Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto - Atto del Governo 96 - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 96/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 100
Data: 13/05/2014
Descrittori:
NAVIGAZIONE E NAUTICA DA DIPORTO   TELEMATICA
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni


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Attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto

13 maggio 2014
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto


La legge di stabilità 2013

I commi 217-222I commi da 217 a 222 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) hanno previsto l’istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto che include un archivio telematico centrale, contenente le informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto, e lo Sportello telematico del diportista. Le modalità per l’attuazione del Sistema vengono rimesse a un regolamento, che avrebbe dovuto essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013 (e quindi entro il 2 marzo 2013).

Il presente schema di regolamento è stato approvato dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2013 e trasmesso alle Camere il 18 aprile 2014, una volta acquisito, il 27 marzo 2014, il parere del Consiglio di Stato.

Si ricorda che per navigazione da diporto si intende quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate destinate in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
Le imbarcazioni e navi da diporto sono così definite nell’art. 3, comma 1 del Codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171/2005):
  • natanti da diporto sono le unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri;
  • imbarcazioni da diporto, sono le unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri (misurate secondo le norme armonizzate);
  • generiche unità da diporto, definizione residuale che individua ogni altra costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
  • navi da diporto, sono le unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri (sempre misurate secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666).

Isitituzione del sistema telematico centrale (artt. 1-5)

Articolazione del sistema telematicoDopo aver indicato, all'articolo 1, le definizioni recate dal provvedimento, l'articolo 2 stabilisce che il Sistema telematico centrale della nautica da diporto è istituito presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è articolo nelle seguenti strutture:

  • Archivio telematico centrale delle unità da diporto (contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da diporto)
  • Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto;
  • Sportello telematico del diportista.

Archivio telematico centraleL'articolo 3 indica, al comma 1, le informazioni che devono essere annotate nell'archivio telematico centrale.

Il comma 2 dell'articolo 3 specifica che l'archivio telematico è articolato in due sezioni:

  • la sezione dati del Registro delle imbarcazioni da diporto e del Registro delle navi da diporto, alimentata dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile attraverso il trasferimento dei dati contenuti nei registri di iscrizione cartacei (per le vecchie unità da diporto)
  • la sezione dati del Sistema telematico centrale della nautica da diporto alimentata con i dati raccolti dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'atto delle immatricolazioni (per le nuove unità da diporto)

Il comma 3 dell'articolo 3 disciplina l'accesso ai dati contenuti nell'archivio telematico centrale. Tale accesso è consentito ai seguenti soggetti:

  • organi costituzionali e giurisdizionali, amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (di cui all'articolo 1 del D.P.R. n. 634/1994, Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati del Ministero)
  • aziende di Stato aventi autonomia di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali, provinciali, comunali; università ed istituti pubblici di istruzione e di ricerca; società a prevalente partecipazione statale; società concessionarie di pubblici servizi (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del citato D.P.R. n. 634/1994)
  • persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti private (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 634/1994)

Il comma 4 prevede la trasmissione all'archivio telematico centrale da parte delle forze di polizia, attraverso i centri elaborazione dati, delle informazioni relative ai controlli effettuati sulle unità da diporto. L'accesso a tali informazioni è limitato, tra i soggetti indicati dal precedente comma 3, alle autorità pubbliche.

Ufficio di conservatoria centraleL'articolo 4 istituisce l'Ufficio di conservatoria delle unità da diporto con funzioni di pubblico registro delle unità da diporto. L'Ufficio ha i compiti di curare i rapporti con il Centro elaborazione dati del Ministero e con tutti i soggetti abilitati ad alimentare l'archivio nonché di rilasciare i titoli abilitativi all'alimentazione dell'archivio. Effettua inoltre le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti soggetti a pubblicità navale (commi 1 e 2).

Il comma 3 dell'articolo 4 specifica che, nell'ambito dell'autonomia organizzativa del Ministero, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 165/2001 (norme generali sull'ordinamento delle amministrazioni pubbliche), si provveda al nuovo assetto funzionale degli uffici nel cui ambito è istituito l'Ufficio conservazione nonché i criteri per gestione e trattamento dei dati, previa individuazione delle figure professionali necessarie.

