Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: L'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) - Schede di lettura
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 265
Data: 09/11/2016
Descrittori:
AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA (EASA)   TRASPORTI AEREI


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L'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA)

9 novembre 2016
Schede di lettura



L'Agenzia europea per la sicurezza aerea è un organo dell'Unione Europea dotato di personalità giuridica, con rilevanti compiti di consulenza alla Commissione europea in materia di aviazione civile e di autorità di regolazione per la sicurezza e protezione ambientale nel settore dell'aviazione civile.
Il Regolamento (CE) n. 216 del 2008,
concernente la regolazione per la sicurezza aerea, ha ampliato infatti la competenza dell'Unione europea nel settore della sicurezza aerea, introducendo nuove regole nel campo delle operazioni di volo, delle licenze e della formazione degli equipaggi e instaurando un sistema di multe per i trasgressori delle norme di sicurezza. Il Regolamento ha quindi apportato modifiche al Regolamento n. 1592 del 2002 che aveva istituito l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), conferendogli i rilevanti compiti che ha oggi in materia di sicurezza e protezione ambientale nel settore dell'aviazione civile e dando all'agenzia il compito di formulare le specifiche per la certificazione di prodotti, componenti e dispositivi aeronautici, valide in tutti i paesi aderenti all'EASA.

L'Agenzia ha sede a Colonia (Germania),  ha alcuni uffici a Bruxelles ed i suoi principali compiti sono i seguenti:

L'Agenzia deve quindi garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti, da parte degli operatori aeronautici, nella fornitura di servizi o di apparecchiature in tutti i Paesi membri dell'EASA: è quindi sia un partner delle istituzioni dell'UE che delle autorità aeronautiche nazionali, nonchè delle aziende operanti nel settore. 

L'EASA è guidata da un Direttore esecutivo e da un Consiglio di amministrazione composto da un rappresentante per ogni Stato membro e da un rappresentante della Commissione europea. Vi prendono parte i 28 Stati membri dell'UE ed inoltre la Svizzera, la Norvegia, il Liechtenstein e l'Islanda. L'EASA ha inoltre rappresentanze permanenti a Montreal, Washington e Pechino.

Il personale dell'Agenzia è composto di un numero limitato di funzionari effettivi o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri per lo svolgimento di compiti di gestione, nonché di altri dipendenti assunti dall'Agenzia in base alle proprie esigenze.

Una nuova proposta di regolamento sulle regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che mira a compiere una revisione generale del sistema europeo di sicurezza aerea e in particolare proprio del regolamento (CE) n. 216/ 2008, è contenuta nell'atto comunitario COM (2015) 613, parte integrante della "Strategia per migliorare la competitività del settore dell'aviazione nell'UE" della Commissione europea del 2015, che introduce un approccio più flessibile alla regolamentazione della sicurezza, che elimini le prescrizioni non necessarie e garantisca un quadro modellabile di regole, estendendo il quadro normativo vigente per la sicurezza aerea dell'Unione europea ad alcuni settori specifici, ossia la sicurezza dei servizi di assistenza a terra, gli aeromobili senza equipaggio e gli aspetti di securiry nella progettazione di aeromobili e sistemi di aviazione, tra cui la cibersicurezza.

La proposta  delinea un quadro per la condivisione delle risorse tecniche tra le autorità nazionali e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea che include la possibilità di trasferire all'EASA, su base volontaria, le competenze per l'attuazione della normativa dell'Unione, nei casi in cui non sia in grado svolgere le proprie funzioni e di conformarsi alle prescrizioni del regolamento. La proposta di regolamento prevede inoltre un nuovo assetto dell'EASA che tende a concentrare le funzioni decisionali e strategiche in capo a un nucleo più ristretto di rappresentanti degli Stati membri e rafforza il peso della Commissione in seno all'Agenzia. La proposta del 2015 è coerente con l'altra iniziativa della Commissione, in discussione dal 2013  "Accelerare l'attuazione del cielo unico europeo- SES II+" (vedi sub), i cui risultati, relativi alle modifiche del regolamento n. 216,  sono quindi sono tenuti in conto nella proposta.

