terzo anno di applicazione; 20 per cento a partire dal quarto anno di applicazione).

Il Consiglio di Stato, nell'apprezzare l'individuazione di tale parametro, quale requisito per l'accesso ai contributi ha tuttavia richiesto, nel proprio parere del 26 maggio 2017, al Ministero chiarimenti in merito alle modalità di controllo sul rispetto dello stesso. Nella nota di risposta il Ministero ha chiarito che "oltre al ricorso agli esiti degli usuali controlli previsti ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2005 con riferimento al controllo degli affollamenti pubblicitari (...), ai fini del provvedimento in esame, l'eventuale autodichiarazione dell'esercente sul rispetto dei limiti di televendita è soggetta a controllo che può spingersi sino alla richiesta delle registrazioni delle trasmissioni televisive per il periodo interessato". Nel parere del 22 giugno 2017 il Consiglio di Stato, ha segnalato l'opportunità che "sia esplicitato che le dichiarazioni rese ai fini del conseguimento dei contributi devono essere formalmente autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445".

Il terzo requisito prevede che le emittenti televisive aderiscano al codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002.

Il quarto requisito impone che per i marchi e palinsesti per i quali si presenti la domanda siano state trasmesse almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale.

Con riferimento alle emittenti radiofoniche si prevede l'obbligo che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato con almeno un giornalista, in regola con i contributi previdenziali.

Il Consiglio di Stato nel suo parere del 26 maggio 2017 ha rilevato che per le emittenti radiofoniche locali l'esiguità del personale richiesto come requisito essenziale per l'accesso ai contributi "non sembra  consentire di perseguire di per sé, per le radio locali, uno degli obiettivi centrali della riforma, riguardante il miglioramento dei livello qualitativi dei contenuti forniti". Nella nota di risposta del Ministero sottolinea che i requisiti numerici indicati "rappresentano un miglioramento qualitativo rispetto alla situazione attuale che non prevede la presenza di un giornalista". Nel parere del 22 giugno 2017 il Consiglio di Stato, pur prendendo atto delle precisazioni effettuate, invita a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori elementi di qualità per le emittenti radiofoniche.

Sia per le radio che per le televisioni il calcolo dei dipendenti è fatto prendendo in considerazione  i contratti a tempo indeterminato e determinato includendo nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato nonché i dipendenti in cassa integrazione, quelli a tempo parziale (in percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate).

Qualora emerga, nel corso dei controlli effettuati dall'amministrazione erogante i contributi, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi due anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo ai sensi della previgente disciplina si prevede l'esclusione dei contributi. Se si tratta di soggetti che svolgono anche l'attività di operatore di rete televisiva in ambito locale, pur in regime di separazione contabile tale esclusione consegue qualora essi non risultino in regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti del Ministero.

Il Consiglio di Stato nel suo parere segnala l'opportunità che il periodo di valutazione di dichiarazioni eventualmente non veritiere, a prescindere da tutte le altre conseguenze di legge, sia maggiore (ad esempio cinque anni). Il Ministero non ha espresso alcuna considerazione in merito nella nota di risposta.

L'articolo 5 delinea la procedura per l'erogazione dei contributi disciplinando gli elementi e le fasi della procedura di presentazione della domanda di ammissione al contributo che saranno validi per la formazione di ciascuna graduatoria annuale.

La domanda (una singola domanda per ogni regione nelle quali operano per ogni marchio/palinsesto per il quale richiedono il contributo) deve essere presentata al Ministero dai soggetti che intendono beneficiare dei contributi entro il 28 febbraio di ciascun anno. La disposizione consente la presentazione di più domande per ogni regione da parte di ogni singola emittente, distintamente per ciascun marchio/palinsesto (comma 1).

Secondo il Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio reso il 26 maggio 2017, tale disposizione, nella parte in cui prevede che una stessa emittente può richiedere un contributo pubblico anche per diversi ambiti territoriali e anche per diverse regioni, potrebbe determinare una forte concentrazione delle risorse in favore di poche emittenti e favorire, in assenza di limitazioni, quelle emittenti che trasmettono su diverse frequenze anche gli stessi contenuti. Il MISE, con una propria nota di chiarimento dell'8 giugno 2017, dopo aver ricordato che attualmente nelle regioni con bacini di ascolto più ampi (Lombardia, Veneto, Puglia, Emilia Romagna e Sicilia) operano emittenti in numero superiore alle altre regioni e dotate di strutture dimensionali più ampie, ha precisato che la possibilità di richiedere il contributo da parte di singole emittenti a carattere pluriregionale in più regioni (o per più marchi) non determina situazioni di concentrazione dei contributi in capo a tali soggetti dal momento che i criteri di calcolo del contributo sono specifici per ciascuna regione. Nonostante tali chiarimenti il Consiglio di Stato, nel successivo parere del 22 giugno 2017, ha ribadito la necessità di evitare possibili duplicazioni nell'assegnazione delle risorse soprattutto nel caso di società titolari di più emittenti o che operano in diverse regioni, sottolineando quindi l'opportunità di chiarire che, se un soggetto opera su più bacini regionali, per poter concorrere su tali bacini deve possedere i requisiti per ciascuno dei bacini in questione; nonché di prevedere un tetto massimo dei contributi erogabili per evitare una eccessiva concentrazione delle risorse in favore di società titolari di più emittenti e che operano in diverse regioni.