Al riguardo, si segnala che il Consiglio di Stato, nel suo parere, osserva che la costituzione dell’Ufficio di conservatoria non è esplicitamente prevista dai commi 217-222 della legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012); in tal senso, il Consiglio di Stato propone di specificare che l’Ufficio trova collocazione nell’ambito della struttura funzionale dell’Archivio e non come struttura autonoma del Dipartimento per i trasporti

Sportello telematicoL'articolo 5 (commi 1 e 2) prevede la creazione dello sportello telematico del diportista quale strumento informatico per l'iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nella sezione dati del sistema telematico centrale della nautica da diporto. E' previsto che lo sportello telematico provveda altresì al rilascio dei seguenti documenti:

  • la licenza di navigazione e il suo aggiornamento mediante appositi tagliandi
  • il certificato di sicurezza
  • il certificato di idoneità
  • l'autorizzazione alla navigazione temporanea
  • la licenza provvisoria

Lo sportello è attivabile (comma 3) presso i seguenti soggetti:

  • le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi
  • gli uffici di motorizzazione civile
  • le imprese e le società che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge n. 264/1991, denominate dal provvedimento "studi di consulenza" (cfr. infra commento articolo 6); gli studi (comma 4) devono esibire il logo riprodotto nell'allegato A del regolamento.

Funzionamento del sistema (artt. 6-10)

Studi di consulenzaL'articolo 6 disciplina le modalità con le quali le imprese e le società esercenti l'attività di consluenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge n. 264/1991, definiti dallo schema di regolamento come "studi di consulenza", possono assumere la funzione di sportello telematico del diportista.

L'articolo 2 della legge n. 264/1991 prevede che le imprese in possesso dei requisiti definiti con decreti ministeriali siano autorizzate su base provinciale a svolgere attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (sia veicoli a motore sia natanti a motore).

In particolare si prevede che per assumere tale funzione gli studi di consulenza debbano presentare richiesta di abilitazione all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da dirporto, per il tramite dell'ufficio di motorizzazione civile competente per territorio. Tale ufficio deve comunicare all'Ufficio di conservatoria il nulla osta al collegamento con il centro elaborazione dati dopo aver verificato i seguenti aspetti:

  • che lo studio di consulenza rispetti i requisiti previsti dal precedente articolo 5, vale a dire i requisiti individuati dal Dipartimento dei trasporti del Ministero (cfr. supra commento art. 5)
  • che in caso di cessazione dell'operatività dello studio ai sensi dell'articolo 9, la richiesta di nuova attivazione avvenga non meno di due anni dopo, come previsto dal comma 4 dell'articolo 9 (cfr. infra commento art. 9)

L'articolo 7 prevede la fornitura agli studi di consulenza da parte delle capitanerie di porto e degli uffici di motorizzazione civile competenti per territorio della modulistica necessaria allo svolgimento dell'attività di sportello telematico. Le capitanerie di porto e gli uffici di motorizzazione civile hanno compiti di vigilanza sull'attività degli studi di consulenza.

La disposizione precisa che laddove sono presenti le capitanerie di porto queste hanno competenza su tutto il territorio provinciale, mentre gli uffici di motorizzazione civile hanno competenza solo nelle province nelle quali non sono presenti capitanerie di porto.

Attività sportelli telematiciL'articlo 8 disciplina il funzionamento degli sportelli telematici. In particolare, si prevede che lo sportello prenda in carico l'istanza per il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi tagliandi di aggiornamento e il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione temporane e delle licenze temporanee. Non vengono considerate le istanze prive dell'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e dei diritti dovuti nonché della dichiarazione di costruzione o di importazione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata dalle associazioni dei costruttori e importatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, secondo il modello approvato dal Dipartimento dei trasporti (cfr. infra commento articolo 12). Lo sportello telematico trasmette la richiesta al Centro elaborazione dati del Ministero insieme alla documentazione ricevuta in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal Dipartimento trasporti del Ministero. Il Centro elaborazione dati attribuisce in modo automatico un numero progressivo alle richieste, verifica la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio telematico e infine consente allo sportello telematico la stampa del documento richiesto, ivi compreso il numero di iscrizione nell'archivio nel caso in cui anche l'ufficio di conservatoria abbia validato l'istanza (commi da 2 a 4).

Al riguardo si segnala che il parere del Consiglio di Stato rileva che la norma primaria (comma 220 dell’articolo unico della legge di stabilità 2013) prevede anche il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative dei distributori di unità da diporto nelle attività dello sportello telematico. In tal senso, il parere richiede di inserire il riferimento a tali associazioni in questa e nelle altre disposizioni del provvedimento che fanno riferimento alle associazioni di settore(art. 3, co. 2, lett. b); art. 12, co. 5).

Si prevede inoltre (commi da 5 a 7) la cancellazione dell'iscrizione nel caso in cui successivamente alla stessa se ne accerti l'irregolarità.

In via generale il comma 1 prevede che ai fini dell'accesso agli sportelli telematici si applichi la disciplina prevista per l'accesso alle capitanerie di porto, agli uffici circondariali marittimi e agli uffici di motorizzazione civile, nonché le disposizioni previste dalla legge n. 264/1991 (in particolare, si sembra fare riferimento all'articolo 6 di tale legge, che prevede che le autorità competenti possano avere accesso al registro-giornale tenuto dalle imprese che svolgono attività di consulenza).