Le autorità nazionali competenti nel settore aereo

Si ricorda che a livello nazionale opera, in attuazione della normativa dell'Unione europea, l'Agenzia nazionale della sicurezza del volo (ANSV), istituita dal decreto legislativo n. 66/1999, in attuazione della direttiva 94/56/CE che costituisce l'autorità investigativa, autonoma e posta in posizione di terzietà rispetto al sistema dell'aviazione civile, per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato italiano.

I compiti dell'ANSV sono quindi diversi da quelli dell'EASA, attinendo più strettamente ai profili investigativi e di sicurezza del volo, mentre l'EASA ha compiti prevalentemente regolatori della sicurezza.

Al fine di garantire tale terzietà l'ANSV è posta sotto la vigilanza del presidente del Consiglio e non del ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ll presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'interno e uno del Ministro della giustizia. Il presidente e i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni parlamentari. L'Agenzia assolve essenzialmente a compiti di investigazione, attivando e svolgendo inchieste tecniche relativamente ad incidenti ed inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, ed emanando, ove necessario, raccomandazioni di sicurezza. L'ente svolge altresì attività di studio e di indagine, al fine di favorire il miglioramento della sicurezza del volo. Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 189, ha recentemente riordinato l'Agenzia, in attuazione dell'articolo 26, comma 1, del D.L. n. 112/2008.

Le altre autorità nazionali competenti in materia di sicurezza aerea, sono l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV S.p.A.) e l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Il c.d. "Cielo unico europeo" (Regolamento CE n. 549/2004 c.d. regolamento quadro) ha richiesto un unico soggetto regolatore dell'aviazione civile italiana e imposto la separazione tra soggetti fornitori dei servizi e Autorità di regolazione. In Italia i principi stabiliti dal Cielo Unico Europeo sono stati recepiti con la legge 9 novembre 2004, n. 265 e con successivi decreti di revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione. Tali norme hanno affidato all'ENAC le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio delle licenze in materia di fornitura dei Servizi della Navigazione Aerea, con l'obiettivo di garantire che le attività riguardanti lo spazio aereo italiano e la fornitura dei servizi di navigazione aerea siano rivolte alla sicurezza del volo ed all'efficienza delle operazioni. Tra i compiti rientra, in particolare, lo studio dello sviluppo e i possibili scenari strategici in materia di pianificazione, progettazione e semplificazione dello spazio aereo, a livello nazionale, relazionandosi con le competenti strutture di ENAV Spa (Società Nazionale per l'Assistenza al Volo), Aeronautica Militare, gestori aeroportuali, vettori e altri fruitori dello spazio aereo e, a livello internazionale, partecipando ai gruppi di lavoro per la predisposizione dei documenti europei programmatici. L'ENAV S.p.A. è la società a cui lo Stato demanda la gestione e il controllo del traffico aereo civile in Italia, nonché gli altri servizi essenziali per la navigazione aerea, nei cieli italiani e negli aeroporti civili nazionali.

Il Finanziamento dell'EASA

Il Reg. UE n. 216/2008 riconosce all'Agenzia europea per la sicurezza aerea indipendenza per le questioni tecniche e autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. Ai sensi dell'articolo 59 del Reg. UE 216/2008, le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) un contributo dell'Unione europea (circa il 24%);

b) un contributo di paesi terzi europei con cui l'Unione abbia concluso accordi (circa l'8%);

c) i diritti versati dai richiedenti e i titolari di certificati e certificazioni rilasciate dall'Agenzia (cioè dall'industria pari a circa il 68%);

d) oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi prestati;

e) eventuali contributi finanziari volontari di Stati membri, paesi terzi o altri enti, a condizione che i contributi non compromettano l'indipendenza e l'imparzialità dell'EASA.