La determinazione delle modalità di presentazione delle domande e della documentazione da presentare è demandata ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico. È prevista una disciplina transitoria con riguardo alle domande da presentare nel corso del 2017 per i contributi relativi al 2016, essendo superato il termine ordinario, fissato per il 28 febbraio, inserito nello schema di decreto (comma 2).

Con riguardo all'iter procedurale e in particolare alle modalità di presentazione delle domande, il Consiglio di Stato, nel primo parere, ha lamentato l'assenza di un sostanziale riferimento al concreto utilizzo di modalità informatiche, essendo unicamente prevista la pubblicazione sul web dell'elenco nazionale. Secondo il Consiglio di Stato  sarebbe opportuno che il decreto, in coerenza con gli obiettivi di alleggerimento e accelerazione delle procedure previsti dalla riforma, desse adeguato risalto all'utilizzo di tali procedure informatiche nella presentazione delle domande di concessione del contributo e nelle successive fasi del procedimento, fermo restando il possibile rinvio a successivi decreti ministeriali per l'indicazione, negli appositi bandi annuali, delle tempistiche e dei dettagli anche tecnici delle procedure. In proposito il MISE, nella richiamata nota, ha rappresentato che, ferma restando la possibilità che tali procedure informatizzate possano essere disciplinate nel successivo decreto ministeriale, deve comunque essere tenuto presente quanto indicato nelle linee guida per l'elaborazione del regolamento posto in pubblica consultazione il 9 maggio 2016. A parere del Consiglio di Stato tale chiarimento non esclude comunque la necessità che sia reso esplicito nel testo del provvedimento, analogamente a quanto previsto nelle suddette linee guida, l'utilizzo di procedure informatiche per la presentazione delle domande di contributo e nel successivo procedimento di valutazione delle domande e di erogazione dei contributi.

Il Ministero procede all'istruttoria delle domande e pubblica sul sito web l'elenco nazionale provvisorio dei soggetti ammessi a contributo con i relativi importi (comma 3). La disposizione prevede una distinzione tra emittenti televisive a carattere commerciale e comunitario, oltre a una distinzione tra televisioni e radio locali, nonché il raggruppamento dei beneficiari per singole regioni (comma 4).

Nel parere interlocutorio il Consiglio di Stato ha rilevato come la previsione di un'unica procedura a livello nazionale gestita dal MISE e di una graduatoria unica (l'elenco nazionale unico) appaiono in linea con gli obiettivi di semplificazione e accelerazione delle procedure di liquidazione che costituiscono le principali finalità dell'intervento riformatore. La formulazione testuale dei commi 3 e 4, secondo l'organo consultato, indurrebbe invece a ritenere possibile la predisposizione di più graduatorie (rectius più elenchi) sulla base dei diversi criteri dettati. A tali rilievi ha replicato il MISE, osservando che la disposizione prevede la costituzione di una graduatoria/elenco a livello nazionale per le emittenti radiofoniche ed una per le emittenti televisive ammesse a contributo ciascuna delle quali sarà ordinata per sezioni regionali. Con riferimento alle suddette precisazioni il Consiglio di Stato nel successivo parere del 22 giugno 2017 ha comunque ribadito la necessità di utilizzare nel testo una terminologia univoca ed appropriata, sottolineando che il ricorso all'uso del termine "elenco" può essere effettuato quando la collocazione di un richiedente è fatta senza dare alcun valore al punteggio dallo stesso eventualmente conseguito mentre l'uso del termine "graduatoria" dà rilievo al punteggio acquisito dal richiedente ai fini del conseguimento dei possibili benefici. Inoltre secondo la Sezione consultata non risulta sufficientemente chiaro se, una volta accertato il possesso da parte delle emittenti dei requisiti per il conseguimento dei benefici, con l'inserimento degli ammessi nell'elenco, tutti i soggetti inseriti nell'elenco hanno poi diritto ad ottenere i contributi in una misura evidentemente proporzionale nei limiti delle risorse disponibili, o se i contributi sono invece assegnati solo ai soggetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore.

