Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
Titolo: | Contratto di programma 2012-2014 - Parte Servizi tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e RFI S.p.A. | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 56 | ||||
Data: | 25/09/2013 | ||||
Descrittori: |
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Contratto di programma 2012-2014 - Parte Servizi tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e RFI S.p.A.
25 settembre 2013
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Indice |
Il contesto normativo|Il contenuto dell'atto|L'Allegato 4: Prospetto fonti e impieghi|L'Allegato 6: Criteri di pianificazione della manutenzione straordinaria| |
Il contesto normativoL'art. 14 del D.Lgs 188/2003 dispone che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma. Quest'ultimo è stipulato per un periodo minimo di tre anni nel rispetto dei princìpi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di economicità in relazione alla qualità del servizio prestato, di programmazione delle attività, degli investimenti e dei finanziamenti.
Con l'atto di concessione quarantennale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è stata affidata in un primo tempo a Ferrovie dello Stato Spa, alla quale è subentrata, a decorrere dal 2001, la controllata Rfi Spa.
La società, controllata al 100% dal gruppo Ferrovie dello Stato Spa, a sua volta controllato al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze, è stata costituita il 1° luglio 2001, in adempimento delle direttive comunitarie che hanno decretato la separazione fra il gestore della rete e il fornitore dei servizi di trasporto. A decorrere da questa data RFI ha acquisito gli effetti della concessione rilasciata con il decreto ministeriale n. 138-T del 31 ottobre 2000 a Ferrovie dello Stato Spa per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.
Il contratto di programma mira alla realizzazione dell'equilibrio finanziario e degli obiettivi tecnici e commerciali e indica i mezzi per farvi fronte. Il contratto di programma disciplina, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti, per la manutenzione ed il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, per il miglioramento della qualità dei servizi, per lo sviluppo dell'infrastruttura stessa e per assicurare il rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica.
L'art. 4 dell'atto di concessione (il ricordato decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T) prevede che il contratto di programma sia stipulato per una durata non inferiore a cinque anni, sia aggiornabile e rinnovabile anche annualmente e che, in relazione all'infrastruttura ferroviaria, individui gli obiettivi e le modalità di finanziamento da parte dello Stato relativi a:
Si ricorda che i rapporti tra lo Stato e il titolare del servizio pubblico di trasporto passeggeri e merci (la società Trenitalia Spa, sempre del gruppo Ferrovie dello Stato Spa) sono regolati, in base all'art. 4, co. 45 della legge n. 538/1993) da periodici contratti di servizio. Anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 2-ter, del decreto-legge n. 159/2007 anche per il contratto di servizio era richiesta l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari. Tale previsione è stata però soppressa dalla disposzione da ultimo richiamata.
Il precedente contratto di programma 2007-2011 ed i relativi aggiornamenti (2009, 2010-2011) hanno disciplinato unicamente la parte investimenti. Il CIPE, con la deliberazione n. 4/2012 del 20 gennaio 2012, con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2010/2011 del contratto di programma 2007-2011 ha subordinato il proprio parere favorevole al rispetto, tra le altre, della prescrizione della presentazione da parte del Ministero della parte servizi del contratto di programma di RFI.
In proposito, le premesse al Contratto ricordano che già "nel contratto di programma 2007-2011 - parte Investimenti [...] si è stabilito di provvedere con apposito contratto di programma alla parte riguardante i servizi che deve rendere RFI Spa e i relativi corrispettivi" (punto T) ma "con nota congiunta del 30 ottobre 2007, con riferimento al contratto di programma 2007-2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il MInistro dell'economia e delle finanze si sono impegnati a proporre tutte le misure e attuare tutte le iniziative necessarie per rendere disponibili a RFI - con facoltà di assumere impegni di spesa anno per anno - le risorse necessarie al fine di garantire il perseguimento dei più alti livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale". (punto U). | Il contratto di programmaL'atto di concessione Il contratto di programma parte servizi |
Il contenuto dell'attoL'articolo 1 indica come parte integrante del contratto le premesse e gli allegati. In particolare vengono indicati i seguenti allegati che costituiscono parte integrante del contratto:
L'articolo 2 reca le definizioni dei termini maggiormente utilizzati nel contratto. Tra queste merita richiamare le definizioni di:
L'articolo 3 definisce l'oggetto del contratto. Questo concerne: l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al mantenimento in condizioni di sicurezza e di affidabilità della Rete; le attività di Safety, Security e Navigazione ferroviaria.