L'articolo 9 indica le modalità con le quali l'attività degli sportelli telematici può essere sospesa o cessare in caso di irregolarità. In particolare si prevede, in caso di accertate irregolarità un primo periodo di sospensione di trenta giorni, e quindi, in caso di nuove irregolarità un secondo periodo di novanta giorni. Dopo tre casi di irregolarità che abbiano determinato sospensioni, l'Ufficio di conservatoria centrale dispone la cessazione dell'operatività dello sportello.

L'operatività dello sportello è bloccata anche in caso di sospensione, per gli studi di consulenza, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 264/1991 (tale disposizione prevede la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza da parte del presidente della provinca, nel caso, dopo un primo periodo di diffida persistano irregolarità e violazioni della medesima legge).

In base al comma 4, gli studi di consulenza, dopo la cessazione della loro operatività come sportello telematico, possono ottenere di nuovo il nulla osta dopo non meno di due anni.

Iscrizione nell'archivioL'articolo 10 disciplina le modalità di iscrizione all'archivio.

Per le unità nuove si prevede l'attribuzione di un codice alfanumerico (cioè composto da lettere e da numeri) generato automaticamente dal centro elaborazione dati su base nazionale. Il codice dovrà essere composto da quattro lettere e da quattro numeri, seguiti dalla lettera D nel caso si tratti di imbarcazione da diporto e dalle lettere ND nel caso si tratti di navi da diporto (comma 1).

E' consentita, fermo restando il rispetto dei requisiti in materia di caratteri alfabetici e numerici sopra indicati, l'utilizzo di specifici codici scelti dai proprietari purché questi non siano già utilizzati e non risultino contrari all'ordine pubblico, alla moralità pubblica o al buon costume (comma 2).

Si consente ai proprietari di imbarcazioni già immatricolate di conservare, all'atto dell'iscrizione al sistema telematico centrale, il vecchio numero di iscrizione (cui viene premessa una "X"; comma 3).


Modifiche alla normativa vigente e norme transitorie e finali (artt. 11-13)

Modifiche al codice della nautica da diportoL'articolo 11 contiene le modifiche puntuali al codice della nautica da diporto (D.Lgs. n. 171/2005) ed relativo regolamento di attuazione (D.M. n. 146 del 2008).

In particolare, il comma 1 introduce nel codice della nautica da diporto:

- lo Sportello Telematico del Diportista (STED), al posto del precedente ufficio di iscrizione delle navi e delle imbarcazioni da diporto;

- l'Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto (ATCN), al posto dei precedenti registri.

Vengono inoltre apportate le necessarie modifiche puntuali agli articoli del codice (agli articoli 2, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 31) relative alle procedure di iscrizione delle imbarcazioni e delle navi, per adeguarle al sistema dello Sportello telematico della nautica da diporto, per eliminare i riferimenti alle operazioni di richiesta cartacea di iscrizione e variazione fino ad ora previste e per sostituire il nuovo riferimento ai numeri che identificheranno le imbarcazioni in luogo delle attuali sigle, nonché abrogare l'obbligo, nel caso l'imbarcazione o la nave da diporto sia contraddistinta da un nome, che questo sia differente da ogni altro.

Al riguardo si rinvia a quanto sotto osservato, nel paragrafo "Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento", con riferimento alle osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato.

Modifiche al regolamento di attuazioneIl comma 2, analogamente al comma 1, adegua ilregolamento di attuazione del codice della nautica da diporto,alle nuove nozioni di Sportello Telematico del Diportista (STED) e di Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto (ATCN).

Sono inoltre abrogati gli articoli 4 (Uffici decentrati detentori dei registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto), 15 (Trasferimento di iscrizione) e 19 (Sigle di individuazione) e le norme che prevedono iscrizioni e documenti cartacei.

Per adeguare le disposizioni del regolamento di attuazione al nuovo sistema dell'Archivio telematico, all'art. 13 viene sostituito il comma 4, relativo alla precedenza nel caso di concorso di più atti resi pubblici, stabilendosi che la precedenza, agli effetti del codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nei registri e per le unità inserite nell'ATCN, dal numero progressivo assegnato automaticamente dal CED. In caso di discordanza prevalgono le risultanze dei registri.

Altre disposizioni che vengono adeguate riguardano:

- le procedure per richiedere l'autorizzazione alla navigazione temporanea (artt. 21 e 22);

- il ruolino di equipaggio (art. 23);

- la convalida del certificato di sicurezza da parte dello STED e per le unità che si trovano in un porto estero tramite richiesta all'UCON (art. 50);

- i battelli di servizio, individuati anch'essi tramite numero di iscrizione (art. 56);

- l'obbligo del proprietario di presentare presso uno STED il certificato di sicurezza annotato e l'iscrizione di idoneità per le relative procedure di aggiornamento dei registri ATCN (art. 57);

- l'effettuazione delle visite di sicurezza cui sono sottoposte le navi da diporto da parte dell'Autorità marittima nella cui giurisdizione si trova l'unità (art. 62);

- il rilascio del certificato di idoneità al noleggio da parte dello STED, con l'annotazione degli estremi di questo sulla licenza di navigazione ed il rinnovo e la convalida effettuate sempre dallo STED (art. 82).