Entro trenta giorni i richiedenti possono far pervenire al Ministero una motivata richiesta di rettifica del contributo o dei dati ritenuti inesatti e presentare istanza di riammissione. Entro i successivi sessanta giorni, il Ministero, previo riesame, approva l'elenco nazionale definitivo dei soggetti ammessi a contributo, con gli importi spettanti, e procede alla pubblicazione dello stesso sul sito web (commi 5 e 6).

Entro i successivi sessanta giorni il Ministero deve procedere alla liquidazione del contributo dovuto in un'unica soluzione con la possibilità di compensare gli importi da erogare a titolo di contributo con le somme di cui i beneficiari risultino debitori nei confronti del Ministero stesso per quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (comma 7).

La disposizione disciplina altresì le modalità di controllo da parte del Ministero sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda ed è prevista la comunicazione al richiedente in caso di non ammissibilità della domanda o di revoca del contributo (commi 8 e 9).

Con riguardo alla formulazione testuale del comma 8 il Consiglio di Stato ha rilevato l'esigenza di sopprimere il termine "approfonditi" con riferimento ai controlli che il Ministero deve effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata e per il rispetto degli obblighi assunti.

In caso di non ammissione delle domande, di esclusione o successiva revoca del contributo già concesso deve essere data comunicazione all'interessato con provvedimento motivato (comma 10).

L'articolo 6 definisce alcuni criteri di ordine generale utilizzati dal Ministero per stabilire i punteggi ai fini delle relative graduatorie.

Il Consiglio di Stato, in ambedue i pareri resi, ha rilevato l'esigenza che vengano inseriti nel testo del provvedimento in esame, almeno in parte, i criteri generali riguardanti l'assegnazione dei contributi agli aventi titolo, procedendo ad una diversa articolazione delle disposizioni dettate, anche per fornire un quadro più chiaro circa i criteri che determinano la distribuzione delle risorse tra gli aventi titolo.

I criteri individuati, finalizzati alla promozione del pluralismo dell'informazione, al sostegno dell'occupazione nel settore e al miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e all'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, sono i seguenti (comma 1):

  • numero medio di dipendenti occupati e di giornalisti effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente iscritti al relativo Albo o pubblicisti. Sono altresì inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Tale criterio, secondo quanto previsto nella tabella 1 allegata allo schema, e applicabile "in sede di prima attuazione" conta per l'80 per cento, ai fini della ripartizione.
  • per le emittenti televisive,media ponderata degli indici di ascolto medio e del numero dei contatti calcolati per il singolo marchio indicato nella domanda rilevati da Auditel nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda (tale criterio vale per il 10 per cento);
In proposito il Consiglio di Stato ha lamentato la difficile applicazione del riferimento ai dati Auditel, soprattutto considerando che si tratta di sede locale, riferendosi solo ai soggetti che hanno già chiesto di aderire alla rilevazione e misurandosi comunque i contatti giornalieri senza fare riferimento alla qualità dell'informazione resa. Inoltre secondo l'organo consultato, non sembra espressamente contemplata l'esclusione di rilevazioni effettuate durante televendite, trasmissioni vietate ai minori o programmi di cartomanzia e simili.
  • per le emittenti radiofoniche, totale dei ricavi maturati nell'anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, risultanti da dichiarazioni rese da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali (tale criterio vale per il 10 per cento). Il citato criterio -precisa la norma- potrà essere sostituito da un eventuale sistema di rilevazione ascolti, qualora operativo;
In relazione all'assegnazione delle risorse sulla base dei ricavi per la vendita di spazi pubblicitari il Consiglio di Stato ha rilevato criticamente come tale criterio se, da un lato, può forse fornire la misura dell'emittente radiofonica, dall'altro, non è certamente utile a dare conto della qualità dell'informazione fornita.
  • totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologia innovative ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali.
Con riguardo a tale criterio il Consiglio di Stato ha sottolineato che la prevista assegnazione in favore dei soggetti che hanno sostenuto costi per la tecnologia nell'anno precedente alla presentazione della domanda sembra poter determinare l'esclusione di soggetti che anche di recente hanno effettuato rilevanti investimenti. Ancora, sempre secondo l'organo consultato, i criteri adottati non sembrerebbero attribuire il necessario rilievo alla effettiva qualità delle tecnologie già utilizzate dalle emittenti.