L'articolo 4prevede che il contratto abbia una durata di tre anni, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014. Al riguardo si osserva che la previsione di un contratto triennale appare coerente con il disposto normativo di cui al decreto legislativo n. 188/2003 che prevede una durata almeno triennale del contratto, ma non con quanto stabilito dall'atto di concessione di cui al decreto ministeriale n. 138-T del 2000, il quale stabilisce una durata non inferiore a cinque anni del contratto.
L'articolo 5 definisce gli obblighi dei contraenti. Tra questi merita richiamare:
L'articolo 6 indica le modalità di aggiornamento del contratto. In particolare si prevedono una serie di casi che rendono necessario la stipulazione di un apposito atto integrativo da sottoscrivere entro 60 giorni dalla data di richiesta di ciascuna parte. Tali casi sono:
L'articolo 6 prevede anche che ai fini dell'aggiornamento contrattuale il gestore indichi al Ministero le linee di cui propone la chiusura o la gestione con un minor livello di disponibilità rispetto alle performance già contrattualizzate ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 7.5. In base all'art. 7.5 nell'ipotesi in cui il livello di risorse riconosciute da parte dei Ministeri al Gestore risultasse inferiore rispetto alle coperture ed ai fabbisogni riportati nel presente contratto all'allegato 4, RFI proporrà le misure da adottare in terminidi linee da gestire con un minor livello di disponibilità o da chiudere, seguendo i meccanismi di cui all'articolo 6. Qualora il Ministero non comunichi, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle proposte del gestore, l'accettazione di una delle proposte presentate dalla Società, ovvero non fornisca un'alternativa di ridisegno del servizio di disponibilità, il Gestore procederà nell'attuazione delle misure proposte, fino alla comunicazione da parte del Ministero di una soluzione alternativa
Al riguardo appare opportuno un chiarimento sul combinato disposto tra l'articolo 6 e l'articolo 7.5, poiché non appere chiaro come la procedura del meccanismo del silenzio-assenso (salvo individuazione di una successiva diversa soluzione) di cui all'articolo 7.5 possa coordinarsi con la previsione che comunque le parti stipulino un atto integrativo del contratto, di cui all'articolo 6.
Le rimanenti disposizioni dell'articolo 7 prevedono che i Ministeri riconoscano ad RFI, per ciascun anno di esecuzione del contratto e secondo la ripartizione prevista dall'allegato 4:
L'articolo specifica anche che le parti convengono che il completamento del programma di manutenzione oggetto del contratto richiede anche la copertura dei fabbisogni dell'anno 2014 e che gli interventi previsti saranno soggetti a revisione ai sensi dell'articolo 6 in caso di indisponibilità delle risorse.
Il riferimento deve intendersi ai 720 milioni di fabbisogno per l'anno 2014 che non risultano, ai sensi dell'allegato 4, ancora coperti da risorse disponibili, al riguardo cfr. infra.
I contributi saranno erogati in dodici rate mensili. Si precisa anche (art. 7.4) che le risorse del fondo infrastrutture ferroviarie di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 98/2011 (convertito dalla legge n. 111/2011 indicata nel testo dell'atto) pari a 300 milioni di euro per il 2012 e le risorse stabilite dalla legge n. 228/2012 (art. 1, co. 175) pari a 300 milioni per il 2013 sono considerate impegnabili per la copertura del fabbisogno 2012, fermo restando però che le disponibilità delle erogazioni per cassa è vincolata alle disponibilità fissate dalla legislazione vigente.
Si prevede infine che (art. 7.6) fermo restando il livello complessivo di risorse previsto nel contratto, le parti concordano che la quota di copertura dei costi e il perimetro di rete oggetto di contribuzione potranno essere oggetto di modifica in caso di relazione alla revisione del canone per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria da parte degli operatori ai sensi della direttiva 2012/34/UE. Nelle more di tale revisione il Gestore sottoporrà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ento il 2013 una proposta di rimodulazione del pedaggio.