Termine per il trasferimento dei datiL'articolo 12 reca le norme transitorie e finali. In particolare, il comma 1 prevede un termine di tre anni per il completamento delle operazioni di trasferimento dei dati alle nuove sezioni RID e RND dell'Archivio Telematico Centrale.

In attesa del completamento di queste operazioni di trasferimento dei dati, il comma 2 prevede che comunque le Capitanerie di Porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della Motorizzazione civile, qualora sia richiesto il rilascio di un documento di navigazione, effettuino il trasferimento all'ATCN i dati contenuti nei registri cartacei delle unità da diporto immatricolate fino all'entrata in vigore del presente regolamento (fissata in quattro mesi dalla pubblicazione in base al successivo art. 13), con annotazione dell'avvenuto trasferimento e trasmissione dei dati all'UCON . Al rilascio dei doumenti consegue il rilascio di una nuova licenza di navigazione ai sensi del presente regolamento.

In base al comma 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano le iscrizioni sui registri cartacei da diporto tenuti da Capitanerie, Uffici circondariali Marittimi e Uffici della Motorizzazione; fatte salve le funzioni e competenze in materia di polizia e sicurezza della navigazione.

Disposizioni antifrodeI commi 4 e 5 contengono disposizioni antifrode prevedendo che sia necessaria la Dichiarazione di Costruzione o di Importazione (DCI)per il rilascio della licenza di navigazione, sia per le unità immatricolate prima dell'entrata in vigore del regolamento (e non presenti ancora nella sezione dati del SISTE), che per quelle immatricolate successivamente, nonchè per le licenze provvisorie e di navigazione temporanea e per il rilascio dei certificati di idoneità e di sicurezza (comma 4). Per l'attuazione di questa previsione il comma 5 dispone l'obbligo per i produttori e gli importatori di unità da diporto superiori a 2,5 metri, di comunicare alle associazioni dei costruttori e importatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale i dati tecnici delle imbarcazioni.

Sempre con finalità antifrode si rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentito l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) la fissazione delle modalità di progressiva dematerializzazione e la sostituzione con la comunicazione telematica dei dati all'ATCN, dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile delle unità da diporto.

Clausola di invarianza finanziariaIl comma 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Entrata in vigoreL'articolo 13 prevede l'entrata in vigore del regolamento dopo quattro mesi (centoventi giorni) dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


Relazioni e pareri allegati

Al testo del provvedimento sono allegati la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi di impatto della regolamentazione, l'analisi tecnico-normativa e il parere del Consiglio di Stato


Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento

Regolamento di delegificazioneIl comma 219 dell'articolo unico della legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012) prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988) per stabilire le modalità per l'attuazione del Sistema telematico per la nautica da diporto.

L'esigenza di procedere con regolamento di delegificazione appare derivare dal fatto che il regolamento, oltre a stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni della legge di stabilità, è chiamato anche ad apportare le necessarie modifiche al codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171/2005) e in particolare al suo articolo 3, comma 1, lettere b) e c) (cfr. supra commento art. 11).

Conseguentemente, la procedura per l'emanazione del regolamento prevede la deliberazione del Consiglio dei ministri, l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia (il parere delle commissioni parlamentari deve giungere entro trenta giorni dalla richiesta) e, infine, l'emanazione del regolamento con decreto del Presidente della Repubblica.

Il perimetro della delegificazioneAl riguardo, si segnala che il parere del Consiglio di Stato rileva che il comma 219 dell’articolo unico della legge di stabilità 2013 autorizza il regolamento ad apportare modifiche all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del codice per la nautica da diporto, mentre l'articolo 11 dello schema di regolamento prevede numerosi altri interventi sul codice senza modificare tali disposizioni. In tal senso il Consiglio di Stato richiede la soppressione del comma 1 dell'articolo 11. Al tempo stesso merita osservare che la citazione, nel comma 219, di tali disposizioni del codice, le quali recano le definizioni di “nave da diporto” e “imbarcazione da diporto”, appare incongruarispetto alla materia individuata dal medesimo comma 219 per l'ambito della delegificazione (e cioè "registri, licenza di navigazione e correlate disposizioni amministrative"), ambito materiale che appare rispettato dal comma 1 dell'articolo 11.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Ordinamento civileIl provvedimento, intervenendo in materia di adempimenti per la circolazione di natanti, appare riconducibile alla materia "ordinamento civile", di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) Cost.