Le spese dell'Agenzia comprendono le spese di personale, amministrative, di infrastruttura e d'esercizio. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

Come chiarito dalla Commissione UE, in risposta all'Interrogazione parlamentare UE del 15 settembre 2008 (di Ruth Hieronymi -PPE-DE) i costi generati dalle operazioni di certificazione effettuate dall'Agenzia (EASA) devono essere soddisfatti tramite la riscossione verso l'industria. Tutti gli altri compiti, tra cui ispezioni di regolamentazione e di standardizzazione, sono completamente finanziate mediante una sovvenzione pubblica europea. Il Budget final Account dell'EASA per l'anno 2015, è consultabile sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Lo stato delle entrate e delle spese dell'EASA

Di seguito si riporta il dettaglio dello stato delle entrate e delle spese dell'EASA , il cui budget 2016 ammonta a 176,479 milioni €.

ENTRATE

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

 

Titolo 1 — Totale

95 926 000

91 933 000

96 992 870,14

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

 

Titolo 2 — Totale

36 370 000

36 370 000

34 174 000,—

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

 

Titolo 3 — Totale

2 107 000

2 138 000

2 071 571,44

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

 

Titolo 4 — Totale

p.m.

10 602 876

2 868 972,95

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

825 000

1 023 000

795 725,67

 

Titolo 5 — Totale

825 000

1 023 000

795 725,67

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

150 000

310 000

125 382,16

 

Titolo 6 — Totale

150 000

310 000

125 382,16

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

41 101 000

43 046 283

0,—

 

Titolo 7 — Totale

41 101 000

43 046 283

0,—

 

TOTALE GENERALE

176 479 000

185 423 159

137 028 522,36

SPESE

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2016

Stanziamenti 2015

Esecuzione 2014

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

79 473 000

71 261 000

70 088 666,73

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

1 439 000

1 079 000

790 946,30

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

p.m.

58 484,79

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

4 844 000

4 378 000

3 703 714,67

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

192 000

158 000

114 645,69

 

Titolo 1 — Totale

85 948 000

76 876 000

74 756 458,18

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

15 336 000

12 098 000

9 714 648,74

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

4 799 000

5 944 000

5 208 650,30

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 894 000

173 000

88 941,12

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1 747 000

1 170 000

638 176,25

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

206 000

221 000

575 185,92

 

Titolo 2 — Totale

24 982 000

19 606 000

16 225 602,33

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

23 130 000

26 951 000

24 915 156,17

3 1

ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)

203 000

220 000

129 082,20

3 2

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 036 000

 

3 3

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

428 000

262 000

358 938,66

3 4

SPESE PER RIUNIONI

753 000

758 000

327 043,23

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

137 000

363 000

70 908,50

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

595 000

925 000

701 180,46

3 7

SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

6 222 000

6 363 000

4 835 199,78

3 8

FORMAZIONE TECNICA

587 000

643 000

458 855,26

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO

790 000

752 000

853 778,68

 

Titolo 3 — Totale

33 881 000

37 237 000

32 650 142,94

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

p.m.

10 585 000

5 342 500,54

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

17 876

845,31

 

Titolo 4 — Totale

p.m.

10 602 876

5 343 345,85

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

31 668 000

41 101 283

0,—

 

Titolo 5 — Totale

31 668 000

41 101 283

0,—

 

TOTALE GENERALE

176 479 000

185 423 159

128 975 549,30

 

 

La riforma del sistema di controllo del traffico aereo europeo (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione Europea)

 

L'11 giugno 2013 la Commissione europea ha presentato proposte per accelerare la riforma del sistema di controllo del traffico aereo europeo [COM(2013)409 def] nel quadro dell'iniziativa SES II+. Obiettivo della Commissione è prevenire una crisi di capacità in quanto nei prossimi 10-20 anni si prevede un aumento del 50% del numero dei voli. L'inefficienza di uno spazio aereo frammentato come quello europeo determina ogni anno costi aggiuntivi pari a quasi cinque miliardi di euro a danno delle compagnie aeree e dei loro clienti. La Commissione propone di aggiornare i quattro regolamenti istitutivi del cielo unico europeo (Single European Sky - SES) e di modificare le norme che disciplinano l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA). Tra gli elementi portanti della proposta, nota come SES2+, figurano i seguenti:

Sicurezza e vigilanza

Gli audit dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) hanno evidenziato gravi lacune nella vigilanza sugli organismi di controllo del traffico aereo negli Stati membri. La Commissione propone di separare completamente, sul piano organizzativo e di bilancio, le autorità nazionali di vigilanza dagli organismi di controllo del traffico aereo sui quali esercitano la vigilanza, garantendo allo stesso tempo che alle suddette autorità nazionali siano assegnate risorse sufficienti per lo svolgimento delle loro mansioni. Tale separazione avrà un impatto estremamente positivo sia sulla vigilanza che sulla sicurezza. Molte autorità di vigilanza dispongono oggi di risorse insufficienti e dipendono dal sostegno degli organismi che dovrebbero essere soggetti alla loro vigilanza.

Gestione del traffico aereo

La riforma del sistema europeo di gestione del traffico aereo è imperniata su quattro indicatori di prestazione fondamentali: sicurezza, rapporto costi-efficacia, capacità e ambiente. La proposta della Commissione intende rafforzare sia il sistema di prestazioni, rendendo il processo di fissazione degli obiettivi più indipendente, trasparente e applicabile, sia il ruolo della stessa Commissione nella fissazione degli obiettivi. Allo stesso tempo prevede di accrescere l'indipendenza dell'organo di valutazione delle prestazioni – in quanto consulente tecnico fondamentale – e consentire di comminare sanzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi.

Servizi di supporto

La Commissione propone di creare nuove opportunità economiche per le imprese che forniscono servizi di supporto agli organismi di controllo del traffico aereo. I servizi di supporto quali la meteorologia, l'informazione aeronautica, le comunicazioni, i servizi di sorveglianza o di navigazione, dovranno essere scorporati ed essere aggiudicati mediante gare competitive con modalità aperte e trasparenti e nel rispetto della normativa sugli appalti. I servizi essenziali di controllo del traffico aereo, in quanto monopoli naturali, non saranno soggetti alle nuove norme. I servizi di supporto costituiscono oggi l'elemento che più fa lievitare i prezzi della gestione del traffico aereo e possono essere acquisiti attualmente soltanto presso prestatori che operano in regime di monopolio senza un'adeguata valutazione dei costi e dei benefici. Stime prudenti indicano che l'introduzione di normali procedure di appalto dovrebbe garantire un risparmio del 20%.

Fatti e cifre

I cieli e gli aeroporti europei sono a rischio di saturazione. Ogni anno, circa 800 milioni di passeggeri transitano per gli oltre 440 aeroporti europei. Ogni giorno vengono effettuati circa 27.000 voli controllati, il che significa che 9 milioni di voli attraversano i cieli europei ogni anno. L'80% di questi voli sono effettuati all'interno dell'UE. La situazione attuale è gestita con competenza dal settore del trasporto aereo europeo ma, in condizioni economiche normali, si prevede che il traffico aereo crescerà fino al 3% all'anno. Nei prossimi 10-20 anni si stima che il numero di voli aumenti del 50%.

Il problema centrale è rappresentato dalla frammentazione e dall'inefficienza dei sistemi di gestione del traffico aereo in Europa.

Lo spazio aereo dell'UE rimane frammentato in 28 sistemi di controllo nazionali, che prestano servizi a partire da circa 60 centri di traffico aereo, mentre lo spazio aereo è diviso in più di 650 settori. Ciò significa che lo spazio aereo è attualmente strutturato attorno ai confini nazionali e quindi i voli spesso non possono seguire rotte dirette. In Europa, gli aeromobili volano in media 42 chilometri più dello stretto necessario a causa della frammentazione dello spazio aereo e ciò determina durate di volo superiori, ritardi e maggiori consumi di carburante ed emissioni di anidride carbonica. Inoltre, le tecnologie di gestione del traffico aereo utilizzate oggi risalgono agli anni ‘50 e sono ormai obsolete.