In proposito, si ricorda che con la direttiva 2012/34/UE si è proceduto alla rifusione delle direttive del c.d "primo pacchetto ferroviario" (direttive 2001/12/UE, 2001/13/UE e 2001/14/UE, recepite con il decreto legislativo n. 188/2003). L'articolo 12 della direttiva prevede che I canoni riscossi siano conformi al diritto dell'Unione, in particolare nel rispetto dei principi di equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, in particolare tra prezzo medio del servizio al passeggero e livello dei canoni. La totalità dei canoni imposti non deve compromettere la redditività economica del servizio di trasporto su rotaia di passeggeri al quale si applicano.
Si ricorda anche che l'articolo 24 del decreto-legge n. 69/2013, modificando l'articolo 17 del decreto legislativo n. 188/2003 ha previsto che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti debba solo approvare la proposta del Gestore per l'individuazione del canone dovuto., mentre la disciplina previgente prevedeva che il decreto fosse adottato dal Ministro su proposta del Gestore.
Inoltre, la determinazione di criteri generali per i canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria potrebbe rientrare tra le competenze dell'Autorità di regolazione per i trasporti, istituita dal decreto-legge n. 201/2011 ma non ancora operativa. Tra le competenze dell'Autorità rientrano infatti il compito di garantire "condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali" e quello di "definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi", nonché, con riferimento specifico al trasporto ferroviario, quello di "sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, definire gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento" (art. 37 del decreto-legge n. 201/2011).
L'articolo 8 prevede che RFI predisponga entro il mese di luglio di ciascun anno del contratto un rendiconto delle performance di Rete e dei costi sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente. Si prevede anche che l'utilizzo delle risorse finanziarie sia sottoposto a controllo sulla base dei rendiconti da parte del Ministero, il quale può richiedere a RFI ulteriori elementi informativi. In caso di insufficienza di tali elementi, il Ministero invia una contestazione scritta ad RFI e può comunicare eventuali rilievi al Ministero dell'economia e delle finanze. In base all'articolo 8.7, RFI può comunque apportare a suo insindacabile giudizio variazioni agli interventi di manutenzione straordinaria "qualora rese necessarie da esigenze di carattere eccezionale, da insufficienza dei parametri RAMS [cioè parametri di manutenzione del sistema con riferimento all'affidabilità, alla disponibilità e alla manutenabilità ndr] da intervenuti obblighi di legge da prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, ecc.". Il Ministero sarà reso edotto di tali variazioni con motivata informativa.
Al riguardo, potrebbe risultare opportuna, ai fini di una più chiara definizione dei rapporti contrattuali tra il Ministero e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, una più precisa definizione delle fattispecie che autorizzano le variazioni degli interventi di manutenzione straordinaria da parte del Gestore.
L'articolo 9 pone in capo ad RFI l'obbligo di attestare, attraverso il monitoraggio di qualità della Rete, il livello degli indicatori di prestazione raggiunti, in coerenza con gli obiettivi dell'allegato 1. L'articolo prevede anche la possibilità di applicare ad RFI le penali di cui all'allegato 9 in caso di mancato rispetto degli obblighi e della tempistica delle comunicazioni di cui agli articoli 5 e 8. Si esclude l'applicazione di penali in caso di disponibilità degradata della Reta dovuta ad "eventi di forza maggiore"
Al riguardo, si ricorda che all'articolo 2 sono definiti "eventi di forza maggiore a titolo esemplificativo e non esaustivo: le sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica, le manifestazioni, le sommosse, gli attentati, le epidemie, le calamità naturali e le guerre.
L'articolo 9 prevede anche che l'importo complessivo di tutte le penali non potrà superare per ciascun anno il limite massimo del due per mille delle risorse annualmente erogate al Gestore.
