Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||||
Titolo: | Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti - A.C. 2721 - Schede di lettura | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 384 | ||||||
Data: | 21/12/2015 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni |
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti
21 dicembre 2015
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ContenutoLa proposta di legge n. 2721, modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti nei porti, riforma la materia della responsabilità civile dei piloti marittimi, regolata attualmente dal codice della navigazione e dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (D.P.R. 1952, n. 328). In alcuni porti, per determinate tipologie di navi o in determinate condizioni, il comandante di una nave deve o può farsi assistere nelle manovre da personale specializzato, ossia da un pilota. Nei luoghi in cui il pilotaggio è obbligatorio il pilota non può cessare dalla sua opera fino all'ormeggio della nave nel luogo assegnato ovvero fino all'uscita della nave dall'area nella quale il pilotaggio è obbligotorio. Tale area è determinata o, in via generale, nelle aree in cui il pilotaggio è obbligatorio, con decreto del Presidente della Repubblica, ovvero, nelle aree nelle quali il servizio di pilotaggio è facoltativo, per particolari esigenze, con un decreto del direttore marittimo che rende altresì obbligatorio il pilotaggio per quelle aree (art. 92 comma 2 e art. 87). La disciplina generale prevede comunque l'obbligo per il pilota di prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave anche in caso di aree nelle quali il pilotaggio è facoltativo (art. 92, comma 3). Il sistema di responsabilità civile attualmente in essere prevede che il pilota risponda esclusivamente per i danni cagionati alla nave (art. 93) a condizione che venga provato (con onere della prova a carico del danneggiato, art. 133) che il danno dipenda da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta. Accanto alla responsabilità del pilota, è prevista la responsabilità solidale della corporazione dei piloti per il danno cagionato dal pilota medesimo "nei limiti della cauzione prestata" (art. 94). L'importo della cauzione da prestare da parte della corporazione dei piloti, a garanzia di eventuali responsabilità , è definita sulla base dei regolamenti locali (art. 89). Dalla relazione si desume che le cauzioni di norma prestate non sono idonee a garantire un'adeguata copertura dei danni, in quanto gli importi, a livello locale, sono determinati in termini quantitativamente insufficienti. La proposta di legge in esame consta di due articoli. L'articolo 1 consta di tre commi. Il comma 1 abroga l'articolo 89 del codice della navigazione, che disciplina l'istituto della cauzione prestata dalla corporazione dei piloti. Il comma 2 novella il testo dell'articolo 93 del codice stabilendo che:
Rispetto al regime pregresso si verifica pertanto un'estensione della responsabilità del pilota per i danni prodotti a persone e cose (oltre a quelli previsti alla nave), si conferma l'onere della prova in capo al danneggiato riguardo al presupposto della responsabilità medesima e si stabilisce un limite di responsabilità pari ad un milione di euro per la responsabilità del pilota, fatti salvi i casi di colpa grave e dolo. Il comma 3 completa la riforma introducendo, al posto del sistema della corresponsabilità solidale della corporazione dei piloti, una copertura assicurativa obbligatoria in capo ai singoli piloti. A tale scopo è novellato l'articolo 94 prevedendo:
L'articolo 2 fissa dei principi in relazione alle modifiche da disporre ad alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (D.P.R. 1952, n. 328). In particolare:
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Relazioni allegate o richiesteLa proposta di legge è corredata della necessaria relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeCome indicato nella stessa relazione illustrativa, l'intervento legislativo appare necessario al fine di aggiornare i principi relativi alla responsabilità del pilota disciplinati dal codice della navigazione. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa materia trattata rientra nel'ambito dell'articolo 117, comma secondo, lettera l),della Costituzione, ordinamento civile e penale, concernendo aspetti relativi alla responsabilità civile e disposizioni contenute nel codice della navigazione. |
Rispetto degli altri princìpi costituzionaliNon rilevano profili problematici sotto l'aspetto costituzionale. |
Compatibilità comunitariaLa disposizione non pone questioni di conformità con il diritto dell'Unione europea. |
Procedure di contenziosoNon risultano procedure di contenzioso sulla materia. |
Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europeaNon sussistono documenti all'esame delle istituzioni europee sul tema. |
Incidenza sull'ordinamento giuridicoLa proposta di legge modifica gli articoli 93 e 94 del codice della navigazione, abroga l'articolo 89 del medesimo codice e stabilisce i principi per la modifica del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 1952. |