Le inefficienze dovute alla frammentazione dello spazio aereo europeo comportano costi straordinari per circa 5 miliardi di euro all'anno, che vengono trasferiti sulle imprese e i passeggeri. Il controllo del traffico aereo rappresenta attualmente tra il 6 e il 12% del costo di un biglietto.

L'efficienza del sistema di gestione del traffico aereo degli Stati uniti è più che doppia rispetto a quella dell'UE; il sistema americano gestisce un numero doppio di voli con un costo analogo a partire da un numero di centri di controllo che è circa un terzo di quelli europei.

Iter

Per quanto concerne, in particolare, la riforma del 2013 del regolamento n.216, recante modifica del regolamento (CE) N. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea, si evidenzia che il Parlamento europeo ha concluso l'esame in prima lettura adottando una risoluzione che modifica il testo presentato dalla Commissione europea.

In particolare, sono state sottolineate le seguenti necessità:

Il ruolo dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA): la sicurezza dovrebbe rimanere la missione prioritaria dell'Agenzia. Il Regolamento dovrebbe anche promuovere lo sviluppo sostenibile, la prestazione, l'interoperabilità, la protezione del clima, il rispetto dell'ambiente e il risparmio energetico. È stato inoltre proposto il rafforzamento del ruolo internazionale dell'Agenzia: quest'ultima dovrebbe promuovere le norme e le regole dell'aviazione dell'Unione a livello internazionale e il movimento a livello mondiale dei prodotti aeronautici, dei professionisti e dei servizi dell'Unione, al fine di facilitare il loro accesso ai nuovi mercati in crescita.

Delega di poteri: la decisione di sospendere la delega dei poteri dell'autorità nominata al direttore esecutivo e la sub-delega di tali poteri deve essere presa a maggioranza assoluta del consiglio di amministrazione.

Comitato esecutivo: occorre garantire l'apertura e la trasparenza per ogni Stato membro quando le decisioni sono prese presso il consiglio di amministrazione dell'EASA. Il comitato esecutivo sarà composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione al consiglio di amministrazione e da altri cinque membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri con diritto di voto per un periodo di due anni. Il termine dei cinque nominati dal consiglio di amministrazione può essere rinnovato un numero illimitato di volte. La durata del mandato del presidente del consiglio esecutivo sarà la stesso della sua durata in carica come presidente del consiglio di amministrazione. La durata del mandato del rappresentante della Commissione sarà la stesso della sua durata in carica nel consiglio di amministrazione.

Direttore esecutivo: prima della nomina, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione relazionerà alla competente Commissione del Parlamento europeo e risponderà alle domande rivolte dai suoi membri. Nel medio periodo, la Commissione redigerà una relazione di valutazione delle prestazioni del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide future dell'Agenzia. Tale relazione di valutazione sarà presentata alla competente Commissione del Parlamento europeo. Il direttore esecutivo sarà assistito da un vicedirettore esecutivo.

Entrate dell'Agenzia: possono essere previste delle sovvenzioni. Tali sovvenzioni costituiscono una parte indispensabile del budget dell'Agenzia, permettendo così di eseguire diversi progetti relativi alla sicurezza aerea, soprattutto con Paesi terzi.

I conflitti di interesse: i membri hanno introdotto un emendamento proponendo un terreno legale per l'Agenzia per attuare un insieme completo di regole per gestire e evitare i conflitti di interesse. Gli organi di governo dell'Agenzia saranno responsabili dello sviluppo e dell'attuazione di questa politica, tenendo conto delle particolarità dell'Agenzia, per ottenere la migliore conoscenza tecnica nonché le informazioni sensibili, classificate e commerciali che potrebbero essere coinvolte. Infine, l'Agenzia deve mantenere una reale flessibilità per quanto riguarda la gestione del personale dedicato alle attività fortemente legate alle richieste del mercato.