Al riguardo, si rileva che le somme assegnate al gruppo Ferrovie dello Stato Spa (senza indicazione specifica di quelle assegnate ad RFI) sono ripartite in diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia (nn. 1540, 1541, 1542, 1543 e 7122) mentre le risorse del Fondo per le infrastrutture ferroviarie di cui al decreto-legge n. 98/2011 affluiscono al capitolo n. 7514 del MInistero delle infrastrutture e dei trasporti. Appare quindi opportuno specificare quale sia l'ammontare al quale ci si riferisce al fine di calcolare il limite massimo di penalità.
L'articolo 10 affida al Ministero compiti di vigilanza e controllo sulle attività svolte dal Gestore in esecuzione degli obblighi concessori e contrattuali. L'articolo prevede anche che RFI assicuri, previo avviso, l'accesso agli atti e ai documenti, nonché l'accesso alle linee, ai cantieri e agli impianti e l'impiego dei veicoli necessari nel rispetto delle norme di scurezza e senza compromettere l'operatività del cantiere. L'onere per l'espletamento di tali attività è coperto dalle risorse complessive previste per l'esecuzione del contratto nella misura dello 0,5 per mille.
Al riguardo, si segnala che il totale degli stanziamenti per cassa previsto dall'allegato 4 del contratto è pari a 4.575 miliardi per il triennio 2012-2014. Conseguentememente le risorse stanziate per le attività di controllo per il medesimo periodo dovrebbero risultare pari a 2.287.500 euro.
L'articolo 11 prevede che il Ministero abbia il diritto di risolvere il contratto qualora:
L'articolo 12 disciplina modifiche, variazioni o rinunce al Contratto che sono ritenute non valide se non risultanti da atto sottoscritto e firmato dalle Parti.
L'articolo 13 disciplina le comunicazioni tra le parti.
L'articolo 14 stabilisce che le prestazioni previste dal contratto siano esenti da IVA.
L'articolo 15 reca disposizioni in materia di controversie tra le parti. In particolare, si dovrà prima tentare una risoluzione delle stesse attraverso una procedura amichevole e solo successivamente adire il foro competente, quello di Roma.
L'articolo 16 precisa infine gli indici e le rubriche contenute nel presente contratto sono posti al fine di facilitare la lettura e non hanno valore a fini interpretativi. | Contenuto del contrattoDefinizioni Oggetto Durata Obblighi di manutenzione Aggiornamento del contratto Possibilità di chiusura linee Finanziamenti e modalità di erogazione Fabbisogno da coprire Rideterminazione canone Rendiconto Valutazione performance del Gestore e penalità Limite massimo alle penalità Compiti di vigilanza e controllo Stanziamento per i controlli Clausola risolutiva espressa Ulteriori disposizioni |
L'Allegato 4: Prospetto fonti e impieghiNella tabella si riporta, in considerazione della sua rilevanza, l'allegato 4 dello schema di contratto di programma che indica il quadro finanziario di riferimento del contratto medesimo:
L'allegato 4 precisa che le risorse riportate nel prospetto non includono i 300 milioni di euro a valere sul "fondo interventi urgenti e indifferibili" di cui all'articolo 33, comma 1 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) assegnati ad RFI con il DPCM 1°; marzo 2012.
Con riferimento al contenuto della tabella, andrebbe chiarita l'origine delle somme iscritte nella voce "Bilancio di previsione dello Stato - ridestinazione surplus".
Dal confronto dei dati, emerge, come già sopra si è evidenziato, la necessità di individuare ulteriori risorse a copertura del fabbisogno di competenza per il 2014 per un valore di 720 milioni di euro (in termini di cassa il fabbisogno da coprire è già collocato negli anni successivi al 2014).
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L'Allegato 6: Criteri di pianificazione della manutenzione straordinarial documento illustrativo dei criteri di pianificazione della manutenzione straordinaria contiene indicazioni sulle linee di intervento previste da RFI. Tra queste merita segnalare:
Per quel che riguarda l'armamento:
Per quel che riguarda le opere civili
Per quel che riguarda la trazione elettrica e le SSE (sottostazione elettrica)
Per quel che riguarda i sistemi di segnalamento e telecomunicazioni:
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