La disposizione individua altresì i criteri di ripartizione del contributo per tipologia di soggetti beneficiari e le modalità di determinazione delle risorse risultanti mediante rinvio a quanto previsto dalla tabella 1 che individua le aree e le aliquote (comma 2).

Dal secondo anno di applicazione del regolamento si prevede il riconoscimento di una maggiorazione:

  • del 10 per cento del punteggio individuale conseguito alle sole emittenti che dimostrano un incremento del numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all'anno precedente (comma 3).
  • del 15 per cento del punteggio individuale conseguito alle emittenti ammesse a contributo che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente nelle cd. regioni della convergenza ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 4).

La valutazione e l'attribuzione del punteggio è effettuata sulla base di quanto previsto dalle tabelle allegate che determinano i criteri applicativi di valutazione e i punteggi da attribuire (comma 5).

Con riguardo alle emittenti a carattere comunitario (su cui vedi supra) l'articolo 7 prevede che con il successivo decreto del MISE vengano fissati i punteggi da assegnare esclusivamente sulla base di parametri relativi a dipendenti e giornalisti occupati, considerando la ripartizione del 50 per cento delle risorse economiche disponibili, in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi. I punteggi e gli importi dei contributi devono essere riportati in modo separato all'interno dell'elenco.

L'articolo 8 disciplina la revoca del contributo concesso, prevedendo che il Ministero possa disporla, previa contestazione ed in esito ad un procedimento in contraddittorio, nei casi di dichiarazioni non veritiere contenute nella domanda ovvero in mancanza dei requisiti di ammissione (comma 1).

La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare al Ministero, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto «ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonché l'esclusione dalla partecipazione alla procedura per l'erogazione dei contributi per due anni successivi (comma 2).

La disposizione prevede infine che nel caso in cui l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, deve essere disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme complessivamente dovute (comma 3).

L'articolo 9 abroga i regolamenti che attualmente disciplinano i le modalità ed i requisiti per l'erogazione dei contributi alle emittenti radio e televisive locali (rispettivamente il regolamento emanato con decreto ministeriale n. 225 del 15 ottobre 2002 e il regolamento emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni n. 292 del 2004). La norma fa salve le disposizioni abrogative già previste dall'articolo 1, comma 164, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015). Si tratta delle seguenti norme:

a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che istituiva il regime dei contributi per le emittenti televisive locali;

b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che interveniva sulle risorse assegnate e sulle modalità procedurali di attribuzione delle medesime;

c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che disciplinava il regime dei contributi alle radio locali;

d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che assegnava il 10 per cento delle risorse attribuite alle radio locali alle emittenti comunitarie;

e) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che disciplinava le quote di risorse radiofoniche attribuite alle radio e ai canali tematici di partiti politici o che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria precisando che i contributi in esame sono concessi nei limiti delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del ministero dello sviluppo economico e delle risorse ad esso assegnate in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

L'articolo 11, infine disciplina l'entrata in vigore del Regolamento (il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).


Relazioni e pareri allegati

Lo schema è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica dall'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) e dall'analisi tecnico-normativa (ATN). Sono stati inoltre trasmessi un parere interlocutorio del Consiglio di Stato, una nota del Ministero che fornisce riscontri e chiarimenti ai rilievi posti dal parere del Consiglio di Stato, e una parere definitivo del Consiglio di Stato reso alla luce delle considerazioni e della documentazione fornita dal Ministero. Alla nota ministeriale risultano inoltre allegati i 4 documenti presentati dalle associazioni interessate dalla riforma in fase istruttoria, ciò in adempimento alla richiesta formulata dal Consiglio di Stato.


Compatibilità comunitaria

Come riportato anche nella relazione illustrativa, lo schema di regolamento non innova in relazione al regime di supporto pubblico nei confronti delle radio e delle televisioni locali, essendo stati tali aiuti già precedentemente notificati agli organismi europei.


Procedure di contenzioso

Non risultano procedure di contenzioso sulla materia.


Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Non risultano documenti all'esame delle istituzioni europee sulla materia


Incidenza sull'ordinamento giuridico

L'atto del Governo 429 è un regolamento di delegificazione emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 163 della legge di stabilità. Dall'entrata in vigore del citato regolamento saranno abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

e) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Come detto in sede di descrizione dell'articolato sono altresì abrogati i due decreti ministeriali vigenti che regolamento la concessione dei contributi (il decreto ministeriale n. 255 del 2002 e decreto ministeriale, n. 292 del 2004).


Formulazione del testo

All'articolo 8, comma 5, sarebbe opportuno sopprimere la parola "approfonditi" con riferimento ai controlli che il Ministero deve effettuare, essendo, come anche segnalato dal Consiglio di Stato, tale termine privo di effettiva portata normativa.